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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 3 luglio 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 3 luglio 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brescia, Bressa, Brunetta, Camani, Capezzone, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, Dambruoso, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Fratoianni, Galati, Giachetti, Giacomelli, Gitti, Gozi, Guerra, La Russa, Lauricella, Legnini, Leone, Locatelli, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Merlo, Meta, Mogherini, Monaco, Orlando, Pes, Picchi, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tidei, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Baroni, Bellanova, Bindi, Binetti, Biondelli, Bobba, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brescia, Bressa, Brunetta, Camani, Caparini, Capelli, Capezzone, Casero, Castiglione, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, Dambruoso, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Fratoianni, Galati, Giachetti, Giacomelli, Gitti, Gozi, Guerra, La Russa, Lauricella, Legnini, Lenzi, Leone, Locatelli, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Merlo, Meta, Mogherini, Monaco, Nizzi, Orlando, Pes, Picchi, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Schullian, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tidei, Vargiu, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 2 luglio 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   DE GIROLAMO: «Modifica del capo VI del titolo X del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose» (2508);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MARCON ed altri: «Modifiche all'articolo 52 della Costituzione, concernenti le forme di adempimento del dovere della difesa della Patria» (2509);
   MURA: «Introduzione del reddito di insediamento e altre disposizioni per favorire la residenza nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti situati nelle aree svantaggiate e nelle zone interne» (2510).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

  In data 2 luglio 2014 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 1332. – «Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010» (approvato dal Senato) (2511).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  ROSATO: «Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, recante istituzione del “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati» (2287) Parere delle Commissioni III e V;
  LAFFRANCO: «Modifica all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e di assessore nella rispettiva giunta» (2289) Parere della V Commissione;
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CASTIELLO ed altri: «Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport» (2302) Parere della VII Commissione;
  VEZZALI ed altri: «Modifica all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di frequenza del corso per l'iscrizione nell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali» (2322) Parere delle Commissioni V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale),
  DE MITA: «Modifica all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di requisiti di validità delle elezioni comunali nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti» (2369);
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA: «Modifica all'articolo 48 della Costituzione in materia di attribuzione del diritto di elettorato attivo nelle elezioni regionali e degli enti locali ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età» (2441) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):
  SANTERINI ed altri: «Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso del figlio non riconosciuto alla nascita e adottato alle informazioni sulle proprie origini» (2351) Parere delle Commissioni I e XII.

   VII Commissione (Cultura):
  VACCA ed altri: «Modifiche alla disciplina in materia di diritto allo studio universitario e di tasse e contributi universitari» (2214) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti):
  AIRAUDO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul progetto del sistema ferroviario ad alta velocità» (1810) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e VIII.

   XI Commissione (Lavoro):
  ROSATO: «Provvidenze in favore dei deportati e perseguitati politici nei territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana» (2283) Parere delle Commissioni I, III, V e XII.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  PARENTELA ed altri: «Interventi per il sostegno e la promozione delle agricolture contadine» (2143) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

  II Commissione (Giustizia):
   BUSINAROLO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione del Piano di interventi per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie» (Doc. XXII, n. 27) – Parere delle Commissioni I, V e VIII.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 1o luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio, per gli esercizi 2011 e 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 163).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 1o luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte, per gli esercizi 2011 e 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 164).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 1o luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, per gli esercizi 2011 e 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 165).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri.

  Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 2 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero degli affari esteri, riferita all'anno 2013 (Doc. CLXIV, n. 16).
  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 3 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   n. 1/2014 del 6 febbraio 2014, concernente «Sisma regione Abruzzo – Ricostruzione degli immobili privati – Assegnazione delle somme stanziate dal decreto-legge n. 43 del 2013 e dalla legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014) e altre misure» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 8/2014 del 14 febbraio 2014, concernente «Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e “Golden Rice”» – alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con comunicazione del 1o luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la medesima comunicazione, il Governo ha richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai Paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e che ne sospende l'applicazione per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina (COM(2014)386 final);
   comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente una consultazione sulle possibilità di pesca per il 2015 nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2014)388 final).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1o luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura):
   al dottor Mario Guarany, l'incarico di direttore della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;
   al dottor Fabrizio Magani, l'incarico di direttore della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo;
   al dottor Roberto Rocca, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del Segretariato generale del Ministero;
   alla dottoressa Rossana Rummo, l'incarico ad interim di direttore della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: FEDRIGA E CAPARINI; MURER ED ALTRI; DAMIANO ED ALTRI; POLVERINI; FEDRIGA ED ALTRI; DI SALVO ED ALTRI; AIRAUDO ED ALTRI: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLE DEROGHE RIGUARDANTI L'ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO (A.C. 224-387-727-946-1014-1045-1336-A)

A.C. 224-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche).

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1o giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
   a) nel limite di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità indicato dalla presente lettera;
   b) nel limite di 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
   c) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
   d) nel limite di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
   e) nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

  2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 1.
  3. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6, l'INPS nonprende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dal presente articolo.
  5. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ogni anno trasmette alle Camere una relazione in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.
  6. I benefìci di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 355 milioni di euro per l'anno 2017, 303 milioni di euro per l'anno 2018, 203 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. – (Sostituzione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni). – 1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il comma 14 è sostituito dal seguente:
  «14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, ai soggetti rientranti nelle deroghe dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nonché, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
   a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati fino al 31 dicembre 2011 o, in caso di fallimento dell'impresa, in mancanza dei predetti accordi, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2022, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni o altri ammortizzatori sociali e a prescindere dalla data di effettivo inizio o conclusione della fruizione degli ammortizzatori;
   b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2022, a prescindere dalla data di conclusione della predetta mobilità;
   c) ai lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni. Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10 e 10-bis;
   d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile;
   e) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 31 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;
   f) ai lavoratori che entro la data del 31 dicembre 2011 abbiano usufruito di congedi per assistere familiari con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o congiunti ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali maturino il requisito per l'accesso al pensionamento entro il 6 gennaio 2015;
   g) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1o gennaio 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 4:
   comma 1, sostituire le parole da: «a 1.354 milioni di euro per l'anno 2014» fino a: «a 4 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti: «a 2.000 milioni di euro per l'anno 2014, a 3.500 milioni di euro per l'anno 2015, a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.500 milioni di euro per l'anno 2017, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2018, a 1.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 600 milioni di euro per l'anno 2021 e a 400 milioni di euro per l'anno 2022»;
   sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. All'onere derivante da quanto previsto dall'articolo 2 e dal comma 2 del presente articolo, pari a 515 milioni di euro per l'anno 2014, 1.242 milioni di euro per l'anno 2015, 1.242 milioni di euro per l'anno 2016, 2.012 milioni di euro per l'anno 2017, 1.565 milioni di euro per l'anno 2018, 901 milioni di euro per l'anno 2019, 921 milioni di euro per l'anno 2020, 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
   a) quanto a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 259 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 per effetto delle economie derivanti dall'articolo 1;
   b) quanto a 441 milioni di euro per l'anno 2014, 1.161 milioni di euro per l'anno 2015, 983 milioni di euro per l'anno 2016, 1.590 milioni di euro per l'anno 2017, 1.047 milioni di euro per l'anno 2018, 655 milioni di euro per l'anno 2019, 886 milioni di euro per l'anno 2020, 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro per l'anno 2022 mediante:
    1) riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;
    2) riduzione dei risparmi che produrrà la riforma del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il cui ammontare previsto dalla relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge predetto era pari a circa 22 miliardi nel periodo 2012-2021 e che il rapporto dell'area attuariale dell'INPS, del giugno 2013, ha correttamente ricalcolato in oltre 90 miliardi per lo stesso periodo e con ulteriori risparmi negli anni successivi.
*2. 12. Airaudo, Placido, Duranti.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. – (Sostituzione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni). – 1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il comma 14 è sostituito dal seguente:
  «14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, ai soggetti rientranti nelle deroghe dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nonché, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
   a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati fino al 31 dicembre 2011 o, in caso di fallimento dell'impresa, in mancanza dei predetti accordi, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2022, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni o altri ammortizzatori sociali e a prescindere dalla data di effettivo inizio o conclusione della fruizione degli ammortizzatori;
   b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2022, a prescindere dalla data di conclusione della predetta mobilità;
   c) ai lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni. Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10 e 10-bis;
   d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile;
   e) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 31 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;
   f) ai lavoratori che entro la data del 31 dicembre 2011 abbiano usufruito di congedi per assistere familiari con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o congiunti ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali maturino il requisito per l'accesso al pensionamento entro il 6 gennaio 2015;
   g) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1o gennaio 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 4:
   comma 1, sostituire le parole da: «a 1.354 milioni di euro per l'anno 2014» fino a: «a 4 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti: «a 2.000 milioni di euro per l'anno 2014, a 3.500 milioni di euro per l'anno 2015, a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.500 milioni di euro per l'anno 2017, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2018, a 1.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 600 milioni di euro per l'anno 2021 e a 400 milioni di euro per l'anno 2022»;
   sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. All'onere derivante da quanto previsto dall'articolo 2 e dal comma 2 del presente articolo, pari a 515 milioni di euro per l'anno 2014, 1.242 milioni di euro per l'anno 2015, 1.242 milioni di euro per l'anno 2016, 2.012 milioni di euro per l'anno 2017, 1.565 milioni di euro per l'anno 2018, 901 milioni di euro per l'anno 2019, 921 milioni di euro per l'anno 2020, 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
   a) quanto a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 259 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 per effetto delle economie derivanti dall'articolo 1;
   b) quanto a 441 milioni di euro per l'anno 2014, 1.161 milioni di euro per l'anno 2015, 983 milioni di euro per l'anno 2016, 1.590 milioni di euro per l'anno 2017, 1.047 milioni di euro per l'anno 2018, 655 milioni di euro per l'anno 2019, 886 milioni di euro per l'anno 2020, 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro per l'anno 2022 mediante:
    1) riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;
    2) riduzione dei risparmi che produrrà la riforma del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il cui ammontare previsto dalla relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge predetto era pari a circa 22 miliardi nel periodo 2012-2021 e che il rapporto dell'area attuariale dell'INPS, del giugno 2013, ha correttamente ricalcolato in oltre 90 miliardi per lo stesso periodo e con ulteriori risparmi negli anni successivi.
*2. 100. Di Salvo, Migliore, Fava, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Pilozzi, Zan, Labriola.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) ai soggetti rientranti nelle deroghe dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
2. 13. Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 5.500 soggetti con le seguenti: 10.000 soggetti.
2. 14. Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 5.500 soggetti con le seguenti: 8.000 soggetti.
2. 15. Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 con le seguenti: ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, che abbiano usufruito di cassa integrazione guadagni straordinaria prima del 6 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2014.
2. 105. Placido, Airaudo, Duranti.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: o non governativi.
2. 16. Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2012 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2013.
2. 17. Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo con le seguenti: entro trentasei mesi dalla fine dello stesso periodo.
2. 18. Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo con le seguenti: entro ventiquattro mesi dalla fine dello stesso periodo.
2. 19. Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: I versamenti volontari eventualmente necessari al raggiungimento dei requisiti pensionistici di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, possono riguardare anche periodi precedenti la domanda di autorizzazione volontaria.
2. 20. Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della concessione dei benefìci di cui alla presente lettera non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo.
2. 21. Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 12.000 soggetti con le seguenti: 20.000 soggetti.
2. 22. Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 12.000 soggetti con le seguenti: 15.000 soggetti.
2. 23. Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la decorrenza del trattamento pensionistico con le seguenti: la maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
2. 24. Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro l'ottantaquattresimo mese.
2. 25. Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il settantaduesimo mese.
2. 26. Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il sessantesimo mese.
2. 27. Fedriga.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 8.800 soggetti con le seguenti: 15.000 soggetti.
2. 28. Fedriga.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 8.800 soggetti con le seguenti: 10.000 soggetti.
2. 29. Fedriga.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: la decorrenza del trattamento pensionistico con le seguenti: la maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
2. 70. Fedriga.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro l'ottantaquattresimo mese.
2. 30. Fedriga.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il settantaduesimo mese.
2. 31. Fedriga.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il sessantesimo mese.
2. 32. Fedriga.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 1.800 soggetti con le seguenti: 3.000 soggetti.
2. 33. Fedriga.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 1.800 soggetti con le seguenti: 2.000 soggetti.
2. 34. Fedriga.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: la decorrenza del trattamento pensionistico con le seguenti: la maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
2. 35. Fedriga.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro l'ottantaquattresimo mese.
2. 36. Fedriga.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il settantaduesimo mese.
2. 37. Fedriga.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il sessantesimo mese.
2. 38. Fedriga.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 4.000 soggetti con le seguenti: 8.000 soggetti.
2. 39. Fedriga.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 4.000 soggetti con le seguenti: 6.000 soggetti.
2. 40. Fedriga.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: non rioccupati a tempo indeterminato con le seguenti: anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato,.
2. 41. Fedriga.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: la decorrenza del trattamento pensionistico con le seguenti: la maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
2. 42. Fedriga.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro l'ottantaquattresimo mese.
2. 43. Fedriga.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il settantaduesimo mese.
2. 44. Fedriga.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il sessantesimo mese.
2. 45. Fedriga.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f)
nei limiti di 50 soggetti, al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012 ancorché siano già stati collocati in pensione al termine dell'anno scolastico 2012-2013.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3:
   alinea, sostituire le parole da:
74 milioni fino a: 4 milioni con le seguenti: 74,3 milioni di euro per l'anno 2014, 219,3 milioni di euro per l'anno 2015, 379,3 milioni di euro per l'anno 2016, 422,3 milioni di euro per l'anno 2017, 518,3 milioni di euro per l'anno 2018, 246,3 milioni di euro per l'anno 2019, 128,3 milioni di euro per l'anno 2020, 49,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 4,1 milioni.

