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Resoconti stenografici delle indagini conoscitive

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XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 3 di Mercoledì 3 luglio 2013

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ferranti Donatella , Presidente ... 2 

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'EFFICACIA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati; della professoressa Paola Lucarelli, ordinario di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Firenze; del Primo presidente della Corte di cassazione, Giorgio Santacroce e di rappresentanti del Consiglio nazionale forense.
Ferranti Donatella , Presidente ... 2 
Sabelli Rodolfo Maria , Presidente dell'Associazione nazionale magistrati ... 2 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Lucarelli Paola , Ordinario di diritto commerciale presso l'Università degli studi di Firenze ... 6 
Santacroce Giorgio , Primo presidente della Corte di cassazione ... 9 
Alpa Guido , Presidente del Consiglio nazionale forense ... 16 
Ferranti Donatella , Presidente ... 19 
Marzano Michela (PD)  ... 19 
Lucarelli Paola , Ordinario di diritto commerciale presso l'Università degli studi di Firenze ... 19 
Scalfarotto Ivan (PD)  ... 19 
Bonafede Alfonso (M5S)  ... 20 
Biffoni Matteo (PD)  ... 20 
Alpa Guido , Presidente del Consiglio nazionale forense ... 20 
Lucarelli Paola , Ordinario di diritto commerciale presso l'Università degli studi di Firenze ... 20 
Ferranti Donatella , Presidente ... 20

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL;
Scelta Civica per l'Italia: SCpI;
Sinistra Ecologia Libertà: SEL;
Lega Nord e Autonomie: LNA;
Fratelli d'Italia: FdI;
Misto: Misto;
Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero: Misto-MAIE;
Misto-Centro Democratico: Misto-CD;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

Testo del resoconto stenografico
Pag. 2

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DONATELLA FERRANTI

  La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati.
  (Così rimane stabilito).

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati; della professoressa Paola Lucarelli, ordinario di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Firenze; del Primo presidente della Corte di cassazione, Giorgio Santacroce e di rappresentanti del Consiglio nazionale forense.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'efficacia del sistema giudiziario, in relazione all'esame del disegno di legge C. 1248 di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, l'audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati; della professoressa Paola Lucarelli, ordinario di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Firenze; del Primo presidente della Corte di cassazione, Giorgio Santacroce e di rappresentanti del Consiglio nazionale forense.
  Prima di dare la parola al dottor Sabelli, presidente dell'Associazione nazionale magistrati, vorrei ringraziare sentitamente tutti gli auditi che, nonostante i loro gravosi impegni istituzionali e professionali, hanno aderito senza alcuna esitazione all'invito di partecipare all'audizione, peraltro trasmesso con brevissimo preavviso.
  Do quindi la parola al dottor Sabelli.

