SEDE REFERENTE
Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. – interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.
La seduta comincia alle 14.20.
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.
C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, fa presente che la proposta di legge in esame, da un punto di vista meramente formale, costituisce un testo unificato approvato dal Senato nel quale sono confluiti due progetti di legge approvati dalla Camera dei deputati: la cosiddetta riforma del processo penale, approvata dalla Camera il 23 settembre 2015, e la riforma della prescrizione, approvata dalla Camera il 24 marzo 2015. Pag. 61
Osserva che, in realtà, sostanzialmente si tratta del disegno di legge sul processo penale (atto C. 2798, diventato al Senato l'atto S. 2067) nel quale è stata innestata la proposta di legge sulla prescrizione (atto C. 2150, diventato al Senato l'atto S. 1844) Ricorda che nel testo originario del disegno di legge di riforma del processo penale l'articolo 5 aveva per oggetto la prescrizione, ma si decise di sopprimerlo perché era in corso l'esame presso la Commissione Giustizia di una serie di proposte di legge presentate da diversi gruppi e volte a riformare la prescrizione.
A questo proposito ricorda che proprio in questi giorni il gruppo di lavoro OCSE sulla corruzione ha raccomandato l'approvazione del provvedimento in esame proprio in riferimento della prescrizione esprimendo l'apprezzamento per l'estensione dei termini di prescrizione, al fine di garantire l'effettivo esercizio dell'azione penale e di pervenire e di pervenire, tra l'altro, all'applicazione effettiva di sanzioni nei casi di corruzione internazionale. Il gruppo di lavoro Ocse ha raccomandato l'Italia ad «assicurarsi che il disegno di legge sia rapidamente approvato dalla Camera deputati, ultima fase del processo parlamentare prima dell'adozione definitiva del provvedimento». Ritiene che non si potrà non tener conto di tale raccomandazione quando si procederà, in merito al provvedimento in esame, alla programmazione dei lavori della Commissione e della stessa Assemblea.
Passando al testo in esame, segnala che questo riproduce il testo del disegno di legge di riforma del processo penale approvato dalla Camera con alcune modifiche, che non hanno assolutamente modificato la struttura di quel testo. Le modifiche più significative attengono alla delega in materia di intercettazioni, che è stata precisata in maniera estremamente dettagliata nei suoi principi e criteri direttivi di delega, e la prescrizione, anche se in questo caso è stata inserita nel testo unificato una proposta di legge già approvata dalla Camera, che a sua volta è stata modificata solo in alcune parti, lasciando intatta, anche in questo caso, la struttura della proposta di legge approvata dalla Camera.
La relazione, pertanto, si concentrerà sulle modifiche che il Senato ha apportato al disegno di legge di riforma del processo penale ed alla proposta di legge in materia di prescrizione approvati dalla Camera, rinviando al dossier del Servizio Studi la descrizione d'insieme dell'intero provvedimento. Fa presente che nel dossier è riportato un testo a fronte molto utile dal quale si evincono le modifiche apportate dal Senato.
In primo luogo, ritiene opportuno fare una precisazione: il disegno di legge approvato dalla Camera viene comunemente richiamato, anche dei mezzi di informazione, come la riforma del processo penale, quando invece contiene anche modifiche al codice penale ed una incisiva ed innovativa delega per l'ordinamento penitenziario, che rappresenta la riforma importante è che in materia verrebbe fatta dal 1975 ad oggi.
Altra precisazione da fare in premessa riguarda il numero degli articoli del testo che, a fronte dei 35 articoli che componevano il testo della Camera e dei 40 articoli del testo approvato dalla Commissione Giustizia del Senato, si riduce ad un solo articolo con 95 commi. La ragione di questa discrepanza è dovuta alla circostanza che al Senato è stata posta la fiducia al testo attraverso la presentazione di un maxiemendamento che ha accorpato di un solo articolo i 40 articoli del testo.
In relazione al contenuto del testo, osserva che i 95 commi dell'articolo 1 recano significative modifiche all'ordinamento penale sia sostanziale sia processuale. In particolare sul piano del diritto sostanziale, oltre all'introduzione di una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, a seguito di condotte riparatorie, la proposta di legge interviene sulla disciplina di alcuni reati, tra gli altri, i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina inasprendone il quadro sanzionatorio. Particolarmente significativa Pag. 62è poi la modifica alla disciplina della prescrizione con particolare riguardo ai reati di corruzione.
Rileva che ulteriori modifiche, attraverso un'ampia e dettagliata delega al Governo sono proposte con riguardo al regime di procedibilità di alcuni reati, alla disciplina delle misure di sicurezza, anche attraverso la rivisitazione del regime del cosiddetto doppio binario, e del casellario giudiziario.
Fa presente che il testo contiene importanti modifiche di natura processuale. Si segnalano, in particolare, gli interventi in materia d'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo; sulla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione; sulla disciplina dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito; per la semplificazione delle impugnazioni e per la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza. Da ultimo la proposta di legge conferisce al Governo deleghe per la riforma del processo penale, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – individuando, fra gli altri, anche puntuali criteri direttivi con riguardo alle operazioni effettuate mediante immissione di captatori informatici (cosiddetto Trojan), e per la riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso, fra le altre, la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l'incremento del lavoro carcerario, la previsione di specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne recluse e delle detenute madri e il riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute ed internate.
Rammenta che il comma 1 disciplina le condotte riparatorie, come nuova causa di estinzione del reato, riproducendo pressoché integralmente il testo già approvato dalla Camera. Viene inserito nel codice penale il nuovo articolo 162-ter, il quale con riguardo ai reati perseguibili a querela soggetta a remissione, consente al giudice di dichiarare l'estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, «ove possibile» – tale inciso è stato inserito dal Senato – le conseguenze dannose o pericolose del reato. La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, salva la richiesta di fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per il pagamento di quanto dovuto anche in forma rateale. In tale caso il giudice se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito imponendo specifiche prescrizioni. Il Senato ha precisato che l'udienza deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. Il comma 2 reca disposizioni transitorie, prevedendo che la disciplina sulla nuova causa di estinzione del reato trovi applicazione anche con riguardo ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge. A seguito alle modifiche apportate dal Senato, la disposizione disciplina inoltre anche l'ipotesi in cui l'imputato si trovi nell'impossibilità per fatto a lui non imputabile, di adempiere.
