TESTO AGGIORNATO AL 28 NOVEMBRE 2017
Pag. 168SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.
La seduta comincia alle 13.55.
DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
C. 4741 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giovanni SANGA
(PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 4741, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, nonché modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.
Segnala in primo luogo come il decreto-legge, che si componeva inizialmente di 21 articoli, sia stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato, raggiungendo il numero complessivo di 67 articoli.
Passando a illustrare il contenuto del decreto-legge, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 1, al comma 1, per effetto delle modifiche apportate al provvedimento durante l'esame parlamentare, proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 il termine per il pagamento delle rate, riferite al 2017, in cui è possibile dilazionare i pagamenti necessari per aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti per l'anno 2017, (definizione 2016, disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016), nonché da aprile a luglio quello per la rata da versare nel 2018.
Nel rilevare come le misure contenute nell'articolo vengano incontro alle esigenze di molti contribuenti e imprese, che hanno aderito in modo ampio allo strumento della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione per il periodo 2000-2016, introdotto dal predetto articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016.
In merito ricorda che, aderendo alla procedura al contribuente è consentito di pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione, mentre non sono dovute le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e le somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento è stato dilazionato in rate nel corso del 2017 e del 2018.
Per effetto delle norme del comma 1 dell'articolo 1 è dunque possibile perfezionare la definizione agevolata dei carichi pendenti relativamente al periodo 2000-2016 anche se le rate relative ai mesi di luglio e settembre 2017 non sono state tempestivamente versate, purché il pagamento delle stesse sia effettuato entro il 7 dicembre 2017. Con le modifiche apportate in Commissione, viene inoltre posticipato al luglio del 2018 il termine per il pagamento della rata che scade nel mese di aprile dello stesso anno 2018.
Durante l'esame al Senato è stato soppresso – perché trasfuso, con alcune sostanziali modifiche, nei commi da 4 a 10-sexies – il comma 2 dell'articolo 1, che consente di accedere alla definizione agevolata anche per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, ma per i quali il debitore non è stato in precedenza ammesso al beneficio, in quanto non ha pagato tempestivamente le rate scadute al 31 dicembre 2016.
Il comma 3 reca una specifica disciplina della definizione agevolata per le Università degli studi che hanno aderito al beneficio nell'anno 2016, così come disciplinata dal decreto-legge n. 193 del 2016. Per tali soggetti il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 viene posticipato al mese di novembre 2018.
All'onere derivante dalla disposizione, quantificato in 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta, che viene contestualmente rifinanziato per pari importo.
I commi da 4 a 10 sono stati sostituiti durante l'esame al Senato, al fine di ampliare l'ambito operativo della definizione agevolata; sono stati inoltre inseriti i commi da 10-bis a 10-sexies: tali disposizioni riproducono quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, nella sua formulazione originaria, seppure con sostanziali modifiche.Pag. 170
In particolare, il nuovo comma 4 consente di estinguere i seguenti debiti:
con una norma innovativa rispetto al testo originario del provvedimento, i debiti relativi ai carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche se non sono stati oggetto di dichiarazione secondo le prescrizioni del già illustrato articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 193 del 2016;
i debiti relativi ai carichi affidati nel periodo 2000-2016, compresi nei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso al beneficio, esclusivamente in quanto – in applicazione dell'alinea del comma 8 – non ha pagato tempestivamente tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, analogamente a quanto previsto dall'originario comma 2 dell'articolo in esame;
i carichi affidati nel 2017, e più precisamente quelli affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio al 30 settembre 2017.
Dalla formulazione delle modifiche in esame, sembra quindi che si intenda riaprire i termini per la definizione agevolata 2016: essa viene dunque estesa a tutti i soggetti i quali, pur essendo in condizione di avvalersene, non hanno presentato la necessaria dichiarazione e documentazione nei termini di legge, come previsti dal decreto-legge n. 193.
Come già disposto dall'originario comma 4, si applica la disciplina dettata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 (per effetto delle modifiche in sede referente viene eliminato il riferimento a specifici commi), fatte salve alcune disposizioni speciali introdotte nei commi da 5 a 10-ter dell'articolo 1, come modificati e/o introdotti in sede referente.
In particolare, ai sensi del comma 5, per aderire alla definizione agevolata, il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la volontà di avvalersene rendendo apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione deve pubblicare sul proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.
Al comma 6, le modifiche parlamentari precisano che sulle somme dovute si applicano, a partire dal 1o agosto 2018, gli interessi per la dilazione dei pagamenti nella misura del 4,5 per cento (articolo 21, comma primo del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973). Il versamento delle somme può essere rateizzato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.
Il comma 7 disciplina gli adempimenti a carico dell'agente della riscossione, il quale comunica al debitore:
per posta ordinaria ed entro il 31 marzo 2018, i carichi relativi all'anno 2017 per cui non risultano ancora notificati la cartella di pagamento, ovvero l'avviso di presa in carico degli accertamenti esecutivi, ovvero ancora l'avviso di addebito di crediti contributivi (comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3-ter, del decreto-legge n. 193 del 2016);
entro il 30 giugno 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Il comma 8, come modificato dal Senato, disciplina gli adempimenti dell'agente della riscossione e del debitore con riferimento ai soli carichi affidati nel periodo 2000-2016, ove dilazionati.
In particolare, sono disciplinate le comunicazioni da effettuarsi per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 per i quali il debitore non ha pagato tempestivamente tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 (ai sensi del comma 4, lettera a), n. 2) e per i carichi per i quali non è stata presentata la dichiarazione (ai sensi del comma 4, lettera a), n. 1). Pag. 171
In tali ipotesi la lettera a) del comma 8 stabilisce che l'agente della riscossione deve comunicare:
entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;
entro il 30 settembre 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse (ai sensi della lettera b) del comma 7).
La lettera b) del comma 8 prevede che il debitore deve pagare:
se sceglie il versamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018 l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate; il mancato, insufficiente o tardivo versamento comporta l'improcedibilità dell'istanza presentata entro il 30 giugno 2018;
se sceglie la rateizzazione, in due rate consecutive e di pari ammontare, che scadono nell'ottobre e nel novembre 2018, l'80 per cento del dovuto; entro febbraio 2019, il restante 20 per cento.
Limitatamente ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere al 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore del decreto-legge), ai sensi del comma 9, con riferimento all'estensione della definizione agevolata prevista dal comma 4, si considera rateizzabile anche il carico del debitore decaduto dalla definizione agevolata, nel caso di mancato o inesatto pagamento, purché siano trascorsi meno di sessanta giorni tra la notifica dell'atto esecutivo e la dichiarazione di volersi avvalere della rateizzazione (ai sensi dell'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge n. 193).
Il comma 10 disciplina gli effetti della presentazione della dichiarazione; in particolare, essa:
sospende il pagamento dei versamenti rateali che scadono dopo la presentazione della dichiarazione, se relativi a precedenti dilazioni in essere alla data della dichiarazione medesima, con riferimento ai carichi cui è estesa la definizione agevolata di cui al comma 4;
sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione; opera il divieto, per l'agente della riscossione, di intraprendere azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, nonché di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (ai sensi dell'articolo 6, comma 5, secondo periodo del decreto-legge n. 193).
Il comma 10-bis (che riproduce in sostanza l'originario comma 10 dell'articolo 1) consente di accedere al beneficio per i carichi relativi al 2017 anche se non risultano adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere, in deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 193 del 2016, il quale ha consentito l'accesso alla definizione agevolata 2016 anche ai debitori che avessero già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi definibili e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultassero adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016.
Il comma 10-ter chiarisce che non si applica la proroga di un anno stabilita dal comma 13-ter dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193, che, come anticipato, riguarda le popolazioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016.
Il comma 10-quater specifica che le modifiche apportate dai commi da 4 a 10-ter trovano applicazione anche alle dilazioni disciplinate dall'originaria formulazione dell'articolo 1 in esame.
Il comma 10-quinquies modifica le norme della legge di stabilità 2015 che regolano il diritto al discarico dell'agente della riscossione ai fini del rimborso, all'agente medesimo, degli oneri connessi allo svolgimento delle procedure esecutive, la cui richiesta è prodotta insieme alla comunicazione di inesigibilità. In particolare, Pag. 172modificando l'articolo 1, comma 684, primo periodo, della legge n. 190 del 2014 viene estesa la possibilità di effettuare la comunicazione di inesigibilità anche alle quote affidate fino alla fine del 2017, ai fini dell'ottenimento del rimborso; di conseguenza slittano i termini per la presentazione delle relative comunicazioni.
