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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 28 maggio 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 maggio 2013

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta, Bocci, Borletti Dell'Acqua, Bray, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Luigi Di Maio, Fassina, Ferranti, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Giachetti, Alberto Giorgetti, Kyenge, Legnini, Letta, Lorenzin, Lupi, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Sani, Santelli, Simoni, Speranza, Vezzali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 27 maggio 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
  CAON e MATTEO BRAGANTINI: «Istituzione dell'Ufficio nazionale per il coordinamento delle attività di tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari e altre disposizioni per il contrasto e la prevenzione delle frodi nel commercio dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione protetta o aventi caratteristiche tipiche» (1051);
  CAON e MATTEO BRAGANTINI: «Norme per la promozione della vendita diretta e del consumo dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti alimentari stagionali e di qualità» (1052);
  MORETTI ed altri: «Modifiche all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio» (1053);
  CAPARINI ed altri: «Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonché in materia di trattenute sindacali» (1054);
  CAPARINI ed altri: «Soppressione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» (1055);
  MARCO MELONI ed altri: «Disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero» (1056);
  OTTOBRE: «Disposizioni per la riduzione della spesa pensionistica mediante introduzione di un limite massimo dell'importo dei trattamenti erogati da gestioni previdenziali pubbliche» (1057);
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DE LORENZIS ed altri: «Introduzione dell'articolo 21-bis della Costituzione, in materia di riconoscimento del diritto di accesso alla rete internet» (1058);
  FRACCARO: «Disposizioni in materia di conflitti di interessi» (1059);
  GHIZZONI e ZAMPA: «Disposizioni concernenti l'attribuzione degli incarichi al personale docente, amministrativo e tecnico delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» (1060);
  L'ABBATE ed altri: «Istituzione della Consulta tecnica per la promozione del settore ippico» (1061).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GIANCARLO GIORGETTI ed altri: «Indizione di un referendum di indirizzo sulla rifondazione di un'Unione europea democratica e federale basata sui popoli e sulle regioni, sulla definizione dell'area Euro limitata ai territori che rispettano il pareggio di bilancio e sull'introduzione di norme costituzionali che prevedano la partecipazione del popolo nelle procedure di approvazione dei trattati europei» (759) Parere delle Commissioni III e XIV;
  BOSSA ed altri: «Modifiche agli articoli 10 e 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di cause ostative alla candidatura nelle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali nonché di cause di sospensione e di decadenza dalle cariche negli enti locali» (780) Parere delle Commissioni II e V;
  BOSSA ed altri: «Modifica all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai familiari conviventi di stranieri soggiornanti nel territorio nazionale» (781) Parere delle Commissioni V, XII e XIV.

   II Commissione (Giustizia):
  BOBBA ed altri: «Delega al Governo per la riforma della disciplina del codice civile in materia di associazioni, di fondazioni e di altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, nonché istituzione dell'Agenzia per il Terzo Settore» (165) Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;
  VACCARO: «Modifiche alla legge 24 aprile 1941, n. 392, in materia di autonomia finanziaria delle Corti di appello, e altre disposizioni per il miglioramento dell'efficienza del servizio giudiziario» (498) Parere delle Commissioni I, V e VI.

   VI Commissione (Finanze):
  VACCARO: «Disciplina dell'imposizione fiscale sui carburanti per autotrazione» (505) Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;
  CARELLA: «Modifiche al capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti l'esercizio dell'attività professionale di perito assicurativo e altre disposizioni in materia di accertamento e liquidazione dei sinistri, nonché delega al Governo per l'istituzione di un ente previdenziale per i periti assicurativi» (547) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.

   VIII Commissione (Ambiente):
  BRATTI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti in materia ambientale» (326) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V;
  VACCARO: «Disposizioni concernenti la formazione degli amministratori locali in materia di protezione civile e l'assicurazione per la copertura dei rischi ad essi derivanti dall'esercizio delle relative funzioni, l'esclusione delle spese per interventi di emergenza dalla disciplina del Patto di stabilità interno nonché l'istituzione della Giornata nazionale della protezione civile» (509) Parere delle Commissioni I, II, V, VI e XI.

   XI Commissione (Lavoro):
  GIANNI FARINA: «Norme riguardanti il personale a contratto regolato dalla legge italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero» (805) Parere delle Commissioni I, III, V, VII e XII.

   XII Commissione (Affari sociali):
  VACCARO: «Introduzione dell'articolo 77-bis del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente la pubblicazione telematica dei fogli illustrativi dei medicinali» (514) Parere delle Commissioni I e XIV;
  GRASSI ed altri: «Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura della broncopneumopatia cronica ostruttiva» (700) Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX e XI;
  GRASSI ed altri: «Disposizioni in materia di vaccinazione contro tutte le forme di meningite» (701) Parere delle Commissioni I e V.

Assegnazione di proposte di inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, le seguenti proposte di inchiesta parlamentare sono assegnate, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

  X Commissione (Attività produttive):
   MONGIELLO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale» (Doc. XXII, n. 5) – Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

  XII Commissione (Affari sociali):
   FUCCI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali» (Doc. XXII, n. 1) – Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

Sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
   sentenza n. 80 del 24 aprile-3 maggio 2013 (Doc. VII, n. 51), con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 105 della legge della Regione siciliana 12 maggio 2010, n. 11 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 41, 117, secondo e terzo comma, 120 della Costituzione, nonché all'articolo 14 dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto-legge del 15 maggio 1946, n. 455, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia:
   alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   sentenza n. 81 del 24 aprile-3 maggio 2013 (Doc. VII, n. 52), con la quale:
    dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, della legge della regione autonoma Sardegna 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione), sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione seconda;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 48, comma 3, della legge della regione Sardegna 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione seconda:
   alla VIII Commissione (Ambiente);
   sentenza n. 85 del 9 aprile-9 maggio 2013 (Doc. VII, n. 55), con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 231 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) – recte, degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), come convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 231 del 2012 – sollevate dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Taranto, in riferimento agli articoli 25, primo comma, 27, primo comma e 117, primo comma, della Costituzione;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge n. 231 del 2012 – recte, degli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 207 del 2012, come convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 231 del 2012 – sollevate dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Taranto, in riferimento agli articoli 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo comma, 32, 41, secondo comma, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112 e 113 della Costituzione;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge n. 231 del 2012 – recte, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 207 del 2012, come convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 231 del 2012 – sollevate dal tribunale ordinario di Taranto, in riferimento agli articoli 3, 24, 102, 104 e 112 della Costituzione:
   alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   sentenza n. 87 dell'8-16 maggio 2013 (Doc. VII, n. 56), con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2110 del codice civile e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304 (Trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 32 e 38 della Costituzione, dal tribunale ordinario di Arezzo:
   alla XI Commissione (Lavoro);
   sentenza n. 94 del 20-22 maggio 2013 (Doc. VII, n. 61), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio:
   alla VIII Commissione (Ambiente);
   sentenza n. 95 del 20-22 maggio 2013 (Doc. VII, n. 62), con la quale:
    dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla regione autonoma della Sardegna nei confronti dello Stato, in relazione alla Nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 0049695 del 18 giugno 2012:
   alla V Commissione (Bilancio).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

   con lettera in data 3 maggio 2013, sentenza n. 79 del 24 aprile-3 maggio 2013 (Doc. VII, n. 50), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 4 e 5; dell'articolo 4, commi 6, 7 e 8; dell'articolo 5, comma 11; dell'articolo 6, comma 2, lettere c) e d); dell'articolo 15, commi 6 e 13, della legge della regione Campania 10 luglio 2012, n. 19 (Istituzione del registro tumori di popolazione della regione Campania);
    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 della legge della regione Campania n. 19 del 2012:
   alla XII Commissione (Affari sociali);

   con lettera in data 9 maggio 2013, sentenza n. 82 del 6-9 maggio 2013 (Doc. VII, n. 53), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge dall'articolo 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario;
    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'articolo 18, comma 16, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge dall'articolo 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111:
   alla XI Commissione (Lavoro);

   con lettera in data 9 maggio 2013, sentenza n. 83 del 6-9 maggio 2013 (Doc. VII, n. 54), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario):
   alla XI Commissione (Lavoro);

   con lettera in data 22 maggio 2013, sentenza n. 90 del 20-22 maggio 2013 (Doc. VII, n. 57), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6-bis, della legge della regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, recante «Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)»;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 6, della legge della regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, nel testo vigente prima della sua sostituzione ad opera dell'articolo 65, comma 2, della legge della regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 12, della legge della regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), nel testo vigente prima della sua abrogazione da parte dell'articolo 37 della legge della regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29:
   alla XIII Commissione (Agricoltura);

   con lettera in data 22 maggio 2013, sentenza n. 91 del 20-22 maggio 2013 (Doc. VII, n. 58), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, commi 1 e 2, della legge della regione Campania 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2009):
   alla II Commissione (Giustizia);

   con lettera in data 22 maggio 2013, sentenza n. 92 del 20-22 maggio 2013 (Doc. VII, n. 59), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38, commi 2, 4, 6 e 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
   alla II Commissione (Giustizia);

   con lettera in data 22 maggio 2013, sentenza n. 93 del 20-22 maggio 2013 (Doc. VII, n. 60), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli allegati A1, A2, B1 e B2 alla legge della regione Marche 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale – VIA), nel loro complesso, nella parte in cui, nell'individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, non prevedono che si debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell'Allegato III alla direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – codificazione), come prescritto dall'articolo 4, paragrafo 3, della medesima;
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 8, comma 4, e 13 della legge della regione Marche n. 3 del 2012, nella parte in cui non prevedono, nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, per il proponente, l'obbligo di specificare tutte le informazioni prescritte dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge della regione Marche n. 3 del 2012, nella parte in cui prevede che il proponente il progetto possa provvedere alla pubblicazione dell'avviso a mezzo stampa dopo la presentazione della domanda anziché prevedere che debba provvedere alla suddetta pubblicazione dell'avviso contestualmente alla presentazione della stessa;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'allegato B1, punto 2h), alla legge della regione Marche n. 3 del 2012, nella parte in cui esclude dalle tipologie progettuali, relative alle attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale, i rilievi geofisici;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera c), e 3, comma 4, della legge della regione Marche n. 3 del 2012, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, lettera c), 9, comma 2, lettera d), 12, comma 1, lettera e), della legge della regione Marche n. 3 del 2012, nonché degli allegati A1, punto n), A2, punto h), B1, punto 2h), B2, punti 7p) e 7q), alla stessa legge della regione Marche n. 3 del 2012, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 10, della legge della regione Marche n. 3 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione:
   alla VIII Commissione (Ambiente);

   con lettera in data 23 maggio 2013, sentenza n. 97 del 20-23 maggio 2013 (Doc. VII, n. 63), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 10 dell'articolo 4, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, promossa, in riferimento agli articoli 36 e 43 dello statuto speciale della Regione siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), agli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché al principio di leale collaborazione in relazione all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), dalla Regione siciliana:
   alla VI Commissione (Finanze);

