Sulla pubblicità dei lavori:
Brambilla Michela Vittoria , Presidente ... 3
INDAGINE CONOSCITIVA SULLA PROSTITUZIONE MINORILE
Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando.
Brambilla Michela Vittoria , Presidente ... 3
Orlando Andrea (PD) ... 4
Brambilla Michela Vittoria , Presidente ... 13
Mattesini Donella ... 13
Brambilla Michela Vittoria , Presidente ... 13
Zampa Sandra (PD) ... 14
Blundo Rosetta Enza ... 14
Brambilla Michela Vittoria , Presidente ... 15
Iori Vanna (PD) ... 15
Brambilla Michela Vittoria , Presidente ... 16
Orlando Andrea (PD) ... 16
Brambilla Michela Vittoria , Presidente ... 17
ALLEGATO: Decreto-legge 92/14 convertito in Legge 117/14 – Elementi informativi, a cura del Dipartimento per la giustizia minorile, Servizio Statistica ... 19
PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE MICHELA VITTORIA BRAMBILLA
La seduta comincia alle 14.25.
(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).
Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che se non vi sono obiezioni la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
(Così rimane stabilito).
Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando.
PRESIDENTE. A nome di tutta la Commissione, ti ringrazio per quest'audizione, che per noi conclude l'indagine conoscitiva sul tema della prostituzione minorile, ma rappresenta anche un momento importante, poiché ci offre la possibilità di ascoltare, direttamente dalle tue parole, chiarimenti e informazioni su cui ci misuriamo in ogni seduta.
L'audizione odierna si svolge nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul tema della prostituzione minorile, che purtroppo mantiene nel nostro Paese una rilevanza e una consistenza testimoniata da ricorrenti episodi, anche recenti, di forte impatto mediatico. In particolare, destano preoccupazione, da un lato, la giovane età dei soggetti coinvolti nel fenomeno; dall'altro, il quadro di degrado sociale e morale nel quale spesso maturano e si sviluppano queste forme di sfruttamento dei minori. Peraltro, è chiaro che l'attenzione dei media, che si manifesta in occasione dell'emergere di episodi di questo fenomeno, non consente bene di fare luce sulla reale entità dei fatti e, conseguentemente, di aggiornare gli strumenti di contrasto.
Senza sottrarre ulteriore tempo alla relazione del Ministro, vorrei però segnalare – perché possa essere anche spunto di interventi – due aspetti che sono emersi nel corso delle audizioni svolte sinora: il problema del monitoraggio quantitativo del fenomeno, che non è facile secondo gli attuali criteri statistici; la questione delle sanzioni concretamente erogate ai clienti, nonché la frequenza del ricorso al patteggiamento. Questi due aspetti sono emersi più volte in queste audizioni. Inoltre, volendo esulare per un attimo dal tema di quest'audizione, credo che potremmo approfittare della disponibilità del Ministro per qualche approfondimento sull'istituzione del tribunale della famiglia. Anche questo tema è emerso in diverse occasioni. Se fosse possibile conoscere qualcosa in più, potrebbe essere importante.
Ancora, in particolare vorrei chiedere al Ministro se, alla luce delle osservazioni formulate sinora da magistrati, avvocati e altri operatori del diritto e così via, il Governo ritenga anche di apportare alcune modifiche in sede di discussione parlamentare, ovvero intenda confermare l'impianto della riforma in tutti i suoi aspetti. Sto dicendo queste cose perché pur vertendo l'indagine sulla prostituzione minorile, tante volte ci siamo confrontati su questi temi e questa potrebbe essere l'occasione per approfondire qualcosa di più.
Infine, prima di dare la parola al Ministro, ricordo che oggi ricorre la giornata nazionale contro la pedofilia e la Pag. 4pedopornografia, istituita con la legge 4 maggio 2009, n. 41, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori in generale.
Do quindi la parola al Ministro della giustizia, onorevole Andrea Orlando, accompagnato dal capo di gabinetto, consigliere Giovanni Melillo.
ANDREA ORLANDO, Ministro della giustizia. Presidente, signori onorevoli e senatori, vorrei ringraziarvi per l'opportunità che mi è stata offerta di intervenire in questa sede per fornire un contributo sul tema della prostituzione minorile in termini conoscitivi. Come ricordava la presidente, l'audizione cade in un giorno particolarmente importante perché, sulla base della legge n. 41 del 2009, si celebra proprio oggi la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.
Considero questa giornata un importante momento di riflessione, che dovrebbe coinvolgere tutti i settori della collettività, chiamata al massimo sforzo di protezione possibile nei confronti dei minori. Si tratta di un tema strettamente connesso al fenomeno della prostituzione minorile, che purtroppo, come credo emerga anche dalle audizioni che avete già tenute, risulta in crescita. Su questi argomenti l'attenzione del legislatore e del Governo deve essere, quindi, sempre molto alta. Considero fondata la richiesta di connettere questa vostra riflessione anche all'intervento di carattere ordinamentale che il Governo sta portando avanti e che il Parlamento è chiamato a esaminare.
Fino a qualche anno fa, il fenomeno della prostituzione minorile interessava soprattutto i Paesi in via di sviluppo. Uno degli aspetti più noti dello sfruttamento sessuale dei minori è quello legato al turismo sessuale da parte di chi si reca all'estero, appunto con l'intento di intrattenere rapporti sessuali a pagamento, spesso favorito da canali di mediazione illeciti appositamente destinati a questo scopo.
Oggi il fenomeno si estende, invece, in modo preoccupante anche ai Paesi più avanzati, sia per l'aumento del livello di povertà e di emarginazione, sia per la stretta connessione tra questa forma di sfruttamento e la criminalità organizzata, che avvia ciclicamente ragazze straniere e giovani uomini nei circuiti della prostituzione.
In Italia, come nel resto d'Europa, si è assistito peraltro negli ultimi tempi alla propalazione del fenomeno anche in contesti privi di condizioni di emarginazione sociale ed economica. La mercificazione del corpo dei minori assume, dunque, contorni sempre più espressione di disagio, soprattutto psicologico e relazionale, che investe tanto gli autori dei reati quanto le vittime minori.
Quando parliamo di prostituzione minorile in senso tecnico ci riferiamo, invero, a una tipologia circoscritta di reati, in particolare all'articolo 600-bis del codice penale, che delinea due fattispecie che vorrei richiamare: al primo comma, la prostituzione minorile vera e propria, che si ha quando un soggetto recluta e induce alla prostituzione una persona di minore età ovvero favorisce, sfrutta, gestisce organizza o controlla la prostituzione di un minore o altrimenti ne trae profitto; al secondo comma, il compimento di atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni in cambio di un corrispettivo in denaro o di altre utilità, anche solo promessi. In questo secondo caso, in sostanza viene punito per i rapporti a pagamento anche il cliente del minore che si prostituisce.
