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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 gennaio 2017
753.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

      Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Vito De Filippo.

      La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
Atto n.  378.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

      La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

      Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

      Simona Flavia MALPEZZI (PD), relatrice per la VII Commissione, premette che si atterrà agli aspetti didattici e organizzativi della scuola, mentre gli aspetti più propriamente sanitari saranno trattati dalla collega Carnevali. Specifica, anzitutto, che per quanto riguarda l'inquadramento costituzionale il decreto legislativo si incastona nella filiera di principi che parte dall'articolo 3, secondo comma, in base al quale è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, e arriva agli articoli 32 sul diritto alla salute, all'articolo 33 sulle norme generali sull'istruzione e all'articolo 34 che stabilisce che la scuola è aperta a tutti. L'effettività di questi principi è poi rimessa alla fonte legislativa e all'azione amministrativa, con il concorso di tutte le componenti del mondo della scuola: docenti, non docenti, dirigenti, alunni e famiglie. Nella legge 107 è dunque contenuta una delega piuttosto articolata, i cui principi e criteri direttivi sono in numero di nove e attengono a tutto lo spettro applicativo del sostegno e dell'assistenza alla disabilità a scuola.
      Espone che lo schema di decreto legislativo si compone di 21 articoli. Già dall'articolo 1 vengono individuati i principi Pag. 10e le finalità della materia, identificando nel concetto di inclusione scolastica il pilastro di questa disciplina. Le strategie educative e didattiche della scuola devono dunque rispondere ai differenti bisogni educativi dei ragazzi e devono farne emergere tutte le potenzialità, in un contesto di inclusione e di effettivo coinvolgimento nella comunità scolastica. Quanto alle risorse destinate a queste finalità il decreto legislativo si muove lungo due direttrici, costituite dai docenti di sostegno e dai collaboratori scolastici da un lato, e dal personale ATA dall'altro. Vi è anche stabilito il principio che nelle classi con la presenza di alunni con abilità diversa non possano esservi più di 22 alunni.
      Quanto al percorso didattico degli alunni e degli studenti con abilità diversa gli articoli da 9 a 11 tracciano la strada di una programmazione in tre fasi, costituito dal Piano per l'inclusione, dal Progetto individuale e dal Piano educativo individualizzato (PEI). Il PEI, già previsto dalla legge generale sull’handicap (legge n.  104 del 1992, qui modificato) è elaborato ed approvato dai docenti contitolari o dall'intero consiglio di classe tenuto conto della certificazione e della valutazione diagnostico-funzionale oltre che del progetto individuale. Il PEI considera tutte le dimensioni: l'apprendimento, la relazione, la socializzazione, la comunicazione e l'interazione.
      All'articolo 8 dello schema viene poi istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT).
      Il GIT prende il posto di diversi organismi esistenti, attualmente previsti dalla legge n.  104 e si configura come una sorta di cabina di regia delle politiche di sostegno sul territorio, poiché riceve dalle diverse scuole i Progetti individuali e i PEI e svolge un ruolo di programmazione e di assegnazione delle risorse umane e strumentali alle singole scuole. Uno specifico spazio viene dedicato dallo schema di decreto legislativo alla formazione dei docenti di sostegno visto il delicatissimo compito loro assegnato. A questo proposito, c’è il tentativo di mantenere per dieci anni i docenti di sostegno nella loro funzione e si dà la possibilità ai dirigenti scolastici di garantire la continuità didattica anche ai docenti con contratto a tempo determinato. L'articolo 12 istituisce il ruolo degli insegnanti di sostegno, mentre gli articoli 13 e 14 introducono i corsi di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico.
      Un altro punto cruciale dello schema di decreto delegato è costituito dalla valutazione. La valutazione della qualità dell'inclusione entra come componente decisiva della valutazione della scuola nel suo complesso. Essa interessa – a monte – la qualità del piano e – a valle – la sua realizzazione effettiva e la concreta valorizzazione delle competenze acquisite sul campo dal personale scolastico.
      Ancora: viene istituito un Osservatorio permanente sull'inclusione, che ha sede presso il MIUR, con compiti di analisi e valutazione globale dell'andamento delle strategie d'inclusione e di proposta.
      Nel complesso, si osserva nello schema di decreto lo sforzo di far convergere la normativa verso il nuovo impianto del sistema nazionale di istruzione disegnato dalla legge n.  107. Per esempio, sempre in punto di formazione dei docenti, si stabilisce che nel PTOF vengano individuati percorsi formativi che la legge n.  107 ha già finanziato.
      Conclude affermando di voler lasciare ai colleghi la possibilità di prendere cognizione del testo dell'atto del Governo oltre che dell'ampio dossier predisposto dagli uffici di Camera e Senato, in cui sono evidenziati alcuni aspetti testuali che dovranno essere meglio chiariti, specialmente per motivi di coordinamento tra le diverse norme. Ricorda che lunedì 30 gennaio si svolgeranno in questa stessa sede di Commissioni riunite talune audizioni, in esito alle quali probabilmente emergeranno nodi sostanziali che dovranno essere sciolti. Pertanto, sotto l'aspetto del vaglio critico che è attribuito al Parlamento in sede di parere, si riserva di svolgere ulteriori considerazioni nel prosieguo del dibattito, nel quale spera confluirà l'apporto di tutti i colleghi.

