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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 luglio 2015
474.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 112

SEDE REFERENTE

      Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

      La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti Pag. 113e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.
C. 3194 Governo.

(Esame e rinvio).

      La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

      Raffaella MARIANI (PD), relatrice, intervenendo anche a nome del relatore Cera, comunica che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge, che delega il Governo al recepimento delle tre direttive europee 2014/23/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE, sugli appalti pubblici e 2014/25/UE, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, e al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Evidenzia che la finalità del riordino è stata inserita al Senato, dove il testo è stato oggetto di esame dapprima attraverso un ampio ciclo di audizioni e successivamente attraverso un lavoro della Commissione lavori pubblici, che ha portato all'adozione di un testo sostanzialmente modificato rispetto al disegno di legge originario presentato dal Governo. Segnala, quindi, che si tratta di un provvedimento di assoluta rilevanza, volto a riformare in maniera complessiva e sostanziale il settore degli appalti pubblici e delle concessioni, e che la delega coglie l'occasione del recepimento delle direttive per procedere a un riordino più ampio e a una razionalizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Le direttive, infatti, uniscono ad un'esigenza di semplificazione delle norme un approccio innovativo, che si traduce nella flessibilità di utilizzo delle procedure e in una maggiore considerazione degli obiettivi ambientali e sociali nelle procedure di appalto. Segnala, poi, che l'Italia spende più del 15 per cento del suo PIL negli appalti pubblici, quindi una buona ed efficace normativa in materia di appalti ha un valore, non soltanto tecnico-giuridico, ma politico-sociale, in quanto è in grado di assumere un significato determinante in una fase di crisi economica, come quella che stiamo attraversando, che impone di trovare fonti di finanziamento per sostenere la domanda interna con investimenti pubblici. Fa quindi presente che la disciplina vigente, contenuta nel codice appalti e nel regolamento di attuazione, oltre che in numerose sparse disposizioni, ha recepito le direttive comunitarie del 2004 e ha complessivamente superato il vaglio di conformità al diritto comunitario (sia pure dopo svariate procedure di infrazione). Evidenzia, quindi, che il corpus normativo vigente supera i 600 articoli, calcolando solo codice e regolamento, e che a tale corpus vanno sommate, oltre che sparse disposizioni, tutte le regole in funzione di prevenzione di infiltrazioni criminali (codice delle leggi antimafia). Osserva, inoltre, che il controllo sugli appalti pubblici è diluito tra numerose autorità, amministrative e giurisdizionali. Eppure, a parte l'esorbitante contenzioso sulle procedure di affidamento (davanti al giudice amministrativo), la fase di esecuzione del contratto resta troppo spesso un fatto privato tra stazione appaltante ed esecutore, un fatto «opaco». Segnala quindi che, nonostante le numerose autorità di controllo, cronicamente gli appalti sono occasione di commissione di gravi illeciti penali. Per converso, i grandi appalti italiani sono stati aggiudicati sulla scorta di norme eccezionali e derogatorie, in nome delle emergenze e dei grandi eventi. Aggiunge che, laddove emergenze e grandi eventi hanno lasciato spazio ad eccessive discrezionalità e trattative private, gli affidamenti degli appalti sono stati troppo spesso occasione di corruttele e associazioni criminali, e i costi degli appalti sono enormemente lievitati, a carico inevitabilmente dei cittadini. Rileva che moltissime sono state, nel corso degli ultimi anni, le sollecitazioni rispetto all'intervento del legislatore per il riordino, la semplificazione, la ricerca di pubblicità e trasparenza effettive, la garanzia di concorrenza e tutela giuridica, la qualificazione della pubblica amministrazione, l'abolizione di deroghe improprie, la maggiore Pag. 114attenzione alla spesa pubblica. Sottolinea quindi che, come è rilevabile dagli atti prodotti dalla VIII Commissione, inclusi i documenti approvati con riguardo alle proposte di direttive nell'ambito della cosiddetta «fase ascendente», molto prima dei fenomeni gravissimi di corruzione che hanno interessato i principali investimenti pubblici del Paese e che emergono dalle cronache quotidiane in dimensioni impressionanti, sono stati lanciati appelli per una significativa riscrittura ed una effettiva semplificazione del Codice degli appalti pubblici, divenuto una summa ingestibile di norme la cui totale applicazione ha trovato non poche difficoltà e alle quali si sono aggiunti la ricerca di alibi e giustificazioni per scorciatoie e deroghe che hanno sottratto nell'opacità e nell'assenza di verifiche e controlli sistematici tempo e risorse alla realizzazione degli obiettivi prefissati. Precisa, quindi, che dal 2006 (anno di pubblicazione del decreto legislativo n.  163) al 2010 (anno di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica n.  207), periodo colpevolmente lungo per la redazione del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici, sono raddoppiate le regole (circa 600 articoli) di