Sulla pubblicità dei lavori:
Realacci Ermete , Presidente ... 3
Audizione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, atto n. 401, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti
(ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento)
:
Realacci Ermete , Presidente ... 3 ,
Galletti Gian Luca , Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ... 3 ,
Realacci Ermete , Presidente ... 7 ,
Galletti Gian Luca , Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ... 7 ,
Realacci Ermete , Presidente ... 7 ,
Galletti Gian Luca , Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ... 7 ,
Realacci Ermete , Presidente ... 8 ,
Galletti Gian Luca , Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ... 8 ,
Realacci Ermete , Presidente ... 8 ,
Galletti Gian Luca , Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ... 8 ,
Realacci Ermete , Presidente ... 9 ,
Massa Federico (PD) ... 9 ,
Bratti Alessandro (PD) ... 9 ,
Zolezzi Alberto (M5S) ... 10 ,
Mariani Raffaella (PD) ... 11 ,
Segoni Samuele (Misto-AL-TIpI) ... 12 ,
Braga Chiara (PD) ... 12 ,
Borghi Enrico (PD) ... 13 ,
Realacci Ermete , Presidente ... 13 ,
Borghi Enrico (PD) ... 13 ,
Gadda Maria Chiara (PD) ... 14 ,
Realacci Ermete , Presidente ... 14 ,
Galletti Gian Luca , Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ... 16 ,
Gadda Maria Chiara (PD) ... 17 ,
Galletti Gian Luca , Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ... 17 ,
Realacci Ermete , Presidente ... 17
ALLEGATO: documentazione consegnata dal Ministro Galletti ... 18
Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà- Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP;
Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD;
Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA);
Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS;
Scelta Civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE;
Civici e Innovatori: (CI);
Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;
Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR;
Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA;
Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri;
Misto-UDC: Misto-UDC;
Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
ERMETE REALACCI
La seduta comincia alle 8.35.
Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla web-tv.
Audizione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, atto n. 401, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, atto n. 401, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti.
Colleghi, come sapete, tecnicamente questa è una discussione generale su un provvedimento molto importante. Come è accaduto anche altre volte, partiamo da una direttiva dell'Unione europea per mettere mano in maniera abbastanza più generalizzata alla questione della VIA, quindi è una materia sensibile e delicata.
Io direi di procedere in questa maniera. Ripeto che non è un'audizione in senso stretto. Darei la parola al Ministro, che ci ha portato una relazione, che è in distribuzione e di cui autorizzo la pubblicazione in calce al resoconto (vedi allegato), per un quarto d'ora, venti minuti. Ritengo che forse sia inutile leggere la relazione, che è stata consegnata: i colleghi potranno porre questioni e fare considerazioni.
Abbiamo abbastanza tempo a disposizione per i nostri lavori, ma è chiaro che non è detto che il Ministro sia in grado di rispondere a tutte le questioni che verranno poste. Taluna di esse, eventualmente, sarà oggetto di risposta scritta in seguito.
GIAN LUCA GALLETTI, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ho accolto con piacere l'invito che mi è stato rivolto a relazionare dinanzi a questa Commissione al fine di poter illustrare le principali novità in merito allo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Il principale obiettivo è quello di rendere finalmente funzionali ed efficienti le procedure, di innalzare i livelli di tutela ambientale, di contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese in merito alla disciplina vigente.
Come noto, lo schema di decreto è stato redatto sulla base delle disposizioni della legge di delegazione europea 2014, è stato approvato nel corso della seduta del Consiglio Pag. 4 dei ministri lo scorso 10 marzo ed è stato successivamente trasmesso alla Conferenza Stato-regioni e alle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato per l'acquisizione dei previsti pareri.
Prima di passare a esaminare i contenuti principali del provvedimento, occorre evidenziare che allo stato attuale, da un'analisi della durata media delle procedure di competenza statale che hanno compiuto i miei uffici, si riscontrano tempi medi per la conclusione dei procedimenti VIA di circa tre anni, mentre per la verifica di assoggettabilità a VIA sono necessari circa 11,4 mesi.
Nonostante la normativa vigente preveda termini più ridotti, da un minimo di 150 a un massimo di 390 giorni, le attuali tempistiche minime per lo svolgimento di una valutazione di impatto ambientale sono di circa 300 giorni, fino a un massimo di sei anni. Per la verifica di assoggettabilità a VIA, invece, si va da un minimo di due mesi fino a un massimo di due anni e otto mesi.
Proprio sulla base delle risultanze appena sintetizzate, è apparso evidente che l'attuale frammentazione delle competenze normative, regolamentari e amministrative tra Stato e regioni ha senz'altro contribuito a generare profili di criticità nella gestione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, recando difficoltà evidenti per amministrazioni e imprese in ragione di una duplicazione di ruoli, che spesso comporta un notevole rallentamento, se non, in taluni casi, una vera e propria paralisi dell’iter valutativo dei progetti.
Sul punto, per avere un'idea della dimensione del fenomeno e dell'assoluta necessità di strutturare un quadro normativo e regolamentare modulato su criteri di speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa, debbo segnalare che il valore complessivo degli investimenti in opere oggetto di procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale attualmente pendenti ammonta a circa 21 miliardi di euro.
In tale prospettiva, è parsa evidente e improcrastinabile l'esigenza di rendere possibile che la valutazione di impatto ambientale nei procedimenti di competenza statale assuma il carattere di procedimento assorbente rispetto al rilascio di tutti quei titoli abilitativi e autorizzativi comunque riconducibili ai fattori ambientali, analiticamente individuati dalla direttiva europea in tema di VIA, e ciò al precipuo fine di far fronte a quelle situazioni di frammentarietà cui ho fatto cenno.
Mi preme evidenziare, inoltre, che la coerenza, la speditezza e la puntualità delle valutazioni riguardanti l'impatto ambientale di un progetto possono senz'altro rappresentare l'elemento cardine per salvaguardare efficacemente l'ambiente, consentendo al contempo la realizzazione degli investimenti necessari per assicurare lo sviluppo economico e la crescita sostenibile, scongiurando gli attuali fenomeni di delocalizzazione dei progetti verso aree geografiche a basso livello di regolazione ambientale.
Per fornire un primo punto di sintesi del provvedimento oggi all'attenzione di questa Commissione, mi sembra opportuno sottolineare i contenuti più significativi della riforma. Il primo è la nuova definizione di impatti ambientali modulati in perfetta aderenza alle prescrizioni della direttiva e comprendenti gli effetti significativi diretti e indiretti di un progetto esclusivamente su fattori elencati nella direttiva, ivi compresi quelli afferenti alla popolazione, alla salute umana e al patrimonio culturale e paesaggistico.
