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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 ottobre 2017
899.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 65

SEDE CONSULTIVA

      Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente, Andrea MANCIULLI. – Interviene il viceministro agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

      La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.
C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C.  3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

      La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

      Eleonora CIMBRO (MDP), relatrice, segnala che il provvedimento in titolo rappresenta un intervento di riordino complessivo della disciplina in materia di spettacolo, settore che attende una riforma organica da oltre trent'anni. A tale fine, il disegno di legge, oltre a prevedere alcune disposizioni precettive, reca una delega al Governo per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'attività, l'organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché per la revisione, la riforma e il riassetto della disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un testo unico normativo denominato «codice dello spettacolo».
      Evidenzia che le competenze della III Commissione attraversano buona parte delle disposizioni del provvedimento, già a partire dai richiami a fonti del diritto europeo ed internazionale, recati dall'articolo 1, che stabilisce i principi della legge. A tale proposito, segnala che l'articolo 1, comma 4, lettera h), stabilisce che l'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo favorisce e promuove, tra le altre cose, la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, prevedendo forme di partenariato Pag. 66culturale, anche attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero, e favorendo la circolazione delle opere con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti.
      Ricorda che, in merito alla delega conferita al Governo, l'articolo 2, comma 3, lettera c), prevede che, rispetto alle fondazioni lirico-sinfoniche, la ripartizione del contributo statale avvenga anche sulla base della realizzazione di coproduzioni nazionali ed internazionali. Segnala, inoltre, che, con particolare riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, la lettera e) del comma 4 dell'articolo 2, ai numeri 4) e 6), prevede che siano adottate misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo ed internazionale e l'erogazione di contributi per manifestazioni e spettacoli all'estero.
      Sempre in riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, segnala che l'articolo 2, comma 4, lettera n), prevede il sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale. Evidenzia che, in questo ambito, i decreti legislativi sono adottati ferme restando le competenze del MAECI di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n.  300 del 1999, che disciplina le attribuzioni dello stesso Ministero.
      Infine, ancora con riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, segnala che l'articolo 2, comma 4, lettera o), prevede il sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali.
      Illustrando i restanti articoli del disegno di legge, ricorda che esso disciplina il Consiglio superiore dello spettacolo (articolo 3), la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (articolo 4) e i benefici e gli incentivi fiscali (articolo 5). Infine, sottolinea che l'articolo 6 prevede una clausola di salvaguardia relativa all'applicazione della legge nelle regioni a statuto speciale e che l'articolo 7 prevede una novella al decreto-legge n.  113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  160 del 2016.
      Tutto ciò premesso, data l'importanza del provvedimento in esame anche al fine della diffusione e della promozione della cultura italiana all'estero, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge.

      Il viceministro Mario GIRO si associa alla relazione illustrata dalla relatrice.

      La Commissione approva, quindi, la proposta di parere della relatrice.

      La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

      Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente, Andrea MANCIULLI. – Interviene il viceministro agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

      La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force Pag. 67and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.
C. 4609 Governo.

(Esame e rinvio).

