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Resoconti stenografici delle indagini conoscitive

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XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 2 di Martedì 29 ottobre 2013

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ferranti Donatella , Presidente ... 2 

INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO ALL'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE C. 957  MICILLO E C. 342  REALACCI, RECANTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE E L'AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ILLECITI IN MATERIA AMBIENTALE

Audizione del Consigliere della Corte suprema di Cassazione, Luca Ramacci.
Ferranti Donatella , Presidente ... 2 
Ramacci Luca , Consigliere della Corte suprema di Cassazione ... 2 
Ferranti Donatella , Presidente ... 4 
Bazoli Alfredo (PD)  ... 4 
Ferranti Donatella , Presidente ... 4 
Ramacci Luca , Consigliere della Corte suprema di Cassazione ... 4 
Micillo Salvatore (M5S)  ... 5 
Ramacci Luca , Consigliere della Corte suprema di Cassazione ... 5 
Ferraresi Vittorio (M5S)  ... 6 
Ramacci Luca , Consigliere della Corte suprema di Cassazione ... 7 
Ferraresi Vittorio (M5S)  ... 7 
Ferranti Donatella , Presidente ... 8

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL;
Scelta Civica per l'Italia: SCpI;
Sinistra Ecologia Libertà: SEL;
Lega Nord e Autonomie: LNA;
Fratelli d'Italia: FdI;
Misto: Misto;
Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI;
Misto-Centro Democratico: Misto-CD;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

Testo del resoconto stenografico
Pag. 2

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DONATELLA FERRANTI

  La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Consigliere della Corte suprema di Cassazione, Luca Ramacci.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 957 Micillo e C. 342 Realacci, recanti disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale, del Consigliere della Corte suprema di Cassazione, Luca Ramacci, al quale do la parola per lo svolgimento della sua relazione.