riferimento per il sistema degli acquisti di beni servizi e forniture e per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture. Aggiunge che, durante e dopo la scrittura del regolamento, in un susseguirsi di provvedimenti finalizzati al sostegno e alla crescita delle imprese, alla modernizzazione del Paese, alla ripresa dell'economia, articoli correttivi e nuove norme hanno riguardato la materia, costringendo Istituzioni, imprese ed enti regolatori ad uno sforzo di comprensione ed applicazione oggettivamente spropositato. La stagione delle deroghe applicate a grandi emergenze e a discutibili interpretazioni della ricerca di maggior efficienza in tempi ridotti, ha mostrato con chiarezza, se ve ne fosse stato bisogno, quanto rischioso fosse divenuto un sistema di regole così farraginoso, opaco complesso. Rileva, quindi, che la scelta della delega al Governo è, da questo punto di vista, molto opportuna ed appropriata, sia per la definizione dei criteri che il Parlamento vorrà precisare, sia per la necessità di un effettivo riordino e dell'abrogazione delle norme superabili. In questo senso va apprezzato come strategico e fondamentale il criterio inserito nella delega secondo cui non sia possibile introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dalle direttive, anche al fine di salvaguardare cittadini ed imprese da oneri aggiuntivi rispetto a quelli dell'Unione europea e quindi di garantire maggiore equità. Osserva, quindi, che l'introduzione di forme di consultazione da parte del Governo dà conto di un nuovo approccio più aderente alle esigenze di cittadini, imprese ed istituzioni. Rimarca, inoltre, che la revisione del codice appalti rappresenta, ad avviso dei relatori, una grande occasione: uno dei principali fattori strategici per la modernizzazione del sistema infrastrutturale, per la regolazione e il controllo ed il conseguente contenimento della spesa pubblica nei settori dei servizi e forniture, per la qualificazione e la riduzione delle stazioni appaltanti, per l'introduzione di efficaci meccanismi di trasparenza e di lotta alla corruzione. Segnala che, nella grande trasformazione subita dal mercato dell'edilizia e da quello dei servizi, anche per gli effetti della grave crisi economica che si è abbattuta sul nostro Paese, e in coincidenza con il profondo riassetto dei livelli istituzionali e la riforma della pubblica amministrazione, il sistema che definisce le nuove regole dei contratti pubblici assume un significato che va oltre il carattere sistematico e il rispetto delle direttive europee, pur ricercati e dovuti, e potrà costituire uno stimolo utile alla ripresa dell'efficienza ed alla crescita economica. Evidenzia, poi, che la struttura delle nostre imprese, il riconoscimento del loro specifico peso, la distinzione tra PMI e grandi imprese, l'introduzione di parametri che permettano di declinare il valore di economia definita «verde» trovano nella innovativa impronta delle direttive europee occasioni di recepimento e restituiscono opportunità coerenti con il rilancio del sistema-Paese. Rileva dunque che contenziosi, corruzione, Pag. 115associati a vincoli del patto di stabilità sulle amministrazioni locali, hanno sottratto al mercato trasparente una parte notevole delle ridotte risorse destinate ad investimenti. La ridotta capacità di realizzazione di opere per date risorse finanziarie è particolarmente preoccupante nell'attuale contesto di riduzione delle risorse disponibili. Rileva che, oltre ai diffusi fenomeni di illegalità, hanno pesato difetti della programmazione e inefficienza di selezione dei progetti, di affidamento dei lavori e di monitoraggio della loro esecuzione. A tutto questo si è cercato di dare risposta nell'ampio e condiviso lavoro fatto dalla Commissione lavori pubblici del Senato. Ritiene di poter esprimere un giudizio molto positivo sul metodo e nel merito, soprattutto in riferimento alla complessità ed alla giusta compensazione degli elementi di fragilità che l'impianto normativo vigente oggi presenta ed evidenziate nell'analisi testé svolta. Evidenzia come siano alcune delle più significative novità introdotte, cui si attribuisce un valore significativo e dirimente: coniugare economicità, efficienza, competenza e sviluppo sostenibile; rafforzare il sistema di controllo e verifica, favorire la concorrenza, rendere effettiva l'interoperabilità dei dati in possesso dei soggetti pubblici coinvolti nelle procedure di gara; elevare la qualità del progetto; esigere la qualificazione di stazioni appaltanti ed imprese; privilegiare il superamento delle procedure di gara al massimo ribasso; attribuire ad ANAC funzioni di indirizzo, di verifica e sanzionatorie nella gestione dei procedimenti; vietare l'accentramento di funzioni riguardanti la direzione dei lavori in capo al contraente generale.
