XVII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 3 luglio 2013.
Angelino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta, Biancofiore, Bocci, Boccia, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Simoni, Speranza, Vezzali, Vito.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Angelino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta, Biancofiore, Bocci, Boccia, Borletti Dell'Acqua, Bray, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gitti, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Melilla, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pannarale, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Simoni, Speranza, Toninelli, Vezzali, Vito.
Annunzio di proposte di legge.
In data 2 luglio 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BONAFEDE ed altri: «Modifiche all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio» (1288);
CATANOSO GENOESE: «Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in materia di applicazione dell'istituto della mobilità tra le pubbliche amministrazioni relativamente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (1289);
CATANOSO GENOESE: «Estensione dell'applicazione del procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al personale appartenente ai profili amministrativo-contabili e tecnico-informatici del medesimo Corpo e delega al Governo per il riordino dei relativi ruoli e carriere» (1290);
CATANOSO GENOESE: «Equiparazione giuridica ed economica dell'indennità mensile spettante al personale appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l'indennità di rischio spettante al personale del medesimo Corpo che espleta funzioni tecnico-operative» (1291);
CATANOSO GENOESE: «Disposizioni per l'estensione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle indennità di imbarco, di navigazione, di immersione, di aeronavigazione e di volo previste per il personale delle Forze armate e di polizia» (1292);
ABRIGNANI: «Disciplina della produzione, del commercio, della pubblicità e dell'impiego di liquidi per il fumo elettronico, nonché delega al Governo per l'adozione di disposizioni sulla loro tassazione in relazione al contenuto di nicotina» (1293);
TINAGLI: «Delega al Governo per la revisione del sistema previdenziale e l'introduzione della pensione di base» (1294);
CARRESCIA: «Modifica all'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di condizioni per l'accesso al contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico delle unità immobiliari site nel centro storico dell'Aquila, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009» (1295);
TIDEI e DE MARIA: «Modifiche all'articolo 2, comma 60, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, in materia di autorizzazione all'adozione di agevolazioni fiscali da parte delle regioni in favore dei veicoli con alimentazione ibrida o a celle di combustibile» (1296).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge CIRIELLI: «Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di requisiti delle guardie particolari giurate» (37) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Rampelli e Totaro.
La proposta di legge CIRIELLI: «Disposizioni in materia di concessione della cittadinanza italiana a cittadini somali che hanno frequentato le Accademie militari e le Scuole ufficiali italiane» (38) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Rampelli e Totaro.
La proposta di legge CIRIELLI: «Introduzione dell'articolo 640-bis.1 del codice penale in materia di truffa ai danni di soggetti minori o anziani» (40) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Rampelli e Totaro.
La proposta di legge CIRIELLI: «Modifica all'articolo 37 del codice penale militare di pace, concernente la definizione di reato militare» (41) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Rampelli e Totaro.
La proposta di legge CIRIELLI: «Modifiche all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all'articolo 380 del codice di procedura penale, concernenti il delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico» (42) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Rampelli e Totaro.
La proposta di legge CIRIELLI: «Modifiche agli articoli 3, 8 e 75 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernenti l'applicazione di misure di prevenzione al fine di contrastare la pedofilia» (43) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Rampelli e Totaro.
La proposta di legge CIRIELLI: «Modifica dell'articolo 1 e abrogazione dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, recante norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate e ordinarie e la libera navigazione» (44) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Rampelli e Totaro.
La proposta di legge CIRIELLI: «Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare» (45) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Rampelli e Totaro.
La proposta di legge CIRIELLI: «Delega al Governo per l'istituzione di un Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione» (46) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Rampelli e Totaro.
La proposta di legge CIRIELLI: «Disposizioni in materia di cumulabilità tra l'indennità mensile per servizio di istituto e l'indennità di aeronavigazione o di volo del personale delle Forze di polizia» (48) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Totaro.
La proposta di legge CIRIELLI: «Modifica all'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di cumulabilità delle indennità operative dei piloti e dei paracadutisti dell'Aeronautica militare» (49) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Rampelli e Totaro.
La proposta di legge CIRIELLI: «Modifiche agli articoli 105 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e 897 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di cumulo degli incarichi di ufficiale superiore o generale delle Forze armate e di professore o ricercatore universitario» (50) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rampelli.
La proposta di legge CIRIELLI: «Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità di spese sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici di trasporto» (51) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Totaro.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
CATANOSO GENOESE: «Autorizzazione alla sepoltura delle salme dei Re d'Italia Vittorio Emanuele III e Umberto II nel Pantheon in Roma» (332) Parere delle Commissioni V e VII.
II Commissione (Giustizia):
GARAVINI ed altri: «Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca» (380) Parere delle Commissioni I, V, VI, X e XIV;
CARUSO e CHAOUKI: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, concernenti la riforma della disciplina in materia di adozione internazionale» (653) Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII;
PISICCHIO: «Introduzione dell'articolo 575-bis del codice penale, concernente l'omicidio conseguente ad atti persecutori» (719) Parere della I Commissione;
MOLTENI: «Istituzione dell'Ordine professionale degli ufficiali giudiziari e delega al Governo per la definizione dell'ambito della professione, della sua organizzazione territoriale, per l'istituzione degli uffici notificazioni e protesti e il riordino della disciplina relativa alle notificazioni, nonché definizione delle attività di competenza degli istituti di vendite giudiziarie» (868) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV;
MOLTENI: «Modifiche alla disciplina del concorso notarile» (869) Parere delle Commissioni I, V, VII e XIV.
VI Commissione (Finanze):
MOLTENI: «Istituzione di una zona franca nei territori delle province di Como, Sondrio e Varese» (870) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV.
IX Commissione (Trasporti):
MOLTENI: «Modifiche all'articolo 171 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di abbigliamento tecnico protettivo per i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli» (871) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), X, XII e XIV.
XIII Commissione (Agricoltura):
CATANOSO GENOESE: «Modifiche all'articolo 842 del codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia» (337) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI e XIV;
FIORIO ed altri: «Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi» (1049) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X e XIV.
Trasmissione dal Ministro della giustizia.
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 1o luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della giustizia, riferita all'anno 2012 (Doc. CLXIV, n. 3).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dell'economia e delle finanze, riferita all'anno 2012 (Doc. CLXIV, n. 4).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (finanze).
Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.
Nel mese di giugno 2013 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.
Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.
Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.
Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 2 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi degli articoli 258 o 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/2074, del 26 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per cattiva applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario – alla IX Commissione (Trasporti);
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/2092, del 26 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, concernente il regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia – alla XIII Commissione (Agricoltura);
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/4115, del 26 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per cattiva applicazione della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali – Tasse d'imbarco in vigore presso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo – alla IX Commissione (Trasporti);
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/4117, del 26 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per non corretto recepimento della direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro – alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali);
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/4122, del 26 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per cattiva applicazione del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Mancate risposte dell'ENAC alle denunce dei passeggeri – alla IX Commissione (Trasporti).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 1o luglio 2013, a pagina 11, seconda colonna, alla ventitreesima riga, le parole: «VII (Cultura)» si intendono sostituite dalle seguenti: «VIII (Ambiente)».
TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE FERRANTI ED ALTRI; COSTA: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI PENE DETENTIVE NON CARCERARIE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA E NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI (A.C. 331-927-A)
A.C. 331-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Capo I
DELEGA AL GOVERNO
Art. 1.
(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie).