  LUCA RAMACCI, Consigliere della Corte suprema di Cassazione. Grazie, presidente. Ringrazio per l'invito. Esprimerò delle brevi considerazioni, riservandomi di inviare un contributo scritto più meditato. Ho esaminato sommariamente i testi delle due proposte di legge e devo dire che l'inserimento dei delitti contro l'ambiente nel Codice penale è un evento atteso da diversi anni dagli operatori del settore e avrebbe un significato epocale in un corpus normativo quale quello ambientale, che non si distingue per chiarezza e talvolta anche per logicità.
  L'inserimento dei delitti contro l'ambiente creerà sicuramente dei problemi pratici, interpretativi, perché le norme sono necessariamente generiche e manca nell'intero corpo normativo una definizione del concetto di ambiente. Questo è sicuramente un elemento significativo: nella nostra legislazione manca un concetto unitario di ambiente, basti pensare che in alcuni casi si discute ancora se di questa nozione facciano parte non soltanto gli elementi naturali (acqua, aria, suolo), ma anche ciò che ha subìto modifiche da parte dell'uomo.
  Ed è una discussione non soltanto teorica perché, sulla base delle diverse opzioni, vengono tenute fuori dal concetto di ambiente e dalla normativa ambientale anche l'urbanistica e la tutela del paesaggio, che costituiscono attualmente i principali elementi di aggressione all'integrità territoriale. È quindi sicuramente auspicabile un'impostazione anche definitoria di certe disposizioni.
  Anche il concetto di disastro ambientale, che è presente in altre legislazioni non è invece presente nella nostra, in cui finora si è applicato il concetto di disastro innominato, mentre invece altri Paesi come gli Emirati Arabi Uniti hanno una definizione di disastro ambientale.
  È quindi sicuramente importante l'introduzione dei delitti contro l'ambiente, ma un elemento andrebbe meditato, visto che uno dei due progetti prevede la delega al Governo per intervenire sul coordinamento del cosiddetto Testo Unico ambientale, Pag. 3vale a dire il decreto legislativo n.152 del 2006 e altre disposizioni di settore.
  Come scrissi una decina di anni fa, infatti, il rischio – da me paventato anche in altre occasioni – è che, a fronte dell'introduzione dei delitti contro l'ambiente, perdano significato i reati contravvenzionali previsti nel Testo unico ambientale, procedendo quindi a una loro indiscriminata depenalizzazione.
  Questo a mio avviso provocherebbe un disagio pratico, perché da un punto di vista teorico le contravvenzioni assicurano una tutela anticipata del bene giuridico protetto e quindi vanno a colpire situazioni non ancora definite e ormai irrecuperabili, e in più questa possibile depenalizzazione comporterebbe il ricorso alle sanzioni amministrative, della cui efficacia ormai tutti dubitano.
  Considerati infatti gli interessi economici coinvolti in questo tipo di reati, che hanno pene minime ma coinvolgono interessi economici rilevanti (basti pensare alla concorrenza tra l'impresa che rispetta le norme e quella che non vi si adegua), i costi del pagamento di un'eventuale sanzione amministrativa sarebbero irrisori rispetto a quelli che comporta l'adeguamento di un impianto inquinante.
  Una soluzione ci sarebbe: in una una delega al Governo nella legge n. 383 del 2001, Primi interventi per il rilancio dell'economia, quella per l'emersione del sommerso, si era trovato un sistema interessante sul quale si potrebbe riflettere, cioè quello di utilizzare lo stesso sistema di estinzione delle contravvenzioni in materia di infortuni sul lavoro anche per i reati ambientali.