  RODOLFO MARIA SABELLI, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati. Abbiamo predisposto una nota scritta che seguirò, in modo sintetico, in questa relazione orale. Dopodiché, se la Commissione lo consente, potranno eventualmente intervenire anche il nostro segretario generale Maurizio Carbone e la collega Luisa De Renzis, coordinatrice della nostra commissione di studio per il settore civile.
  In linea generale, esprimiamo un parere complessivamente favorevole, salvo quanto diremo su alcuni punti specifici, alle disposizioni dedicate alla giustizia contenute nel decreto-legge. Siamo particolarmente favorevoli anche al tipo di approccio, diretto non tanto – eccetto alcuni casi piuttosto circoscritti – alla modifica di norme processuali (che peraltro ci sono già state negli anni passati), bensì ai profili dell'organizzazione delle risorse e della prevenzione della proliferazione delle cause, con soluzioni che possono essere inquadrate anche in una prospettiva strutturale. Passerei, quindi, a illustrare molto brevemente i singoli punti.
  Riguardo ai giudici ausiliari presso le corti di appello, in linea generale la nostra posizione è piuttosto cauta verso soluzioni di carattere eccezionale che prevedono l'inserimento di figure temporanee e onorarie. Tuttavia, bisogna prendere atto che la situazione dell'arretrato è diventata ormai ingestibile e insostenibile, quindi il parere espresso su questa figura di giudici Pag. 3ausiliari è complessivamente favorevole, anche se con alcune brevi considerazioni.
  Anzitutto va detto che la passata esperienza delle sezioni stralcio non diede risultati del tutto positivi. Vide, infatti, una fase di avvio piuttosto complicata e lenta, per cui anche i risultati deflattivi furono probabilmente inferiori alle attese. In questo caso, però, è stata opportunamente scelta la soluzione non di concentrare queste figure in sezioni stralcio, ma di inserirle nelle sezioni ordinarie con un'opportuna limitazione di numero in modo tale da consentire al capo dell'ufficio una programmazione dell'attività, che potrebbe essere anzi resa più incisiva attraverso un controllo più stringente nell'ambito di piani specifici dedicati a questi giudici ausiliari, con riferimento alla previsione generale già contenuta nell'articolo 37, primo comma del decreto-legge n. 98 del 2011.
  L'altro rilievo riguarda la platea dei candidati al ruolo di giudice ausiliario, che a nostro avviso è un po’ troppo ristretta. In particolare, in queste norme si è trascurato di ampliare la platea dei candidati alla figura dei magistrati onorari, che invece potrebbero essere utilmente impiegati, soprattutto con riferimento a coloro che hanno già dato buona prova di sé nell'attività onoraria finora svolta, stabilendo una selezione sulla base dell'anzianità di servizio che può essere ragionevolmente indicata in 5 anni.
  Veniamo ora all'articolo 73, che prevede il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari. Faccio una brevissima premessa. L'Associazione nazionale magistrati sollecita da tempo la costituzione di un ufficio del processo sull'esempio noto anche in altri Paesi. Non si tratta di sottrarre il magistrato togato alle proprie responsabilità, ma di creare un ufficio di staff che coadiuvi il magistrato titolare, a cui – ripeto – resta in capo la responsabilità della decisione, nelle attività di supporto preparatorie e successive agli atti e all'udienza.
  Il tirocinio formativo, definito tale ma inserito in un insieme di disposizioni che hanno uno scopo deflattivo, può essere considerato una sorta di primo abbozzo in direzione della costituzione di questo ufficio del processo. Pertanto, anche in questo caso il parere espresso è senz'altro favorevole. Tuttavia, proponiamo qualche breve considerazione. Infatti, si potrebbe fare uno sforzo ulteriore poiché, così com’è concepito, questo nuovo istituto sembra privilegiare molto l'aspetto formativo, che va sicuramente salvaguardato e incentivato, ma si dovrebbe rafforzare anche l'aspetto di ausilio al magistrato.
  Abbiamo quindi indicato alcuni aspetti piuttosto critici, come la durata del periodo di formazione, che è di soli 18 mesi, da cui verosimilmente si dovrà detrarre il tempo necessario per la formazione di queste figure, e la limitazione del tirocinio formativo al solo giudice del dibattimento di I e di II grado. È vero che, ragionevolmente, questa limitazione deriva dalle preoccupazioni circa il carattere segreto delle attività, segreto che caratterizza gli altri uffici dai quali questo tirocinio formativo è escluso, in particolare le procure della Repubblica e il giudice per le indagini preliminari. Tuttavia, anche gli altri uffici presentano attività che sono libere dal segreto investigativo. Mi riferisco, per esempio, alla procura della Repubblica per quanto riguarda l'attività preparatoria all'udienza dibattimentale o al giudice per l'udienza dibattimentale o ancora ai tribunali per i minorenni e alle relative procure della Repubblica, sempre limitatamente alle attività di udienza e a quelle preliminari e successive.
  Altra opportuna estensione dovrebbe essere prevista per i tribunali e gli uffici di sorveglianza. A questo riguardo, osservo come il recentissimo decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di esecuzione penale andrà verosimilmente a gravare proprio su questi uffici e in generale sul procedimento di sorveglianza. Pertanto, l'estensione del tirocinio formativo alla sorveglianza appare sempre più opportuna, anche in vista di altri auspicabili interventi, quale ad esempio il comando del personale di Polizia penitenziaria presso questi uffici, attesa anche la situazione delle carceri e quindi gli altri Pag. 4prevedibili interventi che si faranno per rispettare il termine imposto dalla Corte europea nella nota sentenza. Oltre a questa estensione, abbiamo suggerito l'aumento della durata massima del tirocinio dai 18 mesi a 3 anni.
  Inoltre, sono stabiliti dei criteri di selezione legati, oltre che all'età e al voto di laurea, al voto medio (27/30) riportato in alcune materie specificamente indicate. È assolutamente condivisibile la necessità di stabilire un criterio serio di selezione dei migliori. Forse, però, il voto medio di 27/30 è un po’ severo, considerando anche il fatto che non esistono degli standard uniformi di valutazione tra le varie università. Si potrebbe, dunque, prevedere una sia pur limitata riduzione del voto medio, lasciando la valutazione effettiva e la successiva selezione dei migliori all'attività concretamente prestata presso gli uffici giudiziari.
  Ancora, è prevista l'assoluta gratuità di questa funzione, salvo la possibilità di convenzioni e borse di studio. Forse, però, sarebbe opportuna una limitata indennità a titolo di rimborso spese. In fondo, sarebbe un aggravio economico piuttosto limitato. Peraltro, non va trascurato il risparmio che deriverebbe dall'impiego di queste figure per quanto riguarda l'auspicabile riduzione dei risarcimenti concessi sulla base della cosiddetta «legge Pinto».
  Non è questo il caso di parlare di altri aspetti. Mi limito soltanto a segnalare come questi interventi non siano sostitutivi di altre riforme necessarie. Mi riferisco, in particolare, all'irrobustimento del personale ausiliario e del personale amministrativo, alla riqualificazione del personale amministrativo e alla riforma della magistratura onoraria, che so essere oggetto anche di disegni di legge. Capisco che non si possano introdurre questi temi nell'esame di questo decreto-legge, ma mi preme osservare questi punti per sottolineare che questi interventi non sono sostitutivi degli altri.
  Vengo brevemente agli altri temi. Riguardo ai magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione, vorrei precisare che la Corte ha un carico notevole, in penale ma soprattutto in civile. Tuttavia, la figura dei magistrati assistenti si presta a qualche osservazione critica. Senza negare la necessità di un aiuto, vogliamo precisare che si tratta di una figura comunque precaria e a termine, con magistrati che vengono sottratti agli uffici di merito. Inoltre, non è previsto un termine massimo di permanenza nell'ufficio, quindi è un ruolo a esaurimento, ma senza termine massimo, cosa che sembra anche piuttosto incoerente con il carattere temporaneo della funzione. Ecco, piuttosto che introdurre una figura nuova, si consiglierebbe di rafforzare uffici già esistenti. Mi riferisco, in particolare, all'ufficio del massimario, che opera bene e ha una notevole tradizione, che potrebbe essere riqualificato e rafforzato, prevedendo quantomeno per coloro che abbiano raggiunto la terza valutazione di essere impiegati anche come integrazione dei collegi.
  Sulle misure processuali, diamo parere favorevole alla limitazione della necessità di intervento del pubblico ministero nei giudizi civili (articolo 75). Forse anche su questo piano si potrebbe fare qualche sforzo in più. È vero che il pubblico ministero in Cassazione, trattandosi di giudizi di legittimità, assume un carattere completamente diverso rispetto al pubblico ministero negli uffici di merito, tuttavia la sua può essere una presenza qualificata soltanto se è ristretta a un numero ragionevole di cause, verosimilmente quelle per le quali è maggiormente avvertita l'esigenza e la funzione di nomofilachia.
  Esprimiamo parere favorevole anche sull'articolo 76 (Divisione a domanda congiunta demandata al notaio), e in linea di massima alla conciliazione giudiziale (articolo 77).
  Su questo articolo, però, qualche osservazione va fatta. È una conciliazione giudiziale che segue a una prima fase di mediazione obbligatoria, quindi questo tentativo è dovuto anche nei casi in cui la mediazione non abbia dato termine (ovviamente per le cause in cui è prevista la mediazione obbligatoria). Tuttavia, questa previsione così generalizzata di un tentativo Pag. 5obbligatorio di conciliazione anche nelle cause di notevole complessità – nella nota ci siamo limitati a fare qualche esempio: cause societarie, azioni revocatorie, cause e giudizi di responsabilità contabile, ma anche tutte le cause in cui la questione è puramente una controversia di diritto – sembra un po’ eccessiva; per non dire che sembra anche poco opportuno imporre questo tentativo di conciliazione nella prima udienza, all'inizio di un giudizio civile, in una situazione che potrebbe in qualche caso anche esporre il giudice a una sorta di anticipazione di giudizio.
  Pertanto, suggeriremmo di correggere l'obbligatorietà di questo tentativo di conciliazione con l'inciso «ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto». Ci rendiamo conto che introdurre una deroga rischia di depotenziare l'istituto. Tuttavia – a parte la considerazione che sotto questo aspetto andrebbe concessa un po’ di fiducia al giudice – nei fatti è prevedibile che comunque, si voglia o meno introdurre questo inciso, l'obbligatorietà di questo tentativo di mediazione sarebbe concretamente temperata. Difatti, nella relazione illustrativa il legislatore ha affrontato il problema dell'obbligatorietà di questa transazione-conciliazione e ha osservato che, di fatto, non sono previste sanzioni a fronte dell'inerzia del giudice. Su questo punto, nella nota richiamiamo una sentenza della Cassazione, anche se piuttosto risalente nel tempo, proprio in ordine alla valutazione discrezionale del giudice circa i presupposti per la transazione-conciliazione.
  Diamo parere favorevole sull'articolo 78 (Misure per la tutela del credito), e sull'articolo 79 (Semplificazione della motivazione della sentenza civile); in quest'ultimo caso con l'avvertenza che, probabilmente, gli effetti di questa semplificazione potrebbero essere inferiori rispetto alle attese. È vero che, in prospettiva, si può far riferimento ai precedenti giurisprudenziali e ai motivi di fatto illustrati in atti presentati dalle parti; tuttavia, in ogni caso, nel nostro sistema la motivazione dovrà assolvere a quell'esigenza minima di illustrazione delle ragioni del decidere che è anche finalizzata al procedere del giudizio nelle fasi successive.
  Esprimiamo parere favorevole sulle disposizioni in materia di concordato preventivo. Il nostro parere sulla cosiddetta «fase concordataria in bianco» è negativo perché non agevola la ripresa dell'attività, anzi rischia di bloccare le azioni esecutive in atto e si presta quindi ad abusi. Pertanto, ben vengano disposizioni come quelle introdotte con l'articolo 82.
  Sull'articolo 83 esprimiamo, invece, parere contrario. Infatti, si introduce nuovamente la presenza di magistrati in servizio nelle commissioni dell'esame per avvocato. La norma era stata modificata, per cui erano stati esclusi i magistrati in servizio, prevedendo solo la presenza dei magistrati a riposo, proprio per far fronte alle richieste che venivano dalla magistratura. Ecco, la Commissione deve rendersi conto che questo è un onere pesantissimo per la magistratura ordinaria. Io stesso, come credo i colleghi, ho fatto ripetutamente parte di queste Commissioni di esame, che effettivamente distolgono la magistratura dall'attività giurisdizionale. Peraltro, vorrei ricordare che questa attività non è compensata da esoneri dall'attività giudiziaria. Ci rendiamo conto che si tratta di un'attività importante e di garanzia, che fa selezione della classe forense, ma è anche vero che bisogna fare delle scelte perché le risorse in campo sono limitate.
  Infine, veniamo alla mediazione civile e commerciale, su cui si torna alle disposizioni del decreto legislativo n. 28 del 2010, peraltro con alcuni correttivi che riguardano anzitutto la delimitazione dell'ambito di obbligatorietà ad alcune materie specificamente previste, l'inserimento degli avvocati nel ruolo dei mediatori (gli avvocati sono, appunto, di diritto mediatori) e la previsione della partecipazione necessaria dell'assistenza legale nella fase di omologa del verbale di accordo. Questi correttivi sono opportuni e vanno nel senso, già Pag. 6segnalato anche dall'Associazione nazionale magistrati, di una riqualificazione della fase di mediazione.
  Sull'obbligatorietà della mediazione va detto che l'esperienza dimostra che dopo la nota sentenza della Corte costituzionale il numero dei tentativi di mediazione è diminuito in modo rilevantissimo, il che dimostra anche l'assenza in Italia di una seria cultura della mediazione. Noi crediamo che l'obbligatorietà della mediazione non possa essere vista da sola come uno strumento di risoluzione e di deflazione delle cause civili, se non è accompagnata dallo sviluppo di una cultura della mediazione che esiste in altri Paesi e che potrebbe essere anche efficacemente assistita da alcune misure incentivanti, peraltro previste da vecchi progetti.
  A questo proposito, richiamiamo nella nostra nota il pregevole progetto Conso, elaborato dalla cosiddetta «Commissione Fazzalari». Insomma, complessivamente anche su questo il nostro parere è positivo. La delimitazione dell'obbligatorietà e la riqualificazione del ruolo degli avvocati vanno nella giusta direzione; bisognerebbe, però, cercare di individuare ulteriori misure di incentivo a questo strumento.
  Aggiungo solo un riferimento alla deroga in materia di competenza di cui all'articolo 80. Su questo esprimiamo parere contrario perché è una deroga che riteniamo poco ragionevole rispetto alla disciplina generale, dal momento che può creare un aggravio di costi per la parte e anche uno squilibrio nel carico di lavoro di queste tre sedi principali, effetti negativi che non appaiono compensati da adeguati vantaggi. Grazie.

  PRESIDENTE. Ringrazio molto il Presidente Sabelli per la sua relazione. Se nessuno ha da aggiungere altro, proporrei di sentire la professoressa Paola Lucarelli, ordinario di diritto commerciale presso l'università degli studi di Firenze, che si soffermerà in particolar modo sulla questione della mediazione. Dopodiché, se è arrivato il Presidente Santacroce, spostiamo le domande alla fine, altrimenti anticipiamo i quesiti, lasciando comunque la possibilità di intervenire anche agli altri componenti dell'Associazione nazionale magistrati.
  Do quindi la parola alla professoressa Lucarelli.