      Passa quindi a dare conto dei contenuti del disegno di legge, rinviando per un'analisi più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici. In particolare, precisa che il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo. Invita quindi a tenere presenti le due finalità generali della delega, al fine di comprendere la ratio dei principi e dei criteri direttivi specifici che sono stati inseriti nel corso dell'esame al Senato. Aggiunge che l'adozione del decreto legislativo dovrà rispettare i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n.  234, che elenca i principi e i criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, e dovrà tenere in considerazione le migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea. Dà conto, in seguito, dei principi e dei criteri direttivi specifici, il cui elenco è stato integrato rispetto a quello contenuto nel disegno di legge originario. Il primo principio e criterio direttivo specifico di cui alla lettera a) è il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle tre direttive che si intendono recepire: si tratta del cosiddetto divieto di «gold plating» già ricompreso tra i principi e i criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea in precedenza richiamati. La lettera b) prevede la compilazione di un unico testo normativo, denominato «codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione», che dovrà sostituire il vigente Codice dei contratti pubblici di cui la lettera iii) prevede l'espressa abrogazione dalla data di entrata in vigore del nuovo codice. Il nuovo codice, inoltre, dovrà garantire l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione dalla previgente alla nuova disciplina, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative. La lettera c) prevede che la delega sia attuata attraverso la ricognizione e il riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni, ai fini di una significativa riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni vigenti e un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo conto delle peculiarità dei diversi settori merceologici e salvaguardando una specifica normativa generale di settore per quanto riguarda il settore dei servizi sostitutivi di mensa. La lettera d), inoltre, prevede che la semplificazione ed il riordino del quadro normativo vigente devono mirare alla predisposizione di procedure Pag. 116non derogabili e al conseguimento di una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche. La lettera e) prevede il recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre direttive: si tratta di un punto molto importante, in quanto le nuove direttive introducono una flessibilità di utilizzo delle procedure e degli strumenti a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, anche attraverso il possibile ricorso a strumenti innovativi quali i partenariati per l'innovazione. La lettera f) esplicita il criterio della semplificazione, dell'armonizzazione e della progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici già sperimentati in altre procedure competitive e di soluzioni innovative nelle materie disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale. La lettera g) prevede il divieto espresso di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze di protezione civile determinate da calamità naturali, per le quali devono essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva. La lettera h) prevede il riordino e la semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, prevedendo, altresì, modalità innovative per le procedure di appalto comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n.  42 del 2004). La lettera i), il cui contenuto è stato inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione. Evidenzia, quindi, che particolarmente importanti sono le finalità sottese alla lettera l), volta all'armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione. A tal fine, si prevede: l'individuazione dei casi nei quali, in via eccezionale, è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara; l'unificazione delle banche dati esistenti in tale ambito presso l'Autorità nazionale anticorruzione e la previsione di poteri di vigilanza e controllo; la trasparenza degli atti e il rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell'impresa appaltatrice; il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti; la previsione di un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici e di servizi, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. Aggiunge, poi, che la lettera m) prevede la definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara, mentre la lettera n) si occupa della revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo che avvenga principalmente tramite strumenti di pubblicità di tipo informatico, prevedendo, in ogni caso, la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali. La lettera o) prevede un ampliamento delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che prevede anche poteri di controllo, di raccomandazione, di intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee-guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di Pag. 117efficacia vincolante. Evidenzia quindi che la successiva lettera p) prevede l'individuazione dei casi in cui, con riferimento agli atti di indirizzo di cui alla lettera o), l'ANAC è tenuta (immediatamente dopo la loro adozione) a trasmettere alle Camere apposite relazioni. La lettera rr), inoltre, prevede la revisione della disciplina dettata dall'articolo 32 del decreto-legge n.  90 del 2014, così da consentire all'ANAC, prima di attivare la procedura di sostanziale commissariamento dell'impresa, di invitare le stazioni appaltanti a procedere in autotutela per la gara, fissando un termine entro il quale la decisione sull'esperibilità dell'autotutela deve essere assunta. La lettera r) prevede la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti; a tal fine, la lettera s) consente l'utilizzo del documento di gara unico europeo (DGUE) o di un analogo documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per autocertificare il possesso dei requisiti. La lettera r), inoltre, prevede la semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, attraverso