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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 marzo 2017
787.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
COMUNICATO
Pag. 7

SEDE REFERENTE

      Martedì 21 marzo 2017. – Presidenza della presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI.

      La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati.
C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco e C. 3447 Bruno Bossio.

(Seguito dell'esame e rinvio. – Abbinamento della proposta di legge C. 4009 Civati. Nomina di un Comitato ristretto).

      Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 novembre 2016.

      Donatella FERRANTI, presidente, anche a nome del presidente della XII Commissione, avverte che alle proposte di legge in esame è abbinata la proposta di legge C. 4009 Civati, vertente sulla medesima materia. Ricorda che nell'ultima seduta, svoltasi il 16 novembre scorso, si è convenuto, con la contrarietà del gruppo Movimento 5 Stelle, sull'opportunità di costituire un Comitato ristretto per l'elaborazione di una proposta di testo unificato da sottoporre alle Commissioni per l'adozione del testo base. Fa presente che non si è proceduto allora in tal senso in quanto si era in attesa, da un lato, che venisse esaminato dalla Commissione bilancio un emendamento dell'onorevole Daniele Farina al disegno di legge di bilancio, che sostanzialmente riproduceva l'articolo 5 della proposta di legge C. 3235 in materia di monopolio della cannabis, e, dall'altro, che venisse assegnata alle Commissioni la proposta di legge di iniziativa popolare C. 4145. Rammenta che il predetto emendamento è stato respinto, mentre la proposta Pag. 8di legge di iniziativa popolare non è stata ancora assegnata. Osserva, tuttavia, che è stata rappresentata l'esigenza dal relatore per la II Commissione, onorevole Daniele Farina, e dal gruppo SI-SEL, che ha chiesto l'esame della proposta di legge C. 3235 in quota opposizione, che sia nel frattempo esaminato il provvedimento al fine di costituire formalmente il Comitato ristretto. Ciò premesso, propone alle Commissioni di nominare un comitato ristretto.

      Le Commissioni approvano la proposta della presidente.

      Donatella FERRANTI, presidente, invita i gruppi parlamentari a far pervenire alle rispettive Commissioni, entro le ore 12 di venerdì 24 marzo prossimo, i nominativi dei parlamentari designati come componenti del Comitato ristretto.
      Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Esame e rinvio).

      Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

      Paolo BENI (PD), relatore per la XII Commissione, anche a nome della relatrice per la II Commissione, onorevole Campana, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che le Commissioni riunite II e XII avviano oggi l'esame, in quarta lettura, della proposta di legge C. 3139-B, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo».
      Ricorda che il provvedimento è stato approvato, in prima lettura, dal Senato (il 20 maggio 2015), poi modificato dalla Camera (il 20 settembre 2016) e, quindi, nuovamente approvato, con modificazioni, dal Senato (il 31 gennaio 2017). Per quanto concerne le modifiche da ultimo apportate dal Senato, esse, secondo quanto precisato dalla relatrice nel corso dell'esame in Assemblea presso l'altro ramo del Parlamento, sarebbero riconducibili all'impostazione volta a privilegiare un intervento normativo attraverso strumenti preventivi di carattere educativo rispetto ad un'impostazione maggiormente repressiva e sanzionatoria.
      In termini assolutamente generali, rileva che il testo licenziato dalla Camera intendeva realizzare, attraverso la predisposizione di una serie di misure e di strumenti ad hoc, un equilibrio tra le esigenze educative e quelle repressive, oltre ad ampliare l'ambito dell'intervento del legislatore, considerando anche il bullismo accanto al cyberbullismo ed estendendo la tutela anche ai maggiorenni.
      In particolare, sottolineo come la delimitazione al solo cyberbullismo dell'ambito di intervento della legge, e conseguentemente anche delle misure educative previste, rischi di indebolire l'efficacia della strategia di prevenzione che si intende perseguire, rinunciando di fatto ad affrontare in una visione unitaria le diverse manifestazioni di un fenomeno che ha le medesime radici nel disagio delle relazioni sociali fra adolescenti, anche se poi in rete si manifesta con caratteri specifici e conseguenze ancor più dannose.
      Entrando nel merito del testo trasmesso dal Senato – che si compone di 7 articoli, uno in meno rispetto al testo licenziato dalla Camera – evidenzia che l'articolo 1, concernente le finalità della proposta di legge, si propone l'obiettivo di contrastare il solo cyberbullismo, e non anche il bullismo (comma 1), come prevedeva invece il testo approvato dalla Camera. Conseguentemente, lo stesso articolo definisce solo il cyberbullismo, intendendo con questa espressione «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti Pag. 9on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, la loro messa in ridicolo» (comma 2).
      Rimane immutata, invece, la definizione di «gestore del sito internet» (comma 3), che viene riferita al prestatore di servizi della società d'informazione, diverso da quello degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n.  70 del 2003, che sulla rete internet cura la gestione di un sito in cui possono manifestarsi fenomeni di cyberbullismo. Rientrano, quindi, nella predetta definizione tutti i fornitori di contenuti su internet, mentre appaiono sostanzialmente esclusi da essa, e quindi dall'ambito di applicazione del provvedimento, gli access provider, cioè i provider che forniscono connessione ad internet, nonché i cache provider, cioè i provider che memorizzano temporaneamente siti web, e i motori di ricerca.
      Rileva, quindi, che l'articolo 3, al quale sono state apportate alcune modifiche dal Senato, prevede l'istituzione di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, cui partecipano rappresentanti delle istituzioni, autorità amministrative indipendenti e rappresentanti delle associazioni finalizzate alla promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti. Evidenzio che il Senato ha eliminato la partecipazione al tavolo tecnico degli esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, che avrebbero dovuto essere nominati dalla Presidenza del Consiglio (comma 1).
      Spetta al tavolo tecnico – della cui attività il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà annualmente relazionare il Parlamento, ai sensi del successivo comma 6 – la redazione di un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nonché di un sistema di raccolta dati finalizzato non soltanto al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni, ma anche al controllo dei contenuti per la tutela dei minori, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle altre Forze di polizia (comma 2). Il piano andrà integrato con un codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, cui devono attenersi gli operatori della rete; lo stesso piano deve stabilire le iniziative informative e di prevenzione del cyberbullismo, con il coinvolgimento, in particolare, dei servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole (commi 3 e 4).
      Lo stessa articolo 3 affida alla Presidenza del Consiglio il compito di attivare sui principali media campagne informative periodiche di prevenzione e sensibilizzazione sui fenomeni indicati (comma 5).
      L'articolo 4 – al quale sono state apportate alcune modifiche, soprattutto quelle di coordinamento rese necessarie per il venir meno del riferimento alle condotte di bullismo – riguarda specificamente l'adozione di misure in ambito scolastico. Si prevede, in particolare, l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale (comma 1). Il medesimo articolo determina gli obiettivi di tali linee di orientamento (comma 2), indicando un nuovo triennio di riferimento (anni 2017-2019) ed eliminandone il carattere sperimentale.
      In particolare, si prevede l'istituzione, in ogni scuola, di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il cyberbullismo, definendone i compiti (comma 3).
