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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 luglio 2014
264.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 9

AUDIZIONI INFORMALI

      Mercoledì 2 luglio 2014.

Audizione del professor Sandro Amorosino, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1761 Dadone, recante «Modifica all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n.  241, in materia di accesso dei membri del Parlamento ai documenti amministrativi per esigenze connesse allo svolgimento del mandato parlamentare».

      L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

      Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

      La seduta comincia alle 15.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
Nuovo testo C. 2426 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VII e X).
(Seguito dell'esame e rinvio).

      La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 giugno 2014.

      Dorina BIANCHI (NCD), relatore, fa presente che il provvedimento è stato ampiamente modificato all'esito dell'esame svolto in sede referente dalle Commissioni riunite.
      Ricorda che all'articolo 1 è stato previsto che il credito di imposta è riconosciuto anche ove le erogazioni siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli stessi beni.
      È stato altresì previsto che le somme così elargite sono versate all'erario e riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per essere utilizzate secondo la loro destinazione (articolo 42, comma 9, del decreto-legge n.  201 del 2011-legge n.  214 del 2011). Inoltre, sono state precisate le misure per garantire la pubblicità e la trasparenza.
      All'articolo 2, che prevede interventi per accelerare la realizzazione del Grande progetto Pompei, è stato stabilito, tra l'altro, che il direttore generale di progetto adotta un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione.
      Ulteriori disposizioni riguardano il Piano strategico per lo sviluppo delle aree a cui si riferisce il piano di gestione del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata». In particolare è stato specificato che la proposta del Piano è redatta, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, dall'Unità Grande Pompei, ed è presentata dallo stesso direttore generale al Comitato di gestione, che la approva ai sensi degli articolo 14 e seguenti della legge n.  241 del 1990.
      L'articolo 3 prevede la nomina, entro il 1o luglio 2014 (termine peraltro già trascorso), di un commissario straordinario chiamato a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, un Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, al fine di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale. Durante l'esame in sede referente, in particolare, è stato precisato che il Progetto stabilisce un cronoprogramma del rilascio graduale degli spazi e definisce la loro destinazione d'uso.
      L'articolo 4 integra il Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di contrastare l'esercizio di attività commerciali e artigianali, in forma ambulante o su posteggio, non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale. Nel corso dell'esame in sede referente è stata modificata la definizione dell'oggetto della tutela, sostituendosi alla più generica espressione «siti culturali», lo specifico riferimento ai complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti.Pag. 10
      La disposizione interviene sulla disciplina del riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico incompatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, provvedendo altresì, tramite una modifica apportata dalle Commissioni, al coordinamento con la disciplina vigente in materia di provvedimenti per il decoro dei competenti uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'elemento innovativo della norma consiste nella facoltà per i competenti uffici territoriali del Ministero d'intesa con i Comuni che effettuano il riesame, di derogare sia alle disposizioni regionali che regolano le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche, sia ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche stabiliti nell'intesa in sede di Conferenza unificata, prevista dall'articolo 70 del decreto legislativo n.  59 del 2010 attuativo della cosiddetta «Direttiva Servizi».
      L'articolo disciplina altresì la corresponsione dell'indennizzo, da parte dell'amministrazione procedente, al titolare dell'autorizzazione o concessione in caso di revoca del titolo ed impossibilità di trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa. Una modifica apportata nel corso dell'esame, ha specificato che la collocazione alternativa deve risultare potenzialmente equivalente (e non più ugualmente remunerativa). Un'ulteriore modifica apportata dalle Commissioni concerne il limite massimo dell'ammontare dell'indennizzo, fissato nella media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività.
      All'articolo 5, in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, è stata modificata la disciplina relativa alle riduzioni del trattamento economico derivante dalle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, disponendo che le stesse riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50 per cento di 1/26 dello stipendio base.
      L'articolo 6 reca disposizioni in materia di benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva finalizzati, in particolare alla crescita del settore, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia.
      È stata prevista, tra l'altro, la concessione di un credito di imposta per gli anni 2015 e 2016, nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche. Esso è riservato alle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico, purché le sale oggetto degli interventi esistano almeno dal 1o gennaio 1980 e siano dotate di non più di due schermi. Il credito di imposta – ripartito in tre quote annuali di pari importo – è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. La disciplina applicativa sarà definita con un decreto interministeriale da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
      L'articolo 7 dispone l'introduzione di un nuovo strumento di pianificazione strategica, denominato «Grandi Progetti Beni culturali». È stato previsto che, ai fini dell'adozione del Piano, è sentita anche la Conferenza unificata. Inoltre, è stata prevista la presentazione annuale di una relazione alle Camere. L'articolo 7 prevede, inoltre, il rifinanziamento del Fondo Mille giovani per la cultura (articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge n.  76 del 2013- legge n.  99 del 2013), per un ammontare di 1 milione di euro per il 2015. Al riguardo è stata stabilita l'adozione del «Programma Italia 2019», volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città italiane a «Capitale europea della cultura 2019». Inoltre, si è previsto che annualmente il Consiglio dei Ministri conferisce ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana della cultura», sulla base di una procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata. I progetti presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura» hanno natura strategica di rilievo nazionale Pag. 11ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n.  88 del 2011 e sono finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e 2020.
      Le Commissioni hanno altresì introdotto un comma aggiuntivo all'articolo 7 (comma 3-bis) che interviene sulla disciplina attuativa del finanziamento dei progetti presentati da comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti per l'attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali.
