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Resoconti stenografici delle indagini conoscitive

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XVII Legislatura

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza

Resoconto stenografico



Seduta n. 3 di Giovedì 6 novembre 2014

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Zampa Sandra , Presidente ... 3 

Variazione nella composizione della Commissione:
Zampa Sandra , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA PROSTITUZIONE MINORILE

Audizione del sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.
Zampa Sandra , Presidente ... 3 
Ferri Cosimo Maria , sottosegretario di Stato alla giustizia ... 3 
Zampa Sandra , Presidente ... 10 
Ferri Cosimo Maria , sottosegretario di Stato alla giustizia ... 10 
Zampa Sandra , Presidente ... 10 
Ferri Cosimo Maria , sottosegretario di Stato alla giustizia ... 10 
Zampa Sandra , Presidente ... 10 
Mattesini Donella  ... 10 
Ferri Cosimo Maria , sottosegretario di Stato alla giustizia ... 11 
Zampa Sandra , Presidente ... 11 
Ferri Cosimo Maria , sottosegretario di Stato alla giustizia ... 11 
Zampa Sandra , Presidente ... 11 
Ferri Cosimo Maria , sottosegretario di Stato alla giustizia ... 11 
Zampa Sandra , Presidente ... 11 
Ferri Cosimo Maria , sottosegretario di Stato alla giustizia ... 11 
Zampa Sandra , Presidente ... 11 
Ferri Cosimo Maria , sottosegretario di Stato alla giustizia ... 11 
Zampa Sandra , Presidente ... 12 
Blundo Rosetta Enza  ... 12 
Ferri Cosimo Maria , sottosegretario di Stato alla giustizia ... 12 
Zampa Sandra , Presidente ... 12 

ALLEGATO: Documentazione presentata dal sottosegretario di Stato alla giustizia ... 13

Testo del resoconto stenografico
Pag. 3

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE SANDRA ZAMPA

  La seduta comincia alle 14,15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  (Così rimane stabilito).

Variazione nella composizione della Commissione.

  PRESIDENTE. Comunico che la Presidente della Camera in data 29 ottobre 2014 ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza l'onorevole Chiara Di Benedetto, in sostituzione dell'onorevole Giorgio Sorial, dimissionario.

Audizione del sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri. Lo ringrazio moltissimo per la sua disponibilità.
  Come ricorderete, questa audizione ha luogo nell'ambito di un'indagine che ha per oggetto la prostituzione minorile, mentre si avvia a conclusione definitiva l'indagine conoscitiva sulla povertà e il disagio.
  Devo dire che c’è un nesso, che a noi è sembrato evidente, tra queste due emergenze. Di fatto, anche la prima, quella della povertà e del disagio minorile, si evidenzia certamente come un'emergenza nel nostro Paese. Scuso i molti colleghi che sono assenti, da un alto perché impegnati in Commissione per le votazioni sulla legge di stabilità, dall'altro perché chiamati al voto per l'elezione dei componenti del CSM. In ogni caso, il testo del suo intervento verrà loro distribuito. Do quindi la parola al sottosegretario Cosimo Maria Ferri per lo svolgimento della sua relazione.

