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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 14 ottobre 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 14 ottobre 2013.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Archi, Baldelli, Baretta, Berretta, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Carrozza, Casero, Castiglione, Causin, Censore, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dellai, Dell'Aringa, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Frusone, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Legnini, Letta, Lupi, Manciulli, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Monaco, Moretto, Orlando, Picchi, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Rossi, Sani, Santelli, Scagliusi, Sereni, Speranza, Tidei, Tinagli, Villarosa.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Archi, Baldelli, Baretta, Berretta, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Carrozza, Casero, Castiglione, Causin, Censore, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Dellai, Dell'Aringa, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Frusone, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lorenzin, Lupi, Manciulli, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Monaco, Moretto, Orlando, Pes, Picchi, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Rossi, Sani, Santelli, Scagliusi, Sereni, Sisto, Speranza, Tidei, Tinagli, Valeria Valente, Villarosa, Vito.

Trasmissione dal Senato.

  In data 14 ottobre 2013 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 1015. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» (approvato dal Senato) (1682).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

  La proposta di legge VILLECCO CALIPARI: «Disposizioni concernenti la vendita e la determinazione dei canoni di occupazione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa» (161) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Valeria Valente.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

   A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  CARUSO ed altri: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza» (647). Parere delle Commissioni II, III, V, VII e XIV;
  MARGUERETTAZ ed altri: «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Istituzione della circoscrizione Valle d'Aosta per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» (1216). Parere della XIV Commissione.

   II Commissione (Giustizia):
  ANTEZZA ed altri: «Istituzione di un Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati di violenza sessuale» (1283). Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII.

   VI Commissione (Finanze):
  LABRIOLA: «Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia» (1321). Parere delle Commissioni I, V, XII e XIV.

   VIII Commissione (Ambiente):
  CARRESCIA ed altri: «Modifica all'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di condizioni per l'accesso al contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico delle unità immobiliari site nel centro storico dell'Aquila, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009» (1295). Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV;
  CIRIELLI: «Norma di interpretazione autentica e modifiche all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di sanatoria degli illeciti edilizi, nonché modifiche all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di acquisizione degli immobili abusivi» (1303). Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e VII.

   X Commissione (Attività produttive):
  LACQUANITI ed altri: «Disposizioni per il contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo» (1563). Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI e XIV.

   XI Commissione (Lavoro):
  TINAGLI ed altri: «Introduzione di un regime transitorio di incentivo all'occupazione e di sostegno del reddito in favore dei lavoratori non ammessi a fruire di disciplina speciale di salvaguardia per l'accesso al trattamento pensionistico» (1304). Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e X.

Trasmissioni dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 7 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, la relazione sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, riferita al primo semestre 2012 (Doc. XIX, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 8 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 285 del 1997, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, riferita all'anno 2011 (Doc. CLXIII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri.

  Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 8 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 11-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, la relazione sulla situazione, i risultati raggiunti e le prospettive degli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2012 (Doc. LXXXII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 10 ottobre 2013, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 26 settembre 2013, sul disegno di legge recarne disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (Atto Camera n. 1542).

  Questo parere è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova (COM(2013) 678 final).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 10 ottobre 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti – Bilancio finale dell'8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo – Esercizio 2012 (COM(2013) 541 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Consolidare le basi della regolamentazione intelligente: migliorare la valutazione (COM(2013) 686 final) e relativo allegato (COM(2013) 686 final – Allegato), che sono assegnati in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Progetto di bilancio rettificativo n. 9 al bilancio generale 2013 – Stato delle entrate per sezione – Stato delle spese per sezione – Sezione III – Commissione (COM(2013) 691 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Sesta relazione finanziaria della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Esercizio finanziario 2012 (COM(2013) 695 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Relazione della Commissione sui lavori dei comitati nel 2012 (COM(2013) 701 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 10 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI MOLTENI ED ALTRI N. 1-00183, BRAGA ED ALTRI N. 1-00013, DI SALVO ED ALTRI N. 1-00204 E PIZZOLANTE ED ALTRI N. 1-00205 CONCERNENTI INIZIATIVE A FAVORE DEI LAVORATORI FRONTALIERI

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    sono quasi 60.000 i lavoratori delle aree di confine del nostro Paese, cosiddetti «frontalieri», che quotidianamente si recano per lavoro in Svizzera, principalmente nei Cantoni Ticino e dei Grigioni;
    negli ultimi anni, il numero dei frontalieri che lavorano nella Confederazione svizzera è cresciuto in misura notevole (6-7 per cento nel 2012) anche a causa della grave crisi economica-occupazionale che ha investito il nostro Paese e che, oggi, non mostra segni concreti di superamento;
    il fenomeno del frontalierato nel nostro Paese è ancora più ampio se si considerano gli 85.000 lavoratori di tutti i territori italiani di confine (Piemonte, Lombardia, Veneto, Trento, Bolzano, Friuli e Romagna) che quotidianamente attraversano i confini nazionali per andare a lavorare, oltre che in Svizzera, in Francia, in Austria, in Slovenia o a San Marino; questi lavoratori svolgono oltretutto un'importante funzione di compensazione in un mercato del lavoro interno caratterizzato da un elevato tasso di disoccupazione ed un crescente ricorso agli ammortizzatori sociali;
    i settori coinvolti riguardano principalmente l'attività manifatturiera e le costruzioni, oltre che sempre più il terziario: in Ticino, in particolare, l'andamento recente dei permessi ai frontalieri mostra l'incremento più alto in settori quali ricerca e sviluppo, attività di engineering e attività finanziarie, offrendo un'opportunità ai giovani laureati, i quali a loro volta diventano una risorsa ben impiegata dai vicini elvetici;
    divenuto ormai un fenomeno strutturale del mercato del lavoro ed un aspetto rilevante nei rapporti con la Svizzera, il lavoro frontaliero costituisce un importante contributo allo sviluppo di questi Paesi e rappresenta un'elevata risorsa per l'economia delle province di confine;
    la presenza di un consistente numero di frontalieri ha indotto in passato lo Stato italiano e la Confederazione svizzera a stipulare numerosi accordi bilaterali per regolare varie questioni riguardanti, tra l'altro, la previdenza sociale, l'imposizione fiscale e l'indennità di disoccupazione;
    in Svizzera, il mercato del lavoro è determinato da una flessibilità estrema, poiché ogni contratto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti contraenti senza la presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, con il solo preavviso di tre mensilità al massimo;
    ciò significa che, ovviamente, aumenta la richiesta di lavoratori frontalieri italiani nel periodo in cui l'economia svizzera è florida, ma, nelle fasi di crisi, i primi a perdere il posto di lavoro sono proprio i frontalieri, che, peraltro, non possono usufruire degli ammortizzatori sociali vigenti in Svizzera;
    la legge 5 giugno 1997, n. 147 (norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro) all'articolo 1 prevede che: «Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90, l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è incaricato di provvedere alla corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla presente legge in favore dei lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati in Svizzera a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro». E, inoltre, al comma 2 del predetto articolo viene disposto che: «Presso l'INPS è istituita, per l'intero periodo di validità dell'accordo di cui al comma 1, la gestione con contabilità separata per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, finanziata dalla retrocessione da parte elvetica delle quote di contribuzione versate dai lavoratori». Inoltre, al comma 4 del predetto articolo viene disposto che «La corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione, a norma della presente legge, è limitata all'esaurimento delle disponibilità della gestione di cui al comma 2»;
    la legge n. 147 del 1997 disciplina le categorie di lavoratori che possono fruire dei trattamenti di disoccupazione speciali, la durata degli stessi e le modalità per richiederli; nello specifico, i lavoratori frontalieri erano assoggettati ad una trattenuta mensile sul salario ricevuto in Svizzera che veniva poi, in parte, trasferita all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su una contabilità separata, destinata al pagamento dell'indennità di disoccupazione speciale;
    il protocollo addizionale all'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1o giugno 2002, tra la Confederazione svizzera, da un lato, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altro, in materia di disoccupazione, ha previsto una proroga, per un periodo di sette anni a decorrere dal 1o giugno 2002, dell'accordo bilaterale sulla retrocessione finanziaria (circolare n. 78 del 2003). Terminata la proroga di sette anni dell'accordo italo-svizzero, sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, dal giugno 2009, la Confederazione svizzera è tenuta ad applicare i regolamenti comunitari di sicurezza sociale, che contengono anche norme specifiche in materia di disoccupazione dei lavoratori frontalieri. Pertanto, la Confederazione svizzera non potrà più trasferire i contributi, ancorché questi continueranno ad essere oggetto di detrazione sulla busta paga dei lavoratori frontalieri;
    nei rapporti tra Stato italiano e Confederazione svizzera, Paese membro dello spazio economico europeo, attualmente si applicano i regolamenti comunitari in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La disciplina delle indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri è contenuta negli articoli 65 e seguenti del regolamento (CE) n. 883/2004. In tale articolo viene previsto che il disoccupato, già frontaliero, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato di residenza e che le stesse devono essere corrisposte dall'istituzione competente di tale Stato come se, nel corso della sua ultima attività lavorativa, il lavoratore fosse stato soggetto alla legislazione dello Stato di residenza;
    il lavoratore deve, quindi, soddisfare le condizioni richieste dalla legislazione del Paese di residenza per conseguire il diritto alle prestazioni di disoccupazione;
    per accertare se tali condizioni siano soddisfatte, l'istituzione del Paese di residenza tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Paese, considerandoli come periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa applicata, a prescindere dalla circostanza che l'interessato risulti già assicurato nel quadro di tale legislazione. Il sopra citato regolamento (CE) n. 883/2004 prevede, poi, all'articolo 65, paragrafi 6 e 7, che la Confederazione svizzera rimborsi all'Italia l'intero importo delle prestazioni erogate da quest'ultima durante i primi tre mesi di disoccupazione per ogni soggetto interessato, altresì i primi cinque mesi se il soggetto, durante i 24 mesi precedenti, ha maturato contributi nella Confederazione svizzera per almeno 12 mesi;
    con circolare dell'Inps 4 aprile 2013, n. 50, l'Istituto precisava che «il disoccupato residente in Italia che sia frontaliero in Svizzera – in quanto persona che, nel corso della sua ultima attività lavorativa, risiedeva in uno Stato membro (Italia) diverso da quello competente (Svizzera) e continua a risiedere in tale Stato membro – riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività lavorativa» e che, pertanto, «il diritto, la misura e la durata della prestazione saranno determinati, come per i lavoratori rimasti disoccupati in Italia, per i diritti maturati con decorrenza fino al 31 dicembre 2012, secondo le norme che disciplinano l'indennità di disoccupazione ordinaria. A decorrere dal 1o gennaio 2013 le prestazioni saranno concesse secondo le disposizioni, previste dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI»;
    gli uffici territoriali dell'Inps operanti nelle province di confine con la Svizzera, a partire dal mese di settembre 2012, hanno sospeso ai lavoratori frontalieri disoccupati l'erogazione dell'indennità speciale di disoccupazione, che è stata sostituita con la disoccupazione ordinaria e, a decorrere dal 1o gennaio 2013, con il nuovo sussidio di disoccupazione (ASpI) istituito con la cosiddetta legge di riforma Fornero;
    tali nuove misure penalizzano fortemente i lavoratori frontalieri, la cui indennità di disoccupazione subisce una decurtazione del 20-25 per cento e una riduzione del periodo di applicazione da 12 a 8 mesi;
    in sede di risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-00124, nella seduta del 4 giugno 2013 in Commissione lavoro pubblico e privato, è emerso che le somme residue sulla gestione istituita presso l'Inps, ex legge n. 147 del 1997, ammontano a 270 milioni di euro;
    il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che tali somme, seppur accantonate, non potranno essere destinate a nuove e ulteriori ragioni di spesa;
    la destinazione d'uso di tali somme è già, di fatto, mutata, in quanto le somme accantonate a titolo di fondo speciale sono andate a confluire nella disoccupazione ordinaria sino al dicembre 2012 e, nei fondi ASpI e mini ASpI, dal 1o gennaio 2013, in virtù della legge n. 92 del 2012;
    la legge n. 92 del 2012 non abroga il sistema di gestione separata e, pertanto, le somme rimesse dalla Svizzera all'Italia devono essere tenute completamente separate da ogni altro tipo di gestione contabile;
    nel tentativo di equiparazione del lavoratore italiano e di quello frontaliero si è creata una disparità ancor più grande, in quanto le trattenute in busta subite dai frontalieri sono diverse da quelle subite dal lavoratore italiano;
    le somme versate dai lavoratori frontalieri e destinate al fondo disoccupazione speciale devono essere utilizzate sino ad esaurimento con gestione separata e con trattamento indennitario pari a quello erogato in virtù degli accordi bilaterali, in quanto, sebbene gli accordi bilaterali non siano più in vigore, i fondi versati sono presenti nelle casse dell'Inps nella somma di 270 milioni di euro, con previsione di erogazione, come previsto dalla legge n. 147 del 1997;
    la mancata erogazione dell'indennità causa, ovviamente, grave disagio a moltissimi cittadini lombardi già colpiti duramente dalla perdita del posto di lavoro, in una fase economica dove è ancora più difficile il reinserimento lavorativo, sia in Italia, sia nella vicina Svizzera;
    il lavoro frontaliero rimane spesso una realtà lontana dalle istituzioni centrali e periferiche dello Stato, che non sempre introducono una specifica disciplina legislativa in grado di riconoscerne pienamente il valore, né il ruolo che svolge nel contesto economico e sociale delle aree territoriali ove è presente;
    sarebbe necessario definire un quadro di diritti e doveri chiari legati a questa peculiare condizione di lavoro e dare delle soluzioni ai problemi in essere, generati principalmente dalla mancanza di una regolamentazione specifica;
    i territori di confine, da cui ogni giorno partono i frontalieri diretti a lavorare in Svizzera, sono peraltro territori virtuosi, con un residuo fiscale attivo molto elevato e con percentuali bassissime di evasione fiscale, paragonabili, appunto, a quelle della Svizzera;
    il 6 settembre 2013, il quotidiano di informazione on-line Mattinonline, edizione svizzera, riportava la notizia che la Svizzera continuerebbe a pagare all'Inps le indennità di disoccupazione per i frontalieri italiani, ma che l'ente previdenziale non utilizzerebbe tali soldi a beneficio dei frontalieri italiani, insinuando il dubbio che con queste risorse sia effettuato il pagamento delle pensioni di invalidità agli immigrati;
    nel 2012, la Camera dei deputati aveva approvato un testo di legge (il cui iter si è arrestato al Senato della Repubblica per la fine della XVI legislatura) finalizzato a migliorare i trattamenti di disoccupazione dei lavatori frontalieri in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando le disponibilità esistenti nella gestione con contabilità separata istituita presso l'Inps ai sensi della citata legge n. 147 del 1997,