      L'articolo 8, interamente riformulato durante l'esame in sede referente, reca disposizioni per favorire l'occupazione negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza pubblica. In particolare, prevede che, per far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di miglioramento e potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza, ispezione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura di Stato, regioni ed enti territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, i professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di cui al decreto legislativo n.  42 del 2004, di età non superiore a 40 anni, da individuare attraverso una procedura selettiva. Dal momento in cui saranno istituiti, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, gli elenchi di tali professionisti, i contratti saranno riservati ai soggetti iscritti negli stessi. Si tratta di una iniziativa finanziata, per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, per il solo 2015, nel limite di 1,5 milioni di euro.
      La stessa finalità di miglioramento dei servizi di valorizzazione dei luoghi della cultura può essere conseguita, relativamente ai professionisti di età non superiore a 29 anni, attraverso la presentazione di apposite iniziative nell'ambito del servizio nazionale civile, relativamente al settore del patrimonio artistico e culturale.
      L'articolo 9, con lo scopo di sostenere la competitività del sistema del turismo nazionale, concede un credito d'imposta a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti, per investimenti ed attività di sviluppo per la digitalizzazione. Con una modifica apportata nel corso dell'esame in sede referente il periodo di imposta in relazione al quale applicare il beneficio parte dal 2014 (e non più dal 2015) e vale anche per i due anni successivi. Un’ ulteriore modifica introdotta estende l'agevolazione alle agenzie di viaggi e ai tour operator specializzati nel turismo incoming per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse complessive messe a disposizione.
      L'articolo 10, per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, concede alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1o gennaio 2012, per il periodo d'imposta in corso al 1o giugno 2014 e per i due successivi, un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche. Durante l'esame delle Commissioni, la norma ha subito significative modifiche e integrazioni. Anzitutto, è cambiato l'ambito di applicazione sia soggettivo che oggettivo.
      Il testo attuale limita la concessione dell'agevolazione alle sole imprese alberghiere, escludendo pertanto le strutture ricettive che non sono gestite in forma imprenditoriale e introduce anche le spese per interventi di manutenzione straordinaria nonché di restauro e risanamento conservativo (articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001).
      Al fine di estendere il credito d'imposta alle strutture ricettive e alle spese relative ad ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto degli arredamenti, viene utilizzato il Fondo per la promozione del turismo, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dall'articolo 13-bis del decreto Pag. 12in esame. A tal fine vengono utilizzate le risorse recuperate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso l'adozione di misure di informatizzazione finalizzate al contrasto alle frodi relative al rimborso dell'IVA sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea.
      Evidenzia che appare opportuno un coordinamento tra l'articolo 10, comma 7, e l'articolo 13-bis, che prevedono entrambi l'istituzione di un Fondo per la promozione del turismo.
      Per quanto concerne gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, la nuova versione del testo fa riferimento ai principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata con la legge n.  18 del 2009.
      Il nuovo comma 6 interviene sulla disciplina dei distretti turistici, sopprimendo la limitazione per la loro istituzione ai territori costieri; spostando la competenza relativa alla loro istituzione dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo; differendo il termine per la delimitazione dei distretti turistici da parte delle Regioni al 31 dicembre 2015 (tale termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2012, era stato prorogato dalla legge finanziaria per il 2013 al 30 giugno 2013); prevedendo la possibilità di realizzare, nell'ambito dei distretti turistici, dei progetti pilota in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità; collegando la definizione di distretto turistico con la disciplina delle Zone a burocrazia zero, come deriva dall'articolo 37-bis del decreto legge n.  179 del 2012.
      L'articolo 11 contiene disposizioni di diversa natura che mirano alla fruibilità del patrimonio culturale e turistico italiano, in assenza di oneri per la finanza pubblica. Le misure consistono, tra l'altro, in particolare: nell'adozione di un piano straordinario della mobilità turistica. Nel corso dell'esame presso le Commissioni è stato previsto l'obbligo della previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; nella possibilità di concedere ad uso gratuito, immobili pubblici non utilizzati a fini istituzionali, per la promozione di percorsi pedonali ciclabili, equestri, moto turistici, fluviali e ferroviari. Al riguardo le Commissioni sono intervenute per specificare diversi aspetti della disciplina introdotta dal decreto legge. In primo luogo si è estesa la possibilità di usufruire delle concessioni ad imprese o altre forme associative, costituite in prevalenza da soggetti fino a 40 anni (invece che 35 anni). È stato inoltre specificato che l'assegnazione delle concessioni avviene mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica.
      Un'ulteriore modifica riguarda il termine di durata della concessione che viene elevato a nove anni (invece di sette), rinnovabili per altri nove anni, tenendo in considerazione le spese di investimento sostenute. Per le medesime finalità di promozione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, moto turistici, fluviali e ferroviari è stata introdotta da una modifica che estende alle società cooperative la possibilità – prevista dalla disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità – di ottenere mutui agevolati per gli investimenti.
      È altresì prevista la predisposizione, da parte di regioni ed enti locali, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dello sviluppo economico, di progetti per la valorizzazione del paesaggio anche tramite la realizzazione di itinerari turistico-culturali da inserire nei circuiti nazionali di eccellenza e nei percorsi pedonali, ciclabili, equestri eccetera. Gli itinerari sono finalizzati a migliorare la fruizione pubblica dei siti di interesse culturale e paesaggistico tramite la messa in rete degli stessi. Tale disposizione, inserita nel corso dell'esame presso le Commissioni, specifica altresì che i suddetti progetti di valorizzazione del paesaggio assumono priorità Pag. 13nell'ambito del Piano Strategico nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia.
      L'articolo 12 stabilisce che il termine iniziale di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. Durante l'esame in sede referente sono state soppresse le disposizioni che modificano il procedimento per il rilascio della stessa autorizzazione.