  COSIMO MARIA FERRI, sottosegretario di Stato alla giustizia. Buongiorno, presidente, signori onorevoli e senatori. Vi ringrazio per questa possibilità che date al dicastero della giustizia, che oggi ho l'onore di rappresentare, per parlare di un fenomeno che è molto importante e sul quale l'attenzione del legislatore, della politica e del Governo deve essere massima.
  Parto dalla sua premessa, presidente, perché condivido quello che ha detto: c’è un nesso tra fenomeni di questa portata e reati così gravi, da un lato, e la povertà e tutto quello che ruota intorno – oggi possiamo dirlo – alla crisi della famiglia in senso ampio, dall'altro.
  Il fenomeno della prostituzione minorile è, purtroppo, in costante crescita e, da problema sociale tipico dei Paesi poveri e in via di sviluppo, sta sempre più divenendo un fenomeno presente anche nell'Occidente democratico ed evoluto.
  Resta un fenomeno diffuso nei Paesi poveri, dove le condizioni di estrema e costante indigenza di molte famiglie fanno sì che la prostituzione rappresenti l'unico mezzo di sopravvivenza, ma riguarda, sia pure in misura notevolmente inferiore, anche le società moderne, dove il benessere economico è diffuso, ma nuove forme Pag. 4di degrado morale, di mancanza di valori, di assenza delle famiglie e di perdita del loro ruolo, di disgregazione sociale, di consumismo sfrenato, di culto dell'apparenza e di mercificazione del corpo sono talvolta alla base del coinvolgimento di minorenni in attività di prostituzione.
  La cronaca più recente ha portato alla ribalta l'esistenza di questo fenomeno anche in Italia. Si è così potuto constatare il coinvolgimento, come vittime, di minorenni socialmente non emarginati e provenienti da famiglie benestanti e, come autori dei reati, di persone facenti parte anche delle classi sociali più elevate. Questi elementi sono indicativi della complessità del fenomeno e della sua connessione con i valori, i disvalori e la cultura della nostra società.
  Lasciando, però, da parte le valutazioni di tipo sociologico, che non sta a noi fare, e limitando il discorso al piano giuridico, osservo come il nostro ordinamento si sia andato dotando, soprattutto negli ultimi anni, di numerosi e incisivi strumenti, specie sul piano del diritto penale, volti a reprimere, ma anche a prevenire condotte riprovevoli come quelle in esame, peraltro senza trascurare il profilo dell'assistenza delle vittime.
  Il fenomeno della prostituzione minorile viene contrastato nel nostro diritto penale essenzialmente mediante due fattispecie di reato: quella del reato di prostituzione minorile, previsto dall'articolo 600-bis del Codice penale, e quella del reato di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, previsto dall'articolo 600-quinquies del Codice penale.
  Più in generale, nuove e incisive norme per far fronte a questo fenomeno sono state introdotte nel nostro Codice penale con la legge n. 172 del 2012, di ratifica e di esecuzione della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. Questa legge ha anche in parte modificato i predetti articoli 600-bis e 600-quinquies.
  Con il reato di cui all'articolo 600-bis del Codice penale si punisce innanzitutto colui che recluta e induce alla prostituzione un minorenne o ne favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione, o colui che comunque trae in altro modo un qualche profitto dalla prostituzione minorile. Per tali condotte delittuose è prevista la pena della reclusione da un minimo di sei anni fino a un massimo di dodici, oltre alla multa da 15.000 a 150.000 euro.
  Il medesimo articolo 600-bis, inoltre, prevede al comma 2 anche la punibilità del cliente. In particolare, viene punito chi compie atti sessuali con un minorenne di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro, di altra utilità o anche solo della loro promessa. La pena minima prevista per questo reato è di un anno. Ricordo che prima delle modifiche apportate dalla legge n. 172 del 2012 il minimo edittale era di sei mesi. Nel modificare la norma, c’è stato, quindi, un innalzamento di pena per quanto riguarda la punibilità del cliente sino a un massimo di tre anni di reclusione, oltre alla multa da 1.500 a 6.000 euro.
  Peraltro, si tenga presente che, nel caso in cui gli atti sessuali fossero compiuti con un minorenne che non ha raggiunto il quattordicesimo anno di età, non sussisterebbe il reato di prostituzione minorile, bensì il più grave reato di violenza sessuale, punibile con la pena da cinque a dieci anni di reclusione, ai sensi degli articoli 609-quater e 609-bis del Codice penale.
  Quanto al reato di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, previsto dall'articolo 600-quinquies del Codice penale, questo punisce con la pena da sei a dodici anni di reclusione e con la multa da euro 15.493 a 154.937 colui che organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o, comunque, comprendenti tale attività. In altre parole, costituisce reato organizzare viaggi che prevedono che il turista commetterà, anche all'estero, il reato di cui al comma 2 dell'articolo 600-bis del Codice penale, cioè il reato del cliente che ha rapporti sessuali con una prostituta minorenne.Pag. 5
