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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 19 maggio 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 19 maggio 2015.

  Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonavitacola, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Capezzone, Casero, Castiglione, Censore, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Gozi, Guerra, Lorenzin, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Marcon, Merlo, Meta, Migliore, Morassut, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonavitacola, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Censore, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Gozi, Guerra, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Marcon, Mariani, Merlo, Meta, Migliore, Misuraca, Morassut, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonavitacola, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Censore, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Gozi, Guerra, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Marcon, Merlo, Meta, Migliore, Morassut, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

Trasmissione dal Senato.

  In data 18 maggio 2015 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 1758. – «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014» (approvato dal Senato) (3123).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   VII Commissione (Cultura):
  MELILLA: «Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina» (3011) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   VIII Commissione (Ambiente):
  PINNA ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, in materia di valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi e delle opere pubbliche» (3021) Parere delle Commissioni I e V.
   XII Commissione (Affari sociali):
  MORETTO ed altri: «Introduzione dell'articolo 34-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per la cura di gravi disturbi del comportamento alimentare» (2944) Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  BINETTI ed altri: «Disposizioni relative all'alleanza terapeutica, in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento» (2996) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dall'Ufficio parlamentare di bilancio.

  Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, con lettera in data 14 maggio 2015, ha trasmesso copia del Rapporto sulla programmazione di bilancio 2015.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 18 maggio 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2015) 201 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 201 final – Annex 1) che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2015) 202 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 202 final – Annex 1) che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Nona relazione annuale 2014 sull'attuazione dell'assistenza comunitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota (COM(2015) 208 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Raccomandazione di decisione del Consiglio che abroga la decisione 2013/319/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta (COM(2015) 242 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Raccomandazione di decisione del Consiglio che stabilisce che il Regno Unito non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009 (COM(2015) 244 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio intesa a porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo nel Regno Unito (COM(2015) 245 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia delle delibere adottate dalla Commissione nel mese di aprile 2015.
  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 12 maggio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (168).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'8 giugno 2015.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (169).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 28 giugno 2015. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'8 giugno 2015.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 10 aprile 2015, a pagina 3, prima colonna, terzultima e penultima riga, deve leggersi: «dei fabbisogni» e non: «del fabbisogno» come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI (A.C. 2994-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CAPARINI ED ALTRI; ANTIMO CESARO ED ALTRI; CIMBRO ED ALTRI; VEZZALI ED ALTRI; CARFAGNA; COCCIA ED ALTRI; ASCANI ED ALTRI; CENTEMERO; PAGLIA ED ALTRI; IORI ED ALTRI; DI BENEDETTO ED ALTRI; CHIMIENTI ED ALTRI (A.C. 416-1595-1835-2043-2045-2067-2291-2524-2630-2860-2875-2975)

A.C. 2994-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 6.410, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'emendamento 6.410, comma 8-ter, terzo periodo, sostituire le parole: risorse disponibili con le seguenti: risorse di cui al presente comma;

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 10.420, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'emendamento 10.420, ultimo periodo, sostituire le parole: dalle graduatorie ad esaurimento con le seguenti: dalle relative graduatorie;

PARERE CONTRARIO

  sui subemendamenti 0.6.410.1, 0.10.420.2 e 0. 10.420.5 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative in oggetto.

A.C. 2994-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente).

  1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di natura didattico-scientifica, di pubblicazioni e di riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 4. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefìci collegati alla Carta medesima.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'esercizio 2015.
  4. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e dei risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
  5. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.
(Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dall'anno 2015 è destinata ai rinnovi del contratto collettivo nazionale del personale docente la somma aggiuntiva di 381,137 milioni di euro annui.
12. 50. Rampelli, Chimienti.

  Sopprimerlo.
12. 1. (ex 10. 5.) Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

  1. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
  2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
  3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.
  4. Le linee-guida di cui al comma 1 devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (e-learning) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.
  5. Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola).

  1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti di spesa di 381,187 milioni di euro a decorrere dal 2015. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.
12. 37. (ex 13. 07.) Saltamartini, Simonetti, Borghesi.

  Sostituirlo con il seguente:
  «Art. 12 – (Formazione in servizio del personale docente scolastico). – 1. La formazione in servizio di tutti i docenti è obbligatoria, permanente e strutturale ed è connessa allo svolgimento della funzione docente. Essa è coerente con il piano nazionale di formazione e il Piano dell'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche autonome e costituisce uno dei parametri della procedura di valutazione.

  2. Le finalità delle attività di formazione dei docenti sono definite da:
   a) i Piani nazionali di Formazione triennale;
   b) i piani di Miglioramento delle scuole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
   c) le esigenze e i bisogni formativi individuali.

  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i Piani nazionali di formazione triennali per il personale docente. I Piani sono aggiornati con cadenza annuale con l'indicazione della destinazione delle risorse di cui al comma 5. I Piani contengono anche:
   a) individuazione delle aree di intervento ritenute prioritarie in esito ai risultati del Sistema nazionale di valutazione;
   b) le modalità di riconoscimento delle attività formative svolte a cura delle università e delle istituzioni scolastiche ed educative o loro reti, anche nelle modalità tra pari;
   c) la definizione di criteri e dei parametri per l'attribuzione di crediti in relazione alle attività formative;
   d) la disciplina per l'accreditamento periodico dei soggetti autorizzati ad erogare attività formative del personale scolastico.

  4. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Piano Nazionale di formazione triennale, prevede, come priorità nazionale:
   a) le innovazioni metodologiche, anche attraverso il rafforzamento delle competenze digitali, della didattica progettuale, collaborativa e interdisciplinare;
   b) le competenze linguistiche anche in »Italiano lingua 2” e l'insegnamento secondo la metodologia CLIL;
   c) l'inclusione scolastica, con particolare riguardo agli alunni e studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali.

  5. All'inizio di ogni anno scolastico, a partire dall'anno 2015/2016, le istituzioni scolastiche definiscono le attività formative rivolte ai docenti delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive, coerenti con i piani degli studi personalizzati ricompresi nei Piani Educativi Individualizzati e nei Piani Didattici Personalizzati (PDP) nel caso di alunni con bisogni educativi speciali certificati, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
  6. Tutti i docenti delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali sono tenuti a partecipare alle attività formative sulla didattica inclusiva, realizzate in collaborazione con università, centri di ricerca, enti accreditati, Centri territoriali di Supporto, Centri Territoriali per l'inclusione o da esperti segnalati anche dalle associazioni di settore che si occupano di disabilità. Tali attività rientrano nella formazione di cui al comma 1.
  7. Il personale ATA partecipa ad iniziative di aggiornamento e formazione su tematiche inerenti la disabilità ed altri bisogni educativi speciali nell'ambito del piano di formazione.
  8. I dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative partecipano ad iniziative di formazione e aggiornamento professionale, sugli aspetti organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.
  9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri e le modalità di formazione in materia di inclusione scolastica dei docenti, dei dirigenti e del personale ATA, d'intesa con le organizzazioni sindacali, prevedendo adeguate attività di certificazione, valutazione e monitoraggio.
  10. Per la creazione e il sostegno del sistema nazionale di formazione di cui ai commi 1, 2 e 3 e per le attività di formazione di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni a decorrere dall'esercizio 2015, e di ulteriori 40 milioni di euro a decorrere dal 2016.
12. 2. (ex 10. 1002.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 12. – (Aggiornamento e formazione del docente). – 1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le relative competenze professionali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni tre anni con decreto un piano nazionale di formazione, coerentemente con le norme contrattuali, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria e le Commissioni parlamentari competenti. Il primo decreto deve essere adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. La formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, retribuita, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano dell'offerta formativa di cui agli articoli 2 e 3. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 421,137 milioni a decorrere dall'anno 2016.
12. 3. (ex 10. 32.) Vacca, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

  Conseguentemente,
   sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Art. 13.

  1. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  2. Con modalità da definire in sede di contrattazione all'Aran, entro 60 giorni dall'approvazione della legge, sono definiti i criteri di assegnazione annuale al personale della suddetta somma, ferme restando le finalità di destinazione, di cui al comma 3 successivo.
  3. Con decorrenza 1o settembre 2016, in coerenza con le finalità dell'organico funzionale e per promuovere l'attuazione dei Piani dell'offerta formativa di istituto, il fondo dell'istituzione scolastica di cui all'articolo 84 del Contratto collettino nazionale di lavoro del comparto scuola vigente è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2016 e di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
  4. Ai maggiori oneri di cui al comma 3:
   a) quanto a 200 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente;
   b) quanto a 131,863 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione, fino al soddisfacimento del fabbisogno residuale, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 4. (ex 11. 1010.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
(Inammissibile)

  Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e 421,137 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
12. 5. (ex 10. 30.) Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 2 e 3;
   al comma 4, primo periodo, dopo le parole:
obbligatoria, aggiungere la seguente: retribuita;
   sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e 421,137 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
12. 6. (ex 10. 17.) Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente.

  Sopprimere il comma 1.
12. 7. (ex 10. 4.) Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, è istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che attribuisce l'accesso gratuito ai musei statali e civici, sconti e convenzioni per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di natura didattico-scientifica, di pubblicazioni e di riviste riferite alle materie d'insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, sconti e convenzioni per l'accesso a spettacoli teatrali e cinematografici e convenzioni specifiche con imprese pubbliche e private per l'acquisto di prodotti e servizi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento.
12. 8. (ex 10. 26.) Chimienti, Marzana, Vacca, Simone Valente.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: continua fino alla fine del comma con le seguenti: professionale continua dei docenti delle scuole statali e paritarie, nonché di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

  Conseguentemente sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
  2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
  3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.
  4. Le linee-guida di cui al comma 1 devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (e-learning) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.
12. 9. (ex 10. 44.) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: continua dei docenti aggiungere le seguenti: presso la scuola statale e scuole paritarie.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n.190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 300 milioni a decorrere dal 2016.
12. 10. (ex 10. 43.) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è istituita aggiungere le seguenti:, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
12. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con l'esclusione dei docenti di religione;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma,
    secondo periodo:
    dopo le parole:
per ciascun anno scolastico, aggiungere le seguenti: è finalizzata all'esclusivo aggiornamento relativo alla materia d'insegnamento e;
    sostituire le parole: di hardware e software, con le seguenti: od il rinnovo di software e, nel limite di non più di un'unità ogni cinque anni, di hardware,
    sostituire le parole: coerenti con le con le seguenti: strettamente connesse alle;
   al comma 2, sostituire le parole: e utilizzo con le seguenti: ed i limiti di utilizzo.
12. 11. (ex 10. 1003.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di ogni ordine e grado aggiungere le seguenti:, con l'esclusione dei docenti di religione.
12. 12. (ex 10. 52.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La Carta, dell'importo nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico deve essere utilizzata per l'iscrizione a corsi e seminari per attività di aggiornamento e di qualificazione professionali, la cui frequenza è attestata dal conseguimento di crediti formativi, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano di offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 4.
12. 13. (ex 10. 46.) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: euro 500 annui con le seguenti: euro 322 annui;

  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire le parole:
euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 245,452 milioni;
   all'articolo 14, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 333 è soppresso.
12. 35. (ex 12. 36.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Placido, Airaudo.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: euro 500 annui con le seguenti: euro 415 annui;

  Conseguentemente:
   al comma 3 sostituire le parole:
euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 316,344 milioni
   all'articolo 14, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è soppresso.
12. 36. (ex 12. 34.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Placido, Airaudo.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: euro 500 annui con le seguenti: euro 433 annui;

  Conseguentemente:
   al comma 3 sostituire le parole:
euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 330,064 milioni.
   all'articolo 14, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi 334 e 336 sono soppressi. Ai relativi oneri si fa fronte con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al successivo comma.
  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi ad invarianza della consistenza complessiva.
12. 37. (ex 12. 38.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Placido, Airaudo.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: di libri e.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo,
    sostituire la parola:
nonché con la seguente: e;
    aggiungere, in fine, le parole: individuate nel Piano di formazione del personale dell'istituzione scolastica in cui i docenti prestano servizio;
   al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti i criteri di accreditamento dei soggetti deputati all'erogazione di attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, favorendo la collaborazione e cooperazione tra scuole e sistema di alta formazione e gli accordi di rete tra le scuole per lo sviluppo di centri territoriali per la formazione permanente, nonché i criteri di accreditamento dei corsi offerti;
   al comma 4, dopo le parole: rappresentative di categoria aggiungere le seguenti: e sono inserite nel piano di formazione del personale dell'istituzione scolastica.
12. 14. (ex 10. 10.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per l'acquisto di hardware e software con le seguenti: per l'acquisto di materiali didattici, software specifici per l'insegnamento nell'ambito dell'autonomia didattica riconosciuta ai docenti.
12. 15. (ex 10. 27.) Pisano, Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: delle competenze professionali aggiungere le seguenti: secondo gli obiettivi formativi definiti dal collegio dei docenti nel Piano annuale di cui all'articolo 66 del CCNL del Comparto scuola.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per la frequenza dei corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali può essere utilizzato fino al 20 per cento del valore della Carta.
12. 16. (ex 10. 49.) Santerini, Lo Monte.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: professionali aggiungere le seguenti:, per iniziative finalizzate a prevenire o curare lo stress professionale e il logoramento psicofisico.
12. 17. (ex 10. 1001.) Labriola.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:, per rappresentazioni fino a: comma 4.
12. 18. (ex 10. 28.) Pisano, Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali.
12. 19. (ex 10. 45.) Simonetti, Borghesi.

  Sopprimere il comma 2.
*12. 20. (ex 10. 3.) Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

  Sopprimere il comma 2.
*12. 21. (ex 10. 3.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 3, sostituire le parole: 381,137 milioni con le seguenti: 371,137 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nell'ambito delle reti di scuole è istituito il comitato di valutazione previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, composto da un docente, provvisto di specifiche competenze, rappresentante di ciascuna istituzione scolastica della rete eletto in seno al collegio docenti, incaricato di provvedere alla valutazione della qualità delle istituzioni scolastiche sulla base di parametri stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sulla base dei dati, pubblicati nel portale di cui all'articolo 16, il MIUR predispone gli interventi compensativi per le istituzioni che presentano maggiori difficoltà, come il supporto di docenti tutor nella didattica e nella collocazione di risorse aggiuntive. Il comitato di valutazione ogni anno invia una relazione al «Comitato scientifico nazionale per l'attuazione delle indicazioni nazionali e il miglioramento continuo dell'insegnamento» istituito con decreto ministeriale del 19 marzo 2013.
12. 22. (ex 11. 24.) Marzana, Simone Valente.

  Sopprimere il comma 4.
12. 23. (ex 10. 15.) Vacca, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: adempimenti connessi alla funzione docente con le seguenti: obblighi di servizio dei docenti previsti dal CCNL.
12. 24. Di Lello.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dei docenti di ruolo aggiungere le seguenti: presso le scuole statali e paritarie.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 300 milioni a decorrere dal 2016.
12. 25. (ex 10. 42.) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Le attività di formazione sono definite con le seguenti: I contenuti e i criteri secondo cui si svolgono le attività di formazione sono individuate.
12. 26. (ex 10. 9.) Palmieri.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: singole istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: e devono prevedere corsi di informatica obbligatori per l'utilizzo degli strumenti elettronici obbligatori.
12. 27. (ex 10. 16.) Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 2 aggiungere le seguenti: con le ultime ricerche in campo didattico e pedagogico.
12. 28. (ex 10. 14.) Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Simone Valente.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: tenuto conto delle indicazioni fornite dalle realtà associative facenti parte del Forum delle associazioni professionali dei docenti e dirigenti della scuola (FONADDS) e.
12. 29. (ex 10. 8.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: sentite con le seguenti: a seguito di contrattazione con le.
12. 30. (ex 10. 20.) Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e le associazioni professionali accreditate.
*12. 31. (ex 10. 7.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e le associazioni professionali accreditate.
*12. 32. (ex 10. 51.) Pannarale, Costantino, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai fini della predisposizione delle attività di formazione, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, possono organizzare i propri percorsi in collaborazione con associazioni professionali di docenti, università ed enti di ricerca.
12. 33. (ex 10. 6.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 5, dopo le parole: realizzazione delle attività formative aggiungere le seguenti: a beneficio della scuola statale e paritaria.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella c allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle datazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 300 milioni a decorrere dal 2016.
12. 34. (ex 10. 41.) Simonetti, Borghesi.

A.C. 2994-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Valorizzazione del merito del personale docente).

  1. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione.
  3. La somma di cui al comma 2, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.
  4. Dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
  «Art. 11. – (Comitato per la valutazione dei docenti).1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito il comitato per la valutazione dei docenti, di seguito denominato “comitato”.

  2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal consiglio di istituto:
   a) due docenti dell'istituzione scolastica;
   b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione.

  3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
   a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
   b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica;
   c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

  4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
  5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il comitato è integrato dal docente al quale sono affidate le funzioni di tutor.
  6. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.
(Valutazione del merito del personale docente).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Potenziamento dell'efficacia degli interventi didattici ed educativi del personale docente).

  1. Per il potenziamento dell'efficacia degli interventi didattici ed educativi del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  2. Il Dirigente scolastico di concerto con il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto propone annualmente l'assegnazione di una somma del fondo di cui al comma destinandola all'attività di potenziamento, verifica, ricerca-azione, diagnosi e interventi nell'ambito della qualità dell'insegnamento, del rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, della progettualità nella metodologia didattica utilizzata, dell'innovatività e del miglioramento complessivo della scuola.
  3. La definizione delle linee generali delle attività e degli interventi di cui al comma 2 è affidata a un Comitato di autovalutazione rinnovato ogni tre anni, costituito da rappresentanti eletti tra docenti, genitori, personale ATA e studenti, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado; la consistenza numerica di detto Comitato è definita in misura proporzionale alle dimensioni dell'istituzione scolastica con apposita delibera dal Consiglio d'Istituto. L'elaborazione e la concreta attuazione delle proposte sarà affidata dal Comitato di autovalutazione al personale scolastico, che potrà servirsi di consulenze esterne e che dovrà documentare i percorsi attivati e i risultati raggiunti.
13. 1. (ex 11. 1005.). Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Cristian Iannuzzi, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, sopprimere le parole: del merito.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sopprimere le parole: merito del; alla rubrica sopprimere le parole: del merito;
13. 2. (ex 11. 22.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 1, sostituire le parole: del merito con le seguenti: della formazione

  Conseguentemente:
   al medesimo comma sopprimere le parole da:
«ripartito a livello territoriale» fino alla fine del comma.
   sostituire il comma 2, con il seguente: «2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato alla retribuzione spettante al personale docente per le attività opzionali di formazione. Con successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria, sono definite i criteri di riparto del Fondo nonché le attività di formazione»;
   sopprimere i commi 3 e 4.
13. 3. (vedi 11. 11.) Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 1, dopo le parole: del personale docente inserire le seguenti: del comparto scuola statale e paritaria.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 300 milioni a decorrere dal 2016.
13. 4. (ex 11. 47.) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 1, dopo le parole: dei docenti inserire le seguenti: e al tasso di dispersione scolastica.
13. 5. (ex 11. 7.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nell'ambito delle reti di scuole è istituito il comitato di valutazione previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, composto da un docente, dotato di specifiche competenze, rappresentante di ciascuna istituzione scolastica della rete eletto in seno al collegio docenti, incaricato di attestare la valutazione qualitativa del lavoro educativo-didattico dei docenti delle istituzioni della rete scolastica sulla base di parametri stabiliti con decreto del ministero dell'istruzione da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
13. 6. (ex 11. 23.) Marzana, Simone Valente.

  Sopprimere i commi 2 e 4.
13. 7. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Sopprimere il comma 2.
13. 8. (ex 11. 27.) Chimienti, Simone Valente.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Al fine di migliorare l'offerta formativa è istituito il comitato di valutazione della rete delle istituzioni scolastiche, rinnovato a cadenza triennale, quale organismo tecnico-scientifico con il compito di valutare la qualità delle istituzioni scolastiche.
  2-bis. Ciascuna rete di scuole istituisce il comitato di cui al comma 1. Il comitato è composto dai rappresentanti del personale scolastico e dei genitori, eletti dai componenti della categoria di appartenenza. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati la composizione, le competenze, la sede, le modalità di funzionamento, i criteri e la procedura di valutazione garantendo in particolare:
   a) la promozione della valutazione interna delle istituzioni scolastiche;
   b) la verifica dell'organizzazione ai fini dell'efficacia e dell'efficienza della gestione delle istituzioni scolastiche;
   c) la valutazione dei livelli professionali dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA ed educativo.

  2-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica, entro il 31 luglio, nel proprio sito istituzionale i risultati della valutazione svolta dai comitati.
  2-quater. Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'implementazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e per la realizzazione del comitato di cui al comma 1.
13. 9. (ex 11. 1001.) Marzana, Simone Valente.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il dirigente scolastico, sentiti il collegio dei docenti e il consiglio di istituto, fissa a inizio di ogni anno scolastico i criteri, basati su principi di merito e di trasparenza, per la assegnazione annuale di una somma del fondo di cui al comma 1 al personale docente, di cui al medesimo comma 1, sulla base della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, di progettualità nella metodologia didattica utilizzata, di innovatività e di contributo al miglioramento complessivo della scuola. La predetta valutazione è effettuata dal dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, istituito presso ciascuna istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
13. 10. (ex 11. 6.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 2, sostituire le parole: Il dirigente scolastico con le seguenti: Il collegio dei docenti.
13. 11. (ex 11. 21.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 2, sostituire le parole: Il dirigente scolastico con le seguenti: Il comitato di valutazione previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999.
13. 12. (ex 11. 29.) Marzana, Simone Valente.

  Al comma 2, dopo le parole: Il dirigente scolastico inserire le seguenti: sulla base delle risultanze di valutazione di un corpo ispettivo autonomo e appositamente formato a questo scopo, da istituirsi con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, e;
13. 13. (vedi 11. 1002.) Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 2, dopo le parole: Il dirigente scolastico inserire le seguenti: previa delibera del collegio dei docenti.
13. 14. (ex 11. 51.) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 2, dopo le parole: dal presente articolo aggiungere le seguenti: a seguito di contrattazione decentrata di istituto con le Rappresentanze sindacali unitarie di istituto.
13. 15. (vedi 11. 59.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 2, dopo le parole: dal presente articolo aggiungere le seguenti: e con l'approvazione del consiglio d'istituto.
13. 16. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Le iniziative di aggiornamento professionale di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche e la valorizzazione professionale dei docenti sono definite a seguito di contrattazione con le RSU, in deroga a quanto disposto dalla legge n. 15 del 4 marzo 2009 e dal decreto legislativo n. 150 del 2009.
13. 17. (ex 11. 31.) Marzana, Simone Valente.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e come tale deve essere oggetto di contrattazione in sede di RSU di Istituto.
13. 18. (ex 11. 50.) Simonetti, Borghesi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai fini del recupero delle professionalità acquisite e del riconoscimento del merito è istituito un elenco nazionale dove inserire in graduatoria, in base al servizio svolto e ai titoli posseduti, gli assistenti amministrativi che hanno svolto la funzione di DSGA per almeno 3 anni, anche non continuativi, dal 2000 al 2015. Nell'elenco nazionale saranno prioritariamente inseriti in testa coloro che hanno partecipato con esito positivo alla mobilità professionale e che non hanno ottenuto il passaggio (dall'area B all'area D) e, a seguire, tutti coloro che hanno maturato il diritto.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del personale amministrativo.
13. 19. (ex 11. 1.) Ciracì, Altieri, Fucci, Marti, Centemero.