Passando alle altre modifiche apportate dal Senato, rileva che il comma 9 interviene sul reato di estorsione, aumentando il minimo della pena della reclusione – che passa da 6 a 7 anni – per l'estorsione aggravata (le aggravanti sono le stesse della rapina). Il comma da 10 a 15 riguardano la prescrizione, riprendendo, seppure con significative modifiche, quanto previsto dal disegno di legge S. 1844 (anche esso già approvato dalla Camera dei deputati), intervengono in materia di prescrizione dei reati.
Preliminarmente segnala la soppressione, rispetto al testo Camera dell'integrazione all'articolo 157 c.p. che – in relazione al tempo necessario a prescrivere – stabiliva l'aumento della metà dei Pag. 63termini di prescrizione per i seguenti reati: corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter c.p.). Tale soppressione è bilanciata dalle modifiche apportate dal comma 14 al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale. Tale articolo è modificato, nel primo comma, dal comma 13 del testo, che disciplina di effetti dell'interruzione e della sospensione del corso della prescrizione. Rispetto alla formulazione vigente della norma – che stabilisce come tanto la sospensione quanto l'interruzione della prescrizione abbiano effetto nei confronti di tutti coloro che hanno commesso il reato – la riforma distingue le due ipotesi e prevede che: l'interruzione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato; la sospensione ha effetto per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.
Rammenta che il comma 14 interviene sul secondo comma dell'articolo 161 c.p., il quale, nella formulazione vigente prevede che, salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma (recidiva aggravata: specifica infraquinquennale), di due terzi nel caso di cui all'articolo 99 quarto comma (recidiva reiterata) e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 (persona dichiarata delinquente abituale o professionale). Il Senato è intervenuto sulla disposizione prevedendo che l'interruzione della prescrizione non può comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche per i seguenti reati: corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320); pene per il corruttore (321 c.p.); istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamati (articolo 322-bis); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis).
Segnala che il comma 74, introdotto dal Senato, interviene sull'articolo 132-bis delle disp. att. c.p.p. inserendo fra i processi ai quali deve essere assicurata trattazione prioritaria anche quelli relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione. Si tratta di una disposizione estremamente importante nell'ottica dell'accelerazione dei processi in materia di corruzione. Il comma 10 integra il contenuto dell'articolo 158 c.p., che disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione. Il comma 10, confermando quanto già stabilito dalla Camera, stabilisce che, per una serie di delitti in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del 18o anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quest'ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato. Si tratta dei seguenti delitti: maltrattamenti in famiglia (articolo 572 c.p.); riduzione in schiavitù, tratta di persone e commercio di schiavi (artt. 600, 601 e 602 c.p.); prostituzione e pornografia minorile (artt. 600-bis e ter), detenzione di materiale pornografico minorile, anche virtuale (artt. 600-quater e 600-quater1), turismo sessuale (articolo 600-quinquies), violenza sessuale (articolo 609-bis), atti sessuali e corruzione di minorenni (articolo 609-quater e – quinquies), violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies), adescamento di minorenni (articolo 609-undecies) e stalking (articolo 612-bis). Con tale disposizione si dà attuazione alla Convenzione di Istanbul, contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, che richiede agli Stati di adottare le misure legislative necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di violenza sessuale «sia prolungato per un tempo sufficiente e Pag. 64proporzionato alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo aver raggiunto la maggiore età». Il comma 11 modifica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, dettata dall'articolo 159 del codice penale. Il primo comma dell'articolo 159 c.p., nella sua formulazione vigente, prevede che il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare norma di legge, oltre che nei casi di: – autorizzazione a procedere (n. 1); – deferimento della questione ad altro giudizio (n. 2); – sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore (n. 3); sospensione del procedimento penale per assenza dell'imputato ex articolo 420-quater c.p.p. (n. 3-bis). In primo luogo, intervenendo sul primo comma dell'articolo 159 c.p in relazione alle vigenti ipotesi di sospensione, viene precisato che per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione a procedere, che il termine di sospensione inizia a decorrere dal provvedimento con il quale il pubblico ministero presenta la richiesta e finisce il giorno in cui la richiesta è accolta; è conseguentemente disposta l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 159 che attualmente disciplina tale ipotesi. In relazione al deferimento della questione ad altro giudizio, che il termine è sospeso fino al giorno in cui viene decisa la questione (il testo-Camera prevedeva la sospensione sino al giorno in cui è definito il giudizio cui è stata deferita la questione).
