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Resoconti stenografici delle indagini conoscitive

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XVII Legislatura

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza

Resoconto stenografico



Seduta n. 13 di Martedì 23 febbraio 2016

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Brambilla Michela Vittoria , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA SUI MINORI FUORI FAMIGLIA

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri.
Brambilla Michela Vittoria , Presidente ... 3 ,
Ferri Cosimo Maria , Sottosegretario di Stato alla Giustizia ... 3 ,
Brambilla Michela Vittoria , Presidente ... 8 ,
Mattesini Donella  ... 8 ,
Brambilla Michela Vittoria , Presidente ... 9 ,
Bertorotta Ornella  ... 9 ,
Brambilla Michela Vittoria , Presidente ... 10 ,
Blundo Rosetta Enza  ... 10 ,
Ferri Cosimo Maria , Sottosegretario di Stato alla Giustizia ... 10 ,
Furlan Antonella , funzionaria della Segreteria del Sottosegretario di Stato alla Giustizia ... 11 ,
Ferri Cosimo Maria , Sottosegretario di Stato alla Giustizia ... 11 ,
Bertorotta Ornella  ... 11 ,
Ferri Cosimo Maria , Sottosegretario di Stato alla Giustizia ... 11 ,
Bertorotta Ornella  ... 12 ,
Ferri Cosimo Maria , Sottosegretario di Stato alla Giustizia ... 12 ,
Bertorotta Ornella  ... 12 ,
Ferri Cosimo Maria , Sottosegretario di Stato alla Giustizia ... 12 ,
Bertorotta Ornella  ... 12 ,
Ferri Cosimo Maria , Sottosegretario di Stato alla Giustizia ... 12 ,
Bertorotta Ornella  ... 12 ,
Ferri Cosimo Maria , Sottosegretario di Stato alla Giustizia ... 12 ,
Brambilla Michela Vittoria , Presidente ... 13 ,
Ferri Cosimo Maria , Sottosegretario di Stato alla Giustizia ... 13 ,
Brambilla Michela Vittoria , Presidente ... 13 

ALLEGATO: Relazione integrale del Sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri ... 15

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
MICHELA VITTORIA BRAMBILLA

  La seduta comincia alle 12.30.

  (La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia, l'audizione del Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, che ringrazio per la sua presenza.
  Il Sottosegretario è accompagnato dalla dottoressa Antonella Furlan, funzionaria della Segreteria del Sottosegretario.
  Non voglio, Sottosegretario, rubarle del tempo, anche perché noi abbiamo le Aule che cominciano e sicuramente i colleghi e le colleghe vorranno porre delle domande, quindi le do subito la parola per la sua relazione. Le chiedo se possiamo distribuire il suo documento ai colleghi e alle colleghe. Grazie.

  COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato alla Giustizia. Buongiorno a tutti. Sono io che ringrazio il Presidente e tutti i componenti, sia della Camera che del Senato, di questa Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.
  Grazie per questa occasione di incontro e di confronto sui minori «fuori famiglia». Sottolineo «di confronto» perché comunque sono necessari degli spunti. Voi siete persone impegnate, ma anche esperte, in questo settore. Un tema, quello dei minori, delicatissimo, che merita davvero una grande attenzione e su cui il Governo è impegnato e chiede la collaborazione anche della vostra Commissione perché le persone esperte che vogliono contribuire a trovare le soluzioni sono per noi motivo di arricchimento.
  Riguardo ai dati, depositerò una relazione molto lunga, quindi non voglio leggerla tutta, ma lasciarla agli atti con tutta una serie di allegati.
  Vi ringrazio non solo per l'invito, ma anche perché mi avete dato l'occasione di ricostruire tutti i dati che sono in nostro possesso, in un momento in cui, come sapete meglio di me, la Commissione Giustizia della Camera ha all'esame la riforma del processo civile.
  Questa legge delega su cui stiamo lavorando, appunto nel ramo della Camera dei deputati, prevede una delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario minorile, quindi c'è una fase anche nuova.
  Inoltre, anche sul tema dei minori, gli Stati generali delle carceri, convocati dal Ministro della giustizia, hanno visto la sessione di un tavolo dedicato al tema dei minorenni autori dei reati.
  Noi entriamo nel percorso del minorile, quando i minori sono autori di reato, perché è questo che fa scattare la nostra competenza. Il minore può trovarsi fuori famiglia, come voi sapete, a diverso titolo, cioè per decisione del minore stesso e della famiglia, per decisione dell'autorità amministrativa Pag. 4 e per decisione dell'autorità giudiziaria, quindi noi dobbiamo aver chiare queste tre ipotesi che ripeto per me stesso.
  Nella prima ipotesi, cioè dell'allontanamento per decisione della famiglia, ricadono le seguenti situazioni: quella in cui la famiglia colloca il minore presso parenti entro il quarto grado e per la quale non esiste nessun tipo di controllo; quella in cui la famiglia colloca il minore presso istituti educativi (collegi, scuole sportive) e, anche in questo caso, non c'è controllo; quella in cui la famiglia colloca il minore in affido extrafamiliare o in casa famiglia, tramite il servizio sociale e per un periodo temporaneo non superiore a 24 mesi, che è legata ad un impedimento o ad una difficoltà temporanea e motivata e per la quale c'è il controllo del giudice tutelare, così come prevede l'articolo 4 della legge n. 184 del 1983.
  Nella seconda ipotesi, cioè quella dei servizi sociali, ricadono le situazioni in cui tali servizi provvedono, per un impedimento brevissimo e temporaneo, ad un collocamento d'urgenza ed al ri-affidamento ai genitori. Mi riferisco a fughe da casa, all'affidamento di minori a genitori non reperibili eccetera. Capite bene l'impatto di questo provvedimento, anche se temporaneo, sul minore che può essere tolto dai servizi sociali. Come dicevo, i servizi sociali provvedono ad un allontanamento d'urgenza del minore, ex articolo 403 del codice civile, a tutela del minore stesso, collocandolo in casa famiglia o presso una famiglia affidataria.
  La terza ipotesi, cioè quella degli Uffici del territorio coordinati dal Ministero dell'interno, in collaborazione con i comuni e gli uffici dell'immigrazione presso le questure, riguarda i collocamenti dei minori immigrati non accompagnati. Si tratta di un altro tema molto importante per il quale vi ho allegato una statistica. Sto parlando di minori non accompagnati, anche non appartenenti all'Unione europea o apolidi e anche privi di documenti. In effetti, molti minori non accompagnati non sono identificati e c'è questa fase dell'identificazione molto difficile che noi facciamo nei centri di prima accoglienza o in comunità alloggio. In questo caso, c'è la segnalazione al giudice tutelare.
  Infine, c'è il tema dell'autorità giudiziaria, quindi dei provvedimenti per i Tribunali dei minorenni in sede civile, in sede penale e anche in sede amministrativa.
  Sapete che abbiamo fatto una norma che, oggi, consente ai giovani, fino ai 25 anni, di essere considerati minori nel circuito penitenziario, quindi, se io commetto il reato entro i diciassette anni di età e devo scontare delle pene lunghe, rimango nel circuito penitenziario minorile fino a quando compio 25 anni.
  Questo richiede anche da parte del nostro Ministero attenzione sul circuito penitenziario. Con questa norma, evitiamo che il diciannovenne o ventenne passi dall'Istituto penale minorile – voi conoscete le nostre strutture che sono molto più attenuate e diverse rispetto a quelle degli adulti – ad una struttura per adulti, quindi abbiamo fatto questa norma per evitare che un ragazzo passasse, dal giorno del compimento dei 22 anni di età, in una struttura per adulti che è molto diversa e spesso nemmeno pronta ad accoglierlo. Questi ragazzi che avevano avuto un trattamento diverso nel circuito minorile entravano immediatamente in un carcere, quindi abbiamo fatto, con l'aiuto del Parlamento, una norma che è stata condivisa ed è diventata legge in base alla quale, fino ai 25 anni, questi ragazzi rimangono nel circuito penale minorile; oggi è così.
  Tuttavia, abbiamo il problema di accogliere negli Istituti penali minorili quelli che erano nelle carceri per adulti. Oggi, in alcuni Istituti penitenziari minorili abbiamo dovuto far transitare i ventiquattrenni o i venticinquenni o i ventitreenni che erano nelle strutture per adulti. Per integrarli con i minori «classici», abbiamo cercato anche nelle nostre strutture di dividerli e di fare questa integrazione controllando tutte le fasi.
  Per quanto riguarda i dati, al 31 dicembre 2015 erano 803 i giovani, di cui 423 minori e 380 adulti fino ai 25 anni, entrati nel circuito penale e collocati in comunità su provvedimento della magistratura. Di questi 542 sono italiani (circa il 67 per Pag. 5cento), 120 di origine africana (14,9 per cento), provenienti soprattutto da Marocco ed Egitto, e 44 minori stranieri non accompagnati provenienti per lo più da Egitto e Tunisia. Questi sono i dati che abbiamo raccolto.
  La competenza del Dipartimento per la giustizia minorile è limitata ai minori ed ai giovani adulti autori di reato che, in esecuzione appunto di un provvedimento giudiziario, siano inseriti in una comunità di accoglienza, cioè in una comunità ministeriale o convenzionata per l'attuazione di progetti educativi alternativi alla pena detentiva.
  Rispetto al 2010, vi è stata una leggera flessione delle presenze che allora erano 844, mentre negli ultimi dieci anni si è registrata una crescita dei collocamenti in comunità, come strategia intermedia capace di garantire un contenimento educativo senza ricorrere all'istituto penale.
  Nel sistema, le dieci comunità ministeriali hanno ormai un ruolo di filtro nell'osservazione del minore, in attesa di altra destinazione, visto che oltre il 90 per cento dei collocamenti riguarda comunità del privato sociale monitorate dai Centri per la giustizia minorile.