1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice penale e nella normativa complementare con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, tra le pene principali, la reclusione e l'arresto presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», di durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;
b) prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione fino a sei anni, il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione presso il domicilio in misura corrispondente alla pena irrogata;
c) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, sola o congiunta alla pena pecuniaria, la pena detentiva principale sia, in via alternativa e tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, anche l'arresto presso il domicilio, in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;
d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere b) e c), il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale;
e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale;
f) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere b) e c) con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;
g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto presso il domicilio, si applichino i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;
h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal domicilio di cui alle lettere b) e c);
i) coordinare la disciplina delle pene detentive non carcerarie con quella delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, anche modificando, ove necessario, i presupposti applicativi di queste ultime, ovvero sopprimendo, anche in parte, le stesse, al fine di razionalizzare e graduare il sistema delle pene e delle sanzioni sostitutive in concreto applicabili dal giudice di primo grado;
l) coordinare la disciplina delle pene detentive non carcerarie con quella delle misure alternative alla detenzione previste dal vigente ordinamento penitenziario, anche alla luce delle modifiche intervenute con la legge 26 novembre 2010, n. 199, nonché con la disciplina dettata dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2.
4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
A.C. 331-A – Proposte emendative
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 1.
(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie).
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633 e 640 del codice penale.
1. 264. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624 e 640 del codice penale.
1. 265. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis e 624-bis, primo e secondo comma, del codice penale.
1. 270. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610 e 612-bis del codice penale.
1. 271. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies e 612-bis del codice penale.
1. 276. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 612-bis, 624, 624-bis, primo e secondo comma, del codice penale, 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
1. 266. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 612-bis e 624-bis, primo e secondo comma, del codice penale, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
1. 275. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 612-bis del codice penale, 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
1. 272. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
1. 279. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,.
1. 280. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,.
1. 281. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 316 del codice penale,.
1. 286. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 316-ter del codice penale,.
1. 287. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 318 del codice penale,.
1. 288. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 323 del codice penale,.
1. 289. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 346-bis del codice penale,.
1. 290. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 388 del codice penale,.
1. 291. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 388-ter del codice penale,.
1. 292. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, esclusi i delitti di cui all'articolo 390 del codice penale,.
1. 293. Colletti, Sarti.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, esclusi i delitti di cui all'articolo 412 del codice penale,.
1. 294. Colletti, Sarti.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 424 del codice penale,.
1. 296. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 474 del codice penale,.
1. 297. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 478 del codice penale,.
1. 298. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-bis, secondo comma, del codice penale,.
1. 299. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-ter, quarto comma, del codice penale,.
1. 350. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-quater del codice penale,.
1. 351. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-octies del codice penale,.
1. 302. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 610 del codice penale,.
1. 303. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale,.
*1. 304. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale,.
*1. 305. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 614 del codice penale,.
1. 306. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 640 del codice penale,.
1. 309. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, esclusi i delitti di cui all'articolo 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110,.
1. 311. Colletti, Sarti.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, esclusi i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,.
1. 312. Colletti, Sarti.
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: possa aggiungere la seguente: anche.
1. 213. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: applicare aggiungere le seguenti:, come misura alternativa alla pena principale,.
1. 214. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: con previsione dell'obbligo di prestare, per il condannato, un lavoro di pubblica utilità non retribuito.
1. 215. Ferraresi, Colletti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) la pena di cui alla lettera b) si calcola ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, del codice penale.
1. 216. Colletti, Sarti.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dell'arresto aggiungere le seguenti: non superiore nel massimo a mesi otto.
1. 219. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dell'arresto aggiungere le seguenti: non superiore nel massimo a mesi nove.
*1. 20. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dell'arresto aggiungere le seguenti: non superiore nel massimo a mesi nove.
*1. 218. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dell'arresto aggiungere le seguenti: non superiore nel massimo ad anni uno.
**1. 21. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dell'arresto aggiungere le seguenti: non superiore nel massimo ad anni uno.
**1. 220. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: principale.
1. 217. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: un anno.
1. 222. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: undici mesi.
1. 223. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: dieci mesi.
1. 224. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: nove mesi.
1. 225. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: otto mesi.
1. 226. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: sette mesi.
1. 227. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: sei mesi.
*1. 67. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: sei mesi.
*1. 228. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: cinque mesi.
**1. 66. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: cinque mesi.
**1. 229. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: quattro mesi.
*1. 65. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: quattro mesi.
*1. 230. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: tre mesi.
**1. 64. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: tre mesi.
**1. 231. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: due mesi.
*1. 63. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: due mesi.
*1. 232. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: trenta giorni.
**1. 62. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: trenta giorni.
**1. 233. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: quindici giorni.
1. 234. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino qualora:
1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possano ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
*1. 68. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino qualora:
1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possano ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
*1. 235. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 5. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99,.
*1. 15. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99,.
*1. 236. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99,.
*1. 237. Cirielli.
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, primo comma,.
1. 240. Cirielli.
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, secondo comma,.
*1. 16. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, secondo comma,.
*1. 238. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, secondo comma,.
*1. 241. Cirielli.
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, terzo comma,.
**1. 17. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, terzo comma,.
**1. 239. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, terzo comma,.
**1. 242. Cirielli.
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, quarto comma,.
*1. 18. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, quarto comma,.
*1. 69. Cirielli.
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, quarto comma,.
*1. 243. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, quinto comma,.
**1. 19. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, quinto comma,.
**1. 244. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, nonché per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
1. 245. Colletti, Sarti.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) prevedere l'estensione del divieto di applicazione della detenzione domiciliare di cui alle lettere b) e c), ai condannati per delitti commessi ai sensi degli articoli 572, 609 e 612-bis del codice penale
1. 249. Colletti, Sarti.
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) prevedere l'estensione del divieto di applicazione della detenzione domiciliare di cui alle lettere b) e c), ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, e per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per delitti previsti dal libro II, titolo XII, Capo III, sezione I del medesimo codice.
1. 250. Colletti, Sarti.
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
*1. 13. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
*1. 246. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera g), dopo le parole: si applichino aggiungere le seguenti:, salvo tenere conto della continuazione, della recidiva, delle circostanze aggravanti del reato e non delle circostanze di cui agli articoli 62 e 62-bis del codice penale, e in quanto compatibili,.
**1. 14. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, lettera g), dopo le parole: si applichino aggiungere le seguenti:, salvo tenere conto della continuazione, della recidiva, delle circostanze aggravanti del reato e non delle circostanze di cui agli articoli 62 e 62-bis del codice penale, e in quanto compatibili,.
**1. 247. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) prevedere che per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione o dell'arresto presso il domicilio, si applichino i criteri di cui all'articolo 157, secondo comma, del codice penale.
1. 252. Colletti, Sarti.
Al comma 1, lettera h), dopo la parola: penale aggiungere le seguenti: adeguando le pene previste con un aumento del doppio del minimo e della metà del massimo della pena edittale detentiva prevista.
Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole:, escludendo il condannato dalla riammissione agli istituti previsti dalle lettere b) e c) e di quello previsto e disciplinato dagli articoli 168-bis codice penale e seguenti.
1. 253. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sopprimere la lettera i).
1. 248. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.
Al comma 1, sopprimere la lettera l).
1. 355. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: per l'espressione fino a: per materia con le seguenti: , corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
1. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento pari a 500 milioni di euro annui delle dotazioni di uomini e mezzi delle forze di polizia impegnate in attività connesse al contenuto della presente legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di turn-over e limitazione delle assunzioni del comparto. All'onere di cui al primo periodo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun ministero.
1. 254. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
A.C. 331-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Capo II
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
Art. 2.
(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).
1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 168-bis. – (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato). – Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, la prestazione di un lavoro di pubblica utilità, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.
Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.
La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte, né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.
La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.
Art. 168-ter. – (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova). – Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso e non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.
L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
Art. 168-quater. – (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova). – La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata in caso di grave o reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 2.
(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).
Sopprimere gli articoli da 2 a 7.
*2. 12. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Sopprimere gli articoli da 2 a 7.
*2. 65. Cirielli.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: un anno
2. 15. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: due
2. 14. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.
*2. 4. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.
