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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 dicembre 2017
934.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 5

INDAGINE CONOSCITIVA

      Martedì 19 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

      La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4512 Ferranti, recante modifiche alla legge 24 marzo 1958, n.  195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura.
Audizione di Valerio Onida, Presidente emerito della Corte costituzionale.
(Svolgimento e conclusione).

Pag. 6

      Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

      Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Valerio ONIDA, Presidente emerito della Corte costituzionale.

      Interviene per formulare osservazioni il relatore, onorevole Stefano DAMBRUOSO (Misto-CI-EPI).

      Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

      La seduta termina alle 14.40.

      N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

      Martedì 19 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

      La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 3592 Ferraresi, C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese, C. 4339 Brambilla e 4535 Brambilla, recanti modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali.
Audizione di Ambrogio Cassiani, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.
(Svolgimento e conclusione).

      Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

      Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Ambrogio CASSIANI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.

      Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Vittorio FERRARESI (M5S).

      Risponde ai quesiti posti Ambrogio CASSIANI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.

      Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

      La seduta termina alle 15.10.

      N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

      Martedì 19 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

      La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni.
Atto n.  472-bis.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

      La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

      Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, fa presente che la Commissione è Pag. 7chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (A.G. 472-bis), ulteriormente trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri.
      Al riguardo, rammenta che la Commissione si è già espressa sul provvedimento in questione, formulando, nella seduta del 6 dicembre scorso, un parere favorevole con alcune condizioni ed osservazioni.
      Quanto alla prima condizione, con la quale si è esplicitata la necessità di sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo, contenente il riferimento all'articolo 267, comma 4, del codice di procedura penale, dichiara di prendere favorevolmente atto che la stessa è stata recepita dall'Esecutivo, che ha condiviso il rilievo secondo il quale è da ritenersi improprio il predetto rinvio, trattandosi di disposizione che attiene soltanto alla procedura di scarto delle conversazioni irrilevanti e non certo a quelle inutilizzabili.
      Con riguardo alla seconda condizione, con la quale si è sollecitata, l'eliminazione, all'articolo 268 del codice di procedura penale, dell'inciso «se pure oggetto di proroga», segnala che la stessa, come si evince dalla relazione illustrativa del provvedimento, è stata sostanzialmente accolta, sia pure con i dovuti adattamenti.
      Rammenta che la relazione illustrativa del provvedimento precisa, infatti, che «Le esigenze prospettate dalla Commissione possono essere tutelate senza rivedere l'obbligo della polizia giudiziaria delegata alle operazioni di trasmissione periodica degli atti allo scadere di ogni proroga, funzionale al controllo delle operazioni. Sarà, infatti, cura del pubblico ministero, titolare delle indagini, consentire che l'ufficiale delegato, nella sussistenza di specifiche ragioni investigative collegate alla complessità delle attività in corso, possa ritardarne la trasmissione con apposito decreto. Ciò allo scopo di permettere tutte quelle attività di consultazione anche funzionali al riascolto che non possono darsi per scontate in quanto discendono dalla natura oggettivamente complessa delle indagini, valutabile dal titolare delle stesse. La valutazione delle esigenze investigative così prospettate resta dunque in capo al pubblico ministero, non diversamente con riguardo a quanto previsto in tema di trascrizione o meno di determinate conversazioni».
       Osserva che la modifica introdotta nello schema di decreto legislativo realizza, pertanto, un giusto bilanciamento necessario tra le esigenze di investigazione e quelle di tutela del segreto, anche in funzione di riservatezza, là dove si prevede espressamente, al comma 4 del novellato articolo 268 del codice di procedura penale, che il pubblico ministero con decreto possa ritardare la trasmissione dei verbali e delle registrazioni, normalmente e di regola destinate all'archivio riservato, allo scadere del termine delle operazioni, anche quando prorogato. Sarà in ogni caso cura del delegante prescrivere eventualmente modalità particolari di conservazione dei dati, se necessario.
      In riferimento alla terza condizione, diretta ad attribuire alle difese un termine più ampio per l'esame del materiale intercettato, una volta che questo sia stato depositato, rileva che è stato modificato l'articolo 3, comma 1, lettera b) dello schema di decreto legislativo, nella parte in cui introduce l'articolo 268-ter c.p.p., indicando in dieci giorni dall'avviso di deposito il termine, originariamente indicato in cinque giorni dall'avvenuto deposito, entro cui i difensori possono formulare ulteriori richieste acquisitive di comunicazioni o conversazioni o flussi di comunicazioni informatiche o telematiche contenuti nell'elenco di cui all'articolo 268-bis, comma 1.