  Tra le criticità segnalate, c'è il fenomeno degli allontanamenti arbitrari, cioè dei casi in cui il minore o il giovane adulto contravviene al provvedimento del giudice e si allontana dalla comunità.
  Purtroppo, devo sottolineare in questa sede che, dall'analisi dei dati del 2015, si rilevano 49 allontanamenti arbitrari ogni 100 collocamenti in comunità private e che, disaggregando tale dato per nazionalità, si osservano tassi di allontanamento arbitrario superiori per gli stranieri, con 61 allontanamenti arbitrari, rispetto agli italiani per i quali sono 39.
  Inoltre, sicuramente si tratta di un fenomeno in crescita. Nel 2010, il tasso di allontanamento era del 31 per cento ed ha superato il 40 per cento nel 2012.
  Anche in questi dati, trova conferma la necessità di definire presto un nuovo ordinamento penitenziario minorile per dare più articolate risposte a speciali esigenze e sanzioni più adeguate alla fascia di età dei destinatari. Vi ripeto che questi sono i dati.
  Vorrei aggiungere – per il resto rimando alla relazione – un ultimo ma non meno importante dato che riguarda l'analisi relativa alla ripartizione dei giovani tra comunità ministeriali e comunità del privato convenzionate. Tale dato mostra come le prime, con una percentuale di ragazzi pari al 5 per cento, rappresentino in una realtà particolarmente circoscritta rispetto alle seconde che interessano il 95 per cento dei giovani.
  Dal confronto con i dati, come ho già detto, aggiornati al 31 dicembre 2010, si passa a 844 persone, di cui 348 giovani adulti e 496 minori. Anche nel 2010, le presenze in comunità si caratterizzano per una predominante componente maschile, trattandosi di 794 ragazzi e solo 50 ragazze. Relativamente alle origini, come ho già detto, la presenza degli italiani è pari al 72 per cento.
  Inoltre, riguardo le fattispecie per le quali si ricorre al collocamento in comunità, vi ricordo che, in termini generali, l'autorità giudiziaria può ricorrere al collocamento in comunità nei casi di arresto o di fermo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del DPR n. 448 del 1988, all'accompagnamento ai sensi dell'articolo 18-bis e a tutti i casi di misura cautelare e di affidamento in prova al servizio sociale che ho citato nella relazione.
  Per quanto riguarda i collocamenti presso le comunità ministeriali e private, il dato relativo alla ripartizione dei collocamenti tra comunità ministeriali e private per l'annualità del 2015 consente di cogliere subito le dimensioni del coinvolgimento delle due tipologie di strutture. Questo è un altro dei temi: comunità ministeriale e comunità privata.
  Dai dati forniti dal sistema informativo dei servizi minorili, sono stati 185 i collocamenti effettuati presso le comunità ministeriali contro i 1772 che hanno riguardato le comunità private. Importante è il dato relativo alla presenza media giornaliera annua, da intendersi come il numero di minori presenti nelle comunità in media ogni giorno dell'anno, che risulta circoscritto nel caso delle comunità ministeriali e pari a 44,9 presenze medie giornalieri e che è molto più ampio, perché pari a 762,8 Pag. 6presenze medie giornaliere, nel caso delle comunità private.
  Alla luce di tali valori, si può dire che le comunità ministeriali, nel 2015 pari a dieci e distribuite sull'intero territorio nazionale, rivestano sostanzialmente quel ruolo di comunità filtro che ho già indicato e che è finalizzato all'osservazione del minore ed al suo successivo eventuale indirizzamento nelle strutture private più idonee.
  Questo è importante perché è compito dell'amministrazione centrale e del Ministero, insieme a queste comunità ministeriali, capire l'indirizzo che deve avere il minore. Questa integrazione di pubblico-privato è fondamentale perché, se funziona, può appunto reggere in un sistema integrato dove lo Stato, con queste comunità, ascolta, capisce le esigenze e indirizza nel privato, che poi può integrare e continuare quel percorso che è fondamentale per l'inserimento del minore nella società.
  L'altro tema è il collegamento con la famiglia d'origine. In questo caso, bisogna monitorare le esigenze del minore e capire se dietro c'è una famiglia che può recuperarlo e riaccoglierlo. In molti casi, purtroppo, non c'è una famiglia, quindi occorre capire come trovarne una nuova.
  In merito, sopraggiunge il tema delle adozioni, che non è il tema principale dell'audizione, però occorrerebbe aprire una riflessione per capire – me lo diceva prima anche la Presidente – per quanto tempo questi minori rimangono nelle comunità e quale deve essere il passaggio successivo. Lo dico perché, sia che si trovi nel privato sia che si trovi nella comunità ministeriale, dobbiamo porci il problema, quando un ragazzo finisce questo percorso.
  Nel momento in cui finisce il discorso del reato oppure del progetto rieducativo e della messa alla prova di tutto quello che riguarda l'ordinamento penitenziario minorile, è chiaro che la nostra competenza, sia dell'autorità giudiziaria che del Ministero, finisce. Tuttavia, abbiamo un dovere, non solo politico ma anche morale, di capire cosa succede dopo, quindi di coordinarci e modulare anche la nostra legislazione. Questo è un collegamento sul quale tutti possiamo lavorare. So che anche questa Commissione ci ha già lavorato molto, per cui i vostri lavori potranno essere utili anche dal punto di vista legislativo per capire come intervenire su questo tema.
  C'è anche il tema dell'istruzione che dovremmo approfondire. Tra i diversi temi che abbiamo seguito sulla «Buona scuola» – lo sa anche l'onorevole Malpezzi – è emerso il fenomeno dell'abbandono scolastico. Noi abbiamo il tema dell'abbandono scolastico dei minori che aumenta, quindi anche il tema dell'istruzione scolastica va approfondito non solo dentro le nostre comunità, sia private che ministeriali, su cui già stiamo lavorando, ma anche per la fase successiva.
  Un'altra riflessione riguarda le caratteristiche strutturali delle nostre comunità. Notiamo, chiedendoci cosa si dica dei luoghi delle carceri, cioè di quali siano le condizioni delle carceri e delle strutture, che si parla spesso, anche dal punto di vista mediatico, degli adulti, ma bisognerebbe parlare forse di più dei minori.
  I minori negli Istituti penitenziari minorili non sono tanti perché il numero di detenuti all'interno degli istituti non è alto, se pensate che gli adulti sono 52.000 e i minori sono meno di 500 dentro gli istituti, quindi – chi di voi ha avuto modo di visitare istituti penitenziari minorili e quelli per gli adulti l'avrà notato – c'è una differenza di impostazione. Il tema, dunque, non riguarda solo gli istituti penitenziari minorili, ma è esteso anche al bisogno di verificare le comunità sia ministeriali, perché occorre naturalmente farlo anche per queste, che quelle private.
  In merito, la normativa risale al decreto legislativo n. 272 del 1989 e al DPR n. 448 del 1988. Inoltre, c'è una disciplina dei requisiti minimi e degli standard qualitativi delle comunità private che è definita da ciascuna regione, quindi c'è una competenza anche regionale.
