XVII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 31 gennaio 2014.
Angelino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Berretta, Bindi, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Brambilla, Bray, Brunetta, Carrozza, Casero, Castiglione, Chaouki, Cicchitto, Cirielli, Costa, Costantino, D'Alia, D'Incà, Dambruoso, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Manlio Di Stefano, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Galati, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Mannino, Giorgia Meloni, Merlo, Migliore, Nicoletti, Orlando, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rigoni, Sani, Santerini, Schullian, Sereni, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Vargiu, Vito.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Berretta, Bindi, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Brambilla, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Incà, Dambruoso, Damiano, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Manlio Di Stefano, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Galati, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Mannino, Giorgia Meloni, Merlo, Migliore, Mogherini, Nicoletti, Orlando, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rigoni, Andrea Romano, Sani, Schullian, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Vargiu, Vito.
Annunzio di proposte di legge.
In data 30 gennaio 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
DAMIANO: «Statuto dei lavori autonomi. Delega al Governo in materia di semplificazione degli adempimenti, pagamenti, garanzia del credito, tutela della maternità, revisione dei contributi previdenziali e ammortizzatori sociali» (2017);
MELILLA ed altri: «Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla» (2018);
SANTERINI: «Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità» (2019);
GUIDESI: «Disposizioni concernenti le funzioni degli enti locali in materia di pubblica sicurezza, l'organizzazione dei corpi di polizia locale e il coordinamento delle politiche integrate per la sicurezza» (2020);
PLACIDO: «Modifica all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie presso datori di lavoro pubblici e privati» (2021);
ERMINI: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al codice di procedura penale e alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di condotte illecite di lieve entità relative alle sostanze stupefacenti o psicotrope» (2022);
MANNINO ed altri: «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nomina dei presidenti e dei direttori degli enti parco, nonché di cause di incompatibilità e decadenza relative a tali cariche» (2023);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DORINA BIANCHI: «Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» (2024);
ZACCAGNINI: «Disposizioni in favore dell'agricoltura di piccola scala, dimensionata sul lavoro contadino e sull'economia familiare e orientata all'autoconsumo e alla vendita diretta» (2025);
GALLINELLA ed altri: «Modifica dell'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di responsabilità estesa del produttore ai fini della gestione dei prodotti restituiti e dei rifiuti» (2026).
Saranno stampate e distribuite.
Trasmissione dal Senato.
In data 31 gennaio 2014 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 1214. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (approvato dal Senato) (2027).
Sarà stampato e distribuito.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge VACCARO: «Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, e al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di durata del permesso di soggiorno in Italia per motivi di studio, nonché ulteriori benefìci fiscali in favore di soggetti forniti di istruzione superiore che intendano svolgere attività lavorativa in Italia» (504) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mosca.
La proposta di legge MICILLO ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti i delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale» (957) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Tripiedi.
Assegnazione di progetto di legge a Commissione in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
II Commissione (Giustizia):
MARRONI ed altri: «Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento dei figli e di mediazione familiare nei procedimenti di separazione dei coniugi» (1495) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Ministro della difesa.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 29 gennaio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate, riferita all'anno 2013 (Doc. XXXVI-bis, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa).
Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 30 gennaio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune Shift2Rail (COM(2013) 922 final).
Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 30 gennaio 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Applicazione delle rettifiche finanziarie nette agli Stati membri nei settori dell'agricoltura e della politica di coesione (COM(2013) 934 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Costi e prezzi dell'energia in Europa (COM(2014) 21 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (COM(2014) 31 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici (COM(2014) 32 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2014) 29 final), che sono assegnati in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura). La predetta proposta di regolamento è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 31 gennaio 2013;
Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli con riguardo alla modifica della decisione n. 2/2003 del suddetto comitato (COM(2014) 34 final) e relativo allegato (COM(2014) 34 final – Annex 1), che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli con riguardo alla modifica dell'allegato dell'accordo aggiuntivo concluso fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein (COM(2014) 39 final) e relativo allegato (COM(2014) 39 final – Annex 1), che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro (COM(2014) 46 final) e relativo allegato (COM(2014) 46 final – Annexes 1 to 2), che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
Il Consiglio dell'Unione europea, in data 28 e 30 gennaio 2014, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la posizione comune del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le comunità europee e i loro Stati membri, da una parte e la Repubblica di Serbia, dall'altra (17930/1/13 REV 1) e relativa motivazione (17930/1/13 REV 1 ADD 1), che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 30 gennaio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.
Il Ministero dell'interno, con lettere in data 29 gennaio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Ascea (Salerno), Ausonia (Frosinone), Casalduni (Benevento), Castiglion Fiorentino (Arezzo), Correggio (Reggio Emilia), Gualdo Tadino (Perugia), Magreglio (Como), Pero (Milano), Sant'Anastasia (Napoli), Scheggino (Perugia), Sommacampagna (Verona), Soresina (Cremona), Tropea (Vibo Valentia) e Valbondione (Bergamo).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Trasmissione dal consiglio regionale delle Marche.
Il Presidente del consiglio regionale delle Marche, con lettera in data 23 gennaio 2014, ha trasmesso un voto, approvato dal medesimo consiglio il 21 gennaio 2014, concernente la richiesta di stanziare risorse per promuovere l'aumento delle ore di attività motoria nella scuola primaria.
Questo documento è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE; CIRIELLI; PISICCHIO; BERSANI ED ALTRI; FRANCESCO SAVERIO ROMANO; MIGLIORE ED ALTRI; LENZI; ZAMPA E MARZANO; ZAMPA E GHIZZONI; MARTELLA; FRANCESCO SANNA; BOBBA ED ALTRI; GIACHETTI ED ALTRI; GIORGIA MELONI ED ALTRI; RIGONI ED ALTRI; RIGONI ED ALTRI; NICOLETTI ED ALTRI; MARTELLA ED ALTRI; VARGIU; BURTONE ED ALTRI; BALDUZZI ED ALTRI; VARGIU; TONINELLI ED ALTRI; ZACCAGNINI ED ALTRI; VALIANTE ED ALTRI; LAURICELLA; MICHELE BORDO; MARCO MELONI ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (A.C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-15141657-1794-1914-1946-1947-1977-A).
A.C. 3-A – Questioni pregiudiziali
QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ
La Camera,
premesso che:
la proposta di riforma elettorale in esame consiste sostanzialmente, salvo limitatissimi correttivi, in una riformulazione della vecchia legge elettorale, il cd. «Porcellum»;
tale testo presenta vizi di incostituzionalità analoghi a quelli sollevati nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014;
i vizi sollevati nella sentenza citata erano essenzialmente due. Il primo consisteva nella lesione dell'uguaglianza del voto e della rappresentanza politica determinata – in contrasto con gli articoli 1, 3, 48 e 67 della Costituzione – dall'enorme premio di maggioranza (il 55 per cento dei seggi della Camera) assegnato, pur in assenza di una soglia minima di suffragi, alla lista che avesse raggiunto la maggioranza relativa;
al riguardo, la proposta di riforma in esame introduce una soglia minima, ma stabilendola nella misura del 35 per cento dei votanti e attribuendo alla lista che la raggiunge il premio del 53 per cento dei seggi, con ciò rendendo particolarmente marcata la lesione dell'uguaglianza dei voti e del principio di rappresentanza lamentata dalla Corte. Il voto del 35 per cento degli elettori, traducendosi nel 53 per cento dei seggi, verrebbe infatti a valere più del doppio del voto del restante 65 per cento degli elettori, con la conseguenza, secondo le parole della Corte, di «un'alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente» e della compromissione della «funzione rappresentativa dell'assemblea»;
peraltro, in presenza di tre schieramenti politici, ciascuno dei quali può raggiungere la soglia del 35 per cento, le elezioni si trasformerebbero in una sorta di «roulette»;
il secondo profilo di illegittimità del cd. «Porcellum» consisteva nella mancata previsione delle preferenze, la quale, afferma la sentenza n. 1 del 2014 della Consulta, rendeva il voto «sostanzialmente indiretto» e privava i cittadini del diritto di «incidere sull'elezione dei propri rappresentanti»;
il medesimo vizio è presente anche nella proposta di riforma in esame, nella quale parimenti sono escluse le preferenze, pur prevedendosi liste più corte. Ne consegue che la designazione dei rappresentanti sarebbe perciò nuovamente riconsegnata alle segreterie dei partiti, con ciò ripristinando lo scandalo del «Parlamento di nominati»;
inoltre, in base al testo, le nomine, ove non avvengano attraverso consultazioni primarie imposte a tutti e tassativamente regolate dalla legge, saranno decise dai vertici dei partiti, cosicché le elezioni rischieranno di trasformarsi in una vera e propria competizione tra capi e, infine, nell'investitura popolare del capo vincente;
nella proposta in esame vi è un altro fattore che aggrava i due vizi illustrati, compromettendo ulteriormente l'uguaglianza del voto e la rappresentatività del sistema politico, anche più di quanto non faccia la stessa legge appena dichiarata incostituzionale dalla Consulta: si prevede, infatti, un innalzamento a più del doppio delle soglie di sbarramento;
la legge sulla materia – per questa parte tuttora in vigore – richiede per l'accesso alla rappresentanza parlamentare almeno il 2 per cento alle liste coalizzate e almeno il 4 per cento a quelle non coalizzate. La proposta in esame richiede il 5 per cento alle liste coalizzate, 1'8 per cento alle liste non coalizzate e il 12 per cento alle coalizioni;
tale previsione comporterà la probabile scomparsa dal Parlamento di tutte le forze minori, di centro, di sinistra e di destra, nonché la rappresentanza delle sole tre forze maggiori affidata a gruppi parlamentari composti interamente da persone fedeli ai loro capi;
è di tutta evidenza che la proposta di riforma elettorale consiste in una mera riedizione – anche peggiorata per alcuni versi, considerando le soglie di sbarramento, enormemente più alte – del cd. «Porcellum»;
tale proposta, salvo poche varianti, riproporrebbe lo stesso sistema elettorale che la Corte costituzionale ha appena annullato in quanto in contrasto con tutti i principi della democrazia rappresentativa;
l'accordo da cui è nata la proposta, divenuta testo unificato sulla materia, che non sia emendabile in Parlamento, contrasta con il divieto del mandato imperativo, stabilito dall'articolo 67 della Costituzione, nonché con la responsabilità politica che, su una questione così decisiva per il futuro della nostra democrazia, ciascun parlamentare si assumerà con il voto;
è di tutta evidenza che una riedizione del cd. «Porcellum», palesemente illegittima, possa provocare, in tempi più o meno lunghi, una nuova pronuncia di illegittimità da parte della Corte costituzionale e, ancor prima, un rinvio della legge alle Camere da parte del Presidente della Repubblica onde sollecitare, in base all'articolo 74 della Costituzione, una nuova deliberazione, con un messaggio motivato dai medesimi vizi contestati al «Porcellum» dalla sentenza della Corte costituzionale,
delibera
di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1514-1657-1794-1914-1946-1947-1977-A.
N. 1. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, Di Salvo, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zan, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
la Corte Costituzionale, con sentenza n. 1 del 2014, ha annullato alcuni punti fondamentali della vigente normativa in materia elettorale;
prendendo come parametro le norme di cui agli articoli 1, 3, 48 e 67 della Costituzione, la Corte ha rilevato l'incostituzionalità, in sintesi, di due aspetti principali della legge, ovvero nelle parti che prevedono l'assegnazione di un premio di maggioranza alla lista o alla coalizione di liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti senza almeno prevedere il raggiungimento una ragionevole percentuale di voti, nonché la presenza di lunghe liste bloccate che non permettano all'elettore l'espressione di una preferenza;
sull'ultimo punto, il testo base del relatore di riforma della legge elettorale all'esame della Camera, prevedendo liste bloccate limitate ad un massimo di 6 candidati per collegio, si propone di aggirare il rilievo della Consulta, aderendo solo in parte a quanto considerato dalla Corte al punto 5.1 in materia di libera scelta dei candidati da parte dei cittadini;
la presenza dei listini bloccati relativi a collegi collegati tra loro a livello nazionale, non esclude in alcun modo la possibilità che gli eletti vengano nominati direttamente dalle segreterie dei partiti o movimenti politici che partecipano alla competizione elettorale;
rispetto al premio di maggioranza previsto dal testo base, si rileva comunque un premio di maggioranza squilibrato rispetto al risultato elettorale ottenuto, che comporta la persistenza della fattispecie rilevata dalla Corte Costituzionale in merito alla disproporzionalità del sistema, più precisamente «un'alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente» e, conseguentemente, della compromissione della funzione rappresentativa del Parlamento;
il testo in esame, infine, prevede soglie di sbarramento correttive del sistema proporzionale estremamente elevate, caso allarmante nel panorama europeo, essendo «superati» soltanto da Moldavia, Russia e Turchia, tali da precludere totalmente la possibilità a diversi movimenti e partiti politici, pur profondamente radicati nel territorio nazionale, di accedere alla rappresentanza parlamentare;
la Corte Costituzionale ha configurato il diritto del cittadino all'uguaglianza del voto sia in entrata che in uscita, corredandolo ulteriormente con la sua incoercibilità. Ciò significa che, in tempi rapidi, comitati di cittadini potranno ricorrere alla Consulta per denunciare l'incostituzionalità dell'attuale testo base in discussione, rischiando, ancor prima di una nuova pronuncia di illegittimità da parte della Corte costituzionale, un rinvio della legge alle Camere da parte del Presidente della Repubblica,
delibera
di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1514-1657-1794-1914-1946-1947-1977-A.
N. 2. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti, Adornato, Buttiglione, Cera.
La Camera,
premesso che:
con la sentenza n. 1 del 13 gennaio 2014 la Corte costituzionale ha operato rimuovendo i due principali vizi della legge elettorale battezzata fin dal suo esordio «porcata» e conosciuta con il nome di «Porcellum»: il premio di maggioranza abnorme, sproporzionato e irragionevole, distorsivo della volontà popolare, nonché le liste bloccate che, rimettendo la scelta esclusiva dei candidati ai partiti ha privato l'elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, ferendo la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione;
nella sentenza la Corte costituzionale si è espressa con forza sulla necessità, per un sistema elettorale, di rispettare «la volontà dei cittadini espressa con il voto» che, hanno ricordato i giudici, «costituisce il principale strumento della manifestazione della sovranità popolare secondo l'articolo 1, secondo comma, della Costituzione»; essa ha inteso riferirsi, dunque, ai principi fondamentali, in nome e in applicazione dei quali è stabilita la composizione dell'organo di rappresentanza politica, il Parlamento, «che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione»; tale assunto ha determinato lo sgretolamento della legge cosiddetta «Porcellum» – censurata (non solo) per il premio di maggioranza senza limiti, giudicato irragionevolmente distorsivo della volontà popolare – ma è altresì principio cardine ineludibile, che annulla ogni ipotesi di riforma elettorale di una Camera la cui composizione non si fondi sul mandato popolare;
nella sentenza è rilevato che i partiti non possono sostituirsi al corpo elettorale e che sono gli elettori, non i partiti, a rivestire «attribuzioni costituzionali», che le esigenze della governabilità non possono andare a scapito della rappresentatività del Parlamento; ne discende che occorre trovare un meccanismo che trovi il punto di equilibrio fra due principi: la rappresentanza politica e la governabilità. Il testo unificato in titolo non lo coglie, probabilmente non lo ha mai cercato;
il sistema elettorale di cui al testo unificato in titolo riproduce i profili critici della legge precedente;
dalla sentenza della Corte si rileva che non può determinarsi uno squilibrio sugli effetti del voto eccessivo e non necessario alla funzionalità dell'organo parlamentare; si rileva che un partito o una coalizione che raggiunga il 35 per cento dei voti ottiene un premio di maggioranza del 18 per cento, vale a dire che per ogni 10 deputati regolarmente eletti, ne prende oltre 5 di bonus: un premio simile è coerente con quanto prescritto dalla Corte costituzionale nel momento in cui ha dichiarato l'illegittimità della legge cosiddetta «Porcellum» in ordine al rapporto tra voti espressi e seggi ottenuti? Nel caso di alta astensione il 35 per cento utile a far scattare il premio corrisponde un quinto del corpo elettorale. È indubitabile che persista il problema di sovra-rappresentazione, di grave alterazione della rappresentanza democratica e di meccanismo premiale irragionevole che la Corte ha censurato;
l'effetto distorsivo creato dal premio di maggioranza è acuito dalle soglie di sbarramento, che hanno l'effetto di agire quale moltiplicatore; da un lato, infatti, sussiste un premio di maggioranza del 18 per cento che scatta al superamento della soglia del 35 per cento, dall'altro una soglia di sbarramento al 5 per cento per le forze politiche che gareggiano in coalizione: i partiti che arrivino anche al 4,9 per cento saranno fuori dal Parlamento, pur avendo fatto guadagnare con i loro voti il premio di maggioranza al partito più grande, con un'evidente esasperazione dell'effetto maggioritario;
il testo all'esame provoca ciò che la Consulta ha censurato, cioè la disproporzionalità tra rappresentanza parlamentare e rappresentanza reale: nel dispositivo della sentenza la Consulta censura espressamente «una eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica [...] e la volontà dei cittadini» che costituisce e produce nuovamente, un'alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, nonché del circuito democratico, basato sul principio fondamentale dell'uguaglianza del voto;
le soglie di sbarramento stabilite appaiono irragionevoli, funzionali a fini esclusivamente politici e risultano esorbitanti rispetto alla soglia massima suggerita dai principi elettorali comuni per le leggi nazionali utili a scegliere i membri del Parlamento europeo, fissata al 5 per cento;
la proposta di riforma non restituisce la scelta agli elettori e le liste bloccate, pur molto ristrette rispetto alle lenzuolate di candidati arruolati in forza della legge precedente, non appaiono soddisfare pienamente i rilievi della Corte che rivendica al cittadino il diritto di conoscere e la libertà di scegliere il candidato;
un ulteriore elemento di criticità si profila in ordine al sistema delineato per il Senato, con la previsione di un premio al livello nazionale, in violazione dell'articolo 57 della Costituzione che richiede che il Senato sia eletto a base regionale: tale interpretazione è stata autorevolmente fatta propria dal Presidente Ciampi che ha fatto sapere che avrebbe giudicato manifestamente incostituzionale la previsione di un premio nazionale al Senato, che viola la garanzia costituzionale di valorizzazione delle comunità regionali minori; nessuna legge elettorale ha mai previsto la dislocazione a livello di circoscrizione sovraregionale dei seggi senatoriali;
i rigorosi paletti posti alla discrezionalità del legislatore dalla sentenza della Corte costituzionale ineriscono agli articoli 1, 3 e 48 della nostra Costituzione a cui ci sentiamo di affiancare il principio di proporzionalità, il principio di ragionevolezza (in quanto occorre stabilire mezzi congruenti con i fini perseguiti), nonché la necessità di una coerenza, logicità ed armonia interne, questioni e principi che non appaiono soddisfatti dal testo unificato in titolo;
la precedente legge elettorale, dalla quale il testo unificato in titolo si discosta poco, ha «intossicato il Parlamento, riempiendolo di nominati» e non di eletti, contribuendo largamente a determinare una crisi di rigetto nella società civile: non si può ignorare che a questo consesso è offerta, in questo momento, la possibilità di ricucire e ricostruire il legame nonché il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni rappresentative e che un segnale minimo è quello di non consegnare al Paese una riforma elettorale che, oltre a perpetuare vizi di legittimità, ignori nuovamente i diritti del suo popolo ed i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della rappresentanza politica nazionale, a sua volta fondata sull'espressione del voto e sulla sovranità popolare;
il momento risulta delicatissimo, in quanto questo consesso è chiamato ad approvare un valido testo di riforma dei meccanismi elettorali che permetta finalmente ai cittadini italiani di veder sedere in Parlamento i propri rappresentanti scelti attraverso l'applicazione di un sistema di attribuzione dei seggi e di selezione dei candidati che sia democratico e costituzionalmente legittimo;
alla luce del procedimento culminato nella sentenza costituzionale, sarebbe subito possibile porre innanzi alla Corte la questione di costituzionalità, in quanto un nuovo ricorso sul testo unificato in titolo, una volta divenuto legge della Repubblica, potrebbe esserle sottoposto direttamente;
si rileva una violazione esplicita ed implicita del dettato costituzionale, in riferimento agli articoli 1, 3, 48, 57 e 67 della Costituzione repubblicana, oltreché del giudicato costituzionale,
delibera
di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1514-1657-1794-1914-1946-1947-1977-A.
N. 3. Dadone, Cozzolino, Toninelli, Nuti, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Grillo, Di Vita, Lupo.
La Camera,
premesso che:
la sentenza n. 1 emessa dalla Corte costituzionale lo scorso 13 gennaio, ha confermato il giudizio di incostituzionalità in merito ad alcune parti della normativa elettorale attualmente in vigore e comunemente nota come «porcellum»;
in particolare, la Corte ha ritenuto di evidenziare la mancata rispondenza ai principi costituzionali di due aspetti, primo tra i quali il meccanismo per l'attribuzione del premio di maggioranza, perché ritenuto «foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione, in quanto non impone il raggiungimento di una soglia minima di voti alla lista»;
secondo la Corte, «il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza prefigurato dalle norme censurate, inserite nel sistema proporzionale introdotto con la legge n. 270 del 2005, in quanto combinato con l'assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere all'assegnazione del premio, è pertanto tale da determinare un'alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto» di cui al secondo comma dell'articolo 48 della Carta;
particolare attenzione va quindi riservata alla conferma del premio di maggioranza operata dalla proposta di legge in esame, affinché sia eliminato il rischio, stigmatizzato dalla Corte, che una formazione che ha conseguito una percentuale pur molto ridotta di suffragi possa raggiungere la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea;
tale rischio, tuttavia, non appare scongiurato dal presente testo di modifica della legge elettorale, in quanto la fissazione della soglia del 5 per cento per le liste nella coalizione può determinare che la coalizione raggiunga la soglia per il premio di maggioranza con uno solo dei partiti della coalizione, ipotizzando un risultato elettorale della stessa lista pari al 20 per cento, facendo sì che l'unico partito della coalizione che abbia superato la soglia del 5 per cento guadagni un premio in seggi che lo porterebbe ad avere il 53 per cento degli stessi;
per quanto attiene al secondo aspetto censurato dalla Corte, il meccanismo delle liste bloccate, il presente testo, pur superando la questione della lunghezza di tali liste criticata dalla Corte, attraverso la previsione di liste bloccate «corte», vale a dire composte da pochi nominativi, la riduzione dei collegi che ne consegue appare non rispettosa del principio di rappresentanza, posto che i nuovi collegi non permettono di realizzare un corretto equilibrio tra il principio geografico e quello demografico, che ispira gli articoli 56 e 57 della Costituzione, e, quindi, dello stesso principio di rappresentanza previsto dalla Carta costituzionale;
infine, occorre rilevare come la fissazione della soglia al 12 per cento per le coalizioni prevista dal testo di legge in esame, considerata la soglia del 5 per cento per i singoli partiti, determina il rischio che laddove una coalizione superi il dodici per cento ma, all'interno della stessa, alcun partito superi quella prevista per le singole liste, si verifichi una ingente e gravissima dispersione di voti, in palese contrasto con lo stesso principio di rappresentanza cui è ispirato il dettato costituzionale;
come rilevato in più occasioni dalla Consulta, la «determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa» (sentenza n. 242 del 2012; ordinanza n. 260 del 2002; sentenza n. 107 del 1996) e proprio per questi motivi l'adozione di una nuova legge elettorale dovrebbe essere basata su una larghissima condivisione in Parlamento, e tendere a raccogliere il consenso di tutte le forze politiche, al fine di garantire il massimo rispetto dei principi costituzionali in materia elettorale, entrambi presupposti che l'esame del presente testo non è, allo stato, in grado di soddisfare,
delibera
di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1514-1657-1794-1914-1946-1947-1977-A.
N. 4. Giorgia Meloni, La Russa, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI MERITO
La Camera,
premesso che:
prima ancora del contenuto, i sottoscrittori del presente atto stigmatizzano l'origine e la provenienza del testo unificato sottoposto all'esame di questo consesso nonché le irregolari procedure che ne hanno consentito l'adozione nella sede referente ed il prosieguo del suo esame;
nella richiamata sede non si è proceduto, a norma dell'articolo 77, comma 3, del Regolamento della Camera e nel rispetto della programmazione e della calendarizzazione dei lavori di Commissione stabilite secondo i criteri fissati dall'articolo 25, comma 2, del Regolamento della Camera, all'esame preliminare dei numerosi progetti presentati in materia e abbinati fra loro, al fine di addivenire alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato;
non si è proceduto, in violazione della prassi, alla discussione delle (sole) proposte formalmente depositate e assegnate alla Commissione;
il pezzo di carta maneggiato in sede referente si è piano piano tramutato in un testo – che non risultava essere passato al vaglio del Servizio Testi normativi né formalmente depositato e risultava altresì incompleto, in quanto sprovvisto, oltre che della relazione di accompagnamento, degli allegati citati dallo stesso testo, che avrebbero dovuto indicare dettagli tecnici imprescindibili al fine dell'analisi e della comprensione degli effetti concreti della proposta – che, con diversi passaggi successivi, è assurto man mano da «proposta di testo base» a «proposta di testo unificato», illegittimamente titolato e con una procedura del tutto irregolare in entrambi i casi;
il testo unificato in titolo è giunto in questo consesso in palese violazione del Regolamento e delle prassi che disciplinano e preservano le procedure di formazione degli atti e in ordine alle deliberazioni su di essi ed il loro contenuto,
delibera
di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1514-1657-1794-1914-1946-1947-1977-A.
N. 1. Dadone, Cozzolino, Toninelli, Nuti, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Grillo, Di Vita, Lupo.
A.C. 3-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 1.11, 1.35, 1.41, 1.103, 1.110, 1.406, 2.10, 2.17, 2.40, 2.42 e sugli articoli aggiuntivi 2.011, 2.014, 2.0330, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura:
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 3-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 ED ANNESSE TABELLE A E B DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita nei collegi plurinominali indicati nella tabella B allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentacinque per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».
2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2. La circoscrizione Trentino-Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico».
3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla tabella B sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale.
4. Fatto salvo quanto stabilito ai sensi del comma 3, i collegi plurinominali sono costituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei princìpi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277».
4. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati».
5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi».
6. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 13. – 1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale».
7. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «liste di candidati» sono inserite le seguenti: «nei collegi plurinominali»;
b) le parole: «le liste medesime nelle singole circoscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «le liste medesime nei singoli collegi plurinominali».
8. Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:
«Art. 14-ter. – 1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio non sono consentiti ulteriori apparentamenti fra liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo».
9. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore; nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere».
10. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio plurinominale».
11. Al primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «Le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali» e le parole: «indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo della regione».
12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 3), le parole da: «riduce al limite prescritto» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis o quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma»;
b) dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:
«6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la presenza di candidati inclusi in più liste e comunica i loro nomi agli uffici centrali circoscrizionali; ai sensi dell'articolo 19, gli uffici centrali circoscrizionali contattano immediatamente i delegati di ciascuna lista interessata ai fini dell'accertamento e procedono ai sensi del presente articolo per le eventuali modifiche nella composizione delle liste dei collegi plurinominali».
13. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), secondo periodo, dopo le parole: «I contrassegni di ciascuna lista,» sono inserite le seguenti: «e i nominativi dei relativi candidati»;
b) al numero 4), le parole: «alla prefettura capoluogo della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «alla prefettura del comune capoluogo di regione».
14. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle schede sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome ed il nome dei relativi candidati nel collegio plurinominale»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti i contrassegni delle liste collegate o delle singole liste ammesse al ballottaggio in due distinti rettangoli».
15. Il primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico».
16. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i numeri da 1) a 9) sono sostituiti dai seguenti:
«1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige secondo le modalità stabilite dal titolo VI;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate che si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
3) individua quindi:
a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata in uno dei collegi plurinominali compresi in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in collegi plurinominali in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi;
6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plurinominale;
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 1) non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista;
8) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 617 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
9) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
9-bis) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del numero 6), l'Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3), lettera b), e al numero 6) prima nelle singole circoscrizioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione. A tale fine, l'Ufficio procede come segue:
a) per ogni circoscrizione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale circoscrizionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnare a norma della lettera e);
c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali circoscrizionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b);
d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole circoscrizioni ai sensi delle lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 4) per le liste singole e di cui al numero 7) per le liste collegate in coalizione, toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle circoscrizioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera e);
e) dispone in un'unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui alla lettera c), e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 4) ovvero del numero 7). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni circoscrizione, a partire dalla circoscrizione in cui la lista abbia ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;
f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna circoscrizione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la circoscrizione sia costituita da un unico collegio plurinominale, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima;
g) qualora la circoscrizione sia costituita da più di un collegio plurinominale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera f) tra i collegi plurinominali della circoscrizione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di lista. Per ogni collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale della lista nel collegio plurinominale per il quoziente elettorale circoscrizionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista nei collegi plurinominali della circoscrizione in cui corrispondono, nell'ordine, le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero;
9-ter) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 340 si procede direttamente all'attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7-ter), 8) e 9»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 340 seggi in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 9-bis)»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:
1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 327. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 290 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
3) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);
4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 9-bis). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste;
d) i commi 4 e 5 sono abrogati;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione».
17. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
18. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige».
19. All'articolo 92, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i presentatori intendano effettuare il collegamento della candidatura in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis, il deposito del contrassegno e la dichiarazione di collegamento sono effettuati nei termini e con le modalità di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis».
20. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascun candidato e il totale dei voti validi nel collegio».
21. Nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo l'articolo 93 sono inseriti i seguenti:
«Art. 93-bis. – 1. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali.
2. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano ad una lista circoscrizionale che concorre alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, alla quale gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. Nessuna candidatura nei collegi uninominali può essere collegata a più di una lista circoscrizionale. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno che lo contraddistingue, nonché la lista circoscrizionale alla quale il candidato si collega ai fini del comma 2 dell'articolo 93-quater. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
3. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, debbono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno, ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata e la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta.
4. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 1. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà. La dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio.
5. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento. Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui al comma 2.
6. Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento della candidatura in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis, le dichiarazioni di collegamento sono effettuati e nei termini e con le modalità di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis.
Art. 93-ter. – 1. L'elettore esprime un unico voto per il candidato prescelto nel collegio uninominale. Il voto espresso in favore del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista circoscrizionale a questo collegata.
2. Il modello di scheda per l'elezione nei collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è quello previsto dalla tabella G allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.
3. L'elettore vota tracciando un unico segno sul nome del candidato nel collegio uninominale, ovvero sul relativo contrassegno.
Art. 93-quater. – 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
3. Per l'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.
5. Ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, la cifra elettorale di ciascun candidato nei collegi uninominali e il totale dei voti validi nella circoscrizione. I voti espressi in favore di un candidato nel collegio uninominale che sono computati nella cifra elettorale della lista circoscrizionale cui la candidatura è collegata, non sono computati in sede nazionale in favore di alcuna lista, anche se contraddistinta con il medesimo contrassegno.
6. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati, secondo le rispettive assegnazioni, nei numeri che ai sensi dell'articolo 83 determinano l'assegnazione del premio di maggioranza».
22. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituitisi in gruppo parlamentare in entrambe le Camere al 31 dicembre 2013.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. (Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati). – 1. Il presente articolo disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla elezione per la Camera dei deputati.
2. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento di selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati su richiesta di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle predette consultazioni.
3. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non abbiano svolto le elezioni primarie come strumento di selezione delle proprie candidature.
4. II risultato delle elezioni primarie è vincolante per la successiva presentazione dei candidati e la formazione delle liste.
5. Le elezioni primarie hanno luogo almeno quattro mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati, In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a due mesi.
6. Le elezioni primarie sono disciplinate con apposito regolamento da adottare entro due mesi dall'approvazione della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature.
7. Le modalità per 1 indizione delle elezioni primarie, per la consegna dei certificati elettorali, per le operazioni di voto, per il controllo e per la proclamazione dei risultati sono stabilite con il regolamento di cui al comma 5, applicando, per quanto compatibili, le norme previste per le elezioni alle quali le primarie fanno riferimento.
8. La data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie sono altresì pubblicate sul sito internet del Ministero dell'interno e sul sito ufficiale del partito politico o della coalizione dei partiti che partecipano alle elezioni primarie.
9. Con il medesimo regolamento di cui al comma 5, è istituito un apposito collegio dei garanti presso il Ministero dell'interno che sovrintende alla regolarità delle candidature, alla regolarità delle elezioni, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su qualsiasi forma di ricorso e procede alla proclamazione dei vincitori.
10. Il regolamento di cui al comma 5 stabilisce altresì le condizioni per la presentazione delle candidature, assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito politico o alla coalizione di partiti.
11. Alle elezioni primarie si applicano le norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le corrispondenti consultazioni elettorali.
12. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie i cittadini iscritti alle liste elettorali che al momento del voto dichiarano di essere elettori del partito politico o della coalizione di partiti.
13. Qualora nello stesso giorno si tengano più elezioni primarie, ciascun cittadino può partecipare ad una sola di esse.
14. Il voto è espresso a scrutinio segreto. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un solo candidato per ogni consultazione elettorale.
15. Chiuse le operazioni di voto si procede allo spoglio immediato delle schede, allo scrutinio dei voti espressi e alla verbalizzazione dei risultati.
16. E designato il candidato che ottiene il numero più alto di voti.
17. In caso di rinuncia, di impedimento o di morte del designato subentra l'aspirante candidato che ha ottenuto il numero più alto di voti tra gli altri candidati alla medesima elezione.
18. Avverso la proclamazione dei designati, o per irregolarità nello svolgimento delle operazioni di scrutinio, gli interessati, o qualsiasi avente diritto al voto, possono, entro due giorni dalla proclamazione, proporre ricorso al collegio dei garanti di cui al comma 8, che decide nei successivi due giorni, salva in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a fattispecie che integrino ipotesi di reato.
19. Il collegio dei garanti di cui al comma 8 fornisce la documentazione relativa all'avvenuta effettuazione delle elezioni primarie ai fini della corrispondenza tra i risultati delle elezioni primarie e l'ordine di lista, nel rispetto anche delle disposizioni relative alla successione di genere nella lista prevista dall'articolo 1, comma 9, lettera b).
01. 0300. Valiante, Gasbarra.
Sopprimerlo.
1. 1. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toni- nelli, Grillo.
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 1.
(Caratteri del voto).
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «legge elettorale per la Camera», è sostituito dal seguente:
«Art. 1.
1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto».
Art. 2.
(Circoscrizioni e ripartizioni).
1. L'articolo 2 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:
«Art. 2.
1. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province.
2. Ai fini del presente testo unico le province di Torino, Milano, Roma e Napoli sono definite «circoscrizioni metropolitane» e sono suddivise al loro interno nelle ripartizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico».
Art. 3.
(Distribuzione dei seggi tra circoscrizioni e ripartizioni).
1. L'articolo 3 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:
«Art. 3.
1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni provinciali e alle ripartizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. A tale fine, il numero dei residenti nell'intero territorio nazionale è diviso per 618, trascurando la parte frazionaria. Tale risultato rappresenta il quoziente nazionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna circoscrizione, il numero dei residenti nella circoscrizione è diviso per il quoziente nazionale per l'assegnazione di un seggio. Il divisore intero ottenuto da tale divisione rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti.
3. Se, terminate tali operazioni, vi siano circoscrizioni cui non è assegnato alcun seggio, ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora vengano attribuiti uno o più seggi d'ufficio, l'assegnazione dei seggi alle altre circoscrizioni avviene sulla base del comma 2, ma il quoziente elettorale per l'assegnazione di un seggio è ottenuto dividendo il numero dei residenti in tali circoscrizioni per il risultato della sottrazione a 618 dei seggi assegnati d'ufficio.
4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede altresì alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni in cui sono suddivise le circoscrizioni metropolitane.
5. Ai fini del comma 4, il numero dei residenti in ciascuna di quelle circoscrizioni è diviso per il numero dei seggi assegnati all'intera circoscrizione ai sensi dei commi precedenti. Trascurata la parte frazionaria, il risultato di tale divisione rappresenta il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna ripartizione, il numero della popolazione ivi residente è diviso per tale quoziente. Il risultato intero ottenuto rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna ripartizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti».
Art. 4.
(Abrogazione dell'esclusività del voto di lista).
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della «legge elettorale per la Camera» è abrogato.
Art. 5.
(Capoluogo di circoscrizione).
1. All'articolo 13 della «legge elettorale per la Camera» è aggiunto il seguente comma:
«Ai fini del primo comma, s'intende capoluogo della circoscrizione il comune più popoloso della circoscrizione che sia sede di Corte d'Appello o, in mancanza, di Tribunale. Qualora anche questo mancasse, capoluogo della circoscrizione è il comune capoluogo della Regione nella quale la circoscrizione è inserita».
Art. 6.
(Abrogazione dei collegamenti in coalizione).
1. L'articolo 14-bis della «legge elettorale per la Camera» è abrogato.
Art. 7.
(Presentazione delle liste).
1. L'articolo 18-bis della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:
«Art. 18-bis.
1. La presentazione delle liste avviene a livello circoscrizionale, ad eccezione delle circoscrizioni metropolitane, dove avviene esclusivamente a livello ripartizionale.
2. Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine. La lista deve essere formata complessivamente da un numero di candidati compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnati alla circoscrizione o alla ripartizione in cui la lista è presentata. In tutti i casi, però, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre.
3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno 400 sottoscrizioni per ogni seggio attribuito alla circoscrizione o alla ripartizione in cui la lista viene presentata.
4. Le sottoscrizioni non possono essere superiori di 500 al numero minimo previsto dal comma 3.
5. In caso di scioglimento della Camera dei Deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.
6. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
7. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
8. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare».
Art. 8.
(Divieto di candidature plurime).
1. L'articolo 19 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:
«Art. 19.
1. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».
Art. 9.
(Modalità di presentazione delle liste).
1. Il primo comma dell'articolo 20 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:
«Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, per ciascuna ripartizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale capoluogo della circoscrizione o della ripartizione, dalle ore 8 del 35o giorno alle ore 20 del 34o giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20».
2. Il terzo comma dell'articolo 20 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:
«Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, della ripartizione».
Art. 10.
(Numero minimo di liste da presentare).
All'articolo 23 della «legge elettorale per la Camera» sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Nello stesso termine, ogni Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale l'elenco delle liste che hanno superato positivamente i controlli di cui all'articolo precedente»;
dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
«Nello stesso termine, l'Ufficio centrale nazionale individua i contrassegni che contraddistinguano liste regolarmente presentate in un numero di circoscrizioni in cui si assegnino complessivamente un numero di seggi superiore a quello assegnato alla circoscrizione maggiore ed esclude tutte le liste contraddistinte da altri contrassegni, fatta eccezione per quelle rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute presentate nelle circoscrizioni ricomprese in Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche».
Art. 11.
(Numero d'ordine delle liste).
All'articolo 24, primo comma, della «legge elettorale per la Camera» il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;».
Art. 12.
(Rappresentanti di lista).
1. Il primo comma dell'articolo 25 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:
«Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, della ripartizione, i delegati di cui all'articolo 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio elettorale di ciascuna sezione e all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione».
Art. 13.
(Scheda elettorale).
1. L'articolo 31 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:
«Art. 31.
1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello riportato nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione o nella ripartizione secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
2. L'ordine delle liste e dei contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di voto di cui alla tabella A-quater allegata al presente testo unico. Nella parte sottostante le istruzioni, la scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nella circoscrizione o nella ripartizione. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare nella circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, nella ripartizione. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito a norma del comma 2 dell'articolo 18-bis, i riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampati. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, un «+» in colore verde e un «-» in colore rosso. In ogni colonna vengono altresì indicati i nomi dei candidati nella circoscrizione o nella ripartizione della corrispondente lista, riportando per ogni riquadro della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione, il nome di un candidato della lista.
3. La scheda elettorale nella circoscrizione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua francese.
4. La scheda elettorale nella circoscrizione di Bolzano/Bozen deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca».
Art. 14.
(Modalità di espressione del voto).
1. Il secondo comma dell'articolo 58 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dai seguenti:
«L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.
L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.
Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione o, nei casi di circoscrizione metropolitana, alla ripartizione in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo «-» colorato in rosso che compare nel riquadro contenete il nome del candidato che l'elettore intenda escludere.
Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del primo comma dell'articolo 59, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo «+» colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda preferire.
Sono vietati altri segni o indicazioni.
Di queste modalità di espressione del voto, il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quella circoscrizione o ripartizione.
Una volta che l'elettore abbia espresso il voto, deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».
Art. 15.
(Significato e validità del voto).
1. L'articolo 59 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:
«Art. 59.
1. Quando l'elettore ha prescelto una lista nelle modalità indicate nel terzo comma dell'articolo 58, alla lista prescelta sono assegnati tanti voti quanti sono i seggi attribuiti alla circoscrizione o, nel caso di circoscrizioni metropolitane, alla ripartizione e a ogni candidato della lista è attribuito un voto di preferenza.
2. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale di lista.
3. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale.
4. Per ogni esclusione validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato escluso nonché la cifra individuale di quest'ultimo sono decurtate di un'unità.
5. Per ogni preferenza validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato preferito nonché la cifra elettorale individuale di quest'ultimo sono incrementate di un'unità.
6. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara ed univoca espressione di voto a favore di una sola tra le liste, l'intera scheda è nulla.
7. Tutte le esclusioni espresse al di fuori della lista prescelta sono nulle.
8. Se l'elettore ha escluso un numero di candidati superiore a quello massimo consentito, tutte le esclusioni sono nulle.
9. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello delle esclusioni validamente espresse, tutte le preferenze espresse sono nulle.
10. La nullità di esclusioni e preferenze non pregiudica la validità del voto per la lista, che viene computato a norma del comma 1 del presente articolo».
Art. 16.
(Spoglio delle schede).
1. L'articolo 68 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:
«Art. 68.
1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista prescelta, nonché le esclusioni e le preferenze di candidature validamente espresse. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme al segretario, aggiorna, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali dei candidati.
2. Ad ogni scheda, il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali che hanno subito variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede i cui voti sono stati spogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati alle liste ed ai candidati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».
Art. 17.
(Voti contestati).
All'articolo 71, primo comma, della «legge elettorale per la Camera» il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) decide, in via provvisoria, se assegnare o non assegnare i voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista, di esclusione e di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti di lista, di esclusione e di preferenza contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2)».
Art. 18.
(Determinazione delle cifre elettorali).
1. L'articolo 77 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:
«Art. 77.
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale delle circoscrizioni metropolitane, per ciascuna ripartizione:
a) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della ripartizione;
b) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali ripartizionali di lista per il numero di seggi assegnati alla ripartizione e trascura la parte frazionaria;
c) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettorali ripartizionali corrette conseguite in tutte le ripartizioni della circoscrizione;
d) determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della ripartizione;
e) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale ripartizionale corretta di ciascuna lista.
2. L'Ufficio centrale circoscrizionale delle altre circoscrizioni:
a) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
b) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali circoscrizionali di lista per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione e trascura la parte frazionaria;
c) determina le cifre elettorali individuali circoscrizionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
d) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale corretta di ciascuna lista».
Art. 19.
(Ammissione delle liste alla ripartizione dei seggi).
1. Dopo l'articolo 77 della «legge elettorale per la Camera» è aggiunto il seguente:
«Art. 77-bis.
1. L'Ufficio elettorale nazionale, ricevute le comunicazioni di cui all'articolo 77 da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali corrette delle liste aventi il medesimo contrassegno. Al fine del compimento di tale operazione, per le circoscrizioni metropolitane si considerano le cifre elettorali ripartizionali di lista corrette; per le altre circoscrizioni si considerano le cifre elettorali circoscrizionali di lista corrette;
2) al fine di individuare le liste che partecipano alla distribuzione dei seggi in sede circoscrizionale, oltre a quelle rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute presentate nelle circoscrizioni ricomprese in Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi; a tal fine il totale dei voti validi espressi è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di ogni lista;
3) comunica agli Uffici elettorali circoscrizionali l'elenco delle liste ammesse alla ripartizione circoscrizionale dei seggi».
Art. 20.
(Ripartizione circoscrizionale dei seggi).
1. Dopo l'articolo 77-bis della «legge elettorale per la Camera» è aggiunto il seguente:
«Art. 77-ter.
1. Ricevute le comunicazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio elettorale circoscrizionale, per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi ai sensi dell'articolo 77-bis, divide la cifra elettorale circoscrizionale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc., sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
2. L'Ufficio elettorale circoscrizionale delle circoscrizioni metropolitane, effettuate le operazioni di cui al comma 1, per ciascuna ripartizione:
a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello circoscrizionale ai sensi del comma 1;
b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera a);
c) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi assegnati alla ripartizione, ai sensi dell'articolo 3 del presente testo unico;
d) per ciascuna lista di cui alla lettera a) divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente di cui alla lettera c) e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;
e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera d) sia inferiore al numero dei seggi attribuiti a quella ripartizione ai sensi dell'articolo 3 del presente testo unico, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera a) sulla base della graduatoria dei più alti resti;
f) per ciascuna lista di cui alla lettera a) calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera d) per il quoziente di cui alla lettera c).
3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale circoscrizionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della circoscrizione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.
4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale circoscrizionale individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria, e, in caso di parità, da quella fra queste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:
a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera a) del presente comma, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere precedenti del presente comma, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quelle altre ripartizioni nelle quali abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2;
d) infine, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nella ripartizione, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale circoscrizionale, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
6. Nelle circoscrizioni non metropolitane, terminate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede direttamente a proclamare eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali circoscrizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».
Art. 21.
(Proclamazione degli eletti).
1. All'articolo 81 della «legge elettorale per la Camera» è premesso il seguente:
«Art. 80. – 1. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole Prefetture – Uffici territoriali del Governo che la portano a conoscenza del pubblico».
Art. 22.
(Abrogazione della ripartizione nazionale dei seggi).
1. L'articolo 83 della «legge elettorale per la Camera» è abrogato.
Art. 23.
(Esaurimento dei candidati di una lista).
1. L'articolo 84 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:
«Art. 84.
1. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al fine dell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede come segue:
a) se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella circoscrizione ai sensi del comma 4 dell'articolo 77-ter, li riassegna ad essa, nel limite dei seggi vacanti, procedendo dall'ultimo seggio che le era stato sottratto;
b) se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella circoscrizione ai sensi del comma 4 dell'articolo 77-ter, assegna ad essa i seggi vacanti secondo l'ordine decrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 77-ter, dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 77-ter.
2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una circoscrizione, l'Ufficio elettorale circoscrizionale assegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori quozienti non ancora utilizzati nella graduatoria di cui all'articolo 77-ter, comma 1.
3. Nel caso di cui al precedente comma, qualora si tratti di una circoscrizione metropolitana, per l'attribuzione dei seggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dal comma 1 per la lista che abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione.
4. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, gli Uffici elettorali circoscrizionali provvedono alle relative proclamazioni».
Art. 24.
(Abrogazione delle opzioni).
1. L'articolo 85 della «Legge elettorale per la Camera» è abrogato.
Art. 25.
(Elezioni suppletive).
1. Il comma 1 dell'articolo 86 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:
«1. Qualora la lista cui era stato attribuito l'unico seggio di una circoscrizione uninominale esaurisca i candidati, si procede a elezioni suppletive».
2. 1 commi 2 e 3 dell'articolo 86 della «legge elettorale per la Camera» sono abrogati.
Art. 26.
(Abrogazione delle disposizioni speciali per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).
1. Gli articoli 92 e 93 della «legge elettorale per la Camera» sono abrogati.
Art. 27.
(Sostituzione delle tabelle).
1. Le tabelle A, A-bis, A-ter, allegate alla «legge elettorale per la Camera», sono sostituite dalle tabelle A, A-bis, A-ter e A-quater allegate alla presente legge».