      Fa presente che l'Esecutivo, inoltre, ha aderito all'indicazione circa la prorogabilità di detto termine in ragione della quantità del materiale investigativo raccolto e della sua complessità.
      Osserva che, come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, l'accoglimento della condizione in esame «si Pag. 8inserisce nella prospettiva più ampia di revisione delle condizioni di accesso agli atti da parte della difesa, rispetto all'impianto originario dello schema di decreto». Parimenti accolte dall'Esecutivo sono la quarta, quinta e sesta condizione, con le quali si è rappresentata la necessità di consentire ai difensori, oltre che di accedere all'archivio riservato e di ascoltare le conversazioni o comunicazioni registrate, anche di ottenere copia dei verbali di trascrizione delle conversazioni e comunicazioni che all'esito della procedura acquisitiva siano state ritenute rilevanti.
      Rileva che le modifiche introdotte allo schema di decreto legislativo sono, pertanto, dirette a consentire il rilascio di copia dei verbali di trascrizione sommaria (quella effettuata dalla polizia giudiziaria in corso di operazioni), una volta disposta la acquisizione ad opera del giudice con pressoché definitiva espulsione, salvo recupero in udienza preliminare o in dibattimento, del materiale sicuramente irrilevante. Nella medesima prospettiva, se l'acquisizione è stata effettuata con l'emissione di ordinanza cautelare, si interviene sulla formulazione dell'articolo 293 del codice di procedura penale.
      Relativamente alle osservazioni contenute nel richiamato parere del 6 dicembre scorso, prende favorevolmente atto dell'accoglimento di quella inerente la modifica dell'articolo 114 c.p.p, relativa all'opportunità di prevedere, in vista di un rafforzamento del diritto all'informazione, la pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare, predisposta secondo i nuovi criteri di cui all'articolo 292 del codice di procedura penale. Rileva che tale modifica, come sottolineato nella relazione illustrativa, è strettamente conseguente, alla rivisitazione dello schema di decreto secondo le linee sopra indicate ed «è funzionale a stabilire il principio che il divieto di pubblicazione degli atti non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, non riguarda l'ordinanza cautelare, che, quindi, cessato il segreto, è pubblicabile senza ulteriori indugi». Osserva che, in tal modo, si realizza «il necessario equilibrio nel bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, ossia l'efficienza investigativa direttamente connessa all'obbligatorietà dell'azione penale, la riservatezza delle persone coinvolte dalle operazioni di intercettazione e la libertà di stampa con il connesso diritto all'informazione». Rileva, quindi, che non v’è allora ragione per sottrarre l'ordinanza cautelare predisposta secondo i nuovi criteri, che impongono cautela nell'inserimento nella relativa motivazione dei contenuti delle intercettazioni, alla possibilità di pubblicazione, in vista proprio del rafforzamento del diritto all'informazione.
       Considerata, tuttavia, la necessità di sperimentare sul campo l'efficacia del nuovo modello di elaborazione dell'ordinanza, ritiene condivisibile la scelta dell'Esecutivo di prevedere che tale modifica dell'articolo 114 del codice di procedura penale acquisiti efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo.
      Prende, infine, favorevolmente atto delle ulteriori modifiche allo schema di decreto legislativo, discendenti dall'accoglimento delle osservazioni della Commissione volte a puntualizzare le modalità di esercizio del diritto di accesso all'archivio riservato, disciplinato dal novellato articolo 89-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
      Ciò premesso, presenta e illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (vedi allegato 1), che sarà posta in votazione nella seduta prevista nella giornata di domani.
      Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

      La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

      Martedì 19 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

      La seduta comincia alle 15.25.

Pag. 9

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, concernenti la responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Testo unificato C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci.

(Parere alle Commissioni riunite VII e XI).
(Esame e rinvio).

      La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

      Fabrizia GIULIANI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il testo unificato delle proposte di legge C.3830 e C. 3963, recante «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, concernenti la responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro».
      Rammenta che tale provvedimento dispone, al comma 1, lettera a), dell'articolo 1, che i dirigenti delle istituzioni scolastiche rispondono dei rischi connessi alle attività che si svolgono in presenza di alunne e alunni o del personale scolastico o, comunque, sono inserite nel piano triennale dell'offerta formativa e sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza.
      Evidenzia che, in ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici, tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.
      Rammenta che i dirigenti delle istituzioni scolastiche, qualora, sulla base di una valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al precedente periodo, non si applicano gli articoli 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità), 340 (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità) e 658 (Procurato allarme presso l'Autorità) del codice penale.
      Osserva, in fine, che alla lettera b) del medesimo comma 1, si dispone che per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.

