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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 aprile 2015
433.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
COMUNICATO
Pag. 111

SEDE REFERENTE

      Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione Ettore Guglielmo EPIFANI.

      La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di servizi, anche integrati, di gestione degli immobili e disciplina delle gare di appalto ad essi relative.
C. 2475 Ginefra.
(Esame e rinvio).

      Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

      Tiziano ARLOTTI (PD), relatore per la Commissione X, le Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive iniziano oggi l'esame della proposta di legge recante «Disposizioni in materia di servizi, anche integrati, di gestione degli immobili e disciplina delle gare di appalto ad essi relative».
      Occorre preliminarmente rilevare come, negli ultimi anni, si siano affermate nuove modalità in materia di servizi di gestione, anche integrati, dei complessi immobiliari attraverso il ricorso ai contratti di facility management e di global service.
      Con la locuzione «facility management» si indica la gestione integrata dei servizi e dei processi a supporto delle attività primarie di un'impresa, che avvia procedure di esternalizzazione (outsourcing) per lo svolgimento di quelle attività (ad es. manutenzione, pulizia, sicurezza) che, pur necessarie al suo funzionamento, non rientrano tra quelle cosiddette core. Attraverso il facility management, disciplinato dalla norma tecnica UNI EN 15221-1:2007, si perseguono, da un lato, la riduzione dei costi e, dall'altro, l'aumento degli standard operativi e di flessibilità grazie ad una maggiore specializzazione delle società affidatarie. Il contratto di Pag. 112«Global Service» è uno strumento di gestione e manutenzione dei complessi immobiliari, il cui fondamento normativo è da rinvenirsi negli articoli 11 e 1322 del codice civile, oltre che nella normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti pubblici. La definizione è rinvenibile nella norma UNI 10685/1998, secondo cui trattasi di «un contratto basato sui risultati, che comprende una pluralità di servizi sostitutivi delle normali attività di manutenzione, con piena responsabilità dei risultati da parte dell'assuntore». Dunque, trattasi di un contratto misto, in cui le prestazioni oggetto della procedura di aggiudicazione e del successivo contratto sono eterogenee, ascrivibili ai settori dei lavori, dei servizi e delle forniture.
      La proposta di legge in titolo è composta da 14 articoli, ripartiti in quattro capi: Capo I – Finalità e ambito di applicazione (articoli da 1 a 3); Capo II – Misure di accesso al credito (articolo 4); Capo III – Appalti pubblici (articoli da 5 a 11); Capo IV – Tutela dell'occupazione e corsi professionali di studio e specializzazione (articoli da 12 a 14).
      Come d'accordo con la relatrice della Commissione Ambiente, la presente relazione si concentra, in particolare, sui primi quattro articoli contenuti nei primi due Capi della proposta di legge.
      Il Capo I individua le finalità e l'ambito di applicazione della proposta di legge.
      L'articolo 1 stabilisce che oggetto del provvedimento in esame è la disciplina dei servizi digestione degli immobili, singolarmente intesi o in forma integrata in conformità ai principi dell'Unione europea e alle disposizioni tecniche in vigore, al fine di favorire la maggiore liberalizzazione di tali servizi, la razionalizzazione delle procedure ad evidenza pubblica secondo princìpi di riduzione dei costi e di semplificazione della pratica amministrativa, lo sviluppo di occupazione regolare e il contrasto del lavoro nero, la tutela delle imprese in caso di ritardato pagamento dei corrispettivi nonché l'ordinato sviluppo del settore immobiliare.
      L'articolo 2 individua le definizioni dei soggetti coinvolti e dei settori delle imprese interessate nei servizi di gestione degli immobili.
