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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 9 aprile 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 9 aprile 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bergamini, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Brescia, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Centemero, Chaouki, Cicchitto, Cirielli, Costa, Costantino, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Galati, Gasbarra, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Gutgeld, La Russa, Legnini, Lorenzin, Lupi, Madia, Mannino, Antonio Martino, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Nicoletti, Orlando, Pagano, Pelillo, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Porta, Portas, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rigoni, Rossi, Rughetti, Ruocco, Sani, Santerini, Scalfarotto, Sereni, Spadoni, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Vargiu, Velo, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bergamini, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Brescia, Bressa, Brunetta, Casero, Castiglione, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Costa, Costantino, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Galati, Gasbarra, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lupi, Madia, Mannino, Antonio Martino, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Nicoletti, Orlando, Pagano, Pelillo, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Porta, Portas, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rigoni, Rossi, Rughetti, Sani, Santerini, Scalfarotto, Sereni, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 8 aprile 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   ROSATO: «Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, recante istituzione del “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati» (2287);
   ARGENTIN: «Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie» (2288);
   LAFFRANCO: «Modifica all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e di assessore nella rispettiva giunta» (2289).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 28 marzo 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 1/2014/G del 6 marzo 2014, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente «Esiti dell'esame dei rendiconti e analisi della gestione amministrativa della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) – esercizi 2010-2011-2012».

  Questo documento è trasmesso alla Commissione V (Bilancio) e alla Commissione VI (Finanze).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 3 aprile 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti (INARCASSA), per l'esercizio 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 128).

  Questi documenti sono trasmessi alla Commissione V (Bilancio) e alla Commissione XI (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  La prima relazione sull'attività svolta dal Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, già annunciata nella seduta del 17 febbraio 2014 (Doc. CCXII, n. 1), è stata altresì trasmessa, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con lettera in data 25 marzo 2014.

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 4 aprile 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere del CIPE, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   n. 75/2013 dell'8 novembre 2013, concernente «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa» – alla Commissione V (Bilancio) e alla Commissione IX (Trasporti);
   n. 89/2013 del 17 dicembre 2013, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001). Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna. Aree leader facenti parte del piano di area vasta: reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio» – alla Commissione V (Bilancio) e alla Commissione VIII (Ambiente);
   n. 90/2013 del 17 dicembre 2013, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001). Linea ferroviaria Bari Taranto: raddoppio della tratta Bari S. Andrea-Bitetto. Nuova approvazione del progetto definitivo ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità – alla Commissione V (Bilancio) e alla Commissione IX (Trasporti).

Trasmissione dalla regione Toscana.

  Il Presidente del Consiglio regionale della Toscana, con lettera in data 18 marzo 2014, ha trasmesso un voto, approvato dal consiglio regionale della medesima regione in data 12 marzo 2014, per una corretta affermazione dei princìpi di rappresentanza e di governabilità della riforma elettorale all'esame del Parlamento italiano.

  Questo documento è trasmesso alla Commissione I (Affari costituzionali).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 28 marzo 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 306, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per gli anni 2012 e 2013 (91).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 aprile.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 20 marzo 2014, a pagina 8, seconda colonna, le righe dalla settima alla undicesima devono intendersi soppresse.

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 25 marzo 2014, a pagina 4, prima colonna, dopo la ventiquattresima riga, devono intendersi inserite le seguenti:
  «VII Commissione (Cultura):
   GRIMOLDI: «Dichiarazione di monumento nazionale e concessione di un contributo per interventi di restauro, conservazione e valorizzazione della Pieve di Socana» (1942) Parere delle Commissioni I e V».

  Conseguentemente, le righe dalla trentatreesima alla trentottesima devono intendersi soppresse.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1224-1256-1304-1305 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: FEDELI ED ALTRI; ALBERTI CASELLATI ED ALTRI; AMORUSO; CALDEROLI: MODIFICHE ALLA LEGGE 24 GENNAIO 1979, N. 18, RECANTE NORME PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, IN MATERIA DI GARANZIE PER LA RAPPRESENTANZA DI GENERE, E RELATIVE DISPOSIZIONI TRANSITORIE INERENTI ALLE ELEZIONI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2014 (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 2213) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CICU; MOSCA ED ALTRI; CAPELLI ED ALTRI; MARGUERETTAZ ED ALTRI; VARGIU; BRUNO BOSSIO ED ALTRI; FRANCESCO SANNA ED ALTRI; BALDUZZI ED ALTRI; PISICCHIO; MIGLIORE ED ALTRI; GIORGIA MELONI ED ALTRI (A.C. 144-792-958-1216-1357-1473-1545-1878-1916-1933-1970)

A.C. 2213 – Proposta emendativa

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. La tabella A, di cui all'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituta dalla seguente:

«Tabella A

Circoscrizioni Capoluogo della Circoscrizione
I Italia nord-occidentale (Piemonte – Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste – Liguria)
Torino
II Lombardia Milano
III Italia nord-orientale (Veneto – Trentino-Alto Adige/Südtirol – Friuli-Venezia Giulia)
Venezia
IV Italia centro-settentrionale (Emilia Romagna – Toscana – Umbria – Marche)
Firenze
V Italia centrale (Lazio – Abruzzo – Molise) Roma
VI Italia meridionale (Campania – Puglia – Basilicata – Calabria)
Napoli
VII Sicilia Palermo
VIII Sardegna Cagliari

1. 04. Dadone, Nuti, Fraccaro, Toninelli, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Lombardi, Cicu, Corda.

A.C. 2213 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame modifica la legge 24 gennaio 1979, n. 18, che disciplina l'elezione della rappresentanza italiana al Parlamento europeo, introducendo alcune norme a garanzia della rappresentanza di genere, e alcune disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014;
    tuttavia, tale legge, più volte oggetto di modifiche nel corso degli anni, presenta ancora un’ importante lacuna, data dall'incertezza della rappresentanza che ogni circoscrizione – in cui è diviso il Paese – andrà ad esprimere in esito al risultato elettorale;
    secondo la legge n. 18 del 1979 e successive modifiche, infatti, i seggi assegnati a ogni circoscrizione in funzione della popolazione residente possono «migrare» ad altre aree territoriali per effetto della particolare tecnica di attribuzione dei parlamentari eletti che, invece, è determinata secondo il criterio dei voti validi espressi, e dunque in base all'affluenza alle urne. Inoltre, la stessa definizione territoriale delle circoscrizioni, laddove si uniscono regioni più popolate con altre meno abitate, può ulteriormente accentuare questo limite della legge e i suoi effetti di alterazione della rappresentanza democratica;
    la stessa Corte costituzionale nel 2010 è intervenuta con la sentenza n. 271 del 22 luglio, ravvisando elementi di contraddizione tra il criterio dell'assegnazione della rappresentanza parlamentare secondo il criterio della popolazione residente (articolo 2, legge n. 18 del 1979), e la concreta attribuzione secondo il criterio dei voti validi espressi (articolo 21, legge del 1979); questa contraddizione ha prodotto, nelle elezioni del 2009, la mancata attribuzione di due seggi della circoscrizione isole e di tre seggi della circoscrizione sud – pari rispettivamente ad un quarto e un sesto del totale della rappresentanza – così determinando una significativa alterazione della medesima;
    successivamente, anche il Consiglio di Stato ha avuto occasione di intervenire in merito al contrasto tra gli articoli 2 e 21 della legge elettorale europea, e ha stabilito che essa dovesse essere interpretata in maniera sistematica e integrata con le disposizioni del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, e che, pertanto, anche l'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 21 della legge n. 18 del 1979 andasse vincolata alla circoscrizione territoriale;
    va altresì ricordato che la stessa normativa europea che disciplina l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, prevede espressamente che «In funzione delle loro specificità nazionali, gli Stati membri possono costituire circoscrizioni elettorali per le elezioni al Parlamento europeo o prevedere altre suddivisioni elettorali, senza pregiudicare complessivamente il carattere proporzionale del voto»;
    tuttavia, attualmente la quinta circoscrizione elettorale finisce per rendere difficile, o addirittura impedire, il rapporto tra eletto al Parlamento europeo e ambito territoriale rappresentato,

impegna il Governo

   in occasione delle prossime elezioni europee, ad adottare, per quanto di sua competenza, le direttive o gli atti amministrativi che ritenga idonei per recepire l'orientamento del Consiglio di Stato volto a risolvere l'attuale contrasto tra l'articolo 2 e l'articolo 21 delle legge in vigore, nel senso di una loro interpretazione sistematica e integrata con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e che quindi vincolino anche l'attribuzione dei seggi alla circoscrizione territoriale;
    ad adottare ogni iniziativa utile volta a sostenere la proposta di dividere, a partire dal 2019, la circoscrizione denominata Isole in due nuove circoscrizioni che, attraverso la scomposizione della rappresentanza, possano assicurare un rapporto più diretto tra eletto al Parlamento europeo e territori di provenienza, anche sostenendo politicamente e formalmente eventuali analoghe proposte avanzate dal Parlamento e di cui si auspica una rapida calendarizzazione.
9/2213/1Francesco Sanna, Marco Meloni, Scanu, Pes, Marrocu, Cani, Mura, Giovanna Sanna.


   La Camera,
   considerato che:
    l'elezione dei componenti del Parlamento europeo è divenuta una consultazione volta alla designazione, da parte dei cittadini dell'Unione europea, di propri rappresentanti con mandato politico generale, non limitato solo alla cura degli interessi nazionali, anche in ragione dell'entrata in vigore il 1o dicembre del 2009 del Trattato di Lisbona;
    in vista delle elezioni europee del 2014, la Commissione europea ha adottato apposita Raccomandazione in data 12 marzo 2013, nel cui preambolo si legge che: «L'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea attribuiscono un ruolo chiave ai partiti politici europei, sottolineandone il contributo alla formazione di una coscienza politica europea e all'espressione della volontà politica dei cittadini dell'Unione» (sesto «considerando») e che «Per consentire ai partiti politici europei di compiere pienamente la loro missione (...) La Commissione propone (...) che, nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, i partiti politici europei siano tenuti ad adottare tutti i provvedimenti adeguati per informare i cittadini dell'Unione dei collegamenti esistenti tra i partiti politici nazionali e i partiti politici europei» (settimo «considerando»);
    la medesima Raccomandazione della Commissione europea del 12 marzo 2013 stabilisce quindi che «i partiti politici nazionali (...) informino i cittadini anche in merito al candidato alla presidenza della Commissione europea sostenuto da ciascun partito e al relativo programma» (articolo 3, comma 2) e che «I partiti politici nazionali che partecipano alle elezioni del Parlamento europeo [rendano] pubblica la loro affiliazione ai partiti politici europei prima dello scrutinio [indicando] chiaramente la loro affiliazione a un partito politico europeo su tutto il materiale usato nella campagna elettorale, nelle comunicazioni e nelle trasmissioni radiotelevisive di argomento politico» (articolo 2);
    la Camera dei deputati del Parlamento italiano (nella corrente XVII Legislatura) ha approvato la mozione n. 1/00157 (Atto Camera 1/00337 abbinato in data 10 febbraio 2014) con cui la Camera medesima «premesso che, l'attuazione dei Trattati costitutivi dell'Unione europea e l'applicazione delle norme comunitarie e delle decisioni politiche e tecniche conseguenti non può che avvenire attraverso un'ampia partecipazione democratica, che renda l'Europa un progetto condiviso dai popoli e da ciascun cittadino e cittadina;
    le prossime elezioni europee del 2014 saranno in questo senso un appuntamento di particolare importanza, anche perché il presidente della Commissione europea verrà per la prima volta eletto al Parlamento europeo, tenendo conto del risultato delle elezioni;
    valuta che l'articolo 12 comma 4 della legge n. 18 del 1979 vada interpretato ed esteso, alla luce delle nuove disposizioni europee, anche a quelle forze o partiti politici che sono affiliati a partiti europei costituiti formalmente in gruppo presso il Parlamento europeo,

impegna il Governo

ad emanare un atto interpretativo entro il termine previsto dalla legge per la presentazione delle liste per le elezioni europee, che dia un'interpretazione evolutiva dell'articolo 12 comma 4 della legge n. 18 del 1979, coerente con la ratio normativa, riconoscendo il carattere europeo e transnazionale di quelle forze politiche che articolate e presenti su base nazionale sono costituite in gruppi formalmente riconosciuti presso il Parlamento europeo, e pertanto riconoscendo loro l'applicazione dell'articolo 12 comma 4 della legge n. 18 del 1979, nonché ad assumere le necessarie e urgenti iniziative dirette a recepire la raccomandazione della Commissione europea relativamente all'indicazione dell'affiliazione europea dei partiti concorrenti alle elezioni europee 2014, nonché a promuovere campagne di informazione circa la rilevanza delle elezioni europee volte a incentivare la partecipazione dei cittadini al voto» (mozione n. 1/00157, Atto Camera 1/00337).
9/2213/2Pisicchio.


   La Camera,
   considerato che:
    l'elezione dei componenti del Parlamento europeo è divenuta una consultazione volta alla designazione, da parte dei cittadini dell'Unione europea, di propri rappresentanti con mandato politico generale, non limitato solo alla cura degli interessi nazionali, anche in ragione dell'entrata in vigore il 1o dicembre del 2009 del Trattato di Lisbona;
    in vista delle elezioni europee del 2014, la Commissione europea ha adottato apposita Raccomandazione in data 12 marzo 2013, nel cui preambolo si legge che: «L'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea attribuiscono un ruolo chiave ai partiti politici europei, sottolineandone il contributo alla formazione di una coscienza politica europea e all'espressione della volontà politica dei cittadini dell'Unione» (sesto «considerando») e che «Per consentire ai partiti politici europei di compiere pienamente la loro missione (...) La Commissione propone (...) che, nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, i partiti politici europei siano tenuti ad adottare tutti i provvedimenti adeguati per informare i cittadini dell'Unione dei collegamenti esistenti tra i partiti politici nazionali e i partiti politici europei» (settimo «considerando»);
    la medesima Raccomandazione della Commissione europea del 12 marzo 2013 stabilisce quindi che «i partiti politici nazionali (...) informino i cittadini anche in merito al candidato alla presidenza della Commissione europea sostenuto da ciascun partito e al relativo programma» (articolo 3, comma 2) e che «I partiti politici nazionali che partecipano alle elezioni del Parlamento europeo [rendano] pubblica la loro affiliazione ai partiti politici europei prima dello scrutinio [indicando] chiaramente la loro affiliazione a un partito politico europeo su tutto il materiale usato nella campagna elettorale, nelle comunicazioni e nelle trasmissioni radiotelevisive di argomento politico» (articolo 2);
    la Camera dei deputati del Parlamento italiano (nella corrente XVII Legislatura) ha approvato la mozione n. 1/00157 (Atto Camera 1/00337 abbinato in data 10 febbraio 2014) con cui la Camera medesima «premesso che, l'attuazione dei Trattati costitutivi dell'Unione europea e l'applicazione delle norme comunitarie e delle decisioni politiche e tecniche conseguenti non può che avvenire attraverso un'ampia partecipazione democratica, che renda l'Europa un progetto condiviso dai popoli e da ciascun cittadino e cittadina;
    le prossime elezioni europee del 2014 saranno in questo senso un appuntamento di particolare importanza, anche perché il presidente della Commissione europea verrà per la prima volta eletto al Parlamento europeo, tenendo conto del risultato delle elezioni;

impegna il Governo

a valutare se a normativa vigente e alla luce dei nuovi indirizzi europei l'articolo 12 comma 4 della legge n. 18 del 1979, possa essere interpretato ed esteso, in tempi utili per la presentazione delle liste, anche a quelle forze o partiti politici che sono affiliati a partiti europei costituiti formalmente in gruppo presso il Parlamento europeo.
9/2213/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Pisicchio.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il presente disegno di legge che prevede l'introduzione di modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
    l'attuazione dei trattati costitutivi dell'Unione europea e l'applicazione delle norme comunitarie e delle decisioni politiche e tecniche conseguenti non può che avvenire attraverso un'ampia partecipazione democratica, che renda l'Europa un progetto condiviso dai popoli e da ciascun cittadino e cittadina. Le prossime elezioni europee del 2014 saranno in questo senso un appuntamento di particolare importanza, anche perché il Presidente della Commissione europea verrà per la prima volta eletto dal Parlamento europeo, tenendo conto del risultato delle elezioni. A livello comunitario è stata imposta l'adozione di un sistema i cui esiti siano di tipo proporzionale. A mutare sono, tuttavia, le forme attraverso le quali la tendenziale corrispondenza proporzionale tra il numero di voti ed il numero dei seggi si realizza. Oltre a tale limite, il Parlamento europeo non ha, in nessun altro modo, condizionato la libera decisione degli Stati membri in merito all'adozione di una propria normativa che disciplini le modalità di elezione dei membri del Parlamento europeo;
    è necessario prevedere un sistema elettorale capace di garantire il principio democratico della rappresentanza anche evitando che le liste o coalizioni di liste possano presentare simboli elettorali fuorvianti per l'elettore,

impegna il Governo

a promuovere, con gli strumenti a propria disposizione, una modifica alla legge elettorale europea (n. 18 del 1979), finalizzata a far sì che le liste o coalizioni di liste, non già rappresentate in Parlamento, devono registrare il proprio simbolo, sottoscritto da un numero minimo di elettori, prima dell'indizione delle consultazioni elettorali presso il Ministero dell'interno.
9/2213/3Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il presente disegno di legge che prevede l'introduzione di modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
    l'attuazione dei trattati costitutivi dell'Unione europea e l'applicazione delle norme comunitarie e delle decisioni politiche e tecniche conseguenti non può che avvenire attraverso un'ampia partecipazione democratica, che renda l'Europa un progetto condiviso dai popoli e da ciascun cittadino e cittadina. Le prossime elezioni europee del 2014 saranno in questo senso un appuntamento di particolare importanza, anche perché il Presidente della Commissione europea verrà per la prima volta eletto dal Parlamento europeo, tenendo conto del risultato delle elezioni. A livello comunitario è stata imposta l'adozione di un sistema i cui esiti siano di tipo proporzionale. A mutare sono, tuttavia, le forme attraverso le quali la tendenziale corrispondenza proporzionale tra il numero di voti ed il numero dei seggi si realizza. Oltre a tale limite, il Parlamento europeo non ha, in nessun altro modo, condizionato la libera decisione degli Stati membri in merito all'adozione di una propria normativa che disciplini le modalità di elezione dei membri del Parlamento europeo;
    è necessario prevedere un sistema elettorale capace di garantire il principio democratico della rappresentanza anche evitando che le liste o coalizioni di liste possano presentare simboli elettorali fuorvianti per l'elettore,

impegna il Governo

a promuovere iniziative normative e legislative finalizzate a far sì che le liste o coalizioni di liste, non già rappresentate in Parlamento, devono registrare il proprio simbolo, sottoscritto da un numero minimo di elettori, prima dell'indizione delle consultazioni elettorali presso il Ministero dell'interno.
9/2213/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione del provvedimento recante modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 per l'elezione dei membri del Parlamento europeo così come modificato dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10 si rileva che l'articolo 12 comma 2 prevede che «Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori.»;
    il problema non nasce dalla quantità delle firme da raccogliere, ma dalla loro distribuzione interna. Il legislatore del 1979 ha individuato un criterio di proporzionalità facendo riferimento alle circoscrizioni. Infatti ha previsto che bisogna raccogliere almeno 30 mila firme, e non più di 35 mila, in ciascuna delle cinque circoscrizioni, indipendentemente dal diverso numero di abitanti e votanti;
    il successivo comma 3 dell'articolo 12 della legge sopra citata prevede inoltre che «I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista.»;
    il che significa che tanto una regione grande come la Lombardia (9.389.000 abitanti secondo il recente censimento) e una regione piccola come la Valle d'Aosta con poco più di 128.000 abitanti sono considerate alla stessa stregua. In entrambe si devono raccogliere 3 mila firme;
    se questo non dovesse accadere la lista non potrebbe partecipare alla competizione elettorale compromettendo in tal modo il diritto alla libera partecipazione alla determinazione della politica nazionale sancito dall'articolo 49 della Costituzione;
    sarebbe opportuno che il criterio della proporzionalità facesse riferimento al numero di abitanti di ciascuna regione stabilendo in tal modo soglie diverse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le necessarie ed urgenti iniziative entro il termine previsto dalla legge in relazione alla raccolta delle firme di sottoscrizione delle liste per le elezioni europee, che siano dirette a modificare le previsioni dell'articolo 12, secondo e terzo comma al fine di prevedere un criterio di proporzionalità che tenga conto del numero di abitanti per regioni garantendo in tal modo la libera partecipazione di tutti i cittadini organizzati in partiti politici a concorrere a determinare la politica nazionale ed i propri rappresentanti al Parlamento europeo così come previsto dalla nostra Carta costituzionale.
9/2213/4Catalano, Furnari, Labriola, Tacconi, Zaccagnini.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione del provvedimento recante modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 per l'elezione dei membri del Parlamento europeo così come modificato dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10 si rileva che l'articolo 12 comma 2 prevede che «Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori.»;
    il problema non nasce dalla quantità delle firme da raccogliere, ma dalla loro distribuzione interna. Il legislatore del 1979 ha individuato un criterio di proporzionalità facendo riferimento alle circoscrizioni. Infatti ha previsto che bisogna raccogliere almeno 30 mila firme, e non più di 35 mila, in ciascuna delle cinque circoscrizioni, indipendentemente dal diverso numero di abitanti e votanti;
    il successivo comma 3 dell'articolo 12 della legge sopra citata prevede inoltre che «I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista.»;
    il che significa che tanto una regione grande come la Lombardia (9.389.000 abitanti secondo il recente censimento) e una regione piccola come la Valle d'Aosta con poco più di 128.000 abitanti sono considerate alla stessa stregua. In entrambe si devono raccogliere 3 mila firme;
    se questo non dovesse accadere la lista non potrebbe partecipare alla competizione elettorale compromettendo in tal modo il diritto alla libera partecipazione alla determinazione della politica nazionale sancito dall'articolo 49 della Costituzione;
    sarebbe opportuno che il criterio della proporzionalità facesse riferimento al numero di abitanti di ciascuna regione stabilendo in tal modo soglie diverse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le necessarie iniziative dirette a modificare le previsioni dell'articolo 12, secondo e terzo comma al fine di prevedere un criterio di proporzionalità che tenga conto del numero di abitanti per regioni garantendo in tal modo la libera partecipazione di tutti i cittadini organizzati in partiti politici a concorrere a determinare la politica nazionale ed i propri rappresentanti al Parlamento europeo così come previsto dalla nostra Carta costituzionale.
9/2213/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Catalano, Furnari, Labriola, Tacconi, Zaccagnini.