   con lettera in data 23 maggio 2013, sentenza n. 98 del 20-23 maggio 2013 (Doc. VII, n. 64), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 4, 14 e 18 della legge della regione Lombardia 27 febbraio 2012, n. 3, recante «Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)»;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, e 19 della medesima legge della regione Lombardia n. 3 del 2012, proposta – in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettere a) ed e), della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 maggio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 11 novembre 2011, n. 180, la prima relazione sull'attività svolta dal Garante per le micro, piccole e medie imprese, riferita all'anno 2012, predisposta dal medesimo Garante (Doc. CCII, n. 1).
  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 maggio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 febbraio 2011, n. 26, la prima relazione sullo stato di avanzamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari oggetto di cofinanziamento, riferita all'anno 2012.
  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 24 maggio 2013, ha trasmesso il Budget dello Stato per il triennio 2013-2015, predisposto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Doc. CLVIII, n. 1).
  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 28 maggio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni, elaborate dai Ministeri competenti, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (COM(2013)228 final).
  Queste relazioni sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 28 maggio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la delibera CIPE n. 20/2013 del 18 marzo 2013, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001) – Opere finalizzate ad assicurare l'efficienza dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali per la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali – Finanziamento di tre nuovi interventi» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 27 maggio 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   proposta di decisione del Consiglio concernente la posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito dei pertinenti comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda l'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti nn. 13, 13H, 16, 29, 44, 53, 79, 94, 95, 96, 117 e 130 e relativamente all'adozione di una proposta di regolamento tecnico internazionale sugli autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile nonché all'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti tecnici internazionali nn. 2 e 12 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (COM(2013) 302 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sullo stato dei lavori per lo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) – luglio 2012-dicembre 2012 (COM(2013) 305 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio TRIPS dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga del periodo di transizione di cui all'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS, per i paesi meno avanzati (COM(2013) 309 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Comunicazione di nomina ministeriale.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 24 maggio 2013, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della conferma del professor Oliviero Olivieri a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini.
  Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: MOGHERINI ED ALTRI; SPADONI ED ALTRI; MIGLIORE ED ALTRI; BERGAMINI ED ALTRI; GIORGIA MELONI: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E LA VIOLENZA DOMESTICA, FATTA A ISTANBUL L'11 MAGGIO 2011 (A.C. 118-878-881-940-968-A)

A.C. 118-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 118-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012, di seguito denominata «Convenzione».

A.C. 118-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 75 della Convenzione.

A.C. 118-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Clausola di neutralità finanziaria).

  1. Le misure amministrative necessarie all'attuazione e all'esecuzione della Convenzione sono assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 118-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 118-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    la Convenzione di Istanbul, di cui si procede alla ratifica, nel fare riferimento alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, rappresenta il livello più avanzato dello standard internazionale di prevenzione e contrasto del complesso fenomeno in relazione alla violenza, alla protezione delle vittime e alla criminalizzazione dei responsabili;
    per sistematicità e standard garantistici, la Convenzione di Istanbul si inquadra nel filone di sviluppi normativi e della prassi internazionale variamente maturati tanto nei sistemi regionali di protezione dei diritti umani quanto, e prima ancora, nel contesto proprio dell'organizzazione delle Nazioni Unite;
    dalla ratifica della Convenzione di Istanbul discende la necessità di interventi successivi che strutturino, finanzino e disciplino una serie di azioni concrete su vari versanti: assistenza e tutela della vittima, prevenzione, lavoro culturale e di formazione;
    alla luce della ratifica della Convenzione appare, quindi, non più rinviabile l'adozione di una normativa organica che intervenga sul tema della violenza di genere, con un programma di azioni e politiche,

impegna il Governo

a procedere tempestivamente all'adozione delle misure legislative, o di altro tipo necessarie, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul, in materia di protezione e sostegno alle donne vittime di violenza o alle vittime di violenza domestica, di cui al capitolo IV della Convenzione; in particolare si impegna il Governo ad individuare tutte le risorse finanziarie atte a ripristinare la dotazione di un Fondo contro la violenza alle donne, sulla scorta di quello già istituito, e poi azzerato, dall'articolo 2, comma 463, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), finalizzato alla prevenzione, all'informazione, alla sensibilizzazione nei confronti del fenomeno della violenza contro le donne, nonché al sostegno dei centri antiviolenza e delle case-rifugio.
9/118-A/1Murer, Iori, Miotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il Parlamento è chiamato a ratificare ed eseguire la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011;
    con un crescendo sempre più drammatico si registrano sempre più innumerevoli casi di violenza sulle donne e di femminicidi i cui numeri non sono più tollerabili;
    tra le diverse azioni da adottare per contrastare tali fenomeni, prioritaria è quella volta a prevenire discriminazioni e sessismi prima che degenerino in meccanismi patologici di violenze sulle donne;
    tale azione, per la sua specifica valenza, è da svolgersi in campo educativo attraverso interventi non estemporanei o generici ma da programmare all'interno del sistema scolastico, sulla scorta di quanto avviene già a livello europeo;
    tutti i paesi europei hanno predisposto in campo educativo e scolastico strumenti di sensibilizzazione e di lotta contro gli stereotipi. In particolare, già con il Quarto Programma d'azione (1996-2000) la politica europea delle pari opportunità si era integrata in tutti i settori e nelle azioni dell'Unione e degli Stati membri, ivi compresa l'azione educativa che si svolge nella scuola, pur nel rispetto delle peculiarità e tradizioni dei singoli Stati;
    la Comunità Europea, con l'obiettivo strategico B4, «Formazione a una cultura della differenza di genere», ha stabilito la necessità «di recepire, nell'ambito delle proposte di riforma della scuola, dell'università, della didattica, i saperi innovativi delle donne, nel promuovere l'approfondimento culturale e l'educazione al rispetto della differenza di genere»;
    in tale prospettiva si collocano azioni europee e nazionali relative al settore educativo che devono procedere in due direzioni specifiche, la prima: fissare tra gli obiettivi nazionali dell'insegnamento e delle linee generali dei curricoli scolastici la cultura della parità di genere e il superamento degli stereotipi; la seconda, l'intervento sui libri di testo, riconosciuti in tutte le sedi internazionali, come un'area particolarmente sensibile per le politiche delle pari opportunità;
    il Governo, con una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale 21.5.1997, n. 116) recante «Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini», già da allora ha posto tra gli obiettivi prioritari volti a promuovere la parità di opportunità tra uomini e donne «la formazione a una cultura della differenza di genere» ed ha individuato tra le azioni specifiche di tale obiettivo l'aggiornamento dei materiali didattici. In quel contesto si colloca il progetto POLITE (Pari Opportunità nei Libri di Testo) che, nel 1999, ha visto l'AIE, Associazione italiana editori, impegnata a darsi un codice di autoregolamentazione volto a garantire che nella progettazione e nella realizzazione dei libri di testo e dei materiali didattici vi fosse attenzione allo sviluppo dell'identità di genere e alla rimozione degli stereotipi, come fattore decisivo nell'ambito dell'educazione complessiva dei soggetti in formazione. Tuttavia, il codice POLITE elaborato, scritto e approvato da quella partnership, non è mai stato recepito come norma specifica da valere erga omnes e tutt'ora è stata vanifica la pur lodevole e necessaria iniziativa;
    di recente, una petizione pubblica alla quale hanno aderito più di dodicimila persone, ha chiesto, analogamente a quanto avviene in quasi tutti i paesi membri dell'Unione Europea, l'adozione di provvedimenti da introdursi in ambito scolastico volti a perseguire la cultura del rispetto e della consapevolezza delle identità di genere, in particolare, l'adozione proprio del codice POLITE con l'introduzione di azioni specifiche da attuarsi in campo scolastico-educativo attraverso metodologie e contenuti volti alla diffusione di una cultura rispettosa delle identità di genere e alla rimozione degli stereotipi sessisti,

