ALLEGATO 1
Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per le imprese energivore. Atto n. 483.
PROPOSTA DI PARERE
La X Commissione,
esaminato lo Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per le imprese energivore;
premesso che lo schema di decreto contiene norme per il riordino del sistema delle agevolazioni alle imprese energivore, che sviluppano in dettaglio quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea C (2017) 3406;
ricordato la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017», all'articolo 19, commi 2 e 3, adegua la normativa nazionale alla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01) recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020» (Linee guida UE) avvalendosi appunto nella sua operatività dello strumento applicativo del decreto ministeriale;
sottolineato che in Italia, al momento dell'adozione delle Linee Guida UE, erano già state assunte e vigenti misure di riduzione degli oneri di sistema a carico delle bollette elettriche delle imprese manifatturiere energivore (come previsto dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) ovvero proprio di quella parte della manifattura mediamente più esposta alla concorrenza internazionale;
rilevato che la rivisitazione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per le imprese energivore deve essere considerata in stretta relazione con il nuovo sistema di tariffe per gli oneri di sistema applicati ai clienti non domestici che entrerà in vigore il 1o gennaio 2018 e che, tra l'altro, eliminerà l'effetto degressivo oggi presente;
preso atto che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) con delibera 481/2017/R/eel ha provveduto a identificare la «struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per il settore elettrico» applicabile appunto dal 1o gennaio 2018;
considerato quindi che lo Schema di decreto prevede opportunamente la decorrenza della riforma delle agevolazioni per le imprese energivore dal 1o gennaio 2018, alla stessa data dell'entrata in vigore della riforma della tariffa degli oneri di sistema applicata ai clienti non domestici;
preso atto dei dati forniti nella Relazione illustrativa del Governo sul provvedimento in esame, in base ai quali avranno accesso ai nuovi benefici circa 3 mila aziende che costituiscono una parte fondamentale della manifattura italiana dal settore alimentare alla filiera di produzione dei materiali di base con oltre 400 mila addetti diretti, 36 miliardi di euro di valore aggiunto e circa 130 miliardi di euro di fatturato; rilevato che i settori energivori rappresentano una parte preponderante all'interno della manifattura: sebbene, infatti le imprese energivore Pag. 324siano numericamente circa l'1 per cento delle imprese manifatturiere, esse rappresentano circa il 22 per cento del fatturato, il 26 per cento del valore aggiunto dei settori manifatturieri corrispondenti e impiegano il 18 per cento degli addetti, con un totale di oltre 1 milione 200 mila occupati tra lavoratori diretti e indiretti;
osservato che, per ridurre il differenziale di prezzo pagato dalle imprese energivore italiane, lo Schema di decreto in esame intende dare maggiore efficacia al sistema delle agevolazioni previste dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012 e introdurre anche in Italia le nuove misure conseguenti alle Linee Guida UE che consentano alle aziende con più elevati consumi energetici e con significativa esposizione alla concorrenza internazionale, di parametrare il pagamento degli oneri connessi alle energie rinnovabili in funzione della loro incidenza sul valore aggiunto lordo (VAL) dell'impresa;
considerate le disposizioni recate dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 167 del 2017, che introduce un principio volto all'utilizzo preferenziale della riduzione della componente A3 per la riduzione tariffaria e le relative azioni già poste in essere in questa direzione dall'AEEGSI;
considerate altresì le stime aggiornate, rispetto ai valori precedentemente trasmessi, della variazione complessiva indotta dalla redistribuzione delle agevolazioni prospettata dallo Schema di decreto ministeriale alla luce dei dati aggiornati al 2015 così come riportato nella Relazione illustrativa del Governo;
preso atto di quanto riportato nella Relazione illustrativa del Governo di accompagnamento allo Schema di decreto in relazione agli effetti combinati della riforma tariffaria e dell'attuazione del decreto stesso per le utenze non domestiche;
preso atto di quanto riportato nel parere (806/2017/I/eel) reso dall'AEEGSI il 30 novembre 2017 sullo Schema di decreto in esame in riferimento alla riforma delle tariffe elettriche per i clienti domestici;
richiamate le risoluzioni Benamati 8-00281, Crippa 8-00828 e Ricciatti 7-01400 approvate dalla X Commissione della Camera dei deputati il 13 dicembre 2017 che hanno impegnato il Governo ad indicare all'AEEGSI l'opportunità di rinviare di un anno il completamento dell'ultima fase della riforma tariffaria per i clienti domestici, in modo da assicurare gradualità nell'applicazione delle variazioni tariffarie,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di ridurre l'ammontare complessivo del valore delle agevolazioni per le imprese di cui all'articolo 4, lettere a) e b), dello Schema di decreto mantenendo, nel contempo, i rapporti relativi ad oggi indicati nelle valutazioni di impatto riportate nella Relazione illustrativa allegata al medesimo Schema di decreto.
ALLEGATO 2
Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per le imprese energivore. Atto n. 483.