In particolare, ricordo che la nuova direttiva reca un'inedita definizione di VIA, la quale consiste in un procedimento articolato nelle seguenti fasi: a) preparazione di un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale da parte del committente; b) svolgimento delle consultazioni pubbliche; c) esame da parte delle autorità competenti delle informazioni presentate nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale e di eventuali altre informazioni ricevute nel quadro delle consultazioni pubbliche; d) conclusione motivata delle autorità competenti in merito agli impatti ambientali del progetto; e) integrazione della conclusione motivata dell'autorità competente in tutte le decisioni di autorizzazione per la realizzazione del progetto. Pag. 5
Il secondo elemento significativo è il rapporto tra la VIA e le autorizzazioni aventi a oggetto la realizzazione e l'esercizio del progetto, rapporto che viene chiarito una volta per tutte ponendo la VIA come una procedura il cui esito finale deve essere posta espressamente alla base quale atto presupposto di tutte le altre successive autorizzazioni.
Il terzo elemento significativo è l'introduzione per i progetti assoggettati a VIA statale della facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinaria, il rilascio di un provvedimento unico ambientale, che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori ambientali, da prendere in considerazione ai fini della VIA.
L'articolo 16 dello schema del decreto introduce un nuovo provvedimento unico in materia ambientale da rilasciare su apposita istanza del proponente, comprensivo di ogni autorizzazione: intesa, parere, concerto, nulla osta o atto di assenso in materia ambientale richiesti dalla normativa vigente per la realizzazione del progetto.
A tal fine, il proponente presenta apposita istanza allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normativa di settore per consentire all'autorità competente la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali, proprio sulla scorta degli elaborati progettuali stabiliti dalle norme di settore per il rilascio del titolo autorizzatorio richiesto.
In ogni momento del procedimento unico ambientale è assicurato il pieno coinvolgimento sia di tutte le amministrazioni competenti in materia, che risultano sempre titolari per la verifica dell'adeguatezza e della completezza della documentazione tecnica di riferimento, sia del pubblico interessato, che potrà presentare le dovute osservazioni riguardanti la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione integrata ambientale e la valutazione di incidenza.
La sede di adozione del provvedimento unico ambientale sarà quella della conferenza dei servizi, disciplinato dall'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990, alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni interessate al rilascio del titolo abilitativo in materia ambientale richiesti dal proponente.
La determinazione motivata a conclusione della conferenza dei servizi costituirà, infatti, il provvedimento unico in materia ambientale, recante l'indicazione espressa del provvedimento di VIA e di tutti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico.
Tengo a evidenziare che l'articolo sopra descritto rappresenta uno dei cardini della riforma e configura un procedimento speciale e innovativo, attivabile su opzione del proponente, che si muove nel solco già tracciato dall'articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990.
In particolare, il procedimento unico ambientale consentirà senz'altro un'agevole applicazione delle misure da parte degli operatori pubblici e privati ispirate a criteri di semplificazione normativa e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi mediante la concentrazione delle tempistiche degli adempimenti procedimentali.
Il quarto elemento significativo è l'eliminazione per la verifica di assoggettabilità a VIA dell'obbligo per il proponente di presentare gli elaborati progettuali (progetto preliminare o studio di fattibilità). Per l'effettuazione del cosiddetto screening, sarà sufficiente per il proponente presentare esclusivamente lo studio preliminare ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa ambientale.
Il quinto elemento significativo è la possibilità, ai fini dei procedimenti di VIA, di presentare elaborati progettuali con un livello informativo di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali. A ciò si è aggiunta l'introduzione della facoltà per il proponente di aprire in qualsiasi momento una fase di confronto con l'autorità competente finalizzata a condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento della procedura. Pag. 6
I vantaggi attesi da un tale nuovo istituto appaiono evidenti tanto per i proponenti quanto per l'amministrazione, posto che, proprio sulla scorta della fase di confronto cui ho fatto cenno, saranno senz'altro assicurati ed esaminati elaborati progettuali più adeguati ai diversi casi di specie, di qualità sufficientemente elevata, tale da consentire alla compiuta valutazione degli impatti ambientali, evitando così inutili aggravi procedimentali e diseconomie nei procedimenti.
Il sesto elemento significativo è l'introduzione di una facoltà per il proponente, per le modifiche o l'estensione dei progetti elencati negli allegati, di richiedere all'autorità competente una valutazione preliminare del progetto al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. La norma è stata predisposta alla luce delle numerose incertezze riscontrate dalle imprese in merito alla disciplina da seguire in relazione alle modifiche o l'estensione dei suddetti progetti. L'obiettivo, quindi, è quello di offrire alle imprese uno strumento di agevole utilizzo diretto a superare tali situazioni di incertezza.
Il settimo elemento significativo è l'abrogazione del DPCM 27 dicembre 1988, recante le norme tecniche per la redazione degli studi d'impatto ambientale e la sua sostituzione con il nuovo allegato 7, parte seconda, perfettamente allineato ai contenuti dell'allegato IV della direttiva, al fine di eliminare una disciplina tecnica risalente a quasi trent'anni fa, eliminando altresì inutili fenomeni di gold plating rispetto al diritto europeo.
L'ottavo elemento significativo è la riorganizzazione delle modalità di funzionamento della commissione VIA per migliorare le prestazioni e la funzionalità effettiva di tale organismo per assicurare l'integrale copertura dei relativi costi di funzionamento a valere esclusivamente sui proventi tariffari versati dai proponenti.
La proposta normativa prevede anche la costituzione di un comitato tecnico a supporto della commissione, che opererà a tempo pieno, con personale esclusivamente pubblico, che contribuirà in modo decisivo all'accelerazione e all'efficientamento delle istruttorie.
Sono state previste nuove misure organizzative per garantire la copertura di tutte le spese esclusivamente a valere sui proventi tariffari versati dai proponenti. I commissari vengono remunerati esclusivamente in ragione dei compiti di istruttoria effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale.
Anche ai componenti del comitato, individuati esclusivamente tra i pubblici dipendenti, spetta il compenso in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale restano in carico all'amministrazione di appartenenza. Commissione e comitato, inoltre, sono espressamente in posizione di dipendenza funzionale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il nono elemento significativo è la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, abbinata alla puntuale scansione di tutte le fasi procedimentali e alla qualificazione di tutti i termini come perentori ai sensi e per gli effetti della disciplina generale sulla responsabilità disciplinare amministrativo-contabile dei dirigenti nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza.
Relativamente ai pareri delle amministrazioni interessate al progetto, la norma esplicita che, qualora tali pareri non siano resi nei termini previsti, ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo.