impegna il Governo

   a fissare tra gli obiettivi nazionali dell'insegnamento e nelle linee generali dei curricoli scolastici la cultura del rispetto e della consapevolezza delle identità di genere e il superamento degli stereotipi sessisti;
   affinché i libri di testo in ambito scolastico rispettino le indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione POLITE (esplicitate operativamente nei due vademecum allegati al codice) attraverso una dichiarazione di adesione al medesimo codice.
9/118-A/2. (Nuova formulazione) Faraone.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'agosto del 2011, il Comitato CEDAW (Comitato per l'implementazione della Convenzione per l'eliminazione di ogni discriminazione sulle donne promossa dall'ONU e firmata a New York il 18 dicembre 1979), e, nel giugno del 2012, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne hanno rivolto allo Stato italiano una serie di raccomandazioni perché risultiamo inottemperanti rispetto agli standard e agli impegni internazionali;
    pesanti risultano le osservazioni di Rashida Manjoo all'Italia: «...In Italia, sono stati fatti sforzi da parte del Governo, attraverso l'adozione di leggi e politiche, incluso il Piano di Azione Nazionale contro la violenza, ma non hanno però portato a una diminuzione di femicidi e non si sono tradotti in un miglioramento della condizione di vita delle donne e delle bambine»;
    già all'inizio degli anni Novanta, anche il Consiglio d'Europa ha intrapreso una serie di iniziative per contrastare la violenza contro le donne: la prima strategia globale per il contrasto alla violenza e la protezione delle vittime risale al 2002, quando fu approvata la Raccomandazione che invitava gli Stati membri ad adottare una serie di misure finalizzate alla ridefinizione delle proprie politiche nazionali, alla tutela delle vittime, alla elaborazione di piani d'azione mirati alla loro difesa, nonché alla prevenzione di tali crimini;
    la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011, (finalmente sottoscritta anche dal nostro Paese) costituisce il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante, teso a creare un quadro normativo completo a tutela delle vittime;
    secondo la Convenzione, con l'espressione «violenza nei confronti delle donne» si intende designare «una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata»;
    le disposizioni, ivi contenute, vengono applicate anche alla «violenza domestica», comprendente «tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima»;
    contestualmente alla firma, il Governo italiano ha depositato presso il Consiglio d'Europa una nota verbale con la quale ha dichiarato che «applicherà la Convenzione nel rispetto dei principi e delle previsioni costituzionali». Tale dichiarazione interpretativa è motivata dal fatto che alcune definizioni presenti nell'articolo 3 presentano profili di criticità con l'impianto costituzionale italiano,

impegna il Governo

ad applicare la Convenzione nel rispetto dei principi e delle previsioni costituzionali.
9/118-A/3Binetti, Balduzzi, Buttiglione, Capua, Cesa, Cera, De Mita, Fauttilli, Gigli, Monchiero, Piepoli, Quintarelli, Santerini, Sberna, Vargiu, Vezzali, Miotto, Giorgia Meloni, Cirielli.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo ha, correttamente a giudizio dei presentatori di questo ordine del giorno, evitato di ripresentare, come aveva fatto nel corso della XVI Legislatura al Senato (A.S. 3654), un disegno di legge già predisposto di ratifica della Convenzione di Istanbul per favorire e sostenere i soli progetti di legge di iniziativa parlamentare; per tale motivo è venuta meno anche la riproposizione della riserva del Governo circa l'applicazione dell'articolo 30, comma 2, in materia di risarcimenti alle vittime da parte dello Stato, qualora la riparazione del danno non sia garantita da altre fonti;
    per consentire l'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul occorrerà che almeno 10 Stati firmatari della stessa (ad oggi 29) la ratifichino, 8 dei quali facenti parte del Consiglio d'Europa; finora solo 4 l'hanno ratificata: Turchia, Albania, Montenegro e Portogallo;
    numerose disposizioni contenute nella Convenzione hanno però solo carattere programmatico e dovranno essere pertanto attuate progressivamente previa adozione di apposite misure legislative;
    in sede di discussione in Commissione Esteri si è preso atto che gli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti da tali misure legislative saranno quantificabili solo all'atto dell'adozione delle misure stesse, allorquando sarà determinata l'esatta configurazione delle fattispecie eventualmente onerose e ne sarà prevista la necessaria copertura finanziaria, anche con la creazione di un apposito fondo nella Tabella A nel corso dell'esame della prossima legge di stabilità;
    la Commissione Bilancio, nel formulare il proprio parere sul provvedimento in esame, ha ritenuto di introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria concernente l'attuazione amministrativa delle iniziative previste dalla Convenzione, tradottasi in un articolo aggiuntivo al testo unificato in esame; auspicando che l'approvazione di tale proposta emendativa in esame non comporti uno svuotamento di efficacia del contenuto del provvedimento di ratifica e una sostanziale limitazione che ne deriverebbe alla funzione amministrativa e quindi all'efficacia della tutela apprestata,

