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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 23 giugno 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 giugno 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Attaguile, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bergamini, Paolo Bernini, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Brescia, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Censore, Centemero, Chaouki, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Dieni, Epifani, Faraone, Fava, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Gadda, Galati, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marcolin, Mattiello, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes, Piras, Pisicchio, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Santerini, Scalfarotto, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Sisto, Tabacci, Valeria Valente, Vecchio, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Attaguile, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bergamini, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Brescia, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Censore, Centemero, Chaouki, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Dieni, Epifani, Faraone, Fava, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Gadda, Galati, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mattiello, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Santerini, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Tabacci, Valeria Valente, Vecchio, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 22 giugno 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   TINAGLI ed altri: «Agevolazioni fiscali in favore delle lavoratrici madri con figli minori inattive da almeno tre anni» (3190);
   CAUSIN: «Disposizioni per favorire la cessione di beni alimentari alle persone indigenti nonché per l'avvio di una campagna di informazione sulla necessità di ridurre gli sprechi alimentari» (3191);
   SANDRA SAVINO: «Istituzione dell'onorificenza della medaglia al merito dei donatori di sangue» (3192).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.

   In data 22 giugno 2015 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, la seguente proposta di legge:
   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: «Istituzione del Nucleo investigativo speciale per gli scomparsi (NISS)» (3193).

  Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

   In data 22 giugno 2015 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 1678. – «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (approvato dal Senato) (3194).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  MARAZZITI ed altri: «Disciplina organica del diritto di asilo e di altre forme di protezione internazionale» (3146) Parere delle Commissioni II, III, V, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):
  S. 1678. – «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (approvato dal Senato) (3194) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   XI Commissione (Lavoro):
  SCOTTO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione in Italia del programma europeo Garanzia per i giovani» (Doc XXII, n. 49) Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.

Trasmissione dal Comitato nazionale per la bioetica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Presidente del Comitato nazionale per la bioetica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 giugno 2015, ha trasmesso un parere del medesimo Comitato in tema di «Mobile-health e applicazioni per la salute: aspetti bioetici».

  Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
  sentenza n. 110 del 14 maggio-15 giugno 2015 (Doc. VII, n. 469),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), sollevata, in riferimento agli articoli 1, secondo comma, 3 e 48 della Costituzione, dal tribunale ordinario di Venezia:
   alla I Commissione (Affari costituzionali);

  sentenza n. 114 del 29 aprile-18 giugno 2015 (Doc. VII, n. 471),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste:
   alla XI Commissione (Lavoro).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  con lettera in data 15 giugno 2015, Sentenza n. 109 del 15 aprile-15 giugno 2015 (Doc. VII, n. 468),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 codice procedura penale, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica:
   alla II Commissione (Giustizia);

  con lettera in data 18 giugno 2015, Sentenza n. 113 del 29 aprile-18 giugno 2015 (Doc. VII, n. 470),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura:
   alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 16 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/58/UE, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva di esecuzione 2014/58/UE che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso il testo di quattordici risoluzioni approvate nella tornata dal 18 al 21 maggio 2015, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (Doc. XII, n. 723) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato (Doc. XII, n. 724) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (Doc. XII, n. 725) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (Doc. XII, n. 726) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);
   Risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Doc. XII, n. 727) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);
   Risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza (rifusione) (Doc. XII, n. 728) – alla II Commissione (Giustizia);
   Risoluzione sulla direttiva delegata della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio nelle applicazioni di illuminazione generale e di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (Doc. XII, n. 729) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   Risoluzione sul regolamento delegato della Commissione del 20 febbraio 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 376/2008 per quanto riguarda l'obbligo di presentare un titolo per le importazioni di alcole etilico di origine agricola e che abroga il regolamento (CE) n. 2336/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola (Doc. XII, n. 730) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione sull'elenco di questioni adottato dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in riferimento alla relazione iniziale dell'Unione europea (Doc. XII, n. 731) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XII (Affari sociali);
   Risoluzione sullo Zimbabwe: il caso del difensore dei diritti umani Itai Dzamara (Doc. XII, n. 732) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla difficile situazione dei profughi rohingya, con particolare riferimento alle fosse comuni rinvenute in Thailandia (Doc. XII, n. 733) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (conformemente alla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune) (Doc. XII, n. 734) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
   Risoluzione sul finanziamento della politica di sicurezza e di difesa comune (Doc. XII, n. 735) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
   Risoluzione sull'impatto degli sviluppi nei mercati europei della difesa sulle capacità di sicurezza e difesa in Europa (Doc. XII, n. 736) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 22 giugno 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i 5 settori principali d'intervento (COM(2015) 302 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 302 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri a nome dell'Unione, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive fatta eccezione per gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile (COM(2015) 304 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri a nome dell'Unione, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile (COM(2015) 305 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 305 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Attuazione del secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute nel 2013 (COM(2015) 306 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Consiglio regionale dell'Abruzzo.