impegna il Governo:

   a chiarire se le somme residue sulla gestione separata dell'Inps, dedicate alla disoccupazione speciale per i frontalieri italiani, siano confluite ingiustificatamente in altri fondi o utilizzate, anche parzialmente od indirettamente, per altri scopi, e, in caso affermativo, quali e a quale titolo;
   a provvedere affinché il fondo destinato all'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri sia e resti separato ed utilizzato come previsto dalla legge n. 147 del 1997 ancora vigente;
   ad applicare il principio in base al quale i soldi trattenuti ai frontalieri debbano essere utilizzati solo ed esclusivamente a favore dei frontalieri stessi, principalmente per integrare gli ammortizzatori sociali ad essi destinati, ristabilendo una diretta e più equa corrispondenza tra le alte trattenute subite in Svizzera e quanto loro versato a titolo di ammortizzatore;
   ad impegnarsi affinché, per quanto di competenza, in ogni futuro provvedimento a carattere fiscale e previdenziale, adottato nel nostro Paese, le migliaia di lavoratori frontalieri di tutti i territori del nostro Paese, che lavorano in Svizzera, in Francia, in Austria, in Slovenia o a San Marino, non siano trascurati, penalizzati o privati dello stesso grado di diritti e di tutele di tutti gli altri cittadini, come purtroppo è spesso accaduto fino ad oggi.
(1-00183) «Molteni, Giancarlo Giorgetti, Gianluca Pini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Prataviera, Rondini».


   La Camera,
   premesso che:
    sono circa 80.000 le lavoratrici e i lavoratori italiani che ogni giorno attraversano i confini nazionali per prestare la loro attività lavorativa all'estero con il permesso di frontaliere;
    di questi, oltre 45.000 provengono dalle province di Como, Varese e Sondrio;
    il frontalierato è, a tutti gli effetti, un fenomeno strutturale del mercato del lavoro ed un aspetto rilevante nei rapporti dell'Italia con i Paesi di confine; ha rappresentato nel corso del tempo e rappresenta tuttora un importante contributo allo sviluppo di questi Paesi ed un'elevata risorsa per l'economia delle province italiane di confine;
    la particolare condizione di vita e di lavoro dei frontalieri li espone, tuttavia, ad una serie complessa di problematiche di natura fiscale, previdenziale, di sicurezza sociale e regolazione del lavoro, derivanti dal fatto di essere a tutti gli effetti cittadini italiani ma prestatori di lavoro in uno Stato estero;
    nonostante la rilevanza del fenomeno, il nostro Paese non dispone di una specifica disciplina legislativa in grado di riconoscere pienamente il valore e l'importanza del lavoro frontaliero per il contesto economico e sociale delle aree territoriali ove è presente; al contrario, diversi provvedimenti governativi adottati negli ultimi anni hanno ignorato la specificità dello status di lavoratore frontaliere, generando talvolta una sottovalutazione, se non un aggravamento dei tanti problemi aperti;
    a titolo esemplificativo le recenti controversie maturate in ordine al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione speciale per i frontalieri attivi in Svizzera, così come le contraddittorie comunicazioni fiscali circa la dichiarazione di conti-stipendi e le velate accuse d'infondati privilegi, hanno evidenziato l'esistenza di uno spettro assai più ampio di problematiche;
    è opportuno stimolare un più convinto impegno per arrivare al più presto all'approvazione di uno statuto dei lavoratori frontalieri, che definisca un quadro di diritti e doveri chiari legati a questa peculiare condizione di lavoro e dia soluzione ai problemi in essere, generati principalmente dalla mancanza di una regolamentazione specifica,

impegna il Governo

a promuovere l'apertura di un tavolo di confronto, con le rappresentanze delle associazioni sindacali e dei lavoratori dei territori di confine e le regioni territorialmente coinvolte, con l'obiettivo di predisporre l'impianto di uno statuto dei lavoratori frontalieri utile alla ripresa dei negoziati internazionali in grado di produrre accordi bilaterali con i Paesi di confine, che prevedano una specifica ed appropriata disciplina del lavoro frontaliero.
(1-00013) «Braga, Guerra, Marantelli, Gadda, Orlando, Arlotti, Dell'Aringa, Baretta, Senaldi, Gianni Farina, Tentori, Fragomeli, Garavini, Brandolin, Borghi, Basso».