      La stessa disposizione demanda agli uffici scolastici regionali la promozione della pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti scolastiche per azioni integrate di contrasto al cyberbullismo e di educazione alla legalità (comma 4). Alle scuole di ogni ordine e grado è demandata la promozione dell'educazione all'uso consapevole delle rete internet e ai diritti e doveri derivanti dal Pag. 10suo utilizzo (comma 5). Progetti di sostegno dei minori vittime di atti di cyberbullismo nonché iniziative rieducative – anche attraverso attività riparatorie o di utilità sociale – dei minori autori degli atti, sono adottati dai servizi territoriali, non solo sociali (comma 6).
      L'articolo 5 prevede, in caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico, l'obbligo del dirigente responsabile dell'istituto di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative. Il Senato ha circoscritto l'obbligo di informazione alle famiglie ai casi che non costituiscono reato ed ha eliminato la disposizione in base alla quale – valutata la gravità degli episodi – il dirigente doveva coinvolgere anche il referente scolastico, i rappresentanti di classe ed i servizi sociali, per poi procedere all'adozione delle misure necessarie (comma 1). Viene previsto, inoltre, l'aggiornamento degli attuali regolamenti scolastici, con i necessari riferimenti al solo cyberbullismo, e alle relative sanzioni disciplinari (comma 2).
      Fa presente che l'articolo 6 – rimasto sostanzialmente inalterato, ad eccezione delle modifiche inerenti all'importo degli stanziamenti e alle relative decorrenze – prevede misure di sostegno all'attività della Polizia postale, cui sono inoltre assegnati obblighi annuali di relazione al predetto tavolo tecnico sui risultati dell'attività di contrasto al cyberbullismo. In particolare, per le attività in ambito scolastico connesse all'uso sicuro di internet e alla prevenzione del cyberbullismo, è previsto un finanziamento di 203.000 euro all'anno nel triennio 2017-2019 a favore del Fondo per il contrasto alla pedopornografia su internet, istituito dalla legge n.  48 del 2008 nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
      Pertanto, a seguito dell'esame al Senato, il finanziamento originariamente previsto nel testo iniziale, pari a 220.000 euro, risulta ridotto.
      Quanto ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, evidenzia che l'articolo 2, la cui rubrica è ora riferita alla «Tutela della dignità del minore», anziché alla «Istanza a tutela delle persone offese», conferma un doppio canale per la tutela dagli atti di cyberbullismo. Anzitutto, il minorenne maggiore di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità su un minore vittima di atti di bullismo informatico, come definiti all'articolo 1, comma 2, del provvedimento, può inoltrare istanza al gestore del sito Internet o del social media o, comunque, al titolare del trattamento, per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela, quali l'oscuramento, la rimozione, il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete Internet, previa conservazione dei dati originali. In proposito, rammento che il testo approvato dalla Camera consentiva, invece, a chiunque di attivarsi, anche a fronte di atti in danno di maggiorenni.
      Fa presente che la presentazione dell'istanza può avere luogo anche qualora le condotte di cyberbullismo, da identificare tramite il relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice della privacy (trattamento illecito dei dati), ovvero da altre «norme incriminatrici». Rimane immodificata la disposizione (comma 2) in base alla quale il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del social media deve comunicare, entro 24 ore dall'istanza, di avere assunto l'incarico e provvedere sulla richiesta nelle successive 48 ore.
      Rileva che sono state, invece, soppresse dal Senato: la disposizione norma che consentiva a chiunque, anche minore d'età, ivi compreso, in autotutela, colui che abbia commesso atti di cyberbullismo, (ovvero i genitori o i responsabili degli stessi) di inoltrare la medesima istanza, per finalità riparative; la disposizione che imponeva ai gestori dei siti Internet di dotarsi, entro un termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle predette istanze, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione sul sito.
      Relativamente all'articolo 7, riguardante l'ammonimento del questore, rammenta Pag. 11che la relativa disciplina, parzialmente modificata dal Senato, è mutuata da quella in materia di stalking (articolo 612-bis c.p.) e appare finalizzata sia ad evitare il ricorso alla sanzione penale che a rendere il minore consapevole del disvalore del proprio atto. In particolare, viene previsto che, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia per i reati di ingiuria (articolo 594 c.p.), diffamazione (articolo 595 c.p.), minaccia (articolo 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196), commessi, mediante la rete internet, da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, il questore, assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, potrà convocare il minore responsabile, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale, ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Dell'ammonimento viene redatto processo verbale. Si precisa, inoltre, che gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento dei 18 anni di età.
      Segnala, infine, che il Senato ha soppresso l'articolo 8 della proposta approvata dalla Camera, che prevedeva l'introduzione di una nuova circostanza aggravante del reato di atti persecutori (articolo 612-bis c.p.). Il medesimo articolo 8, nel novellare l'articolo 240 del codice penale, prevedeva altresì la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici e telematici utilizzati per la commissione del reato.

      Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

      La seduta termina alle 14.55.