Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

DPR 104 del 2003

Art. 14

Stampa e invio del materiale elettorale

  • 1. Il capo dell'ufficio consolare accerta la conformita' delle liste di candidati e delle schede elettorali stampate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge, alle liste dei candidati e ai modelli delle schede elettorali di cui agli articoli 11, comma 2 e 12, comma 1 della legge, nonche', in caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, ai modelli di cui alle tabelle A, B, C, D allegate al presente regolamento.
  • 2. In caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, il colore delle schede della circoscrizione Estero corrisponde, per quanto possibile, a quello delle schede utilizzate sul territorio nazionale.
  • 3. Il tagliando di cui all'articolo 12, comma 6 della legge, comprovante l'esercizio del diritto di voto, che l'elettore provvede a staccare dal certificato elettorale e ad introdurre nella busta affrancata unitamente alla busta contenente la scheda o le schede elettorali, deve contenere unicamente un numero o codice corrispondente ad una posizione nell'elenco degli elettori.
  • 4. Sul tagliando di cui al comma 3 non possono essere apposti dati che consentano di risalire direttamente ed immediatamente all'identita' dell'elettore.
  • 5. Le buste affrancate recanti l'indirizzo dell'ufficio consolare, di cui all'articolo 12, comma 3, della legge, hanno caratteristiche tali da consentire, anche con riferimento all'affrancatura, l'utilizzo del sistema postale piu' affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalita' previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 6 e 7 e dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge.
  • 6. L'ufficio consolare invia all'elettore il plico di cui all'articolo 12, comma 3, della legge mediante il sistema postale piu' affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalita' previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 6 e 7 e dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge e comunque in maniera che risulti ricevuta, anche collettiva, dell'invio.