*2. 13. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 343, primo comma, 346-bis, 349, primo comma, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 588, primo comma, 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640 e di cui all'articolo 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. 239. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610 e 612-bis.
2. 246. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474.
2. 240. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter.
2. 212. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis e di cui all'articolo 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. 241. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 316.
2. 213. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 316-ter.
2. 214. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 318.
2. 215. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 336, secondo comma, 343, primo comma, 349, primo comma, 588, primo comma e di cui all'articolo 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. 249. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 336, secondo comma, 343, primo comma, 349, primo comma e 588, primo comma.
2. 248. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis, 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies e 612-bis.
2. 250. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis, 612-bis e di cui all'articolo 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. 47. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis e 612-bis.
*2. 46. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis e 612-bis.
*2. 218. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 346-bis
2. 219. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 474.
2. 224. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis.
2. 228. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 612-bis, 624.
2. 243. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 612-bis e di cui all'articolo 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. 244. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies e 612-bis.
2. 242. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater e 600-octies.
2. 247. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-octies.
2. 232. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 610.
2. 234. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 612-bis e 624.
2. 252. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 612-bis e di cui all'articolo 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. 251. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis.
*2. 33. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis.
*2. 3. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 614.
2. 235. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: pena pecuniaria aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 640.
2. 238. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, sopprimere le parole:, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale.
2. 253. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione del processo con messa alla prova può essere altresì chiesta per i reati di cui al comma 5 dell'articolo 73 della legge 309 del 1990.
Conseguentemente all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) le modalità e le prescrizioni integrate con il trattamento dei tossicodipendenti, ove ciò risulti necessario.
2. 6. Turco, Colletti, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora durante il periodo di messa alla prova l'imputato commetta un nuovo reato, il Ministero della giustizia subentra nel risarcimento del danno se l'imputato non è in grado di sostenerlo finanziariamente. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. 200. Cirielli.
Al comma 1, capoverso 168-bis, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole:, ove possibile,.
2. 201. Cirielli.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: può implicare con la seguente: implica.
2. 206. Ferraresi, Colletti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore a trenta giorni con la seguente: non inferiore alla metà della pena edittale detentiva minima, ove stabilita, e in ogni caso non inferiore a novanta giorni.
*2. 53. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore a trenta giorni con la seguente: non inferiore alla metà della pena edittale detentiva minima, ove stabilita, e in ogni caso non inferiore a novanta giorni.
*2. 262. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore a trenta giorni con la seguente: non inferiore alla metà della pena edittale detentiva minima, ove stabilita, e in ogni caso non inferiore a sessanta giorni.
**2. 52. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore a trenta giorni con la seguente: non inferiore alla metà della pena edittale detentiva minima, ove stabilita, e in ogni caso non inferiore a sessanta giorni.
**2. 263. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore a trenta giorni con la seguente: non inferiore alla metà della pena edittale detentiva minima, ove stabilita, e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
*2. 51. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore a trenta giorni con la seguente: non inferiore alla metà della pena edittale detentiva minima, ove stabilita, e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
*2. 264. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore a trenta giorni con le seguenti: non inferiore a 3 mesi.
2. 7. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore a trenta giorni con le seguenti: non inferiore a novanta giorni.
*2. 50. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore a trenta giorni con le seguenti: non inferiore a novanta giorni.
*2. 265. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore a trenta giorni con le seguenti: non inferiore a sessanta giorni.
**2. 49. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore a trenta giorni con le seguenti: non inferiore a sessanta giorni.
**2. 266. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, quarto comma, sostituire le parole da: due volte fino alla fine del comma, con le seguenti: una volta.
*2. 207. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, quarto comma, sostituire le parole da: due volte fino alla fine del comma, con le seguenti: una volta.
*2. 260. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, capoverso 168-bis, ultimo comma, dopo le parole: dagli articoli aggiungere le seguenti: 99,.
**2. 55. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, capoverso 168-bis, ultimo comma, dopo le parole: dagli articoli aggiungere le seguenti: 99,.
**2. 203. Cirielli.
Al comma 1, capoverso 168-bis, ultimo comma, dopo le parole: dagli articoli aggiungere le seguenti: 99, primo comma,.
2. 204. Cirielli.
Al comma 1, capoverso 168-bis, ultimo comma, dopo le parole: dagli articoli aggiungere le seguenti: 99, secondo comma,.
*2. 56. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, capoverso 168-bis, ultimo comma, dopo le parole: dagli articoli aggiungere le seguenti: 99, secondo comma,.
*2. 205. Cirielli.
Al comma 1, capoverso 168-bis, ultimo comma, dopo le parole: dagli articoli aggiungere le seguenti: 99, secondo comma,.
*2. 261. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, capoverso 168-bis, ultimo comma, dopo le parole: dagli articoli aggiungere le seguenti: 99, terzo comma
**2. 57. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, capoverso 168-bis, ultimo comma, dopo le parole: dagli articoli aggiungere le seguenti: 99, terzo comma
**2. 202. Cirielli.
Al comma 1, capoverso 168-bis, ultimo comma dopo le parole: dagli articoli aggiungere le seguenti: 99, terzo comma
**2. 267. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, capoverso 168-bis, ultimo comma, dopo le parole: dagli articoli aggiungere le seguenti: 99, quarto comma
*2. 58. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, capoverso 168-bis, ultimo comma, dopo le parole: dagli articoli aggiungere le seguenti: 99, quarto comma
*2. 63. Cirielli.
Al comma 1, capoverso 168-bis, ultimo comma, dopo le parole: dagli articoli aggiungere le seguenti: 99, quarto comma
*2. 268. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, capoverso 168-bis, ultimo comma, dopo le parole: dagli articoli aggiungere le seguenti: 99, quinto comma
**2. 59. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, capoverso 168-bis, ultimo comma, dopo le parole: dagli articoli aggiungere le seguenti: 99, quinto comma
**2. 269. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 168-ter, primo comma, sopprimere le parole: del primo comma,.
2. 8. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.
Al comma 1, capoverso Art. 168-quater, sostituire il primo comma, con i seguenti:
La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:
a) in caso trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;
b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto anche colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.
Ai fini della revoca il giudice fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno venti giorni prima dell'udienza.
In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere i capoversi 464-octies e 464-novies.
2. 62. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, capoverso Art. 168-quater, sostituire il primo comma con i seguenti:
La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:
a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;
b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.
Ai fini della revoca il giudice fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno venti giorni prima dell'udienza.
In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere i capoversi 464-octies e 464-novies.
2. 61. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, capoverso Art. 168-quater, primo comma, sostituire le parole da: grave o reiterata fino a: trattamento o con le seguenti: violazione del programma di trattamento o anche a una.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 141-ter, comma 4, sostituire le parole: in caso di grave o reiterata trasgressione, con le seguenti: in caso di violazione al programma di trattamento od anche ad una delle prescrizioni imposte.
*2. 60. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, capoverso Art. 168-quater, primo comma, sostituire le parole da: grave o reiterata fino a: trattamento o con le seguenti: violazione del programma di trattamento o anche a una.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 141-ter, comma 4, sostituire le parole: in caso di grave o reiterata trasgressione, con le seguenti: in caso di violazione al programma di trattamento od anche ad una delle prescrizioni imposte.
*2. 280. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 168-quater, primo comma, sostituire le parola: grave o reiterata con le seguenti: di reiterata o di non lieve entità.
2. 9. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.
(Approvato)
A.C. 331-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:
«TITOLO V-bis
DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
Art. 464-bis. – (Sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:
a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;
b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;
c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.
5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
Art. 464-ter. – (Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari). – 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.
2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.
3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto, unitamente alla formulazione della imputazione.
4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.
Art. 464-quater. – (Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia). – 1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127.
2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.
3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.
4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.
5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:
a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;
b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.
6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.