  Il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, con lettera in data 18 giugno 2015, ha trasmesso una risoluzione concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione (COM(2015) 240 final).

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).
%

Trasmissione dal Garante del contribuente per la Valle d'Aosta.

  Il Garante del contribuente per la Valle d'Aosta, con lettera in data 11 giugno 2015, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Valle d'Aosta, riferita all'anno 2014, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomina ministeriale.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 18 giugno 2015, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Gian Luigi Pillola a commissario straordinario del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza per la tutela dei diritti dei consumatori, alla luce delle incongrue richieste di conguaglio lamentate da alcuni utenti della società Acea Energia – 3-01520

A) Interrogazione

   BALDELLI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   molti cittadini romani hanno ricevuto le bollette di Acea Energia, la società del gruppo Acea che si occupa della vendita di energia elettrica, gas e servizi, per pagare sostanziosi conguagli che, in molti casi, così come riportato anche da alcuni organi di informazione, sono stati il frutto di anni di addebiti dovuti a conteggi di consumi stimati, ma non effettivi, ad errori di valutazione, più in generale, a fatturazioni incongrue certamente non imputabili agli utenti;
   molti consumatori, non avendo strumenti idonei per difendersi e far valere i propri diritti o, più semplicemente, per non entrare nel complesso ed oneroso meccanismo per l'accertamento della verità per via amministrativa o giudiziaria, rischiano di trovarsi di fatto costretti a pagare cifre importanti di alcune migliaia di euro, per evitare il distacco dell'energia elettrica;
   queste bollette sono il prodotto di un malfunzionamento del sistema che si riversa spesso sui consumatori incolpevoli e sono anche un costo aggiuntivo difficile da sopportare per tanti cittadini già duramente colpiti dalla crisi economica –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza del fenomeno segnalato in premessa e, in caso affermativo, se abbia contezza della portata economica e della platea interessata da tale fenomeno e quali iniziative, anche normative, intenda adottare per tutelare il diritto dei cittadini consumatori a non essere vessati in modo improprio da un soggetto sostanzialmente pubblico che opera in regime di effettivo monopolio, visto che non sembra essere credibile o corretto che un soggetto distributore possa reclamare un conguaglio a distanza di anni, senza di fatto permettere al consumatore di avere strumenti idonei ed efficaci per poter sostenere un contraddittorio. (3-01520)


Iniziative per la bonifica e la messa in sicurezza dell'ex «area Ip» di competenza della Marina militare nei pressi della città di Taranto – 2-00446

B) Interpellanza

   La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della difesa, per sapere – premesso che:
   la bonifica e messa in sicurezza delle aree di competenza della Marina militare (ex area IP, area Gittata, zona 17 ettari) e della cava in località San Marco (Statte) sono divenute oramai urgenti;
   la grave situazione di contaminazione ambientale di queste aree è ben nota da molto tempo, ma ancora non si è giunti ad una conclusione su come bonificare questi siti che continuano a contaminare l'acqua di falda e il Mar Piccolo. Non si è giunti neanche alla messa in sicurezza dei siti, nonostante la caratterizzazione ambientale sia stata già effettuata;
   in tal senso il genio militare ha presentato già nel 2012 alla regione Puglia un progetto preliminare «per la messa in sicurezza di emergenza dell'area ex IP» presso la Marinansen, denominato «Progetto preliminare di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda». L'intervento prevedeva «una completa cinturazione dell'area con barriera fisica permeabile reattiva (PRB) usando ferro zero-valente, con jet-grouting di diametro 500 millimetri ed emungimento, tramite pozzi attrezzati con pompe idrauliche, di acque di falda da trattare con carboni attivi e poi smaltire»;
   tale progetto ricalcava la richiesta formulata dalla conferenza dei servizi del 14 ottobre 2010, nella quale si chiedeva di «effettuare un accoppiamento tra barriera fisica e idraulica e di effettuare in questa ipotesi una stima delle portate da emungere». Obiettivo quello di «impedire la diffusione della contaminazione e l'abbattimento, con il processo di dealogenazione riduttiva abiotica (ZVI), delle concentrazioni degli inquinanti presenti nelle acque di falda: sostanze inorganiche, composti alifatici clorurati cancerogeni, PCB e metalli pesanti». L'area situata nel I seno di Mar Piccolo, dove sorgeva il sito «Ex area Ip» dell'arsenale militare, è infatti interessata da una pesante contaminazione (metalli, PCB, inquinanti inorganici) dovuta proprio alle attività passate della Marina;
   nel marzo del 2012 l'assessorato regionale annunciò che il progetto di Marigenimil aveva ricevuto l’«ok» dei tecnici regionali e che l'iniziativa del genio militare «consentirà di contenere definitivamente la contaminazione accertata nella falda acquifera». Poco meno di un anno dopo, nel febbraio del 2013, il capitano di vascello Fabrizio Gaeta, direttore del genio militare della Marina di Taranto, affermò su un quotidiano locale che «ciò che abbiamo garantito in conferenza di servizi procede a passo spedito. E non potrebbe essere diversamente», garantendo anche l'avvio delle procedure per l'esecuzione delle opere della messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda entro il 2013. La consegna del progetto definitivo era stata assicurata entro luglio 2013;
   nel luglio 2013 (termine entro il quale avrebbero dovuto presentare il progetto definitivo per la messa in sicurezza delle acque di falda) l'ente regionale aveva chiesto informazioni alla Marina militare sul complesso delle attività in corso. La risposta fu un semplice «attività in corso»;
   da allora nonostante sollecitazioni da parte della regione non è arrivato alcun chiarimento;
   inoltre, durante l'articolato iter di condivisione delle attività necessarie alla messa in sicurezza delle acque di falda, era stato ritenuto necessario attuare un sistema di mitigazione (pompaggio e trattamento acque in impianto depurazione esistente): a tutt'oggi non risulta pervenuta nessuna notizia circa il funzionamento del sistema di mitigazione;
   a causa dell'inquinamento del I seno di Mar Piccolo, da ben due anni viene distrutta la produzione dei mitili, arrecando un danno enorme ai mitilicoltori tarantini, non soltanto da un punto di vista economico. Sempre a causa dell'inquinamento è stata decisa la rimozione totale degli allevamenti del I seno al fine di consentire le attività di risanamento ambientale dell'area con spostamento degli allevamenti in un'area situata nella rada di Mar Grande, di appena 389 mila metri quadrati rispetto all'area individuata dal centro ittico tarantino che in origine era di 700/800.000 metri quadrati –:
   quali iniziative il Ministro interpellato abbia intenzione di porre in essere al fine di avere certezza dei tempi di avvio delle procedure per l'esecuzione delle opere della messa in sicurezza delle acque di falda del Mar Piccolo;
   quali iniziative urgenti abbia intenzione di porre in essere al fine di garantire la messa in sicurezza dal punto di vista ambientale di tutte le zone di competenza della Marina militare al fine di tutelare la salute e l'integrità dei cittadini e non compromettere ulteriormente il fragile e delicato sistema eco-ambientale.
(2-00446) «Labriola».