l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVCpass. Ricorda che, su tale questione, la Commissione ha approvato, nella presente legislatura, una risoluzione volta proprio ad assicurare un superamento delle criticità legate all'attuazione di tale sistema. Rileva, altresì, che la lettera t) prevede l'introduzione di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti gestito dall'ANAC e che si tratta di una questione sollecitata in più occasioni dall'VIII Commissione. La lettera u) prevede la revisione e il miglioramento dell'efficienza delle procedure di appalto di CONSIP S.p.A., mentre la lettera v) affronta il tema della centralizzazione delle committenze e della riduzione del numero delle stazioni appaltanti, nonché della disciplina per i comuni non capoluogo di provincia che è stata oggetto di recenti provvedimenti. La lettera z) prescrive l'introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, che dovranno applicarsi, in particolare, alla fase di esecuzione dei lavori e dovranno essere specificamente riferite alle infrastrutture strategiche disciplinate dalla c.d. legge obiettivo (legge n.  443 del 2001). Evidenzia, altresì, che la lettera aa) prevede l'utilizzo, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa misurata sul «miglior rapporto qualità/prezzo» e la regolazione espressa dei casi e delle soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta. La lettera bb) riserva l'utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. La lettera cc) prevede la creazione, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e concessioni. La lettera dd) prevede la garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza europea. Evidenzia quindi che il criterio di cui alla lettera ee) è volto al rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, attraverso un potenziamento dei poteri di verifica e di intervento del responsabile del procedimento e del direttore nei contratti di lavori, nonché del direttore dell'esecuzione nei contratti di servizi e forniture. In proposito, reputa di rilevante importanza la previsione del divieto, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, di attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato. Aggiunge che tale previsione, in base al comma 7, sarà peraltro applicabile Pag. 118già a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. La lettera ff) prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che, sulla base di specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, possono ricoprire i ruoli di responsabile dei lavori, direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale. Il criterio di cui alla lettera gg), finalizzato alla valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nelle concessioni di lavori, prevede: la promozione della qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione; la limitazione radicale del ricorso all'appalto integrato ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori; la previsione di norma della messa a gara del progetto esecutivo e l'esclusione, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta. La lettera hh) è volta al riassetto, alla revisione e alla semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici, mentre la lettera ii) prevede la revisione e la semplificazione della disciplina vigente riguardante il sistema della validazione dei progetti. Le lettere ll) e mm) sono volte, rispettivamente, alla razionalizzazione ed all'estensione delle forme di partenariato pubblico-privato (PPP), nonché alla riduzione dei tempi procedurali attraverso la predisposizione di studi di fattibilità. La lettera nn) prevede la revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza attraverso, tra l'altro, l'introduzione di misure di premialità connesse a criteri reputazionali. La lettera oo), volta a una revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, prevede che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, che siano rafforzati gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento, che sia vietato l'avvalimento relativamente al possesso della qualificazione e dell'esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare. La lettera pp) è volta alla razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, che, secondo quanto precisato nel corso dell'esame al Senato, dovrà tradursi nella limitazione del ricorso alle procedure arbitrali e nella riduzione dei costi ad esse connessi. La lettera qq), che è finalizzata al miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, vieta l'aggregazione artificiosa degli appalti, per garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, e prevede l'attribuzione di misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvolgano nelle procedure di gara le piccole e medie imprese e le imprese di nuova costituzione, nonché i piccoli e medi operatori economici e i giovani professionisti. La lettera ss), esplicitamente finalizzata alla valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, prevede l'introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte da attribuire alle imprese tenendo conto: dell'utilizzo, anche parziale, nell'esecuzione dell'appalto di manodopera o personale a livello locale; degli aspetti della territorialità e della filiera corta; delle ricadute occupazionali. La lettera tt) prevede l'istituzione, a cura dell'Autorità nazionale anticorruzione, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti in house, ovvero che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affidamenti