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 5 giugno 1997, n. 147, in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, riporta le norme di attuazione di quanto previsto dall'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri (protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90);
    il protocollo addizionale all'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1o giugno 2002, tra la Confederazione svizzera da un lato e l'Unione europea e i suoi Stati Membri dall'altro, in materia di disoccupazione, ha previsto una proroga, per un periodo di sette anni a decorrere dal 1o giugno 2002, del sopracitato accordo bilaterale sulla retrocessione finanziaria;
    allo scadere dei sette anni, nonostante le richieste, da parte italiana e, infine, anche congiuntamente con il Governo francese, la parte svizzera non ha ritenuto di prorogare la validità degli accordi bilaterali, che disciplinavano la retrocessione finanziaria dei contributi dei lavoratori frontalieri all'assicurazione svizzera contro la disoccupazione;
    pertanto, a partire dal giugno 2009, si è completata l'applicabilità alla Svizzera dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, che prevedono norme specifiche in materia di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri (articolo 71 del regolamento n. 1408 del 1971);
    a decorrere dal 1o aprile 2012, ai sensi della decisione n. 1 del 2012, adottata il 31 marzo 2012 dal comitato misto sulla libera circolazione delle persone, istituito ai sensi dell'Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera, dall'altro, i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche alla Svizzera;
    a quest'ultima si estendono, quindi, le disposizioni del regolamento (CE) n. 883 del 2004 in materia di prestazioni di disoccupazione, incluse quelle di cui all'articolo 65 per «Disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente», che delineano, tra l'altro, il regime di tutela della disoccupazione per la generalità dei lavoratori frontalieri;
    in particolare, ai sensi del paragrafo 2 e del paragrafo 5, lettera a), del predetto articolo 65, il disoccupato residente in Italia che sia frontaliero in Svizzera – in quanto persona che, nel corso della sua ultima attività lavorativa risiedeva in uno Stato membro (Italia) diverso da quello competente (Svizzera) e continua a risiedere in tale Stato membro – riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività lavorativa;
    tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza. In particolare, a far data dal 1o aprile 2012, ai sensi della richiamata decisione n. 1 del 2012 e del regolamento (CE) n. 883 del 2004, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) applica anche ai lavoratori frontalieri in Svizzera il regime di tutela della disoccupazione previsto dal citato articolo 65;
    in base al predetto articolo, il diritto, la misura e la durata della prestazione saranno determinati, come per i lavoratori rimasti disoccupati in Italia, per i diritti maturati con decorrenza fino al 31 dicembre 2012, secondo le norme che disciplinano l'indennità di disoccupazione ordinaria. A decorrere dal 1o gennaio 2013, le prestazioni saranno concesse secondo le disposizioni, previste dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI;
    con riferimento alla precedente disciplina applicata sotto la vigenza dell'Accordo fra Italia e Svizzera, la legge n. 147 del 1997, ai fini dell'attuazione di quanto previsto sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, è stata istituita presso l'Inps una gestione separata per provvedere alla corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati in Svizzera, a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro;
    tale gestione era finanziata dalla retrocessione da parte elvetica delle quote di contribuzione versate dai lavoratori e la corresponsione dei trattamenti era limitata all'esaurimento delle disponibilità di tale gestione. Attualmente, secondo quanto di recente confermato dal Governo, la gestione segnerebbe ancora un saldo contabile positivo di 270 milioni di euro;
    la legge n. 147 del 1997 prevedeva che il diritto al trattamento speciale di disoccupazione fosse subordinato allo svolgimento in Svizzera di un'attività soggetta a contribuzione per almeno un anno nei due anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione. La durata del trattamento speciale di disoccupazione era di trecentosessanta giorni, comprensivi delle domeniche e degli altri giorni festivi, e il suo importo giornaliero è stabilito, per ciascun anno, dal consiglio di amministrazione dell'Inps. Ai lavoratori che fruivano dei trattamenti speciali di disoccupazione venivano corrisposti gli assegni per il nucleo familiare, con onere a valere sulle disponibilità della gestione separata;
    con riferimento alla possibilità di utilizzare le somme residue sulla gestione istituita presso l'Inps con la legge n. 147 del 1997 per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha riferito che, secondo il Ministero dell'economia e delle finanze, tali somme, seppure accantonate, non potranno essere destinate a nuove e ulteriori ragioni di spesa. Ciò in quanto l'INPS, con quelle somme, «deve garantire il riconoscimento dei trattamenti di disoccupazione secondo il regime previsto a legislazione vigente»;
    tale interpretazione ministeriale non appare, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, del tutto corretta, dal momento che i trattamenti di disoccupazione transfrontalieri non sono più distinti dagli altri erogati alle lavoratrici e ai lavoratori italiani. Inoltre, sulla gestione si generano notevoli risparmi grazie alla minor spesa determinata dalla corresponsione dell'ASpI e della mini ASpI (anziché l'indennità di disoccupazione speciale) e il minor numero di mensilità durante le quali deve essere corrisposta, considerando che – a seconda dei casi – i primi 3 o 5 mesi di indennità di disoccupazione sono a carico della Svizzera;
    le risorse della gestione sono di un ammontare tale da poter consentire un loro utilizzo – anche parziale – per far fronte alla peculiare e specifica situazione disoccupazionale dei frontalieri, ad esempio, ampliando il numero dei casi in cui è possibile fruire del trattamento di disoccupazione modificando in tutto o in parte i requisiti per poterne goderne, aumentando gli importi dell'indennità o prevedendo l'aumento della durata massima del trattamento con un aumento progressivo al crescere dell'età a partire dai 50 anni (50, 55, 60 anni). Questo in considerazione delle maggiori difficoltà che tali lavoratori trovano, in ragione dell'età, a essere rioccupati e a rientrare nel mercato del lavoro. In particolare, tale aumento deve essere più che proporzionale al crescere dell'età, in modo da accompagnare il lavoratore fino alla maturazione del diritto alla pensione,

impegna il Governo

a destinare, con il primo provvedimento utile, quota parte delle risorse della gestione istituita presso l'INPS con la legge n. 147 del 1997 a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, ad esempio ampliando il numero dei casi in cui è possibile fruire del trattamento di disoccupazione, modificando in tutto o in parte i requisiti per poterne godere, aumentando gli importi dell'indennità o prevedendo l'aumento della durata massima del trattamento, nonché un aumento progressivo del medesimo al crescere dell'età a partire dai 50 anni (50, 55, 60 anni), in considerazione delle maggiori difficoltà per tali lavoratori a trovare una nuova occupazione e rientrare nel mercato del lavoro, in modo da accompagnare il lavoratore fino alla maturazione del diritto alla pensione.
(1-00204) «Di Salvo, Lacquaniti, Kronbichler, Airaudo, Placido».


   La Camera,
   premesso che:
    è considerato frontaliero il soggetto residente in Italia che non soggiorna all'estero, ma che presta l'attività, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi. Ad oggi, però, non esiste una definizione univoca di lavoro frontaliero. Ogni convenzione, che si stipula con Paesi stranieri al fine di disciplinare il suddetto fenomeno, detta, di volta in volta, una definizione, creando incertezza nel mondo del diritto;
    da un punto di vista strettamente numerico la realtà dei lavoratori frontalieri non è certamente insignificante. Basti pensare che circa 80.000 sono le lavoratrici e i lavoratori italiani che ogni giorno attraversano i confini nazionali per prestare la loro attività lavorativa all'estero con il permesso di frontalieri; di questi 48.000 in Canton Ticino provenienti dalle province di Como, Varese e Verbano-Cusio-Ossola, 6.500 nei Grigioni, provenienti soprattutto dalla provincia di Sondrio e in piccola parte da quella di Bolzano, 1.500 nel Vallese, provenienti dalla zona di Verbano-Cusio-Ossola. A questi si aggiungono i più di 6.000 cittadini italiani che dall'Emilia-Romagna e dalle Marche si recano a lavorare nella Repubblica di San Marino, i 3.700 che giornalmente dalla provincia di Imperia si recano a lavorare, soprattutto, nel Principato di Monaco e in Francia (1.500), nonché altre centinaia di italiani che per lo stesso motivo si recano in Austria, in Slovenia e nella Città del Vaticano;
    il lavoratore frontaliero è, come risulta anche dai dati sopra menzionati, un fenomeno strutturale del mercato del lavoro ed un aspetto rilevante nei rapporti dell'Italia con i Paesi di confine; ha rappresentato nel corso del tempo e rappresenta tuttora un importante contributo allo sviluppo di questi Paesi ed un'elevata risorsa per l'economia delle province italiane di confine;
    la particolare condizione di vita e di lavoro dei frontalieri li espone, tuttavia, ad una serie complessa di problematiche di natura fiscale, previdenziale, di sicurezza sociale e regolazione del lavoro, derivanti dal fatto di essere a tutti gli effetti cittadini italiani ma prestatori di lavoro in uno Stato estero;
    nonostante la rilevanza del fenomeno, il nostro Paese non dispone di una specifica disciplina legislativa in grado di riconoscere pienamente il valore e l'importanza del lavoro frontaliero per il contesto economico e sociale delle aree territoriali ove è presente;
    al contrario, diversi provvedimenti governativi adottati negli ultimi anni hanno, in alcuni casi, ignorato la specificità dello status di lavoratore frontaliero, generando una sottovalutazione ovvero, in taluni casi, un aggravamento dei tanti problemi aperti che la questione pone. Basti pensare, al riguardo, alle recenti controversie maturate in ordine al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione speciale per i frontalieri attivi in Svizzera, così come la questione della franchigia di esenzione per i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero in zone di frontiera;
    tutte queste ragioni non possono che indurre a stimolare un più convinto impegno per arrivare al più presto all'approvazione di uno «statuto dei lavoratori frontalieri», che definisca un quadro di diritti e doveri chiari legati a questa peculiare condizione di lavoro e dia soluzione ai problemi in essere, generati principalmente dalla mancanza di una regolamentazione specifica,

impegna il Governo:

   a promuovere l'apertura di un tavolo di confronto, con le rappresentanze delle associazioni sindacali e dei lavoratori dei territori di confine e le regioni territorialmente coinvolte, con l'obiettivo di predispone l'impianto di uno «statuto dei lavoratori frontalieri» che preveda una specifica ed appropriata disciplina del lavoro frontaliero;
   a garantire, in attesa della definizione dello statuto, in continuità con gli anni passati, la franchigia prevista per i lavoratori frontalieri.
(1-00205) «Pizzolante, Costa, Bernardo, Biasotti, Bosco, Giammanco, Lainati, Mottola, Polverini, Vignali».