  In questo caso, una volta individuata la violazione, vengono date delle prescrizioni dal controllore con un termine per adempiervi e, se l'interessato vi adempie entro il termine, è ammesso a pagare un'oblazione e il reato si estingue. Tutto questo però non impedisce al Pubblico Ministero di intervenire con ulteriori indagini, né depenalizza necessariamente questo tipo di violazione.
  Altro aspetto importante è il coordinamento con il decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità delle persone giuridiche, che con un ritardo decennale è stato attuato nel 2011, che pure è previsto nelle proposte di legge, dimenticando però alcune ipotesi contravvenzionali che forse richiedevano maggiore attenzione. Tutta la materia sull'inquinamento atmosferico, per esempio, è stata dimenticata, come anche l'abbandono di rifiuti, che invece è citato dall'articolo 192 del Testo Unico Ambientale.
  Manca quindi un coordinamento. Come dicevo, la legislazione ambientale è frammentaria e crea diversi problemi all'imprenditore che voglia adeguarvisi e incontra molte difficoltà, mentre chi vuole aggirare la normativa ha la strada in discesa, perché può farlo ricorrendo proprio all'incertezza interpretativa che queste disposizioni comportano.
  In questo senso, per citare due esempi recenti, in materia di terre e rocce da scavo l'articolo 186 del Testo Unico è morto e rinato più volte. A dicembre, poi, in Cassazione dovremo occuparci di una questione che sta facendo discutere, che è quella del trasporto illecito di rifiuti senza formulario, una norma che per un insieme di casualità, cioè per il ritardo dell'entrata in vigore del sistema di tracciamento dei rifiuti, il SISTRI, era stata in parte abrogata e poi rimessa in vita. Non si capisce bene se dovremmo discutere di una norma interpretativa o di una norma innovativa, il che comporterebbe la retroattività o meno dell'applicazione di questa disposizione.
  Abbiamo, quindi, un insieme di disposizioni che andrebbero sicuramente coordinate. Vorrei infine richiamare l'attenzione della Commissione sulle difficoltà riscontrabili nella pratica attuazione di questa normativa, che viene sistematicamente considerata una normativa di «serie B». Si tratta, infatti, di una normativa che non è molto apprezzata perché comporta uno studio continuo negli uffici giudiziari e viene considerata una materia minore a cui talvolta si dedicano pool di appassionati, però non c’è un riscontro in sede giudicante, dove non esistono specializzazioni specifiche.Pag. 4
  Anche la III Sezione della Cassazione di cui faccio parte si occupa di tutte le leggi speciali, oltre che delle violenze sessuali, quindi ha una competenza molto estesa e una specializzazione anche in questo settore.
  Anche nelle Forze di polizia la normativa di settore non ha molto chiarito gli aspetti, perché alcune disposizioni richiamano espressamente dei Corpi di polizia come se avessero l'esclusiva per l'accertamento di certe violazioni, cosa che il nostro Codice di procedura penale non prevede. A questo si aggiunga una specializzazione frammentaria, perché, al di là delle singole competenze, vari Corpi di polizia focalizzano l'attenzione su determinati settori e non su altri.
  E anche da questa situazione potrebbero derivare problemi nel momento in cui verranno inseriti nel Codice penale i delitti contro l'ambiente, perché si dovrà individuare quale Corpo di polizia sia più adatto a perseguire simili violazioni, che comportano conoscenze tecniche e giuridiche e la necessaria collaborazione con organi tecnici quale le ARPA o consulenti privati.
  Credo di non dover aggiungere altro, ma rimango a disposizione per eventuali domande.

  PRESIDENTE. Grazie. Do ora la parola ai colleghi che desiderino intervenire per porre quesiti e formulare osservazioni.

  ALFREDO BAZOLI. Grazie, presidente. Mi pare di aver capito che il Consigliere Ramacci giudichi estremamente significativa, utile e positiva l'introduzione nell'ordinamento giuridico della normativa penale sui reati ambientali, anche se ha richiamato l'esigenza di un coordinamento migliore con un sistema oggi frammentato e non particolarmente chiaro nella sua articolazione.
  Egli ha messo in evidenza un aspetto che a me pare rilevante, sul quale vorrei chiedere ulteriori delucidazioni, ossia il tema della tassatività delle fattispecie previste in questi progetti di legge. Ha fatto riferimento, infatti, al reato di disastro ambientale, che anche in una precedente audizione ci è stato segnalato come una fattispecie non compiutamente definita, che quindi può presentare un profilo di delicatezza sotto il profilo della tassatività della fattispecie.
  Mi chiedo se nella lettura di questi testi abbia individuato anche altri aspetti delicati, cioè se alcuni aspetti sul piano della tassatività debbano essere meglio precisati o articolati nel momento in cui ci accingiamo a portare in Aula questo provvedimento, perché questo è uno dei temi sui quali il legislatore spesso non ha un'attenzione sufficiente, mentre mi pare invece che debba essere messo a fuoco meglio.
  Un altro aspetto sul quale vorrei chiedere la sua opinione, Consigliere, riguarda il tema della confisca, di cui uno dei progetti di legge prevede l'applicazione. Mi chiedevo se in base alla sua esperienza possa ritenere utile l'estensione a queste fattispecie di reato o ad alcune in particolare dell'ipotesi di confisca prevista dall'articolo 322-ter del Codice penale. Grazie.

  PRESIDENTE. Forse sarebbe meglio rispondere volta per volta, perché altrimenti si rischia di non rispondere a tutte le domande.

  LUCA RAMACCI, Consigliere della Corte suprema di Cassazione. Grazie, presidente. Per quanto riguarda il problema della tassatività, non ho una risposta certa, perché da un punto di vista pratico si presentano due problemi: se la legge è troppo precisa, l'ambito di applicazione è ristretto; se è troppo ampia, l'interpretazione dipende dal giudice.
  Il problema della definizione, più che per chiarire l'ambito di efficacia della legge, è per capire la compatibilità e l'eventuale rapporto di specialità con altre disposizioni. Quando si parla di inquinamento ambientale, ad esempio, lo stesso concetto di ambiente può avere significati diversi, laddove soprattutto l'aggettivo «ambientale» crea sempre difficoltà. Anche nella Costituzione il termine «ambiente» Pag. 5è comparso nel 2000 con la riforma dell'articolo 117 e solo per indicare la competenza dello Stato e delle Regioni. Si è andati avanti per anni con gli articoli 9 e 32 parlando di paesaggio (che però è solo una parte di questo concetto di ambiente) e di salute.
  Ogni norma ha una sua definizione e, se si tratta di disposizioni ad ampio raggio, una definizione potrebbe portare a un'interpretazione troppo restrittiva. Per come sono strutturati gli articoli, mettendomi nei panni del Pubblico Ministero, ruolo che ho ricoperto per più di venti anni, c’è molto spazio anche per ipotesi marginali che poi dovranno essere vagliate dal giudice.
  Per quanto riguarda il discorso della confisca per equivalente, la trovo una delle disposizioni più efficaci attualmente in vigore. Vedo quale attenzione dedicano i soggetti colpiti da questa forma di sequestro finalizzata a confisca per equivalente, che, come sapete, è applicabile anche alle violazioni di natura fiscale anche per altre tipologie di reato. Estenderla anche alle violazioni in materia ambientale sarebbe importante.
  Gli antichi romani insegnano che i processi si fanno solo alle persone fisiche, non alle società, quindi chi ha una società e opera nel settore dell'ambiente, con il sistema delle deleghe di funzioni, nominando prestanomi, può evitare tranquillamente il processo. L'unica conseguenza che non può evitare è quella economica, perché può colpire anche la società.
  Adesso con il decreto legislativo n. 231 del 2001 questo tipo di intervento è possibile e, a dimostrazione di quanto sia rilevante colpire nel portafoglio (mi si passi il termine) il contravventore con pene che poi sono simboliche perché non vengono quasi mai eseguite, cito sempre l'esempio di un processo di cui non potrò mai occuparmi, il famoso caso ILVA, perché, leggendo solo i giornali e non gli atti, ho notato che l'interesse degli indagati verteva più sugli aspetti economici che sulla loro libertà personale.
  Questo dimostra che in determinati settori in cui l'economia muove tutto colpire con la confisca per equivalente o con altre disposizioni concernenti l'ambito economico risulta efficace.