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 MARZO 2014, N. 16, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE, NONCHÉ MISURE VOLTE A GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI SVOLTI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (A.C. 2162-A/R)

A.C. 2162-A/R – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE PRESENTATE DALLE COMMISSIONI AL TESTO A E ANNUNCIATE IN AULA

ART. 1.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 688, secondo periodo, dopo le parole: decreto legislativo n. 241 del 1997, aggiungere le seguenti: nonché tramite bollettino di conto corrente postale.
1. 1000. Le Commissioni.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 688, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata sul sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
1. 1001. Le Commissioni.

ART. 2.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
  dopo la lettera c), inserire le seguenti:
   c-bis) al comma 621, secondo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2014»;
   c-ter) al comma 622 le parole: «Entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre 2014»;
  alla lettera d), sostituire le parole: 15 aprile 2014 con le seguenti: 15 giugno 2014.
2. 1000. Le Commissioni.

ART. 4.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009. n. 150, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. 1000. Le Commissioni.

  Sostituire il comma 3-bis con i seguenti:
  3-bis. Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli enti locali che, nel periodo 2010-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo della spesa di personale limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali a tempo determinato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, possono, limitatamente al medesimo periodo, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, nel rispetto del patto di stabilità e nei limiti delle disponibilità finanziarie, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza che ciò determini l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
  3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis sono limitate ai soli aspetti retributivi e non possono in alcun modo comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica.
  3-quater.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8. del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. 1001. Le Commissioni.

ART. 18.

  Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: Nel caso, con le seguenti: Considerati validi gli effetti di quanto operato fino al 31 dicembre 2013, a decorrere dall'anno 2014, nel caso.
18. 1000. Le Commissioni.

ART. 20-bis.

  Al comma 1, dopo le parole: una quota di 50 milioni di euro inserire le seguenti: a valere sulla quota nazionale.
20-bis. 1000. Le Commissioni.

A.C. 2162-A/R – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

  1. Il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.
(Disposizioni in materia di TARI e TASI).

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
   b) il comma 688 è sostituito dal seguente: «688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.»;
   c) il comma 691 è sostituito dal seguente: «691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;
   d) il comma 731 è sostituito dal seguente: «731. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.».

  2. All'onere di cui al comma 1, lettera d) si provvede, quanto a 118,156 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e quanto a 6,844 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
  4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.

ART. 2.
(Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono appartate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 33 è abrogato;
   b) al comma 569 le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
   c) al comma 620 le parole «Entro il 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 marzo 2014»;
   d) al comma 623 le parole «Entro il 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 marzo 2014» e le parole «15 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti «15 aprile 2014»;
   e) al comma 649 l'ultimo periodo è soppresso;
   f) il comma 669 è sostituito dal seguente «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.»;
   g) il comma 670 è abrogato;
   h) al comma 679 la lettera f) è soppressa.

ART. 3.
(Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie).

  1. Al comma 5, dell'articolo 243-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
  «Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese».

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 573 è inserito il seguente:
  «573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto Testo Unico.».

  3. All'articolo 243-bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.».

  4. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  «1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.».

ART. 4.
(Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi).

  1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.
  2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

ART. 5.
(Mutui enti locali).

  1. Al fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente.

ART. 6.
(Contabilizzazione IMU).

  1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare eventuali rettifiche contabili per l'esercizio 2013, in sede di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 7.
(Verifica gettito IMU anno 2013).

  1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo il comma 729 sono inseriti i seguenti:
  «729-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.
  729-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis.
  729-quater. In conseguenza delle variazioni relative all'annualità 2013, di cui al comma 729-ter, per i soli comuni interessati, il termine previsto dall'articolo 227, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 giugno 2014. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma 729-bis, il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014.».

ART. 8.
(Anticipazione pagamento fondo di solidarietà 2014).

  1. Entro il 15 marzo 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di fondo di solidarietà comunale. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013.

ART. 9.
(Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali).

  1. A decorrere dall'anno 2014, l'ammontare delle riduzioni di risorse di cui al comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 è fissato in 7 milioni di euro per le province e in 118 milioni di euro per i comuni, da applicarsi, a tutti gli enti, in proporzione alla popolazione residente. Sono soppressi il quinto e sesto periodo del comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191.

ART. 10.
(Proroga delle modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio).

  1. Per l'anno 2014, sono confermate le modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio già adottate con decreto ministeriale del 4 maggio 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2014 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20, sono parimenti confermate, le riduzioni di risorse per la revisione della spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.
  2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.

ART. 11.
(Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province).

  1. I commi 2, 3, 3-bis, dell'articolo 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai seguenti:
  «2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
  3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.».

ART. 12.
(Contributo straordinario).

  1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è erogato a decorrere dall'anno successivo alla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo. Per le sole fusioni che decorrono dal mese di gennaio dell'anno successivo alla loro istituzione, il contributo straordinario decennale viene erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione.

ART. 13.
(Isole minori).

  1. Il finanziamento attribuito al Comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualità 2008 e 2009, pari a euro 1.421.021,13 viene interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti del Comune destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana.

ART. 14.
(Applicazione fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarietà comunale).

  1. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 380-quater è sostituito dal seguente: «380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter.»;
   b) dopo il comma 380-quater è inserito il seguente: «380-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 380-quater, le modalità e i criteri di attuazione sono stabilite mediante intesa in Conferenza Stato Città e autonomie locali entro e non oltre 15 marzo 2014. In caso di mancata intesa, le risorse corrispondenti sono distribuite per l'anno 2014 con la medesima metodologia applicata per il riparto del fondo di solidarietà di cui al comma 380-ter e, a decorrere dall'anno 2015, in base alle disposizioni del predetto comma 380-quater.».

ART. 15.
(Province di nuova istituzione).

  1. Alla fine del comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del presente comma sono considerate le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.».

ART. 16.
(Disposizioni concernenti Roma Capitale).

  1. Roma Capitale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5.
  2. Roma Capitale trasmette contestualmente al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:
   a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte le società controllate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;
   b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;
   c) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali;
   d) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;
   e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune.

  3. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, esprime parere obbligatorio sulla predisposizione del piano triennale di cui al comma 2 e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del comma 5 e ne verifica l'attuazione, tenendo anche conto dei maggiori oneri connessi al ruolo di Capitale della Repubblica ove già determinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. Ove i maggiori oneri siano determinati successivamente alla approvazione del piano ai sensi del comma 4, il tavolo di cui al primo periodo esprime il proprio parere ai fini della eventuale revisione del piano stesso.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di trasmissione del piano di cui al comma 2, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, è approvato il piano triennale di cui al comma 2 e sono determinati la natura e l'entità della massa debitoria.
  5. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 30 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato, altresì, ad inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale, dedotte le somme a qualsiasi titolo inserite, dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella medesima massa ed al fine del loro reintegro a favore di Roma Capitale e che, pertanto, restano nella disponibilità della stessa. Le somme di cui ai periodi precedenti non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.».

ART. 17.
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale).

  1. Per favorire il completamento del passaggio delle competenze relative al trasporto pubblico locale ferroviario tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, del conseguente Accordo fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta stipulato in data 11 novembre 2010 come recepito dall'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, lo Stato concorre con il pagamento diretto a Trenitalia dell'importo di 13,4 milioni di euro, nell'anno 2014, per corrispettivo dei servizi resi nel periodo gennaio-luglio 2014.
  2. Qualora l'intesa tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 non sia raggiunta entro il 30 giugno 2014, e comunque il trasferimento delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, al fine di non aggravare la posizione debitoria nei confronti del gestore del servizio ferroviario, lo stesso provvede alla riduzione del servizio, garantendo l'effettuazione dei servizi minimi essenziali. Resta fermo che il pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 a carico della Regione Valle d'Aosta è escluso dal patto di stabilità interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 23 milioni annui a decorrere dal 2015.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 9,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  4. Il Ministero dell'economia e delle Finanze è altresì autorizzato, nelle more del trasferimento completo delle competenze alle Regioni a Statuto Speciale e dei servizi indivisi, a corrispondere a Trenitalia, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013 per le prestazioni rese.
  5. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione del piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014, non è consentito intraprendere e proseguire azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società di cui all'articolo 16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, né sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonché all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 212, destinate alla Regione Campania. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle società di cui al primo periodo.

ART. 18.
(Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798).

  1. Per l'anno 2014, ai comuni assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, la sanzione di cui al comma 26, lettera a), del citato articolo 31, si applica nel senso che l'ente medesimo è assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

ART. 19.
(Disposizioni in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica).

  1. Il termine del 28 febbraio 2014, di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione è attiva, è prorogato al 31 marzo 2014, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1 comma 748, terzo periodo, è incrementato di euro 20 milioni per l'esercizio finanziario 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
  2. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2014».

ART. 20.
(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009).

  1. Con riferimento all'esercizio finanziario 2013, nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano le misure di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, né le ulteriori misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia di patto di stabilità interno.
  2. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 e nella provincia dell'Aquila, per l'anno 2014 nei confronti di detti enti non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.

ART. 21.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO 1
(Articolo 10, comma 1)

Provincia Anno 2014
AGRIGENTO 6.309.436
ALESSANDRIA 11.090.439
ANCONA 10.613.324
AREZZO 8.732.333
ASCOLI PICENO 4.929.274
ASTI 5.370.186
AVELLINO 7.962.256
BARI 30.125.857
BARLETTA-ANDRIA-TRANI 7.243.728
BELLUNO 5.160.365
BENEVENTO 6.967.338
BERGAMO 15.187.126
BIELLA 4.764.707
BOLOGNA 20.018.556
BRESCIA 21.228.877
BRINDISI 9.966.073
CAGLIARI 16.619.769
CALTANISSETTA 5.416.452
CAMPOBASSO 8.190.033
CARBONIA-IGLESIAS 3.861.369
CASERTA 17.682.418
CATANIA 26.605.724
CATANZARO 14.005.792
CHIETI 7.757.366
COMO 11.176.134
COSENZA 14.905.603
CREMONA 7.137.419
CROTONE 5.599.452
CUNEO 14.190.484
ENNA 3.312.504
FERMO 2.960.207
FERRARA 5.953.442
FIRENZE 24.018.671
FOGGIA 12.315.090
FORLÌ-CESENA 7.460.049
FROSINONE 16.998.042
GENOVA 20.257.707
GROSSETO 6.266.195
IMPERIA 4.904.282
ISERNIA 3.691.583
LA SPEZIA 5.118.081
LATINA 13.346.321
LECCE 15.482.196
LECCO 7.960.884
LIVORNO 7.575.953
LODI 5.363.183
LUCCA 10.780.136
MACERATA 7.163.679
MANTOVA 9.244.508
MASSA 4.919.702
MATERA 4.154.843
MEDIO CAMPIDANO 3.613.485
MESSINA 10.428.821
MILANO 53.848.308
MODENA 11.069.091
MONZA E DELLA BRIANZA 8.799.152
NAPOLI 43.732.934
NOVARA 8.548.660
NUORO 5.241.107
OGLIASTRA 2.433.739
OLBIA-TEMPIO 5.206.277
ORISTANO 5.354.321
PADOVA 14.266.771
PALERMO 25.861.029
PARMA 8.985.546
PAVIA 13.449.267
PERUGIA 12.939.020
PESARO E URBINO 10.785.563
PESCARA 5.946.576
PIACENZA 8.476.195
PISA 12.682.941
PISTOIA 4.742.177
POTENZA 16.020.608
PRATO 6.381.401
RAGUSA 6.071.930
RAVENNA 6.282.730
REGGIO CALABRIA 12.823.780
REGGIO EMILIA 9.927.689
RIETI 6.573.931
RIMINI 6.733.372
ROMA 79.332.441
ROVIGO 4.033.488
SALERNO 28.283.796
SASSARI 9.027.167
SAVONA 6.856.430
SIENA 10.561.909
SIRACUSA 10.452.508
SONDRIO 4.370.112
TARANTO 12.101.354
TERAMO 5.641.401
TERNI 4.749.010
TORINO 39.391.981
TRAPANI 8.055.923
TREVISO 15.246.615
VARESE 15.433.375
VENEZIA 15.941.283
VERBANO-CUSIO-OSSOLA 6.793.328
VERCELLI 6.101.547
VERONA 13.604.320
VIBO VALENTIA 5.139.635
VICENZA 15.008.825
VITERBO 8.581.983

A.C. 2162-A/R – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:
   al comma 1:
    alla lettera a), dopo le parole: «equivalenti» sono inserite le seguenti: «o inferiori»;
    la lettera b) è sostituita dalla seguente:
  «b) il comma 688 è sostituito dal seguente:
  “688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata sul sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.”»;
    dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   «c-bis) dopo il comma 728 è inserito il seguente:
  “728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale”»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013»;

   al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi»;

   al comma 4, secondo periodo, le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno».

  All'articolo 2:
   al comma 1:
    all'alinea, la parola: «appartate» è sostituita dalla seguente: «apportate»;
    dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   «a-bis) dopo il comma 568 sono inseriti i seguenti:
  “568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le loro società controllate direttamente o indirettamente possono procedere:
     a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, e ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
     b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata entro e non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2014. In caso di società mista al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.
  568-ter. Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione, ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni”»;

    alla lettera c), le parole: «entro il 31 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio 2014»;
    dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
   «c-bis) al comma 621, secondo periodo, le parole: “entro il 30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2014”;
   c-ter) al comma 622 le parole: “Entro il 30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 ottobre 2014”;»
    alla lettera d), le parole: «15 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2014».

    dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   «d-bis) al comma 645 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1o gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647”»;
    la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”»;
    dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
     «e-bis) al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;
     e-ter) il comma 660 è sostituito dal seguente:
  “660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;
     e-quater) il comma 661 è abrogato»;

    alla lettera h), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, il comma 12-bis è abrogato».

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
  «Art. 2-bis.(Bilancio di previsione). – 1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014».

  All'articolo 3:
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti:
  “573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo 242. In pendenza del termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico.
  573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, ovvero dalle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico.
  573-ter. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-bis, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Al comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: “anche se riconosciuti in bilancio in data successiva” sono inserite le seguenti: “, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti”»;
   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149”;
   b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  “9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti ed interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente”»;

   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Al comma 5 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “60 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “90 giorni”.
  3-ter. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  “7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.
  7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6”;
  3-quater. Dopo l'articolo 243-quinquies del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
  «Art. 243-sexies. — (Pagamento di debiti). – 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis.
  2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1»;

   al comma 4, capoverso 1-ter:
    al primo periodo, dopo le parole: «di riduzione» sono inserite le seguenti: «di almeno il 20 per cento»;
    al secondo periodo, dopo le parole: «Fino al raggiungimento dell'equilibrio» sono inserite le seguenti: «e per i tre esercizi successivi»;
   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, le società controllate dagli enti locali interessati da tali piani applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis.(Fondo svalutazione crediti). – 1. Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni».

  All'articolo 4:
   al comma 1:
    al secondo periodo, le parole: «devono obbligatoriamente adottare» sono sostituite dalla seguente: «adottano» e le parole: «nella misura» sono sostituite dalle seguenti: «in misura»;
    al sesto periodo, dopo le parole: «enti locali trasmettono» sono inserite le seguenti: «entro il 31 maggio di ciascun anno» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero delle misure di cui al terzo periodo»;
   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli enti locali che, nel periodo 2010-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo della spesa di personale limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali a tempo determinato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, possono, limitatamente al medesimo periodo, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, nel rispetto del patto di stabilità e nei limiti delle disponibilità finanziarie, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza che ciò determini l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
  3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis sono limitate ai soli aspetti retributivi e non possono in alcun modo comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica.
  3-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

  All'articolo 7, al comma 1, capoverso 729-ter, le parole: «di natura non regolamentare» sono soppresse.

  All'articolo 10, al comma 1, primo periodo, le parole: «con decreto ministeriale del 4 maggio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012».

  All'articolo 11, al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, le parole: «Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati» sono sostituite dalle seguenti: «La relazione di fine mandato è pubblicata» e le parole: «in fine» sono soppresse.

  All'articolo 12:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. All'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “successivi alla” sono sostituite dalle seguenti: “decorrenti dalla”»;
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo istituito dall'articolo 41, comma 16-sexiesdecies.1, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono destinate alla regione Emilia-Romagna quale contributo straordinario di 2 milioni di euro da impiegare per il finanziamento di interventi di completamento del passaggio dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche, provincia di Pesaro-Urbino, alla regione Emilia-Romagna, provincia di Rimini».

  All'articolo 14, al comma 1, lettera b), capoverso, le parole: «sono stabilite mediante intesa in Conferenza Stato Città e autonomie locali entro e non oltre 15 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 15 aprile 2014».

  All'articolo 15:
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica alle province che non rispettano il patto per l'anno 2013 nel senso che l'ente medesimo è assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di province».