  Sopprimere il comma 4.
13. 20. Bruno Bossio, Stumpo, Roberta Agostini, Epifani, Leva, Zoggia, Zappulla, Iacono.

  Al comma 4, capoverso, sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

ART. 11.
(Comitato per la valutazione dei docenti e del funzionamento delle istituzioni scolastiche).

  1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito il Comitato per la valutazione dei docenti del funzionamento delle istituzioni scolastiche, di seguito denominato «Comitato»;
  2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico regionale di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
   a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;
   b) un rappresentante dei genitori;
   c) soggetti esterni, scelti sulla base di criteri di esperienza e di competenza culturale e professionale.

  3. Il Comitato, in raccordo con il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 289, coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:
   a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
   b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;
   c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale;
   d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.

  3-bis. Per quanto attiene alla valutazione sul funzionamento dell'Istituto, il Comitato predispone un rapporto annuale di valutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e del Piano di miglioramento.
13. 21. (ex 0. 11. 3000. 3.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 4, capoverso articolo 11, comma 1, dopo le parole: è istituito aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 4, capoverso, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico regionale di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
   a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;
   b) un rappresentante dei genitori.

  3. Il Comitato coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:
   a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
   b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;
   c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale;
   d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.
13. 22. (ex 0. 11. 3000. 4.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 4, capoverso, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
   a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;
   b) due rappresentanti dei genitori.

  3. Il Comitato coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:
   a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
   b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;
   c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale;
   d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.
13. 23. (ex 0. 11. 3000. 5.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 4, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico regionale di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
   a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;
   b) un rappresentante dei genitori.
13. 24. (ex 0. 11. 3000. 7.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 4, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
   a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;
   b) due rappresentanti dei genitori.
13. 25. (ex 0. 11. 3000. 8) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 4, capoverso, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
tre docenti di un'altra istituzione scolastica con specifiche competenze e con una anzianità di servizio di almeno quindici anni.
13. 26. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Marzana.

  Al comma 4, capoverso, comma 2, sopprimere la lettera b)
13. 27. Giovanna Sanna.

  Al comma 4, capoverso, comma 2, lettera b), sostituire le parole da: un rappresentante degli studenti fino alla fine della lettera, con le seguenti: due rappresentanti sindacali eletti dai sindacati maggiormente rappresentativi.
13. 28. Giovanna Sanna.

  Al comma 4, capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il Comitato coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:
   a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
   b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;
   c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale;
   d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.
13. 29. (ex 0. 11. 3000. 9.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 4, capoverso, comma 3, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
   a)
della disponibilità alla formazione continua e all'aggiornamento, con particolare riferimento alle pratiche didattiche innovative finalizzate alla inclusione degli alunni disabili e degli studenti con bisogni educativi speciali;
   b) della valutazione delle competenze didattico-disciplinari;
   c) della capacità di propiziare una relazione educativa significativa con gli studenti, anche attraverso modalità relazionali che incentivino l'apprendimento degli alunni con maggiori difficoltà;
   d) della gestione corretta del processo di apprendimento;
   e) della capacità di instaurare processi cooperativi e collaborativi con altri docenti.
13. 30. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 4, capoverso, comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

  Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
13. 31. (ex 0. 11. 3000. 1.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 4, capoverso, comma 5, sostituire le parole da: dal docente fino alla fine del comma, con le seguenti: è integrato della figura del tutor di cui al comma 3 dell'articolo 11, nonché di un dirigente tecnico, individuato dall'Ufficio scolastico regionale competente.
13. 32. (ex 0. 11. 3000. 6.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 4, capoverso, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: nonché da un dirigente tecnico, individuato dall'Ufficio scolastico regionale competente. La componente studentesca non partecipa all'espressione di predetto parere.
13. 33. (ex 0. 11. 3000. 10.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 4, capoverso, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. A tal fine, il dirigente scolastico, sentito il collegio docenti, individua, sulla base del curriculum professionale, il docente tutor tra coloro che abbiano maturato un congruo numero di anni di servizio a tempo indeterminato. Il docente tutor svolge funzioni di supporto didattico e di coordinamento delle attività di formazione e di valutazione dei docenti, funzioni di tutoraggio dei docenti in periodo di formazione e prova nonché le funzioni proprie del profilo di appartenenza.
13. 34. (ex 0. 11. 3000. 2.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13.
(Valutazione scolastica).

  1. Al decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dall'anno scolastico 2015/16 la valutazione del comportamento è espressa mediante l'attribuzione di giudizi sintetici: non sufficiente; sufficiente, buono, distinto, ottimo»;
   b) sostituire il comma 3 dell'articolo 2: «La valutazione del comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e può determinare la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo»;
   c) sostituire il comma 1 dell'articolo 3: «Dall'anno scolastico 2015/2016, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni è espressa con giudizio sintetico (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo); la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria viene effettuata su apposito modello stabilito con decreto ministeriale e mediante i seguenti livelli: iniziale, di base, intermedio, avanzato. Nelle classi intermedie viene effettuata una attestazione dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalla Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale del 16 dicembre 2012»;
   d) il comma 2 dell'articolo 3 è così sostituito: «Dall'anno scolastico 2015/2016, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni, nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo, sono effettuate mediante l'attribuzione di giudizi sintetici (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo). La certificazione delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado viene effettuata su apposito modello stabilito con decreto ministeriale e mediante i seguenti livelli: iniziale, di base, intermedio, avanzato. Nelle classi intermedie viene effettuata una attestazione dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalla Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale del 16 dicembre 2012»;
   e) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «3. Alla scuola secondaria di primo grado l'ammissione degli studenti alle classi successive, ovvero all'esame di stato a conclusione del ciclo, è deliberata, a maggioranza di due terzi, dal consiglio di classe»;
   f) il comma 3-bis è soppresso;

  2. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente: «4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo, deliberato a maggioranza dei due terzi dal consiglio di classe, è espresso dalla certificazione delle competenze e dalla valutazione degli apprendimenti dall'alunno, espressa con il giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto, ottimo). In caso di esito negativo il giudizio è «non licenziato».
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 dell'articolo 2 è soppresso;
   b) al comma 3 dell'articolo 2 da: «la valutazione» a: «decimi» sono sostituite dalle seguenti: «il giudizio sintetico»;
   c) al comma 5 dell'articolo 2 la parola: «voto» è sostituita dalla seguente: «giudizio»;
   d) il comma 8 è così riformulato: La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, è espressa nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado con un giudizio sintetico (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo);
   e) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «L'ammissione all'esame di Stato è disposta dal consiglio di classe a maggioranza di due terzi, previo accertamento della prescritta frequenza ai lini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha raggiunto un livello essenziale negli apprendimenti e nelle competenze»;
   f) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: »È abrogato l'articolo 22, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004«;
   g) sostituire il comma 6 con il seguente: »All'esito dell'esame di Stato, che è espresso dal giudizio sintetico, concorrono gli esiti delle prove scritte e orali e i livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno nelle varie discipline. Il giudizio finale è basato sui giudizi ottenuti nelle singole discipline nel corso dell'anno e sui giudizi ottenuti nelle singole prove d'esame. La certificazione delle competenze concorre nella valutazione complessiva dell'alunno da parte del Consiglio di classe ai fini dell'esito dell'esame di Stato«;
   h) al comma 7 dell'articolo 3 sopprimere le parole: »ivi compresa la prova di cui al comma 4”;
   i) all'articolo 3, sopprimere il comma 8.
13. 01. (ex 11. 0.1000.) Vacca, Marzana, Chimienti, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo.

A.C. 2994-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il risarcimento).

  1. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.
  2. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.
(Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il risarcimento).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti oltre i 36 mesi, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, pari a 70 milioni di euro per il 2016 e pari a 50 milioni per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
14. 1. (ex 12. 24.) Simonetti, Borghesi.

  Sopprimerlo.
*14. 2. (ex *12. 9.) Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sopprimerlo.
*14. 3. (ex*12. 23.) Simonetti, Borghesi.

  Sopprimerlo.
*14. 4. (ex *12. 31.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e.
**14. 5. (ex *12. 32.) Pannarale, Costantino, Giancarlo Giordano.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e.
**14. 6. (ex *12. 1.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e.
**14. 7. (ex*12. 10.) Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e.
**14. 8. (ex*12. 27.) Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi con le seguenti: sono automaticamente convertiti in contratti a tempo indeterminato qualora superino la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi, a valere sul turn-over.
14. 9. (ex 12. 14.) Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: Il personale di cui al precedente periodo ha diritto ad una quota riservata di posti nel primo concorso utile bandito per la categoria di appartenenza.
14. 10. (ex 12. 15.) Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, sostituire le parole da: 10 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 60 milioni a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere, in fine il seguente periodo: All'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, per 50 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
14. 11. (ex 12. 43.) Pannarale, Costantino, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi 334 e 336 sono soppressi.
  4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2015, ed a 51 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi ad invarianza della consistenza complessiva.
14. 12. (ex 12. 39.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Placido, Airaudo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è soppresso. Per far fronte ai relativi oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2015 e a 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 , si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
14. 13. (ex 12. 41.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Placido, Airaudo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 333 è soppresso. Per far fronte ai relativi oneri pari a 45 milioni di euro per l'anno 2015, ed a 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
14. 14. (ex 12. 40.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Placido, Airaudo.

A.C. 2994-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni pubbliche).

  1. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è confermato per l'anno scolastico 2015/2016, in deroga al limite numerico di cui al medesimo primo periodo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.
(Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni pubbliche).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni).

  1. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1o settembre 2015, fatte salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla Parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola utilizzato presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può essere ulteriormente posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sottoposto, a domanda, alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
15. 1. (ex 13. 16) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per quanto riguarda il personale della scuola, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge permangono per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsto per essi.
15. 2. (ex 13. 5.) Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I docenti e dirigenti scolastici di cui al suddetto contingente assegnati presso gli uffici scolastici regionali e articolazioni territoriali già selezionati con le procedure selettive espletate nell'anno scolastico 2013-14, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e confermato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono opportunamente utilizzati per gli anni scolastici successivi ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente legge nelle sedi attualmente ricoperte e nelle correnti e/o ulteriori funzioni che si renderà necessario attribuire loro previa riutilizzazione delle graduatorie già approvate.
15. 3. Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I docenti e dirigenti scolastici di cui al suddetto contingente assegnati presso gli uffici scolastici regionali e articolazioni territoriali già selezionati con le procedure selettive espletate nell'anno scolastico 2013-14, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e confermato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono opportunamente utilizzati per gli anni scolastici successivi ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente legge nelle sedi attualmente ricoperte e nelle correnti e/o ulteriori funzioni che si renderà necessario attribuire loro.
15. 4. Centemero, Palmieri, Lainati.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. Il comma 330 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente: ”Il terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni è soppresso a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017. Il secondo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni è soppresso a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3:
   all'alinea dopo le parole: 15, comma 2, aggiungere le seguenti: e comma 3;
   dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
15. 5. Santerini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis
(Adempimento degli oneri già previsti per l'istituto musicale di Ceglie Messapica).

  1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 43, si rende immediatamente operativo il contributo ministeriale annuale del Ministero dell'economia e delle finanze per il funzionamento dell'Istituto musicale di Ceglie Messapica accorpato al Conservatorio statale di musica «Tito Schipa» di Lecce, ivi compresi gli oneri per il trattamento economico e la stabilizzazione del personale docente e tecnico ivi operante, secondo la convenzione 7 marzo 2006 tra comune di Ceglie Messapica e Ministero dell'economia e delle finanze.
15. 01. (ex 13. 01.) Ciracì, Altieri, Marti, Centemero.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Trasferimento di funzioni e attività amministrative delle scuole al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

  1. Per le finalità stabilite dalla presente legge e, in particolare, allo scopo di garantire una più efficace ed efficiente gestione delle attività amministrative e di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato, per l'anno 2015, ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2016, di 413 unità di personale, dotate di competenze professionali specifiche in materia di istruzione, di cui 30 dirigenti tecnici, 10 dirigenti amministrativi, 330 funzionari, area III, posizione economica F1 e 43 collaboratori amministrativi, Area II, posizione economica F2.
  2. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 1 potranno essere effettuate in deroga sia alle ordinarie procedure autorizzatorie sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per l'attuazione dell'articolo 15-bis, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2016.
  3-ter. Al maggior onere di cui all'articolo 15-bis, pari ad euro 20.000.000,00 a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
15. 02. (vedi 13. 01000) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola).

  1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.
  4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 5.
  5. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
15. 03. (ex 13. 03.) Centemero, Palmieri.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, considerati gli effetti conseguenti al piano straordinario di assunzioni del personale docente nei ruoli statali, le scuole paritarie sono autorizzate ad utilizzare docenti in possesso del necessario titolo di studio ancorché sprovvisti della abilitazione all'insegnamento, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62.
15. 04. (ex 13. 04.) Palmieri.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Internalizzazione dei servizi di pulizia e dei servizi di collaboratore scolastico).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, assunto anche con contratti di collaborazione, nonché i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, riconducibili a funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, occupati, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno tre anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle medesime istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, sono inseriti, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico in virtù del servizio prestato presso le scuole da almeno tre anni e con modalità di inserimento da calcolare in base alla metà del punteggio di servizio rispetto a quello del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) già inserito nelle graduatorie.
15. 05. (ex 13. 05.) Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Cristian Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Proroga di disposizioni in materia previdenziale per il personale docente).

  1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. Ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 4.335 soggetti e nel limite massimo di spesa di 103,63 milioni di euro per l'anno 2015, di 261,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 234,9 milioni di euro per l'anno 2017 e di 101,9 milioni di euro per l'anno 2018, 87,8 milioni di euro per l'anno 2019. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2015, al personale di cui al citato comma 1.
  4. Ai soli fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Il trattamento di fine servizio, comunque denominato, è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013 e la legge n. 190 del 82014.
  5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nei limiti di spesa di cui al comma 2, con le risorse derivanti dal comma 5.
  6. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  «1-ter. L'importo di 960 euro di cui al comma 1-bis, numeri 1) e 2), è ridotto a 945 euro per l'anno 2015, 930 euro per l'anno 2016, 935 euro per l'anno 2017, 950 per ciascuno degli anni 2018 e 2019».
15. 06. (ex 13. 01002.) Marzana, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, considerati gli effetti conseguenti al piano straordinario di assunzioni del personale docente nei ruoli statali, le scuole paritarie sono autorizzate ad utilizzare docenti in possesso del necessario titolo di studio ancorché sprovvisti della abilitazione all'insegnamento, in deroga a quanto previsto all'articolo 1 comma 4 lettera g) legge n. 62 del 2000.
15. 07. (ex 13. 08.) Falcone, Molea.

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Gli eventuali risparmi di spesa conseguenti a scioperi del personale dipendente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca confluiscono nei fondi MOF.
15. 08. (ex 13. 01001.) Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Vacca, Di Benedetto.

A.C. 2994-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo IV

ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME

Art. 16.
(Open data).

  1. È istituito il Portale unico dei dati della scuola.
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con l'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e in applicazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al Sistema nazionale di valutazione, l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, compresi quelli delle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, i dati dell'Osservatorio tecnologico, i materiali didattici e le opere autoprodotti dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto secondo le modalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico.
  3. Il Portale di cui al comma 1, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del curriculum dello studente di cui all'articolo 3 e il curriculum del docente di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b).
  4. Il Portale di cui al comma 1 pubblica, inoltre, la normativa, gli atti e le circolari in conformità alle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  5. I dati presenti nel Portale di cui al comma 1 o comunque nella disponibilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non possono più essere oggetto di richiesta alle istituzioni scolastiche.
  6. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per la predisposizione del Portale di cui al comma 1 e, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 100.000 annui per le spese di gestione e di mantenimento del medesimo Portale.
  7. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche ed educative nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, attraverso la creazione di un canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche medesime, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza. Il servizio di assistenza è realizzato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  8. Ai fini di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1o febbraio 2001, n. 44.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.
(Open data).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: statale e paritaria.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo, aggiungere infine il seguente comma:
    9. Ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.196, per un importo pari a 20 milioni per l'anno 2015 e a 10 milioni a decorrere dal 2016.
16. 1. (ex 14. 12.) Simonetti, Borghesi.
(Inammissibile)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del sistema nazionale di istruzione e formazione, con le seguenti: del sistema educativo di istruzione e formazione,

  Conseguentemente, al medesimo comma 2:
   al primo periodo, sostituire le parole
ai bilanci delle scuole con le seguenti: ai bilanci delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione;
    al secondo periodo, sostituire le parole: sistema scolastico con le seguenti sistema educativo di istruzione e formazione;
   al comma 7, dopo le parole: istituzioni scolastiche ed educative aggiungere la seguente: statali.
16. 2. (ex 14. 4.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: docenza, aggiungere le seguenti: le operazioni di gestione amministrativa, previdenziale e di mobilità del personale docente di ruolo,

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dall'anno scolastico 2016-2017 le operazioni del personale di ruolo devono avvenire esclusivamente tramite sistema informativo on line.
16. 3. (ex 14. 5.) Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: 15 del decreto legge, n. 133 fino alla fine le periodo con le seguenti: 6 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
16. 4. (ex 14. 6.) Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Una sezione del portale è dedicata ad una community network peer to peer a disposizione di docenti, genitori e studenti che offre mezzi di comunicazione on-line tra cui forum di discussione chat room per la condivisione di esperienze educative finalizzate a connettere a livello nazionale le comunità educanti del territorio.
16. 5. (ex 14. 8.) Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: , provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi contabili, alla disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati.
16. 400. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di rafforzare l'autonomia scolastica, il predetto decreto interministeriale è emanato nel rispetto del principio di trasferimento, alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa, compreso il pagamento del personale docente e non docente, attraverso l'istituzione di una quota capitaria individuata in base al numero effettivo degli alunni iscritti, tenendo conto del costo medio per alunno, calcolato in relazione al contesto territoriale, alla tipologia dell'istituto, alle caratteristiche del piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
16. 6. Gelmini, Centemero, Ciracì, Catanoso, Palmieri, Lainati.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  9. Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è autorizzata la spesa di euro 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019. La spesa è destinata prioritariamente:
   a) alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti;
   b) alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali;
   c) all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.”

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 2, sostituire le parole: 8.313.000 euro per l'anno 2016, a 37.563.000 euro per l'anno 2017, a 18.863.000 euro per l'anno 2018, a 21.763.000 con le seguenti: 313.000 euro per l'anno 2016, a 29.563.000 per l'anno 2017, a 10.863.000 per l'anno 2018, a 13.763.000.
16. 7. (ex 7.116.) Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Nel Programma Operativo Nazionale Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento, Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, i riferimenti alle istituzioni scolastiche sono da intendersi comprensivi sia delle istituzioni scolastiche statali che delle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.
16. 01. (ex *14. 01.) Palmieri, Centemero.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Nel Programma Operativo Nazionale «Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento», Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, i riferimenti alle istituzioni scolastiche sono da intendersi comprensivi sia delle «istituzioni scolastiche» statali che delle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.
16. 02. (ex *14. 02.) Falcone, Molea, Vargiu, Pinna.

A.C. 2994-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.
(School bonus).

  1. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  4. I limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, non si applicano al credito d'imposta di cui al presente articolo.
  5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  6. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in euro 7,5 milioni per l'anno 2016, in euro 15 milioni per l'anno 2017, in euro 20,8 milioni per l'anno 2018, in euro 13,3 milioni per l'anno 2019 e in euro 5,8 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.
(School bonus).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

  1. Sono stanziati 7,5 milioni per l'anno 2016, 15 milioni di euro per l'anno 2017, 20,8 milioni di euro per l'anno 2018, 13,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 a favore del fondo di istituto. Ai maggiori oneri del presente articolo si provvede quanto disposto dall'articolo 26.
18. 1.(ex 16. 1000.) Vacca, Simone Valente.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(School bonus).

  Sono stanziati 7,5 milioni per l'anno 2016, 15 milioni di euro per l'anno 2017, 20,8 milioni di euro per l'anno 2018, 13,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 a favore del fondo di istituto.
18. 2.(ex 16. 4.) Vacca, Simone Valente.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(School bonus).

  1. Nelle more della piena attuazione della legge n. 62 del 2000, anche al fine di accogliere i principi della Risoluzione del Parlamento europeo del 14.3.1984 e della successiva n. 1904 del 4.10.2012, a partire dal periodo d'imposta 2015, per le spese documentate sostenute dai genitori per la frequenza di scuole del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 per un importo inferiore al costo standard annuo fissato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per ogni figlio iscritto agli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  2. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta risulti pari a zero, è attribuita, a partire dall'anno d'imposta 2015, una somma pari a euro 1.000 quale rimborso forfetario di parte delle rette versate a istituti scolastici paritari per ciascun figlio. A tal fine è previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'istituzione di un Fondo, per l'anno 2015, con una dotazione pari a 20 milioni di euro.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme.
18. 20.(ex 17. 24.) Rubinato, Gigli.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(School bonus).

  1. Nelle more della piena attuazione della legge n. 62 del 2000, anche al fine di accogliere i principi della Risoluzione del Parlamento europeo del 14.3.1984 e della successiva n. 1904 del 4.10.2012, a partire dal periodo d'imposta 2015, per le spese documentate sostenute dai genitori per la frequenza di scuole del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 per un importo inferiore al costo standard annuo fissato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per ogni figlio iscritto agli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  2. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta risulti pari a zero, è attribuita, a partire dall'anno d'imposta 2015, una somma pari a euro 1.000 quale rimborso forfetario di parte delle rette versate a istituti scolastici paritari per ciascun figlio. A tal fine è previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'istituzione di un Fondo, per l'anno 2015, con una dotazione pari a 20 milioni di euro.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme.

