XVII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 12 settembre 2013.
Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta, Biancofiore, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lorenzin, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Migliore, Mogherini, Orlando, Pannarale, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Rossomando, Sani, Santelli, Sereni, Spadoni, Speranza, Tinagli, Valeria Valente, Vezzali, Vito.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta, Biancofiore, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lorenzin, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Migliore, Mogherini, Orlando, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Spadoni, Speranza, Tinagli, Valeria Valente, Vezzali, Vito.
Annunzio di proposte di legge.
In data 11 settembre 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
SBERNA e GIGLI: «Delega al Governo in materia di riforma del trattamento tributario delle famiglie numerose» (1566);
SBERNA e GIGLI: «Aumento del limite di reddito per l'applicazione delle detrazioni relative ai familiari a carico e introduzione di detrazioni per figli a carico relativamente alle addizionali regionali e comunali all'imposta sul reddito delle persone fisiche» (1567);
SBERNA e GIGLI: «Aumento dell'importo degli assegni familiari in favore delle famiglie numerose» (1568);
SBROLLINI: «Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla» (1569);
MOLTENI: «Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi» (1570);
MOLTENI: «Modifiche all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto dell'uso di indumenti o altri oggetti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché introduzione degli articoli 612-ter del codice penale e 24-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il delitto di costrizione all'occultamento del volto» (1571).
Saranno stampate e distribuite.
Trasmissioni dal Senato.
In data 11 settembre 2013 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
S. 888. – «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012» (approvato dal Senato) (1572);
S. 889. – «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013» (approvato dal Senato) (1573).
Saranno stampati e distribuiti.
Modifica del titolo di una proposta di legge.
La proposta di legge n. 935, d'iniziativa dei deputati DURANTI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Istituzione dell'Istituto superiore di studi per la formazione, la ricerca e l'intervento per la costruzione di processi di pace, la trasformazione nonviolenta dei conflitti e la promozione dell'eguaglianza sociale».
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
VII Commissione (Cultura):
CESA: «Legge quadro sullo spettacolo dal vivo» (964) Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XI e XIV.
XI Commissione (Lavoro):
FEDI ed altri: «Modifica all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di destinazione degli impiegati assunti a contratto in caso di chiusura di sedi estere del Ministero degli affari esteri» (885) Parere delle Commissioni I, III e V.
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 11 settembre 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2012 (COM(2013) 548 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VI (Finanze);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 (COM(2013) 627 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2013) 332 final), che sono assegnati in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). La predetta proposta di regolamento è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 12 settembre 2013;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul mercato unico delle telecomunicazioni (COM(2013) 634 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia delle delibere adottate dalla Commissione nel mese di agosto 2013.
Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dal difensore civico della regione Veneto.
Il difensore civico della regione Veneto, con lettera pervenuta in data 10 settembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico nell'anno 2012 e nel primo trimestre 2013 (Doc. CXXVIII, n. 11).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).
Comunicazioni di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 settembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla X Commissione (Attività produttive):
comunicazione concernente il conferimento, al dottor Antonio Lirosi, dell'incarico di consulenza, studio e ricerca;
comunicazione concernente il conferimento, alla dottoressa Simonetta Moleti, dell'incarico di direttore dell'Ufficio di Gabinetto.
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.
Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 10 settembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 537-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le richieste di parere parlamentare:
sullo schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali stanziati dalla Tabella E allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'attuazione dei programmi della Difesa finanziati in base all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, in materia di sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (28);
sullo schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo delle risorse stanziate dall'articolo 2195-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'attuazione dei programmi della Difesa finanziati in base all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, in materia di sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (29).
Queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), che dovrà esprimere i prescritti pareri entro il 2 ottobre 2013.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 5 agosto 2013, a pagina 4, seconda colonna, ventitreesima riga, dopo la parola: «XII » si intende inserita la seguente: «, XIII».
Nell’Allegato A al resoconto della seduta dell'11 settembre 2013, deve leggersi: «1-00180» e non: «1-00120», come stampato, a pagina 1, prima colonna, ventunesima riga, a pagina 6, quarta riga, e a pagina 18, prima colonna, diciannovesima riga.
TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE: MOGHERINI ED ALTRI; MARAZZITI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO SUL COMMERCIO DELLE ARMI, ADOTTATO A NEW YORK DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE IL 2 APRILE 2013 (A.C. 1239-1271-1541-A)
A.C. 1239-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.