  Tutti i predetti reati sono dolosi. Per la punibilità, è necessario che l'azione delittuosa sia consapevole e volontaria. Ciò significa che il soggetto agente, per poter essere punito, deve agire volontariamente e con la consapevolezza di tutte le circostanze indicate nella fattispecie incriminatrice.
  I reati di cui ho parlato sinora, cioè quello della prostituzione minorile, previsto dall'articolo 600-bis del Codice penale, e quello di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, previsto dall'articolo 600-quinquies del Codice penale, non possono essere oggetto del cosiddetto «patteggiamento allargato».
  A tal riguardo ricordo a me stesso che si distingue il patteggiamento semplice da quello allargato: il primo è quello in cui le parti, PM e imputato, concordano una pena che non supera i due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria; il secondo è quello con pene edittali superiori a due anni e fino a cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria.
  Entrambi i tipi di patteggiamento comportano che il reo benefici di uno sconto di pena fino a un terzo di quella pena che sarebbe stata applicata con l'eventuale sentenza di condanna. Inoltre, la sentenza di patteggiamento non ha efficacia nei giudizi civili e amministrativi.
  Il patteggiamento semplice, in più, non comporta la condanna alle spese processuali né l'applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza, fatta eccezione per le ipotesi di confisca obbligatoria.
  Il nostro ordinamento prevede la possibilità del patteggiamento semplice per tutti i reati, ovviamente sempre che, considerato il minimo di pena previsto e tenuto conto di eventuali attenuanti e della diminuzione di un terzo per il rito, si possa arrivare a una pena contenuta nei due anni.
  Invece dal patteggiamento allargato sono esclusi alcuni reati, tra cui quelli in esame, ritenuti dal legislatore di una gravità tale da essere ostativa allo sconto di pena.
  Questo è un primo punto con cui si evidenzia come la nostra legislazione limiti il ricorso a un istituto premiale di riconoscimento parziale della responsabilità e lo escluda da quei reati considerati gravi, tra cui i due reati di cui oggi stiamo parlando.
  La conseguenza di tutto ciò è che per i reati in esame è comunque possibile il patteggiamento semplice. Questo, tuttavia, è concretamente applicabile soltanto al reato di prostituzione minorile commesso dal cliente (comma 2 dell'articolo 600-bis del Codice penale).
  Infatti, si è già detto che la pena minima per tale reato è di un anno di reclusione, oltre alla multa. Come dicevo, la pena è stata recentemente aumentata, perché prima della legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote era di sei mesi. Pertanto, la pena concordata dalle parti processuali può essere assai facilmente calcolata entro quel limite dei due anni che consente di accedere al patteggiamento semplice.
  In concreto, si potranno applicare pene di sei mesi o anche più lievi, qualora il calcolo venisse operato partendo dalla pena minima di un anno e diminuendola di un terzo, come previsto per il patteggiamento, di un ulteriore terzo per le attenuanti generiche e di un ulteriore terzo per altri eventuali attenuanti, come, per esempio, il risarcimento del danno.
  Invece, per il reato di prostituzione minorile commesso da chi sfrutta la prostituzione (comma 1 dell'articolo 600-bis del Codice penale) il patteggiamento allargato è espressamente escluso per legge, mentre il patteggiamento semplice è tendenzialmente escluso, perché la pena prevista per legge per tale reato è troppo elevata. Infatti, come dicevo poc'anzi, il minimo è pari a sei anni e, quindi, per poter arrivare, con la diminuzione del rito, a una pena di due anni, dovrebbero sussistere ben tre attenuanti, situazione che assai difficilmente può verificarsi in concreto. Pertanto, la limitazione è massima.
  Per i medesimi motivi, il patteggiamento, sia semplice che allargato, è escluso anche per il reato di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui all'articolo Pag. 6600-quinquies del Codice penale, avendo anch'essi la pena minima di sei anni di reclusione.
  Ulteriori norme applicabili ai reati in esame prevedono, anche in caso di patteggiamento, l'obbligatorietà del sequestro e della confisca, non solo del profitto del reato, ma anche del denaro e degli altri beni di cui il colpevole non riesca a giustificare la provenienza e che siano di valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato. Anche queste norme sono state introdotte dalla citata legge attuativa della Convenzione di Lanzarote.
  C’è un'ulteriore specificazione importante. Anche in caso di patteggiamento, quindi non solo con la sentenza di condanna, sono previste le pene accessorie dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici (l'interdizione sarà perpetua solo per condanne ad almeno cinque anni), dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole e nelle strutture, anche private, frequentate da minori e della chiusura degli esercizi la cui attività sia stata finalizzata ai delitti in questione.
  Sul piano processuale, a tutela della vittima del reato, è garantita al minorenne l'assistenza affettiva e psicologica dei genitori, di altra persona idonea o di enti che hanno maturato un'esperienza nel settore dell'assistenza per tutto lo svolgimento del procedimento.