  Conseguentemente,
   all'articolo 26, comma 3, sostituire le parole a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede: con le seguenti a 3.020 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.056,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.096,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.020 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.032,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.075,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.115,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

  Conseguentemente,
   all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) quanto a 500.000.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
18. 21.(ex 17. 1002.) Rubinato, Gigli.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire le parole: di tutti gli istituti con le seguenti: delle scuole statali o degli enti locali.
18. 3.(ex 16. 8.) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 1, sostituire le parole: del sistema nazionale di istruzione, con le seguenti: scolastici statali e delle scuole paritarie degli enti locali.
18. 4.(ex 16. 27.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 1, dopo le parole: del sistema nazionale di istruzione aggiungere la seguente: statale.
18. 5.(ex 16. 29.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 1, dopo le parole: potenziamento di quelle esistenti inserire le seguenti:, anche paritarie,.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n.190, per un importo pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 5 milioni per l'anno 2015 e a 10 milioni a decorrere dal 2016.
18. 6.(ex 16. 22.) Simonetti, Borghesi.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo le parole: occupabilità degli studenti inserire le seguenti: e incentivino la prosecuzione degli studi.
18. 7.(ex 16. 6.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 1, dopo le parole: occupabilità degli studenti inserire le seguenti: per la cui utilizzazione Comuni, Province e Città metropolitane istituiscono un apposito capitolo di bilancio con destinazione vincolata all'istituzione scolastica destinataria dell'erogazione.
18. 8.(ex 16. 1.) Squeri, Russo, Altieri, Ciracì, Centemero.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le istituzioni scolastiche non possono chiedere contributi volontari generalizzati alle famiglie all'atto dell'iscrizione ad inizio anno scolastico, ma solo per singole attività didattiche inserite nel Piano dell'offerta formativa extracurriculari o per singoli progetti. Le risorse economiche derivanti dal contributo volontario delle famiglie non possono essere utilizzate per l'acquisto di materiali di consumo e attrezzature didattiche.
18. 9.(ex 16. 9.) Vacca, Simone Valente.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite bonifico bancario o postale ovvero ogni altro mezzo idoneo a garantire la tracciabilità dei pagamenti, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che effettua l'erogazione liberale e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
18. 10.(ex 16. 19.) Alberti, Simone Valente.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
18. 11.(ex 16. 18.) Alberti, Simone Valente.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Il credito d'imposta non è in ogni caso cumulabile con le detrazioni previste dal successivo articolo 17, e dall'articolo 15, comma 1, lettera i-octies) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
18. 12.(ex 16. 17.) Alberti, Simone Valente.

  Sopprimere il comma 4.
18. 13.(ex 16. 10.) Vacca, Simone Valente.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. I limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni non si applicano al credito d'imposta di cui al presente articolo. Le erogazioni in denaro che superano i detti limiti, sono versate in apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per essere ripartire fra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione in proporzione al numero di alunni iscritti.
18. 14.(ex 16. 11.) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 5, sostituire le parole: comunicano mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento con le seguenti: versano mensilmente il 50 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento allo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
   5-bis. Le risorse di cui al precedente comma sono ripartite secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 4-quaterdecies dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni dalla legge.
18. 15.(ex 16. 12.) Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: comunicano mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento con le seguenti: versano mensilmente il 50 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento allo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in funzione di parametri che considerino anche il reddito medio procapite e il tasso di dispersione scolastico.
18. 16.(ex 16. 14.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: comunicano mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento con le seguenti: versano mensilmente il 20 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento allo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in funzione di parametri che considerino anche il reddito medio procapite e il tasso di dispersione scolastico.
18. 17.(ex 16. 15.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: comunicano con la seguente: versano;

  Conseguentemente al medesimo periodo:
   dopo le parole:
di tale ammontare aggiungere le seguenti: e della quota successivamente ricevuta.
   sostituire le parole: nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le seguenti: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla destinazione delle erogazioni stesse e ne dà pubblicazione tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile.
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le istituzioni scolastiche tramite il proprio sito web istituzionale comunicano la destinazione delle risorse ricevute che è rinvenibile pure sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
18. 18.(ex 16. 13.) Marzana, Simone Valente.

  Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È vietata, pena la revoca del credito d'imposta di cui al precedente comma 1, ogni forma di comunicazione in merito all'erogazione liberale di cui al presente articolo che abbia lo scopo o l'effetto, diretto od indiretto, di promuovere l'attività d'impresa o la professione svolta dal soggetto erogante nonché per il perseguimento di uno scopo di lucro.
18. 19.(ex 16. 7.) Vacca, Simone Valente.

A.C. 2994-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo V

AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 17.
(Cinque per mille).

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-novies, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
    «e-bis) istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione»;
   b) al comma 4-duodecies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le istituzioni scolastiche di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), sono incluse di diritto tra i soggetti ammessi al riparto»;
   c) dopo il comma 4-quaterdecies è inserito il seguente:
  «4-quaterdecies.1. In sede di dichiarazione dei redditi, a partire dall'anno 2016, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), indicano l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la suddetta quota. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo, con una dotazione di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2017, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 30 novembre 2016, destinato al finanziamento delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con ulteriore decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 30 novembre 2016, sono stabiliti i criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche in misura proporzionale alle scelte espresse, nel limite dell'80 per cento delle disponibilità iscritte nel fondo. La rimanente quota parte del 20 per cento del predetto fondo è destinata alle istituzioni scolastiche presso le quali l'attribuzione effettuata ai sensi del periodo precedente determina un'assegnazione per alunno inferiore a una soglia determinata annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.
(Cinque per mille).

  Sopprimerlo.
*17. 1. (ex*15. 8.) Brescia, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
(Approvato)

  Sopprimerlo.
*17. 2. Lenzi, Amato, Piazzoni, Capone, Grassi, D'Ottavio, Albini, Miotto, D'Incecco, Casati, Lattuca, Giorgis, Fassina, D'Attorre, Gregori, Zappulla, Iacono, Epifani, Bruno Bossio, Stumpo, Leva, Roberta Agostini, Zoggia, Speranza.
(Approvato)

  Sopprimerlo.
*17. 3. (ex *15. 29.) Palmieri, Rampelli.
(Approvato)

  Sopprimerlo.
*17. 4. (ex *15. 37.) Giancarlo Giordano, Pannarale.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso e-bis), con il seguente:
   e-bis) sostegno al sistema nazionale di istruzione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b) e c).
17. 5. (ex 15. 32.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:
   e-bis) sistema nazionale di istruzione;

  Conseguentemente:
   a) sopprimere la lettera b);
   b) alla lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies.1 con il seguente:
  «4-quaterdecies.1. I contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille delle imposte al sistema nazionale di istruzione di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), effettuano la scelta in sede di dichiarazione dei redditi secondo le modalità da determinarsi con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. La quota di risorse attribuita al sistema di istruzione nazionale a seguito del riparto delle somme di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».
17. 6. (ex 15. 12.) Vacca, Pisano.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso e-bis), con il seguente:
   e-bis) sostegno al sistema nazionale statale di istruzione;

  Conseguentemente:
   sostituire la lettera b) con la seguente:
   «b) La somma complessiva delle risorse di cui al presente comma è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per essere indirizzata alle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione in base a criteri di proporzionalità per zone di reddito, dando priorità alle istituzioni poste in zone a basso reddito»;
   b) sopprimere la lettera c).
17. 7. (ex 15. 33.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Paglia.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:
   «e-bis) scuole statali e degli enti locali del sistema nazionale di istruzione»;

  Conseguentemente:
   a) alla lettera b) sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: scuole statali e degli enti locali;
   b) alla lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies.1 con il seguente:
  «4-quaterdecies.1 In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies lettera e-bis), indicano una istituzione scolastica statale o di un ente pubblico locale. La quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche a seguito del riparto delle somme di cui all'articolo 1 , comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per essere ripartita tra le singole istituzioni statali e degli enti pubblici locali in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno di competenza della dichiarazione dei redditi ove è stata effettuata la scelta di destinazione del cinque per mille, ferma restando la destinazione di quota parte della somma complessiva pari al 1 0 per cento, alle istituzioni poste in zone a basso reddito secondo i criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
17. 8. (ex 15. 16.) Vacca, Pisano.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:
   «e-bis) scuole statali del sistema nazionale di istruzione;

  Conseguentemente:
   a) alla lettera b) sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: scuole statali;
   b) alla lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies.1 con il seguente:
  »4-quaterdecies.1 In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), indicano una istituzione scolastica statale. La quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche a seguito del riparto delle somme di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per essere ripartita tra le singole istituzioni statali e degli enti pubblici locali in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno di competenza della dichiarazione dei redditi ove è stata effettuata la scelta di destinazione del cinque per mille, ferma restando la destinazione di quota parte, pari al 10 per cento della somma complessiva ricevuta da ciascun istituto beneficiario, all'acquisto di materiale didattico e alla formazione del personale scolastico in relazione alla disabilità e ai bisogni educativi speciali”.
17. 9. (ex 15. 11.) Marzana.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:
   «e-bis) scuole statali e degli enti locali del sistema nazionale di istruzione»;

  Conseguentemente:
   a) alla lettera b) sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: scuole statali e degli enti locali;
   b) alla lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies.1 con il seguente:
  «4-quaterdecies.1 In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), indicano una istituzione scolastica statale o di un ente pubblico locale. La quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche a seguito del riparto delle somme di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per essere ripartita tra le singole istituzioni statali e degli enti pubblici locali in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno di competenza della dichiarazione dei redditi ove è stata effettuata la scelta di destinazione del cinque per mille».
17. 10. (ex 15. 9.) Vacca, Pisano.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:
   «e-bis) scuole statali e degli enti locali del sistema nazionale di istruzione»;

  Conseguentemente:
   a) alla lettera b) sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: scuole statali e degli enti locali;
   b) alla lettera c), capoverso 4-quaterdecies.1 apportare le seguenti modifiche:
    1) al primo periodo, sostituire le parole: «l'istituzione scolastica» con le seguenti: «la scuola statale e dell'ente locale»;
    2) al secondo periodo, sostituire le parole: «istituzioni scolastiche» con le seguenti: «scuole statali e degli enti locali»;
    3) al secondo periodo, sostituire la parola: «istituzioni» ovunque ricorra, con le seguenti: «scuole statali e degli enti locali»;
    4) al secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 10 per cento» con le seguenti: «pari al 30 per cento»;
17. 11. (ex 15. 15.) Vacca, Alberti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:
   «e-bis) scuole statali e degli enti locali del sistema nazionale di istruzione»;

  Conseguentemente:
   a) alla lettera b), sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: scuole statali e degli enti locali.
   b) alla lettera c), capoverso 4-quaterdecies.1:
    1) al primo periodo, sostituire le parole: «l'istituzione scolastica» con le seguenti: «la scuola statale e dell'ente locale»;
    2) al secondo periodo, sostituire le parole: «istituzioni scolastiche» con le seguenti: «le scuole statali e degli enti locali»;
17. 12. (ex 15. 18.) Vacca, Alberti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:
   «e-bis) istituzioni scolastiche e formative del sistema nazionale di istruzione e formazione;».

  Conseguentemente:
   a) alla lettera b), sostituire le parole: Le istituzioni scolastiche con le seguenti: Le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative del sistema di istruzione e formazione professionale;
   b) alla lettera c), capoverso 4-quaterdecies.1, primo periodo, sostituire le parole: l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione con le seguenti: l'istituzione scolastica o formativa del sistema nazionale di istruzione e formazione.
17. 13. (ex 15. 2.) Centemero, Gelmini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:
e bis) istituzioni scolastiche statali e scuole paritarie degli enti locali;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies.1 con il seguente:
  4-quaterdecies.1. In sede di dichiarazione dei redditi, a partire dall'anno 2016, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille ai soggetti di cui al precedente comma 4-novies, lettera e-bis), indicano il sistema nazionale d'istruzione statale. Tale somma sarà iscritta nel fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, per essere ripartita, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 novembre 2016, tra le singole istituzioni scolastiche statali e scuole paritarie degli enti locali, dando priorità a quelle ubicate in zone a basso reddito.
17. 14. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso e-bis) con il seguente: e bis) istituzioni scolastiche statali e scuole paritarie degli enti locali;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), capoverso 4-terdecies.1, primo periodo, sostituire le parole: «l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione» con le seguenti: «un'istituzione scolastica statale o una scuola paritaria degli enti locali»
17. 15. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:
   e-bis) istituzioni scolastiche e formative del sistema nazionale d'istruzione e formazione;
17. 17. Gelmini, Palmieri, Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:
   «e-bis) istituzioni scolastiche statali e scuole paritarie degli enti locali».
17. 18. (ex 15. 35.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Paglia, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:
   «e-bis) istituzioni scolastiche statali».
17. 19. (ex 15. 27.) Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso e-bis), dopo le parole: istituzioni scolastiche inserire le seguenti: statali e paritarie.
17. 20. (ex 15. 25.) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso e-bis), dopo le parole: di istruzione inserire le seguenti: e percorsi di istruzione e formazione professionale.
17. 21. (ex 15. 24.) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: Le istituzioni scolastiche con le seguenti: Le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative del sistema nazionale d'istruzione e formazione professionale.
17. 22. (ex 15. 4.) Gelmini, Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) dopo il comma 4-septiesdecies è inserito il seguente:
  4-octiesdecies. In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), indicano l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la somma. La quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche a seguito del riparto delle somme di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per essere destinata alle singole istituzioni beneficiarie in misura proporzionale alle scelte espresse, ferma restando la destinazione di quota parte della somma complessiva pari al 10 per cento, alle istituzioni poste in zone a basso reddito secondo i criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
17. 23. (ex 15. 10.) Vacca.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies.1 con il seguente:
  4-quaterdecies.1 In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del 5 per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis) indicano il sistema scolastico nazionale statale. Tale somma sarà iscritta nel fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
17. 24. (ex *15. 28.) Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies.1 con il seguente:
  4-quaterdecies.1 In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del 5 per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), indicano il sistema scolastico nazionale statale. Tale somma sarà iscritta nel fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
17. 25. (ex *15. 36.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Nicchi, Paglia.

  Al comma 1, lettera c) capoverso 4-quaterdecies.1, sostituire il primo periodo con i seguenti: In sede di dichiarazione dei redditi, a partire dall'anno 2016, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille ai soggetti di cui al comma 4-novies, oltre ai soggetti di cui alle lettere da a) ad e), possono esercitare un'ulteriore opzione a favore degli istituti scolastici ai sensi della lettera e-bis), indicando l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la suddetta quota. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'esercizio della doppia opzione di cui al primo periodo.
17. 26. Lenzi, Patriarca, Beni, Piccione, Amato, Grassi, Gelli, Bonomo, D'Ottavio, Albini, Miotto, D'Incecco, Casati, Carnevali, Bindi.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera c), 4-quaterdecies.1, primo periodo, sostituire le parole da: l'istituzione scolastica fino alla fine del periodo con le seguenti: il sistema nazionale di istruzione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole da: in misura proporzionale alle scelte fino alla fine del comma, con le seguenti: in base a criteri di proporzionalità per zone di reddito, dando priorità alle istituzioni scolastiche poste in zone a basso reddito.
17. 27. (ex 0. 15. 3000. 1.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 4-quaterdecies.1, primo periodo, sostituire le parole da: l'istituzione scolastica fino alla fine del periodo con le seguenti: di devolvere la somma al sistema nazionale d'istruzione che provvederà susseguentemente a ripartire tali importi sulla base di criteri nazionali oggettivi ed obiettivi specifici.
17. 28. (ex 15. 1.) Ciracì, Altieri, Marti, Fucci, Centemero.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 4-quaterdecies.1, primo periodo, sostituire le parole: l'istituzione scolastica del sistema nazionale d'istruzione con le seguenti: le istituzioni scolastiche o formative del sistema nazionale d'istruzione e formazione professionale.
17. 29. (ex 15. 3.) Centemero, Palmieri, Lainati, Gelmini.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 4-quaterdecies.1 sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: da emanare entro il 30 novembre 2016.
17. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento)

  Al comma 1, lettera c), capoverso 4-quaterdecies.1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le risorse non ripartite, assegnate al fondo di cui al periodo precedente, vengono riallocate al fondo di cui all'articolo 24 della presente legge.”
17. 30. Catalano, Molea.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire la parola; 80 con la seguente: 20.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, ultimo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 80.
17. 31. Cuperlo, Pollastrini, Laforgia, Bossa, Giorgis, Roberta Agostini, Fontanelli, Lattuca, Terrosi, Cenni, Carra, Carlo Galli, Fossati, Argentin, Miotto, Albini, Zappulla, Iacono Epifani, Bruno Bossio, Stumpo, Leva, Roberta Agostini, Zoggia.

  Al comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire la parola; 80 con la seguente: 30.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, ultimo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 70.
17. 32. Cuperlo, Pollastrini, Laforgia, Bossa, Giorgis, Roberta Agostini, Fontanelli, Lattuca, Terrosi, Cenni, Carra, Carlo Galli, Fossati, Argentin, Miotto, Albini, Epifani, Bruno Bossio, Stumpo, Leva, Roberta Agostini, Zoggia,.

  Al comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire la parola; 80 con la seguente: 40.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, ultimo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60.
17. 33. Cuperlo, Pollastrini, Laforgia, Bossa, Giorgis, Roberta Agostini, Fontanelli, Lattuca, Fassina, D'Attorre, Terrosi, Cenni, Carra, Carlo Galli, Fossati, Argentin, Miotto, Albini, Gregori Epifani, Bruno Bossio, Stumpo, Leva, Roberta Agostini, Zoggia, Marroni.

  Al comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire la parola; 80 con la seguente: 50.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, ultimo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 50.
17. 34. Cuperlo, Pollastrini, Laforgia, Bossa, Giorgis, Roberta Agostini, Fontanelli, Lattuca, Terrosi, Cenni, Carra, Carlo Galli, Fossati, Argentin, Miotto, Albini Epifani, Bruno Bossio, Stumpo, Leva, Roberta Agostini, Zoggia, Marroni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 4-quaterdecies.1, ultimo periodo, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «60 per cento».
17. 35. Giorgis, Lattuca, Pollastrini, Zappulla, Iacono Epifani, Bruno Bossio, Stumpo, Leva, Roberta Agostini, Zoggia, Bindi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 4-quaterdecies.1, ultimo periodo, sostituire le parole 20 per cento con le seguenti: 40 per cento.
17. 36. Giorgis, Lattuca, Pollastrini Epifani, Bruno Bossio, Stumpo, Leva, Roberta Agostini, Zoggia, Bindi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 4-quaterdecies.1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente articolo non sono in alcun modo alternative alla possibilità di destinare il cinque per mille ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere da a) ad e) del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
17. 37. Palmieri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In sede di riparto delle somme del Fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per le finalità di cui al presente articolo è destinata una quota non superiore al 20 per cento del Fondo stesso.
17. 38. (ex *15. 1000.) Santerini, Lo Monte.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono in alcun modo alternative alla possibilità di destinare il cinque per mille ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere da a) ad e) del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
17. 39. Beni, Bonomo, D'Ottavio.
(Inammissibile)

A.C. 2994-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica).

  1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   «e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera;».

  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fini delle predette attività di verifica, il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente alle Camere una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.
(Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica).

  Sopprimerlo.
19. 1. (* ex 17. 1.) Di Lello.

  Sopprimerlo.
19. 2. (* ex 17. 34.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.

  1. Sono stanziati 116 milioni di euro per l'anno 2016 e 64 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 della legge 10 marzo 2000, n. 62.
19. 3.(ex 17. 19. ) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.

  1. Nelle more della piena attuazione della legge n. 62 del 2000, anche al fine di accogliere i principi della Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 1984 e della successiva n. 1904 del 4 ottobre 2012, a partire dal periodo d'imposta 2015, per le spese documentate sostenute dai genitori per la frequenza di scuole paritarie primarie o secondarie di primo o secondo per un importo inferiore al costo standard annuo fissato dal Miur per ogni figlio iscritto agli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  2. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2014 risulti pari a zero, è attribuita, a partire dall'anno 2015, una somma pari a euro 1.000 quale rimborso forfetario di parte delle rette versate a istituti scolastici paritari per ciascun figlio.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, sono individuate le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme.

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
19. 4.(ex 17. 30.) Gigli, Santerini, Lo Monte, Sberna, Rubinato.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:
   e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, a condizione che il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del contribuente nell'anno in cui ha effettuato la spesa non sia superiore a 22.000 euro. Con decreto del Ministro delle economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuato il tetto massimo di spesa per alunno o studente. Dalle disposizioni di cui alla presente lettera, non deve derivare una maggior onere finanziario a carico dello Stato superiore 66.400.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera.
19. 5.(ex 17. 10.) Vacca, Alberti, Simone Valente.

  Al comma 1, sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:
   e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, a condizione che il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del contribuente nell'anno in cui ha effettuato la spesa non sia superiore a 11.000 euro. Con decreto del Ministro delle economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuato il tetto massimo di spesa per alunno o studente. Dalle disposizioni di cui alla presente lettera, non deve derivare una maggior onere finanziario a carico dello Stato superiore 66.400.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera.
19. 6.(ex 17. 9.) Vacca, Alberti, Simone Valente.

  Al comma 1, capoverso e-bis), dopo la parola: scuole inserire le seguenti: statali e paritarie,

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, inserire il seguente:. I beneficiari della detrazione sono individuati con i criteri stabiliti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62;.
19. 7.(ex 17. 1007. ) Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

  Al comma 1, capoverso e-bis, sopprimere le parole: del primo ciclo d'istruzione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   sopprimere le parole: del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni; sostituire le parole: per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente con le seguenti: per un importo annuo non superiore a 600 euro per alunno o studente, a condizione che il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del contribuente non sia superiore a 11.000 euro.
19. 8.(ex 17. 8.) Vacca, Alberti, Simone Valente.

  Al comma 1, capoverso e-bis, sopprimere le parole: del primo ciclo d'istruzione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   sopprimere le parole: del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni; sostituire le parole: per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente con le seguenti: per un importo annuo non superiore a 560 euro per alunno o studente, a condizione che il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del contribuente non sia superiore a 22.000 euro.
19. 9.(ex 17. 7.) Vacca, Alberti, Simone Valente.

  Al comma 1, capoverso e-bis, sopprimere le parole: del primo ciclo d'istruzione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   sopprimere le parole: del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni;
   sostituire le parole: 400 euro con le seguenti: 550 euro.
19. 10.(ex 17. 6.) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 1, capoverso e-bis, sopprimere le parole: del primo ciclo d'istruzione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: non superiore a 400 euro per alunno o studente aggiungere le seguenti:, se il reddito complessivo non èsuperiore a 35.000 euro ed il nucleo familiare non è inferiore a 3 componenti.
19. 11.(ex 17. 18.) Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 1, capoverso e-bis, dopo le parole: primo ciclo d'istruzione aggiungere le seguenti: per un importo annuo non superiore a 1000 euro per alunno o studente.
19. 50. Rampelli.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso e-bis), sopprimere le parole: e della scuola secondaria di secondo grado.
*19. 12. Giorgis, Pollastrini.

  Al comma 1, capoverso e-bis), sopprimere le parole: e della scuola secondaria di secondo grado.
*19. 13. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Marzana

  Al comma 1, capoverso e-bis), sostituire le parole: del sistema nazionale di istruzione con le seguenti: statali e paritarie degli enti locali.
19. 14.(ex 17. 33.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, capoverso a-bis) dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti:, che accolgano gratuitamente alunni in disagiate condizioni sociali e somministrino ad essi la refezione scolastica gratuita, ai sensi dell'articolo 339 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
19. 15. (ex 17. 32.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Matarrelli.

  Al comma 1, capoverso e-bis), sostituire le parole: 400 euro con le seguenti: 1.000 euro.

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 400 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 100 milioni per l'anno 2015 e a 200 milioni a decorrere dal 2016.
19. 16.(ex 17. 25.) Simonetti, Borghesi.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso e-bis), sostituire le parole: 400 euro con le seguenti: 800 euro.