A.C. 1239-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
PARERE FAVOREVOLE
Sulla proposta emendativa trasmessa dall'Assemblea:
NULLA OSTA
A.C. 1239-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.
A.C. 1239-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 del Trattato stesso.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – 1. Restano valide le disposizioni della legge 9 luglio 1990, n. 185.
2. 01. Scotto, Fava, Duranti, Piras, Marcon.
A.C. 1239-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
A.C. 1239-A – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
A.C. 1239-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
l'approvazione del Trattato risulta in linea con quanto da sempre sostenuto dallo Stato italiano nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti umani, del disarmo, della cooperazione e dello sviluppo e nel rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario e con il richiamo all'obbligo di risolvere le controversie internazionali con mezzi pacifici;
è necessario proseguire in tutte le sedi il lavoro dell'Italia finalizzato a migliorare l'articolato in esame relativamente agli aspetti del commercio delle armi con gruppi privati e a quelli del commercio delle componenti delle armi medesime e delle munizioni;
l'Italia possiede una normativa all'avanguardia sul tema delle armi, quale quella disposta dalla legge n. 185 del 1990;
al momento esistono due decisioni del Consiglio europeo, risalenti al 27 maggio e al 22 luglio scorsi, relative al trattato stesso che devono essere esaminate dal Parlamento europeo,
impegna il Governo:
ad assicurare che l'applicazione del Trattato avvenga nel pieno rispetto della legge n. 185 del 1990;
ad adottare ogni utile iniziativa nelle sedi opportune finalizzata a favorire le citate decisioni del Consiglio dell'Unione europea.
9/1239-A/1. (Nuova formulazione) Marazziti.
La Camera,
premesso che:
nel ratificare convintamente la convenzione internazionale per il commercio delle armi;
prendendo atto degli sforzi realizzati da una parte importante della comunità internazionale per proseguire il cammino di pace intrapreso dopo la seconda guerra mondiale, reso manifesto in particolare con la costituzione dell'ONU e aggiornato alle esigenze manifestatesi storicamente nel contesto internazionale in materia di armamenti anche attraverso questo trattato;
assumendo perciò il tema della regolamentazione della produzione e circolazione delle armi come uno degli aspetti fondamentali nel merito delle politiche di pace;
memore dell'impegno nazionale impresso nella propria Costituzione repubblicana, nata anch'essa dalla volontà di superare la stagione della guerra armata, ivi compresa la sua forma civile, che:
all'articolo 11 proclama il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie;
all'articolo 17 afferma per i cittadini il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi;
e assumendo pertanto il dato radicale di una identità nazionale fortemente iscritta nel rifiuto della guerra e dell'uso delle armi;
ricordando il ruolo attivo assunto ormai storicamente come Stato costruttore di pace nel suo impegno internazionale, sia all'interno dell'ONU, sia ancor più come fondatore della Comunità-Unione europea, recentemente insignita del Premio Nobel per la Pace;
assumendo la questione della regolamentazione del commercio delle armi come una nuova importantissima pagina di questa storia, ma altresì evidenziando che tale regolamentazione risponde nel campo della edificazione della pace esclusivamente al criterio della limitazione dell'impiego delle armi e non a quello ancor più fondamentale della prevenzione, che evidentemente riguarda anche la produzione;
volendo proseguire coerentemente il suo impegno di Stato costruttore di pace nel contesto internazionale,
impegna il Governo
a proseguire incessantemente nell'opera politica internazionale volta alla risoluzione non armata delle controversie;
ad assumere il tema della prevenzione produttiva di armi e della ricerca connessa, come una chiave fondamentale in ordine alla costruzione preventiva della pace, sia per frenare la possibilità di espansione dei rischi geopolitici fondati sugli armamenti, sia per ridurre al massimo i pericoli derivati dal terrorismo;
a promuovere come nuova meta per il dialogo e la costruzione attiva della pace nel contesto internazionale, la regolamentazione della produzione delle armi, motore fondamentale del commercio e per conseguenza delle guerre in tutto il mondo.
9/1239-A/2. Zanin, Grassi, Taricco, Cenni, Crimì, Martelli, Cova, Carra, Coppola, Fioroni, Gasbarra, Berlinghieri, Ginoble, Ventricelli, Casellato, Beni, Tentori, Terrosi, Quartapelle Procopio, Civati, D'Arienzo.