7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché pur essendo comparsa non è stata sentita ai sensi del comma 1. L'impugnazione non sospende il procedimento. Si applica l'articolo 588, comma 1.
8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75, comma 3.
9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Art. 464-quinquies. – (Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.
2. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.
3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con il consenso dell'imputato e sentito il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.
Art. 464-sexies. – (Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.
Art. 464-septies. – (Esito della messa alla prova). – 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.
2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Le informazioni acquisite ai fini e durante il procedimento di messa alla prova non sono utilizzabili.
Art. 464-octies. – (Revoca dell'ordinanza). – 1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.
2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.
3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.
4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.
Art. 464-novies. – (Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova). – 1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta»;
b) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:
«Art. 657-bis. – (Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca). – 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).
Sopprimerlo.
Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.
*3. 17. Cirielli.
Sopprimerlo.
Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.
*3. 15. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-bis, comma 4, lettera b) aggiungere, in fine, le parole:. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ai reati previsti dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale e di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, tale indicazione è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza
3. 200. Realacci, Gadda, Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso articolo 464-ter.
3. 16. Cirielli.
Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-ter, comma 3, dopo le parole: atto scritto aggiungere la seguente: motivato.
**3. 205. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-ter, comma 3, dopo le parole: atto scritto aggiungere la seguente: motivato.
**3. 203. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-ter, comma 4, primo periodo, dopo la parola: ragioni aggiungere le seguenti: in modo dettagliato.
3. 206. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-ter, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il pubblico ministero mantiene la facoltà di dissentire con motivazione alla concessione del beneficio anche dopo l'esercizio dell'azione penale.
3. 1. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-ter, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: prima dell’ con le seguenti: una volta esercitata l'azione penale e fino alla dichiarazione di.
3. 6. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 1, primo periodo, dopo le parole: a norma dell'articolo 129 aggiungere le seguenti:, se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto.
3. 4. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure con le seguenti: sentite le parti, nonché la persona offesa.
3. 208. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nonché la persona offesa, con le seguenti: e ove non risulti un interesse della persona offesa del reato alla prosecuzione del procedimento.
*3. 18. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nonché la persona offesa, con le seguenti: e ove non risulti un interesse della persona offesa del reato alla prosecuzione del procedimento.
*3. 207. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 3, sopprimere la parola: ulteriori.
3. 5. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 5, lettera a), sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.
3. 21. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 5, lettera a), sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni.
3. 20. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 5, lettera a), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
3. 19. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 5, lettera b), sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni.
3. 23. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 5, lettera b), sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
3. 22. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quinquies, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con il consenso della persona offesa con le seguenti: verificate le condizioni economiche dell'imputato.
3. 7. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-sexies, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a norma dell'articolo 129.
3. 8. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-septies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: tenuto conto del comportamento dell'imputato, aggiungere le seguenti: e del rispetto delle prescrizioni dettate.
3. 9. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-septies, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le parole:, fatto salvo che l'adesione alla messa alla prova implica, ai fini civili e amministrativi, il riconoscimento dei fatti materiali che sono stati oggetto di giudizio penale e in quanto compatibile si applica l'articolo 654 del codice di procedura penale.
*3. 24. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-septies, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le parole:, fatto salvo che l'adesione alla messa alla prova implica, ai fini civili e amministrativi, il riconoscimento dei fatti materiali che sono stati oggetto di giudizio penale e in quanto compatibile si applica l'articolo 654 del codice di procedura penale.
*3. 214. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-septies, comma 2, primo periodo, dopo le parole: il giudice dispone con ordinanza aggiungere le seguenti: , impugnabile nelle forme dell'articolo 310 del codice di procedura penale.
3. 10. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-septies, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in ogni stato e grado del procedimento.
3. 11. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3. 12. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Chiarimenti in ordine alla nomina pro tempore del presidente dell'Istat – 3-00165
LOMBARDI. — Al Ministro per i rapporti con il Parlamento ed il coordinamento delle attività di Governo. — Per sapere – premesso che:
in data 21 giugno 2013, sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, è apparso il seguente comunicato: «La Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione alla notizia della nomina di Antonio Golini a presidente pro tempore dell'Istat, precisa quanto segue: Golini reggerà l'Istat per consentire che le funzioni monocratiche del presidente siano assolte e i poteri precipui del presidente siano esercitati; la nomina ha carattere temporaneo ed è legata all'avvio dell’iter di nomina del nuovo presidente; l'ultimo presidente, Enrico Giovannini, si è dimesso. Attualmente è Ministro del lavoro»;
stando alle notizie diramate dagli organi della stampa, la nomina pro tempore sarebbe stata disposta «per il periodo durante il quale Enrico Giovannini, attuale presidente, svolge le funzioni di Ministro del lavoro e delle politiche sociali», scelta che risulta del tutto estranea all'istituto del pro tempore, periodo che contempla esclusivamente il tempo necessario per affidare il nuovo incarico secondo il dettato della normativa vigente;
l'Istat è ente di diritto pubblico non economico, detentore di poteri e funzioni vieppiù numerosi e accentrati con l'ultimo riordino e, anche a tutela della sua indipendenza, è stabilito che la designazione debba essere sottoposta all'esame delle competenti commissioni parlamentari per l'acquisizione del parere obbligatorio a maggioranza qualificata dei due terzi, come indicato dall'articolo 3 della legge n. 400 del 1988 e dall'articolo 5 della legge n. 196 del 2009 –:
se il Governo non intenda procedere alla nomina del presidente dell'Istat secondo il dettato della normativa vigente.
(3-00165)
Dati relativi all'utilizzo del fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori e iniziative per garantire la più ampia possibilità di accesso al fondo medesimo – 3-00166