  lettera a):
   sostituire le parole: 74 milioni con le seguenti: 74,3 milioni;
   sostituire le parole: 422 milioni con le seguenti: 422,3 milioni;
   sostituire le parole: 518 milioni con le seguenti: 518,3 milioni;
   sostituire le parole: 246 milioni con le seguenti: 246,3 milioni;

  lettera b):
   sostituire le parole: 137 milioni con le seguenti: 138,3 milioni;
   sostituire le parole: 119 milioni con le seguenti: 120,3 milioni;
   sostituire le parole: 93 milioni con le seguenti: 93,3 milioni;
   sostituire le parole: 49 milioni con le seguenti: 49,1 milioni;
   sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 4,1 milioni.
2. 106. Cera.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono aggiunte le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  1-ter. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1-bis è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 31 agosto 2014, dai lavoratori di cui al comma 1-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, provvedendo al monitoraggio delle stesse. Le domande sono registrate secondo un ordine numerico progressivo basato sulla data e sull'ora di presentazione. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.
  1-quater. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1-bis, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2014, al personale di cui al citato comma 1-bis.

  Conseguentemente:
   al comma 6, dopo le parole: i benefici di cui al presente articolo, aggiungere le seguenti:, con esclusione dei commi da 1-bis a 1-quater,;
   all'articolo 4, comma 3:
    alinea, sopprimere le parole da: pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014 fino a: per l'anno 2022;
    lettera b), sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con le seguenti:, nonché quanto agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1-bis, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
*2. 46. Placido, Airaudo, Pannarale, Marcon, Duranti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono aggiunte le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  1-ter. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1-bis è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 31 agosto 2014, dai lavoratori di cui al comma 1-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, provvedendo al monitoraggio delle stesse. Le domande sono registrate secondo un ordine numerico progressivo basato sulla data e sull'ora di presentazione. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.
  1-quater. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1-bis, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2014, al personale di cui al citato comma 1-bis.

  Conseguentemente:
   al comma 6, dopo le parole: i benefici di cui al presente articolo, aggiungere le seguenti:, con esclusione dei commi da 1-bis a 1-quater,;
   all'articolo 4, comma 3:
    alinea, sopprimere le parole da: pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014 fino a: per l'anno 2022;
    lettera b), sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con le seguenti:, nonché quanto agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1-bis, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
*2. 101. Di Salvo, Migliore, Fava, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Pilozzi, Zan, Labriola.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma» e le parole: «ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» sono sostituite dalle seguenti: «ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra».
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, così rinominato dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
2. 48. Tripiedi, Cominardi, Rizzetto, Chimienti, Bechis, Ciprini, Rostellato, Baldassarre.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma» e le parole: «ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» sono sostituite dalle seguenti: «ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi».

  Conseguentemente:
   al comma 6, dopo le parole I benefici di cui al presente articolo aggiungere le seguenti:, con esclusione del comma 1-bis,;
   all'articolo 4, comma 3:
    alinea, sopprimere le parole da: pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014 fino a: per l'anno 2022;
    lettera b), sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con le seguenti:, nonché, quanto agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1-bis, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
*2. 47. Airaudo, Placido, Duranti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma» e le parole: «ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» sono sostituite dalle seguenti: «ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi».

  Conseguentemente:
   al comma 6, dopo le parole I benefici di cui al presente articolo aggiungere le seguenti:, con esclusione del comma 1-bis,;
   all'articolo 4, comma 3:
    alinea, sopprimere le parole da: pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014 fino a: per l'anno 2022;
    lettera b), sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con le seguenti:, nonché, quanto agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1-bis, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
*2. 102. Di Salvo, Migliore, Fava, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Pilozzi, Zan, Labriola.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A tutti i lavoratori che avevano conseguito il requisito della cosiddetta «quota 96», in presenza di un requisito di 60 anni anagrafici e 36 anni di anzianità contributiva, ovvero 61 anni di anzianità anagrafica e 36 anni di anzianità contributiva, prima della riforma previdenziale di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è concesso il collocamento in quiescenza.

  Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 2 si provvede mediante un tributo una tantum pari a 5 miliardi di euro a carico delle imprese che esercitano attività di gioco d'azzardo anche on line.
2. 49. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 194, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2013».
*2. 104. Di Salvo, Migliore, Fava, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Pilozzi, Zan, Labriola.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 194, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2013».
*2. 108. Fedriga.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i medesimi lavoratori, ai fini della concessione dei benefici di cui alla medesima lettera, non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo.
2. 50. Fedriga.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 231, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «ai lavoratori con precedenti anni di cassa integrazione guadagni straordinaria, iniziata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2014.»

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3:
   alinea, sopprimere le parole da: pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014 fino a: per l'anno 2022;
   lettera b), sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con le seguenti:, nonché quanto agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1-bis, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
2. 103. Di Salvo, Migliore, Fava, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Pilozzi, Zan, Labriola.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 194 è aggiunto il seguente:
  «194-bis. Ai lavoratori e alle lavoratrici di cui al comma 194 si applica comunque la disciplina pensionistica vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, qualora dopo il 31 dicembre 2011 abbiano svolto attività lavorativa con qualsiasi contratto di lavoro, anche dipendente a tempo indeterminato, che si sia risolto in conseguenza del fallimento dell'impresa o di licenziamento non dovuto a giusta causa.»
2. 51. Airaudo, Placido, Duranti.

  Sopprimere il comma 3.
2. 52. Fedriga.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.
2. 53. Placido, Airaudo, Duranti.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: sei mesi.
2. 107. Placido, Airaudo, Duranti.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
2. 54. Fedriga.

  Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: non prende in esame fino alla fine del comma con le seguenti: comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero delle ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione a reperire le necessarie risorse a copertura degli ulteriori oneri.
2. 56. Fedriga.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, l'ultimo periodo è soppresso.
   b) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
  «10-bis. Ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo, in concorrenza con almeno 60 anni di età anagrafica. Per la liquidazione della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la base imponibile non può essere superiore all'importo del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della medesima legge n. 335 del 1995 rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.
  10-ter. I lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di alcun trattamento previdenziale o assistenziale, conseguono il diritto a pensione se in possesso del requisito anagrafico pari a 60 anni, prescindendo da qualsiasi minimale contributivo o di importo del rateo. Per il calcolo della pensione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In caso di conseguimento del diritto ad altro trattamento previdenziale o assistenziale, successivamente alla liquidazione della prestazione di cui al presente comma, il pagamento della stessa è sospeso fino alla maturazione dei requisiti anagrafici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono adottate misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, tali da assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento di nuove o maggiori entrate in misura tale da garantire la copertura degli oneri di cui al comma 1, lettera b). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 060. Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – 1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alinea, dopo le parole: «ad applicarsi» sono aggiunte le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 31 luglio 2014, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2014, al personale di cui al citato comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.
2. 061. Marzana, Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018».
  2. Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dal comma 1, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.
2. 062. Fedriga.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243). – 1. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel senso che ai fini dell'accesso al regime sperimentale resta valida la sola maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015.
2. 063. Fedriga.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – (Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario e marittimo). – 1. All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma» e le parole: «ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'Inps ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» sono sostituite dalle seguenti: «ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria marittimi».
2. 064. Fedriga.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – (Validità degli accordi per la gestione di eccedenze occupazionali). – 1. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta, anche in deroga alla normativa vigente, piena validità a tutti gli accordi stipulati dalle imprese anche in sede non governativa, entro il 31 dicembre 2011, per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, compresi gli ammortizzatori sociali in deroga.
2. 065. Fedriga.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – 1. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta una relazione trimestrale alle competenti Commissioni parlamentari relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento nonché di quelli che avrebbero potuto accedere al trattamento pensionistico secondo la previgente normativa, oltre alla classificazione della tipologia di accordo eventualmente intercorsa tra lavoratore ed azienda nei casi di incentivo e ai relativi effetti finanziari derivanti nonché alla classificazione del numero di lavoratori che potranno potenzialmente usufruire delle deroghe previste dall'ordinamento nel trimestre successivo ed ai relativi effetti finanziari.
2. 066. Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

A.C. 224-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

  1. L'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.
  2. Per i lavoratori di cui al comma 1 che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini per i versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

  Sopprimerlo.
3. 57. Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
3. 58. Fedriga.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «3. L'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che possono usufruire delle deroghe in esso previste i lavoratori dipendenti del settore privato anche se iscritti all'INPDAP.».

  Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la rubrica dell'articolo 3 con la seguente: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   b) all'articolo 4, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
   «3-bis. All'onere derivante da quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, si provvede mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
3. 59. Placido, Airaudo, Duranti.

A.C. 224-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

  1. Per effetto delle modifiche di cui agli articoli 1 e 2, all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, le parole: «a 1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a 1.354 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.421 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.420 milioni di euro per l'anno 2018, a 656 milioni di euro per l'anno 2019, a 172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022».
  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2014, 67 milioni di euro per l'anno 2017, 215 milioni di euro per l'anno 2018 e 43 milioni di euro per l'anno 2019.
  3. All'onere derivante dall'articolo 2 e dal comma 2 del presente articolo, pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
   a) quanto a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 259 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle economie derivanti dall'articolo 1;
   b) quanto a 137 milioni di euro per l'anno 2015, 119 milioni di euro per l'anno 2016, 93 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.
(Copertura finanziaria).

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,», sono aggiunte le seguenti: «nonché per finanziare ulteriori interventi di salvaguardia in favore di lavoratori che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento, secondo i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 dicembre 2022,».
4. 69. Placido, Airaudo, Duranti.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le parole: «a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a 1.585 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.117,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.339,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a 1.432,6 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.388,6 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 1.343,6 milioni di euro per l'anno 2022.».
4. 68. Fedriga, Rizzetto.

A.C. 224-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    le modifiche dei requisiti di accesso previdenziale poste in essere con la cosiddetta riforma Fornero hanno ulteriormente aggravato la condizione di quei lavoratori fuoriusciti dai processi produttivi nell'ambito dei processi di ristrutturazione industriale e che si trovano ad avere oltre 55 anni con una età contributiva superiore ai 30 anni;
    si tratta di una situazione assai complessa che rischia di aggravarsi ulteriormente in relazione alla imminente riforma dei criteri di accesso per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali in deroga che andranno a scomparire entro il prossimo 2016;
    la maggior parte di questi lavoratori si concentra in siti industriali che nel corso degli ultimi quindici anni hanno visto un progressivo ridimensionamento produttivo e, dopo aver utilizzato tutti gli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari nonché quelli in deroga, vedono allontanarsi la prospettiva di approdo alla pensione,

impegna il Governo

ad individuare, nell'ambito di uno dei prossimi provvedimenti in materia, un percorso legislativo che punti a mettere in sicurezza le posizioni previdenziali di quei lavoratori estromessi dai processi produttivi in aree SIN e già interessate da programmi di reindustrializzazione e di strumenti di programmazione negoziata che abbiano maturato i requisiti di 35 anni di contribuzione e almeno 58 anni di età anagrafica, e che attualmente si trovano nelle liste di mobilità in deroga.
9/224-A/1Burtone, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 1 e 2 recano norme per l'accesso in deroga del lavoratore alla pensione anticipata, nonché disposizioni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro si sia risolto unilateralmente e o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati anche a livello provinciale entra la medesima data;
    la manovra economica varata dal Governo Monti con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha prodotto elevati costi sociali poiché si è scelto di scaricare il risanamento dei conti pubblici su lavoratori e pensionati in quanto categorie certe e facilmente individuabili e, quindi, quantificabili;
    le manovre economiche adottate dal Governo Monti sono state, peraltro, la conseguenza delle decisioni adottate dalla UE nei famosi 39 punti previsti nella lettera indirizzata al Governo italiano nel 2011 in tema di previdenza e con la quale si richiedeva l'adozione stringente di misure riformatrici del nostro sistema cui sono seguiti drastici provvedimenti con gravi ripercussioni sulle vite dei cittadini;
    tuttavia vi sono risorse disponibili dai fondi messi a disposizione dall'Unione europea che il Governo può ancora utilizzare (anni 2007/2013);
    l'articolo 9 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea recita «Nella definizione e nella attuazione delle sue politiche ed azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana». Tale disposizione ha introdotto la cosiddetta «clausola sociale orizzontale» che impone alle istituzioni europee, così come agli Stati membri, di attuare le proprie politiche e azioni tenendo conto delle esigenze occupazionali e sociali,

impegna il Governo

ad attivarsi anche in sede europea, al fine di sviluppare progetti che prevedano l'utilizzo dei fondi e delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea per la creazione di una rete e un sistema di protezione sociale, di carattere strutturale, volto alla ricerca di percorsi innovativi finalizzati alla salvaguardia e/o alla riqualificazione dei lavoratori espulsi dal ciclo produttivo di difficile occupabilità ancorché prossimi alla maturazione del diritto alla pensione.
9/224-A/2Ciprini, Bechis.


   La Camera,
   premesso che:
    la Commissione Europea rispondendo ad una interrogazione sulla questione in oggetto, il 4 giugno scorso, ha avuto modo di sottolineare come, secondo le raccomandazioni del Consiglio sul Programma nazionale di riforme 2013 dell'Italia, il Paese dovrebbe assicurare l'efficacia dei trasferimenti sociali. Così la Commissione ritiene estremamente importante garantire la dignità dei lavoratori pensionati, ma non essendo applicabile al caso in questione la Carta dei diritti fondamentali, spetta agli Stati membri garantire il rispetto dei loro obblighi in materia di diritti fondamentali;
    la riforma della previdenza, nota sotto il nome del Ministro Fornero, ha invece rotto il patto esistente tra lo Stato e i lavoratori in nome di una malintesa equità, che peraltro le scelte fatte non hanno saputo assicurare e che, a distanza di tempo, rivelano la fragilità di quel particolare «stato di necessità» dovuto alla crisi che il Paese stava attraversando, creando invece nuove e drammatiche criticità;
    così come la Commissione Europea ha sottolineato nel Libro bianco sulle pensioni, il prolungamento della vita lavorativa è essenziale per sostenere trattamenti pensionistici adeguati nonostante l'invecchiamento della popolazione. Allo stesso tempo, l'innalzamento dell'età pensionabile dovrebbe essere sostenuto da provvedimenti che consentano ai lavoratori di restare sul mercato del lavoro o, se ciò non è possibile, che garantiscano loro un reddito sicuro adeguato;
    con il provvedimento che stiamo per approvare ci si limita a garantire e a dare una copertura ad altri 32.100 lavoratori;
    il Governo Renzi ha però preso un importante impegno per «individuare una soluzione strutturale al problema pensionistico nel corso della discussione della prossima legge di stabilità, utilizzando un insieme di proposte che vanno dalla flessibilità a partire dai 62 anni di età, alla quota 100, all'adozione di un sistema di ricalcolo contributivo, al prestito pensionistico»,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di superare questa drammatica questione sociale, attraverso un'assunzione di responsabilità politica e di sensibilità civile, prevedendo nella predisposizione della prossima legge di stabilità, anche attraverso il prelievo erariale del gioco d'azzardo, tutte le misure idonee alla definizione di tale questione tenendo conto delle naturali aspettative di tutti i lavoratori nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione «rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana», come recita l'articolo 3 della Costituzione stessa.
9/224-A/3Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.


   La Camera,
   premesso che:
    la Commissione Europea rispondendo ad una interrogazione sulla questione in oggetto, il 4 giugno scorso, ha avuto modo di sottolineare come, secondo le raccomandazioni del Consiglio sul Programma nazionale di riforme 2013 dell'Italia, il Paese dovrebbe assicurare l'efficacia dei trasferimenti sociali. Così la Commissione ritiene estremamente importante garantire la dignità dei lavoratori pensionati, ma non essendo applicabile al caso in questione la Carta dei diritti fondamentali, spetta agli Stati membri garantire il rispetto dei loro obblighi in materia di diritti fondamentali;
    la riforma della previdenza, nota sotto il nome del Ministro Fornero, ha invece rotto il patto esistente tra lo Stato e i lavoratori in nome di una malintesa equità, che peraltro le scelte fatte non hanno saputo assicurare e che, a distanza di tempo, rivelano la fragilità di quel particolare «stato di necessità» dovuto alla crisi che il Paese stava attraversando, creando invece nuove e drammatiche criticità;
    così come la Commissione Europea ha sottolineato nel Libro bianco sulle pensioni, il prolungamento della vita lavorativa è essenziale per sostenere trattamenti pensionistici adeguati nonostante l'invecchiamento della popolazione. Allo stesso tempo, l'innalzamento dell'età pensionabile dovrebbe essere sostenuto da provvedimenti che consentano ai lavoratori di restare sul mercato del lavoro o, se ciò non è possibile, che garantiscano loro un reddito sicuro adeguato;
    con il provvedimento che stiamo per approvare ci si limita a garantire e a dare una copertura ad altri 32.100 lavoratori;
    il Governo Renzi ha però preso un importante impegno per «individuare una soluzione strutturale al problema pensionistico nel corso della discussione della prossima legge di stabilità, utilizzando un insieme di proposte che vanno dalla fles-sibilità a partire dai 62 anni di età, alla quota 100, all'adozione di un sistema di ricalcolo contributivo, al prestito pensionistico»,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di superare questa drammatica questione sociale, attraverso un'assunzione di responsabilità politica e di sensibilità civile, prevedendo nella predisposizione della prossima legge di stabilità, tutte le misure idonee alla definizione di tale questione tenendo conto delle naturali aspettative di tutti i lavoratori nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione «rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana», come recita l'articolo 3 della Costituzione stessa.
9/224-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.