La Camera,
premesso che:
nel ratificare convintamente la convenzione internazionale per il commercio delle armi;
prendendo atto degli sforzi realizzati da una parte importante della comunità internazionale per proseguire il cammino di pace intrapreso dopo la seconda guerra mondiale, reso manifesto in particolare con la costituzione dell'ONU e aggiornato alle esigenze manifestatesi storicamente nel contesto internazionale in materia di armamenti anche attraverso questo trattato;
assumendo perciò il tema della regolamentazione della produzione e circolazione delle armi come uno degli aspetti fondamentali nel merito delle politiche di pace;
memore dell'impegno nazionale impresso nella propria Costituzione repubblicana, nata anch'essa dalla volontà di superare la stagione della guerra armata, ivi compresa la sua forma civile, che:
all'articolo 11 proclama il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie;
all'articolo 17 afferma per i cittadini il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi;
e assumendo pertanto il dato radicale di una identità nazionale fortemente iscritta nel rifiuto della guerra e dell'uso delle armi;
ricordando il ruolo attivo assunto ormai storicamente come Stato costruttore di pace nel suo impegno internazionale, sia all'interno dell'ONU, sia ancor più come fondatore della Comunità-Unione europea, recentemente insignita del Premio Nobel per la Pace;
assumendo la questione della regolamentazione del commercio delle armi come una nuova importantissima pagina di questa storia, ma altresì evidenziando che tale regolamentazione risponde nel campo della edificazione della pace esclusivamente al criterio della limitazione dell'impiego delle armi e non a quello ancor più fondamentale della prevenzione, che evidentemente riguarda anche la produzione;
volendo proseguire coerentemente il suo impegno di Stato costruttore di pace nel contesto internazionale,
impegna il Governo
a proseguire incessantemente nell'opera politica internazionale volta alla risoluzione pacifica delle controversie;
ad assumere il tema della regolamentazione su scala globale del commercio delle armi, come una chiave fondamentale in ordine alla costruzione preventiva della pace, sia per frenare la possibilità di espansione dei rischi geopolitici fondati sugli armamenti, sia per ridurre al massimo i pericoli derivati dal terrorismo;
a promuovere come nuova meta per il dialogo e la costruzione attiva della pace nel contesto internazionale, la regolamentazione della produzione delle armi, motore fondamentale del commercio e per conseguenza delle guerre in tutto il mondo.
9/1239-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Zanin, Grassi, Taricco, Cenni, Crimì, Martelli, Cova, Carra, Coppola, Fioroni, Gasbarra, Berlinghieri, Ginoble, Ventricelli, Casellato, Beni, Tentori, Terrosi, Quartapelle Procopio, Civati, D'Arienzo.
La Camera,
ravvisata l'urgenza di procedere alla ratifica del Trattato sul commercio delle armi per consentirne l'entrata in vigore auspicabilmente in occasione della prossima sessione dell'Assemblea generale dell'ONU, che si aprirà il 24 settembre 2013;
rilevato che il Trattato in oggetto istituisce i «più elevati standard comuni possibili al fine di regolare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali» (articolo 1);
considerato che la normativa italiana, incentrata sulla legge n. 185 del 1990, non solo contiene i predetti standard comuni ma prevede ulteriori disposizioni e meccanismi che, restando in vigore per il nostro Paese, potrebbero fare oggetto di emendamenti al Trattato ai sensi dell'articolo 20, al fine di renderlo ancor più incisivo;
segnalata l'opportunità di approfondire il controllo parlamentare sull'attuazione della legge n. 185 del 1990, esaminando le relazioni sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (Doc. LXVII),
impegna il Governo
ad applicare il Trattato sul commercio delle armi, continuando a dare piena attuazione alla legge n. 185 del 1990 e valorizzandola come modello a livello internazionale;
a promuovere, nei contatti bilaterali e multilaterali, l'adesione ovvero la ratifica di altri Stati al Trattato in questione affinché esso possa avere sempre più una dimensione universale.
9/1239-A/3. Scotto, Duranti, Piras, Marcon, Fava, Amendola, Manlio Di Stefano, Bergamini, Marazziti, Cirielli, Giancarlo Giorgetti, Locatelli.