  All'articolo 16:
   al comma 1, le parole: «entro 90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 120 giorni», le parole: «e alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «, alle Camere e alla Corte dei conti» e dopo le parole: «negli anni precedenti» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento alle società controllate e partecipate da Roma Capitale»;
   al comma 2:
    all'alinea, le parole: «e alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «, alle Camere e alla Corte dei conti»;
    dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
   «a-bis) operare la ricognizione di tutte le società controllate e partecipate da Roma Capitale, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori, nonché le somme complessivamente erogate a ciascuno di essi;
   a-ter) avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria e tariffaria»;
    alla lettera c), dopo le parole: «esistenti» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa la mobilità interaziendale,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché lo strumento del distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il distacco e l'utilizzo di dirigenti e personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali»;
    alla lettera e), dopo le parole: «riequilibrio finanziario del comune,» sono inserite le seguenti: «alla fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee,»;
    dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   «e-bis) responsabilizzare i dirigenti delle società partecipate, legando le indennità di risultato a specifici obiettivi di bilancio»;

   al comma 3, primo periodo, le parole: «e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo e dei piani pluriennali di cui al sesto periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal comma 5 del presente articolo,»;

   il comma 4 è sostituito dai seguenti:
  «4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, è approvato il piano triennale di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del medesimo al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere. Solo al fine di reperire le risorse volte a realizzare gli obiettivi del piano, il comune di Roma Capitale può utilizzare le entrate straordinarie, comprese le eventuali sanzioni ad esse collegate, per il riequilibrio di parte corrente, in deroga all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4-bis. Roma Capitale provvede alle eventuali variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale approvato dalla giunta, nonché con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato successivamente ai sensi del comma 4.
  4-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, sono approvate, previo parere del tavolo di cui al comma 3, a condizione che siano prive di effetti sui saldi della finanza pubblica, modifiche al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  4-quater. All'articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16”»;

   al comma 5:
    al primo periodo, dopo le parole: «obbligazioni od oneri del Comune di Roma» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle procedure di cui all'articolo 42-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,»;
    al quarto periodo, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;
   dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa “Patto per Roma” del 4 agosto 2012, previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale “Raccolta differenziata”, ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:
   a) nel limite di 6,5 milioni di euro per il 2014 e di 7,5 milioni di euro per il 2015, le risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
   b) nel limite di 5,5 milioni di euro per il 2014 e di 3 milioni di euro per il 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, lettera a), pari a 6,5 milioni di euro per il 2014 e a 7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

  All'articolo 17:
   al comma 2, secondo periodo, le parole: «e 23 milioni annui a decorrere dal 2015» sono sostituite dalle seguenti: «e di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015»;
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011»;
   al comma 5, primo periodo, le parole: «legge 7 dicembre 2012, n. 212» sono sostituite dalle seguenti: «legge 7 dicembre 2012, n. 213».

  All'articolo 18, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1o gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui è l'ente locale a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborsare le rate medesime, il comma 76 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che l'ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. Considerati validi gli effetti di quanto operato fino al 31 dicembre 2013, a decorrere dall'anno 2014, nel caso di iscrizione del ricavato dei mutui di cui al primo periodo tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti, il rimborso da parte dello Stato delle relative rate di ammortamento non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

  All'articolo 19:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. All'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, dopo le parole: “degli anni 2014, 2015 e 2016” sono inserite le seguenti: “, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,”;
    b) al secondo periodo, le parole: “nonché degli istituti cui sono affidate tali attività” sono soppresse»;
   al comma 2, dopo le parole: «28 febbraio 2014» sono inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,».

  All'articolo 20, al comma 2, dopo le parole: «e n. 11 del 17 luglio 2009» sono inserite le seguenti: «, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009,».

  Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
  «Art. 20-bis. – (Finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali). – 1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: “programmazione 2007-2013,” sono inserite le seguenti: “una quota di 50 milioni di euro a valere sulla quota nazionale è destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e” e dopo le parole: “dall'anno 2009” sono aggiunte le seguenti: “individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile”».

A.C. 2162-A/R – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Disposizioni in materia di TARI e TASI).

  Sopprimere il comma 1.
1. 1. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    alla lettera
b), capoverso comma 688:
    sopprimere il primo periodo;
    al quarto periodo, sopprimere le parole:
e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI;
    sopprimere il quinto periodo;
    al sesto periodo, sopprimere le parole:
e della TASI;
    al settimo periodo, sopprimere le parole da: Il versamento della TASI fino alla fine della lettera.
    alla lettera
d), sopprimere le parole: e della TASI;
    sopprimere il comma 3.
   all'articolo 2, comma 1:
    dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
   d.1.) al comma 639, le parole: «di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella» sono sostituite dalle seguenti: «della»;
   d.2) il comma 640 è abrogato;
   sostituire le lettere f), g) e h) con la seguente: f) i commi da 669 a 679 sono abrogati;
   dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:
    h-bis) il comma 681 è abrogato;
    h-ter) al comma 682 la lettera b) è soppressa;
    h-quater) al comma 683 le parole da: «e le aliquote della TASI» fino a: «destinazione degli immobili» sono soppresse;
    h-quinquies) il comma 687 è abrogato;
    h-sexies) al comma 688, quarto periodo, le parole: «e della TASI» e le parole: «e alla TASI» sono soppresse;
    h-septies) al comma 730 le parole: «e dell'istituzione della TASI» sono soppresse;
    h-octies) il comma 731 è abrogato;
   dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – 1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo decreto sono stabilite nella misura del 25 per cento.
  6-ter. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore sono stabilite nella misura del 27 per cento».

  2. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 1000 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2014 una quota non inferiore a 1000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
  4. All'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 24, dopo la parola «discarica» sono aggiunte le seguenti: «e l'incenerimento»;
   b) al comma 25, dopo la parola: «discarica» sono aggiunte le seguenti: «l'incenerimento anche con recupero energetico»;
   c) al comma 26, dopo le parole: «stoccaggio definitivo» sono aggiunte le seguenti: «o il gestore dell'impianto di incenerimento»;
   d) il comma 27 è sostituito dal seguente:
  «27. Il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province; una quota del 50 per cento spetta allo Stato. Il gettito derivate dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province e allo Stato, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime seconde, la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.»;
   e) al comma 28, dopo le parole: «conferiti in discarica» sono aggiunte le seguenti: «o avviati all'incenerimento»;
   f) il comma 29 è sostituito dal seguente:
  «29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per tonnellata di rifiuti conferiti in discarica o agli impianti di incenerimento:
   a) in misura non inferiore ad euro 5 e non superiore ad euro 15 per i rifiuti inerti;
   b) in misura non inferiore ad euro 10 e non superiore ad euro 50 per i rifiuti solidi diversi di cui alla lettera precedente.
In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in tonnellate, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
   g) il comma 30 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:
  «30. Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica o dell'impianto di incenerimento entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia, nel cui territorio è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento, nonché ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione. Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996.»;
   h) al comma 31 dopo le parole: «di conferimento in discarica» sono aggiunte le seguenti: «presso impianti di incenerimento» e le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1000 a euro 5000»;
   i) al comma 32 dopo le parole: «deposito incontrollato di rifiuti» sono aggiunte le seguenti: «o effettua qualunque attività di gestione di rifiuti non autorizzata»;
   l) il comma 40 è abrogato;

  5. Al comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica» sono sostituite dalle seguenti: «cento per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica o avviati agli impianti di incenerimento».
1. 3. Pesco, Ruocco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:

    alla lettera b), capoverso comma 688:
     sopprimere il primo periodo;

     al quarto periodo, sopprimere le parole: e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI;
     sopprimere il quinto periodo;
     al sesto periodo, sopprimere le parole:
e della TASI;
     al settimo periodo, sopprimere le parole da: Il versamento della TASI fino alla fine della lettera.
   alla lettera
d), sopprimere le parole: e della TASI;
    sopprimere il comma 3.
    all'articolo 2, comma 1:
     dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
   d.1) al comma 639, le parole: «di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella» sono sostituite dalle seguenti: «della»;
   d.2) il comma 640 è abrogato;
    sostituire le lettere f), g) e h) con la seguente: f) i commi da 669 a 679 sono abrogati;
    dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:
     h-bis) il comma 681 è abrogato;
     h-ter) al comma 682 la lettera b) è soppressa;
     h-quater) al comma 683 le parole da: «e le aliquote della TASI» fino a: «destinazione degli immobili» sono soppresse;
     h-quinquies) il comma 687 è abrogato;
     h-sexies) al comma 688 le parole: «e della TASI» e le parole: «e alla TASI» sono soppresse;
     h-septies) al comma 730 le parole: «e dell'istituzione della TASI» sono soppresse;
     h-octies) il comma 731 è abrogato;
   dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – 1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «0,3 punti percentuali» sono sostituite con le seguenti: «0,465 punti percentuali».
1. 4. Pesco, Ruocco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) al comma 639, dopo le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,» sono inserite le seguenti: «, escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9,»;
   a-bis) al comma 669, le parole: «, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai sensi dell'imposta municipale propria,» sono soppresse;.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014.
  1.2. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1.1., gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui al comma 1.1. sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del comma 1.6.
  1.3. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1.1., entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2014, tutti gli enti di cui al comma 1.1. definiscono e inviano a Consip S.p.A l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.
  1.4. Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2014, Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 1.3.
  1.5. Per il 2014, il termine di cui al comma 1.3. è fissato al 31 maggio e il termine di cui al comma 1.4. è fissato al 31 luglio.
  1.6. In deroga a quanto previsto nei commi da 1.1. a 1.5., gli enti di cui al comma 1.1. possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip S.p.A. con i criteri di cui ai commi da 1.1. a 1.5.
  1.7. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1.1., ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
  1.8. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1.1., e degli obblighi di cui ai commi da 1.1. a 1.11., il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai commi da 1.1. a 1.11. nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

  1.9. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai commi da 1.1 a 1.11 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
  1.10. I soggetti di cui al comma 1-bis comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai commi da 1.1. a 1.9., in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.
  1.11. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione dei commi da 1.1. a 1.10. sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.
  1.12. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 1.1. a 1.11.
1. 5. Capezzone, Palese, Sandra Savino, Laffranco.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) al comma 639, dopo le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,» sono inserite le seguenti: «, escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9,»;
   a-bis) al comma 669, le parole: «, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai sensi dell'imposta municipale propria,» sono soppresse.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1.1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2014. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
1. 6. Capezzone, Palese, Sandra Savino, Laffranco.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: Per lo stesso anno fino a: a condizione che siano finanziate con le seguenti: Al fine di finanziare;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto al fine di assicurare maggiori risorse dalle entrate derivanti dai giochi, in misura non inferiore a 3.000 milioni, da destinare alla copertura degli oneri di cui al presente comma, il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni per introdurre nuove modalità dei giochi già esistenti compresi il Lotto e i giochi numerici a totalizzazione nazionale, modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
1. 7. Ruocco, Pesco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: Per lo stesso anno fino a: 0,8 per mille con le seguenti: Per l'anno 2014 nella determinazione delle aliquote IMU possono essere superati i limiti stabiliti dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,14 per cento.
1. 8. Pesco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: lo stesso anno 2014 con le seguenti: gli anni 2014 e 2015.
1. 9. Villarosa, Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 0,8 per mille con le seguenti: 0,5 per mille.
1. 11. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 0,8 per mille con le seguenti: 0,6 per mille.
1. 12. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a condizione che aggiungere le seguenti: ciò non comporti un aggravio d'imposta per gli immobili strumentali ad uso produttivo superiore allo 0,2 per cento e che.
1. 13. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a condizione che aggiungere le seguenti: ciò non comporti un aggravio d'imposta per gli immobili strumentali ad uso produttivo superiore allo 0,1 per cento e che.
1. 14. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a condizione che aggiungere le seguenti: ciò non comporti un aggravio d'imposta per gli immobili strumentali ad uso produttivo e che.
1. 15. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a condizione che aggiungere le seguenti: ciò non comporti alcun aggravio d'imposta per gli immobili delle strutture ricettive e turistico alberghiere superiore allo 0,2 per cento e che.
1. 16. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: a condizione che aggiungere le seguenti: ciò non comporti alcun aggravio d'imposta per gli immobili delle strutture ricettive e turistico alberghiere e che.
1. 17. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a condizione che aggiungere le seguenti: ciò non comporti alcun aggravio d'imposta per gli immobili ad uso sanitario e di ricerca in ambito sanitario e che.
1. 18. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: che siano finanziate con le seguenti: che le maggiori entrate siano integralmente destinate a finanziare.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Al fine di assicurare la massima trasparenza circa l'effettiva, integrale destinazione delle maggiori entrate per i comuni derivanti dall'incremento delle aliquote della TASI disposto ai sensi della lettera a) del comma 1 all'introduzione di detrazioni dalla stessa TASI a favore dell'abitazione principale, delle pertinenze della stessa e delle unità immobiliari ad essa equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al bilancio consuntivo dei comuni che approvano il predetto incremento, a decorrere dell'esercizio nel quale è stata incrementata l'aliquota, è allegato uno specifico prospetto, redatto secondo un modello stabilito dal Ministero dell'economia e finanze e oggetto di specifica deliberazione del consiglio comunale, nel quale sono indicate analiticamente le maggiori entrate riscosse dall'ente locale a fronte dell'incremento, nonché le modalità attraverso cui tali risorse sono state destinate alle detrazioni dalla TASI, con indicazione delle diverse tipologie di detrazione e delle risorse rispettivamente attribuite alle singole tipologie di detrazione. I dati contenuti nel prospetto sono certificati dal responsabile del servizio finanziario dell'ente locale e dall'organo di revisione contabile di cui all'articolo 234 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il predetto prospetto è pubblicato sul sito Internet istituzionale del comune ed è inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Sezione di controllo della Corte dei conti territorialmente competente.
1. 19. Capezzone, Palese, Sandra Savino, Laffranco.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: con riferimento all'IMU aggiungere le seguenti: effettivamente riscossa nell'anno 2013.
1. 22. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Le detrazioni d'imposta o le altre misure agevolative di cui al periodo precedente devono essere riferite in particolare alle famiglie numerose e alle giovani coppie.
1. 200. Sberna, Gigli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   a-bis) il primo periodo del comma 684 è sostituito dal seguente: «I soggetti passivi presentano la dichiarazione IUC entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, o dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.»;
   a-ter) il comma 685 è sostituito dal seguente: «685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Il comune, con il regolamento del tributo, stabilisce i modelli e le modalità di presentazione della dichiarazione, anche differenziate con riferimento alla Tari e alla Tasi, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 686 e 687.».
1. 25. Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 27. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 688, primo periodo, dopo le parole: in quanto compatibili aggiungere le seguenti: ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
1. 32. Villarosa, Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 688, secondo periodo, dopo le parole: decreto legislativo n. 241 del 1997 aggiungere le seguenti: nonché tramite bollettino di conto corrente postale.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 99, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la deduzione forfetaria dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché la componente dell'imposta unica comunale riferibile al tributo per i servizi indivisibili (TASI), sono deducibili nell'esercizio di competenza.
1. 201. Censore.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 688, quarto periodo, dopo le parole: stabilisce aggiungere le seguenti: entro il 31 marzo.
1. 35. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 688, quarto periodo, dopo le parole: stabilisce aggiungere le seguenti: entro il 15 maggio 2014.
1. 34. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 688, quarto periodo, sopprimere le parole da:, prevedendo di norma fino alla fine della lettera.
1. 36. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 688, quarto periodo, sopprimere le parole: di norma.
1. 37. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 688, quarto periodo, sopprimere le parole: e in modo anche differenziato.
1. 38. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) Per l'anno 2014, nelle more della regolamentazione della TARI o della determinazione delle relative tariffe, il Comune può richiedere il pagamento fino ad un massimo di due rate del tributo, sulla base di una deliberazione della Giunta comunale da pubblicare sul sito web istituzionale dell'ente. A tal fine i comuni inviano ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati secondo le misure tariffarie già in vigore nel 2013 in materia di prelievo fiscale o tariffario sul servizio rifiuti, ovvero indicano le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. Il termine per l'adempimento di cui al periodo precedente non deve essere anteriore a trenta giorni successivi all'invio dei modelli. Nel caso in cui il Comune adotti modalità di pagamento diverse dall'invio di modelli precompilati, la delibera che indica la data dei pagamenti richiesti deve essere pubblicata sul sito web istituzionale dell'ente almeno trenta giorni prima del termine di pagamento della prima rata.
1. 202. Fragomeli.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 691 è sostituito dal seguente: «691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, fino alla scadenza del relativo contratto, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU, fino alla scadenza del relativo contratto. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo».
1. 41. Villarosa, Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: è attribuito ai comuni aggiungere le seguenti: ad esclusione dei comuni che abbiano già ottenuto negli anni 2012 o 2013 contributi statali a qualunque titolo finalizzati a ripianare debiti o disavanzi di gestione.
1. 43. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: è attribuito ai comuni aggiungere le seguenti: ad esclusione dei comuni che non dimostrino di essere in grado di riscuotere almeno il 60 per cento del gettito fiscale di propria competenza.
1. 44. Molteni.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: è attribuito ai comuni aggiungere le seguenti: ad esclusione dei comuni interessati da gestioni commissariali.
1. 45. Allasia.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 625 milioni di euro con le seguenti: 655 milioni di euro, da destinarsi per almeno il 10 per cento ad interventi per la sicurezza urbana.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 6,844 milioni con le seguenti: 36,844 milioni.
1. 46. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 625 milioni con le seguenti: 655 milioni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 6,844 milioni con le seguenti: 36,844 milioni.
1. 47. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: è stabilita aggiungere le seguenti: inderogabilmente entro il 15 aprile 2014.
1. 48. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: è stabilita aggiungere le seguenti: entro il 15 maggio 2014.
1. 49. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: In caso di mancata intesa, il contributo di cui al primo periodo viene ripartito entro il 30 aprile 2014 tra i Comuni sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
1. 50. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con. 
1. 51. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: tenendo conto fino alla fine della lettera.
1. 52. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: tenendo conto fino alla fine della lettera, con le seguenti: ed i rispettivi contributi sono trasferiti entro e non oltre il 30 aprile 2014.
1. 54. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: nonché della stima del mancato incasso, per ogni Comune, dell'imposta derivante dall'abusivismo immobiliare, così come desunto dai dati in possesso dell'Agenzia delle entrate.
1. 55. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: nonché, laddove verificatisi negli ultimi tre anni, del mancato gettito conseguente ad imprevisti eventi calamitosi accaduti nel territorio comunale.
1. 56. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: nonché del gettito degli immobili classificati in categoria catastale D, ripartito per ciascun Comune, ed incassato direttamente dall'erario.
1. 57. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e della necessità di attribuire un contributo maggiorato ai comuni che evidenzino un rapporto tra i dipendenti dell'ente ed il numero degli abitanti inferiore alla media nazionale.
1. 58. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e dei criteri di virtuosità della gestione degli enti stessi.
1. 59. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
   d-bis) per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alla modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi e dei servizi comunali, nonché alla relativa regolamentazione, che si sono perfezionate in data successiva al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione;
   d-ter) per l'anno 2013, il termine fissato al 20 dicembre, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 2013.
*1. 60. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
   d-bis) per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alla modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi e dei servizi comunali, nonché alla relativa regolamentazione, che si sono perfezionate in data successiva al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione;
   d-ter) per l'anno 2013, il termine fissato al 20 dicembre, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 2013.
*1. 61. Borghesi, Guidesi, Busin.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
   d-bis) per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alla modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi e dei servizi comunali, nonché alla relativa regolamentazione, che si sono perfezionate in data successiva al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione;
   d-ter) per l'anno 2013, il termine fissato al 20 dicembre, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 2013.
*1. 62. Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) dopo il comma 731 è aggiunto il seguente:
  «731-bis. Per l'anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di 300 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune.».

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'onere di cui al comma 1, lettera d-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione per il 2015 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 64. Librandi, Mazziotti Di Celso.

  Sopprimere il comma 1-bis.
1. 203. Busin.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:, f), ed i) con le seguenti: ed f).