  PAOLA LUCARELLI, Ordinario di diritto commerciale presso l'Università degli studi di Firenze. Grazie a tutti. Non è facilissimo condensare in dieci minuti la mia testimonianza che viene da studi che durano anni, quindi devo sintetizzare in poco tempo delle riflessioni che ho elaborato con riferimento al presente decreto-legge e soprattutto alla parte sulla mediazione.
  Non posso fare a meno di richiamare la vostra attenzione sul fatto che questa è un'occasione straordinaria, a prescindere dal produrre una nuova normativa, per fare un riesame di quanto c’è stato finora. Questo è ciò che sto cercando di fare non solo con i colleghi all'interno dell'università, ma anche con gli uffici giudiziari, con i giudici del tribunale civile di Firenze e gli avvocati del foro fiorentino. In sostanza, stiamo rivedendo i motivi per cui la normativa sulla mediazione ha prodotto un conflitto. Ecco, ritengo una grande contraddizione che nell'ultimo intervento legislativo proprio la mediazione produca un conflitto fra agli interessi di tutti i soggetti operatori del contenzioso.
  Pertanto, sono partita da questo, nella stanzina dell'università di Firenze, con un colloquio continuo con studenti, laureati, giudici e avvocati. Abbiamo pensato a quale fosse la ragione del conflitto provocato dalla normativa sulla mediazione attualmente ancora in vigore e a come – volendolo – si potesse superare questa situazione. Le idee ci sono, e le propongo nel testo che vi viene distribuito in quanto docente di mediazione dei conflitti, materia che è entrata nell'ordinamento didattico della facoltà di giurisprudenza come corso autonomo. Il documento è, però, anche una riflessione che richiama ed elabora l'esito e i prodotti dello studio fatto in un laboratorio di un Centro di cultura della gestione delle relazioni conflittuali e di prevenzione della crisi.Pag. 7
  Il riesame conduce a valutare, prima di tutto, il conflitto causato e provocato nei confronti della professione dell'avvocatura, al quale è urgentissimo porre rimedio. Questo si può fare con un testo che prenda spunto dal decreto-legge, facendolo «lievitare», proprio come una torta che riesce. Infatti, il contenuto del decreto-legge, per quanto positivo così com’è perché interviene modificando e aggiustando alcune scelte molto opinabili fatte nell'ambito del decreto legislativo n. 28 del 2010, ha ancora bisogno di lievitare, per evitare che si faccia lo stesso sbaglio fatto, appunto, con il decreto legislativo che ho appena citato.
  Purtroppo, così com’è, rischiamo di fare lo stesso errore non tanto per le scelte fatte nel decreto-legge quanto perché esse danno adito a cattive interpretazioni, nuovi conflitti e dubbi interpretativi che bisognerebbe cogliere l'opportunità di risolvere una volta per tutte.
  Al fondo delle proposte contenute nel mio documento c’è questo aspetto: credo che la vera ragione per la quale si vuole introdurre una disciplina della mediazione sia il problema della giustizia, che non è solo della giustizia, ma del cittadino, della famiglia, del professionista, delle organizzazioni imprenditoriali e non imprenditoriali ma complesse, di tutti i professionisti e dell'avvocato, dei giudici e delle strutture complesse che si occupano di contenzioso. Prima di tutto, dunque, è un problema del cittadino.
  Qualsiasi disciplina che prevede una normativa che ha come fine-mezzo quello di far funzionare la giustizia ha come fine-fine quello di far vivere meglio l'individuo, cioè il cittadino. Se riusciamo a partire da questo e se voi onorevoli vi calate nel vero senso della mediazione, basta un momento per trovare l'idea affinché lieviti la torta e risolvere quel conflitto che il decreto legislativo n. 28 del 2010 ha prodotto. È solo un momento perché è possibile una normativa della mediazione che, in funzione del perseguimento dell'obiettivo di far maturare e crescere l'individuo in quanto tale, professionista, imprenditore, giudice o colui che esercita la funzione pubblica, fornisce una disciplina che rispetta questi interessi, ma soprattutto ne valorizza il ruolo. Vi assicuro che è possibile.
  Tuttavia, per farlo bisognerebbe cominciare a evitare di parlare di obbligatorietà della mediazione. L'obbligatorietà della mediazione non ha più senso. Anche in questo decreto-legge si parla di condizione di procedibilità.
  Per quanto mi riguarda, prima di tutto, nella prima norma che si dedica alla mediazione vi propongo di dare una definizione corretta poiché quella del decreto legislativo n. 28 del 2010 non lo è. Infatti, si dice che la mediazione è sia un tentativo per risolvere amichevolmente le controversie, sia una proposta da parte del mediatore. La mediazione, però, non è questo.
  La mediazione è la facilitazione della composizione amichevole, anche eventualmente con la proposta del mediatore. Riguardo a questo, un primo motivo per non creare conflitto è cancellare tutti gli effetti e le conseguenze della proposta del mediatore in punto di spese perché questo significa stravolgere il significato e anche il beneficio più grande che la mediazione può portare al cittadino, al professionista, alla struttura organizzativa, alla deflazione del contenzioso e così via. Bisogna eliminate tutte le spese e le condanne per il rifiuto della proposta.
  Soprattutto, la mediazione è mediazione. Quando i miei ospiti venivano in aula per le conferenze con gli stranieri e parlavamo della proposta con conseguenze in punto di spese rimanevano allibiti e dicevano – scusate la battuta – che facevamo entrare un topo e uscire un elefante. Ebbene, hanno ragione perché la mediazione è mediazione e può funzionare davvero sia come strumento di deflazione sia soprattutto nobilitando il lavoro dell'avvocato per il bene del suo assistito. Questo, però, vale se è mediazione e non qualcos'altro. Quindi, il primo intervento va fatto sulla definizione della mediazione.
  Il secondo intervento va effettuato sulla condizione di procedibilità. Per me questo è stato un dilemma enorme. Ultimamente, trovandomi a parlare all'Assemblea nazionale Pag. 8degli osservatori per la giustizia civile a Reggio Emilia, in funzione di questo riesame ho detto che abbiamo sbagliato a introdurre una condizione di procedibilità. Abbiamo sbagliato perché non eravamo ancora maturi per questo. Tuttavia, sono una fanatica del diritto generativo di valori. Non a caso ho fatto quella premessa.
  Apprezzo tantissimo il diritto generativo di valori e la mediazione si presta molto a questo. Allora vi prego di pensare per un solo momento a quanto il diritto che introduce la condizione di procedibilità mira realmente a conseguire. La norma dice non di mediare – non vi è un obbligo di mediazione – ma di tentare la mediazione prima di procedere nel giudizio. Questo, però, non significa altro che fare esercizio della propria autonomia prima di andare avanti con il giudizio.
  In questo senso, un diritto che dice di usare la propria volontà, di esercitare il proprio potere e di determinare quindi la sorte dei propri problemi è un diritto generativo di un valore per l'individuo. Tuttavia, l'individuo non è capace di farlo da solo perché non è consapevole e non è abituato. Dobbiamo ancora arrivare a questo stadio. Per fare una scelta consapevole l'individuo ha bisogno di avere accanto il suo avvocato perché per scegliere il miglior accordo in mediazione il soggetto privato (la parte della lite) ha bisogno che il suo avvocato gli proponga continuamente l'alternativa che troverebbe in un giudizio e le conseguenze secondo diritto e che vagli il contenuto dell'accordo che va a stipulare. Pertanto, la presenza dell'avvocato non fa altro che nobilitare e valorizzare questo obiettivo che la legge sulla mediazione deve e può perseguire come unico.
  Quindi, la condizione di procedibilità va snellita. Il mio intervento propone una condizione di procedibilità quasi generale, ma non perché voglio aggravare la norma sulla mediazione, ma perché vorrei – come ho fatto, dunque spero che la mia proposta sia coerente – alleggerire la portata della condizione di procedibilità. Essa non deve essere altro che passare da un primo incontro dinnanzi al mediatore (che non è un incontro di programmazione: smettiamola di girare intorno a termini che non hanno un significato appropriato; la programmazione non c'entra) molto poco costoso – questo è un aspetto del decreto-legge che apprezzo – durante il quale il mediatore chiarisce alle parti che cosa stanno facendo e le invita a pronunciarsi sulla possibilità di procedere, ma inizia anche, nel caso positivo in cui siano disponibili, a tentare una mediazione.
  Tuttavia, questo primo incontro non può avere una durata troppo lunga. Deve durare 60-90 minuti (personalmente ho previsto 90 minuti). Poi, se non si trova l'accordo quella è condizione di procedibilità. In questo modo è costato pochissimo. Ci deve essere, però, l'avvocato perché non possiamo pensare che l'individuo possa gestire da solo questa prima fase. Il soggetto deve essere preparato anche prima di andare al primo incontro di mediazione. E chi può farlo se non il suo avvocato ?
  Se arriva a un accordo nei 90 minuti, il primo incontro di mediazione sottostà alle stesse indennità previste dal decreto-legge. Non c’è bisogno di applicare altre indennità. Forse abbiamo paura che gli organismi si lamentino ?
  Quelle indennità sono più che sufficienti per un'ora o 90 minuti di mediazione tenuti dall'organismo attraverso il suo mediatore. Che si raggiunga o meno l'accordo, quelli sono i costi della mediazione. Da questa scelta deriva la conseguenza che gli organismi che non hanno mediatori competenti a svolgere il loro lavoro e parti che hanno accanto i loro avvocati competenti e preparati ad assistere clienti in mediazione chiudono. Ugualmente, mediatori che non sono capaci di fare il lavoro in 60-90 minuti vanno a casa. Mi sembra un effetto molto positivo per il nostro Paese, non tanto perché tende a togliere linfa agli organismi quanto perché permette una pulizia interna al sistema degli organismi di mediazione che presentano molti lati critici.
  Pertanto, la condizione di procedibilità deve essere leggerissima. Occorre un Pag. 9primo incontro al termine del quale, accordo o meno, si assolve alla condizione di procedibilità con quelle tariffe.
  Un altro punto importante riguarda l'avvocato, che a mio parere deve essere presente in mediazione fin dal primo incontro. Il fatto di avere presente l'avvocato alla sottoscrizione del verbale di mediazione significa non tanto averlo accanto nella fase dell'omologazione, ma fargli assumere la responsabilità solo della firma del verbale e non del contenuto dell'accordo. Allora perché non prevedere l'obbligatorietà dell'assistenza da parte dell'avvocato a tutta la procedura di mediazione ?
  L'individuo ha bisogno di questo; ha necessità di una competenza legale e giuridica, altrimenti la scelta non sarà mai consapevole. Per poter ragionare in termini di consapevolezza serve, appunto, la consapevolezza dei propri interessi, ma anche la soluzione giuridica. In caso contrario, il soggetto non sarà mai pienamente consapevole. L'accordo di mediazione non sarà sano e longevo quanto lo sarebbe grazie alla partecipazione dell'avvocato.
  Brevemente, vi chiedo di prestare attenzione alle altre proposte di emendamento.
  In primo luogo, il giudice dispone di andare in mediazione, non invita le parti in mediazione. Trovo che questa sia una disposizione molto felice. A questo proposito, stiamo realizzando una sperimentazione nel tribunale di Firenze, nel quale personalmente mi occupo tre mattine a settimana, affiancando i nostri laureati e i nostri studenti ai giudici per lavorare sulla mediazione delegata. Ormai da mesi facciamo questo lavoro, con risultati veramente sorprendenti. In questo modo abbiamo capito che il problema per i giudici è quello di dover fare un invito che non ha, però, la formalità e la solennità che richiede per poter essere ascoltato dall'avvocato. Quindi, nonostante i giudici siano molto favorevoli a suggerire alle parti di andare in mediazione, non fanno uso di questo strumento ordinatorio per organizzare lo svolgimento del processo per timore di essere accusati perfino di non aver voglia di andare oltre nel processo e quindi di lavorare.
  C’è, pertanto, uno strumento forte a disposizione del giudice. Tuttavia, il giudice non deve poter indicare l'organismo. Vogliamo davvero sottoporlo a pressioni di questo genere ? Chiedo all'Associazione nazionale magistrati se il giudice ha il tempo di andare a fare monitoraggio e controllo degli organismi che funzionano o meno. Ebbene, direi proprio di no. Dunque, caricare il giudice di pressioni trovo che sia una scelta molto sbagliata.
  Vorrei aggiungere che tutte le controversie del tribunale delle imprese hanno un grandissimo bisogno di essere gestite celermente e con la competenza di avvocati che arrivano alle idee, quindi a un accordo. Di conseguenza, proporrei di sottoporre anche queste alla condizione di procedibilità leggera.
  Tutti i contributi sono nel mio testo scritto, che credo risponda davvero a tutti gli interessi. Non a caso mi occupo di mediazione, per cui non si può far altro che tentare una mediazione fra questi interessi. Tra l'altro, oggi leggevo sul Corriere della Sera che il Ministero dell'economia dice di vedere una luce in fondo al tunnel, invece Confindustria dice di non vederla. Ecco, dobbiamo sapere che abbiamo tutti bisogno di vedere un po’ di luce, ed è proprio su questo che occorre lavorare. Grazie.