DISEGNO DI LEGGE: S. 598 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO (OIL) N. 186 SUL LAVORO MARITTIMO, CON ALLEGATI, ADOTTATA A GINEVRA IL 23 FEBBRAIO 2006 NEL CORSO DELLA 94ma SESSIONE DELLA CONFERENZA GENERALE DELL'OIL, NONCHÉ NORME DI ADEGUAMENTO INTERNO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1328)
A.C. 1328 – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.
A.C. 1328 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
NULLA OSTA
A.C. 1328 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo I
RATIFICA ED ESECUZIONE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL.
A.C. 1328 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII della Convenzione stessa.
A.C. 1328 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo II
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO
Art. 3.
(Modifiche al codice della navigazione).
1. L'articolo 368 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 368. – (Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane). – Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali».
2. L'articolo 1091 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 1091. – (Diserzione). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumità fisica delle persone ovvero per la sicurezza della nave o dell'aeromobile, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, è punito, se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.
Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro».
3. L'articolo 1094 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 1094. – (Inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio). – Salvo che il fatto costituisca reato, il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso in occasione di servizio concernente la manovra, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.
Se dal fatto di cui al primo comma deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro.
Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero per la sicurezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni se l'ordine è dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile o per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo».
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. – (Modifiche in materia di legge regolatrice del contratto di arruolamento). – 1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole: «legge scelta dalle parti» sono sostituite dalle seguenti: «legge regolatrice del contratto di arruolamento».
3. 01. Airaudo, Di Salvo, Placido, Scotto, Fava.
A.C. 1328 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Modifiche in materia di età minima per l'ammissione al lavoro).
1. All'articolo 119, primo comma, del codice della navigazione, le parole: «quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «sedici anni».
2. Nell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, le parole: «15 anni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 anni».
A.C. 1328 – Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 5.
(Modifiche in materia di certificazione medica dei marittimi ed assistenza sanitaria a bordo).
1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Il certificato medico rilasciato, anche in lingua inglese, ha validità di due anni, ridotta ad un anno se il marittimo ha meno di 18 anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, può essere previsto un periodo di validità più breve anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte dal marittimo, come descritte dalla Convenzione STCW ’78/95 – Seafarers training, certification and watchkeeping Code.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i casi in cui, per comprovate ragioni di urgenza, ovvero se il periodo di validità del certificato scade nel corso di un viaggio, un marittimo può essere autorizzato a lavorare sulla base di certificazione medica provvisoria, valida fino al porto di scalo successivo e di durata comunque non superiore ai tre mesi».
2. Le navi passeggeri che effettuano navigazione internazionale breve e lunga, come definite dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e che trasportano più di 100 persone, devono avere a bordo un medico qualificato responsabile dell'assistenza sanitaria.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 5.
(Modifiche in materia di certificazione medica dei marittimi ed assistenza sanitaria a bordo).
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e degli affari esteri, sono determinate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, le qualifiche del medico responsabile dell'assistenza sanitaria. Il regolamento, premessa una ricognizione della legislazione vigente in materia di medico di bordo, ne dispone il coordinamento.
5. 2. Di Salvo, Scotto, Placido, Fava, Airaudo.
A.C. 1328 – Articolo 6
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 6.
(Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045)
1. L'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è abrogato.
A.C. 1328 – Articolo 7
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 7.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo XIII della Convenzione di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.480 per l'anno 2013 e in euro 2.960 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui al citato articolo XIII della Convenzione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce, senza ritardo, alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
A.C. 1328 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
in sede di Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno, l'articolo 5 reca modifiche in materia di certificazione medica dei marittimi ed assistenza sanitaria a bordo;
lo stesso articolo 5 prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i casi in cui, per comprovate ragioni di urgenza, ovvero se il periodo di validità del certificato scade nel corso di un viaggio, un marittimo può essere autorizzato a lavorare sulla base di certificazione medica provvisoria, valida fino al porto di scalo successivo e di durata comunque non superiore ai tre mesi;
per le navi passeggeri che effettuano navigazione internazionale breve e lunga, come definite dall'articolo 1 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e che trasportano meno di 100 persone, non è espressamente prevista la presenza a bordo di un medico qualificato responsabile dell'assistenza sanitaria, nonché, più genericamente, non essendo prevista sempre e comunque la presenza di un medico a bordo in tutte le navi che effettuano trasporti commerciali o passeggeri;
alla luce di quanto sopra si valuta impossibile adempiere, in taluni casi, alle disposizioni di cui all'articolo 5 che, come detto, prevedono la possibilità di autorizzare un marittimo a lavorare sulla base di certificazione medica provvisoria che, però, non si comprende da chi possa essere rilasciata a bordo, qualora in assenza di un medico qualificato responsabile,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a porre rimedio alla descritta contraddittorietà del provvedimento in esame.