      Donatella FERRANTI, presidente, ritiene che il tema oggetto del provvedimento sia di particolare delicatezza e che, pertanto, necessiti di adeguati approfondimenti. In particolare, rileva l'opportunità di effettuare una approfondita riflessione sulla disposizione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 1 del provvedimento che prevede un'esimente totale per i dirigenti delle istituzioni scolastiche che rispondono dei rischi connessi alle attività che si svolgono in presenza di alunni e alunne o del personale scolastico o, comunque, sono inserite nel piano triennale dell'offerta formativa, qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati , adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In proposito ritiene che la Pag. 10condotta dalla quale scaturisce l'esenzione totale di responsabilità sia indeterminata e generica.

      Fabrizia GIULIANI (PD), relatrice, concorda con la presidente sulla necessità di effettuare un supplemento di riflessione, al fine di maturare un giudizio avveduto sul provvedimento in titolo.

      Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
Nuovo testo unificato C. 101 Binetti ed abb.

(Parere alla Commissione XII).
(Esame e rinvio).

      La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

      Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Guerini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, il nuovo testo unificato, come risultante dall'approvazione egli emendamenti in sede referente, recante «Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico» (C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori, C. 1812 Giorgia Meloni e C. 4706 Beni).
      Rammenta che il provvedimento, che si compone di 12 articoli, introduce misure volte ad assicurare la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, definiti ai sensi dell'articolo 2, e dei loro familiari, la prevenzione del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso idonee iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili (articolo 1).
      Nel soffermarsi sui profili strettamente attinenti alle competenze della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 6 (Misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici), al comma 1, nel novellare l'articolo 24, comma 21, del decreto-legge n.  98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  111 del 2011, incrementa l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto. Tale sanzione, attualmente prevista nella misura da cinque mila a venti mila euro, è stabilita dall'articolo in esame nella misura da dieci mila a trenta mila euro. Il comma 2 del medesimo articolo dispone, inoltre, che l'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. La medesima disposizione si applica anche ai giochi on line con vincite in denaro, fermi restando gli ulteriori adempimenti già previsti allo scopo di impedire l'accesso dei minori a tali giochi.
      Rammenta che l'articolo 7 (Amministratore di sostegno), al comma 1, prevede che la persona affetta da gioco d'azzardo patologico che a causa di tale patologia si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita, ai sensi dell'articolo 404 del codice civile, da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui essa ha la residenza o il domicilio. Il comma 2 prevede inoltre che, per quanto concerne le modalità e le procedure relative all'intervento dell'amministratore di sostegno, si applicano le disposizioni del capo II del Titolo XII del Libro primo del codice civile.
      Osserva che l'articolo 8 reca disposizioni in materia di etichettature dei tagliandi delle lotterie istantanee. In particolare, il comma 1 dispone che i tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i Pag. 11lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 25 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo. Il comma 6 di tale articolo prevede che resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.  189, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico. In proposito rammenta che l'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n.  158 del 2012 prevede l'obbligo di riportare avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita: sulle schedine e tagliandi dei giochi; sugli apparecchi di gioco, cioè quegli apparecchi che si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico; nelle aree e nelle sale con videoterminali; nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi; nei siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro.
      Evidenzia che, in caso di inosservanza di tali disposizioni, è prevista la sanzione amministrativa di 50.000 euro nei confronti del concessionario degli apparecchi di gioco, del titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi (relativamente agli apparecchi AWP e VLT), del titolare del punto vendita delle scommesse, se diverso dal concessionario (comma 6).
      Rammenta che l'articolo 9 reca il divieto di propaganda pubblicitaria dei giochi con vincita in denaro. Nello specifico, è vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche oppure on line (comma 1). In caso di violazione del predetto divieto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che l'effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa. I proventi derivanti dall'applicazione di tali sanzioni sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
      Rileva, infine, che l'articolo 10 prevede stabilisce che, in deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n.  3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato consumare bevande alcoliche e fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.
      Ciò premesso, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con alcune condizioni e una osservazione (vedi allegato 2).
      Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

      La seduta termina alle 15.35.

AVVERTENZA

      Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n.  898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.
C. 4605 Ferranti.

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