Fa presente che sono, poi, aggiunte all'articolo 159 c.p. ulteriori ipotesi di sospensione del corso della prescrizione. Detto corso è, infatti, sospeso, in primo luogo, per la richiesta di rogatoria all'estero. Il termine massimo di sospensione è pari a 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria. Particolarmente rilevante è la lettera b) del comma 11, secondo cui il termine della prescrizione rimane altresì sospeso dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna in primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, fino alla pronuncia del dispositivo che definisce la sentenza che definisce il grado successivo, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. Il testo approvato dalla Camera prevedeva, invece, la sospensione dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini di redazione delle motivazioni della sentenza (massimo 15 gg. dalla pronuncia ovvero 90 gg. nei casi più complessi) previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale. Sempre la lettera b) prevede che il termine della prescrizione rimane altresì sospeso dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado (identico a quello previsto in primo grado), anche se emesso in sede di rinvio, fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. Il testo-Camera stabiliva, invece, tale sospensione dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno, oltre i citati termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
Segnala che la disposizione precisa, inoltre, in relazione alle due ultime ipotesi, che i periodi di sospensione del corso della prescrizione ivi previsti vengano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione: in caso di proscioglimento dell'imputato nel grado successivo (il testo-Camera si riferiva all'assoluzione), ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della sua responsabilità, ovvero di dichiarazione di nullità della decisione (in alcune specifiche ipotesi previste dall'articolo 604 c.p.p.) con conseguente restituzione degli atti al giudice (tale ipotesi non era prevista dal testo approvato dalla Camera). Inoltre, in caso di concorso tra la Pag. 65causa di sospensione dovuta alle condanne nei gradi di merito e le altre cause sospensive previste dal primo comma dell'articolo 159 (autorizzazione a procedere, deferimento ad altro giudizio, impedimento delle parti o dei difensori, assenza dell'imputato o rogatoria all'estero), il termine è prolungato per il periodo corrispondente. Sono state soppresse dal Senato ulteriori ipotesi sospensive del corso della prescrizione previste dalla Camera ovvero: le perizie particolarmente complesse disposte in udienza preliminare o in dibattimento, dalla data di affidamento dell'incarico fino al deposito della perizia e comunque per un massimo di 3 mesi; la presentazione di ricusazione, dalla data della sua presentazione sino alla comunicazione al giudice procedente che ne dichiara l'inammissibilità. Il comma 12 riguarda i casi di interruzione del corso della prescrizione. L'articolo 160 c.p. disciplina l'interruzione del corso della prescrizione collegandola: alla sentenza di condanna o decreto di condanna; all'ordinanza che applica le misure cautelari personali; all'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto; all'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice; all'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio; al provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione; alla richiesta di rinvio a giudizio; al decreto di fissazione della udienza preliminare; all'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato; al decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena; alla presentazione o alla citazione per il giudizio direttissimo; al decreto che dispone il giudizio immediato; al decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. La riforma del 2005 ha ribadito che l'interruzione non può portare ad un prolungamento dei termini stabiliti dall'articolo 157 oltre i termini fissati dall'articolo 161, comma 2 – fatta eccezione per i gravi reati di associazione mafiosa e terrorismo di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p.
Rammenta che viene modificato l'articolo 160 c.p. per prevedere che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, interrompe il corso della prescrizione. L'intervento dirime un contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine all'effetto interruttivo dell'interrogatorio compiuto dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero e risolto negativamente dalle Sezioni Unite in ragione del carattere tassativo della elencazione degli atti interruttivi. Infine, il comma 15 stabilisce espressamente che la nuova disciplina della prescrizione potrà applicarsi ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge. Il comma 16 reca una prima delega al Governo, da esercitare entro un anno per la riforma del regime di procedibilità per alcuni reati; per la riforma delle misure di sicurezza personali; per il riordino di alcuni settori del codice penale (si tratta invero di espressione generica). In relazione al primo profilo – fatta eccezione per il delitto di violenza privata (articolo 610 c.p.) e per i reati contro il patrimonio – si prevede la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria). Una disposizione transitoria stabilisce che, per i reati perseguibili a querela in base al comma 16 commessi prima della data di entrata in vigore dei decreti delegati di attuazione, il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato; nel caso in cui il procedimento sia pendente, il pubblico ministero o il giudice è tenuto ad informare la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e, in tal caso, il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.
Segnala che la procedibilità d'ufficio dovrà essere mantenuta ogniqualvolta ricorra Pag. 66una delle seguenti condizioni: l'offeso dal reato è incapace per età o per infermità; ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale o le circostanze aggravanti di cui all'articolo 339 c.p. (previste con riguardo ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale; violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale; violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario); nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona sia di rilevante gravità. Il testo approvato dalla Camera prevedeva la procedibilità a querela dell'offeso in relazione ai reati contro la persona e ai reati contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto. Anche qui era previsto che la procedibilità d'ufficio dovesse essere mantenuta quando la persona offesa da tali condotte fosse incapace per età o per infermità.
In relazione alla riforma della disciplina delle misure di sicurezza personali osserva che deve essere sancito espressamente il principio di irretroattività nella loro applicazione (previsione non contenuta nel testo Camera); deve, inoltre, essere rivisto il regime del c.d. doppio binario, in base a cui l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, deve avere luogo soltanto per i delitti di maggior allarme sociale di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) c.p.p. (per i quali vi è il termine biennale di durata delle indagini preliminari), prevedendosi comunque la durata massima delle misure, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle stesse nel caso di cessazione della pericolosità. Il testo approvato dalla Camera limitava la revisione del doppio binario, più genericamente, ai soli casi particolari di miglior tutela della collettività. Rispetto al citato A.S. 2067, approvato dalla Camera, sono aggiunti i seguenti ulteriori criteri direttivi: va ridefinito il modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità, di misure di cura e/o di controllo, determinate nel massimo e da applicarsi tenendo conto della necessità della cura e prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità di cura e la revoca delle misure quando la pericolosità e la necessità di cura siano venute meno; previsione, in caso di capacità ridotta, dell'abolizione del citato doppio binario e l'introduzione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi, l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività; previsione, tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, della destinazione alle Residenze di Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) prioritariamente: delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale; dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena; degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche, in caso di inidoneità delle sezione degli istituti penitenziari cui sono destinati a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi.
Fa presente che il comma 17 delinea il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, sui quali e’ previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro 45 giorni dalla trasmissione degli atti (60 gg. nel testo Camera). È prevista una proroga di sessanta giorni del termine di delega, qualora il termine per l'espressione dei pareri venga a scadere negli ultimi trenta giorni per l'esercizio della delega stessa, o successivamente. Si tratta di un procedimento rinforzato; infatti, nel caso di mancata adeguamento dell'Esecutivo ai pareri parlamentari, i testi adottandi devono essere trasmessi di nuovo alle Camere. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono Pag. 67espressi entro 20 giorni dalla data della nuova trasmissione. In ogni caso, decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il comma 18, nel delegare il Governo a emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale, prevede: che la revisione di tale disciplina debba avvenire alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi; l'abrogazione dell'articolo 5, comma 1, del TU sul casellario giudiziario (decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002) secondo cui le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono.
Rammenta che ulteriori criteri di delega non previsti nel testo approvato dalla Camera stabiliscono: di rivedere i presupposti per l'eliminazione delle iscrizioni per adeguarli alla attuale durata media della vita umana; di consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio di ottenere – a determinate condizioni – dall'Ufficio del Casellario Centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determina persona; di eliminare l'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; di rimodulare i limiti temporali per la eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità con la finalità di reinserimento sociale del soggetto (per pene comunque non superiori a sei mesi).