      La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

      Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), relatrice, ricordando che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica di cinque accordi tra l'Italia ed ad un pari numero di organizzazioni internazionali, segnala che tre organizzazioni – l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO), il Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCROM) e la Multinational Force and Observers (MFO) – hanno già la propria sede in Italia in virtù di precedenti intese che si è reso necessario rinegoziare in ragione dei molti anni trascorsi dalla firma e delle mutate esigenze delle organizzazioni stesse, spesso dettate dalla necessità di ampliamento delle attività svolte.
      Ritiene che ciò rappresenti un notevole valore aggiunto, in termini di prestigio internazionale del nostro Paese, nel campo della promozione dello Stato di diritto e della giustizia (IDLO), della tutela dei beni culturali (ICCROM) e del sostegno alle operazioni di mantenimento della pace (MFO). Segnala, inoltre, l'ulteriore effetto indiretto della presenza di tali organizzazioni in Italia, costituito dalle positive ricadute economiche da esse generate sul territorio e il positivo effetto determinato sull'indotto produttivo sviluppatosi negli anni intorno ad esse.
      Sottolinea che la prima delle intese, quella con l'IDLO, è stata sottoscritta con un'organizzazione intergovernativa dedicata alla promozione dello Stato di diritto e delle pratiche di buon governo nei Paesi in via di sviluppo, in transizione economica e nei Paesi in situazione post-belliche. Ricorda che si tratta dell'unica organizzazione intergovernativa esclusivamente dedicata alla promozione dello Stato di diritto e che essa è ormai considerata un primario riferimento internazionale nel settore della giustizia.
      Evidenzia che l'IDLO svolge attività a sostegno di comunità e governi nel settore delle riforme legislative e dello sviluppo delle istituzioni al fine di promuovere pace, giustizia, sviluppo sostenibile e opportunità economiche. Ricorda che tale organizzazione contribuisce allo sviluppo di società stabili e inclusive, nelle quali vi siano opportunità per tutti e dove ciascun individuo possa condurre, senza discriminazioni, un'esistenza libera dal timore e dal bisogno. Ricorda, inoltre, che essa si occupa di attività di ricerca nel settore del diritto e sui temi della giustizia.
      Segnala che il lavoro svolto dall'organizzazione integra anche le attività delle altre organizzazioni internazionali, aventi sede a Roma (l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura – FAO, il Programma alimentare mondiale – WFP, il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo – IFAD e Bioversity International), che operano nel campo della sicurezza alimentare e dello sviluppo dell'agricoltura sostenibile.
      Ricorda che l'IDLO ha accumulato un'esperienza di interventi in oltre 170 Paesi attraverso una rete di circa 2.500 esperti e in collaborazione con 47 associazioni indipendenti e ha organizzato corsi di formazione per oltre 20.000 giuristi provenienti da tutto il mondo.
      Sottolinea che le attività dell'IDLO sono in rapida espansione: se nel 2010 gestiva 20 progetti per un valore di poco meno di 19 milioni di dollari, nel 2014 i programmi gestiti sono stati 47 per un valore di oltre 87 milioni di dollari.
      Ricorda che la revisione dell'Accordo di sede, che risale al 1992 (con modifiche apportate nel 1993), deriva dall'opportunità, da un canto, di tenere conto del mutato quadro istituzionale interno dell'organizzazione (che ha mutato anche Pag. 68denominazione) e, dall'altro, di specifiche esigenze segnalate dall'organizzazione (in particolare alla luce del trattamento concesso dai Paesi Bassi nell'accordo di sede per l'ufficio distaccato dell'Aja) di consolidare la sua presenza in Italia, scongiurando in tal modo il rischio di un possibile trasferimento della stessa in un altro Paese.
      Ritiene che lo sforzo intrapreso per mantenere a Roma la sede di un polo internazionale così importante (che comprende anche, con l'ospitalità offerta alla FAO, WFP e all'IFAD, il Polo delle Nazioni Unite per la sicurezza alimentare) rende necessario, pur nel complicato momento finanziario, assumere posizioni difensive suggerendo azioni mirate a consolidare, per quanto possibile, la permanenza delle organizzazioni aventi sede nel nostro Paese. Crede, infatti, che occorra scongiurare (alla luce del tentativo operato dai Paesi Bassi) il rischio di un possibile trasferimento dell'IDLO, in considerazione sia del suo crescente prestigio internazionale nel settore del diritto e della giustizia sia dei benefìci economici, diretti e indotti, derivanti dalla sua presenza nel territorio italiano.
      Segnala, pertanto, che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha negoziato l'aggiornamento dell'Accordo di sede, contenente anche l'impegno (come già fatto dai Paesi Bassi per il personale di nazionalità olandese) di concedere l'esenzione dalla tassazione diretta anche al personale italiano regolarmente impiegato presso l'IDLO.
      Relativamente all'ICCROM, controparte del secondo accordo in esame, ricorda che si tratta di un'organizzazione intergovernativa alla quale aderiscono attualmente 133 Stati, che promuove a livello internazionale la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio culturale. Segnala che essa è stata istituita per decisione della IX Conferenza generale dell'UNESCO nel 1956. Ricorda che, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNESCO del 1957, ratificato con la legge n.  723 del 1960, il Centro ha stabilito la propria sede a Roma nel 1959 ed è attualmente ospitato presso un'ala del complesso monumentale di San Michele a Ripa.
      Ricorda che l'Italia partecipa al bilancio ordinario dell'organizzazione con un contributo obbligatorio erogato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale pari, nel 2014, a 168.000 euro.
      Segnala che lo Scambio di lettere tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'ICCROM ha l'obiettivo di emendare l'Accordo di sede del 1957, modificando la disciplina relativa alle esenzioni fiscali concesse al personale dell'organizzazione.