A sua volta l'articolo 600-quinquies del codice penale punisce il reato di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. Questa fattispecie viene delineata come delitto «ostacolo» di mera condotta e di pericolo astratto comportante una particolare anticipazione della tutela penale del bene giuridico protetto. Si vogliono, cioè, colpire le condotte precedenti e collaterali all'induzione, al favoreggiamento, allo sfruttamento del meretricio dei minori, che altrimenti rimarrebbero al di fuori di quelle tipiche dei reati in materia. Questo reato consente così di punire, anche sul nostro territorio, Pag. 5condotte prodromiche rispetto a quelle che, nella maggior parte dei casi, vengono consumate all'estero.
Nella precedente audizione del 6 novembre 2014, il sottosegretario Ferri ha ampiamente riferito su tali reati, in particolare sulle modifiche che ad essi sono state apportate dalla legge n. 172 del 2012, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote. Non mi soffermerò, quindi, molto su questi aspetti, per i quali rinvio a quanto già esposto. Ricordo soltanto che, in base all'articolo 3 della legge n. 172, l'Italia ha designato il Ministero dell'interno quale autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali, utili allo scopo della prevenzione e della repressione delle medesime fattispecie delittuose.
Il Ministero della giustizia non ha, quindi, specifiche competenze in ordine al monitoraggio del fenomeno. Tuttavia, siamo in grado di offrire una visione della problematica sotto alcuni profili di angolazione, che credo siano ugualmente importanti e utili per comprenderne la complessità: in primo luogo, quanto agli aspetti normativi che più direttamente ci riguardano, sia per l'adozione di nuove misure, sia per l'impatto che queste hanno sull'attività giudiziaria volta al perseguimento dei reati in danno dei minori; in secondo luogo, per quanto riguarda il piano degli interventi a tutela dei minori vittime di tale tipologia di reati. Infine, possono essere forniti i dati sui procedimenti penali che hanno a oggetto fatti connessi alla prostituzione minorile e quelli relativi ai condannati che risultano ristretti in carcere.
Per quanto riguarda il quadro degli interventi normativi e della tutela penale, lo studio del fenomeno della prostituzione minorile non può essere limitato alla specifica tipologia di reati cui prima ho fatto cenno, ma va collocato all'interno del complesso sistema finalizzato a rafforzare la tutela dei minori e a contrastare il più efficacemente possibile tutti i comportamenti che implicano sfruttamento e abuso sessuale perpetrato ai loro danni.
La prostituzione minorile in senso stretto riguarda, infatti, il caso in cui un rapporto sessuale dietro corrispettivo viene consumato con il consenso o con l'accordo del minore. Se il dato della consensualità manca, possono ricorrere altre fattispecie di reato, che trovano la loro specificità nella violenza, nella minaccia e nell'abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psicologica proprie del minore. Spesso troviamo condotte abusanti contro la stessa vittima o perpetrate dallo stesso autore, che possono integrare una pluralità di reato in danno dei minori.
Nel nostro Paese, la protezione dei minori era già adeguatamente presidiata dalla normativa penale dal punto di vista sia sostanziale sia processuale, che si era stratificata nel tempo a partire dalla legge del 15 febbraio del 1996, n. 66, che aveva introdotto la normativa contro la violenza sessuale, fino alle ultime innovazioni legislative in tema di pedofilia e pedopornografia, introdotte con la legge del 18 marzo 2008, n. 98, relativa al contrasto della diffusione della pornografia tramite internet.
Tuttavia, la ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote ha offerto l'occasione per una serie di interventi che si innestavano nel quadro normativo preesistente, integrandolo e razionalizzandolo. Vi è, infine, stato il recepimento della direttiva del 2011/93/UE, con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che ha portato a compimento il percorso, ma con in verità soltanto pochi residuali interventi, atteso appunto che il quadro complessivo era sufficientemente presidiato e completo.
Vorrei sottolineare che la disciplina di diritto interno dettava già un regime assai più rigoroso rispetto alla soglia minima di tutela individuata dallo strumento sovranazionale. Segnalo che l'articolo 1 del decreto legislativo n. 39 del 2014 introduce una serie di circostanze aggravanti per i delitti in danno dei minori, ivi compresi quelli di prostituzione minorile in senso stretto. Si prevede un aumento di pena fino a un terzo se il fatto è commesso da persona che fa parte di un'associazione Pag. 6per delinquere e al fine di agevolarne l'attività, ovvero se è commesso con violenze gravi o se ha cagionato al minore un pregiudizio grave a causa della reiterazione delle condotte.
I reati, ad esclusione della violenza sessuale, per la quale sussiste un autonomo delitto di violenza sessuale di gruppo, sono aggravati anche nel caso di commissione da parte di più persone riunite. Le pene per tali delitti sono aumentate fino alla metà nei casi in cui gli atti siano stati compiuti con l'utilizzo di mezzi finalizzati a impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. La circostanza in esame, che non trova riscontro nel contenuto della direttiva di recepimento ma è il frutto di un'iniziativa autonoma del legislatore italiano, trova la sua ragion d'essere nell'utilizzo di mezzi che impediscono l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche e che possono consistere anche nell'utilizzo di dati appartenenti a soggetti del tutto estranei o inesistenti.
Lo scopo di quest'aggravante è, evidentemente, quello di contrastare più efficacemente il ricorso da parte degli autori dei reati a sistemi che, impedendo il tracciamento dei dati di accesso telematico degli internauti, compromettono seriamente l'acquisizione delle prove delle condotte criminose.
Per quanto riguarda le modifiche del codice di procedura penale, l'articolo 4 del decreto in esame, che interpolava l'articolo 266 dello stesso codice, aggiunge il delitto di adescamento di minorenni (articolo 609-undecies c.p.) all'elenco dei reati per i quali è possibile ricorrere alle intercettazioni di conversazioni telefoniche, di comunicazioni tra presenti e del flusso di comunicazione relativo a sistemi informatici e telematici ovvero intercorrenti tra più sistemi.
Stante la peculiare natura del delitto previsto all'articolo 609-undecies del codice penale, che punisce appunto il comportamento di adescamento di minorenne – ove per adescamento si intende qualunque atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe e minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti e mezzi di comunicazione – prevede l'estensione dell'utilizzo dell'intercettazione, che appare molto opportuna ed efficace. Va considerato, infatti, che all'attualità l'approccio al minore avviene per lo più attraverso contatti di carattere telematico e/o telefonico. Questi comportamenti sono particolarmente pericolosi, perché attraverso la schermatura della rete producono di fatto un'interazione diretta tra autore e vittima, favorendo una comunicazione per così dire di livello paritario tra soggetti che in realtà non lo sono.
Inoltre, l'articolo 2 del decreto in esame introduce l'obbligo, per il datore di lavoro che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti o regolari con minori, di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati previsti in danno dei minori, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori. Ricorderete che su questo c’è stata una serie di problemi in sede attuativa, che poi credo siano stati opportunamente risolti.