   La Camera,
   premesso che:
    le scelte della legge Fornero hanno modificato l'equilibrio del sistema previdenziale con norme che vanno corrette per ripristinare, oltre all'equilibrio finanziario, la sostenibilità sociale del sistema: dalla flessibilità dell'età pensionabile in ragione del rapporto tra età pensionabile e lavoro; alla copertura figurativa dei lavoratori discontinui; alla rivalutazione delle pensioni;
    tra i problemi indotti dall'applicazione della legge quello degli esodati esige la soluzione strutturale spesso evocata ma non realizzata da tutti i governi che si sono succeduti: per ragioni di equità e per ristabilire un rapporto di fiducia tra le persone e le istituzioni;
    la Commissione lavoro della Camera aveva elaborato una proposta di legge A.C. 224 e abb. risolutiva di tutti i problemi aperti su questa materia, attraverso l'adozione di un testo unificato e condiviso da molte forze politiche;
    il Governo ha emendato la proposta di legge della Commissione, di cui sopra, con una norma che garantisce la salvaguardia ad ulteriori 32.100 persone ma rinvia alla legge di stabilità la soluzione strutturale: attesa da molte altre persone che sono ancora prive di salvaguardia;
    tra i problemi aperti vanno riconosciuti quelli degli insegnanti «quota 96» e del personale delle ferrovie, questi ultimi per errore riconosciuto, esclusi dalle categorie per le quali la legge Fornero prevedeva la necessità dell'armonizzazione,

impegna il Governo

a realizzare una soluzione strutturale nella legge di stabilità volta a risolvere definitivamente il problema anche in coerenza con le proposte già contenute nella proposta di legge della Commissione lavoro.
9/224-A/4Di Salvo, Gnecchi, Airaudo, Fedriga, Polverini, Rizzetto, Albanella, Baruffi, Fava, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Maestri, Miccoli, Migliore, Mottola, Nardi, Piazzoni, Pilozzi, Placido, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    le scelte della legge Fornero hanno modificato l'equilibrio del sistema previdenziale con norme che vanno corrette per ripristinare, oltre all'equilibrio finanziario, la sostenibilità sociale del sistema: dalla flessibilità dell'età pensionabile in ragione del rapporto tra età pensionabile e lavoro; alla copertura figurativa dei lavoratori discontinui; alla rivalutazione delle pensioni;
    tra i problemi indotti dall'applicazione della legge quello degli esodati esige la soluzione strutturale spesso evocata ma non realizzata da tutti i governi che si sono succeduti: per ragioni di equità e per ristabilire un rapporto di fiducia tra le persone e le istituzioni;
    la Commissione lavoro della Camera aveva elaborato una proposta di legge A.C. 224 e abb. risolutiva di tutti i problemi aperti su questa materia, attraverso l'adozione di un testo unificato e condiviso da molte forze politiche;
    il Governo ha emendato la proposta di legge della Commissione, di cui sopra, con una norma che garantisce la salvaguardia ad ulteriori 32.100 persone ma rinvia alla legge di stabilità la soluzione strutturale: attesa da molte altre persone che sono ancora prive di salvaguardia;
    tra i problemi aperti vanno riconosciuti quelli degli insegnanti «quota 96» e del personale delle ferrovie, questi ultimi per errore riconosciuto, esclusi dalle categorie per le quali la legge Fornero prevedeva la necessità dell'armonizzazione,

impegna il Governo

a realizzare una soluzione strutturale nella legge di stabilità volta a risolvere definitivamente il problema, tenendo conto delle proposte già contenute nella proposta di legge della Commissione lavoro.
9/224-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Salvo, Gnecchi, Airaudo, Fedriga, Polverini, Rizzetto, Albanella, Baruffi, Fava, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Maestri, Miccoli, Migliore, Mottola, Nardi, Piazzoni, Pilozzi, Placido, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    la «manovra» Fornero del 2011 ha trasformato il sistema previdenziale innalzando di molti anni l'età per la pensione, sia in termini anagrafici che contributivi;
    come è stato ormai acclarato si è trattato di una «manovra» e non di una «riforma», perché le casse della previdenza pubblica, ovvero i risparmi pensionistici di lavoratrici e lavoratori, sono state utilizzate per drenare risorse a beneficio del debito pubblico;
    una «manovra» scritta in una notte, senza alcun dibattito pubblico, che non ha considerato l'impatto immediato e di lungo termine che produceva su lavoratrici e lavoratori;
    l'assenza di disposizioni transitorie che consentissero il passaggio graduale alle nuove regole previdenziali ha prodotto l'inumano fenomeno dei c.d. esodati, lavoratori a cui è stato tolto il pane, la dignità e la speranza;
    la «sesta» salvaguardia che stiamo approvando non può essere un merito del Governo, della sua maggioranza o del Parlamento, ma ribadisce l'incapacità delle istituzioni di rimediare in maniera definitiva e strutturale a una situazione inaccettabile e indegna di un Paese come l'Italia. A distanza di tre anni l'INPS e il Governo non hanno saputo e voluto indicare quanti e quali sono le lavoratrici e i lavoratori esodati;
    un problema di «coperture» e di risorse non esiste, come ben sanno tutti, dal momento che i risparmi che la «manovra» Fornero avrebbe dovuto produrre erano stati calcolati in circa 23 miliardi, nel decennio 2012-2021, dalla nota tecnica della ragioneria generale dello Stato allegata al decreto-legge n. 201 del 2011, mentre l'ufficio attuariale dell'INPS nel 2013 ha calcolato che verranno generati circa 90 miliardi di risparmio nello stesso periodo;
    forse il Governo intende destinarli a coprire i 50 miliardi all'anno che bisogna mettere da parte ogni anno in base al Fiscal compact, ma di certo non intende farle rimanere nell'ambito della previdenza se non intende sanare «per mancanza di risorse» – come ha dichiarato il Ministro Poletti nella riunione con le rappresentanze degli esodati e di altre categorie nel corso dell'incontro avuto il 30 giugno 2014 – le tante situazioni gravi che la «manovra» Fornero ha prodotto;
    ci sono i 6 lavoratori IBM che rimarranno senza stipendio e senza pensione fino al 2020 solo perché hanno sottoscritto a giugno del 2011 un accordo individuale e hanno avuto la risoluzione del rapporto di lavoro dopo il 31 dicembre 2012 a seguito di un periodo di aspettativa senza retribuzione di circa 2 anni per avere la possibilità di poter conservare i trattamenti della cassa sanitaria aziendale anche con lo «stato» di pensionato; oppure ci sono i dipendenti privati di ex aziende pubbliche che, essendo rimaste iscritte all'INPDAP, come permetteva la legge, anziché transitare all'INPS, oggi si vedono negata la salvaguardia a causa di interpretazioni capziose delle norme di salvaguardia;
    ci sono poi i lavoratori del settore ferroviario, tra cui i macchinisti, non proprio esodati, ma che dovrebbero andare in pensione a 67 anni, mentre hanno un'aspettativa di vita media di solo 63 anni; oppure i lavoratori della scuola, c.d. «quota 96», che sono rimasti imprigionati nella «manovra» Fornero perché a loro non si è voluta applicare la regola, posta dallo Stato, che consente loro di andare in pensione un solo giorno all'anno, il primo settembre; e poi ci sono i lavoratori e le lavoratrici delle poste o quelli che hanno trovato un nuovo lavoro a tempo indeterminato, ma poi lo hanno riperso perché l'azienda è fallita e sono stati puniti e si potrebbero fare molti altri esempi;
    ci sono troppi casi e eccessive fattispecie di lavoratori che la «manovra» Fornero ha lasciato sul lastrico e nella disperazione. Forse è possibile salvaguardarli tutti con tante minute disposizioni speciali, ma non si sa quando e come. Ma per sanare con certezza tutti gli errori serve tornare ad una disposizione che abbia il carattere della legge generale e astratta che possa coprire tutte le fattispecie, ovvero una riforma strutturale della «manovra» Fornero;
    la «manovra» Fornero ha fallito sul piano sociale e giuridico nel suo intento, tra l'altro intervenendo su un sistema pensionistico che non aveva problemi di sostenibilità perché messo in sicurezza dalle numerose riforme succedutesi negli anni ’90 e nel primo decennio del 2000. I suoi costi erano già nella media della spesa pensionistica europea, per incidenza sul PIL, nonostante nella spesa pensionistica, in Italia vengono conteggiati anche il TFR o il TFS, che però sono retribuzioni differite, che negli altri Paesi non vengono conteggiati;
    bisogna prendere atto di tale fallimento e procedere ad una vera riforma pensionistica che abbia il coraggio politico di rafforzare la previdenza rimettendo i lavoratori e la loro dignità al centro del sistema;
    è necessario abbassare l'età pensionistica, distinguere i lavori, riconoscere a fini contributivi il lavoro domestico e quello di cura, di donne e di uomini, per superare le troppe procedure aperte dall'UE contro l'Italia con riferimento all'età pensionistica delle donne, assicurare che la pensione non valga meno del 60 per cento dell'ultimo salario;
    anche un consistente gruppo di RSU, oltre 170, ha deciso di mobilitarsi per costruire un movimento diffuso e unitario con l'obiettivo di superare e abrogare la legge Fornero sulle pensioni, in modo da ottenere una riforma della previdenza che sia equa dal punto di vista sociale e rispettosa dei diritti dei lavoratori;
    è stato definito un documento e un appello con delle proposte di riforma, chiedendo alle Confederazioni sindacali di aprire una vertenza generale finalizzata ad ottenere un profondo cambiamento della legge Fornero sulle pensioni,