      Quanto ai procedimenti autorizzatori, durante l'esame in sede referente sono stati inseriti nuovi contenuti. In particolare, è stato previsto che per garantire l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, i nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque denominati, espressi dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possono essere riesaminati, d'ufficio o su segnalazione di altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da parte di apposite Commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, composte esclusivamente da personale appartenente ai ruoli dello stesso Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le Commissioni, da costituire a livello regionale o interregionale, saranno disciplinate con il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (articolo 14, comma 3, del decreto legge). Il termine perentorio per il riesame della decisione è di 10 giorni dalla ricezione dell'atto. La procedura si applica anche nell'ipotesi di dissenso espresso in sede di Conferenza dei servizi. Nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento, il potere di riesame è attribuito ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n.  233 del 2007. Ulteriori disposizioni introdotte durante l'esame in sede referente riguardano la pubblicazione sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – nonché, se esistente, su quello dell'organo che ha adottato l'atto – di tutti gli atti aventi rilevanza esterna e dei provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero, secondo quanto già previsto dal decreto legislativo n.  33 del 2013.
      Un ulteriore gruppo di disposizioni recate dall'articolo 12 – anch'esse modificate durante l'esame in sede referente – intende semplificare la riproduzione dei beni culturali e la consultazione degli archivi.
      L'articolo 13 interviene in materia di semplificazione degli adempimenti burocratici per le strutture turistiche ricettive e per le agenzie di viaggi e turismo, disponendo la soggezione dell'avvio e dell'esercizio delle relative attività alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Per quanto riguarda le agenzie di viaggi è specificamente richiamato il rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi regionali in materia.
      In proposito, ricorda che, nel disciplinare i procedimenti amministrativi relativi ad attività turistiche, così come ad agenzie turistiche, il legislatore statale interviene nella materia del «turismo», riservata dalla Costituzione alla competenza legislativa residuale delle Regioni. Al contempo, segnala che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, nonostante la materia del turismo appartenga «alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione (sentenze n.  94 del 2008, n.  214 e n.  90 del 2006), non è esclusa la possibilità «per la legge di attribuire funzioni legislative al livello statale e di regolarne l'esercizio», vista l'importanza del settore turistico per l'economia nazionale.
      Come ha rilevato la Corte «la chiamata in sussidiarietà a livello centrale è legittima soltanto se l'intervento statale sia giustificato nel senso che, a causa della frammentazione dell'offerta turistica italiana, sia doverosa un'attività promozionale unitaria; d'altra parte, l'intervento Pag. 14deve essere anche proporzionato nel senso che lo Stato può attrarre su di sé non la generale attività di coordinamento complessivo delle politiche di indirizzo di tutto il settore turistico, bensì soltanto ciò che è necessario per soddisfare l'esigenza di fornire al resto del mondo un'immagine unitaria. Infine, lo Stato deve prevedere il coinvolgimento delle Regioni, non fosse altro perché la materia turismo, appartenendo oramai a tali enti territoriali, deve essere trattata dallo Stato stesso con atteggiamento lealmente collaborativo (sentenze n.  214 del 2006 e n.  76 del 2009). L'attribuzione della materia «turismo» alle Regioni non ha impedito dunque alla Corte di affermare la legittimità di norme statali (ovvero l'incostituzionalità di norme regionali) che disciplinavano alcuni aspetti in qualche maniera coinvolti nella materia in oggetto.
      Seppure la materia «turismo» non esclude a priori, alla luce della sopra citata giurisprudenza della Corte costituzionale, l'intervento statale, occorre ricordare che la stessa Corte (sentenza n.  80 del 2012) ha dichiarato illegittime le disposizioni del c.d. «Codice del turismo» (articolo 16, comma 1, e articolo 21 del decreto legislativo n.  79 del 2012) che assoggettavano alla SCIA l'avvio e l'esercizio delle attività turisticoricettive e delle agenzie di viaggi – ossia norme dal contenuto identico a quello delle disposizioni di cui all'articolo 13 in esame – in quanto volte all'accentramento di funzioni rientranti nella competenza legislativa residuale delle Regioni. Peraltro rileva che un ulteriore, recente, orientamento della Corte costituzionale in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ha ritenuto che essa «costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m)» attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa statale.
      La Corte (sentenze n.  164 del 2012, 203 del 2012 e 121 del 2014) definisce la SCIA come «una prestazione specifica, circoscritta all'inizio della fase procedimentale strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione dell'azione amministrativa finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica (articolo 41, primo comma, della Costituzione), tutelando il diritto dell'interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l'iniziativa medesima» (sentenza 121 del 2014).
      Al riguardo, segnala che l'articolo in esame, al comma 1, richiama espressamente l'articolo 29-ter della legge n.  400 del 1988, secondo il quale la disciplina della dichiarazione di inizio attività attiene ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’ articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. In proposito, ricorda che l'articolo 49, comma 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, qualifica la disciplina sulla «segnalazione certificata di inizio attività» (SCIA) come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m).
      Chiamata a pronunciarsi sulla norma in questione, la Corte costituzionale, con la citata sentenza n.  121 del 2014, ha ritenuto corretta l'autoqualificazione compiuta dalla norma, pur negandone l'efficacia vincolante.
      L'articolo 13-bis, introdotto dalle Commissioni riunite, istituisce il Fondo per la promozione del turismo presso il MIBACT, finalizzato alle sole attività promozionali del turismo. I criteri e le modalità di utilizzo del Fondo saranno stabiliti con decreto del MIBACT, da emanarsi entro tre mesi. Al Fondo sono destinate le risorse derivanti dall'introduzione dell'obbligo per le società «Tax Free» (intermediari nel procedimento di rimborso dell'Iva) di versare il 50 per cento delle differenze dei propri margini di guadagno legate alla discrepanza tra l'Iva relativa alla cessione e lo sgravio o rimborso effettivo.Pag. 15
      Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro della Giustizia, da adottarsi entro tre mesi, saranno stabiliti i criteri dei contratti di intermediazione finanziaria Tax Free Shopping, ai fini di escludere ulteriori voci a carico del contribuente, e le modalità con le quali queste ultime dovranno versare la metà delle differenze dei propri margini di guadagno legate alla discrepanza tra l'IVA relativa alla cessione e lo sgravio o rimborso effettivo. Alle medesime società viene inoltre imposto di anticipare al consumatore almeno l'80 per cento di quanto gli spetterebbe se non utilizzasse la società «tax free» per ottenere in anticipo il rimborso iva.