      Sottolinea che l'articolo 11 dell'Accordo di sede attualmente vigente prevede che i funzionari dell'ICCROM, con l'esclusione di quelli di nazionalità italiana o di coloro che avevano residenza abituale in Italia prima dell'istituzione del Centro, godano dell'esenzione dalle imposte sugli emolumenti e sulle indennità versate a titolo di remunerazione dall'organizzazione. Evidenzia che, per compensare questa differenza di trattamento, nel 1978 il Consiglio dell'ICCROM ha approvato una risoluzione che impegna l'organizzazione a rimborsare ogni anno i funzionari italiani delle tasse da loro versate allo Stato italiano in relazione al salario percepito dall'ICCROM.
      Ricorda che, di contro, la Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, principale fonte normativa a livello multilaterale in questo settore, prevede che tutti i funzionari delle agenzie delle Nazioni Unite debbano beneficiare dell'esenzione fiscale dalle imposte dirette sulle remunerazioni, senza distinzioni basate sulla nazionalità.
      Segnala che l'Italia ha ratificato la Convenzione in oggetto nel 1985, ventotto anni dopo l'Accordo di sede con l'ICCROM, peraltro formulando una riserva all'atto di adesione all'Accordo in base alla quale il Governo italiano si è riservato la facoltà di limitare, in sede di negoziazione di un accordo di sede, l'applicazione dei privilegi fiscali.Pag. 69
      Sottolinea che la questione della corretta applicazione dell'articolo 11 dell'Accordo di sede si è posta con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n.  115 del 1992, dell'elenco degli istituti specializzati delle Nazioni Unite nei confronti dei quali si assicurava l'applicazione senza restrizioni della citata Convenzione del 1947. L'elenco includeva l'ICCROM, che ha, pertanto, maturato l'aspettativa che nell'applicazione senza restrizioni fosse compresa anche la materia delle esenzioni fiscali.
      Segnala che il 17 settembre 2013 l'Agenzia delle entrate, rispondendo a un interpello proposto dall'ICCROM, ha chiarito che l'estensione dell'esenzione fiscale ai funzionari italiani è possibile solo attraverso un emendamento all'articolo 11 dell'Accordo di sede, non potendo essa essere accordata in via interpretativa sulla base di quanto previsto nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  115 del 1992.
      Sottolinea che per l'ICCROM, a partire dal 2013, il costo del rimborso delle tasse ai dipendenti italiani è più elevato del contributo italiano all'organizzazione e che questo aspetto ha allarmato l'Assemblea generale degli Stati membri dell'ICCROM, riunitasi a Roma nel novembre 2013, poiché la differenza tra il rimborso e il contributo italiano potrà essere coperta solo attingendo al bilancio dell'organizzazione, cui contribuiscono tutti gli Stati membri.
      Ricorda che, in quell'occasione, l'Assemblea generale ha approvato una mozione, votata all'unanimità e con la sola astensione dell'Italia, che invitava il Direttore generale dell'ICCROM ad avviare un negoziato con il Governo italiano per consentire l'esenzione dei dipendenti italiani dalla tassazione nazionale, in applicazione della Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite.
      Segnala che, qualora non si pervenisse a un aggiornamento dell'attuale quadro istituzionale dell'Accordo di sede con l'Italia, l'organizzazione potrebbe interpellare la comunità degli Stati membri per accogliere altre manifestazioni d'interesse ad ospitare la sede dell'organizzazione, a condizioni più vantaggiose di quelle attualmente offerte dall'Italia.
      Ritiene, dunque, che l'emendamento dell'articolo 11 dell'Accordo di sede avrà un effetto positivo sulla permanenza dell'ICCROM nel nostro Paese. Sottolinea che si tratta di un'organizzazione intergovernativa tra le prime agenzie della famiglia delle Nazioni Unite ad essere state insediate in Italia, grazie all'indiscusso prestigio di cui il nostro Paese gode nel campo del restauro e della conservazione del patrimonio culturale.
      Segnala che, nonostante le ridotte dimensioni, l'ICCROM rappresenta una platea di 133 Stati e svolge da più di mezzo secolo attività nel campo della formazione e della tutela dei beni culturali, settori a cui tradizionalmente l'Italia annette grande rilevanza e che offrono al nostro Paese visibilità sul piano internazionale. Sotto il profilo economico, ricorda che la presenza dell'ICCROM nel nostro Paese garantisce, inoltre, un ritorno collegato sia alle forniture di beni e servizi acquistati da imprese nazionali sia alla quota di reddito disponibile del personale dell'organizzazione spesa in Italia. Ritiene, quindi, che il mantenimento della sede dell'ICCROM in Italia rappresenti per il nostro Paese un interesse di particolare rilevanza.
      Crede che la richiesta dell'ICCROM di estendere ai funzionari italiani i benefìci fiscali appaia, peraltro, coerente con quanto già previsto negli accordi di sede degli istituti specializzati delle Nazioni Unite presenti sul territorio italiano: l'esenzione fiscale sugli emolumenti percepiti per tutti i dipendenti, senza discriminazioni basate sulla nazionalità, è assicurata ai funzionari delle organizzazioni internazionali aventi sede in Italia.
      Sottolinea che lo Scambio di lettere prevede, inoltre, la corresponsione di un milione di euro una tantum a saldo totale delle somme dovute dallo Stato italiano per la manutenzione della sede dell'ICCROM, Pag. 70secondo quanto statuito dall'articolo 2 dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957.
      Per quanto riguarda lo scambio di Note tra l'Italia e la Multinational Force and Observers (MFO), emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017, ricorda che la MFO trae origine dal Trattato di pace del 1979 tra l'Egitto e lo Stato di Israele e che è un'operazione multinazionale che svolge attività di peacekeeping nella penisola del Sinai, il cui quartier generale ha sede a Roma. Ricorda che essa è composta da personale proveniente da tredici nazioni e che al suo finanziamento contribuiscono, in parti uguali, Egitto, Israele e Stati Uniti d'America e alcune contributing nations.