  GIORGIO SANTACROCE, Primo presidente della Corte di cassazione. Ringrazio il presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati, onorevole Donatella Ferranti – che peraltro è stata mia uditrice quando è entrata in magistratura, quindi ho avuto il piacere di saggiare fin dagli inizi le sue qualità e i suoi meriti – per l'invito che mi ha rivolto a segnalare, in virtù della funzione apicale che ricopro in seno alla magistratura italiana, gli eventuali aspetti critici del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013.
  Nel vasto quadro di misure urgenti per il rilancio dell'economia, da adottarsi in vari settori espressamente indicati, il decreto Pag. 10in esame ha ritenuto opportuno inserire anche un gruppo di disposizioni concernenti la giustizia civile e i suoi notori tempi biblici, sulla falsariga di quanto già sperimentato con l'articolo 54 del cosiddetto «decreto sviluppo» (decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83), convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, la quale, aprendo il capo VII contenente ulteriori misure per la giustizia civile – quindi il decreto del Ministro Severino – ha reso evidente che nelle intenzioni del legislatore la previsione di alcune disposizioni riferite al processo civile di appello era funzionale al raggiungimento di un obiettivo di politica economica, ovvero adottare delle misure urgenti per la crescita del Paese.
  Signor Presidente, faccio subito rilevare che lo scorso 21 giugno in occasione della presentazione al Senato della Repubblica del Rapporto economico OCSE 2013 ho avuto modo di esporre in rapida sintesi il mio pensiero sul pacchetto delle nuove misure allora preannunciate dal Governo nel settore del processo civile. In quella sede, osservai che il «decreto del fare» rappresenta sicuramente un successo politico rilevante, ma mi permisi di formulare un certo scetticismo sulla possibilità che, ad onta dei pronostici ottimistici espressi, dall'utilizzo delle odierne misure ci si potesse attendere un realistico effetto deflattivo delle cause ordinarie pendenti davanti ai giudici di merito.
  Segnalavo, in particolare, che il decreto presenta delle suggestioni inedite quando salda un piccolo patto generazionale fra vecchi e nuovi giuristi, i primi chiamati ad aggredire lo stock delle liti pendenti più vecchie e i secondi a innervare il cosiddetto «ufficio del giudice», che per la prima volta esce dal volontarismo di alcune iniziative territoriali per assumere una sorta di veste istituzionale.
  Mi permisi anche di esprimere perplessità sulla nomina dei giudici ausiliari chiamati a far parte dei collegi giudicanti delle corti d'appello e degli standard produttivi che erano a loro richiesti. Per quanto riguarda le nuove figure dei magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione proponevo che, in loro vece, si avesse un potenziamento dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e si potesse provvedere a una copertura integrale dei posti scoperti di consigliere e di presidente di sezione della Cassazione che sono attualmente ben 98.
  Di tutte queste osservazioni raccolte nel testo della mia relazione, tra l'altro svolta alla presenza del Ministro della giustizia Cancellieri e dell'ex Ministro dello stesso dicastero Paola Severino, consegno copia alla Commissione.
  Il settore su cui oggi intendo concentrare la mia attenzione è quello della nuova mediazione civile e commerciale – sulla quale poco fa ho avuto occasione di sentire le osservazioni della professoressa Lucarelli – che ha conservato il suo carattere di condizione di procedibilità della domanda giudiziale, semplificando in parte l’iter procedimentale previsto originariamente dal decreto legislativo n. 28 del 2010.
  Intendo approfondire questo tema perché quello della mediazione e conciliazione è stato il settore in cui mi sono sentito sempre un po’ spiazzato nei miei incontri all'estero con colleghi stranieri, considerato che da tempo l'istituto ha trovato spazio nei Paesi europei come modo generale di composizione delle controversie alternativo al processo statuale – quindi dinanzi al giudice vero e proprio, statale, togato – ricevendo un esplicito supporto perfino dalle istituzioni dell'Unione europea per effetto della direttiva comunitaria 2008/52/CE del 21 maggio 2008, relativa alla mediazione delle controverse transfrontaliere, ma, come si legge espressamente nella direttiva stessa, applicabile anche ai procedimenti di mediazione interna.
  Per restare nei limiti di tempo assegnatimi, mi limiterò ad alcune rapide osservazioni, lasciando a disposizione della Commissione un testo scritto contenente valutazioni e indicazioni più ampie di quelle che mi permetterò di riferire a voce.
  Anzitutto, ho voluto evidenziare uno dei punti di maggiore criticità, ovvero il Pag. 11ripristino dell'obbligatorietà della mediazione, sul quale molto insistono gli avvocati, concentrando la loro contrarietà proprio sulla reintroduzione di questo istituto, che in realtà, guarda caso, trova un esplicito riconoscimento proprio nella direttiva comunitaria. Mi permetterò, quindi, di indicare i passi espressi della direttiva che si riferiscono a queste forme obbligatorie.
  In sede europea non si è mancato di rilevare che i programmi di Alternative Dispute Resolution (ADR) sono nati – leggo testualmente – «per creare una forma di pacificazione sociale su base più consensuale e appropriata di un ricorso al giudice, spingendo le parti verso una soluzione amichevole e bonaria». Sembra, dunque, riduttivo confinare le forti potenzialità di sviluppo sociale della mediazione al mero sfoltimento dei processi civili, vedendola solo e prevalentemente come uno strumento di commodus discessus dalla giustizia civile statale, cioè come mezzo deflattivo atto a decongestionare il carico di lavoro dei giudici professionali.
  La mediazione, come metodo negoziale di composizione delle controversie, rappresenta anche uno strumento di accesso alla giustizia in quanto espressione tangibile di quel movimento mondiale per rendere i diritti effettivi che è stato alla base del grande processo «Access to Justice» di matrice nordamericana, promosso e potenziato nel nostro Paese dagli studi del professor Mauro Cappelletti alla fine degli anni Settanta nella scuola fiorentina.
  La flessibilità dello strumento, favorendo la composizione delle controversie in modo semplice, rapido e informale, svolge una funzione di rete di contenimento non solo rispetto all'abuso del processo, ma opera anche di sponda per ampliare l'accesso a soluzioni del conflitto che dispongano di plurime vie di uscita, non limitate all'arbitrato e all'innesco dei procedimenti giudiziari, consentendo quindi alla mediazione di dimensionarsi rispetto a contrasti che la logica del processo potrebbe non riuscire a mettere completamente a fuoco.
  Anche se forse meno valorizzata, dal punto di vista antropologico e culturale la pacificazione è sicuramente la più importante funzione che il mediatore è chiamato ad assolvere perché la mediazione guarda fondamentalmente avanti e agisce sul rapporto complessivo tra le parti, puntando a far riscoprire attraverso un accordo le virtù del consenso e della negoziazione paritaria.
  La scelta di ripristinare la mediazione obbligatoria deve essere, dunque, assolutamente condivisa. Devo dire che sono sempre stato un forte fautore dell'istituto, fin da quando è stato introdotto in Italia nel 2010, anche se allora avevo espresso delle perplessità sul modo in cui era stato realizzato. In particolare, avevo soffermato la mia attenzione sulla scelta dei mediatori; per esempio, avevo giudicato la richiesta della laurea cosiddetta «triennale» come un elemento che non consentiva di realizzare appieno il risultato che si voleva ottenere. Infatti, si è molto insistito sul fatto che il mediatore dovesse avere doti di empatia, di trasversalità e di comunicazione. Tuttavia, se vogliamo un personaggio empatico e così via, scegliamo Enrico Montesano, che ha doti di empatia sicuramente maggiori.
  A ogni modo, in sostanza, la scelta di ripristinare l'obbligatorietà va condivisa perché è stata sollecitata dallo stesso gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali creato il 30 marzo scorso dal Presidente della Repubblica che nel capitolo X della relazione finale, dedicato all'amministrazione della giustizia, indica tra gli obiettivi da perseguire nel settore dalla giustizia civile «l'instaurazione – leggo testualmente – effettiva di sistemi alternativi non giudiziari di risoluzione delle controversie, specie di minore entità, anche attraverso la previsione di forme obbligatorie di mediazione, quindi non escluse dalla pronuncia della Corte costituzionale del 23 ottobre scorso che ha dichiarato l'illegittimità della mediazione obbligatoria solo per motivi formali, cioè per carenza di delega e non per altre ragioni, come pure molti paventavano».
  Contrariamente a quello che si continua a ripetere da parte degli avvocati per protestare contro la reintroduzione dell'istituto, Pag. 12non è più lecito dubitare della legittimità costituzionale dell'obbligatorietà, considerato che la Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina attuativa della mediazione finalizzata alla conciliazione per essere andata oltre il perimetro fissato dall'articolo 60 della legge-delega n. 69 del 2009, senza toccare il merito della scelta dell'istituto.
  In ogni caso, vengo al primo suggerimento che mi permetto di dare. Per superare qualunque dubbio sarebbe opportuno, stante la già segnalata pronuncia di illegittimità, che le nuove norme non consistessero in una mera riproduzione del testo cancellato dal giudice delle leggi nella medesima collocazione topografica, quella del decreto delegato, ma apparissero il frutto di una scelta autonoma del nuovo legislatore, condensata in un testo normativo a sua volta nuovo e privo di qualsiasi legame con la delega precedente. D'altronde, l'obbligatorietà dalla mediazione non confligge – ripeto – con la dichiarata direttiva comunitaria n. 52 del 21 maggio 2008, che evidenzia a chiare lettere l'inesistenza di ostacoli nel diritto comunitario a una legislazione nazionale che renda il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.
  Nella direttiva, al considerando n. 14 si interviene in questo senso. Nella stessa prospettiva si colloca anche la Corte di giustizia, con una sentenza del 18 marzo 2010 in più cause riunite (che ho indicato espressamente), la quale ha affermato un principio che eccede la materia dei servizi di comunicazione elettronica ai quali la sentenza stessa si riferisce, sostenendo che «è vero – leggo testualmente – che subordinando la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali proposti in materia di servizi di comunicazioni elettroniche all'espletamento di un tentativo obbligatorio di conciliazione la normativa introduce una tappa supplementare per l'accesso al giudice. Tale condizione potrebbe incidere sul principio dalla tutela giurisdizionale effettiva ribadito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tuttavia, i diritti fondamentali non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni a condizione che queste ultime rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano rispetto allo scopo perseguito un intervento sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostanza dei diritti così garantiti».
  A questo proposito, atteso che la normativa nazionale persegue lo scopo di una definizione più spedita e meno onerosa delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche, nonché un decongestionamento dei tribunali, essa persegue legittimi obiettivi di interesse generale. Inoltre, l'imposizione di questa procedura di risoluzione extragiudiziale non è, alla luce delle sue specifiche modalità di funzionamento, sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti, allorché da un lato non esiste un'alternativa meno vincolante alla predisposizione di una procedura obbligatoria, dato che l'introduzione di una procedura di risoluzione extragiudiziale meramente facoltativa non costituisce uno strumento altrettanto efficace per la realizzazione degli obiettivi accennati, e dall'altro non sussiste una sproporzione manifesta tra tali obiettivi e gli eventuali inconvenienti causati dal carattere obbligatorio dalla procedura di conciliazione extragiudiziaria.
  Non è tutto. La mediazione, secondo la direttiva comunitaria, non dovrebbe essere ritenuta un'alternativa deteriore al procedimento giudiziario solo perché il rispetto degli accordi derivanti dalla mediazione dipende dalla buona volontà delle parti. Gli Stati membri dovrebbero, pertanto, garantire che le parti di un accordo scritto risultante dalla mediazione possano chiedere che il contenuto dell'accordo sia reso esecutivo, come espressamente fa il «decreto del fare», che afferma espressamente il carattere di titolo esecutivo dell'accordo di mediazione.Pag. 13