A tutela del rispetto delle tempistiche e per fornire adeguata certezza sulla conclusione del procedimento, è stata introdotta l'ipotesi che, in caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento via statale da parte del Ministero dell'ambiente, ovvero per l'espressione del concerto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, su istanza del proponente o dei ministri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri, che si esprime entro i successivi trenta giorni. Pag. 7
Quanto al decimo elemento significativo, il procedimento di VIA ha l'efficacia temporale definita nel provvedimento stesso, comunque non inferiore a tre anni, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente. In tal modo, vengono opportunamente valorizzati i puntuali apprezzamenti tecnico-istruttori riferiti al singolo progetto in esame, evitando di determinare aprioristicamente e genericamente un'efficacia temporale del provvedimento stesso avulsa da considerazioni tecniche specifiche connesse alla natura dell'intervento.
Decorsa l'efficacia temporale indicata nel procedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente che ha emanato il procedimento di VIA.
L'undicesimo elemento significativo è l'introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale e la conseguente rimodulazione delle competenze normative della regione, alla quale viene attribuito esclusivamente il potere di disciplinare l'organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative, con la facoltà di delegare ad agenti territoriali subregionali e di prevedere forme e modalità ulteriori di semplificazione e coordinamento.
Il dodicesimo elemento significativo...
PRESIDENTE. Magari, non li leggiamo proprio tutti, altrimenti resta poco tempo per gli altri interventi.
GIAN LUCA GALLETTI, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Andiamo subito a pagina 19. Peccato, perché così si tralasciano taluni importanti aspetti. Possiamo saltare alle ultime due pagine della relazione.
PRESIDENTE. Secondo me, più che le ultime pagine, avendolo letto adesso, sono più importanti alcune informazioni che le precedono. Segnalo che potete leggere le ultime due pagine, ma ritengo che bisogna fare presto per stare ai tempi dell'Unione europea.
GIAN LUCA GALLETTI, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Faccio riferimento a quanto contenuto nella relazione da pagina 14 a pagina 19.
Fornita la sintetica illustrazione dei principali contenuti dell'atto oggi all'attenzione di questa Commissione, mi corre l'obbligo di evidenziare che, all'esito della preliminare approvazione intervenuta nella seduta del Consiglio dei ministri dello scorso 10 marzo, i miei uffici hanno proseguito nei doverosi approfondimenti in merito alle modalità di ottimizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale sia per quanto attiene ai profili strettamente tecnici, sia per quanto riguarda le tematiche di più stretto carattere amministrativo, afferenti in primis alle ricadute che le modifiche introdotte producono sull'efficienza e sulle modalità organizzative dei relativi procedimenti amministrativi regionali e statali.
In particolare, sono in corso i necessari approfondimenti, volti a dare adeguato riscontro alle osservazioni pervenute dalle associazioni ambientaliste e alle istanze emerse nel corso dei preliminari confronti tecnici fin qui svoltisi con le regioni.
Tra i temi certamente meritevoli della più attenta considerazione, segnalo la questione della partecipazione del pubblico alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, rispetto a cui è in ipotesi la reintroduzione di una fase formalizzata di partecipazione con garanzia di tempi certi.
Sempre in tema di coinvolgimento del pubblico, e particolarmente dei residenti nei territori potenzialmente interessati da un progetto sottoposto a procedura di VIA, potrebbe ipotizzarsi un rafforzamento dello strumento dell'inchiesta pubblica mediante la previsione di una decisione motivata dall'autorità competente qualora tale strumento sia richiesto da soggetti qualificati adeguatamente rappresentativi, anche tenendo conto delle previsioni in tema di Pag. 8dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Ancora stiamo valutando l'opportunità di introdurre formalmente una fase di partecipazione del pubblico anche nell'ipotesi in cui si renda necessaria la modifica del provvedimento di VIA a seguito dell'accertamento di impatti ambientali negativi imprevisti ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA.
Sempre al fine di corrispondere alle istanze derivanti dai confronti tecnici con le regioni, è senz'altro da approfondire il tema delle procedure afferenti ai progetti di competenza regionale alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Al riguardo, è in corso di valutazione la predisposizione di un articolo aggiuntivo da introdurre nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specificatamente dedicato alla disciplina dei procedimenti di competenza regionale.
Anche per quanto attiene alla nomina e alla composizione della commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, stiamo valutando la possibilità di introdurre gli opportuni correttivi allo schema in esame per meglio definire il quadro delle competenze e dei profili professionali dei commissari nonché una disciplina più puntuale sulle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto d'interesse anche potenziale per i membri della Commissione.
Per tale organismo è altresì ipotizzabile prevedere formalmente la presenza di delegati delle regioni interessate al fine di garantire l'adeguata e permanente partecipazione nell'ambito delle istruttorie tecniche di competenza statale e la più puntuale rappresentazione delle esigenze dei territori.
I miei uffici stanno, inoltre, approfondendo alcuni aspetti più strettamente procedurali, che riguardano la nuova procedura di pre-screening al fine di prevedere espressamente che la predisposizione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della modulistica necessaria alla presentazione delle liste di controllo possa essere effettuata anche per singole e specifiche categorie progettuali.
Ciò potrebbe senz'altro agevolare l'autorità competente e il proponente nell'individuazione della procedura più idonea a cui sottoporre eventuali modifiche e progetti e la possibilità di introdurre ipotesi di sospensione del procedimento VIA ai sensi della legge n. 241 del 1990 al fine di corrispondere, ad esempio, alle esigenze di svolgimento dell'inchiesta pubblica o di predisposizione di integrazioni progettuali particolarmente complesse.
Ricordo, da ultimo, che le modifiche apportate allo schema in esame di competenza in materia di VIA e oggetto di confronto con gli enti territoriali sono state effettuate sulla base del principio di attrazione a livello statale di tutti quegli interventi aventi carattere sovraregionale. Alla luce di tale criterio sarà, pertanto, possibile rivalutare il complesso di detti interventi all'esito del confronto tecnico e politico con gli enti territoriali al fine di verificare la permanenza in capo alle regioni delle competenze per i progetti di interesse esclusivamente endoregionale.
PRESIDENTE. Ringraziamo il Ministro.
Come è evidente, queste ultime pagine sono di grande importanza in quanto, sostanzialmente, riscrivono in parte il provvedimento. Sarebbe stato utile avere il provvedimento già filtrato attraverso queste ultime novità...
GIAN LUCA GALLETTI, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Non l'abbiamo ancora...
PRESIDENTE. Non lo dovete avere. Adesso, esprimeremo le nostre condizioni. Alcune andranno sicuramente in questa direzione. Sarebbe stato utile avere un provvedimento che già contenesse queste cose, in modo da trovarsi in una fase del percorso più avanzata.
GIAN LUCA GALLETTI, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Pag. 9mare. È un percorso che stiamo maturando con le regioni, nel confronto con le regioni.