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole da: ai fini dell'applicazione fino alla fine del comma;
   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. È istituito un Fondo per la riduzione della TASI per gli immobili con categorie catastali C/1, C/1, C/3 nel quale confluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
1. 70. Ruocco, Pesco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le esenzioni dalla TASI per i soggetti di cui alla lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata, in ogni caso, al previo invio della dichiarazione di cui all'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

  Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. È istituito un Fondo per la riduzione della TASI per gli immobili con categorie catastali C/1, C/2, C/3 nel quale confluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
1. 71. Pesco, Ruocco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 16, lettera a), della legge n. 222 del 1985, le parole: «, all'educazione cristiana,» sono soppresse.
1. 72. Paglia, Lavagno, Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: tutti i tributi locali con le seguenti: tutti i tributi comunali.
*1. 74. Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: tutti i tributi locali con le seguenti: tutti i tributi comunali.
*1. 75. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con. 
1. 77. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2012, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».
  4-ter. All'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.
1. 80. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  «4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi da 641 a 668 sono sostituiti dai seguenti:
  641. Il presupposto della TARI è la produzione di rifiuti.
  642. La TARI è dovuta da chiunque produca rifiuti urbani.
  643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, in misura corrispondente alla quantità dei rifiuti conferita allo smaltimento finale.
  644. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per la quantità di rifiuti urbani prodotti e destinata allo smaltimento finale, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Per l'applicazione della TARI si considerano le quantità dei rifiuti destinate allo smaltimento finale.
  645. Per l'applicazione della Tari si considerano le quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come quantità assoggettabile alla Tari quella determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
  646. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la quantità assoggettabile alla TARI rimane quella effettivamente prodotta o desumibile dalle quantità medie dei rifiuti.
  647. Nella determinazione della TARI non si tiene conto dei rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento. Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive.
  648. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
  649. Il comune, nella commisurazione della tariffa, applica i criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in particolare quanto stabilito agli articoli 4, 5 e 6.
  650. In fase di prima applicazione ed in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma precedente e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
  651. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 455, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
  652. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
  653. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
  654. La TARI non è dovuta in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Le mancate entrate dovute a tali disservizi sono realizzate attraverso le penali previste o da prevedere nei rispettivi contratti di servizio stipulati tra ente locale e società affidataria del servizio stesso.
  655. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI si applica quanto disposto dal comma precedente.
  656. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
  657. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  658. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 60 giorni nel corso dello stesso anno solare.
  659. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
  660. Per tutto quanto non previsto dai commi da 459 e 460 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.
  661. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
  662. Con regolamento da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri, le modalità e le tecnologie per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.
1. 79. Alberti, Pesco, Ruocco, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In via straordinaria per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le delibere delle variazioni delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate in data successiva al 30 novembre 2013, purché siano state pubblicate sul sito informatico entro il termine di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
1. 81. Mariano, Fragomeli, Matarrelli, Guerra, Giulietti, Moretto, Ginato, Ribaudo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. (Misure di razionalizzazione della spesa). – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-ter è inserito il seguente:
  «557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione. La spesa di personale è da considerarsi comprensiva della spesa corrispondente alle assunzioni programmate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza che ciò comporti una prenotazione d'impegno contabile».

  2. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1o gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell’ 80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».
  3. Al comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni» e le parole: «dell'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2004».
  4. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni».
*1. 01. Fragomeli, Marchetti, Rubinato, De Menech, Ginato, Guerra, Giulietti, Moretto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. (Misure di razionalizzazione della spesa). – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-ter è inserito il seguente:
  «557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione. La spesa di personale è da considerarsi comprensiva della spesa corrispondente alle assunzioni programmate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza che ciò comporti una prenotazione d'impegno contabile».

  2. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1o gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell’ 80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».
  3. Al comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni» e le parole: «dell'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2004».
  4. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni».
*1. 03. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. L'aliquota base della IUC di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è raddoppiata per gli immobili privi di dichiarazioni di accatastamento. La disposizione opera a decorrere dall'esercizio finanziario nel quale viene riconosciuto il mancato accatastamento da parte degli organi comunali preposti, ovvero dell'Agenzia del territorio degli immobili.
  2. La disposizione di cui al comma 1 opera per un numero di esercizi finanziari definito dal comune con apposita deliberazione di consiglio. Il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui alla lettera precedente è assicurato interamente al comune ove si trova l'immobile non censito, ed è utilizzato prioritariamente dall'ente per rimodulare l'imposizione fiscale immobiliare a carico:
   a) della unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
   b) della unità immobiliare ove risiedono disabili non autosufficienti o, in alternativa nuclei familiari di cui facciano parte gli stessi disabili, purché con ISEE non superiore a 20.000 euro annui;
   c) degli immobili strumentali;

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 integrano quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni.
1. 05. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. (Ripristino della deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione). – 1. All'articolo 37, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
  2. All'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.
1. 06. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Esenzione da ogni imposta per gli accordi di riduzione dei canoni di locazione). – 1. In caso di accordo fra le parti finalizzato alla riduzione del canone relativo a un contratto di locazione, la relativa registrazione è esente dalle imposte di registro e di bollo.
1. 07. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

ART. 2.
(Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147).

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a)
i commi da 18 a 21 sono abrogati;.
2. 1. Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 33, capoverso:
«articolo 17-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla previa verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea da compiersi, da parte del Governo, entro e non oltre il 30 giugno 2014.
2. 2. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Melilla, Marcon.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a.1)
il comma 43 è abrogato;.
2. 3. Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a.1) il comma 99 è abrogato;.
2. 11. Cariello, Brugnerotto, Caso, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a.1)
il comma 100 è abrogato;.
2. 12. Ruocco, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a.1) il comma 110 è abrogato;.
2. 13. Pesco, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a.1) al comma 178 le parole: «e a veicolare la partita IVA del beneficiario» sono soppresse.
*2. 14. Palmieri, Bergamini, Quintarelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a.1) al comma 178 le parole: «e a veicolare la partita IVA del beneficiario» sono soppresse.
*2. 16. Coppola, Marco Di Maio.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 178 dopo le parole: «e a veicolare la partita IVA del beneficiario» sono aggiunte le seguenti: «qualora disponibile».
**2. 17. Palmieri, Bergamini, Quintarelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 178 dopo le parole: «e a veicolare la partita IVA del beneficiario» sono aggiunte le seguenti: «qualora disponibile».
**2. 18. Coppola, Marco Di Maio.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere, la seguente:
   a.1) il comma 217 è abrogato;.

2. 19. Alberti, Barbanti, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Ruocco, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a.1) il comma 221 è abrogato;.
2. 20. Castelli, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a.1) il comma 260 è abrogato;.
2. 21. Pesco, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a.1) il comma 262 è abrogato;.
2. 22. Villarosa, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a.1) al comma 266 le parole: 30 milioni sono sostituite con le seguenti: 15 milioni.
2. 23. Barbanti, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a.1) il comma 271 è abrogato;.
2. 24. Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a.1) il comma 272 è abrogato;.
2. 25. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a.1) i commi 308 e 309 sono abrogati;.
2. 26. Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a.1) il comma 328 è abrogato;.
2. 27. Alberti, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a.1) il comma 345 è abrogato;.
2. 28. Ruocco, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a.1) il comma 374 è abrogato;.
2. 29. Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a.1) il comma 386 è abrogato;.
2. 30. Pesco, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a.1) al comma 550, le parole: «dei commi da 551 a 562» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi da 551 a 570».
2. 33. Galati.

  Al comma 1, lettera a-bis), capoverso comma 568-bis, lettera b), sopprimere le parole da: e alla contestuale assegnazione fino alle seguenti: 1o gennaio 2014.
2. 205. Busin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*2. 38. Borghesi, Guidesi, Busin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*2. 40. Cariello, Brugnerotto, Caso, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa, Cancelleri, Pinna, Da Villa.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
2. 45. Borghesi, Guidesi, Busin.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sette mesi.
2. 47. Librandi, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: otto mesi.
2. 48. Borghesi, Guidesi, Busin.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dodici mesi aggiungere le seguenti: in modo inderogabile.
2. 49. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 618:
   all'alinea, dopo le parole: «31 ottobre 2013» sono aggiunte le seguenti: «ovvero ai debiti comunque maturati a quella data»
   alla lettera a):
    dopo le parole: «residuo» sono aggiunte le seguenti: «nonché all'importo del debito maturato al 31 ottobre 2013»
    sono aggiunte, in fine, le parole: «e delle relative sanzioni»;

  Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: Entro il 31 maggio 2014 con le seguenti: Entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 51. Palese.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 618:
    all'alinea, dopo le parole: «31 ottobre 2013» sono aggiunte le seguenti: «ovvero ai debiti comunque maturati a quella data»
   alla lettera a):
    dopo le parole: «residuo» sono aggiunte le seguenti: «nonché all'importo del debito maturato al 31 ottobre 2013»
    sono aggiunte, in fine, le parole: «e delle relative sanzioni»;
2. 52. Palese.

  Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).
2. 53. Borghesi, Guidesi, Busin.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 31 maggio 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.
2. 206. Villarosa, Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) ai commi 621 e 622, le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2014»;

  Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d.1)
al comma 624, dopo le parole: «si applicano anche» sono aggiunte le seguenti: «nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e»;.
2. 58. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, lettera d-bis), dopo le parole: ed autonomie locali aggiungere le seguenti: entro il 30 giugno 2014.
2. 202. Busin.

  Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) al comma 649, al secondo periodo le parole «il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero» sono sostituite dalle seguenti: «il comune esenta dalla parte variabile i produttori che dimostrino di aver provveduto al loro recupero»;
2. 61. Busin.

  Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) al comma 649 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: ”I rifiuti speciali assimilati agli urbani che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero sono assoggettati solo alla parte fissa della tariffa. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti e presso le superfici degli impianti di gestione rifiuti. Resta ferma l'assoggettabilità alla TARI dei rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar, nei locali di servizio dei lavoratori, quali gli spogliatoi e i servizi igienici.
*2. 200. Giampaolo Galli.

  Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) al comma 649 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: ”I rifiuti speciali assimilati agli urbani che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero sono assoggettati solo alla parte fissa della tariffa. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti e presso le superfici degli impianti di gestione rifiuti. Resta ferma l'assoggettabilità alla TARI dei rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar, nei locali di servizio dei lavoratori, quali gli spogliatoi e i servizi igienici.
*2. 201. Librandi.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: disciplina con proprio regolamento riduzioni con le seguenti: definisce, all'interno del proprio regolamento, esenzioni o riduzioni.
2. 203. Busin.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: soggetti autorizzati aggiungere le seguenti: nonché proporzionali alle aree di produzione dei medesimi rifiuti.
2. 204. Busin.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: Con il medesimo regolamento fino alla fine del periodo.
2. 207. Busin.

  Al comma 1, lettera e-bis) sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.
2. 70. Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, dopo la lettera e-bis) aggiungere la seguente;
   e.bis.1.) al comma 659, primo periodo, le parole: «può prevedere» sono sostituite dalla seguente: «prevede»;

  Conseguentemente, al medesimo comma;
sostituire la lettera
h) con la seguente: h) al comma 679, primo periodo, le parole: «può prevedere» sono sostituite dalla seguente: «prevede».
   sopprimere la lettera f).
2. 73. Paglia, Lavagno, Melilla, Marcon, Boccadutri.

  Al comma 1, sostituire la lettera e-quater) con la seguente:
   e-quater) il comma 661 è sostituito dal seguente:
  «661. La quota variabile del tributo non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero, secondo le modalità ed i termini fissati dal regolamento comunale.»
2. 75. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
   f)
il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria; ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale e relative pertinenze salvo, in ogni caso, gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze».

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto sono stabilite nella misura del 25 per cento.
  6-ter. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore sono stabilite nella misura del 27 per cento».
2. 79. Ruocco, Pesco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
   f)
il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria; ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale e relative pertinenze».

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto sono stabilite nella misura del 25 per cento.
  6-ter. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore sono stabilite nella misura del 27 per cento».
2. 80. Ruocco, Pesco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole: o la detenzione.

  Conseguentemente:
   dopo la lettera
g) aggiungere le seguenti:
   g-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:
  «671. La TASI è dovuta da chiunque possiede a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.»;
    g-ter) il comma 673 è abrogato;
   dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
    h-bis)
il comma 681 è abrogato.
2. 81. Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: dei terreni agricoli aggiungere le seguenti: , dei fabbricati rurali ad uso strumentale e dei fabbricati rurali ad uso abitativo;

  Conseguentemente:
   dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
    g-bis)
il comma 678 è abrogato;
    g-ter) al comma 679 la lettera e) è abrogata.
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-ter. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: «0,3 punti percentuali» con le seguenti: «0,32 punti percentuali».
2. 82. Gallinella, Ruocco, Pesco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: dei terreni agricoli aggiungere le seguenti: , dei fabbricati rurali ad uso strumentale;

  Conseguentemente:
   dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
    g-bis)
il comma 678 è abrogato;
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-ter. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «0,3 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «0,31 punti percentuali».
2. 83. Gallinella, Ruocco, Pesco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 1 sopprimere la lettera g).
*2. 85. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 1 sopprimere la lettera g).
* 2. 86. Borghesi, Guidesi, Busin.

  Al comma 1 sopprimere la lettera h).
2. 87. Borghesi, Guidesi, Busin.

  Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) il comma 691 è sostituito dai seguenti:
  691. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 468, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.
  691-bis. La gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 668 e ferma restando la facoltà di cui al comma 691, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-quater, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 102 del 2013. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI.
2. 97. Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 1 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) i commi 717 e 718 sono abrogati.

  Conseguentemente, aggiungere infine il seguente comma:
  L'articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 1996, n. 296 è soppresso.
2. 101. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) al comma 718 la parola: «2013» è sostituita dalle seguenti: «2014. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui alla presente disposizione».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 297,4 milioni di euro, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa, di cui alla Tabella C della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono ridotte in maniera lineare per l'anno 2014.
2. 100. Laffranco.

  Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) al comma 718 la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2014».
2. 102. Laffranco.

  Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) al comma 739, Tabella C, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa per le voci di seguito elencate sono ridotte rispettivamente per un importo pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015:

a) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
(1.10 – cap. 1163)

b) Sostegno al settore agricolo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
(7. 1 – cap. 1525)

c) COMUNICAZIONI:

Sostegno all'editoria

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese ed provvidenze per l'editoria
(11.2 – capp.2183, 7442)

  Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 66 milioni di euro i pagamenti effettuati nel corso degli anni 2014 e 2015 a valere sugli investimenti di cui al comma 1.
  1-ter. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 giugno 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1-bis. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.
  1-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1-ter, entro il 15 giugno 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.
2. 208. Cariello, Caso, Currò, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Barbanti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente
  «Art. 2.1. (Pagamento dei debiti scaduti degli enti dissestati). – 1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti creditori dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per gli anni 2013 e 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo, per ciascun anno, di 100 milioni di euro da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui al medesimo articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.
  2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente la dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.
  3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014, nei predetti limiti di 100 milioni di euro annui a valere sulla dotazione, per gli anni 2013 e 2014, del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale, il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni dall'erogazione. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.
  5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sulla sezione 2013, pur erogate nel 2014, per le quali la prima rata di restituzione decorre dal novembre 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, relativo alla »Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali«, non erogato dalla Cassa depositi e prestiti Spa negli anni 2013 e 2014.
  7. Il comma 17-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
  9. Per quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»
2. 01. Bargero, Giulietti, Moretto, Fragomeli.

ART. 3.
(Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie).

  Sopprimerlo.
*3. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

  Sopprimerlo.
* 3. 2. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Sopprimere il comma 1.
3. 4. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: e, nel caso fino a: relativa decisione,
3. 5. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 20-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti locali che, a seguito di verifica, abbiano erroneamente contabilizzato nell'ultimo quinquennio le spettanze ministeriali, è concesso, in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2013, il riaccertamento in conto residui di maggiori residui attivi anche ai fini del ricalcolo delle eventuali sanzioni comminate all'ente a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.
3. 203. Leva.

  Sopprimere il comma 2.
3. 12. Guidesi.

  Al comma 2, capoverso 573, primo periodo, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novanta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novanta giorni.
3. 201. Busin.

  Al comma 2, sostituire il capoverso 573-bis con il seguente:
  «573-bis. Per l'esercizio 2014, su richiesta degli enti locali, che abbiano presentato nel 2013 i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, la medesima può riesaminare un nuovo piano di riequilibrio rafforzato, da presentare entro novanta giorni dal diniego, giustificato da un miglioramento dell'avanzo di amministrazione, ovvero una riduzione del disavanzo, registrati nell'ultimo rendiconto approvato, che la medesima Sezione ritenga idonei per l'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario. Nelle more del riesame della Sezione regionale della Corte dei conti, la Corte dei conti provvede all'adozione delle misure correttive di cui al comma 6 dell'articolo 243-bis.».
3. 219. Currò, Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti.

  Al comma 2, capoverso 573-bis, primo periodo, dopo le parole: per i quali aggiungere la seguente: non. 
3. 20. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 2, capoverso 573-bis, primo periodo, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: trenta giorni.
3. 22. Marcolin, Busin.

  Al comma 2, capoverso 573-bis, primo periodo, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: quaranta giorni.
3. 23. Caon.

  Al comma 2, capoverso 573-bis, primo periodo, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: sessanta giorni.
3. 24. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, dopo le parole: Tale facoltà è aggiungere la seguente: obbligatoriamente.
3. 26. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, sostituire le parole: inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come con le seguenti: inteso come aumento dell'avanzo di amministrazione e contemporanea.
3. 27. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, dopo le parole: disavanzo di amministrazione, aggiungere le seguenti: nonché come rispetto dei limiti all'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, di cui all'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
3. 28. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, dopo le parole: disavanzo di amministrazione, aggiungere le seguenti: nonché un aumento delle percentuali di riscossione dei tributi propri.
3. 29. Rondini.

  Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, dopo le parole: disavanzo di amministrazione, aggiungere le seguenti: nonché una diminuzione della spesa per il personale.
3. 30. Invernizzi.

  Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, dopo le parole: disavanzo di amministrazione, aggiungere le seguenti: nonché una razionalizzazione delle spese.
3. 31. Matteo Bragantini.

  Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, dopo le parole: disavanzo di amministrazione, aggiungere le seguenti: nonché una razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'ente.
3. 32. Prataviera.

  Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, sostituire le parole: nell'ultimo rendiconto approvato con le seguenti: negli ultimi tre rendiconti approvati.
3. 33. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché alla previsione nel piano di riequilibrio della riorganizzazione delle società partecipate in un unico gruppo secondo criteri di efficienza ed economicità e della dismissione e messa in liquidazione di tutte le società partecipate che non abbiano come fine sociale attività di servizio pubblico.
3. 25. Mazziotti Di Celso, Librandi.

  Al comma 2, capoverso 573-bis, sopprimere il terzo periodo.
3. 34. Grimoldi.

  Al comma 2, sopprimere il capoverso 573-ter.
3. 202. Busin.

  Al comma 2, dopo il capoverso 573-ter, aggiungere il seguente:
  «573-quater. Nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, il piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, prevede la possibilità di utilizzo immediato della liquidità necessaria, ai fini delle anticipazioni di cassa, a favore degli enti locali per i quali sussistono squilibri strutturali tali da provocare il dissesto finanziario, ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.»
3. 204. Garofalo.

  Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
  2-ter. Per l'anno 2014 sono esclusi dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto del patto di stabilità interno le eventuali maggiori somme dovute da enti locali fino a 20 mila abitanti per la rivalutazione dei valori di esproprio a seguito della sentenza n. 384 del 2007 della Corte Costituzionale relative a procedure di esproprio già deliberate al 31 dicembre 2007.
3. 205. Caparini.

  Sopprimere il comma 3.
3. 40. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da:qualora sia decorso fino alla fine della lettera con le seguenti: fino a che il prefetto non abbia proceduto a notificare a tutti i consiglieri il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
*3. 42. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da:qualora sia decorso fino alla fine della lettera con le seguenti: fino a che il prefetto non abbia proceduto a notificare a tutti i consiglieri il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
*3. 200. Lavagno, Paglia, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: sia decorso il termine fino alla fine della lettera con le seguenti: la sezione regionale della Corte dei conti abbia già provveduto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive.
3. 44. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
3. 207. Guidesi.