Conseguentemente sostituire le tabelle allegate A e B Camera con le seguenti:
«tabella A
RIPARTIZIONI ELETTORALI
Torino 1 (comune di Torino)
Torino 2-A (comuni di Caluso, Candia Canavese, Ciconio, Agliè, Barone Canavese, Villereggia, Vische, Torrazza Piemonte, Verolengo, Rondissone, San Giorgio Canavese, Alpignano, Venaria Reale, Pianezza, Caravino, Settimo Rottaro, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Chiaverano, Albiano d'Ivrea, Azeglio, Bairo, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Vialfrè; Scarmagno, Torre Canavese, Valperga, Vestignè, Strambino, Romano Canavese, Salassa, San Martino Canavese, Palazzo Canavese, Perosa Canavese, Piverone, Maglione, Cossano Canavese, San Giusto Canavese, Orio Canavese, Ozegna, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Montanaro, Cuceglio, Foglizzo, Chieri, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Pavarolo, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, San Mauro Torinese, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Brozolo, Brusasco, Sciolze, Verrua Savoia, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Rivalba, Lauriano, Monteu da Po, Gassino Torinese, Caselle Torinese, Robassomero, San Carlo Canavese, San Maurizio Canavese, Nole, Ciriè, Canischio, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano, Alice Superiore, Alpette, Baldissero Canavese, Borgiallo, Brosso, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio, Sparone, Strambinello, Trausella, Traversella, Valprato Soana, Ronco Canavese, Rueglio, San Colombano Belmonte, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Ribordone, Lessolo, Locana, Loranzè, Lugnacco, Meugliano, Noasca, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Courgnè, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Issiglio, Carema, Andrate, Banchette, Borgofranco d'Ivrea, Settimo Vittone, Tavagnasco, Salerano Canavese, Samone, Quassolo, Quincinetto, Montalto Dora, Nomaglio, Fiorano Canavese, Ivrea, Cafasse, Cantoira, Casellette, Ceres, Chialamberto, Ala di Stura, Balangero, Balme, Villanova Canavese, Viù, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, San Gillio, Pessinetto, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mathi, Mezzenile, Monastero Di Lanzo, Coassolo Torinese, Corio, Druento, Fiano, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, Barbania, Bosconero, Busano, Vauda Canavese, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rocca Canavese, San Benigno Canavese, San Francesco al Campo, San Ponso, Oglianico, Pertusio, Levone, Lombardore, Lusigliè, Favria, Feletto, Front, Settimo Torinese, Mappano, Borgaro Torinese, Brandizzo, Volpiano, Leini)
Torino 2-B (comuni di Buttigliera Alta, Caprie, Chiusa di San Michele, Almese, Avigliana, Villarbasse, Villar Dora, Sant'Ambrogio di Torino, Vaie, Rosta, Rubiana, Reano, Sangano, Collegno, Rivoli, Carignano, Carmagnola, Cercenasco, Vigone, Villastellone, Virle Piemonte, Osasio, Pancalieri, Pralormo, Lombriasco, Cantalupa, Trana, Valgioie, Roletto, Piossasco, Coazze, Cumiana, Frossasco, Giaveno, Rivalta di Torino, Grugliasco, Moncalieri, La Loggia, Nichelino, Beinasco, Bruino, Orbassano, Campiglione Fenile, Agrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Villar Pellice, Villar Perosa, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Usseaux, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Massello, Fenestrelle, Inverso Pinasca, Cavour, Buriasco, Villafranca Piemonte, Osasco, Pinerolo, Macello, Garzigliana, Cambiano, Santena, Trofarello, Riva presso Chieri, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Isolabella, Bussoleno, Mattie, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Condove, Villar Focchiardo, Sant'Antonino di Susa, San Didero, San Giorio di Susa, Susa, Meana di Susa, Venaus, Mompantero, Novalesa, Moncenisio, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Sauze Di Cesana, Sauze d'Oulx, Oulx, Sestriere, Salbertrand, Candiolo, Castagnole Piemonte, Airasca, Vinovo, Volvera, Scalenghe, Piobesi Torinese, Piscina, None)
Milano 1-A (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 8, 9, 2, 3; comuni di Rho, Pero, Arese, Bollate, Baranzate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Cormano, Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sul Naviglio, Pioltello)
Milano 1-B (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 1, 4, 5, 6, 7; comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Opera, Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo)
Milano 2 (comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano, Mediglia, Tribiano, Paullo, Pantigliate, Settala, Rodano, Liscate, Vignate, Melzo, Truccazzano, Cassina de’ Pecchi, Bussero, Carugate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Gessate, Inzago, Masate, Cassano d'Adda, Basiano, Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano Rosa, Grezzago, Trezzo sull'Adda, San Colombano al Lambro)
Milano 3 (comuni di Legnano, Abbiategrasso, Parabiago, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta, Senago, Corbetta, Bareggio, Nerviano, Cerro Maggiore, Solaro, Rescaldina, Cesate, Busto Garolfo, Canegrate, Arluno, Sedriano, Castano Primo, Magnago, Gaggiano, Vittuone, Vanzago, Lacchiarella, Inveruno, San Vittore Olona, Cuggiono, Pogliano Milanese, Motta Visconti, Turbigo, Binasco, Pregnana Milanese, Robecco sul Naviglio, San Giorgio su Legnano, Arconate, Zibido San Giacomo, Villa Cortese, Marcallo con Casone, Dairago, Rosate, Vanzaghello, Casorezzo, Santo Stefano Ticino, Robecchetto con Induno, Buscate, Albairate, Cisliano, Noviglio, Ossona, Boffalora sopra Ticino, Mesero, Casarile, Vermezzo, Vernate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Ozzero, Calvignasco, Morimondo, Nosate)
Roma 1-A (municipi del comune di Roma nn. I, II, III, IV, V)
Roma 1-B (municipi del comune di Roma nn. VI, VII, VIII, IX)
Roma 1-C (municipi del comune di Roma nn. XI, XII, XIII, XIV, XV)
Roma 2 (municipio del comune di Roma n. X, comuni di Civitavecchia, Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Trevignano Romano, Allumiere, Canale Monterano, Tolfa, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno)
Roma 3 (comuni di Monterotondo, Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Moricone, Morlupo, Nerola, Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Campagnano di Roma, Civitella San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, Nazzano, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio da Sassola, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano, Velletri, Albano Laziale, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito Romano, Valmontone, Bellegra, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Colleferro, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo)
Napoli 1 (comune di Napoli)
Napoli 2-A (comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Melito di Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio, Brusciano, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli)
Napoli 2-B (comuni di Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Volla, Poggiomarino, Vico Equense, Sant'Antonio Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviano, Palma Campania, Massa Lubrense, Pollena Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carità, San Gennaro Vesuviano, Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agnello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Rocca Rainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara di Nola, Comiziano, Liveri).
1. 2. Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita nei collegi plurinominali indicati nella tabella «B» allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentacinque per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».
2. All'articolo 2 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto in fine il seguente comma:
«2. La circoscrizione Trentino-Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico».
3. L'articolo 3 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella «B» sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono assegnati in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale.
4. Fatto salvo quanto stabilito ai sensi del comma 3, i collegi plurinominali sono costituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277.
4. All'articolo 4, comma 2, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati».
5. All'articolo 11 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi».
6. L'articolo 13 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
«Art. 13. – Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale».
7. All'articolo 14, primo comma del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «liste di candidati» sono aggiunte le seguenti «nei collegi plurinominali»;
b) le parole «le liste medesime nelle singole circoscrizioni» sono sostituite dalle seguenti «le liste medesime nei singoli collegi plurinominali».
8. All'articolo 14-bis sopprimere i commi 1, 2 ed il secondo periodo del comma 3.
9. Dopo l'articolo 14-bis del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è aggiunto il seguente:
«Art. 14-ter. – 1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio non sono consentiti ulteriori apparentamenti fra liste presentate al primo turno con le due liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo».
10. All'articolo 18-bis del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1500 e da non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi, o in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi».
b) al comma 2 sopprimere il secondo periodo;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere».
11. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente: »Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio plurinominale».
12. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «Le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali» e le parole «indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo della regione».
13. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, numero 3) le parole da «riduce al limite prescritto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis o quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma»;
b) al comma 1, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
«7-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la presenza di candidati inclusi in più liste e comunica i loro nomi agli Uffici centrali circoscrizionali; ai sensi dell'articolo 19, gli uffici centrali circoscrizionali contattano immediatamente i delegati di ciascuna lista interessata ai fini dell'accertamento e procedono ai sensi dell'articolo 22 per le eventuali modifiche nella composizione delle liste dei collegi plurinominali».
14. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, numero 2), secondo periodo, dopo le parole: «I contrassegni di ciascuna lista» sono aggiunte le seguenti: »e i nominativi dei relativi candidati»;
b) al comma 1, numero 4) sostituire le parole: «alla prefettura capoluogo della circoscrizione» con le seguenti: «alla prefettura del comune capoluogo di regione».
15. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella scheda sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome ed il nome dei relativi candidati nel collegio plurinominale»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti i contrassegni delle liste ammesse al ballottaggio in due distinti rettangoli».
16. Il comma 1 dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:
«1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico».
17. All'articolo 83 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i numeri da 1) a 9) sono sostituiti dai seguenti:
«1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige secondo le modalità stabilite dal titolo VI;
2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in collegi plurinominali in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione medesima;
3) tra le liste di cui al numero 2), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
4) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi;
5) qualora la verifica di cui al numero 4) abbia dato esito positivo e la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista;
6) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 617 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 5), tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
7) l'Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3, e al numero 5) prima nelle singole circoscrizioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione. A tale fine, l'Ufficio procede come segue:
a) per ogni circoscrizione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale circoscrizionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma della successiva lettera e);
c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali circoscrizionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b);
d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole circoscrizioni ai sensi delle lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 3) per le liste singole e di cui al numero 5) toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle circoscrizioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera e);
e) dispone in un'unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui alla lettera c), e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 3) ovvero del numero 5). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni circoscrizione, a partire dalla circoscrizione in cui la lista abbia ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;
f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna circoscrizione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la circoscrizione sia costituita da un unico collegio plurinominale, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima;
g) qualora la circoscrizione sia costituita da più di un collegio plurinominale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera f) tra i collegi plurinominali della circoscrizione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di lista. Per ogni collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale della lista nel collegio plurinominale per il quoziente elettorale circoscrizionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista nei collegi plurinominali della circoscrizione in cui corrispondono, nell'ordine, le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero;
8) Qualora la verifica di cui al numero 4) abbia dato esito positivo e la singola lista con la maggiore cifre elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 3) una quota di seggi superiore a 340 si procede direttamente all'attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 3), 6) e 7)»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«2. Qualora la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 340 seggi in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 2). A tal fine procede ai sensi dei comma 1, numeri 5), 6), e 7)»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 3) abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numero 1). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:
1) alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 327 seggi, in tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 290 seggi, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 2). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alte liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
3) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste, l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 7). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre liste.
d) i commi 4 e 5 sono abrogati;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione».
18. L'articolo 85 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato.
19. La rubrica del TITOLO VI è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige».
20. All'articolo 93, dopo il comma terzo, è aggiunto il seguente:
«Ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascun candidato e il totale dei voti validi nel collegio.».
21. Dopo l'articolo 93, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 93-bis. – 1. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali.
2. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano ad una lista circoscrizionale che concorre alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, alla quale gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. Nessuna candidatura nei collegi uninominali può essere collegata a più di una lista circoscrizionale. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e, il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno che lo contraddistingue, nonché la lista circoscrizionale alla quale il candidato si collega ai fini del comma 2 dell'articolo 93-quater. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
3. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, debbono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno, ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata e la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta.
4. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 1. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà. La dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio.
5. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento. Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui al comma 2.
Art. 93-ter. – 1. L'elettore esprime un unico voto per il candidato prescelto nel collegio uninominale. Il voto espresso in favore del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista circoscrizionale a questo collegata.
2. Il modello di scheda per l'elezione nei collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è quello previsto dalla tabella G allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.
3. L'elettore vota tracciando un unico segno sul nome del candidato nel collegio uninominale, ovvero sul relativo contrassegno.
Art. 93-quater. – 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
3. Per l'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.
5. Ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, la cifra elettorale di ciascun candidato nei collegi uninominali e il totale dei voti validi nella circoscrizione. I voti espressi in favore di un candidato nel collegio uninominale che sono computati nella cifra elettorale della lista circoscrizionale cui la candidatura è collegata, non sono computati in sede nazionale in favore di alcuna lista, anche se contraddistinta con il medesimo contrassegno.
6. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati, secondo le rispettive assegnazioni, nei numeri che ai sensi dell'articolo 83 determinano l'assegnazione del premio di maggioranza».
1. 3. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Grillo.
Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in favore di candidati in collegi uninominali e di liste concorrenti nelle circoscrizioni.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico, in ciascuna delle quali sono eletti non più di 16 deputati. La metà dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione del territorio nazionale, con arrotondamento all'unità inferiore, è attribuita al candidato che ha riportato il maggior numero di voti in ciascuno dei collegi uninominali nei quali è ripartita la circoscrizione medesima; i seggi restanti sono attribuiti ai candidati inclusi nelle liste concorrenti nella circoscrizione che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza e ai candidati nei collegi uninominali della circoscrizione che hanno riportato le maggiori cifre individuali, a norma degli articoli 77, 83 e 84. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'ufficio centrale nazionale in ragione proporzionale nel collegio unico nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentacinque per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83.».
2. L'articolo 3 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati, nell'ambito di ciascuna circoscrizione del territorio nazionale, i collegi uninominali in numero pari alla metà, con arrotondamento all'unità inferiore, dei seggi attribuiti alla circoscrizione ai sensi del comma 1.».
3. All'articolo 4 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ogni elettore dispone di: a) un voto unico che esprime per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e, insieme, per la lista circoscrizionale con la quale il candidato prescelto è collegato; b) uno o due voti di preferenza da esprimere in favore di candidati presenti nella lista circoscrizionale prescelta; nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 6;
sostituire il comma 7 con il seguente: 7. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, primo periodo, dopo le parole: «che intendono presentare» sono inserite le seguenti: «candidature nei collegi uninominali e»;
2) al primo comma, primo periodo, dopo le parole: «dichiarano di voler distinguere» sono inserite le seguenti: «le candidature e»;
sostituire i commi 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 con i seguenti:
9. All'articolo 17 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», primo comma, alle parole: «della lista di candidati» sono premesse le seguenti: »delle candidature nei collegi uninominali e >;
10. All'articolo 18-bis del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957»;
a) al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente: «La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è effettuata a livello circoscrizionale, unitamente alla presentazione della lista alla quale esse sono collegate con l'accettazione di candidatura, e deve essere sottoscritta da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi in circoscrizioni con popolazione sino ad un milione di abitanti e da 1.500 e da non più di 2.000 elettori di comuni compresi in circoscrizioni con popolazione superiore ad un milione di abitanti.»;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata da un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. I candidati successivi al primo devono essere presentati in ordine alternato di genere. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, cognome, luogo e data di nascita e, per i candidati nei collegi uninominali, il collegio per il quale viene presentato. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome proprio o può essere aggiunto il cognome del marito.
4. Nessun candidato può dichiarare il collegamento con più di una lista circoscrizionale, né accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. È altresì nulla la candidatura nei collegi uninominali qualora nella medesima circoscrizione non è presentata, ovvero è ricusata, la lista circoscrizionale cui essi hanno dichiarato di collegarsi. È ammessa la candidatura in un collegio uninominale e in una lista circoscrizionale contraddistinta con il medesimo contrassegno».
11. All'articolo 19 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più liste con diverso contrassegno né in liste di più circoscrizioni anche se con il medesimo contrassegno.».
12. All'articolo 22 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957».:
a) al primo comma, alinea, dopo le parole: «termine stabilito per la presentazione» sono inserite le seguenti: «delle candidature nei collegi uninominali e»;
b) al primo comma, numero 1), dopo la parola: «ricusa» sono inserite le seguenti: «le candidature nei collegi uninominali e»;
c) al primo comma, numero 2), dopo la parola: «ricusa» sono inserite le seguenti: «le candidature nei collegi uninominali e»;
d) al primo comma, numero 3), dopo le parole: «verifica se» sono inserite le seguenti: «le candidature nei collegi uninominali e»;
e) al primo comma, numero 3), le parole: «stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis» sono sostituite dalle seguenti: »stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis»;
f) al primo comma, numero 4), alle parole: «cancella dalle liste i nomi dei candidati» sono premesse le seguenti: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
g) al primo comma, numero 5), alle parole: «cancella dalle liste i nomi dei candidati» sono premesse le seguenti: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
h) al primo comma, dopo il numero 6), sono aggiunti i seguenti:
«7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio;
8) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati che abbiano dichiarato il collegamento con più di una lista circoscrizionale e non valide le candidature uninominali di candidati che non risultino collegati a una lista circoscrizionale validamente presentata;
9) verifica se la successione delle candidature nelle liste rispetta l'ordine di genere prescritto dal comma 3 dell'articolo 18-bis. Qualora le candidature della lista non rispettino tale ordine, l'Ufficio centrale circoscrizionale modifica l'ordine delle candidature e, se necessario, cancella, partendo dal basso, le candidature del genere eccedente fino a conseguire il rispetto del criterio dell'alternanza di genere. È inammissibile la lista in cui siano assenti candidati di uno dei due generi».
i) al secondo comma, dopo le parole «I delegati» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e».
13. L'articolo 24 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente: «Art. 24. – L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
1) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dette liste e dei candidati nei collegi uninominali, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascuna lista nella scheda elettorale e nei manifesti. I candidati nei collegi uninominali sono riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio; il contrassegno di ogni candidato è riportato sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso. Qualora in un collegio uninominale non sia presente un candidato collegato ad una delle liste presentate nella circoscrizione, il contrassegno di tale lista è omesso nella scheda di votazione di quel collegio e nei relativi manifesti e la successione dei candidati e dei contrassegni prosegue secondo l'ordine determinato dal sorteggio;
2) salvo quanto stabilito dal terzo periodo del numero 1), le liste e il relativo contrassegno sono riportati sui manifesti elettorali secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
3) comunica ai delegati di lista e dei candidati nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;
4) trasmette immediatamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);
5) provvede, per mezzo della prefettura ufficio territoriale del Governo capoluogo della circoscrizione, alla stampa, su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni, dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, una per essere lasciata a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.»;
14. All'articolo 25 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957»:
a) al primo comma, primo periodo, le parole «due rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;
b) al quarto comma, primo periodo, dopo le parole: «i delegati di lista» sono inserite le seguenti: «e dei candidati nei collegi uninominali»;
c) al quarto comma, primo periodo, dopo le parole: «del deposito delle liste dei candidati» sono inserite le seguenti: «e delle candidature nei collegi uninominali»;
d) al quarto comma, secondo periodo, dopo le parole: «del deposito delle liste» sono inserite le seguenti: «e delle candidature nei collegi uninominali»;
15. All'articolo 26 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», primo comma, dopo le parole: «Il rappresentante di ogni lista di candidati» sono inserite le seguenti: «e delle relative candidature nei collegi uninominali»;
15-bis. All'articolo 30 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», primo comma:
a) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e»;
b) al numero 6), le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e di lista»;
15-ter. L'articolo 31 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:
«Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, B-bis, allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali secondo le disposizioni di cui all'articolo 24; riportano in successione, secondo l'ordine del sorteggio, il cognome e il nome di ciascun candidato nel collegio uninominale con accanto il rispettivo contrassegno. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. A destra del contrassegno sono poste, dall'alto in basso, due linee tratteggiate per l'espressione del voto di preferenza».
15-quater. All'articolo 58 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957«, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito e il contrassegno relativo. Per l'espressione del voto di preferenza l'elettore scrive nel riquadro dove è compreso il contrassegno, sulle apposite linee tratteggiate, il cognome e il nome, o il solo cognome, ovvero il nome di notorietà del candidato, ovvero dei due candidati, scelti dalla lista collegata nella circoscrizione al candidato nel collegio uninominale per il quale ha espresso il voto. Qualora l'elettore esprima due voti di preferenza, questi, pena l'annullamento del secondo voto di preferenza devono essere per candidati di genere diverso. Se il candidato ha due cognomi l'elettore può scrivere uno solo dei due; deve scriverli entrambi se vi è la possibilità che altrimenti possa farsi confusione fra più candidati. In caso di identità di cognome tra candidati, l'elettore scrive sempre il nome ed il cognome. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista ma ha espresso il voto di preferenza per candidati compresi nella medesima lista, si intende che ha votato per la lista alla quale appartengono i preferiti. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno, ovvero più candidati nel collegio uninominale, il voto è nullo e sono comunque inefficaci le eventuali preferenze espresse. È nulla la scheda che reca un voto di preferenza per un candidato presente in una lista diversa da quella per la quale l'elettore esprime il voto. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere».
15-quinquies. L'articolo 59 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957« è sostituito dal seguente: «Art. 59. Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto valido per la lista circoscrizionale cui questo è collegato».
15-sexies. All'articolo 67 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957«, primo comma, numero 2), terzo periodo, dopo le parole «nonché i rappresentanti« sono inserite le seguenti: »dei candidati nei collegi uninominali e«;
15-septies. All'articolo 68 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957»:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato al quale è stato attribuito il voto, il contrassegno che lo identifica e la lista circoscrizionale cui questo è collegato. Enuncia successivamente il nome, ovvero i nomi dei candidati ai quali è attribuito il voto di preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale, dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dal voto espresso per il candidato nel collegio uninominale e per la lista cui questo è collegato.»;
b) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole «proclama ad alta voce i voti di lista« sono inserite le seguenti: «e i voti di preferenza».
15-octies All'articolo 75 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «dai rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dai candidati nel collegio uninominale e».
15-novies. L'articolo 77 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957« è sostituito dal seguente:
Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità proclama eletto tra essi il candidato collegato con la lista che ha ottenuto la cifra elettorale circoscrizionale più alta;
2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
3) determina la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste circoscrizionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nella lista circoscrizionale nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
4) determina la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale prevale il più anziano di età;
5) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale dei candidati non già proclamati eletti ai sensi del numero 1). Tale cifra è data dal numero di voti validi ottenuti dal candidato nel collegio diviso il totale dei voti validi espressi nel collegio medesimo. Per ciascuna delle liste circoscrizionali cui i candidati sono collegati, dispone in ordine decrescente le cifre individuali dei rispettivi candidati;
6) comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco dei candidati proclamati nei collegi uninominali, il totale dei voti validi della circoscrizione e la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista.».
15-decies. All'articolo 79 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957»:
a) al quinto comma, dopo la parola: «rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;
b) al sesto comma, dopo la parola: «rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;
al comma 16, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: compresi i voti fino alla fine del numero;
al comma 16, lettera a), numero 2), sostituire le parole: dei collegi plurinominali con le seguenti: delle circoscrizioni;
al comma 16, lettera a), numero 3), sostituire le parole: dei collegi plurinominali compresi con le seguenti: delle circoscrizioni comprese;
al comma 16, lettera b), numero 3), sostituire le parole: in collegi plurinominali con le seguenti: in circoscrizioni comprese;
al comma 16, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
3-bis) verifica se gli uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a liste circoscrizionali non ammesse alla ripartizione dei seggi; in caso positivo, determina il numero totale dei seggi assegnati da tali proclamazioni e lo sottrae al totale dei seggi da assegnare nelle circoscrizioni del territorio nazionale; il risultato di tale sottrazione, ulteriormente diminuito del seggio da assegnare ai sensi dell'articolo 2, costituisce il numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse.»;
al comma 16, dopo il numero 4 aggiungere i seguenti:
4-bis) verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi del numero 4), gli uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista circoscrizionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del numero 4) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:
4-ter) se l'esito della verifica è negativo, procede alle ulteriori operazioni di cui ai numeri successivi;
4-quater) se l'esito della verifica è positivo, procede a un nuovo riparto proporzionale dei seggi alle liste ammesse escludendo da queste la lista o le liste per le quali la verifica di cui al numero 4-bis) ha dato esito positivo; a tal fine determina il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi determinato ai sensi del numero 3-bis) la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli uffici elettorali circoscrizionali a candidati uninominali collegati alla lista o alle liste per le quali la verifica di cui al numero 4-bis) ha dato esito positivo; ripete quindi le operazioni di cui al numero 4) sostituendo al precedente il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse; nel calcolo non sono considerate le cifre elettorali nazionali della lista o delle liste per le quali la verifica di cui al numero 4-bis) ha dato esito positivo.»;
al comma 16, numero 10, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) Per ciascuna lista l'Ufficio centrale nazionale verifica se in una o più circoscrizioni l'Ufficio elettorale circoscrizionale abbia proclamato eletti candidati uninominali collegati alla lista in numero superiore a quelli ad essa spettanti nella circoscrizione a seguito dell'assegnazione di cui alla lettera f). In caso positivo, restano confermate le proclamazioni effettuate dall'ufficio elettorale circoscrizionale e i seggi eccedentari non sono attribuiti nella medesima circoscrizione, eventualmente uno ciascuno, alle altre liste della circoscrizione che non siano eccedentarie, partendo dalla lista che ha ottenuto fra queste il maggior numero di seggi. Le liste cui non è attribuito il seggio sono considerate liste deficitarie. Corrispettivamente, per ciascuno dei seggi non attribuiti in quella circoscrizione, l'Ufficio determina la circoscrizione nella quale la lista eccedentaria ha ottenuto il maggior numero di seggi e nella quale abbia ottenuto voti la corrispondente lista deficitaria. Per ciascun seggio eccedentario riduce di una unità i seggi spettanti alla lista eccedentaria in quella circoscrizione e aumenta di una unità i seggi spettanti alla lista deficitaria. Nel compimento di queste operazioni l'Ufficio procede partendo dalla lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e procede secondo la relativa graduatoria decrescente.»;
al numero 16, lettera e), sopprimere le parole: nei collegi plurinominali.
al comma 16, dopo il numero 16 aggiungere il seguente:
16-bis. L'articolo 84 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957« è sostituito dal seguente:
«Art. 84. – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, determina per ciascuna lista attributaria di seggi il numero dei seggi ai quali non sono già stati proclamati candidati eletti nei collegi uninominali. Al numero di seggi corrispondenti al cinquanta per cento di tali seggi, con arrotondamento all'unità superiore, proclama eletti i candidati della lista circoscrizionale secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4), escludendo i candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1). Al restante numero di seggi proclama eletti i candidati nei collegi uninominali procedendo, sino a concorrenza dei seggi da assegnare, secondo la graduatoria decrescente di cui all'articolo 77, comma 1, numero 5).
2. Per ciascun collegio uninominale restano confermate le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1).
Dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:
«17-bis. All'articolo 86 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957«, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nella medesima circoscrizione al candidato che segue nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4). Con la medesima successione è attribuito al candidato della lista cui era collegato il deputato cessato dalla carica il seggio del collegio uninominale qualora esso rimanga vacante per qualsiasi causa.
2. Si applicano, quando ne ricorrono le circostanze, le disposizioni di cui all'articolo 84.».
1. 4. Costa, Dorina Bianchi, Leone.
Al comma 1, sostituire la parola, ovunque ricorra, plurinominali con la parola: uninominali;
Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 2, sostituire: Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A con Il territorio nazionale è suddiviso in 475 collegi uninominali attribuiti con turno unico, i 155 seggi residui, ai quali accedono solo i partiti che abbiano superato la soglia di sbarramento nazionale del 4,5 per cento, vengono ripartiti sulla base del miglior risultato conseguito, in termini percentuali, nel collegio unico nazionale, cosiddetto premio di maggioranza;
all'articolo 1, comma 3, sostituire la parola, ovunque ricorra, plurinominali con la parola: uninominali;
all'articolo 1, comma 16, sostituire la parola, ovunque ricorra, plurinominali con la parola: uninominali;
all'articolo 2, comma 1, sostituire la parola, ovunque ricorra, plurinominali con la parola: uninominali;
all'articolo 2, comma 6, sostituire la parola, ovunque ricorra, plurinominali con la parola: uninominali;
all'articolo 2, comma 8, sostituire la parola, ovunque ricorra, plurinominali con la parola: uninominali;
all'articolo 1 dopo il comma 17 inserire il seguente:
«Art. 17-bis. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957«, il comma 1 è sostituito dal seguente: »Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista ha ottenuto il miglior risultato in un collegio uninominale diverso da quello il cui seggio è rimasto vacante».
sostituire la tabella «A» allegata alla presente legge con quelle di cui all'allegato unico della legge n. 277/1993;
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 3. – (Norma di delega per l'individuazione dei collegi uninominali). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei 475 collegi uninominali».
1. 310. Galan.
Al comma 1, capoverso Art. 1, commi 1, 2 e 3, sostituire la parola: plurinominali con la seguente: uninominali.
1. 8. Balduzzi, Romano, Mazziotti di Celso, Galgano.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, sopprimere le parole:, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.
1. 9. Dieni, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro.
Al comma 1, capoverso ART. 1, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province, come indicato nella tabella «A«. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, in ciascuna circoscrizione è istituito un collegio plurinominale corrispondente alla provincia con l'eccezione delle province di Torino, Milano, Roma e Napoli, suddivise in più collegi plurinominali, come indicato nella tabella «B« allegata al presente testo unico».
Conseguentemente:
sostituire le tabelle A e B Camera con le seguenti:
«Tabella A
CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI
Aosta,
Novara,
Cuneo,
Asti,
Torino,
Alessandria,
Verbano Cusio Ossola,
Vercelli,
Biella,
Lodi,
Brescia,
Bergamo,
Monza e Brianza,
Como,
Pavia,
Mantova,
Lecco,
Varese,
Cremona,
Milano,
Sondrio,
Trento,
Bolzano,
Treviso,
Verona,
Padova,
Vicenza,
Venezia,
Belluno,
Rovigo,
Pordenone,
Udine,
Gorizia,
Trieste,
Imperia,
Savona,
La Spezia,
Genova,
Reggio Emilia,
Rimini,
Ravenna,
Forli-Cesena,
Parma,
Modena,
Piacenza,
Bologna,
Ferrara,
Prato,
Pistoia,
Pisa,
Arezzo,
Siena,
Grosseto,
Lucca,
Firenze,
Livorno,
Massa-Carrara,
Perugia,
Terni,
Pesaro e Urbino,
Macerata,
Ancona,
Fermo,
Ascoli Piceno,
Latina,
Viterbo,
Roma,
Rieti,
Frosinone,
Teramo,
Pescara,
Chieti,
L'Aquila,
Campobasso,
Isernia,
Caserta,
Salerno,
Avellino,
Napoli,
Benevento,
Matera,
Potenza,
Bari,
Barletta-Andria-Trani,
Lecce,
Taranto,
Brindisi,
Foggia,
Crotone,
Reggio Calabria,
Catanzaro,
Cosenza,
Vibo Valentia,
Ragusa,
Catania,
Trapani,
Siracusa,
Palermo,
Agrigento,
Caltanissetta,
Messina,
Enna,
Olbia-Tempio,
Sassari,
Cagliari,
L'Ogliastra,
Oristano,
Carbonia-Iglesias,
Nuoro,
Medio Campidano,
Tabella B Camera
COLLEGI PLURINOMINALI
Provincia di Aosta,
Provincia di Novara,
Provincia di Cuneo,
Provincia di Asti,
Torino 1 (comune di Torino),
Torino 2 (comuni di Caluso, Candia Canavese, Ciconio, Agliè, Barone Canavese, Villereggia, Vische, Torrazza Piemonte, Verolengo, Rondissone, San Giorgio Canavese, Alpignano, Venaria Reale, Pianezza, Caravino, Settimo Rottaro, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Chiaverano, Albiano d'Ivrea, Azeglio, Bairo, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Vialfrè, Scarmagno, Torre Canavese, Valperga, Vestignè, Strambino, Romano Canavese, Salassa, San Martino Canavese, Palazzo Canavese, Perosa Canavese, Piverone, Maglione, Cossano Canavese, San Giusto Canavese, Orio Canavese, Ozegna, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Montanaro, Cuceglio, Foglizzo, Chieri, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Pavarolo, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, San Mauro Torinese, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Brozolo, Brusasco, Sciolze, Verrua Savoia, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Rivalba, Lauriano, Monteu da Po, Gassino Torinese, Caselle Torinese, Robassomero, San Carlo Canavese, San Maurizio Canavese, Nole, Ciriè, Canischio, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano, Alice Superiore, Alpette, Baldissero Canavese, Borgiallo, Brosso, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio, Sparone, Strambinello, Trausella, Traversella, Valprato Soana, Ronco Canavese, Rueglio, San Colombano Belmonte, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Ribordone, Lessolo, Locana, Loranzè, Lugnacco, Meugliano, Noasca, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Courgnè, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Issiglio, Carema, Andrate, Banchette, Borgofranco d'Ivrea, Settimo Vittone, Tavagnasco, Salerano Canavese, Samone, Quassolo, Quincinetto, Montalto Dora, Nomaglio, Fiorano Canavese, Ivrea, Cafasse, Cantoira, Casellette, Ceres, Chialamberto, Ala di Stura, Balangero, Balme, Villanova Canavese, Viù, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, San Gillio, Pessinetto, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mathi, Mezzenile, Monastero Di Lanzo, Coassolo Torinese, Corio, Druento, Fiano, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, Barbania, Bosconero, Busano, Vauda Canavese, Rivara, Rivarolo, Canavese, Rivarossa, Rocca Canavese, San Benigno Canavese, San Francesco al Campo, San Ponso, Oglianico, Pertusio, Levone, Lombardore, Lusigliè, Favria, Feletto, Front, Settimo Torinese, Mappano, Borgaro Torinese, Brandizzo, Volpiano, Leini),
Provincia di Alessandria,
P. Verbano Cusio Ossola,
Provincia di Vercelli,
Provincia di Biella,
Provincia di Lodi,
Provincia di Brescia,
Provincia di Bergamo,
Prov. di Monza e Brianza,
Provincia di Como,
Provincia di Pavia,
Provincia di Mantova,
Provincia di Lecco,
Provincia di Varese,
Provincia di Cremona,
Milano 1 (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 8, 9, 2, 3; comuni di Rho, Pero, Arese, Bollate, Baranzate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Cormano, Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sul Naviglio, Pioltello),
Milano 2 (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 1, 4, 5, 6, 7; comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Opera, Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo),
Milano 3 (comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano, Mediglia, Tribiano, Paullo, Pantigliate, Settala, Rodano, Liscate, Vignate, Melzo, Truccazzano, Cassina de’ Pecchi, Bussero, Carugate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Gessate, Inzago, Masate, Cassano d'Adda, Basiano, Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano Rosa, Grezzago, Trezzo sull'Adda, San Colombano al Lambro),
Milano 3 (comuni di Legnano, Abbiategrasso, Parabiago, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta, Senago, Corbetta, Bareggio, Nerviano, Cerro Maggiore, Solaro, Rescaldina, Cesate, Busto Garolfo, Canegrate, Arluno, Sedriano, Castano Primo, Magnago, Gaggiano, Vittuone, Vanzago, Lacchiarella, Inveruno, San Vittore Olona, Cuggiono, Pogliano Milanese, Motta Visconti, Turbigo, Binasco, Pregnana Milanese, Robecco sul Naviglio, San Giorgio su Legnano, Arconate, Zibido San Giacomo, Villa Cortese, Marcallo con Casone, Dairago, Rosate, Vanzaghello, Casorezzo, Santo Stefano Ticino, Robecchetto con Induno, Buscate, Albairate, Cisliano, Noviglio, Ossona, Boffalora sopra Ticino, Mesero, Casarile, Vermezzo, Vernate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Ozzero, Calvignasco, Morimondo, Nosate),
Provincia di Bolzano,
Provincia di Treviso,
Provincia di Verona,
Provincia di Padova,
Provincia di Vicenza,
Provincia di Venezia,
Provincia di Belluno,
Provincia di Rovigo,
Provincia di Pordenone,
Provincia di Udine,
Provincia di Gorizia,
Provincia di Trieste,
Provincia di Imperia,
Provincia di Savona,
Provincia della Spezia,
Provincia di Genova,
Provincia di Reggio Emilia,
Provincia di Rimini,
Provincia di Ravenna,
Provincia di Forlì-Cesena,
Provincia di Parma,
Provincia di Modena,
Provincia di Piacenza,
Provincia di Bologna,
Provincia di Ferrara,
Provincia di Prato,
Provincia di Pistoia,
Provincia di Pisa,
Provincia di Arezzo,
Provincia di Siena,
Provincia di Grosseto,
Provincia di Lucca,
Provincia di Firenze,
Provincia di Livorno,
Provincia di Massa-Carrara,
Provincia di Perugia,
Provincia di Terni,
Provincia di Pesaro e Provincia di Urbino,
Provincia di Macerata,
Provincia di Ancona,
Provincia di Fermo,
Provincia di Ascoli Piceno,
Provincia di Latina,
Provincia di Viterbo,
Roma 1 (municipi del comune di Roma nn. I, II, III, IV, V),
Roma 2 (municipi del comune di Roma nn. VI, VII, VIII, IX),
Roma 3 (municipi del comune di Roma nn. XI, XII, XIII, XIV, XV),
Roma 4 (municipio del comune di Roma n. X, comuni di Civitavecchia, Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Trevignano Romano, Allumiere, Canale Monterano, Tolfa, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno),
Roma 5 (comuni di Monterotondo, Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Moricone, Morlupo, Nerola, Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Campagnano di Roma, Civitella San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, Nazzano, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Cerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio da Sassola, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo Romano,Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine,San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano, Velletri, Albano Laziale, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito Romano, Valmontone, Bellegra, Carpinete Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Colleferro, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo),
Provincia di Frosinone,
Provincia di Teramo,
Provincia di Pescara,
Provincia di Chieti,
Provincia dell'Aquila,
Provincia di Campobasso,
Provincia di Isernia,
Provincia di Caserta,
Provincia di Salerno,
Provincia di Avellino,
Napoli 1 (comune di Napoli),
Napoli 2 (comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Melito di Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio, Brusciano, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli),
Napoli 3 (comuni di Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Volla, Poggiomarino, Vico Equense, Sant'Antonio Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviano, Palma Campania, Massa Lubrense, Pollena, Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carità, San Gennaro Vesuviano, Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agnello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Roccarainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara di Nola, Comiziano, Liveri),
Provincia di Potenza,
Provincia di Bari,
P. Barletta-Andria-Trani,
Provincia di Lecce,
Provincia di Taranto,
Provincia di Brindisi,
Provincia di Foggia,
Provincia di Crotone,
Provincia di Reggio Provincia di Calabria,
Provincia di Catanzaro,
Provincia di Cosenza,
Provincia di Vibo Valentia,
Provincia di Ragusa,
Provincia di Catania,
Provincia di Trapani,
Provincia di Siracusa,
Provincia di Palermo,
Provincia di Agrigento,
Provincia di Caltanissetta,
Provincia di Messina,
Provincia di Enna,
Provincia di Olbia-Tempio,
Provincia di Sassari,
Provincia di Cagliari,
Provincia dell'Ogliastra,
Provincia di Oristano,
Prov. di Carbonia-Iglesias,
Provincia di Nuoro,
P. del Medio Campidano.
al comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere i commi 3 e 4;
1. 5. Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino, Toninelli.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire i primi due periodi con il seguente: La Conferenza permanente Stato regioni comunica entro e non oltre 20 giorni dall'approvazione della presente legge, la ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali che ogni singola regione ha provveduto a delineare in accordo con gli enti locali territoriali, al Ministero dell'interno che entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta comunicazione provvede con proprio regolamento a redigere la definitiva ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali del territorio nazionale.
Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: tabella A allegata al presente testo unico con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 2 e sostituire, ovunque ricorrano le parole: tabella B con le seguenti: di cui all'articolo 1 comma 2”.
1. 10. Invernizzi, Matteo Bragantini.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire i primi due periodi con il seguente: «Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali e nei relativi collegi plurinominali individuati con le modalità di cui al successivo comma.»
Conseguentemente:
a) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi possono anche includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, ma non dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi plurinominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto.
Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al periodo precedente sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
Lo schema del decreto legislativo di cui al primo periodo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al comma precedente qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.;
b) al comma 3, capoverso articolo 3, apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1, sostituire le parole: «di cui alla tabella A allegata al presente testo unico», con le seguenti: «di cui alla tabella, da individuarsi attraverso le modalità di cui al comma 2-bis»;
2) al comma 2, sostituire le parole: «di cui alla Tabella “B”» con le seguenti: «di cui alla tabella, da individuarsi attraverso le modalità di cui al comma 2-bis».
1. 11. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, primo e secondo periodo, sopprimere le Tabelle A e B.
Conseguentemente:
a) all'articolo 2, comma 1, capoverso , «comma 2», sopprimere le Tabelle A e B.
b) dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis – (Istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale per la definizione della tabella delle circoscrizioni elettorali – Tabella A – e della tabella dei collegi per l'elezione del Senato della Repubblica – Tabella B –).
1. Ai fini della definizione della tabella relativa alle circoscrizioni elettorali, tabella A, nonché della tabella concernente i collegi per l'elezione del Senato della Repubblica, tabella B, è istituita una Commissione parlamentare bicamerale composta da dieci deputati e dieci senatori, scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, e comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo esistente in Parlamento.
2. La Commissione completa la definizione delle tabelle entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'approvazione del presente testo unico».
1. 195. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le Tabelle A e B con le seguenti:
«Tabella A
PROVINCIALI
Aosta,
Novara,
Cuneo,
Asti,
Torino,
Alessandria,
Verbano Cusio Ossola,
Vercelli,
Biella,
Lodi,
Brescia,
Bergamo,
Monza e Brianza,
Como,
Pavia,
Mantova,
Lecco,
Varese,
Cremona,
Milano,
Sondrio,
Trento,
Bolzano,
Treviso,
Verona,
Padova,
Vicenza,
Venezia,
Belluno,
Rovigo,
Pordenone,
Udine,
Gorizia,
Trieste,
Imperia,
Savona,
La Spezia,
Genova,
Reggio Emilia,
Rimini,
Ravenna,
Forlì-Cesena,
Parma,
Modena,
Piacenza,
Bologna,
Ferrara,
Prato,
Pistoia,
Pisa,
Arezzo,
Siena,
Grosseto,
Lucca,
Firenze,
Livorno,
Massa-Carrara,
Perugia,
Terni,
Pesaro e Urbino,
Macerata Ancona Fermo,
Ascoli Piceno,
Latina,
Viterbo,
Roma,
Rieti,
Frosinone,
Teramo,
Pescara,
Chieti,
L'Aquila,
Campobasso,
Isernia,
Caserta,
Salerno,
Avellino,
Napoli,
Benevento,
Matera,
Potenza,
Bari,
Barletta-Andria-Trani,
Lecce,
Taranto,
Brindisi,
Foggia,
Crotone,
Reggio Calabria,
Catanzaro,
Cosenza,
Vibo Valentia,
Ragusa,
Catania,
Trapani,
Siracusa,
Palermo,
Agrigento,
Caltanissetta,
Messina,
Enna,
Olbia-Tempio,
Sassari,
Cagliari,
L'Ogliastra,
Oristano,
Carbonia-Iglesias,
Nuoro,
Medio Campidano.
Tabella B Camera
COLLEGI PLURINOMINALI
Provincia di Aosta,
Provincia di Novara,
Provincia di Cuneo,
Provincia di Asti
Torino 1 (comune di Torino),
Torino 2 (comuni di Caluso, Candia Canavese, Ciconio, Agliè, Barone Canavese, Villereggia, Vische, Torrazza Piemonte, Verolengo, Rondissone, San Giorgio Canavese, Alpignano, Venaria Reale, Pianezza, Caravino, Settimo Rottaro, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Chiaverano, Albiano d'Ivrea, Azeglio, Bairo, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Vialfrè, Scarmagno, Torre Canavese, Valperga, Vestignè, Strambino, Romano Canavese, Salassa, San Martino Canavese, Palazzo Canavese, Perosa Canavese, Piverone, Maglione, Cossano Canavese, San Giusto Canavese, Orio Canavese, Ozegna, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Montanaro, Cuceglio, Foglizzo, Chieri, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Pavarolo, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, San Mauro Torinese, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Brozolo, Brusasco, Sciolze, Verrua Savoia, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Rivalba, Lauriano, Monteu da Po, Gassino Torinese, Caselle Torinese, Robassomero, San Carlo Canavese, San Maurizio Canavese, Nole, Ciriè, Canischio, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano, Alice Superiore, Alpette, Baldissero Canavese, Borgiallo, Brosso, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio, Sparone, Strambinello, Trausella, Traversella, Valprato Soana, Ronco Canavese, Rueglio, San Colombano Belmonte, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Ribordone, Lessolo, Locana, Loranzè, Lugnacco, Meugliano, Noasca, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Courgnè, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Issiglio, Carema, Andrate, Banchette, Borgofranco d'Ivrea, Settimo Vittone, Tavagnasco, Salerano Canavese, Samone, Quassolo, Quincinetto, Montalto Dora, Nomaglio, Fiorano Canavese, Ivrea, Cafasse, Cantoira, Casellette, Ceres, Chialamberto, Ala di Stura, Balangero, Balme, Villanova Canavese, Viù, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, San Gillio, Pessinetto, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mathi, Mezzenile, Monastero Di Lanzo, Coassolo Torinese, Corio, Druento, Fiano, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, Barbania, Bosconero, Busano, Vauda Canavese, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rocca Canavese, San Benigno Canavese, San Francesco al Campo, San Ponso, Oglianico, Pertusio, Levone, Lombardore, Lusigliè, Favria, Feletto, Front, Settimo Torinese, Mappano, Borgaro Torinese, Brandizzo, Volpiano, Leini),
Provincia di Alessandria,
P. Verbano Cusio Ossola,
Provincia di Vercelli,
Provincia di Biella,
Provincia di Lodi,
Provincia di Brescia,
Provincia di Bergamo,
P. di Monza e Brianza,
Provincia di Como,
Provincia di Pavia,
Provincia di Mantova,
Provincia di Lecco,
Provincia di Varese,
Provincia di Cremona,
Milano 1 (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 8, 9, 2, 3; comuni di Rho, Pero, Arese, Bollate, Baranzate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Cormano, Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sul Naviglio, Pioltello),
Milano 2 (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 1, 4, 5, 6, 7; comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Opera, Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo),
Milano 3 (comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano, Mediglia, Tribiano, Paullo, Pantigliate, Settala, Rodano, Liscate, Vignate, Melzo, Truccazzano, Cassina de’ Pecchi, Bussero, Carugate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Gessate, Inzago, Masate, Cassano d'Adda, Basiano, Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano Rosa, Grezzago, Trezzo sull'Adda, San Colombano al Lambro),
Milano 4 (comuni di Legnano, Abbiategrasso, Parabiago, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta, Senago, Corbetta, Bareggio, Nerviano, Cerro Maggiore, Solato, Rescaldina, Cesate, Busto Garolfo, Canegrate, Arluno, Sedriano, Castano Primo, Magnago, Gaggiano, Vittuone, Vanzago, Lacchiarella, Inveruno, San Vittore Olona, Cuggiono, Pogliano Milanese, Motta Visconti, Turbigo, Binasco, Pregnana Milanese, Robecco sul Naviglio, San Giorgio su Legnano, Arconate, Zibido San Giacomo, Villa Cortese, Marcallo con Casone, Dairago, Rosate, Vanzaghello, Casorezzo, Santo Stefano Ticino, Robecchetto con Induno, Buscate, Albairate, Cisliano, Noviglio, Ossona, Boffalora sopra Ticino, Mesero, Casarile, Vermezzo, Vernate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Ozzero, Calvignasco, Morimondo, Nosate),
Provincia di Trento,
Provincia di Bolzano,
Provincia di Treviso,
Provincia di Verona,
Provincia di Padova,
Provincia di Vicenza,
Provincia di Venezia,
Provincia di Belluno,
Provincia di Rovigo,
Provincia di Pordenone,
Provincia di Udine,
Provincia di Gorizia,
Provincia di Trieste,
Provincia di Imperia,
Provincia di Savona,
Provincia della Spezia,
Provincia di Genova,
Reggio Emilia,
Provincia di Rimini,
Provincia di Ravenna,
Provincia di Forlì-Cesena,
Provincia di Parma,
Provincia di Modena,
Provincia di Piacenza,
Provincia di Bologna,
Provincia di Ferrara,
Provincia di Prato,
Provincia di Pistoia,
Provincia di Pisa,
Provincia di Arezzo,
Provincia di Siena,
Provincia di Grosseto,
Provincia di Lucca,
Provincia di Firenze,
Provincia di Livorno,
Provincia di Massa-Carrara,
Provincia di Perugia,
Provincia di Terni,
Prov. di Pesaro e Urbino,
Provincia di Macerata,
Provincia di Ancona,
Provincia di Fermo,
Provincia di Ascoli Piceno,
Provincia di Latina,
Provincia di Viterbo,
Roma 1 (municipi del comune di Roma nn. I, II, III, IV, V),
Roma 2 (municipi del comune di Roma nn. VI, VII, VIII, IX),
Roma 3 (municipi del comune di Roma nn. XI, XII, XIII, XIV, XV),
Roma 4 (municipio del comune di Roma n. X, comuni di Civitavecchia, Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Trevignano Romano, Allumiere, Canale Monterano, Tolfa, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno),
Roma 5 (comuni di Monterotondo, Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Moricone, Morlupo, Nerola, Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Campagnano di Roma, Civitella San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, Nazzano, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Cerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio da Sassola, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine,San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano, Velletri, Albano Laziale, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito Romano, Valmontone, Bellegra, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Colleferro, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo),
Provincia di Frosinone,
Provincia di Teramo,
Provincia di Pescara
Provincia di Chieti,
Provincia dell'Aquila,
Provincia di Isernia,
Provincia di Campobasso,
Provincia di Caserta,
Provincia di Salerno,
Provincia di Avellino,
Napoli 1 (comune di Napoli),
Napoli 2 (comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Melito di Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio, Brusciano, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli),
Napoli 3 (comuni di Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Volla, Poggiomarino, Vico Equense, Sant'Antonio Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviano, Palma Campania, Massa Lubrense, Pollena Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carità, San Gennaro Vesuviano, Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agnello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Roccarainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara di Nola, Comiziano, Liveri),
Provincia di Potenza,
Provincia di Bari,
P. di Barletta-Andria-Trani,
Provincia di Lecce,
Provincia di Taranto,
Provincia di Brindisi,
Provincia di Foggia,
Provincia di Crotone,
Provincia di Reggio Calabria,
Provincia di Catanzaro,
Provincia di Cosenza,
Provincia di Vibo Valentia,
Provincia di Ragusa,
Provincia di Catania,
Provincia di Trapani,
Provincia di Siracusa,
Provincia di Palermo,
Provincia di Agrigento,
Provincia di Caltanissetta,
Provincia di Messina,
Provincia di Enna,
Provincia di Olbia-Tempio,
Provincia di Sassari,
Provincia di Cagliari,
Provincia dell'Ogliastra,
Provincia di Oristano,
Provincia di Carbonia-Provincia di Iglesias,
Provincia di Nuoro,
P. dei Medio Campidano.
1. 196. Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino, Toninelli.