impegna il Governo:

   a garantire, già a partire dalla prossima legge di stabilità, una maggiore certezza nella definizione degli stanziamenti che saranno necessari per l'attuazione della Convenzione attraverso la costituzione di un appropriato fondo;
   ad adoperarsi attraverso iniziative opportune, in tutte le sedi internazionali, affinché si giunga al più presto al raggiungimento dell'obiettivo minimo di ratifiche necessarie per l'avvio concreto delle necessarie e conseguenti misure legislative da adottare in materia.
9/118-A/4Spadoni, Di Vita.


   La Camera,
   premesso che:
    la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, dell'11 maggio 2011 è particolarmente importante perché costituisce il primo strumento internazionale, giuridicamente vincolante, volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;
    tale Convenzione, infatti, interviene non solo sul piano della repressione, ma anche su quello della prevenzione, dell'assistenza, della sensibilizzazione culturale e dell'educazione, prestando una specifica attenzione anche a situazioni di particolare vulnerabilità, legate a fattori quali l'età, le condizioni di salute o la disabilità, lo status di migrante, l'orientamento sessuale;
    una delle principali criticità dell'attuale sistema di contrasto alla violenza di genere in Italia è costituito, infatti, dall'assenza di un quadro legislativo nazionale e dalla mancanza di una politica organica di riferimento e di sostegno finanziario, e pertanto la Convenzione costituirà al riguardo un importante punto di riferimento per la realizzazione di politiche efficaci;
    tuttavia, vi sono anche altri importanti strumenti normativi, a livello dell'Unione europea, il cui rapido recepimento appare necessario al fine di garantire una complessiva tutela della donne in modo che sia realmente efficace;
    in particolare, va senz'altro ricordata la recente direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 sulla posizione della vittima nel procedimento penale, che stabilisce norme comuni per tutti i Paesi dell'UE in materia di diritti di informazione ed assistenza linguistica, diritti di protezione delle vittime e di partecipazione al procedimento penale, nonché particolari disposizioni per le vittime di violenza nelle c.d. close relationship;
    vanno altresì ricordate la direttiva 2011/99/UE del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo adottato a favore di vittime o potenziali vittime di reati; la direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI; e la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI, in scadenza a dicembre 2013;
    va infine ricordato che la direttiva dell'Unione europea 2004/80/CE del 29 aprile 2004 sull'indennizzo delle vittime da reato intenzionale violento, tardivamente introdotta nel nostro ordinamento, solo a seguito della condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia nel 2007, è stata recepita riduttivamente, ed in modo non adeguato, con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204;
    è evidente che un'efficace prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne passa per una piena applicazione di tutti gli strumenti normativi esistenti a livello nazionale, sovra-nazionale e internazionale,

impegna il Governo:

   ad adeguare quanto prima l'ordinamento italiano agli standard di tutela previsti dalle normative internazionali e comunitarie in materia di prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne, con particolare riguardo al recepimento di tutte quelle normative già adottate in sede di Unione europea;
   ad adottare ogni iniziativa utile volta a dare impulso alla realizzazione, in tempi brevi, di un'organica politica nazionale che garantisca la salvaguardia di quel nucleo di diritti, attinenti in modo specifico a diritti umani delle donne, già riconosciuti a livello internazionale e comunitario, anche prevedendo la verifica e la adozione di un nuovo Piano d'azione nazionale per il contrasto alla violenza ed alle molestie, dotato delle necessarie risorse finanziarie, che preveda efficaci misure di raccolta dati, di sostegno ai centri antiviolenza, di costruzione di reti locali competenti, di prevenzione, di tutela della vittima, del contrasto che garantisca la certezza e l'adeguatezza delle pene e la promozione di una cultura diversa tra uomini e donne.
9/118-A/5Villecco Calipari, Locatelli, Marzano, Miotto, Marazziti.


   La Camera,
   facendo seguito agli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo che nella scorsa legislatura hanno sollecitato, in entrambi i rami del Parlamento, l'adesione e quindi la ratifica dell'Italia alla Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
   osservato che la predetta Convenzione rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che istituisce, nel quadro del Consiglio d'Europa, un meccanismo di tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza, sulla scia della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne adottata dall'Assemblea generale il 23 febbraio 1994;
   sottolineato che la Convenzione è aperta alla firma anche da parte di Stati non appartenenti al Consiglio d'Europa e che pertanto potrebbe avere una portata universale, particolarmente significativa per quanto concerne la regione mediterranea;
   considerato che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto costituisce un fattore fondamentale per prevenire la violenza contro le donne che in ogni caso si configura come violazione dei diritti umani;
   rilevato che l'attuazione degli obblighi internazionali assunti con la ratifica della Convenzione in oggetto implica l'adozione – ad integrazione del quadro normativo già recentemente ampliato – di significative misure legislative di armonizzazione che rafforzino la prevenzione del fenomeno, la protezione delle vittime e la punizione dei reati, già unitamente al reperimento delle risorse necessarie;
   preso favorevolmente atto delle dichiarazioni di intenti che i rappresentanti del Governo hanno in tal senso formulato sia in sede referente che presso l'Assemblea;
   ravvisata l'opportunità di incrementare, secondo le linee tracciate nel Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking e con il concorso del mondo del volontariato, l'operatività dei centri anti-violenza e delle case-rifugio, anche mediante la destinazione di immobili o porzioni di immobili pubblici in tutto o in parte inutilizzati;
   richiamati i principi costituzionali a cui il Governo ha fatto riferimento all'atto della sottoscrizione della Convenzione il 27 settembre 2012;
   segnalata l'esigenza di tenere conto delle osservazioni sulla condizione delle donne in Italia formulate dalla relatrice speciale dell'ONU, Rashida Manjoo, sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, nel rapporto presentato il 15 giugno 2012;
   auspicato che l'eliminazione della violenza contro le donne sia inclusa tra gli Obiettivi post-2015 che saranno adottati dalle Nazioni Unite per aggiornare gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio,