La direttiva in parola all'articolo 10, comma 3, prevede che gli Stati membri adottino anche le misure necessarie per assicurare che le informazioni sull'esistenza di condanne per i reati di cui sopra o di eventuali misure interdittive all'esercizio dell'attività che comportino affrontati con minori siano trasmesse agli altri Stati membri, al fine di evitare che un soggetto gravato da condanne definitive per questi reati possa usufruire della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea per lavorare con i minori di un altro Paese.
Possiamo, quindi, affermare che il sistema normativo e sanzionatorio italiano è perfettamente strutturato, completo e più che adeguato rispetto agli strumenti di contrasto al fenomeno anche di carattere transnazionale. Tra l'altro, devo dire, come notazione politica a margine, che questo Pag. 7accade con una linea di continuità che non è stata messa in discussione da dinamiche di alternanza dei diversi schieramenti.
Dal punto di vista del sistema repressivo penale, devo ribadire che i dati disponibili del Ministero della giustizia non sono finalizzati con carattere sistematico allo studio e al monitoraggio di questa specifica tipologia di reato, attività che, come già detto, compete al Ministero dell'interno. Per quanto riguarda i dati nazionali complessivamente intesi, siamo in grado di fornire i dati statistici che riguardano i procedimenti iscritti, definiti e pendenti in primo grado dinnanzi al giudice delle indagini preliminari o al giudice dell'udienza preliminare e al tribunale, nonché le sentenze passate in giudicato in relazione ad alcune tipologie di reati che ci sembrano maggiormente significativi per rappresentare il fenomeno.
Quanto ai procedimenti, i dati statistici, riassunti in una tabella che metterò a disposizione al termine di questa relazione, sono relativi al periodo 2009-2013 (v. tabella 1) e riguardano la commissione dei reati di prostituzione minorile (articolo 600-bis, comma 1 c.p.), di atti sessuali con un minore in cambio di denaro (articolo 600-bis, comma 2 c.p.), di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 601-quinquies c.p.).
In relazione a tali dati, va osservata una rilevanza numerica molto limitata dei casi di «atti sessuali con minori in cambio di denaro» (articolo 600-bis, comma 2 c.p.) e di quelli relativi al cosiddetto «turismo sessuale». Più significativa l'incidenza dei procedimenti per la vera e propria «prostituzione minorile» (articolo 600-bis, comma 1 c.p.), non solo più numerosi, ma che presentano anche un tendenziale e progressivo aumento nel corso degli anni, come evincibile in particolare dai dati relativi ai procedimenti in fase GIP.
Va peraltro evidenziato che l'aumento del numero di procedimenti non può dirsi in questa fase solo conseguenza diretta dell'effettivo aumento delle condotte penalmente rilevanti. Siamo ancora in un periodo temporale estremamente ravvicinato rispetto all'introduzione o, comunque, alla modifica dei reati, appunto per effetto del recepimento e dell'attuazione della Convenzione di Lanzarote. Può più agevolmente ritenersi, quindi, che i dati in aumento siano essenzialmente espressione della maggiore efficacia repressiva delle nuove fattispecie di reato piuttosto che della crescita in sé del fenomeno.
Sappiamo, tuttavia, che le procure della Repubblica in possesso dei dati più recenti, che riguardano le iscrizioni per i reati, registrano un incremento notevolissimo delle stesse proprio a partire dall'anno 2014 e che tale aumento riguarda specificamente gli autori di nazionalità italiana. Verosimilmente, oggi entrambe le componenti dell'aumento effettivo del fenomeno e di quello della capacità repressiva hanno avuto il loro peso nell'emersione di dati così rilevanti.
Gli ulteriori prospetti, che troverete in allegato alla relazione e che lascerò agli atti, contengono informazioni relative a: 1) sentenze di condanna definitive per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-octies e 609-undecies del codice penale (v. tabella 2); 2) sentenze di proscioglimento per i reati di cui al punto 1) (v. tabella 3); 3) sentenze di condanna per altri reati connessi a quelli di cui al punto 1) (v. tabella 4). I dati sono estratti a partire dall'anno di inserimento del reato di prostituzione minorile nel codice penale.
Evidenzio, inoltre, che i dati relativi al punto 2) non riguardano tutte le sentenze di proscioglimento, ma si limitano alle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere per difetto di imputabilità o con cui sia stata disposta una misura di sicurezza, oggetto di rilevazione statistica da parte del casellario centrale.
Mi preme anche rilevare come i reati legati alla prostituzione minorile vedano spesso quali autori gli stessi minorenni, a dimostrare che lo specifico circuito criminale è estremamente complesso, nutrendosi di vittime che nello stesso tempo o Pag. 8negli stessi contesti di degrado diventano carnefici nei confronti di coetanei più fragili o di bambini.
In particolare, sono stati elaborati dati relativi alla commissione da parte di imputati minorenni dei reati di sfruttamento della prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, per il quale rinvio, appunto, alle tabelle allegate. La tabella 5 analizza il periodo di presa in carico, da parte degli uffici di servizio sociale per i minorenni, del soggetto entrato nel circuito penale, la nazionalità e il sesso per gli anni 2012, 2013 e 2014. La tabella 6 analizza i soggetti in base alla tipologia di reato, per gli anni dal 2012 al 2014, sempre in carico agli uffici di servizio sociale per i minorenni.
Si tratta di soggetti in carico agli uffici di servizio sociale per i reati di sfruttamento della prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico attraverso lo sfruttamento di minori secondo il periodo di presa in carico, la nazionalità e il sesso. Nell'ultimo anno in esame si evidenzia un aumento dei soggetti presi in carico dagli uffici di servizio sociale, in prevalenza di nazionalità italiana e di sesso maschile.
In generale, emerge un aumento di questa tipologia di reati se considerati nella loro totalità, anche se quanto allo specifico reato di prostituzione minorile, si rileva una diminuzione sia dei soggetti presi in carico, sia del numero dei reati. Viceversa, sono in aumento i reati di sfruttamento della pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico attraverso lo sfruttamento di minori.
Il fenomeno della prostituzione minorile, attingendo ad un tessuto sociale complesso e variegato e trovando il suo alimento nella criminalità ma anche nel disagio, necessita non soltanto di strumenti repressivi, ma anche di interventi di prevenzione e di tutela delle vittime. Il Ministero della giustizia è direttamente coinvolto in questi ultimi aspetti. Tramite gli uffici del servizio sociale per i minorenni, che fanno capo al dipartimento per la giustizia minorile, il Ministero assicura – ai sensi dell'articolo 609-decies del codice penale – in ogni stato e grado del procedimento penale l'assistenza affettiva e psicologica del minorenne vittima dei reati di: riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 c.p.); prostituzione minorile (articolo 600-bis c.p.); pornografia minorile (articolo 600-ter c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione (articolo 600-quinquies c.p.); tratta di persone (articolo 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (articolo 602 c.p.); violenza sessuale (articolo 609-bis c.p.); atti sessuali con minorenni (articolo 609-quater c.p.); corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies c.p.); violenze sessuali di gruppo (articolo 609-octies c.p.); adescamento di minorenni (articolo 609-undecies c.p.) e altro.