  Inoltre, nella fase delle indagini preliminari, l'assunzione di sommarie informazioni testimoniali dal minorenne deve avvenire con l'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. È prevista altresì la possibilità di ricorrere all'incidente probatorio per assumere la testimonianza del minorenne o della persona offesa che nel frattempo sia divenuta maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi tassative previste dal nostro Codice per l'incidente probatorio.
  Inoltre, al minorenne vittima di delitti di sfruttamento sessuale è assicurata la gratuità della difesa da parte di un avvocato, estendendo a favore della persona offesa il gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Dunque, indipendentemente dal reddito, la persona offesa ha la garanzia di uno Stato che consente un pieno esercizio del diritto di difesa. Anche questa è un'eccezione alla regola generale.
  Segnalo, infine, che la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote ha previsto anche che i benefici penitenziari (permessi premio, lavori all'esterno del carcere, misure alternative alla detenzione) possono essere concessi ai condannati per i reati sessuali qui in esame solo se collaborano con la giustizia.
  A tal fine è stato precisato che, nel decidere se concedere i predetti benefici, il magistrato di sorveglianza dovrà tener conto anche dell'eventuale volontaria partecipazione del condannato a un trattamento psicologico, con finalità di recupero e sostegno, anch'esso previsto come facoltà per il condannato dalla predetta legge.
  La nostra Costituzione riconosce a tutte le persone ree che sono state condannate le misure premiali finalizzate alla rieducazione della pena. Questo è un principio costituzionale che è una stella polare. Tuttavia, per quanto riguarda questi tipi di reato, la legislazione vigente vuole che ci siano una rieducazione effettiva, una partecipazione a un programma di recupero del condannato e, quindi, anche un trattamento psicologico che possa effettivamente recuperarlo e sostenerlo nella fase rieducativa.
  Questo è il quadro delle norme specificamente dettate per contrastare il fenomeno della prostituzione minorile. Si tratta di un complesso di disposizioni che esisteva già in passato, ma che si è arricchito negli anni, soprattutto e specialmente con l'attuazione della Convenzione di Lanzarote. Queste norme sono senz'altro perfettibili, ma hanno già permesso di ottenere dei significativi risultati sul piano della repressione di questo triste fenomeno, così come emerge anche dalla recente cronaca giudiziaria.
  Venendo, quindi, ad esaminare la concreta efficacia sul piano giudiziario di queste norme, evidenzio innanzitutto i dati riportati nelle due tabelle, che allego alla relazione, rispettivamente riguardanti il Pag. 7numero dei procedimenti penali e delle sentenze per i reati in esame e il numero di detenuti per tale delitto.
  Per correttezza, ricordo che questi dati non sono aggiornatissimi, perché li stiamo ancora sistemando. La recente legge, più volte citata, dà questo potere di raccolta, non al Ministero della giustizia, bensì al Ministero dell'interno. Io li fornisco ugualmente, per una forma di collaborazione, ma competente è il Ministero dell'interno.
  Venendo, quindi, ad esaminare la concreta efficacia di queste norme, vi riporto i seguenti dati. I dati raccolti ed elaborati dalla Direzione generale di statistica del Ministero della giustizia relativi ai procedimenti e alle sentenze segnalano la crescita del numero di questi reati dal 2009 al 2012. Questo è l'arco temporale.
  Peraltro, va tenuto presente che sull'aumento del numero dei procedimenti e del numero delle condanne influiscono anche fattori diversi dalla crescita dei reati. Va, in particolare, considerato che si tratta di reati relativamente nuovi per il nostro ordinamento, il che comporta innanzitutto un numero minore di sentenze, specie quelle definitive, nei primi anni e un numero maggiore negli anni successivi.
  In secondo luogo, la novità dei reati comporta che inevitabilmente ci deve essere un periodo di adattamento dei cittadini, che devono avere il tempo di venire a conoscenza delle norme per poter decidere di presentare delle denunce.
  Infatti, la fase della denuncia è un momento particolare e delicato per la persona offesa e anche per i familiari, che devono valutare la gravità dell'episodio dal racconto che viene fatto e l'attendibilità del racconto stesso. Questo è un vaglio importante, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista probatorio.
  Per questo motivo, la legge consente l'assistenza di uno psicologo che aiuti anche chi raccoglie la denuncia e l'autorità giudiziaria nel momento dell'esame, per capire la dinamica e la personalità del soggetto che può essere vittima.
  Questa difficoltà riguarda anche gli operatori sociali e sanitari, gli assistenti sociali, gli insegnanti e i medici.
  Pensate a un insegnante di scuola elementare che rileva nel disegno di un bambino alcune particolarità. Certamente l'insegnante ha una sua maturazione, però, forse, nell'esame di questo disegno ha bisogno di un ausilio. Vi è un obbligo di denuncia quando si ravvisa il fatto, però si potrebbe anche trattare di una pista sbagliata. È una materia che merita, da una parte, grande rigidità e attenzione e, dall'altra, comprensione della situazione.