impegna il Governo

ad abrogare la «manovra» Fornero in materia di pensioni, procedendo a promuovere e realizzare una riforma del sistema previdenziale che tenga conto di quanto indicato in premessa.
9/224-A/5Airaudo, Placido, Fratoianni, Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro, Scotto, Duranti, Marcon, Melilla, Paglia, Giancarlo Giordano, Costantino, Franco Bordo, Ferrara, Matarrelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaratti.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento recante modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico;
   preso atto che il medesimo non risolve in maniera strutturale la drammatica vicenda di quanti – esodati, mobilitati, contributori volontari ecc. – si sono ritrovati dall'oggi al domani senza alcuna copertura reddituale, né da ammortizzatore e né da reddito;
   ricordato che il sottosegretario Bobba, nella seduta della Commissione XI del 24 giugno scorso, ha ribadito la volontà del Governo di individuare soluzioni definitive al problema,

impegna il Governo

a non disattendere le promesse e gli impegni assunti in sede parlamentare, provvedendo a concludere definitivamente entro la fine dell'anno in corso la vicenda di cui in premessa.
9/224-A/6Allasia, Borghesi, Fedriga.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento recante Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico;
   preso atto che l'intervento del Governo si concretizza in una ulteriore e sempre limitata salvaguardia, la sesta, che interesserà solo 32mila soggetti;
   evidenziato, pertanto, che restano ancora tagliati dai benefici della salvaguardia migliaia di lavoratori,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere la salvaguardia al personale ferroviario.
9/224-A/7Borghesi, Fedriga, Simonetti.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento recante Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico;
   considerato che il medesimo si traduce in una sesta salvaguardia ma riducendo la platea dei soggetti interessati dalla seconda e dalla quarta salvaguardia;
   preso atto, infatti, delle dichiarazioni a mezzo stampa del Ministro Poletti che nell'annunciare che i nuovi salvaguardati sono 32mila e cento ha precisato come tra le nuove salvaguardie «24mila sono posizioni recuperate dai precedenti interventi»;
   ritenuto, pertanto, che ancora una volta il Governo – come in occasione del cosiddetto decreto crescita per gli 80 euro in più in busta paga – vende fumo e falsità, perché di fatto riduce e non amplia la platea,

impegna il Governo

ad emanare provvedimenti di propria competenza, che attestino che la riduzione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 1 non pregiudichi il diritto alla salvaguardia dei soggetti che hanno i requisiti richiesti, ancorché non censiti dall'Inps.
9/224-A/8Matteo Bragantini, Prataviera, Fedriga.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento recante Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico;
   preso atto che il medesimo nel prolungare di 12 mesi le tutele già previste a legislazione vigente include tra i beneficiari anche i lavoratori a tempo determinato che siano cessati dal lavoro nell'arco temporale dal 2007 al 2011 e non rioccupati a tempo indeterminato;
   ricordato che esistono ancora una molteplicità di categorie escluse dai benefici della salvaguardia,

impegna il Governo

ad includere attraverso ulteriori iniziative normative tra i beneficiari delle salvaguardie anche il personale marittimo.
9/224-A/9Caon, Fedriga, Gianluca Pini.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento recante Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico;
   valutato nel dettaglio la disposizione di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4, con riguardo al reperimento di parte delle risorse destinate alla copertura degli oneri recati dal provvedimento medesimo;
   ricordato l'allarme risorse per gli ammortizzatori lanciato dallo stesso Ministro del lavoro Poletti nei mesi scorsi e ribadito qualche giorno fa, dichiarando che «nel 2014 abbiamo dovuto utilizzare quelle stanziate per finanziare la cassa in deroga del 2013 che altrimenti sarebbe stata scoperta» e che ora manca 1 miliardo senza il quale 50 mila lavoratori sono a rischio;
   ritenuto, pertanto, inaccettabile che il Governo continui ad intaccare risorse fondamentali quando, per altri interventi, è in grado di reperire diversamente i finanziamenti necessari,

impegna il Governo

a garantire sia la salvaguardia di tutti i lavoratori colpiti dalle modifiche dei requisiti di accesso al sistema pensionistico con l'entrata in vigore della legge Fornero che la salvaguardia dei 50mila lavoratori a rischio per la mancanza – ad oggi – di risorse per la cassa in deroga.
9/224-A/10Caparini, Fedriga, Molteni.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento recante Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico;
   evidenziato che il Governo ha tradito gli impegni assunti con i lavoratori interessati dalla problematica, proponendo con il testo all'esame una sesta salvaguardia per 32mila circa soggetti coinvolti invece che la soluzione definitiva della problematica per tutti i soggetti ingiustamente colpiti dalla legge Fornero;
   rammentato che il Governo si è opposto al testo elaborato dalla Commissione per le criticità di carattere finanziario;
   preso atto che per altre misure ed altri provvedimenti la maggioranza governativa ha saputo ricorrere a coperture anche «fantasiose» pur di far approvare misure di stampo propagandistico ed elettorale;
   ribadito l'assurdità di questa maggioranza che spende nell'anno per l'immigrazione clandestina in totale, tra costi diretti e indiretti, più di 10 miliardi di euro e non tutela i propri cittadini lavoratori che, peraltro, si ritrovano in condizioni di povertà ed emergenza sociale non per propria volontà bensì per un improvviso cambio – senza alcuna gradualità – delle regole di accesso alla pensione,

impegna il Governo

a definire in maniera esauriente e conclusiva la problematica dei cosiddetti lavoratori esodati, ivi inclusi anche i soggetti in mobilità, i cassintegrati ed i contributori volontari, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento, reperendo le necessarie risorse finanziare a copertura degli oneri derivanti attraverso l'attuazione di ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.
9/224-A/11Fedriga.


   La Camera,
   valutato il provvedimento recante Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico;
   considerato che il medesimo reca un intervento di salvaguardia per 32mila soggetti, che in realtà si concretizza in una salvaguardia di solo 8mila soggetti se si sottraggano le 24mila posizioni recuperate dai precedenti interventi;
   preso atto della situazione paradossale in cui versa il Paese Italia, dove le maggioranze di governo di centro-sinistra che si alternano preferiscono garantire sgravi maggiori a chi assume detenuti rispetto a chi assume giovani e persone oneste; privilegia la destinazione delle risorse all'immigrazione clandestina, invece che ai lavoratori esodati per colpa di nefande riforme pensionistiche da loro stessi prodotte,

impegna il Governo

a destinare gli stanziamenti previsti nei futuri provvedimenti di propria competenza prioritariamente per favorire l'occupazione giovanile italiana, migliorare la condizione sociale e reddituale dei pensionati italiani e salvaguardare tutti i lavoratori italiani rimasti senza alcun sostegno economico pur prossimi al pensionamento per via dell'entrata in vigore della norma di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.
9/224-A/12Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Rondini.


   La Camera,
   valutato il provvedimento recante Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico;
   ritenuto che il provvedimento come risultante dalla proposta del Governo persevera nella inaccettabile logica di salvaguardare solo alcune categorie di soggetti colpiti dalla legge Fornero, escludendone altre;
   considerato oramai non più accettabile questo modo di procedere che, nel concreto, si traduce in una guerra tra poveri, creando con le prime salvaguardie esodati di sere A e di sere B, ed ora addirittura di serie C1 e C2,

impegna il Governo

a concludere il tavolo tecnico aperto lo scorso 7 maggio entro la fine del 2014 con una soluzione definitiva della vicenda degli esodati che tenga conto di tutte le categorie dei soggetti coinvolti, nessuna esclusa, reperendo e stanziando le opportune risorse finanziarie in sede di manovra economica per il prossimo triennio.
9/224-A/13Grimoldi, Guidesi, Fedriga.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge recante Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico prefigura una sesta salvaguardia per una limitata e contenuta platea di soggetti cosiddetti «esodati» in senso lato;
    il Ministro Poletti ha avviato lo scorso 7 maggio un tavolo tecnico che riunisce Governo, Inps, Ragioneria generale dello Stato e con la partecipazione dei presidenti, vicepresidenti e capigruppo delle Commissioni lavoro di Camera e Senato;
   lo stesso Ministro ha dichiarato la volontà del Governo di pervenire ad una soluzione definitiva della problematica relativa ai soggetti cosiddetti esodati;
   l'intervento operato con questo provvedimento e la circostanza che dopo l'incontro del 7 maggio non c’è stato alcun seguito lasciano temere il rischio che il Governo non mantenga le promesse fatte e la conclusione della vicenda possa essere rinviata sine die,

impegna il Governo

a dichiarare una data certa entro la quale la drammatica vicenda degli esodati troverà fine, considerato che i soggetti interessati sono in attesa da oltre 30 mesi.
9/224-A/14Marcolin, Busin, Fedriga.


   La Camera,
   valutato il provvedimento recante Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico;
   esaminato, nello specifico, l'intervento recato dalla lettera a), comma 1, dell'articolo 1 del medesimo, che riduce da 55.000 a 35.000 i soggetti beneficiari della 2a salvaguardia;
   ricordato che già con il decreto-legge n. 95 del 2011 si era compiuta una immotivata discriminazione applicando la salvaguardia solo agli accordi sottoscritti in sede governativa;
   ritenuto ovvio che per sanare tale situazione di disparità è necessario prima salvaguardare tutti coloro che sono cessati e posti in mobilità dopo il 4 dicembre 2011 con accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011 in sede territoriale, per non renderli «discriminati» rispetto agli accordi in sede governativa,

impegna il Governo

a garantire, nelle more di attuazione del provvedimento, l'equivalenza degli accordi di mobilità sottoscritti in sede governativa con quelli stipulati in qualunque altra sede.
9/224-A/15Invernizzi, Marcolin, Fedriga.