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITÀ IMMOBILIARE, DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA LOCALE, NONCHÉ DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI (A.C. 1544-A)

A.C. 1544-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1544-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 1544-A – Articoli del decreto-legge ed annessi allegati

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO ED ANNESSI ALLEGATI 1, 2, 3, 4

Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITÀ IMMOBILIARE, DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA LOCALE

Art. 1.
(Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54).

  1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

Art. 2.
(Altre disposizioni in materia di IMU).

  1. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
  2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: «9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.»
   b) al comma 10, sesto periodo, le parole «alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» sono sostituite dalle seguenti: «agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

  3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «sanitarie,», sono inserite le seguenti: «di ricerca scientifica,». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.
  4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
  5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

Art. 3.
(Rimborso ai comuni del minor gettito IMU).

  1. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dagli articoli precedenti, è attribuito ai medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4.
(Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato).

  1. All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole «è ridotta al 19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotta al 15 per cento».
  2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Art. 5.
(Disposizioni in materia di TARES).

  1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:
   a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
   b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
   c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
   d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.

  2. È abrogato il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.
  3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
  4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.

Art. 6.
(Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare).

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale e ad interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico. A tal fine le predette banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la Associazione Bancaria Italiana. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.»
   b) dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente: «8-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali.»

  2. La dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 2, comma 475 della Legge n. 244 del 2007, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
  3. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 39, della legge 23 dicembre 2008, n. 191, concernente l'istituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo è altresì consentito anche ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La dotazione del Fondo è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.».
  4. Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
  5. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa dove siano già stati attivati bandi per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  6. All'articolo 2, comma 23, primo periodo, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

Art. 7.
(Ulteriore anticipo di liquidità ai comuni).

  1. Nelle more della definizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno eroga, entro il 5 settembre 2013, ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo di 2.500 milioni di euro, quale ulteriore anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione, per ciascun comune, è quello riportato nell'allegato 1.

Art. 8.
(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali).

  1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013.
  2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune.
  3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio mandato degli enti locali, il cui mandato consiliare ha avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, è differito al 30 novembre 2013, in deroga al termine di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Art. 9.
(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

  1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 36, comma 1, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;
   b) all'articolo 38, comma 1, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».

  2. Nel corso del terzo esercizio di sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal presente articolo, sono applicate le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 per l'esercizio 2013, unitamente:
   a) al principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;
   b) alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto del principio contabile dell'annualità, riunisce il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione trasmettono al tesoriere le previsioni del bilancio pluriennale 2013 – 2015 relative all'esercizio 2014, riclassificate secondo lo schema previsto per l'esercizio 2014;
   c) all'istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria, in sostituzione del fondo svalutazione crediti.

  3. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, recante «Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118», l'articolo 12 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2014.
  4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sperimentazione può essere estesa agli enti che, entro il 30 settembre 2013, presentano la domanda di partecipazione al terzo anno di sperimentazione. Gli enti di cui al presente comma provvedono al riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1o gennaio 2014, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2013.
  5. Con riferimento all'esercizio 2013, per gli enti in sperimentazione, la verifica del limite riguardante la spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e sue successive modificazioni può essere effettuata con riferimento all'esercizio 2011.
  6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  «5. Per l'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono sospese.
  5-bis. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 5-ter e, comunque, non oltre un saldo pari a zero. Tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011.
  5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 5-bis si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;
   b) al comma 6, primo periodo, le parole «Le province ed i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 applicano le percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i restanti anni, le province ed i comuni»;
   c) al comma 6, le parole «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai periodi precedenti».

  7. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite del 40 per cento di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, primo periodo è incrementato al 50 per cento.
  8. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente:
  «Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009.».

  9. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 450, è inserito il seguente: «450-bis. Le regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento all'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi».

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Art. 10.
(Rifinanziamento ammortizzatori in deroga per l'anno 2013).

  1. Ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di 500 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, da ripartirsi tra le Regioni tenendo conto delle risorse da destinarsi per le medesime finalità alle Regioni interessate dalla procedura di cui al citato articolo 1, comma 253 della predetta legge n. 228 del 2012, le quali concorrono in via prioritaria al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle predette Regioni.
  2. Le risorse del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 decorrenti dall'anno 2014, come rideterminate ai sensi dell'articolo 1, commi 249 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si riferiscono allo sgravio contributivo di cui al comma 67 del predetto articolo 1 da riconoscere con riferimento alle quote di retribuzione di cui al medesimo comma 67 corrisposte nell'anno precedente. A decorrere dall'anno 2014 il decreto di cui al primo periodo del predetto comma 68 dell'articolo 1 della citata legge n. 247 del 2007 è emanato entro il mese di febbraio, ai fini di disciplinare, nei termini stabiliti dallo stesso comma 68, il riconoscimento dei benefìci contributivi relativi alle quote di retribuzione di cui al comma 67 corrisposte nell'anno precedente.

Art. 11.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative).

  1. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «31 dicembre 2011», sono inserite le seguenti: «in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo ovvero». Restano in ogni caso ferme le seguenti condizioni per l'accesso al beneficio dell'anticipo del pensionamento da parte dei soggetti interessati che:
   a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1o gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;
   b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'anno 2019. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, si applicano le procedure relative alla tipologia dei lavoratori di cui al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171, e successivamente integrate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183, con particolare riguardo alla circostanza che la data di cessazione debba risultare da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari e alla procedure di presentazione delle istanze alle competenti Direzioni Territoriali del lavoro, di esame delle medesime e di trasmissione delle stesse all'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
  3. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinati al finanziamento di misure di salvaguardia per i lavoratori finalizzate all'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, ancorché gli stessi abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole «e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14»;
   b) le parole: «959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019».

Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA FINANZIARIA E DI ENTRATA IN VIGORE

Art. 12.
(Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi).

  1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «lire due milioni e 500 mila» sono sostituite dalle seguenti «euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 230 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014».
  2. Nel limite di euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché di euro 230 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000.

Art. 13.
(Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali).

  1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente:
  «10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato “ Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili ”, con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente “ Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali ” con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014, “ Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari ” con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e “ Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale ”, con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 marzo 2014, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013 e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.».

  2. L'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali, ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, può essere erogata a saldo, nell'anno 2013, su richiesta dell'ente locale beneficiario. I criteri e le modalità di accesso all'erogazione sono definiti sulla base dell’Addendum di cui al comma 11 dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e secondo un atto, il cui schema è approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., modificativo del contratto di anticipazione originariamente stipulato.
  3. L'erogazione di cui al comma 2 è restituita con le modalità di cui al comma 13, dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 mediante rate annuali, corrisposte a partire dall'anno 2015. Il tasso di interesse da applicare all'erogazione è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento dell'erogazione di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, sarà effettuato il 1o febbraio 2015.
  4. L'anticipazione per l'anno 2014 di cui al decreto del Ministero delle economia e delle finanze 14 maggio 2013, recante «Riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35», può essere erogata, su richiesta delle Regioni interessate, nell'anno 2013. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, sarà effettuato il 1o febbraio 2015.
  5. Resta fermo quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 1 e dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  6. Le regioni possono presentare domanda di accesso anticipato a quota parte delle risorse da assegnarsi con il procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 entro e non oltre il termine del 15 settembre 2013 e fino ad un importo pari all'80% delle somme singolarmente assegnate con i decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 2013 in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013 e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98.
  A tal fine le regioni interessate devono assicurare:
   a) idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità così come individuate dall'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013;
   b) la presentazione di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili cumulati alla data del 31 dicembre 2012 non ricompresi nel piano dei pagamenti predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013. Resta fermo quanto disposto dal secondo periodo dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013;
   c) il pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei debiti inseriti nel piano dei pagamenti di cui alla lettera b) del presente comma.

  7. La documentazione necessaria deve essere presentata dalle regioni entro il termine del 10 ottobre 2013 e sarà verificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in tempo utile a consentire la stipula dei contratti di prestito entro il 20 ottobre 2013. Per le finalità di cui al presente comma, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per una annualità, sarà effettuato il 1o febbraio 2015.
  8. La dotazione del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata, per l'anno 2014, di 7.218.602.175,20 euro, al fine di far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.
  9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 1 tra le tre Sezioni del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione alle Regioni e agli enti locali delle risorse di cui al medesimo comma 1.

Art. 14.
(Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile).

  1. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la richiesta di definizione sia presentata conformemente a quanto disposto nel comma 2.
  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013.

Art. 15.
(Disposizioni finali di copertura).

