Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser
CAPO VIII - Articolo 44
Chiusura della discussione generale
Giunta per il Regolamento - Disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento
Testo del 1971
Modificato il 29.09.83
Modificato il 26.06.86
Modificato il 28.03.90
Modificato il 24.09.97
Modificato il 27.07.99
1. La chiusura di una discussione può essere richiesta da un presidente di Gruppo o da dieci deputati in Assemblea o da tre in Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore. 1. La chiusura di una discussione può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore. 1. La chiusura di una discussione può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. 1. Identico 1. Identico 1. Identico
2. Dopo che è stata deliberata la chiusura ha ancora facoltà di parlare un deputato per ciascuno dei Gruppi che ne facciano richiesta. 2. Identico 2. Identico 2. Identico 2. Identico 2. Identico
3. Deliberata la chiusura è data facoltà di parlare ai Ministri per dichiarazioni a nome del Governo e, se l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, ai deputati per dichiarazione di voto. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 50. 3. Identico 3. Identico 3. Identico 3 Identico 3. Identico
4. Identico 4. Identico 4. Identico 4. La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa è stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 6 e 7 dell'articolo 24 nonché dei commi 7 e 8 dell'articolo 119. 4. La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 7, 9 e 12 dell'articolo 24 nonché dei commi 7 e 8 dell'articolo 119. 4. La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 7, 9 e 12 dell'articolo 24.