  L'amministrazione della Giustizia su questo tema ha provveduto comunque ad impartire a tutte le comunità ministeriali e private delle indicazioni organizzative attraverso la circolare n. 1 del 18 marzo 2013 del Capo del dipartimento, che richiamo all'attenzione di tutti. Certo, è stata Pag. 7fatta, secondo me, una buona circolare, però se ci fossero degli spunti per migliorarla o approfondirla siamo disponibili anche a rifletterci.
  In particolare, la nostra circolare prevede il disciplinare n. 3 che riguarda le comunità ministeriali, oltre i Centri di prima accoglienza e i Centri diurni, e il disciplinare n. 4 riguardante le comunità private convenzionate; entrambi specificano dettagliatamente l'organizzazione di tali strutture.
  Inoltre, al fine di assicurare una razionalizzazione ed armonizzazione delle procedure di gestione delle strutture residenziali, abbiamo fornito supporto tecnico-operativo ed è stato redatto anche un vademecum operativo rivolto alle comunità del privato sociale.
  Non si può non richiamare l'attività di monitoraggio e di controllo che sta facendo il Ministero sulle comunità realizzate dai Centri per la giustizia minorile. Noi abbiamo degli uffici di servizio sociale per i minorenni che effettuano visite e ispezioni presso strutture convenzionate per verificarne nel tempo il mantenimento e l'idoneità. Portiamo a conoscenza, sia dell'autorità giudiziaria minorile che delle altre realtà competenti, gli esiti di tali attività, quindi c'è questo monitoraggio che penso sia essenziale perché il controllo e l'idoneità siano la base del rispetto di questi requisiti.
  Per favorire, inoltre, adeguati percorsi di tutela, cura e crescita del minore, ogni collocamento in comunità viene effettuato tenendo conto anche delle caratteristiche del minore, ovvero della sua compatibilità con il progetto educativo e con il progetto-quadro delle comunità, quindi se quelle comunità sono idonee ad accogliere quel tipo di progetto che viene fatto per quel minore. Dobbiamo partire dal progetto sul minore per capire di cosa ha bisogno e le sue caratteristiche e se quel progetto è compatibile con il progetto della comunità; non l'inverso. Dobbiamo partire dall'esigenza del minore per capire se c'è questa corrispondenza, altrimenti si sceglie un'altra comunità privata.
  Inoltre, occorre controllare come viene effettuato questo progetto affinché non rimanga solo sulla carta. Ora, non so se voi avete mai fatto, come Commissione, delle ispezioni alle comunità, però potrebbe essere interessante anche fare un'ispezione alle comunità sia private che ministeriali. Di solito, si va – anch'io l'ho fatto nella mia attività – più negli istituti penitenziari sia minorili che dei detenuti, invece c'è tutta questa realtà su cui comunque è bene che ci sia l'attenzione da parte di tutti anche per migliorare il percorso. A tal fine, gli uffici del Centro per la giustizia minorile supportano l'autorità giudiziaria nell'identificazione della comunità più idonea e sviluppano intese con gli enti locali e le ASL per definire i livelli di collaborazione e garantire la comunità e la coerenza dei percorsi di presa in carico dei giovani.
  Inoltre, i Centri per la giustizia minorile fanno riferimento a comunità private terapeutiche specializzate che sono regolamentate, oltre che dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008 sulla sanità penitenziaria, anche da specifici protocolli sottoscritti con i Centri per la giustizia minorile territorialmente competenti.
  Prima del passaggio della medicina penitenziaria al Servizio sanitario nazionale, i servizi minorili della Giustizia predisponevano programmi clinici terapeutici riabilitativi nel progetto individualizzato per ogni minore, con l'ausilio dei servizi sanitari del territorio. Oggi, a fronte della nuova normativa, i soggetti titolari del trattamento terapeutico, in collaborazione con i servizi della giustizia minorile, sono le aziende sanitarie territoriali.
  Purtroppo, dall'analisi dei dati del 2015, si rilevano 49 allontanamenti arbitrari ogni cento collocamenti in comunità private e, disaggregando tale dato per nazionalità, si osservano, come dicevo prima, tassi di allontanamento arbitrario superiori per gli stranieri (61), rispetto agli italiani (39).
  In base ai dati statistici che vi allego, forniti dal nostro dipartimento, non si può peraltro non notare come tale fenomeno registi un trend in crescita, considerato che nel 2010 la percentuale era pari al 31 per cento e che, invece, al partire dal 2012 risulta pari al 40 per cento. Sicuramente l'analisi di tale dato non può non indurre Pag. 8l'amministrazione ad approfondire e a cercare l'insieme di risposte che possono spiegare il determinarsi di tale crescita.
  Come prima ipotesi, non si può non rilevare, per esempio, la maggiore complessità e la fragilità dei giovani. Purtroppo, oggi, la modernità ci dice che i giovani hanno più potenzialità e più prospettive e nella globalizzazione più mezzi, però – ahimè! – sono anche più fragili e ci sono anche ragazzi con doppia diagnosi, cioè con problematiche di dipendenza e di salute mentale insieme.
  Avvertiamo appunto l'esigenza di dar vita anche alla riforma dell'ordinamento penitenziario minorile perché riteniamo che oggi il minore sia cambiato, quindi dovrebbero cambiare anche le nostre normative che sono all'avanguardia e che ci invidiano tutti, tanto che nei procedimenti per gli adulti abbiamo preso alcuni istituti dal processo minorile. Oggi, la complessità relativa a come cresce il minore e a tutto quello che ruota intorno alla globalizzazione richiede delle norme più moderne e delle strutture diverse, per non limitare le possibilità anche ai minori che vivono la crisi familiare.
  Questi minori, che entrino o meno nel circuito penale, devono avere comunque le stesse possibilità di recupero e di reinserimento. Certo, per farlo, secondo me, sono necessarie delle norme nuove, ma, nello stesso tempo, anche dal punto di vista organizzativo, stiamo cercando di creare strutture diverse.
  L'ultimo tema – poi, chiudo, ringraziando tutti per l'attenzione e rimanendo a disposizione per qualsiasi domanda – è quello che è stato richiamato anche più volte del conflitto di interessi tra i giudici onorari minorili e le comunità.
  Anche su questo, occorre fare grande attenzione, sia al Consiglio superiore della magistratura che al Ministero, per far sì che siano garantiti anche tali aspetti che comunque sono importanti perché noi dobbiamo sapere in quali comunità vanno i minori e dobbiamo essere certi che ci sia un livello di qualità e di trasparenza che i minori certamente meritano. C'è anche da parte nostra la necessità di controllare, anche se devo dire che le nostre comunità portano dei risultati positivi, quindi valorizziamo anche tutto quello che, sia nel privato che nel pubblico, ha sempre portato dei risultati più che soddisfacenti.
  Questi sono i temi. Vi lascio anche dei grafici e tutta una serie di allegati per approfondire ulteriormente il tema.
  Vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio il Presidente per la pazienza e per questa possibilità. Siamo disponibili comunque, come sempre, a migliorare, quindi attendiamo anche suggerimenti.