  1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 13 del presente decreto è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 8.000 milioni di euro per l'anno 2013. Tale importo concorre alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità.
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal predetto articolo 13 del presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.
  3. Agli oneri derivanti dal presente decreto ad esclusione dell'articolo 9, comma 6, pari a 2.934,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 553,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 617,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 486,1 milioni di euro a decorrere dal 2016, ivi compreso l'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico, si provvede, rispettivamente:
   a) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa, delle spese per consumi intermedi e investimenti fissi lordi, secondo quanto indicato nell'allegato 2 al presente decreto. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate possono essere disposte variazioni compensative, nell'ambito di ciascuna categoria di spesa, tra i capitoli interessati con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;
   b) quanto a 675,8 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa elencate nell'allegato 3 al presente decreto, per gli importi in esso indicati;
   c) quanto a 250 milioni euro per l'anno 2013, mediante riduzione del fondo di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007 n. 247;
   d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2014 dall'articolo 1, comma 184, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2015 dall'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;
   e) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 14;
   f) quanto a 925 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 13;
   g) quanto a 300 milioni di euro, per l'anno 2013, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse componenti tariffari intestati alla cassa conguaglio settore elettrico. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con apposita delibera, provvede ad imputare la suddetta somma a riduzione delle disponibilità dei predetti conti, assicurando l'assenza di incrementi tariffari;
   h) per la restante parte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 12, pari a 458,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 661 milioni di euro per l'anno 2015 e a 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) ed f). Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, e l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare nel 2014 per effetto dell'aumento degli acconti per l'anno 2013.
  5. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dall'Allegato 4 al presente decreto.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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A.C. 1544-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 2:
   al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per il medesimo anno l'IMU resta dovuta fino al 30 giugno»;
   al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1o luglio» e, al secondo periodo, le parole da: «, di concerto» fino a: «attività sportive del» sono soppresse;
   al comma 5, dopo le parole: «unica unità immobiliare,» sono inserite le seguenti: «purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1o luglio»;
   dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal terzo anno antecedente a quello di presentazione della domanda».

  All'articolo 3:
   al comma 1, le parole
: «delle Regioni Siciliana e Sardegna» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione siciliana e della regione Sardegna»;
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

  All'articolo 5:
   al comma 1:
    alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile»;
    alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»;
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
   “19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio”»;
   al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori»;
   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo al 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.
  4-ter. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “dall'autorità competente” sono sostituite dalle seguenti: “dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.
  4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di continuare ad applicare il medesimo tributo o la medesima tariffa relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare per l'anno 2013 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso».

  All'articolo 6:
   al comma 1, lettera
a):
    al primo periodo, dopo le parole: «comunitarie ed extracomunitarie» e dopo le parole: «dell'attività bancaria» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole da: «da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «da destinare all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico, con priorità per le giovani coppie e le famiglie numerose»;
    al secondo periodo, le parole: «la Associazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'Associazione»;
    dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari»;
    è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «;»;
   al comma 3, le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;
   al comma 4, le parole: «nazionale di sostegno per l'accesso» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale per il sostegno all'accesso», dopo le parole: «n. 431» è inserita la seguente: «, recante»; le parole «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «50 milioni di euro»;
   al comma 5:
    al secondo periodo, le parole: «dove siano già stati attivati bandi» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative»;
    sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo che prevedono percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine le prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto».

  All'articolo 7, al comma 1, le parole: «della definizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emanazione», le parole: «Siciliana e della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «siciliana e della regione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «annesso al presente decreto».

  All'articolo 8, al comma 1, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al», la parola: «prorogato» è sostituita dalla seguente: «differito», la parola: «punto» è sostituita dalla seguente: «numero» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto».

  All'articolo 9:
   al comma 3, le parole da: «28 dicembre 2011» fino a: «n. 118”» sono sostituite dalle seguenti: «28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011» e le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio»;
   al comma 5, la parola: «sue» è soppressa;
   al comma 6:
    alla lettera a):
     al capoverso «5», le parole: «5. Per l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «4-bis. Per l'anno» e le parole: «14 settembre 2011, n. 148» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni»;
     al capoverso «5-bis» le parole: «5-bis. Per l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «4-ter. Per l'anno», le parole: «comma 5-ter» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-quater» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011»;
     al capoverso «5-ter» le parole: «5-ter. Alla compensazione» sono sostituite dalle seguenti: «4-quater. Alla compensazione» e le parole: «comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-ter»;
   al comma 7, le parole: «comma 7, del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7, primo periodo, del decreto-legge» e dopo le parole: «n. 133,» le parole: «primo periodo» sono soppresse;
   dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
  «9-bis. La giunta o l'organo esecutivo degli enti in sperimentazione approva il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli altri enti approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo.
  9-ter. Al comma 5 dell'articolo 147-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.
  9-quater. Al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le regioni interessate, per le medesime finalità, nonché per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, possono, in alternativa, utilizzare le complessive risorse del proprio bilancio per i medesimi anni, ivi comprese le residue disponibilità derivanti dall'applicazione dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013, in materia di proroga dell'utilizzo, ove sussistenti, di economie di bilancio vincolate, fermi restando i limiti del patto di stabilità interno”».

  All'articolo 10:
   al comma 1, le parole: «per essere destinata» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare»;
   al comma 2, le parole: «all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68,» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo del comma 68 dell'articolo 1» e le parole: «commi 249 della legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 249, della legge».

  All'articolo 11:
   al comma 2:
    al primo periodo, le parole: «2018, di 12» sono sostituite dalle seguenti: «2018 e di 12»;
    al secondo periodo, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 171» sono inserite le seguenti: «del 24 luglio 2012», le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 183» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013», le parole: «alla procedure» sono sostituite dalle seguenti: «alle procedure»;
    al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e altresì provvede a pubblicare sul proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni»;
   alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».

  All'articolo 13:
   al comma 3, le parole: «sarà effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»;
   al comma 4, le parole da: «recante» fino a: «2013, n. 35”,» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013,» e le parole: «sarà effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»;
   al comma 6, le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
   al comma 7:
    al primo periodo, dopo la parola: «necessaria» sono inserite le seguenti: «ai fini di cui al comma 6», le parole: «e sarà verificata» sono sostituite dalle seguenti: «ed è verificata» e le parole: «la stipula» sono sostituite dalle seguenti: «la stipulazione»;
    al secondo periodo, le parole: «sarà effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato».

  All'articolo 14:
   al comma 2, dopo le parole: «comma 233» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

  All'articolo 15:
   al comma 3:
    all'alinea, le parole: «553,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «555,3 milioni»;
    alla lettera d), le parole: «e per 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e quanto a 100 milioni»;
    alla lettera g), le parole: «tariffari intestati alla cassa conguaglio settore» sono sostituite dalle seguenti: «tariffarie intestati alla Cassa conguaglio per il settore»;
   al comma 4, dopo le parole: «e) ed f)» sono inserite le seguenti: «del comma 3»;
   al comma 5, le parole: «all'articolo 1, comma 1, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «annesso alla legge».

A.C. 1544-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (Rimodulazione dell'IMU 2013 per gli immobili adibiti ad abitazione principale e ampliamento delle fattispecie assimilate). – 1. Per l'anno 2013:
   a) le detrazioni previste dall'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aumentate, rispettivamente, da 200 a 400 euro e da 50 a 100 euro;
   b) relativamente agli immobili adibiti ad abitazione principale, il pagamento dell'imposta può avvenire con versamenti in acconto e a saldo, secondo le modalità previste dall'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, oppure con versamento dell'intero ammontare dovuto entro il 16 dicembre.

  2. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, ferma restando l'esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9, sono equiparate all'abitazione principale:
   a) le unità immobiliari, nel limite massimo di una per ciascun soggetto passivo, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
   b) le unità immobiliari a destinazione abitativa utilizzate come tali dai parenti di primo grado in linea retta del soggetto passivo che le concede ad essi in uso a titolo gratuito;
   c) le unità immobiliari presso cui dimorano abitualmente i soggetti passivi le cui abitazioni principali risultino ubicate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 15 dicembre 2009 e del 29-31 maggio 2012, purché distrutte od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente;
   d) le unità immobiliari a destinazione abitativa, nel limite massimo di una per ciascun soggetto passivo, possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate;
   e) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

  3. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica con riferimento a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale anche i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
  5. Per quanto concerne gli immobili richiamati dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, ossia i terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'IMU dovuta per l'anno 2013 è ridotta alla metà ed il suo versamento deve avere luogo entro il 16 dicembre.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere i commi 4 e 5.
1. 1. (ex 1. 15.) Zanetti, Dellai, Andrea Romano, Sottanelli, Sberna, Librandi, Fauttilli, De Mita, Gigli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (IMU – Modalità di pagamento dell'imposta dovuta nell'anno 2013. Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale). 1. Per l'anno 2013, i contribuenti esclusi dal pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, effettuano il versamento dell'imposta con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.
  2. Al comma 10, primo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «euro 200» sono sostituite dalle seguenti: «euro 400» e al terzo periodo le parole: «euro 400» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600».
  3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2, pari a circa 2,18 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. Per l'anno 2013 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ad immobili dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio del 1992, n. 225.
1. 2. (ex 2. 14.) Lavagno, Paglia, Ragosta, Melilla, Boccadutri, Marcon.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali detrazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro.

  Conseguentemente:
   aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Per l'anno 2013 i contribuenti esclusi dal beneficio di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'imposta municipale propria con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.
   all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 1.200 milioni di euro.
1. 3. (ex 1. 3.). Airaudo, Paglia, Marcon, Ragosta, Di Salvo, Lavagno, Placido.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali detrazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Per l'anno 2013 i contribuenti esclusi dal beneficio di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'imposta municipale propria con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.
1. 4. (ex 1. 12. e 1. 4.) Di Salvo, Airaudo, Placido, Paglia, Marcon, Ragosta, Lavagno.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai fabbricati situati in zone di particolare pregio, ancorché classificati nelle categorie catastali, per le quali è disposta l'abolizione dell'imposta municipale propria. Per il calcolo dell'imposta dovuta si applicano in via provvisoria, salvo conguaglio dopo la revisione del catasto, i valori catastali attualmente loro attribuiti.
  1-ter. I comuni, entro il 15 novembre 2013, individuano le zone di pregio di cui al comma 1-bis.
1. 5. (ex 1. 1.) Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

ART. 2
(Altre disposizioni in materia di IMU).