      L'articolo 14, relativo all'organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, estende la possibilità di costituire soprintendenze speciali tramite «trasformazione» di tutti gli istituti e i luoghi della cultura statali – quindi, anche di aree e parchi archeologici e di complessi monumentali –, nonché, come specificato in sede referente, dei poli museali – oltre che di «uffici» competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore. In tali strutture, dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, invece del consiglio di amministrazione è presente un amministratore unico. È stato, inoltre, previsto che con il regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono individuati i poli museali e i luoghi della cultura statali di rilevante interesse nazionale, che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, per una durata da 3 a 5 anni, con procedure di selezione pubblica e in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.  165 del 2001, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura.
      L'articolo 15, comma 1-bis, consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di attingere, per ricoprire con personale qualificato le carenze di organico per il personale della terza Area (ex posizione economica C1) in mancanza di graduatorie concorsuali in corso di validità alle graduatorie vigenti per la riqualificazione del personale interno idoneo a ricoprire tale posizione.
      Tale procedura opera in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n.  150 del 2009, che dispone che le pubbliche amministrazioni, dal 1o gennaio 2010, debbano coprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50 per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
      Evidenzia che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, fondato sulla relazione intercorrente tra l'articolo 97 (principio del buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione e accesso per concorso agli impieghi pubblici) e gli articoli 51 (parità di accesso agli uffici pubblici) e 98 della Costituzione (i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione’), in un ordinamento democratico il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, è il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni d'imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione (ex plurimis, sentenza n.  1 del 1999). Segnala che deroghe alla regola del concorso, da parte del legislatore, sono ammissibili soltanto nei limiti segnati dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione (sentenza n.  477 del 1995) o di attuare altri princìpi di rilievo costituzionale, che possano assumere importanza per la peculiarità degli uffici di volta in volta considerati.
      A codesto regime non è sottratto nemmeno il passaggio ad una fascia funzionale superiore, nel quadro di un sistema che non prevede carriere, o le prevede entro ristretti limiti, nell'ambito dell'amministrazione: Pag. 16in tale passaggio è stata, infatti, ravvisata una forma di reclutamento che esige anch'essa un selettivo accertamento delle attitudini (sentenze n.  320 del 1997, n.  134 e n.  528 del 1995, n.  314 del 1994, n.  487 del 1991 e n.  161 del 1990). In particolare nelle sentenze n.  1 del 1999 e n.  314 del 1994, viene osservato come l'abnorme diffusione del concorso interno per titoli nel passaggio da un livello all'altro produce una distorsione che, oltre a reintrodurre surrettiziamente il modello delle carriere in una nuova disciplina che ne presuppone invece il superamento, si riflette negativamente anche sul buon andamento della pubblica amministrazione.
      In particolare, la sentenza n.  194 del 2002 ha dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione che disciplinava la copertura del 70 per cento dei posti disponibili nelle dotazioni organiche dell'amministrazione finanziaria per i livelli dal quinto al nono, mediante apposite procedure di riqualificazione riservate al personale appartenente alle qualifiche funzionali inferiori.
      Secondo la Corte, le predette procedure di riqualificazione confliggono con i principi costituzionali, in quanto riservano a personale interno la totalità dei posti messi a concorso, pari a gran parte dei posti disponibili, per di più prevedendo una quota riservata che appare incongruamente elevata, così da realizzare una duplice, sostanziale elusione dei principi enunciati.
      La Corte osserva inoltre come all'epoca non risultasse bandito il concorso pubblico per la residua parte dei posti, mentre è noto che il modello concorsuale richiede che la selezione avvenga con criteri tali «da prevedere e consentire la partecipazione anche agli estranei, assicurando così il reclutamento dei migliori», e a tale modello si deve ricorrere anche per scongiurare «gli effetti distorsivi» che il criterio dei concorsi interni può produrre (sentenza n.  313 del 1994), in contrasto con il canone del buon andamento dell'amministrazione (sentenza n.  333 del 1993).
      L'articolo 16 provvede al riordino e alla razionalizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo. Gli elementi maggiormente significativi della riforma sono la trasformazione dello stesso ENIT da ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la contestuale liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. Conseguentemente vengono modificate le funzioni e le caratteristiche del nuovo ente, la composizione e le modalità di nomina dei componenti. La fase di transizione è affidata alla gestione di un commissario straordinario.
      Gli organi del nuovo ente restano tre: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Cambia però significativamente la procedura di nomina e la composizione degli organi stessi.
      Il presidente dell'ENIT è infatti nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 5) e rispetto alla disciplina attuale non è prevista l'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Occorre quindi valutare l'opportunità di prevedere, per la nomina del Presidente dell'ENIT, un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, tenuto conto che tale ente è competente nella materia del «turismo» ed alla luce di quanto evidenziato nella giurisprudenza costituzionale sul punto.
      In particolare, la Corte costituzionale, con sentenza n.  214 del 2006, quando fu chiamata a pronunciarsi sulle disposizioni legislative concernenti la riorganizzazione dell'ENIT, non ha censurato il legislatore statale in base ad una serie di valutazioni: perché la nomina dei componenti di tutti gli organi dell'ente veniva effettuata previa intesa (condizione della leale collaborazione) con la Conferenza Stato-Regioni (e il consiglio di amministrazione aveva una rappresentanza regionale superiore a quella statale), sia per il compito affidato all'ente, che consiste, osserva la Corte, esclusivamente nella promozione dell'immagine turistica italiana in senso unitario Pag. 17(condizione della proporzionalità). Il consiglio di amministrazione del nuovo ENIT è più snello di quello attuale (3 membri contro gli attuali 5) ed è composto dal presidente – riguardo alla cui procedura di nomina, come già evidenziato, andrebbe rilevata l'opportunità di un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni – e da due membri nominati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno designato dalla Conferenza Stato-regioni e l'altro scelto tra gli imprenditori del settore, nel rispetto della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni.
      Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere all'esito di una valutazione ulteriore dei profili problematici sottesi al provvedimento in esame come modificato dopo l'esame in sede referente svolto dalle Commissioni.

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.
C. 2299 Cancelleri.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

      La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

      Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, sulla quale la Commissione affari costituzionali è chiamata a esprimere il parere di competenza alla VI Commissione (Finanze), prevede la soppressione della società Equitalia Spa a decorrere dal 1o gennaio 2015 e il passaggio delle relative funzioni all'Agenzia delle entrate, esercitate, concretamente, dalla Direzione centrale per la riscossione, appositamente istituita, la quale subentra integralmente nei diritti e negli oneri relativi all'esercizio delle funzioni di riscossione della società Equitalia S.p.A. e delle società pubbliche ad essa collegate (articolo 1).
      Rileva, poi, che l'articolo 2 stabilisce che gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali maturati fino alla data di entrata in vigore della legge, fatta eccezione per le cartelle esattoriali in relazione alle quali è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati di natura fiscale, sono estinti e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla misura del tasso Euribor a dodici mesi da applicare sulla base delle modalità e dei criteri da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
      A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, comunque, detti importi non possono superare il limite del tasso usurario, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, della legge sull'usura (legge n.  108 del 1996).
      Al riguardo, osserva che la suddetta legge si riferisce al solo calcolo dei tassi di interesse sulle somme dovute, mentre la norma in esame sembra introdurre, ai fini della definizione del limite oltre il quale gli importi dovuti sono assimilati al tasso usurario, anche gli importi riguardanti interessi mora, sanzioni e aggio.
      L'importo coattivamente riscosso al contribuente è, infatti, la somma di una serie di elementi, ivi compresi gli interessi sulle somme dovute; tali elementi variano quantitativamente e qualitativamente, secondo la tempestività del pagamento.
      Per evitare incertezze in sede applicativa, andrebbe chiarito se l'estinzione di cui alla norma in esame comporta la complessiva estinzione dell'obbligazione pregressa, con conseguente novazione oggettiva e, in tal caso, stante quanto già esposto in merito alle somme coattivamente riscosse da Equitalia, sarebbe opportuna una adeguata copertura finanziaria della norma in esame.
      Per quanto riguarda, poi, l'articolo 3, rileva che esso reca disposizioni in materia di assunzioni presso l'Agenzia delle entrate Pag. 18– Direzione centrale per la riscossione, prevedendo una riserva pari al 50 per cento delle assunzioni per il personale impiegato presso la società Equitalia S.p.A. e delle società ad essa collegate.
      L'articolo 4 reca le disposizioni finali. Il capitale sociale della società Equitalia S.p.A. e delle società ad essa collegate è versato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
      Entro il 31 dicembre 2014 la società Equitalia S.p.A. è tenuta a trasmettere agli enti creditori le comunicazioni di inesigibilità al fine del discarico per inesigibilità e della reiscrizione nei ruoli.
      Entro i successivi quattro anni, per i ruoli dichiarati inesigibili in via definitiva e contenenti crediti tributari erariali, l'Agenzia delle entrate provvede a comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze la percentuale di abbattimento dei crediti tributari ai fini della svalutazione dei residui attivi da iscrivere nel bilancio di previsione dello Stato. Entro il medesimo termine, gli enti creditori diversi dallo Stato hanno l'obbligo di rettificare l'ammontare dei residui attivi nei rispettivi bilanci di previsione.
      Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente, osserva che la proposta di legge è riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui al secondo comma, lettere e) e g), dell'articolo 117 della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
      Si riserva, infine, di predisporre una proposta di parere, anche alla luce del prosieguo dei lavori presso la Commissione di merito.