GIORGIA MELONI e CORSARO. — Al Ministro per l'integrazione. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ha previsto l'istituzione di un fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli che risultino titolari di contratti di lavoro a tempo determinato;
l'operatività del fondo, che ha una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro, è stata perfezionata dapprima con l'emanazione del decreto del Ministro della gioventù 17 dicembre 2010, n. 256, che ha fissato i criteri per accedervi e le sue modalità di funzionamento, e, successivamente, con la firma, nel maggio del 2011, di un protocollo d'intesa tra lo stesso Ministro e l'Associazione bancaria italiana;
nel protocollo l'Associazione bancaria italiana si impegnava, tra l'altro, a promuovere sia l'informazione relativa al fondo, sia la sottoscrizione delle convenzioni per l'erogazione dei mutui tra il Dipartimento della gioventù ed i singoli istituti bancari e di intermediazione finanziaria;
nella realtà, invece, il fondo appare assolutamente sottoutilizzato, come segnalato da parte di alcune associazioni di consumatori, a causa di una sostanziale disapplicazione del protocollo da parte dell'Associazione bancaria italiana, nonché delle convenzioni da parte dei singoli istituti di credito;
l'atteggiamento degli istituti di credito appare non solo molto grave, ma sembra anche costituire una palese violazione dei diritti dei soggetti che potrebbero accedere al fondo, risolvendo uno dei maggiori ostacoli alla creazione di nuovi nuclei familiari, in un momento di forte crisi economica;
alla stessa stregua, appare non essere stata esercitata compiutamente la funzione di monitoraggio sull'attuazione del fondo;
nel dicembre del 2012, l'allora Ministro Riccardi, nella risposta ad un atto di sindacato ispettivo, aveva annunciato l'imminente riunione di un tavolo tecnico al fine di superare le problematiche di sottoutilizzazione del fondo –:
quali siano i dati aggiornati rispetto all'utilizzazione del fondo, se siano state approvate le citate modifiche al regolamento e quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere al fine di garantire la possibilità dell'accesso al fondo al maggior numero possibile di giovani in possesso dei requisiti. (3-00166)
Iniziative per garantire la continuità e l'efficienza del trasporto pubblico locale, anche tramite l'effettiva operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti – 3-00167
TULLO, BONACCORSI, BRANDOLIN, BRUNO BOSSIO, CARDINALE, CARELLA, CASTRICONE, COPPOLA, CRIVELLARI, CULOTTA, FERRO, GANDOLFI, PIERDOMENICO MARTINO, MAURI, MOGNATO, MURA, PAGANI, PAOLUCCI, ROTTA, VELO, MARTELLA, ROSATO e DE MARIA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
secondo il Censis sono 14 milioni i pendolari che ogni mattina utilizzano il treno, il trasporto su gomma o l'auto per spostarsi dai Comuni limitrofi verso le principali aree metropolitane italiane;
lo Stato ha ridotto drasticamente, con il decreto-legge n. 78 del 2010 e successivi, i trasferimenti alle regioni per il trasporto pubblico locale, con conseguenze ormai intollerabili che arrivano a ledere il diritto universale alla mobilità;
da anni, infatti, si registra una costante e consistente contrazione dell'offerta di servizi, la soppressione di molti collegamenti, una netta riduzione degli addetti e degli interventi per la sicurezza e la manutenzione di treni, autobus e infrastrutture, a fronte di un rincaro straordinario delle tariffe;
le ricadute sono pesanti sul sistema sociale ed economico del territorio, sugli utenti, sulla congestione e sull'inquinamento; effetti significativi anche sull'indotto, e in particolare sulle imprese di fornitura di autobus, di treni e materiale rotabile e su quelle di manutenzione del servizio;
la legge di stabilità per il 2013 ha previsto la modifica del finanziamento del trasporto pubblico locale, che dipenderà, oltre che dal gettito dell'accisa su gasolio e benzina, anche da un fondo unico per il trasporto pubblico locale su ferro e su gomma, nel quale confluiranno le diverse risorse, statali e regionali;
nel contesto attuale risulta difficilmente praticabile la prevista «fiscalizzazione» delle risorse per le ferrovie regionali (le «ex concesse»), di cui alla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), che destina al trasporto ferroviario regionale quota parte delle accise sui carburanti, poiché il gettito delle accise è interamente impegnato per altre destinazioni, né appare possibile, considerando l'attuale livello di pressione fiscale, prevedere ulteriori aumenti di tali accise;
in molte regioni i contratti di servizio con Trenitalia scadono tra il 2014 e il 2015; in alcune non sono stati ancora sottoscritti (come in Sicilia), in altre risultano già scaduti (Friuli Venezia Giulia), in altre ancora non è definito il trasferimento di poteri e risorse (come nelle regioni a statuto speciale Sardegna e Val d'Aosta);
un sistema di trasporto inefficiente conferma e ricrea il circolo vizioso del sottosviluppo: l'inadeguatezza scoraggia la domanda degli utenti (soprattutto lavoratori e studenti che hanno bisogno di contare su un servizio regolare ed affidabile), sicché si tende sempre più a sacrificarli da parte dei soggetti – come le Ferrovie – che danno impulso al miglioramento del servizio e alla realizzazione di infrastrutture di trasporto solo se stimolati da una forte domanda dei potenziali utilizzatori del servizio;
le regioni, come la Provincia autonoma di Bolzano, che hanno investito nel trasporto ferroviario regionale, anche con nuovi treni, hanno registrato un aumento dei passeggeri di oltre il 26 per cento in tre anni: una chiara dimostrazione che se migliora il servizio aumenta la domanda e crescono gli introiti e gli abbonamenti;
alcune tratte pendolari hanno un traffico paragonabile a quello delle linee ad alta velocità, ma anche quelle oggi meno frequentate hanno ottime opportunità di sviluppo; gli investimenti possono essere ripagati anche attraverso un'attenta politica di crescita della domanda pendolare attraverso abbonamenti vantaggiosi e servizi di qualità, in modo da incrementare le opportunità di remunerazione dei servizi anche per gli operatori;
è necessario reintegrare le risorse statali decurtate dal decreto-legge n. 78 del 2010 e seguenti e mantenere nel tempo continuità negli stanziamenti, in modo da consentire l'acquisto di nuovi treni, e occorre pianificare lo sviluppo del servizio pubblico per il traffico pendolare prendendo a riferimento le migliori esperienze europee, che puntano a garantire percorrenze medie più elevate e con minori interruzioni, con treni e veicoli più capienti a due piani –:
quali iniziative il Governo intenda adottare per garantire continuità ed efficienza al trasporto pubblico locale, sia per il servizio ferroviario, sia per il trasporto su gomma, con risorse adeguate – anche di parte corrente – in modo da assicurare pieno rispetto degli standard qualitativi «europei» in merito a puntualità, affidabilità, affollamento, pulizia, comfort, decoro e informazione, anche attivando immediatamente l'Autorità dei trasporti per individuare obiettivi e livelli essenziali di servizio, esercitando un efficace e fondamentale ruolo di controllo del sistema in termini di servizio, concorrenza e tariffe.
(3-00167)
Iniziative volte ad assicurare adeguate risorse per la realizzazione del terzo valico dei Giovi – 3-00168
BIASOTTI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
nel corridoio transeuropeo n. 9 Genova-Rotterdam è compreso il collegamento ferroviario Genova-Milano-Novara, meglio conosciuto come Terzo valico dei Giovi;
il Terzo valico dei Giovi è una delle infrastrutture basilari per lo sviluppo del Nord-Ovest; ad oggi, infatti, solo il 30 per cento delle merci destinate al mercato del Nord Italia transita per i porti italiani, il restante 70 per cento passa per altre vie, con prevalenza di utilizzo per i porti del Nord Europa;
il Governo Berlusconi, nel 2001, inserisce il Terzo valico dei Giovi nel primo elenco delle opere di preminente interesse nazionale all'interno della legge n. 443 del 2001, «Delega al Governo per l'individuazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale». La norma prevede, inoltre, la definizione di un quadro normativo che consenta di accelerare la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti di rilievo nazionale;