Le quote da comunicare sono quelle affidate dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (in luogo del 31 dicembre 2014), anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia o del nuovo ente Agenzia delle entrate- Riscossione (modifica di coordinamento introdotta dalle norme in esame). La presentazione delle comunicazioni deve avvenire, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 dicembre 2017) e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021 (in luogo del 2017).
Il comma 10-sexies modifica le norme che disciplinano il discarico automatico dell'agente della riscossione a seguito della definizione agevolata.
A tal fine si interviene sull'articolo 6, comma 12 del decreto-legge n. 193 del 2016, il quale prevede che, nel caso di pagamento con definizione agevolata, l'agente della riscossione sia automaticamente discaricato dell'importo residuo; per consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione deve trasmettere a ciascun ente interessato l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. Coerentemente all'ampliamento delle finestre per la definizione agevolata disposte dalle norme in esame, con le modifiche apportate dal comma 1-sexies il termine per l'invio della comunicazione è posticipato dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2020.
Il comma 11 si occupa del trattamento giuridico ed economico del personale di Equitalia trasferito all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avvenuto a seguito dello scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate – Riscossione, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016 con la garanzia della posizione giuridica ed economica.
In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016, al comma 9-bis garantisce per il personale trasferito la continuità dell'accesso al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali, il quale eroga specifiche prestazioni (pensioni di vecchiaia; invalidità; ai superstiti; nonché prestazioni in capitale ed un assegno straordinario per il sostegno del reddito).
Con la modifica disposta dal comma 11, viene chiarito che l'accesso al Fondo persegue lo scopo di armonizzare la disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.
Per effetto delle modifiche apportate al Senato, viene disposta l'aggiunta di un periodo all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 193 del 2016, il quale affida agli iscritti all'albo dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di riscossione degli enti locali (previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997) anche le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate, allo scopo di tutelare l'integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, contenute nel decreto legislativo n. 50 del 2016.
Il comma 11-bis incrementa il Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) per un ammontare di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 96 milioni per l'anno 2019 e il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, per un ammontare di 25,1 milioni di euro per l'anno 2019.Pag. 173
Il comma 11-ter reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle norme dell'articolo 1 e, nello specifico, delle disposizioni (di cui ai commi da 4 a 10-sexies) che hanno posticipato da aprile e luglio 2018 il termine per il pagamento della rata relativa alla definizione agevolata 2016, nonché delle disposizioni (comma 11-bis) che incrementano i suddetti fondi.
Ad essi si fa fronte, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2018 e a 96 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e le minori spese derivanti dai commi da 4 a 10-sexies, e, quanto a 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondete riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
Il comma 11-quater estende i termini per disciplinare, da parte delle regioni e degli enti locali, la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale.
In particolare la facoltà riguarda le entrate, anche tributarie, di regioni, province, città metropolitane e comuni non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (disciplinate dal testo unico delle disposizioni relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto n. 639 del 1910) notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai soggetti iscritti all'albo dei concessionari della riscossione (di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997).
I medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.
Alla definizione agevolata delle entrate di regioni e enti locali si applicano le disposizioni già previste dal decreto-legge n. 193 sulle medesime entrate. L'articolo 6-ter del decreto-legge n. 193 ha esteso la possibilità di introdurre la definizione agevolata (consistente nell'esclusione delle sanzioni) delle entrate regionali e degli enti locali, demandando ai relativi enti la disciplina di attuazione; detti enti territoriali devono darne notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. La norma ammette la rateizzazione del pagamento, che non può superare il 30 settembre 2018.
Le disposizioni fanno salvi gli effetti già prodotti dall'eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 50 del 2017.
L'articolo 1-ter, inserito dal Senato, prevede la disapplicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti passivi IVA per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018.
In particolare, il comma 1, prevede che le sanzioni non si applichino se le comunicazioni dei dati riferiti al primo semestre del 2017 siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018.
In merito ricorda che le sanzioni stabilite dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997 sono:
ai sensi del comma 1, la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 per omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria;
ai sensi del comma 2-bis, la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010; sono previste riduzioni della sanzione in caso di trasmissione entro determinati termini temporali.
Il comma 2 lettera a), stabilisce, in via generale, la facoltà dei contribuenti di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale. Inoltre, esso stabilisce che i dati possono limitarsi: alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.
Inoltre la lettera b) del comma 2 prevede che il contribuente può trasmettere il documento riepilogativo – in luogo dei dati relativi alle singole fatture – delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro. Al di sotto di tale importo, infatti, il decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1996, all'articolo 6, commi 1 e 6, stabilisce la possibilità di annotare le fatture mediante un documento riepilogativo, evitando così l'annotazione di ciascuna fattura singolarmente. Il documento riepilogativo deve indicare i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata. Tali dati devono peraltro essere trasmessi insieme alla partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo.
Il comma 3 esonera le amministrazioni pubbliche (ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali, mentre il comma 4 esonera dalla comunicazione i produttori agricoli siti in zone montane (individuate dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973) con un volume d'affari al di sotto dei 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 dalla cessione dei prodotti agricoli (soggetti individuati dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, esonerati ai sensi dello stesso comma 6 dal versamento dell'IVA e da tutti gli oneri documentali connessi).
Ai sensi del comma 5, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dell'articolo 2.
Il comma 6 reca una modifica di coordinamento all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 127 del 2015, al fine di applicare la disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 11, comma 2-bis, del decreti legislativo n. 471 del 1997 (in luogo del comma 1 richiamato nel testo vigente) in caso di trasmissione di dati incompleti o inesatti da parte dei soggetti passivi IVA che abbiano optato per l'uso del Sistema di Interscambio.
In sostanza, per omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria, in luogo della sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997) si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applicano le sanzioni previste in caso di concorso di violazioni e continuazione.
Al riguardo segnala come le norme dell'articolo 1-ter attuino sostanzialmente gli indirizzi contenuti nella risoluzione Sanga 7-01355, approvata dalla Commissione Finanze il 18 ottobre 2017, che chiedeva di semplificare le modalità di trasmissione delle fatture IVA, anche attraverso l'accorpamento di fatture di piccolo importo, e di escludere l'applicazione di sanzioni per gli errori nella trasmissione dei dati relativi al primo semestre 2017.
L'articolo 2 prevede la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti Pag. 175nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno) colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017.
In particolare il comma 1 dispone la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018, a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 9 settembre 2017 verificatisi in provincia di Livorno. Non si procede al rimborso di quanto versato.
Il comma 2 prevede che la sospensione opera a favore delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti.
Il comma 3 prevede che la sospensione non si applica alle ritenute sul reddito di lavoro dipendente, che devono essere comunque effettuate e versate da parte dei sostituti d'imposta. Tuttavia, in caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è espressamente richiamata la norma del decreto legislativo n. 472 del 1997 in materia di sanzioni amministrative tributarie con la quale viene esclusa la punibilità per chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
Il comma 3-bis prevede che la sospensione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, mediante autocertificazione trasmessa agli uffici dell'Agenzia delle entrate competente. Conseguentemente è stato abrogato l'originario comma 5 che prescriveva per i soli contribuenti del comune di Livorno la presentazione all'Agenzia delle entrate della richiesta di sospensione contenente la dichiarazione di inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.
Il comma 4 dispone che gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Con un'integrazione introdotta nel corso dell'esame presso il Senato viene inoltre previsto che i residenti nei comuni colpiti che non hanno dichiarato l'inagibilità della casa, dello studio professionale o dell'azienda, usufruiscono della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari dal 9 settembre 2017 alla data di entrata in vigore della legge di conversione: gli stessi soggetti effettuano gli adempimenti e i versamenti sospesi entro il 19 dicembre 2017.
Il comma 4-bis incrementa il FISPE di 25 milioni per l'anno 2017 attraverso le maggiori entrate derivanti dai commi 3-bis e 4.
Il comma 4-ter prevede la copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 3-bis e 4 per l'anno 2018, pari a 25 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, quanto a 10 milioni (programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF) e mediante riduzione del FISPE, quanto a 15 milioni.
Il comma 5-bis proroga al 30 settembre 2018 la data di scadenza della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, per i contribuenti residenti nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 sull'isola di Ischia.
Al riguardo ricorda che l'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2017 ha disposto la sospensione dei suddetti termini nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 e il 18 dicembre 2017 nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno. La norma del comma 5-bis, pertanto estende la sospensione dei termini anche al comune di Forio. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
L'ottenimento della sospensione è subordinato alla trasmissione, da parte del contribuente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, della richiesta di sospensione, contenente la dichiarazione di inagibilità – totale o parziale Pag. 176– della casa sede di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Tale condizione era già posta dall'articolo 1, comma 3, del richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2017.