La tutela della vittima è stata rafforzata con l'entrata in vigore della già richiamata legge n. 172 del 2012, di ratifica della Convenzione di Lanzarote, e la nuova formulazione dell'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, che prevede l'obbligatorietà della presenza dell'esperto in psicologia o in psichiatria infantile in sede di interrogatorio effettuato nella fase delle indagini preliminari, sia dalle Forze dell'ordine, sia dall'autorità giudiziaria.
Secondo le modifiche agli articoli 351, comma 1-ter; 362, commi 1 e 1-bis; 391-bis, comma 5 del codice di procedura penale, si prevede che la polizia giudiziaria (articolo 351), il pubblico ministero (articolo 362) e il difensore (articolo 391-bis), in sede di assunzione di informazione da persona minorenne, si avvalgano dell'esperto in psicologia o in psichiatria infantile.
La Convenzione ha anche introdotto l'assistenza affettiva e psicologica della vittima anche a cura di gruppi, fondazioni, associazioni e organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore (articolo 609-decies, comma 3 c.p.); la possibilità di accedere al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 per alcune fattispecie Pag. 9di reato; l'introduzione di nuove fattispecie di reato, oltre, come già accennato, alla modifica delle preesistenti: a) istigazione a pratiche di pedofilia, pedopornografia di cui all'articolo 414-bis del codice penale; b) adescamento di minori, di cui all'articolo 609-undecies del codice penale, conosciuto anche come «grooming», ossia la tecnica usata dai pedofili per entrare in contatto con i propri interlocutori attraverso dialoghi in chat, forum, sms o social network; c) corruzione di minorenne, ovvero compimento di atti sessuali in presenza di un minore di 14 anni e induzione a compiere o subire atti sessuali (articolo 609-quinquies c.p.).
Infine, si prevede all'articolo 602-quater, comma 1, e 609-sexies del codice penale, che il colpevole non possa invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.
Dall'ultimo monitoraggio effettuato, relativo all'anno 2013 (v. tabella 7), è risultato che 16 uffici del servizio sociale per i minorenni su 29 hanno preso in carico 157 nuovi casi di vittime segnalate dall'autorità giudiziaria, che può avvalersi dell'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 66/1996. Di tali 16 uffici, il 62 per cento si trova nell'Italia meridionale e insulare: in relazione ai 157 soggetti trattati, hanno avuto in carico 134 casi, pari all'85 per cento.
La concentrazione di vittime e segnalazioni pervenute agli uffici del servizio sociale dalle regioni meridionali e insulari fa presumere, peraltro, non solo che l'ampiezza del fenomeno sia legata strettamente al maggior disagio economico e sociale di questi territori, ma anche che i servizi sociali degli enti locali in queste aree geografiche siano carenti di personale, e che quindi l'autorità giudiziaria si rivolga più frequentemente agli uffici centrali del Ministero. In sostanza, dove esiste una rete consolidata, ci si rivolge a quella: non si va a cercare il Ministero.
In particolare, il tribunale per i minorenni di Napoli ha trasmesso il rapporto curato dalla cooperativa sociale Dedalus di Napoli sul fenomeno della tratta di persone e loro sfruttamento a Napoli e dintorni dal 2000 al 2013. Sulla base di queste rivelazioni si apprende che il fenomeno della prostituzione minorile nel napoletano riguarda gli adolescenti di età compresa tra i 16 e i 17 anni. Secondo l'ufficio minori della polizia municipale di Napoli, interessa principalmente giovanissime nigeriane e adolescenti rumeni o di etnia rom, con residuale presenza di ragazzi italiani.
Sempre a Napoli, da circa tredici anni è attivo il progetto «Fuori tratta», finanziato dal dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal comune di Napoli, nonché il progetto «La Gatta», realizzato dalla cooperativa Dedalus, dallo stesso comune di Napoli e da altri soggetti pubblici e del privato sociale. Entrambi i progetti, frutto della collaborazione tra istituzioni, il privato sociale e le forze dell'ordine, prevedono interventi integrati di repressione del reato e soccorso delle vittime.
Siamo consapevoli che questi strumenti di prevenzione e di sostegno alle vittime debbano essere ancora potenziati e migliorati. In particolare, sarebbe auspicabile, e in tale direzione stiamo agendo, la previsione di un maggiore sostegno alla genitorialità attraverso incontri di formazione e consulenze familiari volti a sviluppare i ruoli della genitorialità responsabile, per ampliare la conoscenza e la comprensione dei processi evolutivi dei giovani e contrastare i reati che accadono in ambito familiare. Nella società globalizzata, sempre più complessa e in divenire, si richiede una competenza genitoriale più evoluta, che va quindi supportata nelle situazioni di maggior criticità.
Sarebbe auspicabile, altresì, prevedere la diffusione capillare dei numeri verdi presenti sul sito del dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio tra insegnanti, medici, pediatri, operatori dei servizi sociali e rappresentanti delle forze dell'ordine; la promozione di accordi e protocolli operativi che disciplinano le competenze di ciascun interlocutore, Pag. 10tra cui gli uffici del servizio sociale per i minorenni; le modalità di segnalazione e di intervento per conseguire un efficace coordinamento della presa in carico delle vittime ed evitare così vuoti di tutela o sovrapposizioni; una campagna di informazione sul gratuito patrocinio anche a cura degli uffici del servizio sociale per i minorenni affinché le persone offese possano ottenere miglior difesa possibile anche a titolo di risarcimento; l'incremento delle aule protette anche attraverso il contributo delle associazioni del privato sociale, con le quali a livello nazionale e locale sono stati stipulati protocolli di intesa, come si è verificato in molti tribunali per i minorenni; l'istituzione degli elenchi delle associazioni di cui all'articolo 609-decies del codice penale presso i tribunali affinché le vittime possano avvalersi dell'assistenza affettiva e psicologica nonché della tutela legale, linguistica e culturale.
Una particolare attenzione, infine, sarà posta nel dare attuazione alla Direttiva europea del 2004, n. 80, per l'indennizzo delle vittime dei reati violenti, con specifiche previsioni di tutela e di risarcimento in favore delle vittime di reati sessuali, in particolare dei minori.
Per quanto riguarda i dati relativi ai detenuti, allego le statistiche (v. tabella 8) dei detenuti adulti presenti negli istituti penitenziari che scontano una pena per il reato di prostituzione minorile. In questo particolare settore della detenzione deve essere concentrato uno sforzo diretto a contenere i rischi di recidiva. Da questo punto di vista, è mia intenzione sollecitare l'intervento delle regioni, anche attraverso un sistema di collaborazione, che ritengo sia stato proficuo nel campo della tossicodipendenza, affinché siano elaborati accordi in sede territoriale finalizzati a interventi coordinati sul piano sociale, ma anche psichiatrico e psicologico, che possano favorire percorsi di reinserimento di questa particolare tipologia di detenuti.