  Conseguentemente all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
   3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 19, comma 1, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2016 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
19. 17. Adornato, Scopelliti, Dorina Bianchi, Binetti, Vignali.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso e-bis), dopo le parole: non superiore a 400 euro per alunno o studente aggiungere le seguenti:, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, ovvero a 250 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 24.000 euro.
19. 18.(ex 17. 17.) Alberti, Simone Valente.

  Al comma 1, capoverso e-bis), dopo le parole: per alunno o studente aggiungere le seguenti: La detrazione di cui alla presente lettera è ammessa nei limiti di reddito previsti dall'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), rivalutati ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).
19. 19.(ex 17. 16.) Alberti, Simone Valente.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso e-bis) aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione di cui alla presente lettera spetta nei soli casi in cui nel comune di residenza del contribuente non siano istituite scuole statali ovvero, laddove istituite, nei casi di comprovata carenza di posti disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concreto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i comuni nei quali non risultano istituite scuole dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione statali nonché i comuni che versano in una situazione di comprovata carenza di posti disponibili;.
19. 20.(ex 17. 14. ) Brescia, Simone Valente.

  Al comma 1, capoverso e-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I beneficiari della detrazione sono individuati con i decreti stabiliti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, n. 106 di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62.
19. 21.(ex 17. 31.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Paglia.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. All'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono aggiunte le seguenti parole: «fatto salvo il caso di concessione in comodato gratuito dell'immobile da un ente non commerciale ad altro ente non commerciale».
19. 07.(ex 17. 02.) Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 248/2007 convertito nella legge n. 31 del 2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola.
19. 01.(ex 17. 05. ) Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge 62/2000 che ne facciano richiesta, il Comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole presenti nel territorio.
19. 02.(ex 17. 06. ) Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale delle «PMI per l'alternanza formazione-lavoro» presso il registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
  2. I requisiti a cui potranno iscriversi le imprese al registro di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'istruzione, Università e ricerca.
  3. Alle PMI di cui ai commi 1 e 2, fino a sette anni dalla data di inizio dell'attività dell'impresa o dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, si applicano le disposizioni a favore delle startup innovative di cui agli articoli 26 e 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione del 20 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
19. 03.(ex 17. 07.) Luigi Gallo, Simone Valente.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Parità tra statali e paritarie in materia di accesso ai dati anagrafici della popolazione).

  1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1999, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 che ne facciano richiesta, il Comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole presenti nel territorio».
19. 08.(ex 17. 08.) Falcone, Molea, Vargiu, Pinna.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Per l'anno 2015 è ammessa la detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento delle vacanze, certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della prestazione e l'indicazione del codice fiscale del destinatario della detrazione, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro annui per nucleo familiare, indipendentemente dal fatto che i genitori siano legalmente coniugati.
  2. Per il periodo d'imposta relativo all'anno 2015, in deroga all'articolo 9, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 717, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'assoggettamento all'imposta municipale propria concorre interamente alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali per gli immobili ad uso abitativo non locati.
19. 04.(ex 17. 011.) Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Denominazione del Ministero della pubblica istruzione).

  1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca è denominato ministero della Pubblica istruzione, dell'Università e della ricerca.
19. 05.(ex 17. 016.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Revoca e riassegnazione della quota capitaria in caso di trasferimento per disagio psico-fisico).

  1. Le risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 assegnate direttamente agli istituti scolastici con periodicità quadrimestrale, secondo i criteri e i parametri al decreto ministeriale 1o marzo 2007, n. 21 e di cui al decreto ministeriale n. 351 del 2014 e da questi erogate, sono ripartite in base al numero degli alunni.
  2. Al termine del primo e del secondo quadrimestre le risorse assegnate per quota capitaria agli studenti che hanno richiesto, con nulla-osta, il trasferimento ad altro Istituto del sistema nazionale pubblico di istruzione per disagio psico-fisico sono revocate all'Istituto a cui l'alunno è iscritto e attribuite all'Istituto di destinazione. Al termine dell'anno scolastico, a seguito di verifica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che attesti il superamento del disagio psico-fisico e del contributo educativo formativo e motivazionale all'alunno, all'Istituto di destinazione sono assegnate risorse pari alla quota capitaria medesima anche per l'anno scolastico successivo.
19. 06.(ex 17. 01000.) Rubinato, Gigli.

A.C. 2994-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 21.
(Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici).

  1. All'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono attribuiti anche compiti di indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica nonché di diffusione della cultura della sicurezza. La composizione dell'Osservatorio è integrata con la partecipazione delle organizzazioni civiche aventi competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti. È istituita una Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.
  2. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, è aggiornata annualmente e, per il triennio di riferimento, sostituisce i piani di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, ed è utile per l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, comprese le risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a beneficio degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle regioni. La programmazione nazionale è altresì utile per l'assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall'articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché quelle di cui al Fondo previsto dall'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo incrementato dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i cui termini e modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tali fini i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017.
  3. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché ai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, fatte salve quelle relative a interventi in corso di realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte, come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono destinate all'attuazione, nell'anno 2015, di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali beneficiari dei predetti finanziamenti trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla società Cassa depositi e prestiti Spa il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la revoca delle citate risorse ancora da erogare. Le conseguenti economie accertate, a seguito del completamento dell'intervento finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell'ambito della programmazione nazionale di cui al comma 2, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 22 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
  4. Le regioni sono tenute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fornire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all'esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella propria programmazione regionale predisposta ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 22 della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi.
  5. A valere sui rimborsi delle quote dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia scolastica, al netto delle eventuali somme ancora dovute ai beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica per essere impiegate, sulla base della programmazione regionale di cui al comma 2, nello stesso territorio ai quali erano destinate e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica. Le risorse sono altresì destinate agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 22 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Alle eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad audit riguardanti i progetti retrospettivi di cui al presente comma e alle conseguenti restituzioni delle risorse dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.
  6. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, da applicare nell'anno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014 comunicano, con le modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2015, le spese sostenute nell'anno 2014 per l'edilizia scolastica.
  7. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 102/04 del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stralcio, come rimodulati dalla delibera CIPE n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, è consentito agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. Le modalità della rendicontazione sono rese note attraverso il sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata rendicontazione nel termine indicato preclude l'utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilità dell'ente, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione triennale nazionale 2015-2017 di cui al comma 2, secondo modalità individuate dallo stesso Comitato, nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 22 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Al fine di garantire la sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con delibera CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi di intervento finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, il parere richiesto ai provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari si intende positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quelli presentati precedentemente. Gli enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione triennale nazionale 2015-2017, secondo modalità individuate dal medesimo Comitato.
  8. Il termine di utilizzo delle risorse previsto dal Fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo modificato dal comma 9 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2018.
  9. All'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: «inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico» sono sostituite dalle seguenti: «di edilizia scolastica e può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni».
  10. All'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-octies. I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di cui al comma 1 sono resi dalle amministrazioni competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo».

  11. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1o settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o novembre 2015».
  12. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, destinate alla realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare n. 8-00143 del 2 agosto 2011, delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinate alla programmazione nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 22 della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
  13. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  14. Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
  15. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 131, della legge n. 311 del 2004. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  2-ter. Le modalità di attuazione del comma 2-bis sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  16. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, le parole: «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.
(Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'Osservatorio per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è integrato nella propria composizione dalla Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
21. 1.(ex 19. 17.) Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 1, sostituire le parole: al quale con le seguenti: alla cui struttura tecnica di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23,.
21. 2.(ex 19. 1005.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 1, dopo le parole: sono attribuiti aggiungere le seguenti; senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
21. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere le parole: di programmazione degli interventi.
21. 3.(ex 19. 15.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 2, primo periodo sopprimere la parola: anche.
*21. 4.(ex 19. 2.) Squeri, Russo, Altieri.

  Al comma 2, primo periodo sopprimere la parola: anche.
*21. 5.(ex 19. 14.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: anche.
*21. 6.(ex 19. 34.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: conto dei dati con le seguenti: in debito conto i dati.
21. 7.(ex 19. 13.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica aggiungere le seguenti: la quale cura il coinvolgimento e la partecipazione degli istituti scolastici e delle principali associazioni e organizzazioni studentesche,.
21. 8.(ex 19. 11.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, aggiungere le seguenti: e previa integrazione e aggiornamento del Piano da parte delle regioni, entro il 31 dicembre 2015, sulla base delle richieste degli enti locali, e conseguente verifica da parte dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica della omogenea distribuzione territoriale degli interventi per scuole di ogni ordine e grado.
*21. 9.(ex 19. 3.) Squeri, Russo, Ciracì, Centemero, Altieri.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, aggiungere le seguenti: e previa integrazione e aggiornamento del Piano da parte delle regioni, entro il 31 dicembre 2015, sulla base delle richieste degli enti locali e conseguente verifica da parte dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica della omogenea distribuzione territoriale degli interventi per scuole di ogni ordine e grado.
*21. 10.(ex 19. 33.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle regioni con le seguenti: con canoni di locazione a carico dello Stato per come stabilito all'articolo 20.
21. 11.(ex 19. 1006.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: A tali fini i poteri derogatori aggiungere la seguente: esclusivamente.
21. 12.(ex 19. 12.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e sono utilizzabili per tutti gli interventi ricompresi nella stessa programmazione 2015-2017.
21. 13.(ex 19. 1007.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo scorrimento delle graduatorie che derivano da bandi regionali, viene effettuato in raccordo con le regioni competenti. A tal fine, l'Osservatorio permanente per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996 n. 23, svolge le necessarie attività di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte.
21. 14.(ex 19. 6.) Centemero, Gelmini.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sicurezza degli edifici scolastici aggiungere le seguenti: anche in relazione a quelli in cui è stata censita la presenza di amianto.
21. 15.(ex 19. 16.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: ancora da erogare aggiungere le seguenti: e la responsabilità civile e penale dei suddetti enti conseguente ad eventuali danni provocati dalla mancata segnalazione diretta alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.
21. 16.(ex 19. 1003.) Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: successiva assegnazione di ulteriori risorse statali aggiungere le seguenti: e la loro responsabilità civile e penale conseguente ad eventuali danni provocati dalla mancata segnalazione diretta alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.
21. 17.(ex 19. 1001.) Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica.
21. 18.(ex 19. 10.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. aggiungere le seguenti: Le risorse sono inoltre destinate agli interventi che si rendono necessari per la ristrutturazione e la messa a norma degli immobili degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, quali «Ambienti per l'apprendimento».
21. 19.(ex 19. 1.) Ciracì, Altieri, Marti, Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: è ridotta fino alla fine del comma con le parole: è eliminata.
*21. 20.(ex 19. 31.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: è ridotta fino alla fine del comma con le parole: è eliminata.
*21. 21.(ex 19. 5.) Squeri, Russo, Altieri.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da:, con le modalità fino a: 30 giugno 2015 con le seguenti: al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di 15 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.
21. 400. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2015 con le seguenti: entro il 15 luglio 2015.
21. 22.(ex 19. 9.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, al medesimo comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma.
21. 501. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 10, capoverso 2-octies, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: limitatamente alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e all'adeguamento degli stessi alla normativa antisismica.
21. 23.(ex 19. 18.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto aventi ad oggetto interventi di edilizia scolastica, l'ente aggiudicatore non può prevedere ribassi d'asta superiori al 15 per cento dell'importo dell'appalto stabilito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
21. 24.(ex 19. 8.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Sostituire il comma 16 con il seguente: 16. All'articolo 10, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni per l'anno 2015 e 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016».
21. 502. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Finanziamento del Fondo unico per l'edilizia scolastica).

  1. Al fine di incrementare le risorse destinate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, a decorrere dall'anno 2016, sono stanziati ulteriori 200 milioni annui che confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
21. 01. (ex 11. 10.) Vacca, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Marzana, Chimienti, D'Uva, Luigi Gallo.
(Inammissibile)

A.C. 2994-A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 22.
(Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici).

  1. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di cui all'articolo 26.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali di cui al comma 1, tenendo conto anche della vetustà degli edifici valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe per l'edilizia scolastica.
  3. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche di cui al comma 1 e di quelle eseguite tra il 2009 e il 2011 ai sensi dell'intesa tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sottoscritta il 28 gennaio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2009, previa acquisizione dei risultati da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, commi 2, 3, 4, 5, 8 e 12.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.
(Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici).

  Al comma 1, dopo la parola: crollo aggiungere la seguente: segnatamente.
22. 1. (ex 20. 3.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: anche attraverso fino a: enti locali proprietari.
*22. 2. (* ex 20. 1.) Squeri, Russo, Altieri.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: anche attraverso fino a: enti locali proprietari.
*22. 3. (* ex 20. 6.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Pellegrino, Zaratti.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Obbligo di residenza nel comune in cui si sostiene l'esame di maturità).

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto il seguente: «2-bis. Il candidato privatista agli esami di idoneità e maturità sostiene le relative prove presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza di tali istituzioni del medesimo indirizzo di studio prescelto, nel comune di residenza il candidato privatista sostiene gli esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nella provincia di residenza. Nel caso di assenza di istituzioni del medesimo indirizzo di studio nella provincia di residenza, il candidato privatista sostiene gli esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nella regione di residenza e, infine, nel caso di assenza di istituzioni del medesimo indirizzo di studio anche nella regione di residenza, il candidato sostiene gli esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nelle regioni immediatamente confinanti. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato privatista presenta la domanda di ammissione agli esami di maturità, non può accogliere un numero di candidati privatisti superiore al venti per cento degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima».
22. 01. (ex 20. 02.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).

  1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera f), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali»;
   b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «i) attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante».
22. 02. (ex 20. 03.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).

  1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti i seguenti:
  4-ter. Per il mantenimento della parità il gestore o il rappresentante legale dell'istituto o della scuola deve dichiarare, alla conclusione di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 31 luglio, al competente ufficio scolastico regionale la permanenza del possesso dei requisiti previsti dal comma 4 a cui devono essere allegate le attestazioni relative a:
   a) i dati relativi ai coordinatori delle attività educative e didattiche e ai docenti;
   b) il numero delle sezioni, delle classi, degli alunni frequentanti e il numero di titoli di studio rilasciati divisi per tipologia, il numero di titoli di studio rilasciati a candidati privatisti;
   c) la composizione degli organi collegiali;
   d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell'offerta formativa (POF) che deve essere conservato agli atti della scuola;
   e) le quietanze del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante.

  In caso di mancata presentazione della dichiarazione e degli allegati delle attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma, l'ufficio scolastico regionale revoca il riconoscimento della parità a partire dall'anno scolastico immediatamente successivo.

  4-quater. Gli uffici scolastici regionali competenti effettuano, presso tutte le scuole paritarie dell'infanzia e dell'istruzione primaria e secondaria, verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Le verifiche saranno disposte presso ciascuna scuola paritaria con periodicità non superiore ad un anno, sulla base di un apposito piano annuale regionale di verifica dei requisiti (PARV). Ogni ufficio scolastico regionale predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano annuale regionale di verifica dei requisiti. Il piano è il documento in cui sono programmati i tempi e indicate le modalità delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Al dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva alla retribuzione ordinaria, a partire dall'anno retributivo di riferimento e per i due anni successivi, qualora non venga predisposto il PARV entro il 30 settembre di ogni anno. Ferma restando la periodicità non superiore a un anno, le verifiche sono effettuate ogni volta che l'ufficio scolastico regionale competente le ritenga opportune o necessarie anche a seguito di segnalazioni.
  4-quinquies. Nel caso in cui l'ufficio scolastico regionale accerti l'assenza anche di uno solo dei requisiti dichiarati di cui al comma 4 del presente articolo o riscontri la non veridicità delle attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 4-ter del presente articolo, la parità è revocata a partire dall'anno scolastico successivo per un periodo complessivo di 5 anni.
22. 03. (ex 20. 04.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).

  1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera f), è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali»;
   b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
  «i) attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante».

  2. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti i seguenti:
  «4-ter. Per il mantenimento della parità il gestore o il rappresentante legale dell'istituto o della scuola deve dichiarare, alla conclusione di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 31 luglio, al competente ufficio scolastico regionale la permanenza del possesso dei requisiti previsti dal comma 4 a cui devono essere allegate le attestazioni relative a:
   a) i dati relativi ai coordinatori delle attività educative e didattiche e ai docenti;
   b) il numero delle sezioni, delle classi, degli alunni frequentanti e il numero di titoli di studio rilasciati divisi per tipologia, il numero di titoli di studio rilasciati a candidati privatisti;
   c) la composizione degli organi collegiali;
   d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell'offerta formativa (POF) che deve essere conservato agli atti della scuola;
   e) le quietanze del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante.
   In caso di mancata presentazione della dichiarazione e degli allegati delle attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma, l'ufficio scolastico regionale revoca il riconoscimento della parità a partire dall'anno scolastico immediatamente successivo.

  4-quater. Gli uffici scolastici regionali competenti effettuano, presso tutte le scuole paritarie dell'infanzia e dell'istruzione primaria e secondaria, verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Le verifiche saranno disposte presso ciascuna scuola paritaria con periodicità non superiore ad un anno, sulla base di un apposito piano annuale regionale di verifica dei requisiti (PARV). Ogni ufficio scolastico regionale predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano annuale regionale di verifica dei requisiti. Il piano è il documento in cui sono programmati i tempi e indicate le modalità delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Al dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva alla retribuzione ordinaria, a partire dall'anno retributivo di riferimento e per i due anni successivi, qualora non venga predisposto il PARV entro il 30 settembre di ogni anno. Ferma restando la periodicità non superiore a un anno, le verifiche sono effettuate ogni volta che l'ufficio scolastico regionale competente le ritenga opportune o necessarie anche a seguito di segnalazioni.
  4-quinquies. Nel caso in cui l'ufficio scolastico regionale accerti l'assenza anche di uno solo dei requisiti dichiarati di cui al comma 4 del presente articolo o riscontri la non veridicità delle attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 4-ter del presente articolo, la parità è revocata a partire dall'anno scolastico successivo per un periodo complessivo di 5 anni.

  3. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunto il seguente:
  «5-bis le scuole paritarie hanno l'obbligo di reperire, prioritariamente, il personale docente da inserire nel proprio organico, ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nel piano dell'offerta formativa, dalle graduatorie degli istituti della provincia in cui è ubicata la sede scolastica».
22. 04. (ex 20. 05.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).

  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. le scuole paritarie hanno l'obbligo di reperire, prioritariamente, il personale docente da inserire nel proprio organico, ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nel piano dell'offerta formativa, dalle graduatorie degli istituti della provincia in cui è ubicata la sede scolastica».
22. 05. (ex 20. 06.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).

  1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000, n. 62, è così riformulato: «Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché la modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo».
22. 06. (ex 20. 07.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Interventi in materia di strutture educative).

  1. Al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 17 ottobre 2005 n. 226, su tutto il territorio nazionale e garantire l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica, le misure in materia di costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici e delle strutture, sono estese anche alle istituzioni formative accreditate che realizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale, anche con riferimento al potenziamento dei laboratori per garantire l'evoluzione didattica e tecnologica di tali percorsi.
22. 07. (ex 20. 01.) Centemero, Gelmini.

A.C. 2994-A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo VII

RIORDINO, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 23.
(Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:
    1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative;
    2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
    3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea;
    4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;
    5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;
   b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:
    1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;
    2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di formazione e apprendistato professionale, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:
     2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di trentasei crediti;
     2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di formazione e apprendistato, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;
    3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:
     3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;
     3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato;
     3.3) l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;
    4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di apprendistato, secondo la disciplina di cui agli articoli 8 e 9;
    5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;
    6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo princìpi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;
    7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo princìpi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;
    8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie;
   c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione nonché attraverso:
    1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
    2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;
    3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
    4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;
    5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;
    6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;
    7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
    8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali aventi riferimento al processo di integrazione scolastica;
    9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   d) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:
    1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale;
    2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo-scuola, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;
   e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:
    1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:
     1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;
     1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;
     1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;
    2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;
    3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;
    4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;
    5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;
    6) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;
    7) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;
   f) garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali;
   g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:
    1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:
     1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curriculum delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;
     1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;
     1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;
    2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;
    3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;
    4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;
    5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica e musicale e all'università;
    6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;
    7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;
    8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero;
   h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero attraverso:
    1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;
    2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;
    3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;
    4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;
   i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:
    1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;
    2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
  4. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, con le modalità e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
  6. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti dei decreti legislativi attuativi del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.
(Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione).

  Sopprimerlo.
*23. 19. (ex *21. 2) Ciracì, Altieri, Fucci, Marti, Centemero, Palmieri.

  Sopprimerlo.
*23. 20. (ex *21. 144) Vacca, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Chimienti, Di Benedetto.

  Sopprimerlo.
*23. 21. (ex *21. 205) Simonetti, Borghesi.

  Sopprimerlo.
*23. 22. (ex *21. 285) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Sopprimere il comma 1.
23. 23. (ex 21. 140) Vacca, Simone Valente.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 2;
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.;
   sopprimere il comma 5.
23. 24. (ex 21. 143) Vacca, Simone Valente.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 2;
   sostituire il comma 3 con il seguente: I decreti legislativi di cui al comma i sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.
   sopprimere il comma 5.
23. 27. (ex 21. 1076) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 1, dopo le parole il Governo inserire le seguenti: sentito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
23. 25. (ex 21. 141) Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 1, dopo le parole il Governo inserire le seguenti: in accordo con il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
23. 26. (ex 21. 142) Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
23. 28. (ex 21. 225) Centemero, Palmieri.

  Al comma 2, lettera a), all'alinea, dopo la parola: istruzione inserire le seguenti:, costituito dalle scuole statali, paritarie private o degli enti locali, a partire da quelle dell'infanzia.
23. 10. (ex 21. 1128) Rubinato, Fioroni, Sanga, Gigli.

  Al comma 2, lettera a) numero 1) sostituire le parole: la ridefinizione con le seguenti: l'implementazione.
23. 29. (ex 21. 1103) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).
23. 30. (ex 21. 31) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).
23. 31. (ex 21. 30) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 2, lettera a), numero 3, sopprimere le parole: e sostanziale e le parole da: anche apportando integrazioni fino alla fine del numero.
23. 32. (ex 21. 29) Marzana, Vacca, Simone Valente.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4.
23. 33. (ex 21. 28) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 5).
23. 34. (ex 21. 27) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*23. 35. (ex *21. 223) Centemero, Palmieri.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*23. 36. (ex *21. 40) Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Marzana.

  Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) riordino, adeguamento e semplificazione dei percorsi di formazione iniziale e reclutamento per l'accesso alla professione di docente nella scuola secondaria, in modo da renderli funzionali alla valorizzazione del ruolo sociale del docente, attraverso:
    1) la previsione di un corso-concorso, bandito annualmente e sulla base del fabbisogno espresso dalle singole scuole, aperto a tutti i candidati in possesso del titolo di laurea quinquennale;
    2) l'accesso per i vincitori ad un corso annuale di specializzazione all'insegnamento, che comprenda gli ambiti delle materie caratterizzanti e delle materie relative alla didattica e alla pedagogia;
    3) la previsione, all'interno dell'anno di specializzazione all'insegnamento, di un periodo di tirocinio professionale retribuito;
    4) il riordino delle classi disciplinari di concorso, con attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare, secondo principi di valorizzazione delle competenze specifiche nella disciplina insegnata;
    5) la ridefinizione della disciplina e delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo, al fine di renderle omogenee alla normativa comunitaria, prevedendo l'immissione in ruolo entro tre anni dal superamento del corso-concorso.
23. 37. (ex 21. 41) Chimienti, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).
23. 38. (ex 21. 154) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 2, lettera b), sostituire i numeri da 1) a 3) con i seguenti:
    1) il riordino complessivo, l'adeguamento e la semplificazione del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento anche nell'ambito di corsi di laurea magistrale o di diplomi accademici di II livello a numero programmato e prova di accesso, mediante l'inclusione del percorso abilitativo all'interno di quello accademico;
    2) la definizione dei percorsi di formazione iniziale che comprendano gli ambiti sia delle materie caratterizzanti sia delle materie relative alla didattica disciplinare ed inclusiva, sia di un periodo di tirocinio professionale, anche in deroga al numero di crediti e alla quantità di esami di profitto previsti dalla normativa vigente;
    3) la prosecuzione dei percorsi di abilitazione previsti dalla normativa vigente, con cadenza annuale, sino all'entrata a regime del sistema di cui ai numeri 1 e 2.
23. 39. (ex 21. 21) Centemero, Palmieri.

  Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
  1) il riordino complessivo, l'adeguamento e la semplificazione del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nell'ambito dei corsi di laurea mediante l'inclusione del percorso abilitativo all'interno di quello universitario e il conseguente superamento dell'attuale percorso di tirocinio formativo attivo prevedendo dei servizi di diritto allo studio ed agevolazioni economiche per le persone a basso reddito che accedono al percorso TFA;
23. 40. (ex 21. 153) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 2, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base dei seguenti principi direttivi: 1.1) valorizzazione della metodologia dell'alternanza formativa e, in particolare, dell'alternanza scuola lavoro; 1.2) funzionalità dell'ottica disciplinare ai fini della risoluzione coordinata e interdisciplinare di problemi complessi, dell'esecuzione di compiti in situazione, dell'elaborazione di progetti di innovazione personale e sociale e della costruzione di prodotti con un'adeguata organizzazione dei processi; 1.3) impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione come ordinario ambiente di apprendimento critico; 1.4) padronanza delle competenze pedagogiche, tecniche e relazionali indispensabili per lo svolgimento dei processi didattici dell'individualizzazione e della personalizzazione rivolti a tutti gli alunni.

  Conseguentemente al medesimo comma:
   a) alla lettera c), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:
    1) dopo la parola: «indicatori» aggiungere le seguenti: «di natura qualitativa e quantitativa»;
    2) sostituire la parola: «scolastica» con le seguenti: «nei gruppi classe e nelle più larghe dinamiche relazionali e formative della scuola e della società locale»;
   b) alla lettera e), numero 1.2), «aggiungere, in fine, le seguenti parole: »armonizzando le scelte ordinamentali e formative con quelle vigenti nella maggior parte dei Paesi europei”.
23. 41. (ex 21. 228) Centemero, Palmieri.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).
23. 42. (ex 21. 156) Vacca, Simone Valente.

  All'articolo 23, comma 2, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:
   al numero 2), la parola:
concorsi con le seguenti: corsi-concorsi; e sostituire la parola: triennale con la seguente: biennale;
   al numero 3.3) sostituire le parole: nei due anni successivi con le seguenti: nell'anno successivo;
   dopo il numero 8), aggiungere il seguente:
  Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui al presente punto, al fine di garantire le legittime aspettative degli aspiranti all'insegnamento e il conseguimento del titolo di cui all'articolo 10, comma 14, sono banditi annualmente i percorsi di abilitazione previsti dalla normativa vigente.
23. 150. Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 2, lettera b), numero 2.1), aggiungere, in fine, le parole; conseguibili sia come crediti curriculari che come crediti aggiuntivi.
23. 151. Nicoletti, Narduolo.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 2.2) con il seguente;
  2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di formazione e apprendistato, conforme al contratto collettivo nazionale di categoria;.
23. 152. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Marzana.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).
23. 43. (ex 21. 158) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
   3) la previsione, al di fuori del percorso di laurea abilitante a numero aperto, di un periodo di tirocinio professionale prevedendo inoltre un consiglio del tirocinio, preposto alla tutela e alla valutazione del tirocinante.
*23. 44. (ex *21. 294) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
   3) la previsione, al di fuori del percorso di laurea abilitante a numero aperto, di un periodo di tirocinio professionale prevedendo inoltre un consiglio del tirocinio, preposto alla tutela e alla valutazione del tirocinante.
*23. 45. (*21. 161) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
  5-bis) riordino delle classi disciplinari di concorso di area chimica, il cui insegnamento verrà riservato, sia per i licei che per gli istituti tecnici e professionali, ai possessori dei titoli di ammissione oggi previsti per l'accesso alla classe di concorso 13/A;
23. 46. (ex 21. 170) D'Uva, Simone Valente.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
  5-bis). l'abolizione delle disposizioni normative, anche ministeriali, che prevedano l'utilizzo delle classi di concorso cosiddette atipiche, da considerarsi, a partire dall'anno 2015/2016, non più applicabili nell'ordinamento scolastico italiano;
23. 47. (ex 21. 171) Marzana, Simone Valente.

  Al comma 2, lettera b), numero 6, sostituire le parole: secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nella disciplina insegnata con le seguenti: secondo principi di valorizzazione delle competenze specifiche nella disciplina insegnata.
23. 153. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 7).
23. 154. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Marzana.

  Dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis)
riordino della disciplina degli organi dei convitti e degli educandati, con particolare riferimento all'attività di revisione amministrativo contabile;.
23. 155. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.
(Approvato)

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
*23. 48. (ex *21. 52) Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
*23. 49. (ex *21. 221) Centemero, Palmieri.

  Al comma 2, lettera c), alinea, sopprimere le parole: anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria.
23. 156. Lenzi.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera c), alinea, dopo le parole: attraverso l'istituzione di, aggiungere le seguenti: una classe di concorso specifica per l'insegnamento sul sostegno e di.
23. 157. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 2, lettera c), all'alinea dopo le parole: nonché inserire le seguenti potenziamento degli insegnamenti di sostegno domiciliari con le opportune tecnologie che garantiscano l'inclusione, inoltre introduzione di un fondo di finanziamento apposito per la formazione dei docenti di sostegno nonché dei dirigenti scolastici e dei docenti curriculari, per garantire, per disabilità gravi, la presenza di un insegnante di sostegno per l'intero orario curriculare e l'acquisizione della documentazione per gli accertamenti della disabilità e bisogni educativi speciali senza alcun onere a carico delle famiglie a basso reddito, infine riconoscimento di fondi vincolati per gli enti locali che garantiscano risorse per il personale specializzato nell'assistenza materiale nelle istituzioni scolastiche.
23. 50. (ex 21. 1097) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 2, lettera c) sopprimere il numero 1).
23. 51. (ex 21. 55) Simone Valente, Vacca.

  Al comma 2, lettera c), numero 1), dopo le parole: attraverso l'istituzione di aggiungere le seguenti: una classe di concorso specifica per l'insegnamento sul sostegno e di.
23. 53. (ex 21. 84) Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 2, lettera c), numero 1), dopo le parole: insegnante di sostegno inserire le seguenti: che entrerà in ruolo a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma.
23. 54. (ex 21. 1143) Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) il raggiungimento per i bambini non udenti e udenti di pari opportunità di apprendimento e di acquisizione di conoscenze, abilità, competenze, in rapporto all'autonomia, alla socializzazione e all'evoluzione cognitiva e psicomotoria; tale obiettivo può essere perseguito offrendo ai bambini non udenti un'informazione equivalente a quella offerta ai bambini udenti anche attraverso il metodo di comunicazione denominato LIS.
23. 55. (ex 21. 207) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 2, lettera c), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del diritto alla mobilità e alla famiglia del lavoratore.
*23. 57. (ex 21. 286) Pannarale, Giancarlo Giordano, Duranti.

  Al comma 2, lettera c), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del diritto alla mobilità e alla famiglia del lavoratore.
*23. 58. (ex 21. 87) Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 2, lettera c), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: garantendo annualmente il rapporto uno a due tra docenti di sostegno e alunni con disabilità a livello provinciale.
23. 59. (ex 21. 86) Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 2, lettera c), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel pieno rispetto del rapporto uno a due tra docenti di sostegno e alunni con disabilità.
23. 60. (ex 21. 85) Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 2, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: a tal fine i docenti in possesso di abilitazione e di specializzazione sul sostegno per lo specifico ordine e grado di istruzione, non inclusi negli elenchi di sostegno delle Graduatorie ad Esaurimento, possono accedere alle procedure di assunzione a tempo indeterminato mediante concorso per soli titoli bandito dagli ATP in base al fabbisogno dei posti vacanti e disponibili messi a ruolo.
23. 158. Ghizzoni.

  Al comma 2, lettera c), numero 3), aggiungere, infine, le seguenti parole: inclusa la scuola dell'infanzia statale o paritaria.
23. 11. (ex *21. 203) Rubinato, Fioroni, Sanga, Gigli.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
  6-bis) la valorizzazione e il potenziamento dei progetti di inclusione della disabilità la cui metodologia e i cui positivi risultati sono stati e sono oggetto di studio e di pubblicazioni, da parte di università e centri di ricerca nazionali e stranieri, che hanno permesso negli anni l'inclusione e il raggiungimento delle pari opportunità di apprendimento e di sviluppo personale e sociale nei bambini sordi e udenti;
23. 66. (ex 21. 208) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
  6-bis) il raggiungimento delle pari opportunità, per i bambini sordi e udenti, di apprendimento e di acquisizione di conoscenze, abilità, competenze in rapporto all'autonomia, alla socializzazione e all'evoluzione cognitiva e psicomotoria; tale obiettivo può essere perseguito offrendo ai bambini sordi un'informazione equivalente a quella offerta ai bambini udenti anche attraverso il metodo di comunicazione denominato LIS;
23. 67. (ex 21. 209) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
  6-bis) l'adeguamento dell'organico di sostegno, garantendo annualmente il rapporto uno a due tra alunni e docenti a livello provinciale.
23. 81. (ex *21. 88). Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
  6-bis) l'adeguamento dell'organico di sostegno, garantendo annualmente il rapporto uno a due tra alunni e docenti a livello provinciale.
23. 82. (ex *21. 287). Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
  6-bis) si provvede all'istituzione di albi territoriali, gestiti dagli ATP, di docenti appartenenti alla II Fascia d'Istituto ed in possesso del titoli di specializzazione nelle attività di sostegno didattico, non presenti negli elenchi sostegno delle GAE. Tali albi di neo formazione verranno utilizzati in subordine agli elenchi sostegno delle GAE per il conferimento di incarichi a tempo determinato, al fine di garantire la reale attuazione del diritto a docenti specializzati per gli studenti con disabilità (Legge n. 104 del 1992, articolo 13, comma 3 e articolo 14, comma 6).
23. 83. (ex 21. 147). Ciprini, Simone Valente.

  Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) adeguamento, semplificazione e riordino delle norme concernenti il governo della scuola e gli organi collegiali attraverso:
    1) l'adozione da parte di ciascuna istituzione scolastica statale di un proprio statuto, quale strumento di autogoverno, con definizione dei contenuti essenziali e delle modalità e dei termini di approvazione e modificazione, in attuazione delle disposizioni della Costituzione e nel rispetto delle norme generali sull'istruzione;
    2) la revisione dell'organizzazione delle scuole, in modo da favorire la collaborazione tra gli organi di governo e tutte le componenti della comunità scolastica e assicurando la distinzione tra funzioni di indirizzo generale, da riservare al consiglio dell'istituzione scolastica autonoma, funzioni di gestione, impulso e proposta del dirigente scolastico e funzioni didattico-progettuali, da attribuire al collegio dei docenti e alle sue articolazioni;
    3) la previsione di specifiche forme di regolazione riferite alla disciplina di dettaglio della propria organizzazione interna da parte delle scuole e regolazione delle modalità dell'esercizio di tale potestà da pane delle medesime;
    4) la disciplina della composizione degli organi dell'istituzione scolastica autonoma, in base a nuovi criteri che valorizzino la partecipazione delle diverse componenti della comunità scolastica, in particolare degli studenti e dei genitori, nonché della comunità territoriale;
    5) la valorizzazione del direttore dei servizi generali e amministrativi quale figura di supporto tecnico-amministrativo a servizio dell'autonomia scolastica;
    6) la valorizzazione dell'autonomia scolastica anche attraverso la definizione e la costituzione di reti di scuole per l'ottimale utilizzo delle risorse umane e strumentali e l'attribuzione alle reti stesse di capacità di rappresentanza;
    7) la revisione degli organi collegiali della scuola a livello nazionale e territoriale, individuando le articolazioni funzionali all'esercizio dell'autonomia e le relative competenze, anche in relazione alla competenza legislativa e amministrativa delle autonomie territoriali e degli enti locali, con conseguente soppressione di organi non più funzionali all'organizzazione generale del sistema scolastico;
    8) la previsione di organi rappresentativi a livello nazionale, regionale e territoriale con funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche autonome e di monitoraggio dell'azione delle scuole anche a seguito dell'attribuzione della potestà statutaria;.
23. 159. Centemero, Palmieri.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
23. 84. (ex *21. 219). Centemero, Palmieri.

  Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) ulteriore semplificazione e innovazione dell'istruzione e formazione tecnico professionale nel suo complesso, con:
    1) il superamento della distinzione tra istituti tecnici e istituti professionali e la ridefinizione dei loro ordinamenti in modo unitario con riferimento agli ambiti caratterizzanti i sistemi produttivi del XXI secolo, quali la tecnologia, l'economia e la finanza, i servizi alla persona e al territorio, rafforzandone la flessibilità e l'autonomia nell'organizzazione degli indirizzi di studio e nell'interconnessione con il mondo del lavoro;
    2) l'eliminazione delle sovrapposizioni esistenti tra indirizzi di studio dell'istruzione tecnico-professionale e qualifiche e diplomi professionali di competenza del sistema di IeFP;
    3) completa articolazione degli ordinamenti dei percorsi di IeFP anche per l'accesso all'università, all'AFAM e agli istituti tecnici superiori, con la previsione di modalità di raccordo strutturale con i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, anche ai fini del rientro nei sistemi formativi di coloro che non sono in possesso di almeno una qualifica professionale, disoccupati o inoccupati.
23. 85. (ex **21. 227). Centemero, Palmieri, Russo.

  Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) ulteriore semplificazione e innovazione dell'istruzione e formazione tecnico professionale nel suo complesso, con:
    1) il superamento della distinzione tra istituti tecnici e istituti professionali e la ridefinizione dei loro ordinamenti in modo unitario con riferimento agli ambiti caratterizzanti i sistemi produttivi del XXI secolo, quali la tecnologia, l'economia e la finanza, i servizi alla persona e al territorio, rafforzandone la flessibilità e l'autonomia nell'organizzazione degli indirizzi di studio e nell'interconnessione con il mondo del lavoro;
    2) l'eliminazione delle sovrapposizioni esistenti tra indirizzi di studio dell'istruzione tecnico-professionale e qualifiche e diplomi professionali di competenza del sistema di IeFP;
    3) completa articolazione degli ordinamenti dei percorsi di IeFP anche per l'accesso all'università, all'AFAM e agli istituti tecnici superiori, con la previsione di modalità di raccordo strutturale con i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, anche ai fini del rientro nei sistemi formativi di coloro che non sono in possesso di almeno una qualifica professionale, disoccupati o inoccupati.
23. 1. (ex **21. 233). Pisicchio, Marguerettaz.

  Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) ulteriore semplificazione e innovazione dell'istruzione e formazione tecnico professionale nel suo complesso, con:
    1) il superamento della distinzione tra istituti tecnici e istituti professionali e la ridefinizione dei loro ordinamenti in modo unitario con riferimento agli ambiti caratterizzanti i sistemi produttivi del XXI secolo, quali la tecnologia, l'economia e la finanza, i servizi alla persona e al territorio, rafforzandone la flessibilità e l'autonomia nell'organizzazione degli indirizzi di studio e nell'interconnessione con il mondo del lavoro;
    2) l'eliminazione delle sovrapposizioni esistenti tra indirizzi di studio dell'istruzione tecnico-professionale e qualifiche e diplomi professionali di competenza del sistema di IeFP;
    3) completa articolazione degli ordinamenti dei percorsi di IeFP anche per l'accesso all'università, all'AFAM e agli istituti tecnici superiori, con la previsione di modalità di raccordo strutturale con i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, anche ai fini del rientro nei sistemi formativi di coloro che non sono in possesso di almeno una qualifica professionale, disoccupati o inoccupati.
23. 13. (ex **21. 275). Gigli, Caruso, Lo Monte, Santerini, Rubinato.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 1).
23. 86. (ex 21. 99). Vacca, Simone Valente.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 2)
23. 87. (ex 21. 101). Vacca, Simone Valente.

  Al comma 2, lettera d) sostituire il numero 2) con il seguente: il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali dei percorsi realizzati presso le istituzioni formative, anche attraverso il finanziamento pubblico di interventi di edilizia, messa in sicurezza e manutenzione e una rimodulazione, a parità di tempo scuola, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio.

  Conseguentemente, dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:
  2-bis) il potenziamento dei sistemi di valutazione degli apprendimenti degli studenti inseriti nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
  2-ter) la realizzazione di misure volte a consentire a tutti gli studenti il conseguimento del diploma professionale, anche garantendo l'attivazione del IV di Istruzione e Formazione Professionale su tutto il territorio nazionale.
23. 88. (ex 21. 15). Gelmini.

  Al comma 2, lettera d), numero 2), dopo le parole: attività didattiche laboratoriali aggiungere le seguenti: mediante il ripristino dei quadri orari in vigore precedentemente all'approvazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e 88.
23. 89. (ex 21. 100). Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:
  2-bis) il potenziamento dei sistemi di valutazione degli apprendimenti degli studenti inseriti nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
  2-ter) la realizzazione di misure volte a consentire a tutti gli studenti il conseguimento del diploma professionale, anche garantendo l'attivazione del IV di Istruzione e Formazione Professionale su tutto il territorio nazionale.
23. 90. (ex 21. 13). Centemero.

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  «2-bis) il ripristino dei Titoli Professionali e le relative equipollenze nonché il progetto Orione negli istituti Nautici, anche attraverso l'aggiornamento dei programmi scolastici per ciò che concerne i correttivi riguardanti gli standard internazionali e l'implementazione dei programmi di insegnamento della lingua inglese».
23. 91. (ex 21. 1098). Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis) il ripristino dei titoli professionali e le relative equipollenze nonché il progetto Orione negli Istituti nautici, anche attraverso l'aggiornamento dei programmi scolastici per ciò che concerne i correttivi riguardanti gli standard internazionali e l'implementazione dei programmi di insegnamento della lingua inglese;
23. 92. (ex 21. 151). Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
23. 94. (ex 21. 22). Centemero, Palmieri.

  Al comma 2, lettera e), alinea, sostituire le parole da: istituzione del sistema integrato fino a: scuole dell'infanzia con le seguenti: trasformazione del servizio a domanda individuale da 0 a 3 anni in servizio di interesse collettivo, con adeguamento delle scuole dell'infanzia comunali agli standard di quelle statali e rafforzamento del servizio in capo alle scuole di infanzia statali.
23. 95. (ex 21. 302). Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Al comma 2, lettera e) dopo la parola: istruzione, sopprimere la parola cura.
23. 97. (ex 21. 1067). Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Chimienti, Di Benedetto, Brescia, D'Uva.

  Al comma 2, lettera e), numero 1) dopo le parole: la definizione aggiungere: entro 5 mesi dall'approvazione della presente legge.
23. 98. (ex 21. 108). Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 2, lettera e), numero 1), dopo le parole: servizi sociali aggiungere le parole: e dalle indicazioni dell'Autorità Garante per l'infanzia.
23. 2. (*ex 21. 1129). Rubinato, Fioroni, Sanga, Gigli.

  Al comma 2, lettera e), numero 1.1), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo che lo Stato e le regioni garantiscano la copertura delle spese relative al servizio pubblico integrato della scuola dell'infanzia, affinché siano rimossi gli ostacoli di ordine economico che impediscono alle famiglie l'effettiva iscrizione dei bambini, sul modello di erogazione e finanziamento delle prestazioni nell'ambito del sistema nazionale sanitario, con le modalità di accreditamento istituzionale dei soggetti erogatori aventi i requisiti previsti dalla legge, sulla base di apposite convenzioni stipulate dalla Regione, e prevedendo il finanziamento pubblico nei limiti del costo standard pro capite determinato tenuto conto di prefissati standard di qualità.
23. 3. (ex 21. 200). Rubinato, Fioroni, Sanga, Gigli.

  Al comma 2, lettera e), numero 1.1) aggiungere, infine, le seguenti parole: di cui si potenzia l'offerta formativa con la reintroduzione nella scuola dell'infanzia della compresenza.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 2 inserire in seguente: 2-bis. Al comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, al primo periodo, la parola: 40 è sostituita dalla seguente: 50, e le parole: , con possibilità di estensione fino a 50 ore sono soppresse.
23. 99. (ex 21. 107). Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 2, lettera e), numero 1.1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: con l'estensione dell'orario di funzionamento a 50 ore per tutte le scuole autonome, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Conseguentemente è garantita la compresenza di un docente per un numero complessivo di 10 ore per classe.
23. 100. (ex 21. 288). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Nicchi.

  Al comma 2, lettera e), numero 1.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di assicurare, a far data dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore dei decreti delegati, a tutti i bambini il diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia pubblica, statale o paritaria.
23. 4. (ex 21. 201). Rubinato, Fioroni, Sanga, Gigli.

  Al comma 2, lettera e), numero 1.1), aggiungere infine la parola: statale.
23. 101. (ex 21. 298). Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, lettera e), numero 1.2) sopprimere le parole: la qualificazione universitaria e.
23. 102. (ex 21. 106). Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 2, lettera e), numero 1.2) sopprimere la parola: universitaria;

  Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, prevedendo la qualificazione universitaria per quest'ultima.
*23. 5. (ex *21. 196). Rubinato, Fioroni, Sanga, Gigli.

  Al comma 2, lettera e), numero 1.2), sopprimere la parola: universitaria;

  Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, prevedendo la qualificazione universitaria per quest'ultima.
*23. 14. (ex *21. 1002). Gigli, Santerini, Lo Monte, Rubinato.

  Al comma 2, lettera e), numero 1.2), aggiungere, in fine le seguenti parole: fatti salvi i percorsi di formazione e qualificazione già previsti dalle regioni per specifiche tipologie di servizi educativi e di cure domiciliari per la prima infanzia.
**23. 6. (ex 21. 197). Rubinato, Fioroni, Sanga, Gigli.