Con riguardo agli adempimenti e versamenti aventi scadenza nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018, i contribuenti dei comuni in questione sono tenuti ad adempiere in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. È escluso il rimborso di quanto già versato.
Il comma 5-ter, sempre con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, prevede che i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31 dicembre 2017, che ne hanno dichiarato l'inagibilità totale o parziale, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità e comunque fino all'anno d'imposta 2018. I predetti fabbricati – a decorrere dalla rata scadente dopo il 21 agosto 2017 – sono esenti dall'IMU e dalla TASI fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità e comunque fino all'anno d'imposta 2018.
Per accedere ai suddetti benefici, i contribuenti hanno facoltà di dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale entro la data del 28 febbraio 2018. Nei successivi venti giorni l'autorità comunale è tenuta a trasmettere copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
Viene infine demandato ad un decreto dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di definire i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati – anche nella forma di anticipazione – del minor gettito determinato dall'esenzione dei fabbricati in questione dall'imposta municipale propria e dalla TASI.
Il comma 6 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2017 (in luogo degli 8,1 milioni di euro previsti nel testo del decreto-legge) al fine di compensare, nei comuni interessati (della provincia di Livorno e dell'isola d'Ischia), gli effetti finanziari negativi connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari. La ripartizione delle risorse tra i comuni interessati avviene con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti, dal 17 ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione deve versare all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'IMU di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune.
Nel corso dell'esame parlamentare dopo il comma 6 sono stati inseriti dieci commi, recanti disposizioni per la copertura finanziaria delle misure introdotte dall'articolo, nonché ulteriori disposizioni per favorire la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.
In particolare, il comma 6-bis reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 5-bis e 5-ter (agevolazioni tributarie e contributive per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017), nonché del comma 6 (Fondo di compensazione per i comuni della provincia di Livorno e dell'isola di Ischia). Alla copertura di detti oneri – quantificati in euro: 2.550.000 per l'anno 2017, 110.000 per l'anno 2018, 60.000 per l'anno 2019 – si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.Pag. 177
Nell'ambito dell'articolo 2-bis, recante una serie di disposizioni volte a modificare la disciplina vigente contenuta nel decreto-legge n. 189 del 2016, concernente la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il comma 21 proroga al 31 dicembre 2018, nei comuni colpiti dagli eventi sismici in Centro Italia, il termine di sospensione dei mutui e finanziamenti a favore delle attività economiche e produttive e dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. La proroga è al 31 dicembre 2020 per le attività economiche e produttive e, per i soggetti privati, per i mutui relativi alla prima casa di abitazione inagibile o distrutta, localizzate in una «zona rossa».
Il comma 22 prevede che nei casi sopra previsti i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata ovvero la sospensione della sola quota capitale senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Le banche e gli intermediari finanziari devono informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate; in caso contrario le rate in scadenza sono sospese senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento.
Il comma 26 stabilisce che, nei comuni colpiti dagli eventi sismici in Centro Italia, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, riprendono a decorrere dal 1o giugno 2018.
L'articolo 3 estende ulteriormente, dal 1o gennaio 2018, il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA sull'acquisto di beni e servizi (cosiddetto split payment), attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato.
Più in dettaglio, il comma 1 amplia la sfera soggettiva di applicazione del meccanismo dello split payment mediante la sostituzione del previgente comma 1-bis dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di IVA.
La norma aggiunge pertanto la lettera 0a) al fine di comprendere anche gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché la lettera 0b), per includere le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento.
La disposizione inoltre modifica:
la lettera a), per mera finalità di coordinamento, concernente l'applicazione del meccanismo alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del Codice Civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
la lettera b), relativa all'inclusione delle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del Codice Civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
la lettera c), riferita alle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
la lettera d), concernente le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana così come identificate agli effetti IVA.
Viene pertanto specificato che sono soggette al meccanismo dello split payment solo le società identificate agli effetti dell'IVA in Italia. Resta tuttavia salva la Pag. 178possibilità che il Ministro dell'economia e delle finanze possa individuare, mediante proprio decreto, un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.
Il comma 2 dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, siano stabilite le modalità di attuazione delle norme.
Con il comma 3 viene specificato che le disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.
L'articolo 4 interviene sulla disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Il comma 1 modifica l'articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, il quale prevede un credito di imposta, a decorrere dal 2018, in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento quelli, di analoga natura, effettuati nell'anno precedente.
La lettera 0a) del comma 1 amplia il novero dei beneficiari del credito d'imposta; oltre alle imprese ed ai lavoratori autonomi, esso viene esteso anche agli enti non commerciali. Inoltre tra gli interventi agevolati sono compresi anche gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa on line.
La lettera a) del comma 1 stabilisce l'ammontare delle risorse da destinare per il 2018 al credito d'imposta, sostituendo la previsione in base alla quale lo stesso deve essere stabilito annualmente con il D.P.C.M. che, in base all'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016, ripartisce fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, per gli interventi di rispettiva competenza.
Venendo meno il riferimento al D.P.C.M. annuale, sembra dunque intendersi che anche per gli anni successivi si provvederà a individuare con provvedimento legislativo l'ammontare delle risorse da destinare al credito di imposta.
In particolare, viene previsto che il credito di imposta è concesso per l'anno 2018 nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, pari a 62,5 milioni di euro. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione: per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.
La lettera b) del comma 1 aggiunge un comma 3-bis nell'articolo 57-bis, con il quale si prevede che, in via di prima applicazione, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, che si specifica possa essere anche on-line, effettuati dal 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017) al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.
Viene così esteso l'ambito temporale di applicazione del credito di imposta, sia pur limitatamente ad uno dei settori per il quale lo stesso è, a regime, previsto. Non sono, infatti, considerati gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali.
Il comma 2 aggiorna i riferimenti normativi nella disposizione che stabilisce l'esonero dall'imposta di bollo per le istanze presentate presso le competenti direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali: in particolare viene Pag. 179fatto riferimento alla legge n. 220 del 2016, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, invece che alle precedenti fonti normative in materia.
L'articolo 5 prevede la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018, mediante un minore incremento dell'aliquota ridotta del 10 per cento che passa all'11,14 per cento anziché all'11,5 per cento come già previsto dal comma 718 della legge di stabilità 2015.
Al riguardo ricorda che i commi 718 e 719 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto una clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 3,5 e 3 punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018. I predetti aumenti IVA erano in origine previsti a partire dall'anno 2016.
La legge di stabilità 2016 e la legge di bilancio 2017 hanno rinviato la decorrenza degli aumenti IVA, rispettivamente, al 2017 ed al 2018; in particolare, l'aumento dell'IVA ordinaria è stato dapprima ridotto di 0,5 punti percentuali (dal 25,5 al 25 per cento) e poi incrementato di 0,9 punti percentuali (dal 25 al 25,9 per cento). Sono stati inoltre ridotti gli aumenti dell'accisa a 350 milioni di euro.
La legge di stabilità 2016 ha inoltre disattivato la precedente clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2014, volta a introdurre variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti (cosiddette tax expenditures) tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017.
Successivamente, l'articolo 9 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha rimodulato gli aumenti di imposta previsti, posticipandoli in parte agli anni successivi.
In tale contesto il comma 1, numero 1), modifica il richiamato comma 718 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), rimodulando gli aumenti dell'aliquota ridotta del 10 per cento dall'1,5 per cento all'1,14 per cento per il 2018 e dallo 0,5 allo 0,86 a decorrere dal 2019, sostanzialmente rinviando di un anno l'aumento dello 0,36 per cento.
Il numero 2) del medesimo comma 1 riduce inoltre da 350 a 10 milioni di euro l'aumento delle accise su benzina e gasolio per l'anno 2019, mentre resta invariato l'importo di 350 milioni di euro per gli anni successivi.
L'articolo 5-bis interviene sulla disciplina delle tariffe di vendita dei tabacchi lavorati e dei prodotti ad essi assimilati, riducendo alcuni termini temporali applicabili a taluni procedimenti connessi alla determinazione delle tariffe e dei prezzi di vendita al pubblico.
In particolare viene modificato l'articolo 39-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico accise), il quale al comma 1, disciplina l'inserimento (con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato) dei tabacchi lavorati e dei prodotti ad essi assimilati nelle tariffe di vendita risultanti dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico.