Vorrei, infine, trattare le questioni derivanti dal passaggio dalla Direzione generale dell'esecuzione penale esterna al Dipartimento della giustizia minorile, che diventerebbe appunto Dipartimento di giustizia minorile e di comunità, nonché della problematica relativa alla detenzione dei maggiorenni infra-venticinquenni presso gli istituti penali per i minorenni.
È stato già predisposto da qualche mese lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, nonché riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, su cui è stato espresso nei giorni scorsi parere favorevole dal Consiglio di Stato.
La nuova struttura del Ministero consentirà l'innalzamento dei livelli di efficienza ed economicità degli apparati centrali e assicurerà, al contempo, un supporto più efficace ed efficiente per l'attività degli uffici, oggi impegnati in progetti di innovazione organizzativa e tecnologica di assoluto rilievo per il servizio al cittadino. La finalità di riorganizzazione è completamente attuata attraverso l'eliminazione delle duplicazioni delle strutture organizzative aventi competenze omogenee per quanto riguarda il tema di cui ci occupiamo attraverso la valorizzazione delle esperienze tecnico-professionali già maturate in taluni settori dell'amministrazione. In tale prospettiva, verrà modificato anche l'assetto del dipartimento per la giustizia minorile. L'articolo 7 del DPCM illustra le funzioni e i compiti del nuovo dipartimento, che sarà denominato dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
L'intervento di riorganizzazione trova fondamento nella considerazione della specificità e autonomia dell'esecuzione penale esterna rispetto alla detenzione. La modifica si pone in linea con la strategia politica seguita dagli ultimi governi e dal Parlamento in materia di sicurezza che, da una precedente tradizionale impostazione diretta al mero rafforzamento degli strumenti sanzionatori, si indirizza ora lungo la direttrice tracciata dalle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa in favore della sanzione di comunità, con conseguente configurazione di pene che non Pag. 11contemplano solo la segregazione del condannato dalla società, ma hanno anche l'obiettivo di recuperare il rapporto e la relazione tra l'autore del reato e il contesto sociale.
Da tale nuova prospettiva, che implica senz'altro un'evoluzione del sistema delle misure alternative alla detenzione, nel senso del loro ampliamento e rafforzamento, deriva di conseguenza un diverso e più complesso approccio all'ambito trattamentale esterno. Questo trova fondamento nella considerazione che, nonostante la specificità intrinseca tra il trattamento penale esterno del minore e quello degli adulti, vi è un'unità di fondo che attiene, come detto, alla logica comune dell'accentuazione dell'obiettivo della risocializzazione e del reinserimento nel territorio. Questo al fine di attuare una strategia tendente a modulare il controllo del soggetto e, al contempo, accompagnare il suo percorso individuale senza inviare incongrui messaggi di rinuncia all'esercizio della potestà sanzionatoria o di riproposizione della situazione sociale e soggettiva, spesso all'origine della commissione dei reati.
È, infatti, la costruzione efficace di tale percorso, per il quale peraltro è necessario l'apporto multidisciplinare e il contributo delle diverse figure professionali operanti nel settore dell'esecuzione penale, a costituire la strategia per la riduzione del rischio di recidiva e tutelare così maggiormente la sicurezza del contesto in cui l'autore di reato è reinserito. Dall'altro lato, vi è anche un'esigenza di natura organizzativa di creare le opportune sinergie all'interno della rete dei servizi sociali territoriali, mettendo in questo modo proficuamente insieme le esperienze e le conoscenze maturate in ambiti trattamentali finora rimasti distinti. Vorrei ricordare che la giustizia minorile è il settore in cui vi sono state le performance più rilevanti di abbattimento della recidiva.
Va da subito sottolineato che, dall'accostamento delle due esperienze non derivano svantaggi per la specificità del circuito minorile, che, anzi, viene valorizzato e potenziato, in quanto portatore di esperienze già maturate, oltre che di conoscenze e professionalità indispensabili per l'intero settore. L'ipotesi di rimodulazione funzionale risponde, al contrario, all'esigenza di definire una struttura organizzativa che abbia come mandato specifico l'esecuzione di tutte le misure alternative e le sanzioni sostitutive alla detenzione.
Peraltro, nella consapevolezza della specificità dell'intervento sui minori, il nuovo assetto prevede distinte direzioni generali, lasciando sostanzialmente separata la gestione del settore minorile. I due sistemi, quello minorile e quello dell'esecuzione penale esterna, continueranno ad operare in modo distinto, ma sarà possibile mettere a frutto le significative affinità sul terreno del reinserimento sociale in collegamento con il territorio, rendendo così complementare l'organizzazione dei servizi e condividendo le metodologie operative.
L'esecuzione penale esterna degli adulti e dei minori si fonda sulla presenza nel territorio, sull'intervento individuale, comunitario e di rete; sullo sviluppo e l'integrazione con reti territoriali, in particolare con gli enti locali, il volontariato e il privato sociale, che costituiscono un passaggio ineludibile per realizzare il percorso di rientro nella legalità che vale per tutti i condannati. Tali affinità possono condurre a un reciproco potenziamento poiché il focus dell'attività dei due sistemi tende a incontrarsi su altri terreni comuni quali la messa alla prova, recentemente introdotta anche per gli adulti, misura sulla quale il settore minorile ha già sviluppato un'esperienza di lunga durata che, pur senza sottovalutare le differenze anche rilevanti tra i due diversi target di riferimento, avvicina ulteriormente i due ambiti.
Evidenti, pertanto, appaiono le ricadute positive del nuovo assetto organizzativo: semplificazione dell'interlocuzione con gli enti locali, il volontariato e il privato sociale, poiché vi sarebbe un unico interlocutore della rete giustizia; facilitazione della continuità dell'intervento nel passaggio minori/adulti; potenziamento delle capacità Pag. 12progettuali per l'unificazione delle competenze maturate nei due settori; più ampie possibilità di impiego flessibile nelle aree operative di incentivazione del modello operativo multiprofessionale; sinergie nella gestione del fascicolo dell'utente; continuità nella gestione delle relative informazioni nell'eventuale percorso minore/adulto. Come già detto, sarà salvaguardata la specificità del minorile con la creazione di direzioni generali distinte.
Nella cornice dei nuovi rapporti interdipartimentali, l'amministrazione penitenziaria minorile, e dunque la finalità di assicurare un'osmosi e un'omogeneità di amministrazione attiva, sono attribuite al capo del dipartimento, in raccordo con il capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e le funzioni di programmazione, pianificazione e controllo dell'esecuzione penale esterna.
Le ragioni dell'opzione delineano anche le linee dell'articolazione del rinnovato dipartimento, che non può ridursi all'accostamento di due realtà operativamente e organizzativamente distinte, o peggio all'inglobamento di un settore all'interno dell'altro. È pur vero che il settore minorile conserva la gestione degli istituti di pena, ma ciò in virtù, oltre che della limitata consistenza numerica dei minori interessati – soprattutto dopo l'introduzione della messa alla prova – anche della rilevante specificità, sul piano dei contenuti, dell'esperienza rieducativa condotta negli istituti minorili, che si caratterizza in modo del tutto peculiare rispetto al sistema detentivo per gli adulti.