  Sopprimere il comma 1.
2. 1. (vedi 2. 106.) Franco Bordo, Palazzotto, Paglia, Lavagno, Melilla.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per l'anno 2013 il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, lettera C/I, del codice civile e non locati, è differito al momento dell'effettivo trasferimento della proprietà degli stessi unitamente agli interessi legali nel frattempo eventualmente maturati.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
    a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: «9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 le imprese costruttrici corrispondono l'imposta municipale propria sui fabbricati dalle stesse costruiti e destinati alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, lettera C/I, del codice civile e non locati, solo al momento dell'effettivo atto di trasferimento della proprietà degli stessi. All'importo dell'imposta, commisurato al tempo in cui il fabbricato è rimasto invenduto, si dovranno aggiungere gli eventuali interessi legali nel frattempo maturati.».
2. 2. (vedi 2. 12.) Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Ragosta, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge del 18 luglio 2013, n. 85, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
   «c-bis) le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta, che risultino ivi residenti e che abbiano un reddito non superiore a 15.000 euro annui.»

  1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante incremento, da apportare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previsto dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da recare un corrispondente maggiore gettito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 3. (vedi 2. 48.) Laffranco.

  Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta non è dovuta per l'anno 2013 per gli immobili accatastati e dichiarati inagibili nell'area interessata dal terremoto del maggio 2012 ovvero nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.»

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  
2-bis. Al minor gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 2, lettera 0a), si provvede mediante pari riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
2. 4. (vedi 1. 22.) Busin, Guidesi.

  Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
  «7-bis. A partire dall'anno 2014, l'aliquota di cui al comma 6 è raddoppiata per le unità immobiliari ad uso residenziale, a partire dalla terza di proprietà, da almeno due anni inutilizzate ovvero non locate con contratto scritto e registrato. I comuni possono modificare l'aliquota di cui al presente comma in aumento sino ad un terzo.»
2. 5. (vedi 2. 17.) Paglia, Ragosta, Lavagno.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, ogni contribuente, con il proprio nucleo familiare risultante dal certificato dello stato di famiglia, può indicare solo un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, anche se la residenza anagrafica è stata trasferita per motivi di lavoro.
   all'articolo 15, comma 3:
    lettera a), sostituire le parole:
300 milioni con le seguenti: 318 milioni;
   all'Allegato n. 2, apportare le seguenti modificazioni:
    Ministero dell'economia e delle finanze:
Consumi intermedi +5 mil;
    Ministero dello sviluppo economico: Consumi intermedi +5 mil;
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Consumi intermedi +5 mil;
    Ministero della difesa: Consumi intermedi +3 mil.
2. 6. (vedi 2. 53.) Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 5:
   primo periodo, sostituire le parole:
20 milioni con le seguenti: 40 milioni;
   dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Le risorse del Fondo sono altresì utilizzate anche a favore di proprietari di immobili sottoposti ad aste giudiziarie per insolvenza sui mutui per la prima casa, a causa di difficoltà temporanee nel pagamento delle rate dei medesimi mutui. I criteri e le modalità attuative delle suddette disposizioni sono individuate con il decreto di cui al successivo periodo.
2. 7. (vedi 2. 111.) Piazzoni, Paglia, Lavagno, Ragosta.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
2. 8. (ex 2. 45.) Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) al comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita realizzati mediante ristrutturazione e riqualificazione di patrimonio immobiliare già esistente fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati.»
2. 9. (vedi 2. 69.) Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Pesco, Busto, Daga, Segoni, Mannino, Terzoni, De Rosa, Zolezzi, Tofalo.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:
  «9-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»
2. 10. (vedi 2. 52.) Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 2, lettera a) sostituire il capoverso con il seguente:
  «9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'imposta municipale propria si applica ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice per la vendita, a decorrere dal terzo anno successivo all'inizio dei lavori di costruzione. L'esenzione non è riconosciuta in caso di locazione dell'immobile».
2. 11. (vedi 2. 71.) Castelli, Sorial, D'Incà, Currò, Cariello, Brugnerotto, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Pesco, Busto, Daga, Segoni, Mannino, Terzoni, De Rosa, Zolezzi, Tofalo.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, nonché gli immobili di proprietà o in comodato d'uso gratuito alle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sede di asili nido, scuola per l'infanzia e scuola primaria che svolgono un servizio pubblico.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 4;
   all'articolo 15, comma 3:

    alinea, sostituire le parole da: 2.934,4 milioni di euro fino a: 486,1 milioni di euro con le seguenti: 2.979,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 593,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 662,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 531,1 milioni di euro;
   dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
    h-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e della ricerca;
    h-ter) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 12. (vedi 2. 87.) Rubinato, De Menech.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esenzione è applicabile per il solo primo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati.»
2. 13. (vedi 2. 88.) Rubinato, De Menech.

  Al comma 2, lettera b), alle parole: agli alloggi regolarmente assegnati premettere le seguenti: a decorrere dall'anno 2013,
2. 14. (vedi 2. 98.) Busin, Guidesi.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono assimilate all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti e affini entro il primo grado e ai fratelli e alle sorelle, che le utilizzino come abitazione principale».

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:
  «8-ter. L'aliquota è aumentata allo 0,85 per cento per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative.»
* 2. 15. (vedi 2. 78.) Rughetti, Marchi, Fregolent, Lorenzo Guerini.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono assimilate all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti e affini entro il primo grado e ai fratelli e alle sorelle, che le utilizzino come abitazione principale».

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:
  «8-ter. L'aliquota è aumentata allo 0,85 per cento per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative.»
*2. 16. (vedi 2. 78.) Busin.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono assimilate all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzino come abitazione principale».

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 4;
   all'articolo 15, comma 3:

    alinea, sostituire le parole da: 2.934,4 milioni di euro a: 486,1 milioni di euro, con le seguenti: 2.994,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 593,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 657,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 526,1 milioni di euro;
   dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
    h-bis) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e della ricerca;
    h-ter) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 17. (vedi 2. 89.) Rubinato, De Menech.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il secondo periodo è abrogato.
2. 18. (vedi 1. 25.) Busin, Guidesi.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2014 con le seguenti: 1o gennaio 2013.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4, e fino all'importo massimo di 10 milioni di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo delle risorse del Fondo destinato ad agevolare i piani di rientro dei comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, istituito dall'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
2. 19. (vedi 2. 95.) Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpretano nel senso che l'imposta municipale propria si applica anche agli immobili costruiti su strutture artificiali ubicate nel mare territoriale.
2. 20. (vedi 2. 9.) Crippa, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Prodani, Mucci, Petraroli, Vallascas.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: e, fatto salvo fino alla fine del periodo.
* 2. 21. (vedi 2. 73.) Castelli, Sorial, D'Incà, Currò, Cariello, Brugnerotto, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Pesco.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: e, fatto salvo fino alla fine del periodo.
* 2. 22. (vedi 2. 100.) Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie all'applicazione del presente comma.
2. 100.(Testo corretto). Le Commissioni.
(Approvato)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente comma, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza e anche nei casi in cui tale adempimento non sia già disposto dalla legge, apposita dichiarazione entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell'IMU, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica. Il modello di dichiarazione è predisposto dal comune e adottato con deliberazione della giunta comunale, che può disporre l'indicazione di ulteriori informazioni, e reso disponibile gratuitamente, nonché pubblicato sul sito internet dell'ente.
2. 23. (vedi 2. 90.) Rubinato, De Menech.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. Ai fini dell'applicazione di benefici di cui al precedente comma, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, apposita dichiarazione entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell'IMU, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica. Il modello di dichiarazione è predisposto dal comune ed adottato con deliberazione della giunta comunale ed è reso disponibile gratuitamente, nonché pubblicato sul sito dell'ente.
2. 24. (vedi 2. 91.) Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, all'articolo 16, primo comma, lettera a) della legge n. 222 del 1985, le parole: «, all'educazione cristiana» sono soppresse, ed al comma 4, dell'articolo 149, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: «agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civile ed» sono soppresse.
2. 30. Marcon, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Ragosta, Melilla.

  Sostituire il comma 5-bis, con il seguente;
  5-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale di iscrizione, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.
2. 25. (vedi 2. 16.) Franco Bordo, Lavagno, Paglia, Ragosta.

  Al comma 5-bis, sostituire le parole: dal terzo anno con le seguenti: dal quinto anno
2. 26. Bressa.
(Approvato)

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
  5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale di iscrizione, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.
* 2. 27. (vedi 2. 94.) Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
  5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale di iscrizione, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.
* 2. 28. (vedi 2. 84) De Micheli.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente;
  5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale di iscrizione, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.
* 2. 29. (vedi 2. 4.) Laffranco.

ART. 3.
(Rimborso ai comuni del minor gettito IMU).

  Sopprimere il comma 2-bis
3. 1. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 2-bis, dopo le parole: la compensazione aggiungere la seguente: totale
3. 2. Fedriga, Guidesi, Busin.
(Inammissibile)

  Al comma 2-bis, sostituire le parole da: IMU fino alla fine del comma, con le seguenti: di qualunque imposta ascrivibile interamente od in parte agli enti locali del territorio di tali regioni o province autonome avviene automaticamente attraverso un minore accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
3. 3. Fedriga, Guidesi, Busin.
(Inammissibile)

  Al comma 2-bis, dopo le parole: del presente decreto aggiungere le seguenti: nonché da futuri provvedimenti aventi ad oggetto la modulazione, la ridefinizione o la cancellazione delle imposte sugli immobili.
3. 4. Fedriga, Guidesi, Busin.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. La compensazione deve assicurare ai comuni delle regioni a Statuto speciale l'integrale copertura del minor gettito IMU dei comuni dei loro territori
3. 5. Sandra Savino.
(Inammissibile)

ART. 5.
(Disposizioni in materia di TARES).