  Al comma 2, lettera e), numero 1.2), aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi i percorsi di formazione e qualificazione già previsti dalle regioni per specifiche tipologie di servizi educativi e di cure domiciliari per la prima infanzia.
**23. 15. (ex *21. 1003). Gigli, Santerini, Lo Monte, Rubinato.

  Al comma 2, lettera e), numero 1.3), aggiungere, in fine, le parole: nella definizione di tali standard, per i principi e i criteri di cui alla lettera i), è fatto divieto alle scuole dell'infanzia paritarie gestite dagli enti territoriali di esternalizzare il servizio e le attività educative;
23. 103. (ex 21. 280). Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, lettera e), numero 1.3) aggiungere, in fine, le parole:, da adeguare al nuovo percorso dell'obbligo scolastico.
23. 104. (ex 21. 289). Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Al comma 2, lettera e) sopprimere il numero 4).
23. 105. (ex 21. 281). Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2 lettera e), sostituire il numero 4) con il seguente:
  4) che lo Stato, per assicurare i livelli essenziali, oltre alla gestione diretta delle scuole d'infanzia statali, garantisca con trasferimenti diretti un cofinanziamento dei costi di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia paritarie. Il restante cofinanziamento rimane a carico dei gestori dei servizi al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio e delle eventuali risorse trasferite dalle Regioni.
23. 106. (ex 21. 1140). Russo, Palmieri, Altieri, Centemero.

  Al comma 2, lettera e), numero 4), dopo le parole: costi di gestione aggiungere le seguenti: delle scuole paritarie.
23. 7. (ex 21.1131). Rubinato, Fioroni, Gigli.

  Al comma 2, lettera e), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
  4-bis) prevedere che la compartecipazione delle famiglie venga stabilita in maniera proporzionale rispetto al reddito, stabilendo anche una soglia minima di reddito entro cui è prevista la gratuità:.
23. 107. (ex 21. 105). Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 5).
23. 108. (ex 21. 282). Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 6).
*23. 109. (ex *21. 11). Centemero, Carfagna, Prestigiacomo.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 6).
*23. 110. (ex *21. 283). Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, lettera e), numero 6), aggiungere, in fine, le parole: del sistema nazionale dell'istruzione.
23. 8. (ex 21. 198). Rubinato, Fioroni, Sanga, Gigli.

  Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
  6-bis. La revisione dei criteri di assegnazione del personale docente di sostegno agli studenti disabili, tenendo conto prioritariamente dell'esperienza maturata negli anni sui diversi tipi di disabilità e stabilendo che per ogni anno di insegnamento il docente matura uno specifico percorso professionale configurato sulla base della tipologia di disabilità dell'alunno al quale è assegnato. Tale curriculum individuale, finalizzato alla maturazione di priorità di assegnazione dell'insegnante che ha conseguito maggiore esperienza in relazione alla specifica categoria di disabilità, è elaborato sulla base dei seguenti criteri:
   a) la classificazione di ciascun tipo di disabilità sulla base di singoli codici identificativi;
   b) l'attribuzione ad ognuno dei summenzionati codici di uno specifico punteggio, con riferimento agli anni di insegnamento in relazione ad una specifica disabilità, cosa da delineare il percorso professionale dell'insegnante di sostegno e individuare le categorie di disabilità dove ha conseguito la maggiore esperienza.
23. 120. Catalano.

  Al comma 2, lettera e), numero 7) aggiungere, in fine, le parole: da consultare prima dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalla delega della lettera i).
23. 111. (ex 21. 104). Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 2, lettera e), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:
  7-bis) l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, in raccordo con il Ministero dell'Interno, di un nucleo di valutazione dedicato al monitoraggio dell'utilizzo dei fondi comunitari stanziati per i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia, con la rendicontazione di ogni voce di spesa effettivamente sostenuta dall'ente beneficiario per la realizzazione di un'operazione o di un progetto approvato mediante fatture quietanzate, o, in alternativa, comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.
23. 112. (ex 21. 10). Centemero, Carfagna, Prestigiacomo.

  Al comma 2, lettera e), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:
  7-bis) la previsione, nelle more dell'entrata a regime del nuovo sistema di finanziamento del sistema integrato della scuola dell'infanzia, al fine di calmierare le rette per la frequenza della scuola a carico delle famiglie, nelle Regioni dove le scuole dell'infanzia paritarie assicurano l'offerta formativa del servizio in misura superiore al 50 per cento della popolazione scolastica dai 3 ai 6 anni, siano esclusi dal Patto di Stabilità i contributi erogati dagli enti locali a favore delle scuole.
23. 9. (ex 21. 199). Rubinato, Fioroni, Sanga.

  Al comma 2, lettera e), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:
  7-bis) l'adozione di note metodologiche relative alla procedura di calcolo e la determinazione del fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto speciale relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel settore sociale e sul servizio degli asili nido, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216; nonché il «livello essenziale delle prestazioni» in maniera da garantire la quantificazione del fabbisogno di ciascuna regione sulla base del fabbisogno effettivo, superando il parametro della «spesa storica» al fine di una riqualificazione della spesa e di un progressivo riequilibrio territoriale nell'utilizzo delle risorse per l'individuazione e l'erogazione dei servizi scolastici.
23. 93. (ex 21. 145). Marzana, Simone Valente.

  Al comma 2, lettera e), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:
  7-bis) l'adozione di note metodologiche relative alla procedura di calcolo e la determinazione del fabbisogno standard per ciascun comune delle Regioni a Statuto ordinario ed a Statuto speciale relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel settore sociale e sul servizio degli asili nido, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216; nonché il «livello essenziale delle prestazioni» in maniera da garantire la quantificazione del fabbisogno di ciascuna regione sulla base del fabbisogno effettivo, superando il parametro della «spesa storica» al fine di una riqualificazione della spesa e di un progressivo riequilibrio territoriale nell'utilizzo delle risorse per l'individuazione e l'erogazione dei servizi scolastici.
23. 113. (ex 21. 1090). Marzana, Simone Valente.

  Al comma 2, sopprimere la lettera f).
23. 114. (ex *21. 214). Centemero, Palmieri.

  Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni del diritto allo studio al fine di garantire l'effettività su tutto il territorio nazionale.
23. 115. (ex 21. 1086). Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 2, lettera f), le parole: delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali sono sostituite dalle seguenti: delle prestazioni volte a garantire il diritto di tutti i cittadini all'educazione, all'istruzione e alla formazione, nel rispetto delle competenze regionali e del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, assicurando, a tal fine, adeguate risorse finanziarie. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera, viene istituito un fondo perequativo per il diritto allo studio, volto a correggere le diseguaglianze territoriali ed in grado di garantire adeguate risorse anche allo sviluppo di un piano di interventi straordinario per soggetti a rischio abbandono, e vengono attuati interventi volti a:
   1) rimuovere gli ostacoli che impediscono l'esercizio del diritto all'istruzione ed alla formazione, anche attraverso la generalizzazione del servizio erogato dalle scuole pubbliche dell'infanzia, statali o paritarie gestite dagli enti locali;
   2) riequilibrare l'offerta scolastica e formativa, attraverso interventi prioritariamente diretti ai cittadini che presentino bassi livelli di scolarità ed a quei territori nei quali i servizi educativi e formativi non garantiscono l'effettivo diritto all'istruzione ed alla formazione;
   3) contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, anche attraverso una idonea articolazione dei percorsi formativi;
   4) erogare borse di studio, quali strumenti di contrasto alle disparità sociali e territoriali che impediscono ai cittadini un pieno accesso all'istruzione e alla formazione, nonché ulteriori forme di sostegno del diritto allo studio, quali forme di reddito diretto, agevolazioni per il trasporto pubblico, gratuità totale o parziale dei libri di testo in base alla condizione reddituale del beneficiario.
23. 160. Pannarale, Scotto, Giancarlo Giordano, Nicchi, Costantino, Duranti.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: al fine di prevedere:
   a) l'esonero dal pagamento delle tasse, compresa la tassa del diploma, per motivi economici e per meriti scolastici degli studenti delle scuole statali;
   b) misure di sostegno per il diritto allo studio per tutti gli alunni e gli studenti sulle seguenti prestazioni: la completa gratuità dei libri di testo per gli alunni della scuola dell'obbligo; agevolazioni per l'acquisto di strumenti informatici per gli studenti di famiglie a basso reddito; sia anche lo strumento informatico è considerato materiale didattico, oltre ai libri di testo;
   c) misure di sostegno per il diritto allo studio per tutti gli alunni e gli studenti della scuola statale: l'accesso al trasporto gratuito degli alunni della scuola primaria e agevolazioni per gli studenti della scuola secondaria di primo grado anche in relazione al reddito della famiglia misure di sostegno alle mense per gli alunni della scuola primaria prevedendo la gratuità delle famiglie a basso reddito.
23. 116. (ex 21. 122). Vacca, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, d'Uva, Luigi Gallo, Marzana.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: e di minimi ineludibili di investimenti per le singole amministrazioni che tengano conto della totalità dei soggetti sventi diritto.
23. 117. (ex 21. 119). Chimienti, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: e l'istituzione di un fondo nazionale per il diritto allo studio.
23. 118. (ex 21. 120). Chimienti, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riguardo alla possibilità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di bilancio, la detraibilità delle spese sostenute da parte delle famiglie per i libri di testo delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali.
23. 12. (ex 21. 1137). Labriola.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: e un incremento delle risorse.
23. 119. (ex 21. 121). Chimienti, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 2, sopprimere la lettera g).
23. 161. Centemero, Palmieri.

  Al comma 2, lettera g), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
   1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione tecnica e professionale e degli ordinamenti in modo unitario con riferimento agli ambiti caratterizzanti i sistemi produttivi del XXI secolo, quali la tecnologia, l'economia e la finanza, i servizi alla persona e al territorio, rafforzandone la flessibilità e l'autonomia nell'organizzazione degli indirizzi di studio e nell'interconnessione con il mondo del lavoro e con il potenziamento delle discipline tecnico-pratiche-laboratoriali;
   2) la razionalizzazione degli indirizzi di studio dell'istruzione tecnico-professionale e qualifiche e diplomi professionali di competenza del sistema di IeFP;
   3) la completa articolazione degli ordinamenti dei percorsi di IeFP anche per l'accesso all'università, all'AFAM e agli istituti tecnici superiori, con la previsione di criteri generali per il raccordo strutturale con i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, anche ai fini del rientro nei sistemi formativi di coloro che non sono in possesso di almeno una qualifica professionale, disoccupati o inoccupati;
   4) anche attraverso l'avvio di un tavolo interistituzionale con la Conferenza delle Regioni e delle province
23. 162. (ex 21. 1118). Malpezzi, Giuliani.

  Al comma 2, lettera g), dopo il numero 5 aggiungere il seguente:
   5-bis)
razionalizzazione dell'offerta formativa su base regionale con mantenimento degli Istituti ex-pareggiati quali sede autonoma o loro eventuale trasformazione in sede distaccata di altro Istituto ex-pareggiato o Conservatorio, e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti ex pareggiati statalizzati.
23. 163. Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 2, sopprimere la lettera h).
23. 220. (ex *21. 216). Centemero, Palmieri.

  Al comma 2, lettera h), alinea, dopo le parole: all'estero aggiungere le seguenti: al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il MAECI ed il MIUR nella gestione rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero:.
23. 16. (ex 21. 271). Fitzgerald Nissoli, Santerini, Lo Monte.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 1).
23. 121. (ex 21. 129). Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, lettera h), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base dei criteri contenuti nelle norme contrattuali;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al numero 2), dopo le parole: trattamento economico aggiungere le seguenti: del dirigente scolastico e;
   b) al numero 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la revisione della normativa che disciplina l'attività scolastica all'estero da parte degli enti gestori per le iniziative scolastiche previste dall'articolo 638 del decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, al fine di realizzare gli obiettivi di promozione della lingua e cultura italiana;
   c) al numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalle norme vigenti.
23. 17. (ex 21. 272). Fitzgerald Nissoli, Santerini, Lo Monte.

  Al comma 2, lettera h), numero 1), dopo le parole: del personale docente e amministrativo inserire le seguenti parole: della scuola secondaria di secondo grado;
23. 122. (ex 21. 128). Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 2).
23. 123. (ex 21. 132). Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della parità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato.
*23. 124. (ex *21. 290). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Nicchi.

  Al comma 2, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della parità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato.
*23. 125. (ex *21. 127). Chimienti, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 2, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché la parità di trattamento economico del personale di ruolo e a tempo determinato.
23. 126. (ex 21. 126). Chimienti, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 2, sopprimere la lettera i).
*23. 127. (ex *21. 217). Centemero, Palmieri.

  Al comma 2, sopprimere la lettera i).
*23. 128. (ex *21. 135). Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 2, lettera i), alinea, dopo le parole: delle competenze degli studenti inserire le seguenti: attraverso il progressivo superamento del sistema INVALSI.
23. 129. (ex 21. 1093). Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, lettera i) sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) la revisione delle modalità di valutazione degli apprendimenti con il superamento della votazione in decimi per la scuola del primo ciclo; la valorizzazione della certificazione delle competenze attraverso l'adozione di un apposito modello stabilito con decreto ministeriale e negli anni intermedi di una attestazione dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalla Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale del 16 dicembre 2012.
23. 130. (ex 21. 1106). Vacca, Simone Valente.

  Al comma 2, lettera i), numero 1), dopo le parole: delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione aggiungere le seguenti parole: attraverso il progressivo superamento del sistema INVALSI;
23. 131. (ex 21.130). Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2 lettera i), numero 2), inserire, in fine, le seguenti parole: escludendo la prova Invalsi come prova d'esame.
23. 132. (ex 21. 1107). Vacca, Simone Valente.

  Al comma 2 lettera i), numero 2), inserire, in fine, le seguenti parole:, prevedendo per quello conclusivo del primo ciclo un'unica prova orale, deliberata dal Consiglio di classe su indicazioni del Collegio dei docenti dell'istituto scolastico, interdisciplinare e multimediale, che accerti il livello di competenze raggiunto dall'alunno.
23. 133. (ex 21. 1108). Vacca, Simone Valente.

  Al comma 2, lettera i), dopo il numero 2), inserire i seguenti:
  2-bis) revisione della disciplina degli esami di maturità degli studenti privatisti prevedendo che la stessa venga sostenuta, in via prioritaria, nella provincia di residenza;
  2-ter) prevedere che le istituzioni scolastiche del sistema di istruzione pubblico possano accogliere un numero limitato di studenti privatisti per gli esami di maturità;
23. 134. (ex 21. 134). Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, lettera i), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis) revisione della disciplina degli esami di maturità degli studenti privatisti prevedendo che la stessa venga sostenuta, in via prioritaria, nella provincia di residenza.
23. 135. (ex 21. 131). Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, lettera i), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis) prevedere che le istituzioni scolastiche del sistema di istruzione pubblico possano accogliere un numero limitato di studenti privatisti per gli esami di maturità;
23. 136. (ex 21. 133). Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) previsione di un sistema di incentivi economici a favore delle imprese che promuovono strumenti volti a favorire la formazione in azienda e l'inserimento occupazionale attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
23. 137. (ex *21. 8). Centemero, Palmieri.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) al fine di facilitare l'individuazione delle imprese nonché degli organismi che aderiscono ai progetti di alternanza scuola-lavoro, previsione di un apposito albo, o di una sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
23. 138. (ex 21. 14). Centemero, Gelmini.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) istituzione, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, di una unità di crisi presso la presidenza del Consiglio dei Ministri con il compito di coordinare gli interventi contro la dispersione scolastica. Tale unità di crisi è costituita da rappresentanti del MIUR, della Conferenza Stato Regioni e degli Uffici Scolastici Regionali.
23. 139. (ex 21. 211). Vargiu, Molea, Falcone, Vezzali.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) istituzione, nella scuola secondaria di primo grado e nei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado, di percorsi didattici interdisciplinari di educazione all'affettività e alla sessualità consapevole, finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione degli studenti sulla problematica dell'omo fobia e della transfobia e a promuovere il superamento dei pregiudizi fondati sul genere di appartenenza e sull'orientamento sessuale.
23. 140. (ex 21. 1091). Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) trasformazione dell'insegnamento della religione cattolica in storia delle religioni prevedendo:
    1) che l'insegnamento di religione non preveda esclusivamente la dottrina cattolica;
    2) l'istituzione di uno specifico percorso formativo, anche attraverso la modifica di attuali lauree magistrali, di uno specifico percorso formativo che dia accesso al percorso di abilitazione o all'insegnamento di storia delle religioni;
    3) che il docente di religione sia in possesso di specifico titolo di studio abilitativo per l'insegnamento della storia delle religioni;
    4) che non sia necessario, per il docente di religione, il possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano o dalla chiesa cattolica.
23. 141. (ex 21. 1078). Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) revisione e potenziamento dei percorsi formativi riguardanti i corsi scolastici di cittadinanza e costituzione attraverso: 1) l'implementazione nei programmi scolastici dello studio e della conoscenza della Costituzione italiana, dei principali organi della Repubblica italiana e del loro funzionamento; 2) l'introduzione nei programmi scolastici dello studio e della conoscenza, anche storica, del fenomeno mafioso.
23. 142. (ex 21. 136). D'Uva, Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) trasformazione dell'insegnamento della religione cattolica in storia delle religioni prevedendo: 1) che l'insegnamento di religione non preveda esclusivamente la dottrina cattolica; 2) l'istituzione di uno specifico percorso formativo, anche attraverso la modifica di attuali lauree magistrali, di uno specifico percorso formativo che dia accesso al percorso di abilitazione o all'insegnamento di storia delle religioni; 3) che il docente di religione sia in possesso di specifico titolo di studio abilitativo per l'insegnamento della storia delle religioni; 4) che sia necessario, per il docente di religione, il possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano o dalla chiesa cattolica;
23. 143. (ex 21. 137). Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) revisione delle norme sulla parità scolastica prevedendo: 1) la non gratuità dell'attività di docenza; 2) la decadenza del riconoscimento della parità in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale docenti e dirigente; 3) l'obbligo di reperire, prioritariamente, il personale docente dalle graduatorie di istituto della provincia in cui è ubicata la sede scolastica;
23. 144. (ex 21. 138). Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis). istituzione, nella scuola secondaria di primo grado e nei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado, di percorsi didattici interdisciplinari di educazione all'affettività e alla sessualità consapevole, finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione degli studenti sulla problematica dell'omofobia e della transfobia e a promuovere il superamento dei pregiudizi fondati sul genere di appartenenza e sull'orientamento sessuale;
23. 145. (ex 21. 139). Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.
23. 146. (ex 21. 1083). Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di cui al decreto legislativo n. 233 del 30 giugno 1999.
23. 147. (ex 21. 291). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
23. 148. (ex 21. 1077). Simone Valente, Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Di Benedetto.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Gli schemi di decreto sono trasmessi inserire le seguenti: al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per l'espressione del previsto parere e.

  Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: da parte delle Commissioni inserire le seguenti: e del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
23. 18. (ex 21. 1004). Caruso, Lo Monte.

  Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
23. 149. (ex 21. 1085). Simone Valente, Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Di Benedetto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, lettere b), g), h), l), sono istituiti presso il Ministero dell'istruzione università e ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appositi tavoli tecnici con il coinvolgimento dei rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome e delle Amministrazioni statali competenti.
23. 96. (vedi 21. 16). Centemero, Gelmini.

  Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) riforma della normativa in materia di istituzioni e iniziative formative italiane all'estero e loro riorganizzazione, con la finalità di rendere la lingua e la cultura italiane veicolo di promozione del Sistema Paese nel mondo, tenendo conto delle nuove aree emergenti, nonché del rilancio della nostra presenza culturale nelle aree geografiche più tradizionali. L'italiano è un veicolo culturale privilegiato, anche a livello internazionale, per l'accesso ad un universo artistico, letterario e filosofico. Invece la cultura, nella sua più ampia accezione che comprende arte, paesaggio, tradizione, beni culturali e stili di vita può essere un patrimonio straordinario per il nostro Paese, sia in termini economici che per rafforzare l'influenza ed il ruolo politico dell'Italia nel contesto europeo ed internazionale. Si prevede:
    1) il coordinamento e la razionalizzazione degli interventi pubblici, anche attraverso un nuovo modello di gestione del sistema;
    2) l'integrazione dei programmi di promozione culturale con l'offerta di apprendimento linguistico nei rispettivi Paesi esteri, in un quadro di formazione interculturale e plurilinguistico, anche in sinergia con l'offerta del servizio pubblico radiotelevisivo;
    3) la programmazione pluriennale degli interventi;
    4) la valorizzazione delle espressioni storico-culturali delle comunità italiane nel mondo e delle professionalità in esse maturate, anche ai fini della promozione culturale e linguistica;
    5) l'integrazione delle iniziative nei sistemi formativi locali e la promozione di esperienze multi linguistiche;
    6) la responsabilizzazione dei terminali locali del sistema con l'obiettivo di favorire la raccolta e l'impiego di risorse da destinare al sostegno di progetti di promozione linguistica e culturale e l'estensione dei bonus fiscali a tali iniziative;
    7) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo.
23. 164. Palazzotto, Pannarale, Giancarlo Giordano.

A.C. 2994-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Istituti tecnici superiori).

  1. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul Fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori, da ripartire secondo l'accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, alle singole fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli istituti tecnici superiori da parte delle fondazioni esistenti.
  2. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori con il possesso dei seguenti titoli di studio:
   a) diploma di istruzione secondaria superiore;
   b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 269 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell'articolo 9 delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  3. Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:
   a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;
   b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;
   c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;
   d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 100.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;
   e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale.

  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida relativamente ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina, integrando la composizione della commissione di esame, mediante modifica delle norme vigenti in materia.
  5. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   «b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 – efficienza energetica, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011»;
   b) al comma 5, dopo le parole: «ordini e collegi professionali,» sono inserite le seguenti: «istituti tecnici superiori dell'area efficienza energetica,».

  6. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è inserita la seguente:
   «a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 – efficienza energetica, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011».

  7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori previsti dal capo II delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in termini di competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non può essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri.
  8. All'articolo 55, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: «della durata di quattro semestri» sono inserite le seguenti: «oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

Subemendamenti all'emendamento 6.410

  Al comma 8-bis, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 500 mila.
0. 6. 410. 1. Borghesi.
(Inammissibile)

  All'emendamento 6.410, comma 8-ter, secondo periodo, dopo le parole: una graduatoria basata inserire le seguenti: sull'attività svolta nell'ultimo triennio dall'Istituto e.
0. 6. 410. 2. Chimienti, Luigi Gallo.