      L'articolo 3 individua l'ambito di applicazione circoscrivendolo alle imprese del settore dei servizi di facility, facility management, global service, city global, ai subappaltatori di queste ultime, nonché ai committenti dei medesimi servizi, ai servizi di facility esposti di seguito e ai relativi contratti. I termini «facility» e «facility management» indicano sia l'immobile in cui viene svolta l'attività lavorativa, sia tutte le attività di gestione integrata dei servizi a supporto delle attività primarie di un'impresa, che avvia procedure di esternalizzazione per lo svolgimento di quelle attività (ad esempio manutenzione, pulizia e sicurezza) che, pur necessarie al suo funzionamento, non rientrano tra quelle core. L'area di applicazione della disciplina è quella della gestione strategica di immobili e servizi ovvero di tutte quelle attività di supporto al business di un'azienda.
      Nel Capo II, riguardante le misure di accesso al credito da parte dei fornitori dei servizi prestati, è contenuto il solo articolo 4 che disciplina il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione delle relative attività. In particolare, l'articolo 4 prevede un'ulteriore modalità di accesso agli strumenti di garanzia per il credito alle imprese rispetto a quelle già previste dall'ordinamento. La disposizione riguarda i committenti privati e quelli pubblici diversi dalle Amministrazioni pubbliche indicate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.  165 del 2001.
      Ai sensi della norma citata, risultano, dunque, esclusi dalla disposizione in esame le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, gli enti Pag. 113del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie fiscali. Tali committenti, diversi dalle PA, sono obbligati a rilasciare l'attestazione di avvenuta e regolare esecuzione entro trenta giorni dalla data di emissione della singola fattura relativa all'attività svolta da parte del fornitore. Qualora non vi siano state contestazioni in merito alla regolare esecuzione delle attività relative alle fatture emesse da parte dei committenti e sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data di emissione della fattura, l'attestazione deve intendersi comunque rilasciata a tutti gli effetti. L'attestazione di avvenuta e regolare esecuzione delle attività costituisce a tutti gli effetti formale dichiarazione in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito e idonea garanzia ai fini dell'accesso al mercato creditizio. Inoltre, l'articolo 4 prevede, al comma 4, l'equiparazione, ad ogni effetto di legge, dell'attestazione in questione con la certificazione per l'accesso al Fondo di garanzia, costituito allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi a favore delle piccole e medie imprese da parte degli istituti di credito, così come previsto dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662; la certificazione rilasciata dalle Pubbliche Amministrazioni in base all'articolata procedura prevista dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, e dall'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35, che attesta, relativamente a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, che il credito vantato dai fornitori nei confronti delle PA sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale certificazione si acquisisce su istanza del creditore (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge n.  185 del 2008) o a seguito di apposita comunicazione del debito da parte delle PA sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n.  35 del 2013).
      La norma di cui al comma 4 in esame, che equipara ad ogni effetto di legge, l'attestazione di regolare esecuzione delle attività con la certificazione del credito rilasciata dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa sopradescritta, sembra dunque volere estendere anche ai rapporti tra privati l'ipotesi della cessione pro soluto e pro solvendo dei crediti certificati, ivi comprese le norme in materia di garanzia statale.
      Segnala infine l'opportunità di procedere ad un breve e selezionato ciclo di audizioni al fine di approfondire le tematiche affondate dal provvedimento in titolo, anche in considerazione del fatto che, presso l'altro ramo del Parlamento, è in corso l'esame della legge delega concernente la modifica del codice degli appalti.