Elementi ed iniziative in ordine all'istituzione del Parco marino del Piceno e chiarimenti in merito agli iter autorizzativi relativi ai parchi marini elencati all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991 – 3-01394

C) Interrogazione

   TERZONI, CECCONI, DAGA, MANNINO, DE ROSA, MICILLO, ZOLEZZI e BUSTO. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
   la fascia costiera del Piceno nelle Marche è inserita tra le aree marine di reperimento da destinarsi, qualora ne ricorrano le condizioni, ad aree marine protette così come previsto dalla legge n. 394 del 1991, articolo 36, comma 1, lettera t);
   l'area presa in esame è compresa tra le foci dei fiumi Chienti e Salinello e si estende verso il largo fino a tre miglia dalla costa (attuale limite per l'attività della pesca a strascico), con una superficie complessiva di circa 300 chilometri quadrati;
   in questo contesto l'area marina protetta del Piceno si inserisce in un'idea moderna di «parco», ovvero nella concezione di una gestione integrata, per lo sviluppo sostenibile della fascia costiera; gestione integrata nel senso più ampio dei termine, tendente a recuperare in una prima fase l'ambiente costiero e contestualmente a farlo convivere con le attività umane, che rappresenta un'alternativa al parco «santuario» classico, cui si ricorreva per «congelare» un ambiente naturale ancora in massima parte integro, impedendo in sostanza qualsiasi attività e suscitando anche opposizioni molto forti da parte dei residenti;
   la proposta dell'area marina del Piceno ha come obiettivi:
    a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità biologiche, di valori scenici, di processi naturali di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri economici;
    b) l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale anche tramite la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività umane;
    c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
    d) la difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici;
    e) la promozione della valorizzazione e della sperimentazione di attività produttive compatibili;
   il 6 luglio 1998, quattordici enti locali (le province di Ascoli Piceno e Teramo, i comuni di Fermo, Porto Sant'Elpidio, Porto San Giorgio, Altidona, Pedaso, Campofilone, Massignano, Cupramarittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto, Martinsicuro, Alba Adriatica, costituitisi in comitato istituzionale promotore, con la provincia di Ascoli Piceno come capofila) hanno siglato un accordo di programma per l'attuazione e la promozione di programmi ed iniziative volte alla realizzazione dell’«area marina protetta del Piceno»;
   il 23 marzo del 2006 venne firmata la proroga dell'accordo di programma tra gli stessi enti promotori;
   nell'aprile del 2010 la conferenza unificata Stato-regioni ha espresso parere favorevole al decreto istitutivo del «Parco marino del Piceno» e al relativo regolamento di gestione;
   lo scoglio di San Nicola e l’habitat che lo accoglie sono in attesa di essere identificati come sito di importanza comunitaria. La proposta di riconoscimento è stata ufficializzata e sottoposta al servizio ambiente e agricoltura – pf aree protette della regione Marche per l'avvio della procedura di costituzione del sito di importanza comunitaria Costa del Piceno-San Nicola a Mare;
   il sito in esame corrisponde al tratto identificato nel piano del Parco marino del Piceno come zona di tutela integrale (tipo A);
   per completare l’iter di istituzione del Parco marino del Piceno mancherebbe solo la firma del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla quale sono legati anche i primi finanziamenti pari ad euro 250.000;
   nella stessa situazione di stallo del Parco marino del Piceno versano quasi tutte le altre riserve o parchi marini indicati all'articolo 36 della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 –:
   se il Ministro interrogato intenda procedere con l'istituzione del Parco marino del Piceno;
   se sia in grado di illustrare quali siano ad oggi le situazioni rispetto agli iter autorizzativi per l'istituzione dei parchi marini elencati all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991 e in che modo intenda procedere rispetto ai medesimi. (3-01394)


