Camera dei deputati

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DPR 104 del 2003

Art. 10

Deposito del contrassegno
1. All'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno di lista per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, i partiti o i gruppi politici organizzati presentano la designazione, per le singole ripartizioni, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, alla cancelleria della Corte di appello di Roma, della lista dei candidati e dei relativi documenti.

2. Nel caso di piu' partiti o gruppi politici che presentino liste comuni di candidati contrassegnate da un simbolo composito di cui all'articolo 8, comma 2 della legge, i partiti o i gruppi politici presentano la designazione, per ciascuna ripartizione, di un solo rappresentante di lista effettivo e di uno supplente.