PRESIDENTE. Alcuni punti sono emersi con grande forza anche nel dibattito qui, non solo con le regioni.
Do ora la parola agli onorevoli colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.
Siccome sono molti gli iscritti a parlare, invito i colleghi a essere anche sintetici negli interventi.
FEDERICO MASSA. Interverrò sinteticamente. Talune indicazioni contenute nell’addendum al decreto, in particolare quella che riguarda la composizione della commissione VIA, apparivano effettivamente un po’ distoniche, o appariva distonica la previsione espressa secondo la quale bisognava individuare i membri della commissione senza nessuna forma di concorsualità. Penso che su questo si stia intervenendo.
Quanto alla coerenza, però, con la delega e con la direttiva, valutando positivamente la decisione di riprendere un'integrazione di pubblicità con riguardo alla verifica di screening, che anche vedo essere stata recepita, francamente a me lascia molto perplesso la previsione di una generale derogabilità, o almeno così la leggo io – il comma 11 dell'articolo 3 –, cioè la possibilità, fatto salvo ecc., che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare escluda dalla valutazione progetti e così via.
Mentre il comma 10 è coerente sia con la direttiva sia con la delega nel puntualizzare la possibilità di deroga con riferimento a esigenze di difesa nazionale e di emergenza e protezione civile, il comma 11 vorrei dire che è in assoluta controtendenza con quello che dice la direttiva, quella a cui stiamo dando attuazione, che sul punto semmai riduce la possibilità di derogare, perché abroga il paragrafo 4 dell'articolo della direttiva. Qui, invece, abbiamo l'estensione di una possibilità derogatoria di carattere generale e generico che a mio modo di vedere, ripeto, non è coerente con la direttiva. Nella delega non c'è nessun riferimento a questa possibilità.
Inviterei a migliorare la riformulazione dell'articolo 29. Io non condivido l'osservazione per la quale la nuova scrittura dell'articolo 29 consentirebbe addirittura di derogare o di superare decisioni giurisdizionali. È, però, un'osservazione che trovo ripetuta nelle indicazioni che sono state formulate soprattutto da parte di associazioni ambientaliste. Evidentemente, forse una migliore riscrittura, per meglio calibrare gli interventi successivi all'eventuale sospensione o annullamento giurisdizionale delle precedenti autorizzazioni, secondo me sarebbe utile.
In sintesi, forse sarebbero opportuni un maggior coordinamento o una maggiore esplicitazione delle norme di riferimento. Sarebbe auspicabile che il ministero accompagnasse, magari anche nel documento successivo a quest'audizione, la documentazione con l'indicazione precisa, magari a specchio, del coordinamento tra la norma che si scrive e il riferimento nella direttiva o nella legge delega, per capire sulla base di quale legittimazione la norma viene attuata.
Siamo, comunque, nell'ambito di un procedimento di delegazione, non è un potere libero, non legato. Questo ci consentirebbe di coordinare meglio. Ripeto soprattutto per quanto riguarda l'articolo 29, ma se fosse possibile, servirebbe un chiarimento su questa deroga prevista all'articolo 3. Quanto ivi previsto incide pesantemente nella struttura fondamentale del procedimento, perché pone in capo al ministero un potere di difficile controllo anche, eventualmente, in sede giurisdizionale, proprio per il livello politico della decisione.
ALESSANDRO BRATTI. Io mi soffermo, Ministro, su una questione che avevamo già in parte affrontato quando abbiamo discusso del collegato ambientale, che riguardava la questione della commissione VIA, che qui viene di fatto «splittata» in due commissioni, nel senso che c'è la commissione e una sorta di commissari tecnici che vengono prelevati dagli organismi pubblici a supporto dei commissari.
Alla luce anche di una serie di questioni che sono capitate nella legislatura, compresa l'approvazione della legge sulle agenzie Pag. 10 ambientali, del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, del ruolo dato anche rispetto all'organismo generale come supporto alle decisioni autorizzatorie – tra l'altro, qui stiamo parlando di un provvedimento, come giustamente ha sottolineato lei, per cui si tende a far sì che la VIA assorba un'altra serie di autorizzazioni proprio per andare in quella logica di semplificazione che ci siamo sempre raccontati – mi chiedo anche, però, a questo punto che tipo di ruolo far svolgere a questi organismi tecnici che abbiamo deciso di costruire in maniera molto più articolata e molto più potenziata rispetto a quello che sono oggi.
Riterrei che i commissari potrebbero anche essere meno di 40 se fossero supportati da organismi che poi di fatto scrivono le istruttorie tecniche, come succede anche oggi. Già oggi, infatti, per numerosissimi provvedimenti AIA e VIA la parte di approfondimento tecnico viene svolta dall'ISPRA, giustamente, che è organismo di supporto tecnico al ministero.
Chiederei, allora, davvero di rivedere un po’ questa situazione. Sui commissari la scelta è sempre discutibile, opinabile. Che si presenti il curriculum, che non lo si presenti, è sempre complessa, complicata. Di fatto, è un organismo tecnico a supporto delle decisioni del Ministro, come abbiamo sempre avuto, ed è anche giusto che in parte ci sia questo rapporto fiduciario essendo la VIA – non viene ricordato mai – una decisione politica, basata su un'istruttoria tecnica, ma alla fine firmata dal Ministro, non da un dirigente, se non sbaglio.
A questo punto, però, mi chiedo veramente che senso abbia prelevare i tecnici dentro gli organismi pubblici competenti. Io continuo a sostenere che la relazione debba essere con gli organismi. Abbiamo il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente costituito per legge, coordinato dall'ISPRA, che è l'organismo di supporto del ministero, abbiamo il CNR, abbiamo l'ENEA, abbiamo l'istituto INGV, abbiamo una serie di organismi che io credo possano essere utilizzati in quanto tali per il supporto tecnico.
Vedo veramente complicato prelevare le persone all'interno di questi organismi, messi in comando presso il ministero, anzitutto perché si depotenziano gli organismi. Magari si prendono i più bravi, che poi devono svolgere funzioni dentro le organizzazioni. A questo punto, credo che andrebbe veramente studiata questa possibilità, almeno in quel comitato. Fermo restando quanto richiamato circa i commissari, ritengo che quanto appena detto sia un punto fondamentale: diversamente, credo che sarebbe anche in contraddizione con altre norme che abbiamo approvato. Cercherei di capire come si possono armonizzare i provvedimenti legislativi che abbiamo fatto dando, ripeto, importanza a questi organismi tecnici, che devono essere sempre di più non organismi di ricerca – tendo a sottolinearlo – ma di supporto alle attività del ministero.
ALBERTO ZOLEZZI. Ringrazio il Ministro.
Su quanto ci ha detto in ultimo in ordine al fatto che il testo sarà in corso di scrittura, se da un lato è confortante la riscrittura, è chiaro che limita anche un po’ la puntualità del nostro lavoro. Sarebbe stato interessante capire come venivano tradotte alcune parti su cui sono state evidenziate le criticità.
Il discorso del Ministro presenta, però, alcune linee su cui come gruppo non concordiamo e che ci fanno presupporre che non si arriverà a un testo condivisibile. Abbiamo un territorio particolare. Abbiamo regioni che scrivono piani area per migliorare la qualità e in questo testo al momento non c'è alcun riferimento a impatto cumulativo delle opere, non c'è riferimento a sostenibilità ambientale dei progetti né a eventuali priorità.
Parliamo di 21 miliardi, come ha detto bene il Ministro, ma non c'è un intervento per l'ambiente. Ci sono singoli proponenti che decidono di fare determinate opere e chiedono, quando è necessario, questa valutazione di impatto ambientale, in cui addirittura si prevedono delle deroghe se si riconosce l'utilità dell'opera senza far riferimento al fatto che il nostro territorio ha ben altre esigenze.
Non c'è riferimento agli effetti indiretti sui siti «Natura 2000». Sappiamo che ci Pag. 11sono moltissimi progetti esattamente sul confine proprio per non essere sottoposto a valutazione di incidenza. Il livello di definizione rimane, da quello che capisco, incompleto. Arrivando al progetto di fattibilità sottoposto a parere, è chiaro che non si capisce nulla del vero impatto ambientale di un'opera.
Togliere e limitare il livello di definizione limita la portata di questa valutazione di impatto ambientale, che diventa davvero un aiuto a qualsiasi imprenditore, che chiaramente con denaro pubblico per il project financing decide di fare una grande autostrada o una qualsiasi altra opera, che magari non c'entra niente con la progettualità ambientale, che deve essere sempre di più decisa dallo Stato, in particolare dal Ministero dell'ambiente.
Non sono previsti neppure gli aspetti economici dei proponenti: si finanziano come? Non vediamo riferimenti alle direttive sulle emissioni industriali. Sulla trasparenza e sulla meritocrazia dei componenti della commissione si spera che ci sia un miglioramento. Le valutazioni di impatto sanitario non fanno riferimento a elementi base, nel senso almeno di avere dei livelli essenziali, di disporre di almeno un referto epidemiologico della popolazione interessata: documenti che dovranno essere redatti, quando lo dovranno essere, da specialisti aventi almeno esperienza pluriennale. Diversamente, diventano elaborati assolutamente inutili.
Sottolineiamo davvero che con tutte le deroghe, con tutti i riferimenti a prospezioni anche nel raggio delle 12 miglia, questo provvedimento va in totale contrasto con la richiesta dell'Europa. Chiaramente, così com'è scritto, non avrà solo la nostra opposizione, non avrà solo l'opposizione delle associazioni ambientaliste, ma probabilmente creerà dei netti contenziosi e creerà una grande confusione nel mondo dell'imprenditoria.
RAFFAELLA MARIANI. Ringrazio il Ministro per l'ulteriore illustrazione delle questioni ancora in ballo.
In questo senso, vorrei riferirmi al tema del dibattito pubblico. Siamo reduci, dalla settimana scorsa, dal lavoro sul correttivo del codice degli appalti. La discussione fatta in merito alla tempistica del dibattito pubblico sugli appalti in generale, le opere strategiche e le opere d'impatto sociale che devono essere messe a dibattito pubblico, riguarda l'analisi al momento del progetto di fattibilità e, per il dibattito, addirittura il progetto di fattibilità è stato organizzato in due fasi.
Noi riteniamo che, da questo punto di vista, ci debba essere una coerenza anche rispetto alla procedura di VIA. In questo senso, vi inviteremmo a un contatto più efficace con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla scrittura di quel decreto ministeriale, appunto in fabbrica in questi giorni, perché quest'aspetto, anche riguardo a un'omogeneità e alla possibilità dei cittadini di fare osservazioni, ha una sua finalità se colto nella fase giusta. Si ritiene superfluo fare un dibattito quando per quel progetto è già stata stabilita un'infrastruttura viaria, ad esempio il tracciato, e i cittadini e le associazioni chiedono di poter dire la loro anche in una fase precedente, nel momento delle alternative progettuali.
Per quanto riguarda la VIA, pur comprendendo che gli aspetti di impatto debbono avere un perfezionamento in alcuni casi, un'idea più certa, ci domandiamo se sia opportuno anche arretrare, quindi portare, come nel caso del codice degli appalti, alle alternative progettuali la valutazione della VIA. Questa discussione c'è, le associazioni ambientaliste credono di portarla al progetto definitivo. Noi vorremmo che, pur nella garanzia, nel rispetto e nella parte preventiva ci sia libertà di dare indicazioni, ma si tenga conto di tutti i passaggi possibili. Riterremmo che, anche per semplificare la vita e per rendere meno farraginose le procedure, ci fosse un'omogeneità.
In questo senso, l'ultima cosa che voglio dire riguarda anche il rapporto tra Stato e regioni. Nella lettura del provvedimento, in alcuni casi abbiamo dei dubbi che vi siano ancora delle sovrapposizioni, una parte non chiara in cui risultano confuse la divisione delle competenze tra Stato e regioni. Vorremmo fossero immuni da qualsiasi ricorso. Pag. 12 Da questo punto di vista, il parere delle regioni sarà dirimente, ma vorremmo che non vi fossero delle sovrapposizioni, cause di contenzioso, che naturalmente allungano i tempi.
SAMUELE SEGONI. Molto brevemente, vorrei toccare tre punti.
Una delle parti che più ci preoccupa è aver individuato alcuni elementi di aleatorietà in questo procedimento. Mi riferisco, ad esempio, alla possibilità per il Ministro di esentare in tutto o in parte la realizzazione di un progetto dalla valutazione di impatto ambientale, dicendo, in estrema sintesi, quanto espresso più compiutamente in precedenza dal collega Massa.
Va bene parlare di coordinamento e di integrazione con le altre procedure, ma se questo si traduce nella possibilità di indire la conferenza dei servizi per la VIA statale solo nel caso in cui sia il proponente, cioè colui che è chiamato a sottoporre il progetto al VIA, a individuare questo procedimento, ci sembra un po’ una questione abbastanza aleatoria, un elemento di indecisione: secondo noi, questa aleatorietà dovrebbe essere rimossa dalle discipline e non ulteriormente alimentata.
Un altro punto è relativo al coinvolgimento pubblico, come detto in precedenza anche dalla collega Mariani. È un tema che a noi sta molto a cuore. Non entrerò nei dettagli, perché ne ha parlato diffusamente la collega Mariani. Mi limito a fare una riflessione.