Al comma 1, capoverso Articolo 1, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita per il cinquanta per cento del totale dei seggi in palio, con arrotondamento all'unità superiore in collegi uninominali e per la restante parte in collegi plurinominali indicati nella Tabella B allegata al presente Testo unico;
Conseguentemente: all'articolo 1 comma 1, capoverso Articolo 1, comma 2, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'elettore può esprimere, in ogni collegio plurinominale, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata, nelle apposite righe tracciate accanto a ciascun nome. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza»;
c) all'articolo 2 comma 1, capoverso comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita per il cinquanta per cento del totale dei seggi in palio, con arrotondamento all'unità superiore in collegi uninominali e per la restante parte in collegi plurinominali indicati nella Tabella B allegata al presente Testo unico».
d) all'articolo 2, comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. L'elettore può esprimere, in ogni collegio plurinominale, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata, nelle apposite righe tracciate accanto a ciascun nome.
1. 312. Fabbri, Naccarato, Bindi, Pollastrini, Roberta Agostini, Gasparini.
Al comma 1, capoverso, comma 2, secondo periodo, sopprimere la Tabella B Camera.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988. n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) i collegi plurinominali sono costituiti, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, così come sostituito dalla presente legge, garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23, comma 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il venti per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi plurinominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del venticinque per cento, in eccesso o in difetto.
2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
5. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.
6. Fino alla data di entrata di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati così come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014.
all'articolo 2, comma 1, capoverso, comma 2, sopprimere la Tabella B Senato;
dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) i collegi plurinominali sono costituiti, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, così come sostituito dalla presente legge, garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari, I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23, comma 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il venti per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del venticinque per cento, in eccesso o in difetto.
2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
5. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.
6. Fino alla data di entrata di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni del Senato della Repubblica così come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014.
1. 406. D'Attorre, Giorgis, Lattuca, Roberta Agostini, Gasparini, Francesco Sanna, Lauricella, Naccarato, Fabbri, Manzi, Malisani.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, Tabella B, sostituire il capoverso:
Circoscrizione Piemonte con il seguente:
Circoscrizione Piemonte
1. Alessandria
2. Asti
3. Biella
4. Vercelli
5. VCO
6. Novara
7. Cuneo
8. Torino.
1. 197. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo perdiodo, Tabella B, sostituire il capoverso: Circoscrizione Piemonte con il seguente: Circoscrizione Piemonte.
1. Pinerolo, Valsusa Valsangone, Valli di Lanzo
2. Ivrea, Chivasso
3. Settimo, Moncalieri
4. Nichelino, Orbassano
5. Collegno, Venaria
6. To5, To6
7. To1, To4
8. To2, To3
9. To7, To8
1. 198. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo perdiodo, Tabella B, sostituire il capoverso: Circoscrizione Piemonte con il seguente: Circoscrizione Piemonte
1. Valli Lanzo, Ivrea, Chivasso
2. Settimo, Moncalieri, Nichelino
3. Valsusa, Pinerolo, Orbassano
4. Venaria, Collegno, To3
5. To8, To2, To7
6. To5. To6, To4, To1
1. 199. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo perdiodo, Tabella B, Circoscrizione Piemonte, collegio 1, premettere la parola: Biella.
Conseguentemente, al collegio 2, sopprimere la parola: Biella.
1. 200. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo perdiodo, Tabella B, Circoscrizione Piemonte, collegio 2, sopprimere la parola: Biella.
Conseguentemente, al collegio 3 premettere la parola: Biella.
1. 201. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo perdiodo, Tabella B, Circoscrizione Lombardia, collegio 15, dopo la parola: Albino aggiungere le seguenti: Costa Volpino.
Conseguentemente, al collegio 16 sopprimere le parole: Costa Volpino.
1. 204. Invernizzi, Matteo Bragantini.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo perdiodo, Tabella B, Circoscrizione Lombardia, sostituire il collegio 14 con il seguente: 14 Saronno, Lecco, Morbegno.
Conseguentemente:
sostituire il collegio 20 con il seguente: 20 Limbiate, Gallarate, Tradate;
sostituire il collegio 29 con il seguente: 29. Cantù, Como, Erba, Olgiate Comasco.
1. 205. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo perdiodo, Tabella B, Circoscrizione Lombardia, sostituire il collegio 14 con il seguente: 14 Saronno, Morbegno.
Conseguentemente:
sostituire il collegio 20 con il seguente: 20 Limbiate, Gallarate, Tradate;
sostituire il collegio 29 con il seguente: 29. Cantù, Como, Erba, Olgiate Comasco, Lecco
1. 206. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo perdiodo, Tabella B, , sostituire il collegio 14 con il seguente: 14 Limbiate, Saronno, Lecco, Morbegno.
Conseguentemente, sostituire il collegio 29 con il seguente: 29 Cantù, Como, Erba.
1. 207. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo perdiodo, Tabella B, sostituire il collegio 14 con il seguente: 14 Lecco, Morbegno, Como, Saronno
Conseguentemente:
sostituire il collegio 20 con il seguente: 20 Limbiate, Gallarate, Tradate;
sostituire il collegio 29 con il seguente: 29 Cantù, Erba, Olgiate Comasco.
1. 208. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo perdiodo, Tabella B, sostituire il collegio 14 con il seguente: 14 Erba, Lecco, Morbegno, Saronno
Conseguentemente:
sostituire il collegio 20 con il seguente: 20 Limbiate, Gallarate, Tradate
sostituire il collegio 29 con il seguente: 29 Cantù, Como, Olgiate Comasco.
1. 209. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo perdiodo, Tabella B, sostituire la circoscrizione Veneto con la seguente:
Circoscrizione Veneto
37. Bussolengo, Verona ovest, Verona est
38. San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Villafranca di Verona
39. Este, Legnago, Rovigo
40. Adria, Chioggia, Venezia-Mira
42. Piove di Sacco, Padova centro storico, Padova-Selvazzano Dentro
43. Bassano del Grappa, Schio, Thiene
44. Belluno, Feltre, Vittorio V.to
45. Cittadella, Vigonza, Albignasego
46. Castelfranco V.to, Montebelluna, Treviso
47. Venezia-Mestre, Mirano, Venezia-San Marco
48. Conegliano, Oderzo, Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso , «comma 2», Tabella B sostituire la Regione Veneto con la seguente:
Regione Veneto
20. Rovigo, Adria, Legnago, Villafranca Veronese, Chioggia
21. Belluno, Feltre, Conegliano, Vittorio V.to, Portogruaro
22. Bassano, Thiene, Schio, Vicenza, Arzignano
23. Verona est, Verona ovest, San Martino Buon Albergo, Bussolengo, San Giovanni Lupatoto
24. Treviso, Castelfranco V.to, Montebelluna, Oderzo, Venezia-San Donà di Piave
25. Padova centro storico, Padova-Selvazzano, Piove di Sacco, Este
26. Dueville, Cittadella, Vigonza, Albignasego
27. Venezia-Mestre, Mirano, Venezia-Mira, Venezia-San Marco.
1. 210. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caon.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo perdiodo, Tabella B, collegio 45, sopprimere la parola: Mirano.
Conseguentemente, al collegio 47, premettere la parola: Mirano.
1. 211. Matteo Bragantini, Invernizzi, Prataviera.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo perdiodo, Tabella B, al capoverso 39, premettere la parola: Adria e, dopo la parola: Legnago aggiungere le seguenti: Piove di Sacco.
Conseguentemente:
sostituire il collegio 40 con il seguente: Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave.
al capoverso 47, premettere la parola: Chioggia.
al capoverso 48, sopprimere le parole: Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave.
1. 212. Matteo Bragantini, Invernizzi, Prataviera.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo perdiodo, Tabella B, Circoscrizione Friuli Venezia-Giulia, sostituire i collegi 49, 50 e 51 con i seguenti:
49. Gorizia, Cervignano, Codroipo
50. Gemona, Udine, Cividale
51. Trieste, Muggia, Sacile, Pordenone.
1. 213. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo perdiodo, Tabella B, Circoscrizione Friuli Venezia-Giulia, sostituire i capoversi 49, 50 e 51 con i seguenti:
49 Trieste, Gorizia
50 Alto Friuli
51 Basso Friuli
51-bis Pordenone e Friuli Occidentale.
1. 214. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo perdiodo, Tabella B, Friuli Venezia-Giulia, sostituire i capoversi 49, 50 e 51 con i seguenti:
49 Friuli
50 Trieste, Pordenone, Gorizia.
1. 215. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.
Al comma 1, capoverso, comma 2, secondo periodo, Tabella B Camera, circoscrizione Lazio, sostituire i collegi numero 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 92 con i seguenti:
82. Alatri, Frosinone, Cassino, Sora;
83. Aprilia, Terracina, Latina, Formia;
84. Guidonia, Tivoli, Colleferro;
85. Marino, Velletri, Pomezia;
86. Civitavecchia, Monterotondo, Roma-Fiumicino;
92. Roma-Ardeatino, Roma-Ostiense, Roma-Portuense, Roma-Lido di Ostia.
Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso, comma 2, secondo periodo, Tabella B) Senato, regione Lazio, sostituire i collegi numero 48, 49, 50, 51 e 53 con i seguenti:
48. Rieti, Tarquinia, Viterbo, Civitavecchia, Monterotondo, Roma-Fiumicino;
49. Alatri, Frosinone, Cassino, Sora, Aprilia, Terracina, Latina, Formia;
50. Guidonia, Tivoli, Colleferro, Marino, Velletri, Pomezia;
51. Roma-centro, Roma-Ardeatino, Roma-Della Vittoria, Roma-Gianicolense, Roma-Ostiense, Roma-Portuense, Roma-Primavalle, Roma-Trionfale, Roma-Zona sub Gianicolense, Roma-Tomba di Nerone.
1. 328. Ferro, Tidei, Carella, Gregori, Di Stefano.
Al comma 1, capoverso, comma 2, secondo periodo, Tabella B Camera, circoscrizione Campania, collegio 101, sostituire la parola: Avellino con la seguente: Benevento.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, medesima circoscrizione, collegio 104 sostituire la parola: Benevento con la seguente: Avellino.
1. 329. Famiglietti.
Al comma 1, capoverso, comma 2, secondo periodo, tabella B Camera circoscrizione Sicilia, sostituire i collegi numero 138, 139, 141, 142 e 143 con i seguenti:
138. Enna, Nicosia, Caltagirone;
139. Modica, Ragusa, Vittoria, Gela;
141. Messina-Centro Storico, Messina-Malta e Grifone;
142. Barcellona Pozzo di Gotto, Taormina, Milazzo;
143. Acireale, Gravina di Catania, Paterno, Giarre.
1. 330. Greco, Gullo.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo perdiodo, Tabella B, sostituire le parole da: «La circoscrizione Trentino Alto Adige» fino alla fine del periodo con le seguenti: «La circoscrizione della regione Trentino Alto Adige è ripartita in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano».
Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
al comma 16, lettera a), numero 1) sostituire le parole: nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige con le seguenti: nel collegio uninominale della Valle d'Aosta;
sopprimere il comma 18;
sopprimere il comma 21.
1. 400. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.
Al comma 2, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo perdiodo, Tabella B, sostituire le parole da: La circoscrizione Trentino Alto Adige fino alla fine del periodo con le seguenti: La circoscrizione della regione Trentino Alto Adige è ripartita in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.
1. 220. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo sostituire le parole: nei collegi sino alla fine del periodo con le seguenti: in collegi plurinominali.
Conseguentemente: al comma 3, capoverso Art. 3, comma 2 sopprimere le parole: di cui alla Tabella «B».
Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 del 1988, un decreto legislativo per determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla Tabella A dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1 della presente legge sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, così come sostituito dalla presente legge, ciascun collegio plurinominale corrisponde di norma all'estensione territoriale di ciascuna provincia, come determinata alla data di entrata in vigore della presente legge; nel caso di province di ridotte dimensioni, purché contermini, il collegio ne comprende il territorio complessivo;
b) garanzia della coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, della sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali; continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della città metropolitana ove istituita. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
c) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dal valore medio della popolazione terminato dividendo la popolazione della circoscrizione per il numero di seggi assegnati alla medesima non oltre il venticinque per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi plurinominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera b) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del venticinque per cento, in eccesso o in difetto.
2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti, senza oneri aggiuntivi.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro quindici giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non espresso entro i termini assegnati.
b) all'articolo 2, comma 1, capoverso, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi sino alla fine del periodo con le seguenti: in collegi plurinominali e al comma 2-bis sopprimere le parole: di cui alla Tabella «B».
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 del 1988, un decreto legislativo per determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla Tabella A dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1933, n. 533, come modificato dall'articolo 2 della presente legge sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 così come sostituito dalla presente legge, ciascun collegio plurinominale corrisponde di norma all'estensione territoriale di ciascuna di ciascuna provincia, come determinata alla data di entrata in vigore della presente legge; nel caso di province di ridotte dimensioni, purché contermini, il collegio ne comprende il territorio complessivo;
b) garanzia della coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, della sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali; continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della città metropolitana ove istituita. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
c) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dal valore medio della popolazione terminato dividendo la popolazione della circoscrizione per il numero di seggi assegnati alla medesima non oltre il venticinque per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi plurinominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera b) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del venticinque per cento, in eccesso o in difetto.
2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, c da dieci esperti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro quindici giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non espresso entro i termini assegnati».
c) sopprimere la Tabella B Camera e la Tabella B Senato.
1. 311. Giacomelli, Nardella, Famiglietti.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali indicati nella Tabella «B» allegata al presente testo unico con le seguenti: in collegi uninominali.
Conseguentemente:
al medesimo comma, capoverso, comma 2, sopprimere la Tabella B Camera;
al comma 3, capoverso Art. 3:
al comma 2, sostituire le parole: nei collegi plurinominali di cui alla Tabella «B» con le seguenti: in collegi uninominali;
sopprimere i commi 3 e 4;
al comma 16, sostituire, ovunque ricorra, la parola: plurinominali con la seguente: uninominali;
all'articolo 2:
comma 1
capoverso comma 3, sostituire le parole: nei collegi plurinominali indicati nella Tabella «B» allegata al presente testo unico con le seguenti: in collegi uninominali;
capoverso comma 2 sopprimere la Tabella B Senato;
capoverso comma 2-bis sostituire le parole: nei collegi plurinominali di cui alla Tabella «B» con le seguenti: nei collegi uninominali;
sopprimere i capoversi 2-ter e 2-quater;
al comma 8, sostituire, ovunque ricorra, la parola: plurinominali con la seguente: uninominali.
1. 325. D'Attorre, Bindi, Lattuca, Naccarato, Pollastrini, Murer.
Apportare le seguenti modificazioni:
all'articolo 1 , Capoverso Art. 1, comma 2, sostituire le parole: nei collegi plurinominali indicati nella Tabella «B» allegata al presente testo unico con le seguenti: in 475 collegi uninominali;
all'articolo 3 , Capoverso Art. 3, comma 2, sostituire le parole: nei collegi plurinominali di cui alla Tabella «B» con le seguenti: nei 475 collegi uninominali;
Conseguentemente:
a) all'articolo 3 , Capoverso Art. 3, sopprimere i commi 3 e 4;
b) all'articolo 1, comma 16, sostituire la parola, ovunque ricorra, plurinominali con la seguente: uninominali;
c) all'articolo 2, comma 1, Capoverso Comma 2, sostituire le parole: nei collegi plurinominali indicati nella Tabella «B» allegata al presente testo unico con le seguenti: in 475 collegi uninominali;
d) all'articolo 2, comma 1, Capoverso Comma 2, comma 2-bis sostituire le parole: nei collegi plurinominali di cui alla Tabella «B» con le seguenti: nei 475 collegi uninominali;
e) all'articolo 2, sopprimere i commi 2-ter e 2-quater;
f) all'articolo 2, comma 8, sostituire la parola, ovunque ricorra: plurinominali con la seguente: uninominali;
g) sopprimere la: Tabella B Camera e la: Tabella B Senato.
1. 326. D'Attorre.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali indicati nella tabella «B» allegata al presente testo unico con le seguenti: in collegi plurinominali.
Conseguentemente:
al comma, 3, capoverso Art. 3, sopprimere il comma 4;
dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana. Nelle regioni a statuto ordinario la circoscrizione dei collegi plurinominali si conforma ad unità multiplo delle circoscrizioni dei collegi uninominali disposti per l'elezione dei consigli provinciali ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. Nella Regione siciliana e nelle regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, ove debba procedersi alla suddivisione della circoscrizione in più collegi plurinominali, la circoscrizione dei collegi plurinominali si conforma, ove possibile, alle circoscrizioni disposte dalla legge regionale per l'elezione dei rispettivi consigli provinciali;
b) la popolazione di ciascun collegio non può essere inferiore a quella che dà luogo all'assegnazione di tre seggi, né superiore a quella che dà luogo all'assegnazione di sei seggi, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotto dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, ferma restando la prevalenza dei criteri di cui alla lettera a);
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri espressi, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri ed entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali delle regioni il cui territorio è ripartito in più collegi plurinominali, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, da rendere entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
3. Successivamente alla prima determinazione dei collegi plurinominali, si procede alla revisione del numero dei collegi ovvero delle loro circoscrizioni per variazioni del parametro della popolazione soltanto quando esse danno luogo al superamento del limite inferiore o superiore dei seggi da assegnare. Alla revisione dei collegi plurinominali si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari.
4. L'elenco dei collegi plurinominali istituiti con il decreto legislativo di cui al comma 1 è inserito come tabella B allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
1. 6. Costa, Dorina Bianchi, Leone.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sopprimere le parole: indicati nella tabella «B» allegata al presente testo unico.
Conseguentemente:
a) al comma 3, capoverso Art. 3:
al comma 2, sopprimere le parole: di cui alla Tabella «B»;
sopprimere il comma 4
b) dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 3.
(Delega per la determinazione dei collegi plurinominali).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a. i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere, di norma, il territorio di comuni appartenenti a province diverse. Essi non possono altresì dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o, se istituita, della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
b. la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.
2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento, da una Commissione, la quale è nominata, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dal Presidente della Camera dei deputati ed è composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
5. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Presidente della Camera dei deputati. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.
1. 35. Balduzzi, Romano, Mazziotti di Celso, Galgano.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sopprimere le parole: indicati nella tabella «B» allegata al presente testo unico.
Conseguentemente, al comma 3, capoverso Art. 3, comma 2, sopprimere le parole: di cui alla Tabella «B».
1. 12. Balduzzi, Romano, Mazziotti di Celso, Galgano.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sopprimere il terzo periodo.
1. 15. Fraccaro, Dieni, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Grillo, Cozzolino, Toninelli.
Al comma 1, capoverso articolo 1, comma 2, sostituire le parole: al trentacinque per cento del totale nazionale con le seguenti: al cinquanta per cento del totale nazionale.
Conseguentemente:
al comma 16, lettera a), n. 5), sostituire le parole: 35 per cento, con le seguenti: 50 per cento;
al comma 16, lettera a), n. 7, sostituire le parole: aumentata di 18 punti , con le seguenti: aumentata di 13 punti.
1. 314. Sannicandro.
Al comma 1, capoverso articolo 1, comma 2, sostituire le parole: al trentacinque per cento del totale nazionale con le seguenti: al quarantacinque per cento del totale nazionale.
Conseguentemente:
al comma 16, lettera a), n. 5), sostituire le parole: 35 per cento, con le seguenti: 45 per cento;
al comma 16, lettera a), n. 7, sostituire le parole: aumentata di 18 punti, con le seguenti: aumentata di 13 punti.
1. 315. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 1, capoverso articolo 1, comma 2, sostituire le parole: al trentacinque per cento del totale nazionale con le seguenti: al quarantaquattro per cento del totale nazionale.
Conseguentemente:
al comma 16, lettera a), n. 5), sostituire le parole: 35 per cento, con le seguenti: 44 per cento;
al comma 16, lettera a), n. 7, sostituire le parole: aumentata di 18 punti , con le seguenti: aumentata di 13 punti.
1. 316. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 1, capoverso articolo 1, comma 2, sostituire le parole: al trentacinque per cento del totale nazionale con le seguenti: al quarantatré per cento del totale nazionale.
Conseguentemente:
al comma 16, lettera a), n. 5), sostituire le parole: 35 per cento, con le seguenti: 43 per cento;
al comma 16, lettera a), n. 7, sostituire le parole: aumentata di 18 punti , con le seguenti: aumentata di 13 punti.
1. 317. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quarantadue per cento.
Conseguentemente, al comma 16, lettera a):
al numero 5) sostituire le parole: 35 per cento, con le seguenti: 42 per cento;
al numero 7), primo periodo, sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 11 punti.
*1. 16. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quarantadue per cento.
Conseguentemente, al comma 16, lettera a):
al numero 5) sostituire le parole: 35 per cento, con le seguenti: 42 per cento;
al numero 7), primo periodo, sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 11 punti.
*1. 303. Zaccagnini.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quarantadue per cento.
Conseguentemente, al comma 16, lettera a):
al numero 5) sostituire le parole: 35 per cento, con le seguenti: 42 per cento;
al numero 7), primo periodo, sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 13 punti.
*1. 17. Mazziotti di Celso, Romano, Balduzzi, Galgano.
Al comma 1, capoverso articolo 1, comma 2, sostituire le parole: al trentacinque per cento del totale nazionale con le seguenti: al quarantadue per cento del totale nazionale.
Conseguentemente:
al comma 16, lettera a), n. 5), sostituire le parole: 35 per cento, con le seguenti: 42 per cento;
al comma 16, lettera a), n. 7, sostituire le parole: aumentata di 18 punti , con le seguenti: aumentata di 13 punti.
*1. 318. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quarantadue per cento.
Conseguentemente, al comma 16, lettera a), numero 5) sostituire le parole: 35 per cento, con le seguenti: 42 per cento.
1. 18. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque con la seguente: quarantuno.
Conseguentemente:
a) al comma 16, lettera a), numero 5) sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 41 per cento;
b) all'articolo 16, lettera a), numero 7), sostituire le parole: «18 punti» con le seguenti: «12 punti».
1. 19. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 1, capoverso articolo 1, comma 2, sostituire le parole: al trentacinque per cento del totale nazionale con le seguenti: al quarantuno per cento del totale nazionale.
Conseguentemente:
al comma 16, lettera a), n. 5), sostituire le parole: 35 per cento, con le seguenti: 41 per cento;
al comma 16, lettera a), n. 7, sostituire le parole: aumentata di 18 punti , con le seguenti: aumentata di 13 punti.
1. 313. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque con la seguente: quarantuno.
Conseguentemente:
a) al comma 16, lettera a), numero 5) sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 41 per cento;
b) all'articolo 16, lettera a), numero 7), sostituire le parole: «18 punti» con le seguenti: «14 punti».
1. 20. Andrea Romano, Mazziotti di Celso, Balduzzi, Galgano.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 comma 1, capoverso articolo 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque con la seguente: quaranta;
b) all'articolo 1 comma 16, lettera a), numero 5) sostituire le parole: almeno il 35 con le seguenti: almeno il 40;
c) all'articolo 2 comma 1, capoverso comma 2 sostituire la parola: trentacinque con la seguente: quaranta;
d) all'articolo 2, comma 8, capoverso comma 1, numero 5) sostituire le parole: almeno il 35 con le seguenti: almeno il 40.
1. 324. D'Attorre, Rosato, Roberta Agostini, Gasparini, Lauricella, Pollastrini, Gullo, Giorgis, Naccarato.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: trentacinque con la seguente: quaranta.
Conseguentemente:
a) al comma 16, lettera a), numero 5) sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 40 per cento;
b) all'articolo 16, lettera a), numero 7), sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 13 punti.
*1. 21. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque con le seguenti: quaranta
Conseguentemente:
a) al comma 16, lettera a), numero 5) sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 40 per cento;
b) all'articolo 16, lettera a), numero 7), sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 13 punti.
*1. 22. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque con le seguenti: quaranta.
Conseguentemente:
a) al comma 16, lettera a), numero 5) sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 40 per cento;
b) all'articolo 16, lettera a), numero 7), sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 13 punti.
*1. 23. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli, Labriola, Zaccagnini.
Al comma 1, capoverso articolo 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque con la seguente: quaranta.
Conseguentemente, al comma 16, lettera a), numero 5 sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 40 per cento e al numero 7 sostituire le parole: 18 punti percentuali con le seguenti: 15 punti percentuali.
1. 24. Balduzzi, Mazziotti di Celso, Andrea Romano, Galgano.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque con la seguente: quaranta.
Conseguentemente, al comma 16, lettera a), punto 5, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 40 per cento.
*1. 26. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque con la seguente: quaranta.
Conseguentemente, al comma 16, lettera a), punto 5, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 40 per cento.
*1. 27. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire la parola: trentacinque
con la parola: trentanove e, conseguentemente, al comma 16, lettera a), capoverso numero 5) sostituire le parole: 35 per cento con le parole: 39 per cento, nonché al capo verso numero 7) sostituire le parole: 18 punti percentuali con le parole: 14 punti percentuali.
1. 323. Mazziotti Di Celso, Balduzzi, Andrea Romano.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 comma 1, capoverso Articolo 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque con la seguente: trentotto;
b) all'articolo 1 comma 16, lettera a), numero 5) sostituire le parole: almeno il 35 con le seguenti: almeno il 38.
c) all'articolo 2 comma 1, capoverso comma 2 sostituire la parola: trentacinque con la seguente: trentotto;
d) all'articolo 2, comma 8, capoverso comma 1, numero 5) sostituire le parole: almeno il 35 con le seguenti: almeno il 38.
1. 327. Bindi, Giorgis, Rosato, Cuperlo, Gasparini, Rampi, Bargero, Pini Giuditta, Gribaudo, Cominelli, Malisani, Manzi, Rubinato, Murer, Carnevali, Giovanna Sanna.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire la parola: trentacinque con la parola: trentotto.
Conseguentemente:
al comma 16, lettera a), capoverso numero 5) sostituire le parole: 35 per cento con le parole: 38 per cento;
al capo verso numero 7) sostituire le parole: 18 punti percentuali con le parole: 15 punti percentuali.
1. 320. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Andrea Romano.
Al comma 1, capoverso articolo 1, comma 2, sostituire la parola: pari almeno al trentacinque con la seguente: al trentotto.
1. 321. Valiante, Fioroni.
Al comma 1, capoverso Articolo 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque con la seguente: trentasette;
b) all'articolo 1, comma 16, lettera a), numero 5) sostituire le parole: almeno il 35 con le seguenti: almeno il 37;
c) all'articolo 1, comma 16, lettera a), numero 7) sostituire le parole: 18 punti percentuali con le seguenti: 15 punti percentuali;
d) all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 2 sostituire la parola: trentacinque con la seguente: trentasette;
e) all'articolo 2, comma 8, capoverso comma 1, numero 5) sostituire le parole: almeno il 35 con le seguenti: almeno il 37;
f) all'articolo 2, comma 8, capoverso comma 1, numero 7), sostituire le parole: 18 punti percentuali con le seguenti: 15 punti percentuali.
1. 322. Famiglietti, Giacomelli, Nardella.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, dopo la parola: ballottaggio inserire le seguenti: da tenersi solo nel caso in cui la percentuale dei voti validi delle liste o coalizioni di liste ammesse al secondo turno, sia complessivamente pari ad almeno il 50 per cento dei voti validi, anche sommando i voti validi delle eventuali liste apparentate.
Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 14 ter» sopprimere la parola: non e aggiungere in fine il seguente periodo: Anche le liste che non hanno superato gli sbarramenti previsti dal comma 16 della presente legge, se apparentate, in caso di vittoria, accedono alla ripartizione del seggi limitatamente alla quota percentuale del premio di maggioranza.
1. 319. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente sopprimere i commi 18, 19, 20 e 21.
1. 36. Nuti, Grillo, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Cozzolino.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, sostituire il comma 21 con il seguente:
21. «Art. 93-bis. 1. – Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione della regione Trentino-Alto Adige, che è ripartita in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.
2. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati, secondo le rispettive assegnazioni, nei numeri che ai sensi dell'articolo 83 determinano l'assegnazione del premio di maggioranza».
1. 38. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente al comma 24, capoverso Art. 93-quater, sopprimere il punto 6.
1. 39. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Sopprimere il comma 2.
1. 40. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'articolo 3 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella B Camera sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.
3. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione in modo che non superino mai il massimo di quattordici seggi, sulla base dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, in quanto applicabili.
4. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, sentito il parere dei presidenti dei gruppi parlamentari.
5. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione, si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere».
1. 41. Lombardi, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Cozzolino, Nuti, Fraccaro, Dieni.
Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 2, sostituire la parola: «plurinominali» con la seguente: «uninominali»;
Conseguentemente:
sostituire il comma 3 con il seguente: Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono assegnati in collegi uninominali, costituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277.
sopprimere il comma 4.
1. 42. Balduzzi, Romano, Mazziotti di Celso, Galgano.
Al comma 3, capoverso articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, uno dei collegi plurinominali nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia è formato dai comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346, come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
Conseguentemente al comma 16, punto 3), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) Nel collegio di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, spetta comunque almeno un seggio alle liste rappresentative della minoranza linguistica slovena, nel caso in cui tali liste abbiano ottenuto nel collegio almeno il 7 per cento dei voti validi.»
1. 43. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.
Al comma 3, capoverso articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, uno dei collegi plurinominali nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia è formato dai comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346, come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
Conseguentemente:
Al comma 16, punto 3), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) Nel collegio di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, spetta comunque almeno un seggio alle liste rappresentative della minoranza linguistica slovena, collegate ad una lista che presenti i requisiti di cui all'articolo 83, comma 1, punto 3), nel caso in cui tali liste abbiano ottenuto nel collegio almeno il 7 per cento dei voti validi».
1. 44. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.
Al comma 3, capoverso Art. 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, uno dei collegi plurinominali nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia è formato dai 32 comuni o frazioni di essi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007.
E al medesimo articolo, comma 16, lettera n. 3) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) Nel collegio di cui al comma 2-bis spetta comunque almeno un seggio alla lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute collegata ad una lista che presenti i requisiti di cui all'articolo 83, comma 1, n. 3), nel caso in cui la lista ha ottenuto nel collegio almeno il 10 per cento dei voti validi».
1. 335. Blazina.
Al comma 3, capoverso Art. 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, uno dei collegi plurinominali nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia è formato dai 32 comuni o frazioni di essi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007».
1. 334. Blazina.
Al comma 3, capoverso articolo 3, sopprimere i commi 3 e 4.
1. 47. Dadone, Grillo, Lombardi, Toninelli, D'Ambrosio, Cozzolino, Nuti, Fraccaro, Dieni.
Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 3, sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a sei e non superiore a dodici.
Conseguentemente:
sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. All'articolo 4, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957« dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«3. Ogni elettore può esprimere, sulle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista prescelta, uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome o il nome e cognome di non più di due candidati. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».
al comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A destra di ciascun contrassegno sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza»;
dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
«15-bis. All'articolo 58 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» il secondo comma è sostituito dal seguente:
«2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere il voto o i voti di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.»
15-ter. All'articolo 59, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'elettore può manifestare una o due preferenze soltanto per i candidati della lista da lui votata».
15-quater. Dopo l'articolo 59 del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto il seguente:
«Art. 59-bis – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.
2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
3. Sono comunque valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.
4. Le preferenze espresse per candidati compresi in liste di altri collegi non sono valide. Sono, altresì, non valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.
5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.
6. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime preferenze espresse».
15-quinquies. L'articolo 68 del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
«Art. 68 – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è attribuito il voto e il cognome dei candidati ai quali è stata data la preferenza. Passa, quindi, la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o nella scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione e sono apposte le firme del presidente e di due altri componenti dell'ufficio di sezione.
3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o nella scatola, dopo lo spoglio del voto.
4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti di lista validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti di lista contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura.
6. Tutte le operazioni previste dal presente articolo devono essere compiute nell'ordine ivi indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».
15-sexies. All'articolo 70, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il primo comma è sostituito dal seguente: «Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 59-bis e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.»
15-septies. All'articolo 71, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2)»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti».
15-octies. All'articolo 74, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve essere fatta menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano o non siano attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli».
15-novies. All'articolo 76, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il numero 1), del primo comma, è sostituito dal seguente:
«1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità all'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 59-bis, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75».
15-decies. All'articolo 77, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», dopo il numero 1), del comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Determina, per ciascun collegio plurinominale, la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato della lista nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina, altresì, la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età.»;
dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 84, comma 1, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, numero 1-bis»;
sopprimere il comma 17;
dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 86, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis)».
*1. 48. Costa, Dorina Bianchi, Leone.
Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 3, sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a sei e non superiore a dodici.
Conseguentemente:
sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. All'articolo 4, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957« dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«3. Ogni elettore può esprimere, sulle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista prescelta, uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome o il nome e cognome di non più di due candidati. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».
al comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A destra di ciascun contrassegno sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza»;
dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
«15-bis. All'articolo 58 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» il secondo comma è sostituito dal seguente:
«2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere il voto o i voti di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.»
15-ter. All'articolo 59, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'elettore può manifestare una o due preferenze soltanto per i candidati della lista da lui votata».
15-quater. Dopo l'articolo 59 del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto il seguente:
«Art. 59-bis – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.
2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
3. Sono comunque valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.
4. Le preferenze espresse per candidati compresi in liste di altri collegi non sono valide. Sono, altresì, non valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.
5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.
6. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime preferenze espresse».
15-quinquies. L'articolo 68 del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
«Art. 68 – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è attribuito il voto e il cognome dei candidati ai quali è stata data la preferenza. Passa, quindi, la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o nella scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione e sono apposte le firme del presidente e di due altri componenti dell'ufficio di sezione.
3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o nella scatola, dopo lo spoglio del voto.
4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti di lista validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti di lista contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura.
6. Tutte le operazioni previste dal presente articolo devono essere compiute nell'ordine ivi indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».
15-sexies. All'articolo 70, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il primo comma è sostituito dal seguente: «Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 59-bis e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.»
15-septies. All'articolo 71, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2)»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti».
15-octies. All'articolo 74, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve essere fatta menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano o non siano attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli».
15-novies. All'articolo 76, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il numero 1), del primo comma, è sostituito dal seguente:
«1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità all'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 59-bis, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75».
15-decies. All'articolo 77, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», dopo il numero 1), del comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Determina, per ciascun collegio plurinominale, la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato della lista nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina, altresì, la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età.»;
dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 84, comma 1, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, numero 1-bis»;
sopprimere il comma 17;
dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 86, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis)».
*1. 49. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Taglialatela, Totaro.
Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 3, sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a quattro e non superiore a otto.
**1. 51. Lauricella.
Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 3, sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a quattro e non superiore a otto.
**1. 401. Costa, Dorina Bianchi, Leone.
Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 3, sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a due e non superiore a tre.
1. 52. Costa, Dorina Bianchi, Leone.
Al comma 3, capoverso articolo 3, sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a cinque e non superiore a dieci.
1. 50. Lauricella.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 comma 16, lettera a), numero 2), dopo le parole: in un quarto del totale dei collegi plurinominali inserire le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 5 per cento del totale dei voti validamente espressi;
b) all'articolo 2 comma 8, capoverso comma 1, numero 2) dopo le parole: in un quarto del totale dei collegi plurinominali inserire le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 5 per cento del totale dei voti validamente espressi.
1. 405. D'Attorre, Bindi, Francesco Sanna, Giorgis, Lauricella, Gullo, Gasparini.
Al comma 3, capoverso articolo 3, sopprimere il comma 4.
1. 53. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.
Al comma 3, capoverso Art. 3, comma 4, dopo le parole: legge 4 agosto 1993, n. 277 aggiungere le seguenti:, avendo comunque come prioritario il criterio che ciascun collegio sia costituito rispettando l'ambito della provincia».
1. 31. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 4, il comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dai seguenti:
«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza. Qualora l'elettore esprima due voti di preferenza, essi devono riguardare due candidati di sesso diverso compresi nella stessa lista, pena l'annullamento del voto di preferenza.
2.bis. I voti di preferenza si esprimono indicando i candidati prescelti a fianco del contrassegno di lista;
Conseguentemente:
al comma 14, alla lettera a), dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto infine, il seguente periodo: Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni e indicazioni.
dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. Il secondo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Con la stessa matita indica il voto di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione»;
15-ter. All'articolo 59, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'elettore può manifestare la preferenza soltanto per i candidati della lista da lui votata. Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intende attribuirlo ai candidati che per effetto dell'ordine di precedenza indicato dall'articolo 18-bis, comma 3, sono in testa alla lista votata»;
15-quater. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono inseriti i seguenti:
«Art. 59-bis – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.
2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
3. Sono, comunque, valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.
4. Le preferenze espresse per candidati compresi in liste di altri collegi non sono valide. Sono, altresì, non valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.
5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.
6. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime preferenze espresse».
15-quinquies. All'articolo 77, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista»;
dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 84, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze».
1. 56. Pisicchio, Migliore, Labriola, Zaccagnini.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 4, il comma 2, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dai seguenti: «2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza. Qualora l'elettore esprima due voti di preferenza, essi devono riguardare due candidati di sesso diverso compresi nella stessa lista, pena l'annullamento del voto di preferenza.
2-bis. I voti di preferenza si esprimono indicando i candidati prescelti a fianco del contrassegno di lista;
Conseguentemente:
sostituire il comma 10 con il seguente: 10. All'articolo 19, comma 1, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957«, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato, inoltre, può accettare la candidatura in più di una circoscrizione;
al comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 2, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «accanto a ognuno di essi devono essere tracciate le linee orizzontali necessarie per esprimere le preferenze»;
dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. All'articolo 58, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», secondo comma, primo periodo, dopo le parole: « lista prescelta» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e, con la stessa matita indica i voti di preferenza «;
15-ter. All'articolo 59, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'elettore può manifestare la preferenza solo per i candidati della lista da lui votata»;
15-quater. Dopo l'articolo 59, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è inserito il seguente:
«Art. 59-bis – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nelle apposite linee orizzontali tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.
2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
3. Sono, comunque, valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.
4. Non sono valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.
5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o entrambe le preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o entrambe le preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso, invece, che i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse il voto è nullo. Nel caso in cui il numero di preferenze sia espresso in eccedenza rispetto a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, il voto è nullo»;
15-quinquies. All'articolo 71, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato compreso nelle liste presentate nella circoscrizione. La cifra elettorale individuale di ciascun candidato è rappresentata dalla somma dei voti dei voti di preferenza espressi in favore del candidato nelle sezioni elettorali comprese nella circoscrizione»;
b) al numero 2), dopo le parole: «voti di lista» sono inserite le seguenti: «e dei voti di preferenza»;
15-sexies. All'articolo 77, comma 1, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista»;
dopo il comma 16, inserire il seguente:
16-bis. All'articolo 84, comma 1, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione« sono sostituite dalle seguenti: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di cifre elettorali individuali è proclamato eletto il candidato più giovane per età»;
al comma 21, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il secondo periodo.
1. 403. Zaccagnini.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 4 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è aggiunto in fine, il seguente comma:
«3. Ogni elettore può esprimere, sulle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista prescelta, uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome o il nome e cognome di non più di due candidati. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».
Conseguentemente:
al comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A destra di ciascun contrassegno sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza».;
dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. All'articolo 58 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» il secondo comma è sostituito dai seguente:
«L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere il voto o i voti di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione».
15-ter. All'articolo 59 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'elettore può manifestare una o due preferenze soltanto per i candidati della lista da lui votata».
15-quater. Dopo l'articolo 59 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto il seguente:
«Art. 59-bis – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.
2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
3. Sono comunque valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.
4. Le preferenze espresse per candidati compresi in liste di altri collegi non sono valide. Sono, altresì, non valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.
5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.
6. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime preferenze espresse».
15-quinquies. L'articolo 68 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
«Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è attribuito il voto e il cognome dei candidati ai quali è stata data la preferenza. Passa, quindi, la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o nella scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione e sono apposte le firme del presidente e di due altri componenti dell'ufficio di sezione.
3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o nella scatola, dopo lo spoglio del voto.
4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti di lista validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti di lista contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura.
6. Tutte le operazioni previste dal presente articolo devono essere compiute nell'ordine ivi indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».
15-sexies. All'articolo 70 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il primo comma è sostituito dal seguente: «Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 59-bis e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.»
15-septies. All'articolo 71, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2), del primo comma, dell'articolo 76»;
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti».
15-octies. All'articolo 74 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve essere fatta menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano o non siano attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli».
15-novies. All'articolo 76 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il numero 1), del primo comma, è sostituito dal seguente:
«1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità all'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 59-bis, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75».
15-decies. All'articolo 77, comma 1, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:
«1-bis. Determina, per ciascun collegio plurinominale, la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato della lista nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina, altresì, la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età.»;
dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 84, comma 1, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, numero 1-bis».
sopprimere il comma 17.
dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 86 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis)”.
*1. 57. Costa, Dorina Bianchi, Leone.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 4 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è aggiunto in fine, il seguente comma:
«3. Ogni elettore può esprimere, sulle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista prescelta, uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome o il nome e cognome di non più di due candidati. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».
Conseguentemente:
al comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A destra di ciascun contrassegno sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza».;
dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. All'articolo 58 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» il secondo comma è sostituito dai seguente:
«L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere il voto o i voti di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione».
15-ter. All'articolo 59 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'elettore può manifestare una o due preferenze soltanto per i candidati della lista da lui votata».
15-quater. Dopo l'articolo 59 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto il seguente:
«Art. 59-bis – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.
2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
3. Sono comunque valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.
4. Le preferenze espresse per candidati compresi in liste di altri collegi non sono valide. Sono, altresì, non valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.
5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.
6. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime preferenze espresse».
15-quinquies. L'articolo 68 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
«Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è attribuito il voto e il cognome dei candidati ai quali è stata data la preferenza. Passa, quindi, la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o nella scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione e sono apposte le firme del presidente e di due altri componenti dell'ufficio di sezione.
3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o nella scatola, dopo lo spoglio del voto.
4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti di lista validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti di lista contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura.
6. Tutte le operazioni previste dal presente articolo devono essere compiute nell'ordine ivi indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».
15-sexies. All'articolo 70 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il primo comma è sostituito dal seguente: «Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 59-bis e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.»
15-septies. All'articolo 71, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2), del primo comma, dell'articolo 76»;
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti».
15-octies. All'articolo 74 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve essere fatta menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano o non siano attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli».
15-novies. All'articolo 76 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il numero 1), del primo comma, è sostituito dal seguente:
«1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità all'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 59-bis, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75».
15-decies. All'articolo 77, comma 1, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:
«1-bis. Determina, per ciascun collegio plurinominale, la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato della lista nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina, altresì, la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età.»;
dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 84, comma 1, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, numero 1-bis».
sopprimere il comma 17.
dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 86 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis)”.
*1. 58. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
1. 59. D'Ambrosio, Grillo, Cozzolino, Lombardi, Toninelli, Dadone, Nuti, Fraccaro, Dieni.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Ogni elettore può esprimere un voto di preferenza indicando il cognome, o il nome e cognome, di un candidato. L'indicazione del voto di preferenza si esprime tracciando un solo segno su un apposito quadrato stampato a fianco del nome e cognome di ciascun candidato all'interno dello spazio riservato alla lista prescelta e votata sulla scheda di ciascun collegio plurinominale».
1. 60. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. All'articolo 4 del “decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957”, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati delle liste del collegio plurinominale di riferimento scrivendo il cognome o il nome e il cognome del candidato sulle righe stampate accanto al contrassegno della lista scelta ai fini del voto. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la seconda preferenza è validamente espressa solo in caso in cui si riferisca ad un candidato di sesso diverso dalla prima”».
Conseguentemente:
al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) Accanto ad ogni singolo contrassegno di lista sono tracciate due linee orizzontali per l'espressione dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata».
Dopo il comma 15, aggiungere infine i seguenti:
«15-bis. All'articolo 58, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», al secondo comma, dopo le parole: «nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta» sono aggiunte le seguenti: «Con la stessa matita indica il voto o i voti di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma».
15-ter. All'articolo 59, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'elettore può esprimere una o due preferenze soltanto per i candidati della lista da lui votata».
15-quater. Dopo l'articolo 59 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto il seguente:
Art. 59-bis.
1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o il nome e il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome c il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.
2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nell'esprimere la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
3. Sono comunque valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono ai candidati della lista votata.
4. Le preferenze espresse per i candidati compresi in liste di altri collegi o le preferenze espresse per i candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione, non sono valide.
5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia volato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.
6. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime preferenze espresse».
15-quinquies. L'articolo 68 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
Art. 68.
1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è attribuito il voto e il cognome dei candidati ai quali è stata data la preferenza. Passa, quindi, la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o nella scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione.
3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o nella scatola, dopo lo spoglio del voto.
4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti di lista validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti di lista contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
6. Tutte le operazioni previste dal presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».
15-sexies. All'articolo 70, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il primo comma è sostituito dal seguente: «Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 59-bis, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto».
15-septies. All'articolo 71, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 2), del primo comma è sostituito dal seguente:
«2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati c assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2), del primo comma, dell'articolo 76»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti».
15-octies. All'articolo 74, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve essere fatta menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano o non siano attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli».
15-novies. All'articolo 76, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il numero 1), del primo comma, è sostituito dal seguente: «1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità all'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 59-bis, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75».
15-decies. All'articolo 77, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», dopo il numero 1), del comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi».
Al comma 16, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis). Al termine delle operazioni precedenti di cui al presente articolo, l'Ufficio centrale nazionale determina, nell'ambito della medesima lista e per ogni circoscrizione, la graduatoria dei candidati disponendoli nell'ordine delle cifre individuali determinate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis). A parità di cifre individuali prevale il candidato più giovane di età».
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. L'articolo 84, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
Art. 84.
1. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista stessa che, in ordine progressivo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi della medesima circoscrizione in cui la stessa lista ha la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis). Qualora al termine di tale operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la lista stessa ha la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo la graduatoria redatta ai sensi del citato articolo 77, comma 1, numero 1-bis.
3. Qualora al termine delle operazione di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine della graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis). Qualora al termine di tale operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che ha la maggior parte del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine della graduatoria redatta ai sensi del citato articolo 77, comma 1, numero 1-bis).
4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste hanno una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio. Nell'ambito della lista sorteggiata il seggio è assegnato secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis).
5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati, nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo che le portano a conoscenza del pubblico».
Sopprimere il comma 17.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
«17-bis. All'articolo 86, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis)”».
1. 336. Gullo, Valiante, Luciano Agostini, Fiorio, Rostan.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. All'articolo 19 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale, pena la nullità dell'elezione. È ammessa la candidatura in più collegi plurinominali, in liste con il medesimo contrassegno, purché nell'ambito della stessa circoscrizione.».
Conseguentemente, sopprimere il comma 17.
1. 337. Costa, Dorina Bianchi, Leone.