diretti. La lettera uu) prevede l'introduzione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera, attraverso l'inserimento di Pag. 119«clausole sociali» per la stabilità occupazionale del personale impiegato; il riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, al contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori; l'espressa esclusione del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta. La lettera vv) reca la previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori, che stabilisca che per contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente. La lettera zz) è finalizzata a definire una disciplina organica dei contratti di concessione, per un verso, mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti e, per l'altro, attraverso la previsione di criteri per le concessioni escluse dall'ambito di applicazione delle direttive europee, ossia quelle indicate nella sezione II della direttiva 2014/23/UE. La lettera aaa) prevede l'obbligo per i concessionari – pubblici e privati – di lavori o di servizi pubblici, già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Precisa che, per le concessioni in essere, si prevede un periodo transitorio di adeguamento al predetto obbligo della durata non superiore a dodici mesi. Alle concessioni in essere o di nuova aggiudicazione, affidate con la formula della finanza di progetto, e alle concessioni in essere affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica, secondo il diritto dell'Unione europea, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di affidamento di contratti di appalto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le lettere bbb) e ccc) riguardano l'affidamento delle concessioni autostradali: evidenzia che si tratta di un tema che la Commissione sta approfondendo nell'ambito dell'indagine conoscitiva, che ha consentito di acquisire importanti elementi di informazione. Precisa, in particolare, che la lettera bbb) prevede l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di 24 mesi prima della scadenza di quelle in essere e la revisione del sistema delle concessioni autostradali, con particolare riferimento all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga. La successiva lettera ccc) richiede la previsione di una particolare disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto del principio dell'evidenza pubblica. Le lettere ddd) ed eee) prevedono l'individuazione di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea, nonché il ricorso a strumenti telematici di acquisto. La lettera fff) prevede la trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione nonché nella fase di esecuzione del contratto. La lettera ggg) demanda al legislatore delegato di introdurre forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto del territorio. La lettera hhh) prescrive l'introduzione di una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in particolare taluni seguenti obblighi per il concorrente e disponendo in ordine al pagamento diretto dei subappaltatori da parte della stazione appaltante. Aggiunge, quindi, che alcuni criteri e direttivi specifici riguardano l'adozione di un regolamento recante la disciplina esecutiva e Pag. 120attuativa del nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione: si tratta, in particolare, delle lettere q), lll) e mmm). Il regolamento sostituirà il vigente decreto del presidente della Repubblica n.  207 del 2010 ed entrerà in vigore contestualmente al decreto legislativo recante il nuovo Codice, come prevede il comma 6 del disegno di legge, che disciplina il procedimento per l'adozione del regolamento medesimo. La lettera q) prevede che il regolamento disponga la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura. Evidenzia, inoltre, che il comma 2 prevede, nell'esercizio della delega e in via preliminare alla redazione dello schema di decreto legislativo, il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, per lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa. Il comma 3, nel precisare che il decreto legislativo deve essere corredato della relazione tecnica, disciplina la procedura per l'adozione del decreto e la sua sottoposizione ai pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari. Si prevede, inoltre, un ulteriore passaggio qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari; in tal caso, infatti, il testo viene ritrasmesso alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e il Governo rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Segnala, altresì, che l'attuazione delle direttive oggetto della delega è disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della presente legge, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. Il comma 5 prevede l'adozione di disposizioni integrative e correttive entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Il comma 8 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione, di cui all'articolo 129, comma 3, del vigente Codice dei contratti pubblici. Il comma 9 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Precisa, inoltre, che, nel caso in cui il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. In conclusione, si augura che sul provvedimento in esame, sul quale già al Senato si è registrata una convergenza di consensi, possa svolgersi un dibattito costruttivo, attesa la rilevanza e la delicatezza delle questioni trattate, che costituiranno l'agenda sulla quale dovrà concentrarsi il lavoro del Governo e del Parlamento.