ad agosto 2006, il Governo Prodi, attraverso il Ministro delle infrastrutture Antonio Di Pietro, nel capoluogo piemontese per la conferenza dei servizi, afferma che: «Il terzo valico non rientra nelle priorità del Governo perché non è stato finanziato». Il Terzo valico dei Giovi viene cancellato dalle opere pubbliche prioritarie;
il 4 luglio 2008 il Cipe, su proposta del nuovo Governo Berlusconi, approva il programma infrastrutture strategiche. All'interno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indica anche le linee strategiche che caratterizzeranno le attività del Governo e dà per prossima l'apertura dei cantieri per la realizzazione del Terzo valico dei Giovi sul collegamento ferroviario alta velocità Milano-Genova;
il primo lotto dell'opera è stato finanziato per 720 milioni di euro, il secondo lotto vale 1,1 miliardi di euro; l'attuale Governo Letta afferma che i flussi di cassa del secondo lotto saranno resi disponibili non appena potranno partire i lavori. Ad oggi risulta un impegno di fondi, su tre anni, relativo all'opera pari a 31 milioni di euro per i lavori e 8 milioni di euro per i servizi;
il 18 marzo 2013 il Cipe ha deliberato lo «storno», a favore di Ferrovie dello Stato italiane, di 240 milioni di euro dal finanziamento del secondo lotto, per fronteggiare spese di manutenzione della rete ferroviaria nazionale;
nel decreto-legge «fare Italia», l'articolo 18, definito «sblocca cantieri», attinge quota delle risorse dagli accantonamenti destinati al Terzo valico dei Giovi per 50 milioni nel 2013, 189 milioni nel 2014, 274 milioni nel 2015 e 250 milioni nel 2016;
in sede di conversione del cosiddetto decreto-legge emergenze, approvato il 21 giugno 2013, è stato previsto al comma 2 dell'articolo 7-ter uno stanziamento decennale di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale, prevedendo che lo stanziamento venga attribuito con delibere del Cipe, con priorità agli interventi per la realizzazione, tra l'altro, del Terzo valico dei Giovi;
la regione Liguria afferma di aver individuato come siti per l'accoglimento dello smarino derivante dai lavori le zone di Scarpiono, Staglieno (zona Bianca per la realizzazione di un basamento), Trasta, Uscio (tombamento pontili Ronco-Canepa) per il 2013; Vado Ligure-piattaforma Maesk, area Derrick a Borzoli, comune di Stella, area della Filippa a Savona, cava Lupara ad Arenzano e cave del Chiaravagna per il 2014. La regione Liguria evidenzia criticità da parte del Governo sull'area Fincantieri – ribaltamento a mare – individuata come quella di maggior utilizzo. Il presidente dell'autorità portuale Merlo – il 21 giugno 2013 tramite una testata genovese – individuava l'area della nuova diga foranea come possibile area di accoglimento. A fronte di ciò le strutture ministeriali lamentano di non aver ricevuto indicazioni precise in merito a cave e siti di riqualifica ambientale da individuare mediante convenzione con le amministrazioni locali, le quali devono rilasciare relative autorizzazioni nei tempi utili al rispetto del programma cronologico dei cantieri –:
se il Governo intenda adottare iniziative volte a modulare un piano finanziario che garantisca che i lavori dell'opera del Terzo valico dei Giovi non subiscano arresti o ritardi e procedere all'adozione di misure urgenti di rifinanziamento, qualora le risorse stanziate risultino insufficienti per la prosecuzione dei lavori, prevedendo, a tutela dell'avanzamento dei cantieri dell'opera, iniziative nei confronti delle istituzioni locali liguri, qualora non rispondano agli adempimenti richiesti per la prosecuzione dei lavori relativi alla realizzazione dell'opera denominata Terzo valico dei Giovi. (3-00168)
Orientamenti del Governo in merito alla realizzazione del nodo stradale ed autostradale di Genova, in particolare alla luce di recenti studi relativi al rapporto costi/benefici dell'opera – 3-00169
QUARANTA e LAVAGNO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
la storia del cosiddetto nodo stradale e autostradale genovese risale a più di trenta anni fa;
il primo progetto esecutivo di potenziamento dei collegamenti est-ovest è degli inizi degli anni ’80 e riguarda la bretella Voltri-Rivarolo, fra le autostrade A26 e A7, ma l'intervento, pur trovandosi in fase realizzativa (apertura dei cantieri), veniva bloccato a causa dell'opposizione di alcuni enti locali;
nel 1997 Autostrade per l'Italia redigeva uno studio intitolato «Ipotesi di ridistribuzione dei traffici autostradali gravitanti sul nodo di Genova», basato su di un modello matematico dei flussi del solo traffico autostradale rilevati nel 1995;
venivano così valutate diverse ipotesi progettuali nell'ottica di migliorare i livelli di servizio della mobilità autostradale, senza considerare le variazioni a livello della viabilità ordinaria;
tale studio giungeva alla conclusione che gli interventi più efficaci per decongestionare il nodo autostradale di Genova consistevano nel raddoppio delle autostrade in esercizio, seguendo tracciati prossimi agli attuali assi autostradali, compatibilmente con i vincoli ambientali ed insediativi;
nell'ottobre del 2000 veniva adottato il piano territoriale di coordinamento provinciale, che individuava diverse ipotesi per la riorganizzazione delle infrastrutture autostradali nell'area genovese e presentava una serie di alternative per una gronda autostradale con la funzione di superare Genova, passando a nord della città attraverso dei tratti in galleria e connettendo Valle Scrivia con Valle Fontanabuona;
il 12 marzo 2001 veniva sottoscritto – da regione Liguria, provincia e comune di Genova e provveditorato regionale alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – uno schema funzionale concernente la riorganizzazione dell'intero nodo stradale e autostradale di Genova;
l'intervento sul nodo di Genova veniva così incluso nel programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001, la cosiddetta legge obiettivo), approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 121 del 21 dicembre 2001, nonché successivamente inserito nel IV atto aggiuntivo alla convenzione Anas/Autostrade per l'Italia;
in data 6 marzo 2002, venne sottoscritta, fra il Governo e la regione, l'intesa istituzionale quadro per la realizzazione delle grandi infrastrutture, in cui sono stati previsti interventi atti a decongestionare il trasporto dell'area metropolitana di Genova;
facendo riferimento allo schema funzionale approvato nel 2001, da febbraio a settembre 2002 venne approntato da Autostrade per l'Italia uno studio sul nodo di Genova, chiamato «studio di prefattibilità», che comprendeva le seguenti opere: il raddoppio dell'autostrada A10, tratto Genova Voltri-Genova ovest, tramite la costruzione di una nuova autostrada parallela all'esistente con uscita per Genova aeroporto e con l'attraversamento del torrente Polcevera, con un nuovo viadotto in affiancamento al ponte Morandi esistente: la cosiddetta gronda di Ponente; il potenziamento della A7 tramite la costruzione della nuova carreggiata nord nel tratto Genova ovest – Genova Bolzaneto: la cosiddetta nuova carreggiata nord A7; il nodo di San Benigno; il tunnel di Rapallo;
nel 2003 veniva elaborato da Autostrade per l'Italia uno studio di area vasta e successivamente uno studio di fattibilità presentato da Autostrade per l'Italia all'Anas nel settembre del 2003. In questo studio, effettuato sulla base delle risultanze dello studio di area vasta, venivano confrontate una serie di alternative progettuali che si aggiungono a quella già valutata nel 2002 ed inserita nel IV atto aggiuntivo alla convenzione tra Anas e Autostrade per l'Italia;
il 10 dicembre 2003 il tavolo congiunto attivato dall'Anas, con regione, provincia, comune e Autostrade per l'Italia, approvava l'itinerario caratterizzato dall'attraversamento della Val Polcevera tramite un tunnel passante al di sotto del letto del fiume immediatamente a sud di Bolzaneto;
sulla base dell'itinerario approvato, e a valle della registrazione (maggio 2004) del citato IV atto aggiuntivo da parte della Corte dei conti, nel giugno 2004 si iniziava il progetto preliminare avanzato e lo studio di impatto ambientale. Il lavoro si sviluppa attraverso un tavolo tecnico congiunto Anas-Autostrade per l'Italia-regione-provincia-comune, coordinato dalla regione, che ha il compito di analizzare la soluzione nei suoi dettagli, individuando e risolvendo le criticità;
ai primi di ottobre del 2004 si arrivava alla definizione di un tracciato condiviso;