  All'emendamento 6.410, comma 8-ter, terzo periodo, sostituire le parole: risorse disponibili con le seguenti: risorse di cui al presente comma.
0. 6. 410. 10. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Per consentire al sistema ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di continuare a garantire gli standard formativi di qualità attuali e far fronte al pagamento del personale e degli oneri di funzionamento connessi con l'attività istituzionale, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2015.
  8-ter. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli Istituti superiori di studi musicali ex pareggiati, è autorizzato ad erogare il contributo complessivo di euro 1 milione per l'anno 2015 ed euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. A tal fine con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è predisposta una graduatoria basata sull'urgenza derivante dalla sostenibilità economica di lungo periodo, con particolare riferimento agli istituti che presentano rilevanti residui passivi per le spese di personale. L'erogazione dei contributi è effettuata in base alla graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Detti contributi sono vincolati alle spese di personale e ai conseguenti oneri riflessi.
  8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter, pari ad euro 2 milioni nel 2015 e ad euro 3 milioni annui a decorrere dal 2016, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
6. 410. La Commissione.
(Approvato)

Subemendamenti all'emendamento 6. 401. della Commissione

  Al comma 8-bis, sostituire le parole: euro 1.000.000 con le seguenti: euro 500.000

  Conseguentemente, al comma 8-quinquies, sostituire le parole: pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 con le seguenti: pari a 2,5 milioni di euro annui per l'anno 2015 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
0. 6. 401. 1. Simonetti, Borghesi.

  Al comma 8-ter, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
   a) razionalizzazione dell'offerta formativa su base regionale con mantenimento degli Istituti ex-pareggiati quale sede autonoma o loro eventuale trasformazione in sede distaccata di altro Istituto ex-pareggiato o Conservatorio, e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti ex pareggiati statalizzati;
0. 6. 401. 2. Centemero, Palese.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Per consentire all'ISIA – Istituto Superiore per le Industrie Artistiche – di continuare a garantire gli standard formativi di qualità attuali, nelle more dell'emanazione della nuova normativa che disciplina il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistico musicale, il contributo statale di funzionamento per l'anno 2015 è pari a euro 1.000.000 per assicurare il pagamento dei costi del personale e degli oneri di funzionamento connessi con l'attività istituzionale.
  8-ter. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999. n. 508 e nell'arco del triennio 2015-2017, secondo quanto prevede il medesimo comma 7 alla lettera e), è prevista la possibilità di una graduale statalizzazione degli istituti musicali pareggiati che avanzino richiesta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle seguenti condizioni:
   a) conversione in conservatori o accorpamento degli istituti ai conservatori statali presenti su base regionale o interregionale con l'eventuale creazione di sedi distaccate dei medesimi e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti ex pareggiati statalizzati;
   b) razionalizzazione dell'offerta formativa in rapporto all'utenza effettiva dell'ultimo triennio;
   c) ricollocazione del solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge.

  8-quater. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR, procede alla valutazione delle istanze, ne stila una graduatoria secondo i caratteri di urgenza e procede con proprio decreto alla conseguente statalizzazione nell'ordine degli istituti fino ad esaurimento dei fondi individuati allo scopo dal presente comma. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
  8-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 401. La Commissione.

A.C. 2994-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Piano straordinario di assunzioni).

  1. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. A tale fine, l'organico dell'autonomia, limitatamente ai posti del potenziamento nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, è determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni del dirigente scolastico, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8.
  2. Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 4, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:
   a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
   b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

  3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.
  4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
   a) i vincitori sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 4;
   b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
   c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

  5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), possono esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali e sono assunti prioritariamente, negli ambiti indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli ambiti territoriali indicati, non si procede all'assunzione.
  6. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'attribuzione di incarichi su ambiti territoriali per i soggetti di cui al comma 5 ha carattere annuale.
  7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4.
  8. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga all'articolo 45, comma 2, e all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
  9. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro e non oltre il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.
  10. A decorrere dal 1o settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettera b), perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.
  11. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.
  12. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo e assegnati, in via provvisoria e per l'anno scolastico 2015/2016, agli ambiti territoriali partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.
  13. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. Per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale educativo si applica l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie a esaurimento.
  14. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 17, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali.
  15. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo modificato dal presente articolo, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi. Le somme riscosse ai sensi del periodo precedente sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale.
  16. All'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 01 è sostituito dai seguenti: «I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. Il numero degli idonei non vincitori non può essere superiore al 10 per cento del numero dei posti messi a concorso»;
   b) al secondo periodo del comma 01, dopo le parole: «di un'effettiva» sono inserite le seguenti: «vacanza e»;
   c) al secondo periodo del comma 02, le parole: «in ragione dell'esiguo numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili»;
   d) al terzo periodo del comma 02, la parola: «disponibili» è sostituita dalle seguenti: «messi a concorso»;
   e) al comma 1, le parole: «e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto» sono soppresse;
   f) al comma 19, le parole: «eventualmente disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»;
   g) al comma 21, le parole: «in ruolo» sono soppresse.

  17. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1o ottobre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo modificato dal presente articolo, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:
   a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;
   b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado.

  18. I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui ai commi da 1 a 15 e 17 del presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1o settembre 2016. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibili, con priorità rispetto a ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

Subemendamenti all'emendamento 10.420

  Al secondo periodo dopo le parole: esprimono inoltre aggiungere: obbligatoriamente.
*0. 10. 420. 1. Centemero, Palese.
(Approvato)

  Al secondo periodo dopo la parola: inoltre aggiungere la seguente: obbligatoriamente,.
*0. 10. 420. 4. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Rosato.
(Approvato)

  All'emendamento 10.420, quarto periodo, dopo le parole: a partire dalla classe di concorso inserire le seguenti:, per cui siano abilitati,.
0. 10. 420. 6. Chimienti, Luigi Gallo.

  All'emendamento 10.420, sopprimere il sesto periodo.
*0. 10. 420. 5. Borghesi.
(Inammissibile)

  All'emendamento 10.420, sopprimere il sesto periodo.
*0. 10. 420. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano, Scotto, Fedriga.
(Inammissibile)

  All'emendamento 10.420, sopprimere il settimo periodo.
0. 10. 420. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano, Scotto, Fedriga.

  All'emendamento 10.420, ultimo periodo, sostituire le parole: dalle graduatorie ad esaurimento con le seguenti: dalle relative graduatorie.
0. 10. 420. 10. La Commissione.
(Approvato)

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c) esprimono l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno, se in possesso della relativa specializzazione, e quelli comuni. Esprimono inoltre l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. All'assunzione si provvede seguendo l'ordine delle province, come da preferenza espressa, e per ciascuna provincia rispettando l'ordine di preferenza per il tipo di posto. Con riferimento ai posti comuni, gli aspiranti sono assunti a partire dalla classe di concorso per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di inserimento in più elenchi di sostegno, si procede alle assunzioni con le stesse modalità del periodo precedente. In caso di indisponibilità sui posti per gli ambiti territoriali indicati, non si procede all'assunzione. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al presente articolo sono definitivamente espunti dalle graduatorie ad esaurimento.
10. 420. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: tra tutti gli ambiti territoriali aggiungere le seguenti: e, fatta eccezione per i docenti di educazione fisica,.
*10. 209. (ex *8. 257). Vezzali, Molea, Capua.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: tra tutti gli ambiti territoriali aggiungere le seguenti: e, fatta eccezione per i docenti di educazione fisica,.
*10. 210. (ex *8. 198). Rampelli.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: tra tutti gli ambiti territoriali aggiungere le seguenti: e, fatta eccezione per i docenti di educazione fisica,.
*10. 208. (ex *8. 151). Coccia.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e sono assunti fino alla fine del comma.
10. 211. (ex 8. 316). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: sui posti di sostegno aggiungere le seguenti: solo nella fase di cui alla lettera c) del comma 4.
10. 213. (ex 8. 1077). Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

  Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tale disposizione non si applica ai docenti delle classi A029 e A030 che, secondo la previsione dell'articolo 2, comma 15 della presente legge, sono assunti prioritariamente presso i circoli didattici e gli istituti comprensivi per assicurare l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria in qualità di specialisti.
*10. 181. (ex 8. 64). Palmieri, Lainati.

  Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tale disposizione non si applica ai docenti delle classi A029 e A030 che, secondo la previsione dell'articolo 2 comma 15 della presente legge, sono assunti prioritariamente presso i circoli didattici e gli istituti comprensivi per assicurare l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria in qualità di specialisti.
*10. 214. (ex 8. 256). Vezzali, Molea, Capua.

  Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tale disposizione non si applica ai docenti delle classi A029 e A030 che, secondo la previsione dell'articolo 2 comma 15 della presente legge, sono assunti prioritariamente presso i circoli didattici e gli istituti comprensivi per assicurare l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria in qualità di specialisti.
*10. 350. (ex 8. 256). Coccia.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
**10. 217. (*8. 204). Rampelli.

  Al comma 5, sopprimere secondo periodo.
**10. 218. (*8. 119). Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: gli ambiti territoriali indicati con le seguenti: le province indicate.
10. 219. (ex 8. 250). Vezzali, Molea, Capua.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: non si procede all'assunzione con le seguenti: si procede all'assunzione a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017;.
10. 220. (ex 8. 120). Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La rinuncia, nell'ambito del medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria.

  Conseguentemente, al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: in caso di mancata fino a: straordinario di assunzioni.
10. 221. (ex 8. 131). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

A.C. 2994-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo).

  1. Il personale docente ed educativo assunto ai sensi dell'articolo 10 è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.
  2. Il superamento dell'anno di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche.
  3. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge, sulla base di un'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.
  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.
  5. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso. Se il personale proviene da un altro ruolo docente o della pubblica amministrazione, il dirigente scolastico provvede alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che avrebbe conseguito nel medesimo ruolo.
  6. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.
(Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo).

  Sopprimerlo.
11. 1. (ex 9. 7.) Vacca, Simone Valente.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo).

  1. Il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo è svolto secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
11. 2. (ex 9. 8.) Vacca, Simone Valente.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo).

  1. In attesa di una nuova disciplina sulla formazione e il reclutamento per la prova ed il periodo di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 438, 438 e 440 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
11. 3. (ex 9. 55.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Modifiche all'articolo 11 e alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione VII del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 inerenti il periodo di formazione e di prova).

  1. Gli articoli 438, 439 e 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono sostituiti dai seguenti:
  ”Art. 438. – Norme comuni sul periodo di formazione e di prova. – 1. Il positivo superamento del periodo di formazione e di prova determina la conferma nei ruoli di appartenenza.
  2. La validità del periodo di formazione e di prova è subordinata allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico di immissione in ruolo.
  3. Il periodo di formazione e di prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dagli accordi collettivi, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.
  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le linee guida relative agli indirizzi delle attività di formazione, all'individuazione dei soggetti deputati all'erogazione, al loro svolgimento e alle relative valutazioni. Le attività di formazione sono disciplinate annualmente con decreto direttoriale.
  5. I provvedimenti di cui agli articoli 439 e 440 sono definitivi.
  Art. 439. – Periodo di formazione e di prova per la conferma in ruolo dei dirigenti scolastici. 1. Il periodo di formazione e di prova per i dirigenti scolastici è valutato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di competenza, anche sulla scorta degli elementi conoscitivi forniti da apposite visite ispettive.

  2. Nel corso del periodo di formazione e di prova, sono valutati:
   a) il corretto espletamento dei compiti relativi alla funzione di dirigente scolastico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della normativa vigente;
   b) l'ottemperanza al codice disciplinare vigente, nonché alla normativa vigente collegata all'esercizio di funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione;
   c) le attività di formazione svolte.

  3. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di competenza, con parere motivato, conferma il dirigente scolastico in ruolo in caso di esito positivo o lo riconsegna, in caso di esito negativo, al ruolo di appartenenza, sulla base della disciplina prevista dal relativo CCNL.
  4. Continuano ad applicarsi le disposizioni previste dai vigenti CCNL dell'Area v della dirigenza scolastica, nelle parti non incompatibili con le presenti disposizioni.
  Art. 440. – Anno di formazione e di prova per la conferma in ruolo del personale docente ed educativo. 1. – L'anno di formazione e di prova del personale docente ed educativo è valutato dal dirigente scolastico anche sulla base di una istruttoria di un docente di ruolo al quale sono affidate le funzioni di tutor, sentiti il collegio docenti e il consiglio di istituto, in possesso di abilitazione sulla specifica classe di concorso ovvero, in caso di impossibilità, su classe di concorso affine. Il dirigente scolastico, con parere motivato e documentato, esprime una valutazione positiva o negativa.

  2. Nel corso dell'anno di formazione e di prova, sono valutate, anche prevedendo verifiche e ispezioni in classe:
   a) le effettive capacità didattico-disciplinari e docimologiche, finalizzate alla progressione degli apprendimenti degli alunni come delineate dalla normativa vigente;
   b) il corretto espletamento dei compiti relativi alla funzione docente e l'ottemperanza al codice disciplinare vigente;
   c) le attività di formazione svolte.

  3. In caso di esito positivo dell'anno di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla conferma in ruolo.
  4. In caso di esito negativo del periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo nella pubblica amministrazione, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso.
  5. L'anno di formazione e di prova è richiesto anche per i passaggi di cattedra e di grado. In caso di esito negativo, si procede alla restituzione alla cattedra o al grado di provenienza.

  2. Il decreto di cui al novellato articolo 438, comma 4 è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 4. (ex 9. 3.) Centemero, Palmieri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

  1. I docenti immessi in ruolo, secondo quanto stabilito all'articolo 8 della presente legge, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore a 80 giorni nell'anno scolastico.
  2. Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.
  3. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni.
11. 5. (ex 9. 6.) Chimienti, Simone Valente.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In materia di riordino degli organi di rappresentanza dell'istruzione di livello territoriale è ripristinato il Consiglio superiore della pubblica istruzione con competenze e composizione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.
11. 6. (ex 9. 10.) Marzana, Simone Valente.

  Sopprimere il comma 3.
11. 7. (ex 9. 29.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto.

  Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: di prova inserire le seguenti: la disciplina delle commissioni di valutazione esterne.
11. 8. (ex 9. 12.) Chimienti, Simone Valente.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte di una commissione interna composta dal dirigente scolastico e da due docenti a cui sono affidate funzioni di tutor, sulla base di un'istruttoria di una commissione esterna composta da ispettori ministeriali e psicologi.
11. 9. (ex 9. 13.) Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 3, sostituire le parole: del dirigente scolastico, con le seguenti: di un comitato di valutazione nominato dal collegio dei docenti a inizio anno scolastico e.
11. 10. (ex 9. 1001.) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 3, sopprimere le parole: dirigente scolastico, sentito il.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tale valutazione viene espressa anche servendosi dell'operato di apposite commissioni esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le commissioni esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici, che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, sostengono un colloquio con un docente assunto in prova e, infine, redigono un rapporto che viene recepito dal comitato per la valutazione.
11. 11. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 3, sopprimere le parole: dirigente scolastico, sentito il
*11. 12. (ex 9. 50.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 3, sopprimere le parole: dirigente scolastico, sentito il
*11. 13. (ex 9. 36.) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 3, sostituire le parole da: dirigente scolastico fino a: sulla base di un'istruttoria di con le seguenti: nucleo di valutazione interno composto dal dirigente scolastico, da tre docenti nominati dal Collegio docenti e da.
11. 14. (ex 9. 52.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Sopprimere il comma 4.
11. 15. (ex 9. 15.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 4, dopo le parole: della ricerca inserire le seguenti: da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 16. (ex 9. 1004.) Labriola.

  Al comma 4, dopo le parole: della ricerca inserire le seguenti: da emanarsi entro il 30 ottobre 2015,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: del grado di raggiungimento degli stessi.
11. 17. (vedi 9. 21.) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 4, dopo le parole: della ricerca inserire le seguenti: da emanarsi entro il 30 ottobre 2015.
11. 18. (ex 9. 16.) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 4, sostituire le parole da: individuati fino alla fine del comma, con le seguenti: istituite e disciplinate le commissioni di valutazioni esterne di cui al comma 3, prevedendo un'implementazione del contingente di ispettori ministeriali, anche attraverso l'indizione di nuovi concorsi pubblici.
11. 19. (ex 9. 17.) Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 4 sopprimere le parole del grado di raggiungimento degli stessi.
11. 20. (ex 9. 20.) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: degli ispettori ministeriali.
11. 21. (ex 9. 14.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Sopprimere il comma 5.
11. 22. (ex 9. 56.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 5, premettere il seguente periodo: In caso di valutazione positiva del periodo di formazione e di prova, il docente risulta idoneo al servizio.

  Conseguentemente, al primo periodo sostituire le parole: il dirigente scolastico con le seguenti: l'ufficio scolastico regionale.
11. 23. (ex 9. 27.) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 5, premettere il seguente periodo: In caso di valutazione positiva del periodo di formazione e di prova, il docente risulta idoneo al servizio.
11. 24. (ex 9. 26.) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: il dirigente fino alla fine del periodo, con le seguenti: il personale docente viene nuovamente sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui esito positivo è vincolante ai fini dell'effettiva immissione in ruolo. In caso di valutazione negativa del secondo periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso.
11. 25. (ex 9. 1002.) Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: provvede alla dispensa fino alla fine del periodo, con le seguenti: dispone la ripetizione del periodo di prova per un massimo di un anno con la nomina da parte del Collegio dei Docenti di un team di tutor formato da almeno un docente della classe di concorso di riferimento.
11. 26. (ex 9. 41.) Rampelli.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: provvede alla dispensa fino alla fine del periodo, con le seguenti: dispone la ripetizione del periodo di prova per un massimo di 6 mesi, con la nomina da parte del Collegio dei Docenti di un team di tutor.
11. 27. (ex 9. 37.) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 5, primo periodo sostituire le parole da: provvede alla dispensa fino alla fine del periodo, con le seguenti: decreta il non superamento dello straordinariato e ne dispone la ripetizione, per una sola volta.
11. 28. (ex 9. 54.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: provvede inserire le seguenti: di concerto con il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge.
11. 29. (ex 9. 1005.) Labriola.

  Al comma 5, primo periodo sostituire le parole: alla dispensa fino alla fine del periodo, con le seguenti: al rinvio del docente ad una commissione ministeriale che verificherà la valutazione negativa.
11. 30. (ex 9. 25.) Simone Valente.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: alla dispensa fino alla fine del periodo, con le seguenti: a comunicare l'esito al docente.
11. 31. (ex 9. 5.) Marzana, Simone Valente.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Giuramento del personale docente al termine del periodo di formazione e di prova).

  1. Il personale della scuola, dirigente, docente, educativo ed amministrativo, tecnico, ausiliario (A.T.A), al termine del periodo di formazione e di prova, se positivamente superato, e prima dell'effettiva immissione in ruolo, è tenuto a prestare un giuramento di fedeltà alla Repubblica.
  2. Il giuramento di fedeltà di cui al comma i è prestato secondo la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di adempiere ai doveri del mio ufficio nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nell'interesse dell'amministrazione, per il perseguimento del pubblico bene».
11. 01. (ex 9. 01.) Centemero, Palmieri.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al Capo IV, Titolo I, Parte III e al Capo VI, Titolo Primo, Parte Terza, Sezione IV del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).

  1. Al Capo IV, Titolo I, Parte III del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 2 dell'articolo 492 le lettere «b), c), d), e)» sono sostituite dalle seguenti:
   b) sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a 10 giorni;
   c) sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da 11 giorni ad un mese;
   d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
   e) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
   f) la destituzione;
   b) dopo il comma 2 dell'articolo 492 è inserito il seguente:
  «2-bis. Al personale docente sono inoltre irrogabili, ove ne ricorrano i requisiti, le sanzioni di cui agli articoli 55-bis, comma 7,55-quater e 55-sexies, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
   c) l'articolo 494 è sostituito dal seguente:
  «Art. 494 – Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a 10 giorni e da 11 giorni ad un mese.

  1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:
   a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
   b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
   c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.«;
   d) dopo l'articolo 501 è inserito il seguente:
  «Art. 501-bis – Competenza all'irrogazione delle sanzioni disciplinari per il personale docente.

  1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere a) e b), è il dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica;
  2. organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere b), c), d) e) ed f), è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale;
  3. organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 55-bis, comma 7 e 55-sexies, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, ove l'entità delle sanzioni ivi previste superi il termine temporale dei 10 giorni. Diversamente, nell'ipotesi di irrogazione delle suddette sanzioni fino ad un massimo di 10 giorni, organo competente è il dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica;
  4. organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale«.

  2. Al Capo VI, Titolo Primo, Parte Terza, Sezione IV del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al comma i dell'articolo 535 i numeri da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
    «1) l'ammonizione;
    2) la censura;
    3) la sospensione della retribuzione fino a dieci giorni;
    4) la sospensione della retribuzione da undici giorni fino ad un mese;
    5) la sospensione della retribuzione e dell'insegnamento fino a dieci giorni;
    6) la sospensione della retribuzione e dell'insegnamento da undici giorni ad un mese;
    7) la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;
    8) l'esclusione dall'insegnamento, da un anno a cinque anni;
    9) l'esclusione definitiva dall'insegnamento»;
   b) Il comma 2 dell'articolo 535 è sostituito dal seguente:
  «2. Le sanzioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) del comma i sono inflitte dal dirigente scolastico. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal dirigente dell'ambito territoriale, che per quelle indicate ai numeri 7), 8) e 9) decide su conforme parere del competente Consiglio di disciplina.»;
   c) Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «La sanzione del licenziamento da un incarico di supplenza comporta l'immediato depennamento dell'aspirante da tutte le graduatorie e l'inconferibilità di incarichi di supplenza fermo restando, ove non ricorrano ulteriori condizioni ostative, la possibilità di partecipare ai concorsi per esami e titoli. Se trattasi di personale privo del titolo di abilitazione, resta fermo il successivo diritto di inserimento nelle graduatorie destinate al personale abilitato, una volta acquisiti i relativi titoli».
   d) Al comma 1 dell'articolo 536 le parole: «e sanzioni di cui ai numeri 1), 2) e 3 dell'articolo 535» sono sostituite dalle seguenti: «e sanzioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) dell'articolo 535»;
   e) Il comma 2 dell'articolo 536 è sostituito dal seguente:
  «2. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica una tra le sanzioni di cui ai n. 3) o 4) dell'articolo 535, in base alla gravità del fatto commesso.»;
   f) Al comma 1 dell'articolo 537 le parole: «di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 535» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai numeri 7) e 8) dell'articolo 535».
11. 02. (ex 9. 02.) Centemero, Palmieri.

A.C. 2994-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo VI
EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 20.
(Scuole innovative).

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a pubblicare un avviso pubblico, rivolto a professionisti, per l'elaborazione di proposte progettuali, previa acquisizione delle manifestazioni di interesse rappresentate dagli enti locali alle regioni, da sottoporre a una commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di missione per l'edilizia scolastica istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che esamina e coordina, anche attraverso il coinvolgimento delle regioni, le proposte pervenute al fine di individuare soluzioni progettuali per la costruzione di scuole, in numero di almeno una per regione, altamente innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'incremento dell'efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento anche per favorire l'uso continuo e costante delle moderne tecnologie nell'attività didattica e individua i beneficiari sulla base delle risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  2. Per la realizzazione delle scuole è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.
(Scuole innovative).

  Sopprimerlo.
20. 1. (ex 18. 14.) Vacca, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 20.
(Scuole sicure).

  1. Per la realizzazione del progetto «scuole sicure» e nell'ambito del piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, di cui all'articolo 19, sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 18, comma 8 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a 300 milioni di euro nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni a decorrere dall'anno 2018».
20. 2. (ex 18. 13.) Vacca, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana.