      Segnala che l'Italia è il quarto Paese contributore in termini di uomini con la qualificata partecipazione della Marina militare. Sottolinea che la partecipazione italiana è finanziata dalla MFO (esclusi gli stipendi dei militari), senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
      Ricorda che la MFO ha richiesto una nuova modifica del comma 2 dell'articolo 12 dell'Accordo di sede con l'Italia stipulato il 12 giugno 1982, emendato con un Addendum nel 1995. Sottolinea che la modifica è volta a incrementare fino a quattordici il numero massimo di funzionari a cui estendere le immunità e i privilegi concessi in virtù dell'Accordo, con l'esclusione di quelli aventi nazionalità italiana. Segnala che la MFO richiede, inoltre, di specificare nel medesimo comma che tali immunità e privilegi sono estesi anche ai rispettivi congiunti.
      Evidenzia che il comma 2, nella sua versione attuale, limita l'attribuzione di immunità e privilegi a sette funzionari. Sottolinea, dunque, che si tratta di procedere a un necessario aggiornamento di una disposizione non più rispondente all'evoluzione della MFO nel frattempo verificatasi, a causa dell'intensificazione delle sue attività nella penisola del Sinai, in ragione delle peggiorate condizioni di sicurezza della regione.
      Ricorda che i commi 1 e 3 dell'articolo 12 rimangono, invece, invariati.
      Passando ad illustrare la Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), fatta a Riad il 22 febbraio 2011, ricorda che essa definisce la missione e regola l'organizzazione e le attività del Forum, e che è stata firmata nell'occasione dai rappresentanti di 85 Paesi, tra cui l'Italia.
      Segnala che tale azione politica si è sviluppata attraverso una serie d'incontri negli anni 2009 e 2010. Sottolinea che per mezzo del lavoro del Gruppo d'indirizzo ad alto livello dell'IEF (High-Level steering group) e quindi del Gruppo di indirizzo allargato (Extended steering group) sono stati negoziati i contenuti della Carta istitutiva. Evidenzia che l'Italia ha attivamente partecipato e contribuito insieme con i maggiori Stati membri dell'Unione europea e con le principali potenze economiche emergenti.
      Ricorda che finalità generale del Forum internazionale dell'energia è la collaborazione tra i governi dei Paesi consumatori-importatori di energia, dei Paesi produttori-esportatori e dei Paesi di transito, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le loro economie. Sottolinea che il Forum internazionale dell'energia si indirizza essenzialmente verso due gruppi di Paesi: da un lato i Paesi consumatori-importatori di petrolio e di gas, che dispongono spesso di ampie conoscenze ed esperienze tecnologiche, dall'altro i Paesi produttori-esportatori, in molti casi caratterizzati da limitate dotazioni di risorse tecniche e imprenditoriali. Precisa che, per i primi, la partecipazione al Forum internazionale dell'energia è importante per gli investimenti e le collaborazioni che consente, con evidenti vantaggi in termini di economie di scala e di scambi d'informazioni e di riduzione dei rischi di approvvigionamento, e che rispetto al secondo gruppo di Paesi il Forum internazionale dell'energia, con la sua competenza e autorevolezza, può facilitare l'avvio di programmi di cooperazione e attrarre investimenti privati che altrimenti incontrerebbero ostacoli, soprattutto sul fronte della copertura dei rischi. Pag. 71
      Ritiene che, in un contesto in cui il governo globale dell'energia è in evoluzione, occorra segnalare che una delle principali differenze che caratterizzano il Forum internazionale dell'energia rispetto alle altre organizzazioni internazionali di settore – in primo luogo l'Agenzia internazionale dell'energia (International Energy Agency – IEA), nata nel 1974 nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in risposta alla crisi petrolifera, con specifica attenzione per le situazioni di emergenza nel settore degli idrocarburi – consiste nella vocazione universale e neutrale del Forum e, quindi, nell'adesione di tutti i maggiori Paesi della comunità internazionale, su base paritaria.
      Ricorda che con l'adozione della Carta istitutiva è stata deliberata in modo definitivo la scelta di Riad come sede permanente del Segretariato del Forum. Segnala che il Governo del Regno dell'Arabia Saudita ha provveduto e provvede a mettere a disposizione, senza oneri per gli altri Stati membri, lo spazio per gli uffici e le infrastrutture essenziali necessarie per il funzionamento del Segretariato.
      Segnala che il Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017, è volo ad attribuire all'unità già informalmente operante a Venezia lo status giuridico internazionale di Ufficio del Consiglio d'Europa, dedicato alla gestione di attività di cooperazione euro-mediterranea nel settore della promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto promosse dal Consiglio d'Europa, anche in sinergia con iniziative dell'Unione europea. Ricorda che l'istituzione di un Ufficio periferico del Consiglio d'Europa a Venezia permetterà al locale capo della struttura di agire per conto del Segretario generale del Consiglio d'Europa, consentendo una più agevole gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio.
      Sottolinea che la conclusione di un Memorandum d'intesa per l'istituzione di un Ufficio periferico del Consiglio d'Europa a Venezia è stata proposta dal Segretariato del Consiglio d'Europa nel 2014. Precisa che il testo è stato negoziato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e recepisce le osservazioni via via trasmesse dalle amministrazioni interessate. Evidenzia che il testo è stato condiviso anche con il comune di Venezia e con la regione Veneto.
      Passando ad illustrare il disegno di legge di ratifica, segnala che esso reca all'articolo 3 le misure di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei cinque accordi, pari complessivamente a 1.051.920 euro per l'anno 2017 e a 51.920 euro annui a decorrere dall'anno 2018. Ricorda che a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
      Concludendo auspica un rapido iter di ratifica del provvedimento in titolo.