Sostituito il comma 4, con il seguente:
4. All'articolo 19 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale, pena la nullità dell'elezione. È ammessa la candidatura in più collegi plurinominali, in liste con il medesimo contrassegno, in un numero di circoscrizioni non superiore ad un terzo del totale.».
Conseguentemente, sopprimere il comma 17.
1. 338. Costa, Dorina Bianchi, Leone.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. All'articolo 19 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale, pena la nullità dell'elezione. È ammessa la candidatura in più collegi plurinominali, in liste con il medesimo contrassegno, in un numero di circoscrizioni non superiore alla metà del totale.».
Conseguentemente, sopprimere il comma 17.
1. 339. Costa, Dorina Bianchi, Leone.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. All'articolo 19 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale, pena la nullità dell'elezione. È ammessa la candidatura in liste con il medesimo contrassegno, in un numero di collegi plurinominali non superiore alla metà del totale.».
Conseguentemente, sopprimere il comma 17.
1. 340. Costa, Dorina Bianchi, Leone.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 4, comma 2, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero sulla scheda a riempimento per la procedura di voto anticipato».
1. 61. Vargiu.
Al comma 4, sostituire le parole: e il cognome e nome dei relativi candidati con le seguenti: ed ha facoltà di attribuire una preferenza per uno dei candidati compresi nella lista votata.
Conseguentemente, dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
Art. 14-bis. L'articolo 59 decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è sostituito dal seguente:
Art. 59. – 1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.
2. L'elettore può esprimere il voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata.
3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista”.
Art. 14-ter. dopo l'articolo 59, è inserito il seguente:
Art. 59-bis. – 1. L'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
1. 62. Invernizzi, Matteo Bragantini.
Al comma 4, sostituire le parole: e il cognome e nome dei relativi candidati con le seguenti: ed ha facoltà di attribuire una o due preferenze, nel rispetto dell'equilibrio di genere, per uno o due candidati compresi nella lista votata.
Conseguentemente, dopo l'articolo 14 aggiungere i seguenti:
Art. 14-bis. L'articolo 59 è sostituito dal seguente:
Art. 59. – 1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.
2. L'elettore può esprimere il voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata, o due voti di preferenza nel rispetto dell'equilibrio di genere.
3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista”.
Art. 14-ter. dopo l'articolo 59, è inserito il seguente:
Art. 59. – 1. L'elettore può esprimere due voti di preferenza, uno per ciascuno dei due sessi, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
1. 63. Invernizzi, Matteo Bragantini.
Al comma 4, sostituire le parole: e il cognome e il nome dei relativi candidati con le seguenti: e il cognome e nome del relativo candidato nel collegio uninominale.
1. 64. Balduzzi, Romano, Mazziotti di Celso, Galgano.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis. – (Elezioni primarie). – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano presentare liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati organizzano elezioni primarie per la selezione dei candidati ai sensi delle seguenti disposizioni, che costituiscono norme generali cui gli statuti dei partiti o dei gruppi politici organizzati devono attenersi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.
2. Le elezioni primarie si svolgono in una domenica compresa tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente alla data nella quale ha termine la legislatura e stabilita da un decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e sempre che le elezioni primarie non si siano già svolte nei termini del precedente comma, queste si svolgono la seconda domenica successiva alla data di pubblicazione del decreto che dispone lo scioglimento. In tal caso il decreto di convocazione dei comizi di cui all'articolo 11 è emanato e pubblicato unitamente a quello di scioglimento e, fermo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 11, il termine di cui al comma 3 della medesima disposizione è aumentato di un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra la data di pubblicazione del decreto e quella di svolgimento delle elezioni primarie.
4. Le elezioni primarie sono organizzate in autonomia da ciascun partito o gruppo politico organizzato nel rispetto dei seguenti principi:
a) attraverso le elezioni primarie sono selezionati almeno tre quarti dei candidati in ogni circoscrizione di cui alla tabella «A» allegata al presente Testo unico, con arrotondamento all'unità superiore;
b) la regolarità delle procedure è assicurata, eventualmente anche mediante un organo interno di garanzia, dai partiti o dai gruppi politici organizzati, i quali tengono traccia di tutte le operazioni e, al termine delle stesse, inviano una relazione dettagliata alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, denominata di seguito «Commissione». La Commissione vigila sulla regolarità delle procedure e sul rispetto delle presenti norme, potendo chiedere chiarimenti ai partiti o ai gruppi politici organizzati e segnalando eventuali violazioni all'autorità giudiziaria o all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12. La Commissione, in ciascuna regione, opera mediante l'assistenza degli Uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 13;
c) l'elettorato attivo è riconosciuto agli iscritti ai partiti o ai gruppi politici organizzati aventi l'elettorato attivo di cui all'articolo 5, comma 1, e, a discrezione di questi, anche agli iscritti in un apposito registro tenuto dai medesimi partiti o gruppi politici. A tale registro possono iscriversi, fino al giorno precedente alla consultazione, gli elettori di cui all'articolo 5, comma 1, che intendano partecipare alle elezioni primarie, previa sottoscrizione di una dichiarazione di adesione ad una carta di principi che ciascun partito o gruppo politico ha cura di presentare, entro 3 giorni dalla pubblicazione del decreto che fissa la data delle elezioni primarie, alla Commissione. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dotarsi della carta di principi anche in precedenza alla convocazione delle elezioni primarie, comunicandola alla Commissione; in tal caso essi hanno titolo a comunicare l'adozione di una nuova carta o di modifiche alla stessa entro il termine di cui al secondo periodo. Ogni elettore può partecipare alle elezioni primarie di un solo partito o gruppo politico organizzato; se tale obbligo è violato, il voto è nullo e all'elettore è applicata una sanzione amministrativa da cinquecento a millecinquecento euro;
d) i candidati che partecipano alle elezioni primarie devono essere in possesso del requisito di elettorato passivo previsto dall'articolo 6, comma 1.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle elezioni primarie promosse da partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare coalizioni di liste».
Conseguentemente:
al comma 16, lettera a), capoverso:
al numero 3), lettera a) sostituire la parola: plurinominali con la seguente: uninominali.
al numero 3), lettera b), sostituire la parola: plurinominali con la seguente: uninominali;
al numero 6), sostituire la parola plurinominale con la seguente: uninominale;
al numero 9-bis):
alinea, sostituire la parola: plurinominali con la seguente: uninominali;
lettera f), sopprimere il secondo periodo;
sopprimere la lettera g);
alla lettera e), capoverso, comma 6), sostituire le parole: nei collegi plurinominali della con la seguente: nella.
dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:
16-bis. – 1. All'articolo 58, comma 2, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero sul nome del relativo candidato nel collegio uninominale ovvero su entrambi».
16-ter. – 1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle parole: «sulla base dei migliori risultati ottenuti, in termini percentuali, dalla lista in ciascun collegio uninominale della circoscrizione»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista, e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi delle altre liste della medesima coalizione ammesse al riparto dei seggi sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alle liste per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra le varie liste seguendo le norme di cui all'articolo 83»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«Qualora la lista di cui al comma 1 non sia collegata in alcuna coalizione ovvero qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare, si procede ai sensi del comma 2 nei confronti di tutte le altre liste ammesse al riparto dei seggi».
16-quater. – All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista ha ottenuto il miglior risultato in un collegio uninominale diverso da quello il cui seggio è rimasto vacante».
sostituire la tabella «A» allegata alla presente legge con quelle di cui all'allegato unico della legge 4 agosto 1993, n. 277;
dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 3. – (Norma di delega per l'individuazione dei collegi uninominali). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o, se istituita, della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.
2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento, da una Commissione, la quale è nominata, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dal Presidente della Camera dei deputati ed è composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
5. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Presidente della Camera dei deputati. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero»;
1. 151. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Non sono altresì eleggibili i titolari di una partecipazione di controllo del capitale sociale di una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici a livello quantomeno nazionale o di una impresa che controlla una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici a livello quantomeno nazionale o colui che in proprio esercita una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici a livello quantomeno nazionale. Non sono eleggibili i titolari di una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici a livello quantomeno nazionale o di una impresa che controlla una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici a livello quantomeno nazionale. Ai fini della disposizione di cui al presente comma è equiparata alla titolarità diretta la titolarità indiretta o la titolarità attribuita ad una società fiduciaria o ad un trust nonché il diritto di acquistare, a qualsiasi titolo, la titolarità anche tramite uno strumento finanziario, tipico o atipico, che incorpori o comunque attribuisca la titolarità della partecipazione o il diritto di acquistare la partecipazione. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, se le situazioni giuridiche non sussistono al momento dell'elezione, ma sopravvengono, opera l'immediata incompatibilità e la decadenza dall'ufficio.
1. 308. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, inserire, il seguente articolo:
Art. 10-bis.
(Elezioni primarie).
1. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano presentare liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati organizzano elezioni primarie per la selezione dei candidati ai sensi delle seguenti disposizioni, che costituiscono norme generati cui gli statuti dei partiti o dei gruppi politici organizzati devono attenersi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.
2. Le elezioni primarie si svolgono in una domenica compresa tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente alla data nella quale ha termine la legislatura e stabilita da un decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e sempre che le elezioni primarie non si siano già svolte nei termini del precedente comma, queste si svolgono la seconda domenica successiva alla data di pubblicazione del decreto che dispone lo scioglimento. In tal caso il decreto di convocazione dei comizi di cui all'articolo 11 è emanato e pubblicato unitamente a quello di scioglimento e, fermo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 11, il termine di cui al comma 3 della medesima disposizione è aumentato di un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra la data di pubblicazione del decreto e quella di svolgimento delle elezioni primarie.
4. Le elezioni primarie sono organizzate in autonomia da ciascun partito o gruppo politico organizzato nel rispetto dei seguenti principi:
a) attraverso le elezioni primarie sono selezionati almeno due terzi dei candidati in ogni collegio plurinominale di cui alla tabella «B» allegata al presente Testo unico, con arrotondamento all'unità superiore in caso di parte decimale superiore allo 0,5 e con arrotondamento all'unità inferiore in caso di parte decimale inferiore allo 0,5;
b) la regolarità delle procedure è assicurata, eventualmente anche mediante un organo interno di garanzia, dai partiti o dai gruppi politici organizzati, i quali tengono traccia di tutte le operazioni e, al termine delle stesse, inviano una relazione dettagliata alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, denominata di seguito «Commissione». La Commissione vigila sulla regolarità delle procedure e sul rispetto delle presenti norme, potendo chiedere chiarimenti ai partiti o ai gruppi politici organizzati e segnalando eventuali violazioni all'autorità giudiziaria o all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12. La Commissione, in ciascuna regione, opera mediante l'assistenza degli Uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 13;
c) l'elettorato attivo è riconosciuto agli iscritti ai partiti o ai gruppi politici organizzati aventi l'elettorato attivo di cui all'articolo 5, comma 1, e, a discrezione di questi, anche agli iscritti in un apposito registro tenuto dai medesimi partiti o gruppi politici. A tale registro possono iscriversi, fino al giorno precedente alla consultazione, gli elettori di cui all'articolo 5, comma 1, che intendano partecipare alle elezioni primarie, previa sottoscrizione di una dichiarazione di adesione ad una carta di principi che ciascun partito o gruppo politico ha cura di presentare, entro 3 giorni dalla pubblicazione del decreto che fissa la data delle elezioni primarie, alla Commissione. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dotarsi della carta di principi anche in precedenza alla convocazione delle elezioni primarie, comunicandola alla Commissione; in tal caso essi hanno titolo a comunicare l'adozione di una nuova carta o di modifiche alta stessa entro il termine di cui al secondo periodo. Ogni elettore può partecipare alle elezioni primarie di un solo partito o gruppo politico organizzato; se tale obbligo è violato, il voto è nullo e all'elettore è applicata una sanzione amministrativa da cinquecento a millecinquecento euro;
d) i candidati che partecipano alle elezioni primarie devono essere in possesso del requisito di elettorato passivo previsto dall'articolo 6, comma 1.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle elezioni primarie promosse da partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare coalizioni di liste”.
1. 67. Balduzzi, Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.
Apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1 comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. L'elettore può esprimere, in ogni collegio plurinominale, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata, nelle apposite righe tracciate accanto a ciascun nome. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza”;
4-ter. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: “Qualora un candidato ottenga un numero di preferenze ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis almeno pari alla metà dei voti necessari per conseguire un quoziente intero, la sua posizione in graduatoria aumenta di una unità”».
b) all'articolo 2, comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. L'elettore può esprimere, in ogni collegio plurinominale, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata, nelle apposite righe tracciate accanto a ciascun nome. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza»;
c) all'articolo 2, dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 17, comma 7 del decreto legislativo n. 533 del 1993 dopo le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono aggiunte le seguenti: «qualora un candidato ottenga un numero di preferenze ai sensi dell'articolo 11, comma 3-bis almeno pari alla metà dei voti necessari per conseguire un quoziente intero, la sua posizione in graduatoria aumenta di una unità».
1. 332. Francesco Sanna.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis Ciascun elettore può esprimere nelle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista scelta ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, uno o due voti di preferenza apponendo un segno sul nome di non più di due candidati. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza, nell'ordine di presentazione».
1. 341. Bindi, D'Attorre, Michele Bordo, Naccarato.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis Ciascun elettore può esprimere nelle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista scelta ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, uno o due voti di preferenza apponendo un segno sul nome di non più di due candidati. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza, nell'ordine di presentazione».
1. 342. Costa, Dorina Bianchi, Leone.
Apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1 comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente;
“2-bis. L'elettore può esprimere, in ogni collegio plurinominale, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata, nelle apposite righe tracciate accanto a ciascun nome. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza”;
4-ter. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: “Qualora un candidato ottenga un numero di preferenze ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis almeno pari al totale dei voti ottenuti dalla lista nel collegio plurinominale, diviso il numero dei candidati assegnati al collegio medesimo più uno”»;
b) all'articolo 2, comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. L'elettore può esprimere, in ogni collegio plurinominale, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata, nelle apposite righe tracciate accanto a ciascun nome. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».
c) all'articolo 2, dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 17, comma 7 del decreto legislativo n. 533 del 1993 dopo le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono aggiunte le seguenti: «un candidato ottenga un numero di preferenze ai sensi dell'articolo 11, comma 3-bis almeno pari al totale dei voti ottenuti dalla lista nel collegio plurinominale, diviso il numero dei candidati assegnati al collegio medesimo più uno».
1. 331. Francesco Sanna, Naccarato.
Sopprimere il comma 5,
Conseguentemente:
sopprimere il comma 8;
al comma 14 sopprimere la lettera b);
al comma 16 sopprimere la lettera c).
1. 178. Dadone, Lombardi, Grillo, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti.
Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: L'esito del ballottaggio è ritenuto valido solo nel caso in cui abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
1. 344. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. – 1. La designazione dei candidati nelle liste dei partiti e dei movimenti che partecipano alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica avviene attraverso elezioni primarie da svolgere almeno due mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a quarantacinque giorni.
2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni, e possono tenersi entro in una data antecedente di almeno quindici giorni quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali;
b) le liste dei candidati alle elezioni primarie, tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati di ciascuna lista e per ciascun collegio alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione;
c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;
d) l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell'ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;
e) l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto;
f) le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai soggetti di cui al comma 1 in ciascun collegio vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati del medesimo soggetto in tale collegio;
g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato ai sensi del comma 2;
h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;
i) ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie si applica l'articolo 66 della Costituzione.
1. 69. Marco Meloni, D'Attorre, Bindi, Lauricella, Fabbri, Gasparini, Pollastrini, Francesco Sanna, Giorgis, Rubinato, Rampi, Lattuca, Incerti, Mauri, Malpezzi, Cominelli, Gribaudo, Palma, Covello, Malisani, Manzi, Cenni, Terrosi, Murer, Bonomo, Giovanna Sanna.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:
Art. 13-bis. – 1. I partiti e i movimenti che intendono prendere parte alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono effettuare la designazione dei candidati nelle proprie liste attraverso elezioni primarie, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.
2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il presidente della Repubblica indìce le elezioni, e possono tenersi entro in una data antecedente di almeno quindici giorni quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la comunicazione della decisione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di effettuare la designazione dei candidati alle elezioni politiche attraverso le elezioni primarie, per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali;
b) le liste dei candidati tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione;
c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;
d) l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell'ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;
e) l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto;
f) le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai soggetti di cui al comma 1 in ciascun collegio vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti dai candidati alle elezioni primarie nelle liste del medesimo soggetto in tale collegio;
g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato ai sensi del comma 2;
h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;
i) ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie si applica l'articolo 66 della Costituzione.
1. 402. Marco Meloni.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Il primo periodo dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente: «I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni».
1. 70. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
7-bis. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
7-ter. Il numero 2) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista e i nominativi dei relativi candidati sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;».
7-quater. Al comma 2 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordine delle liste, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24».
Conseguentemente, sopprimere la lettera a) del comma 13.
1. 71. Cozzolino, Lombardi, Toninelli, Dadone, Nuti, Fraccaro, D'Ambrosio, Grillo, Dieni.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. Il comma 3 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
1. 72. Nuti, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, Lombardi, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Grillo.
Sopprimere il comma 8.
1. 73. Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, Lombardi.
Al comma 8, capoverso, articolo 14-ter, comma 1, sostituire le parole: non sono consentiti con le seguenti: sono ammessi.
1. 74. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 8, capoverso Articolo 14-ter, comma 1 sopprimere la parola: non e aggiungere in fine le seguenti:, secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis, entro e non oltre la prima domenica successiva allo svolgimento del primo turno di votazione.
*1. 343. D'Attorre, Giorgis.
Al comma 8, capoverso Articolo 14-ter, comma 1 sopprimere la parola: non e aggiungere in fine le seguenti:, secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis, entro e non oltre la prima domenica successiva allo svolgimento del primo turno di votazione.
*1. 351. Costa, Dorina Bianchi, Leone.
Al comma 8, capo verso «Art. 14-ter», comma 1, sopprimere la parola: non e aggiungere in fine il seguente periodo: Anche le liste che non hanno superato gli sbarramenti previsti dal comma 16 della presente legge, se apparentate, in caso di vittoria, accedono alla ripartizione dei seggi limitatamente alla quota percentuale del premio di maggioranza.
1. 75. Invernizzi, Matteo Bragantini.
Al comma 8, capoverso «Art. 14-ter» sopprimere la parola: non e aggiungere in fine il seguente periodo: Anche le liste che non hanno superato gli sbarramenti previsti dal comma 16 della presente legge, se apparentate, in caso di vittoria, accedono alla ripartizione dei seggi.
1. 76. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Al comma 8, capoverso «Art. 14-ter», comma 1, sopprimere la parola: non.
1. 78. Dieni, Lombardi, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Fraccaro, Cozzolino.
Al comma 8, capoverso «Art. 14-ter», comma 1, sopprimere la parola: non.
1. 302. Zaccagnini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. – (Elezioni primarie per la Camera dei deputati). – 1. Dopo l'articolo 14-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«Art. 14-quater. – 1. Per la designazione dei candidati alla elezione della Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati indicono elezioni primarie, nella misura del settantacinque per cento dei seggi da attribuire in ciascun collegio, garantendo la parità di genere.
2. Le elezioni di cui al comma 1 avvengono a scrutinio segreto entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della stessa. In caso di scioglimento anticipato il termine è ridotto a sessanta giorni».
Conseguentemente all'articolo 1 comma 9 lettera b) dopo le parole: un ordine numerico sono inserite le seguenti: ai sensi dell'articolo 14-quater.
1. 79. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. – (Elezioni primarie per la Camera dei deputati). – 1. Dopo l'articolo 14-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«Art. 14-quater. – 1. Per la designazione dei candidati all'elezione della Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati indicono elezioni primarie, nella misura del settantacinque per cento dei seggi da attribuire in ciascun collegio, garantendo che nessuno dei due generi superi il sessanta per cento.
2. Le elezioni di cui al comma 1 avvengono a scrutinio segreto entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della stessa. In caso di scioglimento anticipato il termine è ridotto a sessanta giorni».
Conseguentemente, al comma 9, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: un ordine numerico aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 14-quater.
1. 307. Zaccagnini.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 1, è sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta, in ciascun collegio uninominale della circoscrizione, da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi, o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di persone, ciascuna delle quali candidata in un collegio uninominale della circoscrizione. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di collegi uninominali e non superiore al numero dei collegi uninominali. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore».
1. 80. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.
Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale.
I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo.
I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra.
I simboli di cui al presente articolo presentati presso il Ministero dell'interno sono ritenuti validi per un periodo di dieci anni.
1. 81. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Al comma 9, lettera a), aggiungere in fine i seguenti periodi: Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale.
I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo.
I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra.
1. 82. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi».
1. 85. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno sei mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi».
1. 84. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, primo periodo, le parole: «in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso» sono sostituite dalle seguenti: «in almeno una delle Camere».
1. 86. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 9 lettera b), capoverso, comma 3, terzo periodo dopo le parole: A pena di inammissibilità, aggiungere le seguenti: in ciascuna lista nei collegi plurinominali e nel complesso delle capolisture circoscrizionali di ciascuna lista.
Conseguentemente al medesimo periodo sostituire le parole: nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere con le seguenti: In ciascuna lista nei collegi plurinominali è garantita l'alternanza per genere tra singole candidature.
1. 87. Locatelli, Labriola.
Al comma 9, lettera b), capoverso 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nella successione interna delle liste non possono esservi due candidati consecutivi del medesimo genere, a pena di inammissibilità.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nella successione interna delle liste non possono esservi due candidati consecutivi del medesimo genere, a pena di inammissibilità.
1. 88. Roberta Agostini, D'Attorre, Richetti, Schirò, Dorina Bianchi, Tinagli, Di Salvo, Locatelli, Labriola, Pollastrini, Fabbri, Bindi, Gasparini, Gullo, Piccione, Galgano, Petitti, Incerti, Mariano, Tartaglione, Giuliani, Bargero, Amoddio, Covello, Mariastella Bianchi, Gribaudo, Mauri, Cominelli, Scuvera, Maestri, Cinzia Maria Fontana, Iacono, Albanella, Giuditta Pini, Marzano, Rampi, Palma, Malisani, Manzi, Coccia, Malpezzi, Cenni, Terrosi, Ascani, Quartapelle Procopio, Murer, Bonomo, Gnecchi, Blazina, Giacobbe, Carnevali, Carocci, Giovanna Sanna, Garavini, Velo, Sbrollini, Villecco Calipari, Ventricelli, Valeria Valente, Rossomando, Greco, Simoni, Paola Bragantini, Bellanova, Bossa, Rubinato, Baruffi, Schirò, Naccarato, Casellato, Coscia, Piazzoni, Nissoli Fitzgerald, Gitti, Tentori, Marco Meloni, Culotta, Rosato, De Maria, Ferrari, Rocchi, Marchi, Mariani, Berlinghieri, Mongiello, Prestigiacomo, Carrescia.
Al comma 9, lettera b), capoverso, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: ciascuna lista aggiungere le seguenti: al momento della presentazione.
1. 89. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.
Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere, con le seguenti: deve essere previsto l'ordine alternato di genere. Altresì, a pena di inammissibilità, i capolista nei collegi non possono essere rappresentati in misura superiore al cinquanta per cento da persone dello stesso genere.
1. 90. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, Titti Di Salvo.
Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ivi modificato,
con le seguenti: e nei collegi plurinominali ciascuna lista deve essere formata da nomi di candidati e candidate in ordine alternato.
1. 91. Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Balduzzi, Galgano.
Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: Nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nella prima posizione dei candidati, nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento, con arrotondamento aritmetico.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Nella prima posizione dei candidati nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento, con arrotondamento aritmetico.
1. 92. Roberta Agostini, D'Attorre, Pollastrini, Richetti, Fabbri, Gullo, Bindi, Gasparini, Scuvera, Mariano, Cominelli, Dorina Bianchi, Amoddio, Giuliani, Schirò, Tinagli, Locatelli, Di Salvo, Labriola, Tartaglione, Petitti, Piccione, Galgano, Gribaudo, Mariastella Bianchi, Incerti, Carocci, Maestri, Cinzia Maria Fontana, Iacono, Albanella, Giuditta Pini, Rampi, Bargero, Palma, Covello, Manzi, Coccia, Malisani, Cenni, Terrosi, Ascani, Quartapelle Procopio, Murer, Bonomo, Giovanna Sanna, Garavini, Mariano, Carnevali, Giacobbe, Gnecchi, Blazina, Velo, Sbrollini, Villecco Calipari, Ventricelli, Valeria Valente, Malpezzi, Rossomando, Greco, Simoni, Paola Bragantini, Bellanova, Bossa, Rubinato, Marzano, Baruffi, Malisani, Blazina, Naccarato, Gitti, Tentori, Marco Meloni, Culotta, Rosato, Gianni Farina, La Marca, Tullo, Casellato, Coscia, Binetti, Piazzoni, Pilozzi, Fitzgerald Nissoli, De Maria, Narduolo, Rocchi, Marchi, Mongiello, Prestigiacomo, Carrescia.
Al comma 9, lettera b), capoverso 3, aggiungere in fine le seguenti parole: Nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nella prima posizione dei candidati nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nella prima posizione dei candidati nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
1. 93. Roberta Agostini, D'Attorre, Pollastrini, Richetti, Fabbri, Gullo, Bindi, Gasparini, Scuvera, Mariano, Cominelli, Dorina Bianchi, Schirò, Tinagli, Locatelli, Labriola, Di Salvo, Piccione, Mariano, Tartaglione, Amoddio, Galgano, Petitti, Incerti, Mariastella Bianchi, Bargero, Gribaudo, Maestri, Cinzia Maria Fontana, Bruno Bossio, Iacono, Albanella, Giuditta Pini, Rampi, Palma, Covello, Manzi, Malisani, Coccia, Malpezzi, Cenni, Terrosi, Ascani, Murer, Bonomo, Gnecchi, Blazina, Carnevali, Carocci, Giovanna Sanna, Marzano, Giacobbe, Garavini, Velo, Villecco Calipari, Sbrollini, Ventricelli, Valeria Valente, Rossomando, Rubinato, Quartapelle Procopio, Greco, Baruffi, Bellanova, Simoni, Bossa, Naccarato, Binetti, Rosato, Casellato, Coscia, Piazzoni, Moretti, Marco Meloni, Gitti, Fitzgerald Nissoli, Ferrari, Tentori, Culotta, De Maria, Narduolo, Rocchi, Marchi, Mongiello, Giuliani, Prestigiacomo, Carrescia.
Al comma 9, aggiungere in fine la seguente lettera:
c) dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di due candidati supplenti non del medesimo genere.
Conseguentemente, al comma 12, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:
«6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19, e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che contattano immediatamente i delegati di ciascuna lista interessata ai fini dell'accertamento. Gli Uffici centrali circoscrizionali procedono per le eventuali modifiche inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
6-ter) a seguito degli accertamenti di cui al presente articolo, e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede per l'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis».
1. 94. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.
Al comma 9, aggiungere in fine la seguente lettera:
c) dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di due candidati supplenti, uno di genere maschile e uno di genere femminile.
Conseguentemente, al comma 12, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:
«6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19, e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste dei candidati nei collegi plurinominali i candidati dello stesso genere presenti nell'elenco di candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo;
6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura successiva, alle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis».
1. 404. Richetti.
Al comma 9, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ciascun elettore al momento dell'espressione del voto può esprimere una preferenza ad uno dei candidati compresi nella lista, barrando il riquadro accanto al cognome dello stesso.».
1. 95. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Sopprimere il comma 10.
Conseguentemente, sopprimere il comma 17.
*1. 96. Costa, Dorina Bianchi, Leone.
Sopprimere il comma 10.
Conseguentemente, sopprimere il comma 17.
*1. 97. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«1. Salva la deroga di cui al secondo comma, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio uninominale.
2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare non più di tre candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal caso, se il candidato risulta eletto in entrambi i collegi, egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale».
1. 98. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 10 collegi plurinominali».
Conseguentemente, sostituire il comma 17 con il seguente:
17. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola «circoscrizioni» è sostituita dalle parole «collegi plurinominali» e la parola «circoscrizione» è sostituita dalle parole «collegio plurinominale».
1. 345. Giacomelli.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 5 collegi plurinominali».
Conseguentemente, sostituire il comma 17 con il seguente:
«17. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola «circoscrizioni» è sostituita dalle parole «collegi plurinominali» e la parola «circoscrizione» è sostituita dalle parole «collegio plurinominale».
1. 346. Giacomelli.
Sostituire il comma 10, con il seguente:
10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di tre collegi plurinominali».
Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire il comma 17 con il seguente: All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola «circoscrizioni» è sostituita dalle parole «collegi plurinominali» e la parola «circoscrizione» è sostituita dalle parole «collegio plurinominale».
1. 347. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.
Sostituire il comma 10, con il seguente:
10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di tre collegi plurinominali contigui».
Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire il comma 17 con il seguente: All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola «circoscrizioni» è sostituita dalle parole «collegi plurinominali» e la parola «circoscrizione» è sostituita dalle parole «collegio plurinominale».
1. 348. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.
Al comma 11, sopprimere le parole: nei collegi plurinominali.
1. 99. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.
Al comma 12, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) al comma 1, il numero 3) è sostituito dal seguente: «verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte collegio per collegio dal numero di elettori prescritto e siano conformi ai requisiti di cui al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 18-bis, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; se il numero di sottoscrizioni necessario manca in uno o più dei collegi uninominali della circoscrizione, cancella i candidati presentati nel collegio o nei collegi corrispondenti; in tal caso la lista è ammessa se contiene ancora un numero di candidati non inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e se rispetta altresì i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma;
b) al comma 1, numero 7-bis, le parole: «dei collegi plurinominali” sono soppresse.
1. 100. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 13 sopprimere la lettera a) è soppressa;
b) al comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 2, il primo periodo è sostituito da: «Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto all'altro, su un'unica colonna. Sul lato sinistro di ogni singolo contrassegno di lista è tracciato un rettangolo vuoto, in cui sono presenti due righe, poste l'una sotto all'altra, sulle quali l'elettore ha facoltà di esprimere fino a un massimo di due preferenze di genere diverso, ai sensi degli articoli 58 e 59 del presente testo unico.».
Conseguentemente:
dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 si apportano le seguenti modifiche:
a) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:
«Art. 58.
(Modalità di espressione del voto di lista e della preferenza).
1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.
2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul rettangolo contenente la lista che ha prescelto. Con la stessa matita può indicare i voti di preferenza di genere con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 59. Sono vietati altri segni e indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità di libera espressione del voto di cui al presente comma.
3. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.
4. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.
5. Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.»;
b) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:
«Art. 59.
(Cause di validità e nullità del voto).
1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
2. L'elettore può manifestare un massimo di due preferenze, esclusivamente per candidati della lista da lui votata, purché siano di genere differente.
3. Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo al candidato capolista della lista da lui prescelta.
4. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
5. I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita copiativa, nell'apposito spazio tracciato di fianco al contrassegno della lista votata, sulle righe appositamente create, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, purché siano di generi differenti, compresi nella lista medesima. In caso d'identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la data di nascita.
6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare le proprie preferenze, può scrivere solo uno dei due cognomi. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
7. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Collegi sono inefficaci. Sono, altresì, inefficaci le preferenze, per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
8. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia espresso, ai sensi del comma 5 del presente articolo, le preferenze per candidati presenti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.
9. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto le sue preferenze per candidati appartenenti ad una sola di tali liste, il voto è attribuito alla lista in cui sono presenti i candidati indicati.
10. Le preferenze espresse oltre le due preferenze di genere di cui al comma 2 del presente articolo sono nulle. Resta valido il voto assegnato alla lista di cui al comma 1.
11. Qualora siano state espresse due preferenze dello stesso genere, sono considerate nulle le preferenze, mentre è salvo il voto di lista, ai sensi del comma 1»;
dopo il comma 15, inserire il seguente:
15-ter. All'articolo 77, comma 1, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista.»;
dopo il comma 16, inserire il seguente:
16-bis. All'articolo 84, comma 1, le parole: «i candidati compresi nell'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze».
1. 101. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: e i nominativi dei relativi candidati con le seguenti: e il nominativo del relativo candidato.
1. 102. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.
Dopo il comma 13 inserire il seguente:
13-bis. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il numero 10, aggiungere, in fine, il seguente:
«10-bis) sei schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis, e sei buste di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 30-bis»;
b) dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 30-bis. – 1. Ogni Prefettura-ufficio territoriale del Governo che abbia ricevuto richieste di voto anticipato, ai sensi degli articoli 41-bis e seguenti, provvede entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni a:
a) predisporre le cabine elettorali in un locale della Prefettura idoneo;
b) stampare in numero adeguato, in base alle richieste ricevute, le schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis;
c) predisporre buste non trasparenti, di colore diverso in base alla votazione di Camera dei deputati, Senato della Repubblica, referendum popolare e Parlamento europeo, in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) in cui inserire la scheda di voto di cui all'articolo 31, comma 1-bis;
d) predisporre dei moduli in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) che attestino che il votante abbia espresso il voto presso l'ufficio della Prefettura, personalmente, in segretezza e libertà; tali moduli presenteranno un apposito spazio per l'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata;
e) predisporre delle buste in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) tali buste presentano un apposito spazio per l'indicazione di nome, cognome, comune di residenza, sezione di pertinenza del votante ai sensi dell'articolo 36, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché Prefettura competente per quella circoscrizione elettorale; tali buste sono corredate da appositi sigilli antimanomissione;
f) stampare un prospetto di tutte le liste di tutte le circoscrizioni d'Italia da mettere a disposizione del votante che abbia necessità di consultarlo».
1. 103. Vargiu.
Al comma 14, premettere le seguenti lettere:
0a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle schede per l'espressione del voto anticipato»;
0a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. – Le schede per l'espressione del voto anticipato ai sensi degli articoli 30-bis, 41-quater, 41-quinquies, 41-sexies, 45, 45-bis, 48, 67, 68 e 70 sono bianche a riempimento e presentano:
a) riportata la dicitura «scheda per il voto anticipato«;
b) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista, del numero progressivo e del nome del candidato;
c) tre linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, ove ciò sia consentito»;
f) alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ordinaria e della votazione anticipata».
1. 104. Vargiu.
Al comma 14, lettera a), sostituire le parole: dei relativi candidati nel collegio plurinominale con le seguenti: del relativo candidato nel collegio uninominale.
1. 105. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.
Al comma 14 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'ordine delle liste e dei contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di voto di cui alla tabella A-quater allegata al presente testo unico. Nella parte sottostante le istruzioni, la scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nel collegio plurinominale. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare in ciascun collegio plurinominale. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito a norma del comma 3 dell'articolo 18, i riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampati. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, un «+« in colore verde e un «-« in colore rosso. In ogni colonna vengono altresì indicati i nomi dei candidati nel collegio della corrispondente lista, riportando per ogni riquadro della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione, il nome di un candidato della lista».
Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. L'articolo 58 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:
«Art. 58.
1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.
2. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.
2-bis. L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.
2-ter. Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati al collegio plurinominale in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo «-« colorato in rosso che compare nel riquadro contenete il nome del candidato che l'elettore intenda escludere.
2-quater. Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo «+« colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda preferire.
2-quinquies. Sono vietati altri segni o indicazioni.
2-sexies. Di queste modalità di espressione del voto, il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quel collegio plurinominale.
2-septies. Una volta che l'elettore abbia espresso il voto, deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».
14-ter. L'articolo 59 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:
«Art. 59.
1. Quando l'elettore ha prescelto una lista nelle modalità indicate nel comma 2-bis del precedente articolo, alla lista prescelta sono assegnati tanti voti quanti sono i seggi attribuiti alla circoscrizione e a ogni candidato della lista è attribuito un voto di preferenza.
2. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale di lista.
3. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale.
4. Per ogni esclusione validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato escluso nonché la cifra individuale di quest'ultimo sono decurtate di un'unità.
5. Per ogni preferenza validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato preferito nonché la cifra elettorale individuale di quest'ultimo sono incrementate di un'unità.
6. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara ed univoca espressione di voto a favore di una sola tra le liste, l'intera scheda è nulla.
7. Tutte le esclusioni espresse al di fuori della lista prescelta sono nulle.
8. Se l'elettore ha escluso un numero di candidati superiore a quello massimo consentito, tutte le esclusioni sono nulle.
9. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello delle esclusioni validamente espresse, tutte le preferenze espresse sono nulle.
10. La nullità di esclusioni e preferenze non pregiudica la validità del voto per la lista, che viene computato a norma del comma 1 del presente articolo».
14-quater. L'articolo 68 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:
«Art. 68.
1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi, seconda quanto prescritta dall'articolo 59, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista prescelta, nonché le esclusioni e le preferenze di candidature validamente espresse. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme al segretario, aggiorna, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali dei candidati.
2. Ad ogni scheda, il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali che hanno subito variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede i cui voti sono stati spogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati alle liste ed ai candidati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».
14-quinquies. L'articolo 77 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:
«Art. 77.
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, per ciascun collegio:
a) determina le cifre elettorali di collegio di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;
b) determina le cifre elettorali individuali di collegio di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio;
c) divide la cifra elettorale di collegio di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, eccetera, sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;
d) infine, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».
14-sexies. L'articolo 83 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato.
14-septies. Il comma 1 dell'articolo 84 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato.
14-octies. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» sono sostituite dalle seguenti:
b) sopprimere il comma 16.
1. 106. D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Toninelli, Dadone, Nuti, Grillo, Cozzolino.
Al comma 14 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'ordine delle liste e dei contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. La scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nel collegio plurinominale. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare in ciascun collegio plurinominale. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito a norma del comma 3 dell'articolo 18, i riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampati. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, un «+« in colore verde e un «-« in colore rosso. In ogni colonna vengono altresì indicati i nomi dei candidati nel collegio della corrispondente lista, riportando per ogni riquadro della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione, il nome di un candidato della lista».
Conseguentemente: dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. L'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 58.
1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.
2. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.
2-bis. L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.
2-ter. Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati al collegio plurinominale in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo «+» colorato in rosso che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda escludere.
2-quater. Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo «+» colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda preferire.
2-quinquies. Sono vietati altri segni o indicazioni.
2-sexies. Di queste modalità di espressione del voto, il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quel collegio plurinominale.
2-septies. Una volta che l'elettore abbia espresso il voto, deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».
«14-ter. L'articolo 59 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:
«Art. 59.
1. Quando l'elettore ha prescelto una lista nelle modalità indicate nel comma 2-bis del precedente articolo, alla lista prescelta è assegnato un voto e a ogni candidato della lista è attribuito un voto di preferenza.
2. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale di lista.
3. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale.
4. Per ogni esclusione validamente espressa, la cifra elettorale individuale del candidato escluso è decurtata di un'unità.
5. Per ogni preferenza validamente espressa, la cifra elettorale individuale del candidato preferito è incrementata di un'unità.
6. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara ed univoca espressione di voto a favore di una sola tra le liste, l'intera scheda è nulla.
7. Tutte le esclusioni e le preferenze espresse al di fuori della lista prescelta sono nulle.
8. Se l'elettore ha escluso un numero di candidati superiore a quello massimo consentito, tutte le esclusioni sono nulle.
9. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello delle esclusioni validamente espresse, tutte le preferenze espresse sono nulle.
10. La nullità di esclusioni e preferenze non pregiudica la validità del voto per la lista, che viene computato a norma del comma 1 del presente articolo».
«14-quater. L'articolo 68 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:
«Art. 68.
1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista prescelta, nonché le esclusioni e le preferenze di candidature validamente espresse. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme al segretario, aggiorna, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali dei candidati.
2. Ad ogni scheda, il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali che hanno subito variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede i cui voti sono stati spogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati alle liste ed ai candidati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale«.
«14-quinquies. L'articolo 77 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:
«Art. 77.
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, per ciascun collegio:
a) determina le cifre elettorali di collegio di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;
b) determina le cifre elettorali individuali di collegio di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio;
c) infine, dopo aver ricevuto le comunicazioni di cui all'articolo 83 da parte dell'ufficio elettorale nazionale, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».
«14-sexies. Il comma 1 dell'articolo 84 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957« è abrogato».
«14-septies. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957” sono sostituite dalle seguenti:
b) sopprimere il comma 16.
1. 107. Toninelli, Dadone, Cozzolino, Nuti, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Grillo.
Al comma 14, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«3. La scheda elettorale nella circoscrizione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua francese».
1. 108. Dadone, Fraccaro, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino.
Al comma 14, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«3. La scheda elettorale nella circoscrizione del Trentino-Alto Adige/Südtirol deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca».
1. 109. Fraccaro, Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. 1. Dopo l'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 41-bis. – 1. Gli elettori possono esercitare il diritto elettorale attivo in data anteriore a quella stabilita per le elezioni senza oneri di giustificazione della scelta, nei modi e nei termini stabiliti agli articoli seguenti.
2. La procedura di voto anticipato di cui al comma 1 si applica alle sole elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; alle consultazioni referendarie; alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Art. 41-ter – 1. L'elettore che intenda esercitare il voto anticipato, dopo l'indizione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ai sensi dell'articolo 1 ed entro il trentesimo giorno prima della data delle votazioni, invia una richiesta alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo competente della provincia in cui intende votare, purché non si trovi all'interno della regione di residenza dell'elettore, con raccomandata con ricevuta di ritorno, compilando l'apposito modulo, disponibile sul sito del Ministero dell'interno e presso gli uffici di Poste italiane Spa.
Art. 41-quater – 1. Tra il ventunesimo e il quattordicesimo giorno prima della data della votazione ordinaria, l'elettore che ne abbia fatto richiesta si reca alla Prefettura presso cui ha richiesto di poter votare:
a) riceve la scheda di voto e la busta di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 30-bis;
b) entra nella cabina elettorale predisposta ed esprime il suo voto, scrivendo in stampatello il nome della lista prescelta, o il numero progressivo della stessa e, ove consentito, quello del candidato prescelto; quindi inserisce la scheda votata dentro la predetta busta;
c) consegna la busta contenente il voto al funzionario preposto a tale ufficio dal quale riceve il modulo di accompagnamento di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 30-bis, lo compila e lo sottoscrive;
d) il funzionario provvede alla controfirma e all'apposizione del timbro sulla busta e sul modulo di accompagnamento;
e) il funzionario inserisce la busta ed il modulo di accompagnamento di cui alla lettera d) del presente comma nella ulteriore busta di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 30-bis e compila quest'ultima con nome, cognome, comune e sezione di appartenenza del votante e Prefettura competente per quel comune, riferendosi per tale dato all'apposito elenco distribuito dal Ministero dell'interno, affisso nella stanza di voto e liberamente consultabile dal votante; quindi provvede all'apposizione del sigillo antimanomissione sulla ulteriore busta di cui alla citata lettera e), la sottopone al votante per la sottoscrizione, provvede all'apposizione del timbro e la controfirma a sua volta.
Art. 41-quinquies – 1. Scaduti i termini per l'espressione del voto anticipato, ogni Prefettura presso cui si siano svolte operazioni di voto anticipato, entro il dodicesimo giorno che precede la data delle votazioni ordinarie, provvede a raggruppare per Prefettura di destinazione le singole buste di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 41-quater, ad inserirle in appositi plichi e inviarle alla Prefetture di destinazione con spedizione raccomandata allegando a ciascun plico un verbale di rendiconto sul numero delle buste per l'espressione del voto anticipato in esso contenute.
Art. 41-sexies – 1. Ogni Prefettura, ricevuti i plichi di cui all'articolo 41-quinquies apre e assegna per Ufficio di sezione di destinazione le buste di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 41-quater. Provvede ad inserirle in una busta recante la dicitura «Voto anticipato« ed ad accorparle al materiale di ogni sezione che invia ai sindaci entro il terzo giorno che precede la votazione ordinaria.
2. Qualora dei plichi contenenti schede votate anticipatamente arrivino in Prefettura dopo il termine di cui al comma 1, si procede alla distruzione delle stesse senza aprire in alcuna maniera il contenuto delle buste, mentre il verbale allegato al plico è inviato all'Ufficio circoscrizionale al fine di rilevamento di dati statistici sui voti anticipati non andati a buon fine in ottica di miglioramento delle procedure di voto anticipato».
1. 110. Vargiu.
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, apportare le seguenti modificazioni:
a) aggiungere, in fine, il seguente comma: «Soltanto nel caso in cui nella sezione sia stato recapitato un plico contenente una sola scheda di voto anticipato di cui all'articolo 41-quinquies, schede in numero pari a quello degli scrutatori, del Presidente di sezione e del segretario del seggio non verranno siglate né timbrate»;
b) dopo l'articolo 45 inserire il seguente:
«Art. 45-bis – 1. Prima del rinvio di ogni ulteriore operazione elettorale, di cui all'articolo 45, ottavo comma, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione:
a) apre, se presente, il plico della Prefettura contenente le schede votate anticipatamente;
b) verifica se il votante le cui generalità sono riportate sulla busta esterna è presente sui registri elettorali;
c) apre ogni busta esterna e verifica la consistenza e correttezza del modulo di accompagnamento;
d) segna nel registro elettorale, nell'apposita casella, menzione dei votanti che hanno espresso il loro voto in via anticipata;
e) ripone le buste contenenti le schede votate nell'urna in modo che vengano scrutinate con le altre, ad operazioni di votazione concluse.
2. Se qualcuna delle verifiche di cui al presente articolo non dà esito positivo o se sono presenti più schede di voto anticipato da parte di uno stesso votante, il Presidente di seggio annulla la scheda e non pone menzione sul registro, sicché qualora il votante si presenti al seggio può esprimere nuovamente il proprio voto».
1. 111. Vargiu.
Al comma 15, capoverso comma 1, sostituire la parola: plurinominale con la seguente: uninominale.
1. 112. Balduzzi, Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis: L'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
«Art. 59. – 1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.
2. L'elettore può esprimere il voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata.
3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista».
15-ter: 6. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:
«Art. 59-bis. – 1. L'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
3. Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
4. Le preferenze per candidati compresi in liste di altre circoscrizioni sono inefficaci.
5. Sono altresì inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una preferenza per un candidato compreso in una lista, si intende che abbia votato la medesima lista alla quale appartiene il preferito.
7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.
8. Le preferenze espresse in eccedenza alla prima sono nulle. Rimane valida la prima».
15-quater. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, all'articolo 62 è premesso il seguente:
«Art. 61-bis. – 1. L'indicazione della preferenza può essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero con il quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito; tale preferenza è efficace purché sia compresa nello spazio a fianco del contrassegno votato.
2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la preferenza mediante numero nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo».
15-quinquies: L'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
«Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
3. E vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
4. E vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.
6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voto di preferenza, delle schede non contenenti alcun voto di preferenza, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
7. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».
15-sexies. All'articolo 71, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2)».
10. All'articolo 76, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e preferenze. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui al presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 16, numero 10, dopo le parole: di ciascuna circoscrizione, inserire le seguenti: tenendo conto che il primo seggio assegnato alla lista è destinato al primo candidato in ordine di lista nel collegio plurinominale e i successivi seggi assegnati, in base al maggior numero di preferenze ottenute dai singoli candidati di lista.
1. 114. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:
«15-bis. L'articolo 77 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957« è sostituito dal seguente:
«Art. 77.
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, per ciascun collegio plurinominale, determina le cifre elettorali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio.
2. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, per ciascun collegio, divide la cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc., sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire nel collegio. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
3. Terminate le operazioni, l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede direttamente a proclamare eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine stabilito ai sensi del presente testo unico».
15-ter. L'articolo 83 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957« è abrogato».
15-ter. Il comma 1 dell'articolo 84 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato».
Conseguentemente abolire il comma 16.
1. 115. Grillo, Fraccaro, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Dieni, Toninelli, Cozzolino.
Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:
15-bis. 1. All'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il primo comma inserire il seguente: «Nel caso in cui al seggio sia stata recapitata una sola scheda di voto anticipato, il Presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio devono esprimere il proprio voto presso il seggio stesso tramite la scheda a riempimento e la busta di cui all'articolo 30, comma 1, numero 10-bis»;
15-ter. 1. All'articolo 55, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto» sono soppresse;
15-quater. All'articolo 67, primo comma, numero 3) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «o la firma dello scrutatore», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle schede a riempimento per il voto anticipato di cui agli articoli 30-bis e 31,»;
15-quinquies. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:
«3-ter. Il Presidente di seggio provvede a timbrare e firmare ogni scheda per l'espressione del voto anticipato scrutinata;
15-sexies. All'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo comma, le parole: «Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 61 e 62« sono sostituite dalle seguenti: «Salve le disposizioni di cui agli articoli 30-bis, 41-quater, 58, 59 e 62«;
b) al secondo comma, le parole: «che non siano quelle prescritte dall'articolo 31« sono sostituite dalle seguenti: «che non siano quelle prescritte dagli articoli 30-bis e 31».