Secondo il comma 2 del medesimo articolo 39-quater, il prezzo di vendita al pubblico e le successive variazioni sono fissati in conformità a quanto richiesto dai fabbricanti e dagli importatori. Si prevede l'obbligo di presentare documentazione a corredo di tali richieste, relativa ai volumi di vendita di ciascun prodotto, integrata da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.
Attualmente, il comma 4 fissa il medesimo termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, per la conclusione del procedimento di inserimento dei prodotti nelle tariffe determinate dalle tabelle (comma 1) e per la determinazione dei prezzi di vendita (comma 2).
La presente novella al comma 4 riduce a 45 giorni il termine per i procedimenti di cui ai citati commi 1 e 2.
L'articolo 5-ter proroga la deducibilità dal reddito del 10 per cento delle liberalità Pag. 180in denaro erogate in favore di ONLUS e associazioni di promozione sociale fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, in vista dell'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dal Codice del Terzo settore.
Al riguardo rammenta che l'articolo 99, comma 3, del Codice del Terzo settore (di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017) prevede che fino all'abrogazione dell'articolo 14, commi da 1 a 6, del decreto-legge n. 35 del 2005 (prevista dall'articolo 102 del medesimo Codice a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione richiesta della Commissione europea, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore) sono soppressi i riferimenti alle ONLUS e alle associazioni di promozione sociale nella norma che prevede la deducibilità dal reddito del 10 per cento delle liberalità in denaro (articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005).
La modifica recata dall'articolo 5-ter del decreto-legge stabilisce che tale soppressione decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Pertanto, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 continua ad essere applicabile la deducibilità del 10 per cento, nella misura massima di 70.000 euro annui, per le liberalità a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale, prevista dall'articolo 14 del decreto-legge n. 35 del 2005.
L'articolo 5-quater modifica la soglia massima detraibile al 19 per cento per i contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso.
In merito ricorda che l'articolo 83, comma 5, del già citato decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), prevede una detrazione dall'imposta lorda del 19 per cento dei contributi associativi, per un importo superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operino esclusivamente nei settori della mutualità indicati dall'articolo 1 della legge n. 3818 del 1886. Si tratta di contributi versati al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.
La norma di cui all'articolo 5-quater prevede che l'importo di 1.300 euro costituisce la soglia massima dei contributi associativi detraibili e non più, come invece prevede la disposizione vigente, che quell'importo costituisca una soglia minima.
L'articolo 5-quinquies inserisce nel novero delle spese sanitarie detraibili dall'IRPEF quelle sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali.
In particolare, il comma 1 modifica la lettera c) dell'articolo 15, comma 1, del TUIR, inerente alle spese sanitarie detraibili dall'IRPEF, aggiungendo le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, elencati nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.
Rileva come si tratti, in sostanza, di prodotti che sono volti al trattamento dietetico di soggetti affetti da turbe, malattie o condizioni mediche che determinano una vulnerabilità nutrizionale, cioè l'impossibilità o la forte difficoltà ad alimentarsi utilizzando i comuni alimenti, integratori alimentari compresi, per soddisfare il loro fabbisogno nutritivo.
Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo, quantificati in 20 milioni per l'anno 2018 e 11,4 milioni per il 2019, cui si provvede:
mediante corrispondente riduzione del FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004) per il 2018;
mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si presentano nel corso della gestione (articolo 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014, legge di stabilità 2015), per l'anno 2019.
Il comma 3 provvede ad incrementare il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 8,6 milioni per Pag. 181l'anno 2020: al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.
L'articolo 5-sexies contiene una norma interpretativa volta a chiarire che le disposizioni agevolative di carattere fiscale previste anteriormente alla pubblicazione del Codice del Terzo settore continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017.
In particolare, il primo periodo della disposizione prevede che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 104 del Codice del Terzo settore valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del Codice.
Al riguardo rammenta che l'articolo 104 del predetto Codice del Terzo settore prevede che le disposizioni agevolative previste dagli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dall'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) dello stesso Codice si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X, alle ONLUS iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano (comma 1).
Il comma 2 del citato articolo 104 prevede invece che le disposizioni del titolo X (Regime fiscale degli enti del terzo settore, articoli 79-89), salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo alla prevista autorizzazione della Commissione europea, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.
Il secondo periodo dell'articolo 5-sexies dispone inoltre che le disposizioni di carattere fiscale previste agli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del Codice del Terzo settore continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017.
In merito ricorda che l'articolo 99, comma 3, del Codice del Terzo settore prevede che fino all'abrogazione dell'articolo 14, commi da 1 a 6, del decreto-legge n. 35 del 2005 (prevista dall'articolo 102, comma 2, del Codice a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione richiesta della Commissione europea, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore) sono soppressi i riferimenti alle ONLUS e alle associazioni di promozione sociale nella norma che prevede la deducibilità dal reddito del 10 per cento delle liberalità in denaro (articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005).
L'articolo 5-septies consente di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero, nonché i proventi derivanti da vendita di immobili detenuti all'estero.
In particolare il comma 1 consente di regolarizzare attività depositate e somme detenute, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in violazione degli obblighi di dichiarazione, da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero (di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del TUIR).
Ricorda che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti Pag. 182degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento.
La regolarizzazione avviene con il versamento del 3 per cento del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
Il comma 2 consente di regolarizzare anche le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.
Ai sensi del comma 3, l'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o dell'ultima rata.
Il comma 4 stabilisce, in deroga allo Statuto del contribuente, che i termini per l'accertamento che scadono a decorrere dal 1o gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi dell'articolo.
Ai sensi del comma 5 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi.
Il comma 6 precisa che le norme dell'articolo non si applicano alle attività ed alle somme già oggetto di collaborazione volontaria (di cui alla legge n. 186 del 2014, e al decreto-legge n. 153 del 2015) e che, comunque, non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.
L'articolo 5-octies reca una norma d'interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, il quale prevede l'afflusso di specifiche risorse determinate dal Ministro dell'economia e delle finanze ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli uffici adibiti alle attività dalle quali scaturiscono le risorse stesse e che abbiano raggiunto gli obiettivi di produttività definiti.
Più specificamente, la norma stabilisce che il predetto comma 2 dell'articolo 12, del decreto-legge n. 79 si interpreti nel senso che le richiamate risorse affluiscano ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione per incentivare le attività di controllo che abbiano condotto al disconoscimento di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, per poi essere assegnate sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione collettiva che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati.
L'articolo 8-bis modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali per il rientro in Italia di lavoratori, docenti e ricercatori.
In particolare, il comma 1 modifica la disciplina del regime fiscale applicabile ai lavoratori che rientrano in Italia, disponendo che l'opzione per il regime fiscale agevolativo introdotto dal decreto legislativo n. 147 del 2015, esercitabile da parte dei soggetti che sono rientrati in Italia entro la data del 31 dicembre 2015 e a cui si applicherebbe il regime antecedente (di cui alla legge n. 238 del 2010), abbia effetto limitatamente al quadriennio 2017-2020 e non anche per il periodo d'imposta 2016, nel quale si applica la precedente disciplina. Si demanda a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, l'individuazione delle modalità per restituire le maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 2016.
In merito ricorda che l'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 ha inteso ridisciplinare la materia del rientro dei lavoratori all'estero, in particolare concedendo una agevolazione fiscale temporanea ai lavoratori che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di Pag. 183imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato.
Per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del cinquanta per cento del proprio ammontare. Per i lavoratori dipendenti, viene richiesto che l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Detti lavoratori devono inoltre rivestire ruoli direttivi ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Per i lavoratori autonomi non viene richiesta la presenza di un rapporto di lavoro con un'impresa residente, né lo svolgimento di ruoli direttivi o il possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi. Per i lavoratori autonomi essa si applica dal 1o gennaio 2017.
L'agevolazione si estende anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un titolo di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi, ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
In particolare l'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 147 prevede che i lavoratori rientrati in Italia col beneficio della parziale detassazione IRPEF (disposta della legge n. 238 del 2010), ove trasferiti entro il 31 dicembre 2015, applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo il regime disposto dalla legge n. 238 del 2010, nei limiti e alle condizioni indicati dalla legge stessa. Ricorda che l'agevolazione consiste nella parziale detassazione IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa; tali redditi concorrono alla base imponibile nella misura, rispettivamente, del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori (con detassazione rispettivamente dell'ottanta e del settanta per cento). In alternativa, essi possono optare per il regime previsto dall'illustrato articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015. Segnala inoltre che l'articolo 3, comma 3-novies, del decreto-legge n. 244 del 2016 ha prorogato dal 30 giugno 2016 al 30 aprile 2017 il termine per l'esercizio dell'opzione, in favore dei lavoratori dipendenti che non l'avessero già esercitata.