impegna il Governo

   a dare piena attuazione alla Convenzione di Istanbul, apprestando le necessarie misure legislative ed amministrative, nonché le conseguenti coperture finanziarie, nelle more del raggiungimento della soglia di ratifiche prevista per l'entrata in vigore della Convenzione stessa;
   a sollecitare in ogni opportuna sede internazionale, sia bilaterale che multilaterale, la ratifica della Convenzione di Istanbul da parte degli Stati firmatari che non vi abbiano ancora provveduto ovvero la sua sottoscrizione da parte di altri Stati.
9/118-A/6Carfagna, Mogherini, Spadoni, Marazziti, Scotto, Miotto.


   La Camera,
   preso atto che il Governo ha proceduto alla firma della Convenzione di Istanbul il 27 settembre 2012 dichiarando che l'Italia applicherà la Convenzione stessa in conformità con i principi e le disposizioni della Costituzione,

impegna il Governo

a dare attuazione alla Convenzione di Istanbul nei limiti dei principi costituzionali, anche per quanto attiene alle definizioni contenute nella Convenzione stessa.
9/118-A/7Roccella, Dorina Bianchi.


   La Camera,
   esaminato il testo unificato recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011;
   considerato che numerose disposizioni contenute nella Convenzione hanno però solo carattere programmatico e dovranno essere pertanto attuate progressivamente previa adozione di apposite misure legislative;
   constatato che la Convenzione rappresenta il primo strumento internazionale, giuridicamente vincolante, finalizzato a creare un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza;
   valutato che l'Italia dovrà recepire nelle parti in cui il nostro ordinamento ancora non ha raggiunto gli auspicati standard;

  premesso che:
   nonostante i mutamenti sociali, i diritti acquisiti e le leggi varate in questi anni, il fenomeno rimane ancora un problema irrisolto: mancano serie politiche di contrasto della violenza, ricerche e progetti di sensibilizzazione e di formazione; la violenza sulle donne costituisce una violazione dei diritti umani che ostacola o rende impossibile il godimento di altri diritti umani, compromettendo altresì il raggiungimento della parità di opportunità tra donne e uomini;
   l'articolo 2, comma 463, della legge n. 244 del 2007 (Legge finanziaria 2008) finanziava con 20 milioni di euro un piano contro la violenza alle donne, piano che si concretizzava, oltre che nell'erogazione di risorse al Fondo contro la violenza sulle donne e di genere e ai centri e alle associazioni specializzate, in una campagna di educazione al rispetto e alla dignità verso le donne, che avrebbe raggiunto le istituzioni locali, gli organi mediatici, le scuole, la pubblicità ed i programmi televisivi; tuttavia, il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, provvedeva all'azzeramento di detto Fondo per il sostegno alle donne vittime di violenza e per la prevenzione; la sostanziale mancanza di risorse finanziarie statali dedicate non consente, infatti, agli enti locali di continuare a svolgere in questo ambito un'attività importante se non con notevoli difficoltà; tuttavia, un ruolo significativo potrebbe essere svolto sul territorio proprio da fondamentali presìdi quali i centri antiviolenza, la casa delle donne maltrattate, i centri di soccorso presso gli ospedali, e altro,

impegna il Governo

   ad attivarsi per reperire al più presto le risorse necessarie per ripristinare la dotazione del Fondo contro la violenza alle donne, istituito dall'articolo 2, comma 463, della citata legge finalizzato alla prevenzione, all'informazione, alla sensibilizzazione nei confronti del fenomeno della violenza contro le donne;
   a garantire adeguate risorse, in raccordo con gli enti locali, per i centri antiviolenza e le case delle donne maltrattate, favorendo al contempo la presenza di specifici sportelli presso i pronto soccorso delle strutture ospedaliere.
9/118-A/8Di Vita, Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, dell'11 maggio 2011, rappresenta un ulteriore passo avanti nell'adeguamento del nostro ordinamento al quadro normativo europeo in materia di tutela dei diritti fondamentali;
    le nuove forme di abuso e sfruttamento sessuale a danno dei minori ed il loro carattere sempre più «transfrontaliero», necessitavano di strumenti normativi di contrasto più efficaci e più incisivi, anche per superare i limiti giurisdizionali esistenti nei paesi membri dell'Unione su tali materie;
    la revisione della Decisione Quadro 2004/68/GAI è nata, infatti, dall'esigenza di incrementare il livello di protezione dei minori dai crimini sessuali a loro danno, anche alla luce dei nuovi standard di prevenzione e contrasto al fenomeno previsti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale (Convenzione di Lanzarote);
    a tal fine è stata emanata la Direttiva Europea 2011/92/UE che sostituisce la citata Decisione Quadro 2004/68/GAI, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile;
    la nuova Direttiva introduce nuove figure di reato non ancora previste nel diritto dell'Unione europea in materia, tra i quali il reato di adescamento di minore anche attraverso l'utilizzo della rete Internet, il cosiddetto «grooming» on line, ed il reato di «turismo sessuale» verso paesi in cui la prostituzione è legalmente riconosciuta e considerata un'attività di tipo professionale o dove, al contrario, è parte integrante di un sistema illegale,