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
   «10-bis. Gli enti locali che aderiscono alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo hanno facoltà di imporre un vincolo di impignorabilità in relazione alle risorse destinate al riequilibrio finanziario dell'ente, secondo le previsioni del piano pluriennale approvato.».
3. 208. Garofalo.

  Sopprimere il comma 3-bis.
3. 209. Busin.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-bis.1. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'ente locale nella relazione semestrale può prevedere eventuali misure correttive al piano di riequilibrio in corso, senza variarne i termini, qualora venissero meno i presupposti di cui all'articolo 243-bis. La proposta di modifica del piano, che può prevedere anche la richiesta di accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano modificato, svolge la necessaria istruttoria. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti».
* 3. 7. Mazziotti Di Celso, Librandi.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-bis.1. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'ente locale nella relazione semestrale può prevedere eventuali misure correttive al piano di riequilibrio in corso, senza variarne i termini, qualora venissero meno i presupposti di cui all'articolo 243-bis. La proposta di modifica del piano, che può prevedere anche la richiesta di accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano modificato, svolge la necessaria istruttoria. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti».
* 3. 8. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 17-sexies, è aggiunto il seguente:
  «17-septies. I crediti vantati dai comuni di cui al comma 17-sexies nei confronti dell'organismo straordinario di liquidazione di cui all'articolo 245 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, e derivanti da pagamenti effettuati in conto residui passivi nell'anno di dichiarazione del dissesto sono integralmente riconosciuti, con decreto del Ministero dell'interno, quali crediti privilegiati, direttamente rimborsati dallo Stato al comune a valere sui trasferimenti del fondo sperimentale di riequilibrio di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, di competenza del comune, per l'esercizio relativo al bilancio stabilmente riequilibrato di cui agli articoli 259 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni. Il credito integralmente riconosciuto è gravato da vincoli di destinazione di cassa per il pagamento delle imprese creditrici dei comuni medesimi, per forniture e lavori fatturati nei tre esercizi successivi a quello di dichiarazione del dissesto finanziario. Negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipanti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, sono esonerati dalla sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, comminata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio».
3. 46. Bargero, Ribaudo, Giulietti, Moretto.

  Sopprimere il comma 4.
3. 60. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: 20.000 abitanti con le seguenti: 100.000 abitanti.
3. 62. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: 20.000 abitanti con le seguenti: 60.000 abitanti.
3. 63. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire la parola: significativamente con la seguente: esclusivamente.
3. 64. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, dopo la parola: significativamente aggiungere le seguenti: così come comprovato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti.
3. 65. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: il 30 per cento.
3. 66. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: dei costi dei servizi aggiungere le seguenti: anche di personale.
3. 68. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: dei costi dei servizi aggiungere le seguenti: e dei costi di funzionamento dell'amministrazione.
3. 69. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: dalla razionalizzazione aggiungere le seguenti: e dismissione.
3. 70. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: società partecipati aggiungere le seguenti: nonché delle relative spese di personale.
3. 71. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: costi incidono aggiungere le seguenti:, per una percentuale non inferiore al 60 per cento,
3. 72. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole da: entro l'esercizio in cui si completa fino a: tre anni con le seguenti: inderogabilmente entro un anno.
3. 73. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: diciotto mesi.
3. 75. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
3. 74. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La deroga è consentita a condizione che la razionalizzazione degli organismi partecipati preveda la dismissione o messa in liquidazione di tutte le società partecipate che non abbiano come fine sociale attività di servizio pubblico.
3. 76. Mazziotti Di Celso, Librandi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole: Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i tre esercizi successivi con le seguenti: Per un periodo minimo di cinque esercizi a decorrere dal raggiungimento dell'equilibrio.
3. 77. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, secondo periodo, dopo le parole: trasmette al Ministero dell'interno aggiungere le seguenti:, nonché alle competenti Commissioni parlamentari.
3. 79. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 15 giorni.
3. 80. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima relazione di cui al periodo precedente, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, viene altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.
3. 81. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4.1. Ai comuni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 4 del presente articolo, che non hanno rispettato nell'anno 2012 finanziario i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, è comminata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio. All'onere derivante dal presente comma, pari a 670.000 euro, si provvede con corrispondente riduzione, nell'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. 92. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Librandi, Bargero, Lavagno.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
  4-ter. A decorrere dall'anno 2014 le regioni soggette al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono autorizzate a:
   a) discaricare i pagamenti eseguiti dai tesorieri su ordine della autorità giudiziaria alla data del 31 dicembre 2013 in attesa di regolarizzazione in quote annuali costanti nell'arco di un quinquennio;
   b) effettuare le operazioni di registrazione contabile delle compensazioni dei reciproci debiti e crediti nei confronti di società o enti gestori di servizi pubblici;
   c) ripartire la copertura del disavanzo di amministrazione in quote pari al venti per cento annuo.

  4-quater. Le regioni soggette al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'esercizio finanziario ancora da consuntivare alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono autorizzate a ridurre dalla quota accantonata nel risultato di amministrazione la quota vincolata alle anticipazioni concesse ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per un importo pari a quello dei residui attivi eliminati nel medesimo esercizio finanziario.
  4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter producono effetti anche ai fini del giudizio di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e sulle decisioni eventualmente adottate all'esito del suddetto giudizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge o della legge di conversione dello stesso.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Disposizioni per aggiungere le seguenti: le regioni e.
3. 284. Palese, Laffranco.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
  4-ter. A decorrere dall'anno 2014 le regioni soggette al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono autorizzate a:
   a) discaricare i pagamenti eseguiti dai tesorieri su ordine della autorità giudiziaria alla data del 31 dicembre 2013 in attesa di regolarizzazione in quote annuali costanti nell'arco di un quinquennio;
   b) effettuare le operazioni di registrazione contabile delle compensazioni dei reciproci debiti e crediti nei confronti di società o enti gestori di servizi pubblici, anche se avvenute negli esercizi finanziari precedenti;
   c) ripartire la copertura del disavanzo di amministrazione in quote pari al dieci per cento annuo.

  4-quater. Le regioni soggette al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'esercizio finanziario ancora da consuntivare alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono autorizzate a ridurre dalla quota accantonata nel risultato di amministrazione la quota vincolata alle anticipazioni concesse ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per un importo pari a quello dei residui attivi eliminati nel medesimo esercizio finanziario.
  4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter producono effetti anche ai fini del giudizio di cui all'articolo 1, comma 5, il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e sulle decisioni eventualmente adottate all'esito del suddetto giudizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge o della legge di conversione dello stesso.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Disposizioni per aggiungere le seguenti: le regioni e.
3. 83. Galati.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
  4-ter. A decorrere dall'anno 2014 le regioni soggette al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono autorizzate a:
   a) discaricare i pagamenti eseguiti dai tesorieri su ordine della autorità giudiziaria alla data del 31 dicembre 2013 in attesa di regolarizzazione in quote annuali costanti nell'arco di un quinquennio;
   b) effettuare, senza che rilevino ai fini del patto di stabilità interno, le operazioni di registrazione contabile delle compensazioni dei reciproci debiti e crediti nei confronti di società o enti gestori di servizi pubblici;
   c) ripartire la copertura del disavanzo di amministrazione in quote pari al dieci per cento annuo.

  4-quater. Le regioni soggette al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'esercizio finanziario ancora da consuntivare alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono autorizzate a ridurre dalla quota accantonata nel risultato di amministrazione la quota vincolata alle anticipazioni concesse ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per un importo pari a quello dei residui attivi eliminati nel medesimo esercizio finanziario.
  4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter producono effetti anche ai fini del giudizio di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e sulle decisioni eventualmente adottate all'esito del suddetto giudizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge o della legge di conversione dello stesso.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Disposizioni per aggiungere le seguenti: le regioni e.
3. 84. Palese, Laffranco.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
  4-ter. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:
  «9-ter. I comuni che abbiano rispettato il patto di stabilità nel triennio 2011-2013 e non abbiano fatto ricorso, nel medesimo periodo, ad anticipazioni di tesoreria possono utilizzare, per l'anno 2014, l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga ai vincoli di cui al comma 2, nel limite di importo complessivo di 100 milioni di euro, da utilizzare per le spese di messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle strade. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di riparto dell'importo di cui al periodo precedente tra i comuni interessati.»
  4-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 4-ter, pari a 100 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  4-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 206. Rubinato, De Menech, Ginato, Moretto.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Gli enti locali che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono, mandando in economia l'impegno corrispondente all'anticipazione stessa, assunto nel titolo III della spesa, utilizzare tale somma per radiare i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità. In conseguenza degli effetti derivanti dalla presente disposizione ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del contratto di anticipazione tra l'ente e la Cassa depositi e prestiti, l'ente si impegna ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell'anticipazione, le somme occorrenti al rimborso della stessa.
3. 93. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. I comuni piccoli con meno di 5.000 abitanti che abbiano dichiarato il dissesto negli esercizi finanziari 2010-2013 sono autorizzati, in via straordinaria ed eccezionale, oltre il piano d'ammortamento per il risanamento già attuato, ad accedere a domanda verificata e validata dal Ministero dell'interno, all'accensione di mutui speciali trentennali con la Cassa depositi e prestiti, per il pagamento dei debiti certi, legittimi ed esigibili, con spesa a carico dello Stato per la parte capitale ed interessi per un massimale di spesa annua di 200 mila euro e senza che ciò incida sul patto di stabilità interno.
*3. 3. Russo.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. I comuni piccoli con meno di 5.000 abitanti che abbiano dichiarato il dissesto negli esercizi finanziari 2010-2013 sono autorizzati, in via straordinaria ed eccezionale, oltre il piano d'ammortamento per il risanamento già attuato, ad accedere a domanda verificata e validata dal Ministero dell'interno, all'accensione di mutui speciali trentennali con la Cassa depositi e prestiti, per il pagamento dei debiti certi, legittimi ed esigibili, con spesa a carico dello Stato per la parte capitale ed interessi per un massimale di spesa annua di 200 mila euro e senza che ciò incida sul patto di stabilità interno.
*3. 210. Di Lello.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Gli enti locali con meno di 5.000 abitanti che abbiano dichiarato il dissesto negli esercizi finanziari dal 2010 al 2013 sono autorizzati, in via straordinaria ed eccezionale, oltre il piano d'ammortamento per il risanamento già attuato, ad accedere a domanda verificata e validata dal Ministero dell'interno, all'accensione di mutui speciali trentennali con la Cassa depositi e prestiti, per il pagamento dei debiti certi, legittimi ed esigibili, con spesa a carico dello Stato per la parte capitale ed interessi per un massimale di spesa annua di 200 mila euro e senza determinare effetti sul patto di stabilità interno.
3. 95. Russo.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. All'articolo 6, comma 17, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «al 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 10 per cento».
3. 99. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Per un importo pari ai debiti fuori bilancio riconosciuti o che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, l'ente locale è autorizzato ad anticipare per pari importo ai creditori le somme dovute, garantendo la copertura di dette anticipazioni in un periodo non superiore ai 10 anni, in deroga all'articolo 194, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. 100. Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Al comma 4 dell'articolo 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dello stesso termine possono avvalersi anche gli enti già in sperimentazione che non abbiano ancora ultimato il riaccertamento dei residui.»

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.
3. 102. Palese, Laffranco.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3.1. (Armonizzazione dei bilanci). – 1. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è aggiunto il seguente:
  «Art. 9-bis. – 1. Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno.
  3. In fase di prima applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di consentire una graduale applicazione delle disposizioni concernenti il bilancio consolidato recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2001, gli enti in sperimentazione non considerano le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
  4. Redigono il bilancio consolidato con le società non quotate degli enti locali e delle regioni a partecipazione pubblica locale totale di controllo. Il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo.
  5. Al comma 9-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “e il Consiglio o l'organo decisionale entro il successivo 31 maggio”.
  6. Nelle more dell'introduzione a regime delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimentazione possono tenere conto nella determinazione del piano finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, del fondo crediti di dubbia esigibilità istituito dal comma 2 dell'articolo 9, lettera c) del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, con la legge 28 ottobre 2013, n. 124».
3. 01. Palese, Galati, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3.1. (Pagamento dei debiti scaduti degli enti dissestati). – 1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti creditori dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per gli anni 2013 e 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo, per ciascun anno, di 100 milioni di euro da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui al medesimo articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.
  2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente la dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.
  3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014, nei predetti limiti di 100 milioni di euro annui a valere sulla dotazione, per gli anni 2013 e 2014, del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale, il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni dall'erogazione. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.
  5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sulla sezione 2013, pur erogate nel 2014, per le quali la prima rata di restituzione decorre dal novembre 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, relativo alla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», non erogato dalla Cassa depositi e prestiti Spa negli anni 2013 e 2014.
  7. Il comma 17-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
  9. Per quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. 02. Balduzzi, Librandi, Bargero, Lavagno.

ART. 4.
(Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: contrattazione collettiva integrativa aggiungere le seguenti: da norme contrattuali e legislative.
4. 201. Parrini.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le Regioni, nei casi di accertato superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti e di mancato rispetto del patto di stabilità interno, adottano le misure di contenimento della spesa di personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative. Le stesse possono applicare le modalità di compensazione previste al comma 2.
4. 200. Carella.

  Al comma 1, sostituire il quarto periodo con i seguenti: Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani di riorganizzazione e in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2016 secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, nonché del regime delle decorrenze previste dalla predetta disciplina pensionistica, si applica la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Tali enti entro novanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente, procedono alla rideterminazione della dotazione organica sopprimendo i relativi posti.
4. 202. Carella.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e, limitatamente agli enti locali, al Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.
4. 203. Carella.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 maggio 2014 con le seguenti: 30 aprile 2014.
4. 9. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
   2. Nei casi di accertato superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti, le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 anche attraverso l'utilizzo di risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché di quelli derivanti da eventuali piani di riorganizzazione autonomamente deliberati.
4. 204. Carella.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2,
4. 206. Carella.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di cui al quinto aggiungere le seguenti: e sesto.

  Conseguentemente, dopo le parole: decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, aggiungere le seguenti: nonché, per la città di Milano, in virtù dello svolgimento degli impegni internazionali legati alla Presidenza italiana del semestre europeo e ad Expo 2015, adottati fino al 31 dicembre 2015.
4. 205. Quartapelle Procopio, Peluffo.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 9 aggiungere le seguenti:, commi 1, 2-bis e 21.
4. 207. Parrini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Nel computo della media della spesa corrente di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non si include la spesa effettuata dalle province della Regione Campania per la gestione del segmento provinciale del ciclo dei rifiuti ai sensi della legge n. 26 del 2010.
4. 31. Russo.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: nel periodo 2011-2013 con le seguenti: nel periodo 2010-2013.
4. 208. Carella.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. (Incarichi dirigenziali nei comuni). – 1. I comuni possono effettuare, previo avviso pubblico, apposite selezioni per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigenti comunali. La selezione è condotta sulla base della previa definizione da parte del comune del profilo di dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche del comune. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici requisiti relativi al posto da ricoprire, la laurea magistrale e un'adeguata esperienza professionale coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La selezione è compiuta da una commissione costituita esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di selezione, scelti tra dirigenti dell'amministrazione, docenti e altri professionisti esterni alla medesima, che non siano componenti dell'organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
  2. I comuni, previa adozione degli atti di programmazione previsti dall'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ultimo periodo, per motivate esigenze organizzative dell'ente e nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente disciplina vincolistica in materia di spesa di personale, esclusivamente effettuando le selezioni di cui al comma 1, possono affidare incarichi a contratto a tempo determinato di dirigenti, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche superando le percentuali di cui al citato articolo 19, comma 6-quater, in misura comunque non superiore al 30 per cento delle dotazioni organiche della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e comunque corrispondente ad almeno una unità.
4. 04. Parrini, Fanucci.

ART. 5.
(Mutui enti locali).

  Sopprimerlo.
5. 1. Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: degli enti locali aggiungere le seguenti: in materia di edilizia scolastica.
5. 2. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, dopo le parole: degli enti locali aggiungere le seguenti: in materia di sicurezza urbana.
5. 3. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1, dopo le parole: degli enti locali aggiungere le seguenti: per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico.
5. 4. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1, sostituire le parole: per gli anni 2014 e 2015 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2014.
5. 5. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1, dopo le parole: i medesimi enti aggiungere le seguenti: purché negli ultimi 5 esercizi abbiano rispettato i vincoli del Patto di Stabilità Interno.
5. 6. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, dopo le parole: reperibili sul mercato aggiungere le seguenti: escludendo ogni operazione di cartolarizzazione.
5. 7. Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 66 milioni di euro i pagamenti effettuati nel corso del 2014 e 2015 a valere sugli investimenti di cui al comma 1.
  1-ter. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 giugno 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1-bis. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.
  1-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1-ter, entro il 15 giugno 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-bis si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-sexies.
  1-sexies. Entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito per l'anno 2014 non inferiore a 70 milioni di euro e a 100 milioni a decorrere dal 2015.
5. 202. Barbanti, Cariello, Caso, Currò, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di garantire la trasparenza, costruire e far crescere un rapporto virtuoso tra cittadini ed istituzioni, gli enti locali sono obbligati a pubblicare in modo permanente, su apposita sezione del sito Internet istituzionale, tutte le informazioni riguardanti qualsiasi tipo di operazione finanziaria realizzata, con specifica indicazione degli istituti bancari o finanziari che hanno partecipato all'operazione, delle caratteristiche del prodotto acquistato e, nel caso di accesso a forme di finanziamento sul mercato, la definizione delle finalità dell'investimento.
  1-ter. La pubblicazione di cui al comma 1-bis dovrà avvenire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione o di pubblicazione parziale, al vertice politico dell'amministrazione ed ai dirigenti responsabili del relativo procedimento amministrativo, è ridotto di un terzo, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.
5. 8. Caso, Brugnerotto, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
  «e) operazioni finanziarie realizzate dalle pubbliche amministrazioni, con specifica indicazione degli istituti bancari o finanziari che hanno partecipato all'operazione, delle caratteristiche del prodotto acquistato, dell'ammontare complessivo delle somme coinvolte e, nel caso di accesso a forme di finanziamento sul mercato, la definizione delle finalità dell'investimento, il tasso di interesse effettivamente applicato, la durata del contratto.»
   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione o di pubblicazione parziale, al vertice politico dell'amministrazione ad ai dirigenti responsabili del relativo procedimento amministrativo, è ridotto di un terzo, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il vertice politico dell'amministrazione è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente».
5. 201. Caso, Cariello, Currò, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il calcolo per gli indennizzi dovuti a Cassa Depositi e Prestiti per l'estinzione anticipata, totale o parziale, dei mutui contratti dagli enti locali deve essere comunicata, senza subire ulteriori variazioni, da Cassa Depositi e Prestiti all'ente locale che ne ha fatto richiesta, almeno quarantacinque giorni prima della data individuata dalle parti per il rimborso del debito. Il calcolo dell'indennità da corrispondere a Cassa depositi e Prestiti per l'estinzione anticipata, totale o parziale, dei mutui contratti a tasso fisso dagli enti locali non può essere superiore all'1 per cento del debito residuo al netto di interessi ed oneri accessori. La proposta economica complessiva per l'estinzione del mutuo è vincolante per il proponente e non modificabile nei quarantacinque giorni antecedenti alla data concordata per il rimborso del debito.
5. 9. Fabbri, De Maria, Lenzi, Petitti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  «10. In deroga al comma 8, lettera g) e al comma 9, lettera d) del presente articolo, e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del medesimo decreto legislativo, necessari alla copertura di spese di investimento relative ai progetti ed interventi che garantiscono il conseguimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.».
5. 203. Garofalo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
  «e) operazioni finanziarie realizzate dalle pubbliche amministrazioni, con specifica indicazione degli istituti bancari o finanziari che hanno partecipato all'operazione, delle caratteristiche del prodotto acquistato, dell'ammontare complessivo delle somme coinvolte e, nel caso di accesso a forme di finanziamento sul mercato, la definizione delle finalità dell'investimento, il tasso di interesse effettivamente applicato, la durata del contratto.»
5. 200. Caso, Cariello, Currò, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli investimenti di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente ai seguenti ambiti di intervento: edilizia scolastica, contrasto al dissesto idrogeologico, trasporto pubblico locale, efficientamento energetico, salvaguardia del patrimonio artistico, valorizzazione e ampliamento di aree verdi pubbliche, impianti di riciclaggio e compostaggio.
5. 10. Cariello, Caso, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Currò, D'Incà.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti che, a decorrere dal 1o novembre 2012, hanno aderito, ai sensi degli articoli 243-bis, 243-ter e 243-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a procedure di riequilibrio finanziario pluriennale.
5. 11. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti, definiti negli ultimi 3 esercizi, ai sensi dell'articolo 242 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, strutturalmente deficitari.
5. 12. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti sciolti, negli ultimi 10 anni, in conseguenza delle disposizioni di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. 13. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti i cui consigli comunali, negli ultimi 10 anni, sono stati sciolti per le ragioni di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. 14. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti di cui all'articolo 3 del presente decreto.
5. 15. Guidesi, Busin, Borghesi.