il progetto preliminare, concluso a marzo 2005, pur fattibile tecnicamente, suscitava, tuttavia, notevoli perplessità sui possibili rischi di inquinamento delle falde acquifere in fase di costruzione del tunnel al di sotto del letto del fiume. Si tornava, dunque, ad ipotizzare l'attraversamento del Polcevera tramite viadotto, riconsiderando l'itinerario che prevedeva la realizzazione di un nuovo ponte sul torrente Polcevera immediatamente a nord (a circa 150 metri di distanza) dell'esistente viadotto Morandi;
il 26 febbraio 2006 gli enti locali sottoscrivevano con Anas un protocollo di intesa in cui di fatto venne «disegnato» il tracciato della gronda di Ponente auspicato dagli enti, che comprendeva il nuovo viadotto sul Polcevera, e nel marzo 2006, dopo una fase interlocutoria di confronto con gli organi tecnici del comune di Genova, venivano riavviati i lavori del tavolo tecnico, sempre coordinato dalla regione;
il 23 giugno 2006 il tavolo tecnico concludeva i suoi lavori con la scelta della nuova configurazione della gronda di Ponente, che recepiva interamente i dettami precisati dal protocollo del 26 febbraio 2006 e l'individuazione dei possibili schemi funzionali per la A7 nord/sud;
il 3 agosto 2006, alla presenza del Ministro delle infrastrutture, si procedeva alla sottoscrizione di un nuovo protocollo di intesa, che individuava, all'interno del pacchetto di iniziative che costituivano il nodo di Genova, nella gronda di Ponente e nel nodo di San Benigno i due interventi prioritari;
il 19 ottobre 2006, nel corso di una riunione tenutasi presso gli uffici della regione Liguria in Roma, i rappresentanti degli enti territoriali evidenziavano la necessità di ridefinire l'insieme delle iniziative infrastrutturali imprescindibili per il territorio genovese e, in questo quadro, arrivare alla scelta del sito in cui poter smaltire il materiale di risulta (smarino) proveniente dallo scavo delle gallerie, che dalle indagini eseguite risultava caratterizzato dalla significativa presenza di minerali con presenza di amianto;
il 5 febbraio 2007 veniva sottoscritto un ulteriore protocollo di intesa che, tra le altre cose, impegnava Autostrade per l'Italia alla rapida redazione di uno studio di fattibilità tecnica in merito alla possibilità di recapitare, oltre la diga foranea di Sampierdarena – opera di sbarramento prospiciente il porto che assolve principalmente la funzione di proteggere la costa smorzando l'intensità del moto ondoso – il materiale proveniente dallo scavo delle gallerie (coerentemente con il disegno della nuova zona costiera genovese);
il 5 aprile e il 24 maggio 2007 Autostrade per l'Italia illustrava agli enti territoriali i contenuti di tale studio di fattibilità – poi formalmente inoltrato l'11 giugno 2007. Nello studio, accogliendo una specifica richiesta del Presidente della regione Liguria, veniva esaminata anche la possibilità di poter conferire il materiale di risulta nel canale di calma prospiciente l'aeroporto di Genova, un canale realizzato per consentire il transito dei mezzi di emergenza e per proteggere le strutture dell'aeroporto smorzando l'intensità del moto ondoso. Il canale avrebbe continuato a svolgere le proprie funzioni anche dopo il deposito dei materiali di scavo;
data la delicatezza del tema, gli enti locali, tuttavia, non ritennero di operare una scelta definitiva in tal senso;
nel febbraio 2008 veniva presentato all'Anas il progetto preliminare avanzato del progetto, nella configurazione concordata a novembre 2006 ulteriormente affinata;
nell'aprile 2008 iniziava ad operare il gruppo tecnico di lavoro, istituito presso il ministero delle infrastrutture, al cui interno operano anche autorevoli funzionari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: al suddetto gruppo di lavoro veniva affidato il compito di individuare il sito ottimale in cui poter conferire il materiale – caratterizzato dalla presenza significativa di minerali amiantiferi – proveniente dallo scavo delle gallerie;
il 22 agosto 2008 regione, provincia e comune scrivevano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad Anas e ad Autostrade per l'Italia una lettera in cui, confermando il canale di calma come riferimento base per la risoluzione del problema del materiale di risulta, indicavano in un nuovo tracciato, proposto dal comune, la migliore soluzione in termini di costi/benefici. Tale soluzione sposta l'attraversamento della Val Polcevera a Bolzaneto, evitando l'abbattimento del Morandi e aprendo una prospettiva di collegamento con la programmata gronda di Levante. Gli enti individuavano anche un percorso di partecipazione dei territori interessati che coinvolgesse, fra l'altro, i municipi;
il 10 settembre 2008 il Gruppo tecnico di lavoro, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concludeva i suoi lavori individuando nel canale di calma il recapito finale del materiale di risulta;
il 24 ottobre 2008 il comune di Genova apriva ufficialmente l'avvio del dibattito pubblico, atto a coinvolgere direttamente i cittadini nel processo decisionale per la scelta definitiva del tracciato, e l'11 dicembre 2008, in un incontro propedeutico, il progetto del febbraio 2008 veniva confrontato con altre tre alternative;
nel dettaglio le quattro soluzioni esaminate erano le seguenti:
a) soluzione 1, anche detta «alta», chiesta ufficialmente dagli enti locali il 22 agosto 2008: prevedeva l'attraversamento della Val Polcevera a nord dell'attuale svincolo autostradale di Bolzaneto dell'A7, con il mantenimento dell'attuale viadotto Morandi sull'A10; la soluzione era corredata dalla previsione di realizzare una bretella di collegamento del tracciato di gronda con lo svincolo aeroportuale sull'A10, elemento che la differenzia da tutte le altre soluzioni;
b) soluzione 3, anche detta «intermedia»: prevedeva l'attraversamento della Val Polcevera in prosecuzione alla giacitura dell'A12 all'altezza del suo innesto sull'A7 (zona di Rivarolo-Begato) e, come nel caso della soluzione 1, il mantenimento dell'attuale viadotto Morandi sull'A10;
c) soluzione 4 (progetto del febbraio 2008): prevedeva l'attraversamento della Val Polcevera subito a nord dell'attuale viadotto Morandi sull'A10, di cui se ne prevede la successiva demolizione;
d) soluzione 5, anche detta «bassa»: prevedeva l'attraversamento della Val Polcevera subito a sud dell'attuale viadotto Morandi, previsto, come per la soluzione 4, in successiva demolizione;
le categorie attraverso cui veniva effettuato il confronto erano: i miglioramenti che ciascuna soluzione avrebbe potuto apportare al traffico nel 2025, l'impatto socio-economico di ciascuna alternativa, i problemi relativi alla gestione dei cantieri. Lo studio offre un primo commento dei risultati, lasciando al dibattito il compito della conclusioni;
nel gennaio 2009 veniva elaborata una quinta soluzione, proposta dal comune di Genova, a partire dalla soluzione 1 (alta): soluzione 2: il collegamento della gronda con l'A7 da realizzare in corrispondenza dell'attraversamento della Val Polcevera a sud del casello di Bolzaneto, mediante svincolo completo di raccordo per tutte le manovre, cioè tra Milano e Ventimiglia e tra Milano e la direttrice A12. Il collegamento della gronda con l'A7 per i veicoli provenienti e diretti a sud (Genova) da realizzare in corrispondenza dell'attuale interconnessione A7/A12, riutilizzando in parte l'attuale tratto autostradale;
come già esplicitato nelle premesse di cui sopra, il 26 febbraio 2006 gli enti locali sottoscrivevano con Anas un protocollo di intesa per la realizzazione dell'intero nodo di Genova, tra cui la gronda di Ponente;
per quanto risulta all'interrogante l'opera sarebbe dovuta costare complessivamente circa 3 miliardi e 150 mila euro;
i promotori dell'opera, come noto, avevano previsto un aumento del traffico tale da rendere necessario il raddoppio dell'A10 a ponente, il progetto ha preso corpo e il dibattito si è concentrato prevalentemente sull'impatto ambientale dell'opera;