  SALVATORE MICILLO. Vorrei restare sul tema della nozione di disastro ambientale, perché, ovviamente, allargare o restringere le maglie della sua definizione potrebbe lasciare più o meno spazio all'interpretazione. Le chiederei quindi, innanzitutto, di dirci cosa sia per lei il disastro ambientale. Vorrei sapere inoltre quanta recidività sia stata rilevata in coloro che in passato hanno inquinato e, non avendo subìto sanzioni rilevanti, abbiano reiterato il reato ai danni dell'ambiente. Grazie.

  LUCA RAMACCI, Consigliere della Corte suprema di Cassazione. Sulla nozione di disastro ambientale è difficile rispondere, perché attualmente si discute, con le disposizioni che abbiamo, sulla base della normativa applicata negli ultimi processi e non in base al Testo Unico ambientale in cui la nozione di disastro ambientale non è definita, in quanto si parla di disastro ambientale dando per scontato questo concetto.
  Peraltro, anche facendo riferimento al disastro innominato e all'articolo del Codice penale che lo prevede, in dottrina non c’è unanimità di consensi sul punto. Tempo fa avevo pubblicato un articolo in cui facevo il punto della giurisprudenza in proposito, ma dopo qualche mese una nota studiosa del diritto ambientale e cara amica mi ha criticato per queste visioni secondo lei troppo estese della nozione di disastro ambientale, ritenendo che entro quel concetto dovesse comprendersi qualcosa di meno.
  In realtà, parliamo sempre di compromissioni gravi dell'ambiente e quindi di situazioni difficilmente riparabili. Ovviamente è prevista anche la possibilità di cagionare il pericolo di disastro e questo concetto di pericolo può essere utilizzato in quelle fasi in cui ancora non si è verificato un danno irreparabile, ma non è un discorso molto semplice.
  Bisogna anche considerare come questi fenomeni vengano indicati come disastro Pag. 6ambientale o ecomafia, termine ormai entrato nel gergo comune. Questi termini nascondono i veri problemi della tutela ambientale, perché nel nostro territorio abbiamo gravi situazioni di compromissione dell'ambiente dovute a criminalità organizzata o a fenomeni strutturalmente complessi, però non va dimenticato che un danno altrettanto grave all'integrità dell'ambiente è causato, ad esempio, dall'inquinamento ambientale diffuso sul territorio.
  Potrei dire, ad esempio, solo per fare riferimento ad una situazione che conosco per avere lavorato a Venezia più di dieci anni, che nell'isola di Murano c'era un inquinamento da arsenico diffuso, dovuto alle vetrerie che lavoravano utilizzando materie prime inquinanti. Le singole imprese, a parte essere tutte fuori norma per quanto riguardava l'emissione di fumi in atmosfera, prese singolarmente, non avrebbero potuto determinare un disastro ambientale, ma tutte insieme provocavano fenomeni altrettanto gravi quanto quelli provocati da grossi eventi disastrosi o quelli provocati dalla criminalità organizzata nel settore dei reati ambientali.
  Bisogna quindi considerare che una parte del diritto ambientale, quella coperta dal diritto penale minimo, riguarda fenomeni che tutti insieme possono creare problemi altrettanto gravi di quelli provocati da grossi disastri o dalla criminalità organizzata.
  Mi riallaccio quindi alla seconda domanda, quella della tasso di recidività, che è difficilmente valutabile, perché, in assenza di una profonda attenzione a questo tipo di reati, manca il controllo del territorio da parte di chi dovrebbe effettuarlo. È impossibile avere una mappa di determinati fenomeni in una certa zona, perché le tante polizie che si occupano di questo settore non hanno i mezzi e le strutture per poterli monitorare.
  Tempo fa dei funzionari delle ARPA mi dicevano di trovarsi in difficoltà perché avevano fondi solo per fare i controlli di routine di chi chiedeva l'autorizzazione per esempio per uno scarico, con l'effetto paradossale che chi agiva completamente al di fuori della legge non sarebbe mai stato controllato, perché i fondi si esaurivano facendo i controlli di routine.
  In questa situazione è difficile realizzare una verifica, ed è certo che sanzioni irrisorie come quelle delle contravvenzioni, ma anche la stessa condanna penale non accompagnata da sanzioni più gravi (sequestri, misure interdittive alle aziende attualmente non previste nel decreto legislativo n. 231 del 2001, ma opportunamente previste in uno dei due progetti di legge) in quanto la pena è quasi sempre simbolica, in quanto non eseguita fino a un certo numero di anni di reclusione, hanno un effetto deterrente minimo, rappresentando una condanna più morale che pratica.
  Il tasso di recidività è quindi sicuramente alto o almeno la situazione induce a ritenere che lo sia.
  Un altro aspetto che vorrei segnalare alla Commissione è rappresentato dalle significative disparità di attenzione a questi fenomeni sul territorio nazionale. In Corte di Cassazione vedo ricorsi che arrivano da tutta Italia, ma ci sono zone molto più attive in questo settroe e altre meno. Tra l'altro, questo non dipende dalla prescrizione, che è un altro punto significativo da considerare, perché anche i delitti dal 2005 con la nuova legge sulla prescrizione sono soggetti a tempi di prescrizione molto brevi, però noi facciamo anche il cautelare, quindi tutte le impugnazioni dei sequestri dovrebbero darci un quadro generale del Paese e, in questo quadro, constatiamo che in determinate zone i reati ambientali sono sconosciuti, in altre sono più seguiti.
  Questo dipende dalla scarsa considerazione e attenzione che ricevono in quanto ritenute violazioni minori. Forse con l'introduzione dei delitti contro l'ambiente, in considerazione delle maggiore gravità delle pene, qualcuno presterà maggiore attenzione.