  Nella mia esperienza di magistrato ricordo un episodio in cui un'insegnante si era convinta di una violenza sessuale da parte del padre sul minore (gravissima) e, quindi, aveva avviato una denuncia. A seguito di una serie di indagini molto complesse, con intercettazioni telefoniche e anche ambientali dentro l'abitazione (molto invasive, come è giusto che fosse), non si è trovata nessuna traccia di violenza, fortunatamente per il minore e anche per il genitore. Il procedimento è finito con un'archiviazione.
  Sono casi complessi. Mi rendo conto che a volte per chi si accorge del fatto diventa difficile valutare. È per questo motivo che mi sono soffermato su queste figure, in cui credo molto, per il loro impegno nella nostra società civile. Mi riferisco agli assistenti sociali, agli insegnanti e ai medici. La fase della valutazione non deve mai essere sottovalutata.
  Anche gli operatori del diritto (forze dell'ordine, magistrati e avvocati) devono essere sensibilizzati ai valori e alle molte opportunità, giudiziarie e assistenziali, insite in queste norme. Occorre una cultura diversa all'interno di queste categorie, che hanno delle possibilità nuove, grazie alla legge di ratifica, che consentono loro di segnalare questo procedimento.
  Ho segnalato un'esperienza personale dove c’è stata una segnalazione laddove poi non c'era stato niente. Tuttavia, ci sono altri mille casi in cui non si ha la consapevolezza di quello che si può fare e degli strumenti che abbiamo per denunciare.
  Non dimentichiamoci – lo voglio sottolineare – che quando questi reati si scoprono tardi, è un grande problema. Pag. 8Pensate alle vittime, più o meno giovani, che continuano a subire questa attività per anni. È chiaro che si deve subito intervenire e avere tutti gli strumenti.
  Torniamo alle tabelle. Nel dettaglio, si può osservare il numero ridotto di condanne e patteggiamenti per il reato che viene commesso dal cliente della prostituta minorenne: dieci nel 2010, quindici nel 2011 e tredici nel 2012. Peraltro, anche il numero dei procedimenti è assai contenuto, consistendo in circa venti o trenta nuovi procedimenti ogni anno, di cui circa la metà pervenuti al dibattimento.
  Nel leggere le tabelle va tenuto presente che per ottenere il dato relativo a ciascun anno non possono sommarsi procedimenti dinanzi al GIP e procedimenti del dibattimento, perché il medesimo procedimento prima passa dinanzi al GIP e poi può sfociare nel dibattimento.
  Si tenga presente, però, che per ciascun procedimento possono esservi una pluralità di indagati e imputati e, quindi il numero degli indagati e degli imputati non è disponibile. Si consideri anche quanto qui di seguito esposto circa il dato relativo all'articolo 600-bis.
  Esiguo è anche il dato relativo ai procedimenti e alle sentenze riguardanti il reato di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile: 21 sentenze di condanna e di patteggiamento nel 2010, dodici nel 2011 e tredici nel 2012, tutte emesse prima che i relativi procedimenti pervenissero al dibattimento.
  Probabilmente, uno dei fattori che rendono difficile instaurare questo tipo di procedimenti e pervenire a sentenze di condanna è rappresentato dalla presumibile inevitabile difficoltà di svolgere indagini e di raccogliere prove su vicende (le iniziative turistiche) che, nella maggior parte dei casi, si svolgono in parte all'estero.
  Un numero decisamente consistente, invece, è quello dei procedimenti e delle sentenze di condanna e patteggiamento per il reato di cui all'articolo 600-bis. Si tratta di circa 160-170 nuovi procedimenti ogni anno nel periodo 2010-2012. Ci sono state 59 sentenze di condanna e di patteggiamento nel 2010, 57 nel 2011 e 55 nel 2012.
  Questo dato, però, può comprendere il numero di procedimenti e sentenze sia per il reato di sfruttamento della prostituzione minorile sia per il reato commesso dal cliente della prostituta minorenne. Infatti, spesso le cancellerie dei tribunali non seguono regole univoche sulle modalità di annotazione, per cui il dato dipende da come la cancelleria ha annotato il tipo di reato contestato.
  Comunque, questi ultimi dati sono probabilmente quelli più significativi per dare una dimensione il più possibile esatta e vicina alla realtà al fenomeno della prostituzione minorile in Italia.
  Come si è già detto, nel valutare questi dati si deve tener conto che ogni procedimento penale e ogni sentenza possono avere un solo imputato o un solo indagato ma anche di più. Allo stesso modo, bisogna tener presente che, se la persona che si prostituisce non ha ancora compiuto i quattordici anni, scatta un altro reato, che è quello della violenza sessuale.
  Peraltro, è presumibile che numerosi episodi di prostituzione minorile restino sommersi e non si traducano in procedimenti penali, forse anche perché le persone vicine al minore talvolta pensano di non denunciare per non creare ulteriori traumi, derivanti dal coinvolgimento in un procedimento penale.
  C’è una seconda tabella, allegata alla relazione, che proviene dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Si parla di persone detenute per i reati qui in esame. Ci sono sia quelli sottoposti a custodia cautelare in carcere, sia quelli che sono stati condannati in primo grado o in secondo grado e in attesa dei successivi gradi. Non voglio rubarvi troppo tempo, quindi rinvio a questa tabella per i dati in questione.