      Martina NARDI (PD), relatore per la Commissione VIII, nel segnalare preliminarmente, come già anticipato dal collega Arlotti, che si soffermerà sulle disposizioni contenute nei Capi III (Appalti pubblici) e IV (Tutela dell'occupazione e corsi professionali di studio e specializzazione), rivolge un ringraziamento al collega Ginefra per tale iniziativa legislativa, che arricchirà il percorso già iniziato al Senato sulla delicata materia relativa ai contratti pubblici, stigmatizzando unicamente l'utilizzo di una terminologia giuridica non appartenente alla tradizione del nostro Paese, ma a quella del mondo anglosassone.
      Venendo quindi al dettaglio delle disposizioni di competenza dell'VIII Commissione, fa presente che il Capo III, che comprende gli articoli da 5 a 12, interviene su taluni aspetti della disciplina in materia di contratti pubblici al fine di regolamentare taluni profili inerenti le fattispecie contrattuali oggetto della proposta di legge in esame, introducendo pertanto prevalentemente novelle al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n.  163 del 2006.Pag. 114
      Nello specifico, l'articolo 5 integra le definizioni dettate dall'articolo 3 del Codice (attraverso l'aggiunta dei commi da 51-bis a 51-quinquies), attraverso l'inserimento delle definizioni riguardanti i Servizi di facility, il Facility management, il Global service, il City global (comma 1, lettera a), e adegua, per la riqualificazione del comparto di riferimento e delle imprese allo stesso appartenenti, la denominazione dei servizi della categoria 14 (Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari) dell'Allegato II A del Codice, che elenca le categorie di servizi assoggettati alla disciplina del Codice medesimo (comma 1, lettera b).
      L'articolo 6 dispone, in primo luogo, che il criterio generale per l'affidamento degli appalti di servizi di facility, facility management, global service e city global, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, salva la possibilità per le stazioni appaltanti di scegliere il criterio del prezzo più basso, solo previa adeguata motivazione contenuta nella documentazione di gara o nel provvedimento di indizione della gara medesima (comma 2). Il comma 1 indica gli elementi che le stazioni appaltanti considerano, per la determinazione dell'offerta più vantaggiosa, ossia le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta (progetto tecnico) e il prezzo. Relativamente a tali due elementi, i commi da 3 a 6 regolamentano rispettivamente i contenuti della relazione tecnica di offerta in rapporto ai servizi di riferimento; i fattori ponderali minimi e massimi variabili per la valutazione dell'offerta, da indicare nel bando di gara, e la somma da assegnare per l'insieme degli elementi pari a 100; l'applicazione di un determinato moltiplicatore di determinazione del coefficiente del prezzo, finalizzato a garantire la coerenza tra l'assegnazione dei punteggi economici e dei punteggi tecnici, come indicato dall'allegato P, punto II), lettera b) del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  207 del 201; e, infine, la non considerazione dell'offerta di valore più alto e dell'offerta di valore più basso tra quelle presentate dai concorrenti ai fini della determinazione del valore soglia dettata dal precedente comma 5. Ulteriori elementi da prevedere nei bandi riguardano, da un lato, l'indicazione dei contratti collettivi di categoria, sottoscritti tra le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, da assumere a riferimento per l'esecuzione del servizio (comma 7), e, dall'altro, i requisiti di partecipazione oggettivi, atti a verificare la qualificazione o comunque la qualità dei processi aziendali adottati anche con riferimento all'esecuzione degli specifici servizi oggetto di appalto (comma 8). Il comma 9, inoltre, autorizza il Governo a provvedere alla modifica dell'articolo 286 e dell'allegato P, punto II, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207, al fine di adeguarli a quanto previsto dal presente articolo.
      L'articolo 7 interviene sulla disciplina del dialogo competitivo integrando le fattispecie, di cui al comma 2 dell'articolo 58 del Codice, che giustificano il ricorso a tale procedura, includendovi l'affidamento congiunto di quattro o più servizi di facility, nonché l'affidamento di servizi di facility management, global service, city global. Ricorda che il dialogo competitivo è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.
      L'articolo 8 modifica la disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici riguardante rispettivamente i criteri per l'individuazione e la verifica delle offerte anormalmente basse per gli affidamenti di servizi di facility, facility management, global service e city global. In particolare, il nuovo comma 2-bis dell'articolo 86 del Pag. 115Codice prevede, in caso di esito positivo di congruità dell'offerta, l'ulteriore individuazione di uno specifico parametro di valutazione della congruità delle offerte presentate in relazione alle quali il punteggio complessivo ottenuto, dato dalla somma dei punti relativi al prezzo e dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sia pari o superiore ai sei settimi del punteggio complessivo massimo previsto dal bando di gara (comma 1, lettera a). I nuovi commi da 5-bis a 5-quater dell'articolo 87 del Codice prevedono, inoltre, che, ai fini della predisposizione delle gare di appalto e della valutazione dell'anomalia dell'offerta, gli enti aggiudicatori siano tenuti a valutare l'adeguatezza e la sufficienza del valore economico rispetto al costo del lavoro, determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e la congruità del rapporto tra i contenuti dell'offerta tecnica e i contenuti dell'offerta economica, con particolare riferimento al monte ore di attività/manodopera offerto sulla base dei criteri e dei parametri definiti dall'Autorità nazionale anticorruzione (comma 1, lettera b).