      Ermete REALACCI, presidente, attestata la presenza del deputato Zaratti alla seduta odierna, rileva come il provvedimento, sul quale al Senato si è registrata un'ampia convergenza di consensi, potrebbe essere suscettibile di alcuni miglioramenti.

      Serena PELLEGRINO (SEL), nel ringraziare i relatori per l'esaustiva relazione svolta, rilevati i miglioramenti apportati dal Senato al provvedimento in esame, invita i membri della Commissione a valutare l'opportunità di svolgere una serie di audizioni, al fine di effettuare ulteriori necessari approfondimenti.

      Ermete REALACCI, presidente, fa presente come, fatta eccezione per le audizioni del Ministro per le infrastrutture e del presidente dell'ANAC, sarebbe preferibile chiedere contributi scritti agli altri soggetti comunque interessati dalla tematica del provvedimento in esame, anche in considerazione dell'ampio e articolato ciclo Pag. 121di audizioni già svoltosi al Senato.

      Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede ai relatori e ai colleghi della maggioranza chiarimenti circa la possibilità di modificare il testo del provvedimento in esame.

      Angelo CERA (AP), relatore, dichiara la disponibilità dei relatori a valutare attentamente le proposte di modifica che dovessero pervenire.

      Claudia MANNINO (M5S), nel ritenere opportuno, al fine di ottimizzare i lavori della Commissione, far pervenire preventivamente ai soggetti che si intenda audire i quesiti dei commissari, fa presente che, alla luce della rilevanza della delega conferita con il provvedimento in esame, sarebbe necessario prevedere il «doppio parere» da parte delle competenti Commissioni.

      Ermete REALACCI, presidente, dichiara di condividere la proposta testé formulata dalla collega Mannino, evidenziando come il meccanismo del «doppio parere parlamentare» sia stato inserito nella legge n.  308 del 2004 recante la delega per il codice ambientale.
      Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

      La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

      Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI

      La seduta comincia alle 14.25.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

      La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1o luglio 2015.

      Roberto MORASSUT (PD), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

      Ermete REALACCI, presidente, in considerazione dell'immodificabilità del provvedimento in esame, invita a valutare l'opportunità di tradurre le osservazioni formulate nel parere in ordini del giorno, al fine di impegnare il Governo nel senso prospettato nelle osservazioni medesime.

      Massimo Felice DE ROSA (M5S) presenta e illustra, a nome del suo gruppo, una proposta di parere alternativa (vedi allegato 2), esprimendo un giudizio negativo sull'impianto del provvedimento in esame. Dichiara pertanto il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

      Serena PELLEGRINO (SEL) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore, stigmatizzando l'immodificabilità del provvedimento in esame.

      Ermete REALACCI, presidente, avverte che sarà posta in votazione la proposta di parere presentata dal relatore e che, in caso di sua approvazione, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

      Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore, risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

      La seduta termina alle 14.30.

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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

      Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

      La seduta comincia alle 14.55.

      Ermete REALACCI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05936 Borghi: Sull'assegnazione dei fondi del programma «Nuovi progetti di interventi» ai comuni che hanno partecipato al click day del 13 maggio 2015.

      Enrico BORGHI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

      Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

      Enrico BORGHI (PD) si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta che giudica di stampo prettamente burocratico. Nel ritenere inoltre inaccettabile che il Ministero sia impossibilitato ad operare una selezione della qualità dei progetti effettuati con fondi pubblici, disattendendo, tra l'altro, gli impegni assunti con la risoluzione n.  7-00317 e ledendo quindi le prerogative parlamentari, preannuncia la richiesta di audire i dirigenti responsabili dei competenti uffici. Nel prendere atto che la struttura tecnica del MIT ha ritenuto di non attivarsi, sulla base tra l'altro di un'intesa con l'ANCI, in relazione alla quale risultano numerose le segnalazioni da parte dei singoli comuni, fa presente che, se si fosse operato in maniera congrua e nei tempi previsti, sarebbe stato possibile dare attuazione agli impegni assunti con la citata risoluzione parlamentare.

5-05937 Matarrese e Vargiu: Interventi urgenti in merito alla strada statale 554-bis in Sardegna.

      Pierpaolo VARGIU (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

      Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

      Pierpaolo VARGIU (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che dà atto dell'adozione di interventi volti al celere ripristino della viabilità della strada statale 554-bis.

5-05938 Daga: Sulla proroga degli sfratti per finita locazione di cui al decreto-legge n.  192 del 2014.

      Federica DAGA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

      Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

      Federica DAGA (M5S), si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, dalla quale si evince la volontà del Governo di pervenire ad una risoluzione della vicenda descritta nell'interrogazione, esprimendo preoccupazione per la situazione di emergenza abitativa, che riguarda le famiglie che si trovano in maggiore difficoltà, per le quali l'unica soluzione parrebbe essere una moratoria degli sfratti.

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5-05939 Segoni: Sull'impiego di materiali innovativi sulla rete autostradale nazionale.

      Samuele SEGONI (Misto-AL) illustra l'interrogazione in titolo.

      Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

      Samuele SEGONI (Misto-AL), si dichiara soddisfatto dell'esauriente risposta del rappresentante del Governo, che fa seguito alle recenti dichiarazioni rese dal Ministro in occasione degli «Stati generali sui cambiamenti climatici e la difesa del territorio» e conferma l'impiego di materiali innovativi su parte della rete autostradale nazionale.

      Ermete REALACCI, presidente, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

      La seduta termina alle 15.25.

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