Segnala che il comma 19 delinea il procedimento di adozione del suddetto decreto legislativo, prevedendo il parere parlamentare entro 45 giorni (60 nel testo Camera). Anche in questo caso è prevista la possibilità di una proroga di sessanta giorni del termine per l'esercizio della delega. Infine, il comma 20 conferisce delega il Governo ad adottare decreti legislativi per le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie necessarie in seguito alle modifiche apportate alla legislazione vigente dai provvedimenti attuativi delle deleghe concesse dai commi 16 e 18. In relazione alle modifiche alla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, del domicilio eletto, il Senato ha modificato il comma 2 dell'articolo 345 c.p.p. relativo alla mancanza di una condizione di procedibilità e alla riproponibilità dell'azione penale, prevedendo che l'azione penale può essere nuovamente esercitata anche quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per incapacità irreversibile dell'imputato ai sensi del nuovo articolo 72-bis c.p.p., l'incapacità viene meno o è stata erroneamente dichiarata. Il comma 24 aggiunge un ulteriore comma 4-bis all'articolo 162 c.p.p, in materia di comunicazione del domicilio eletto. La nuova disposizione – introdotta dal Senato – prevede che, nel caso di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, debba essere comunicato all'autorità procedente unitamente alla dichiarazione di elezione anche l'assenso del difensore domiciliatario. In merito alle modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e dell'archiviazione, il comma 27, introdotto dal Senato, interviene sull'articolo 90-bis c.p.p., concernente il catalogo delle informazioni che la vittima del reato ha il diritto di ricevere dall'autorità procedente in una lingua ad essa comprensibile, inserendo – per fini di coordinamento – anche il riferimento al nuovo comma 3-ter dell'articolo 335 c.p.p.
Rammenta, sempre in relazione alla disciplina delle indagini preliminari e dell'archiviazione già prevista dal testo approvato dalla Camera, che il Senato, al comma 32, ha modificato l'intervento fatto dalla Camera sull'articolo 409 c.p.p., imponendo al giudice, nel caso in cui non accolga la richiesta di archiviazione, un termine di tre mesi per fissare la data dell'udienza in camera di consiglio e, successivamente Pag. 68a tale udienza, di provvedere sulle richieste entro lo stesso termine trimestrale ove non ritenga necessarie ulteriori indagini; nonché abrogando il comma 6 in base al quale l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per Cassazione solo nei casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'articolo 127, comma 5. La modifica risulta connessa alla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione prevista dal nuovo articolo 410-bis c.p.p. (comma 32).
Sempre facendo riferimento alle modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera, rileva che i commi da 41 a 44 modificano la disciplina del giudizio abbreviato (articolo 438 e ss. c.p.p) che prevede, su richiesta dell'imputato, la definizione del giudizio già in udienza preliminare allo stato degli atti. Viene, anzitutto dal comma 41, riformulato il comma 4 dell'articolo 438, che attualmente prevede che sulla richiesta dell'imputato il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Tale confermata disposizione è integrata dalla previsione che, ove la richiesta dell'imputato avvenga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l'eventuale termine chiesto dal pubblico ministero (massimo 60 gg.) per lo svolgimento di indagini suppletive; in tale ipotesi, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato. Il comma 45, introdotto dal Senato, disciplina la materia di trasformazione del rito, integrando la formulazione, dell'articolo 452 c.p.p. relativo alla richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato quando il pubblico ministero ha già chiesto al giudice il giudizio direttissimo. L'integrazione intende coordinare il contenuto di tale disposizione con le previsioni del nuovo comma 6-bis dell'articolo 438, di cui si stabilisce l'applicazione. Da tale ultima ipotesi deriva l'ulteriore integrazione all'articolo 458, comma 2 – introdotta dal comma 47 – secondo cui, ove riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza trasmettendo gli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente.
Fa presente che il comma 48 riguarda il procedimento per decreto e con la modifica all'articolo 464 c.p.p. rinvia anch'esso, in sede di giudizio conseguente all'opposizione dell'imputato al decreto di condanna – opposizione con cui chiede il giudizio abbreviato – all'applicabilità delle disposizioni del citato comma 6-bis dell'articolo 438.
Il comma 51, introdotto dal Senato, chiarisce che la disciplina introdotta dal comma 50 non si applica ai procedimenti in cui la richiesta di patteggiamento è stata presentata prima della data di entrata in vigore della legge in esame.
I commi da 54 a 72 modificano alcuni aspetti della disciplina delle impugnazioni. Intervenendo sulla disciplina dell'appello il comma 56 reintroduce nel codice di procedura penale, con intenti deflattivi, il c.d. concordato sui motivi in appello, istituto abrogato nel 2008. Tale modifica integra la riforma del giudizio di appello (nell'ambito della delega per la riforma delle impugnazioni) affidata al Governo dal comma 82 del provvedimento in esame.
Il comma 56, inserisce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 599-bis, rubricato «Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello», che sostanzialmente riproduce il testo dei commi 4 e 5 dell'articolo 599 in vigore prima dell'abrogazione del 2008. In particolare, la disposizione consente alle parti di concludere un accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello, da sottoporre al giudice d'appello, che deciderà in merito in camera di consiglio.
Se l'accordo comporta una rideterminazione della pena, anche tale nuova pena dovrà essere concordata tra le parti (pubblico ministero, imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) e sottoposta al giudice (comma 1).
In base al comma 3, se il giudice decide di non accogliere l'accordo tra le parti che gli viene sottoposto, ordina la citazione a Pag. 69comparire al dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma potranno essere riproposte nel dibattimento.
Diversamente dal testo del 1999, e dal testo approvato dalla Camera, il provvedimento delimita il campo d'applicazione dell'istituto, escludendolo in relazione ad alcuni reati e quando si procede nei confronti di alcuni imputati. In particolare, il concordato in appello non potrà trovare applicazione se si procede per: i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, e 3-quater c.p.p., i reati di sfruttamento sessuale dei minori (prostituzione minorile; pornografia minorile; detenzione di materiale pornografico; pornografia virtuale, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico; turismo sessuale; atti sessuali con minorenne) e i reati di violenza sessuale semplice, aggravata e di gruppo. Il concordato in appello non potrà essere proposto neanche se si procede contro un delinquente abituale, professionale o per tendenza.