Molto spesso, il coinvolgimento pubblico viene visto come un ostacolo alla realizzazione dell'opera, e invece noi siamo profondamente convinti che creare un tavolo di ascolto, un tavolo di dibattito e di coinvolgimento del pubblico aiuti alla sua realizzazione.
Creare un tavolo aperto e partecipato con il pubblico, in cui possono essere sviscerate proprio nel merito tecnico le questioni dell'opera, è il metodo migliore per individuare e smontare eventuali sindrome NIMBY e, quindi, poter procedere più speditamente alla realizzazione dell'opera. Ci sono anche imprenditori più «illuminati» che recentemente stanno capendo quest'approccio. Fa parte della realizzazione di un'opera non solo la progettazione, ma anche la fase in cui la spieghi al pubblico proprio nelle questioni tecniche.
L'ultimo punto è una questione che non mi sembra sia stata affrontata in precedenza e per la quale metto, magari, anche le mani avanti: forse, non ho ben chiaro il quadro complessivo dei numeri dei procedimenti di VIA, ma per le opere che ho seguìto mi sembra che a volte si verifichino casi in cui si danno pareri di VIA favorevoli, ma corredati da centinaia, se non migliaia, osservazioni o prescrizioni. In questi casi, non sarebbe meglio mettere una sorta di limite, una sorta di soglia, superata la quale il progetto è bocciato? Faccio un parallelo: se presento una mozione, una risoluzione, con 20 punti e il Governo mi dice che 19 non vanno bene e uno va bene, me la bocciano, non mi dicono: «Segoni, te la passiamo, ma mi devi fare 19 riformulazioni», cosa che sarebbe assurda. Né chiedo se questa mia visione corrisponde al quadro reale, effettivo, e se il meccanismo che ho proposto possa essere adottato.
CHIARA BRAGA. Molto brevemente, non ritorno su alcuni punti che già sono stati illustrati dai colleghi e sui quali confidiamo che il Ministro presterà la massima attenzione nella fase di ulteriore approfondimento, ma solo su due aspetti.
Uno riguarda la natura di quest'atto. La richiesta molto opportuna del collega Massa di fornire un'indicazione più dettagliata e precisa dei contenuti del decreto legislativo in diretta attuazione della delega per noi è importante, avendo anche avuto modo di rivedere i criteri con i quali si è affidato, nella legge di delegazione europea del 2014, al ministero il compito di attuare la direttiva. Questi criteri sono, oggettivamente, abbastanza ampi, e quindi condivisibili, assolutamente.
Siamo certi che l'esercizio della delega da parte del Ministro avvenga all'interno di quell'ambito, ma trattandosi, come abbiamo visto, anche di una riscrittura sostanziale del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la parte che riguarda le procedure, i procedimenti di VIA, la stessa composizione della commissione, credo che sia utile per il Parlamento avere la massima Pag. 13 attenzione nell'indicare l'attuazione di questi princìpi e anche la massima attenzione, come peraltro già ha avuto modo di dire il Ministro, rispetto alle osservazioni che faremo pervenire attraverso il nostro parere.
Vengo all'altro aspetto generale che mi permetto di sottolineare. Il decreto riduce i margini di incertezza dei tempi di conclusione dei procedimenti, introduce anche il tema della perentorietà dei termini, con una scelta oggettivamente impegnativa. Io credo che il giusto bilanciamento a quest'esigenza, dal mio punto di vista, ma probabilmente anche più ampio e condivisibile, sia quello di non mortificare, o comunque di non ridurre eccessivamente gli spazi di partecipazione e di coinvolgimento.
Tutte le sottolineature che sono state fatte e le anticipazioni di volontà di rivedere alcuni passaggi sono, secondo me, positive, perché contemperano questa legittima esigenza di certezza dei tempi, con però anche quella di garantire la piena rappresentanza delle osservazioni non solo dei territori, ma anche dei cittadini. Peraltro, questo è un tema che c'era anche nella stessa direttiva.
Sulla partita della composizione della commissione tecnica mi sento di condividere le osservazioni del collega Bratti. Non dimentichiamo che su questo punto siamo intervenuti con più provvedimenti, riducendo la composizione. C'è un ritardo oggettivo nella nomina della nuova commissione.
Io giudicherei utile capire magari in maniera un po’ più dettagliata le ragioni per cui si ritiene di dover istituire questo nuovo comitato tecnico di accompagnamento, che finora non c'era. Alla luce anche dell'attività di questi anni della commissione, chiedo al Ministro se è in grado di fornirci qualche più dettagliata indicazione sulle ragioni che conducono a questa scelta.
ENRICO BORGHI. Ringrazio il Ministro, che ha ritenuto di dover coinvolgere la Commissione per l'esame di questo provvedimento.
PRESIDENTE. A questo è obbligato dalla legge. Capisco la diplomazia, ma...
ENRICO BORGHI. Abbiamo già visto in altri passaggi che i provvedimenti di adempimento normativo vengono svolti con una funzione più notarile.
La presenza del Ministro è impegnativa e proprio per questo motivo vogliamo sottolineare l'esigenza di un lavoro che in qualche misura ha già preconizzato, che da un lato tenga conto del fatto che non siamo di fronte a un provvedimento chiuso e, dall'altro, tenga conto dell'esigenza che il lavoro che svolgerà questa Commissione non sarà di notarile recepimento di indicazioni che non sono state fornite, o almeno questo è il giudizio dal gruppo del Partito Democratico.
Oltretutto, occorrerebbe fare in modo che questo documento sciogliesse due limiti culturali e ideologici che in questi anni sono stati alla base di provvedimenti di questa natura. Cari colleghi, affrontiamo il toro per le corna: nel nostro Paese, il tema della valutazione di impatto ambientale è stato usato per motivi ideologici come una clava da chi riteneva che bisognasse bloccare lo sviluppo attraverso procedimenti di natura vincolistica, limitativa e contenitiva, per cui di fatto bisognava creare un meccanismo di logiche occhiute, di controllo, di verifica, di autorizzazioni che limitassero un impatto eccessivamente degenerativo di un'idea di sviluppo.
Per converso, lo specchio rispetto a quest'impostazione ideologica era via alla VIA, e cioè l'idea che bisognasse eliminare qualsiasi genere di valutazione, elemento di freno al libero correre dello sviluppo verso le magnifiche e progressive sorti del prodotto interno lordo. Sono stati due errori entrambi alla base della situazione che oggi ci troviamo a dover considerare.