      L'articolo 9 integra la disciplina riguardante i subappalti e i subcontratti, relativamente ai servizi di facility, facility management, global service e city global, prevedendo che, per tali contratti, attraverso l'inserimento del comma 3-bis nell'articolo 118 del Codice, che il bando di gara o la lettera di invito contengano l'espressa previsione che la stazione appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore, al cottimista ovvero agli affidatari dei sub-contratti di cui al comma 11 del medesimo articolo 118, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. La medesima norma attribuisce, altresì, alla stazione appaltante la facoltà di corrispondere il predetto importo all'affidatario dell'appalto, previa adeguata motivazione contenuta nel bando di gara o nella lettera di invito, nel rispetto delle disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 118.
      L'articolo 10 interviene in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), introdotto dal decreto legislativo n.  494 del 1996 (ora articolo 90 del decreto legislativo n.  81 del 2008), prevedendo che, ai fini del pagamento dei corrispettivi negli appalti nei settori richiamati, le imprese interessate possano ottenere dall'INPS un verbale in cui si attesti la regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel singolo appalto.
      Infine, l'articolo 11 integra, attraverso l'introduzione del comma 1-bis, le disposizioni contenute nell'articolo 115 del Codice prevedendo che per i contratti nei quali l'incidenza della manodopera rivesta carattere prevalente la revisione dei prezzi venga operata, oltre che sulla revisione periodica del prezzo basata su una specifica istruttoria, anche sulla base della revisione annuale del costo del lavoro.
      Il Capo IV, che comprende gli articoli da 12 a 14, riguarda la tutela dell'occupazione e corsi professionali di studio e specializzazione.
      L'articolo 12 contiene disposizioni in materia di passaggi di personale nei casi di cambio di appalto o di subentro di un appaltatore al preesistente affidatario, prevedendo l'obbligo, per l'assuntore subentrante, di assumere, senza periodo di prova, i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori dell'assuntore cessante che siano impiegati nell'appalto da almeno quattro mesi e, comunque, dal maggior termine eventualmente previsto dal CCNL cui aderisce l'assuntore uscente (comma 1). Lo stesso articolo stabilisce altresì che il licenziamento, da parte dell'assuntore cessante, dei lavoratori dipendenti impiegati nell'appalto da almeno 4 mesi si configuri come licenziamento individuale, sebbene plurimo, per giustificato motivo oggettivo.
      L'articolo 13 disciplina le ipotesi di responsabilità solidale del committente pubblico per i crediti, retributivi e contributivi, dei lavoratori impiegati dall'appaltatore e dal subappaltatore nell'esecuzione del contratto, stabilendo, in particolare, al comma 1, che l'ente pubblico sia obbligato in solido negli appalti di servizi di facility, facility management, global service e city global con l'appaltatore e con ciascun Pag. 116subappaltatore per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi (comprese le quote di T.F.R.), nonché per i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione all'esecuzione dell'appalto, sino alla concorrenza del debito che l'ente pubblico ha verso l'appaltatore o il subappaltatore alla data in cui i lavoratori avanzano la richiesta formale di pagamento. È comunque fatto salvo il disposto dell'articolo 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.  207 del 2010. Il successivo comma 2 prevede la possibilità, per l'ente pubblico, di detrarre, a fronte del pagamento delle spettanze in favore dei lavoratori dell'appaltatore che ne abbiano fatto richiesta, dai corrispettivi maturati e non ancora saldati all'appaltatore, le somme corrisposte ai dipendenti di quest'ultimo. Identica possibilità è contemplata, al comma 3, anche nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto dei corrispettivi dall'ente pubblico al subappaltatore, e l'ente medesimo provveda al pagamento delle predette spettanze in favore dei lavoratori del subappaltatore che ne abbiano fatto richiesta. Nel diverso caso in cui l'ente pubblico, anche in mancanza di un obbligo di pagamento diretto nei confronti dei lavoratori del subappaltatore, provveda alla corresponsione delle richiamate spettanze, gli importi erogati dalla stazione appaltante sono sottratti dai corrispettivi che spettano all'appaltatore: quest'ultimo, a sua volta, in base al comma 4, può detrarre dai corrispettivi maturati dal subappaltatore il medesimo importo a lui già detratto dall'ente pubblico. Infine, con il comma 5 si estendono le disposizioni di cui all'articolo 2751-bis c.c. (che stabiliscono il privilegio sui mobili di specifici crediti) anche ai crediti delle imprese appaltatrici individuate per quanto riguarda gli oneri retributivi e previdenziali relativi ai lavoratori impiegati nella commessa, nei limiti della relativa voce di costo compresa nel corrispettivo contrattuale.
      L'articolo 14, infine, reca disposizioni in materia di corsi di studio e formazione, prevedendo, in considerazione delle novità introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104 (convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2013, n.  128) che il monitoraggio dei sistemi di istruzione, finalizzato a garantire l'adeguamento dell'offerta formativa, tenga conto delle disposizioni della presente proposta di legge.
      Ciò premesso, ai fini di una più approfondita istruttoria sui contenuti del provvedimento, rileva l'opportunità che sulla materia oggetto della proposta di legge in titolo sia svolto un ciclo di audizioni.