I commi da 59 a 69 recano modifiche alla disciplina in materia di procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione e ricalcano sostanzialmente il provvedimento già approvato dalla Camera. Il comma 60, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 325, comma 3, c.p.p., prevedendo, attraverso il rinvio anche al comma 5 dell'articolo 311, l'applicazione del rito camerale partecipato di cui all'articolo 127 c.p.p. anche con riguardo al ricorso per cassazione avverso il sequestro preventivo.
I commi 61 e 62 integrano il contenuto dell'articolo 610 c.p.p. relativo all'inammissibilità dei ricorsi per cassazione. Il comma 62, introdotto dal Senato, aggiunge un comma 5-bis all'articolo 610 c.p.p. per gli aspetti relativi all'inammissibilità del ricorso per cassazione. In particolare, la riforma prevede che, nei casi di inammissibilità previsti dall'articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera a) (impugnazione presentata da soggetto non legittimato), b) ( impugnazione presentata avverso provvedimento non impugnabile), c) (carenza dei requisiti di forma – esclusa l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 581 c.p.p. vedi ante) e d) (rinuncia all'impugnazione), la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la Cassazione può, sempre senza formalità, dichiarare l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento e contro la sentenza che accoglie il concordato sui motivi in appello. Contro tale provvedimento è proponibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, da rivolgere alla stessa Corte, in base all'articolo 625-bis c.p.p.
I commi da 73 a 79 recano modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e alla normativa sull'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.
Il comma 74, introdotto dal Senato, interviene sull'articolo 132-bis delle disp. att. c.p.p. inserendo fra i processi ai quali deve essere assicurata trattazione prioritaria anche quelli relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli artt. 317, 319, 319-ter e quater, 320, 321 e 322 c.p. (concussione; corruzione propria; corruzione in atti giudiziari; indebita induzione a dare o promettere utilità; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; corruzione attiva; peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).
I commi 75 e 76 riguardano la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero (decreto legislativo n. 106 del 2006). In particolare, tra le funzioni proprie del procuratore della Repubblica è inserita anche quella di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato. Analoga incombenza compete ai procuratori generali nell'ambito dell'attività di vigilanza sulle procure del loro distretto di corte d'appello. Si segnala che è stata soppressa la modifica all'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006 che stabiliva che le violazioni Pag. 70relative all'iscrizione delle notizie di reato costituiscono illecito disciplinare.
I commi da 82 a 91 recano deleghe al Governo per la riforma delle intercettazioni, delle impugnazioni penali e dell'ordinamento penitenziario.
Il comma 82 delega il Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto dei principi dettati dai commi 84 e 85, per riformare: la disciplina delle intercettazioni; la disciplina dei giudizi di impugnazione nel processo penale; l'ordinamento penitenziario.
Il comma 83 delinea i tempi e il procedimento per l'attuazione della delega. Quanto ai termini, la disposizione prevede che la delega per la riforma delle intercettazioni debba essere esercitata entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge delega e che le altre deleghe, relative alle impugnazioni e all'ordinamento penitenziario, debbano essere esercitate entro un anno. I decreti legislativi non dovranno comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e dovranno essere adottati su proposta del Ministro della giustizia.
Il comma 84 individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (lettere da a) ad e)) e di giudizi di impugnazione (lettere da f) a m)).
Con riguardo alle intercettazioni, osserva che il Governo dovrà in primo luogo garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, con particolare riferimento ai colloqui con il difensore. Il Governo dovrà inoltre intervenire sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle intercettazioni e dettare una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine; in questo ambito, dovrà essere tutelata in particolare la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale.
Fa notare che il Senato ha maggiormente dettagliato questo criterio direttivo prevedendo che il Governo, fermi restando i limiti ed i criteri di utilizzabilità vigenti, debba prevedere che (lett. a) ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti intercettazioni inutilizzabili, irrilevanti ai fini delle indagini (in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei) o contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini. Deve essere previsto che gli atti contenenti intercettazioni non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice, fino alla decisione del giudice circa l'acquisizione agli atti delle intercettazioni richieste dalle parti, e non manifestamente irrilevanti (articolo 268, comma 6) e alla loro trascrizione integrale (articolo 268, comma 7), con il quale soltanto viene meno il divieto di pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 114 c.p.p. relativamente agli atti acquisiti. Si deve poi prevedere che alla conclusione di questa procedura i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione delle intercettazioni ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari. Si stabilisce che in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o Pag. 71circostanze ad esse estranei, qualora non sia già intervenuta la procedura di selezione del materiale di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268 c.p.p., ne dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio. Si prevede poi che le conversazioni o comunicazioni non siano oggetto di trascrizione sommaria, come oggi richiesto dall'articolo 268, comma 2, c.p.p., ma vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione del contenuto, come oggi previsto dal comma 2.
Si stabilisce come principio di delega che debba essere introdotto un nuovo delitto (punito con la reclusione non superiore a 4 anni) per punire coloro che diffondano il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate, con la sola finalità di recare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca (lett. b), non modificata rispetto al testo-Camera).
Altri principio di delega prevedono che si debba tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della CEDU a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione (lett. c). Questo principio e criterio direttivo è stato inserito nel corso dell'esame in Senato e che debbano essere semplificate le condizioni per l'impiego delle intercettazioni nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (lett. d).
A suo avviso, occorrerà poi disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici (cosiddetto Trojan) in dispositivi elettronici portatili. Con questo criterio direttivo innovativo, introdotto dal Senato, si richiede al Governo di prevedere che (lett. e): l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice; la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria (o dal personale incaricato su indicazione della polizia giudiziaria), tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni (ex articolo 268 c.p.p.); l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i gravi delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. e, fuori da tali casi, nel domicilio, soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti previsti per le intercettazioni telefoniche di (articolo 266, comma 1, c.p.p.); in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini.