Iniziative in ordine all'accesso alla formazione specialistica in medicina, anche alla luce del contenzioso in atto – 3-01399; 3-01560

D) Interrogazioni

   BINETTI. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
   il Consiglio di Stato ha appena accolto il ricorso di 300 giovani medici, che avevano partecipato al concorso nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione, che si è svolto nel novembre 2014; li ha riammessi «d'ufficio»;
   a suo tempo il tribunale amministrativo regionale del Lazio aveva respinto un ricorso Codacons, ma il 26 marzo 2015 la Cgil fp medici, tramite un ricorso patrocinato dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, ha ottenuto l'accoglimento di 5 ricorsi straordinari avanzati dinanzi alla II sezione consultiva del Consiglio di Stato;
   i 300 ricorrenti sono stati ammessi, immediatamente e in sovrannumero, alla scuola di specializzazione per la quale avevano fatto la loro opzione all'atto della domanda; a questo punto tutti i ricorrenti, anche coloro che avevano ottenuto una sentenza negativa da parte del tribunale amministrativo regionale, potranno, entro 60 giorni, ricorrere in appello al Consiglio di Stato chiedendo di essere ammessi in sovrannumero;
   l'Associazione giovani medici, prendendo spunto dalla contraddittoria alternanza di sentenze, ha affermato: «Prendiamo atto e rispettiamo il pronunciamento del Consiglio di Stato (...) ma la giustizia amministrativa, ancora una volta, conferma come questo sia il Paese in cui non si riesce a realizzare un'adeguata e meritocratica selezione della classe dirigente della sanità». Secondo loro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, invece di investire e sostenere una riforma epocale che interessava migliaia di medici, per superficialità politica, al netto dell'errore di inversione delle domande commesso dal Cineca, ha vanificato gli effetti innovativi del primo concorso nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione;
   in altri termini gli errori del Cineca, anche se minimizzati dall'Avvocatura dello Stato, i pronunciamenti del Consiglio di Stato che appaiono in flagrante contraddizione con le sentenze del tribunale amministrativo regionale e gli stessi concorsi regionali, promossi dalle regioni senza rigorosi criteri di trasparenza e meritocrazia, hanno creato una serie di forti perplessità nei confronti del prossimo concorso per le scuole di specializzazione, alla luce dell'esperienza del 2014;
   il timore dei giovani medici in attesa di concorso è che gli effetti dell'ultima sentenza complicheranno ulteriormente il complesso quadro di riferimento. Si teme, infatti, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per fare fronte alle nuove ammissioni debba attingere alla dotazione del capitolo di spesa relativo alla formazione medica specialistica prevista per l'anno 2015, già fortemente sottodimensionato rispetto al numero degli aspiranti specializzandi;
   ciò potrebbe rendere ancora più incerta la data di pubblicazione del prossimo bando di concorso nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione, anche se, oltre alla data, i giovani medici sono in attesa di conoscere in dettaglio il numero delle borse disponibili e le modalità concrete della loro assegnazione –:
   se il Governo non possa e non debba farsi carico dell'adozione di un piano straordinario di stanziamento di fondi necessari ad assorbire, nel volgere di un triennio, il gap esistente tra numero di laureati e contratti di formazione (specialistica e generalista) del post lauream, in modo da garantire a tutti i medici abilitati il diritto alla formazione dopo il conseguimento della laurea;
   se non ritenga necessario verificare con la Conferenza Stato-regioni i criteri in base ai quali le stesse regioni procedono all'assegnazione di borse aggiuntive;
   se non si ritenga utile e conveniente assumere iniziative per provvedere ad una sensibile riduzione dei posti per l'accesso ai corsi di medicina, in modo da compensare gli ingressi in sovrannumero e riprogrammare il fabbisogno di medici. (3-01399)


   BINETTI. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
   la formazione di un medico specialista impegna oggi non meno di 10 anni e in alcuni casi possono essere necessari anche 12 anni, come accade con alcune scuole di specializzazione particolarmente lunghe, come sono molte di quelle dell'area chirurgica. Servono sei anni per laurearsi e poi una media di 5 anni per specializzarsi, sempre che si acceda alla scuola di specializzazione subito dopo aver conseguito il titolo accademico di dottore in medicina e chirurgia;
   la Federazione degli ordini denuncia da tempo il rischio di un vero e proprio spopolamento medico, data l'alta età media della categoria. Tra 10 anni, nel 2024, ossia nel tempo che trascorre tra l'attuale 2014 e la conclusione dell’iter di studi e di specializzazione di quanti si sono matricolati proprio nel 2014, si rischia di avere 34 mila chirurghi in meno, pediatri e specialisti ambulatoriali ridotti di un terzo. E molto probabilmente tra i 2 e i 3 milioni di italiani corrono il rischio di rimanere senza medico di famiglia. A questi dati va aggiunta anche la crisi economica che, bloccando il turn over di professionisti qualificati, non consente assunzioni a tipo indeterminato. Nel 2010 il numero di chirurghi generali assunti a tempo indeterminato ha coperto il 10 per cento del fabbisogno e quello di chirurghi specialistici il 20 per cento. Nell'area delle «medicine», inoltre, tra il 2005 e il 2012 c’è stata un'analoga riduzione del 7 per cento di assunzioni a tempo indeterminato;
   il problema più rilevante resta quello dei giovani laureati che non hanno accesso né alle scuole di specializzazione, né alle scuole di medicina generale per mancata disponibilità di borse di studio, o meglio di veri e propri contratti di formazione, per cui cresce l'elenco di medici «generici» che non diventeranno mai né medici di famiglia, né specialisti per carenza di posti nelle rispettive scuole. Un numero rilevante di giovani professionisti, per i quali lo spazio di un inserimento professionale qualificato si assottiglia sempre di più;
   già la forbice del 2014 è particolarmente significativa: gli studenti iscritti in base a graduatoria nazionale sono 10.000, le borse di studio disponibili per i loro colleghi neolaureati, iscritti sei anni prima, la metà. Risultano solo 5.000 contratti di formazione e, per di più, ottenuti con lunghe ed estenuanti trattative con il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai 10.000 studenti previsti vanno, inoltre, aggiunti tutti coloro che avendo fatto ricorso al tribunale amministrativo regionale hanno ottenuto risposta positiva per reali o presunte irregolarità al momento dello svolgimento degli esami. Finora si tratta almeno di 3.000 ricorrenti, ma non è affatto detto che ci si fermi a questi numeri;
   quando si parla di formazione della futura classe medica il problema non è solo il numero, ma anche la qualità specifica, le competenze che hanno acquisito i neo-specialisti, il loro livello di autonomia e il giusto equilibrio tra le diverse specializzazioni, includendo anche la formazione di medicina generale, per garantire sicurezza al paziente e solidità al servizio sanitario nazionale. Evidentemente va rifatta una seria programmazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dopo aver sentito la conferenza Stato-regioni e la Fnomceo. Una programmazione che deve avere una proiezione almeno decennale, dal momento che dieci sono gli anni necessari a formare un medico specialista o un medico di medicina generale –:
   quali siano gli orientamenti del Ministro interrogato rispetto a tale situazione e alle proiezioni citate, avendo come parametro di riferimento il numero di studenti realmente immatricolati nell'anno accademico 2014-2015 (programmati più ricorrenti al tribunale amministrativo regionale) e le loro concrete opportunità di formazione specialistica, misurate in contratti di formazione. (3-01560)


Chiarimenti in merito ad una nota dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo avente ad oggetto la definizione di alcune misure organizzative in vista dell'approvazione del disegno di legge cosiddetto «buona scuola» – 3-01533

E) Interrogazione

   VACCA, SIMONE VALENTE, LUIGI GALLO, MARZANA, CHIMIENTI, BRESCIA, D'UVA e DI BENEDETTO. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
   il 4 giugno 2015 dall'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo è stato inviato un documento, protocollo n. 0004145, a tutti i dirigenti scolastici della regione e agli ambiti territoriali, a firma del direttore generale, dottor Ernesto Pellecchia;
   l'oggetto del documento è: «DDL n. 1934/2015, articolo 2: autonomia scolastica ed offerta formativa – “Organico potenziato”»;
   nella missiva si ricorda che il disegno di legge n. 1934 del 2015 è in discussione al Senato della Repubblica e che consente di realizzare pienamente l'autonomia scolastica, anche attraverso l'assegnazione di un organico potenziato aggiuntivo;
   nella stessa missiva si invitano i dirigenti scolastici, nelle more della conclusione dell’iter parlamentare di approvazione del disegno di legge, ad individuare le aree omogenee di attività ed i relativi fabbisogni di personale secondo uno schema allegato ed a trasmetterle ai rispettivi ambiti territoriali, previa acquisizione della deliberazione degli organi collegiali entro e non oltre il 20 giugno 2015;
   lo schema allegato alla missiva riporta:
    a) come intestazione del documento «Fabbisogno di posti di organico potenziato autonomia scolastica e valorizzazione dell'offerta formativa – articolo 2 DDL 1934/2015»;
    b) l'indicazione degli estremi della delibera del consiglio di istituto, gli estremi della delibera del collegio docenti;
    c) in maniera specifica tutte le aree omogenee di attività;
   il 7 giugno 2015 la notizia della nota dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo era presente su diverse testate on line;
   con nota protocollo n. 0004179 dell'8 giugno 2015, l'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo indica di astenersi dal trasmettere i dati richiesti con la nota protocollo n. 0004145;
   a giudizio degli interroganti la nota protocollo n. 0004145 presenta diversi aspetti che vanno approfonditi. Non è chiaro, in particolare, su quale presupposto normativo il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo «emani» un atto che dà impulso ad una serie di procedure che gli istituti scolastici devono adempiere, tra le quali l'individuazione da parte del dirigente scolastico di un organico potenziato, la necessità di una delibera del consiglio di istituto e del collegio dei docenti, nonché come sia stata individuata la data di scadenza al 20 giugno 2015 e se lo schema allegato sia ministeriale o dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo;
   a giudizio degli interroganti il disegno di legge è solo un fatto e non una legge, per cui se per ogni disegno di legge che sta seguendo un iter parlamentare si dovessero emanare atti di questo genere ci troveremmo di fronte all'ingovernabilità più assoluta;
   la conclusione dell’iter parlamentare di un disegno di legge è, per definizione, sconosciuto perché, ovviamente, è soggetto ad un voto assembleare e può essere oggetto di modifiche di ogni genere;
   l’iter parlamentare di un disegno di legge è incerto anche nei tempi –:
   su quale presupposto normativo possa essere emanato un atto di tale genere che dà avvio a procedimenti formali;
   se la missiva dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo sia un atto di iniziativa regionale o conseguenza di un impulso ministeriale;
   nel caso sia un'iniziativa ministeriale, chi e perché abbia dato avvio ad un procedimento di tale portata. (3-01533)


PROPOSTA DI LEGGE: COSTA: MODIFICHE ALLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47, AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE, DI DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA STAMPA O CON ALTRO MEZZO DI DIFFUSIONE, DI INGIURIA E DI CONDANNA DEL QUERELANTE NONCHÉ DI SEGRETO PROFESSIONALE. ULTERIORI DISPOSIZIONI A TUTELA DEL SOGGETTO DIFFAMATO (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 925-C)

A.C. 925-C – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 925-C – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

NULLA OSTA

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA.

A.C. 925-C – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).

  1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive».

  2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: “Rettifica dell'articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)”, nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore o della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano inequivocabilmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica»;
   b) al secondo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con la stessa metodologia, visibilità e modalità di accesso al sito internet, nonché con le stesse caratteristiche grafiche della notizia cui si riferiscono, nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica on line di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono»;
   c) al terzo comma, dopo le parole: «che ha riportato la notizia cui si riferisce» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, purché non siano inequivocabilmente false»;
   d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
  «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177»;
   e) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
  «Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito internet ufficiale non oltre quindici giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o del loro onore o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano inequivocabilmente false. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito internet, la pubblicazione in rettifica deve essere pubblicata, comunque non oltre quindici giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, sull'edizione on line di un quotidiano a diffusione nazionale»;
   f) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma», le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma», le parole: «al pretore» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato»;
   g) dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:
  «Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo»;
  Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza»;
   h) al sesto comma, le parole: «da lire 15.000.000 a lire 25.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 8.000 a euro 16.000».

  3. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:
  «Art. 11-bis. – (Risarcimento del danno). – 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.
  2. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione».

  4. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.
  5. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:
  «Art. 13. – (Pene per la diffamazione). – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, di testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5 o della radiotelevisione, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
  2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
  3. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.
  4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche on line, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge o della testata radiofonica o televisiva e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. L'autore dell'offesa è, altresì, non punibile quando abbia chiesto, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.
  5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.
  6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.
  7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale».

  6. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).

  Al comma 2, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: da quello in cui è avvenuta la richiesta con le seguenti: dalla ricezione della richiesta.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: da quello in cui è avvenuta la richiesta con le seguenti: dalla ricezione della richiesta.
1. 51. Colletti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Sarti, Agostinelli, Liuzzi, Vacca.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera e), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 39. Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da 5000 euro con le seguenti: fino.
*1. 50. Vacca, Liuzzi, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Bonafede, Sarti, Agostinelli.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da 5000 euro con le seguenti: fino.
*1. 52. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, comma 1, primo periodo, dopo le parole: 10.000 euro aggiungere le seguenti:, tenuto conto della capacità reddituale del condannato.;

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: a 50.000 euro aggiungere le seguenti:, tenuto conto della capacità reddituale del condannato.
1. 32. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: a 50.000 euro con le seguenti: a 25.000 euro.
1. 33. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, comma 2, sopprimere le parole: e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
1. 36. Liuzzi, Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 40. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, comma 4, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:, ed essa sia stata rifiutata.
1. 100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 925-C – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Modifiche al codice penale).

  1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 57. – (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo.

  2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 594. – (Ingiuria). – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.
  Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
  La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone».

  3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 595. – (Diffamazione). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.
  Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.
  Se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Modifiche al codice penale).

  Al comma 1, capoverso Art. 57, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  Allo scopo di assicurare la conoscibilità dell'esatta identità dei soggetti esterni alla redazione autori dei commenti ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla testata giornalistica on line, l'editore può richiedere la loro esatta identità anche prima della pubblicazione.
  Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 31 marzo 2016, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i limiti e le modalità di raccolta dei dati personali degli autori dei commenti esterni da parte dell'editore della testata giornalistica on line, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza.
2. 6. Rossomando.

A.C. 925-C – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale).

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale).

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: può altresì condannare con le seguenti: altresì condanna.
*3. 10. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Liuzzi, Vacca.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: può altresì condannare con le seguenti: altresì condanna.
*3. 14. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: da 1000 a 10000 euro con le seguenti: determinata in via equitativa e comunque non inferiore a 1000 euro.
3. 51. Vacca, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Sarti, Agostinelli, Liuzzi.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, le parole:, proporzionata alla capacità reddituale, nonché alla situazione patrimoniale del querelante.
3. 50. Daniele Farina, Sannicandro.

MOZIONI LOREFICE ED ALTRI N. 1-00898, SCOTTO ED ALTRI N. 1-00888 E ATTAGUILE ED ALTRI N. 1-00915 CONCERNENTI LA PERMANENZA IN CARICA DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO GIUSEPPE CASTIGLIONE

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
   da notizie di stampa si apprende che l'onorevole Giuseppe Castiglione, Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali, risulterebbe indagato a Catania, nell'ambito della nota inchiesta «mafia capitale», per la gestione del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Mineo;
   già nel dicembre del 2014 il nome dell'onorevole Castiglione era comparso in alcune intercettazioni ambientali, avvenute nella sede della fondazione Integra/Azione a Roma, tra Luca Odevaine e l'imprenditore Silvio Praino, amministratore della Php srl, dalle quali emergeva l'intenzione di Odevaine di voler fare pressioni a favore dell'imprenditore che, nella stessa occasione, diceva di avere in programma una cena con l'onorevole Castiglione e chiedeva ad Odevaine cosa possa fare il Sottosegretario;
   la conferma dell'indagine a carico del Sottosegretario è nel decreto di perquisizione degli uffici comunali di Mineo e l'accusa riguarderebbe le ipotesi di turbativa d'asta e turbata libertà di scelta del contraente; nel decreto la procura ipotizza: «turbavano le gare di appalto per l'affidamento della gestione del Cara di Mineo del 2011, prorogavano reiteratamente l'affidamento e prevedevano gare idonee a condizionare la scelta del contraente con riferimento alla gara di appalto 2014»;
   le stesse fonti giornalistiche riportano che l'onorevole Castiglione «nel 2014, su indicazione di Luca Odevaine, membro del tavolo nazionale immigrazione e, secondo i pubblici ministeri, pedina di Massimo Carminati e Salvatore Buzzi, avrebbe favorito la coop La Cascina in un appalto da 100 milioni». La Cascina faceva parte di un raggruppamento d'imprese che ha vinto l'appalto in questione e in cui è compreso anche il consorzio «Calatino terra di solidarietà», di cui l'onorevole Castiglione era stato presidente ed Odevaine consulente esperto;
   più in particolare, sempre da notizie di stampa si apprende che Odevaine parla di un «percorso concordato» con Castiglione e aggiunge: «Per cui alla fine lui capisce (...) gli dico: “Noi dobbiamo creare un gruppo, poi facciamo la gara, però certo favoriamo le condizioni per cui ci sia un gruppo forte che sta roba qua vince”; per cui gli presento questi dell'Arciconfraternita a Roma (...) e poi è nato questo, peraltro è nato e si è sviluppato poi per altri aspetti, perché Castiglione si è avvicinato molto a Comunione e liberazione, insieme ad Alfano e adesso Comunione e liberazione di fatto sostiene strutturalmente tutta questa roba di Alfano e del Centrodestra e Castiglione è il loro principale referente in Sicilia, cioè quello che poi gli porta i voti». Andato via Castiglione, Odevaine ha subito trovato nuovi «referenti» nei sindaci entrati a far parte del consorzio. «Castiglione se n’è andato e io mi sono inventato questo consorzio di comuni, i quali all'inizio non volevano il centro (...) adesso se provi a levarglielo (...) te ammazzano (...) perché so’ soldi per loro, 350 persone ci lavorano»;
   lo stesso Salvatore Buzzi nel corso di una dichiarazione del 31 marzo 2015, riportata dalla stampa, ha dichiarato: «A me questa storia l'ha raccontata Luca Odevaine. So che il comune indice la gara, il comune, il consorzio, indice la gara e credo che il Sottosegretario Castiglione sia fortemente interessato a questa cosa, e fa sì che la gara venga aggiudicata, almeno così, venga, insomma, indicato chi è il soggetto che dovesse vincerla nel 2012». Il pubblico ministero chiede: «Solo per chiarezza, è sempre stato Odevaine a dirle queste cose su Castiglione?». «Sì», risponde Buzzi;
   il 27 maggio 2015, in una lettera indirizzata al Ministro Alfano, Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, definiva illegittimo l'appalto del Cara di Mineo vinto nell'aprile 2014 da un raggruppamento di imprese che comprende La Cascina e informava il Ministro della scelta dell'Autorità nazionale anticorruzione di sottoporre la questione al giudice contabile per la valutazione di eventuali profili di danno erariale;
   ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», i Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro che il Sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri;
   prima di assumere le funzioni, i Sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione»;
   alla luce di quanto descritto sono venute meno le condizioni per la permanenza dell'onorevole Giuseppe Castiglione nella carica e nelle funzioni di Sottosegretario di Stato;
   a prescindere dall'eventuale responsabilità penale dell'onorevole Castiglione, appare, infatti, necessario, al fine di salvaguardare le istituzioni italiane nel loro prestigio e nella loro dignità, che il Governo non consenta ad una persona sottoposta ad indagini per così gravi delitti, in attesa di dimostrare la sua piena innocenza, di continuare ad esercitare le proprie funzioni di Governo,