      Il viceministro Mario GIRO si associa alla relazione illustrata dalla relatrice.

      Andrea MANCIULLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa Pag. 72alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.
C. 4684 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

      La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

      Maria Chiara CARROZZA (PD), relatrice, ricordando che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato il 4 ottobre scorso, ha per oggetto la ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009 (Convenzione XFEL), nonché del Protocollo di adesione della Russia alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e gestione del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, Protocollo fatto a Grenoble il 23 giugno e a Parigi il 15 luglio 2014 (Convenzione ESRF), segnala che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento con un apposito emendamento della Commissione affari esteri è stato aggiunta al disegno di legge anche la previsione autorizzativa riguardante la ratifica del Protocollo alla Convenzione XFEL, concernente l'adesione della Spagna, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.
      Segnala che la Convenzione XFEL si inserisce nell'omonimo progetto «European XFEL», allo scopo di realizzare una grande infrastruttura di ricerca per la produzione di raggi coerenti ad altissima brillanza, nonché per il loro utilizzo quale sorgente di luce per fotografare e filmare con risoluzione a livello atomico processi biologici e chimici della materia, tanto condensata quanto allo stato di plasma.
      Sottolinea che l'infrastruttura European XFEL dovrebbe porre l'Europa all'avanguardia in campo internazionale per quanto concerne le conoscenze scientifiche fondamentali e le loro applicazioni in diversi campi (biologico, biomedicale e dei nuovi materiali).
      Dal punto di vista teorico e applicativo, ricorda che la possibilità di produrre ogni secondo migliaia di pacchetti ultradensi di quanti di luce, coerenti e di dimensione atomica, deriva dallo sviluppo del processo SASE-FEL e della tecnologia superconduttiva TESLA, cui l'Italia ha fornito contributi essenziali, specialmente dal punto di vista della teoria generale. Ricorda, del resto, che il direttore del progetto European XFEL è un italiano, Massimo Altarelli.
      Evidenzia che il progetto XFEL vive una sua dimensione autonoma dal 2005, dopo essere nato ad Amburgo quale appendice del progetto internazionale TESLA per lo sviluppo di un grande acceleratore per la fisica delle particelle elementari, di generazione successiva a quello ben noto del CERN di Ginevra. La Convenzione XFEL è stata firmata il 30 novembre 2009 ad Amburgo da dieci Paesi (Germania, Italia, Russia, Svizzera, Svezia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria), mentre Francia e Spagna hanno firmato la Convenzione in un secondo tempo.
      Sottolinea che, dal punto di vista finanziario, per il nostro Paese la sottoscrizione della Convenzione ha comportato un impegno all'esborso di 33 milioni di euro: l'effettiva sottoscrizione sarà limitata a 723 azioni, pari al 2,89 per cento del capitale sociale, in seguito a riconsiderazione del valore del progetto XFEL alla quota di 1.141 milioni di euro. Ricorda che le azioni sono state al momento sottoscritte dalla Germania e verranno trasferite all'azionista italiano quando questi aderirà formalmente alla Società European XFEL, che è senza scopo di lucro e a responsabilità limitata, a conclusione della procedura di ratifica della Convenzione.
      Evidenzia che la Convenzione consta di un preambolo, di 17 articoli, di un allegato – ovvero lo Statuto della Società European XFEL –, che ne costituisce parte integrante, dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari, con risoluzione della medesima, e di varie dichiarazioni nazionali.
      Ricorda ancora che il secondo trattato, che disciplina l'adesione della Spagna, è Pag. 73stato incluso nel disegno di legge a seguito dell'approvazione al Senato di un emendamento governativo. Sottolinea che il Protocollo prevede che l'adesione della Spagna avvenga alle stesse condizioni previste per le altre parti, con un contributo di tale Paese in 11 milioni di euro, senza che venga alterata la percentuale delle quote degli altri Paesi partecipanti: non ci sono quindi nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio italiano.
      Segnala, inoltre, che il disegno di legge A.C. 4684 ha per oggetto anche il Protocollo di adesione della Russia alla Convenzione ESRF sulla costruzione e gestione del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone. Al Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, basato a Grenoble, partecipano 12 Stati membri (Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia) e che vi sono, inoltre, 8 Paesi che partecipano in qualità di collaboratori (Austria, Portogallo, Israele, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Sudafrica). Il Laboratorio è uno dei centri di ricerca più importanti al mondo nell'ambito della fisica della materia condensata, della biologia molecolare e della scienza dei materiali. Sottolinea che l'adesione della Russia alla Convenzione si realizzerà mediante l'acquisizione del 6 per cento delle quote della società e il versamento da parte di Mosca di un contributo una tantum di 10 milioni di euro, come indennità per i costi di costruzione dell'infrastruttura.
      Segnala che il Protocollo ridefinisce contestualmente le quote proprietarie del Laboratorio e i contributi annuali da parte di alcuni Paesi: nel caso dell'Italia, il contributo annuale viene ridotto dal 15 al 13,2 per cento. Tale riduzione è stata concordata in seno al Consiglio di amministrazione del Laboratorio, onde allineare la percentuale del contributo italiano all'utilizzazione media dell'infrastruttura da parte della comunità scientifica italiana nell'ultimo decennio. Segnala che, del resto, la quota italiana era già stata ridotta, per il periodo 2011-2014 e transitoriamente, alla medesima quota del 13,2 per cento, corrispondente a un contributo italiano annuo di 11.286.600 euro.
      Ricorda che il disegno di legge di ratifica, che consta di cinque articoli, oltre a recare le consuete disposizioni sull'autorizzazione alla ratifica e sull'ordine d'esecuzione, all'articolo 4 fissa la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli accordi. In particolare, sottolinea che il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dalla ratifica della Convenzione XFEL, e in particolare dall'articolo 5, paragrafi 2 e 5, e dall'articolo 3, pari a 4.744.374 euro per il 2017, a 3.431.038 euro per il 2018 e a 3.495.247 a decorrere dal 2019, si provvede con riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
      Alla luce di quanto qui riferito, auspica un sollecito iter di esame del provvedimento.

      Il viceministro Mario GIRO si associa alla relazione illustrata dalla relatrice.

      Andrea MANCIULLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.
C. 4630 Governo.

(Esame e rinvio).