In proposito vorrei evidenziare che, recependo le istanze che provenivano dal mondo degli operatori sociali, con il decreto-legge n. 92 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 117 del 2014, si è proceduto a modificare l'articolo 24 del decreto legislativo n. 272 del 1989, per cui ora l'esecuzione penale di provvedimenti limitativi della libertà personale, secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni, avviene anche nei confronti di coloro che, nel corso dell'esecuzione, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ma non il venticinquesimo (prima era previsto il ventunesimo).
Era frequentemente segnalato come, dopo una fase di rieducazione e reinserimento, la parte finale dell'esecuzione della pena realizzata all'interno del carcere degli adulti pregiudicava tutto il percorso trattamentale precedente. Anche in questo caso, infatti, la logica sottesa è quella di limitare il più possibile l'accesso al circuito penale detentivo.
Va sottolineato, peraltro, che l'impatto della nuova normativa è, allo stato, molto ridotto, atteso che alla data del 25 marzo 2015, su un totale di 412 detenuti presenti negli Istituti penali per i minorenni (IPM), solo 38 sono di età maggiore degli anni 21 (v. tabella 9). Peraltro, sul punto sono state impartite precise direttive dal Dipartimento della giustizia minorile al fine di individuare soluzioni organizzative che, senza incidere sui programmi individuali di trattamento, tengano separati i giovani adulti dagli altri detenuti minorenni.
Per quanto riguarda l'altra parte che credo si incroci con il vostro lavoro, quella dell'esercizio della delega che riguarda il civile, vorrei avanzare soltanto una proposta metodologica: non appena le norme saranno incardinate alla Camera, ritengo che sarà opportuno un confronto con questa Commissione. Vorrei chiarire che non intendo in alcun modo snaturare la specificità, ma anzi ricomporre l'attuale frammentazione delle competenze all'interno di un unico soggetto, che sarà articolazione sì di un tribunale civile, ma avrà una propria autonomia e manterrà le specificità, quelle dell'acquisizione delle competenze specifiche già oggi utilizzate dal Tribunale per i minorenni nelle modalità di interpretazione e di attuazione delle norme.
Per quanto riguarda la questione dei patteggiamenti, vorrei fare una valutazione di carattere generale. Mentre facciamo questa discussione, ci sono Commissioni che propongono un'estensione e un rafforzamento dei riti alternativi. Non credo che si debba incidere sulla possibilità di utilizzare dei riti alternativi. Se una condotta, Pag. 13come è avvenuto per la corruzione, viene ritenuta di particolare gravità, è giusto riflettere sulla congruità della pena. Creare delle eccezioni a un sistema di riti che costituisce un metodo di incentivazione a un percorso accelerato attraverso il quale pervenire alla condanna, è un modo di alterare il sistema e, a mio avviso, di creare delle contraddizioni. Non ho nessuna contrarietà, anzi ritengo che sia una riflessione seria da fare sull'effettiva congruità delle pene. Sono reati che oggi hanno una forte e giustificata riprovazione sociale e che, in seguito al patteggiamento, non portano mai a nessun tipo di esecuzione penale che comporti la reclusione. Naturalmente, quest'elemento non può che creare delle perplessità nell'opinione pubblica. Così come abbiamo fatto per la corruzione, personalmente affronterei la questione dal punto di vista della pena. Creare una serie di eccezioni legate al reato e all'utilizzo dei riti crea più problemi di quanti non ne risolva. Tra l'altro, in alcuni casi lo strumento del patteggiamento consente anche oggettivamente di far emergere certe situazioni. Soprattutto nel momento in cui si determina un incrocio tra criminalità organizzata e prostituzione minorile, il patteggiamento è uno strumento importante attraverso il quale si può fare emergere la presenza di queste reti. Se guardiamo al fatto soltanto dal punto di vista della vicenda singola, talvolta può apparire incongruo ciò che lo Stato riconosce in termini di sconto di pena rispetto alla condotta che è stata tenuta.
Ragioniamo, però, sulla portata conoscitiva che un patteggiamento può indurre in un'indagine. Nella tratta di extracomunitari, ad esempio, la possibilità di arrivare a conoscere la ramificazione e l'articolazione della rete è particolarmente complicata dall'aspetto linguistico. Credo che rinunciare a questo strumento tout court sarebbe un errore. Nell'ottica in cui, invece, si ritiene che appunto non sia moralmente e socialmente accettabile che una condotta, godendo dello sconto di pena, non preveda la reclusione, credo che si debba intervenire sulla pena. Purtroppo, con una serie di interventi sul codice di procedura penale dal 1989 a oggi, lo abbiamo complessivamente stravolto: è stato bombardato da una serie di interventi e ad ogni commissione di reato di particolare allarme sociale si riteneva che quel tipo di rito non fosse applicabile. Ritengo, invece, che vada percorsa l'altra strada di intervenire sulla normativa sostanziale: su questo penso che ci sia una riflessione possibile.
Vorrei soltanto comunicare a questa Commissione, approfittando del tempo un po’ lungo che vi ho sottratto, che domani presenteremo un glossario sull'anti-cyberbullismo per capire meglio e prima i segnali che provengono dai ragazzi che subiscono violenza, non soltanto quella psicologica, da parte di altri ragazzi. Questo è, appunto, il senso dell'iniziativa che presenteremo domani alle ore 15.00 presso la Sala Livatino del Ministero della giustizia. Naturalmente, per chi di voi lo riterrà opportuno e interessante, siete tutti invitati a partecipare, al di là del fatto che vi faremo avere il materiale che verrà prodotto. Vi ringrazio per l'attenzione.
PRESIDENTE. Abbiamo ancora lo spazio per qualche domanda prima della ripresa dei lavori alla Camera. Immagino che molti colleghi avranno delle domande da rivolgerle. La prima iscritta a parlare è la collega Mattesini.
DONELLA MATTESINI. Ringrazio il Ministro, al quale chiedo scusa in anticipo perché a breve dovrò lasciare l'aula; essendo relatrice di maggioranza su una proposta di legge all'esame di un'altra Commissione, devo ritornare in Senato per votare. L'illustrazione del Ministro è stata interessante e mi domando se esista la possibilità di poterci ritrovare per un ragionamento un po’ più approfondito piuttosto che rivolgergli poche domande di corsa.
PRESIDENTE. Per noi, Ministro, questo sarebbe veramente molto bello. Premesso che gli atti relativi a tutto quanto è stato detto arriveranno anche ai commissari Pag. 14non presenti oggi, se potessimo averti ancora nostro ospite, naturalmente ne saremmo lieti.
SANDRA ZAMPA. Intervengo semplicemente per ringraziarla molto, signor Ministro, per la disponibilità, per l'ampiezza della sua relazione e per la disponibilità che ha mostrato anche a tornare da noi per darci conto delle linee su cui la riforma si innesterà. C’è stato un momento, che mi pare ora superato, che ha destato un certo allarme sulla questione, quindi, davvero, la ringrazio se vorrà venire ad offrirci la possibilità di essere, a nostra volta, in grado di dare risposte a quanti si rivolgono a noi per l'allarme generato.