ART. 6.
(Contabilizzazione IMU).

  Sopprimerlo.
6. 1. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: al netto dell’ con le seguenti: indicando anche l’.
6. 2. Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché dei proventi dell'IMU, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi Titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di Fondo di solidarietà.
6. 3. Fragomeli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria IMU gli immobili dichiarati inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali che hanno colpito il Veneto tra gennaio e febbraio 2014. L'impossibilità di utilizzare gli stessi è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Alla copertura degli oneri si provvede fino all'onere massimo di 10 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013.
6. 4. Busin, Guidesi, Borghesi.

ART. 7.
(Verifica gettito IMU anno 2013).

  Al comma 1, capoverso 729-bis, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: d'intesa con la.
7. 1. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso 729-bis, sostituire le parole da: con particolare fino alla fine del capoverso, con le seguenti: con prioritaria considerazione del gettito, incassato in ciascun Comune, relativo ai fabbricati.
7. 2. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 729-bis, sostituire la parola: particolare con la seguente: prioritario.
7. 3. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il comma 9-bis dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
  1-ter. È istituito un Fondo per la riduzione della TASI per gli immobili con categorie catastali C/1, C/2, C/3, nel quale confluiscono le maggiori entrate derivanti dall'approvazione del presente emendamento.
7. 7. Ruocco, Pesco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2014, è sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione e fino al limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
7. 9. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. (Altre disposizioni in materia di IMU). – 1. Il comma 9-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
  2. È istituito un Fondo per la riduzione della TASI per gli immobili con categorie catastali C/1, C/2 e C/3, nel quale confluiscono le maggiori entrate derivanti dall'approvazione del presente emendamento.
7. 01. Ruocco, Pesco, Caso, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. (Estensione dell'esenzione Imu per gli immobili invenduti). – 1. All'articolo 13, comma 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i fabbricati posseduti da imprese aventi per oggetto della propria attività la compravendita o la locazione di beni immobili».
7. 02. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

ART. 8.
(Anticipazioni pagamento fondo di solidarietà 2014).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il 15 marzo 2014, con le seguenti: 5 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

  Conseguentemente:
   al secondo periodo, sostituire le parole da:
al 20 per cento fino alla fine del periodo con le seguenti: all'8 per cento delle risorse standard di riferimento relative all'anno 2013 sulle cui base è stato determinato il fondo di solidarietà comunale per il medesimo anno, così come risultanti dagli importi pubblicati sul sito internet del ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013.
   sostituire il terzo periodo con il seguente: L'erogazione di cui al periodo precedente è effettuata scomputando le somme già erogate entro il 15 marzo 2014 in base alla previgente formulazione del presente articolo.
8. 200. Fragomeli.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è pari, per fino alla fine dell'articolo con le seguenti: è direttamente proporzionale al grado di virtuosità di ciascun comune, calcolato sulla base delle maggiori disponibilità di cassa di ciascun ente, indipendentemente dai limiti al loro impiego derivanti dal Patto di stabilità interno.
8. 1. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è pari, per fino alla fine dell'articolo con le seguenti: è direttamente proporzionale al grado di virtuosità di ciascun comune, misurata in termini di più basso rapporto tra il numero dei dipendenti dell'ente ed il numero dei cittadini residenti nel comune.
8. 2. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è pari, per fino alla fine dell'articolo con le seguenti: è direttamente proporzionale al grado di virtuosità di ciascun comune, calcolato sulla base dei minori costi di funzionamento pro capite legati dell'amministrazione.
8. 3. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – All'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, capoverso 380-ter, lettera a), il quarto periodo è soppresso.
8. 02. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – All'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 380-ter, lettera a), al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le parole: «, sulla base di una metodologia concordata con ANCI e tenendo conto delle effettive possibilità di recupero di eventuali pagamenti insufficienti o omessi».
8. 01. Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

ART. 9.
(Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali).

  Sopprimerlo.
9. 1. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a tutti gli enti, con le seguenti: solo agli enti definiti negli ultimi 3 esercizi strutturalmente deficitari, così come individuati ai sensi dell'articolo 242 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. 2. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tutti gli enti, aggiungere le seguenti: i cui consigli comunali sono stati sciolti in conseguenza delle disposizioni di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. 3. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tutti gli enti, aggiungere le seguenti: che non hanno rispettato il Patto di Stabilità Interno negli ultimi 3 anni.
9. 4. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tutti gli enti aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelli con un rapporto tra personale del comune e di tutte le controllate ed abitanti inferiore alla media nazionale.
9. 7. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tutti gli enti, aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelli con un rapporto tra personale del comune ed abitanti inferiore alla media nazionale.
9. 5. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tutti gli enti aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelli con un rapporto tra spese di funzionamento del comune ed abitanti inferiore alla media nazionale.
9. 6. Guidesi, Borghesi, Busin.

ART. 11.
(Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province).

  Sopprimerlo.
11. 1. Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
  «I sindaci, che non adempiono all'obbligo di cui al comma 1, non sono candidabili, per un periodo di cinque anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo, nonché la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici».
11. 4. Ruocco, Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Currò, Barbanti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 6, dell'articolo 11, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, le parole: della metà sono sostituite dalle seguenti: di due terzi.
11. 3. Caso, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Cariello, Currò, D'Incà.

ART. 13.
(Isole minori).

  Sopprimerlo.
13. 1. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, dopo le parole: realizzazione di interventi aggiungere le seguenti: in conto capitale.
13. 2. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: destinati a far fino alla fine del comma con le seguenti: per l'ammodernamento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici e parascolastici.
13. 3. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: destinati a far fino alla fine del comma con le seguenti: per la messa in sicurezza del territorio.
13. 4. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire la parola: profughi con la seguente: migranti.
13. 5. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e ai bisogni primari della comunità isolana.
13. 6. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. All'articolo 6 della legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 19, le parole da: «Ogni successiva» a: «regioni interessate» sono sostituite dalle seguenti: «Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi d'intesa con la Regione Sardegna o con la Regione Siciliana, per quanto di rispettivo interesse. Le modificazioni o le integrazioni della convenzione inerenti ai collegamenti tra la Sicilia e le isole minori, sono approvate con decreto del Presidente della Regione Siciliana.».
   b) il comma 11 è abrogato.
13. 8. Garofalo.

ART. 14.
(Applicazione fabbisogni standard per il rimparto del Fondo di solidarietà comunale).

  Sopprimerlo.
14. 1. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: delle regioni a statuto ordinario.
14. 2. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento con le seguenti: il 40 per cento.

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera, medesimo periodo, sopprimere le parole:
delle capacità fiscali nonché;
   alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: 15 marzo 2014 con le seguenti: 15 aprile 2014.
14. 3. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo periodo, sopprimere le parole: delle capacità fiscali nonché.
14. 4. Borghesi, Guidesi, Busin.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 40 per cento.
14. 5. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 30 per cento.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo periodo, sopprimere le parole: delle capacità fiscali nonché.
14. 7. Borghesi, Guidesi, Busin.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: delle capacità fiscali nonché.
14. 8. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
14. 6. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
  Art. 14-bis. (Istituzione di una tassa sui servizi). – 1. È istituito, a decorrere dal 2015, un tributo suddiviso nell'ambito, rispettivamente, degli utilizzatori e dei proprietari, sulla base di parametri di riferimento stabiliti dalla legge nazionale e la cui incidenza nella ripartizione del tributo e base imponibile saranno determinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1996, n. 447.
14. 04. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

ART. 16.
(Disposizioni concernenti Roma capitale).

  Sopprimerlo.
16. 1. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1 sostituire le parole da: 120 giorni fino a: presente decreto con le seguenti: il 30 aprile.
16. 3. Borghesi, Guidesi, Busin.

  Al comma 1, sostituire le parole: 120 giorni con le seguenti: 40 giorni.
16. 4. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1 sostituire le parole: 120 giorni con le seguenti: 60 giorni.
16. 5. Borghesi, Guidesi, Busin.

  Al comma 1, sostituire le parole: 120 giorni con le seguenti: 80 giorni.
16. 6. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 120 giorni con le seguenti: 90 giorni.
16. 200. Guidesi.

  Al comma 1, dopo la parola: evidenzi aggiungere la seguente: dettagliatamente.
16. 10. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: negli anni precedenti con le seguenti: dall'anno 2000.
16. 11. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1 dopo le parole: e partecipate da Roma Capitale aggiungere le seguenti:, le azioni risarcitorie intraprese o da intraprendersi nei confronti dei soggetti responsabili.
16. 13. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1 dopo le parole: e partecipate da Roma Capitale aggiungere le seguenti: ed i soggetti responsabili.
16. 14. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1, aggiungere, in fine le parole: nonché le azioni intraprese nel medesimo periodo per la riduzione della medesima massa debitoria.
16. 15. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo rapporto è trasmesso alla Procura generale della Corte dei Conti, al fine di valutare i presupposti di eventuali azioni di responsabilità amministrativa per danno erariale.
16. 16. Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Currò, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alinea, sostituire le parole: Roma Capitale trasmette contestualmente con le seguenti: Roma Capitale, sentita l'Assemblea Capitolina e le competenti commissioni, trasmette contestualmente.
16. 18. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

  Al comma 2, alinea, sostituire la parola: triennale con la seguente: biennale.
16. 19. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 2 alinea, dopo le parole: sono indicate inserire la seguente: precisamente.
16. 20. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: il contenimento con le seguenti: l'abbattimento.
16. 21. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: l'adozione aggiungere le seguenti: entro i successivi 6 mesi.
16. 23. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: l'adozione aggiungere le seguenti: entro i successivi 12 mesi.
16. 22. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: società controllate aggiungere le seguenti: e alle partecipate, anche di secondo o ulteriore livello.
16. 24. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: società controllate aggiungere le seguenti: anche di secondo o ulteriore livello.
16. 25. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: con esclusione fino alla fine della lettera.
*16. 26. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: con esclusione fino alla fine della lettera.
*16. 27. Ruocco, Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Currò, Barbanti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: con esclusione di con la seguente: comprese.
16. 28. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: con esclusione aggiungere le seguenti: solo per l'anno 2014,
16. 29. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a.1) ridurre di almeno il 50 per cento il numero dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate, anche di secondo od ulteriore livello;.
16. 30. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a.1) ridurre di almeno il 30 per cento il numero dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate, anche di secondo od ulteriore livello;.
16. 31. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a.1) ridurre di almeno il 70 per cento gli emolumenti dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate, anche di secondo od ulteriore livello;.
16. 32. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a.1) ridurre di almeno il 50 per cento gli emolumenti dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate, anche di secondo od ulteriore livello;.
16. 33. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a.1) rendere pubblici gli esiti della commissione d'inchiesta istituita dal Comune di Roma sulla truffa dei falsi biglietti ATAC, chiarendo al contempo se la commissione stessa dia luogo ad emolumenti e/o gettoni di presenza per i componenti;.
16. 34. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a.1) operare la ricognizione di tutte le controllate e partecipate, anche di secondo od ulteriore livello, del Comune, evidenziando, per ciascuna di esse il rapporto tra il numero di dirigenti e di quadri rispetto al totale dei dipendenti, e tra il personale impiegato in mansioni d'ufficio e quello operativo;.
16. 36. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a.1) operare la ricognizione di tutte le controllate e partecipate, anche di secondo od ulteriore livello, del Comune, verificando per ciascuna di esse la regolarità di tutte le assunzioni operate dall'anno 2000.
16. 37. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a.1) operare una indagine mirata sull'assenteismo dei dipendenti del comune e delle controllate di primo e di secondo livello e sulle misure per prevenirlo, contrastarlo e sanzionarlo.
16. 38. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a.1) operare una ricognizione di tutte le opere infrastrutturali e gli investimenti in conto capitale programmati, avviati e non conclusi ed avviare la razionalizzazione dei progetti e degli obiettivi.
16. 39. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a.1) attivare procedure di trasformazione della società che gestisce il servizio idrico integrato di Roma Capitale da società di diritto privato ad Azienda Speciale di diritto pubblico;
16. 41. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
applicare nella fornitura dei servizi pubblici locali il minore fra i costi standard dei grandi comuni italiani;
16. 42. Ruocco, Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Currò, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 2, lettera b) dopo le parole: per riportare aggiungere le seguenti: entro 12 mesi.
16. 43. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: grandi con le seguenti: più efficienti.
16. 44. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e delle capitali europee di analoghe dimensioni territoriali e demografiche.
16. 204. Busin.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) operare la ricognizione del costo medio per dipendente di tutte le società controllate, anche di secondo livello, e adottare entro 12 mesi misure per adeguarlo al costo medio dei dipendenti di altre realtà nazionali ed internazionali per lo stesso servizio pubblico.
16. 45. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: il necessario, con le seguenti: l'obbligo di.
16. 46. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da:, nel quadro fino alla fine della lettera.
16. 49. Fedriga.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale ricognizione dei fabbisogni di personale dovrà in primis riconsiderare le posizioni di manager e dirigenti di nomina esterna nonché procedere alla riduzione dei bonus erogati agli stessi, operare un drastico taglio delle consulenze esterne e, solo successivamente, potrà prendere in considerazione gli altri lavoratori;
16. 50. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

  Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale ricognizione dei fabbisogni di personale dovrà in primis riconsiderare le posizioni di manager e dirigenti di nomina esterna, operare un drastico taglio delle consulenze esterne e solo successivamente potrà prendere in considerazione gli altri lavoratori;
16. 51. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale ricognizione dei fabbisogni di personale dovrà in primis riconsiderare le pozioni di manager e dirigenti di nomina esterna e, solo successivamente, potrà prendere in considerazione gli altri lavoratori;
16. 52. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: anche ricorrendo alla liberalizzazione.
*16. 55. Piazzoni, Pilozzi, Zaratti, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: anche ricorrendo alla liberalizzazione.
*16. 56. Ruocco, Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Currò, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 2, lettera d) sopprimere la parola: anche.
16. 57. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: anche ricorrendo alla liberalizzazione con le seguenti: avviando drastiche misure di raccolta differenziata porta a porta e di riciclo, al fine di ridurre i costi di gestione e smaltimento dei rifiuti.
16. 58. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
16. 60. Ruocco, Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Currò, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da:, ove necessario fino a: riequilibrio finanziario del Comune.
16. 64. Borghesi, Busin.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: ove necessario.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: in liquidazione, aggiungere le seguenti: entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
16. 66. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 2, lettera e) sostituire le parole da: ove necessario fino alla fine della lettera con le seguenti:, per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla riorganizzazione del gruppo Roma Capitale secondo criteri di efficienza ed economicità, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione delle quote di patrimonio immobiliare del comune non destinate al servizio pubblico. Con riguardo alle società partecipate che hanno come fine sociale sia attività di servizio pubblico che altre attività, procedere alla dismissione o chiusura delle aziende o rami di azienda che svolgono altre attività.
16. 62. Mazziotti Di Celso, Librandi

  Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: ove con la seguente: in quanto.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: in liquidazione, aggiungere le seguenti: entro il termine improrogabile del 31 dicembre 2014.
16. 65. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: ove con le seguenti: in quanto.
16. 67. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune.
16. 69. Ruocco, Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Currò, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole:, nonché alla valorizzazione e dismissione quote del patrimonio immobiliare del comune con le seguenti:; operare una mappatura delle quote del patrimonio immobiliare del comune al fine di avviare progetti di autorecupero a scopo abitativo per sopperire all'emergenza abitativa, in attuazione della legge regionale del Lazio n. 55 del 1998.
16. 70. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

  Al comma 2, dopo la lettera e-bis), aggiungere le seguenti:
   e-ter) operare una mappatura delle quote del patrimonio immobiliare del comune al fine di avviare progetti di autorecupero a scopo abitativo per sopperire all'emergenza abitativa in attuazione della legge regionale del Lazio n. 55 del 1998;
   e-quater) avviare la progressiva rescissione dei contratti di locazione dei locali privati in cui sono ubicati gli uffici amministrativi centrali e municipali di Roma Capitale e il conseguente trasferimento in locali di proprietà del comune;
   e-quinquies) provvedere all'adeguamento ai valori di mercato dei canoni di locazione dei locali di proprietà del comune concessi in locazione a soggetti privati;
16. 71. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

  Al comma 2, dopo la lettera e)-bis, aggiungere la seguente:
   e-ter) disporre, in particolare, le direttive necessarie all'adozione di tutti gli interventi necessari al conseguimento del riequilibrio finanziario ed economico-gestionale delle società controllate operanti nella gestione del servizio di trasporto pubblico locale e, ove necessario, provvedendo anche ad una ridefinizione dei contratti di servizio che sia ispirata alla riduzione del medesimo con modalità di gestione «diretta»; ivi stabilendosi la concentrazione dell'operatività dell'operatore pubblico sulle sole tratte diurne e/o notturne che presentino adeguati margini di ristoro degli effettivi costi di espletamento del servizio. Nel contempo, autorizzando, per le rimanenti tratte di collegamento del trasporto urbano, l'indizione di apposite procedure di evidenza pubblica finalizzate all'affidamento del relativo servizio di trasporto pubblico in concessione ad imprese private.
16. 72. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, dopo la lettera e)-bis, aggiungere la seguente:
   e-ter) procedere alla riorganizzazione del gruppo Roma Capitale secondo criteri di efficienza ed economicità, anche mediante trasferimento delle partecipazioni detenute ad una società capogruppo interamente controllata dal comune.
16. 74. Mazziotti Di Celso, Librandi.

  Al comma 2, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:
   e-ter) operare la ricognizione delle esternalizzazioni dei servizi di Roma Capitale e delle esternalizzazioni dei servizi delle società partecipate al fine di valutarne economicità, efficienza ed efficacia e l'eventuale riacquisizione dei servizi stessi.
16. 76. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

  Al comma 2, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:
   e-ter) operare la ricognizione delle consulenze esterne in essere di Roma Capitale nonché l'eventuale rescissione dei contratti stessi.
16. 77. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

  Al comma 2, dopo la lettera e-bis) aggiungere la seguente:
   e-ter) operare un taglio drastico alle consulenze esterne e all'esternalizzazione dei servizi di Roma Capitale e partecipate.
16. 78. Ruocco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Un rappresentante dell'amministrazione di Roma riferisce semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione del piano triennale di cui al comma 2 e sull'evoluzione della massa debitoria affidata alla gestione commissariale.
16. 80. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alle società controllate da Roma Capitale, comprese quelle quotate in mercati regolamentati, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
16. 81. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

  Sopprimere il comma 3.
*16. 82. Currò, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Terzoni, Segoni, Zolezzi, Micillo.