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      Elena CARNEVALI (PD), relatrice per la XII Commissione, espone, per le disposizioni nelle materie di competenza della XII Commissione, richiama gli articoli da 5 a 7 dello schema di decreto legislativo, volti a modificare la disciplina sull'accertamento della situazione di handicap per gli alunni e sulle valutazioni relative ai medesimi soggetti. Fa presente che la nuova normativa – ai sensi del successivo articolo 20, comma 1 – si applica a decorrere dal 1o settembre 2017 (nonché dall'anno scolastico 2018-19 per quanto riguarda i rinnovi degli atti). In particolare, il comma 1 dell'articolo 5 modifica la disciplina sulle valutazioni relative agli alunni di ogni scuola, da quella dell'infanzia fino a tutte le scuole secondarie, individuati come portatori di handicap (ai sensi dell'articolo 3 della legge n.  104 del 1992, sostituendo con una procedura unica di valutazione diagnostico-funzionale (di natura bio-psico-sociale) le attuali distinte procedure di diagnosi funzionale e di definizione di un profilo dinamico-funzionale. Il comma 2 dell'articolo 5 demanda ad un decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore dello schema di decreto, secondo la procedura ivi stabilita (che prevede, tra l'altro, la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome), la definizione dei criteri, dei contenuti e delle modalità di redazione sia del documento di accertamento della disabilità in età evolutiva sia della valutazione diagnostico-funzionale, secondo, rispettivamente, due documenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, la Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD) e la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF). Al riguardo, rileva che potrebbe essere opportuno valutare se la previsione della certificazione e valutazione diagnostico funzionale proposta nello schema di decreto in esame soddisfi pienamente la necessità di un profilo di funzionamento dell'alunno con disabilità. Il comma 3 dell'articolo 5 demanda all'INPS il compito di fissare, in accordo con il Ministero della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, le linee guida sui criteri per la definizione e la redazione, da parte del medico specialista, della documentazione di accompagnamento della domanda di accertamento della condizione di portatore di handicap (inerente ad un alunno). Per quanto riguarda il successivo articolo 6, rileva che il comma 1 modifica la composizione delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali per i casi in cui l'accertamento della situazione di handicap concerna un soggetto in età evolutiva. Resta fermo che la commissione debba essere presieduta da un medico specialista in medicina legale e che essa sia integrata con un rappresentante dell'INPS, mentre gli altri due medici devono essere scelti uno tra gli specialisti in pediatria e l'altro tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile; la composizione generale attuale prevede invece che uno dei due medici sia scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. A suo avviso, sarebbe opportuno chiarire se, con riferimento alla nuova composizione, venga mantenuto il principio per cui i tre medici membri debbano essere scelti tra quelli dipendenti o convenzionati dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente nonché chiarire la nozione di età evolutiva, tenendo conto anche delle diverse possibili età di cessazione della condizione di alunno. Resta fermo, in base alla disciplina vigente, che la commissione sia integrata, per tutti i casi di accertamento di situazione di handicap, da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le aziende sanitarie locali, e che la medesima commissione sia di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell'ente o associazione rappresentativo di una determinata categoria di invalido. Il comma 2 dell'articolo 6 prevede che le predette commissioni mediche siano integrate (nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente), ai fini della valutazione diagnostico-funzionale ed ai fini degli atti di cui al successivo comma 3 del medesimo Pag. 12articolo 6, da un terapista della riabilitazione, un operatore sociale ed un rappresentante dell'Amministrazione scolastica con specifiche competenze in materia di