Noi vorremmo avere – lo dico al Ministro – una valutazione di impatto ambientale di tipo europeo. La cosa che non riusciamo a capire è come sia possibile che, quando l'Unione europea emette delle direttive che debbono valere per tutti e ventisette i Paesi, vi siano quelli che fanno dell'ambiente uno degli elementi di forza, di traino, di pilastro del loro sviluppo e Pag. 14recepiscono quest'elemento nel loro quadro ordinamentale senza che questo diventi un orpello, una burocrazia, un elemento di freno che venga vissuto come un limite da parte del sistema delle imprese del Paese mentre in Italia, invece, ogni volta lo si interpreta – mi consentite il passaggio – all'italiana cioè in una maniera per la quale, e qui entro nel merito, il Ministro oggi ha in qualche misura già messo le mani avanti – ed è positivo.
Credo che sarebbe stato più opportuno, ma questo è un tema di carattere generale, che gli uffici ministeriali tenessero conto che il Parlamento in questi anni ha già operato una serie di scelte non sindacabili! Trovarci nella discussione sulla base della quale occorre emendare, introdurre il dibattito pubblico come se questo non fosse stato un tema che in questa Commissione è stato sviscerato all'interno del codice degli appalti, è un errore giuridico. Dico di più, è un errore politico.
Noi riteniamo che il tema della partecipazione del dibattito pubblico, del coinvolgimento delle popolazioni debba essere un elemento che va nella direzione di agevolare un percorso di questa natura, ed è stato grave che questo tema non sia stato previsto anche nel testo inviato in Consiglio dei ministri, perché non ha tenuto conto di un'indicazione che il Parlamento in altri contesti ha già dato.
Come hanno ricordato il collega Bratti e la collega Braga, abbiamo già affrontato alcuni temi nel collegato ambientale. Chiediamo che questi temi, che sono già stati sedimentati, discussi, votati e legiferati, vengano recepiti. Non è che ogni volta in un parere dobbiamo ricordare al Governo che abbiamo legiferato. Sembrerebbe una cosa piuttosto singolare, rispetto alla quale ci saremmo attesi una partenza che ci avesse evitato di dover ricordare tutti questi aspetti.
Questo vale soprattutto alla luce di un tema – concludo, presidente – molto delicato post 4 dicembre, che è il tema con le regioni. Su questo abbiamo bisogno di un'articolazione che non sia di rinvio, ma di punto di caduta e di tenuta, altrimenti rischiamo di dover varare un provvedimento che poi aprirà una serie di contenziosi, che poi obbligherà alla riapertura di un nuovo provvedimento. Il risultato sarà esattamente l'opposto rispetto all'esigenza di darci un quadro armonico, europeo e che sia nella condizione di poterci dare una risposta quale quella che i colleghi hanno precedentemente sottolineato.
Sotto questo profilo, riteniamo, presidente, che l'esercizio e l'esame della Commissione debba essere estremamente approfondito e, partendo dalle indicazioni che oggi sono anche arrivate dal punto di vista dell'esigenza dei punti aperti, su questo ci concentreremo.
MARIA CHIARA GADDA. Desidero ringraziare anch'io il Ministro per la sua disponibilità a essere qui oggi, ma soprattutto a recepire le osservazioni che arriveranno da questa Commissione. Ringrazio anche i colleghi per l'analisi puntuale che è stata fatta del provvedimento. Vorrei aggiungere soltanto tre domande, tre temi puntuali e specifici.
Vorrei capire come la fase progettuale, in cui viene avviato il progetto di VIA, su determinati progetti si coniughi, come si coordini con la direttiva Seveso 3, comunque richiesta per alcune tipologie di impianti e di opere puntuali; allo stesso tempo, come si coniughi il provvedimento, visto che nel testo non ho riscontrato alcun collegamento tra la VIA e la VAS. È prevista un'attività di coordinamento, di collegamento tra questi due procedimenti?
Per quanto riguarda la sostituzione delle norme tecniche soppresse, non vi è una valutazione da parte del Ministro e del ministero nell'adottare le linee guida che comunque già l'ISPRA ha predisposto e su cui ha lavorato in questi anni? La soppressione delle norme tecniche è comprensibile, visto che sono piuttosto obsolete e vecchie, ma è chiaro che non possiamo lasciare un vuoto normativo e dei riferimenti anche tecnici puntuali che possono contribuire a una maggiore fluidità e chiarezza delle procedure.
PRESIDENTE. Ministro, anch'io sottopongo tre questioni rapidissime.
Si è capito, perché lo hanno detto un po’ tutti e con grande forza, il collega Borghi in Pag. 15particolare, che la questione del débat public per noi è dirimente. Bisogna capire come collocarla, come darle forza. Ho visto nelle note che si prevede anche che possa rientrare in campo quando ci sono modifiche significative al progetto. A nostro avviso, è stato un errore non metterla con forza nel provvedimento da subito.
Il provvedimento viene usato poi anche, come è accaduto altre volte per il recepimento di direttive europee, per fare delle cose che non devono essere, ovviamente, in contrasto con il recepimento – è da prestare particolare attenzione alle cose che ha detto il collega Massa per quanto riguarda un possibile contrasto tra le norme che ci vengono proposte e la direttiva europea – ma per risolvere una serie di questioni.
Qui inviterei a un'attenzione più puntuale. Per capirci, è giusto avere procedure molto semplificate in alcuni casi. Faccio degli esempi concreti per capirci. Nel caso del rifacimento di impianti eolici e impianti rinnovabili, è giusto che la procedura sia rapidissima. È evidente anche ai sassi che, se si ha già un impianto eolico e già si consuma suolo e così via, è meglio fare il repowering di quell'impianto eolico e permettere rapidamente che continui a produrre anziché riavviare lunghissime e costose procedure e impegnare altri rami di territorio. Su quello, come su altri impianti di rinnovabili, è giusto avere procedure accelerate.
Nel provvedimento si affronta anche il tema delle piattaforme. Lì il terreno è più delicato, a mio avviso. Può essere giusto se una piattaforma ha un altro uso, ma deve essere definito chiaramente e vidimato nel tempo non andare allo smantellamento; se lo usi per mettere una pala eolica, per fare un osservatorio scientifico, può avere un senso questo.
Allora, visto che stiamo agendo a latere della direttiva e non dentro, non è questa la sede per affrontare una questione invece pelosa, cioè il fatto che molte piattaforme simulano l'esistenza in vita perché estraggono un metro cubo di gas, ma in realtà dovrebbero già essere sottoposte a smantellamento? Che ci sia un passaggio in cui questa possibilità di utilizzo delle piattaforme, che ripeto è nell'interesse del Paese, sia bilanciata dalla ripulitura di un trucco che è stato ampiamente usato nel corso di questi anni.
Lo stesso ragionamento vale sulla sottrazione a VIA dell’airgun. Non mi sembra convincente, visto anche che il ministero annualmente deve portare una relazione al Parlamento sull'impatto dell’airgun, che questa cosa ci sia.