Il comma 2 dell'articolo 8-bis chiarisce che si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalle norme europee sugli aiuti cosiddetti «de minimis»:
le agevolazioni fiscali relative al rimpatrio in Italia di docenti e ricercatori (contenute nell'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del maggio 2010);
le disposizioni relative al rimpatrio in Italia dei lavoratori, di cui al richiamato articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015.
Il comma 3 reca la copertura finanziaria dell'articolo, i cui oneri sono quantificati in 13,4 milioni di euro per l'anno 2018 ed ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004).Pag. 184
L'articolo 9-bis consente la partecipazione ai confidi anche ai liberi professionisti non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dalla disciplina delle professioni non organizzate.
A tal fine la norma modifica l'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, che disciplina l'attività dei confidi, al fine di includere i liberi professionisti non organizzati in ordini o collegi tra i soggetti che possono costituire o partecipare ai confidi.
L'articolo 11-bis estende la facoltà di utilizzo della firma digitale alla sottoscrizione di determinati atti di natura fiscale concernenti le imprese.
In particolare, l'articolo aggiunge un comma 1-ter nell'articolo 36 del decreto-legge n. 112 del 2008 (in materia di class action e sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie), al fine di estendere la facoltà di utilizzo della firma digitale alla sottoscrizione delle seguenti tipologie di atti:
gli atti di natura fiscale delle imprese familiari (di cui all'articolo 230-bis del codice civile);
gli atti di trasformazione delle società (di cui all'articolo 2498 del codice civile);
gli atti di scissione delle società (di cui all'articolo 2506 del codice civile);
i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (di cui all'articolo 2556 del codice civile).
In tale ambito è previsto che l'utilizzo della firma digitale deve avvenire nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.
L'articolo 13, comma 1, estende il contenuto degli obblighi di comunicazione che incombono su chi acquisisca una partecipazione rilevante in una società quotata, imponendo allo stesso di chiarire altresì le finalità ed altre informazioni perseguite con l'acquisizione (cosiddetta norma «anti-scorrerie»).
A tal fine la disposizione modifica gli articoli 120 e 193 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF).
In particolare la lettera a) del comma 1 modifica il citato articolo 120 del TUF, recante gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.
Il numero 1) della lettera a) inserisce nel medesimo articolo 120 un nuovo comma 4-bis, in cui si stabilisce che in occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale – fermo restando quanto già previsto dall'articolo 106, comma 1-bis del medesimo TUF in tema di offerta pubblica di acquisto totalitaria, per cui è stabilito che nelle società diverse dalle PMI, l'offerta «totalitaria» può essere promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata – il soggetto che effettui le comunicazioni previste dal medesimo articolo 120 debba fornire d'ora innanzi dichiarazione circa gli «obiettivi» che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi.
In tal senso, è previsto poi che nella dichiarazione debbano tassativamente essere indicati, sotto la responsabilità del dichiarante:
a) i modi di finanziamento dell'acquisizione;
b) se agisce solo o in concerto;
c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;
d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte;Pag. 185
e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.
La norma modifica inoltre i poteri attribuiti alla CONSOB, prevedendo che questa può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni. È inoltre stabilito che la dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico.
In aggiunta, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185 del predetto TUF (relativo alla manipolazione del mercato), è stabilito che se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata dovrà essere indirizzata senza ritardo alla società e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità, nel qual caso la nuova dichiarazione farà decorrere nuovamente il termine di sei mesi.
Il numero 2) della lettera a) aggiorna i riferimenti ivi già richiamati dal TUF citato, al comma 5 dell'articolo 120, in cui si prevede che d'ora in avanti il diritto di voto inerente alle azioni quotate o agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni o la dichiarazione prevista dal precedente comma 4-bis, non possa essere esercitato.
Conseguentemente, la lettera b) del comma 1 integra il comma 2 dell'articolo 193 del TUF (relativo all'informazione societaria e ai doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale), laddove si prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previsti, rispettivamente, dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, ovvero, anche dai commi 4 e 4-bis (inserito dalla lettera a) del medesimo comma 1), e 122, commi 1, 2 e 5, del medesimo TUF, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applicano le sanzioni amministrative ivi già previste alle lettere da a) a c) della medesima norma.
Il comma 1-ter fissa il termine del 1o dicembre 2018 per l'emanazione delle delibere con le quali la CONSOB stabilisce la data di avvio dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e la data di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari (previste dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 129 del 2017).
La disposizione specifica che, anche in assenza delle delibere, le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sono comunque trasferite all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari dalla medesima data (1o dicembre 2018).
L'articolo 14 interviene sulla disciplina dell'esercizio dei poteri speciali del Governo in ordine alla governance di società considerate strategiche nel comparto della sicurezza e della difesa, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui al decreto-legge n. 21 del 2012.
In particolare, il comma 1, lettera a) integra l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 21 del 2012, relativo all'esercizio dei poteri speciali nel comparto della difesa e della sicurezza nazionale, introducendovi un nuovo comma 8-bis, che commina una generale sanzione amministrativa pecuniaria, fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio, ove siano violati gli obblighi di notifica disposti dall'articolo 1, funzionali all'esercizio dei predetti poteri speciali.
Resta salva l'ipotesi in cui il fatto costituisce reato e restano ferme le invalidità previste dalla legge.Pag. 186
La lettera b) del comma 1 interviene invece sull'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 21 del 2012, relativo all'esercizio dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, per fine di estendere l'esercizio dei poteri speciali al comparto della cosiddetta alta tecnologia.
In dettaglio, il numero 2) della lettera b) introduce nell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 un nuovo comma 1-ter, il quale affida uno o più regolamenti, adottati – ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, l'individuazione, ai fini della verifica della sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, dei settori ad alta intensità tecnologica, tra cui:
a) infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento e gestione dati, infrastrutture finanziarie;
b) tecnologie critiche, compresa l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o nucleare;
c) sicurezza dell'approvvigionamento di input critici;
d) accesso a informazioni sensibili o capacità di controllare le informazioni sensibili.
La norma specifica che il Ministro della difesa rientra tra i soggetti (il Ministro dell'interno, Ministro degli affari esteri, Ministri competenti per settore) con cui va concertata la proposta per la redazione dei regolamenti volti all'individuazione dei settori ad alta intensità tecnologica, ai fini della verifica della sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico.
Con i medesimi regolamenti è individuata la tipologia di atti o operazioni, all'interno di un medesimo gruppo, ai quali non si applica la disciplina dell'articolo 2.
I regolamenti sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (13 febbraio 2018) e sono aggiornati almeno ogni tre anni.
Il numero 1) della medesima lettera b), modifica invece il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21, intervenendo sulle procedure per l'adozione dei regolamenti che circoscrivono e chiariscono l'esercizio dei poteri speciali, al fine di tenere conto dell'inclusione dei cosiddetti settori ad alta intensità tecnologica.
Rammenta che l'articolo 2, al comma 1, dispone che i regolamenti siano emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Detti pareri, ai sensi del comma 1-bis, sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque adottati.
Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.
Con le modifiche recate dal numero 1), il termine di venti giorni è valido anche per i pareri espressi sui regolamenti che individuano i settori ad alta intensità tecnologica, di cui al nuovo comma 1-ter, nel caso di operazione posta in essere da un soggetto esterno all'Unione europea.
La lettera b), ai numeri 3) e 4) apporta modifiche rispettivamente a commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per includere anche i settori ad alta intensità tecnologica nella disciplina delle Pag. 187notifiche funzionali all'esercizio dei poteri speciali nel comparto energia, trasporti e comunicazioni.
Di conseguenza, l'obbligo di notifica al Governo delle delibere, degli atti e delle operazioni individuate dalla legge viene esteso anche con riferimento ai settori ad alta intensità tecnologica (modifiche al comma 2). Analogamente, si applica anche a tali settori l'obbligo di notifica dell'acquisto, da parte di un soggetto extra UE, di partecipazioni aventi specifica rilevanza in società che detengono attivi strategici.
La medesima lettera b), al numero 5) modifica il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 per precisare che, allo scopo di determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, è possibile prendere in considerazione la circostanza che l'investitore straniero è controllato dal governo di un Paese terzo non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi.
La lettera b), al numero 6) modifica l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 21 del 2012, al fine di chiarire che l'esercizio di tutti i poteri speciali nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni è esercitato esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
Più in dettaglio, ricorda che l'individuazione dei poteri speciali esercitabili in tali settori è effettuata dai commi 3 e 6 dell'articolo 2, cui faceva riferimento la formulazione originale del comma 7.