grazie ad un articolo de il Secolo XIX apparso il 14 giugno 2013 è tornato di attualità il tema del rapporto costi benefici dell'opera e della sua utilità. In tale articolo – dal titolo «La crisi sta gelando le aspettative, aumentano i timori di realizzare una “autostrada nel deserto”. Il traffico cala non è più vantaggiosa» – si riportano indiscrezioni secondo le quali Autostrade per l'Italia sarebbe in possesso di uno studio aggiornato sull'evolversi del traffico del nodo genovese, che evidenzierebbero come nei prossimi anni il «maxi intervento non sarebbe più così vantaggioso», visto l'attuale calo di transiti. Nello stesso articolo si fa riferimento ad un altro studio realizzato da Prometeia nel 2007, dal quale risulterebbe evidente come, rispetto alle previsioni sull'aumento del traffico ipotizzate allora, oggi siamo sotto del 25 per cento. I due studi «stanno facendo riflettere gli addetti ai lavori» si legge nell'articolo, perché si paleserebbe come concreto il rischio di realizzare «un'autostrada deserta». A conferma di quanto detto, anche nell'ultimo anno si è registrato un calo di traffico autostradale pari al 7-8 per cento;
particolari preoccupazioni sono state evidenziate, peraltro, da numerose associazioni e cittadini contrari alla realizzazione della gronda, perché ritenuta un'opera inutile da un punto di vista strategico, oltre che pericolosa per la presenza di rocce amiantifere –:
quali iniziative intenda assumere il Governo alla luce di quanto descritto in premessa e, in particolare, se ritenga l'opera in questione ancora di pubblica utilità e se non ritenga opportuno porre in essere ogni atto di competenza presso Autostrade per l'Italia, al fine di acclarare e rendere pubblici i risultati delle notizie di stampa richiamate in premessa, al fine di conoscerne i risultati sotto il profilo dei flussi di traffico previsti, nonché acquisire un aggiornamento circa i costi dell'opera per valutarla puntualmente in termini di opportunità economica per quanto attiene al rapporto costi/benefici della stessa. (3-00169)
Orientamenti del Governo in ordine alla possibilità di riconsiderare la posizione assunta nell'ambito della riforma della politica agricola comune per il periodo 2014-2020 – 3-00170
CAON, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAPARINI, FEDRIGA, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA e RONDINI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
la Commissione europea il 12 ottobre 2011 ha presentato un pacchetto di proposte relative alla riforma della politica agricola comune per il periodo 2014-2020, allo scopo di rafforzare la competitività, la sostenibilità e il consolidamento dell'agricoltura su tutto il territorio dell'Unione europea, di tutelare l'ambiente e di favorire lo sviluppo delle zone rurali;
dopo circa due anni si è concluso il 26 giugno 2013, con un accordo politico, il ciclo di negoziati sul futuro della politica agricola comune per i prossimi sette anni. L'accordo è sul piano strettamente politico, mentre spetterà al bilancio generale dell'Unione europea, per il 2014-2020, tradurre le misure in realtà. Il bilancio dell'Unione europea deve ancora essere definito, in mezzo ai tagli imposti della crisi economica;
il Commissario all'agricoltura Dacian Ciolos si è dichiarato fiducioso sull'accordo politico, per una riforma della politica agricola comune più equa, più agguerrita contro le crisi, che va in aiuto ai giovani e comprende le aspettative dei cittadini europei;
il Ministro interrogato si è detto soddisfatto sulla base di un'intesa fortemente migliorativa della posizione italiana e sul lavoro svolto dalla delegazione italiana, perché si è lavorato con l'obiettivo di far pesare il ruolo dell'Italia sul tavolo della riforma della politica agricola comune;
a parere degli interroganti, invece, l'accordo raggiunto a Bruxelles sulla politica agricola comune 2014-2020 è del tutto insufficiente rispetto alle esigenze del mondo agricolo europeo ed è particolarmente penalizzante per quello italiano;
si sa, purtroppo, con certezza che le stime sulle perdite medie complessive sull'agricoltura al Nord saranno attorno al 17 per cento;
dal 1o luglio 2013 la Croazia entra ufficialmente a far parte dell'Unione europea, diventando il 28esimo Stato membro;
gli interroganti si chiedono come si potrà, alla luce di questa nuova adesione, garantire lo stesso bilancio e, quindi, le stesse misure agli agricoltori dei 28 Stati membri. Nella migliore delle ipotesi il risultato del quadro finanziario pluriennale 2014/2020 sarà mantenuto e all'agricoltura verrà data la stessa quota di bilancio della precedente programmazione 2007/2013. Purtroppo ci si rende conto che non sarà come prima, perché non sarà più divisa per 15 Stati membri ma per 28;
i finanziamenti che saranno a disposizione dell'agricoltura italiana ammontano a circa 48 miliardi di euro, inferiori ai 52 previsti dal Ministro interrogato nel corso della sua audizione alle Commissioni agricoltura di Camera e Senato. Fondi insufficienti per riuscire a rilanciare il settore primario, principale mezzo per contrastare la crisi economica in atto;
il greening, ovvero il mantenimento di pascoli permanenti, la diversificazione delle colture e l'installazione di aree ecologiche, è una delle novità della politica agricola comune 2014-2020, che sembra imporrà la messa a riposo di una certa percentuale di terreni agricoli, aumentando così i costi per gli agricoltori;
il riso, seppur inserito come greening by definition (cioè come inverdimento per definizione, quindi non dovranno sottostare al regime greening per avere il contributo), passerà, presumibilmente, da un contributo di 1.000 euro per ettaro a 350 euro per ettaro, quindi perderanno almeno i due terzi degli aiuti che ricevono oggi;
l'Italia è contributore netto nei confronti dell'Europa e il Nord «regala», tra Roma e Bruxelles, almeno i tre quarti delle tasse e dei contributi che i cittadini del Nord versano;
purtroppo, l'agricoltura del Nord andrà incontro ad una catastrofe. Gli effetti negativi che la nuova politica agricola comune avrà sul sistema delle imprese agrozootecniche del Nord del Paese farà perdere alla zootecnia più del 15 per cento dei contributi che percepisce oggi;
presumibilmente ci si troverà di fronte alla chiusura di tutte quelle aziende agricole che vedranno ridursi drasticamente gli aiuti comunitari, che in questo periodo di profonda crisi sono una boccata d'ossigeno. Aziende che si vedranno ridotte anche del 40 per cento le contribuzioni comunitarie. Per un settore che vive anche di aiuto e sostegno pubblico non si tratta di una prospettiva rosea e beneaugurante;
secondo gli interroganti, con l'accordo raggiunto a Bruxelles, si è di fronte nella sostanza ad una falsa riforma che non avrà ricadute positive sulla competitività e l'innovazione delle imprese agricole italiane ed europee, perdendo così una preziosa occasione per promuovere il ruolo dell'agricoltura in Europa. Piuttosto che un pessimo accordo meglio nessun accordo, meglio lasciare le cose come stanno –:
quali saranno i vantaggi per gli agricoltori e gli allevatori italiani e se, invece, non si ritenga opportuno, alla luce di quanto evidenziato in premessa, rivedere la posizione dell'Italia, visto che l'accordo deve essere ancora ratificato formalmente dai Governi e dal Parlamento europeo, coinvolgendo il mondo delle organizzazioni delle imprese e delle cooperative agricole negli ambiti applicativi della riforma, delegati all'Italia ed agli altri Stati membri. (3-00170)
Iniziative, nell'ambito dell'esposizione universale Expo 2015, volte alla promozione della tradizione e della creatività enogastronomica italiana – 3-00171
SCHIRÒ PLANETA, CATANIA, GALGANO, CARUSO, MOLEA, VITELLI, CAUSIN e ROSSI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
la città di Milano ospiterà nell'ottobre del 2015 l'Expo 2015 «Nutrire il Pianeta Energia per la Vita»: un'occasione unica di crescita e visibilità del nostro Paese;
l'evento sarà l'occasione per affrontare la tematica universale e complessa della nutrizione da un punto di vista ambientale, storico, culturale, antropologico, medico, tecnico-scientifico ed economico;
pur ponendo al centro il tema del diritto ad una alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutto il pianeta, la manifestazione consentirà di dare visibilità anche alla tradizione e alla creatività enogastronomica del nostro Paese;
si tratta di una grande opportunità di promozione delle eccellenze italiane e di valorizzazione dei territori, non solo dal punto di vista agroalimentare, ma anche dal punto di vista storico-ambientale, grazie al vasto ed eccezionale patrimonio che il Paese dispone –:
quali iniziative, nell'ambito dell'esposizione universale Expo 2015, intenda adottare finalizzate alla promozione di uno dei settori portanti dell'economia italiana e alla valorizzazione dell'Italia dei territori, della cultura e delle biodiversità. (3-00171)