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: per unità di superficie.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo,
5. 1. (ex 5. 23.) Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
5. 2. (ex 5. 8.) Lavagno, Paglia, Ragosta.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro due anni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la commisurazione della tariffa è calcolata esclusivamente sulla base delle quantità e qualità dei rifiuti prodotti in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
* 5. 3. (ex 5. 20.) Pesco, Barbanti, Castelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro due anni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la commisurazione della tariffa è calcolata esclusivamente sulla base delle quantità e qualità dei rifiuti prodotti in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
* 5. 4. (ex 5. 20.) Busin, Borghesi.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'ultima rata del tributo aggiungere le seguenti: comprensiva della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
** 5. 5. (ex 5. 40.) Molteni.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'ultima rata del tributo aggiungere le seguenti: comprensiva della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
** 5. 6. (ex 5. 1.) Coppola, De Micheli, Sanga, Lodolini, Taranto, Bini.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4.1. All'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso» sono sostituite dalle seguenti: «del tributo, esclusa la maggiorazione,» e le parole «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalla seguente: «precedenti».
5. 7. (ex 5. 28.) Castelli, Sorial, D'Incà, Currò, Cariello, Brugnerotto, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Pesco, Busto, Daga, Segoni, Mannino, Terzoni, De Rosa, Zolezzi, Tofalo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4.1. All'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, le parole: «delle prime due rate del tributo, e comunque, ad eccezione dell'ultima rata dello stesso» sono sostituite dalle seguenti «del tributo, esclusa la maggiorazione».
5. 8. (ex 5. 38.) Busin, Guidesi.

  Al comma 4-quater, primo periodo, sostituire le parole da: può stabilire fino alla fine del periodo, con le seguenti: può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.
5. 9. Fragomeli.
(Approvato)

  Al comma 4-quater, sostituire il secondo periodo con il seguente: È soppressa, per l'anno 2013, la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011

  Conseguentemente, dopo il comma 4-quater aggiungere i seguenti:

  Conseguentemente, dopo il comma 4-quater aggiungere i seguenti:
  4-quinquies. All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, al comma 4, lettera b-bis), la parola «80» è sostituita dalla seguente «160».
  4-sexies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata allo 1,06 per cento.»
5. 10. Busin, Borghesi.

  Al comma 4-quater, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, il comma 13 è abrogato.

  Conseguentemente, dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:
  4-quinquies. All'onere di cui al comma 4-quater, secondo periodo, si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 11. Busin, Borghesi.
(Inammissibile)

  Al comma 4-quater, sostituire il secondo periodo con il seguente Per l'anno 2013, la maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è rideterminata nella misura di 0,15 euro per metro quadrato.

  Conseguentemente, dopo il comma 4-quater aggiungere i seguenti:
  4-quinquies. All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, al comma 4, lettera b-bis), la parola «80» è sostituita dalla seguente «160».
  4-sexies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata allo 1,06 per cento.»
5. 12. Busin, Borghesi.

  Al comma 4-quater, sostituire il secondo periodo con il seguente Per l'anno 2013, la maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è rideterminata nella misura di 0,20 euro per metro quadrato.

  Conseguentemente, dopo il comma 4-quater aggiungere i seguenti:
  4-quinquies. All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, al comma 4, lettera b-bis), la parola «80» è sostituita dalla seguente «160».
  4-sexies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata allo 1,06 per cento.»
5. 13. Busin, Borghesi.

  Al comma 4-quater, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: il quale deve essere versato in un'unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. 14. Busin, Borghesi.

ART. 6.
(Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare).

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: finanziamenti, aggiungere le seguenti: per un importo massimo pari a 600 milioni di euro,
6. 1. (ex 6. 30.) Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: finanziamenti, aggiungere le seguenti: per un importo massimo pari ad 1 miliardo di euro,
6. 2. (ex 6. 29.) Pesco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: immobili residenziali da destinare aggiungere la seguente: prioritariamente.
6. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: da destinare aggiungere la seguente: esclusivamente.
6. 3. (vedi 6. 35.) Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Pesco, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial, D'Incà, Currò, Cariello, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: dell'abitazione principale aggiungere le seguenti: con categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6.
6. 4. (ex 6. 19.) Barbanti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: A, B o C aggiungere le seguenti: , che comunque risulti già costruita alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. 5. Ragosta, Zan, Paglia, Lavagno.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: A, B o C aggiungere le seguenti: e purché non si tratti di immobili di lusso.
6. 6. Fedriga, Guidesi, Busin.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, primo periodo, dopo le parole: ed efficientamento energetico aggiungere le seguenti: da parte di soggetti residenti da almeno 10 anni nel territorio della regione in cui si trova l'immobile.
6. 7. (ex 6. 47.) Guidesi, Busin.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, primo periodo, dopo le parole: giovani coppie aggiungere le seguenti:, di cui un componente abbia meno di 30 anni,.
6. 8. Guidesi, Busin.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, primo periodo, dopo le parole: giovani coppie aggiungere le seguenti:, nuclei familiari di cui fa parte almeno un anziano con più di 65 anni,.
6. 9. Guidesi, Busin.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, primo periodo, dopo le parole: giovani coppie aggiungere le seguenti:, nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile,
6. 10. Guidesi, Busin.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, primo periodo, sostituire la parola: numerose con le seguenti: con almeno tre figli fiscalmente a carico.
6. 11. Guidesi, Busin.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a basso reddito.
6. 12. Fedriga, Guidesi, Busin.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, in base ad un'equa ripartizione dei fondi disponibili su base regionale.
6. 13. Guidesi, Busin.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, terzo periodo, dopo le parole: si trasferiscono aggiungere la seguente: interamente.
6. 14. Guidesi, Busin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6. 15. (ex 6. 31.) Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Cancelleri, Pesco.

  Al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 200 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis
. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento».
6. 16. (ex 6. 16.) Pesco, Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 3, dopo le parole: è altresì consentito anche aggiungere le seguenti: alle famiglie numerose e.
6. 17. (ex 6. 24.) Sberna, Gigli, Zanetti, Bobba.

  Al comma 2, dopo la parola: 2015 aggiungere le seguenti: la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose.
6. 17. (ex 6. 24.) (Testo modificato nel corso della seduta). Sberna, Gigli, Zanetti, Bobba, Taricco, Romele, Vecchio, Marazziti, Fitzgerald Nissoli, Vargiu.
(Approvato)

  Al comma 3, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 40 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante pari riduzione, per gli stessi anni, delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle missioni di spesa di ciascun ministero.
6. 18. Nicchi, Zan, Paglia, Ragosta, Boccadutri, Lavagno, Piazzoni.
(Inammissibile)

  Al comma 3, dopo le parole: per ciascuno degli anni 2014 e 2015 aggiungere il seguente periodo: Tutte le misure agevolative di cui al presente comma sono riservate esclusivamente a soggetti residenti da almeno 5 anni nel territorio della regione in cui è situato l'immobile.
6. 19. (ex 6. 48.) Guidesi, Busin.

  Al comma 4, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 300 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  
5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, aggiungere il seguente:
  «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento».
6. 20. (vedi 6. 17.) Pesco, Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Busin.

  Al comma 4, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 80 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante pari riduzione, per gli stessi anni, delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle missioni di spesa di ciascun ministero.
6. 21. Zan, Nicchi, Paglia, Ragosta, Boccadutri, Lavagno, Piazzoni.
(Inammissibile)

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: del presente decreto, aggiungere le seguenti: o attivino entro il 30 marzo 2014.
6. 22. Busin, Guidesi.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con. 
6. 23. (ex 6. 46.) Busin, Guidesi.

  Al comma 5, sopprimere il quinto ed il sesto periodo.
*6. 24. Di Gioia.

  Al comma 5, sopprimere il quinto ed il sesto periodo.
*6. 25. Guidesi, Busin.

  Al comma 5, sopprimere il sesto periodo.
**6. 26. Pagano.

  Al comma 5, sopprimere il sesto periodo.
**6. 27. Guidesi, Busin.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Tutte le misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare, previste nei commi precedenti, sono rivolte esclusivamente all'acquisto o alla locazione di immobili non di «nuova costruzione». Unica eccezione è costituita da immobili di nuova costruzione di classe energetica A o A+, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Per immobile di «nuova costruzione» si intende un edificio per il quale la richiesta del titolo edilizio comunque denominato sia stata presentata in data posteriore al 31 gennaio 2009.
6. 28. (ex 6. 15.) Caso, Castelli, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Ruocco.

ART. 8.
(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali).

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
8. 1. Busin, Borghesi.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: si applicano anche con le seguenti: non si applicano.
8. 2. Busin, Guidesi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».
8. 100. Le Commissioni.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:; i comuni pubblicano le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria entro e non oltre le 72 ore seguenti l'adozione delle stessa da parte dell'organo preposto.
8. 3. (vedi 8. 33.) Busin, Guidesi.

ART. 9.
(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2013 con le seguenti: 31 ottobre 2013.
9. 1. (ex 9. 1.) Cancelleri, Ruocco, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 9, capoverso comma 450-bis, sopprimere le parole: che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
9. 2. (ex 9. 17.) Busin, Guidesi.