      La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 74

      Fabio PORTA (PD), relatore, ricordando che il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015, è da inquadrarsi nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Ue, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità, segnala che in virtù di tale accordo Italia ed Ecuador s'impegnano reciprocamente a consegnarsi le persone che, trovandosi nel territorio di uno dei due Stati, sono sottoposte a indagini, a processo o condannate, secondo le norme e le condizioni determinate dall'accordo medesimo.
      Evidenzia che il testo del Trattato si compone di un breve preambolo e di 25 articoli. Sottolinea che particolare rilievo assume l'articolo 2 che individua le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione: nel caso di estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno; nel caso di estradizione esecutiva, l'estradizione del cittadino potrà essere concessa solo se, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno un anno (paragrafo 1).
      In generale, segnala che l'estradizione sarà concessa, in conformità al principio della doppia incriminazione, quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (paragrafo 2).
      Ritiene altrettanto rilevanti gli articoli 5, 6 e 16. L'articolo 5 disciplina l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. Sottolinea che, in tal caso, lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese. L'articolo 6 individua le Autorità Centrali designate dalle Parti a trasmettere le richieste nel Ministero della giustizia della Repubblica italiana e nella Corte nazionale di giustizia della Repubblica dell'Ecuador. Ricorda, inoltre, che sia la presentazione della richiesta di estradizione sia le comunicazioni relative a eventuali modifiche delle autorità competenti dovranno avvenire tramite il canale diplomatico.
      Ricorda che l'articolo 16 riguarda la procedura semplificata di estradizione, attivabile con il consenso della persona di cui si chiede l'estradizione attraverso una dichiarazione resa dinanzi a un'autorità competente dello Stato richiesto, con l'assistenza di un difensore, e riportata in un processo verbale giudiziario.
      Passando ad illustrare l'Accordo di assistenza giudiziaria in materia penale, ricorda che esso intende promuovere la collaborazione fra i due Paesi, rendendola rapida ed efficace, conformemente ai princìpi del diritto internazionale in materia di cooperazione giudiziaria penale. Segnala che tale Trattato affianca, oltre che il Trattato di estradizione appena descritto, anche la Convenzione multilaterale sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo il 21 marzo 1983), sottoscritta da entrambi i Paesi e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n.  334 del 1988. Con l'accordo in esame, Italia ed Ecuador si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente.
      Segnala che l'articolo 1 prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, che riguarderà un esteso novero di atti, quali la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione degli atti giudiziari, la citazione di testimoni, di persone offese, di persone sottoposte a procedimento penale e di periti, l'acquisizione e la trasmissione di atti, di documenti ed elementi di prova, lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni, il trasferimento di persone detenute Pag. 75al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi del reato, la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, segnala che sono previsti lo scambio di informazioni relative alla legislazione nazionale e qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.
      L'articolo 2 stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto. L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e prevede la facoltà di subordinare a condizioni lo svolgimento della rogatoria.
      L'articolo 4 individua nel Ministero della giustizia della Repubblica italiana e nella Fiscalia General del Estado della Repubblica dell'Ecuador le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza. L'articolo 5 contiene una dettagliata disciplina dei requisiti formali e di contenuto che devono caratterizzare la richiesta e che gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione.
      Passando ad illustrare il disegno di legge di ratifica, ricorda che esso reca, all'articolo 3, la norma di copertura finanziaria. Il comma 1 stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione correlate alle disposizioni degli articoli 14 e 19 del Trattato di estradizione tra Italia ed Ecuador, valutate in euro 19.469 annui a decorrere dal 2017, e dalle rimanenti spese (di cui agli articoli 7 e 8 del medesimo Trattato), pari a euro 4.000 annui a decorrere dal 2017, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione derivanti dalle disposizioni degli articoli 6, 10 e 12 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale valutati in euro 20.789 annui a decorrere dal 2017 e dalle rimanenti spese (articoli 14 e 25 del Trattato di assistenza), pari ad euro 13.250 annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.

      Il viceministro Mario GIRO si associa alla relazione illustrata dal relatore.

      Andrea MANCIULLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
C. 4629 Governo.

(Esame e rinvio).