Si prevede il principio secondo cui il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il server della Procura, così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante. È stabilito inoltre che siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia. Si prevede che in caso di urgenza, il pubblico ministero possa disporre l'intercettazione con queste specifiche modalità, limitatamente ai gravi delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., con successiva convalida del giudice entro 48 ore, sempre Pag. 72che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendano impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini i risultati intercettativi così ottenuti possono essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (ex articolo 380 c.p.p.). Non possono essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede.
Per quanto riguarda la riforma delle impugnazioni penali, evidenzia che la riforma è orientata a una limitazione dei mezzi di impugnazione. In particolare, il Governo dovrà prevedere la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace (lett. f); prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado (lett. g). Si prevede che si debba intervenire sulla legittimazione all'appello del pubblico ministero, per: consentirgli di appellare la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (lett. h); negargli la possibilità di appellare la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere relativa a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa (lett. l).
Si stabilisce di intervenire sulla legittimazione all'appello dell'imputato, per negargli la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento quando siano pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso» (lett. i); negargli la possibilità di appellare le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda (lett. l).
Si prevede di consentire, con limitazioni, la proponibilità dell'appello incidentale da parte dell'imputato (lett. m).
Il comma 85, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975 (si tratta di una precisazione del Senato) individua i criteri e principi direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario. Sono stati confermati i criteri e principi direttivi previsti dal testo Camera con alcune modificazioni.
In relazione alla revisione del sistema delle preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari (lettere d) il Senato ha in particolare previsto anche il principio della differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi ed alle caratteristiche personali del condannato.
Per quanto attiene alla materia del lavoro in ogni sua forma intramuraria ed esterna viene dato maggior risalto all'esigenza di incrementare le opportunità di lavoro retribuito, stabilendo inoltre che debbano essere incrementate anche le opportunità di attività di volontariato individuali e di reinserimento sociale dei condannati.
In relazione alla revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria si prevede la necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena (lett. l). Il Senato ha introdotto la lettera m) volta ad escludere il personale sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto penitenziario (lett. m).
Con riferimento all'ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, viene fatto particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali ed alla semilibertà (lettera p, n. 5).
Il Senato ha inoltre introdotto i seguenti principi e criteri direttivi di delega: la previsione di norme tendenti al rispetto Pag. 73della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica (lett. r); interventi a tutela delle donne recluse e delle detenute madri (lett. s e t); la revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale (lett. u); la revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi (lett. v).
Ulteriore delega è affidata al Governo dal comma 86 ed è relativa all'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, mentre il comma 87 riguarda la delega per le eventuali disposizioni integrative e correttive.
Il comma 88, introdotto dal Senato, prevede misure per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni.
I principi e criteri direttivi indicati per l'esercizio della citata delega di cui alla legge 124/2015 ricalcano sostanzialmente il contenuto del comma 88 in esame.
Il comma 88, al comma 1, apporta modifiche all'articolo 96 del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
Più nel dettaglio la disposizione espunge dall'articolo 96 ogni residuo riferimento al «repertorio», sostituendolo con il più corretto richiamo al termine «decreto». Inoltre viene riscritto il comma 2 dell'articolo 96 prevedendo che, ai fini dell'adozione del canone annuo forfetario per le prestazioni obbligatorie a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle autorità giudiziarie, con decreto dei Ministri della giustizia e dello sviluppo economico (di concerto con il MEF) da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, vengano riviste le voci di listino di cui al DM 26 aprile 2001. Tale decreto disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa pari almeno al 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete. Il decreto altresì individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie. Sempre nel decreto sono definiti gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.
Il comma 89 prevede poi che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano definite le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e vengano determinate le corrispondenti tariffe. A tale decreto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi, sono demandate: l'individuazione delle tipologie di prestazioni funzionali erogate; la determinazione della tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni; la specificazione degli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità. Pag. 74
Il comma 90 stabilisce che il DM di cui al comma 89 vada trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Infine, il comma 91, ai fini della razionalizzazione delle spese relative per intercettazione e quelle funzionali al loro utilizzo, stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni sulla razionalizzazione della spesa per intercettazioni (di cui ai commi 88 e 89) con quelle di cui al testo unico spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002), secondo i seguenti principi e criteri direttivi: accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese; individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione della spesa; natura esecutiva del provvedimento di liquidazione; modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa.
Il comma 92 costituisce la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento.
Il comma 93 precisa che i decreti attuativi delle deleghe previsti dal disegno di legge debbano essere corredati della relazione tecnica.
Il comma 94 conformemente alla disciplina di contabilità e finanza pubblica – prevede che, se dai decreti delegati derivino maggiori oneri finanziari che non siano compensati da altre disposizioni degli stessi decreti, questi ultimi sono emanati solo dopo o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti che stanziano le relative risorse finanziarie.
Il comma 95 indica la data di entrata in vigore della legge in esame nel 30o giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fanno le eccezioni le disposizioni contenute nei commi 77, 78, 79 e 90, recanti modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza, che, come previsto nel testo approvato dalla Camera, acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.
Nicola MOLTENI (LNA) auspica, in primo luogo, che il provvedimento in titolo sia suscettibile di modifiche in senso migliorativo e che non rappresenti, pertanto, un testo «blindato» dalla maggioranza e dal Governo. Rammenta, inoltre, come la proposta di legge a sua firma C. 1129, recante «Modifiche agli articoli 438 codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato», già approvata dalla Camera, sia stata, di fatto, «insabbiata» dall'altro ramo del Parlamento, non essendo confluita nel testo unificato di riforma del processo penale oggi in discussione. Chiede, pertanto, se vi siano i presupposti per introdurre le disposizioni della sua proposta di legge, nel testo licenziato dalla Camera a larghissima maggioranza, nel provvedimento in titolo, attraverso la presentazione di specifiche proposte emendative. In caso contrario, chiede che venga, quanto prima, posta all'ordine del giorno della Commissione, in quota opposizione, la sua nuova proposta di legge C. 4376, che riproduce esattamente il contenuto di quella già approvata dalla Camera il 29 luglio 2015.