  Ciò che conta, insomma, è che non sia impedito alle parti di esercitare il proprio diritto di accesso al sistema giudiziario. Peraltro, dal punto di vista costituzionale un sistema come il nostro è strettamente legato all'articolo 24 della Costituzione che molti interpretano in maniera rigorosa, mentre ci si deve porre seriamente il problema se non sia opportuno attenuarne la rigidità, proprio al fine di consentire la possibilità di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. All'estero, per esempio, quando diciamo che da noi il condominio o il risarcimento dei danni da incidente stradale (quelli che volgarmente nel linguaggio giudiziario si chiamano i «tozza tozza», cioè i tamponamenti) si risolvono con tre gradi di giudizio, ci guardano con un'aria stupita, come a dire che c’è qualcosa che non va nel nostro sistema.
  Lo stesso accade – è un argomento che mi sono permesso di indicare anche al Ministro Cancellieri – quando diciamo che abbiamo un giudice di pace il quale si interessa per una misura enorme, cioè per circa i due terzi della sua attività, di infrazioni stradali. Insomma, abbiamo ammesso – cosa che non esiste in nessun Paese del mondo – che contro la contravvenzione stradale (come la chiamiamo impropriamente, mentre dovremmo parlare di infrazione stradale, essendo, appunto, un'infrazione di carattere amministrativo) si può fare opposizione al prefetto, contro la cui decisione si può ricorrere al giudice di pace, contro il quale a sua volta si può ricorrere al tribunale, contro il quale si può arrivare in Cassazione, il tutto per 35 euro. Anche rispetto a questo vengono strabuzzati gli occhi. Possibile che esista un meccanismo di questo genere per quella che è chiaramente una misura di carattere amministrativo, che dovrebbe avere un iter procedimentale di carattere, appunto, amministrativo e non certo giudiziario, sia pure affidato a quel giudice sui generis che è il giudice di pace ?
  D'altra parte, l'articolo 1 della legge istitutiva del giudice di pace prevede che la sua funzione fondamentale sia, appunto, quella di pace, cioè svolgere una funzione conciliativa. Invece si è alterata completamente la fisionomia del giudice di pace, che abbiamo creato come il giudice delle infrazioni stradali perché ormai questa è la sua nomea.
  In merito a questo punto, peraltro, richiamo l'attenzione su una delibera della Commissione dell'Unione europea alla Corte di giustizia del 2 aprile 2012, relativa alla domanda pregiudiziale presentata dal giudice di pace di Mercato San Severino in ordine a una controversia soggetta al procedimento di mediazione e avente a oggetto, appunto, il risarcimento danni derivanti dalla circolazione di un veicolo (anche qui ho indicato espressamente il riferimento).
  È importante osservare che la Corte di giustizia, con una sentenza recentissima, del 27 giugno 2013, che sicuramente in molti di voi non conosceranno ancora, ha dichiarato il non luogo a provvedere per sopraggiunto difetto di rilevanza della questione conseguente alla pronuncia della Corte costituzionale dell'ottobre scorso. Ancor più interessante è però evidenziare come la Commissione dell'Unione europea abbia enunciato, scendendo nel merito della mediazione, alcuni princìpi che di seguito riassumo.
  Innanzitutto, la direttiva comunitaria non osta una legislazione nazionale che prevede che la parte che ingiustificatamente non partecipa al procedimento di mediazione sia sanzionata con la possibilità che il giudice investito successivamente della controversia possa desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione di questa e con la condanna al pagamento di una somma di danaro corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Queste sanzioni non risultano – si dice – tali da ostacolare o rendere particolarmente difficile l'accesso al giudice. In secondo luogo, la previsione dell'esperimento della mediazione obbligatoria in un termine di 4 mesi (oggi 3) non appare tale da comportare un ritardo nell'introduzione o nella definizione di un successivo giudizio che possa essere tale da risultare manifestamente sproporzionato Pag. 14rispetto all'obiettivo di garantire una composizione più rapida della controversia.
  Spetta tuttavia al giudice nazionale stabilire caso per caso se il ritardo che l'esperimento della mediazione obbligatoria comporta rispetto al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non sia tale da comportare una compressione di questo diritto, suscettibile di ledere la sostanza stessa dei diritti. Tutto il discorso, però, è risolto nel termine di 3 mesi che oggi viene previsto affinché si svolga l'attività di mediazione.
  In terzo luogo, la direttiva comunitaria osta a una legislazione nazionale che prevede sanzioni economiche in grado di incidere sulla libertà delle parti di porre fine al procedimento di mediazione in qualsiasi momento e quindi di limitare in maniera sproporzionata l'esercizio dell'accesso al giudice, come vieta una mediazione obbligatoria onerosa. Si aggiunge, tuttavia, che spetta al giudice nazionale stabilire caso per caso se i costi di una mediazione obbligatoria sono tali da rendere la misura sproporzionata rispetto all'obiettivo di una composizione più economica dalla controversia.
  Anche questa condizione mi pare che sia stata ampiamente soddisfatta dal «decreto del fare». Quindi, alla luce di questi rilievi, sembra opportuno un intervento sul meccanismo sancito dagli articoli 11 e 13 del decreto legislativo n. 28 del 2010, salva facendo la possibilità di ricomprendere il tutto in un testo distinto da un decreto delegato, esaltando il rilievo della volontà delle parti di escludere la possibile coercibilità della conciliazione. Ciò potrebbe essere ottenuto espungendo dall'articolo 11 l'ultimo periodo, ovvero «prima dalla formulazione della proposta del mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 3», limitando, inoltre, l'articolo 13 alla valutabilità da parte del giudice del comportamento delle parti nel procedimento di mediazione rispetto alla proposta di soluzione eventualmente rifiutata, nel quadro delle determinazioni da assumere ai sensi degli articoli 92 e 96 del Codice di procedura civile, quindi anche sotto il profilo quella cosiddetta «lite temeraria».
  Quanto all'onerosità della procedura, la normativa di cui all'articolo 17 sembra rispondere efficacemente a eventuali dubbi, anche se potrebbe essere opportuno prevedere che il giudice possa stabilire caso per caso se i costi di una mediazione obbligatoria sono tali da rendere la misura sproporzionata rispetto all'obiettivo di una composizione più economica della controversia.
  Un'altra condizione necessaria per la legittimità della mediazione obbligatoria, secondo la direttiva europea più volte richiamata, è che il ricorso alla mediazione non incida negativamente sul decorso della prescrizione e della decadenza. Sul punto la direttiva osserva che per incoraggiare le parti a ricorrere alla mediazione gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro norme relative a termini di prescrizione o decadenza non impediscano alle parti di adire un organo giurisdizionale o ricorrere all'arbitrato in caso di infruttuoso tentativo della mediazione. Anche questo è indicato nel considerando n. 24 (così si esprime la direttiva, che è un insieme di «considerando», che si seguono l'un l'altro opportunamente numerati).
  Opportunamente, l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2010 rivisitato prevede che dal momento della comunicazione alle altre parti la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di mancato accordo.
  Viene criticata – come dicevo – la scelta di operare il ripristino della mediazione obbligatoria con lo strumento del decreto-legge. Anche questo si ripete continuamente sui giornali di questi giorni. Tuttavia, a mio avviso, la critica è priva di fondamento sia perché la drammatica situazione Pag. 15del processo civile costituisce in re ipsa un'emergenza e una situazione di urgenza che giustifica il ricorso a questo mezzo legislativo, sia perché in deroga all'immediatezza tipica del decreto-legge, il comma 2 dell'articolo 84 del «decreto del fare» prevede che le disposizioni relative alla mediazione si applicano decorsi i 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, prevedendo così un modus operandi che condiziona l'effettività della riforma alla previa valutazione e al voto del Parlamento non diversamente da quanto accadrebbe, salvo la rapidità dell'esame, dall'utilizzo dello strumento tipico ordinario del disegno di legge.
  Deve essere invece valutata negativamente l'esclusione dal percorso della mediazione obbligatoria delle controversie relative al risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti. Si è fatto riferimento a discorsi di carattere assicurativo, come è intuibile. Il numero – si dice – ingolfa il sistema giudiziario impegnandolo nella risoluzione di controversie di carattere pulviscolare, assai spesso di modestissimo valore economico. Pertanto, questo tipo di controversie sembrerebbe prestarsi più di altre a essere definito attraverso soluzioni transattive e conciliative.
  In modo negativo valuto anche l'incontro preliminare di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto, di cui si comprende senza dubbio la funzionalità di filtro all'interno del procedimento, ma che finisce per essere inutilmente defatigatorio, stante lo scopo dell'istituto della mediazione, che include naturalmente la verifica della mediabilità della controversia senza necessità di un ulteriore subprocedimento. I tempi nei quali si deve pervenire al risultato positivo o negativo della mediazione sono assai contenuti. La previsione di questo incontro preliminare si presta, peraltro, a ingenerare perplessità sulla circostanza che lo stesso sia la sola condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con effetti riduttivi sulla forza dell'istituto della mediazione o sulla possibile natura extraprocedimentale del tentativo di verifica della mediabilità, con conseguente aggravio della procedura.
  Quanto ai riflessi sul previsto comma 5-bis dell'articolo 17 del medesimo decreto, la formula «quando all'esito del primo incontro di programmazione con il mediatore si conclude con il mancato accordo» potrebbe forse essere sostituita con la formula «quando l'impossibilità di pervenire in un accordo è accertata del mediatore nei primi 30 giorni dal procedimento».
  Un'ulteriore considerazione è che non va trascurata – mi permetto di dare anche questo suggerimento, anche in questo caso mutuato dal confronto con la legislazione degli altri Paesi europei – la possibilità di una previsione generalizzata del percorso di mediazione, collegandola non alla specificità di determinate materie, ma a un determinato valore limite della controversia, sulla falsariga della cosiddetta «mediazione tributaria» prevista dall'articolo 39, comma 9 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011. Come per quest'ultima, l'obbligatorietà della mediazione potrebbe essere limitata alle controversie di valore fino a 20.000 euro o altro ritenuto maggiormente congruo, lasciando che resti volontario il ricorso al medesimo procedimento per le controversie di valore superiore.
  Per quel che riguarda la mediazione delegata del giudice, condivido quanto diceva la professoressa Lucarelli. Infatti, non c’è dubbio che la nuova normativa, da questo punto di vista, potrebbe agevolare un ricorso più ampio all'istituto rispetto a quanto sia stato fatto finora. Come ho visto, perlomeno in Corte d'appello, spesso e volentieri i giudici hanno una certa diffidenza a proporre la mediazione. D'altra parte, il vero problema è che il giudice non se la sente di scoprire le carte perché un domani potrebbe essere accusato di aver già deciso e quindi di fare un invito alle parti perché addivengano a una soluzione transattiva. Tuttavia, è chiaro che nel momento in cui si impone obbligatoriamente il discorso cambia.Pag. 16
  Probabilmente ho impegnato più minuti di quelli che mi avete concesso, quindi concludo osservando che potenziare i mezzi alternativi di risoluzione delle controversie civili e commerciali resta una priorità degli interventi sulla giustizia civile anche nell'attuale legislatura.
  Paradossalmente, si potrebbe dire che l'Italia non è una Repubblica fondata sul lavoro, ma sul «famme causa», detto alla romana. Ecco, è una sciocchezza bocciare ogni tentativo di introdurre sistemi alternativi di definizione delle controversie perché se non si riesce ad abbattere il flusso di entrata del contenzioso la speranza di avere una giustizia veramente civile si affievolirà del tutto.