Con le modifiche recate dal numero 6) viene sostituito il riferimento ai commi 3 e 6 con il più generale riferimento a tutti i commi precedenti al 7.
Il medesimo numero 6) inserisce inoltre nel comma 7 una nuova lettera b-bis), la quale individua un criterio specifico cui il Governo deve attenersi nell'esercizio del golden power, per le operazioni di acquisto da parte di soggetti extra UE di partecipazioni in società che detengono attivi strategici, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente, in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto.
In tali ipotesi il Governo deve valutare, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico.
Il comma 1, lettera c), modifica quindi l'articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2012, che reca disposizioni transitorie, al fine di chiarire che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981, che reca i principi generali in materia di sanzioni amministrative, escludendo tuttavia la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge.
Il comma 2 dell'articolo 14 dispone che le norme introdotte dal medesimo articolo si applichino solo alle procedure avviate in data successiva al 16 ottobre 2017, data di entrata in vigore del decreto-legge.
L'articolo 17-ter, introducendo un nuovo comma 1-bis nell'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette), consente ai contribuenti, a decorrere dall'anno 2018, di destinare, in sede di dichiarazione dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF a sostegno gli enti gestori delle aree protette, secondo la disciplina vigente dell'istituto, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge di stabilità 2015.
A tal fine la norma rinvia da un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri – su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge- la definizione delle modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi e di riparto ed erogazione delle relative somme.Pag. 188
L'articolo 19-quinquies, comma 1, modifica il comma 5 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedendo che la vendita delle sigarette elettroniche sia effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite autorizzate, laddove invece la disciplina vigente consente tale modalità di vendita in deroga all'articolo 74 del Regolamento sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1958), e subordina la relativa previsione all'attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio.
Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita in questione già attivi, poi, si prevede che con decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, entro il 31 marzo 2018, si stabiliscano modalità o requisiti per l'autorizzazione o 1'approvvigionamento dei prodotti; nelle more, viene consentita la prosecuzione dell'attività.
Il comma 2 estende invece il divieto di vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica (ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato), divieto prima limitato alla solo vendita «transfrontaliera».
La disposizione modifica inoltre la previsione secondo cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai soggetti competenti i siti web ai quali inibire l'accesso: al riguardo non viene più previsto che tale potere operi solo in difetto di autorizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2014, o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Agenzia stessa.
Il comma 3 incrementa di 9,5 milioni di euro, a decorrere dal 2018, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, provvedendo a coprire la spesa mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.
L'articolo 19-sexies prevede che l'Agenzia del demanio possa assegnare gli immobili conferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare (Fondo immobili pubblici – FIP e Fondo Patrimonio Uno – FP1), se non necessari per soddisfare le esigenze istituzionali delle amministrazioni statali, agli enti pubblici anche territoriali.
In tal caso si stabilisce che l'Agenzia del demanio può assegnare i predetti immobili agli enti pubblici anche territoriali, entro e non oltre il 31 dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno.
In merito ricorda che l'articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001 ha autorizzato la costituzione di fondi comuni d'investimento immobiliare, ai quali vengono trasferiti o conferiti, dietro pagamento di un corrispettivo ai precedenti proprietari, beni immobili, ad uso diverso da quello residenziale, appartenenti allo Stato, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e agli enti pubblici non territoriali. Tali immobili sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio, la quale li assegna ai soggetti che li avevano precedentemente in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato. Gli utilizzatori pagano un canone all'Agenzia medesima, la quale, a sua volta, lo riversa al fondo. Le quote del fondo sono collocate sul mercato.
L'articolo 19-septies modifica la disciplina del compenso spettante al Garante del contribuente, al fine di determinare ex lege il compenso mensile lordo e chiarire la disciplina delle spese di trasferta per i Garanti fuori sede.
In particolare, il comma 1, lettera a), abroga – a decorrere dal 1o gennaio 2018 – l'articolo 1, commi 404 e 405, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), in tema di compenso spettante al Garante del contribuente.
La lettera b) del comma 1 sostituisce il già citato articolo 13, comma 4, della Legge n. 212 del 2000, ai sensi del quale il compenso e i rimborsi spettanti ai componenti del Garante del contribuente Pag. 189sono determinati con decreto del Ministro delle finanze; la modifica recata dalla lettera b) fissa ex lege il compenso mensile lordo del garante nell'ammontare di 2.788,87 euro; viene inoltre chiarito che al Garante residente in un comune diverso da quello in cui ha sede l'organo, competa il rimborso delle spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione alle relative sedute. Si prevede, altresì, che analogo trattamento competa per gli accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli di residenza del Garante.
Il comma 2 reca la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, quantificati in euro 474.000 a decorrere dall'anno 2018, disponendo che alla copertura di tali oneri si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Il comma 3 stabilisce che agli oneri di cui al comma 2 si applichi l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, in tema di copertura finanziaria delle leggi.
L'articolo 19-octies reca disposizioni eterogenee in materia di adempimenti dei contribuenti ed attività di accertamento e riscossione.
In particolare, il comma 1, novellando l'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge n. 193 del 2016, modifica la disciplina dell'atto aggiuntivo alla convenzione triennale tra il MEF e l'Agenzia delle entrate, che disciplina i rapporti tra Agenzia e Ministero in materia di riscossione.
La novella chiarisce che il Ministero dell'Economia e delle finanze esercita la vigilanza sull'operato dell'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, costituito a seguito dello scioglimento di Equitalia, in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.
Al riguardo ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge n. 193 ha previsto – a decorrere dal 1o luglio 2017 – lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, che esercita le relative funzioni; il comma 13 del medesimo articolo 1 demanda ad un atto aggiuntivo alla convenzione triennale tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, da stipulare annualmente, la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, nonché delle strategie per la riscossione, che devono privilegiare il risultato piuttosto che il processo; tale atto, tra l'altro, deve individuare le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente preposto alla riscossione, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.
In tale contesto le modifiche recate dal comma 1 chiariscono che l'esercizio della vigilanza è affidato al Ministero dell'economia e delle finanze, in luogo dell'Agenzia delle entrate (come previsto dalla vigente formulazione), in coerenza con le disposizioni complessivamente introdotte dall'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016.
Il comma 2 modifica la disciplina della notifica della cartella di pagamento, a tal fine novellando l'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. La richiamata norma dispone che, di norma, la cartella sia notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
Per effetto delle modifiche recate dal comma 2, nel caso di notifica da parte dei messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, si prevede che – ove per il Pag. 190perfezionamento della notifica siano necessarie più formalità – le stesse formalità possono essere compiute, in un periodo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli indicati, ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione sottoscritta e datata.
Il comma 3 modifica l'articolo 14, primo comma, del decreto-legge n. 669 del 1996, in tema di disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni, al fine di chiarire che anche l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione rientra nel novero degli enti tenuti a completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere dunque ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
I commi 4 e 5 consentono di posticipare i termini per l'adempimento degli obblighi comunicativi e dichiarativi, relativi a tributi di competenza dell'Agenzia delle entrate, mediante provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato d'intesa con la Ragioneria dello Stato (in luogo di una norma di legge o di un decreto ministeriale o governativo), nei seguenti casi:
in presenza di eventi e circostanze che comportino gravi difficoltà per la regolare e tempestiva esecuzione degli adempimenti;
comunque, in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti medesimi.
Tale proroga deve consentire un termine congruo, non superiore a 60 giorni, per l'effettuazione di detti adempimenti.
Il comma 6 inserisce un nuovo comma 4-quater nell'articolo 14 del decreto-legge n. 357 del 1994.
La norma introdotta qualifica come regolari i registri IVA relativi a fatture e acquisti (rispettivamente, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) tenuti in formato elettronico in difetto di trascrizione su supporto cartaceo, nei termini di legge, qualora in sede di accertamento, ispezione o verifica gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.
Tale prescrizione è posta in specifica deroga al precedente comma 4-ter dell'articolo 14, ai sensi del quale la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.
Nell'ambito dell'articolo 20, il quale reca diverse disposizioni di carattere finanziario, segnala diverse disposizioni attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.
Il comma 1, autorizza la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (cosiddetti «gratta e vinci»).
In particolare, viene stabilito che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, provveda ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione (nove anni), in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a euro 50 milioni per l'anno 2017 e 750 milioni per l'anno 2018.Pag. 191
Il comma 2 incrementa di 130 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per la riduzione della pressione fiscale.