  VITTORIO FERRARESI. La ringrazio per la sua presenza e per il suo contributo. Condivido le considerazioni dell'onorevole Micillo anche perché credo che alcune Pag. 7imprese mettono a bilancio questi inquinamenti.
  Ho letto il suo libro sulle indagini sui reati ambientali, che contiene una panoramica completa e fornisce una serie di spunti, ma il concetto di ambiente non è sicuramente facile, anche se è stato prefigurato dall'articolo 32 della Costituzione. Visto che questo testo presenta lacune per quanto riguarda tipologie di reato che affrontate nel suo libro, quali i reati sull'atmosfera o danni da elettromagnetismo in condotte idriche, vorrei chiederle di darci un apporto anche con un eventuale documento per avanzare proposte per eliminare quella genericità che lei evidenziava.
  Vorrei sapere inoltre se ritenga opportuno introdurre due strumenti molto dibattuti, la prima è il riconoscimento della qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria nei confronti dei funzionari di istituti di controllo quali le ARPA e la seconda è il sequestro condizionato, che in questi casi potrebbe essere d'ausilio ai Pubblici Ministeri. Questo suo ulteriore contributo sarebbe veramente utile ai nostri lavori.

  LUCA RAMACCI, Consigliere della Corte suprema di Cassazione. Grazie. Senz'altro cercherò di inviare un contributo scritto. Lei mi chiede praticamente di riscrivere «la Bibbia» del diritto ambientale, un'operazione veramente complessa perché le disposizioni sono diverse e, come lei ha ricordato, vanno dall'inquinamento elettromagnetico, che è regolato da un'apposita legge quadro, ad altri numerosi settori.
  Per quanto riguarda invece la figura del sequestro condizionato, in realtà gli strumenti processuali per attuarlo ci sarebbero già, perché l'articolo 85 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale consente di subordinare il dissequestro a eventuali prescrizioni. È una forma di sequestro che abbiamo utilizzato molto a Venezia, fino a quando un difensore non ha avuto la malaugurata idea di fare ricorso in Cassazione.
  Gli dissi infatti che, se fosse andato in Cassazione, gli avrebbero sicuramente risposto che questo sequestro non è previsto dalla normativa, così è stato e di fronte a una decisione della Corte non abbiamo più potuto applicarlo, però è una cosa difficile da regolamentare perché sequestrare l'impianto significa avere un tecnico che verifichi l'adempimento a queste prescrizioni con tutto quel che ne consegue, quindi è un elemento difficile da strutturare sul piano normativo.
  Per quanto riguarda le ARPA, io apprezzo molto la loro buona volontà, però da un punto di vista di efficienza nel controllo del settore hanno già funzioni di Polizia giudiziaria riconosciute loro da un decreto ministeriale, anche se al loro interno discutono molto sul loro ruolo e in alcune regioni ci sono ARPA con funzioni di polizia giudiziaria, mentre altre non le vogliono. Il problema è rappresentato dall'indennità che ricevono coloro che hanno le funzioni di Polizia giudiziaria.
  Inoltre, le ARPA non hanno le competenze per poter operare come Polizia giudiziaria e allo stesso modo la Polizia giudiziaria tradizionale non ha le competenze tecniche. Se ad esempio un rappresentante dell'ARPA viene spintonato o preso calci mentre effettua un controllo, non ha i mezzi per poter eseguire l'arresto in flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, mentre il Carabiniere incaricato di analizzare uno scarico non avrebbe la competenza per raccogliere i dati.
  Credo che le ARPA attualmente siano utili per l'aspetto tecnico, ma come organo di Polizia giudiziaria o come testimoni nei processi non hanno l'incidenza che il poliziotto di professione ha in questo settore.

  VITTORIO FERRARESI. Specifico brevemente che sui reati non mi aspettavo che lei si impegnasse in un altro testo normativo, ma vorrei semplicemente apprendere quelli già esistenti per potenziare la tutela, perché il deterrente, che è importante anche rispetto ad altri reati, potrebbe costituire uno strumento efficace. Se quindi fosse possibile inserire in questo testo anche altre ipotesi sparpagliate o presenti nel Testo Unico ambientale, Pag. 8questo potrebbe servire anche in altri casi.
  Sul concetto di ambiente, se fin qui non siamo riusciti a delinearlo con precisione, ci sarà un motivo. Se lei ritiene di dover dare questa specificazione o ha un'idea in merito, potremmo valutare questa possibilità.

  PRESIDENTE. Anch'io avrei fatto le domande poste dai colleghi e, senza gravare ulteriormente i suoi già onerosi impegni come Consigliere di Cassazione, sarebbe per noi importante avere qualche suggerimento costruttivo per approfondire ulteriormente la proposta di testo unificato che in larga parte riprende i punti comuni delle due proposte di legge e pone il problema di una migliore definizione delle fattispecie.
  Questo viene segnalato anche dal dossier del Servizio Studi della Camera, anche se è materia molto complessa, che forse rifugge da una definizione asetticamente statica, perché, considerando l'evoluzione della nozione di ambiente anche in relazione all'evolversi del fenomeno dal punto di vista culturale e sociale, credo sia difficile blindarla dentro un'armatura, però possiamo fare comunque un tentativo.
  Il Consigliere Ramacci è anche componente del gruppo di lavoro sulla riforma dei reati ambientali istituito dal Ministro dell'ambiente, per cui, anche al fine di realizzare, come abbiamo fatto in altri procedimenti legislativi come la riforma della custodia cautelare, un raccordo con l'attività di approfondimento effettuata dal Governo, preannuncio che chiederemo anche in questa materia un approfondimento da parte sua e del Presidente del gruppo di lavoro.
  Ringraziamo il Consigliere Ramacci per il suo contributo prezioso e restiamo in attesa dunque di qualche suo suggerimento per migliorare il testo, perché il legislatore cerca di fare testi che garantiscano quell'efficacia e quella chiarezza interpretativa che costituiscono un fattore di efficienza della giustizia. Dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.20.