Donatella FERRANTI, presidente, pur manifestando stupore in ordine al fatto che la proposta di legge Molteni C. 1129, non confluita nel testo unificato in titolo, non sia stata in alcun modo discussa né esaminata dall'altro dall'altro ramo del Parlamento e che da parte di nessun gruppo, compreso quello della Lega, sia stata rappresentata alla Commissione Giustizia del Senato tale circostanza, fa notare, tuttavia, come la scelta effettuata dal Senato appaia del tutto legittima sul piano strettamente procedurale e regolamentare. Ciò premesso, ritiene che il provvedimento in discussione dovrebbe essere approvato il più rapidamente possibile, essendo il risultato di un approfondito lavoro istruttorio, presso entrambi i rami del Parlamento, che si è protratto per circa due anni. A suo avviso, quindi, sarebbe preferibile, anziché far confluire le disposizioni in materia di rito abbreviato nel provvedimento in titolo, iniziare, quanto prima, Pag. 75l’iter di esame della nuova proposta di legge C. 4376, presentata dal collega Molteni, dichiarandosi disponibile a calendarizzare in tempi rapidi tale proposta di legge, unitamente a quelle ulteriori che intervengano sul medesimo tema.
David ERMINI (PD) rileva l'opportunità di porre all'ordine del giorno della Commissione le proposte di legge in materia di rito abbreviato che, a suo giudizio, dovrebbero seguire una «corsia preferenziale», senza per questo che sia esaminata in quota opposizione la proposta presentata dal collega Molteni.
Nicola MOLTENI (LNA) ribadisce la richiesta del suo gruppo di esaminare la proposta di legge a sua firma in «quota opposizione», pur auspicando, in ogni caso, l'approvazione di un testo il più possibile condiviso.
Donatella FERRANTI, presidente, rileva che, in realtà. La proposta di legge presentata dal deputato Molteni, peraltro non ancora assegnata alla Commissione Giustizia, affronta un tema condiviso dai gruppi di opposizione, per cui non ritiene che debba trattarsi di un provvedimento da esaminare in quota opposizione.
Nicola MOLTENI (LNA) non ritiene che la richiesta di inserire un provvedimento all'ordine del giorno della Commissione in quota opposizione si a sindacabile in base al suo contenuto, essendo rilevante unicamente la questione oggettiva se sia stata già superata la soglia di un quinto degli argomenti da trattare, riservata ai gruppi di opposizione. Nel caso in esame, a suo parere, questa soglia non è stata superata.
Vittorio FERRARESI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Molteni in merito alla sostanziale scorrettezza posta in essere dall'altro ramo del Parlamento, si dichiara favorevole ad una rapida approvazione del provvedimento recante modifiche in tema di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. Quanto al testo unificato in discussione, ritiene che avrebbe dovuto contemplare misure ben più incisive in tema di riforma della prescrizione. Ritiene, inoltre, che trattasi di un testo di rilevante complessità, sul quale dovrebbe essere svolto un ciclo di audizioni, nell'ambito di una indagine conoscitiva, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di misure di sicurezza e di intercettazioni. Auspica, infine, che il Governo non ponga la questione di fiducia sul testo del provvedimento.
Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, ad integrazione della sua relazione, ricorda, in riferimento alla riforma della prescrizione, come nell'ultima valutazione sull'Italia il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) abbia specificamente evidenziato l'importanza della riforma del processo penale, auspicandone la rapida approvazione, ribadisce che il testo del provvedimento è stato oggetto di un ampio ed articolato dibattito presso i due rami del Parlamento e di un approfondito lavoro istruttorio. Per tali ragioni, non rileva l'opportunità di disporre, trattandosi di un provvedimento già approvato dalla Camera e successivamente trasmesso dal Senato, un'ulteriore indagine conoscitiva, ferma restando la possibilità, se ritenuto opportuno, di acquisire osservazioni e contributi e scritti.
Vittorio FERRARESI (M5S) osserva come potrebbe comunque svolgersi, compatibilmente ai tempi previsti per la calendarizzazione in Assemblea, un breve ciclo di audizioni, dirette, in modo specifico, ad approfondire il contenuto solo di alcune parti del provvedimento.
Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di legittima difesa.
C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano, C. 3777 Molteni e C. 3785 Ermini.
(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 marzo 2017.
Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che nell'ultima seduta è stata condivisa dalla Commissione la proposta di uno dei relatori, il deputato Molteni, di adottare quanto prima il testo base, considerato che sulle diverse questioni attinenti all'istituto giuridico della legittima difesa la Commissione ha già svolto una approfondita istruttoria nel corso dell'esame in sede referente, al cui esito è seguita la discussione in Assemblea che poi si è conclusa con il rinvio in Commissione del testo approvato in sede referente. Tuttavia, constatata l'assenza di un'intesa tra i due relatori, i deputati Molteni ed Ermini, di addivenire ad una proposta condivisa relativa all'adozione del testo base per il prosieguo dei lavori, propone di istituire un Comitato ristretto, al quale rimettere la formulazione di una proposta di testo base da sottoporre alla Commissione.
La Commissione approva la proposta della presidente.
Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dopo aver comunicato che il Comitato ristretto è convocato alle ore 9 di giovedì 23 marzo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.
C. 4220 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 marzo 2017.
Donatella FERRANTI, presidente, invita il relatore, onorevole Berretta, a verificare se vi sia la possibilità di introdurre nel provvedimento in titolo, del quale si attende la calendarizzazione da parte della Conferenza dei presidenti di gruppo, disposizioni precettive, oltre che di delega.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.
C. 3891, approvata dal Senato e C. 3174 Francesco Sanna.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3174 Francesco Sanna – Adozione della proposta di legge C. 3891 come testo base).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 marzo 2017.
Donatella FERRANTI, presidente, avverte che al provvedimento di legge in titolo è abbinata la proposta di legge C. 31 74, a prima firma del deputato Francesco Sanna, poiché vertente sulla stessa materia. Informa, inoltre, che stati acquisiti, e quindi resi disponibili ai componenti della Commissione, tutti gli atti non secretati della Commissione di inchiesta, presieduta dalla senatrice Lo Moro, sul fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali.
Davide MATTIELLO (PD), relatore, propone di adottare come testo base, per il prosieguo dei lavori, la proposta di legge C. 3891, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti».