      Roberta AGOSTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

      La seduta termina alle 15.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

      Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

      La seduta comincia alle 15.10.

Variazioni nella composizione della Commissione.

      Roberta AGOSTINI, presidente, comunica che, per il gruppo parlamentare Partito democratico, è entrato a far parte della I Commissione il deputato Alan Ferrari.

Deliberazione di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2486 Governo di conversione in legge del decreto-legge n.  90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
(Deliberazione).

      Roberta AGOSTINI, presidente, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge n.  2486 Governo di conversione in legge del decreto-legge n.  90 del 2014 recante «misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», che si concluderà entro il 9 luglio 2014.
      Ricorda che il programma dell'indagine conoscitiva prevede le audizioni di rappresentanti di istituzioni, di organizzazioni sindacali delle categorie interessate dal decreto, di associazioni e di ordini professionali, nonché di esperti della materia.

      La Commissione approva la proposta del presidente.

      La seduta termina alle 15.15.

Pag. 19

ATTI DEL GOVERNO

      Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

      La seduta comincia alle 15.15.

Proposta di nomina del professor Giorgio Alleva a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Nomina n.  32.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

      La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 giugno 2014.

      Francesco Paolo SISTO, presidente, ricorda che nella seduta del 25 giugno scorso è stato avviato l'esame della proposta di nomina del professor Giorgio Alleva a presidente dell'ISTAT e che nella successiva seduta del 26 giugno si è svolta, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322, l'audizione del professor Alleva.
      Dà quindi la parola al relatore, deputato Leone, perché possa formulare la proposta di parere.

      Antonio LEONE (NCD), relatore, sulla base del curriculum e dell'audizione del professor Alleva, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in oggetto.

      Roberta LOMBARDI (M5S) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, precisando che tale dichiarazione di voto dipende da valutazioni sia di metodo che di merito. Sotto il primo aspetto, fa presente che, nonostante la richiamata legge sulla riorganizzazione dell'Istat preveda il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari solo nella fase successiva all'atto di nomina, tuttavia, poiché nel caso in oggetto è stata seguita una procedura all'insegna della trasparenza, con la pubblicazione dei curricula dei candidati sul sito del dipartimento della funzione pubblica, a suo avviso sarebbe stato opportuno un coinvolgimento dei gruppi parlamentari ex ante.
      Sotto il secondo aspetto, rileva come il curriculum del professor Alleva appaia poco adeguato rispetto al ruolo che è chiamato a ricoprire, soprattutto se confrontato con quello di altri candidati, evidenziando che tale valutazione è stata effettuata anche da autorevoli esponenti del mondo scientifico.

      Emanuele FIANO (PD), annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, anche sulla base delle numerose dichiarazioni che sono state rese nei giorni passati, da parte di diversi studiosi, a sostegno della nomina del professor Alleva a presidente dell'ISTAT.

      Gregorio GITTI (PI) dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, evidenziando come in questa sede si tratta di effettuare una scelta politica e non una valutazione di carattere strettamente accademico.

      Renato BALDUZZI (SCpI), nel dichiarare il voto favorevole da parte del suo gruppo, esprime apprezzamento non solo per i titoli accademici del professor Alleva ma anche per il contenuto delle linee programmatiche che quest'ultimo ha avuto modo di esporre alla Commissione nel corso dell'audizione svoltasi la scorsa settimana.

      Mariastella GELMINI (FI-PdL) annuncia il voto favorevole del suo gruppo, sulla base sia del curriculum del professor Alleva sia della conoscenza dell'ISTAT che Pag. 20quest'ultimo ha dimostrato di possedere in sede di audizione.

      Francesco Paolo SISTO, presidente, ricorda che la votazione si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento.
      In particolare: chi intende votare a favore della proposta di parere dovrà introdurre una pallina di colore bianco nell'urna di colore bianco e una pallina di colore nero nell'urna di colore nero; chi intende esprimere voto contrario alla proposta di parere dovrà introdurre una pallina di colore bianco nell'urna di colore nero e una pallina di colore nero nell'urna di colore bianco.
      L'astensione dal voto dovrà essere invece espressa verbalmente all'atto della chiama.
      Ricorda, inoltre, che ai fini della validità della votazione deve essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione (25 deputati). Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322, e successive modificazioni, per l'espressione del parere favorevole sulla proposta, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione (32 deputati).
      Fa presente, quindi, che la proposta del relatore di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del Governo si intenderà quindi approvata se i voti favorevoli saranno pari almeno ai due terzi dei componenti la Commissione (32 deputati, come detto). Se i voti favorevoli saranno invece in numero inferiore, si intenderà espresso parere contrario.
      Indice, quindi, la votazione sulla proposta di parere favorevole sull'atto n.  32 (nomina del prof. Giorgio Alleva a presidente dell'ISTAT).

      Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica il risultato della votazione.
            Presenti: 46            
            Votanti: 46            
            Astenuti:   0            
            Maggioranza dei due
            terzi dei componenti
            la Commissione: 32            
                Hanno votato sì: 38                
                Hanno votato no:   8                
      (La Commissione approva).

      Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera dei deputati, ai fini della sua trasmissione al Governo.