disabilità, nominato dall'Ufficio scolastico regionale competente per territorio e scelto tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale (di cui all'articolo 1, comma 65, della legge n.  107 del 2015). Nella normativa vigente, la definizione del profilo dinamico-funzionale (profilo ora assorbito nella procedura unica di valutazione diagnostico-funzionale) è demandata ad un'unità multidisciplinare presso l'azienda sanitaria locale, ai docenti curriculari ed agli insegnanti specializzati della scuola, con la collaborazione dei familiari dell'alunno. Al riguardo, sarebbe opportuno prevedere l'obbligatorietà dell'integrazione della commissione con gli altri operatori di cui al comma 2 dell'articolo 6. Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 6, le commissioni così integrate individuano per ciascun soggetto, successivamente alla predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale e sulla base esclusivamente di quest'ultima, le tipologie di prestazioni sociali e sanitarie ed accertano il diritto al sostegno didattico. Fa presente che la relazione illustrativa osserva che la norma in esame, facendo riferimento esclusivamente alla valutazione diagnostico-funzionale, è intesa a corrispondere meglio agli effettivi bisogni dell'alunno con disabilità, nell'ambito delle provvidenze che ciascun soggetto istituzionale è tenuto ad erogare, evitando attribuzioni «meccaniche», discendenti automaticamente e in modo indifferenziato dall'accertamento della condizione di handicap o di handicap grave. In base al successivo comma 5, la proposta relativa alla quantificazione delle risorse di sostegno didattico è effettuata dal Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT) (gruppo che è oggetto della novella di cui all'articolo 8 dello schema). In base al successivo articolo 21, comma 3, ai membri delle suddette commissioni mediche non spetta alcun tipo di emolumento o rimborso. Rileva che la nuova procedura, essendo unica, è sottoposta per intero ad aggiornamento che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 6, è operato al passaggio di ogni grado di istruzione, nonché in presenza di condizioni nuove e sopravvenute in relazione all'evoluzione della persona, mentre nel regime attuale il solo profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore. Osserva, quindi, come il comma 1 dell'articolo 7 preveda che la domanda per l'accertamento della situazione di handicap ai fini dell'inclusione sociale e scolastica sia presentata all'INPS, secondo modalità che ne consentano la gestione prioritaria e la calendarizzazione dell'accertamento entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Le commissioni mediche effettuano gli accertamenti di competenza e redigono i documenti entro trenta giorni dalla data di calendarizzazione dell'accertamento. Per i casi in esame, dunque, si modifica la norma generale vigente (di cui all'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge n.  324 del 1993), in base alla quale la commissione medica deve pronunciarsi sulla sussistenza o meno della situazione di handicap entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il successivo comma 2 dell'articolo 7 prevede che: a) la domanda di accertamento della condizione di disabilità in esame sia presentata (in via telematica) da parte del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta – su richiesta dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale – con il corredo della documentazione del medico specialista; b) l'accertamento della condizione di disabilità, la valutazione diagnostico-funzionale e le determinazioni (da parte, come detto, della medesima commissione medica) sulle prestazioni sociali e sanitarie e sul diritto al sostegno didattico siano trasmessi ai genitori, i quali li inoltrino all'istituzione scolastica ed al competente ente locale, ai fini dell'elaborazione, rispettivamente, del piano educativo individualizzato (PEI) e, ove richiesto dai genitori, del progetto individuale per la persona disabile; c) Pag. 13quest'ultimo progetto sia trasmesso, da parte dell'ente locale, all'istituzione scolastica; d) tutti i documenti summenzionati – ivi compresi il piano ed il progetto – siano inviati, a cura del dirigente scolastico, al GIT, ai fini della proposta relativa alla quantificazione delle risorse di sostegno didattico.

      Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.
Atto n.  380.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

      La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

      Umberto D'OTTAVIO (PD), relatore per VII Commissione, ricorda (anche a nome della collega Daniela SBROLLINI, relatrice per la XII Commissione) che l'intervento promana dalla legge 13 luglio 2015, n.  107 e dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla norma di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e), della legge. Esso si colloca nell'albergo costituzionale della tutela dell'infanzia (articolo 31, secondo comma) e della scuola aperta (articolo 34). La norma di delega prevede l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie. In particolare, si prevede che il nuovo sistema integrato avvenga attraverso la definizione dei fabbisogni standard delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo: la generalizzazione della scuola dell'infanzia; la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia; gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n.  254. Deve, inoltre, essere previsto: la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera; l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale; l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei fabbisogni standard, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio; l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei fabbisogni standard delle prestazioni; la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della Pag. 14presente legge; la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi; l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.
      Rinviando ad una nota in distribuzione per la descrizione dei singoli articoli del provvedimento, evidenzia che le disposizioni ivi contenute costituiscono una rilevante novità d'impianto. Sinora il sistema di educazione prescolare è diviso in due segmenti separati secondo l'età dei bambini e delle bambine: 1) quello dei servizi per l'infanzia per le bambine e i bambini sotto i tre anni d'età e 2) quello delle scuole dell'infanzia per le bambine e i bambini fino all'obbligo scolastico. I due segmenti differiscono per la rispettiva collocazione nel settore del sociale o dell'educazione ai diversi livelli di governo (nazionale, regionale e locale), per le conseguenti competenze istituzionali regionali o nazionali, per le normative distinte, le esperienze professionali e le condizioni lavorative degli operatori, il progetto pedagogico. I servizi all'infanzia sono principalmente organizzati a livello locale dai Comuni e da soggetti privati, sulla base delle normative emanate dalle singole Regioni. Alcuni Comuni prevedono la possibilità di accreditare gli asili gestiti da privati, qualora siano rispettati e garantiti i requisiti di organizzazione e accoglienza previsti dai relativi regolamenti comunali per la gestione dei servizi all'infanzia; esistono inoltre asili nido meramente privati. Recentemente, data la carenza di posti disponibili negli asili nido pubblici e per agevolare l'organizzazione familiare, è aumentata l'istituzione di asili nido aziendali. Inoltre, spesso più famiglie si organizzano in forme di asilo privato familiare, in cui una mamma si occupa di più bambini oltre al proprio. La richiesta di servizi per l'infanzia è andata aumentando in modo consistente negli ultimi anni. Gli asili nido hanno costi di gestione elevati e, di conseguenza, alle famiglie vengono richiesti contributi a volte anche ingenti, in quanto si tratta di un servizio non gratuito. L'offerta è distribuita in modo disomogeneo sul territorio nazionale, in conseguenza della varietà delle politiche degli enti locali, delle aziende che promuovono interventi per facilitare la conciliazione tra esigenze familiari e impegni lavorativi dei dipendenti, o dell'iniziativa privata o privato-sociale. In genere, gli asili nido accolgono bambini da 3 a 36 mesi di età, ma alcuni Comuni organizzano anche servizi per l'infanzia per bambini di età inferiore a 3 mesi, in genere con la presenza anche di uno dei genitori. Ricorda che nel 2007 sono state avviate, in via sperimentale, nelle scuole dell'infanzia le «sezioni primavera» che accolgono bambini dai 24 ai 36 mesi di età. Questo nuovo servizio è nato per rispondere al bisogno di servizi per l'infanzia, in particolare