Il comma 6 modifica il comma 634 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, inerente la compensazione dell'eventuale minor gettito derivante dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale operata dall'articolo 7 del decreto-legge n. 193 del 2016.
In tale ambito la novella aggiunge un'ulteriore forma di compensazione accanto a quella già prevista a legislazione vigente relativa alla riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa; la nuova ed ulteriore compensazione riguarda l'eventuale maggior gettito, rispetto a quello previsto per l'esercizio 2017, derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016.
I commi da 8-bis a 8-quater estendono la detrazione d'imposta per canoni di locazione, prevista per gli studenti universitari fuori sede, anche all'ipotesi in cui l'università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 50 km e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate, sopprimendo, in ogni caso, la previsione che il comune di ubicazione dell'università sia situato in una provincia diversa da quella di residenza dello studente.
In particolare, il comma 8-bis novella l'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del TUIR, che, nella sua formulazione attuale, prevede che la detrazione spetti solo agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.
Alle predette condizioni, il beneficio fiscale riguarda i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'UE o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista dei Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
In tale contesto la modifica recata dal comma 8-bis prevede che la detrazione è utilizzabile anche dagli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate ad almeno 50 chilometri. Per tutti gli studenti, inoltre, è soppresso il requisito della residenza in una provincia diversa. Infine, l'applicazione della detrazione – attualmente disposta a regime – viene limitata ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018.
Pertanto, a decorrere dal 2019 la detrazione per i canoni di locazione sostenute dagli studenti universitari fuori sede non sarebbe più utilizzabile.
Il comma 8-ter dispone che alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 13,7 milioni per il 2018 e a 7,9 milioni per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE.
Il comma 8-quater provvede a incrementare il FISPE di 5,9 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-bis, il quale, come illustrato, limita temporalmente la detrazione in esame ai soli periodi d'imposta 2017 e 2018.
Passando a sintetizzare le altre disposizioni del decreto-legge non attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 1-bis aggiunge alle destinazioni normativamente previste dei Pag. 192proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia anche le spese di progettazione per opere pubbliche.
L'articolo 2-bis reca – ai commi da 1 a 29 – una serie di disposizioni volte a modificare la disciplina vigente contenuta nel decreto-legge n. 189 del 2016, concernente la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e a disciplinare ulteriori misure in favore delle popolazioni interessate dai predetti eventi. I singoli commi, di cui si compone l'articolo, intervengono su varie misure.
I commi da 30 a 44 recano inoltre una serie di disposizioni riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo il 6 aprile 2009 e nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel mese di maggio 2012.
L'articolo 2-ter prevede che sia erogato un contributo di 10 milioni di euro per il 2017 e 15 milioni per il 2018 a favore della regione Sardegna per concorrere al ristoro delle aziende agropastorali colpite dagli eventi climatici avversi nel corso del 2017.
L'articolo 6 reca una serie di novelle alla «legge-quadro sulle missioni internazionali» con particolare riferimento ai profili finanziari, contabili e amministrativi della partecipazione italiana alle missioni internazionali. L'articolo provvede, inoltre, al rifinanziamento del fondo missioni per euro 140 milioni per il 2017 – al fine di garantire la prosecuzione delle missioni per l'ultimo trimestre del 2017. Inoltre al comma 5-bis vengono modificati, in favore del settore della giustizia amministrativa, i criteri e la procedura di riparto delle risorse derivanti dal maggior gettito conseguente all'aumento del contributo unificato per i ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato.
L'articolo 6-bis autorizza una spesa di complessivi 4,5 milioni di euro per il 2017, per i sistemi informativi di Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L'articolo 7 reca disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare, prevedendo tra le altre misure, la destinazione dei risparmi conseguenti al transito del personale del Corpo forestale ad altre amministrazioni, all'attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia. In tale ambito si prevede inoltre che altre risorse – corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale non impiegate – siano destinate alla medesima finalità, nonché: all'incremento delle facoltà assunzionali per l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria e il Corpo della Guardia di finanza; all'assunzione straordinaria per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Polizia penitenziaria.
L'articolo 7-bis prevede la riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo della Polizia penitenziaria, fissandola in un numero massimo di 55 posti.
L'articolo 8 reca disposizioni in materia di monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e dispone un incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione per il periodo 2017-2025.
L'articolo 9 incrementa il Fondo di garanzia per le PMI, anche a seguito di parziale riassegnazione di risorse incassate nel 2016 in virtù di sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Con le modifiche apportate al Senato è stato altresì introdotto il comma 2-bis, il quale consente di incrementare la dotazione del Fondo mediante l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
L'articolo 10 interviene sull'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2017 innalzando da 700 milioni di euro a 1 miliardo di euro l'importo massimo delle risorse anticipabili ai fini dell'attivazione di interventi a favore delle aree del centro Italia colpita dal sisma.
L'articolo 11 introduce un'ulteriore nuova finalizzazione del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che viene destinato anche agli interventi di sostegno a favore di imprese in crisi di grande dimensione. Si tratta delle imprese in stato di insolvenza, con lavoratori subordinati non inferiori a 500 unità che presentano rilevanti Pag. 193difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Per tale specifica nuova finalità, l'articolo incrementa il Fondo di 300 milioni di euro per il 2018.
L'articolo 12 differisce al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, proroga fino al 30 settembre 2018 la durata del finanziamento già concesso per il 2017, nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria, e ne incrementa l'importo di 300 milioni di euro da erogarsi nel 2018.
Il nuovo comma 2-bis dispone inoltre che i cessionari che subentrano nelle rotte gravate da oneri di servizio pubblico, siano tenuti ad assicurare il servizio, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione delle gare.
L'articolo 12-bis concerne i requisiti per il trattamento pensionistico delle seguenti categorie, inerenti al settore della navigazione aerea: controllori del traffico aereo, piloti, operatori radiomisure, esperti di assistenza al volo ed esperti meteo.
L'articolo 12-ter dispone che le somme relative ai diritti aeroportuali introitati dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi a compensazione delle limitazioni all'operatività dello scalo connesse all'intervento militare internazionale in Libia del 2011, rimangano nella disponibilità della società stessa.
L'articolo 13-bis detta una specifica disciplina volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali concernenti le infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia, che risultano scadute.
L'articolo 13-ter amplia l'ambito di applicazione della cosiddetta confisca allargata, integrando l'elenco dei reati associativi che, in caso di condanna, ne costituiscono il presupposto.
L'articolo 15, al comma 1, assegna ulteriori 420 milioni di euro per l'anno 2017 al finanziamento del contratto di programma – parte investimenti 2017 – 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A.
I commi 1-bis, 1-ter e 1-quater intervengono in tema di trasporto ferroviario, mentre i commi 1-quinquies e 1-sexies assegnano alla regione Piemonte un contributo straordinario volto ad assicurare la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, in considerazione della grave situazione finanziaria in cui versa la società Gruppo Torinese Trasporti-GTT S.p.A. Il comma 1-septies prevede un ulteriore stanziamento di 4,5 milioni di euro destinato al sostegno del trasporto ferroviario delle merci per l'anno 2017.
L'articolo 15-bis stabilisce che le convenzioni sottoscritte dalle Regioni per l'affidamento dei servizi di tesoreria possano prevedere limiti inferiori delle deficienze di cassa fronteggiate dalle Regioni mediante anticipazioni.
L'articolo 15-ter interviene sulla tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria relativa alle reti ferroviarie isolate e sulla competenza in materia di incidenti su tali reti, nonché nelle vie d'acqua interne nazionali e nei trasporti con impianti fissi. Autorizza inoltre l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza ferroviaria (ANSF) ad assumere personale per lo svolgimento delle proprie funzioni.
L'articolo 15-quater reca un'autorizzazione di spesa nei limiti di 35 milioni di euro per il 2017 con la finalità di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po.
L'articolo 15-quinquies sostituisce il quinto comma dell'articolo 703 del codice della navigazione al fine di ridisciplinare la procedura di subentro nella concessione con riguardo alla realizzazione di opere inamovibili costruite sull'area demaniale, ciò anche nell'ipotesi di subentro alla scadenza naturale della concessione.
L'articolo 16 reca alcune modifiche alla disciplina transitoria relativa alla riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana che, dal 1o gennaio 2016, Pag. 194fino alla propria liquidazione, ha assunto la denominazione di Ente strumentale della Croce Rossa.
L'articolo 17 prevede disposizioni di finanziamento degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio mediante l'assegnazione al Soggetto Attuatore di 27 milioni di euro per l'anno 2017. Si prevede inoltre il trasferimento al Comune di Matera di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana connessi agli interventi urgenti previsti per la città di Matera designata «Capitale europea della cultura 2019».