  PRESIDENTE. Grazie, Sottosegretario.
  Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti e formulare osservazioni.

  DONELLA MATTESINI. Grazie, Presidente. Ringrazio il Sottosegretario perché ci ha offerto un quadro davvero di grande preoccupazione, ma con dati precisi e anche con la rappresentazione di impegni del Ministero che fanno ben sperare.
  Mi riferisco alla questione del diritto penitenziario minorile, che è un punto essenziale, ma anche alla consapevolezza che occorre lavorare di più sulle comunità. Lo dico perché noi sappiamo che la legge dispone che le comunità debbano essere, in questo caso, al massimo entro la regione di residenza, ma così non avviene, quindi io spero che su questo il Ministero possa assumere un impegno. In effetti, se la famiglia non ha risorse e da Milazzo deve andare in Toscana, è ovvio che si creino dei problemi, quindi ben vengano queste due attenzioni così forti.
  Vorrei, però, sottolineare questo in modo particolare, anzi ho da fare una raccomandazione e una richiesta.
  La raccomandazione è: nella legge di stabilità sono state messe queste risorse importantissime per le famiglie con minori, cioè sia quella educativa che l'altra delle due misure sulla povertà minorile, e noi avevamo anche proposto un ordine del giorno in Senato che naturalmente, come accade per i regolamenti quando c'è la fiducia, è saltato; per cui io mi sento di raccomandare anche al Ministero della giustizia Pag. 9 una collaborazione con il Ministero che è competente rispetto al provvedimento affinché ci sia un'attenzione particolare alle famiglie con minori nel percorso giudiziario, non come misura alternativa, ma come misura integrativa a tutto quello che lei ci ha detto.
  La domanda riguarda quanto detto nella scorsa seduta. Io sono dovuta andar via prima perché la seduta è iniziata quasi con 50 minuti di ritardo, quindi ho sentito solo la prima parte dell'audizione. In quella audizione, sono state dette cose particolarmente pesanti – almeno secondo me – su cui io chiedo di fornirci i dati. L'avvocatessa Carsana faceva riferimento all'allontanamento dalla famiglia con decreto da parte del Tribunale per i minorenni.
  In sintesi e in modo meno elegante di come è stato detto l'altra volta, si è detto che quasi tutti gli allontanamenti sono causati dal problema della povertà economica. Tuttavia, a me sembra che la legge non dica assolutamente questo.
  In quell'occasione, è stata rappresenta più o meno una modalità in cui i servizi sociali procedono in modo raffazzonato e senza intervenire sulla povertà che dovrebbe, secondo appunto questi numeri, rappresentare il problema dell'allontanamento, come se i tribunali, anziché appurare le situazioni, facessero semplicemente i passacarte, e lasciando intendere anche qualcosa di diverso, come gli interessi economici, alla base dell'allontanamento dalla famiglia.
  Io le chiedo se può far avere a questa Commissione i dati di quanti sono i minori allontanati negli ultimi tre o quattro anni e quali sono le motivazioni di allontanamento dalla famiglia. Credo che, se le cose dette non sono vere, dobbiamo chiederne anche conto, ma, se sono vere, dobbiamo preoccuparci. Io penso che sia plausibile la prima ipotesi.