   La Camera,
   premesso che:
    il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 224 Fedriga ed abbinate recante «Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico», contiene una serie di disposizioni finalizzate all'individuazione di una soluzione alla delicata problematica dei lavoratori «esodati», dal cui impianto normativo nel complesso non si rinvengono soluzioni strutturali, ma di mero rinvio a prossime decisioni di politica del lavoro da parte del Governo e della maggioranza;
    nel corso dell'esame in sede referente, le numerose proposte emendative volte a migliorare il contenuto, non sono state infatti adeguatamente considerate per affrontare in maniera risolutiva per la salvaguardia della platea degli interessati anche dal punto di vista delle necessarie norme per la copertura finanziaria del provvedimento;
    nell'ambito del comparto scolastico, le misure contenute nel testo non contemplano infatti in maniera significativa gli insegnanti i quali, in conseguenza dell'approvazione della cosiddetta «riforma Fornero» sulle pensioni, che non ha, tuttavia, tenuto conto della specificità del «comparto scuola» che ha da sempre usufruito di una sola finestra di uscita in coincidenza con la fine dell'anno scolastico, sono stati penalizzati in maniera grave ed evidente;
    in conseguenza dell'approvazione della suindicata «riforma Fornero» sulle pensioni, per raggiungere il requisito pensionistico con il sistema delle quote il lavoratore deve infatti aver compiuto 60 anni di età, poter vantare almeno 35 anni di anzianità contributiva e raggiungere quota 96, avvalendosi, se necessario, anche delle frazioni di anno ai fini del raggiungimento della quota prevista;
    interventi urgenti e necessari volti a tutelare la categoria cosiddetta «quota 96», risultano conseguentemente indispensabili al fine di colmare una evidente lacuna normativa e restituire una adeguata dignità ai docenti e al personale del comparto scuola, «intrappolati» dalla riforma Fornero in uno stato di grave incertezza esistenziale ed economica,

impegna il Governo

a prevedere nel prossimo disegno di legge di stabilità 2015, un intervento legislativo ad hoc, volto a definire in maniera strutturale e permanente la categoria degli insegnanti «quota 96», in coerenza peraltro con le proposte di legge d'iniziativa parlamentare già all'esame della Commissione lavoro.
9/224-A/16Centemero.


   La Camera,
   premesso che:
    il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 224 Fedriga ed abbinate recante «Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico», contiene una serie di disposizioni finalizzate all'individuazione di una soluzione alla delicata problematica dei lavoratori «esodati», dal cui impianto normativo nel complesso non si rinvengono soluzioni strutturali, ma di mero rinvio a prossime decisioni di politica del lavoro da parte del Governo e della maggioranza;
    nel corso dell'esame in sede referente, le numerose proposte emendative volte a migliorare il contenuto, non sono state infatti adeguatamente considerate per affrontare in maniera risolutiva per la salvaguardia della platea degli interessati anche dal punto di vista delle necessarie norme per la copertura finanziaria del provvedimento;
    nell'ambito del comparto scolastico, le misure contenute nel testo non contemplano infatti in maniera significativa gli insegnanti i quali, in conseguenza dell'approvazione della cosiddetta «riforma Fornero» sulle pensioni, che non ha, tuttavia, tenuto conto della specificità del «comparto scuola» che ha da sempre usufruito di una sola finestra di uscita in coincidenza con la fine dell'anno scolastico, sono stati penalizzati in maniera grave ed evidente;
    in conseguenza dell'approvazione della suindicata «riforma Fornero» sulle pensioni, per raggiungere il requisito pensionistico con il sistema delle quote il lavoratore deve infatti aver compiuto 60 anni di età, poter vantare almeno 35 anni di anzianità contributiva e raggiungere quota 96, avvalendosi, se necessario, anche delle frazioni di anno ai fini del raggiungimento della quota prevista;
    interventi urgenti e necessari volti a tutelare la categoria cosiddetta «quota 96», risultano conseguentemente indispensabili al fine di colmare una evidente lacuna normativa e restituire una adeguata dignità ai docenti e al personale del comparto scuola, «intrappolati» dalla riforma Fornero in uno stato di grave incertezza esistenziale ed economica,

impegna il Governo

a prevedere in un prossimo disegno di legge un intervento legislativo volto a definire in maniera strutturale e permanente la categoria degli insegnanti «quota 96».
9/224-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Centemero.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge recante Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico all'articolo 4, comma 3, lettera b) reperisce le necessarie risorse intaccando gli stanziamenti per gli ammortizzatori;
    a seguito della nomina (articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008) di un Commissario straordinario del Governo per la situazione economico-finanziaria del comune di Roma e delle società da esso partecipate, nel 2010 era stato accertato un debito fuori bilancio pari a 22,4 miliardi. Al 31 dicembre del 2012 il debito lordo del comune di Roma risulta di 16,8 miliardi di euro, di cui 4 miliardi e 432 milioni di oneri non finanziari e 12 miliardi e 370 milioni di debiti finanziari;
    con il decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 14) è stato definito un contributo a carico del bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 2011 di 500 milioni all'anno, fino al completo ripianamento del debito e dei relativi oneri finanziari;
    delle predette risorse, 300 milioni sono a carico dell'erario, 200 sono a carico di Roma Capitale che però deve recuperarli con l'aumento delle addizionali comunali Irpef e dell'addizionale sui diritti d'imbarco per i passeggeri degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino,

impegna il Governo

a rivedere le norme di ripianamento del debito della gestione commissariale di Roma Capitale allo scopo di impiegare i 300 milioni annui a valere sul bilancio dello Stato a favore degli interventi per la salvaguardia dei soggetti colpiti dall'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di salvaguardare al contempo l'erogazione della cassa integrazione, strumento fondamentale di gestione delle crisi aziendali per lavoratori e datori di lavoro.
9/224-A/17Prataviera, Simonetti, Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge recante Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico all'articolo 3 reca un'interpretazione autentica di legge;
    in materia di interpretazione di norme si ricorda che l'Inps ha interpretato in maniera restrittiva, con la circolare n. 35 del 14 marzo 2012, la norma di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2001, cosiddetto «Salva-Italia», affermando che per esercitare l'opzione dei regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2003, fosse necessario non solo maturare i requisiti entro il 31 dicembre 2015, ma anche percepire effettivamente il trattamento previdenziale, anticipando così il termine ultimo della domanda di oltre un anno;
    in maniera bipartisan il Parlamento ha impegnato il Governo a rivedere la predetta circolare Inps nella direzione che per le lavoratrici che esercitano l'opzione non deve essere applicata la finestra mobile per la decorrenza del trattamento pensionistico né le aspettative di vita, ma resta valida la semplice maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015,

impegna il Governo

a dare immediata attuazione all'impegno di cui alla risoluzione del 6 novembre 2013 sull'affare assegnato n. 149 (Doc. XXIV, n. 12).
9/224-A/18Rondini, Simonetti, Fedriga.


   La Camera,
   premesso che:
    valutato l'intervento recato dalla proposta di legge recante Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico come interlocutorio in attesa di una soluzione definitiva della disperata vicenda che interessa migliaia di soggetti esodati, mobilitati, cassintegrati, ecc.;
    preso atto, pertanto, delle promesse pubblicamente fatte dalla maggioranza governativa di addivenire ad una soluzione in tempi rapidi;
    temuto che nelle more della definizione della vicenda il Governo, al fine di restringere fa platea dei beneficiari, possa modificare i requisiti già previsti per le salvaguardie in atto,

impegna il Governo

a garantire che ai fini del riconoscimento dei beneficio della salvaguardia non consideri motivo di esclusione l'eventuale svolgimento di attività lavorativa temporanea dopo aver firmato accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo.
9/224-A/19Guidesi, Molteni, Fedriga, Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge recante Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico nel testo stravolto dall'emendamento del Governo taglia fuori dalle salvaguardie molte altre situazioni di lavoratori esodati;
    esiste ad esempio il caso di coloro che hanno sottoscritto a giugno 2011 un accordo individuale ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile ed hanno avuto la risoluzione del rapporto di lavoro dopo il 31 dicembre 2012 a seguito di un periodo di aspettativa senza retribuzioni di circa 2 anni per avere la possibilità di poter conservare i trattamenti della cassa sanitaria aziendale anche da pensionato,

impegna il Governo

a garantire, attraverso ulteriori normative, la salvaguardia dei soggetti di cui in premessa.
9/224-A/20Gianluca Pini, Prataviera, Fedriga.


   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi dell'articolo 1 comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, dal 2008 fino al 31 dicembre 2015, è in vigore un regime sperimentale per le sole lavoratrici, che permette loro di andare in pensione con le regole più favorevoli in vigore fino al 31 dicembre 2007, cioè con almeno 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e 35 di contributi, accettando però che la pensione sia calcolata con il sistema di calcolo contributivo, invece che con il retributivo;
    l'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto «decreto salva-Italia» (legge n. 214 del 2011), ha previsto che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo continuino ad applicarsi, tra l'altro, alle lavoratrici contemplate dal sopracitato articolo 1 della cosiddetta riforma Maroni;
    l'INPS, con la circolare numero 35 del 14 marzo 2012, ha interpretato la disposizione del citato articolo 24 nel senso che le lavoratrici possono esercitare l'opzione in esame, a condizione che il termine del 31 dicembre 2015 venga computato facendo riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico e non alla semplice maturazione dei requisiti; la disposizione in esame è stata interpretata come una deroga al regime generale introdotto dalla riforma pensionistica, in modo restrittivo e nell'ottica di un principio della minor spesa e del risparmio;
    il decreto-legge n. 201 del 2011 non novella il comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 243 e pertanto le disposizioni in esso contenute rimangono valide e non costituiscono una deroga al nuovo regime pensionistico; casomai è da considerare illegittima l'introduzione della decorrenza temporale;
    i firmatari del presente atto reputano il contenuto della circolare n. 35 nella parte concernente le lavoratrici in regime sperimentale contra legem,

