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DPR 104 del 2003

Art. 22

Agevolazioni di viaggio

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge, il rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio e' riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo.