1. Ai fini della determinazione del numero di voti corrispondenti alla soglia del quattro per cento dei voti validi, prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, n. 2, del nuovo art. 83 del testo unico), si procede ad arrotondare all'unità superiore qualora la cifra centesimale sia uguale o superiore a 50.