      Hanno preso parte alla votazione i deputati: Mazzoli in sostituzione di Roberta Agostini, Balduzzi, Malpezzi in sostituzione di Bersani, Dorina Bianchi, D'Alessandro in sostituzione di Bianconi, Gadda in sostituzione di Bindi, Matteo Bragantini, Centemero, Cozzolino, Cuperlo, Dadone, D'Ambrosio, D'Attorre, Marco Di Maio, Fabbri, Famiglietti, Ferrari, Fiano, Fraccaro, Gasparini, Gelmini, Giorgis, Gitti, Gullo, Invernizzi, Kronbichler, Corsaro in sostituzione di La Russa, Lattuca, Lauricella, Leone, Lombardi, Mazziotti Di Celso, Marco Meloni, Borghese in sostituzione di Merlo, Migliore, Naccarato, Chaouki in sostituzione di Piccione, Zan in sostituzione di Pilozzi, Plangger, Iacono in sostituzione di Pollastrini, Ravetto, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Sisto, Toninelli.

Proposte di nomina del professor Francesco Merloni e della professoressa Nicoletta Parisi a componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.
Nomine nn.  34-bis e 36-bis.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Pareri favorevoli).

      La Commissione inizia l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno.

      Francesco Paolo SISTO, presidente, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame delle nuove proposte di nomina del professor Francesco Merloni e della professoressa Nicoletta Parisi a componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza Pag. 21delle amministrazioni pubbliche (nomine nn.  34-bis e 36-bis).
      Dà la parola al relatore, deputato Rosato, per la relazione e l'espressione del parere.

      Ettore ROSATO (PD) si rimette, in merito alle nuove proposte di nomina nn.  34-bis e 36-bis, a quanto già detto nella relazione svolta martedì 24 giugno scorso in relazione ai curricula del professor Francesco Merloni e della professoressa Nicoletta Parisi.
      Esprime, quindi, parere favorevole sulle nuove proposte di nomina del professor Francesco Merloni e della professoressa Nicoletta Parisi a componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

      Francesco Paolo SISTO, presidente, passando alla votazione delle proposte di parere favorevole sulle nuove proposte di nomina in oggetto, avverte che si procederà a due distinte votazioni.
      Ricorda, quindi, che la votazione su ogni singola proposta si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento.
      In particolare: chi intende votare a favore della proposta di parere dovrà introdurre una pallina di colore bianco nell'urna di colore bianco e una pallina di colore nero nell'urna di colore nero; chi intende esprimere voto contrario alla proposta di parere dovrà introdurre una pallina di colore bianco nell'urna di colore nero e una pallina di colore nero nell'urna di colore bianco.
      L'astensione dal voto dovrà essere invece espressa verbalmente all'atto della chiama.
      Ricorda, inoltre, che ai fini della validità della votazione deve essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione (25 deputati). Ricorda altresì che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n.  150 del 2009, e successive modificazioni, per l'espressione del parere favorevole sulla proposta, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione (32 deputati).
      La proposta del relatore di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina si intenderà quindi approvata se i voti favorevoli saranno pari almeno ai due terzi dei componenti la Commissione (32 deputati, come detto). Se i voti favorevoli saranno invece in numero inferiore, si intenderà espresso parere contrario.
      Indice, quindi, la votazione sulla proposta di parere favorevole sull'atto n.  34-bis (nuova proposta di nomina del professor Francesco Merloni a componente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche).

      Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica il risultato della votazione.
            Presenti: 46            
            Votanti: 46            
            Astenuti:   0            
            Maggioranza dei due
            terzi dei componenti
            la Commissione: 32            
                Hanno votato sì: 46                
                Hanno votato no:   0                
      (La Commissione approva).

      Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera dei deputati, ai fini della sua trasmissione al Governo.

      Hanno preso parte alla votazione i deputati: Mazzoli in sostituzione di Roberta Agostini, Balduzzi, Malpezzi in sostituzione di Bersani, Dorina Bianchi, D'Alessandro in sostituzione di Bianconi, Gadda in sostituzione di Bindi, Matteo Bragantini, Centemero, Cozzolino, Cuperlo, Dadone, D'Ambrosio, D'Attorre, Marco Di Maio, Fabbri, Famiglietti, Ferrari, Fiano, Fraccaro, Gasparini, Gelmini, Giorgis, Gitti, Gullo, Invernizzi, Kronbichler, Corsaro in sostituzione di La Russa, Lattuca, Lauricella, Leone, Lombardi, Mazziotti Di Celso, Marco Meloni, Borghese in sostituzione di Merlo, Migliore, Pag. 22Naccarato, Chaouki in sostituzione di Piccione, Zan in sostituzione di Pilozzi, Plangger, Iacono in sostituzione di Pollastrini, Ravetto, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Sisto, Toninelli.

      Francesco Paolo SISTO, presidente, indice la votazione sulla proposta di parere favorevole sull'atto n.  36-bis (nuova proposta di nomina della professoressa Nicoletta Parisi a componente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche).

      Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica il risultato della votazione.
            Presenti: 46            
            Votanti: 46            
            Astenuti:   0            
            Maggioranza dei due
            terzi dei componenti
            la Commissione: 32            
                Hanno votato sì: 46                
                Hanno votato no:   0                
      (La Commissione approva).

      Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera dei deputati, ai fini della sua trasmissione al Governo.