  Sopprimere il comma 3.
*16. 83. Guidesi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: esprime con le seguenti: e la competente Sezione della Corte dei Conti esprimono.
16. 84. Caso, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: piano triennale aggiungere le seguenti: improrogabilmente entro 30 giorni dalla presentazione dello stesso.
16. 85. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: tenendo anche conto fino alla fine del comma.
16. 86. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: tenendo anche conto dei con le seguenti: escludendo.
16. 87. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: il tavolo di cui al primo periodo con le seguenti: la competente Sezione della Corte dei Conti, tenuto conto delle osservazioni del tavolo di cui al primo periodo.
16. 88. Caso, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Sopprimere il comma 4.
16. 202. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Terzoni, Segoni, Zolezzi, Micillo.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: sentita l'Amministrazione capitolina.
16. 94. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 4, sostituire la parola: sentita con le seguenti: anche qualora non fosse stata sentita.
16. 92. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
16. 91. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 4, sostituire le parole: sentita l'Amministrazione capitolina con le seguenti: sentita l'Amministrazione capitolina, l'Assemblea Capitolina e le competenti commissioni.
16. 93. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni, Caso, Cariello, Currò.

  Sopprimere il comma 5.
16. 96. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 5, dopo le parole: Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, aggiungere le seguenti: al secondo periodo le parole: «al fondo ammortamento dei titoli di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a favore della microimprenditorialità ai sensi dell'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per affluire al Capitolo 3693 capo 18, del Bilancio dello Stato» e.
16. 97. Villarosa, Castelli, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 10 milioni.
16. 98. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 20 milioni.
16. 99. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: le eventuali ulteriori fino alla fine del periodo.
16. 102. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
16. 100. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: può riacquisire aggiungere le seguenti: fino all'importo massimo di 10 milioni di euro.
16. 101. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 5,secondo periodo, sopprimere le parole da: anche compensando fino alla fine del periodo.
16. 103. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali con le seguente: obbligata ad avvalersi di appositi piani biennali.
16. 104. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: appositi piani pluriennali con le seguenti: piani biennali.
16. 105. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
16. 106. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: di cui ai periodi precedenti aggiungere le seguenti: nonché quelle che i comuni utilizzeranno per spese in conto capitale negli anni 2014 e 2015.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: tra le entrate fino a: n. 183.
16. 107. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. Le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione, ai sensi del comma 4, del piano triennale di cui al comma 2.
16. 113. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter
16. 203. Guidesi.

  Sostituire i commi 5-bis e 5-ter con i seguenti:
  5-bis. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma», previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7.5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013, 6.5 milioni di euro per il 2014 e 7.5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
16. 109. Zaratti, Piazzoni, Pilozzi, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
  5-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 18, è inserito il seguente: 18-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 14, lettera b), non rileva ai fini della determinazione del limite massimo della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni.
16. 110. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
  5-quater. Ai fini della sua approvazione, al bilancio del comune di Roma è inserito l'aggiornamento annuale del piano di rientro predisposto ai sensi dell'articolo 14. comma 13-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
16. 115. Guidesi.

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
  5-quater. Il Commissario straordinario deve presentare alle Camere il bilancio completo della gestione commissariale al 31 dicembre 2013 entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge. In caso di mancato adempimento è applicata una sanzione pecuniaria pari alla riduzione del compenso non inferiore ad un terzo.
16. 111. Ruocco.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:
  Art. 16-bis. (Disposizioni concernenti la Regione Sardegna) – 1. I pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2013, n. 283, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300, sono effettuati tra il 24 gennaio e il 31 luglio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui al comma 1, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito d'impresa il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività d'impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. I soggetti di cui al comma 2, per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 2 la documentazione prevista dal comma 5.
  4. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.
  5. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale di novembre 2013, nonché copia del modello di cui al comma 7, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.
  6. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 10, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1o luglio 2014 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
  7. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 5, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
  8. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» – Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sono ridotte di 90 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l'anno 2014.
  9. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013, n. 122 che vengono a tal fine versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.
  10. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 122 del 20 novembre 2013, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.
16. 0200. Corda.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
  Art. 16-bis. (Disposizioni in materia di pagamenti). – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al comune. Il mancato rispetto da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
16. 01. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

ART. 17.
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale).

  Sopprimere il comma 5.
*17. 5. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Sopprimere il comma 5.
*17. 201. Caso, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.
17. 200. Palese.

ART. 18.
(Disposizioni a favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798).

  Sopprimerlo.
18. 1. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e.
18. 3. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2013 i vincoli del patto di stabilità interno in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per i quali non siano stati richiesti o ottenuti gli spazi finanziari di cui al predetto comma, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti.
18. 6. Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-ter. Per gli anni 2015-2016, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalla provincia di Mantova per la realizzazione di infrastrutture a valenza sovracomunale finalizzate al completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 20 e 29 maggio 2012. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti dell'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di Patto di stabilità interno.
18. 9. Carra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Gli enti di cui al comma 1, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Camere e alla Corte dei conti un rapporto che evidenzi le cause del mancato raggiungimento dell'obiettivo del Patto di Stabilità, nonché l'entità e la natura della massa debitoria dell'ente e delle sue società partecipate. Si trasmetta contestualmente un piano triennale per la riduzione dei debiti e per il riequilibrio strutturale del bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e specifiche azioni tese a ridurre la spesa per personale, consulenze e società partecipate.
18. 12. Da Villa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 sono subordinate allo scioglimento, entro il 30 giugno 2014, dei consigli degli enti e alla nomina di un commissario prefettizio secondo le vigenti disposizioni previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
18. 14. Prataviera.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Gli enti di cui al comma 1 possono destinare, in ogni caso, risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
18. 13. Spessotto.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
  Art. 18-bis (Esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni con risorse proprie per fronteggiare eccezionali eventi calamitosi). – 1. I commi 8-bis ed 8-ter dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono sostituiti dai seguenti:
  «8-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno nel limite di 65 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  8-ter. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede:
   a) per il 70 per cento del relativo importo, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, entro il 30 giugno di ciascun esercizio sulla base delle istanze presentate dagli enti locali interessati entro il 30 aprile dello stesso anno;
   b) per il restante 30 per cento, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 15 dicembre di ciascun esercizio, con prioritaria destinazione agli enti locali colpiti da eventuali calamità naturali intervenute nella seconda metà di ciascun esercizio.

  8-quater. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 8-bis ed 8-ter del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, entro il limite di 65 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.»
18. 0200. Nicchi, Zan, Zaratti, Pellegrino, Paglia, Lavagno, Piras, Quaranta, Pilozzi, Boccadutri, Marcon, Melilla, Fava, Ricciatti, Lacquaniti, Costantino, Nardi.

ART. 19.
(Disposizioni in materia di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione è attiva, con le seguenti: limitatamente ai territori in cui è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole,.

  Conseguentemente al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: Nei territori in cui la suddetta convenzione non è attiva, per i servizi di pulizia nelle scuole si provvede utilizzando il personale ATA inserito in graduatoria per le stesse mansioni, secondo i criteri e le modalità di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies del presente articolo; conseguentemente, le risorse previste al periodo precedente del presente comma, destinate ai servizi esternalizzati, saranno corrispondentemente ridotte, nei limiti di quelle utilizzate per il contingente ATA impiegato.
   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di evitare ulteriori proroghe e per garantire continuità ai servizi di pulizia nelle scuole, le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Il personale utilizzato dalle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, assunto anche con contratti di collaborazione, è inserito, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico in virtù del servizio prestato presso le scuole, da almeno 3 anni e con modalità di inserimento da calcolarsi su metà punteggio di servizio rispetto a quello del personale ATA già inserito in graduatoria.
  1-ter. Per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, a partire dall'anno scolastico 2014-15, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), prevede un piano triennale di assunzione di personale ATA, in concomitanza con il graduale scadere delle convenzioni con le ditte esterne, per la copertura dei posti accantonati per le esternalizzazioni dei servizi corrispondenti alle mansioni spettanti al personale ATA.
  1-quater. Le risorse destinate ai servizi esternalizzati saranno corrispondentemente ridotte, nei limiti di quelle utilizzate per il contingente stabilizzato, e che, ad invarianza finanziaria, non potranno superare quelle attualmente utilizzate.
  1-quinquies. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, nei limiti dell'attuale consistenza numerica dei posti in organico accantonati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 22 giugno 2009, nel rispetto dei programmati saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, ad assumere a tempo indeterminato il personale con funzione di Assistente Amministrativo o Tecnico. In relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate ai sensi del decreto ministeriale n. 66 del 2001 nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato.
  1-sexies. I lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili a funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, occupati, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno tre anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 66 del 20 aprile 2001, sono inseriti, a domanda, nelle corrispondenti graduatorie in ambito provinciale e con modalità di inserimento da calcolarsi su metà punteggio di servizio rispetto quello del personale ATA già inserito in graduatoria.
19. 1. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, D'Uva, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione è attiva, con le seguenti: limitatamente ai territori in cui è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole,.

  Conseguentemente:
   al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente:
Nei territori in cui la suddetta convenzione non è attiva, per i servizi di pulizia nelle scuole si provvede utilizzando il personale ATA inserito in graduatoria per le stesse mansioni, secondo i criteri e le modalità di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies del presente articolo; conseguentemente, le risorse previste al periodo precedente del presente comma, destinate ai servizi esternalizzati, saranno corrispondentemente ridotte, nei limiti di quelle utilizzate per il contingente ATA impiegato.
   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di evitare ulteriori proroghe e per garantire continuità ai servizi di pulizia nelle scuole, le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Il personale utilizzato dalle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, assunto anche con contratti di collaborazione, è inserito, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico in virtù del servizio prestato presso le scuole, da almeno 3 anni e con modalità di inserimento da calcolarsi su metà punteggio di servizio rispetto a quello del personale ATA già inserito in graduatoria.
  1-ter. Per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, a partire dall'anno scolastico 2014-15, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), prevede un piano triennale di assunzione di personale ATA, in concomitanza con il graduale scadere delle convenzioni con le ditte esterne, per la copertura dei posti accantonati per le esternalizzazioni dei servizi corrispondenti alle mansioni spettanti al personale ATA.
  1-quater. Le risorse destinate ai servizi esternalizzati saranno corrispondentemente ridotte, nei limiti di quelle utilizzate per il contingente stabilizzato, e che, ad
invarianza finanziaria, non potranno superare quelle attualmente utilizzate.
19. 2. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, D'Uva, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014;

  Conseguentemente:
   al secondo periodo, sostituire le parole:
euro 20 milioni con le seguenti: euro 80 milioni;
   sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 1-bis.
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 80 milioni di euro per l'anno 2014.
19. 3. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Pannarale, Scotto, Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Piazzoni, Marcon, Paglia, Lavagno, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 1-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2014».
19. 5. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Pannarale, Scotto, Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Piazzoni, Marcon, Paglia, Lavagno, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1-bis, sopprimere la lettera b).
19. 203. Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Battelli, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto.

  Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
  1-ter. L'ultimo periodo del comma 748 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito: «Il Governo deve attivare entro il 30 aprile 2014 un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati e dei lavoratori della scuola al fine di individuare inderogabilmente entro la data del 30 giugno 2014 soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali e di funzionamento delle istituzioni scolastiche connessi alla utilizzazione delle suddette convenzioni».
19. 8. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Pannarale, Scotto, Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Piazzoni, Marcon, Paglia, Lavagno, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 2 sostituire le parole: 30 aprile 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.
19. 6. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Pannarale, Scotto, Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Piazzoni, Marcon, Paglia, Lavagno, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
  2-ter. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2014, sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 2-bis.
19. 9. Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Piazzoni, Marcon, Paglia, Lavagno, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
19. 200. Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Piazzoni, Marcon, Paglia, Lavagno, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
19. 201. Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Piazzoni, Marcon, Paglia, Lavagno, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-ter. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2014, sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
19. 202. Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Piazzoni, Marcon, Paglia, Lavagno, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le autorizzazioni di spesa relative all'importo delle quote finanziarie allocate nell'ambito del Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015 destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter) pari rispettivamente a 500,3 milioni di euro per l'anno 2013, 534,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 657,2 milioni di euro per l'anno 2015, qualora non corrispondano ad impegni formalmente assunti entro la data del 26 giugno 2013 per l'acquisto prospettato di velivoli Joint Strike Fighter (JSF) F35 con riferimento ai quali il Ministro della Difesa trasmette al Parlamento, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni documentazione utile a garantire la massima trasparenza sui contratti sottoscritti, sono definanziate e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
19. 205. Marcon, Duranti, Piras, Scotto, Fava, Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Piazzoni, Fratoianni, Melilla, Airaudo, Ferrara, Quaranta, Aiello, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Lacquaniti, Lavagno, Matarrelli, Nardi, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Pilozzi, Placido, Ragosta, Ricciatti, Sannicandro, Zan, Zaratti.

ART. 20.
(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009).

  Al comma 1, dopo le parole: comune dell'Aquila aggiungere le seguenti: e dei Comuni del Veneto e dell'Emilia colpiti dagli eventi calamitosi tra gennaio e febbraio 2014.
20. 1. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 2, dopo le parole: nella Provincia dell'Aquila, aggiungere le seguenti: nonché per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, e nel comune di Bastiglia, colpito dall'alluvione del gennaio 2014.
20. 2. Ferraresi, Dell'Orco, Villarosa, Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3-bis, comma 8-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio.
20. 5. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:
  Art. 20.1. (Esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni con risorse proprie per fronteggiare eccezionali eventi calamitosi). – 2. I commi 8-bis ed 8-ter dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono sostituiti dai seguenti:
  «8-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno nel limite di 100 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
  8-ter. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede:
   a) per il 70 per cento del relativo importo, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, entro il 30 giugno di ciascun esercizio, sulla base delle istanze presentate dagli enti locali interessati entro il 30 aprile dello stesso anno;
   b) per il restante 30 per cento mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 15 dicembre di ciascun esercizio, con prioritaria destinazione agli enti locali colpiti da eventuali calamità naturali intervenute nella seconda metà di ciascun esercizio.

  8-quater. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 8-bis ed 8-ter del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, entro il limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».
20. 02. Nicchi, Zan, Zaratti, Pellegrino, Paglia, Lavagno, Piras, Quaranta, Pilozzi, Boccadutri, Marcon, Melilla, Fava, Ricciatti, Lacquaniti, Costantino, Nardi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
  Art. 20.1 (Ulteriori disposizioni a favore di comuni colpiti da eventi sismici). – Nell'ambito dei fondi già stanziati per l'anno 2014 sul Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, euro 3.000.000 sono destinati all'indizione e realizzazione di un bando speciale per la selezione di 100 volontari da avviare al servizio civile nazionale nell'anno 2014 in progetti ubicati nei Comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
20. 0200. Carra.

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

  Sopprimere il comma 2.
Dis. 1. 1. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, sostituire le parole da: dei decreti-legge fino a: nel territorio con le seguenti: del decreto-legge.
Dis. 1. 3. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, sostituire le parole: dei decreti-legge con le seguenti: del decreto-legge

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: e 30 dicembre 2013 fino alla fine del comma.
Dis. 1. 2. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, dopo le parole: nel territorio, aggiungere le seguenti:, ad eccezione di quelle previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del medesimo decreto.
Dis. 1. 4. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, dopo le parole: nel territorio, aggiungere le seguenti:, ad eccezione di quelle previste dai commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 1 del medesimo decreto.
Dis. 1. 5. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, dopo le parole: nel territorio, aggiungere le seguenti:, ad eccezione di quelle previste dai commi 5, 5-bis, 5-ter dell'articolo 1 del medesimo decreto.
Dis. 1. 6. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2 dopo le parole: nel territorio, aggiungere le seguenti:, ad eccezione di quelle previste dal comma 10 dell'articolo 1 del medesimo decreto.
Dis. 1. 7. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, dopo le parole: nel territorio, aggiungere le seguenti:, ad eccezione di quelle previste dal comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto.
Dis. 1. 9. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, dopo le parole: nel territorio, aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle previste dal comma 8 dell'articolo 2 del medesimo decreto.
Dis. 1. 10. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2 aggiungere infine le parole: , ad eccezione di quelle previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto.
Dis. 1. 8. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2 aggiungere infine le parole:, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3 del medesimo decreto.
Dis. 1. 11. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, aggiungere infine le parole: , ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del medesimo decreto.
Dis. 1. 12. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2 aggiungere infine le parole: , ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del medesimo decreto.
Dis. 1. 13. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2 aggiungere infine le parole:, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3, comma 6 del medesimo decreto.
Dis. 1. 14. Borghesi.

  Al comma 2 aggiungere infine le parole:, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 4.
Dis. 1. 15. Busin, Borghesi.

  Al comma 2 aggiungere infine le parole:, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 4, comma 1.
Dis. 1. 16. Borghesi.

  Al comma 2 aggiungere infine le parole:, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 4, commi 2 e 3.
Dis. 1. 17. Busin, Borghesi.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative volte ad affrontare in termini strutturali il problema della disoccupazione – 3-00748

   PISICCHIO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   in tema di occupazione, soprattutto giovanile, il nostro Paese si trova a vivere una condizione che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri ha definito «sconvolgente», con un tasso di disoccupazione che, secondo gli ultimi dati, è salito addirittura al 13 per cento, con una perdita di circa 365.000 posti di lavoro rispetto al 2013. Una condizione che nell'area euro l'Italia soffre più di altri e che, come ha rilevato il Presidente della Banca centrale europea Mario Draghi, frena la crescita. Si ritiene che il primo e principale campo d'intervento del Governo debba essere l'occupazione, in particolare quella giovanile, soprattutto per agganciare il treno della ripresa che altri Paesi europei hanno già preso –:
   se e cosa intenda fare il Governo, in concreto, per affrontare in modo strutturale la piaga della disoccupazione, creare nuovi e stabili posti di lavoro ed evitare che la prossima rilevazione presenti una situazione ancor più drammatica. (3-00748)


Chiarimenti ed iniziative in merito all'attuazione della disposizione del decreto legislativo n. 39 del 2014 relativa al certificato penale richiesto dal datore di lavoro per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti con minori – 3-00749

