La legge n. 234/2012, in vigore dal 19 gennaio 2013, reca la disciplina complessiva relativa alla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
In base alla legge n. 234/2012, fanno capo al Governo specifici obblighi di trasmissione e di informazione nei confronti delle Camere. In particolare, il Governo trasmette alle Camere:
È previsto, inoltre, che il Governo informi i competenti organi parlamentari:
Il Governo è tenuto inoltre ad assicurare l'assistenza documentale e informativa della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE agli uffici della Camera e del Senato presso le istituzioni dell'UE, secondo modalità stabilite d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere.
La legge n. 234/2012 prevede che il Governo presenti al Parlamento:
Alla Camera le relazioni sono esaminate da tutte le Commissioni per i profili di rispettiva competenza e dalla Commissione politiche dell'UE, che riferisce all'Assemblea; l'esame in Aula, di norma, si conclude con l'approvazione di una risoluzione.
La legge n. 39 del 2011, in materia di contabilità pubblica, prevede, inoltre, che il Governo assicuri, nell'ambito della procedura del semestre europeo per il coordinamento ex ante delle politiche economiche, la tempestiva informazione e consultazione delle Camere sulla predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia per la crescita e l'occupazione (Strategia UE 2020) e dei programmi di stabilità.
La legge n. 234/2012 prevede che il Governo informi le Camere della proposta o della designazione da parte del Governo dei membri italiani della Commissione europea, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti europea, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni, del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti e delle agenzie dell'Unione europea. Le Commissioni parlamentari possono chiedere l'audizione dei membri nominati, dopo la loro assunzione delle funzioni.
La legge n. 234/2012 prevede l'istituto della riserva di esame parlamentare, attivabile su iniziativa di una delle Camere o del Governo, su ogni progetto o atto dell'UE per cui vige obbligo di trasmissione alle Camere da parte del Governo.
Nella prima ipotesi, ove le Camere ne facciano richiesta, il Governo deve apporre in sede di Consiglio la riserva d'esame parlamentare e può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti soltanto a conclusione dell'esame parlamentare e comunque decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione alle Camere dell'apposizione della riserva; a questo fine (come previsto dal parere della Giunta del Regolamento del 6 ottobre 2009) il Presidente della Camera comunica al Governo l'avvenuto inizio dell'esame parlamentare di un atto.
La seconda ipotesi ha luogo quando il Governo appone di propria iniziativa una riserva d'esame parlamentare su un progetto di atto o su una o più parti di esso, dandone comunicazione alle Camere. Anche in questo caso, decorso il termine di trenta giorni, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare.
Il citato parere della Giunta del Regolamento del 6 ottobre 2009 ha precisato presupposti e modalità per l'attivazione della riserva, stabilendo che, su richiesta della competente commissione, il Presidente della Camera comunichi al Governo l'avvenuto inizio dell'esame parlamentare di un atto ai fini dell'apposizione della riserva di esame parlamentare. Perché l'esame possa considerarsi iniziato, ai fini della comunicazione al Governo, non è sufficiente la mera iscrizione all'ordine del giorno della Commissione competente, ma occorre l'effettivo avvio della discussione.
La legge n. 234/2012 stabilisce l'obbligo del Governo di assicurare che la posizione rappresentata in sede di Consiglio ovvero presso altre istituzioni od organi dell'UE sia coerente con gli indirizzi delle Camere. Ove il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente riferisce ai competenti organi parlamentari, dandone motivazione.
La medesima legge dispone altresì l'obbligo del Governo:
La legge n. 234/2012, codificando la prassi consolidata, prevede che, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico con le istituzioni dell'UE, le Camere possano far pervenire a quest'ultime e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee. Si prevede, inoltre, che le Camere, nelle pronunce che inviano alle Istituzioni dell'Ue nell'ambito del dialogo politico, tengano conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome.
Alla Camera gli atti e i progetti di atti normativi dell'Unione europea e i relativi atti preparatori - tramessi dal Governo o dalle Istituzioni dell'UE - sono assegnati per l'esame alla Commissione parlamentare competente per materia e, in genere per il parere alla XIV Commissione politiche dell'UE.
Le Commissioni competenti possono adottare un documento finale, che è trasmesso al Governo nonché al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nell'ambito del dialogo politico.
Il parere della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009 ha stabilito inoltre che per l'esame ai sensi dell'articolo 127 da parte delle Commissioni competenti, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6, relative all'istruttoria legislativa, in base alle quali le Commissioni parlamentari possono procedere ad audizioni ed indagini conoscitive.
La Giunta per il regolamento della Camera, in due pareri adottati il 6 ottobre 2009 ed il 14 luglio 2010, ha attribuito, in via sperimentale, alla XIV Commissione politiche dell'Unione europea la verifica della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'UE, verifica che deve concludersi entro 40 giorni dall'assegnazione. Alla discussione presso la Commissione politiche dell'UE è invitato il relatore nominato nella Commissione di settore.
Il documento motivato della XIV Commissione contenente la valutazione dei profili di sussidiarietà può essere sottoposto all'Assemblea su richiesta del Governo, di un quinto dei componenti della medesima Commissione o di un decimo dei componenti dell'Assemblea, avanzata entro 5 giorni dalla data della deliberazione della XIV Commissione; il procedimento deve comunque concludersi nel termine di otto settimane dalla trasmissione del progetto. È ammissibile il rinvio in Commissione, purché non comprometta il rispetto dei termini previsti; in tal caso, può essere ulteriormente richiesta la rimessione in Assemblea della nuova decisione.
Quando la rimessione all'Assemblea ha ad oggetto una decisione favorevole della XIV Commissione, venti deputati o uno o più presidenti di gruppo di pari consistenza numerica possono presentare un apposito ordine del giorno motivato che espone le ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Se non è presentato alcun ordine del giorno, non si procede all'esame del punto. L'ordine del giorno è posto in votazione solo ove respinta la decisione favorevole della XIV Commissione.
Alle Istituzioni europee sono inviati, da parte della Presidenza della Camera, i documenti contenenti una decisione motivata negativa in materia di sussidiarietà approvati dalla XIV Commissione o dall'Assemblea. La XIV Commissione può comunque avanzare espressa richiesta di trasmissione anche dei documenti recanti una decisione favorevole.
La legge n. 234/2012 precisa che, nell'ambito del controllo di sussidiarietà sui progetti legislativi dell'UE, le assemblee regionali possano trasmettere alle Camere le loro osservazioni al riguardo.