  Ricordo, di nuovo, che l'Italia ha designato il Ministero dell'interno quale autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali, Pag. 9utili allo scopo della prevenzione e della repressione delle medesime fattispecie delittuose.
  L'osservatorio che è stato creato presso Palazzo Chigi, come voi sapete, ha compiti di carattere tecnico-scientifico per la prevenzione e la repressione del fenomeno, promuove studi e ricerche sul fenomeno, predispone una relazione tecnico-scientifica annuale ed elabora il Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.
  Inoltre, l'osservatorio gestisce una banca dati nella quale devono confluire tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. Questo monitoraggio è importantissimo e anche il Ministero lo svolge col proprio dipartimento.
  Ricordo che una delle novità introdotte dalla citata legge attuativa della Convenzione di Lanzarote, è rappresentata dalla norma in base alla quale, quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis e 600-quinquies del Codice penale, al minorenne deve essere assicurata l'assistenza dei servizi minorili e dell'amministrazione della giustizia. Questo è importante, perché riguarda l'assistenza.
  Questo compito di assistenza è previsto, più in generale, per tutti i procedimenti per reati a sfondo sessuale. In relazione a essi il Ministero, tramite gli uffici del servizio sociale per i minorenni, attua l'assistenza ai minori, sia vittime che autori di reato.
  Occorre, tuttavia, precisare che quando si procede nei confronti di un minorenne vittima dei reati compresi nell'articolo 609-decies e in tutti gli altri articoli, è prevista la facoltà dell'autorità giudiziaria di avvalersi dell'attività e del supporto dei servizi minorili della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali – è importante la sinergia con il territorio e con gli enti locali – sia nelle varie fasi e gradi del procedimento sia nell'assistenza dei minori vittime dei reati di cui al predetto articolo.
  La previsione di detta facoltà per l'autorità giudiziaria può determinare come conseguenza che non sempre venga richiesto il supporto dei citati servizi e ciò comporta una disomogeneità. Questo è un settore su cui lavorare e fare interventi da parte dei servizi minorili nelle varie aree geografiche. Alla luce di ciò, sarebbe auspicabile una modifica volta a rafforzare tale previsione, per rendere omogenea l'assistenza.
  Proprio al fine di meglio adempiere ai suddetti compiti, il Ministero effettua attualmente un monitoraggio sui casi di reati a sfondo sessuale in cui sono coinvolti i minorenni, finalizzato anche a mettere a fuoco modalità di intervento sempre più appropriate, sia nel trattamento diretto dei minorenni sia nel campo della prevenzione.
  Volendo citare un dato significativo relativo al 2013 attinente ai minori prevalentemente autori di reato, si registrano 883 soggetti in carico agli uffici di servizio sociale per i minorenni per reati di violenza sessuale, pornografia minorile, atti sessuali con minorenni e corruzione di minorenni.
  Attualmente sono in corso di elaborazione i risultati del monitoraggio relativo al 2013 per i reati di prostituzione minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e altri reati in danno di minori, in virtù del citato ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione del primo comma del 609-decies del Codice penale.
  È, comunque, sin d'ora possibile evidenziare che da questo monitoraggio emerge come sia alle vittime che ai colpevoli di questi reati venga garantito un programma di trattamento multidisciplinare, assicurato da una molteplicità di figure professionali: educatori, psicologi, assistenti sociali e in alcuni casi anche neuropsichiatri infantili.
  Emerge, inoltre, dal monitoraggio in corso di elaborazione che la figura dell'esperto in psicologia e psichiatria infantile, che presta assistenza alle vittime per l'assunzione delle informazioni nel corso delle indagini preliminari, è già presente in molti territori nei quali sono stati chiamati in causa i servizi della giustizia minorile. Pag. 10La presenza dell'esperto è stata uno degli elementi innovativi più significativi della Convenzione di Lanzarote (articolo 5 della legge n. 172 del 2012).
  Da questo punto di vista, si può affermare che si sta dando piena e concreta applicazione alla convenzione nella direzione della tutela dei diritti delle vittime.
  Rinvio alla tabella allegata, evidenziando che essa riporta, con riferimento a tutti i reati a sfondo sessuale, i dati relativi al numero di minorenni vittime di tali crimini seguiti dagli uffici di servizi sociali per i minorenni, distinguendoli a seconda che l'assistenza nel corso del procedimento sia prestata direttamente dai nostri servizi minorili o dalle associazioni operanti nel settore dell'assistenza.
  Concludo ringraziando voi per l'attenzione e tutte le associazioni di volontariato che sono molto impegnate in questo settore. Grazie alla sinergia a livello territoriale tra queste associazioni, gli enti locali e i nostri servizi di giustizia minorile, riusciamo a seguire anche quegli 883 casi che ho citato, che non sono pochi. Pertanto, secondo me, si deve indirizzare l'azione governativa nel seguire questa situazione con particolare attenzione, dando forza al mondo del terzo settore e del volontariato.

  PRESIDENTE. Grazie, signor sottosegretario. Innanzitutto vorrei informare le colleghe che fra un po’ dovremo votare. Alcune di noi si dovranno quindi allontanare.
  Prima di dare la parola alle colleghe per eventuali domande, ne pongo una io. Lei ha parlato in dettaglio delle tipologie. Le chiedo se, anche informalmente, può darci una nozione quantitativa di questo fenomeno. Qualitativamente è certamente molto grave, ma quantitativamente quanto è diffuso ? Lei ha parlato di meno di 60 casi all'anno fino al 2012: dico bene ? Gli 883 in carico, quindi, che cosa sono ?

  COSIMO MARIA FERRI, sottosegretario di Stato alla giustizia. Sono i soggetti che hanno l'assistenza.

  PRESIDENTE. Sono molti anni moltiplicati tra loro ?

  COSIMO MARIA FERRI, sottosegretario di Stato alla giustizia. È un dato relativo al 2013. Non sappiamo quando hanno iniziato a essere seguiti. Comunque, è un dato complessivo aggiornato al 2013. Si registrano 883 soggetti, tra cui molti autori di reato che iniziano un percorso di recupero e rieducazione.

  PRESIDENTE. È abbastanza difficile mettere insieme i 60 e meno casi all'anno, con gli 883 soggetti complessivi che sono in carico ai servizi per i trattamenti. Non si capisce bene come ci si arriva.
  Siccome l'opinione pubblica è molto allarmata su questo fenomeno, mi piacerebbe davvero che noi riuscissimo a capire quanto questo fenomeno si va diffondendo, cioè se è rimasto fermo a dati abbastanza contenuti (parliamo di meno di 60 casi), o se invece sono di più.
  In secondo luogo, il patteggiamento è una questione che ci ha molto preoccupato. Si è visto che, alla fine, la si fa franca con multe molto contenute, senza pagare il prezzo di un crimine oggettivamente odioso come questo. Mi interesserebbe capire dove occorre intervenire per rimettere un po’ mano a questo aspetto. Do quindi la parola ai colleghi che intendono intervenire per porre quesiti e formulare osservazioni.

  DONELLA MATTESINI. Mi dispiace intervenire con la borsa e il cappotto in mano. Ringrazio il sottosegretario, perché ha fatto un'illustrazione davvero di una completezza importante e di una complessità altrettanto importante. Io le propongo di inviare a tutti i componenti la relazione e di avere un'occasione successiva. Penso che la complessità dei problemi, a partire dalle domande che poneva la presidente, necessiterebbe davvero di un momento di approfondimento. Io chiedo che, una volta letta questa relazione così completa e così complessa, ci sia un momento in cui sarà possibile effettivamente ragionarci sopra. Ad esempio, lei parlava dell'osservatorio. È Pag. 11una cosa che neanche io conoscevo, quindi, forse, vale la pena di utilizzare la sua esposizione e anche la sua disponibilità per approfondire. È un punto di snodo importante. Chiedo scusa, ma devo proprio andare.

  COSIMO MARIA FERRI, sottosegretario di Stato alla giustizia. Presidente, rispondo alla sua domanda: non ci sono 60, ma 160-170 nuovi procedimenti ogni anno nel periodo 2010-2012.

  PRESIDENTE. Ogni anno ?

  COSIMO MARIA FERRI, sottosegretario di Stato alla giustizia. Sì. Ci sono 160-170 nuovi procedimenti ogni anno nel periodo 2010-2012. In questo modo si arriva a 200 solo nel 2012. Magari nella fretta di esporre ho sbagliato.

  PRESIDENTE. Sono 160-170 nuovi casi all'anno, ma i dati che ci ha fornito il sottosegretario si fermano al 2012. Non ci sono i dati del 2013. Non è la somma, ma il dato annuo.

  COSIMO MARIA FERRI, sottosegretario di Stato alla giustizia. In questo modo, il dato coincide con gli 883. La ringrazio per la precisazione che mi ha consentito di correggermi.
  Per quanto riguarda il patteggiamento, ne ho parlato lungamente, perché prima di venire qui mi sono preparato leggendo gli atti della Commissione. Innanzitutto ho spiegato la differenza con il patteggiamento allargato. In quei casi si può ricorrere al patteggiamento semplice.
  Per avere il patteggiamento, ci vogliono il consenso del pubblico ministero e un giudice che valuti la congruità della pena. Pertanto, oggi, con molta sincerità, non vedo degli spazi giuridici che possano reggere nel sistema e nell'impatto per limitare la possibilità di accedere al patteggiamento.

  PRESIDENTE. Non si potrebbe stabilire che la tipologia di reato non permette la richiesta ? Ad oggi è un diritto. Ognuno ha diritto di chiedere di patteggiare la pena. Se si sottraesse questa tipologia di reato...