1. 116. Vargiu.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:
Art. 59-bis.
1. Se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di un candidato della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista.
2. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato di una medesima lista, senza tracciare un segno sulla lista, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto.
3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, il voto è nullo.
4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, su uno o più candidati della medesima lista e su uno o più candidati di un'altra lista, il voto è nullo».
1. 349. Richetti.
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis). All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, comma 2 le parole: «sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta» sono sostituite con le seguenti: «sulla scheda un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista o sulla riga corrispondente al candidato prescelto».
Conseguentemente:
1) sopprimere le lettere a) b) e c);
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto all'altro, su un'unica colonna. Sul lato sinistro di ogni singolo contrassegno di lista è tracciato un rettangolo vuoto, in cui sono presenti una o più righe, poste l'una sotto all'altra, sulle quali l'elettore ha facoltà di esprimere un massimo di preferenze pari alla metà dei seggi assegnati a quel collegio, qualora i seggi assegnati siano in numero dispari il numero di preferenze esprimibili si determina per difetto»;
3) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1, si aggiunge il seguente comma:
“2. Con la matita di cui al comma 1 si indicano le preferenze. I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita copiativa, nell'apposito spazio tracciato di fianco al contrassegno della lista votata, sulle righe appositamente create, il nome e cognome o solo il cognome del candidato o dei candidati preferiti compresi nella lista medesima. In caso d'identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la data di nascita. Qualora un candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare a questi la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati. Sono vietati altri segni e indicazioni”»;
b) al comma 6, capoverso «articolo 15», numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista»;
c) al comma 9, capoverso comma 1, le parole: «secondo l'ordine di presentazione», sono sostituite dalle seguenti: «che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze».
1. 350. Bruno.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: 2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, al fine di garantire il rispetto della chiara volontà dell'elettore:
a) se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista;
b) se l'elettore traccia un segno sul nominativo di uno o più candidati di una medesima lista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista, il voto è comunque attribuito alla lista che ha presentato il candidato o i candidati prescelti;
c) se l'elettore traccia un altro segno che non inficia la sua chiara volontà, tale segno non comporta l'annullamento del voto».
1. 113. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 1), sostituire le parole: compresi i voti con le parole: esclusi i voti.
*1. 117. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 1), sostituire le parole: compresi i voti con le parole: esclusi i voti.
*1. 118. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 1), sostituire le parole: nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige con le seguenti: nel collegio uninominale della Valle d'Aosta;
1. 119. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 1), sopprimere le parole: della Valle d'Aosta e.
1. 120. Marguerettaz.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 2), dopo le parole: data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate aggiungere le seguenti: singolarmente ammesse al riparto dei seggi ai sensi del n. 6).
1. 123. Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Nuti, Dadone, Lombardi, Grillo.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 2), dopo le parole: data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate aggiungere le seguenti: che siano ammesse al riparto dei seggi ai sensi del numero 6) e.
*1. 124. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 2), dopo le parole: data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate aggiungere le seguenti: che siano ammesse al riparto dei seggi ai sensi del numero 6) e.
*1. 125. Costa, Dorina Bianchi, Leone.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 2), dopo le parole: almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali aggiungere le seguenti: e delle cifre elettorali delle liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute di cui al successivo punto 3);
Conseguentemente sostituire il comma 21 con il seguente:
21. Nel Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica, n. 361 del 1957, dopo l'articolo 93, sono inseriti i seguenti:
«Art. 93-bis. 1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni ed integrazioni di cui agli articoli di questo Capo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti per due terzi a candidati presenti nella lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale o, altrimenti, presenti nella lista della coalizione circoscrizionale di liste collegate, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis, alla coalizione di liste o alla lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale, o ancora, alla coalizione di liste o singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio. 1 seggi restanti sono ripartiti con metodo proporzionale fra le altre coalizioni di liste o singole liste della circoscrizione. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerati come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi, e alla determinazione della coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. L'Ufficio elettorale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige nelle operazioni di calcolo effettuate per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni.
2. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali.
3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma 9, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali le stesse dichiarano congiuntamente quale è il contrassegno, ovvero i contrassegni, tra quelli presentati ai sensi dell'articolo 14, che contraddistinguono il candidato nel collegio uninominale e la lista, ovvero le liste circoscrizionali a quello collegate. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale, o in più di una lista circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale, o in più di una lista circoscrizionale è nulla. È nulla la candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale.
4. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 93-ter, comma 2. Ferma l'indicazione dei contrassegni da parte dei presentatori della candidatura, qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi, né in altra circoscrizione.
7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, debbono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta, nonché il contrassegno, ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento delle rispettive liste in coalizione ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3 e numero 5, nonché ai fini di cui al comma 3 del medesimo articolo 83, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14 e 14-bis. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà.
8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello di Trento. Insieme con le liste dei candidati e le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati d'iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui al comma 2. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.
Art. 93-ter. 1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla destra, in successione, su righe dall'alto in basso, il nome ed il cognome dei candidati nella lista circoscrizionale. Nel medesimo riquadro sono ancora posti, a seguire, il contrassegno che contraddistingue il candidato cui in quel collegio uninominale è collegata la lista e il nome ed il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali ed i rispettivi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora più liste circoscrizionali abbiano dichiarato il collegamento tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis e abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti in un medesimo riquadro, nella parte sinistra, in successione dell'alto in basso, secondo l'ordine del citato sorteggio e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il contrassegno ed il nome ed il cognome del candidato a queste collegato. Il modello di scheda per l'elezione nei collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è quello previsto dalla tabella G 70, e successive modificazioni; allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 2.
2. L'elettore esprime un voto unico, espresso in favore della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista, ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale, anche quando sia diverso il contrassegno che contraddistingue quest'ultimo. Il voto espresso in favore del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questo è collegato quando la lista ed il candidato nel collegio uninominale sono contraddistinti dal medesimo contrassegno. Il voto espresso in favore del candidato nel collegio uninominale collegato ad una coalizione di liste circoscrizionali è espresso anche in favore della lista circoscrizionale contraddistinta dal medesimo contrassegno del candidato quando questo sia contraddistinto da un unico contrassegno. L'elettore vota tracciando un unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta.
3. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.
Art. 93-quater. 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data, nelle modalità di cui all'articolo 93-ter, comma 2, dalla somma dei voti validi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati collegati con 1a lista ai sensi dell'articolo 93-bis;
d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro collegate ai sensi dell'articolo 14-bis.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e, per ciascuna coalizione di liste o singola lista cui sono collegati, il numero di candidati nel collegio uninominale, proclamati eletti ai sensi del comma 2.
4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale è fatta dall'Ufficio elettorale circoscrizionale in conformità con le determinazioni assunte dall'Ufficio elettorale nazionale ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), ovvero comma 1, numero 11, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio.
5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'ufficio elettorale regionale determina per ciascuna delle liste ammesse, la cifra elettorale con la quale essa concorre alla assegnazione di quei seggi. Tale cifra è data dal totale dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi, del comma 1, lettera c), detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto, ai sensi del comma 2, un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.
6. Qualora l'Ufficio elettorale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 11), l'Ufficio elettorale regionale, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle coalizioni di liste e le singole liste. A tal fine, per ciascuna coalizione di liste e singola lista divide le rispettive cifre elettorali come determinate ai sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre, sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla coalizione di liste, ovvero alla singola lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una coalizione di liste o singola lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. Con le medesime modalità ripartisce fra le liste ammesse di ciascuna coalizione i seggi eventualmente attribuiti ad una coalizione di liste. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.
7. Qualora L'Ufficio elettorale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7, ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio elettorale regionale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-bis, comma 2 alla coalizione di liste o singola lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, ed i seggi restanti alle altre coalizioni di liste e liste ammesse. Procede quindi a ripartire i seggi assegnati con le modalità di cui al comma 6».
1. 402. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 2), dopo le parole: in un quarto del totale dei collegi plurinominali aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 5 per cento del totale dei voti validamente espressi;
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso comma 1, numero 2) dopo le parole: in un quarto del totale dei collegi plurinominali inserire le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 5 per cento del totale dei voti validamente espressi.
1. 405. D'Attorre, Bindi, Francesco Sanna, Giorgis, Lauricella, Gullo, Gasparini.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 2), dopo le parole: in un quarto del totale dei collegi plurinominali aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 2 per cento del totale dei voti validamente espressi;
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso comma 1, numero 2) dopo le parole: in un quarto del totale dei collegi plurinominali inserire le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 2 per cento del totale dei voti validamente espressi.
1. 403. Lattuca, Lauricella, Gasparini, Fabbri, Giorgis.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 2), dopo le parole: in un quarto del totale dei collegi plurinominali aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno l'1 per cento del totale dei voti validamente espressi;
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso comma 1, numero 2) dopo le parole: in un quarto del totale dei collegi plurinominali inserire le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno l'1 per cento del totale dei voti validamente espressi.
1. 404. Lattuca, Lauricella, Gasparini, Fabbri, Giorgis.
Al comma 16, lettera a), numero 2), dopo le parole: all'unità inferiore aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 2 per cento del totale dei voti validamente espressi”.
1. 121. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.
Al comma 16, lettera a), numero 2), dopo le parole: all'unità inferiore aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 3 per cento del totale dei voti validamente espressi,
1. 122. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 2), dopo le parole: all'unità inferiore aggiungere le seguenti: e che abbiano raggiunto sul piano nazionale la percentuale di voti validi indicata al punto 3, lettera a), del presente articolo per le liste collegate.
1. 130. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ai fini della determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione non sono conteggiate le percentuali delle liste che non abbiano conseguito sul piano nazionale la soglia di sbarramento prevista per i partiti in coalizione.
1. 464. Bruno.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 6 per cento.
Conseguentemente:
al medesimo numero 3):
alla lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento;
alla lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 8 per cento con le seguenti: 5 per cento;
al numero 6) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
1. 301. Zaccagnini.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento, con le seguenti: 6 per cento.
*1. 131. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento, con le seguenti: 6 per cento.
*1. 132. Nuti, Dieni, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Fraccaro, Dadone, D'Ambrosio, Grillo.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento, con le seguenti: 7 per cento.
1. 406. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 8 per cento.
**1. 400. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 8 per cento.
**1. 133. Costa, Dorina Bianchi, Leone.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 8 per cento.
**1. 407. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 9 per cento.
1. 408. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento.
Conseguentemente:
al medesimo numero 3), lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento;
al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
1. 134. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 2 comma 8, capoverso comma 1, numero 3), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento.
1. 414. Fabbri, Lattuca, Naccarato, Roberta Agostini, Giuliani.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento.
*1. 136. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento.
*1. 409. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 11 per cento.
1. 410. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera a), sopprimere le parole da: e che contengano fino alla fine della lettera;
Conseguentemente, al numero 6), dopo le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti:, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
1. 304. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera a), sopprimere le parole da: e che contengano fino alla fine della lettera.
Conseguentemente, al numero 6), dopo le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: e, per ciascuna coalizione, la lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.
1. 418. Costa, Dorina Bianchi, Leone.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole da: e che contengano fino a: ovvero, con le seguenti: o che contengano.
Conseguentemente, alla medesima lettera a), numero 6) sostituire le parole da: nell'ambito fino a: espressi con le seguenti: le liste collegate di ciascuna coalizione di cui al numero 3), lettera a).
1. 305. Pisicchio.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 5 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: 3 per cento dei voti validi espressi nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;.
Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.
1. 141. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
Conseguentemente:
al medesimo numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 8 per cento con le seguenti: 4 per cento;
al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
1. 137. Invernizzi, Matteo Bragantini.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento;.
Conseguentemente:
al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
*1. 138. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento;.
Conseguentemente:
al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
*1. 139. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento;.
Conseguentemente:
al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
*1. 172. D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Nuti, Dieni, Fraccaro, Dadone, Lombardi, Grillo.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
Conseguentemente:
al medesimo numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 8 per cento con le seguenti: 5 per cento;
al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
1. 143. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
*1. 144. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
*1. 145. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
*1. 417. Bruno.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
Conseguentemente al numero 6), dopo le parole: almeno il 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: e, per le coalizioni di cui al numero 3) lettera a) che non contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale.
1. 142. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
*1. 148. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
*1. 412. Bindi, Lauricella, Naccarato, Rosato, Fabbri, Gasparini, Agostini.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
*1. 451. Valiante, Fioroni.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento.
Conseguentemente:
al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento.
all'articolo 2, comma 8, capoverso comma 1:
numero 3), lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento;
numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento.
1. 413. Nardella, Famiglietti, Giacomelli.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), lettera a), dopo le parole: 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti:, ovvero una lista collegata che abbia presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbia ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui ha presentato liste di candidati;.
Conseguentemente:
al medesimo numero 3), lettera b) dopo le parole: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento aggiungere le seguenti:, le singole liste che abbiano presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati;
al numero 6), dopo le parole: 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero le liste collegate che abbiano presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati;
all'articolo 2, comma 8, capoverso comma 1,
numero 3):
lettera a), dopo le parole: 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti:, ovvero una lista collegata che abbia presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette circoscrizioni che nel oro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbia ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui ha presentato liste di candidati;
lettera b) dopo le parole: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento aggiungere le seguenti:, le singole liste che abbiano presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati;
numero 6), dopo le parole: 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero le liste collegate che abbiano presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati.
1. 416. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), lettera a), dopo le parole: 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti:, ovvero una lista collegata che abbia presentato liste di candidati in non più di sette circoscrizioni, che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione della Repubblica, e che abbia ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui ha presentato liste di candidati;.
Conseguentemente:
al medesimo numero 3), lettera b) dopo le parole: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento aggiungere le seguenti: le singole liste non collegate che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione della Repubblica, e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati;
al numero 6), dopo le parole: 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero le liste collegate che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette circoscrizioni, che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione della Repubblica, e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati.
1. 450. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: 10 per cento;.
Conseguentemente:
al medesimo numero 3), lettera b), sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: 10 per cento;
numero 6, sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: 10 per cento;
all'articolo 2, comma 8, capoverso, comma 1, numero 3):
lettera a), sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: 10 per cento;
lettera b), sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: 10 per cento.
1. 411. Blazina.
Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera a), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 35 per cento.
1. 153. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 16, lettera a), numero 3, lettera a), sostituire le parole: 20 per cento con le parole: 30 per cento.
1. 154. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nonché la lista che abbia ottenuta la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle appartenenti alla coalizione che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi.
1. 415. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 16, lettera a), numero 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) individua altresì le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi che non contengano alcuna lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale il 5 per cento dei voti validi espressi;.
Conseguentemente:
al numero 3) lettera b), aggiungere infine le parole: individua altresì, le singole liste delle coalizioni di cui alla lettera a-bis) che abbiano ottenuto la maggiore cifra elettorale, purché abbiano conseguito almeno il 3 per cento del totale dei voti validamente espressi;
all'articolo 2, comma 8, capoverso articolo 16, al comma 1, numero 3):
dopo la lettera a), aggiungere, la seguente:
a-bis) individua altresì le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi che non contengano alcuna lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale il 5 per cento dei voti validi espressi;
lettera b), aggiungere, in fine, le parole: individua altresì, le singole liste delle coalizioni di cui alla lettera a-bis) che abbiano ottenuto la maggiore cifra elettorale, purché abbiano conseguito almeno il 3 per cento del totale dei voti validamente espressi;.
1. 462. Francesco Sanna, Bindi, Giorgis.
Al comma 16, lettera a), numero 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) in deroga alla lettera a), nella regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;”;.
Conseguentemente:
al medesimo numero 3), dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) in deroga alla lettera b), nella regione Friuli-Venezia Giulia invece, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
al numero 6) aggiungere, in fine, il seguente periodo: nella regione Friuli-Venezia Giulia invece, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;.
1. 155. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.
Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento dei voti validi con le seguenti: il 4 per cento dei voti validi.
1. 160. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire le parole: 8 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste con le seguenti: 4 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste.
*1. 158. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.
Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire le parole: 8 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste con le seguenti: 4 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste.
*1. 159. Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Dieni, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Fraccaro.
Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 5 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso comma 1, numero 3), lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: almeno l'8 per cento con le seguenti: almeno il 5 per cento.
1. 452. Giorgis, D'Attorre, Famiglietti, Pollastrini, Lauricella, Lattuca, Roberta Agostini, Naccarato, Murer.
Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 5 per cento.
*1. 309. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 5 per cento.
*1. 463. Bruno.
Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire le parole: 8 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste con le seguenti: 5 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste.
**1. 162. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.
Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire le parole: 8 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste con le seguenti: 5 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste.
**1. 163. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 5,5 per cento.
1. 453. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 6 per cento.
Conseguentemente all'articolo 2, comma 8, capoverso comma 1, numero 3), lettera b), sostituire ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 6 per cento.
1. 470. Costa, Dorina Bianchi, Leone.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 6 per cento.
*1. 164. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 6 per cento.
*1. 454. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 6,5 per cento.
1. 455. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 7 per cento.
1. 456. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 7,5 per cento.
1. 457. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) aggiungere, in fine, le parole: nonché la coalizione che abbia ottenuta la maggiore cifra elettorale nazionale tra le coalizioni che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi.
1. 458. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 4), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, alle liste non collegate che non abbiano conseguito sul piano nazionale la percentuale di cui al numero 3, lettera b), è riservata una quota percentuale del totale dei seggi pari alla somma delle percentuali di voti conseguiti dalle medesime liste, comunque non superiore al 10 per cento del totale dei seggi, ripartita in maniera proporzionale al risultato elettorale conseguito.
Conseguentemente, al numero 9), al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto della quota dei seggi da assegnare ai sensi del numero 4).
1. 168. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Al comma 16, lettera a), capoverso, sopprimere il numero 5).
Conseguentemente, alla medesima lettera a), sopprimere i numeri 7), 8) e 9-ter)
1. 169. Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Dieni, Fraccaro.
Al comma 16, lettera a), punto 5, sostituire le parole: 35 per cento del totale dei voti validamente espressi con le seguenti: 35 per cento del totale dei cittadini aventi diritto al voto.
1. 171. Invernizzi, Matteo Bragantini.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 5), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 50 per cento.
Conseguentemente, al numero 7) sostituire le parole 18 punti percentuali con le seguenti: 3 punti percentuali.
1. 170. Grillo, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Nuti, Dieni, Fraccaro, Dadone.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 6), dopo le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.
1. 306. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 6), dopo le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: e, per ciascuna coalizione, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, tra quelle che non hanno conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.
1. 471. Costa, Dorina Bianchi, Leone.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 6), dopo le parole: almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plurinominale aggiungere le seguenti:, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, purché abbia conseguito almeno il 2 per cento del totale dei voti validamente espressi;.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso comma 1, numero 6) aggiungere, in fine, le parole:, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, purché abbia conseguito almeno il 2 per cento del totale dei voti validamente espressi.
1. 459. Lattuca, Lauricella, Gasparini, Fabbri, Giorgis.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 6), dopo le parole: almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plurinominale aggiungere le seguenti: nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi.
1. 173. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.
Al comma 16, lettera a), numero 7), primo periodo, sostituire le parole da: e la coalizione di liste fino alla fine del periodo con le seguenti: alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1, viene attribuito un numero di seggi pari a quello assegnatole ai sensi del n. 4) del presente comma, incrementato del 20 per cento con approssimazione per difetto.
1. 175. Nuti, Dieni, Fraccaro, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Grillo.
Al comma 16, lettera a), dopo il numero 9) aggiungere il seguente:
9.1) per la coalizione di liste che ha diritto al premio di maggioranza ai sensi del numero 5) una quota riservata del medesimo premio viene assegnata in favore delle liste collegate che non abbiano conseguito la quota di consensi di cui all'articolo 81, comma 1, numero 3, lettera a) o ai sensi del comma 3, numero 1); tale quota ammonta ad una percentuale pari alla percentuale di voti conseguita dal complesso delle medesime liste a livello nazionale calcolata sulla differenza fra il numero totale dei seggi da assegnare in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza e quella conseguita dalle liste ammesse ai sensi del numero 6) senza l'attribuzione del premio medesimo. La quota riservata di seggi viene assegnata alle liste che non abbiano conseguito la quota di consensi di cui all'articolo 81, comma 1, numero 3, lettera a) dividendo la cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse per numeri interi successivi sino al totale dei seggi riservati in palio, disponendo i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente e attribuendoli nell'ordine alle liste con i quozienti più alti; il seggio è attribuito alla lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. La parte restante dei seggi è distribuita fra le liste ammesse ai sensi del numero 6) secondo le modalità di cui al numero 9).
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso comma 1, dopo il numero 9), aggiungere il seguente:
9-bis) per la coalizione di liste che ha diritto al premio di maggioranza ai sensi del numero 5) una quota riservata del medesimo premio viene assegnata in favore delle liste collegate che non abbiano conseguito la quota di consensi di cui all'articolo 81, comma 1, numero 3, lettera a) o ai sensi del comma 3, numero 1); tale quota ammonta ad una percentuale pari alla percentuale di voti conseguita dal complesso delle medesime liste a livello nazionale calcolata sulla differenza fra il numero totale dei seggi da assegnare in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza e quella conseguita dalle liste ammesse ai sensi del numero 6) senza l'attribuzione del premio medesimo. La quota riservata di seggi viene assegnata alle liste che non abbiano conseguito la quota di consensi di cui all'articolo 81, comma 1, numero 3, lettera a) dividendo la cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse per numeri interi successivi sino al totale dei seggi riservati in palio, disponendo i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente e attribuendoli nell'ordine alle liste con i quozienti più alti; il seggio è attribuito alla lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. La parte restante dei seggi è distribuita fra le liste ammesse ai sensi del numero 6) secondo le modalità di cui al numero 9).
1. 460. Sanna Francesco, Bindi, Gasparini, Giorgis, Gullo, Marco Meloni, Fabbri.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 9-bis), lettera a), sopprimere le parole aumentato di una unità.
1. 461. Balduzzi, Romano, Mazziotti di Celso.
Al comma 16, lettera c), capoverso, alinea, sostituire le parole: che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità: con le seguenti: che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di seggi parlamentari, considerando unitariamente quel ti ottenuti alla Camera ai sensi del comma 1 e al Senato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993. A seguito del ballottaggio, i seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso, comma 3, alinea, sostituire le parole: che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità: con le seguenti: che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di seggi parlamentari, considerando unitariamente quelli ottenuti al Senato ai sensi del comma 1 e alla camera ai sensi dell'articolo 33, comma i, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. A seguito del ballottaggio, i seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:.
1. 466. Balduzzi, Romano, Mazziotti di Celso.
Al comma 16, lettera c), capoverso, alinea, sostituire le parole: due maggiori con le seguenti tre maggiori.
1. 180. Cozzolino, Dadone, Lombardi, Grillo, Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti.
Al comma 16, lettera c), capoverso, alinea, sostituire le parole: I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità con le seguenti: Il risultato del turno di ballottaggio è valido se la maggioranza degli aventi diritto al voto ha partecipato alla votazione. Nel caso non sia raggiunta la maggioranza richiesta si procede alla ripartizione dei seggi in ragione proporzionale, effettuata in sede di Ufficio centrale nazionale, sulla base dei risultati conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste al primo turno. Nel caso sia raggiunta la maggioranza richiesta i seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità.
1. 465. Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Grillo, Lombardi, Nuti.
Al comma 16, lettera c), capoverso, numero 1) sostituire le parole: pari a 327 seggi con le seguenti: pari a quella assegnatale ai sensi del n. 4 del comma 1, incrementa del 20 per cento.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 2), sostituire le parole: 290 seggi con le seguenti: seggi assegnati nelle circoscrizioni italiane con l'esclusione della Valle d'Aosta.
1. 179. Dadone, Lombardi, Grillo, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti.
Sopprimere il comma 18.
1. 181. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.
Sopprimere il comma 21.
Conseguentemente, alla Tabella B Camera sostituire le parole da: La circoscrizione Trentino Alto Adige fino alla fine del periodo con le seguenti: La circoscrizione della regione Trentino Alto Adige è ripartita in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.
1. 182. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.
Sostituire il comma 21 con il seguente:
21. «Art. 93-bis. 1. – Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione della regione Trentino-Alto Adige, che è ripartita in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.
2. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati, secondo le rispettive assegnazioni, nei numeri che ai sensi dell'articolo 83 determinano l'assegnazione del premio di maggioranza.».
1. 185. Matteo Bragantini.
Al comma 21, capoverso Art. 93-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nel complesso delle candidature nei collegi uninominali, contraddistinte dal medesimo contrassegno e presentate nella medesima circoscrizione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore, a pena di inammissibilità delle candidature medesime.
Conseguentemente, al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
*1. 187. Locatelli, Labriola.
Al comma 21, capoverso Art. 93-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nel complesso delle candidature nei collegi uninominali, contraddistinte dal medesimo contrassegno e presentate nella medesima circoscrizione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore, a pena di inammissibilità delle candidature medesime.
Conseguentemente, al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
*1. 467. Roberta Agostini, Fabbri, Giuliani, Piccoli Nardelli.
Al comma 21, capoverso Art. 93-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 2500 e da non più di 3000, con le seguenti: 1500 e da non più di 2000.
Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole: 1000 e da non più di 1500, con le seguenti: 750 e da non più di 1000.
1. 300. Zaccagnini.
Al comma 21, capoverso Art. 93-quater, comma 1, alla lettera c) aggiungere in fine le parole: , detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato proclamato eletto un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato medesimo.
1. 188. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Al comma 21, capoverso Art. 93-quater, lettera c), dopo le parole: ciascuna lista , aggiungere le seguenti:, sottratti i voti dei candidati direttamente eletti nei collegi uninominali.
1. 189. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 21, capoverso Art. 93-quater, lettera c), aggiungere in fine, le parole: che non siano proclamati eletti ai sensi del comma 2.
1. 190. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Sopprimere il comma 22.
1. 191. Toninelli, Lombardi, Grillo, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Nuti.
Al comma 22, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 aggiungere le seguenti: e di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: in entrambe le Camere con le seguenti: in almeno una delle due Camere.
1. 193. Costa, Dorina Bianchi, Leone.
Al comma 22, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 aggiungere le seguenti: e di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
1. 194. Costa, Dorina Bianchi, Leone.
Al comma 22, sostituire le parole: in entrambe le Camere con le seguenti: in almeno una delle due Camere.
1. 472. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 22, aggiungere, in fine, le parole: ovvero ai partiti o ai gruppi politici costituitisi in gruppo parlamentare anche in un solo ramo del Parlamento prima del 28 aprile 2013.
1. 401. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norma transitoria).
Le disposizioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della riforma della Parte II della Costituzione, che introduce la riduzione del numero dei deputati.
1. 0301. Attaguile, Bragantini, Invernizzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
h) i magistrati.
l'articolo 8 è abrogato;
all'articolo 42, comma 1, le parole: «salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne» sono soppresse;
all'articolo 58, comma 2, le parole: «inumidendone la parte gommata» sono soppresse;
all'articolo 67, comma 1, numero 2), le parole: «al Pretore del mandamento» sono sostituite dalle seguenti: «per il tramite del comune – al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale competente, che ne rilascia ricevuta»;
all'articolo 67, comma 1, numero 3), le parole: «al Pretore del mandamento» sono sostituite dalle seguenti: «per il tramite del comune – al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale competente, che ne rilascia ricevuta»;
l'articolo 88 è sostituito dal seguente:
«Art. 88. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità.».
1. 0302. Attaguile, Matteo Bragantini, Invernizzi.
TESTO AGGIORNATO AL 20 FEBBRAIO 2014
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 10 DICEMBRE 2013, N. 136, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI DIRETTE A FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI E INDUSTRIALI ED A FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE AREE INTERESSATE (A.C. 1885-A)
A.C. 1885-A – Proposte emendative
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
ART. 7.
(Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89).
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: l'80 per cento del numero complessivo delle prescrizioni con le seguenti: l'80 per cento del volume complessivo, in termini di impegno economico necessario, delle prescrizioni.
7. 26. Zaratti, Zan, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 7. 29. De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia, Rosato.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 7. 30. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.
Al comma 1, lettera e), quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.
Conseguentemente, al quinto periodo, sostituire le parole: i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole con le seguenti: si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-ter, commi 4 e 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. 210. Furnari, Labriola.
Al comma 1, lettera e), sopprimere il quinto periodo.
7. 211. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.
Al comma 1, lettera e), sopprimere il penultimo periodo.
*7. 212. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.
Al comma 1, lettera e), sopprimere il penultimo periodo.
*7. 213. De Lorenzis, Rosato.
Al comma 1, lettera e), sopprimere l'ultimo periodo.
7. 214. De Lorenzis, Rosato.
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tali procedimenti semplificati non possono essere sottoposte le autorizzazioni in materia di gestione rifiuti, per le quali rimangono in vigore i termini ed i procedimenti previsti dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.
7. 35. Crippa, Petraroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia, Rosato.
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esecuzione delle opere previste all'interno di aree ricadenti nella proprietà aziendale, che non siano state ancora oggetto di caratterizzazione di suolo e falde, possono essere avviate solo al completamento di quanto previsto in materia di bonifica di siti contaminati e comunque non senza l'effettuazione di una messa in sicurezza.
7. 36. Crippa, Petraroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia, Rosato.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*7. 37. Crippa, Petraroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia, De Lorenzis, Rosato.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*7. 38. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) dopo il comma 11-bis, sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Al fine di reperire le risorse necessarie per l'attuazione dell'a.i.a. e per l'adozione delle misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e l'adozione del piano industriale in tempi compatibili con le esigenze dell'impresa soggetta a commissariamento, e comunque non oltre l'anno 2014, le somme necessarie possono essere richieste dall'amministratore straordinario al Fondo strategico italiano SpA istituito presso la Cassa depositi e prestiti. Come corrispettivo di tali somme sono conferite al Fondo citato quote azionarie della società proprietaria dello stabilimento. Le medesime quote azionarie possono essere acquistate o riacquistate dalla società pro-prietaria dello stabilimento una volta adempiute tutte le prescrizioni ed effettuati tutti gli investimenti suddetti.
11-ter. Per le finalità di cui al comma 11-bis, all'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungere il seguente comma:
“8-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano anche al caso di stabilimento di interesse strategico nazionale come definito e individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207”.
11-quater. Qualora con le modalità di cui al comma 11-bis non sia possibile reperire le risorse necessarie, comunque non oltre l'anno 2014, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza e/o degli enti – e/o dei rispettivi soci e/o amministratori – che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. In caso, inoltre, di proscioglimento del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al precedente periodo da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e, salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al primo periodo del presente comma per detti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.
11-quinquies. Qualora con le modalità di cui ai precedenti commi, non sia ancora possibile reperire le risorse necessarie, al commissario straordinario, previa approvazione del piano industriale, è attribuito il potere, al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria:
a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai fini del risanamento ambientale:
b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria, di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o più volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi: offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, con le modalità previste dall'articolo 2441, comma 2, del codice civile e nel rispetto del diritto di prelazione di cui all'articolo 2441, comma 3. primo periodo, del codice civile, ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando l'aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto d'opzione, previa predisposizione della relazione di cui all'articolo 2441, comma 6, primo periodo, del codice civile e rilascio, in quest'ultimo caso, da parte del collegio sindacale del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni entro quindici giorni dalla comunicazione allo stesso e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti della predetta relazione. In tali casi le azioni di nuova emissione possono essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in danaro.
11-sexies. Il soggetto o i soggetti che intendono sottoscrivere le azioni offerte in opzione e/o quelli individuati per il collocamento presso terzi dell'aumento di capitale devono, prima di dare corso all'operazione, impegnarsi nei confronti dell'impresa soggetta a commissariamento, nonché del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a far sì che le risorse finanziarie rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai fini dell'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale.
11-septies. Le somme eventualmente messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale.».
7. 215. Zaratti, Zan, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo l'articolo 2-quinquies, è aggiunto il seguente:
«Art. 2-sexies. — (Provvedimenti in ambito sanitario per i cittadini di Taranto e Statte). — 1. All'interno del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 è prevista, a spese dell'azienda, l'esenzione del ticket sanitario per almeno 5 anni per tutti gli abitanti dei Comuni di Taranto e Statte.».
7. 49. De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia, Rosato.
ART. 8.
(Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN).
Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 2, lettera c), sostituire le parole: di 0-1 metri con le seguenti: da zero a venti metri.
8. 202. De Lorenzis, Rosato.
Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e in contraddittorio con l'A.R.P.A. Puglia. I costi delle analisi e delle valutazioni dei campioni analizzati dall'A.R.P.A. Puglia sono a carico dell'Ilva spa.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al medesimo comma, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: solo dopo essere stati analizzati dall'A.R.P.A. Puglia con i costi delle analisi e delle valutazioni a carico dell'Ilva spa;
al comma 3, lettera b), sostituire la parola: due con la seguente: quattro.
8. 203. De Lorenzis, Rosato, Pellegrino, Pelillo, Zaratti.
Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e in contraddittorio con l'A.R.P.A. Puglia. I costi delle analisi effettuate dall'A.R.P.A. Puglia sono a carico dell'Ilva spa.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al medesimo comma, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: solo dopo essere stati analizzati dall'A.R.P.A. Puglia con i costi delle analisi a carico dell'Ilva spa.
8. 203.(Testo modificato nel corso della seduta). De Lorenzis, Rosato, Pellegrino, Pelillo, Zaratti.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: anche sul sito web delle amministrazioni interessate.
8. 200. De Lorenzis, Rosato.
Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con le medesime modalità si procede alla rimozione dei rifiuti contenenti amianto nelle discariche di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e alla contestuale mappatura dei materiali contenenti amianto presenti nello stabilimento.
8. 207. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Rosato, Manfredi.
Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con le medesime modalità si procede alla rimozione dei rifiuti contenenti amianto e al conferimento dei medesimi nelle discariche di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e alla contestuale mappatura dei materiali contenenti amianto presenti nello stabilimento.
8. 207.(Testo modificato nel corso della seduta). Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Rosato, Manfredi.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con le medesime modalità si procede alla rimozione dei rifiuti contenenti amianto nelle discariche di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
8. 206. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Rosato.
Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 3, sopprimere la lettera c).
8. 204. De Lorenzis, Rosato.
Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I costi delle analisi e delle valutazioni dei campioni a disposizione dall'A.R.P.A. Puglia sono a carico dell'Ilva spa.
8. 205. De Lorenzis, Rosato.
Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole: per le medesime aree aggiungere le seguenti: , prevedendo uno studio analitico della popolazione residente nelle zone limitrofe al sito industriale e dei singoli lavoratori impegnati nel ciclo produttivo.
8. 208. Furnari, Labriola.
Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-quater. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1, necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono realizzate, al fine di assicurare un'elevata protezione ambientale e sanitaria, previo espletamento del piano di caratterizzazione dell'area e dei risultati dell'analisi sito specifica nonché all'esito della quantificazione e qualificazione della natura dei residui presumibilmente conferiti nei siti di discarica ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
8. 209. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Rosato.
ART. 9.
(Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria).
Al comma 1, capoverso articolo 65-bis, comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«In ogni caso i commissari straordinari devono chiedere nel più breve termine possibile al giudice l'autorizzazione a fare l'inventario. A tale operazione essi procedono, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati l'acquirente dell'azienda o del ramo di azienda e il comitato di sorveglianza, con l'assistenza del cancelliere del tribunale, che ne redige il processo verbale. Il giudice può prescrivere speciali norme e cautele per l'inventario ed, in ogni caso, nomina uno stimatore per la valutazione dei beni dell'azienda. Prima di chiudere l'inventario i commissari straordinari invitano l'acquirente dell'azienda o del ramo di azienda a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendolo delle pene stabilite dall'articolo 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 in caso di falsa o omessa dichiarazione. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale. L'acquirente dell'azienda o del ramo di azienda consegna ai commissari straordinari e deposita presso la cancelleria del tribunale, ai fini di quanto previsto nei periodi precedenti, le scritture contabili e i documenti indicati nell'articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti posti in essere dai commissari straordinari ai fini della vendita di aziende o rami di aziende e al fine di garantire la continuità aziendale, resta ferma la responsabilità, anche amministrativa contabile, per i relativi fatti commessi dai medesimi e dai responsabili preposti alla redazione dei documenti contabili dell'impresa in amministrazione straordinaria. Anche nelle more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio, resta ferma l'applicazione dell'articolo 43. La responsabilità derivante dai suddetti comportamenti, atti e provvedimenti costituisce giusta causa di revoca dell'incarico dei commissari straordinari.».
9. 2. Ciprini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia, Rosato.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'articolo 12 è abrogato.
9. 3. De Lorenzis, Rosato.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le parole: «euro 50.000», sono sostituite dalle seguenti: «euro 500.000».
9. 1. De Lorenzis, Rosato.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, all'articolo 12 comma 1, dopo le parole: «entrata in vigore del presente decreto-legge» sono aggiunte le seguenti: «e solo dopo aver eseguito tutti i procedimenti idonei al fine di riconoscere ed individuare la totalità delle tipologie di rifiuti e codici CER già smaltite nelle suddette discariche,».
9. 4. De Lorenzis, Rosato.
A.C. 1885-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame si individuano i comuni prioritariamente oggetto dell'intervento;
la predetta direttiva ha già indicato 57 comuni;
l'indicazione dei predetti 57 comuni ne esclude irragionevolmente alcuni pur ricompresi totalmente nelle aree oggetto dell'intervento e del tutto circondati da comuni interessati dalle attività prioritarie;
non può che trattarsi di mero errore materiale se non si vuole considerare evidentemente parziali quelle scelte che non trovano corrispondenza nella geografia dei luoghi;
sarebbe singolare che le attività di monitoraggio escludessero inopinatamente solo talune aree come se le ecomafie e gli sversamenti conoscessero come invalicabili i confini amministrativi dei comuni,
impegna il Governo:
a correggere tali evidenti errori e carenze ed includere tutti quei comuni che dal punto di vista geografico sono già all'interno di comuni oggetto dell'intervento ed in particolare il comune di San Vitaliano e quello di Brusciano, entrambi in provincia di Napoli, che rispettivamente confinano, il primo, con Marigliano, Scisciano, Noia e Saviano ed il secondo, con Mariglianella, Somma Vesuviana, Castello di Cisterna, Acerra e Marigliano tutti comuni già compresi nell'elenco di cui alla suddetta direttiva;
ad aggiungere nell'elenco di cui alla suddetta direttiva i comuni già ricompresi nell'area sito di interesse nazionale da bonificare Domizio Flegreo ed area aversana.
9/1885-A/1. (nuova formulazione) Russo, Castiello.
La Camera,
premesso che:
con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame si individuano i comuni prioritariamente oggetto dell'intervento;
la predetta direttiva ha già indicato 57 comuni;
l'indicazione dei predetti 57 comuni ne esclude irragionevolmente alcuni pur ricompresi totalmente nelle aree oggetto dell'intervento e del tutto circondati da comuni interessati dalle attività prioritarie;
non può che trattarsi di mero errore materiale se non si vuole considerare evidentemente parziali quelle scelte che non trovano corrispondenza nella geografia dei luoghi;
sarebbe singolare che le attività di monitoraggio escludessero inopinatamente solo talune aree come se le ecomafie e gli sversamenti conoscessero come invalicabili i confini amministrativi dei comuni,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di correggere eventuali errori e carenze ed includere tutti quei comuni che dal punto di vista geografico sono già all'interno di comuni oggetto dell'intervento ed in particolare il comune di San Vitaliano e quello di Brusciano, entrambi in provincia di Napoli, che rispettivamente confinano, il primo, con Marigliano, Scisciano, Nola e Saviano ed il secondo, con Mariglianella, Somma Vesuviana, Castello di Cisterna, Acerra e Marigliano, tutti comuni già compresi nell'elenco di cui alla suddetta direttiva;
ad aggiungere nell'elenco di cui alla suddetta direttiva i comuni già ricompresi nell'area sito di interesse nazionale da bonificare Domizio Flegreo ed area aversana.
9/1885-A/1. (Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta) Russo, Castiello.
La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individuò le aree ex Sin «Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano, Pianura, Bacino Idrografico del fiume Sarno ed Aree del Litorale Vesuviano» come di competenza regionale, di fatto declassandole ad aree non più di interesse nazionale;
ritenuto che trattasi di aree tutte largamente comprese nei comuni di cui al comma 1 articolo 1 della presente legge ed ad alto impatto sociale ed ambientale;
valutato indispensabile al fine di una organica azione di monitoraggio, depurazione e bonifica delle aree in oggetto che ci sia un'assunzione di responsabilità nazionale,
impegna il Governo
ad assumere ogni utile iniziativa anche amministrativa al fine di riattribuire la responsabilità nazionale alla guida e gestione delle attività necessarie ai fini del programma di bonifica, ai sensi dell'articolo 252, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
9/1885-A/2. Castiello, Russo, Tino Iannuzzi, Manfredi, D'Agostino, Antimo Cesaro.
La Camera,
premesso che:
nel corso degli anni precedenti, ed in particolare nell'ambito dello schema Vanoni relativo ai processi di industrializzazione, spesso è stato sottovalutato l'impatto concernente la presenza di industrie «pesanti» in prossimità di centri abitati;
anche per responsabilità pregresse e per una oggettiva diversa sensibilità in materia ambientale anche i piani urbanistici o la realizzazione di insediamenti abitativi è avvenuta in prossimità dei suddetti impianti;
è evidente che oggi lavorazioni impattanti dal punto di vista ambientale finiscono per creare condizioni di criticità tra legittima attività d'impresa e legittimo diritto di residenza;
a tale ragione va dato atto all'esecutivo di un'attenta sensibilità su questi temi che non riguardano solo il caso Ilva o la gergalmente conosciuta «Terra dei Fuochi», ma molte altre realtà in giro per l'Italia legate a tali processi industriali, come ad esempio a Gela, Milazzo, Priolo, Pisticci;
occorre pertanto un impegno strategico di ambientalizzazione di tali realtà urbane e la loro indispensabile riqualificazione anche attraverso processi di delocalizzazione in altre aree;
questo deve avvenire con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali interessati;
sarebbe altresì opportuno che presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare si costituisca un'apposita commissione di studio su tali problematiche, con il coinvolgimento dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo;
tali interventi potrebbero trovare una loro adeguata fonte di finanziamento nell'ambito della prossima programmazione dei Fondi UE 2014/2020,
impegna il Governo
a prevedere l'apposita commissione di studio presso il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed entro i prossimi 90 giorni, a procedere alla individuazione delle aree di criticità rispondenti alle premesse su cui è possibile porre in essere misure sperimentali di ambientalizzazione e riqualificazione urbana, anche attraverso processi di delocalizzazioni abitative.
9/1885-A/3. Burtone.
La Camera,
premesso che:
nel corso degli anni precedenti, ed in particolare nell'ambito dello schema Vanoni relativo ai processi di industrializzazione, spesso è stato sottovalutato l'impatto concernente la presenza di industrie «pesanti» in prossimità di centri abitati;
anche per responsabilità pregresse e per una oggettiva diversa sensibilità in materia ambientale anche i piani urbanistici o la realizzazione di insediamenti abitativi è avvenuta in prossimità dei suddetti impianti;
è evidente che oggi lavorazioni impattanti dal punto di vista ambientale finiscono per creare condizioni di criticità tra legittima attività d'impresa e legittimo diritto di residenza;
a tale ragione va dato atto all'esecutivo di un'attenta sensibilità su questi temi che non riguardano solo il caso Ilva o la gergalmente conosciuta «Terra dei Fuochi», ma molte altre realtà in giro per l'Italia legate a tali processi industriali, come ad esempio a Gela, Milazzo, Priolo, Pisticci;
occorre pertanto un impegno strategico di ambientalizzazione di tali realtà urbane e la loro indispensabile riqualificazione anche attraverso processi di delocalizzazione in altre aree;
questo deve avvenire con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali interessati;
sarebbe altresì opportuno che presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare si costituisca un'apposita commissione di studio su tali problematiche, con il coinvolgimento dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo;
tali interventi potrebbero trovare una loro adeguata fonte di finanziamento nell'ambito della prossima programmazione dei Fondi UE 2014/2020,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere l'apposita commissione di studio presso il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed entro i prossimi 90 giorni, a procedere alla individuazione delle aree di criticità rispondenti alle premesse su cui è possibile porre in essere misure sperimentali di ambientalizzazione e riqualificazione urbana, anche attraverso processi di delocalizzazioni abitative.
9/1885-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Burtone.
La Camera,
premesso che:
l'abbruciamento in campo di residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale è una pratica particolarmente diffusa in campo agricolo;
a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 205 del 2010, che ha novellato l'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi», se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente o mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati;
la combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura, quindi, come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
per diverse procure, qualora si brucino solo residui vegetali-rifiuti l'ipotesi di reato configurabile dall'articolo 674 del codice penale (Getto pericoloso di cose) concorre con quella dell'illecito smaltimento di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
l'assunto interpretativo sta creando grandi difficoltà operative fra gli operatori agricoli specialmente in quelle zone laddove la pratica del bruciare residui vegetali è molto diffusa in quanto sovente vi è una netta contraddizione tra l'orientamento delle procure e le direttive regionali. Occorre perciò fare chiarezza sulle condotte riconducibili all'incenerimento di rifiuti e alla pratica agricola per definire il confine fra le due fattispecie;
la lettura dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fa evincere chiaramente che i residui vegetali non impiegati in processi o metodi controllati per la produzione di energia debbono essere considerati rifiuti ed il loro smaltimento tramite incendio deve essere considerato reato, ma anche che non sussiste reato se si tratta di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi utilizzati in agricoltura. È indispensabile definire «l'utilizzo in agricoltura» di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi escludendo la rilevanza penale della condotta se ricorrono determinate condizioni;
in tal senso la VIII Commissione (Ambiente) ha approvato una risoluzione (la n. 8-00015 del 26 settembre 2013) sull'abbruciamento dei residui vegetali che ha impegnato il Governo ad assumere iniziative normative, anche urgenti, al fine di escludere dall'applicazione della normativa sui rifiuti contenuta nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la paglia, gli sfalci, le potature, nonché i materiali agricoli naturali non pericolosi, mettendo in condizione le piccole imprese agricole di poter smaltire autonomamente detto materiale mediante pratiche agricole ordinarie;
a tutt'oggi nessuna iniziativa è stata assunta,
impegna il Governo
ad assumere con urgenza iniziative normative che modifichino la normativa in materia sulla base dell'assunto che:
1) non costituisce incenerimento di rifiuti, ma utilizzazione in agricoltura l'abbruciamento controllato in sito di paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale di origine naturale non pericoloso, in quanto inteso come pratica agronomica ordinaria finalizzata alla prevenzione di incendi incontrollati o metodo di controllo agronomico di fitopatie, di fitofagi o di infestanti vegetali;
2) tali abbruciamenti sono consentiti alle seguenti condizioni: a) che l'abbruciamento sia effettuato entro adeguate distanze dal luogo di produzione del materiale; b) che le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione sullo stesso terreno; c) che lo spessore delle ceneri distribuite non superi determinate altezze nel caso di triturazione e nel caso di ceneri; d) che la formazione di cumuli sia consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego; e) che siano rispettate le norme contro gli incendi boschivi; che il terreno interessato dall'abbruciamento al momento della condotta e comunque negli anni precedenti, non sia o non sia stato interessato da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
9/1885-A/4. Carrescia, Mazzoli.
La Camera,
premesso che:
la «Terra dei fuochi» rappresenta la sintesi metaforica dello scempio del territorio campano lungo l'arco di un ventennio;
il decreto-legge in esame prevede iniziative tese al rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e di prevenzione del territorio;
tali iniziative sono mirate anche alla mappatura del territorio per l'individuazione di aree potenzialmente inquinate al fine di poter avviare le attività di bonifica delle stesse, tutelare la salute pubblica ed evitare che situazioni di inquinamento vadano a gravare sulla produzione agricola;
senza avere una mappa particolareggiata dei siti sarà impossibile avviare le iniziative di bonifica integrale delle aree interessate e poter identificare e isolare le aree inquinate, dedicandole alle colture non alimentari;
è importante, ai fini della ripresa economica del territorio, riconvertire le aree non più coltivabili a diverse destinazioni economico-produttive,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di completare la mappatura dei terreni inquinati al fine di una loro destinazione ad aree «no food» e convertire parte dei siti contaminati in aree produttive ad alta sostenibilità ambientale, in una prospettiva di sviluppo fondata sulla green economy, anche attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici.
9/1885-A/5. Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali. La tutela della salute in Campania deve essere perseguita esclusivamente attraverso vie ordinarie piuttosto che ricorrendo a commissariamenti che rappresentano l'emblema del fallimento e hanno condotto ad una caduta verticale della credibilità delle istituzioni per i cittadini. I commissariamenti, infatti, da un lato tendono a dilatare sine die i tempi di risoluzione delle problematiche per le quali sono istituiti, dall'altro deresponsabilizzano i soggetti istituzionali ordinariamente competenti. Il contributo che lo Stato deve dare va pertanto necessariamente improntato all'affrancamento ed al supporto dei soggetti territoriali con competenza ordinaria, piuttosto che alla sostituzione agli stessi, in modo che possano perseguire, attraverso le più celeri ed efficaci modalità, la risoluzione della problematica e sviluppare le competenze utili;
è necessario, rispetto al caso della Terra dei fuochi, cambiare passo, per ridare futuro ai territori della Campania saccheggiati dall'ecomafia e restituire speranza a chi è impegnato a salvaguardare e promuovere l'economia pulita e di qualità dell'intero territorio regionale;
è un impegno che si assume anche il Presidente Napolitano scrivendo a Don Patriciello. «La serietà del fenomeno non può permettere di abbassare la guardia... a tutti i livelli di governo, occorre operare con gli interventi necessari»;
occorre cambiare passo e assumersi responsabilità concrete, con tempi precisi, con obiettivi chiari. Fino ad oggi abbiamo assistito ad una estrema dilatazione dei tempi di esecuzione degli interventi e nonostante il decreto-legge abbia termini stringenti, occorre che vi sia piena consapevolezza che è praticamente impossibile che si possa giungere in 60 giorni all'individuazione e delimitazione dei terreni agricoli prioritari che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare;
per questo è necessario che il testo in esame preveda anche iniziative di riduzione del rischio sanitario che abbiano efficacia a breve termine. In questa chiave si dovrebbe prevedere in chiave integrativa un intervento strutturato e diffuso d'informazione in favore della collettività interessata dalla problematica, definendo linee d'indirizzo di carattere comportamentale, inerenti le abitudini alimentari o gli stili di vita al fine di minimizzare le possibilità di trasmigrazione degli inquinanti fino all'uomo. In questo senso dovranno essere previsti anche mezzi e occasioni di partecipazione dei cittadini sia nella fase di elaborazione dei diversi programmi d'intervento che durante la loro realizzazione;
nella terra dei fuochi si muore troppo, non solo per responsabilità della Camorra. In quella che ormai chiamano tutti Terra dei fuochi, nella zona di Giugliano, Afragola, Succivo, Caivano e Marcianise, dove le fiamme si levano improvvise, specie di notte, diffondendo fumo e fetore, consumando scarti d'ogni tipo e speranze, si muore in misura anomala. In quei terreni gravidi di rifiuti industriali, tossici e nocivi, i prodotti agricoli non sono sicuri e i tumori si diffondono insieme ad altre malattie. Che in quei 24 chilometri quadrati si muoia in maniera abnorme è un dato di fatto che nessuno nega, ma si cerca di glissare sul nesso di causalità;
un primo risultato positivo ottenuto con il decreto-legge è rappresentato dall'emendamento che stanzia 50 milioni di euro per offrire screening gratuiti alla popolazione dei siti inquinati di Campania e Puglia. «È un importante miglioramento del provvedimento», così come ha anche osservato il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di un maggiore coinvolgimento del Ministero della salute nella tutela complessiva della salute dei cittadini con iniziative di formazione-informazione della popolazione, per una più efficace prevenzione attraverso stili di vita consapevoli dei rischi concreti che i cittadini di quella zona oggi corrono, anche attraverso i fondi dello screening, attivando quanto prima non solo misure di diagnosi precoce, ma anche un servizio di interventi di cura di alta qualità, risparmiando inutili e pesanti burocratizzazioni, abbattendo le liste di attesa e garantendo ai cittadini tutte le cure di cui hanno bisogno, incluse quelle palliative.
9/1885-A/6. Binetti.
La Camera,
premesso che:
il Sito di Massa Carrara è stato individuato come SIN ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e perimetrato con decreto ministeriale del 21 dicembre, con una estensione di circa 1.648 ettari;
la Z.I.A (Zona Industriale Apuana) comprende un territorio di 724 ettari, posto a soli 2 chilometri dal mare e a breve distanza dai due centri urbani di Massa e Carrara. Dal 1938 fino agli anni Novanta, in tale area si sono avvicendati i principali gruppi industriali pubblici e privati nel settore chimico, siderurgico, meccanico e metalmeccanico (Montedison, Farmoplant, Enichem, Dalmine, Olivetti ed altri) ed attualmente è caratterizzata dalla presenza di oltre 600 piccole imprese operanti in diversi settori;
i numerosi e significativi superamenti della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) riscontrati riguardano sostanze ascrivibili alle attività delle industrie pubbliche e private operanti fino agli anni Novanta, periodo a decorrere dal quale si è avviata la deindustrializzazione della ZIA;
in data 28 maggio 2007 è stato sottoscritto l'accordo di programma «Per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Massa Carrara» tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Toscana, la Provincia di Massa Carraia, i Comuni di Massa e di Carrara e l'ARPAT;
dopo la conferenza dei servizi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'agosto scorso, buona parte del territorio, in precedenza soggetto al SIN (Sito di bonifica d'Interesse Nazionale) passa sotto la competenza regionale, tuttavia rimangono di competenza SIN due aree del Comune di Massa, l'area ex Farmoplant e l'area ex Bario e due aree del Comune di Carrara, l'area ex Enichem e l'area ex Ferroleghe;
a tutt'oggi, a distanza di più di 15 anni dalla individuazione dell'area SIN di Massa Carrara, non risultano ancora stanziate, neanche parzialmente, risorse per l'attuazione del citato accordo di programma del 28 maggio 2007,
impegna il Governo
a provvedere all'individuazione delle risorse necessarie, almeno, per l'avvio delle operazioni di bonifica delle aree nei comuni di Massa e di Carrara, per le parti rimaste sotto la competenza nazionale.
9/1885-A/7. Rigoni.
La Camera,
premesso che:
il Sito di Massa Carrara è stato individuato come SIN ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e perimetrato con decreto ministeriale del 21 dicembre, con una estensione di circa 1.648 ettari;
la Z.I.A (Zona Industriale Apuana) comprende un territorio di 724 ettari, posto a soli 2 chilometri dal mare e a breve distanza dai due centri urbani di Massa e Carrara. Dal 1938 fino agli anni Novanta, in tale area si sono avvicendati i principali gruppi industriali pubblici e privati nel settore chimico, siderurgico, meccanico e metalmeccanico (Montedison, Farmoplant, Enichem, Dalmine, Olivetti ed altri) ed attualmente è caratterizzata dalla presenza di oltre 600 piccole imprese operanti in diversi settori;
i numerosi e significativi superamenti della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) riscontrati riguardano sostanze ascrivibili alle attività delle industrie pubbliche e private operanti fino agli anni Novanta, periodo a decorrere dal quale si è avviata la deindustrializzazione della ZIA;
in data 28 maggio 2007 è stato sottoscritto l'accordo di programma «Per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Massa Carrara» tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Toscana, la Provincia di Massa Carraia, i Comuni di Massa e di Carrara e l'ARPAT;
dopo la conferenza dei servizi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'agosto scorso, buona parte del territorio, in precedenza soggetto al SIN (Sito di bonifica d'Interesse Nazionale) passa sotto la competenza regionale, tuttavia rimangono di competenza SIN due aree del Comune di Massa, l'area ex Farmoplant e l'area ex Bario e due aree del Comune di Carrara, l'area ex Enichem e l'area ex Ferroleghe;
a tutt'oggi, a distanza di più di 15 anni dalla individuazione dell'area SIN di Massa Carrara, non risultano ancora stanziate, neanche parzialmente, risorse per l'attuazione del citato accordo di programma del 28 maggio 2007,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di provvedere con le risorse finanziarie disponibili all'individuazione delle risorse necessarie, almeno, per l'avvio delle operazioni di bonifica delle aree nei comuni di Massa e di Carrara, per le parti rimaste sotto la competenza nazionale.
9/1885-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Rigoni.
La Camera,
premesso che:
per effetto dell'articolo 1, comma 3, del decreto di Riesame dell'AIA del 26 ottobre 2012, convertito in legge con la legge 24 dicembre 2012, n. 231, ogni trimestre i tecnici di ISPRA ed ARPA Puglia si recano nello stabilimento siderurgico Ilva per verificare lo stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali previsti dal riesame dell'AIA: l'ultima ispezione è avvenuta il 3 e 4 dicembre scorsi, mentre le precedenti si sono svolte il 5-6-7 marzo, il 28-29-30 maggio e il 10-11 settembre dello scorso anno;
i tecnici hanno riscontrato diverse violazioni, segnalate all'azienda ed al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a seguito delle quali sono state inviate delle diffide ad adempiere precisamente: il 14 giugno, il 22 luglio e il 21 ottobre;
secondo quanto disposto sia dal Codice Ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) che dal riesame AIA e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sarebbero dovute essere comminate delle sanzioni nei confronti dell'azienda, il cui importo avrebbe potuto raggiungere come tetto massimo, il 10 per cento del fatturato;
tali sanzioni nello specifico non sono mai state comminate in quanto così come prevede la legge 4 agosto 2013, n.89, la progressiva adozione delle misure indicate nelle prescrizioni AIA è affidata al commissario straordinario, è altrettanto vero però che quella stessa legge ha previsto la nomina da parte del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di tre esperti, a cui è stato affidato il compito di redigere un piano di lavoro che rimodulasse la tempistica della realizzazione delle prescrizioni stesse. Le procedure di approvazione del predetto piano sono in state modificate dal decreto-legge oggi all'esame dell'Aula;
al fine di dirimere la situazione di cui sopra con il decreto-legge n. 136 del 2013 si prevede all'articolo 7 lettera f), tra le altre cose, che non ci sarà «nessuna sanzione speciale per atti o comportamenti imputabili alla gestione commissariale dell'Ilva se vengono rispettate le prescrizioni dei piani ambientale e industriale, nonché la progressiva attuazione dell'Aia»;
il Governo ha chiarito poi all'articolo 7 lettera d), che integra le previsioni dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, che «la progressiva adozione delle misure» è intesa nel senso che la stessa è rispettata se la qualità dell'aria nella zona esterna allo stabilimento «non abbia registrato un peggioramento rispetto alla data di inizio della gestione commissariale» e se «alla data di approvazione del piano, siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno 1'80 per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazioni e prescrizioni»;
di conseguenza ciò che conta sarà «dimostrare» di aver avviato 1'80 per cento degli interventi, senza priorità alcuna sull'importanza degli stessi e sull'effettiva conclusione. Inoltre, le sanzioni riferite ad atti imputabili alla gestione precedente al commissariamento, ricadranno sulle «persone fisiche che abbiano posto in essere gli atti o comportamenti», i Riva, e non saranno poste a carico dell'impresa commissariata «per tutta la durata del commissariamento»;
con riferimento alla responsabilità ambientale la Commissione europea ha avviato, già a settembre del 2013, una procedura di infrazione (n. 2177/2013) nei confronti dell'Italia in particolare ad avviso della Commissione risulta evidente che lo stabilimento siderurgico di Taranto è gestito in violazione dell'articolo 14, lettera a) della direttiva 96/61/Ce, a norma del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore rispetti, nel proprio impianto, le condizioni dell'autorizzazione;
la consapevolezza delle autorità italiane in ordine ai pericoli legati all'attività dell'Ilva è ulteriormente dimostrata, a parere della Commissione, dal fatto che con il decreto 4 giugno 2013, n. 61 si è stabilito di nominare un commissario straordinario per oggettivi pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute;
le violazioni dell'Italia, sempre ad avviso della Commissione, ineriscono anche all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della direttiva IPCC secondo la quale gli stati membri devono garantire che gli impianti siano gestiti in modo da evitare fenomeni di inquinamento atmosferico;
infine risulterebbe la violazione dell'articolo 6, paragrafo 3 e dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva sulla responsabilità ambientale,
impegna il Governo
in sede di conversione del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136, recante disposizioni urgenti per fronteggiare emergenze ambientali e industriali a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti urgenti che prevedano misure concrete per ridurre l'impatto ambientale dell'attività produttiva in conformità alle prescrizioni della Commissione in materia di emissioni industriali e di responsabilità ambientale.
9/1885-A/8. Labriola.
La Camera,
premesso che:
la Puglia è una regione che affronta situazioni di emergenza idrica dovute alle modeste precipitazioni e, conseguentemente, alla mancanza di corsi d'acqua adeguati all'approvvigionamento idrico della popolazione residente;
nel corso degli anni, a queste criticità si sono aggiunti altri fattori di rischio: gli elevati valori di evaporazione favoriti dal clima e una non piena consapevolezza, da parte degli enti gestori e della società civile, della necessità di amministrare questa risorsa in maniera accorta nel rispetto dei diversi usi cui era destinata;
lo stabilimento Ilva di Taranto per l'uso industriale, consuma enormi quantitativi di acqua dalle seguenti fonti:
a) Mar Piccolo: nel solo 2007 oltre 1,2 miliardi di metri cubi di acqua sono stati prelevati dal Mar Piccolo di Taranto per mezzo di idrovore che la incanalano l'acqua in condotte che passano al di sotto del quartiere Tamburi di Taranto. Il cedimento della parte superiore di una di queste condotte causò nel 2012 una voragine in Piazza Archimede in cui precipito un furgoncino in sosta mentre si svolgeva il consueto mercato rionale causando tre feriti. Secondo lo studio del dipartimento di idraulica civile del Politecnico di Bari analizzato e citato nel decreto di sequestro del maggio 2013 da parte del GIP Todisco, si apprende che il flusso d'acqua degli scarichi Ilva in Mar Grande, combinato con l'effetto dell'idrovora che preleva l'acqua da Mar Piccolo, condiziona la circolazione idrica in tutto il bacino, determinando la possibilità che gli inquinanti scaricati nel canale arrivino, tramite l'effetto del vento e delle maree, in quindici giorni nel primo seno del Mar Piccolo e qualche giorno dopo nel secondo seno;
b) falde idriche: attualmente contaminate dalle attività antropiche e sottoposte a grave stress idrico e contaminazione salina per via del forte emungimento dei pozzi di cui solo l'Ilva è autorizzata mediante concessioni quinquennali dalla Regione Puglia a prelevare circa 22 milioni di metri cubi all'anno (somma dei volumi idrici dovuti alle concessioni da pozzi per ILVA e pubblicate come documentazione del gestore) dall'acquifero della Murgia Tarantina.
c) fiumi Tara e Fiumetto: sulla base di quanto pubblicato dal Ilva per l'anno 2007 e presente sul sito del Ministero dell'Ambiente nell'ambito della procedura per l'AIA, si apprende che dal fiume Tara sono stati prelevati circa 16 milioni di metri cubi annui mentre le autorizzazioni rilasciate dall'ente per l'irrigazione di Bari nel 1991 permetterebbero un emungimento fino a un massimo di 47 milioni d metri cubi. Dal Fiumetto si consumano 5 milioni circa di mc/a mentre le autorizzazioni del Ministero Lavori Pubblici del 1994 permetterebbero un consumo fino a 15 milioni di mc/a;
d) acqua potabile; dalle acque dell'invaso di Monte Cotugno in Basilicata, cosiddetta «acqua Sinni», che è anche una delle fonti direttamente coinvolte nell'approvvigionamento potabile, utilizzando nel 2010 circa 7,5 milioni di metri cubi ma secondo l'Accordo di Programma, l'Ilva è autorizzata a prelevare fino a 18 milioni di metri cubi all'anno;
è stato previsto da tempo dalla regione Puglia, l'intervento di adeguamento per il riutilizzo dei reflui degli impianti di depurazione «Bellavista» e il «Gennarini» con riutilizzo per uso industriale da parte dell'ILVA di Taranto,
impegna il Governo
a vietare entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto-legge, l'approvvigionamento di acqua potabile per uso industriale, ossia l'approvvigionamento dall’«acqua Sinni» ad ILVA spa e ad ogni altra azienda attiva nel SIN di Taranto.
9/1885-A/9. D'Ambrosio.
La Camera,
premesso che:
visto l'articolo 1 del decreto-legge del 4 giugno 2013, numero 61 «Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.» che disciplina il Commissariamento straordinario per gli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;
visto gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo del 8 luglio 1999, n. 270 «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 270» che disciplinano rispettivamente la nomina del commissario straordinario e i criteri per la scelta dei commissari e degli esperti;
la figura dei Commissari straordinari per gli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale non è stata ancora disciplinate in merito ai criteri di nomina, di incompatibilità e di decadenza,
impegna il Governo
a regolare con provvedimento entro quindici giorni dalla legge di conversione del decreto-legge, i criteri di nomina, incompatibilità e decadenza dei Commissari e/o dei sub Commissari di stabilimenti di interesse strategico nazionale, in linea con agli articoli 38 e 39 del decreto legislativo del 8 luglio 1999, n. 270.
9/1885-A/10. De Lorenzis.
La Camera,
premesso che:
a causa della gravissima situazione di degrado ambientale, il sito dello Stabilimento «Stoppani» di Cogoleto è stato inserito, con decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 – Regolamento recante «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale», tra i siti di rilievo nazionale (S.I.N.), ai fini della bonifica; con decreto ministeriale 8 luglio 2002 è stata decretata la perimetrazione del S.I.N. di «Cogoleto – Stoppani»;
a fronte delle reiterate inadempienze della Società Immobiliare Val Lerone S.p.A., su richiesta della regione Liguria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2006, è stato decretato lo stato di emergenza per il sito ex Stoppani e con successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, è stato nominato un Commissario governativo con poteri straordinari per l'esecuzione dei primi interventi urgenti per il superamento dell'emergenza stessa;
la struttura Commissariale si è sostituita al fallimento nell'esecuzione degli interventi, con oneri a carico dello stesso fallimento consentendo il proficuo svolgimento degli interventi per la messa in sicurezza d'emergenza dell'area, propedeutici all'esecuzione delle operazioni di bonifica, e, dall'altro lato, ha garantito ai lavoratori, già dipendenti dell'Immobiliare Val Lerone, di continuare la propria attività, con il mantenimento dei livelli retributivi già in godimento;
il Commissario delegato si è sostituito in danno con proprie ordinanze nn. 83/07, 89/07 e 128/07 per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza di emergenza relativi alla gestione della falda, allo smaltimento dei rifiuti speciali, alla decontaminazione da amianto, alla decontaminazione e demolizione delle strutture ed alla caratterizzazione di Pian Masino;
in data 31 luglio 2008 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Cogoleto, Comune di Arenzano e Commissario Delegato (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5/12/2006) per la riqualificazione dell'area «Stoppani» con cui, in via preliminare è stata definita la possibilità di sviluppare all'interno delle aree le seguenti attività:
a) polo nautico, nell'area non interessata da praterie di posidonia, in qualità di approdo ed in modo tale da tutelare l'estensione delle spiagge sia a ponente che a levante;
b) attività turistico-ricettive-sportive e del tempo libero in sponda destra e sponda sinistra al torrente Lerone;
c) attività produttive ed artigianali prevalentemente nautiche in sponda destra e sinistra del Torrente Lerone;
d) viabilità e parcheggi di supporto alle aree;
i principali interventi eseguito nel SIN «Ex Stoppani» sono stati:
la rimozione, confezionamento e smaltimento dei rifiuti già posti sotto sequestro dall'Autorità Giudiziaria (Ordinanza 83/07);
la conclusione della decontaminazione da Amianto ed acquisizione da parte della struttura Commissariale delle certificazioni di avvenuto smaltimento e di idoneità al riutilizzo delle Aree da parte della competente ASL; il completamento delle demolizioni dell'Area Sud dello Stabilimento (intervento conclusosi nel mese di giugno 2009);
l'avvio a smaltimento del Solfato Giallo (rifiuto pericoloso);
le parziali demolizioni (decomissioning) dell'Area Nord (parte A fase 1) relative alle strutture maggiormente pericolanti dell'Ex Stabilimento;
ultimazione e messa in servizio il nuovo impianto ECO1 con cui viene garantita H24 il mantenimento dell'attività di messa in sicurezza di emergenza della falda attraverso l'emungimento ed il trattamento delle acque di falda;
la conclusione del rifacimento del muro di contenimento in c.a. di Pian Masino comprensiva di prime misure di messa in sicurezza della falda;
l'ultimazione in data 15 aprile 2011 dei lavori di bonifica degli arenili di Arenzano e Cogoleto compresi nella perimetrazione del S.I.N. di «Cogoleto Stoppani a seguito dei quali la regione Liguria, con D.G.R. n. 1170 del 5 ottobre 2012 ha espresso parere favorevole alla proposta di deperimetrazione degli arenili stessi al fine del suo inoltro al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;
l'ultimazione nel mese di maggio 2013 dei lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa e di completamento canale gronda della Discarica di Molinetto;
a seguito dello stanziamento di circa 4,23 milioni di euro da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e della Regione Liguria (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2013), è stata finanziata la concessione di lavori, il cui progetto e relativo quadro economico sono stati approvati nel mese di dicembre dal Commissario delegato, inerente:
l'adeguamento ai disposti di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 della discarica di Molinetto, il conferimento alla stessa dei rifiuti in deposito presso l'area di Pian Masino (crostoni prelevati dagli arenili), per la quale è stata conclusa la conferenza dei servizi, e la chiusura dell'impianto;
la demolizione delle strutture in grave degrado con elevato rischio di crollo e con gravi ripercussioni all'esterno dell'ex Stabilimento (Area Nord – fase A);
per quanto attiene la bonifica dei suoli e della falda sono stati eseguiti studi e sondaggi propedeutici e che la progettazione definitiva potrà essere predisposta solo in esito a sondaggi sotto alle strutture in corso di demolizione;
preso atto dello stato in cui ancora oggi versa il sito determinando una criticità non solo di natura ambientale ma anche di tipo sanitario a causa dell'esposizione della popolazione alla contaminazione ambientale con elevati valori di cromo esavalente e nichel;
in particolare per quanto riguarda il litorale di Cogoleto, fronte ex stabilimento Stoppani, un arenile di circa mq 10.000, denominata area Ex Envireg, ed altamente inquinata da metalli pesanti (cromo esavalente, nichel, ed altri) in cui vige il divieto di accesso e di balneazione che deve essere ancora oggetto di caratterizzazione e di bonifica ed il cui costo è stimato in circa 20 milioni di euro. Che per poter avviare gli interventi di ripristino ambientale e di bonifica, sono necessari ai fini di completare la messa in sicurezza di emergenza, oltre al mantenimento del funzionamento H24 dell'impianto di trattamento Acque di Falda, ulteriori finanziamenti da parte del Ministero dell'Ambiente (quantificati in circa 12/14 milioni di euro) per consentire la realizzazione delle seguenti attività:
smaltimento dei rifiuti pericolosi non conferibili alla discarica di Molinetto;
completa demolizione delle strutture residuali dell'ex Stabilimento (Area nord fase B); demolizione delle vecchie linee «Eco 1» e «Eco 2» e implementazione della linea di emergenza del sistema di Trattamento Acque di Falda (TAF);
caratterizzazione dell'area dell'ex stabilimento (sponda destra del Torrente Lerone),
impegna il Governo
a sostenere l'ulteriore onere finanziario quantificato in circa 10/14 milioni di euro, relativo al completamento della messa in sicurezza di emergenza, oltre al mantenimento del funzionamento H24 dell'impianto di trattamento Acque di Falda, consentendo quindi la completa demolizione delle strutture, la caratterizzazione dell'area dell'ex stabilimento ed il superamento dello stato emergenziale relativo alla tutela ambientale e sanitaria, in modo da avviare la fase progettuale e le relative attività di bonifica del sito.
9/1885-A/11. Basso, Mariani, Tullo.
La Camera,
premesso che:
a causa della gravissima situazione di degrado ambientale, il sito dello Stabilimento «Stoppani» di Cogoleto è stato inserito, con decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 – Regolamento recante «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale», tra i siti di rilievo nazionale (S.I.N.), ai fini della bonifica; con decreto ministeriale 8 luglio 2002 è stata decretata la perimetrazione del S.I.N. di «Cogoleto – Stoppani»;
a fronte delle reiterate inadempienze della Società Immobiliare Val Lerone S.p.A., su richiesta della regione Liguria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2006, è stato decretato lo stato di emergenza per il sito ex Stoppani e con successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, è stato nominato un Commissario governativo con poteri straordinari per l'esecuzione dei primi interventi urgenti per il superamento dell'emergenza stessa;
la struttura Commissariale si è sostituita al fallimento nell'esecuzione degli interventi, con oneri a carico dello stesso fallimento consentendo il proficuo svolgimento degli interventi per la messa in sicurezza d'emergenza dell'area, propedeutici all'esecuzione delle operazioni di bonifica, e, dall'altro lato, ha garantito ai lavoratori, già dipendenti dell'Immobiliare Val Lerone, di continuare la propria attività, con il mantenimento dei livelli retributivi già in godimento;
il Commissario delegato si è sostituito in danno con proprie ordinanze nn. 83/07, 89/07 e 128/07 per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza di emergenza relativi alla gestione della falda, allo smaltimento dei rifiuti speciali, alla decontaminazione da amianto, alla decontaminazione e demolizione delle strutture ed alla caratterizzazione di Pian Masino;
in data 31 luglio 2008 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Cogoleto, Comune di Arenzano e Commissario Delegato (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5/12/2006) per la riqualificazione dell'area «Stoppani» con cui, in via preliminare è stata definita la possibilità di sviluppare all'interno delle aree le seguenti attività:
a) polo nautico, nell'area non interessata da praterie di posidonia, in qualità di approdo ed in modo tale da tutelare l'estensione delle spiagge sia a ponente che a levante;
b) attività turistico-ricettive-sportive e del tempo libero in sponda destra e sponda sinistra al torrente Lerone;
c) attività produttive ed artigianali prevalentemente nautiche in sponda destra e sinistra del Torrente Lerone;
d) viabilità e parcheggi di supporto alle aree;
i principali interventi eseguito nel SIN «Ex Stoppani» sono stati:
la rimozione, confezionamento e smaltimento dei rifiuti già posti sotto sequestro dall'Autorità Giudiziaria (Ordinanza 83/07);
la conclusione della decontaminazione da Amianto ed acquisizione da parte della struttura Commissariale delle certificazioni di avvenuto smaltimento e di idoneità al riutilizzo delle Aree da parte della competente ASL; il completamento delle demolizioni dell'Area Sud dello Stabilimento (intervento conclusosi nel mese di giugno 2009);
l'avvio a smaltimento del Solfato Giallo (rifiuto pericoloso);
le parziali demolizioni (decomissioning) dell'Area Nord (parte A fase 1) relative alle strutture maggiormente pericolanti dell'Ex Stabilimento;
ultimazione e messa in servizio il nuovo impianto ECO1 con cui viene garantita H24 il mantenimento dell'attività di messa in sicurezza di emergenza della falda attraverso l'emungimento ed il trattamento delle acque di falda;
la conclusione del rifacimento del muro di contenimento in c.a. di Pian Masino comprensiva di prime misure di messa in sicurezza della falda;
l'ultimazione in data 15 aprile 2011 dei lavori di bonifica degli arenili di Arenzano e Cogoleto compresi nella perimetrazione del S.I.N. di «Cogoleto Stoppani a seguito dei quali la regione Liguria, con D.G.R. n. 1170 del 5 ottobre 2012 ha espresso parere favorevole alla proposta di deperimetrazione degli arenili stessi al fine del suo inoltro al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;
l'ultimazione nel mese di maggio 2013 dei lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa e di completamento canale gronda della Discarica di Molinetto;
a seguito dello stanziamento di circa 4,23 milioni di euro da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e della Regione Liguria (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2013), è stata finanziata la concessione di lavori, il cui progetto e relativo quadro economico sono stati approvati nel mese di dicembre dal Commissario delegato, inerente:
l'adeguamento ai disposti di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 della discarica di Molinetto, il conferimento alla stessa dei rifiuti in deposito presso l'area di Pian Masino (crostoni prelevati dagli arenili), per la quale è stata conclusa la conferenza dei servizi, e la chiusura dell'impianto;
la demolizione delle strutture in grave degrado con elevato rischio di crollo e con gravi ripercussioni all'esterno dell'ex Stabilimento (Area Nord – fase A);
per quanto attiene la bonifica dei suoli e della falda sono stati eseguiti studi e sondaggi propedeutici e che la progettazione definitiva potrà essere predisposta solo in esito a sondaggi sotto alle strutture in corso di demolizione;
preso atto dello stato in cui ancora oggi versa il sito determinando una criticità non solo di natura ambientale ma anche di tipo sanitario a causa dell'esposizione della popolazione alla contaminazione ambientale con elevati valori di cromo esavalente e nichel;
in particolare per quanto riguarda il litorale di Cogoleto, fronte ex stabilimento Stoppani, un arenile di circa mq 10.000, denominata area Ex Envireg, ed altamente inquinata da metalli pesanti (cromo esavalente, nichel, ed altri) in cui vige il divieto di accesso e di balneazione che deve essere ancora oggetto di caratterizzazione e di bonifica ed il cui costo è stimato in circa 20 milioni di euro. Che per poter avviare gli interventi di ripristino ambientale e di bonifica, sono necessari ai fini di completare la messa in sicurezza di emergenza, oltre al mantenimento del funzionamento H24 dell'impianto di trattamento Acque di Falda, ulteriori finanziamenti da parte del Ministero dell'Ambiente (quantificati in circa 12/14 milioni di euro) per consentire la realizzazione delle seguenti attività:
smaltimento dei rifiuti pericolosi non conferibili alla discarica di Molinetto;
completa demolizione delle strutture residuali dell'ex Stabilimento (Area nord fase B);
demolizione delle vecchie linee «Eco 1» e «Eco 2» e implementazione della linea di emergenza del sistema di Trattamento Acque di Falda (TAF);
caratterizzazione dell'area dell'ex stabilimento (sponda destra del Torrente Lerone),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con le risorse finanziare disponibili, di sostenere l'ulteriore onere finanziario quantificato in circa 10/14 milioni di euro, relativo al completamento della messa in sicurezza di emergenza, oltre al mantenimento del funzionamento H24 dell'impianto di trattamento Acque di Falda, consentendo quindi la completa demolizione delle strutture, la caratterizzazione dell'area dell'ex stabilimento ed il superamento dello stato emergenziale relativo alla tutela ambientale e sanitaria, in modo da avviare la fase progettuale e le relative attività di bonifica del sito.
9/1885-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Basso, Mariani, Tullo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento introduce, anche a seguito delle modifiche intervenute nel corso del suo esame in Commissione, misure volte a garantire un efficace contrasto all'illegalità, maggiori tutele per l'ambiente e per la salute dei cittadini, nonché risorse per le bonifiche;
tra le novità di maggior rilievo introdotte si rilevano sia la possibilità di utilizzare per le bonifiche dei terreni inquinati anche gli illeciti proventi dei delitti ambientali compiuti in Campania che l'impiego dell'Esercito per contrastare più efficacemente l'illegalità e le ecomafie;
anche se non nei termini e nelle dimensioni rilevate nella cosiddetta Terra dei Fuochi, negli ultimi anni nella regione Lazio, e soprattutto nel Basso Lazio, si è registrato un continuo aumento di inchieste e ritrovamenti di discariche illegali in cui sarebbero stati sversati rifiuti di ogni specie e di ignota origine;
in una intervista a Sky Tg24 il pentito Carmine Schiavone ha dichiarato che tanta gente è destinata a morire a causa dei rifiuti tossici che giacciono nel sottosuolo del Basso Lazio, oltre che della Campania. I rifiuti venivano scaricati da camion e gettati nei campi e nelle cave di sabbia, ha raccontato il pentito ed il motivo del suo ravvedimento sarebbe proprio legato alle evidenti conseguenze per la salute delle persone, soprattutto bambini, causate da quella attività illecita,
impegna il Governo
ad intervenire, anche con iniziative di tipo normativo, in tempi rapidi al fine di estendere l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento anche a quelle aree territoriali contigue alla regione Campania, in particolare alla regione Lazio, in cui le indagini svolte e quelle in corso hanno portato al ritrovamento di siti e discariche illegali in cui sono stati sversati rifiuti tossici nell'arco degli ultimi anni.
9/1885-A/12. Fauttilli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento introduce, anche a seguito delle modifiche intervenute nel corso del suo esame in Commissione, misure volte a garantire un efficace contrasto all'illegalità, maggiori tutele per l'ambiente e per la salute dei cittadini, nonché risorse per le bonifiche;
tra le novità di maggior rilievo introdotte si rilevano sia la possibilità di utilizzare per le bonifiche dei terreni inquinati anche gli illeciti proventi dei delitti ambientali compiuti in Campania che l'impiego dell'Esercito per contrastare più efficacemente l'illegalità e le ecomafie;
anche se non nei termini e nelle dimensioni rilevate nella cosiddetta Terra dei Fuochi, negli ultimi anni nella regione Lazio, e soprattutto nel Basso Lazio, si è registrato un continuo aumento di inchieste e ritrovamenti di discariche illegali in cui sarebbero stati sversati rifiuti di ogni specie e di ignota origine;
in una intervista a Sky Tg24 il pentito Carmine Schiavone ha dichiarato che tanta gente è destinata a morire a causa dei rifiuti tossici che giacciono nel sottosuolo del Basso Lazio, oltre che della Campania. I rifiuti venivano scaricati da camion e gettati nei campi e nelle cave di sabbia, ha raccontato il pentito ed il motivo del suo ravvedimento sarebbe proprio legato alle evidenti conseguenze per la salute delle persone, soprattutto bambini, causate da quella attività illecita,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire, anche con iniziative di tipo normativo, in tempi rapidi al fine di estendere l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento anche a quelle aree territoriali contigue alla regione Campania, in particolare alla regione Lazio, in cui le indagini svolte e quelle in corso hanno portato al ritrovamento di siti e discariche illegali in cui sono stati sversati rifiuti tossici nell'arco degli ultimi anni.
9/1885-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Fauttilli.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 136 del 2013 rappresenta il quinto decreto d'urgenza finora emanato dal Governo per cercare di superare la situazione di emergenza ambientale nell'area di Taranto, collegata alle vicende dello stabilimento ILVA;
l'articolo 7 del disegno di legge in esame modifica la procedura di approvazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'ILVA di Taranto e definisce i presupposti per la progressiva attuazione dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) da parte del Commissario straordinario;
in particolare, la lettera b) incide sulla portata del Piano di tutela ambientale e sanitaria rispetto all'A.I.A., disponendo che il decreto di approvazione del piano costituisce integrazione dell'A.I.A. medesima, estendendo altresì la portata della norma dettata dal terzo periodo del comma 7, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 all'intera A.I.A.;
sul funzionamento dell'ILVA di Taranto, a seguito dell'avvio di una procedura EU Pilot conclusasi negativamente, la Commissione europea ha aperto ufficialmente il 26 settembre 2013 una specifica procedura di infrazione (n. 2177 del 2013), a causa del mancato rispetto da parte dell'Italia della normativa europea sia in materia di emissioni industriali sia di responsabilità ambientale;
nello specifico, la Commissione europea ha dichiarato la messa in mora dell'Italia per violazione della direttiva IPPC avente per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato 1 della direttiva 2008/1/CE, nonché per il mancato rispetto della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale;
dalle osservazioni formulate dalla Commissione europea, risulta chiaramente come lo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto sia gestito in violazione di numerose prescrizioni dell'AIA e come l'attività produttiva dello stabilimento abbia comportato e comporti oggettivamente tuttora pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza reiterata dell'autorizzazione integrata ambientale,
impegna il Governo
a trasmettere, a seguito della sua approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il decreto di approvazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, completo di tutti gli allegati, alla Direzione generale ambiente della Commissione europea presso cui pende la procedura di infrazione n. 2177 del 2013 relativa al funzionamento dell'ILVA di Taranto, al fine di assicurare che il suddetto decreto ministeriale di approvazione del piano ambientale, configurandosi esso stesso, secondo le disposizioni del decreto come «integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale», venga portato all'attenzione delle competenti strutture comunitarie, per prevenire eventuali rilievi e contestazioni da parte della Commissione europea ed accelerare altresì i tempi di aggiornamento periodico degli elementi informativi delle competenti strutture comunitarie in materia ILVA di Taranto.
9/1885-A/13. Spessotto.
La Camera,
premesso che l'articolo 1 del decreto-legge disciplina la procedura della mappatura dei terreni della cosiddetta «Terra dei fuochi», affidando all'ISPRA e all'ARPA Campania lo svolgimento delle indagini tecniche, sulla base di direttive interministeriali che dovranno stabilire indirizzi comuni e priorità, anche facendo riferimento a strumenti di telerilevamento;
ritenuto che occorre effettuare indagini effettive sulle aree inquinate per garantire la congruità dei terreni e delle falde idriche per la coltivazione di prodotti alimentari; occorre effettuare sondaggi, scavi, perforazioni, carotaggi, analisi fisiche e chimiche dei campioni di suolo e delle acque di falda per poter acquisire la giusta conoscenza dello stato di fatto,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative di competenza per l'effettiva attuazione di indagini dirette e caratterizzazioni ambientali sui territori inquinati, al fine di garantire la congruità dei terreni e delle falde idriche per la coltivazione di prodotti alimentari, a tutela della salute dei cittadini sul territorio nazionale.
9/1885-A/14. Matteo Bragantini.
La Camera,
premesso che l'articolo 1 del decreto-legge disciplina la procedura della mappatura dei terreni della cosiddetta «Terra dei fuochi», affidando all'ISPRA e all'ARPA Campania lo svolgimento delle indagini tecniche, sulla base di direttive interministeriali che dovranno stabilire indirizzi comuni e priorità;
ritenuto che occorre garantire controlli serrati sul territorio perché, da quanto emerso dalle telecamere di videosorveglianza già installate, i roghi continuano con fuochi applicati anche da gente comune;
ritenuto, altresì difficile far cambiare vita e costume ad una società che da anni ha maltrattato la propria terra o far riformare il comportamento degli amministratori che da anni hanno trascurato il proprio territorio e hanno permesso l'inquinamento di terreni agricoli fertili, il tombamento e l'incendiamento di rifiuti;
considerato che l'allarme sociale provocato dalla pericolosità dei prodotti agroalimentari campani interessa l'intero Paese poiché ne va di mezzo la salute dei cittadini, non solo della Regione Campania ma di tutti; infatti, la distribuzione commerciale dei prodotti e la movimentazione delle merci avviene attraverso canali complessi e diversificati che nella nostra epoca è impossibile limitare e circoscrivere,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative di competenza per l'effettiva attuazione della sorveglianza e dei controlli sui terreni inquinati, anche mediante sistemi di videosorveglianza, al fine di garantire il cessare dei roghi e il divieto di coltivazione di prodotti alimentari sui terreni perimetrati, a tutela della salute dei cittadini sul territorio nazionale.
9/1885-A/15. Buonanno.
La Camera,
premesso che l'articolo 5, comma 5 del decreto in esame dispone la proroga delle gestioni commissariali relative rispettivamente a Giugliano e Laghetti di Castelvolturno ed a Cogoleto, in deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali previsto dal decreto-legge n. 59 del 2012;
considerato che tali gestioni commissariali si prorogano di anno in anno, rispettivamente dal 2010 e dal 2006, senza evidenziare plausibili motivazioni di necessità e urgenza e senza rendicontare gli interventi già effettuati durante gli anni delle gestioni commissariali,
impegna il Governo
prima di prevedere ulteriori proroghe di gestioni commissariali in deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali previsto dal decreto-legge n. 59 del 2012, a disporre la rendicontazione degli interventi e delle risorse utilizzate durante gli anni delle gestioni commissariali.
9/1885-A/16. Busin.
La Camera,
premesso che:
nel Comune di Berzo Demo (BS) operava, fino al 2010, la ditta SELCA SPA che si occupava del trattamento ed il recupero di rifiuti speciali anche pericolosi ed era dotata di autorizzazione ex decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e poi di AIA ex decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
nel 2004 la Procura della Repubblica di Brescia ha operato un ingente sequestro a cui è seguito il fallimento e la conseguente necessità di mettere in sicurezza e bonificare l'intero sito;
l'operato di SELCA Spa è stato oggetto di attenzione degli organi giudiziari ed è citata nella relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti approvata dalla Commissione il 12 dicembre 2012 quale azienda soggetta ad infiltrazioni malavitose;
il Sindaco di Berzo Demo, con note del 14 ottobre e del 7 novembre 2013, ha comunicato che un sindaco con meno di 2 mila abitanti si trova nella evidente impossibilità economica di affrontare le spese connesse alla messa in sicurezza e alla successiva bonifica non disponendo nemmeno di una struttura tecnico-amministrativa adeguata per affrontare un intervento di tale portata chiedendo alla regione Lombardia di farsi carico direttamente della problematica anche al fine di evitare altri rischi all'ambiente e alla salute;
il fallimento disporrebbe di risorse sufficienti a provvedere alla messa in sicurezza e alla bonifica,
impegna il Governo
a valutare un intervento, in collaborazione con le strutture regionali, per la messa in sicurezza del sito ex SELCA SpA di Berzo Demo e la necessaria bonifica.
9/1885-A/17. (nuova formulazione). Caparini.
La Camera,
premesso che l'articolo 5 comma 2 del decreto in esame delega il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, a modificare la disciplina, la composizione, il funzionamento e il trattamento economico dell'unità Tecnica Amministrativa per i rifiuti della Regione Campania (UTA), a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali esistenti;
considerato che la relazione tecnica non fornisce chiarimenti relativamente ai limiti di organico dell'UTA, nell'ambito dei quali si provvederà a definire la disciplina dell'Unità Tecnica Amministrativa, e alle risorse giacenti sulle contabilità speciali,
impegna il Governo
affinché la riorganizzazione della composizione, funzionamento e trattamento economico dell'unità Tecnica Amministrativa per i rifiuti della Regione Campania (UTA), come prevista dall'articolo 5 comma 2 del presente decreto, non si traduca in aumenti degli emolumenti e del personale di tale Unità.
9/1885-A/18. Fedriga.
La Camera,
premesso che l'articolo 3 del decreto in esame affronta sul piano sanzionatorio la grave situazione dei roghi illeciti nella cosiddetta «terra dei fuochi», attraverso l'introduzione nel decreto legislativo n. 152 del 2006 recante norme in materia ambientale (cosiddetto Codice ambientale) di una specifica fattispecie di reato, relativa alla «combustione illecita di rifiuti», che si aggiunge alle già esistenti fattispecie penali di abbandono di rifiuti e gestione non autorizzata di rifiuti (articoli 255 e 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006);
tenuto conto che il reato della «combustione illecita di rifiuti» era fino ad oggi assente dall'ordinamento;
considerato che non risulta chiara l'esclusione dalla sanzione penale delle attività di combustione controllata di materiale vegetale effettuata dagli imprenditori agricoli o dai privati proprietari di orti o giardini, secondo normali pratiche e consuetudini tradizionalmente osservate nell'attività di coltivazione,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, affinché sia chiarita inequivocabilmente la differenza tra le attività illecite di combustione dei rifiuti e le attività di combustione controllata di materiale vegetale effettuata dagli imprenditori agricoli o dai privati proprietari di orti o giardini, secondo normali pratiche e consuetudini tradizionalmente osservate nell'attività di coltivazione.
9/1885-A/19. Invernizzi.
La Camera,
premesso che l'articolo 2, comma 5-bis, del decreto in esame, nell'ambito della suddivisione del Fondo Unico giustizia, ai fini della bonifica dei siti inquinati della regione Campania, prevede una norma speciale per l'assegnazione a tale scopo dei proventi dei beni confiscati alla criminalità organizzata a seguito dello svolgimento di processi per traffico e smaltimento illegale di rifiuti, relativi a delitti commessi nella medesima regione;
considerato che analoghe disposizioni occorre prevedere per la bonifica di tutti i siti inquinati sul territorio nazionale,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, affinché sia ristabilita una procedura omogenea su tutto il territorio nazionale per la destinazione alle bonifiche dei siti inquinati dei proventi dei beni confiscati alla criminalità organizzata, a seguito dello svolgimento di processi per traffico e smaltimento illegale di rifiuti.
9/1885-A/20. Borghesi.
La Camera,
premesso che:
gli articoli 1 e 2 del decreto in esame individuano procedure, azioni e interventi per la tutela e la bonifica dei siti inquinati della Campania;
l'articolo 8 prevede misure ambientali e sanitarie per garantire e agevolare la bonifica del SIN di Taranto;
oltre a Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN) che, per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza di quello di Taranto;
i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate;
i SIN nazionali, perimetrati dal 1998, hanno una estensione che ricopre circa il 3 per cento del territorio nazionale. I Comuni inclusi nei Sin sono oltre 300, con circa 9 milioni di abitanti. Tali Siti di carattere nazionale differiscono dagli altri siti contaminati anche perché la loro procedura di bonifica è attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può avvalersi anche dell'ISPRA, delle ARPA regionali e dell'ISS (istituto superiore di sanità) ed altri soggetti;
lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni esposte a specifici convegni dall'ISPRA, ha riconosciuto che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma ad hoc sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti; il ripristino ambientale dei SIN avrebbe, oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale, in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili, favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;
sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli iter procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,
impegna il Governo
a valutare la necessità di definire insieme alle regioni, un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN contenente impegni finanziari certi e procedure di semplificazione per avviare le attività di ripristino ambientale e che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità.
9/1885-A/21. Giancarlo Giorgetti.
La Camera,
premesso che:
gli articoli 1 e 2 del decreto in esame individuano procedure, azioni e interventi per la tutela e la bonifica dei siti inquinati della Campania;
l'articolo 8 prevede misure ambientali e sanitarie per garantire e agevolare la bonifica del SIN di Taranto;
oltre a Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;
i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e da suoli e falde contaminate;
tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello di «Venezia (Porto Marghera)», caratterizzato da un forte inquinamento da idrocarburi;
il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assumere idonee iniziative, anche di carattere normativo, dirette alla bonifica o alla messa in sicurezza del sito di «Venezia (Porto Marghera)».
9/1885-A/22. Prataviera.
La Camera,
premesso che:
gli articoli 1 e 2 del decreto in esame individuano procedure, azioni e interventi per la tutela e la bonifica dei siti inquinati della Campania;
l'articolo 8 prevede misure ambientali e sanitarie per garantire e agevolare la bonifica del SIN di Taranto;
oltre a Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;
i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e da suoli e falde contaminate;
tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello dell'area della Seveso, caratterizzato da un forte inquinamento da diossina;
infatti, il 10 luglio 1976 l'area di Seveso e di alcuni comuni vicini fu contaminata da una nube tossica contenente elevate quantità di diossina sprigionatasi in seguito ad un incidente verificatosi presso gli impianti chimici della società elvetica ICMESA, appartenente al gruppo Givaudan-La Roche; tale incidente ha richiesto l'evacuazione di una parte consistente degli abitanti; per questo incidente il nome di Seveso è legato alla direttiva europea 96/82/CE, e successive modificazioni, che impone il censimento di tutti i siti industriali ad alto rischio;
dagli anni Ottanta è in atto un'azione di bonifica del fiume Seveso, con la costruzione di depuratori, anche con risorse statali, ai fini della messa in sicurezza dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale «Lambro-Olona-Seveso», nell'ambito dei programmi triennali del Ministero dell'ambiente per l'azione pubblica e per la tutela ambientale;
il ripristino ambientale dell'area di Seveso avrebbe, oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione,
impegna il Governo
ad assumere idonee iniziative, anche di carattere normativo, dirette alla bonifica o alla messa in sicurezza dell'area di Seveso.
9/1885-A/23. Grimoldi.
La Camera,
premesso che:
gli articoli 1 e 2 direttiva europea 96/82/CE individuano procedure, azioni e interventi per la tutela e la bonifica dei siti inquinati della Campania;
l'articolo 8 prevede misure ambientali e sanitarie per garantire e agevolare la bonifica del SIN di Taranto;
oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;
i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e da suoli e falde contaminate;
tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello del Casale Monferrato nella Provincia di Alessandria, caratterizzato da un forte inquinamento da amianto;
infatti, benché sin dal 1962 fosse noto in tutto il mondo che la polvere di amianto, generata dall'usura dei tetti e usata come materiale di fondo per i selciati, provoca, oltre che alla classica asbestosi, anche una grave forma di cancro, il mesotelioma pleurico, a Casale Monferrato (Alessandria), e ad altre parti del Paese aziende come la Eternit continuarono a produrre manufatti sino al 1986;
in particolare a Casale Monferrato i morti e i contaminati da amianto sono migliaia, anche perché lo stabilimento disperdeva con potenti aeratori la polvere di amianto in tutta la città, causando la contaminazione anche di persone non legate alle attività produttive dell'Eternit. Soltanto nel periodo 2009-2011 nella città monferrina ci sono stati 128 nuovi casi di persone ammalate; la malattia ha un periodo di incubazione di circa 30 anni e pertanto si trovano attualmente in pericolo tutti coloro che fino alla fine degli anni Ottanta risiedevano in zone limitrofe contaminate dalle polveri;
attualmente l'azienda risulta fallita presso il Tribunale di Genova ed il Comune di Casale Monferrato sta spendendo milioni di euro per la bonifica del sito. Nella zona di Casale Monferrato e nell'intera Provincia di Alessandria si contano circa 1.800 morti per esposizione ad amianto, morti avvenute perlopiù in silenzio,
impegna il Governo
ad assumere idonee iniziative, anche di carattere normativo, dirette alla bonifica o alla messa in sicurezza dell'area di Casale Monferrato nella provincia di Alessandria.
9/1885-A/24. Allasia.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto in esame prevede il coinvolgimento dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura assegnando a tale Agenzia ulteriori compiti di supporto e di coordinamento per lo svolgimento di indagini indirizzate alla mappatura dei terreni inquinati;
con il decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, cosiddetto «spending review», ed in particolare con l'articolo 12 di tale decreto, è stata prevista una riduzione dell'organico e delle funzioni dell'AGEA, in funzione di una successiva revisione degli organi vigilati; tale norma è stata successivamente modificata dalla legge di stabilità per il 2014;
da più parti si sono avanzate critiche sull'utilità dell'AGEA per l'agricoltura e per gli agricoltori, anche in virtù degli errori nella gestione dei fondi di finanziamento di cui l'Agenzia si è resa responsabile in passato e in considerazione della maggiore competenza e conoscenza delle realtà territoriali e delle aziende che vi operano da parte delle Regioni,
impegna il Governo
a non assegnare in futuro ulteriori competenze all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in funzione di una progressiva riduzione delle funzioni e dell'organico di tale Agenzia, ai fini della riorganizzazione del settore nell'ottica della razionalizzazione della spesa pubblica.
9/1885-A/25. Caon.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 reca disposizioni in materia di commissari per il rischio idrogeologico, semplificando le procedure di nomina;
tali norme agevolative per la nomina dei Commissari per il rischio idrogeologico, sono indispensabili, vista la continua emergenza in cui versa il Paese su tale fronte;
i disastri accaduti in questi giorni nel territorio del Nord modenese mettono in evidenza la necessità di interventi a carattere strutturale per la prevenzione del rischio idrogeologico e per la manutenzione del territorio per far fronte ad episodi del genere generati da eventi climatici che ormai non sono più l'eccezione, bensì la regola, ogni anno;
ritenuto indispensabile incrementare le risorse disponibili per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali,
impegna il Governo
ad attivare un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, incrementando le risorse destinate alla difesa del suolo.
9/1885-A/26. Gianluca Pini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del decreto in esame reca disposizioni in materia di commissari per il rischio idrogeologico, semplificando le procedure di nomina;
tali norme agevolative per la nomina dei Commissari per il rischio idrogeologico, sono indispensabili, vista la continua emergenza in cui versa il Paese su tale fronte;
i disastri accaduti in questi giorni nel territorio del Nord modenese mettono in evidenza la necessità di interventi a carattere strutturale per la prevenzione del rischio idrogeologico e per la manutenzione del territorio per far fronte ad episodi del genere generati da eventi climatici che ormai non sono più l'eccezione, bensì la regola, ogni anno;
gli enti locali assumono un ruolo fondamentale ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico e della manutenzione del proprio territorio e, spesso, nonostante abbiano la disponibilità delle risorse non riescono ad intervenire per il finanziamento e la realizzazione degli interventi a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno,
impegna il Governo
ad assumere le opportune iniziative per prevedere l'esclusione dai vincoli previsti dal patto di stabilità interno dei finanziamenti pluriennali e delle risorse provenienti dallo Stato, dalle regioni e di quelle proprie degli enti locali, destinate ad interventi di prevenzione, manutenzione del territorio e contrasto al rischio idrogeologico;
9/1885-A/27. Marcolin.
La Camera,
premesso che:
gli articoli 1 e 2 del decreto in esame individuano procedure, azioni e interventi per la tutela e la bonifica dei siti inquinati della Campania;
l'articolo 8 prevede misure ambientali e sanitarie per garantire e agevolare la bonifica del SIN di Taranto, attraverso modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61;
oltre a Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;
i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e da suoli e falde contaminate;
con il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 è stata prevista l'esclusione dai limiti del Patto di Stabilità interno della regione Puglia dei pagamenti destinati agli interventi di attuazione del Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 per la riqualificazione dell'area del sito di interesse nazionale (SIN) di Taranto, finanziati con le risorse statali erogate alla stessa regione Puglia, nel limite di 1,3 milioni per il 2013 e 40 milioni per il 2014;
ritenuto opportuno assumere iniziative simili anche in favore di interventi di bonifica di altri Siti di interesse nazionale allo scopo di svincolare le risorse disponibili,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative, anche legislative, dirette ad escludere dai limiti del Patto di Stabilità interno i finanziamenti erogati dallo Stato alle Regioni destinati ad interventi di bonifica o di messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale.
9/1885-A/28. Guidesi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8, comma 4-ter del presente provvedimento, al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Puglia, prevede che l'Istituto superiore di sanità analizzi e pubblichi i dati dello studio epidemiologico «Sentieri» relativo ai siti di interesse nazionale pugliesi effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorni lo studio per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai superamenti dei valori stabiliti per le polveri sottili;
i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 1990 e del 30 luglio 1997 hanno dichiarato parte del territorio della provincia di Brindisi «area ad elevato rischio di crisi ambientale»;
il successivo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha incluso Brindisi tra i 57 siti di interesse nazionale per interventi di bonifica; com’è noto il criterio di inclusione di un sito tra quelli di interesse nazionale dipende dal rischio sanitario che le condizioni di quel sito determinano per le popolazioni;
il territorio in questione ha un'estensione complessiva di aree private di 21 chilometri quadrati e di aree pubbliche di circa 93 chilometri quadrati, con una popolazione residente nelle aree limitrofe pari a un terzo della popolazione regionale;
ad oggi, nel sito di interesse nazionale di Brindisi l'apparato industriale è caratterizzato da un imponente polo chimico e dal più grande polo energetico nazionale;
in questi due poli operano numerose aziende – alcune delle quali dichiarate a rischio di incidente rilevante – chimiche (l’ex Polimeri Europa oggi Versalis, Syndial, Enipower, Basell Brindisi, Chemgas, Dow Poliuretani Italia, Evc), farmaceutiche, elettriche (per un totale di potenza installata di circa 5.200 megawatt con produzione di elettricità tramite energie fossili e comprensiva della più potente centrale termoelettrica a ciclo combinato – gas metano – di 1170 megawatt dell'Eni, in sostituzione del vecchio petrolchimico), industrie aeronautiche, un deposito di stoccaggio di gpl di 20.000 tonnellate, lo zuccherificio della Sfir alimentato da una centrale elettrica a biomasse, una discarica di rifiuti pericolosi e nocivi, un inceneritore di rifiuti industriali e ospedalieri e una discarica di rifiuti industriali pericolosi e di sostanze altamente nocive di 50 ettari, chiamata Micorosa (in cui sono presenti cloruro di vinile, benzene, arsenico e altro), il cui volume supera i 4 milioni rispetto ai limiti di legge e la cui profondità di sedimentazione è di ben 5 metri;
in particolare, com’è noto, Brindisi ospita la centrale elettrica più climalterante d'Italia – la Federico II Enel spa – con la produzione di circa 12 milioni e mezzo di tonnellate di anidride carbonica nel 2012 ed una quantità di carbone movimentata e bruciata pari a circa 5/6 milioni di tonnellate, trasportate da un nastro scoperto lungo 12 chilometri;
destano serissima preoccupazione i dati rivenienti da numerosi studi condotti da singoli o gruppi di ricercatori che, insieme con gli elementi conoscitivi apportati dall'Arpa Puglia e dalla ASL di Brindisi, permettono di concludere che l'industrializzazione di Brindisi, avviata negli anni Sessanta, ha prodotto un gravissimo inquinamento di suolo, falde, mare e aria;
un recentissimo studio, intitolato «Congenital anomalies among live births in a high environmental risk area. A case-control study in Brindisi – Southern Italy», condotto da Emilio Gianicolo, Cristina Mangia, Marco Cervino, Antonella Bruni, Maria Grazia Andreassi, Giuseppe Latini, grazie a una sinergia del Cnr di Lecce con la Divisione di neonatologia dell'Ospedale Penino di Brindisi, prossimo alla pubblicazione sulla rivista scientifica americana «Environmental Research», dimostra «una relazione significativa tra esposizione ad SO2 (anidride solforosa) ed anomalie congenite, in particolare del cuore» dei neonati;
lo studio Sentieri, per il sito di interesse nazionale di Brindisi, sulla base delle risultanze epidemiologiche, ha proposto di svolgere tre ulteriori tipi di indagini:
1) indagini subcomunali, nelle popolazioni vicine alle attività industriali fonti di rischio, come il petrolchimico e le centrali elettriche, soprattutto per patologie come i tumori pleurico e del polmone;
2) uno studio sullo stato di salute dei lavoratori occupati negli insediamenti industriali di rischio;
3) uno studio di biomonitoraggio per l'individuazione di inquinanti presenti negli organismi delle popolazioni più esposte alle fonti di rischio;
il Governo ha già risposto positivamente all'Interpellanza urgente n. 2-00128 sulla materia oggetto del presente ordine del giorno,
impegna il Governo
a completare con assoluta urgenza, anche per il SIN di Brindisi, lo studio epidemiologico come previsto dal progetto Sentieri e a mettere in campo tutte le misure e le azioni necessarie a rafforzare le attività di prevenzione a tutela della salute e dell'ambiente.
9/1885-A/29. Mariano, Decaro, Ginefra, Losacco, Ventricelli, Capone, Mongiello, Scalfarotto, Bellanova, Pelillo, Michele Bordo, Grassi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8, comma 4-ter del presente provvedimento, al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Puglia, prevede che l'Istituto superiore di sanità analizzi e pubblichi i dati dello studio epidemiologico «Sentieri» relativo ai siti di interesse nazionale pugliesi effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorni lo studio per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai superamenti dei valori stabiliti per le polveri sottili;
i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 1990 e del 30 luglio 1997 hanno dichiarato parte del territorio della provincia di Brindisi «area ad elevato rischio di crisi ambientale»;
il successivo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha incluso Brindisi tra i 57 siti di interesse nazionale per interventi di bonifica; com’è noto il criterio di inclusione di un sito tra quelli di interesse nazionale dipende dal rischio sanitario che le condizioni di quel sito determinano per le popolazioni;
il territorio in questione ha un'estensione complessiva di aree private di 21 chilometri quadrati e di aree pubbliche di circa 93 chilometri quadrati, con una popolazione residente nelle aree limitrofe pari a un terzo della popolazione regionale;
ad oggi, nel sito di interesse nazionale di Brindisi l'apparato industriale è caratterizzato da un imponente polo chimico e dal più grande polo energetico nazionale;
in questi due poli operano numerose aziende – alcune delle quali dichiarate a rischio di incidente rilevante – chimiche (l’ex Polimeri Europa oggi Versalis, Syndial, Enipower, Basell Brindisi, Chemgas, Dow Poliuretani Italia, Evc), farmaceutiche, elettriche (per un totale di potenza installata di circa 5.200 megawatt con produzione di elettricità tramite energie fossili e comprensiva della più potente centrale termoelettrica a ciclo combinato – gas metano – di 1170 megawatt dell'Eni, in sostituzione del vecchio petrolchimico), industrie aeronautiche, un deposito di stoccaggio di gpl di 20.000 tonnellate, lo zuccherificio della Sfir alimentato da una centrale elettrica a biomasse, una discarica di rifiuti pericolosi e nocivi, un inceneritore di rifiuti industriali e ospedalieri e una discarica di rifiuti industriali pericolosi e di sostanze altamente nocive di 50 ettari, chiamata Micorosa (in cui sono presenti cloruro di vinile, benzene, arsenico e altro), il cui volume supera i 4 milioni rispetto ai limiti di legge e la cui profondità di sedimentazione è di ben 5 metri;
in particolare, com’è noto, Brindisi ospita la centrale elettrica più climalterante d'Italia – la Federico II Enel spa – con la produzione di circa 12 milioni e mezzo di tonnellate di anidride carbonica nel 2012 ed una quantità di carbone movimentata e bruciata pari a circa 5/6 milioni di tonnellate, trasportate da un nastro scoperto lungo 12 chilometri;
destano serissima preoccupazione i dati rivenienti da numerosi studi condotti da singoli o gruppi di ricercatori che, insieme con gli elementi conoscitivi apportati dall'Arpa Puglia e dalla ASL di Brindisi, permettono di concludere che l'industrializzazione di Brindisi, avviata negli anni Sessanta, ha prodotto un gravissimo inquinamento di suolo, falde, mare e aria;
un recentissimo studio, intitolato «Congenital anomalies among live births in a high environmental risk area. A case-control study in Brindisi – Southern Italy», condotto da Emilio Gianicolo, Cristina Mangia, Marco Cervino, Antonella Bruni, Maria Grazia Andreassi, Giuseppe Latini, grazie a una sinergia del Cnr di Lecce con la Divisione di neonatologia dell'Ospedale Penino di Brindisi, prossimo alla pubblicazione sulla rivista scientifica americana «Environmental Research», dimostra «una relazione significativa tra esposizione ad SO2 (anidride solforosa) ed anomalie congenite, in particolare del cuore» dei neonati;
lo studio Sentieri, per il sito di interesse nazionale di Brindisi, sulla base delle risultanze epidemiologiche, ha proposto di svolgere tre ulteriori tipi di indagini:
1) indagini subcomunali, nelle popolazioni vicine alle attività industriali fonti di rischio, come il petrolchimico e le centrali elettriche, soprattutto per patologie come i tumori pleurico e del polmone;
2) uno studio sullo stato di salute dei lavoratori occupati negli insediamenti industriali di rischio;
3) uno studio di biomonitoraggio per l'individuazione di inquinanti presenti negli organismi delle popolazioni più esposte alle fonti di rischio;
il Governo ha già risposto positivamente all'Interpellanza urgente n. 2-00128 sulla materia oggetto del presente ordine del giorno,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di completare con assoluta urgenza, anche per il SIN di Brindisi, lo studio epidemiologico come previsto dal progetto Sentieri e a mettere in campo tutte le misure e le azioni necessarie a rafforzare le attività di prevenzione a tutela della salute e dell'ambiente.
9/1885-A/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Mariano, Decaro, Ginefra, Losacco, Ventricelli, Capone, Mongiello, Scalfarotto, Bellanova, Pelillo, Michele Bordo, Grassi.
La Camera,
premesso che:
le criticità ambientali della cosiddetta «Terra dei Fuochi» sono importanti ed è necessaria una rapida risoluzione delle stesse;
nelle more di una pronta approvazione della proposta di legge sui reati ambientali, che comprenda anche la penalizzazione della frode e del falso in ambito ambientale, è importante stabilire metodi che rendano sempre più affidabili i biomonitoraggi sulle matrici di suolo, piante, ortaggi e acque, che in questo momento più che mai dovranno stabilire la qualità di alcune produzioni agroalimentari e la compatibilità con la salute e guideranno i piani di bonifica;
è auspicabile che la normativa che deriverà anche dal provvedimento in esame per determinare i valori di contaminazione nelle aree food e no-food possa migliorare l'attendibilità dei risultati dei monitoraggi stessi;
sono frequenti le segnalazioni di frode nell'ambito dei biomonitoraggi ambientali,
impegna il Governo
a stabilire metodi di ricontrollo a campione dei biomonitoraggi eseguiti nelle aree della «Terra dei Fuochi» da parte di laboratorio indipendente dal primo che ha eseguito l'esame.
9/1885-A/30. Gagnarli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame ha evidenziato le criticità dovute alla cattiva gestione del ciclo dei rifiuti. Una delle principali cause di criticità ambientale è il percolamento dei rifiuti nelle discariche, dovuto in particolare alla componente umida. Per ridurre la pressione ambientale e ottimizzare la filiera dei rifiuti solidi urbani potrebbe essere utile incentivare la gestione a filiera corta e cortissima della componente umida in particolare nelle realtà urbane,
impegna il Governo
a esentare dal pagamento della tassa relativa alla gestione dei rifiuti solidi urbani per 3 anni i residenti in capoluoghi di provincia che gestiranno ex novo autonomamente il rifiuto umido mediante compostiera domestica o condominiale.
9/1885-A/31. Daga.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame ha evidenziato le criticità dovute alla cattiva gestione del ciclo dei rifiuti. Una delle principali cause di criticità ambientale è il percolamento dei rifiuti nelle discariche, dovuto in particolare alla componente umida. Per ridurre la pressione ambientale e ottimizzare la filiera dei rifiuti solidi urbani potrebbe essere utile incentivare la gestione a filiera corta e cortissima della componente umida in particolare nelle realtà urbane,
impegna il Governo
a ridurre del 50 per cento per 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la tariffa per la gestione dei rifiuti agli esercenti nel settore della ristorazione che si muniranno ex novo di compostiera e gestiranno autonomamente il rifiuto umido in aree di loro pertinenza e ad introdurre forme di controllo quantitativo.
9/1885-A/32. Segoni.
La Camera,
premesso che:
le emergenze ambientali dovute a dissesto idrogeologico stanno diventando sempre più pressanti, in parte per l'abbandono del territorio. La ricerca di forme di tutela, di conservazione e di ripristino del paesaggio, comprendenti in particolare la manutenzione di strutture esistenti potrebbe determinare la riduzione del rischio. Tali opere avrebbero bisogno di un notevole impegno di manodopera e di programmazione;
le somme da destinare a tali servizi saranno recuperate indirettamente dal risparmio realizzato dalla riduzione delle risorse da destinare alle emergenze,
impegna il Governo
ad adoperarsi per la l'istituzione del servizio civile contro il dissesto idrogeologico.
9/1885-A/33. Gallinella.
La Camera,
premesso che:
i dati epidemiologici dei registri mesoteliomi regionali continuano a fornire dati preziosi in merito all'esposizione all'amianto della popolazione. La filiera di gestione e messa in sicurezza dell'amianto in Italia non è ancora stata ottimizzata;
nelle aree limitrofe all'Ilva di Taranto in particolare sono stati segnalati tassi standardizzati di mortalità di 4 volte superiori alla media nazionale per tumori maligni della pleura correlati all'amianto;
è necessario tenere alta l'attenzione su questi temi, per cui non è accettabile l'indebolimento della sorveglianza epidemiologica, che contribuisce a certificare la riduzione dell'esposizione della popolazione,
impegna il Governo
a valutare l'efficacia dei registri mesoteliomi regionali su tutto il territorio nazionale e a intraprendere eventuali iniziative di potenziamento degli stessi.
9/1885-A/34. Terzoni.
La Camera,
premesso che:
la situazione ambientale della provincia di Taranto è compromessa in maniera importante. Il paesaggio e l'ambiente naturale preesistenti alla massiva industrializzazione erano caratterizzati da paesaggi e da ecosistemi di enorme pregio. In tale realtà l'assetto economico potrebbe essere basato anche sul rilancio della produzione agroalimentare e sul turismo;
risulta impellente la bonifica dei siti inquinati mediante piani razionali e condivisi;
in particolare il Mar Piccolo è una realtà di grande rilievo paesaggistico e correlata alla produzione di mitili di qualità riconosciuta a livello mondiale. Il livello di inquinamento in tale realtà è stato decisamente importante ma la riduzione della pressione inquinante sta portando gradualmente a condizioni migliori per tutte le forme di vita ivi presenti. Nuovi attacchi a queste aree potrebbero compromettere irreparabilmente questo delicato ecosistema che ha ospitato persino i cavallucci marini,
impegna il Governo
ad impedire dragaggi del Mar Piccolo di Taranto e l'utilizzo di tale area per attività portuali maggiormente impattanti di quelle presenti.
9/1885-A/35. L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
è necessario un concreto intervento a tutela della salute della popolazione della provincia di Taranto, esposta da decenni a gravi livelli di pressione inquinante che stanno proseguendo in maniera abnorme, tanto da determinare un'emergenza ambientale nazionale prioritaria;
tra gli strumenti da utilizzare si evidenzia la puntualizzazione e pubblicazione analitica degli studi epidemiologici, oltre al potenziamento degli stessi, nonché lo screening indirizzato dagli studi epidemiologici stessi,
impegna il Governo
a valutare, interfacciandosi con la Regione Puglia, l'offerta assistenziale a disposizione della popolazione, in particolare per quanto riguarda l'assistenza specialistica legata alle patologie correlate all'ambiente, in relazione anche all'assistenza domiciliare specialistica per le stesse e a prendere provvedimenti di adeguamento alle reali necessità e a valutare l'impiego delle somme destinate all'uopo da precedenti provvedimenti.
9/1885-A/36. Liuzzi.
La Camera,
premesso che:
le criticità ambientali dei SIN sono di difficile risoluzione. La sommatoria dei fattori di rischio è uno dei punti di aggravamento della situazione per le popolazioni e gli ambienti interessati, in particolare il superamento delle polveri sottili, che è stato ufficialmente dichiarato cancerogeno nel 2013 dall'OMS e dalla IARC;
si presenta in alcune delle realtà rientranti nei SIN;
lo studio Sentieri, in merito ai dati processati 1995-2002, ha dimostrato oltre 1200 decessi annui per le aree SIN, con conseguenti gravi aspetti sociali ed economici;
per limitare questi aspetti è possibile, con strumenti validati scientificamente, ridurre la pressione ambientale delle popolazioni;
alcuni di questi strumenti sono oltretutto a costo «zero» per lo Stato;
nel merito, il sottoscrittore del presente atto intende sottolineare quanto emerso dallo studio del Centro ricerche edilizia e mercato (Cresme), recentemente esposto in Commissione Ambiente, che ha evidenziato come la defiscalizzazione al 65 per cento degli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici abbia portato su un ambito pluriennale a un introito aggiuntivo per lo Stato di oltre 500 milioni di euro annui, anche per lo stimolo al mercato e all'emersione del sommerso, e ha determinato la creazione di oltre 200 mila posti di lavoro; il passaggio a una defiscalizzazione del 75 per cento di questi interventi potrebbe essere anch'essa a costo zero per le casse statali, fornendo oltretutto un ulteriore concreto stimolo occupazionale; l'applicazione di questa misura a partire dalle aree SIN potrebbe essere un concreto metodo di riduzione dell'inquinamento in tali aree;
il sottoscrittore del presente atto intende inoltre sottolineare che il settore della mobilità sostenibile è valutato come il più potente determinante di occupazione e qualità di vita;
le emissioni di polveri sottili da parte del settore del riscaldamento domestico e della mobilità rappresentano oltre il 70 per cento delle emissioni documentate in media in Italia,
impegna il Governo
a predisporre misure di defiscalizzazione per le opere di bonifica, di riconversione energetica in edilizia (ad esempio con la defiscalizzazione al 75 per cento degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici) e mobilità sostenibile per le aree SIN.
9/1885-A/37. Zolezzi.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame per quanto attiene la parte riguardante la Regione Campania pone l'accento sulla situazione della cosiddetta Terra dei fuochi;
l'allarme è collegato al ripetersi dei fenomeni descritti come roghi tossici, per mezzo dei quali vengono bruciati e smaltiti all'aria aperta ogni tipo di rifiuto e senza alcun controllo. È evidente l'esigenza di reprimere il fenomeno ogni sua forma. Tuttavia bisogna rivolgere attenzione anche verso tutto ciò che in questi anni è stato interrato nei territori interessati. Dal 1991 al 2013 nelle numerose inchieste sono state coinvolte ben 443 aziende: la stragrande maggioranza di queste ultime con sede sociale al Centro e al Nord Italia. In 22 anni sono stati sversati nella Terra dei Fuochi da 10 a 30 milioni di tonnellate di veleni. Oltre 410 mila camion. Rifiuti tossici di ogni tipo persino rifiuti prodotti da petrolchimici storici del nostro Paese (l'Acna di Cengio, l'ex Enichem di Priolo, i fanghi conciari della zona di Santa Croce);
le confessioni del camorrista Schiavone hanno delineato uno scenario drammatico, tale che si è anche parlato in alcuni casi di una impossibilità dell'opera di bonifica o comunque di tempi lunghissimi. Il punto chiave è l'intreccio tra malaffare locale ed interessi delle aziende del Centro-Nord che per puro profitto hanno accettato, optato per lasciar smaltire illegalmente i propri rifiuti dalle mafie. Oggi la Campania è una terra strangolata dall'inquinamento e ci sono migliaia di persone con gravi problemi di ordine sanitario. È necessario pervenire ad una mappatura del tipo di rifiuti interrati e delle aziende che hanno certamente contribuito alla costruzione silenziosa di questo inferno sotterraneo;
secondo alcuni studi di settore tramite il pattern delle diossine su qualunque matrice sarebbe possibile reperire l'origine dell'inquinamento e quindi all'azienda produttrice,
impegna il Governo
ad avviare una ricerca, tramite prestigiosi enti nazionali ed esteri – quali l'Università Ca’ Foscari di Venezia, o l'istituto tedesco Max Planck – sul pattern delle diossine su qualunque matrice dei rifiuti interrati, al fine di pervenire all'origine dell'inquinamento ed alle aziende produttrici.
9/1885-A/38. Busto.
La Camera,
premesso che:
oggi la Regione Campania risulta essere una delle terre più inquinate d'Europa e questo è stato possibile a causa della connivenza di interessi economici e politici degli ultimi decenni. Una sorta di patto tra criminalità organizzata, istituzioni ed aziende che hanno reso quei territori delle bombe ad orologeria per tutti gli abitanti e non solo. In tutto ciò è necessario avviare, parallelamente all'attività di bonifica, cura della popolazione e punizione dei responsabili, un'opera di informazione preventiva sulla natura stessa del danno ambientale. Un'operazione che partendo dalle scuole possa attraversare anche le aziende e le stesse istituzioni. Lavoro di informazione e prevenzione che possa riguardare non solo la Regione Campania ma l'intero Paese Italia, perché solo da una vera e propria rivoluzione culturale sul tema dei rifiuti possiamo sperare che il futuro sia sempre meno nero e più verde,
impegna il Governo
a porre in essere, con tutti gli strumenti in suo possesso, un'opera di informazione nazionale – a partire dalle scuole ma senza tralasciare aziende ed istituzioni – riguardante gli effetti del danno ambientale dovuto allo smaltimento illegale dei rifiuti sull'ambiente e sulla salute dei cittadini.
9/1885-A/39. Dell'Orco.
La Camera,
premesso che:
secondo un recente report pubblicato dal Ministero della salute, nel 2009 in Campania sono stati prodotti 5 milioni di tonnellate di rifiuti tossici rispetto ai 3 milioni e 750 mila del 2008, con un incremento del 13 per cento. Una percentuale, assicurano gli esperti, che è ulteriormente aumentata negli anni successivi. Rispetto al presente decreto, uno dei punti centrali per affrontare seriamente la problematica è quello di rifiutare l'approccio localistico, ossia quello che porterebbe ad una regionalizzare del problema. Questo perché il problema è di natura nazionale, nonché internazionale;
sulla base di queste considerazioni è possibile ipotizzare, se non individuare, le nuove rotte dei veleni. È così possibile individuare le nuove terre, anche fuori dall'Italia, chiamate ad «ospitare» rifiuti di ogni tipo. Si parla naturalmente di Africa, in Paesi come la Somalia, ma anche dell'Est europeo, in particolare la Romania,
impegna il Governo
a prendere ogni iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di individuare e reprimere le nuove vie dei veleni, che portano i rifiuti dall'Italia all'estero.
9/1885-A/40. Vignaroli.
La Camera,
premesso che:
la partecipazione dei cittadini al monitoraggio e al presidio delle aree interessate dalla vicende oggetto del presente decreto rappresenta un fattore di fondamentale importanza non solo per la prevenzione materiale degli episodi causa di criticità ambientali, ma anche per la diffusione del senso di appartenenza ad una comunità interessata alla tutela del suolo in quanto bene comune;
una popolazione informata e direttamente coinvolta nelle attività di gestione del proprio territorio rappresenta l'antidoto più potente al protrarsi delle attività della criminalità organizzata;
considerate le disposizioni della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, siglata ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108,
impegna il Governo
a garantire la possibilità da parte di associazioni, comitati locali e cittadini residenti, non solo di partecipare, ma anche di costituire consigli consultivi della comunità locale nei quali sia garantita la presenza di rappresentanze dei cittadini residenti, nonché delle principali organizzazioni agricole e ambientaliste, degli enti locali e della regione Campania.
9/1885-A/41. De Rosa.
La Camera,
premesso che:
la «Terra dei fuochi» rappresenta, un vasto territorio, abitato da svariate centinaia di migliaia di persone, in cui da anni è stato perpetrato e, ancor oggi si consuma, lo sversamento illegale e a basso costo, ma altissimo in termini di vite umane, di rifiuti industriali pericolosi e tossici;
il dramma che vive la «Campania felix» è caratterizzato dalla cosiddetta «Terra dei fuochi» e dalla cosiddetta «Terra dei veleni», due situazioni connesse ma ben distinte, determinate entrambe non dai rifiuti urbani – che tanta confusione hanno generato in questi lunghi anni – ma dai rifiuti industriali tossici e nocivi per la salute dei cittadini;
l'articolo 2 del decreto in esame disciplina l'istituzione di una Commissione con l'obiettivo di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale per i terreni agricoli della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli da destinare solo a particolari produzioni agroalimentari;
tuttavia, il provvedimento dimostra tutta la propria resistenza al coinvolgimento della partecipazione associativa territoriale nelle scelte di politica ambientale, salutare, produttiva, agricola ed economica,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative al fine di valutare l'opportunità di prevedere nella composizione della Commissione una rappresentanza scelta dalle organizzazioni no profit, senza fini di lucro, che da più di un anno svolgono sul territorio della Regione Campania opera di sensibilizzazione sociale e culturale inerente all'emergenza ambientale.
9/1885-A/42. D'Agostino, Antimo Cesaro, Cimmino.
La Camera,
premesso che:
la «Terra dei fuochi» rappresenta, un vasto territorio, abitato da svariate centinaia di migliaia di persone, in cui da anni è stato perpetrato e, ancor oggi si consuma, lo sversamento illegale e a basso costo, ma altissimo in termini di vite umane, di rifiuti industriali pericolosi e tossici;
il dramma che vive la «Campania felix» è caratterizzato dalla cosiddetta «Terra dei fuochi» e dalla cosiddetta «Terra dei veleni», due situazioni connesse ma ben distinte, determinate entrambe non dai rifiuti urbani – che tanta confusione hanno generato in questi lunghi anni – ma dai rifiuti industriali tossici e nocivi per la salute dei cittadini;
l'articolo 2 del decreto in esame disciplina l'istituzione di una Commissione con l'obiettivo di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale per i terreni agricoli della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli da destinare solo a particolari produzioni agroalimentari;
tuttavia, il provvedimento dimostra tutta la propria resistenza al coinvolgimento della partecipazione associativa territoriale nelle scelte di politica ambientale, salutare, produttiva, agricola ed economica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere nella composizione della Commissione una rappresentanza scelta dalle organizzazioni no profit, senza fini di lucro, che da più di un anno svolgono sul territorio della Regione Campania opera di sensibilizzazione sociale e culturale inerente all'emergenza ambientale.
9/1885-A/42. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Agostino, Antimo Cesaro, Cimmino.
La Camera,
premesso che:
il decreto oggi all'esame ha come finalità principale quella di risolvere la problematica della Terra dei fuochi soprattutto riguardo agli aspetti ambientali e sanitari, nonché per far fronte alle ripercussioni economiche gravanti in particolare sull'agricoltura campana;
il decreto, per il ruolo fondante attribuito alle istituzioni statali, risulta in contraddizione con la recente derubricazione dell'area da SIN (Sito di interesse nazionale), per il quale l'amministrazione competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a SIR (Sito di interesse regionale), per il quale l'amministrazione competente è la Regione;
inoltre la sovrapposizione della problematica della Terra dei fuochi a quella delle bonifiche, oggi si registra un forte ritardo nella realizzazione degli interventi nell'ex territorio Sin «Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano» in cui ricade la Terra dei fuochi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di configurare tale area di nuovo come SIN.
9/1885-A/43. Cimmino, Antimo Cesaro, D'Agostino.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame affronta, tra l'altro, la grave situazione di emergenza ambientale e sanitaria in Campania, con particolare riferimento al territorio denominato «Terra dei fuochi», interessato dall'annoso fenomeno dei roghi di rifiuti tossici sversati e interrati illegalmente;
si prevede l'avvio delle indagini indispensabili per la mappatura e la conseguente perimetrazione dei terreni agricoli della regione, per arrivare a indicare i terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, e quelli da destinare invece solo a particolari produzioni agroalimentari;
conseguente alla suddetta attività di mappatura dei terreni agricoli si prevede l'avvio di un programma di bonifica dei terreni agricoli inquinati, anche con il coinvolgimento delle società partecipate della regione Campania che già operano in tali ambiti, e prevedendo opportune forme di controllo volte a prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione dei medesimi lavori di bonifica e di disinquinamento dei siti inquinati;
ai fini dell'individuazione dei soggetti che dovranno attuare gli interventi di bonifica si prevede positivamente il ricorso a bandi di gara a evidenza pubblica;
in questo ambito è altresì indispensabile prevedere l'esclusione – tra gli attuatori dei suddetti interventi – dei soggetti che sono stati responsabili, direttamente o indirettamente (tramite altre società ad essi riconducibili), dell'inquinamento;
peraltro la possibilità di escludere dagli appalti, oltre alle ditte senza certificazione antimafia, le ditte che hanno compiuto reati ambientali, è un tema che è stato richiesto anche dai prefetti di Napoli e Caserta;
è indispensabile quindi aggiungere una apposita certificazione delle ditte che hanno compiuto reati ambientali, da affiancare alla vigente certificazione antimafia. Sotto quest'ultimo aspetto va ricordato che gli stessi prefetti hanno da tempo segnalato che anche la semplice certificazione antimafia è per loro tecnicamente farraginosa e che spesso non consente di poter fare tutti i controlli necessari, non essendoci un unico cervellone elettronico in grado di fornirgli tutti i dati aggiornati, e considerando che dopo sessanta-novanta giorni scatta il silenzio assenso,
impegna il Governo:
a prevedere che i soggetti attuatori degli interventi di bonifica dei terreni della regione Campania, non possono essere stati responsabili dell'inquinamento di dette aree, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di eventuali cariche direttive ricoperte in società coinvolte in raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti pericolosi in assenza di autorizzazione;
a prevedere una apposita certificazione delle ditte che hanno compiuto reati ambientali, da affiancare alla vigente certificazione antimafia, prevedendo conseguentemente la centralizzazione delle banche dati relativamente ad entrambe le certificazioni, al fine di poter effettuare tutti gli indispensabili controlli nei tempi utili.
9/1885-A/44. Zaratti, Fava, Pellegrino, Zan, Migliore, Scotto, Giancarlo Giordano, Ragosta, Di Salvo, Piazzoni, Manfredi, Bindi, Tino Iannuzzi, Bossa, Picierno, Di Lello.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame affronta, tra l'altro, la grave situazione di emergenza ambientale e sanitaria in Campania, con particolare riferimento al territorio denominato «Terra dei fuochi», interessato dall'annoso fenomeno dei roghi di rifiuti tossici sversati e interrati illegalmente;
si prevede l'avvio delle indagini indispensabili per la mappatura e la conseguente perimetrazione dei terreni agricoli della regione, per arrivare a indicare i terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, e quelli da destinare invece solo a particolari produzioni agroalimentari;
conseguente alla suddetta attività di mappatura dei terreni agricoli si prevede l'avvio di un programma di bonifica dei terreni agricoli inquinati, anche con il coinvolgimento delle società partecipate della regione Campania che già operano in tali ambiti, e prevedendo opportune forme di controllo volte a prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione dei medesimi lavori di bonifica e di disinquinamento dei siti inquinati;
ai fini dell'individuazione dei soggetti che dovranno attuare gli interventi di bonifica si prevede positivamente il ricorso a bandi di gara a evidenza pubblica;
in questo ambito è altresì indispensabile prevedere l'esclusione – tra gli attuatori dei suddetti interventi – dei soggetti che sono stati responsabili, direttamente o indirettamente (tramite altre società ad essi riconducibili), dell'inquinamento;
peraltro la possibilità di escludere dagli appalti, oltre alle ditte senza certificazione antimafia, le ditte che hanno compiuto reati ambientali, è un tema che è stato richiesto anche dai prefetti di Napoli e Caserta;
è indispensabile quindi aggiungere una apposita certificazione delle ditte che hanno compiuto reati ambientali, da affiancare alla vigente certificazione antimafia. Sotto quest'ultimo aspetto va ricordato che gli stessi prefetti hanno da tempo segnalato che anche la semplice certificazione antimafia è per loro tecnicamente farraginosa e che spesso non consente di poter fare tutti i controlli necessari, non essendoci un unico cervellone elettronico in grado di fornirgli tutti i dati aggiornati, e considerando che dopo sessanta-novanta giorni scatta il silenzio assenso,
impegna il Governo
a garantire tutte le misure idonee ad evitare ogni infiltrazione criminale, in particolare di imprese collegate direttamente o indirettamente all'attività di gestione illecita dei rifiuti.
9/1885-A/44. (Testo modificato nel corso della seduta) Zaratti, Fava, Pellegrino, Zan, Migliore, Scotto, Giancarlo Giordano, Ragosta, Di Salvo, Piazzoni, Manfredi, Bindi, Tino Iannuzzi, Bossa, Picierno, Di Lello.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame predispone alcune disposizioni urgenti per fare fronte al gravissimo allarme, anche sociale, provocato dal diffuso inquinamento di molti terreni agricoli campani e sulla conseguente pericolosità per la salute umana dei prodotti agroalimentari di quella regione e in particolare nell'area denominata «Terra dei fuochi»;
dalla desecretazione dei verbali delle dichiarazioni rese nel 1997 dal collaboratore di giustizia Carmine Schiavone si apprende come nello smaltimento dei rifiuti tossici oltre alla camorra erano coinvolte diverse organizzazioni criminali – come mafia, `ndrangheta e Sacra Corona Unita – tanto da fare ipotizzare che in diverse zone di Sicilia, Calabria e Puglia, le cosche abbiano agito come il clan dei Casalesi nella regione Campania;
a seguito di tali gravi e importanti dichiarazioni, vicende analoghe a quella della «Terra dei fuochi» potrebbero riguardare, tra l'altro, anche la Sicilia e in particolare l'area della miniera di «Bosco Palo» ricadente nella ripartizione amministrativa nel comune di San Cataldo in provincia di Caltanissetta dove la società denominata «Aria», con sede a Catania, si è occupata per anni di smaltimento di rifiuti speciali ed è sospettata, a vario titolo, di essere la principale responsabile dell'avvelenamento di una intera area nel cuore della Sicilia, in provincia di Caltanissetta, e, precisamente, tra i comuni di Serradifalco, San Cataldo, e Mussomeli;
negli anni ’60 la miniera di «Bosco Palo» aveva tre pozzi di trivellazione, da cui si estraevano sali potassici – kainite – molto utilizzati in agricoltura, occupava un personale di 600 unità, ed è appartenuta alla Montecatini fino al 1978, poi passata all'Industria Sali Potassici e Affini, ISPEA, società con capitali pubblici, fino alla chiusura avvenuta nel 1988;
successivamente alla chiusura, ai margini della miniera è rimasto per anni un deposito consistente di scarti – complessivamente quattro milioni di metri cubi di sali di potassio che a contatto con la luce solare e con l'interazione elettromagnetica dei fulmini, provocano la dispersione nell'aria di molecole di «potassio 40», ritenuto da parecchi studi e dagli esperti molto radioattivo, e di prodotti di decadimento delle catene uranio-torio che grazie all'interazione della luce solare, stimolano la produzione di radiazioni (Isotopo K40);
la suddetta miniera di «Bosco Palo» rappresenta, oggi, una vera e propria «bomba ecologica». Tale drammaticità ambientale è inizialmente imputabile alla pessima gestione, se non addirittura mancata gestione del ciclo postindustriale. Peraltro la bonifica dell'area in questione non potrà essere portata avanti dall'ARPA regionale per la mancanza di attrezzature adeguate;
la questione ambientale della miniera di «Bosco Palo» è stata recentemente riportata all'attenzione dell'opinione pubblica e della magistratura, grazie all'impegno del «Tavolo di regia per lo sviluppo e la legalità della provincia di Caltanissetta» e alle iniziative poste in essere dalla camera di commercio di Caltanissetta che sul tema dell'inquinamento ambientale della zona, ha promosso un convegno con l'intento di sensibilizzare quei soggetti che possono essere a conoscenza di fatti delittuosi, utili ai fini di un'inchiesta che chiarisca in modo inequivocabile le responsabilità penali e ambientali di chi ha prodotto tale scempio ambientale;
la direzione investigativa antimafia, sezione di Caltanissetta, ha aperto un'inchiesta sul traffico di rifiuti pericolosi, speciali, radioattivi e disastro ambientale e omissioni degli enti preposti al controllo della miniera di «Bosco Palo» e del territorio limitrofo;
i residui di lavorazione della miniera sarebbero alla base della diffusione, nella zona, di tumori e di malattie neurodegenerative, si pensi che quest'area del nisseno ha un tasso di mortalità che è parecchio al di sopra di quello nazionale. Peraltro un recente test del nucleo operativo ecologico, NOE, dei carabinieri, ha verificato empiricamente l'inquinamento persistente delle falde,
impegna il Governo:
ad attivarsi con sollecitudine affinché venga realizzato uno studio epidemiologico mirato e circoscritto alla zona della miniera di «Bosco Palo» e alle miniere di zolfo di Stincone e Apoforte, per verificare in che misura il tasso di inquinamento abbia inciso e incida significativamente sulla salute degli abitanti, sulle coltivazioni orticole e arboree, sui terreni e le falde acquifere;
ad intervenire urgentemente al fine di avviare le conseguenti attività di bonifica, valutando peraltro la possibilità di dichiarare l'area sito di interesse nazionale.
9/1885-A/45. Palazzotto, Zan, Zaratti, Pellegrino.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame predispone alcune disposizioni urgenti per fare fronte al gravissimo allarme, anche sociale, provocato dal diffuso inquinamento di molti terreni agricoli campani e sulla conseguente pericolosità per la salute umana dei prodotti agroalimentari di quella regione e in particolare nell'area denominata «Terra dei fuochi»;
dalla desecretazione dei verbali delle dichiarazioni rese nel 1997 dal collaboratore di giustizia Carmine Schiavone si apprende come nello smaltimento dei rifiuti tossici oltre alla camorra erano coinvolte diverse organizzazioni criminali – come mafia, `ndrangheta e Sacra Corona Unita – tanto da fare ipotizzare che in diverse zone di Sicilia, Calabria e Puglia, le cosche abbiano agito come il clan dei Casalesi nella regione Campania;
a seguito di tali gravi e importanti dichiarazioni, vicende analoghe a quella della «Terra dei fuochi» potrebbero riguardare, tra l'altro, anche la Sicilia e in particolare l'area della miniera di «Bosco Palo» ricadente nella ripartizione amministrativa nel comune di San Cataldo in provincia di Caltanissetta dove la società denominata «Aria», con sede a Catania, si è occupata per anni di smaltimento di rifiuti speciali ed è sospettata, a vario titolo, di essere la principale responsabile dell'avvelenamento di una intera area nel cuore della Sicilia, in provincia di Caltanissetta, e, precisamente, tra i comuni di Serradifalco, San Cataldo, e Mussomeli;
negli anni ’60 la miniera di «Bosco Palo» aveva tre pozzi di trivellazione, da cui si estraevano sali potassici – kainite – molto utilizzati in agricoltura, occupava un personale di 600 unità, ed è appartenuta alla Montecatini fino al 1978, poi passata all'Industria Sali Potassici e Affini, ISPEA, società con capitali pubblici, fino alla chiusura avvenuta nel 1988;
successivamente alla chiusura, ai margini della miniera è rimasto per anni un deposito consistente di scarti – complessivamente quattro milioni di metri cubi di sali di potassio che a contatto con la luce solare e con l'interazione elettromagnetica dei fulmini, provocano la dispersione nell'aria di molecole di «potassio 40», ritenuto da parecchi studi e dagli esperti molto radioattivo, e di prodotti di decadimento delle catene uranio-torio che grazie all'interazione della luce solare, stimolano la produzione di radiazioni (Isotopo K40);
la suddetta miniera di «Bosco Palo» rappresenta, oggi, una vera e propria «bomba ecologica». Tale drammaticità ambientale è inizialmente imputabile alla pessima gestione, se non addirittura mancata gestione del ciclo postindustriale. Peraltro la bonifica dell'area in questione non potrà essere portata avanti dall'ARPA regionale per la mancanza di attrezzature adeguate;
la questione ambientale della miniera di «Bosco Palo» è stata recentemente riportata all'attenzione dell'opinione pubblica e della magistratura, grazie all'impegno del «Tavolo di regia per lo sviluppo e la legalità della provincia di Caltanissetta» e alle iniziative poste in essere dalla camera di commercio di Caltanissetta che sul tema dell'inquinamento ambientale della zona, ha promosso un convegno con l'intento di sensibilizzare quei soggetti che possono essere a conoscenza di fatti delittuosi, utili ai fini di un'inchiesta che chiarisca in modo inequivocabile le responsabilità penali e ambientali di chi ha prodotto tale scempio ambientale;
la direzione investigativa antimafia, sezione di Caltanissetta, ha aperto un'inchiesta sul traffico di rifiuti pericolosi, speciali, radioattivi e disastro ambientale e omissioni degli enti preposti al controllo della miniera di «Bosco Palo» e del territorio limitrofo;
i residui di lavorazione della miniera sarebbero alla base della diffusione, nella zona, di tumori e di malattie neurodegenerative, si pensi che quest'area del nisseno ha un tasso di mortalità che è parecchio al di sopra di quello nazionale. Peraltro un recente test del nucleo operativo ecologico, NOE, dei carabinieri, ha verificato empiricamente l'inquinamento persistente delle falde,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di attivarsi con sollecitudine affinché venga realizzato uno studio epidemiologico mirato e circoscritto alla zona della miniera di «Bosco Palo» e alle miniere di zolfo di Stincone e Apoforte, per verificare in che misura il tasso di inquinamento abbia inciso e incida significativamente sulla salute degli abitanti, sulle coltivazioni orticole e arboree, sui terreni e le falde acquifere;
ad intervenire urgentemente al fine di avviare le conseguenti attività di bonifica, valutando peraltro la possibilità di dichiarare l'area sito di interesse nazionale.
9/1885-A/45. (Testo modificato nel corso della seduta) Palazzotto, Zan, Zaratti, Pellegrino.
La Camera,
premesso che:
il capitolo delle bonifiche dei siti inquinati, e quindi del risanamento di aree fortemente compromesse, rappresenta uno dei più importanti e delicati aspetti delle politiche ambientali;
in questo ambito i siti di interesse nazionale (SIN) rappresentano le zone maggiormente inquinate del nostro Paese, con un impatto rilevante sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ambientale, e le cui procedure di bonifica sono attribuite al Ministero dell'Ambiente;
i siti d'interesse nazionale sono aree del nostro territorio definite in relazione alle loro caratteristiche, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, e proprio per questo le procedure e le attività di bonifica sono regolamentate dal codice ambientale, e per ciascuno di tali siti il Ministero esamina e approva i progetti di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica dei suoli e della falda;
la criticità di tali siti impone chiaramente un «aggravamento» delle procedure autorizzatorie per la gran parte degli interventi di ristrutturazione di immobili, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, eccetera, che devono essere effettuati all'interno del perimetro dei siti medesimi;
questo vale anche per molti singoli interventi di privati sui propri immobili – qualora ricadenti in area SIN – laddove prevedono anche semplici migliorie, o ristrutturazioni che comportano, per esempio, movimenti di terra. Prima di avviare i suddetti lavori, è necessario presentare all'amministrazione competente la necessaria documentazione, anche al fine di verificare che essi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di bonifica, e attendere l'eventuale autorizzazione;
i tempi di attesa dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente sono indefiniti, e possono essere anche di anni, e fino a quel momento non è possibile effettuare quasi alcun intervento sull'immobile,
impegna il Governo
a prevedere, rispetto a quanto esposto in premessa, e compatibilmente con le necessarie garanzie di tutela della salute e dell'ambiente, protocolli e tempi certi per la risposta dell'amministrazione competente alle domande di autorizzazione presentate principalmente da privati per l'avvio di interventi manutentivi sui propri immobili, qualora ricadenti all'interno di siti di interesse nazionale.