PARERE APPROVATO
La X Commissione,
esaminato lo Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per le imprese energivore;
premesso che lo schema di decreto contiene norme per il riordino del sistema delle agevolazioni alle imprese energivore, che sviluppano in dettaglio quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea C (2017) 3406;
ricordato la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017», all'articolo 19, commi 2 e 3, adegua la normativa nazionale alla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01) recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020» (Linee guida UE) avvalendosi appunto nella sua operatività dello strumento applicativo del decreto ministeriale;
sottolineato che in Italia, al momento dell'adozione delle Linee Guida UE, erano già state assunte e vigenti misure di riduzione degli oneri di sistema a carico delle bollette elettriche delle imprese manifatturiere energivore (come previsto dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) ovvero proprio di quella parte della manifattura mediamente più esposta alla concorrenza internazionale;
rilevato che la rivisitazione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per le imprese energivore deve essere considerata in stretta relazione con il nuovo sistema di tariffe per gli oneri di sistema applicati ai clienti non domestici che entrerà in vigore il 1o gennaio 2018 e che, tra l'altro, eliminerà l'effetto degressivo oggi presente;
preso atto che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) con delibera 481/2017/R/eel ha provveduto a identificare la «struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per il settore elettrico» applicabile appunto dal 1o gennaio 2018;
considerato quindi che lo Schema di decreto prevede opportunamente la decorrenza della riforma delle agevolazioni per le imprese energivore dal 1o gennaio 2018, alla stessa data dell'entrata in vigore della riforma della tariffa degli oneri di sistema applicata ai clienti non domestici;
preso atto dei dati forniti nella Relazione illustrativa del Governo sul provvedimento in esame, in base ai quali avranno accesso ai nuovi benefici circa 3 mila aziende che costituiscono una parte fondamentale della manifattura italiana dal settore alimentare alla filiera di produzione dei materiali di base con oltre 400 mila addetti diretti, 36 miliardi di euro di valore aggiunto e circa 130 miliardi di euro di fatturato; rilevato che i settori energivori rappresentano una parte preponderante all'interno della manifattura: sebbene, infatti le imprese energivore Pag. 326siano numericamente circa l'1 per cento delle imprese manifatturiere, esse rappresentano circa il 22 per cento del fatturato, il 26 per cento del valore aggiunto dei settori manifatturieri corrispondenti e impiegano il 18 per cento degli addetti, con un totale di oltre 1 milione 200 mila occupati tra lavoratori diretti e indiretti;
osservato che, per ridurre il differenziale di prezzo pagato dalle imprese energivore italiane, lo Schema di decreto in esame intende dare maggiore efficacia al sistema delle agevolazioni previste dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012 e introdurre anche in Italia le nuove misure conseguenti alle Linee Guida UE che consentano alle aziende con più elevati consumi energetici e con significativa esposizione alla concorrenza internazionale, di parametrare il pagamento degli oneri connessi alle energie rinnovabili in funzione della loro incidenza sul valore aggiunto lordo (VAL) dell'impresa;
considerate le disposizioni recate dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 167 del 2017, che introduce un principio volto all'utilizzo preferenziale della riduzione della componente A3 per la riduzione tariffaria e le relative azioni già poste in essere in questa direzione dall'AEEGSI;
considerate altresì le stime aggiornate, rispetto ai valori precedentemente trasmessi, della variazione complessiva indotta dalla redistribuzione delle agevolazioni prospettata dallo Schema di decreto ministeriale alla luce dei dati aggiornati al 2015 così come riportato nella Relazione illustrativa del Governo;
preso atto di quanto riportato nella Relazione illustrativa del Governo di accompagnamento allo Schema di decreto in relazione agli effetti combinati della riforma tariffaria e dell'attuazione del decreto stesso per le utenze non domestiche;
preso atto di quanto riportato nel parere (806/2017/I/eel) reso dall'AEEGSI il 30 novembre 2017 sullo Schema di decreto in esame in riferimento alla riforma delle tariffe elettriche per i clienti domestici;
richiamate le risoluzioni Benamati 8-00281, Crippa 8-00828 e Ricciatti 7-01400 approvate dalla X Commissione della Camera dei deputati il 13 dicembre 2017 che hanno impegnato il Governo ad indicare all'AEEGSI l'opportunità di rinviare di un anno il completamento dell'ultima fase della riforma tariffaria per i clienti domestici, in modo da assicurare gradualità nell'applicazione delle variazioni tariffarie,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di ridurre l'ammontare complessivo del valore delle agevolazioni per le imprese di cui all'articolo 4, lettere a) e b), dello Schema di decreto mantenendo, nel contempo, i rapporti relativi ad oggi indicati nelle valutazioni di impatto riportate nella Relazione illustrativa allegata al medesimo Schema di decreto;
b) valuti il Governo l'opportunità di rafforzare le misure per la verifica del corretto adempimento da parte delle imprese energivore degli obblighi di diagnosi energetica, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2014, e di adottare al più presto parametri di consumo efficiente di energia elettrica a livello settoriale che orientino le imprese a realizzare gli interventi contenuti nella diagnosi e che riducano l'impatto redistributivo;
c) valuti il Governo l'opportunità di indicare una scadenza per il calcolo sui consumi da parte di ENEA, ai sensi dell'articolo 8 dello Schema di decreto, orientativamente entro il primo anno di attuazione del provvedimento.