impegna il Governo

   a procedere tempestivamente all'adeguamento del nostro ordinamento alle normative europee attraverso il recepimento della Direttiva Europea 2011/92/UE che sostituisce la Decisione Quadro 2004/68/GAI in materia di tutela dei minori dai crimini sessuali, anche alla luce della emersione di nuove forme di abuso e sfruttamento sessuale;
   ad adottare iniziative volte a prevenire il fenomeno anche attraverso la promozione di campagne educative e di sensibilizzazione, oltre a specifici interventi di formazione per gli operatori al fine di individuare casi di abuso e sfruttamento sessuale di minori.
9/118-A/9Buttiglione, Binetti, Gigli, Cesa, Cera, Santerini.


   La Camera,
   premesso che:
    la Convenzione del Consiglio d'Europa fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011, rappresenta lo strumento più avanzato di prevenzione e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
    il termine «violenza nei confronti delle donne» ricomprende ogni forma e ogni atto in grado di generare danni o afflizioni di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, compresa la segregazione o la privazione della libertà, tra cui possiamo annoverare anche la tratta di esseri umani;
    secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ogni anno sono circa 1 milione gli esseri umani trafficati nel mondo (human trafficking), di cui 500mila in Europa mentre l'Organizzazione internazionale del Lavoro stima in 12.300.000 le persone sottoposte a sfruttamento lavorativo e sessuale di cui l'80 per cento sono donne e ragazze;
    in Italia, secondo la Caritas, sono circa 30mila ogni anno le persone vittime di tratta finalizzata essenzialmente alla prostituzione coatta anche se non mancano altre forme di sfruttamento come il lavoro forzato in aziende agricole, laboratori artigianali, abitazioni private;
    la tratta di esseri umani è un reato grave, spesso commesso nell'ambito della criminalità organizzata e, oltre a costituire una seria violazione dei diritti fondamentali esplicitamente vietata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rappresenta una moderna forma di schiavitù;
    la materia è stata oggetto di attenzione fin dal 1949, anno in cui fu adottata la Convenzione ONU sulla soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui, ratificata dall'Italia nel 1967 ed entrata in vigore solo il 17 aprile 1980;
    l'Unione europea si è impegnata a prevenire e combattere la tratta di esseri umani e a proteggere i diritti delle vittime: a tal fine sono stati adottati la Decisione Quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta di esseri umani e il piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani;
    tuttavia, la direttiva europea 2011/36/UE del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la Decisione Quadro 2002/629/GAI citata è stata finora pienamente attuata solo da 5 dei 27 paesi membri e non ancora recepita dal nostro Paese,

impegna il Governo

   a procedere in tempi rapidi al recepimento della direttiva 2011/36/UE nel nostro ordinamento;
   a prevedere adeguate risorse finalizzate a fornire assistenza e integrazione sociale alle vittime di tratta anche nell'ambito dei programmi e progetti anti-tratta già operanti sul territorio.
9/118-A/10Gigli, Binetti, Buttiglione, Santerini.


   La Camera,
   in occasione della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011,
   premesso che:
    la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica costituiscono un dramma sociale che impone alla politica un serio ragionamento e azioni urgenti di contrasto;
    priorità sono la prevenzione, protezione delle vittime e la punizione dei colpevoli, affinché si assicuri che tali reati vengano effettivamente perseguiti anche senza attenuanti legate alle pratiche culturali tradizionali e religiose;
    in Italia il triste fenomeno del femminicidio registra in media 120 vittime ogni anno, una donna su tre è costretta a subire violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita ed in Europa una donna su quattro è vittima di violenza fisica, quasi una su due (il 45 per cento circa) se si considerano anche le violenze psicologiche e le discriminazioni di vario genere;
    è necessario prevedere non solo pene severe ma altresì assicurare l'effettività della pena, senza alcuno sconto o beneficio per chi si macchia di tali reati, poiché il dato più preoccupante è quello che non compare nelle statistiche e che riguarda tutte quelle vittime che non hanno il coraggio di denunciare la violenza subita per vergogna o per paura di ulteriori ritorsioni e perché non effettivamente o tempestivamente tutelate nelle opportune sedi;
     al Capitolo VII della Convenzione oggetto di ratifica sono contenute altre norme che invece impegnano lo Stato a modificare la propria legislazione nazionale sul sistema di asilo e di protezione internazionale e che andrebbero dunque a incidere sul relativo impianto normativo, senza alcun coordinamento con le disposizioni attualmente in vigore e forme di protezione già recepite per effetto di altri trattati e atti comunitari e quelle in itinere in ambito europeo;
     una seria ed efficace prevenzione e lotta alla violenza è a beneficio di tutte le donne e non necessita una modifica della legislazione in materia di asilo,

impegna il Governo

a rafforzare e rendere effettive tempestivamente forme di protezione nazionali a beneficio di tutte le donne, e assicurare azioni di sostegno più efficaci per contrastare ogni forma di violenza nei loro confronti, celerità nei processi ed effettività della pena per chi si macchia di simili reati, senza alcun beneficio o sconto di pena e senza attenuanti legate alle pratiche culturali tradizionali e religiose.
9/118-A/11. (Nuova formulazione) Nicola Molteni.