Relativamente alla questione della prostituzione minorile, anche se in parte ha anticipato la risposta, è evidente che, di fronte a vicende e dati che abbiamo già ascoltato in questa Commissione, la nostra grande preoccupazione è che, apparentemente, alla fine, non ci sia una risposta. Lei ha fatto giustamente riferimento al punto dolente, cioè al patteggiamento. Se ho capito bene, non sarebbe d'accordo nell'idea della causa ostativa, quanto piuttosto dell'idea di alzare la pena: questo sarebbe l'orientamento ?
Credo davvero che l'importante, per tutti noi, è che si arrivi a una soluzione. Non possiamo assistere né a un aumento del fenomeno, né alla sua gravità. Nell'esordio della sua relazione faceva riferimento al fatto che c’è la povertà tra gli elementi che cominciano a condurre a quest'orribile fenomeno. Abbiamo audito, in questa Commissione, un magistrato che ci ha raccontato della segnalazione avvenuta su una giovane che, praticamente, portava a casa la spesa in questo modo, nel senso che lo sfruttatore semplicemente portava la spesa alla sua famiglia, i cui componenti erano tutti in stato di povertà. È evidente che non può essere tollerato che per la povertà si possa lasciare che questo avvenga e che magari intervenga il patteggiamento, con il risultato che per queste persone non ci sia neanche una censura sociale. A maggior ragione questo discorso vale in riferimento all'altro elemento a cui ha fatto riferimento dei minori stranieri non accompagnati, che sta diventando un fenomeno veramente grave.
Ci è anche parso di cogliere dall'epicentro dell'audizione una certa banalizzazione di questo fenomeno, cioè l'idea che il corpo è una merce qualunque che si può vendere. Credo che questo richiami tutti noi a riportare nella società l'allarme e a restituire l'importanza del rispetto della dignità di se stessi. Lei ha fatto cenno a molti numeri verdi: forse alle volte son troppi e occorrerebbe magari essere anche più semplici e agire con azioni di prevenzione.
Accolgo molto volentieri e condivido la proposta di ritrovarci quando si perverrà, eventualmente, allo stralcio della riforma. Sono intervenuta, davvero, più per ringraziarla che per altro.
ROSETTA ENZA BLUNDO. Anch'io la ringrazio moltissimo per quest'audizione e per la sua esposizione. La ringrazio soprattutto per quello che ci ha annunciato, cioè questa volontà di aprire maggiormente a una partecipazione delle associazioni, ma anche della stessa nostra Commissione: lo abbiamo gradito particolarmente. Dopo le numerose audizioni che abbiano tenuto su questo tema, ci sembra alquanto utile e importante che possiamo anche noi dare un parere su questa riorganizzazione.
La ringrazio anche per l'aspetto di attenzione massima verso i minori nella cura di non aumentare questa misura detentiva, quanto piuttosto di ridurla il più possibile, anche con un'attenzione a non far coesistere la presenza di minori di età inferiore ai 14 anni con quella di giovani adulti, che magari possono creare ulteriori disagi sia psicologici sia comportamentali ai minori stessi: questo è importantissimo.
Concludo su questa ricomposizione della frammentazione della quale ci parlava all'interno del Ministero della giustizia e relativa a questo tribunale civile, laddove, come mi è sembrato di capire – mi corregga se sbaglio – vi sarebbe una specificità più vicina al tribunale dei minori Pag. 15e quindi della giustizia minorile: come si intende concretamente realizzare ciò senza danneggiare l'esistenza dell'attuale tribunale dei minori ? Si intende, magari in futuro o contestualmente, prevedere una specificità dei giudici di questo tipo di tribunale, che abbiano una preparazione adeguata alle problematiche che presentano le fasce d'età dei minori ?
Ritengo anche importantissimo intervenire sulla normativa sostanziale, ma mi preme sottoporle una mia preoccupazione, sottolineata anche ai vari auditi, soprattutto ai presidenti di tribunale, relativamente all'aspetto di riconoscere il minore consenziente quando lo riteniamo sempre e comunque bisognoso di tutela, tanto che l'adulto è tenuto a una tutela massima dei minori. Il minore consenziente, proprio come principio, a mio avviso, non dovrebbero essere valutato tale, perché è in una fase di sviluppo e di crescita molto delicata. Giudico un po’ pericoloso considerarlo già un adulto. La ringrazio ancora, anche per l'invito che ci ha rivolto per domani. Compatibilmente con i lavori parlamentari delle Commissioni, cercheremo di essere presenti.
PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Iori per l'ultima domanda, ho una comunicazione di servizio, perché non vorrei che poi andasse via. Il 6 maggio prossimo, domani, presso la nuova auletta dei gruppi parlamentari, avrà luogo la proiezione del film di Walter Veltroni, I bambini sanno; saranno presenti la Presidente della Camera, l'onorevole Zampa in rappresentanza nostra e Walter Veltroni. Abbiamo già mandato l'invito a tutti, ma volevo ricordarvelo perché è un bel momento.
VANNA IORI. Voglio ringraziare il Ministro per questo resoconto, davvero molto esaustivo, ricco, che però ci dà la misura anche di quanto il fenomeno sia complesso, come sappiamo, trasversale alle diverse classi sociali e in aumento. Questa mattina ero relatrice al convegno di Telefono Azzurro sul tema della pedofilia e della pedopornografia on line e devo dire che, purtroppo, le cifre che il professor Caffo ha presentato ci hanno mostrato un aumento rilevantissimo di questi reati commessi attraverso la rete.
Mi limiterò, anche dato l'orario, ad alcune brevissime sottolineature. La prima riguarda la famiglia. Il Ministro ha parlato, giustamente, dell'importanza della genitorialità responsabile e della necessita di una formazione specifica ai genitori. Credo che sia anche già superato il gap tra nativi digitali e genitori. Adesso i giovani genitori sono loro stessi informatizzati. L'attenzione deve spostarsi su un altro versante: i ragazzi spesso navigano soli e i genitori non sono in grado, forse perché fuori casa, di controllare quali siti visitano i ragazzi.
Qui abbiamo, secondo me, una nuova tipologia di adescatori in aumento, ossia i falsi profili Facebook, coloro che si spacciano per minori e che minori non sono: un 30 per cento di minori dà appuntamenti a sconosciuti conosciuti in rete e un 52 per cento chatta abitualmente con degli sconosciuti, ai quali poi invia immagini sessuali (è il fenomeno del sexting), immagini che si trovano, quindi, senza limiti di tempo, perché non si cancellano più, né di spazio, perché si trovano in altri Paesi, che vengono poi incluse in un commercio internazionale di immagini pedopornografiche. Una sottolineatura che non è emersa, ad esempio, a meno che non mi sia sfuggita, riguarda la rete internazionale. Credo che su questo fenomeno sia molto importante lavorare in rete tra la Polizia italiana e quelle degli altri Paesi del mondo, in primis quelli europei.