Subemendamento all'emendamento 20.410

  Al comma 1 sostituire le parole: dall'apertura al territorio con le seguenti: sulla base della più ampia fruizione della struttura scolastica nel territorio.
0. 20. 410. 1. Businarolo, Simone Valente, De Rosa.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Struttura di Missione per il coordinamento ed impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione di edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede a ripartire le risorse di cui al comma 2 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa.
  1-bis. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, provvedono a selezionare almeno uno e fino a cinque interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  1-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure on-line, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del precedente comma 1-bis, nel limite delle risorse assegnate dal successivo comma 2 e comunque almeno uno per regione.
  1-quater. I progetti sono valutati da una Commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di Missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e al rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La Commissione, per ogni area di intervento, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai membri della commissione non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.
  1-quinquies. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al comma 1-ter, ai sensi dell'articolo 108, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
20. 410. La Commissione.
(Approvato)

Subemendamento All'emendamento 20. 400 Della Commissione.

  All'emendamento 20. 400, comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: tre progetti aggiungere le seguenti: , sulla base della più ampia fruizione della struttura scolastica nel territorio,.
0. 20. 400. 1. Businarolo, Simone Valente, De Rosa.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca diffonde, presso i Comuni un bando per l'elaborazione di proposte progettuali per la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'incremento dell'efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica e della caratterizzazione per nuovi ambienti di apprendimento.
  1. bis. I Comuni che deliberino di avvalersi, nel proprio territorio, di progetti che rispondano ai requisiti del bando di cui al comma 1, lo pubblicano e raccolgono i progetti. Scaduto il termine indicato nel bando, trasmettono i progetti pervenuti al competente assessorato della Regione nel cui territorio sono situati.
  1. ter. Gli assessorati regionali selezionano, in deroga all'articolo 105, comma 2, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, almeno uno e non più di tre progetti e li trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Struttura di missione per l'edilizia scolastica istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014. Presso la medesima Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita un'apposita Commissione composta da cinque membri, tre dei quali nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra esperti di comprovata professionalità, e due appartenenti alla predetta Struttura di missione. Ai membri della commissione non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.
  1. quater. La Commissione, secondo le disposizioni del Capo IV del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, aggiudica i progetti, in numero massimo di uno per Regione, sulla base delle risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito di quelle di cui al comma 2.
20. 400. La Commissione.

  Al comma 1, dopo le parole: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata di cui al d.lgs 28 agosto 1997, n. 281;

  Conseguentemente, al medesimo comma: sostituire le parole: provvede a pubblicare con la seguente: «predispone»;
   dopo la parola: esperti aggiungere le seguenti: designati anche dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
   sostituire le parole: cui partecipa anche con le seguenti: cui partecipano anche i rappresentanti dell'Osservatorio permanente per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996 n. 23 e.
20. 3. (ex 18. 5.) Gelmini, Centemero.

  Al comma 1 sostituire le parole da: pubblicare fino alla fine del comma, con le seguenti:
  a definire i criteri per l'elaborazione di soluzioni progettuali per la realizzazione di scuole altamente innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'incremento dell'efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento anche per favorire l'uso continuo e costante delle moderne tecnologie nell'attività didattica.
20. 4. (ex 18. 9.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 1, sostituire le parole: rivolto ai professionisti con le seguenti: rivolto ai soggetti interessati ivi inclusi i professionisti.

  Conseguentemente, sostituire le parole: i beneficiari sulla base delle risorse con le seguenti: i progetti che beneficiano dei finanziamenti sulla base delle risorse, di cui al comma 2.
20. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

  Al comma 1, dopo le parole: rivolto a professionisti inserire le seguenti: e a Comuni, Province e Città metropolitane ciascuno per gli istituti di propria competenza.
*20. 5. (* ex 18. 4.) Squeri, Russo, Altieri.

  Al comma 1, dopo le parole: rivolto a professionisti inserire le seguenti: e a Comuni, Province e Città metropolitane ciascuno per gli istituti di propria competenza.
*20. 6. (* ex 18. 24.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: commissione di esperti inserire le seguenti: in cui siano garantite anche competenze nell'ambito delle scienze pedagogiche.
20. 7. (ex 18. 17.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 1, dopo le parole: commissione di esperti inserire le seguenti:, senza alcun compenso,.
20. 8. (ex 18. 21.) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 1 dopo le parole: presso la presidenza del Consiglio dei ministri inserire le seguenti: nonché rappresentanti di comuni, province, città metropolitane e regioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: anche attraverso il coinvolgimento delle regioni e le parole: e individua i beneficiari sulla base delle risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
*20. 9. Squeri, Russo, Ciracì, Centemero.

  Al comma 1 dopo le parole: presso la presidenza del Consiglio dei ministri inserire le seguenti: nonché rappresentanti di comuni, province, città metropolitane e regioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: anche attraverso il coinvolgimento delle regioni e le parole: e individua i beneficiari sulla base delle risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
*20. 10. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 1 dopo le parole: presso la presidenza del Consiglio dei ministri inserire le seguenti: nonché rappresentanti di comuni, province, città metropolitane e regioni.
20. 11. (ex 18. 1003.) Palmieri, Russo.

  Al comma 1, sostituire le parole: che esamina e coordina con le seguenti: nonché due rappresentanti di Anci e Upi che esaminano e coordinano.
*20. 12. (* ex 18. 3). Centemero, Squeri, Russo, Altieri.

  Al comma 1, sostituire le parole: che esamina e coordina con le seguenti: nonché due rappresentanti di Anci e Upi che esaminano e coordinano
*20. 13. (* ex 18. 25.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e coordina.
20. 14. (ex 18. 16.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 1, sostituire la parola: soluzioni con la seguente: proposte.
*20. 15. (* ex 18. 2.) Squeri, Russo, Altieri.

  Al comma 1, sostituire la parola: soluzioni con la seguente: proposte.
*20. 16. (* ex 18. 26.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 1, dopo le parole: dell'efficienza energetica inserire le seguenti: della compatibilità con il paesaggio circostante.
20. 17. (ex 18. 10.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 1, sostituire le parole: anche per favorire l'uso continuo e costante delle moderne tecnologie nell'attività didattica con le seguenti: che trasformino la spazialità della didattica, al fine di superare, anche attraverso open-space, la rigidità imposta dallo spazio-classe e utilizzare l'edificio scolastico come risorsa per sviluppare le potenzialità cognitive degli alunni, la didattica, gli stili nonché i metodi di insegnamento-apprendimento.
20. 18. (ex 18. 12.) Luigi Gallo, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Al comma 1, dopo le parole: attività didattica aggiungere le seguenti: e contrastare i rischi derivanti dalla presenza di amianto, avviando lavori di totale bonifica dei manufatti.

  Conseguentemente,
   sostituire il comma 3 con il seguente:

    «3. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata l'utilizzazione di quota parte, pari a 150 milioni nel triennio 2015-2017 per la realizzazione di nuovi e moderni edifici scolastici, e pari a 150 milioni, a valere nel medesimo triennio 2015-2017, per la messa in sicurezza e la bonifica dall'amianto degli edifici scolastici, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni a decorrere dall'anno 2018;
   sostituire la rubrica con la seguente: (Scuole innovative ed interventi per contrastate i rischi derivanti dalla presenza di amianto).
20. 19. (ex 18. 1010.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino, Duranti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Nell'ambito della valutazione delle soluzioni progettuali di scuole altamente innovative di cui al comma 1, sono considerati a titolo preferenziale i progetti che prevedano:
   a) facilità di collegamento delle scuole attraverso collegamenti ciclo-pedonali;
   b) la realizzazione degli edifici scolastici in aree dismesse o che comunque non comportino ulteriore consumo di suolo;
   c) l'individuazione di spazi verdi a disposizione degli edifici scolastici;
   d) la collocazione di barriere, anche naturali per mitigare gli effetti delle fonti di inquinamento, comprese le emissioni sonore».
20. 20. (ex 18. 11.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Sulla base delle soluzioni progettuali individuate, ai sensi del comma 1, gli enti locali interessati presentano progetti per la realizzazione di nuove scuole alla rispettiva regione che seleziona le migliori proposte anche in termini di necessità territoriali, sociali e di apertura della scuola al territorio. Le Regioni trasmettono tali proposte individuate al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento per la realizzazione dei nuovi edifici garantendo almeno un intervento per regione».
20. 21. (ex 18. 6.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Sulla base delle soluzioni progettuali individuate e nel rispetto delle norme tecniche per l'edilizia scolastica, gli enti locali interessati presentano un progetto per la realizzazione di una nuova scuola alla commissione di cui al comma 1, che seleziona le migliori proposte anche in termini di apertura della scuola al territorio e le trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento per la realizzazione dell'edificio».
20. 22. Squeri, Russo, Ciracì, Centemero.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Sulla base delle soluzioni progettuali individuate e nel rispetto delle norme tecniche per l'edilizia scolastica, gli enti locali interessati presentano un progetto per la realizzazione di una nuova scuola alla commissione di cui al comma 1, che seleziona le migliori proposte anche in termini di apertura della scuola al territorio e le trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento per la realizzazione dell'edificio».
20. 23. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. La commissione di cui al comma 1 trasmette i progetti selezionati al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento all'ente locale di riferimento per la realizzazione dell'edificio.
*20. 24. (* ex 18. 1.) Squeri, Russo, Altieri.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. La commissione di cui al comma 1 trasmette i progetti selezionati al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento all'ente locale di riferimento per la realizzazione dell'edificio.
*20. 25. (* ex 18. 27.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 2, sostituire le parole: è utilizzata quota parte delle risorse con le seguenti: sono utilizzate le risorse.
20. 26.(ex 18. 1007.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 2, sostituire la parola: 300 con la seguente: 150,.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    sostituire le parole
di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: di euro 1.5 milioni per l'anno 2016, di euro 3 milioni per l'anno 2017 e di euro 4.5 milioni a decorrere dall'anno 2018.
    dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
    2-bis. La restante quota delle risorse di cui all'articolo 18. comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 98, viene destinata, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, viene destinata ad interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con riferimento a quelli in cui è stata censita la presenza di amianto.
   sostituire la rubrica con la seguente: Scuole innovative ed interventi per contrastate i rischi derivanti dalla presenza di amianto;
   all'articolo 26 sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4. comma 7, 5, comma 6, 7. comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5. 16. comma 6, 17, comma 1. 18. comma 3, e 20, comma 1. nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015. a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
   a) quanto a 1.000 milioni di euro annui per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo «La buona scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 12.267.000 euro per l'anno 2023, a 55.487.000 euro per l'anno 2024 e a 95.237.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) quanto a 184.752.700 euro per l'anno 2015, a 362.650.250 euro per l'anno 2016, a 376.160.500 euro per l'anno 2017. a 384.869.000 euro per l'anno 2018, a 389.693.000 euro per l'anno 2019, a 379.753.950 euro per l'anno 2020, a 357.652.500 euro per l'anno 2021, a 335.371.600 euro per l'anno 2022, a 312.969.450 euro per l'anno 2023, a 292.007.750 euro per l'anno 2024 e a 272.729.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. e successive modificazioni.
20. 27.(ex 18. 23.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino, Duranti.

  Al comma 2, dopo le parole: sono posti a carico delle Stato inserire le seguenti: e sono pari al 3 per cento del capitale investito, e quindi, complessivamente,.
20. 28.(ex 18. 1008.) Centemero, Palmieri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. È prevista la possibilità di riscatto dell'immobile da parte dell'ente locale secondo modalità agevolate da definire con INAIL.
*20. 29. (* ex 18. 28.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. È prevista la possibilità di riscatto dell'immobile da parte dell'ente locale secondo modalità agevolate da definire con INAIL.
*20. 30. (* ex 18. 1009.) Centemero, Palmieri.

A.C. 2994-A – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE

Art. 24.
(Deroghe).

  1. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge non è richiesto il parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.
  2. Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per la procedura del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 10 della presente legge.
  3. In sede di prima applicazione della presente legge e limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, per la determinazione dell'organico dell'autonomia non è richiesto il parere di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
  4. Fermo restando il contingente di cui all'articolo 639, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le disposizioni della presente legge si applicano alle scuole italiane all'estero in quanto compatibili e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  5. Le norme della presente legge sono inderogabili e le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge, sono inefficaci.
  6. Al fine di adeguare l'applicazione delle disposizioni della presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue nella regione Friuli Venezia Giulia, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, un decreto stabilendo, per le medesime scuole, le norme speciali riguardanti in particolare:
   a) la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione e il reclutamento del personale docente;
   b) le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici;
   c) il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, a livello sia nazionale sia territoriale.

  7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nonché del decreto di cui al comma 6, per quanto riguarda le scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue della regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.
(Deroghe).

  Sopprimere il comma 1.
*24. 1. (* ex 22. 3.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Sopprimere il comma 1.
*24. 2. (* ex 22. 1000.) Caruso, Lo Monte.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge è richiesto il parere, da formulare in tempi congrui, dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.
**24. 3.(ex 22. 19.) Baldassarre, Cristian Iannuzzi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge è richiesto il parere, da formulare in tempi congrui, dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.
**24. 4.(ex 22. 21.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, sopprimere la parola: non.
24. 5.(ex 22. 4.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, sostituire le parole: non è richiesto con le seguenti: è previsto.
24. 6.(ex 22. 5.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, sostituire le parole: non è richiesto con le seguenti: è obbligatorio.
24. 7.(ex 22. 23.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Sopprimere il comma 2.
24. 8.(ex 22. 7.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, sopprimere la parola: non.
24. 9.(ex 22. 6.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga all'articolo 8, comma 7, i docenti che lavorano presso le scuole paritarie oggetto di proposte di assunzione nella scuola statale possono chiedere, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 8, di posticipare, per un massimo di due anni scolastici, la presa di servizio al fine di poter completare il ciclo di istituzione. Tale richiesta non è soggetta ad autorizzazione del Dirigente scolastico statale.
24. 10.(ex 22. 1002.) Rubinato, Gigli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In sede di prima applicazione della presente legge e in deroga all'articolo 8 comma 7, i docenti oggetto di proposta di assunzione possono richiedere con le modalità di cui all'articolo 8, comma 8, di posticipare per un massimo di due anni scolastici la presa di servizio. Tale richiesta non è soggetta ad autorizzazione del dirigente scolastico.
24. 11.(ex 22. 1003.) Rubinato, Gigli.

  Sopprimere il comma 5.
*24. 12. (* ex 22. 8.) Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Sopprimere il comma 5.
*24. 13. (* ex 22. 15.) Simonetti, Borghesi.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le norme della presente legge sono inderogabili. Le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi contrastanti con quanto previsto dalla presente legge saranno oggetto di revisione ed adeguamento nel successivo rinnovo del CCNL. In mancanza di revisione resta ferma la competenza del contratto sulle norme riguardanti il salario, l'organizzazione del lavoro, la formazione e l'orario.
24. 14.(ex 22. 9.) Vacca, Luigi Gallo, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. È istituita l'Area di Contrattazione separata della docenza e il Consiglio superiore della Docenza composto in maggioranza da docenti.
24. 15.(ex 22. 16.) Simonetti, Borghesi.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro contrastanti con quanto previsto dalla presente legge saranno oggetto di revisione ed adeguamento nel successivo rinnovo del CCNL. In mancanza di revisione resta ferma la competenza del contratto sulle norme riguardanti il salario, l'organizzazione del lavoro, la formazione e l'orario.
24. 16.(ex 22. 22.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 5, sopprimere le parole da: e le norme fino alla fine del comma.
24. 17.(ex 22. 10.) Vacca, Luigi Gallo, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni particolari per la Provincia autonoma di Bolzano).

  1. Alla Provincia autonoma di Bolzano spetta la legittimazione attiva e passiva nei procedimenti giudiziari concernenti il personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole a carattere statale.
  2. Al fine di rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche della scuola dei diversi gruppi linguistici, la Provincia autonoma di Bolzano individua, sulla base di ricerche di settore, i percorsi didattici, il percorso formativo e la disciplina di valutazione delle alunne e degli alunni più idonei e rispondenti alle esigenze socio culturali e linguistiche dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nel quadro dell'unitarietà dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
  3. La Provincia autonoma di Bolzano si adegua alla normativa statale sugli esami di Stato con legge provinciale, al fine di integrare i percorsi nazionali con aspetti culturali e linguistici legati alla realtà locale. Le rispettive norme per l'attuazione sono adottate dalla Provincia, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La Provincia nomina i presidenti e i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado. In relazione al particolare ordinamento scolastico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, le materie su cui vertono gli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado e le relative prove sono annualmente determinate dalla Provincia sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  4. In attuazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, la Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'Università ed il Conservatorio di musica siti nella Provincia autonoma di Bolzano, disciplina la formazione disciplinare e pedagogico-didattica degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici della Provincia di Bolzano, anche nelle materie artistiche, nonché le modalità e i contenuti delle relative prove di accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a livello nazionale, potendosi discostare dalla tempistica nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento sviluppati ed in vigore nella Provincia stessa. Tale formazione può comprendere fino a 60 crediti formativi universitari del percorso quinquennale per attività di insegnamento che riguardano il relativo contesto culturale. La Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'Università ed il Conservatorio summenzionati, definisce altresì il punteggio con il quale integrare la votazione della prova di accesso, in caso di possesso di Certificazioni di competenze linguistiche di almeno livello B1 del Quadro comune Europeo di riferimento.
  Al fine di garantire ai futuri insegnanti delle scuole in lingua di insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine, la formazione nella madre lingua e l'abilitazione all'insegnamento si consegue mediante il solo compimento del tirocinio formativo attivo (TFA). Lo stesso, nonché le relative modalità di accesso a numero programmato, sono disciplinati dalla Provincia autonoma di Bolzano. Per lo specifico contesto linguistico e culturale della Provincia autonoma di Bolzano e l'impegno istituzionale della Libera Università di Bolzano a garantire nei percorsi di formazione i presupposti delle competenze indispensabili al fine di poter partecipare alla vita culturale ed e di accedere al mondo del lavoro nella Provincia stessa, la Libera Università di Bolzano ha facoltà di ampliare, in tutti i Corsi di laurea e di laurea magistrale attivati presso la stessa i settori scientifici disciplinari afferenti alle discipline letterarie e linguistiche, previsti dai rispettivi decreti ministeriali tra le attività formative di base e caratterizzanti.
  5. La Provincia autonoma di Bolzano è delegata ad esercitare le attribuzioni dello Stato in di riconoscimento dei titoli di formazione professionale rilasciati da un Paese membro dell'Unione ai fini dell'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione primaria, ed artistica in relazione alle classi di concorso esistenti nella sola provincia di Bolzano o ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano o ai posti di insegnamento delle scuole delle località ladine della provincia di Bolzano per materie impartite in lingua tedesca. Resta fermo che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie.
  L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 427 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è soppresso.
  6. La Provincia autonoma di Bolzano stabilisce i programmi di esame, le tabelle di valutazione dei titoli e le norme per la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli, ovvero dei corsi-concorsi selettivi di formazione per il reclutamento del personale docente.
  7. Sono fatte salve le potestà attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La Provincia autonoma di Bolzano provvede all'adeguamento del proprio ordinamento esclusivamente nel rispetto dei principi desumibili dalla presente legge.
24. 01.(ex 22. 01.) Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.

A.C. 2994-A – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 25.
(Abrogazione e soppressione di norme).

  1. L'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e i commi 8 e 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.
  2. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «docente,» è soppressa.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.
(Abrogazione e soppressione di norme).

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli articoli 46, 47, 48, 49 del regio decreto 5 febbraio 1928 sono abrogati.
25. 1. (ex 23. 2.) Pisano, Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

A.C. 2994-A – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 26.
(Disposizioni finanziarie).

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nell'anno 2016, 1.865,70 milioni nell'anno 2017, 1.909,60 milioni nell'anno 2018, 1.951,20 milioni nell'anno 2019, 2.012,93 milioni nell'anno 2020, 2.058,50 milioni nell'anno 2021, 2.104,44 milioni nell'anno 2022, 2.150,63 milioni nell'anno 2023, 2.193,85 milioni nell'anno 2024 e 2.233,60 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, rispetto a quelle determinate ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge nonché ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
  2. È iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 2.983.000 euro per l'anno 2015, a 8.313.000 euro per l'anno 2016, a 37.563.000 euro per l'anno 2017, a 18.863.000 euro per l'anno 2018, a 21.763.000 euro per l'anno 2019, a 3.900.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 16.923.000 euro per l'anno 2022. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 21 e 22, 4, comma 6, 7, comma 7, 9, commi 8 e 16, 12, commi 3 e 5, 13, 14, comma 2, 15, comma 2, 16, comma 6, 17, comma 1, lettera c), 20, comma 2, 21, comma 16, e 22, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.909,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.923,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.961,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 3.005,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.050,637 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.983,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.005,867 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.049,087 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.088,837 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dagli articoli 18, comma 6, e 19, comma 1, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
   a) quanto a 1.000 milioni di euro annui per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo «La buona scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 86.367.000 euro per l'anno 2020, a 126.137.000 euro per l'anno 2021, a 59.100.000 euro per l'anno 2022, a 81.367.000 euro per l'anno 2023, a 124.587.000 euro per l'anno 2024 e a 164.337.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  4. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 3, pari a 184.752.700 euro per l'anno 2015, 362.650.250 euro per l'anno 2016, 376.160.500 euro per l'anno 2017, 404.869.000 euro per l'anno 2018, 449.693.000 euro per l'anno 2019, 459.753.950 euro per l'anno 2020, 357.652.500 euro per l'anno 2021, 335.371.600 euro per l'anno 2022, 312.969.450 euro per l'anno 2023, 292.007.750 euro per l'anno 2024 e 272.729.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  5. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituito, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti nonché l'utilizzo del fondo per il risarcimento, di cui all'articolo 14.
  6. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 5, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  7. Ai componenti del comitato di cui al comma 5 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
  8. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico, nel periodo compreso tra il 1o settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti di carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

  Al comma 1, dopo le parole: in vigore della presente legge, aggiungere le seguenti: rispetto a quelle determinate per l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009.
26. 400. La Commissione.

  Al, comma 3, sostituire le parole: commi 3 e 5, 13, con le seguenti: commi 3 e 5, 13, comma 1.
26. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: 17, comma 1, lettera c), al medesimo comma 3, alinea, sostituire le parole: a 2.923,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.961,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 3.005,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.050,637 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.983,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.005,867 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.049,087 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.088,837 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: a 2.903,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.955,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.933,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.955,867 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.999,087 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.038,837 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025; al medesimo comma 3, lettera b), sostituire le parole: quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 86.367.000 euro per l'anno 2020, a 126.137.000 euro per l'anno 2021, a 59.100.000 euro per l'anno 2022, a 81.367.000 euro per l'anno 2023, a 124.587.000 euro per l'anno 2024 e a 164.337.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 9.100.000 euro per l'anno 2022, a 31.367.000 euro per l'anno 2023, a 74.587.000 euro per l'anno 2024 e a 114.337.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
26. 410. La Commissione.
(Approvato)