9/1328/1. Rizzetto, Bechis, Ciprini, Tripiedi, Baldassarre.
La Camera,
premesso che:
in sede di Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno, l'articolo 3 reca «modifiche al codice della navigazione»;
l'istituzione del cosiddetto «doppio registro marittimo o registro internazionale», ha consentito agli armatori di firmare contratti differenziati con i marittimi a seconda dei rispettivi paesi d'origine; di conseguenza, ha favorito in questi ultimi anni l'imbarco di personale straniero a basso costo;
in particolare, l'articolo 2 (Comando ed equipaggi delle navi iscritte nel registro) della legge del 27 febbraio 1998 n. 30, che ha convertito il decreto-legge del 30 dicembre 1997 n. 457, già in passato ha suscitato forti preoccupazioni in merito alla possibilità che gli armatori si rivolgessero, per la composizione degli equipaggi, a personale da assumere a bassissimo costo e spesso privo della formazione necessaria, timori che si sono rivelati fondati in questi anni, nonostante le dichiarazioni degli armatori, i quali in sede sindacale avevano più volte affermato che non avrebbero rinunciato a imbarcare marittimi italiani;
negli anni scorsi, inoltre, si è verificata, per motivi di pressione fiscale e di regolamentazione dell'equipaggio, una fuga di gran parte della flotta dall'Italia verso paesi con bandiera di comodo (come Panama, Cipro, Liberia e altri paesi), provocando una crisi per i marittimi italiani; la costituzione del doppio registro se da una parte ha favorito il rientro di compagnie emigrate all'estero, dall'altra non ha consentito di garantire l'occupazione dei marittimi italiani,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa al fine di evitare una evidente discriminazione del personale marittimo italiano e garantire la legalità, la professionalità e la sicurezza sulle navi battenti bandiera italiana.
9/1328/2. Luigi Gallo, Rostellato, Rizzetto.
La Camera,
premesso che:
in sede di Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno, l'articolo 3 reca «modifiche al codice della navigazione»;
l'istituzione del cosiddetto «doppio registro marittimo o registro internazionale», ha consentito agli armatori di firmare contratti differenziati con i marittimi a seconda dei rispettivi paesi d'origine; di conseguenza, ha favorito in questi ultimi anni l'imbarco di personale straniero a basso costo;
in particolare, l'articolo 2 (Comando ed equipaggi delle navi iscritte nel registro) della legge del 27 febbraio 1998 n. 30, che ha convertito il decreto-legge del 30 dicembre 1997 n. 457, già in passato ha suscitato forti preoccupazioni in merito alla possibilità che gli armatori si rivolgessero, per la composizione degli equipaggi, a personale da assumere a bassissimo costo e spesso privo della formazione necessaria, timori che si sono rivelati fondati in questi anni, nonostante le dichiarazioni degli armatori, i quali in sede sindacale avevano più volte affermato che non avrebbero rinunciato a imbarcare marittimi italiani;
negli anni scorsi, inoltre, si è verificata, per motivi di pressione fiscale e di regolamentazione dell'equipaggio, una fuga di gran parte della flotta dall'Italia verso paesi con bandiera di comodo (come Panama, Cipro, Liberia e altri paesi), provocando una crisi per i marittimi italiani; la costituzione del doppio registro se da una parte ha favorito il rientro di compagnie emigrate all'estero, dall'altra non ha consentito di garantire l'occupazione dei marittimi italiani,
impegna il Governo
ad attivare un monitoraggio in ordine ai profili tecnico-giuridici della questione esposta in premessa, anche al fine di individuare eventuali profili di disparità di trattamento ed in tal caso di valutare possibili conseguenti correttivi normativi.