delle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. Le sezioni sono costituite presso le scuole dell'infanzia, sia statali che paritarie, come una sezione specifica con un proprio progetto educativo, propri spazi e personale dedicato. Le attività relative alla sperimentazione di questo nuovo servizio sono svolte sulla base di appositi accordi con le Regioni. Generalmente gli asili nido garantiscono un servizio che sia il più possibile idoneo a rispondere alle esigenze delle famiglie, sia per quanto riguarda l'apertura annuale sia in relazione all'orario settimanale e giornaliero. Il Comune redige un progetto educativo generale, che viene poi realizzato a livello di singolo asilo attraverso la propria programmazione educativa che definisce nel dettaglio i tempi e i modi in cui si svolge l'attività. Secondo dati ISTAT, nell'anno scolastico 2013/14 sono state censite sul territorio nazionale 13.459 unità che offrono servizi socio-educativi per la prima infanzia, il 35 per cento è pubblico e il 65 per cento privato. I posti disponibili, in tutto 360.314, coprono il 22,4 per cento del potenziale bacino di utenza, ossia i bambini Pag. 15sotto i tre anni residenti in Italia. Per i servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia i Comuni hanno impegnato nel 2013 circa 1 miliardo 559 milioni di euro: il 3 per cento in meno rispetto all'anno precedente.
      Pressoché invariata, fra il 2012 e il 2013, la cifra incassata dai Comuni per la compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie che è pari a circa 310 milioni di euro. Nell'arco del decennio 2003-2013, la quota a carico delle famiglie aumenta dal 17,5 per cento al 20 per cento della spesa comunale complessiva per gli asili nido. Le differenze territoriali nella quota di bambini presi in carico dai servizi pubblici o finanziati dal settore pubblico sono ancora forti. Al Centro-nord i posti censiti nelle strutture pubbliche e private coprono il 28,2 per cento dei bambini sotto i 3 anni, mentre nel Mezzogiorno si hanno 11,5 posti per cento bambini residenti. Oltre il 17 per cento dei bambini del Centro-nord è accolto in servizi comunali o finanziati dai Comuni. Nel Mezzogiorno è meno del 5 per cento. Inoltre, i servizi per l'infanzia sono stati considerati per lungo tempo afferenti al sistema dei servizi sociali e, pertanto, ricompresi nella sfera della legislazione esclusiva delle regioni. Tuttavia, come stabilito dalla Corte costituzionale, tali servizi hanno evidentemente perso la natura prettamente assistenziale, venendo in rilievo, invece, chiari profili educativi e ciò a seguito dell'evolversi della natura del servizio.
      Come affermato nella relazione illustrativa, questo schema di decreto ha come obiettivo fondamentale di sviluppare, progressivamente e gradualmente, l'educazione prescolare su tutto il territorio nazionale. I nidi, che si rivolgono alle bambine e ai bambini sotto i tre anni, fanno tuttora riferimento alla legge n.  1044 del 1971 istitutiva del nido, che ne affida la programmazione e regolamentazione alle Regioni e la loro costruzione e gestione alle amministrazioni comunali. Ciò ha prodotto sia una diversificazione crescente delle normative, sia una diffusione ineguale dei nidi e degli altri servizi per l'infanzia sul territorio nazionale secondo la diversa capacità degli Enti locali di rispondere alla domanda delle famiglie. Per ciò che attiene alla scuola dell'infanzia, l'intervento progressivo dello Stato dal 1968, ha permesso di coprire tutto il territorio nazionale arrivando ad accogliere complessivamente circa il 94 per cento dei bambini tra i tre e i sei anni d'età. Anche in questo caso, permangono importanti differenze tra le diverse aree del Paese, nella diffusione delle scuole e nell'assetto organizzativo. Le scuole gestite direttamente dallo Stato danno risposta circa il 63 per cento e quelle paritarie pubbliche, cioè gestite dai Comuni, a circa il 9 per cento dei bambini in età. È ancora fondamentale il contributo delle associazioni e dei privati che dà risposta a circa il ventotto per cento dell'utenza. Ma queste percentuali variano fortemente da un territorio regionale all'altro e secondo la dimensione urbana: nelle Regioni meridionali la scuola dell'infanzia è assicurata soprattutto dallo Stato, mentre le scuole comunali sono molto numerose nelle grandi città sia del Nord che del Centro che del Sud e soffrono anch'esse dei vincoli alla spesa pubblica e dello stato dei bilanci comunali.