   La Camera,
   in occasione della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011;
   premesso che:
    una delle forme più crudeli e lesive di violenza sulle donne, perché riguarda soprattutto le bambine, addirittura le neonate, ed ha risvolti fisici e psicologici che le segneranno per tutta la vita, è rappresentata dalle mutilazioni genitali femminili, praticate in diverse forme in molte parti del continente africano e in alcuni paesi islamici dell'Asia, e a seguito del fenomeno migratorio si è diffusa anche in Europa ed in Nord America;
    il 20 dicembre 2012 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si è pronunciata per la messa al bando universale di questa pratica vergognosa e terribile, che secondo le stime dell'organizzazione Mondiale della Sanità, sarebbe inflitta ad almeno 150 milioni di donne oggi nel mondo;
    nonostante l'approvazione nel nostro Paese di una legge, la n. 7 del 2006, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, che prevede le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine, l'infibulazione continua ad essere praticata nel nostro Paese in seno a comunità straniere principalmente di origine africana e di cultura Islamica;
    secondo alcuni studi, proprio in Italia esisterebbero oggi il più alto numero di donne infibulate rispetto a tutto il resto d'Europa, con cifre stimate di circa 30-35.000 mutilazioni; ogni anno nel nostro Paese 2.000 o 3.000 bambine immigrate rischiano questa violenza. Le infibulazioni verrebbero perlopiù fatte a pagamento, spesso senza anestesia, e praticate direttamente da membri della stessa comunità immigrata in condizioni igienico sanitarie pericolose per la stessa sopravvivenza della bambina;
    alla mancata efficacia della legge contro le mutilazioni non contribuiscono solo retaggi culturali e religiosi radicati in comunità chiuse, ma anche episodi di cronaca giudiziaria che finiscono con l'indebolire la credibilità del nostro Stato di diritto: proprio la prima sentenza adottata in base alla legge 7 del 2006, che aveva condannato i genitori di due bimbe, nigeriani residenti a Verona per avere mutilato le proprie figlie è stata cancellata nel novembre scorso dalla seconda sezione della Corte d'appello di Venezia, che ha assolto con formula piena i due immigrati nonostante l'atto indegno compiuto contro le proprie bambine;
    la mutilazione genitale femminile è forse uno degli atti più degradanti e pericolosi di quella «violenza domestica» che la Convenzione oggi oggetto di ratifica si propone di contrastare, perché sempre praticata all'interno della famiglia e del quadro parentale più stretto,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure utili a contrastare in modo concreto ed efficace la pratica della mutilazione genitale femminile nel nostro Paese, anche rafforzando le norme di legge attualmente in vigore laddove abbiano lasciato uno spazio interpretativo sufficientemente ampio a rendere possibili sentenze che di fatto hanno considerato accettabile una pratica barbara ed illegale.
9/118-A/12Rondini.


   La Camera,
   in occasione della ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011,
   premesso che;
    la Convenzione di Istanbul, fa riferimento alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
    secondo i dati forniti da Telefono Rosa e Istat, in Italia si assiste ad una crescita sensibile di omicidi di donne per motivi passionali passando da un omicidio ogni tre giorni registrato nel 2011, a uno ogni due giorni nel 2012. Solo nel 2012, infatti, si sono contati 124 omicidi, 47 tentati omicidi contro le donne (fonte Casa delle Donne);
    l'informazione e la comunicazione sono elementi integranti di ogni organizzazione sociale e svolgono un ruolo critico nell'ottica del cambiamento sociale anche per quel che riguarda il raggiungimento dell'uguaglianza di genere;
    la rappresentazione delle donne trasmessa più frequentemente dai media e dalla pubblicità incide soprattutto sulle giovani generazioni;
   considerato che:
    la risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sull'impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini «invita gli Stati membri a provvedere con idonei mezzi affinché il marketing e la pubblicità garantiscano il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona, non comportino discriminazioni dirette o indirette né contengano alcun incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, e non contengano elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne»;
    che l'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria ha introdotto un sistema di autoregolamentazione per le aziende pubblicitarie che aderiscono al Codice di Comunicazione Commerciale istituito nel 1996 e ormai alla 57a edizione;
    che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con delega alle Pari Opportunità ha firmato, nel gennaio 2012, un protocollo di intesa con l'Istituto Autodisciplina pubblicitaria con l'obiettivo di rafforzare l'applicazione del divieto di utilizzo in pubblicità dell'immagine della donna in modo offensivo o discriminatorio;
    che il Senato della Repubblica con l'ordine del giorno 9/1-00226/1 del 15 marzo 2011 ha impegnato il Governo a tenere conto adeguatamente in sede di stipula del Contratto di servizio 2010-2012 dei principi espressi nel parere della Commissione di vigilanza Rai, affinché il sistema radiotelevisivo pubblico, che attualmente rappresenta il principale e più popolare strumento di diffusione della conoscenza e dell'informazione, svolga opera di sensibilizzazione al rispetto della diversità di genere, finalizzando la corretta rappresentazione della figura e del ruolo delle donne alla rimozione di ogni espressione di discriminazione e di stereotipi lesivi della dignità delle stesse; a elaborare una proposta di «codice di autoregolamentazione» che fornisca, nel rispetto delle norme e dell'indipendenza dell'informazione, linee guida al sistema radiotelevisivo, della carta stampata e della pubblicità che perseguano, anche nelle forme di linguaggio, il massimo rispetto della rappresentazione della figura femminile;
    che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 20/04/2012 è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio un tavolo tecnico paritetico per l'elaborazione di una proposta di Codice di autoregolamentazione recante linee guida del rispetto della figura femminile nei media,

impegna il Governo

   ad attivare ogni strumento utile alla definizione e attuazione del predetto Codice di autoregolamentazione;
   a promuovere la rimozione dai messaggi pubblicitari di ogni riferimento a stereotipi relativi alle differenze di genere;
   a promuovere altresì la rimozione di messaggi pubblicitari che siano contrari al rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona; che comportino discriminazioni dirette o indirette o contengano incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; e che approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne o richiamino la mercificazione del corpo, ovvero veicolino messaggi ed immagini allusive o che facciano esplicito riferimento ad attività di spettacoli a sfondo erotico.
9/118-A/13. (Nuova formulazione) Nardella.