9/1328/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Luigi Gallo, Rostellato, Rizzetto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto – Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (M) n. 186 sul Lavoro marittimo – e le connesse disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno mettono a disposizione un quadro di regole standard globali, frutto di numerosi strumenti elaborati dalla comunità internazionale per tutelare il lavoro in ambito marittimo e per garantire condizioni di corretta concorrenza e affidabilità per gli operatori del commercio per mare;
la predetta Convenzione prevede diritti e principi fondamentali per la gente di mare in diversi ambiti – attinente in particolar modo le dignitose condizioni di lavoro a bordo e la tutela della salute – e fissa, tra le altre, regole standard e linee guida in materia di tutela della salute e della sicurezza e prevenzione degli infortuni;
le condizioni di lavoro della gente di mare presentano proprie specificità; d'altro canto, a tali lavoratori vanno garantiti diritti e tutele corrispondenti a quelle che la normativa assicura alla generalità dei lavoratori e delle lavoratrici;
l'articolo 3, comma 2, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – prevede, entro un termine che è stato più volte prorogato, l'adozione di provvedimenti finalizzati a dettare le disposizioni necessarie per consentire il coordinamento tra la disciplina prevista nel testo Unico stesso e la normativa speciale relativa all'attività lavorativa a bordo delle navi, così come quella in ambito portuale e quella concernente il trasporto ferroviario;
tuttavia, con lo strumento regolamentare previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 non è stato possibile operare il prescritto raccordo tra la normativa generale e quella speciale riguardante i singoli settori, il quale richiede necessariamente l'individuazione di nuove e autonome fattispecie anche penalmente rilevanti, da operarsi con una norma primaria;
a tal proposito pare opportuno riprendere il percorso avviato nella scorsa legislatura dal Governo, che aveva già preso in considerazione la necessità della approvazione di un'apposita delega ai fini dell'adozione di più decreti legislativi aventi ad oggetto il riordino delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel settore marittimo, oltre che in quello portuale e del trasporto ferroviario;
la questione è tuttora irrisolta e la ratifica della Convenzione ILO n. 186 sul lavoro marittimo ripropone l'urgenza di definirne una rapida soluzione; anche le organizzazioni sindacali hanno di nuovo sollecitato una decisione, sottolineando che il merito dei provvedimenti da emanarsi è già stato sostanzialmente condiviso presso i tavoli competenti e che gli ostacoli riguardano soprattutto la gerarchia delle fonti normative,
impegna il Governo
ad adottare con urgenza tutte le iniziative idonee a dare soluzione alla vicenda esposta in premessa, con la definizione di un percorso che porti all'adozione di appositi strumenti normativi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei settori marittimo, portuale e ferroviario e dei relativi decreti delegati.
9/1328/3. Giacobbe, Cinzia Maria Fontana.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto – Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo – e le connesse disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno mettono a disposizione un quadro di regole standard globali, frutto di numerosi strumenti elaborati dalla comunità internazionale, volti ad assicurare forme di tutela del lavoro in ambito marittimo e per garantire condizioni di corretta concorrenza e affidabilità per gli operatori del commercio per mare;
secondo quanto si evince dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge depositato presso l'altro ramo del Parlamento, la ratifica della citata Convenzione comporta il conseguente adeguamento di alcune disposizioni del nostro ordinamento, altrimenti non coerenti con l'impianto della normativa internazionale;
tra queste, in particolare, l'articolo 4 del disegno di legge originario, soppresso nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevedeva la revisione del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, al fine di scongiurare il prodursi di situazioni di disparità di trattamento economico e contrattuale tra il personale imbarcato in ragione della nazionalità dei lavoratori impiegati, superando l'ingiustificata differenziazione tra lavoratori italiani o comunitari e lavoratori non comunitari non residente nell'Unione europea, in palese contraddizione rispetto alle finalità stesse della citata convenzione;
come è noto, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997 stabilisce che le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani o comunitari, imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale, sono disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento e dai contratti collettivi dei singoli Stati membri e il criterio di collegamento tradizionalmente usato per regolare i rapporti di lavoro dei marittimi è quello della legge nazionale della nave sulla quale essi sono arruolati (cosiddetta legge della bandiera), così come recepito anche nel codice della navigazione;
diversamente invece, l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 457 del 1997 stabilisce che il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, è regolamentato non dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento, bensì dalla legge scelta dalle parti;
sempre secondo quanto riportato nella citata relazione illustrativa al disegno di legge originario depositato in Senato, si evince che «Tale modifica normativa si rende necessaria in base ai principi della Convenzione internazionale sul lavoro marittimo (ILO – MLC 2006), come viene osservato nella relazione per il recepimento di tale Convenzione, predisposta dalla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Va osservato, infatti, a tale riguardo, che nel Rapporto pubblicato dalla Commissione esperti dell'OIL sull'applicazione della Convenzione n. 147 del 1976 (marina mercantile – norme minime) la Commissione stessa ritiene che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 457 del 1997, che, come si è detto, prevede che i rapporti di lavoro dei marittimi non comunitari non residenti nell'Unione Europea, imbarcati a bordo di navi iscritte nel Registro internazionale, siano regolati dalla legge scelta dalle parti e comunque nel rispetto delle Convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo, non sia conforme alla Convenzione n. 147 summenzionata, che prevede che la responsabilità primaria della regolamentazione delle condizioni di lavoro e della vita a bordo dei marittimi sia in capo allo Stato di bandiera.»;
alla luce di tali considerazioni, pur prescindendo da ogni valutazione di merito circa la auspicabilità «sociale» di una soluzione rispetto all'altra, la circostanza della soppressione dell'articolo 4 del disegno di legge originario appare foriera di possibile contenzioso e di violazione del nostro ordinamento rispetto ai contenuti e alle finalità della Convenzione oggetto di ratifica con il provvedimento in questione,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile volta ad individuare una soluzione giuridica coerente con lo spirito della Convenzione OIL n. 186 sul lavoro marittimo con riferimento all'obiettivo del superamento di ogni forma di disparità di trattamento economico e contrattuale tra lavoratori nazionali o comunitari e lavoratori non comunitari non residenti nell'Unione europea, anche prevedendo l'adozione di un possibile regime transitorio ad esaurimento.
9/1328/4. Boccuzzi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto – Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo – e le connesse disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno mettono a disposizione un quadro di regole standard globali, frutto di numerosi strumenti elaborati dalla comunità internazionale, volti ad assicurare forme di tutela del lavoro in ambito marittimo e per garantire condizioni di corretta concorrenza e affidabilità per gli operatori del commercio per mare;
secondo quanto si evince dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge depositato presso l'altro ramo del Parlamento, la ratifica della citata Convenzione comporta il conseguente adeguamento di alcune disposizioni del nostro ordinamento, altrimenti non coerenti con l'impianto della normativa internazionale;
tra queste, in particolare, l'articolo 4 del disegno di legge originario, soppresso nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevedeva la revisione del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, al fine di scongiurare il prodursi di situazioni di disparità di trattamento economico e contrattuale tra il personale imbarcato in ragione della nazionalità dei lavoratori impiegati, superando l'ingiustificata differenziazione tra lavoratori italiani o comunitari e lavoratori non comunitari non residente nell'Unione europea, in palese contraddizione rispetto alle finalità stesse della citata convenzione;
come è noto, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997 stabilisce che le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani o comunitari, imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale, sono disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento e dai contratti collettivi dei singoli Stati membri e il criterio di collegamento tradizionalmente usato per regolare i rapporti di lavoro dei marittimi è quello della legge nazionale della nave sulla quale essi sono arruolati (cosiddetta legge della bandiera), così come recepito anche nel codice della navigazione;
diversamente invece, l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 457 del 1997 stabilisce che il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, è regolamentato non dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento, bensì dalla legge scelta dalle parti;
sempre secondo quanto riportato nella citata relazione illustrativa al disegno di legge originario depositato in Senato, si evince che «Tale modifica normativa si rende necessaria in base ai principi della Convenzione internazionale sul lavoro marittimo (ILO – MLC 2006), come viene osservato nella relazione per il recepimento di tale Convenzione, predisposta dalla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Va osservato, infatti, a tale riguardo, che nel Rapporto pubblicato dalla Commissione esperti dell'OIL sull'applicazione della Convenzione n. 147 del 1976 (marina mercantile – norme minime) la Commissione stessa ritiene che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 457 del 1997, che, come si è detto, prevede che i rapporti di lavoro dei marittimi non comunitari non residenti nell'Unione Europea, imbarcati a bordo di navi iscritte nel Registro internazionale, siano regolati dalla legge scelta dalle parti e comunque nel rispetto delle Convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo, non sia conforme alla Convenzione n. 147 summenzionata, che prevede che la responsabilità primaria della regolamentazione delle condizioni di lavoro e della vita a bordo dei marittimi sia in capo allo Stato di bandiera.»;
alla luce di tali considerazioni, pur prescindendo da ogni valutazione di merito circa la auspicabilità «sociale» di una soluzione rispetto all'altra, la circostanza della soppressione dell'articolo 4 del disegno di legge originario appare foriera di possibile contenzioso e di violazione del nostro ordinamento rispetto ai contenuti e alle finalità della Convenzione oggetto di ratifica con il provvedimento in questione,
impegna il Governo
ad attivare un monitoraggio in ordine ai profili tecnico-giuridici della questione esposta in premessa, anche al fine di individuare profili di disparità di trattamento ed in tal caso di valutare possibili conseguenti correttivi normativi.