      Claudia MANNINO (M5S), pur ritenendo condivisibili le finalità perseguite dal provvedimento in titolo, richiama tuttavia l'attenzione sulla circostanza che al Senato è in corso di esame il disegno di legge n.  1678, che prevede la delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee in materia di appalti pubblici e concessioni. Chiede, pertanto, chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei lavori delle Commissioni riunite, considerato che il predetto disegno di legge, che delega a rivedere complessivamente la materia degli appalti pubblici su cui incide la proposta di legge in esame, sarà a breve licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

      Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nel condividere le considerazioni svolte dalla deputata Mannino evidenzia l'opportunità che in questa fase le Commissioni procedano in ogni caso allo svolgimento dell'attività istruttoria sul provvedimento in esame che affronta, rispetto al disegno di legge delega di recepimento delle direttive europee in materia di appalti ora all'esame del Senato, solo un aspetto molto specifico disciplinato dal Codice degli appalti. Rileva che l'altra possibilità è quella di sospendere immediatamente l'esame della proposta di legge in titolo e attendere l'approvazione del disegno di legge delega da parte dell'altro ramo del Parlamento.

      Massimo Felice DE ROSA (M5S), ritiene che, se effettivamente i tempi dell'esame del disegno di legge delega da Pag. 117parte del Senato fossero brevi, apparirebbe inopportuno continuare l'esame della proposta di legge in titolo.

      Dario GINEFRA (PD) ritiene doveroso sottolineare come in più occasione sia stato lamentato, in particolare dai gruppi di opposizione, come lo strumento della legge delega sia uno strumento fin troppo abusato in questa legislatura. Segnala come nel disegno di legge delega di recepimento delle direttive in materia di appalti siano in corso di definizione principi e criteri direttivi da attuare, mentre la proposta di legge in esame, a sua prima firma, affronta nel merito aspetti puntuali di alcune problematiche del settore.
      Ritiene quindi si possa procedere senz'altro all'esame del provvedimento, almeno nell'ambito di svolgimento dell'attività istruttoria come indicato dal presidente Epifani.

      Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, ribadisce l'opportunità che le Commissioni decidano serenamente come proseguire nell'esame del provvedimento in titolo, ribadendo che a suo giudizio lo svolgimento dell'attività istruttoria non rappresenterebbe alcuna interferenza con l'ulteriore corso del provvedimento di riscrittura del Codice degli appalti all'esame del Senato. Sottolinea altresì che il provvedimento di riforma complessiva del codice sarà naturalmente esaminato in sede referente dalla sola VIII Commissione.

      Ermete REALACCI (PD), presidente dell'VIII Commissione, precisa che l'esame del disegno di legge delega in materia di appalti pubblici e concessioni dovrebbe essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea del Senato nel mese di maggio. Ritiene quindi condivisibile il percorso delineato dal presidente Epifani, nel senso di svolgere nel frattempo l'attività istruttoria e prendere successivamente visione del testo inviato dal Senato per valutare le eventuali sovrapposizioni.

      Claudia MANNINO (M5S) evidenzia la necessità di procedere, in ogni caso, ad un attento coordinamento delle disposizioni del provvedimento in esame con quelle del predetto disegno di legge-delega, al fine di evitare eventuali duplicazioni o sovrapposizioni.

      Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) concorda nell'opinione che tra il testo della legge delega in discussione al Senato e il contenuto della proposta di legge all'esame delle Commissioni non vi siano reali sovrapposizioni. Ritiene inoltre cosa sommamente opportuna procedere con l'esame delle poche proposte di iniziativa parlamentare che arrivano all'attenzione delle Commissioni; l'istruttoria del provvedimento non potrà inoltre certo nuocere all'esame che sarà effettuato da parte dell'VIII Commissione della legge delega sugli appalti.

      Roberto MORASSUT (PD), nell'esprimere condivisione sul percorso delineato dal presidente Epifani, ritiene tuttavia opportuno che le Commissioni riunite diano inizio ad un'attività di natura prettamente istruttoria, in particolare attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni, senza entrare nel merito delle disposizioni della proposta di legge in discussione.

      Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, resta allora inteso che si procederà ad alcune audizioni, in attesa di verificare il contenuto del testo della legge delega che perverrà dal Senato. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

      La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

      Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione Ettore Guglielmo EPIFANI.

      La seduta comincia alle 15.

Pag. 118

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
Atto n.  154.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

      Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato dalla seduta del 16 aprile 2015.

      Alberto ZOLEZZI (M5S) invita i colleghi a valutare la necessità di apportare alcune modifiche allo schema di decreto in esame, in particolare per quanto attiene alle disposizioni relative all'inventario degli impianti pericolosi, che giudica poco accurato, e a quelle concernenti il cumulo di impianti industriali presenti nel territorio. Al riguardo, rammenta che il suo gruppo ha già richiesto l'audizione di rappresentanti del corpo dei Vigili del fuoco, che potranno fornire chiarimenti in merito.

      Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, invitando i rappresentanti dei gruppi a segnalare i soggetti che si intendono audire sul provvedimento in titolo.

      La seduta termina alle 15.05.