A questo proposito, vorrei sottolineare anche l'importanza della Polizia postale, che sta svolgendo un lavoro eccellente, come da ogni parte mi viene segnalato in tutte le occasioni, sia per la formazione agli insegnanti, nelle scuole, con i ragazzi: non si limitano a ricevere le denunce, ma stanno svolgendo davvero un lavoro eccellente. Bisognerebbe potenziare e sostenere questo segmento della Polizia. Una seconda sottolineatura riguarda l'ambito dello sport, che sta diventando, come confermava questa mattina Telefono Azzurro, Pag. 16uno dei luoghi di adescamento minorile. Spesso l'allenatore, attraverso la minaccia di non far più giocare, ovvero la promessa di far giocare il minore in un club molto esclusivo, commette abusi, e il fenomeno non è così isolato. Il compenso non è necessariamente in denaro, ma può essere una ricarica telefonica, appunto, o la promessa di far giocare in una squadra importante: non abbassiamo la guardia su quest'ambito emergente.
Sappiamo tutti che il 90 per cento degli abusi avviene in famiglia, o comunque nell’entourage della famiglia, ma in aumento c’è questo segmento dello sport, su cui occorre forse drizzare le antenne, oltre che ovviamente sugli oratori e gli ambiti che già sapevamo essere in prima fila dopo la famiglia.
Una terza sottolineatura riguarda la tratta: quelli non accompagnati sono spesso minori stranieri adolescenti. Il dato di questa mattina è di 6.572. L'Italia è al primo posto in Europa per la tratta di minori. Il fenomeno si accompagna a quello cui accennava la collega Zampa, cioè dei minori stranieri non accompagnati adolescenti, che spesso per fuggire dai centri di accoglienza e raggiungere i parenti nel nord Europa, si trovano di fatto in una terra di nessuno senza soldi e la prostituzione è la loro prima fonte di denaro.
Infine, è sempre più labile il confine tra vittima e carnefice cui accennava anche lei nel suo intervento. Questo pone un problema, perché c’è la questione della non punibilità degli under-14. Credo che questo debba essere oggetto di attenzione specifica in relazione, appunto, a tutto il discorso della prevenzione e del rapporto tra prevenzione e repressione. Pongo questi temi di interesse. Ricordo che, su 140.000 ragazzi che vivono fuori famiglia, 100.000 sono allontanati dalla famiglia per ragioni di abuso sessuale, quindi il fenomeno ha davvero una rilevanza che non può più permetterci di stare in silenzio.
Concludo esprimendo un apprezzamento particolare per la rimodulazione funzionale di cui ha parlato per le forme alternative alla detenzione, quindi la messa alla prova, la rieducazione, decisiva per ridurre le recidive. Esprimo davvero un grande apprezzamento per la rete e le sinergie territoriali, che anche nella mia esperienza sono la strategia vincente. Più che operare la repressione, certamente importante, bisogna mettere in rete tutti, dagli avvocati minorili alle numerose cooperative sociali che si occupano di reinserimento, alle case famiglia, a tutte le strutture che lavorano sul territorio, ma che devono lavorare in sinergia, anche attraverso una formazione comune, dalle forze dell'ordine agli operatori sul territorio.
PRESIDENTE. Ministro, te la senti di dare una risposta adesso o vuoi rimandare al prossimo incontro ? Noi abbiamo mille domande.
ANDREA ORLANDO, Ministro della giustizia. Farò un'anticipazione telegrafica, poi proporrei un ulteriore passaggio. Credo che non manchi moltissimo tempo: incardinato il testo sulla delega sul civile, proporrei una discussione che tenga anche conto del vostro punto di vista. Alcuni flash: come abbiamo in testa di ricomporre il quadro delle competenze ? L'idea è quella di costruire una sezione del tribunale civile con competenze sulla famiglia e sulla persona. In questo modo, tutti gli elementi che attengono alla specificità del minorile vengono ricompresi in tale contesto, portando il modello minorile a riferimento per un tribunale che, invece, si occupa non soltanto delle attuali competenze del minorile, ma anche di questioni connesse. Pensiamo non soltanto a quando il minore è colui che commette il reato, ma anche a quando è l'oggetto del reato. Da questo punto di vista, riteniamo che sia un fatto molto positivo che sia lo stesso magistrato a valutare questi comportamenti e a collegare questi fenomeni, ciò consentendo anche un miglioramento della specializzazione di chi è chiamato a investigare e giudicare su questi temi.
Anche in questo caso, con un flash, ascolto con grande attenzione le evoluzioni che sono state qui rappresentate del fenomeno, Pag. 17che in qualche modo sono in linea anche con il dato che emerge dalle tabelle che vi abbiamo consegnato. Posso ribadire che la nostra è una delle normative più avanzate del mondo, che dal punto di vista del contrasto offre tutti gli strumenti necessari, possibili e immaginabili.
Esiste una deriva per cui, poiché il fenomeno di contrasto subisce degli insuccessi, si pensa che si possa risolvere attraverso l'individuazione di ulteriori specifiche figure di reato. Ormai le abbiamo messe in fila tutte. Quando emerge un dato come quello rappresentato, cioè che in certi contesti questo fenomeno cresce, in questo caso, do una risposta di carattere politico: l'azione non può che avvenire nell'ambito sociale. Non vedo la possibilità per cui strumenti giudiziari o repressivi siano in grado di creare un'effettiva deterrenza nei confronti di questi fenomeni: sono nella scuola, nel sostegno alle famiglie, probabilmente anche in un modello diverso di accesso allo sport non così legato a un'esasperata competitività.
In fondo, se un bambino cede a una proposta del genere, è perché abbiamo anche trasmesso l'idea che attraverso quel percorso si realizzi un'intera possibile esistenza. Questo è un dato che può essere affrontato solo su un altro terreno, che non può essere quello strettamente giudiziario. In alcuni campi scontiamo dei vuoti normativi, ma in questo caso – lo dico non avendo alcun merito in questo – la nostra è un certo tipo di legislazione. Abbiamo, secondo me, anche una magistratura comunque tra le più professionalizzate d'Europa. Penso che in questo caso siano chiamate in ballo altre agenzie e forse una riflessione complessiva sul modello culturale trasmesso, rispetto al quale confesso i limiti dell'azione che può svolgere un ministero come il mio.
PRESIDENTE. Ringraziamo il Ministro. Sicuramente accogliamo con piacere la disponibilità a tornare nel momento in cui sarà incardinato il testo, con una diversa contingenza. Mi permetto anche di avanzare la richiesta di un intervento nel momento in cui presenteremo quest'indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile. Realizzeremo un evento, di cui dobbiamo ancora decidere data e modalità, ma per noi sarebbe molto importante poter avere anche un intervento pubblico a proposito di questo. Ringrazio tutti. Dichiaro conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 15.25.
Pag. 18 Pag. 19ALLEGATO
D.L. 92/14 convertito in Legge 117/14 – Elementi informativi, a cura del Dipartimento per la giustizia minorile, Servizio Statistica
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