  GUIDO ALPA, Presidente del Consiglio nazionale forense. L'occasione mi è gradita per salutare lei, presidente, e i componenti della Commissione. È la prima volta che il Consiglio nazionale forense è qui presente con l'avvocato Mascherin quale consigliere segretario, che ha la possibilità di esprimere le sue valutazioni. È un'occasione utile anche per ringraziare il Parlamento che ha preceduto questo, che ha sostenuto l'avvocatura approvando la riforma del 20 dicembre dello scorso anno. Mi riferisco alla legge n. 247 del 2012 che sottoponiamo all'attenzione della Commissione perché vi sono delle disposizioni strettamente collegate con quelle relative all'amministrazione della giustizia e ad alcune di quelle contenute nel cosiddetto «decreto del fare», che potrebbero essere stravolte, se non interpretate in modo corretto.
  Mi dispiace che proprio oggi l'occasione di incontro, che doveva essere particolarmente proficua, è stata purtroppo offuscata da un'ombra che riguarda il ruolo che il Ministro della giustizia ha assunto in questi giorni e che mi ha particolarmente colpito perché – non so se loro hanno avuto occasione di vedere l'immagine o di leggere la relazione – mercoledì scorso ci eravamo lasciati con l'intenzione di proseguire la collaborazione e di studiare le diverse forme di apporto che l'avvocatura potrebbe dare per la riforma della giustizia e in generale per la tutela dei diritti, invece di seguito sono accaduti i fatti riportati dai giornali che ci hanno obbligato a declinare l'invito alla riunione prevista per oggi dopo questa audizione, alla quale avrei portato il testo presentato alla Commissione ed esposto la posizione del Consiglio nazionale forense.
  Spero che la situazione possa essere mediata. Comunque, anche in questa sede rivolgo l'invito al Governo di coinvolgere l'avvocatura nelle riforme della giustizia perché è una componente essenziale del sistema. Non intendiamo affatto – come qualcuno ritiene e scrive sui giornali – ostacolare l'amministrazione della giustizia e il miglioramento del sistema. Ora illustrerò le ragioni per le quali la nostra posizione è di sostegno e di aiuto al Parlamento, al Governo e a tutte le istituzioni che si occupano di amministrazione della giustizia.
  La prima considerazione sul «decreto del fare» è che è stato predisposto sotto forma di decreto d'urgenza senza la consultazione dell'avvocatura, il che ovviamente risulta singolare per quanto riguarda la normazione di una materia così importante, nella quale non si è sentita, appunto, la necessità di coinvolgere l'avvocatura. Il coinvolgimento, invece, è necessario perché, come dirò, le proposte che sono fatte nell'ambito del decreto ci risultano insufficienti per rimediare al sistema. Difatti, nel documento che abbiamo consegnato – peraltro, se fosse necessario, ne ho una copia ulteriore aggiornata – facciamo delle proposte che mi sembrano ben più efficienti. Devo sottolineare che non riteniamo neppure che vi siano le ragioni di decretazione in senso proprio, per questo l'avvocatura suggerirebbe di stralciare la materia, di convogliarla in un progetto di legge o eventualmente in un disegno di legge del Governo per poter ricostruire il sistema in modo accurato e sistematico.
  Ormai, ci siamo abituati al fatto – da stigmatizzare – che le riforme della giustizia avvengano nell'ambito di contenitori che riguardano lo sviluppo economico e le misure relative alla crisi e con interventi isolati e frammentati, estratti da un sistema coerente. Qualunque giurista può Pag. 17avallare questo aspetto e confermare che non è questo il modo per migliorare il sistema della giustizia e le regole di carattere processuale, cioè i meccanismi con cui il sistema funziona.
  Inoltre, questo testo prevede, rafforzandola, una fase preliminare all'instaurazione del giudizio ordinario. Sul sistema della mediazione dobbiamo essere molto cauti. Il sistema è particolarmente complesso, quindi vorrei richiamare alcuni punti.
  Anzitutto, il sistema della mediazione com'era stato concepito originariamente non riguardava una fase preprocessuale, oggi invece è stato processualizzato. La mediazione, come congegnata originariamente, era un incontro tra le parti, volto ad avvicinare le loro posizioni. In questo caso il discorso è diverso nel senso che sia nel testo che è stato considerato incostituzionale dalla Corte costituzionale, sia in questo che è stato ripetuto praticamente con le stesse parole, si prevede una frase preprocessuale, il che evidentemente implica un allungamento dei tempi del processo, una complicazione del meccanismo processuale e l'esborso di costi.
  Ferma la nostra contrarietà all'obbligatorietà, che riteniamo non sia superata dalla sentenza della Corte costituzionale, né dalla direttiva comunitaria, riteniamo che, prima di tutto, la conciliazione possa essere migliorata se affidata gratuitamente nel suo primo incontro agli ordini. In altri termini, non è necessario che le parti si rivolgano a organismi di conciliazione per far constare la non volontà di conciliare, ma è sufficiente che si rivolgano all'ordine competente. In questo modo, peraltro, risolveremo anche il problema della competenza territoriale perché adesso la disciplina non contempla queste ipotesi, cosa che rappresenta una grave lacuna. È sufficiente, insomma, che esse dichiarino gratuitamente, sulla base di una dichiarazione che viene registrata dal presidente dell'organo o da suo delegato, se intendono conciliarsi o meno.
  Nel primo caso, secondo la riforma della legge forense è stata istituita una camera arbitrale e di conciliazione presso ogni ordine. Quindi, se intendono conciliarsi le parti possono usufruire di questa camera arbitrale. Invece, se non intendono conciliarsi non devono spendere nulla. Questa è una miglioria accettabile. È un servizio che l'avvocatura rende molto volentieri al Paese perché non c’è ragione di complicare le cose. Questo agevolerebbe, tra l'altro, l'accesso alla giustizia perché non si vede la ragione per cui le parti che intendono conciliarsi debbano subire questo ulteriore allungamento delle procedure e un ulteriore esborso. Ovviamente, siamo contrari a qualsiasi sanzione prevista dalla legge perché queste complicano non soltanto il diritto di difesa, ma anche il ruolo dell'avvocato di difendere i diritti.
  Devo poi sottolineare che la direttiva comunitaria che è stata di recente approvata ha due limitazioni che non si debbono sottacere. La prima riguarda soltanto gli Alternative Dispute Resolution (ADR) nei rapporti con i consumatori, mentre la nostra disciplina non riguarda i consumatori in senso proprio, ma tutte le controversie, comprese ovviamente le imprese e coloro che non agiscono in veste di consumatori che rientrino in determinate materie. Quindi, c’è una differenza di disciplina e di sovrapposizione e distanza tra le due materie che non è possibile sottovalutare.
  In secondo luogo, c’è quella limitazione in base alla quale la conciliazione o mediazione obbligatoria non deve essere di ostacolo alla giustizia. Noi riteniamo che, così come è oggi congegnata nel testo, possa essere considerata un filtro, quindi non soltanto essere in contrasto con la disciplina costituzionale, ma anche con quella comunitaria.
  Nel documento si fanno molte altre precisazioni, per cui non è il caso di insistere su questi punti. Segnalo, tuttavia, il provvedimento del TAR Lazio – che ho portato, anche per coloro che non lo avessero ancora letto – che aveva sollevato la questione di costituzionalità, il quale nel merito esamina tutte le questioni che oggi potrebbero essere riproposte negli stessi Pag. 18termini perché il testo, come abbiamo sottolineato, non è stato modificato dal punto di vista delle scelte di merito.
  Ancora, il testo di miglioramento del sistema che abbiamo proposto prevede la negoziazione assistita. Si tratta di una procedura che riassumo in poche parole, dati i termini concessimi, nella quale gli avvocati che hanno negoziato un determinato contratto possono, sottoscrivendolo con i clienti, autenticare la sottoscrizione, accertare la legittimità del contenuto e la capacità d'agire delle parti contraenti. Questo, ovviamente, non incide sulle competenze di altre professioni perché si tratta di contratti i quali, proprio per questa ragione, attraverso il concorso dell'avvocato, avrebbero poi, secondo le disposizioni di legge, un crisma non solo di legittimità, ma anche di esecutività.
  Questo semplificherebbe molto le cose, non soltanto per quanto riguarda le operazioni economiche, ma anche per gli accordi prematrimoniali o che si concludono nel corso del rapporto matrimoniale in previsione della separazione o del divorzio. In questo caso, infatti, gli accordi potrebbero essere sottoscritti dagli avvocati e poi omologati del presidente del tribunale. Vi sono tante altre osservazioni da fare sulla negoziazione assistita, che sono sviluppate analiticamente nel testo che vi abbiamo sottoposto e che per brevità non riprendo.
  Vorrei rassegnare alla vostra considerazione altre osservazioni. La prima riguarda il cosiddetto smaltimento dell'arretrato. Noi riteniamo che queste misure siano insufficienti sia perché si è preso in considerazione soltanto le sentenze di corte d'appello (circa 400.000), mentre questa operazione dovrebbe riguardare anche le sentenze di tribunale, sia per il numero delle persone che sarebbero coinvolte (fino a 400). Ora, basta fare un calcolo per capire che, non potendo questi ausiliari sottoscrivere o predisporre sentenze in numero superiore a 90 l'anno, facendo 400 per 90, vediamo che se l'intero stock di sentenze – scusate se uso questa espressione industriale, ma ormai non si fa che parlare di prodotti in entrata e prodotti in uscita – dovesse essere smaltito con questo ritmo occorrerebbero dieci anni, il che evidentemente è una misura non soltanto non sufficiente, ma francamente anche un po’ ridicola.
  L'avvocatura è pronta – proprio questa mattina nel corso della riunione dei 26 presidenti degli ordini distrettuali ho avuto la conferma di poter portare all'attenzione del Parlamento questa proposta – a mettere a disposizione 20.000 avvocati per lo smaltimento dell'arretrato di primo e di secondo grado. Parliamo di avvocati che non necessariamente siano in pensione e che possono fare questo lavoro, tenendo conto delle spese di trasporto perché debbono lasciare il loro distretto per svolgere questa funzione fuori, quindi evidentemente hanno una minore capacità di smaltimento del proprio lavoro.
  Comunque, il gruppo di lavoro che abbiamo messo a disposizione è sempre pronto a collaborare con le due Commissioni del Parlamento e con questa Commissione in particolare, che ha introdotto il tema. Da questo punto di vista abbiamo una potenzialità che ci augureremmo non fosse disattesa, cioè che non 400 ma 20.000 persone si mettano al lavoro. In questo modo non occorrerebbero 10, ma soltanto 2-3 anni.
  Ancora, in questo decreto ci sono delle anomalie del tutto incomprensibili. Per esempio, vi è il fatto che si attribuisce la competenza relativa alle controverse sulle società estere ad alcuni tribunali, sottraendola alle sedi dove la maggior parte di queste controversie viene celebrata. Pensate a tutte le sedi di tribunale che coincidono con i porti nei quali si instaura un contenzioso notevole con società estere, prima fra tutte i Lloyd. Questo è soltanto un esempio marginale, ma è abbastanza significativo per capire come questo testo debba essere rimeditato e modificato secondo le loro valutazioni più opportune.
  Inspiegabilmente il testo ignora il processo telematico, che era stato considerato il primo rimedio per la crisi della giustizia. Inoltre, il testo non considera neppure la geografia giudiziaria, che è oggetto di un'altra disciplina. Allora, se si tratta di Pag. 19provvedimenti urgenti che riguardano il sistema della giustizia mi chiedo perché non si tiene conto anche di questo. Non si capisce perché nell'ambito della geografia giudiziaria si sia voluto intervenire prima che la Corte costituzionale si pronunciasse a questo riguardo, in una fase nella quale i singoli tribunali che dovrebbero essere soppressi vengono già svuotati per il fatto che il personale e i giudici chiedono una destinazione diversa.
  C’è poi un altro punto molto importante. Né il decreto sulla geografia giudiziaria, né questo si occupa della sorte degli ordini forensi. Questo – ripeto – è un fatto molto importante perché al Ministero della giustizia pensano che sia possibile sopprimere 31 ordini forensi che sono enti pubblici con una norma che non prevede gli ordini, ma i tribunali, quindi con una semplice interpretazione estensiva. Questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra nel Paese del diritto. Segnalo, quindi, al Parlamento che questa è una grave lacuna. A questo proposito, abbiamo anche portato una documentazione.
  Per concludere, in merito agli esami di Stato si prevede che siano affidati a giudici ancora nell'esercizio delle loro funzioni. Ora, se la crisi della giustizia deve essere rimediata attraverso un aumento delle unità che trattano le questioni di giurisdizione a loro affidate sembra curioso che si vogliano reintrodurre magistrati nel pieno delle loro funzioni in queste commissioni. Grazie.

  PRESIDENTE. Abbiamo ancora qualche minuto per le domande. Do quindi la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  MICHELA MARZANO. Vorrei chiedere un chiarimento alla professoressa Lucarelli perché ho trovato molto interessante la distinzione tra il concetto di obbligatorietà e quello di condizioni di procedibilità. Mi chiedo, ma non ho la risposta forse per mia ignoranza, come si fa a dire che si deve necessariamente proporre la mediazione prima di procedere al giudizio senza passare per l'obbligatorietà. In che modo e con quali strumenti ?

  PAOLA LUCARELLI, Ordinario di diritto commerciale presso l'Università degli studi di Firenze. Un conto è parlare di obbligatorietà della mediazione, cosa che porta un po’ di polvere sul concetto stesso di mediazione, altra cosa è attribuirle il significato giuridico vero e proprio, cioè la condizione di procedibilità. Quando parlavo di diritto che genera un valore mi riferivo al fatto che il diritto indica di dover passare dall'esercizio della volontà prima di tornare o andare in giudizio. Effettivamente è un tentativo obbligato. Tuttavia, se il tentativo è un pozzo nel quale si spendono soldi, si perde tempo o nel quale il soggetto non ha consapevolezza perché non c’è l'avvocato è un conto; se, invece, il tentativo a cui la legge richiama tutti perché si faccia esercizio della volontà è veloce, non è particolarmente costoso sia che si trovi l'accordo o meno ed è assistito dall'avvocato, suona veramente male indicarlo come obbligatorietà. È piuttosto una condizione che regala all'individuo e – ripeto – all'avvocato una nobile occasione di lavoro, che è quella di fare esercizio della volontà per l'individuo e di assistere il proprio cliente nell'esercizio della volontà per l'avvocato. Quindi, è un valore enorme.
  Capisco, quindi, che giuridicamente va ricollocato nel suo concetto adeguato, che non è quello dell'obbligatorietà della mediazione, ma della condizione di procedibilità. Prima viene l'esercizio della volontà, poi la delega al giudice. Mi sembra virtuosissimo.

  IVAN SCALFAROTTO. Ho una domanda da profano per la professoressa e anche per tutti gli altri auditi che vorranno rispondere. Il mio dubbio riguarda la convivenza tra la mediazione prevista dal decreto e il tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del giudice nella prima udienza. Infatti, mi pare che in qualche modo le due cose vadano a sovrapporsi. Sono evidentemente istituti accomunati dal tentativo di evitare l'ingresso all'interno del processo, quindi di risolvere prima che il contenzioso esploda con una sorta di accordo tra le parti. Mi chiedo, Pag. 20però, se siano indispensabili entrambi e cioè se l'introduzione di un tentativo di conciliazione da parte del giudice nella prima udienza di fatto non assorba l'intero castello della mediazione, riportando il tutto all'interno del processo in una fase preliminare necessaria, ma che, appunto, racchiude tutto.

  ALFONSO BONAFEDE. Ringrazio i relatori, le cui osservazioni sono state molto interessanti. Condivido particolarmente la relazione del professor Alpa. Vorrei intervenire su un dato tecnico. Riguardo alla deroga sulla competenza per i contenziosi che coinvolgono società che hanno sede all'estero, le chiedo se ritiene eventualmente migliorativo dell'attuale normativa il fatto di individuare non tre città, che tra l'altro hanno un carico di contenzioso molto elevato, quindi secondo noi non idoneo a supportare ulteriori contenziosi con competenza speciale, ma tre tribunali all'interno del territorio nazionale, eventualmente geograficamente distribuiti tra nord, centro e sud, che abbiano un contenzioso molto ridotto rispetto agli altri, se non quello minore. Ecco, questo potrebbe comportare un miglioramento delle condizioni della giustizia nei casi in cui intervengono gli investimenti delle società che hanno sede all'estero ?
  Chiederei, invece, agli altri relatori se la condizione di gratuità della mediazione non debba essere considerata come essenziale in un sistema che, di fatto, fa gravare sul cittadino l'accesso alla giustizia per cui prima gli viene consigliato di conciliare, poi di nuovo di conciliare, poi gli viene detto di pagare; questo, tra l'altro, in una situazione in cui la giustizia viene affidata, tramite la delega – come diceva il professor Alpa – a un numero ridottissimo di persone che guadagnano 20.000 euro all'anno. Insomma, la giustizia viene affidata a una situazione di precarietà.

  MATTEO BIFFONI. Vorrei porre al Prof. Alpa una domanda sulla conciliazione giudiziale. Vorrei sapere se, oltre a cassare completamente l'articolo, ci sono delle condizioni per cui prevede un eventuale mantenimento di quel tipo di percorso.

  GUIDO ALPA, Presidente del Consiglio nazionale forense. Nel documento abbiamo precisato quali sono le possibili alternative. Per quanto riguarda, invece, le società con sedi all'estero la norma è proprio sbagliata concettualmente. In merito allo sviluppo economico, nel testo è prevista anche la possibilità di affidare agli avvocati la conclusione, quindi l'autentica di contratti che riguardano operazioni economiche fino a una determinata soglia, che possono avere a oggetto anche immobili.

  PAOLA LUCARELLI, Ordinario di diritto commerciale presso l'Università degli studi di Firenze. Mi limito a una risposta brevissima. Facciamo attenzione a non dare significati sbagliati rispetto all'intenzione. Il giudice, nell'articolo 185-bis, non tenta una conciliazione. Non fa, cioè, un tentativo di mediazione, ma si limita a proporre, probabilmente dopo la fase istruttoria – perché nella prima udienza non lo potrà fare – una proposta conciliativa, che è cosa molto diversa dal tentativo di mediazione.

  PRESIDENTE. Ringrazio gli auditi del prezioso contributo e i colleghi deputati. Dichiaro conclusa la seduta.

  La seduta termina alle 16.