      Hanno preso parte alla votazione i deputati: Mazzoli in sostituzione di Roberta Agostini, Balduzzi, Malpezzi in sostituzione di Bersani, Dorina Bianchi, D'Alessandro in sostituzione di Bianconi, Gadda in sostituzione di Bindi, Matteo Bragantini, Centemero, Cozzolino, Cuperlo, Dadone, D'Ambrosio, D'Attorre, Marco Di Maio, Fabbri, Famiglietti, Ferrari, Fiano, Fraccaro, Gasparini, Gelmini, Giorgis, Gitti, Gullo, Invernizzi, Kronbichler, Corsaro in sostituzione di La Russa, Lattuca, Lauricella, Leone, Lombardi, Mazziotti Di Celso, Marco Meloni, Borghese in sostituzione di Merlo, Migliore, Naccarato, Chaouki in sostituzione di Piccione, Zan in sostituzione di Pilozzi, Plangger, Iacono in sostituzione di Pollastrini, Ravetto, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Sisto, Toninelli.

      La seduta termina alle 15.50

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

      Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

      La seduta comincia alle 15.50

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.
Emendamenti C. 224-A Fedriga ed abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

      Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

      Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n.  1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

      Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.
Nuovo testo C. 1752 Causi.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

      Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 23

      Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, costituita da un unico articolo, intende integrare e modificare la disciplina del prestito vitalizio ipotecario, attualmente disciplinato dall'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge n.  203 del 2005. In particolare, si intende rendere tale istituto una forma di finanziamento garantito da una proprietà immobiliare residenziale, tale da consentire al proprietario – di età superiore a 65 anni – di convertire parte del valore dell'immobile in contanti per soddisfare esigenze di liquidità, senza che lo stesso proprietario sia tenuto a lasciare l'abitazione ovvero a ripagare il capitale e gli interessi sul prestito fino alla scadenza del contratto. Gli interessi e le spese relative sono infatti capitalizzati periodicamente sul finanziamento originario e rimborsati alla data di decesso del mutuatario. Allo scadere del debito, gli eredi (nel caso il proprietario non decida di rimborsare anticipatamente il finanziamento), possono estinguere il debito nei confronti dalla banca e liberare l'immobile dall'ipoteca, vendere l'immobile ipotecato oppure, in ultima ipotesi, lasciare che la banca mutuataria venda l'immobile per rimborsare il proprio credito.
      Rispetto agli schemi della cosiddetta nuda proprietà – che hanno finalità analoghe – il prestito ipotecario vitalizio offrirebbe al mutuatario il vantaggio di non perdere la proprietà dell'immobile e, pertanto, di non precludere la possibilità per gli eredi di recuperare l'immobile dato in garanzia, lasciando a questi ultimi la scelta di rimborsare il credito della banca ed estinguere la relativa ipoteca.
      Entrando nel merito del provvedimento, evidenzia che l'articolo unico della proposta in esame modifica il vigente articolo 11-quaterdecies, comma 12, del suddetto decreto-legge n.  203 del 2005, e vi aggiunge i commi da 12-bis a 12-sexies.
      Fa presente che il vigente comma 12 stabilisce che il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione, da parte di aziende ed istituti di credito e di intermediari finanziari regolamentati dal Testo unico bancario di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti.
      Evidenzia, quindi, che, ferma restando la formulazione vigente, il nuovo comma 12 dell'articolo unico aggiunge ulteriori eventi che possono dar vita al rimborso integrale del debito in un'unica soluzione, e cioè: morte del soggetto finanziato; trasferimento in tutto o in parte della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia; compimento di atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile. In tal modo si intende evitare che, durante il periodo di finanziamento, il mutuatario possa alterare le condizioni iniziali alla base delle quali il finanziamento era stato concesso, nonché il valore dell'immobile in garanzia, potendo ledere il diritto e la capacità del finanziatore a vendere l'immobile.
      Ai sensi del comma 12-bis, si fa salva la possibilità di concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, prima del verificarsi degli eventi che danno luogo al rimborso integrale (di cui al comma 12 nel testo modificato dalla proposta in esame). Su tale quota non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del Testo unico bancario, ai sensi del quale la banca può invocare il ritardato pagamento come causa di risoluzione del contratto quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. Costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
      Il comma 12-ter dispone l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le operazioni di credito a medio o lungo Pag. 24termine, disciplinate dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601, e successive modificazioni.
      Il comma 12-quater disciplina il grado dell'ipoteca iscrivibile sull'immobile e declina alcune regole per il realizzo del credito. In particolare, il prestito vitalizio ipotecario è garantito da ipoteca di primo grado sugli immobili residenziali (di conseguenza agli stessi si applicano le norme del Testo unico bancario in materia di ipoteca).
      Ove il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi che ne comportano l'obbligo di rimborso (di cui al modificato comma 12), il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori dodici mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni dodici mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore, purché la compravendita si perfezioni entro dodici mesi dal conferimento dello stesso.
      Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute.
      Si tutela, inoltre, il terzo acquirente dell'immobile disponendo l'inefficacia delle domande giudiziali opponibili alla vendita. Si demanda a un regolamento del Ministero dello sviluppo economico la disciplina di attuazione relativa alle modalità di offerta del prodotto nonché ai casi di significativa riduzione del valore dell'immobile che possono attivare la richiesta del finanziatore di rimborso integrale del credito.
      Osserva, quindi, che il comma 12-quinquies affida al Ministro dello sviluppo economico il compito di adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, un regolamento nel quale siano stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e individuati i casi e le formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento.
      A tutela dei rapporti contrattuali esistenti, il comma 12-sexies specifica che la nuova disciplina si applica ai finanziamenti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa norma.
      Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la proposta di legge è riconducibile alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari» e «ordinamento civile», di cui al secondo comma, lettere e) e l), dell'articolo 117 della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
      Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

      Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

      La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

      Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.

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