  PRESIDENTE. Credo che forse possiamo unire la domanda della senatrice Bertorotta alla sua e dare una risposta unica.

  ORNELLA BERTOROTTA. Grazie. È molto utile questa audizione, anche perché io sto apprendendo adesso di queste dieci comunità ministeriali, per cui vorrei sapere dove si trovano e come affrontano il problema, cioè come fanno questo monitoraggio dei ragazzi per vedere quale sia il progetto più idoneo.
  L'anno scorso ho fatto diverse ispezioni in comunità private soprattutto per i minori stranieri non accompagnati, in quanto sono siciliana e ne abbiamo diverse.
  Mi pare che in questo settore stiamo un po’ annaspando e stiamo un po’ improvvisando. I problemi sollevati dal personale sono quelli di non essere regolarmente pagato, cioè quello che lamenta è che non c'è una regolarità nei trasferimenti dal Ministero a queste comunità, per cui si verifica il fatto che gli operatori cambino. Per via di questo turnover altissimo, spesso ci sono uno o due operatori che stanno in comunità anche con venti o trenta ragazzi contemporaneamente e che riescono a portare avanti ben poco del progetto educativo scritto sulla carta.
  Mi chiedo come venga effettuato il monitoraggio da parte del Ministero perché mi domando, se è già difficile per il Tribunale per i minorenni fare questo monitoraggio, come possa il Ministero che è un ente centrale riuscire a controllare tutte queste comunità.
  Peraltro, riguardo la questione dell'allontanamento arbitrario, mi dicevano che i ragazzi fino ai 14 anni non possono essere costretti dentro le comunità. Si trovano questi ragazzini che girano per i paesi o per le città che magari rientrano la sera solo per avere un pasto assicurato e che, quando trovano l'occasione, si allontanano, per cui è molto difficile seguirli.
  Sicuramente non è questo il modo, a mio avviso, di gestire dei ragazzi difficili o dei ragazzi che addirittura vengono dall'estero o da situazioni di guerra o di difficoltà.
  Certo, la legge ci consente di operare in un certo modo, però nella pratica vediamo che siamo a ben lontani dal realizzare un progetto educativo e di aiuto anche verso questi ragazzi.
  Per quanto riguarda le carceri minorili, vorrei sapere se in ogni carcere sono previste delle attività. Per esempio, a Catania si Pag. 10fanno non solo attività creative, ma anche di lavoro e di professionalizzazione, quindi i ragazzi fanno il pane o la pizza perché alcuni si sono organizzati in questo modo. Le chiedo se i fondi stanziati, secondo lei, sono sufficienti per gestire con una certa regolarità queste attività. Lo dico perché sappiamo benissimo che in questo settore il problema è appunto della convenzione annuale, cioè per anno solare, e spesso, si inizia un lavoro con i ragazzi, ma poi lo si deve interrompere per sei o sette mesi o un anno perché non vengono rifinanziati. Le chiedo come, secondo lei, si può affrontare questo tipo di problema.
  Per quanto riguarda il conflitto di interessi, lei ha accennato al problema che è reale. Mi chiedo, se, nell'autorizzazione alle comunità, fate una verifica dei titolari e dei gestori di queste comunità per accertare che non ci sia tale conflitto. Grazie.

  PRESIDENTE. Direi che la senatrice Blundo aggiunge la sua domanda e diamo una risposta unica.

  ROSETTA ENZA BLUNDO. Grazie. Anch'io la ringrazio moltissimo per la sua presenza in audizione e per questi interessantissimi dati che ci ha portato.
  La ringrazio particolarmente per aver sottolineato alcuni aspetti che – le porgo la domanda – non so se sono, attualmente, già previsti come verifica; mi riferisco all'idoneità della comunità al progetto che viene fatto sul minore allontanato.
  Ovviamente, mi unisco alla richiesta della collega Mattesini per avere dati sul numero degli allontanamenti e sulle relative motivazioni. Tuttavia, vorrei sottolineare che questa collocazione nelle comunità sulla base di un progetto è fondamentale e importantissima, anche perché ci sono una serie di comunità molto adeguate che hanno delle finalità educative e una capacità di portare a termine queste finalità alle quali non vengono assegnati i minori, quindi bisognerebbe anche considerare come vengono fatte queste scelte.
  Le faccio un'altra domanda: se esiste una verifica dei progetti in merito all'obiettivo, cioè se c'è un momento in cui il tribunale stesso chiede conto di cosa è stato fatto nel percorso e con quali scadenze temporali. Lo dico perché parliamo di minori di varie età e sappiamo bene che in quelle età i ragazzi sono facilmente modificabili, nel senso che hanno la capacità di collaborare o non collaborare con il progetto che viene prospettato loro.
  Per quanto riguarda i controlli dei requisiti minimi che vengono richiesti alle strutture, lei faceva riferimento alle normative precedenti, cioè al decreto legislativo n. 272 del 1989 e al DPR n. 448 del 1988. Tuttavia, in entrambe le normative è prevista la presenza di determinati standard, ma non la qualità. Faccio un esempio: c'è una cucina di un certo numero di metri quadri con determinati accessori, arredamenti eccetera e sono presenti un certo numero di camere, però non ci sono indicazioni su che tipo di ambiente deve essere. Lo dico perché io personalmente sono andata a fare visita in alcune comunità e purtroppo ne ho trovate alcune dove i locali non sono validi dal punto di vista anche dell'igiene e dell'ambiente e a volte anche con presenza di muffe. Tuttavia, queste comunità sono state autorizzate all'esercizio, quindi io credo che bisognerebbe approfondire anche questi aspetti.
  In ultimo, riguardo ai giudici onorari, le chiedo se è prevista una decisione o un provvedimento che possa impedire il doppio e il triplo incarico che c'è in questi casi e che poi ovviamente crea o può creare conflitti di interesse. Grazie.

  COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato alla Giustizia. Grazie. Grazie, Presidente. Procederò velocemente nella risposta. Avete toccato punti molto importanti.
  Per quanto riguarda le prime domande della senatrice Mattesini, le disposizioni cui faceva riferimento e che sono state anche riprese in uno degli argomenti trattati dalla senatrice Bertorotta, riguardano i giudici del settore civile, su cui il Ministero non ha una competenza diretta, comunque possiamo aiutarvi a raccogliere questi dati.
  Tra l'altro, come dicevo all'inizio, questa audizione è stata anche per noi un'occasione per raccogliere e approfondire i dati, per cui ringrazio anche gli uffici del nostro Pag. 11Ministero che hanno collaborato per fornire e aggiornare i dati che abbiamo.
  Come ho già detto anche nello svolgimento della relazione, le comunità ministeriali sono dieci e si trovano a Genova, a Bologna, Napoli (Nisida), Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Lecce, Potenza, Catanzaro, Reggio Calabria e Caltanissetta.
  Rispondo anche all'altra domanda della senatrice Bertorotta, dicendo che nelle comunità ministeriali i minori stanno poco perché la funzione è quella di indirizzarli, quindi di ascoltarli per capirne le esigenze, cioè quello di cui hanno bisogno, e l'indirizzo da seguire, perché le comunità private sociali non sono tutte uguali, ma ognuna può avere delle caratteristiche diverse da approfondire. Sta a noi fare questa selezione, dopo la verifica e l'accertamento, che deve essere approfondita in tempi ristretti perché poi c'è la fase successiva.
  Altro tema che ha toccato sia la senatrice Blundo che la senatrice Bertorotta è quello dei progetti.
  Sui progetti, come dicevamo, si parte dall'esigenza del minore e si guarda dove può andare e qual è la comunità più adatta. Certo, va fatta questa verifica. In merito, noi cosa facciamo? Quelle comunità private sono autorizzate non dal Ministero ma dalle regioni, quindi la regione dà l'autorizzazione alla comunità privata a poter esercitare quell'attività, cioè la verifica dei requisiti deve essere fatta in primis dalla Regione che dà l'autorizzazione, poi noi con i Centri di giustizia minorile che abbiamo a livello regionale, facciamo la convenzione tra Ministero e comunità privata.
  Senza convenzione è chiaro che queste non possono operare, quindi anche noi verifichiamo la possibilità dell'inserimento del minore. Tuttavia, per la nascita della comunità privata sociale spetta alla regione dare questa autorizzazione che noi dobbiamo verificare anche con i nostri operatori dei servizi sociali. Noi facciamo queste verifiche anche nelle nostre comunità ministeriali per accertare che siano rispettati quelli che non sono tempi di legge ma tempi indicativi.

  ANTONELLA FURLAN, funzionaria della Segreteria del Sottosegretario di Stato alla Giustizia. Siamo nell'ordine di una settimana.

  COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato alla Giustizia. Per essere collocati a fare questa verifica si impiega da una settimana a un mese.
  Per quanto riguarda le comunità regionali private, vi ho messo quante sono e le ho divise per regione. Per esempio, visto che lei parlava della Sicilia, posso dirle che in quella regione sono 106.
  Per l'Abruzzo sono 62, comprendendo anche Marche e Molise. Comunque, potete trovare l'elenco nella documentazione fornita.
  Per quelle comunità ci sono dei requisiti minimi e degli standard qualitativi che deve dettare la Regione.
  Per quanto riguarda i requisiti e il vademecum ho richiamato la circolare n. 1 del 18 marzo 2013 che verifica i requisiti che vanno rispettati per quanto riguarda appunto gli standard anche di qualità e di strutture.
  Infine, c'è il monitoraggio che noi facciamo con le visite e le ispezioni, quindi il controllo sulle comunità e sui progetti che facciamo presso gli uffici di servizio sociale per i minorenni. Da parte nostra, viene effettuato sia il controllo che il monitoraggio appunto per garantire non solo che i minori stiano in luoghi adatti e idonei, ma che anche seguano quel progetto che non deve rimanere sulla carta.

  ORNELLA BERTOROTTA. Mi scusi, dove avviene questo?

  COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato alla Giustizia. Lo fanno i nostri Centri di giustizia minorile che hanno dei servizi dipendenti del nostro Ministero che si chiamano Servizi sociali per i minorenni, cioè l'Ufficio servizio sociale per i minorenni che è un ufficio del Dipartimento della giustizia minorile e che ha anche le sue articolazioni a livello regionale. Questo non c'è in tutte le regioni, però, dove c'è il Centro di giustizia minorile, c'è anche un Ufficio del servizio sociale per i minorenni.
  Questo Ufficio deve fare i controlli presso le comunità private che vengono convenzionate, Pag. 12 prima di firmare una convenzione, verificando con l'accertamento l'idoneità della comunità privata, nel corso sia della fase di esecuzione della pena che del progetto ri-educativo. Come nello schema della messa alla prova che stiamo facendo anche per gli adulti, verifico il progetto e, se è valido e se viene attuato, non avrà il procedimento penale. Lo stesso schema vale per i minori, quindi la fase del controllo del progetto è essenziale.
  Tuttavia, c'è anche una fase di controllo che è rimessa all'autorità giudiziaria minorile che verifica e controlla, quindi nella fase nostra, cioè quella dentro il circuito penitenziario, abbiamo anche la garanzia di un controllo di legalità giurisdizionale, inteso in senso ampio, dove chiaramente controllare la legalità vuol dire controllare la fase del progetto, cioè se è concreto, se è ben fatto e se viene eseguito.
  In effetti, io prima di dare il mio consenso, come giudice minorile, devo verificare che ci sia quest'attività, quindi la funzione del giudice minorile in quel caso è peculiare, tanto che anche nella riforma noi diciamo che non deve essere persa l'attività.
  C'è un problema anche nella riforma della giustizia minorile, per cui noi vogliamo creare un tribunale unico della famiglia, con una legge-delega del Governo, e specializzare sempre di più il magistrato, ma non vogliamo disperdere tutta questa attività che c'è e che è di legalità, ma che è particolare rispetto alle funzioni giurisdizionali. Comunque, vi ho allegato tutti i dati.

  ORNELLA BERTOROTTA. Per trovare questo ufficio, cioè questo servizio sociale per i minorenni del Dipartimento di giustizia, dove dovrei andare? Al Tribunale per i minorenni nella sezione penale dovrebbero avere questo ufficio?

  COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato alla Giustizia. No.

  ORNELLA BERTOROTTA. Dove si trova?

  COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato alla Giustizia. Il Centro di giustizia minorile non è il tribunale perché sono due cose diverse. Intanto, come ho detto, tale centro è regionale. Per esempio, a Palermo c'è il Centro di giustizia minorile, ma è del Dipartimento. È chiaro che poi lavoriamo con l'autorità giudiziaria, però ora parliamo di cose che riguardano il Ministero.

  ORNELLA BERTOROTTA. Presso la prefettura forse?

  COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato alla Giustizia. No. Se vuole le comunico anche l'indirizzo, comunque è un ufficio del Ministero della giustizia, quindi in quel caso si chiama Centro di giustizia minorile per la Sicilia.

  ORNELLA BERTOROTTA. Ce n'è uno per ogni regione?

  COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato alla Giustizia. Sì. Ne abbiamo anche uno, mi pare, a Catania. Inoltre, ci sono le comunità che sono accreditate, per Palermo e per quello che riguarda la Sicilia. Nella relazione, ho messo tutti i dati degli ingressi e della presenza media giornaliera nelle comunità nell'anno 2015, sia private che ministeriali, con la situazione aggiornata al 31 dicembre 2015.
  Richiamo alla sua attenzione la tabella 18, dove potrà vedere i collocamenti, compresi i trasferimenti tra comunità, e la presenza media giornaliera nelle comunità sia ministeriali che private convenzionate con il Centro di giustizia minorile. Si tratta dell'allegato 3.
  Per chiudere, vorrei aggiungere che ci sono tante attività lavorative in corso anche negli Istituti penitenziari minorili. Su queste attività, i fondi ci sono e sono utilizzati. Tra l'altro, per i minori è anche più facile coinvolgere la società civile perché devi trovare anche le attività.
  Inoltre, i minori hanno diritto a più permessi, quindi in varie realtà puoi mandare per esempio le minorenni detenute o anche magari i maschi presso un esercizio di parrucchiere o di barbiere nella città, che deve essere pronto anche ad accoglierli. Altri fanno gioielli dentro gli istituti, Pag. 13per cui ci sono tantissime attività lavorative. Certo, quelle son garantite. Tuttavia, il problema è se, quando esci dal carcere, riesce a mantenere quel lavoro. Quello è un altro tema perché non dipende da noi. In ogni caso, però hai imparato un mestiere che puoi riutilizzare per re-inserirti nel tessuto sociale e nella società civile.

  PRESIDENTE. Sottosegretario, la ringrazio e le preannuncio che presenteremo questa indagine conoscitiva sicuramente prima dell'estate, perché avrà termine nel giro di un mese.
  Le chiediamo, se fosse possibile avere la sua disponibilità, siccome vorremmo realizzare una sorta di evento o momento di incontro di questo genere e vorremmo averla ospite anche in quella sede.
  Come sa, sarà agli atti tutto quello che lei ha detto, quindi anche il fatto che le Aule abbiano ripreso i lavori e i colleghi e le colleghe siano andati via non toglie nulla al fatto che comunque saranno aggiornati su quanto detto.

  COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato alla Giustizia. Grazie a voi per il lavoro che state facendo e che seguiamo con attenzione perché anche per noi è un lavoro molto utile, quindi ringrazio il Presidente e tutti i componenti per quello che state facendo.

  PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario e dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 13.25.

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ALLEGATO

RELAZIONE INTEGRALE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA GIUSTIZIA, COSIMO MARIA FERRI

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