impegna il Governo

anche allo scopo di evitare contenziosi già avviati e futuri, a valutare le opportune iniziative volte ad assicurare la revisione della circolare INPS n. 35 del 2012, al fine di renderla pienamente coerente con le disposizioni richiamate in premessa.
9/224-A/21Martelli, Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    tra i tanti problemi o, addirittura, drammi sociali che sono scaturiti a seguito dell'entrata in vigore della riforma pensionistica prevista dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si segnala la particolare previsione di cui all'articolo 24, comma 7, che impone quale requisito per l'accesso alla pensione di vecchiaia, oltre ad avere un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, la condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1o gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
    tale disposizione appare particolarmente penalizzante per le donne che, spesso, hanno un profilo lavorativo fatto di discontinuità e orari parziali, diviso tra le aspettative professionali e gli obblighi familiari di cura, costringendole ad attendere addirittura i settanta anni per poter accedere ad un trattamento pensionistico;
    nel corso degli ultimi anni si sono succeduti diversi interventi legislativi in materia previdenziale che hanno sistematicamente peggiorato la condizione delle lavoratrici, disconoscendo il peculiare ruolo della donna nel nostro sistema sociale e lavorativo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rivedere la suddetta disposizione, escludendo il limite economico per l'accesso al trattamento pensionistico, scongiurando un destino di povertà, senza alcun sostegno economico, fino a settanta anni per molte lavoratrici italiane.
9/224-A/22Maestri, Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto costituisce la sesta misura di salvaguardia per l'ampia categoria dei cosiddetti «esodati» della riforma Fornero, disponendo di prolungare di dodici mesi (coprendo quindi tutto il 2015) le misure di salvaguardia già previste a legislazione vigente, nonché estendendone le tutele esistenti anche ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 e non rioccupati a tempo indeterminato;
    tale misura interesserà in totale 32.100 soggetti e che in gran parte è finanziato grazie alle economie conseguite a seguito delle minori domande di pensionamento che si sono registrate a valere sulla seconda e sulla quarta misura di salvaguardia, pari a 24.000;
    il costo complessivo stimato per questa ulteriore salvaguardia è determinato in 2.037 milioni di euro nel periodo 2014-2022; di questi, 1.635 derivano dalle predette economie, mentre 402 milioni saranno reperiti a valere sugli stanziamenti destinati a finanziarie gli ammortizzatori sociali in deroga relativi agli anni dal 2015;
    come evidenziato dallo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le risorse per gli ammortizzatori in deroga necessitano di un sostanzioso impegno di rifinanziamento pari a un miliardo di euro, pena la perdita di almeno altri 50.000 posti di lavoro,

impegna il Governo

a individuare con i prossimi provvedimenti di carattere finanziario, al più tardi in occasione della definizione della legge di stabilità, gli opportuni stanziamenti necessari a ripristinare per intero le disponibilità finanziarie per pagamento degli ammortizzatori sociali in deroga, anche alla luce del protrarsi della crisi e dell'affievolimento delle prospettive di crescita del PIL.
9/224-A/23Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Martelli, Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    tra i tanti problemi e i veri e propri errori contenuti nella riforma pensionistica prevista dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si segnala quello dei «quota 96 della scuola». Questione che è stata posta sin dalle prime fasi di esame del citato provvedimento e che è stata ripetutamente sollecitata ricorrendo a tutti gli strumenti parlamentari;
    tra questi si ricorda la risoluzione unitaria 8-00042, approvata in seduta comune dalle Commissioni V e XI, volta ad assicurare il «reperimento delle risorse necessarie per l'adozione di urgenti iniziative normative volte a prevedere che i requisiti per il pensionamento, previsti dalla normativa antecedente alla riforma Fornero, continuino ad applicarsi ai lavoratori della scuola indicati in premessa che abbiano maturato gli stessi requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012 ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le soluzioni più opportune affinché venga ripristinato il diritto alla pensione per i lavoratori della scuola che avevano maturato il requisito di quota 96 e, così, consentendo l'inserimento di nuovi docenti e lavoratori ATA.
9/224-A/24Incerti, Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Martelli, Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    come noto, ai sensi dell'articolo 1 comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, dal 2008 fino al 31 dicembre 2015, è in vigore un regime sperimentale per le sole lavoratrici, che permette loro di andare in pensione con le regole più favorevoli in vigore fino al 31 dicembre 2007, cioè con almeno 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e 35 di contributi, accettando però che la pensione sia calcolata con il sistema di calcolo contributivo, invece che con il retributivo;
    dopo i ripetuti interventi legislativi adottati nella scorsa legislatura che, dapprima, hanno equiparato meccanicamente l'età pensionabile delle donne a quella degli uomini, e, successivamente, con la cosiddetta riforma Fornero, hanno bruscamente innalzato i limiti di età di cinque-sei anni, la suddetta disposizione rappresenta l'unico elemento di flessibilità del nostro sistema pensionistico che riconosce il peculiare ruolo della donna nel nostro sistema sociale e lavorativo;
    ad oltre due anni e mezzo dall'entrata in vigore della riforma pensionistica prevista dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, appare più che necessario, come dimostra anche il provvedimento in oggetto, un profondo riesame ed organico intervento di correzione dei tanti problemi o, addirittura, drammi sociali che ne sono scaturiti, reintroducendo quegli elementi di flessibilità in uscita che appaiono indispensabili in ogni sistema previdenziale che non sia orientato esclusivamente da un mero criterio ragionieristico;
    in tale prospettiva, appare necessario, dopo le verifiche previste dal citato articolo 1, comma 9, della legge 243/04, prevedere una proroga del termine del 31 dicembre 2015,

impegna il Governo

a comunicare alle Camere gli esiti della verifica dei risultati della sperimentazione prevista dall'articolo 1, comma 9, della legge 243/04, relativi agli anni già trascorsi, nonché a valutare la possibilità di disporre la prosecuzione di detta misura, al fine di assicurare certezza, nel medio termine, della sua eventuale utilizzazione da parte delle lavoratrici.
9/224-A/25Gribaudo, Gnecchi, Damiano, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Incerti, Martelli, Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    tra i tanti problemi e i veri e propri errori contenuti nella riforma pensionistica prevista dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si segnala la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, che impone una penalizzazione di alcuni punti percentuali sull'importo dell'assegno pensionistico dei lavoratori che hanno comunque maturato un'anzianità contributiva di 42 anni e un mese per gli uomini, e 41 anni e un mese per le donne, qualora la loro età anagrafica risulti inferiore a 62 anni;
    sin dal primo esame della «riforma Fornero», anche in considerazione dell'esiguità e dell'aleatorietà delle stime degli effetti finanziari attesi dalla misura in questione, è stata evidenziata la necessità di una revisione della citata disposizione che colpisce quei cittadini che sin dalla più giovane età hanno iniziato la loro attività lavorativa;
    nella stragrande maggioranza dei casi, i lavoratori con tali caratteristiche anagrafiche e contributive appartengono a profili professionali con bassi livelli retributivi e corrispondenti trattamenti pensionistici, le penalizzazioni, pertanto, rappresentano un aggravio economico particolarmente gravoso su redditi medio-bassi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile, sin dai prossimi provvedimenti di carattere economico-finanziario che si dovessero ritenere opportuni, volta a superare il meccanismo di decurtazione dell'assegno pensionistico per i lavoratori che hanno maturato un'anzianità contributiva di 42 anni e un mese per gli uomini, e 41 anni e un mese per le donne, a prescindere dalla loro età anagrafica.
9/224-A/26Rotta, Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    con diversi atti di sindacato ispettivo, con ordini del giorno, si è posto più volte in evidenza, fin dall'approvazione della manovra Salva Italia, legge 214/2011, la necessità di correggere un palese errore formale presente nel comma 18 dell'articolo 24 della manovra salva Italia» riguardante la previsione di armonizzare i requisiti minimi di accesso alla pensione, diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, per alcune categorie di lavoratori iscritti a particolari regimi pensionistici, fra i quali anche i lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
    appare, infatti, evidente che la ratio del suddetto comma, ovvero la necessità di armonizzare i requisiti di accesso al sistema pensionistico per alcune categorie di lavoratori, non si coordina con la lettera dell'ultimo periodo di detto comma 18 che, con riferimento al personale ferroviario, recita testualmente «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488»;
    appare evidente che non ha nessun senso affermare «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano...», l'articolo è composto da 31 commi, alcuni di questi non possono in nessun modo essere riferiti anche ai lavoratori iscritti al fondo speciale FS, inoltre l'ultimo periodo del comma inizia «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo...» quindi richiama la certificazione dei requisiti anche per questi lavoratori, se fosse corretto il richiamo all'intero articolo non occorrerebbe riconfermare un comma dell'articolo 24, quindi è evidente che si deve leggere che le disposizioni del comma 18 vanno applicate anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 488/99, quindi anche questi lavoratori devono rientrare nei regolamenti di armonizzazione;
    abbiamo motivo di ritenere, che fosse volontà precisa del legislatore inserire nel processo di armonizzazione previsto dal comma 18, i lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto, dovrebbe godere di una disciplina specifica in materia di accesso al trattamento pensionistico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adoperarsi per comprendere nel processo di armonizzazione i lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9/224-A/27Miccoli, Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, pur non disponendo una soluzione organica e definitiva del grave problema degli «esodati» della riforma Fornero, offre un'importante opportunità per altri 32.100 lavoratori, attraverso la proroga fino a tutto il 2015 delle misure di salvaguardia già previste a legislazione vigente, nonché estendendo le tutele esistenti anche ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 e non rioccupati a tempo indeterminato;
    come noto, rimangono ancora irrisolte molte altre situazioni scaturenti non solo da una normativa d'urgenza che non ha tenuto conto della complessità del nostro sistema previdenziale e sociale, soprattutto in una grave fase di recessione, ma anche da misure applicative e circolari interpretative che spesso hanno adottato criteri restrittivi, non sempre appaiono desumibili dalle fonti primarie;
    al riguardo, si segnala, il caso delle disposizioni emanate dall'INPS con msg n. 21116 del 24 dicembre 2013, relativo al prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991. In tale atto si introduce un incomprensibile limite temporale relativo alla data di licenziamento, fissato categoricamente tra il 31 ottobre 2008 e il 30 aprile 2010, laddove le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 5 e 5-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 facciano esplicito riferimento ad accordi sindacali stipulati anteriormente la data del 30 aprile 2010, i cui effetti, com’è di tutta evidenza, potrebbero riguardare licenziamenti intervenuti successivamente a tale termine;
    in tale contesto, le disposizioni applicative emanate dall'INPS con il precitato messaggio impediscono ai lavoratori che, pur cessati per mobilità dopo il 30 aprile 2010, di poter fruire del prolungamento di tutela del reddito, ancorché il loro licenziamento sia avvenuto a seguito di accordi collettivi o individuali precedenti la predetta data,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte ad assicurare la revisione della citata circolare INPS, affinché, in coerenza con la lettera e lo spirito all'articolo 12, commi 5 e 5-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sia riconosciuto anche ai lavoratori licenziati successivamente alla data del 30 aprile 2010, sulla base di accordi sindacali stipulati antecedentemente a detto termine, il diritto di accedere al prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico.
9/224-A/28Boccuzzi, Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Martelli, Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    il nostro sistema previdenziale è stato oggetto, nella scorsa legislatura, di molti interventi, purtroppo in modo disorganico e contraddittorio, senza valutarne gli effetti sulla vita delle persone e senza un vero e chiaro disegno riformatore. Il sistema previdenziale deve essere costantemente monitorato, a garanzia della sostenibilità del sistema stesso e soprattutto per garantire ai giovani di oggi un reddito da pensione che consenta loro una vecchiaia dignitosa. Esistono troppe aliquote diverse, troppi fondi e troppe differenze: si dovrebbe realmente procedere a una riforma organica e complessiva che porti a un sistema equo, assicuri garanzie per il futuro e, in particolare, protegga dall'utilizzo delle risorse del sistema previdenziale per far fronte alle esigenze di cassa o di copertura del debito pubblico o delle emergenze;
    già il legislatore, con la legge n. 247 del 2007, unica riforma che ha trovato consenso e che è stata condivisa dopo un lungo confronto con le parti sociali, e, in dettaglio, con l'articolo 1, comma 12, ha cercato di porre le basi per affrontare organicamente le criticità del nostro sistema pensionistico, sia rispetto alla sua sostenibilità, sia per approntare idonee misure che garantiscano alle nuove generazioni un tasso di sostituzione non inferiore al 60 per cento dell'ultima retribuzione. È sicuramente da questo che si dovrebbe ripartire;
    a tale riguardo appare utile riportare letteralmente il dispositivo del citato articolo 1 comma 12: «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita una Commissione composta da dieci esperti» di cui due indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sei indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e nel rispetto delle procedure europee, che tengano conto:
    a) delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione dei coefficienti medesimi;
    b) dell'incidenza dei percorsi lavorativi, anche al fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi di solidarietà e garanzia per tutti i percorsi lavorativi, nonché di proporre politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;
    c) del rapporto intercorrente tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività»;