   BRUNETTA, BALDELLI, PALMIERI e CENTEMERO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il Consiglio dei ministri ha varato il decreto legislativo intitolato «Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile» (decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39);
   il decreto legislativo, che è entrato in vigore il 6 aprile 2014, stabilisce l'obbligo, per chi dirige le strutture frequentate da bambini, di chiedere il certificato penale dei propri collaboratori: «il certificato penale deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale»;
   la sopra citata direttiva europea dispone che i Paesi sono vincolati a fare in modo che i datori di lavoro «abbiano il diritto di chiedere informazioni» sui propri collaboratori, ma in Italia tale diritto è diventato un obbligo che contrasta con un'altra norma: quello del divieto, per i datori di lavoro, di acquisire questo genere di informazioni sui dipendenti;
   sulla vicenda si è ingenerata una sostanziale, rilevante e delicata questione interpretativa in relazione a quali e quante siano le categorie di lavoratori, dagli insegnanti di scuole pubbliche o private alle baby sitter, e di volontari, dalle associazioni sportive a quelle religiose, a dover adempiere agli obblighi previsti entro la data del 6 aprile 2014;
   molti dei diretti interessati, o di coloro che ritengono di esserlo, giacché non vi è alcuna chiarezza sulla definizione esatta di tale platea, che comunque potrebbe consistere in diverse decine di migliaia di persone, si sono recati personalmente a richiedere i certificati presso gli uffici giudiziari, con conseguente disagio degli uffici stessi;
   il costo economico per la richiesta della suddetta documentazione si quantifica in oltre 27 euro a persona;
   i tempi ristretti e il costo della certificazione da richiedere hanno creato disagi tra i presidi e i dirigenti scolastici, ai quali soprattutto sembrava diretta la disposizione, ma hanno anche messo in allarme i responsabili di molte organizzazioni del terzo settore che temono di andare incontro a spese eccessive o alle sanzioni previste dal decreto legislativo;
   il Ministro della giustizia è intervenuto solo nei giorni immediatamente precedenti all'entrata in vigore della norma, per chiarire intanto che i tanti volontari che operano a titolo gratuito presso parrocchie, onlus o associazioni sportive, e dunque non sono titolari di un vero e proprio contratto di lavoro, non sono tenuti all'accertamento previsto dal decreto legislativo;
   altra precisazione riguarda la non retroattività della disposizione: l'obbligo del certificato sembrerebbe riguardare solo i nuovi assunti e non il personale già dipendente;
   quanto ai tempi ed alle modalità di presentazione dei certificati del casellario giudiziale, il Ministero della giustizia ha precisato che «saranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta», che a fare la richiesta possono essere i lavoratori interessati e i loro datori di lavoro su delega del dipendente e che i moduli per la domanda sono disponibili sul sito del ministero. In attesa del documento, i datori di lavoro potranno accettare un'autocertificazione sostitutiva in cui il lavoratore dichiara di non essere stato condannato per i reati contro i minori;
   sul tema, erano scese in campo anche la Cei, il Coni e le associazioni dei datori di lavoro domestico. La Conferenza dei vescovi italiani aveva sottolineando le «incertezze interpretative» della norma e l'opportunità di richiedere ugualmente la certificazione antipedofili anche ai soggetti non obbligati;
   secondo il presidente del Coni, Giovanni Malagò, la norma rischia di bloccare l'attività di centomila associazioni sportive. L'Assindatcolf, organizzazione di datori di lavoro domestico, aveva espresso simili preoccupazioni riguardo a colf e baby sitter, che, invece, sono escluse dall'obbligo;
   dalla scuola, soprattutto, si sono levate proteste; Massimo Di Menna, leader della Uil scuola, ha riportato la necessità di una sua specifica regolamentazione proprio per le istituzioni scolastiche, per eliminare il rischio di una situazione di incertezza che rischia di creare tensioni tra il personale;
   l'Associazione nazionale presidi ha, invece, ricordato che il certificato in questione è già prodotto obbligatoriamente da tutti i pubblici dipendenti (fra cui anche i docenti) all'atto della assunzione e che non deve essere ulteriormente ripresentato fino a quando non si verifichino variazioni suscettibili di incidere sullo status; in sostanza, i presidi non dovranno preoccuparsi del personale in ruolo, a cui il certificato viene richiesto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al momento dell'assunzione, ma dovranno, invece, ricordarsi di rinnovare i certificati tutte le volte che vengono aggiornate le graduatorie dei supplenti. Vale lo stesso discorso per gli ausiliari tecnici e amministrativi, tra cui i bidelli, che vengono assunti a tempo determinato nelle scuole. Tale affermazione non risolve, però, la questione per quanto riguarda l'incidenza e l'applicabilità alle scuole private;
   anche diversi parlamentari, in particolare del gruppo Forza Italia, sono intervenuti per richiedere chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 –:
   quale sia la valutazione del Governo in merito alla caotica situazione descritta nella premessa e quali siano le iniziative che intenda immediatamente adottare per risolvere la gravissima situazione di cortocircuito informativo e procedurale che riguarda platea, adempimenti e termini prodotti dall'emanazione del decreto legislativo citato in premessa. (3-00749)


Iniziative per una rapida ed omogenea implementazione del programma «Garanzia per i giovani» sull'intero territorio nazionale – 3-00750

   QUARTAPELLE PROCOPIO, ASCANI, CRIMÌ, BONOMO, PARIS, GADDA, COMINELLI, BRAGA, LATTUCA, VENTRICELLI, MORETTO, TENTORI, GRIBAUDO, GNECCHI, MARCO DI MAIO, PICIERNO, NARDUOLO, MARTELLA, ROSATO e DE MARIA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il programma «Garanzia per i giovani» intende permettere a tutti i giovani di età inferiore ai 25 anni di ricevere un'offerta valida entro quattro mesi dalla fine degli studi o dall'inizio della disoccupazione. L'offerta può consistere in un impiego, apprendistato, tirocinio o ulteriore corso di studi e va adeguata alla situazione e alle esigenze dell'interessato;
   questo piano assume enorme rilevanza in un momento di recessione economica come quello che sta vivendo il nostro Paese, dal momento che l'Istat ha certificato che nell'ultimo anno sono venuti meno 100.000 posti di lavoro tra i giovani;
   l'impegno del Governo italiano è stato notevole, sia per incrementare le risorse stanziate, sia per ottenere delle modalità di spesa che si conciliassero con la situazione drammatica che il nostro Paese sta affrontando;
   si apprende dalla stampa che all'interno di questo progetto una cifra elevata, 200 milioni di euro, è destinata per costruire una piattaforma web nazionale e social network per gli operatori;
   rispetto alle previsioni del programma operativo nazionale della «Garanzia per i giovani», l'implementazione del programma segue un andamento a macchia di leopardo, con alcune regioni che hanno già avviato coerenti pacchetti occupazionali, mentre altre sono ancora indietro, non avendo ancora provveduto a varare adeguate misure attuative;
   è molto importante sfruttare le risorse della «Garanzia per i giovani» in progetti mirati e specifici che possano essere funzionali all'obiettivo del piano e dare finalmente una risposta concreta al tema della disoccupazione giovanile –:
   quali iniziative intenda assumere al fine di rendere omogeneo il progetto per consentire alle regioni di agire all'interno di ambiti ristretti e ben definiti, sulla scorta di quanto sta accadendo in Spagna, evitando il rischio che si verifichi il proliferare di azioni disomogenee tra regioni e, in caso di inerzia di una o più regioni, valutando anche la possibilità di esercitare poteri sostitutivi, limitati e coerenti ad una rapida ed omogenea implementazione della «Garanzia per i giovani» su tutto il territorio nazionale. (3-00750)


Chiarimenti ed iniziative in merito ad attività di sorveglianza e controllo sui prezzi al consumo dei carburanti per autotrazione – 3-00751

   BOCCADUTRI, LACQUANITI, MIGLIORE, DI SALVO e PIAZZONI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   come si evince dalla stampa nazionale e locale, l’Assopetroli Assoenergia, con la collaborazione di Figisc Anisa Confcommercio, ha proseguito il monitoraggio «SIA – Stacco Italia accise» (accise e iva), rendendo noti i dati della rilevazione prezzi del differenziale sul costo dei carburanti al consumo tra Italia e resto dell'Europa e promuovendone la più ampia diffusione al fine di generare, nelle istituzioni pubbliche e nei consumatori, una maggiore consapevolezza «dell'anomalia italiana» rappresentata da un carico fiscale eccessivo sui carburanti, che, al netto delle addizionali regionali, è giunto nel mese di febbraio 2014 appena concluso al 61,09 per cento del prezzo al consumo;
   secondo tale monitoraggio, a febbraio 2014, il consumatore italiano ha pagato in media la benzina 26,4 centesimi di euro per litro e il gasolio 25,1 centesimi di euro per litro, in più che nel resto d'Europa;
   sulla base dei dati forniti dalla Commissione europea e dal Ministero dello sviluppo economico, nel mese di febbraio 2014, la media aritmetica del prezzo al consumo praticato nei Paesi dell'Unione europea pone in risalto che: per quanto riguarda la benzina, il prezzo italiano è più alto di 26,4 centesimi di euro per litro, di cui ben 25,1 centesimi di euro per litro sono dovuti alle maggiori imposte (accise e iva) e solo 1,3 centesimi di euro per litro ad un maggiore prezzo industriale; per quanto riguarda il gasolio, il prezzo italiano è più alto di 25,1 centesimi di euro per litro, di cui ben 24,6 centesimi di euro per litro sono dovuti alle maggiori imposte (accise e iva) e solo 0,5 centesimi di euro per litro ad un maggiore prezzo industriale;
   dal 1o marzo 2014 sino al 31 dicembre 2014, è scattato il primo aumento su benzina e gasolio per autotrazione di 0,0024 centesimi di euro per litro (articolo 61, lettera e), del decreto-legge n. 69 del 2013), più iva;
   altri due sono gli aumenti di accisa sui carburanti già programmati che, sino al dicembre 2018, comporteranno ulteriori aumenti per oltre 1.443 milioni di euro di accise (iva sulle accise compresa): il primo previsto dall'attivazione della clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 102 del 2013 (cosiddetto decreto-legge imu) e il secondo dalla legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 626, della legge n. 147 del 2013);
   a partire da febbraio 2011 il Ministero dello sviluppo economico, attraverso la direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, dovrebbe espletare azioni di sorveglianza e controllo, anche in attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e del decreto ministeriale del 15 ottobre 2010, sui prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile realmente praticati –:
   quali siano in dettaglio i meccanismi di sorveglianza da parte del Ministero dello sviluppo economico nel settore in questione e quali iniziative urgenti e non più procrastinabili il Governo, per quanto di competenza, intenda assumere alla luce di quanto descritto in premessa a tutela di tutti i cittadini utenti, anche considerata l'imminente presentazione da parte dell'Esecutivo del documento di economia e finanza 2014-2016. (3-00751)


Iniziative urgenti in ordine alla questione dei tempi e del completamento dei pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese – 3-00752

   DA VILLA, CRIPPA, DELLA VALLE, FANTINATI, MUCCI, PETRAROLI, PRODANI e VALLASCAS. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   il Vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, dopo un incontro con l'Ance e una risposta insoddisfacente da parte del Governo italiano, ha deciso di «avviare le pratiche necessarie per l'invio di una lettera di messa in mora» all'Italia, prima tappa dell'apertura di una procedura d'infrazione comunitaria, per il ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione;
   la Commissione europea contesta al Governo italiano il mancato rispetto della direttiva dell'Unione europea sui tempi di pagamento, che impone un termine di 30-60 giorni, confermandosi l'Italia, invece, il «peggior pagatore dell'Unione europea»;
   in Italia un'impresa su tre chiude perché lo Stato non paga i propri debiti. In base alle stime effettuate dalla Cgia di Mestre: «Tra il 2008 ed il 2012 sono più che raddoppiati (+114 per cento, pari a oltre 15.000 imprese) i fallimenti delle imprese vittime dei ritardi o dei mancati pagamenti da parte dei committenti pubblici»;
   il Ministro interrogato ha dichiarato che l'obiettivo del suo dicastero è la centralità dell'impresa. Il Governo Renzi appena insediatosi aveva annunciato un provvedimento per sbloccare il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione ed evitare i ritardi nei pagamenti che sono letali per le imprese;
   ad oggi non si è vista pubblicazione di alcun testo in merito. È prioritario ai fini del rilancio dell'economia italiana che il Governo faccia di tutto per accelerare il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, perché l'economia italiana si trova in una preoccupante situazione di recessione economica, che rischia di peggiorare ulteriormente e di avvitarsi in una spirale negativa tale da determinare gravi rischi anche per la tenuta della finanza pubblica –:
   quali iniziative immediate, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare a favore delle imprese in relazione alla questione dei tempi e del completamento dei pagamenti della pubblica amministrazione, considerato che, fino ad ora, a parere degli interroganti da parte del Governo ci sono stati solo annunci, mai seguiti da atti concreti. (3-00752)


Iniziative volte ad armonizzare l'ordinamento nazionale con la normativa europea in materia di controllo radiometrico – 3-00753

   OLIARO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   i controlli radiometrici sui rottami e prodotti semilavorati metallici sono disciplinati dal decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, e dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 100, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23;
   tali decreti estendono l'obbligo di controlli radiometrici, che prima del 2009 riguardava i soli rottami, anche alle importazioni di prodotti semilavorati metallici, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell'ambiente;
   tale obbligo non si applica ai soggetti che svolgono attività riguardanti esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali;
   questa attività di sorveglianza radiometrica sulle importazioni si fonda sulla presentazione in frontiera del modello IRME 90, una documentazione attestante la non radioattività dei prodotti in discorso, e l'attestazione dell'avvenuto controllo è rilasciata da esperti qualificati iscritti in appositi albi;
   nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i soggetti che esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o trasporto di tali materiali devono adottare le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente e devono darne immediata comunicazione al prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al comando provinciale dei vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all'agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Il prefetto, valutate le circostanze del caso, può adottare opportuni provvedimenti, compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore;
   il decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 100, prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con altri Ministri, sentiti l'Agenzia delle dogane e l'Ispra, devono essere elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza e che, nelle more dell'emanazione di tale provvedimento, il controllo deve essere effettuato su tutti i semilavorati elencati in via provvisoria nell'allegato I del medesimo decreto legislativo;
   risulta che l'obbligo di controllo radiometrico delle importazioni di materiali e prodotti semilavorati metallici costituisca un onere supplementare che grava sulla procedura di sdoganamento in Italia, mentre non sussiste nelle procedure di altre dogane comunitarie;
   inoltre, mentre la normativa europea prevede la sorveglianza radiometrica solo per i materiali e i prodotti semilavorati metallici destinati alla rifusione, la normativa italiana estende il controllo anche a quelli destinati all'assemblaggio, nonché ai prodotti finiti;
   anche le associazioni imprenditoriali italiane interessate hanno più volte lamentato l'aumento dei costi dovuto all'allungamento delle operazioni, a fronte di pressoché nessun caso di riscontro positivo nei controlli effettuati;
   a tutt'oggi non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con altri Ministri, per definire i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza, con la conseguenza che il controllo radiometrico è attualmente esteso a molte categorie merceologiche –:
   se non sia opportuno adottare iniziative, anche di tipo normativo, volte ad armonizzare, in materia di controllo radiometrico, l'ordinamento nazionale con le direttive europee e con la prassi seguita dagli altri Stati europei, in modo da non gravare le importazioni in Italia di oneri supplementari, creando uno svantaggio competitivo per la logistica nazionale rispetto a quella degli altri Stati comunitari, e se non ritenga necessario emanare al più presto il decreto ministeriale volto ad elencare i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza, limitando il più possibile le categorie merceologiche e mantenendo l'obbligo di controllo radiometrico sulle importazioni di prodotti semilavorati metallici presso le dogane solo per i semilavorati destinati alla rifusione e non anche per quelli destinati all'assemblaggio, al fine di ridurre i tempi di sdoganamento ed evitare costi superflui.
(3-00753)


Chiarimenti in merito a finanziamenti della Simest a favore di imprese italiane impegnate in operazioni di delocalizzazione all'estero – 3-00754

   GIANLUCA PINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, PRATAVIERA e RONDINI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   nella puntata de La Gabbia del 6 aprile 2014 è emerso come di fatto il Ministero dell'economia e delle finanze stia finanziando, attraverso l'impiego di soldi pubblici, la delocalizzazione all'estero di aziende in crisi in Italia;
   le operazioni di finanziamento avverrebbero attraverso i soldi dei libretti postali, i quali vengono fatti affluire alla Cassa depositi e prestiti, quest'ultima proprietaria della Simest, società di sviluppo e promozione delle imprese italiane all'estero, la quale, a sua volta, finanzierebbe le aziende in crisi;
   sono molte le aziende coinvolte e fra queste risulterebbe anche la Ducati energia spa, di proprietà della famiglia del Ministro interrogato, che, dal 2005 al 2009, secondo dati Ansa, avrebbe messo in cassa integrazione 95 dipendenti, ottenendo da parte della Simest un finanziamento di 6 milioni di euro per uno stabilimento in Croazia;
   dietro le presunte operazioni di internazionalizzazione sembrerebbe si nascondano casi di licenziamenti di lavoratori in Italia da parte delle aziende in crisi e conseguenti assunzioni di personale all'estero, dove il costo del lavoro è più basso rispetto a quello sostenuto dalle stesse aziende in Italia;
   la Montefibre spa, ad esempio, ha licenziato 10 dipendenti in Italia e ne ha messi 290 in cassa integrazione, ottenendo un finanziamento da parte della Simest di 2 milioni di euro per uno stabilimento in Cina, mentre il gruppo Marcegaglia, nel 2013, ha messo in mobilità 134 dipendenti ed ha ottenuto un finanziamento, sempre da parte della Simest, di 32 milioni di euro per gli stabilimenti in Russia, Brasile e Cina; l'elenco è fitto e riporta tanti altri casi di aziende che hanno ottenuto finanziamenti pubblici per delocalizzare all'estero;
   è assurdo, a giudizio degli interroganti, che con i soldi dei contribuenti si favoriscano operazioni di delocalizzazione all'estero di lavoro, produzioni e competenze, causando in Italia la perdita di asset industriali strategici per la crescita economica del Paese;
   la delocalizzazione sta portando ad un lento e profondo depauperamento delle risorse produttive ed occupazionali presenti sul territorio, con conseguenze disastrose sulla tenuta del sistema produttivo italiano, con particolare riferimento alle imprese che operano nell'indotto, le quali si sono sviluppate per fornire materie prime, servizi, forza lavoro e competenze alle imprese delocalizzanti: –:
   se il Ministro interrogato voglia far chiarezza in merito ai fatti descritti in premessa e fornire indicazioni puntuali su quali siano le aziende che hanno ottenuto i finanziamenti pubblici attraverso la Simest e delocalizzato la produzione all'estero, anche al fine di determinare l'eventuale annullamento dei finanziamenti medesimi. (3-00754)


Tempi per l'adozione del regolamento di attuazione previsto dal decreto-legge n. 145 del 2013 in materia di agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile e delle imprese costituite prevalentemente da giovani – 3-00755

   CESA e DE MITA. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge n. 145 del 2013 (cosiddetto Destinazione Italia), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013, ha modificato le norme che regolano la concessione delle agevolazioni di cui al decreto legislativo n. 185 del 2000, titolo I;
   le agevolazioni, gestite da Invitalia e finalizzate alla creazione di nuove società o all'ampliamento di società già esistenti, sono destinate alle imprese, in cui la maggioranza dei soci e dei capitali è rappresentata da giovani tra i 18 e i 35 anni, e alle donne indipendentemente dall'età (e questa è una delle novità introdotte da «Destinazione Italia») e finanziano la produzione di beni e la fornitura di servizi in diversi settori;
   la norma si estende all'intero territorio nazionale e non prevede più l'erogazione di contributi a fondo perduto, ma solo la concessione di mutui agevolati a tasso zero, per investimenti fino a 1,5 milioni di euro (per singola impresa);
   al fine di scoraggiare eventuali comportamenti scorretti delle imprese beneficiarie, Invitalia valuta i progetti ed eroga i finanziamenti con un processo certificato ISO 9001 e controlla tutto il ciclo dei finanziamenti;
   la misura è stata ulteriormente finanziata ma necessita dell'adozione del regolamento di attuazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, che indicherà anche le modalità di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. Con l'avvenuta emanazione del regolamento, sarà pubblicata, sul portale di Invitalia, la modulistica per la presentazione della domanda –:
   se non ritenga di procedere senza ulteriori ritardi all'adozione del suddetto regolamento di attuazione, al fine di consentire l'avvio dei progetti presentati, eliminando l'attesa di quanti aspettano l'attuazione di una misura che potrebbe contribuire a diminuire la disoccupazione giovanile nel nostro Paese. (3-00755)


Misure a sostegno delle imprese, anche alla luce del notevole incremento di situazioni di insolvenza e della crisi di liquidità – 3-00756

   RAMPELLI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   i dati sui fallimenti delle imprese continuano ad essere molto allarmanti, soprattutto se si considera che per il 2014 è previsto un ulteriore picco;
   tra il 2008 e il 2013 le imprese per cui è stato dichiarato lo stato di insolvenza sono raddoppiate, passando da settemila a quattordicimila, e nel 2014 dovrebbero ancora aumentare fino a 14.500;
   il tessuto produttivo delle piccole e medie imprese risente pesantemente della crisi di liquidità, derivante sia dalla difficoltà ad incassare i propri crediti, sia dalla contrazione del credito operata dal sistema bancario;
   i tempi medi d'incasso di un credito tra il 2014 e il 2013, effettuando una media tra i diversi settori produttivi, hanno registrato un miglioramento di un solo giorno;
   le imprese soffrono, inoltre, il peso insostenibile dell'imposizione fiscale troppo elevata cui sono sottoposte, altro fattore che concorre a determinare l'uscita dal mercato delle aziende finanziariamente meno solide –:
   quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di sostenere le imprese che versano in uno stato di sofferenza finanziaria, al fine di salvaguardare la loro stessa sopravvivenza, il tessuto produttivo nazionale e i livelli occupazionali.
(3-00756)