Infine, c'è un problema, che è stato sollevato variamente dai colleghi, in particolar modo dalla collega Mariani: dobbiamo stare bene attenti a dove collochiamo la procedura di VIA. Francamente, penso che la richiesta, che viene anche da associazioni ambientaliste, di farla sul progetto esecutivo non sia convincente. Il progetto esecutivo significa che è già deciso tutto, tanto per essere chiaro.
Nella procedura di VIA, invece, è chiaro che abbiamo diverse cose. Un conto è un'opera pubblica, un conto è un impianto puntuale, un conto è se si deve fare una ferrovia, un conto se occorre decidere se fare o meno una cosa. Nella procedura di VIA ci deve essere un margine di apertura, ci deve essere cioè un numero sufficiente di informazioni per fare la VIA, ma non deve essere già tutto deciso.
Se, invece, hai già deciso che fai la Tour Eiffel, è complicato che poi ti metti a dire le cose. Questo significa che devi prevedere anche la possibilità di non fare la Tour Eiffel nella fase in cui fai la VIA. La normativa europea prevede, infatti, anche l'opzione zero, e cioè si fa questa cosa, si può fare e ha queste alternative, si può non fare perché non è nell'interesse.
Anticiparla con il giusto elemento d'informazione è una cosa sensata, ma questo implica non solo tenere in conto, di nuovo, fortemente del débat public, delle considerazioni che vengono dalle istituzioni e dai cittadini, ma anche che ci sia una fase successiva in cui, a fronte del non rispetto delle prescrizioni previste dalla VIA, ci sia un giudizio aperto.
Se, invece, si fa solo la procedura VIA in una fase preliminare e poi il progetto esecutivo non tiene conto delle prescrizioni, lì Pag. 16dobbiamo concatenare meglio un giudizio che dia forza alla VIA, che altrimenti rischia di essere indebolita rispetto al passaggio finale. Lì è un problema tecnico di scrittura: bisogna collocarla nel punto giusto per permettere la partecipazione e permettere l'apertura delle opzioni, ma anche permettere una verifica successiva.
Su queste cose penso che formuleremo non una proposta tecnica – questa è partita delicata – ma sicuramente indicazioni di principio, queste sì.
Do la parola al Ministro per la replica.
GIAN LUCA GALLETTI, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ringrazio tutti i commissari, perché mi sembra che il dibattito sia stato molto molto istruttivo per noi e importante per recepire le giuste osservazioni e, in questo caso, le indicazioni della Commissione.
È un decreto legislativo. Non abbiamo fatto altro che trasferire la normativa europea in normativa nazionale, mettendo dentro anche ulteriori cose sempre nell'ambito della delega, nella prospettiva, come avviene per legge nei decreti legislativi, di venire nelle due Commissioni parlamentari, recepire le vostre osservazioni e avere il testo finale. Se mancavano alcuni argomenti, è giusto che questi vengano inseriti in questa fase della discussione sul decreto legislativo.
Tra questi, c'è anche il dibattito pubblico. Colgo oggi, ma era già nota ed evidente anche nei mesi passati, la volontà della Commissione di inserire in maniera forte il dibattito pubblico all'interno del procedimento. Come ho già detto in apertura, stiamo lavorando già su una soluzione di questo genere.
Gli obiettivi del decreto legislativo sono chiari: semplificazione, ridurre i tempi della concessione della VIA, mantenendo alto il controllo ambientale. Questi sono gli obiettivi che ci siamo dati.
Mi pare che stiamo facendo scelte pesanti. Mettere termini perentori e un tempo certo al procedimento VIA è un grandissimo passo in avanti per questo Paese. Credo che abbia ragione Borghi, questo ci può servire in generale a tornare a fare una riflessione sull'istituto della VIA.
Per entrare nel merito delle singole domande e quella sul comma 11, articolo 3: è preso letteralmente dalla direttiva. Non abbiamo, quindi, un problema di compatibilità. Credo che sia molto giusta la richiesta della tabella di composizione rispetto alla delega. Noi ce l'abbiamo già. Non so perché non è arrivata alla Commissione, probabilmente perché dal Governo non è stata trasmessa, o dai miei uffici, ma ve la faremo avere. Comunque, questa tabella esiste già ed è importante che ce l'abbiate.
Per quanto riguarda la composizione della Commissione: bene, e l'ho già detto in apertura, mettere i criteri di professionalità e di equilibrio delle singole professionalità all'interno delle commissioni. D'altra parte, il bando che abbiamo fatto era già concepito in tal modo, quindi tenendo conto anche delle professionalità e della composizione totale della Commissione.
Possiamo ragionare – mi rivolgo al collega Bratti – sulla possibilità di usufruire di più dell'ISPRA e degli altri enti del ministero, ma con un'avvertenza, ed è per questo che avevamo fatto la scelta che è oggi nel testo: avere, su questo lavoro, i commissari a tempo pieno. Non ci possiamo più permettere, come avviene ora, di avere ISPRA che lavora anche un po’ per la Commissione VIA ovvero di avere dipendenti che lavorano un po’ per la commissione VIA e un po’ per l'ISPRA. Ci vogliono persone professionalmente preparate che facciano per cinque giorni alla settimana e otto ore al giorno quel tipo di mestiere.
Ciò anche perché nel momento in cui poniamo tempi certi, dobbiamo avere prima di tutto una struttura che ci permetta di realizzarli. Deve quindi essere ben chiaro che devono essere persone che lavorano a tempo pieno su questo.
Per quanto riguarda la fase progettuale Seveso 3, se si considera quella parte che costituisce la vera novità di questo provvedimento, e cioè il procedimento unico ambientale, si deve concludere, secondo me, che esso comprende anche la Seveso 3, in quanto comprensivo di tutte le autorizzazioni necessarie per arrivare all'apertura del cantiere, e cioè, per intenderci, alla gara.
MARIA CHIARA GADDA. Su quel tipo di progetti, quindi, si dovrà fare necessariamente...
GIAN LUCA GALLETTI, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. No. Se il testo unico prevede che per quell'opera è prevista la Seveso 3, nel momento in cui vai nel procedimento unico ambientale, insieme a tutte le altre autorizzazioni ti viene rilasciata anche la Seveso 3. È chiaro che, se la tua opera non prevede la Seveso 3 ai sensi del testo unico, in quel caso il procedimento unico ambientale non comprende la Seveso 3.
Per quanto riguarda la VIA-VAS è disciplinata già nel testo unico.
Comunque, se c'è da chiarire con gli uffici, se c'è qualche dubbio, se dobbiamo scriverlo meglio, nel testo sarà fatto.
Sulle norme tecniche, concordo che non si può lasciare un vuoto normativo.
PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per il suo intervento e per la documentazione consegnata, della quale autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna (vedi allegato).
Dichiaro conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 9.40.
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