La Commissione approva la proposta del relatore.
Pag. 77Daniele FARINA (SI-SEL) ritiene opportuno che, prima di presentare le proposte emendative, i deputati possano approfondire il materiale della Commissione, tutti gli atti non secretati della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali, che è stato reso disponibile.
Donatella FERRANTI, presidente, preso atto dell'osservazione del deputato Daniele Farina, si riserva di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.15.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.
La seduta comincia alle 15.15.
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
C. 4144 approvata dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Giuseppe GUERINI (PD), relatore, rammenta che la proposta di legge è stata approvata dal Senato nella seduta del 10 novembre 2016 in un testo risultante dall'unificazione degli Atti Senato nn. 119, 1004, 1034, 1931 e 2012.
Fa presente, quindi, che tale testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, consta di ventinove articoli, che in gran parte modificano la legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394).
Nel soffermarsi sui soli profili di competenza della Commissione giustizia, segnala le disposizioni contenute dall'articolo 17, che reca modifiche all'articolo 30 della legge n. 394 del 1991. In particolare, il predetto articolo 17, nel novellare l'articolo 30 della Legge quadro sulle aree protette, modifica il quadro sanzionatorio delle violazioni della legge stessa, caratterizzato tanto da illeciti penali quanto da illeciti amministrativi, aumentando l'entità delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie e introducendo obblighi di confisca in caso di prelievo o cattura di animali nelle aree protette.
Nello specifico, il nuovo comma 1 conferma il carattere di illecito penale delle violazioni degli articoli 6 (Misure di salvaguardia), 11 comma 3 (Attività vietate nei parchi, ai sensi del Regolamento del parco), 13 (Nulla osta) e 19, comma 5 (Attività vietate nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali), inasprendo le pene pecuniarie.
In particolare, è previsto:
l'arresto fino a 12 mesi e l'ammenda da 400 a 50.000 per la violazione degli articoli 6 e 13;
l'arresto fino a 6 mesi o ammenda da 400 a 25.000 euro per lo svolgimento delle attività vietate nei parchi e nelle aree marine protette in violazione degli articoli 11, comma 3 e 19, comma 5;
il raddoppio delle sole pene pecuniarie in caso di recidiva. La norma in vigore prevede invece, in tali casi, il raddoppio di tutte le pene (tanto detentive quanto pecuniarie).
La riforma aggiunge, infine, la previsione dell'applicazione delle pene accessorie della confisca nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali. L'istituto della confisca viene ricondotto alle previsioni (articoli. 7, 9 e 12) del decreto legislativo n. 4 del 20126 relativo alla pesca e all'acquacoltura; in particolare, gli articoli 9 e 12 del decreto prevedono la confisca del pescato e degli attrezzi con i quali è stato commesso Pag. 78l'illecito tanto a titolo di pena accessoria (in caso di reato) quanto a titolo di sanzione amministrativa accessoria (in caso di illecito amministrativo).
Il nuovo comma 2 disciplina la sanzione amministrativa applicabile al comando o alla conduzione di un'unità da diporto che violi il divieto di navigazione a motore laddove l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti previsti dalla legge (articolo 2, co. 9-bis della Legge quadro sulle aree protette, ovvero mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities, AISM-IALA7). La sanzione amministrativa consiste nel pagamento di una somma compresa tra 200 e 2.000 euro; tale limite massimo viene dunque raddoppiato rispetto a quello vigente, pari a 1.000 euro. Viene, inoltre, cassato il riferimento alla circostanza che il responsabile della violazione non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area.
Il nuovo comma 3 inasprisce, esprimendola in euro, la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile per la violazione delle disposizioni emanate dagli enti gestori delle aree protette, prevedendo una somma da 100 a 2.000 euro. Alla stessa stregua del novellato comma 1, si aggiunge la previsione dell'applicazione delle pene accessorie della confisca nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali. Le sanzioni amministrative pecuniarie saranno irrogate dal Presidente, legale rappresentante dell'ente gestore dell'area protetta, in base al procedimento delineato dalla legge n. 689 del 1981.
La sanzione amministrativa pecuniaria del comma 3 è ridotta dal comma 4, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dalla citata AISM-IALA (di cui al menzionato articolo 2, comma 9-bis, della Legge quadro sulle aree protette). Il contravventore dovrà infatti pagare una somma compresa tra i 50 ed i 1.000 euro (oggi la sanzione è di massimo 500 euro). La disposizione novellata, inoltre, elimina il riferimento alla circostanza che la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area.
Il comma 5 del novellato articolo 30 della Legge quadro sulle aree protette dispone che, nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale), 734 (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali) e dei delitti di cui Titolo VI-bis del Libro II del codice penale (delitti contro l'ambiente), è disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per realizzare le condotte integranti le ipotesi di reati sopra menzionati commesse nelle aree marine protette. Si dispone, inoltre, che il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque al risarcimento del danno.
Analogamente, il comma 6 prevede che nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito. In proposito, rammento che la vigente disposizione prevede che il giudice possa, e non debba, procedere con la confisca.
Il comma 7 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili, mentre il comma 8 dispone che, in ogni caso, trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.
Il comma 9 prevede che le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali. Pag. 79
Le suddette sanzioni penali, come stabilito dal successivo comma 10, si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.
Il comma 11 dispone che alle sanzioni previste dal novellato articolo 30 non si applica l'articolo 131-bis del codice penale (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)
Da ultimo, il comma 12 prevede che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1o dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della tutela dell'ambiente fissa, seguendo i criteri di cui al presente comma, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi stabiliti dall'articolo in discussione.
Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
C. 1202 Arlotti ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, fa presente che il provvedimento in esame, trasmesso dalla I Commissione, prevede che i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio siano distaccati dalla regione Marche ed aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.
Evidenzia, quindi, che sono previsti gli adempimenti amministrativi necessari, che non intaccano le competenze della Commissione Giustizia. Ciò premesso, propone di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento in titolo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente.
La seduta termina alle 15.20.
AVVERTENZA
I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:
SEDE CONSULTIVA
Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.
C. 3671-ter Governo ed abb.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI