Il par. III, primo comma, del Codice di condotta dei deputati prevede che ciascun deputato dichiari al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione entro il termine di trenta giorni. I deputati devono altresì rendere dichiarazione di ogni altra attività professionale o di lavoro autonomo o di impiego o di lavoro privato. Il par. V dello stesso Codice prevede, altresì, che le dichiarazioni rese dai deputati siano pubblicate sul sito Internet della Camera dei deputati.
In ottemperanza a tali disposizioni, nelle pagine personali di ciascun deputato sul sito internet della Camera sono pubblicate le suddette dichiarazioni, che si affiancano alla pubblicazione della documentazione patrimoniale e di reddito già prevista da norme legislative, nonché della documentazione ulteriore che taluni deputati hanno chiesto di rendere pubblica all'inizio della legislatura sottoscrivendo un'apposita liberatoria.