      Secondo la relazione illustrativa, per entrambi i segmenti zero-tre e tre-sei, l'obiettivo è quello di approntare un nuovo piano per l'estensione dell'offerta e il progressivo riequilibrio territoriale, fino a dar risposta ad almeno il 33 per cento dei bambini sotto i tre anni e alla totalità dei bambini tra i tre e i sei anni. Scopo del provvedimento è quello di ridisegnare meccanismi di finanziamento pubblico che vedano un'equilibrata compartecipazione dei diversi livelli di governo alla spesa per i servizi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia. Sarebbe opportuna, altresì, l'abolizione dei servizi educativi per l'infanzia quali servizi a domanda individuale, che ha contribuito a frenare l'estensione dei servizi e ha scaricato sui soggetti gestori degli stessi e sulle famiglie costi crescenti di compartecipazione alla spesa.
      Quanto alla formazione del personale, la relazione illustrativa sottolinea che la disomogeneità della formazione tra educatori Pag. 16dei servizi per l'infanzia e insegnanti delle scuole per l'infanzia è di ostacolo alla costruzione di percorsi educativi che garantiscano la continuità dell'esperienza dei bambini. La qualificazione omogenea e di livello universitario degli educatori dei servizi per l'infanzia trova riscontro nella maggior parte delle normative regionali recenti e in percorsi universitari specifici, ma deve essere perseguita come elemento strutturale e obbligatorio per garantire la qualità dell'esperienza dei bambini nei servizi per l'infanzia, ovunque collocati e comunque denominati. Le iniziative di formazione continua devono essere assicurate a tutto il personale dei servizi per l'infanzia comunque denominati. La scuola dell'infanzia gode di una legislazione nazionale e di norme regionali e provinciali per il diritto allo studio, è pienamente inserita nel quadro scolastico e formativo, e la qualificazione universitaria prevista per il personale docente è comune a quella richiesta per gli insegnanti della scuola primaria. Tuttavia, sono troppo rare o episodiche le iniziative di formazione continua in servizio che coinvolgano gli operatori dei due segmenti. Una nuova riflessione, a livello nazionale e locale, per progettare percorsi formativi universitari e in servizio, che vedano la qualificazione degli educatori dei servizi per l'infanzia in continuità con quella degli insegnanti della scuola dell'infanzia, può contribuire all'arricchimento della cultura pedagogica di entrambi i profili. Il potenziamento dei sistemi territoriali integrati di servizi e scuole dell'infanzia, attraverso percorsi di formazione continua degli educatori e insegnanti e l'esercizio della funzione di coordinamento pedagogico, che già caratterizzano molte esperienze nel nostro Paese, sono indiscussi fattori di qualità dell'offerta educativa e come tali devono essere riconosciuti. Ricorda che già in occasione dell'esame della legge sulla «buona scuola» è stata riconosciuta l'importanza del ruolo di anello di congiunzione della scuola dell'infanzia con il nido e la scuola primaria, in un'ottica di accoglienza e di orientamento da realizzare avendo presente la distinzione tra servizi e scuola. Il nido deve essere considerato sempre più un servizio alla persona, nell'ottica dei diritti universalmente esigibili, pertanto non vincolato alla domanda diretta. L'offerta educativa tutta, ma ancor più nella fascia dell'infanzia, deve essere centrata sul bambino, soggetto portatore di diritti, ricco di potenzialità, espressione di specifiche istanze educative. In questo periodo critico, di grandi opportunità ed al tempo stesso di particolari vulnerabilità, deve essere dedicata una speciale attenzione per garantire il diritto di tutti i bambini ad un pieno sviluppo del potenziale. Assicurare ad ogni bambino il miglior inizio possibile rappresenta una delle più lungimiranti ed efficaci politiche che un Governo o un'amministrazione locale possano adottare. Gli investimenti nella salute e nello sviluppo cognitivo emotivo e sociale nei primissimi anni di vita sono quelli che garantiscono infatti il più alto ritorno economico per gli individui e per la società.

      Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

      La seduta termina alle 15.10.