9/1885-A/46. Nardi, Zan, Pellegrino, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il capitolo delle bonifiche dei siti inquinati, e quindi del risanamento di aree fortemente compromesse, rappresenta uno dei più importanti e delicati aspetti delle politiche ambientali;
in questo ambito i siti di interesse nazionale (SIN) rappresentano le zone maggiormente inquinate del nostro Paese, con un impatto rilevante sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ambientale, e le cui procedure di bonifica sono attribuite al Ministero dell'Ambiente;
i siti d'interesse nazionale sono aree del nostro territorio definite in relazione alle loro caratteristiche, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, e proprio per questo le procedure e le attività di bonifica sono regolamentate dal codice ambientale, e per ciascuno di tali siti il Ministero esamina e approva i progetti di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica dei suoli e della falda;
la criticità di tali siti impone chiaramente un «aggravamento» delle procedure autorizzatorie per la gran parte degli interventi di ristrutturazione di immobili, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, eccetera, che devono essere effettuati all'interno del perimetro dei siti medesimi;
questo vale anche per molti singoli interventi di privati sui propri immobili – qualora ricadenti in area SIN – laddove prevedono anche semplici migliorie, o ristrutturazioni che comportano, per esempio, movimenti di terra. Prima di avviare i suddetti lavori, è necessario presentare all'amministrazione competente la necessaria documentazione, anche al fine di verificare che essi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di bonifica, e attendere l'eventuale autorizzazione;
i tempi di attesa dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente sono indefiniti, e possono essere anche di anni, e fino a quel momento non è possibile effettuare quasi alcun intervento sull'immobile,
impegna il Governo
ad agire affinché, rispetto a quanto esposto in premessa, e compatibilmente con le necessarie garanzie di tutela della salute e dell'ambiente, si prevedano protocolli e tempi certi per la risposta dell'amministrazione competente alle domande di autorizzazione presentate principalmente da privati per l'avvio di interventi manutentivi sui propri immobili, qualora ricadenti all'interno di siti di interesse nazionale.
9/1885-A/46. (Testo modificato nel corso della seduta) Nardi, Zan, Pellegrino, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 136 del 2013 prevede, tra l'altro, disposizioni urgenti per dare una prima risposta all'emergenza della «terra dei fuochi» in Campania;
dette norme rappresentano certamente un primo passo, anche se ancora insufficiente, dopo anni di sostanziale indifferenza da parte di tutte le istituzioni rispetto a questa vera e propria emergenza sanitaria e ambientale, e sono sostanzialmente finalizzate a individuare le aree agricole contaminate e accelerare sui programmi di bonifica delle medesime aree inquinate, dando priorità alle aree delle province di Napoli e Caserta, maggiormente interessate da sversamenti illegali di rifiuti;
nel deposito di Taverna del Re, un sito al confine tra le province di Napoli e Caserta, sono accatastate oltre sei milioni di tonnellate di ecoballe, motivo di contestazione da parte dell'Unione europea, che ha avviato nei confronti dell'Italia una procedura d'infrazione e sono il frutto del disastro perpetrato dalla Fibe-Impregilo nella gestione del ciclo dei rifiuti;
dovevano contenere immondizia «stabilizzata», cioè secca, atta a non fermentare, mentre invece il loro potere calorifico è minimo per i troppi residui di umido peraltro e, cosa ben più grave, non si sa bene cosa realmente contengano. I sospetti più che fondati sono che possano contenere imprecisate quantità di rifiuti tossici;
ad agosto scorso è stato pubblicato il bando per la realizzazione dell'inceneritore di Giugliano; impianto che sarà destinato a bruciare le ecoballe fuori norma stoccate tra Giugliano Villa Literno, Caivano ed altri siti in giro per la Campania;
al momento non è stabilita la quantità di rifiuti che l'inceneritore brucerà quotidianamente,
impegna il Governo
a nominare, come richiesto già da tempo dal presidio permanente Taverna del Re, una commissione di esperti, trasversali, con la presenza anche di medici, al fine di individuare le modalità più efficaci e le tecnologie migliori attualmente disponibili, come premessa indispensabile per consentire un rapido avvio dello smaltimento in sicurezza delle ecoballe, che non peggiori il già altissimo livello di inquinamento del territorio giuglianese.
9/1885-A/47. Scotto, Migliore, Zan, Giancarlo Giordano, Ragosta, Di Salvo.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 136 del 2013 prevede, tra l'altro, disposizioni urgenti per dare una prima risposta all'emergenza della «terra dei fuochi» in Campania;
dette norme rappresentano certamente un primo passo, anche se ancora insufficiente, dopo anni di sostanziale indifferenza da parte di tutte le istituzioni rispetto a questa vera e propria emergenza sanitaria e ambientale, e sono sostanzialmente finalizzate a individuare le aree agricole contaminate e accelerare sui programmi di bonifica delle medesime aree inquinate, dando priorità alle aree delle province di Napoli e Caserta, maggiormente interessate da sversamenti illegali di rifiuti;
nel deposito di Taverna del Re, un sito al confine tra le province di Napoli e Caserta, sono accatastate oltre sei milioni di tonnellate di ecoballe, motivo di contestazione da parte dell'Unione europea, che ha avviato nei confronti dell'Italia una procedura d'infrazione e sono il frutto del disastro perpetrato dalla Fibe-Impregilo nella gestione del ciclo dei rifiuti;
dovevano contenere immondizia «stabilizzata», cioè secca, atta a non fermentare, mentre invece il loro potere calorifico è minimo per i troppi residui di umido peraltro e, cosa ben più grave, non si sa bene cosa realmente contengano. I sospetti più che fondati sono che possano contenere imprecisate quantità di rifiuti tossici;
ad agosto scorso è stato pubblicato il bando per la realizzazione dell'inceneritore di Giugliano; impianto che sarà destinato a bruciare le ecoballe fuori norma stoccate tra Giugliano Villa Literno, Caivano ed altri siti in giro per la Campania;
al momento non è stabilita la quantità di rifiuti che l'inceneritore brucerà quotidianamente,
impegna il Governo
a nominare, come richiesto già da tempo dal presidio permanente Taverna del Re, una commissione di esperti al fine di individuare le modalità più efficaci e le tecnologie migliori attualmente disponibili, come premessa indispensabile per consentire un rapido avvio dello smaltimento in sicurezza delle ecoballe, che non peggiori il già altissimo livello di inquinamento del territorio giuglianese.
9/1885-A/47. (Testo modificato nel corso della seduta) Scotto, Migliore, Zan, Giancarlo Giordano, Ragosta, Di Salvo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Aula prevede, tra l'altro, all'articolo 6, alcune modifiche al decreto-legge n. 195 del 2009, riguardanti le nomine dei commissari straordinari per il dissesto idrogeologico;
il suddetto decreto-legge n. 195 del 2009 ha previsto la possibilità di nominare dei commissari straordinari delegati per l'attuazione degli interventi connessi alle situazioni a più elevato rischio idrogeologico;
una previsione che non fa che perpetuare di fatto il carattere ancora una volta emergenziale (con le inevitabili e conseguenti previsioni derogatorie dalla normativa vigente) della messa in sicurezza del nostro territorio, laddove si dovrebbe puntare invece a una «normalizzazione» dell'intervento del Governo, ossia a una seria e programmata pianificazione dei medesimi interventi per la difesa del suolo del nostro Paese;
i sottoscrittori del presente atto intendono ricordare peraltro che ai commissari, il suddetto decreto-legge n. 195 del 2009 assegna i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari, e possono provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa europea sull'affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
è da valutare positivamente la norma, introdotta nel medesimo articolo 6 durante l'esame del provvedimento in Commissione in sede referente, che esclude unicamente le spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse stanziate dalla legge di stabilità per il 2014, per l'effettuazione di interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, dal complesso delle spese considerate ai fini della verifica del patto di stabilità. A tal fine la norma modifica l'articolo 32, comma 4, della legge di stabilità 2012, inserendo una altra voce al lungo elenco di spese escluse dal patto di stabilità;
la norma è un primo passo – in quanto limitato solo a determinate risorse già stanziate – in grado di consentire alle regioni e agli enti locali di poter investire per la messa in sicurezza del loro territorio, senza l'impedimento conseguente al rispetto del patto di stabilità interno;
è invece necessario che le spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali per gli interventi di prevenzione e manutenzione del territorio e di contrasto al dissesto idrogeologico, possano beneficiare dell'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità, che rappresentano un evidente fortissimo freno per l'avvio di interventi concreti da realizzare sui territori,
impegna il Governo
a individuare le opportune iniziative volte a prevedere, per le situazioni a maggior rischio idrogeologico, l'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità delle spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali per consentire una efficace e diffusa messa in sicurezza del nostro territorio.
9/1885-A/48. Pellegrino, Zaratti, Zan, Di Salvo, Piazzoni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Aula prevede, tra l'altro, all'articolo 6, alcune modifiche al decreto-legge n. 195 del 2009, riguardanti le nomine dei commissari straordinari per il dissesto idrogeologico;
il suddetto decreto-legge n. 195 del 2009 ha previsto la possibilità di nominare dei commissari straordinari delegati per l'attuazione degli interventi connessi alle situazioni a più elevato rischio idrogeologico;
una previsione che non fa che perpetuare di fatto il carattere ancora una volta emergenziale (con le inevitabili e conseguenti previsioni derogatorie dalla normativa vigente) della messa in sicurezza del nostro territorio, laddove si dovrebbe puntare invece a una «normalizzazione» dell'intervento del Governo, ossia a una seria e programmata pianificazione dei medesimi interventi per la difesa del suolo del nostro Paese;
i sottoscrittori del presente atto intendono ricordare peraltro che ai commissari, il suddetto decreto-legge n. 195 del 2009 assegna i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari, e possono provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa europea sull'affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
è da valutare positivamente la norma, introdotta nel medesimo articolo 6 durante l'esame del provvedimento in Commissione in sede referente, che esclude unicamente le spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse stanziate dalla legge di stabilità per il 2014, per l'effettuazione di interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, dal complesso delle spese considerate ai fini della verifica del patto di stabilità. A tal fine la norma modifica l'articolo 32, comma 4, della legge di stabilità 2012, inserendo una altra voce al lungo elenco di spese escluse dal patto di stabilità;
la norma è un primo passo – in quanto limitato solo a determinate risorse già stanziate – in grado di consentire alle regioni e agli enti locali di poter investire per la messa in sicurezza del loro territorio, senza l'impedimento conseguente al rispetto del patto di stabilità interno;
è invece necessario che le spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali per gli interventi di prevenzione e manutenzione del territorio e di contrasto al dissesto idrogeologico, possano beneficiare dell'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità, che rappresentano un evidente fortissimo freno per l'avvio di interventi concreti da realizzare sui territori,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di individuare le opportune iniziative volte a prevedere, per le situazioni a maggior rischio idrogeologico, l'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità delle spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali per consentire una efficace e diffusa messa in sicurezza del nostro territorio.
9/1885-A/48. (Testo modificato nel corso della seduta) Pellegrino, Zaratti, Zan, Di Salvo, Piazzoni.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge prevede alcune disposizioni relative allo stabilimento siderurgico dell'Ilva di Taranto che intervengono tra l'altro sulle procedure e sui tempi – di fatto allungati – di approvazione del «Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria» predisposto dal comitato di esperti, e sulle relazioni tra il Piano medesimo e le previste prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
lo stabilimento continua a rappresentare un'emergenza sanitaria e ambientale ed è quindi indispensabile verificare che vi sia il pieno rispetto delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione integrata ambientale;
con la legge n. 21 del 2012, la regione Puglia ha approvato le «norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale»;
la legge regionale, che interessa le aree di Brindisi e Taranto già dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale, nonché le aree dichiarate siti di interesse nazionale di bonifica, ha previsto la redazione della Valutazione del Danno Sanitario (VDS) a valere per determinate aziende particolarmente inquinanti, tra le quali lo stabilimento dell'Ilva di Taranto;
l'Agenzia regionale pugliese per la prevenzione e la protezione dell'ambiente ha quindi redatto la prima Valutazione del Danno Sanitario (VDS) sull'impianto dell'Ilva;
detta VDS regionale si è «sovrapposta» a quella di carattere nazionale disciplinata dal decreto interministeriale 24 aprile 2013 in attuazione dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 207 del 2012;
detto decreto interministeriale ha stabilito i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) nazionale, che di fatto può essere redatta successivamente alla conclusione dei lavori di ambientalizzazione prescritti dalle vigenti AIA, rendendo quindi inapplicabile quella redatta sulla base della normativa della regione Puglia,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative – anche alla luce di quanto esposto in premessa – affinché la valutazione del danno sanitario possa essere fatta durante tutte le fasi relative ai lavori di ambientalizzazione prescritti dalle vigenti autorizzazioni integrate ambientali (AIA), e non alla loro conclusione, come di fatto costringe il suddetto decreto interministeriale 24 aprile 2013.
9/1885-A/49. Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Zan, Zaratti, Pellegrino, Di Salvo, Piazzoni.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 136 del 2013, prevede tra l'altro, disposizioni urgenti per dare una prima risposta alla grave situazione di emergenza ambientale in Campania, con particolare riferimento al territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta denominato «Terra dei fuochi», e interessato dal fenomeno dei roghi di rifiuti tossici;
si prevede l'avvio delle indagini tecniche necessarie per la mappatura dei terreni agricoli della regione Campania per arrivare a indicare i terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, e quelli da destinare invece solo a particolari produzioni agroalimentari;
detto questo va sottolineato che i tempi con i quali si prevede di mappare, perimetrare e avviare un piano di bonifica dei terreni, sono stretti e ravvicinati, e quindi destano più di una perplessità sulla qualità stessa delle indagini che dovranno essere svolte, e sul risultato finale;
per rispettare la tempistica prevista dal decreto in esame, è evidente che la metodologia di indagine che verrà usata per la mappatura dei terreni agricoli si baserà quasi esclusivamente su «indagini indirette» e dati pregressi, e poco o nulla su indagini dirette sui terreni attraverso attività di caratterizzazione. Infatti, lo stesso articolo 1, comma 1, del decreto in esame, fa esplicito riferimento al telerilevamento, quale strumento (principale) di indagine per pervenire a una mappatura delle aree agricole inquinate;
è chiaro che se si vuole realmente verificare a fondo lo stato di contaminazione dei terreni campani è necessaria un'altra metodologia, ossia quella basata principalmente su un programma di «indagini dirette» sui terreni, effettuate con le migliori tecniche disponibili, volte a verificare l'effettivo stato di contaminazione dei medesimi, nonché delle acque di falda e nei pozzi,
impegna il Governo
a prevedere, a integrazione delle previste attività di mappatura dei terreni agricoli inquinati svolte principalmente, per motivi di urgenza ambientale e sanitaria, con metodologie «indirette», un programma di «indagini dirette» sui terreni, effettuate con le migliori tecniche disponibili, e integrative di quelle previste dal provvedimento in esame, volte a verificare l'effettivo stato di contaminazione dei medesimi, nonché delle acque di falda e nei pozzi, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice ambientale).
9/1885-A/50. Zan, Zaratti, Pellegrino, Migliore, Scotto, Giancarlo Giordano, Ragosta.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 136 del 2013, prevede tra l'altro, disposizioni urgenti per dare una prima risposta alla grave situazione di emergenza ambientale in Campania, con particolare riferimento al territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta denominato «Terra dei fuochi», e interessato dal fenomeno dei roghi di rifiuti tossici;
si prevede l'avvio delle indagini tecniche necessarie per la mappatura dei terreni agricoli della regione Campania per arrivare a indicare i terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, e quelli da destinare invece solo a particolari produzioni agroalimentari;
detto questo va sottolineato che i tempi con i quali si prevede di mappare, perimetrare e avviare un piano di bonifica dei terreni, sono stretti e ravvicinati, e quindi destano più di una perplessità sulla qualità stessa delle indagini che dovranno essere svolte, e sul risultato finale;
per rispettare la tempistica prevista dal decreto in esame, è evidente che la metodologia di indagine che verrà usata per la mappatura dei terreni agricoli si baserà quasi esclusivamente su «indagini indirette» e dati pregressi, e poco o nulla su indagini dirette sui terreni attraverso attività di caratterizzazione. Infatti, lo stesso articolo 1, comma 1, del decreto in esame, fa esplicito riferimento al telerilevamento, quale strumento (principale) di indagine per pervenire a una mappatura delle aree agricole inquinate;
è chiaro che se si vuole realmente verificare a fondo lo stato di contaminazione dei terreni campani è necessaria un'altra metodologia, ossia quella basata principalmente su un programma di «indagini dirette» sui terreni, effettuate con le migliori tecniche disponibili, volte a verificare l'effettivo stato di contaminazione dei medesimi, nonché delle acque di falda e nei pozzi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, a integrazione delle previste attività di mappatura dei terreni agricoli inquinati svolte principalmente, per motivi di urgenza ambientale e sanitaria, con metodologie «indirette», un programma di «indagini dirette» sui terreni, effettuate con le migliori tecniche disponibili, e integrative di quelle previste dal provvedimento in esame, volte a verificare l'effettivo stato di contaminazione dei medesimi, nonché delle acque di falda e nei pozzi, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice ambientale).
9/1885-A/50. (Testo modificato nel corso della seduta) Zan, Zaratti, Pellegrino, Migliore, Scotto, Giancarlo Giordano, Ragosta.
La Camera:
premesso che:
da anni le popolazione locali, le associazioni ambientaliste, numerosi amministratori locali si battono affinché si riconosca che l'area posta in contrada Martucci, in Agro di Conversano e al confine con il Comune di Mola di Bari, non è idonea ad ospitare discariche, perché è caratterizzata dalla presenza di numerose doline o vore (fenomeni carsici tipici di quel territorio che prendono la forma di profondi imbuti che fanno defluire velocemente nel sottosuolo le acque delle piogge e ovviamente il percolato dei rifiuti);
le continue denunce e le rivelazioni di alcuni ex dipendenti della «Lombardi ecologia s.r.l.» hanno portato la Procura di Bari ad effettuare accertamenti e ad emanare un «Decreto di sequestro penale preventivo, senza facoltà d'uso, delle vasche di servizio e soccorso al servizio del centro di raccolta RSU del Bacino BA/5 ubicato in Conversano, in contrada Martucci e di tutto il sito corrispondente alla discarica non più in esercizio»;
in un successivo comunicato stampa la procura affermava: «vengono contestati i reati di omissione di atti d'ufficio, falso, frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata, diverse violazioni dell'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché del decreto legislativo n. 231 del 2001 inerente la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Le articolate indagini fondate su complesse operazioni di scavo e di campionatura e di analisi oggetto di consulenza tecnica, ampiamente documentate con rilievi tecnici (video e fotografici), su intercettazioni telefoniche e su riscontri documentali e testimoniali hanno consentito di accertare: a) la strutturale inidoneità morfologica del sito di contrada Martucci; b) la fraudolenta realizzazione delle vasche di servizio e soccorso all'impianto realizzate senza il previsto strato d'argilla, le gravi lesioni al manto in HDPE; c) omessi controlli durante le procedure di collaudo nonché predisposizione di campionatura ad hoc per ottenere risultati scientifici corrispondenti alla normativa; d) il conferimento di tipologie di rifiuti non autorizzati anche pericolosi; e) la non corretta biostabilizzazione del rifiuto; f) la grave ed illecita situazione della vecchia discarica (contigua alla nuova) nella quale vi sono stati illeciti abbancamenti e dalla quale vi sono pericolose percolazioni ed emissioni gassose derivanti da fermentazioni tossiche»;
già nel provvedimento di sequestro veniva confermata «la presenza di vore (...). Quanto riscontrato evidenzia la possibile presenza di rischio di contaminazione delle acque di falda a causa della diretta comunicazione del percolato di discarica attraverso i predetti punti di comunicazione (vore e doline)»;
la presenza di simili formazioni carsiche è confermata nella relazione geologica e geotecnica allegata agli atti del procedimento attualmente in corso per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto complesso di trattamento dei rifiuti con discarica di servizio/soccorso a servizio del Bacino Bari 5 realizzato in contrada Martucci;
tanto è vero il comitato tecnico provinciale, in data 12 marzo 2013, in seguito alla lettura della stessa relazione ha affermato che «l'intervento non è coerente con le prescrizioni di normativa». Infatti il decreto legislativo n. 36 del 2003 afferma che le discariche non vanno ubicate «in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale» (punto 2.1 dell'allegato 1);
negli scavi in discarica e nei terreni limitrofi, effettuati dai carabinieri del NOE insieme ai tecnici dell'ARPA, è emersa una drammatica realtà; la presenza di enormi quantità di rifiuti sotterrati in passato nelle contrade Pozzovivo e San Vincenzo, a Mola, e Martucci, tra Mola e Conversano;
tra questi rifiuti, così come riportato dagli organi di stampa sono stati rinvenuti: amianto, plastiche, lamiere d'auto, resti di medicinali, carcasse di animali, materiali elettrici ed elettronici, rifiuti cimiteriali e scarti industriali;
l'origine di questi scavi abusivi sarebbe da addebitare ad un'ordinanza sindacale, firmata nell'ottobre del 1990, dal sindaco pro tempore, che così recitava: «stante l'impossibilità, da parte della Lombardi Ecologia di avviare alla discarica di sua proprietà in Contrada Martucci i rifiuti solidi urbani raccolti in questo Comune, a seguito di ordinanza del Sindaco di Conversano di chiusura della stessa, vista l'urgenza e la necessità, ai fini della tutela dell'igiene e della salute pubblica, di smaltire i rifiuti solidi urbani prodotti in questo comune (...) ordina alla Ditta Lombardi Ecologia di provvedere al deposito momentaneo in Agro di Mola di Bari Contrada Pozzovivo, nel terreno di proprietà della stessa»;
il dubbio che giustamente assilla tutta la popolazione è per quale motivo questi rifiuti sono rimasti lì sotterrati per oltre 22 anni senza che vi sia stato nessun intervento pubblico atto a sanare tale situazione e soprattutto chi può assicurare che non vi sia la presenza di rifiuti speciali e pericolosi;
la discarica, nata nel 1982 dopo aver sanato la propria posizione di discarica abusiva, fu autorizzata pubblicamente nel 1986 come «Lombardi Ecologia S.r.l.»;
addirittura nel novembre 1990, l'allora sindaco di Conversano emise ordinanza di chiusura della discarica, dopo accertamenti dell'UTC, a causa del completo esaurimento dei quattro ettari autorizzati;
i ricorsi dei gestori furono rigettati prima dal TAR Puglia e poi dal Consiglio di Stato;
nonostante la protesta dell'intera cittadina, nel 1994 venne concessa l'apertura provvisoria della discarica Martucci (I lotto), gestita dalla suddetta Lombardi, concedendo l'apertura due anni dopo di un altro lotto (il III) a causa dell'emergenza del «ciclo dei rifiuti»;
la discarica è arrivata ad interessare oltre 20 ettari superando le mille tonnellate al giorno di rifiuti provenienti da ogni parte dell'Italia senza le necessarie precauzioni previste dalla legge per lo smaltimento dei rifiuti in discarica;
i fenomeni di smaltimento illegittimo di rifiuti interessano ben quattro comuni che sono: Conversano, Mola di Bari, Rutigliano e Polignano a Mare, tutti in provincia di Bari;
nei territori suddetti, oltre alla presenza della citata discarica, risultano insistere anche numerose cave e grotte naturali che potrebbero essere state oggetto di rifiuti tossici e nocivi, pericolosi per la salute umana e per l'ambiente;
la Regione Puglia, stante la gravità della situazione, ha dato vita ad un tavolo tecnico per l'approfondimento dello stato dei luoghi;
tale tavolo tecnico dovrebbe terminare i lavori entro la fine del prossimo mese di aprile,
impegna il Governo:
ad intervenire immediatamente, per quanto di competenza ed in accordo con le istituzioni locali, qualora il tavolo tecnico, attualmente al lavoro, dovesse riscontrare una situazione di oggettivo pericolo per le popolazioni locali, a salvaguardia delle popolazioni locali;
a verificare la possibilità:
a) di inserire, stante oltretutto i risultati sin qui raggiunti dalle verifiche effettuate dalle Forze dell'ordine su preciso mandato della procura di Bari, l'area in oggetto, tra i siti da bonificare di interesse nazionale a salvaguardia della salute pubblica estendendo, nel caso, ai quattro comuni sopra menzionati le misure previste nel decreto-legge in esame;
b) di accertare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, gli eventuali danni nei confronti dei prodotti agroalimentari nelle aree contigue alla discarica e come si intenda, nel caso, intervenire per mettere in sicurezza tutto il territorio interessato;
c) di effettuare, attraverso l'Istituto superiore di sanità, un'indagine epidemiologica aggiornata sugli eventuali effetti nocivi della discarica sulla salute dei cittadini che denunciano il forte e ingiustificato aumento di patologie gravi nel corso degli anni tra le popolazioni locali;
d) di effettuare uno screening, nel raggio di almeno 20 chilometri, per verificare l'inquinamento delle falde acquifere e per verificare eventuali depositi di sostanze tossiche e nocive abusivamente stoccate.
9/1885-A/51. (Nuova formulazione) Di Gioia, Di Lello.
La Camera,
premesso che:
il comma 5 dell'articolo 1 del decreto in esame prevede la presentazione, da parte degli enti preposti all'attività di svolgimento delle indagini tecniche di mappatura dei terreni, di due diverse relazioni ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute;
la prima relazione, da presentare entro 60 giorni dall'adozione della direttiva ministeriale che definisce gli indirizzi per l'attività di indagine, deve contenere, oltre ai risultati delle indagini svolte e delle metodologie utilizzate, anche una proposta di interventi di bonifica dei terreni indicati come prioritari dalla direttiva ministeriale;
entro 30 giorni dalla presentazione di tale relazione, e tenendo conto dei risultati della medesima, con ulteriore direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, possono essere indicati altri terreni della regione Campania destinati all'agricoltura da sottoporre alle indagini tecniche;
in tal caso, nei successivi 90 giorni, gli enti preposti presentano una relazione relativa ai restanti terreni oggetto dell'indagine,
impegna il Governo
ad inserire, tra gli altri terreni da sottoporre ad indagini tecniche, quelli ricadenti nei comuni di San Vitaliano, Tufino e Visciano, per ragioni di omogeneità territoriale, in quanto confinanti con uno o più comuni i cui terreni sono indicati come oggetto di interventi prioritari.
9/1885-A/52. Manfredi, Rostan.
La Camera,
premesso che:
il comma 5 dell'articolo 1 del decreto in esame prevede la presentazione, da parte degli enti preposti all'attività di svolgimento delle indagini tecniche di mappatura dei terreni, di due diverse relazioni ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute;
la prima relazione, da presentare entro 60 giorni dall'adozione della direttiva ministeriale che definisce gli indirizzi per l'attività di indagine, deve contenere, oltre ai risultati delle indagini svolte e delle metodologie utilizzate, anche una proposta di interventi di bonifica dei terreni indicati come prioritari dalla direttiva ministeriale;
entro 30 giorni dalla presentazione di tale relazione, e tenendo conto dei risultati della medesima, con ulteriore direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, possono essere indicati altri terreni della regione Campania destinati all'agricoltura da sottoporre alle indagini tecniche;
in tal caso, nei successivi 90 giorni, gli enti preposti presentano una relazione relativa ai restanti terreni oggetto dell'indagine,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di inserire, tra gli altri terreni da sottoporre ad indagini tecniche, quelli ricadenti nei comuni di San Vitaliano, Tufino e Visciano, per ragioni di omogeneità territoriale, in quanto confinanti con uno o più comuni i cui terreni sono indicati come oggetto di interventi prioritari.
9/1885-A/52. (Testo modificato nel corso della seduta) Manfredi, Rostan.
La Camera,
premesso che:
il comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame consente agli enti preposti allo svolgimento delle analisi tecniche sui terreni della regione Campania destinati all'agricoltura di avvalersi della collaborazione di vari soggetti, tra cui organismi scientifici ed enti di ricerca,
impegna il Governo
ad utilizzare prioritariamente i dipartimenti universitari e gli enti di ricerca competenti in materia di ambiente, agraria e sanità della regione Campania, essendo già in essere convenzioni in materia con alcuni di essi e con gli enti locali, al fine di razionalizzare i costi e favorire una velocizzazione delle operazioni scientifiche richieste.
9/1885-A/53. Tino Iannuzzi, Manfredi, Russo, Castiello, Rostan.
La Camera,
premesso che:
il comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame consente agli enti preposti allo svolgimento delle analisi tecniche sui terreni della regione Campania destinati all'agricoltura di avvalersi della collaborazione di vari soggetti, tra cui organismi scientifici ed enti di ricerca,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di utilizzare prioritariamente i dipartimenti universitari e gli enti di ricerca competenti in materia di ambiente, agraria e sanità della regione Campania, essendo già in essere convenzioni in materia con alcuni di essi e con gli enti locali, al fine di razionalizzare i costi e favorire una velocizzazione delle operazioni scientifiche richieste.
9/1885-A/53. (Testo modificato nel corso della seduta) Tino Iannuzzi, Manfredi, Russo, Castiello, Rostan.
La Camera,
premesso che:
Giugliano in Campania è il comune non capoluogo di provincia più popoloso d'Italia;
fa parte dell'area oggi sotto i riflettori per l'elevata concentrazione di inquinamento e di malattie che vi si riscontrano;
la sua amministrazione comunale è stata sciolta ad aprile per infiltrazione mafiosa;
sul suolo del Comune di Giugliano in Campania sono stoccate, da oltre dieci anni, oltre sei milioni di ecoballe di rifiuti di ogni genere, accumulate nel tempo a seguito delle cicliche e reiterate emergenze rifiuti attraversate dalla Campania;
i sette milioni di balle di rifiuti maleodoranti presenti sul suolo giuglianese dovevano essere il risultato di un trattamento che avrebbe dovuto trasformare una parte dei rifiuti non pericolosi in CDR (combustibile da rifiuto);
da alcune indagini e da recenti confessioni di pentiti quelle balle non risultano essere a norma, non solo per il mancato trattamento e per la presenza di rifiuti ordinari che non potevano esserci, ma anche per quella di rifiuti tossici;
ad oggi, la strategia della Regione Campania è quella di procedere, in via «eccezionale», all'incenerimento delle balle tossiche;
tale decisione potrebbe comportare danni enormi per la salute dei cittadini delle zone circostanti all'impianto;
la regione Campania, oltre a quello di Acerra (che è il più grande d'Europa), ha indetto, ai fini dell'attuazione del piano regionale dei rifiuti, un bando per la costruzione di un altro inceneritore, proprio nell'area giuglianese, destinato a bruciare le ecoballe per i primi quindici anni di vita dell'impianto;
la decisione ha scatenato manifestazioni e polemiche, tra le quali un lungo corteo regionale che ha attraversato Giugliano, Melito e Aversa, nonché numerose altre mobilitazioni diffuse in tutta la Campania contro i roghi tossici e gli sversamenti illegali;
il territorio del giuglianese, purtroppo, negli anni, è stato oggetto di una pluralità di condotte illecite e drammaticamente dannose per l'ambiente;
numerose sono le discariche abusive presenti sul territorio giuglianese, tra le quali, la più tristemente celebre ex Resit;
a seguito delle proteste e delle perplessità collettive sollevate dalle istituzioni locali, dalla popolazione, dal mondo dell'associazionismo ambientalista, dalla comunità scientifica, circa l'inopportunità di realizzare l'inceneritore di Napoli Est a Giugliano in Campania, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si è detto disponibile a vagliare soluzioni alternative per il trattamento delle ecoballe, attraverso il coinvolgimento di tecnici qualificati dell'ISPRA, dell'ENEA e del CNR, convocati dal Ministero stesso per tutti gli esami del caso;
al momento, tuttavia, persiste la previsione di realizzazione dell'inceneritore di Napoli Est a Giugliano in Campania, essendo ancora in corso l’iter di aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione dell'impianto a seguito dell'avvenuta scadenza del bando lo scorso ottobre;
il territorio di Giugliano in Campania è tra quei comuni che, insieme agli altri limitrofi, come Melito di Napoli, Aversa, Qualiano, Villaricca, Marano, Mugnano ed ancora, Acerra, Afragola e Caivano, compongono la c.d. «Terra dei Fuochi», dove vengono quotidianamente appiccati roghi tossici per il contrasto dei quali il Governo ha emanato il presente decreto-legge, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
tale provvedimento normativo è stato predisposto anche e soprattutto alla luce dell'emergenza ambientale in cui versa la Campania da oltre vent'anni, causata, oltre che da una sempre più violenta e diffusa criminalità organizzata, che ha portato alla coniatura del termine «ecomafia», dalla mancanza di un ciclo integrato dei rifiuti completo ed efficiente;
ai fini dell'attuazione delle politiche promosse nel decreto in esame e, al tempo stesso, al fine di evitare la realizzazione di impianti particolarmente nocivi in parti del territorio campano estremamente sensibili, è necessario attuare politiche nazionali e regionali che portino in tempi rapidi e certi, da un lato, al completamento dell'impiantistica dedicata al trattamento dei rifiuti, dall'altro, alla salvaguardia dei siti già gravemente danneggiati, per i quali è necessario avviare serie strategie di bonifica e rilancio in luogo di installazioni altamente impattanti sul piano ambientale,
impegna il Governo
a perseguire ogni iniziativa utile a garantire la realizzazione del ciclo integrato dei rifiuti in Campania ed al tempo stesso a porre in essere ogni attività tesa ad evitare la realizzazione dell'inceneritore di Napoli Est a Giugliano in Campania, attraverso la valutazione di strategie di trattamento delle ecoballe diverse dall'incenerimento.
9/1885-A/54. Rostan, Manfredi.
La Camera,
premesso che:
Giugliano in Campania è il comune non capoluogo di provincia più popoloso d'Italia;
fa parte dell'area oggi sotto i riflettori per l'elevata concentrazione di inquinamento e di malattie che vi si riscontrano;
la sua amministrazione comunale è stata sciolta ad aprile per infiltrazione mafiosa;
sul suolo del Comune di Giugliano in Campania sono stoccate, da oltre dieci anni, oltre sei milioni di ecoballe di rifiuti di ogni genere, accumulate nel tempo a seguito delle cicliche e reiterate emergenze rifiuti attraversate dalla Campania;
i sette milioni di balle di rifiuti maleodoranti presenti sul suolo giuglianese dovevano essere il risultato di un trattamento che avrebbe dovuto trasformare una parte dei rifiuti non pericolosi in CDR (combustibile da rifiuto);
da alcune indagini e da recenti confessioni di pentiti quelle balle non risultano essere a norma, non solo per il mancato trattamento e per la presenza di rifiuti ordinari che non potevano esserci, ma anche per quella di rifiuti tossici;
ad oggi, la strategia della Regione Campania è quella di procedere, in via «eccezionale», all'incenerimento delle balle tossiche;
tale decisione potrebbe comportare danni enormi per la salute dei cittadini delle zone circostanti all'impianto;
la regione Campania, oltre a quello di Acerra (che è il più grande d'Europa), ha indetto, ai fini dell'attuazione del piano regionale dei rifiuti, un bando per la costruzione di un altro inceneritore, proprio nell'area giuglianese, destinato a bruciare le ecoballe per i primi quindici anni di vita dell'impianto;
la decisione ha scatenato manifestazioni e polemiche, tra le quali un lungo corteo regionale che ha attraversato Giugliano, Melito e Aversa, nonché numerose altre mobilitazioni diffuse in tutta la Campania contro i roghi tossici e gli sversamenti illegali;
il territorio del giuglianese, purtroppo, negli anni, è stato oggetto di una pluralità di condotte illecite e drammaticamente dannose per l'ambiente;
numerose sono le discariche abusive presenti sul territorio giuglianese, tra le quali, la più tristemente celebre ex Resit;
a seguito delle proteste e delle perplessità collettive sollevate dalle istituzioni locali, dalla popolazione, dal mondo dell'associazionismo ambientalista, dalla comunità scientifica, circa l'inopportunità di realizzare l'inceneritore di Napoli Est a Giugliano in Campania, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si è detto disponibile a vagliare soluzioni alternative per il trattamento delle ecoballe, attraverso il coinvolgimento di tecnici qualificati dell'ISPRA, dell'ENEA e del CNR, convocati dal Ministero stesso per tutti gli esami del caso;
al momento, tuttavia, persiste la previsione di realizzazione dell'inceneritore di Napoli Est a Giugliano in Campania, essendo ancora in corso l’iter di aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione dell'impianto a seguito dell'avvenuta scadenza del bando lo scorso ottobre;
il territorio di Giugliano in Campania è tra quei comuni che, insieme agli altri limitrofi, come Melito di Napoli, Aversa, Qualiano, Villaricca, Marano, Mugnano ed ancora, Acerra, Afragola e Caivano, compongono la c.d. «Terra dei Fuochi», dove vengono quotidianamente appiccati roghi tossici per il contrasto dei quali il Governo ha emanato il presente decreto-legge, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
tale provvedimento normativo è stato predisposto anche e soprattutto alla luce dell'emergenza ambientale in cui versa la Campania da oltre vent'anni, causata, oltre che da una sempre più violenta e diffusa criminalità organizzata, che ha portato alla coniatura del termine «ecomafia», dalla mancanza di un ciclo integrato dei rifiuti completo ed efficiente;
ai fini dell'attuazione delle politiche promosse nel decreto in esame e, al tempo stesso, al fine di evitare la realizzazione di impianti particolarmente nocivi in parti del territorio campano estremamente sensibili, è necessario attuare politiche nazionali e regionali che portino in tempi rapidi e certi, da un lato, al completamento dell'impiantistica dedicata al trattamento dei rifiuti, dall'altro, alla salvaguardia dei siti già gravemente danneggiati, per i quali è necessario avviare serie strategie di bonifica e rilancio in luogo di installazioni altamente impattanti sul piano ambientale,
impegna il Governo
a perseguire ogni iniziativa utile a garantire la realizzazione del ciclo integrato dei rifiuti in Campania ed al tempo stesso a verificare le ipotesi praticabili alternative alla realizzazione dell'inceneritore di Napoli Est a Giugliano in Campania, attraverso la valutazione di strategie di trattamento delle ecoballe diverse dall'incenerimento.
9/1885-A/54. (Testo modificato nel corso della seduta) Rostan, Manfredi.
La Camera,
premesso che:
gli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento in esame recano misure volte a far fronte alla grave situazione di emergenza ambientale nel territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, interessato dal fenomeno dei roghi di rifiuti tossici, denominato «terra dei fuochi»;
dagli interventi previsti da alcune disposizioni dei citati articoli, così come dal potenziamento delle attività di prevenzione della combustione illecita di rifiuti e di quelle relative al rafforzamento dei servizi di smaltimento di rifiuti, conseguirà un aumento di fabbisogno di personale degli enti locali della Regione Campania,
impegna il Governo
a valutare, in questo ambito, la possibilità di autorizzare la Regione Campania ad utilizzare risorse, a valere sulla quota di sua spettanza delle somme del Fondo per lo sviluppo e la coesione, e attraverso la stipula di un'apposita intesa con la medesima regione, ai fini della ricollocazione lavorativa del personale dipendente dai Consorzi di Bacino, costituiti ai sensi della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10 per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, e delle società dagli stessi costituite.
9/1885-A/55. Taglialatela, Manfredi, Russo, Valeria Valente.
La Camera,
premesso che:
la popolazione d Taranto e dei comuni limitrofi e la popolazione della cosiddetta «Terra dei fuochi» sono state esposte a molteplici inquinanti, fra questi alcuni hanno l'azione di interferenti endocrini (diossine e IPA in particolare); tali sostanze sono correlate allo sviluppo di gravi patologie del sistema endocrino (oltre che a incremento della mortalità oncologica); è stato riscontrato l'incremento dell'endometriosi, patologia invalidante e talvolta correlata a riduzione della fertilità nella donna,
impegna il Governo
a inserire tra gli esami oggetto dello screening le patologie ginecologiche e, in particolare, l'endometriosi, con la creazione di un registro specifico per quelle aree.
9/1885-A/56. Massimiliano Bernini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 6, alla luce delle gravi contaminazioni esistenti in vaste aree dei territori ricompresi nella cosiddetta «Terra dei fuochi», stabilisce che, attraverso decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e della salute, siano indicati i terreni della Regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse;
l'azione dell'esecutivo deve essere comunque improntata alla piena tutela del territorio, dell'ambiente e della salute della popolazione residente,
impegna il Governo
a prevedere l'elaborazione di adeguate misure normative finalizzate ad impedire che venga consentito il cambio di destinazione d'uso dei terreni in oggetto fino alla loro completa bonifica.
9/1885-A/57. Parentela.
La Camera,
premesso che:
secondo il rapporto annuale di Legambiente il fenomeno degli abusi edilizi riguarda l'intero territorio nazionale. Le regioni del sud, Campania, Calabria, Puglia in cui spicca l'incremento di reati in merito pari al 24 per cento sono immediatamente seguite dalla Sardegna e dal Trentino Alto Adige dove la crescita esponenziale degli illeciti accertati è quasi triplicata in un anno;
tra il 2000 e il 2011 è stato eseguito appena il 10,6 per cento delle ordinanze di demolizione; a fronte delle 283.000 nuove costruzioni abusive realizzate tra il 2003 e il 2012 con un fatturato complessivo di circa 19,4 miliardi di euro, i manufatti legali nell'ultimo anno sono scesi da 305.000 a soli 122.000, l'incidenza delle costruzioni illegali nel mercato edile è passata dal 9 per cento del 2006 al 16,9 per cento del 2013;
le costruzioni abusive in continuo incremento sono favorite dai costi più bassi rispetto a quelle legali, con un costo medio di circa 66.000 euro a fronte di 155.000 medi per queste ultime e dalla consapevolezza che il rischio di demolizione è molto remoto;
solo nella regione Campania nel corso degli ultimi anni sono state emesse ben 70.000 sentenze di demolizione di manufatti abusivi, circa 200.000 sono i procedimenti in corso, solo nel 2012 le nuove costruzioni abusive sono state più di 5.000 con ben 875 infiltrazioni mafiose accertate, pari al 13,9 per cento del totale nazionale. La Provincia di Napoli maglia nera con 305 infrazioni accertate, 381 persone denunciate e 180 sequestri effettuati è la prima provincia d'Italia. Segue la Provincia di Salerno con 267 infrazioni accertate e ben 334 persone denunciate. Terza la provincia di Avellino con 208 infrazioni, 147 persone denunciate e 25 sequestri effettuati. Chiudono la provincia di Caserta con 57 infrazioni e 55 persone denunciate e Benevento con 38 infrazioni accertate e 50 persone denunciate. Oltre un milione di persone vive in edifici illegali;
la legge 28 febbraio 1985 n. 47 consentì per la prima volta in forma organica di regolarizzare le posizioni dei proprietari abusivi e dei manufatti a cui seguirono una serie dei condoni edilizi: sanatorie che, ripetute nel 1994 e nel 2003, in nome di un millantato introito straordinario per lo Stato hanno invece portato pochi spiccioli e premiato gli abusivi e devastazione del territorio;
dopo 60 anni di oblio il consiglio regionale della Campania nel 2003 ha varato un Piano di decompressione abitativa denominato VesuVia, vincitore del primo premio assoluto al Forum PA 2005 e riconosciuto come best practice da organismi internazionali;
tra le azioni previste dal piano vi era la legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 della Regione Campania («Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana») avente l'obiettivo di diminuire il carico residenziale nella zona rossa vesuviana incentivando nel contempo il mutamento di destinazione d'uso da abitativo a produttivo dei volumi legittimi esistenti. Il testo inoltre sancisce il divieto assoluto di edificabilità nella zona rossa;
la sentenza del Tar Campania in data 7 marzo 2013 ha sancito che i poteri repressivi dei Comuni in materia urbanistica non si estinguono per decadenza o prescrizione, con la conseguenza che i relativi provvedimenti possono essere emanati in qualsiasi tempo, in quanto il potere sanzionatorio dei Comuni non incontra nella materia in questione limiti temporali;
è in atto un tentativo surrettizio di procrastinare, ovvero impedire le demolizioni dei manufatti abusivi introducendo criteri di priorità vincolanti per l'esecuzione delle procedure di demolizione a cui si dovrebbe attenere il pubblico ministero competente ad eseguire la procedura, derivanti dalla funzionalità degli immobili stessi, dal loro impatto ambientale, dalle caratteristiche dell'area dove è stato costruito il manufatto, dal degrado del territorio rappresentato da immobili in costruzione o allo stato grezzo. Tentativo che corrisponde all'introduzione di un sostanziale condono,
impegna il Governo
a ricercare nuove risorse per favorire gli abbattimenti dei manufatti abusivi, a contrastare ogni ipotesi di condono edilizio ed a qualunque provvedimento che possa surrettiziamente ostacolare la rimessione in pristino e la demolizione dei manufatti abusivi.
9/1885-A/58. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.
La Camera,
premesso che:
obiettivo del commissario straordinario, previsto dal provvedimento in esame, è la predisposizione del finanziamento degli investimenti previsti per l'attuazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e per l'adozione delle altre misure previste nel Piano, delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria;
per il conseguimento del suddetto obiettivo, il commissario potrà ricorrere sia a investitori terzi sia chiedere all'autorità giudiziaria lo svincolo delle somme sequestrate alla proprietà dell'ILVA per reati diversi da quelli ambientali e finalizzarle alla bonifica del sito industriale di Taranto;
il riferimento, in questo caso, è al miliardo e 900 milioni di euro che la procura di Milano ha scovato, tramite le indagini condotte dalla Guardia di finanza, nel paradiso fiscale dell'isola di Jersey e che ha sequestrato alla famiglia Riva in seguito alle accuse di reati fiscali e valutari;
considerata l'assenza di trasparenza o di scambio di informazioni con molti degli Stati cosiddetti paradisi fiscali, i quali adottano politiche fiscali «blande», che consentono agli stessi di attrarre investimenti e capitali mobili, offrendo ai non residenti un rifugio per determinati tipi di redditi la cui esistenza viene in tal modo occultata all'amministrazione fiscale del rispettivo Stato di residenza;
una ricognizione più approfondita sull'entità dei beni occultati al fisco italiano nei paradisi fiscali potrebbe rappresentare fonte di finanziamento per le attività di investimento dell'azienda commissariata,
impegna il Governo
ad attivarsi, nelle sedi opportune, internazionali e comunitarie, affinché venga data piena implementazione alla normativa FATCA intesa a promuovere lo scambio automatico di informazioni come standard internazionale, al fine di combattere in modo più efficace la frode fiscale e l'evasione fiscale.
9/1885-A/59. Lupo.
La Camera,
premesso che:
obiettivo del Commissario Straordinario, previsto dal provvedimento in esame è la predisposizione del finanziamento degli investimenti previsti per l'attuazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e per l'adozione delle altre misure previste nel Piano, delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria;
per il conseguimento del suddetto obiettivo, il commissario potrà ricorrere sia a investitori terzi sia chiedere all'autorità giudiziaria lo svincolo delle somme sequestrate alla proprietà dell'ILVA per reati diversi da quelli ambientali e finalizzarle alla bonifica del sito industriale di Taranto;
il riferimento, in questo caso, è al miliardo e 900 milioni di euro che la procura di Milano ha scovato, tramite le indagini condotte dalla Guardia di finanza, nel paradiso fiscale dell'isola di Jersey e che ha sequestrato alla famiglia Riva in seguito alle accuse di reati fiscali e valutari;
considerata l'assenza di trasparenza o di scambio di informazioni con molti degli Stati cosiddetti paradisi fiscali, i quali adottano politiche fiscali «blande», che consentono agli stessi di attrarre investimenti e capitali mobili, offrendo ai non residenti un rifugio per determinati tipi di redditi la cui esistenza viene in tal modo occultata all'amministrazione fiscale del rispettivo Stato di residenza;
una ricognizione più approfondita sull'entità dei beni occultati al fisco italiano nei paradisi fiscali potrebbe rappresentare fonte di finanziamento per le attività di investimento dell'azienda commissariata,
impegna il Governo
ad adottare le misure necessarie al fine di dare piena e completa attuazione alle raccomandazioni C(2012) 8806 sulla pianificazione fiscale aggressiva e C(2012) 8805 concernente misure destinate a incoraggiare i Paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale.
9/1885-A/60. Benedetti.