9/1328/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Boccuzzi.
La Camera,
premesso che:
il comma 2 dell'articolo 5 del provvedimento in esame stabilisce che le navi passeggeri che effettuano navigazione internazionale breve e lunga devono avere a bordo un «medico qualificato» responsabile dell'assistenza sanitaria;
nella traduzione non ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'espressione qualified medical doctor viene tradotta sempre come «medico qualificato». Con un po’ di buon senso si ricorda che in italiano tale espressione non significa granché se non si aggiunge in cosa deve essere qualificato il medico. Nel nostro ordinamento, infatti, esistono i medici (laureati in medicina) e i «medici specializzati» con l'indicazione della specifica specializzazione, oppure – se si vuole – i «medici qualificati» con l'indicazione della specializzazione;
non è chiaro cosa significhi «medici qualificati» ai fini del lavoro a bordo delle navi. Si potrebbe supporre che non è sufficiente la laurea ma che occorra anche la specializzazione. È legittimo chiedersi che tipo di qualifica o abilitazione occorrerebbe avere. Nel testo al nostro esame ciò non è chiarito;
da una ricerca fatta è emerso che è ancora vigente, per le parti non superate dalla legislazione successiva e dalle convenzioni internazionali, il R.D. 29 settembre 1895 n. 636 «Approvazione del regolamento sulla sanità marittima», il quale agli articoli 28 e 29-ter regolamentano la figura del «medico di bordo», con annesso concorso pubblico e autorizzazione all'imbarco per svolgere la funzione di medico sulle navi,
impegna il Governo
ad adottare un regolamento che determini le qualifiche, richieste al medico di bordo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, realizzando un coordinamento della legislazione vigente in materia di medico di bordo.
9/1328/5. Di Salvo, Scotto, Placido, Fava, Airaudo.
La Camera,
premesso che:
il comma 2 dell'articolo 5 del provvedimento in esame stabilisce che le navi passeggeri che effettuano navigazione internazionale breve e lunga devono avere a bordo un «medico qualificato» responsabile dell'assistenza sanitaria;
nella traduzione non ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'espressione qualified medical doctor viene tradotta sempre come «medico qualificato». Con un po’ di buon senso si ricorda che in italiano tale espressione non significa granché se non si aggiunge in cosa deve essere qualificato il medico. Nel nostro ordinamento, infatti, esistono i medici (laureati in medicina) e i «medici specializzati» con l'indicazione della specifica specializzazione, oppure – se si vuole – i «medici qualificati» con l'indicazione della specializzazione;
non è chiaro cosa significhi «medici qualificati» ai fini del lavoro a bordo delle navi. Si potrebbe supporre che non è sufficiente la laurea ma che occorra anche la specializzazione. È legittimo chiedersi che tipo di qualifica o abilitazione occorrerebbe avere. Nel testo al nostro esame ciò non è chiarito;
da una ricerca fatta è emerso che è ancora vigente, per le parti non superate dalla legislazione successiva e dalle convenzioni internazionali, il R.D. 29 settembre 1895 n. 636 «Approvazione del regolamento sulla sanità marittima», il quale agli articoli 28 e 29-ter regolamentano la figura del «medico di bordo», con annesso concorso pubblico e autorizzazione all'imbarco per svolgere la funzione di medico sulle navi,
impegna il Governo
ad adottare, ove la legislazione italiana vigente in materia di medico di bordo non rispetti pienamente la normativa dell'Unione europea e le Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, un regolamento che determini le qualifiche richieste da queste ultime.
9/1328/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Salvo, Scotto, Placido, Fava, Airaudo.