      La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

      Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI-PdL), relatrice, ricordando che il primo dei due Trattati all'esame è il Trattato di estradizione tra Italia e Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016, segnala che esso va ricompreso nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Ue, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità.Pag. 76
      Sottolinea che il Trattato abroga la vigente Convenzione tra Italia e Costa Rica per la reciproca estradizione dei malfattori firmata a Roma il 6 maggio 1873, sostituendola con uno strumento aggiornato ed in linea con la situazione attuale dove, in conseguenza delle assai intense relazioni bilaterali, si verifica anche un incremento dei fenomeni criminali che coinvolgono i due Paese.
      Il testo del Trattato si compone di un breve preambolo e di 22 articoli. Ai sensi dell'articolo 1 gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale), sia per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).
      Segnala che, nel caso di estradizione processuale, è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l'estradizione esecutiva si prevede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi. Sottolinea che l'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della doppia incriminazione) (articolo 2).
      L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione che si invererà oltre che nei casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali.
      L'articolo 5 disciplina l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. Segnala che, in tal caso, lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese.
      L'articolo 11 riguarda il principio di specialità. In caso di accoglimento della domanda di estradizione, tale principio (rule of speciality) garantisce il soggetto estradato contro la possibilità di essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta, commessi in epoca ad essa precedente, salvo che nei casi di consenso prestato dallo Stato richiesto (disciplinato secondo forme e modalità corrispondenti all'originaria domanda di estradizione) o quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiesto sia da considerarsi volontaria, ossia nei casi di rientro spontaneo susseguente ad allontanamento nonché di mancato abbandono del territorio (non dovuto a cause di forza maggiore) per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni.
      Passando ad illustrare il Trattato di assistenza giudiziaria penale tra Italia e Costa Rica, ricorda che esso intende promuovere la collaborazione bilaterale in materia di assistenza giudiziaria penale.
      Segnala che le Parti si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in termini di ricerca e identificazione delle persone, notifiche, citazioni di testimoni e parti offese, trasmissione di documenti e perizie, assunzione di testimonianze e svolgimento di interrogatori, trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali, esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni, in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente.
      Il testo si compone di 27 articoli preceduti da un breve preambolo. Segnala che particolare rilievo assumono le previsioni introdotte dall'articolo 3, dall'articolo 19 e dagli articoli da 20 a 22.
      Evidenzia che l'articolo 3 disciplina le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e l'articolo 4 individua nel Ministero della giustizia della Repubblica italiana e nella Oficina de Asesorìa Tecnica y Relaciones Internacionales de la Fiscalìa General della Repubblica del Costa Rica le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza.
      Sottolinea che l'articolo 19 contempla la possibilità che le Parti prestino altre Pag. 77forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati.
      Ricorda che gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato (articolo 20), lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale sia processuale (articolo 21), e infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali (articolo 22).
      Segnala che il disegno di legge di ratifica, oltre a contenere le consuete previsioni sull'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, definisce le modalità di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei due accordi (articolo 3). Il comma 1 stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione correlate alle disposizioni degli articoli 14 e 18 del Trattato di estradizione tra Italia e Costa Rica, valutate in euro 47.904 annui a decorrere dal 2017 e dalle rimanenti spese (di cui agli articoli 7 e 9 del medesimo Trattato), pari a euro 6.000 annui a decorrere dal 2017, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione derivanti dalle disposizioni degli articoli 6, 10 e 12 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, valutati in euro 20.382 annui a decorrere dal 2017, e dalle rimanenti spese (articoli 14 e 25 del Trattato di assistenza), pari ad euro 16.950 annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.

      Il viceministro Mario GIRO si associa alla relazione illustrata dalla relatrice.

      Andrea MANCIULLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

      La seduta termina alle 13.55.

INTERROGAZIONI

      Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente, Andrea MANCIULLI. – Interviene il viceministro agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

      La seduta comincia alle 13.55.

5-01105 Cimbro: Sulla morte di una minore a seguito di matrimonio precoce in Yemen.

      Il viceministro Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

      Eleonora CIMBRO (MDP), dichiarandosi soddisfatta per la risposta del Governo, sottolinea che la sua interrogazione fa riferimento a uno specifico evento che risale al 2013. Ricorda che c’è un problema culturale complessivo concernente i matrimoni precoci che va affrontato in tutte le sedi internazionali. Sottolinea che sarà necessario vigilare affinché in futuro prosegua l'importante percorso iniziato nel corso della legislatura corrente rispetto al fenomeno. Ritiene, infatti, impensabile che esistano ancora Paesi in cui sono consentite queste pratiche aberranti.

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5-05912 Quartapelle Procopio: Sulla tutela dei diritti umani dei migranti in Eritrea.
5-01193 Quartapelle Procopio: Sulla tutela dei diritti umani dei migranti in Eritrea.

      Andrea MANCIULLI, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

      Il viceministro Mario GIRO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

      Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), dichiarandosi soddisfatta per la risposta ampia del Governo, sottolinea che questa ha dato conto degli articolati e a tratti complicati rapporti del nostro Paese con l'Eritrea. Reputa positivo il rinnovo del mandato alla Relatrice speciale, auspicando un ampliamento del suo compito, in quanto fino ad oggi ella ha potuto raccogliere solamente informazioni relative al rispetto dei diritti umani degli eritrei al di fuori del Paese. Inoltre, auspica che il rinnovo del regime sanzionatorio nei confronti dell'Eritrea, che avrà luogo nel corso della presidenza italiana del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, sia l'occasione per avviare con il Governo eritreo un dialogo produttivo. Al riguardo coglie l'occasione per esprimere apprezzamento al Governo italiano per avere deciso di trattare il passaggio del rinnovo non come un automatismo burocratico ma come spunto per aprire una sessione di dialogo con l'Eritrea. A tale proposito, auspica che la parte eritrea sappia approfittare di questa occasione di dialogo. In merito alla diaspora tax, sottolinea che, seppure non vi siano state denunce formali, la stampa e ong eritree presenti in Italia riportano che, di fatto, con metodi coercitivi, nei consolati eritrei, in cui vige l'extraterritorialità, avviene la riscossione della tassa, che fornisce numerose risorse al governo eritreo. A tale proposito, auspica un impegno del Governo italiano anche alla luce del fatto che altri Paesi occidentali, seppure non siano riusciti ad evitare la riscossione della diaspora tax presso i consolati eritrei, sono riusciti ad utilizzare questa pratica come uno strumento di pressione nei confronti dell'Eritrea. Ritiene, infatti, che questo fenomeno, che integra una violazione dei diritti umani, meriti attenzione, anche senza che vi siano denunce formali, e crede che discuterne in Parlamento possa incoraggiare gli eritrei a denunciare questo sopruso.

5-11565 Tacconi: Sulla ristrutturazione della «Casa d'Italia» a Zurigo.