  COSIMO MARIA FERRI, sottosegretario di Stato alla giustizia. Mentre è escluso il ricorso al patteggiamento allargato per una serie di reati gravi, tra cui questi, per quanto riguarda il patteggiamento semplice non è stato mai fatto nessun tipo di esclusione nel nostro ordinamento interno. Pertanto, ci potrebbero essere dei profili di costituzionalità da valutare.
  Peraltro, il problema che lei pone, che è molto serio e merita molta attenzione, in realtà può essere risolto. Obiettivamente, l'autorità giudiziaria può non accordare il patteggiamento, se ritiene che il fatto sia particolarmente grave. Lei mi dirà che questi fatti sono tutti gravi e ha ragione, però c’è un modo di graduare e di dare il consenso. Se il pubblico ministero non dà il consenso, il patteggiamento non si fa.
  Lei può dire: «Se non lo fa il pubblico ministero, allora lo faccio io come legislatore». In realtà, il patteggiamento nella nostra prassi è un istituto che non sempre funziona. In pochi accedono a questo istituto premiale, anzi, molti non accedono perché giocano sull'inefficienza della giustizia penale.
  Per quanto riguarda il patteggiamento allargato sono già previste le esclusioni per reati più gravi. Per quanto riguarda quello semplice, il pubblico ministero, se valuta che un caso è grave, non dà il consenso, oppure il giudice, anche se c’è l'accordo tra pubblico ministero...

  PRESIDENTE. Può non concederlo.

  COSIMO MARIA FERRI, sottosegretario di Stato alla giustizia. Scusi se dico cose ovvie. Sinceramente non è prevista, ad oggi, un'ipotesi di esclusione e, anche se fosse prevista, bisognerebbe valutarla bene, anche ai fini d'impatto nel sistema: se lo si vieta con una legge, che poi non supera il vaglio della costituzionalità e la Corte costituzionale interviene dicendo che è stato leso il diritto di difesa, forse si sono fatti più danni che altro.Pag. 12
  A seconda dei casi, il pubblico ministero non dà il consenso, oppure lo dà ma stabilisce un programma terapeutico. Noi dobbiamo assicurarci che queste persone non reiterino il reato, nell'interesse delle minori. Dobbiamo guardare anche a una seria rieducazione, su cui noi stiamo puntando molto. Siamo uno dei Paesi più avanti nell'attuare queste misure per il recupero, anche dopo la Convenzione di Lanzarote.

  PRESIDENTE. Do la parola alla collega Blundo per una domanda.

  ROSETTA ENZA BLUNDO. Innanzitutto la ringrazio anch'io per questa illustrazione approfondita che ha fatto. Volevo unirmi alla domanda della collega riguardo ai dati. Adesso abbiamo chiarito un po’ meglio che non si tratta di meno di 60 casi all'anno, ma di un po’ di più. Comunque, a mio avviso, anche un caso solo è grave. Sono gravi tutti.
  Come diceva lei, il volontariato aiuta molto in questo, ma io credo che aiuti molto anche nel supportare tutte le realtà perché venga fatta prevenzione. La rieducazione è importantissima, però credo che sia altrettanto importante la prevenzione, per non dover conteggiare nuovi procedimenti.
  Questi casi sono monitorati. Mi piacerebbe sapere se c’è anche una valutazione sulla territorialità. Vorrei sapere in quali zone il fenomeno si verifica maggiormente, oppure se è diffuso in modo piuttosto simile tra le varie regioni d'Italia. C’è qualche incidenza ? Ci possono essere collegamenti con la povertà ? Noi stavamo parlando di questo e, quindi, vorremmo capire se ci sono collegamenti con la situazione economica del Paese e delle persone.

  COSIMO MARIA FERRI, sottosegretario di Stato alla giustizia. Innanzitutto la ringrazio, perché ha toccato un punto importante, che è quello della prevenzione. Ha perfettamente ragione. Una parte dell'intervento sull'osservatorio, che è importante proprio perché è finalizzato alla prevenzione, era proprio sul fatto che forse questo deve andare di pari passo con la rieducazione. Visto l'orario, ho saltato la parte sull'osservatorio, che invece era fondamentale per quanto riguarda i flussi e una prevenzione più organizzata e più attinente. Comunque, troverete questa parte nella relazione.
  Per quanto riguarda la povertà, ne aveva già parlato la presidente della Commissione a inizio seduta e l'ho poi citata perché ero d'accordo. C’è un collegamento tra la povertà e questi tipi di reato. Il fenomeno non avviene esclusivamente dove c’è povertà, ma si sta un po’ estendendo, però è chiaro che c’è un collegamento. Dove c’è più povertà, è più facile che questi fenomeni, purtroppo, ci siano.

  PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Cosimo Maria Ferri e dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15,05.

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ALLEGATO: Documentazione presentata dal Sottosegretario di Stato alla giustizia

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