ART. 11.
(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 11. – (Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011. n. 201. convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011. n. 214 per la risoluzione strutturale delle problematiche pensionistiche dei lavoratori cosiddetti «esodati»). – 1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

  «10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:
    a) risultare non occupato al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;
    b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2013, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
11. 1. (vedi 11. 3.) Airaudo, Di Salvo, Placido, Migliore, Lavagno,Paglia, Ragosta, Marcon, Pilozzi, Kronbichler,   Pannarale, Ricciatti, Piazzoni, Aiello, Nicchi, Matarrelli, Ferrara, Lacquaniti, Sannicandro, Daniele Farina, Scotto, Fava, Duranti, Piras, Melilla, Boccadutri, Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano, Nardi, Quaranta, Zaratti, Pellegrino, Zan.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: 24 febbraio 2012, n. 14 aggiungere le seguenti: le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico» e.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 01 del presente articolo.
  3-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sulla quota contributiva ex Inpdap a carico degli enti pubblici omessa è dovuto, oltre agli interessi legali annui, il 3 per cento per ogni anno di versamento omesso.
  3-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  3-quinquies. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  3-sexies. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».
11. 2. (ex 11. 12.) Fedriga, Guidesi.

ART. 12.
(Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
   «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento».

  6-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
   «6-bis. L'aliquota base di cui al comma 6 del presente articolo è incrementata dello 0,1 per cento per ogni immobile di proprietà posseduto oltre il terzo».
12. 1. (ex 12. 3.) Ruocco, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 12. – (Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi e di deducibilità del contributo SSN). – 1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, all'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «lire 2 milioni e 500 mila» sono sostituite dalle seguenti «euro 850».
  2. Nel limite di euro 850, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000.
  3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta è soppresso il comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis)
quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2013 e 230 a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.
12. 2. (ex 12. 7.) Sottanelli, Lorenzo Guerini, Zanetti, Sberna.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 12. – (Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi e di deducibilità del contributo SSN). – 1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, all'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «lire 2 milioni e 500 mila» sono sostituite dalle seguenti «euro 850».
  2. Nel limite di euro 850, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000.
  3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta è soppresso il comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 8, comma 1, le parole «, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e» sono soppresse;
    b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».

  4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 4-bis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
12. 3. (ex 12. 8.) Sottanelli, Lorenzo Guerini, Zanetti, Sberna.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 12. – (Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi e di deducibilità del contributo SSN). – 1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, la detrazione d'imposta prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta per un importo complessivamente non superiore a euro 630.
  2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta è soppresso il comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis)
quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondete proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.
12. 4. (ex 12. 6.) Sottanelli, Lorenzo Guerini, Zanetti, Sberna.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 12. – (Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi e di deducibilità del contributo SSN). – 1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, la detrazione d'imposta prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta per un importo complessivamente non superiore a euro 630.
  2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta è soppresso il comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 8, comma 1, le parole «, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e» sono soppresse;
    b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».

  4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 4-bis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
12. 5. (ex 12. 9.) Sottanelli, Lorenzo Guerini, Zanetti, Sberna.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 630 con le seguenti: euro 1000.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, sostituire le parole: euro 230 con le seguenti: euro 450;

   al comma 2:
   sostituire le parole:
euro 630 con le seguenti: euro 1000;
   sostituire le parole: euro 230 con le seguenti: euro 450;

  all'articolo 15, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
    5-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento.»
12. 6. (ex 12. 10.) Ruocco, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 630 con le seguenti: euro 530.

  Conseguentemente:

  al medesimo comma, sostituire la parola: euro 230 con la seguente: euro 130;

  al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il limite massimo di fruizione per la detraibilità di oneri per il contribuente può pervenire rispettivamente sino ad euro 630 e sino ad euro 230, laddove delle relative differenze vengano a farsi carico le corrispondenti compagnie assicurative emittenti/incassanti i relativi premi assicurativi.
12. 7. (ex 12. 1.) Rostan, Ribaudo.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015;

   al comma 2:
   sostituire le parole:
31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2014;
   sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015;

  all'articolo 15, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
   5-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento».
12. 8. (ex 12. 11.) Ruocco, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: nonché a euro 230 a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 con le seguenti: nonché a euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;

  Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: euro 230 con le seguenti: euro 530;
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta è soppresso il comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
12. 100. Le Commissioni.

ART. 13.
(Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali).

  Al comma 1, capoverso comma 10, terzo periodo, dopo le parole: da comunicare al Parlamento aggiungere le seguenti: e alla Corte dei conti.
13. 1. (ex 13. 3.) Boccadutri, Marcon, Melilla, Paglia, Ragosta, Lavagno.

  Al comma 9, sostituire le parole: 28 febbraio 2014 con le seguenti: 31 ottobre 2013.
*13. 2. (ex 13. 5.) Boccadutri, Marcon, Melilla, Paglia, Ragosta, Lavagno.

  Al comma 9, sostituire le parole: 28 febbraio 2014 con le seguenti: 31 ottobre 2013.
*13. 3. (ex 13. 27.) Busin, Guidesi.

  Il comma 9 è sostituito dal seguente:
  9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 8 tra le tre Sezioni del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione alle regioni e agli enti locali, ivi incluse le regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo per l'anno 2013, delle risorse di cui al comma 1.
13. 100. Le Commissioni.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Ove l'ente locale rinunci con atto formale all'erogazione dell'anticipazione concessa entro il 15 maggio 2013 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», tali somme vengono nuovamente assegnate alla predetta Sezione per il nuovo riparto di cui al comma 8 del presente articolo.
**13. 4. (ex 13. 2.) Melilla, Boccadutri, Marcon, Paglia, Lavagno.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Ove l'ente locale rinunci con atto formale all'erogazione dell'anticipazione concessa entro il 15 maggio 2013 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», tali somme vengono nuovamente assegnate alla predetta Sezione per il nuovo riparto di cui al comma 8 del presente articolo.
**13. 5. (ex 13. 22.) Fauttilli, De Mita.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Ove l'ente locale rinunci con atto formale all'erogazione dell'anticipazione concessa entro il 15 maggio 2013 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», tali somme vengono nuovamente assegnate alla predetta Sezione per il nuovo riparto di cui al comma 8 del presente articolo.
**13. 6. (ex 13. 29.) Marchi, Rughetti, De Micheli, Giulietti, Lorenzo Guerini, Guerra, Laforgia, Lodolini, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Marchetti.

ART. 14.
(Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile).

  Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  3. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile formulata ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 sia accompagnata da prova idonea dell'avvenuto versamento, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d'appello, in caso di accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.
  4. Le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dei commi 1 e 2 precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono modificarla in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 entro la data del 4 novembre 2013. Entro il medesimo termine, le parti le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dei commi 1 e 2 abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 3, di una somma non inferiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione d'appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di 5 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.
14. 200. Il Governo.

ART. 15.
(Disposizioni finali di copertura).

  Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: 300 milioni di euro fino a: investimenti fissi lordi con le seguenti: 149,40 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa, delle spese per consumi intermedi.

  Conseguentemente al medesimo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente):
   a-bis) quanto a 150,60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
15. 1. (ex 15. 2.) Boccadutri, Marcon, Ragosta, Paglia, Melilla, Lavagno.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 675,8 milioni con le seguenti: 375,8 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

  lettera b), allegato 3, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: LF266/2005, articolo1, C 86;

  dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
15. 2. (ex 15. 5.) Nardi, Quaranta, Boccadutri, Marcon, Ragosta, Paglia, Melilla, Lavagno.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 675,8 milioni con le seguenti: 620,8 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   lettera b), allegato 3, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: DL 112/2008, ART. 61, C. 22;

   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
    b-bis)
quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
15. 3. (ex 15. 4.) Pilozzi, Boccadutri, Marcon, Ragosta, Paglia, Melilla, Lavagno.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 675,8 milioni con le seguenti: 625,8 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   lettera b), allegato 3, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: LS 228/2012, ART. 1, C. 90;

  dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
15. 4. (ex 15. 6.) Kronbichler, Marcon, Ragosta, Paglia, Melilla, Lavagno.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 675,8 milioni di euro con le seguenti: 625.873.671 euro per l'anno 2013.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

  lettera b), allegato 3, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere le voci : DL 262/2006, ART. 1, C. 14 e LF 266/2005, ART. 1, C. 251;

   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) quanto a 49.810.826 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
15. 5. (ex 15. 3.) Nardi, Quaranta, Boccadutri, Marcon, Ragosta, Paglia, Melilla, Lavagno.

  Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
15. 6. (ex 15. 1.) Di Salvo, Airaudo, Placido, Marcon, Ragosta, Paglia, Melilla, Lavagno.

  Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:
   g) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
15. 7. (ex 15. 8.) Marcon, Ragosta, Paglia, Melilla, Lavagno.

  Sostituire il comma 4, con i seguenti:

  4. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2013. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
  4-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, della legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

  «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore sono stabilite nella misura del 27 per cento.»

  4-ter. In deroga al decreto del Presidente della Repubblica articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013 non si applica la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
15. 8. (ex 15. 11.) Currò, Barbanti, Cancelleri, Ruocco, Pesco, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 4, con i seguenti:

  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) ed f). Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013, stabilisce l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie di cui all'articolo 26, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi.

  4-bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie di cui al comma 4, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
15. 9. (ex 15. 9.) Marcon, Ragosta, Boccadutri, Paglia, Melilla, Lavagno.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
  c) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e, quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità già trasferite all'INPS, nel medesimo anno, in via di anticipazione, a valere sul predetto fondo.
15. 100. Le Commissioni.

  Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, fino a: articolo 7-ter con le seguenti: quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7-ter.
15. 101. Le Commissioni.

  All'allegato 3, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, all'autorizzazione di spesa: «LS 228/2012 ART. 1, C. 90», sostituire la cifra: 50.000.000 con la seguente: 43.000.000;

  Conseguentemente, alla medesima voce, all'autorizzazione di spesa: «LF 296/2006 ART. 1, C. 527», sostituire la cifra: 22.821.278 con la seguente: 29.821.278.
15. 102. Le Commissioni.