      Il viceministro Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

      Alessio TACCONI (PD), dichiarandosi soddisfatto per la risposta del Governo alla sua interrogazione, sottolinea come la comunità italiana di Zurigo abbia visto nella ristrutturazione della «Casa d'Italia» l'opportunità di creare un polo della cultura italiana e dell'italianità. Apprezza la disponibilità del Governo a fornire risorse e personale aggiuntivo per la scuola italiana, che ha inevitabilmente sofferto dei disagi. Apprezza, inoltre, la destinazione di alcuni spazi ai Comites e alle riunioni delle associazioni di cultura italiana. Concludendo, invita il Governo a fare in modo che i lavori di ristrutturazione siano accelerati in quanto la «Casa d'Italia» di Zurigo rappresenta non solo un luogo di ritrovo della comunità italiana nella Svizzera tedesca, ma anche l'occasione di rappresentare al meglio l'immagine del nostro Paese.

5-01650 Di Battista: Sulla pubblicazione sul sito internet del MAECI della documentazione contabile degli Istituti italiani di cultura.

      Il viceministro Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

      Alessandro DI BATTISTA (M5S), dichiarandosi insoddisfatto per la risposta Pag. 79del Governo, ricorda che la sua interrogazione è stata presentata quattro anni fa e questo dato rappresenta l'evidenza di un grosso nodo nel rapporto del Governo con questa Commissione. Segnala che tra ottobre e novembre 2013 circolavano voci sulla chiusura di alcuni istituti di cultura e sezioni di istituto (Lussemburgo, Ankara, Strasburgo, Francoforte, Lione) e ciò malgrado dallo studio dei bilanci di tali istituti fosse emerso che avevano bilanci in attivo. Quindi, al fine di evitare possibili tagli indiscriminati e lineari, ricorda di avere richiesto l'accesso agli atti, chiedendo al MAECI la documentazione contabile relativa all'anno 2012. Riferisce di aver ricevuto i rendiconti finanziari di soli 7 istituti sui 90 che all'epoca coprivano l'intera rete italiana. Ritiene che la sua interrogazione abbia avuto quanto meno il risultato di far pubblicare sul sito della Farnesina molti bilanci di istituti, molti altri però mancano ancora all'appello, anche quelli relativi a gestioni più recenti. Inoltre, sottolinea che mancano proprio i bilanci richiesti quattro anni fa, relativi al 2012, e quelli relativi agli anni precedenti, così come non risulta online il conto consuntivo relativo al 2013. Ritiene, quindi, che ci sia ancora tanto da fare in termini di trasparenza. Auspica una risposta del Governo anche in merito a tutta l'attività di vigilanza posta in essere dal Ministero e dalla Direzione generale Sistema Paese. Ricorda che, d'altronde, proprio la Corte dei Conti, con deliberazione del 29 dicembre 2015, ha sottolineato che a luglio 2014 ancora non erano stati presentati 28 bilanci consuntivi relativi all'anno 2013. Inoltre, segnala che la Corte dei Conti, nello stesso documento ha riportato le principali criticità riscontrate dall'Ufficio Centrale di Bilancio, ossia ritardo nella trasmissione dei consuntivi, mancata rispondenza delle relazioni del collegio dei revisori dei conti, non regolare tenuta dei libri contabili, carenza documentale giustificativa. Concludendo si chiede cosa stia facendo ed abbia fatto la Farnesina per risolvere i problemi descritti e quali risultati stia avendo il Sistema informativo gestionale degli istituti italiani di cultura sulla dematerializzazione dei documenti contabili, al fine di consentire la gestione telematica di tutte le fasi del bilancio e delle procedure amministrativo-contabili.

5-11492 Ciprini: Sul personale a contratto impiegato presso la rete diplomatico-consolare.

      Il viceministro Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

      Emanuele SCAGLIUSI (M5S), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara parzialmente soddisfatto dalla risposta del Governo.

5-11651 Turco: Su un caso di sottrazione di minori tra Italia e Marocco.

      Il viceministro Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6), precisando che potrebbe essere di aiuto alla soluzione del caso se l'avvocato che segue la famiglia fornisse anche un documento del minore emesso dalle autorità marocchine al fine di facilitare l'identificazione.

      Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI), pur ringraziando il Governo per la risposta alla sua interrogazione, che ha dato conto di tutti gli aspetti della vicenda, non ritiene di potersi dire soddisfatto fino a che la bambina non farà ritorno in Italia dal Marocco. Pur comprendendo i problemi relativi all'identificazione della bambina, comunica che manterrà i contatti con l'avvocato della madre per fare in modo che si arrivi a una soluzione. Concludendo, sottolinea che con il Marocco esistono tanti casi simili a quello richiamato nella sua interrogazione.

      Andrea MANCIULLI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

      La seduta termina alle 14.35.

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COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

      Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Gianni FARINA.

      La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.
Audizione di Abdirahman Mahdi, vicepresidente della Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO).
(Svolgimento e conclusione).

      Gianni FARINA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce l'audizione.

      Abdirahman MAHDI, vicepresidente della Unrepresented Nations and Peoples Organization, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

      Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Gianni FARINA, presidente, a più riprese, e Franco CASSANO (PD).

      Abdirahman MAHDI, vicepresidente della Unrepresented Nations and Peoples Organization, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

      Gianni FARINA, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

      La seduta termina alle 16.05.

      N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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