    in questi ultimi cinque anni, le modifiche sul regime pensionistico introdotte, in particolare dai decreti-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalle legge n. 122 del 2010, e n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, hanno per la prima volta prodotto il dramma dei cosiddetti «esodati» a causa della mancanza di gradualità, hanno scardinato alcuni istituti fondamentali del nostro sistema pensionistico, come ad esempio quello della ricongiunzione dei contributi o della costituzione della posizione contributiva presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in mancanza del diritto alla pensione in un altro fondo e, fatto ancora più grave, hanno innescato uno scontro generazionale fra lavoratori giovani e anziani nonché provocato un forte atteggiamento di rivalsa nei confronti di coloro che hanno fruito del trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo;
    la crisi economica che affligge il nostro paese da troppi anni, ci impone di individuare misure che ripristinino la flessibilità in uscita sia per l'accesso alla pensione anticipata di anzianità che per l'accesso alla pensione di vecchiaia, di realizzare un'organica armonizzazione dei regimi speciali, già prevista dalla manovra salva Italia, ma solo in parte compiuta, rivedere l'istituto della ricongiunzione/trasferimento dei contributi, garantendo che ogni singolo contributo versato, possa essere valorizzato per l'accesso alla pensione, prevedere agevolazioni per le donne con prole, per le categorie dei diversamente abili;
    in ossequio ai principi costituzionali è compito del Parlamento e del Governo, adottare misure che promuovano la solidarietà fra le generazioni, che permettano di realizzare una redistribuzione della ricchezza e di garantire prestazioni pensionistiche dignitose alle nuove generazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere l'istituzione della commissione prevista dall'articolo 1 comma 12 della legge n. 247 del 2007, al fine di portare a compimento una riforma organica e strutturale del nostro sistema previdenziale atta a garantire equità, solidarietà fra le generazioni, armonizzazione fra i vari regimi, flessibilità in uscita e clausole derogative a favore delle categorie più deboli.
9/224-A/29Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Martelli, Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla.


   La Camera,
   in sede di esame del provvedimento relativo alle Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede una serie di salvaguardie per porre rimedio alla sciagurata riforma pensionistica cosiddetta «Fornero»;
    in questo provvedimento non è stata presa in considerazione la problematica relativa al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ovvero i cosiddetti «quota 96»;
    come emerso nel dibattito in aula, sia da parte della maggioranza che delle opposizioni, è ritenuto urgente e necessario risolvere la predetta situazione venutasi a creare a danno di questi lavoratori,

impegna il Governo:

ad intervenire già nel decreto legge n. 90 del 2014, all'esame alla Camera, per la risoluzione dell'annosa questione del collocamento in quiescenza del personale della scuola ovvero cosiddetta «QUOTA 96».
9/224-A/30Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, D'Uva, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Chimienti, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Bechis, Cominardi, Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    che con il D.lgs. 21 aprile 2011, n. 67 è stata introdotta una normativa speciale volta a consentire il pensionamento anticipato per i’ soggetti che hanno svolto lavori usuranti;
    che in attuazione della legge 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) è dapprima intervenuto e ha dettato una disciplina organica della materia.
    Successivamente, il decreto-legge 201/2011, nel quadro della riforma complessiva della previdenza, ha attenuato la portata dei benefici previdenziali in precedenza previsti, escludendo dai benefici alcune categorie di lavoratori come Muratori-edili e bracc. Agricoli-forestali, i quali di fatto svolgono ancora lavori manuali pesanti, e non più sostenibili ad età avanzata (oltre il 60o anno di età);
    che con l'entrata in vigore della legge Fornero l'accesso al pensionamento è stato ulteriormente spostato in avanti arrivando a regime, sino al 70o anno di età.
    la crisi economica degli ultimi anni ha investito fortemente il settore edilizio a causa della caduta delle opere pubbliche, dove si è registrato un calo dell'occupazione del 50 per cento ed un aumento vertiginoso di cassa integrazione ordinaria ed in deroga, tagliando fuori dal mondo del lavoro, migliaia di lavoratori del settore. Buona parte di questi, soprattutto quelli over 60, difficilmente potranno reinserirsi nel mercato del lavoro e per di più, risulterà pressoché improduttivo tentare una riqualificazione, in particolare per gli operai a basso profilo professionale;
    la stessa cosa riguarda i tanti lavoratori agricoli e operai forestali che sono stati sostanzialmente utilizzati per lavori manuali comuni, i quali avrebbero raggiunto i requisiti per l'accesso alla pensione previsti dalla normativa ante Fornero e che sono invece rimasti senza lavoro e senza ammortizzatori sociali trattandosi di lavoratori a tempo determinato o, peggio ancora, giornalieri di campagna;
    considerato che le suddette categorie di lavoratori non sono e non potranno sperare di far parte del mondo degli esodati (in quanto lavoratori OTD) per accedere alla pensione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rivedere la normativa sui lavori usuranti di cui in premessa, riconoscendo gli operai edili e operai agricoli-forestali, quali categorie di lavoratori usuranti, al fine di consentire loro il pensionamento con i requisiti previsti dalle norme previgenti alla legge Fornero.
9/224-A/31Ribaudo, Culotta, Moscatt, Ventricelli, Albanella, Rostan, Capozzolo.


   La Camera,
   premesso che:
    occorre affrontare il caso specifico degli esodi individuali operati dal Gruppo IBM, con accordi stipulati a partire dal mese di aprile 2011, i cui verbali di conciliazione prevedono in modo esplicito la data di cessazione del rapporto di lavoro e l'assoluta impossibilità di revisione dell'accordo, e quindi l'impossibilità di un ritorno al lavoro, ma formalmente prevedono in modo contestuale un periodo di aspettativa non retribuita a partire dalla sottoscrizione dell'accordo, a fine aspettativa la cessazione effettiva del rapporto di lavoro con la società, nel mese in cui il singolo dipendente avrebbe maturato i requisiti di accesso alla pensione, vigenti alla sottoscrizione degli accordi stessi;
    i dipendenti IBM usufruiscono, pagando una quota annuale, della Cassa di assistenza dipendenti gruppo IBM, che dà diritto al rimborso parziale delle spese mediche e il cui regolamento prevede che detti dipendenti possono continuare ad usufruire della stessa, anche in qualità di pensionati, a condizione che non vi sia soluzione di continuità tra attività lavorativa e maturazione del requisito pensionistico;
    durante il periodo di aspettativa non retribuita, i dipendenti non hanno mai ripreso attività lavorativa all'IBM, non c’è alcun versamento di contributi previdenziali da parte dell'impresa e neanche alcun effetto sul TFR e altri istituti contrattuali;
    viene comunque consentito a questi lavoratori, a fronte di autorizzazione INPS, di poter coprire con la contribuzione volontaria, il periodo di aspettativa non coperta da contribuzione previdenziale;
    ad oggi, di tutto il personale cessato con accordi individuali ante 4 dicembre 2011, risultano esclusi dalla salvaguardia solo sei lavoratori, tutti comunque autorizzati alla contribuzione volontaria dall'INPS;
    considerato che allo stato questi lavoratori non vengono salvaguardati nell'ambito della categoria dei contributori volontari solo perché l'INPS ritiene che la copertura contributiva volontaria abbia avuto luogo durante un periodo di aspettativa, e non successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, e quindi non dia diritto alla salvaguardia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire con atto amministrativo al fine di poter comprendere i suddetti ex lavoratori IBM nella categoria di contributori volontari.
9/224-A/32Damiano, Gnecchi.