L'articolo 17-bis prevede che la competenza in ordine alle valutazioni di incidenza di opere edilizie minori, da realizzare nei siti di importanza comunitaria (SIC), sia esercitata dai comuni nel cui territorio devono essere eseguiti tali interventi, non solo nel caso (attualmente previsto) di siti ricadenti interamente nel territorio del comune, ma anche di siti che interessano il territorio di più comuni.
L'articolo 17-quater apporta una serie di modifiche alla disciplina, dettata dall'articolo 41-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, relativa alla concessione di contributi ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico per la copertura delle spese di progettazione di opere pubbliche. La principale modifica consiste nell'ampliamento del campo di applicazione, al fine di includervi un maggior numero di comuni.
La disposizione integra inoltre i criteri di priorità per l'assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali per l'effettuazione di investimenti, oltre a prevedere la stipula di una convenzione tra Ministero delle infrastrutture e Cassa depositi e prestiti per la progettazione delle infrastrutture prioritarie.
L'articolo 17-quinquies dispone una nuova delimitazione della fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di San Salvo.
L'articolo 18 dispone il finanziamento, per l'anno 2017, di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.
L'articolo 18-bis modifica i limiti massimi di fatturato (in regime di Servizio sanitario nazionale e al netto dell'IVA) per l'applicazione di misure di sconto più favorevoli per alcune categorie di farmacie.
L'articolo 18-ter propone di modificare la disciplina sulle procedure connesse agli obblighi di vaccinazione, relative alle aziende sanitarie locali, nonché ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale.
L'articolo 18-quater disciplina la produzione e trasformazione della cannabis per uso terapeutico o di ricerca; la rimborsabilità delle relative preparazioni magistrali nonché la formazione professionale concernente i relativi usi terapeutici. L'articolo 18-quinquies concerne l'estinzione dei debiti sanitari della Regione Sardegna accertati alla data del 31 dicembre 2016.
L'articolo 19 estende a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul territorio italiano come intermediari per la gestione dei diritti d'autore, affiancandosi alla Società italiana autori ed editori (SIAE), che attualmente opera in regime di esclusiva.
L'articolo 19-bis dispone in materia di vigilanza degli alunni, con riferimento all'uscita dalla scuola e all'uso del servizio di trasporto scolastico da parte dei minori di 14 anni, prevedendo che, con apposite autorizzazioni, il minore possa procedere autonomamente e stabilendo, in sostanza, una disciplina speciale rispetto a ogni altro ambito per il quale operano gli obblighi di sorveglianza.
L'articolo 19-ter prevede la non applicazione ad alcuni enti di previdenza di diritto privato, di alcuni divieti, valevoli per le amministrazioni pubbliche, relativi al conferimento di incarichi.
L'articolo 19-quater autorizza la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018 per Pag. 195assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici, che è gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L'articolo 19-novies reca una novella alla legge forense escludendo, per gli avvocati, l'obbligo di polizza per gli infortuni occorsi nell'esercizio dell'attività professionale.
L'articolo 19-decies interviene sul regime di sostegno agli interventi su unità di cogenerazione che non rientrano nella definizione di rifacimento ma che comportano un incremento della producibilità termica finalizzato al mantenimento o raggiungimento di un assetto di sistema di teleriscaldamento.
L'articolo 19-undecies prevede uno stanziamento per il 2017 in favore della Regione Lombardia, in relazione alla candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali – EMA.
L'articolo 19-duodecies integra l'elenco delle associazioni combattentistiche destinatarie di contributi statali inserendo il riferimento all'Associazione nazionale Partigiani Cristiani (ANPC).
L'articolo 19-terdecies limita l'operatività delle nuove disposizioni introdotte nel Codice antimafia dalla legge n. 161 del 2017 in ordine all'acquisizione della documentazione antimafia per i concessionari di terreni agricoli e zootecnici demaniali che usufruiscono di fondi europei.
L'articolo 19-quaterdecies introduce disposizioni volte a garantire all'avvocato, nonché a tutti gli altri lavoratori autonomi, nei rapporti con clienti diversi dai consumatori (quindi con clienti c.d. «forti») il diritto a percepire un compenso equo.
L'articolo 19-quinquiesdecies reca disposizioni volte a regolare la cadenza del rinnovo e della fatturazione dei servizi di comunicazione elettronica, che deve essere su base mensile o di multipli del mese; nonché a demandare all'AGCOM la verifica del rispetto di tale obbligo e l'eventuale irrogazione di sanzioni. È altresì previsto un obbligo ulteriore per le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che devono assicurare informazioni «chiare e trasparenti» riguardo alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi.
Per quanto riguarda il disegno di legge di conversione, l'articolo 1, comma 2, esclude che il delitto di atti persecutori (cosiddetto stalking) possa essere estinto a seguito delle condotte riparatorie previste dall'articolo 162-ter del codice penale.
Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la Commissione Bilancio concluderà l'esame in sede referente del provvedimento nella giornata di martedì 28 novembre.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella stessa giornata di martedì 28 novembre prossimo, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere.
La seduta termina alle 14.05.
RISOLUZIONI
Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.
La seduta comincia alle 14.05.
7-01191 Fregolent: Interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.
7-01374 Alberti: Iniziative in materia fiscale e assicurativa sulle tematiche ambientali.
(Seguito della discussione congiunta – Conclusione della discussione della risoluzione 7-01191 e approvazione della risoluzione 8-00273 – Rinvio del seguito della discussione della risoluzione 7-01374).
La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 15 novembre scorso.
Maurizio BERNARDO, presidente, informa che i presentatori hanno riformulato la risoluzione 7-01191 Fregolent (allegato 1).
Il Viceministro Luigi CASERO esprime una valutazione positiva sulla risoluzione 7-01191 Fregolent, come riformulata.
La Commissione approva la risoluzione 7-01191 Fregolent, come riformulata, che assume il numero 8-00273.
Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta il seguito della discussione della risoluzione 7-01374 Alberti, al fine di consentire al Governo di definire la sua posizione su di essa.
La seduta termina alle 14.10.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.
La seduta comincia alle 14.10.
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
C. 4365 Bernardo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre scorso.
Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, informa di aver presentato tre emendamenti alla proposta di legge (vedi allegato 2); avverte quindi che il termine per la presentazione dei subemendamenti alle predette proposte emendative è fissato alle ore 12 di martedì 28 novembre.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella prossima settimana.
La seduta termina alle 14.15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.
INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.
La seduta comincia alle 14.20.
Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.
Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), Giovanni Pitruzzella.
(Svolgimento e conclusione).
Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l'audizione.
Giovanni PITRUZZELLA, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Sebastiano BARBANTI (PD) e Francesco RIBAUDO (PD), ai quali risponde Giovanni PITRUZZELLA, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).
Maurizio BERNARDO, presidente, svolge alcune considerazioni, ringrazia il professor Pitruzzella e dichiara conclusa l'audizione.
Audizione del Presidente del Fondo italiano d'investimento SpA, Innocenzo Cipolletta.
(Svolgimento e conclusione).
Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l'audizione.
Innocenzo CIPOLLETTA, Presidente del Fondo italiano d'investimento SpA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Interviene per formulare quesiti e osservazioni il deputato Sebastiano BARBANTI (PD), al quale risponde Innocenzo CIPOLLETTA, Presidente del Fondo italiano d'investimento SpA.
Maurizio BERNARDO, presidente, ringrazia il professor Cipolletta e dichiara conclusa l'audizione.
Audizione dei rappresentanti di Crif SpA.
(Svolgimento e conclusione).
Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l'audizione.
Luisa MONTI, Regulatory & Innovation support – Senior manager di Crif SpA, e Silvia CAPPELLI, Director of public affairs di Crif SpA, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono per formulare considerazioni e quesiti i deputati Maurizio BERNARDO presidente, e Sebastiano BARBANTI (PD), ai quali risponde Luisa MONTI, Regulatory & Innovation support – Senior manager di Crif SpA.
Maurizio BERNARDO, presidente, ringrazia le intervenute e dichiara conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 15.55.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
AVVERTENZA
I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:
RISOLUZIONI
7-01327 Villarosa: Estensione delle misure di indennizzo forfettario in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate.
7-01342 Paglia: Misure a tutela dei lavoratori coinvolti dalla liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza.
Pag. 1987-01358 Sibilia: Problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA.
7-01386 Sibilia: Iniziative per rafforzare la disciplina agevolativa in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR).
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