impegna il Governo

ad avviare immediatamente le procedure di revoca – su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri – della nomina a Sottosegretario di Stato dell'onorevole Giuseppe Castiglione.
(1-00898) «Lorefice, Colonnese, Brescia, Businarolo, Sorial, Frusone, Agostinelli, Alberti, Baroni, Basilio, Battelli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brugnerotto, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi».


   La Camera,
   premesso che:
    l'onorevole Giuseppe Castiglione, già presidente della provincia di Catania, risulta indagato, assieme ad altre cinque persone, nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti per il centro di accoglienza per richiedenti asilo di Mineo;
    i reati ipotizzati sono turbativa d'asta e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. L'onorevole è indagato in qualità di «soggetto attuatore per la gestione del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Mineo» quando era presidente della provincia di Catania;
    «Con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, poste in essere tra il 2001 ed il 2014 – scrive la procura di Catania – in concorso tra loro e nelle rispettive qualità, con collusioni ed altri mezzi fraudolenti turbavano le gare di appalto per l'affidamento della gestione del Cara di Mineo del 2011, prorogavano reiteratamente l'affidamento e prevedevano condizioni di gara idonee a condizionare la scelta del contraente con riferimento alla gara d'appalto del 2014»;
    la gara di appalto in questione (del 2014) era già stata segnalata dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, il quale aveva, in data 25 febbraio 2015, firmato un parere di illegittimità della gara d'appalto vinta dal consorzio comprendente La Cascina, oggi al centro dell'inchiesta;
    tale parere poi veniva anche formalizzato attraverso una lettera inviata al Ministro dell'interno, Angelino Alfano, in data 27 maggio 2015, in cui il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione definiva l'appalto di gestione del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Mineo «illegittimo». Nella lettera si segnalava la delibera del consorzio di comuni «Calatino terra di accoglienza» che confermava l'appalto del centro di accoglienza per richiedenti asilo nonostante un parere contrario dell'Autorità nazionale anticorruzione nelle mani delle imprese che lo avevano vinto, in testa La Cascina;
    l'appalto sulla gestione del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Mineo era già finito all'attenzione nel primo giro di carte riferito all'inchiesta «mafia capitale» partita con l'operazione «mondo di mezzo» il 2 dicembre 2014;
    nell'ambito dell'inchiesta «mafia capitale» erano già emersi inquietanti elementi riguardo a numerose attività criminali connesse alla gestione dei flussi migratori e dei centri di accoglienza per i richiedenti asilo che dimostrerebbero come alcuni personaggi, oggi arrestati o indagati, avrebbero, con grave danno alla collettività, tratto vantaggi personali grazie a rapporti privilegiati anche con gli uffici del Ministero dell'interno;
    dalle intercettazioni della «prima» inchiesta di «mafia capitale» emergeva questo appalto «blindato», con l'azienda vincitrice, La Cascina ristorazione, che avrebbe pagato al componente della commissione aggiudicatrice «un compenso da 10 mila euro al mese». Almeno così sosteneva Luca Odevaine che, intercettato, riferendosi al bando in questione aggiungeva: «Sarà difficile che se lo possa aggiudicare qualcun altro»;
    nell'appalto la base d'asta era stata fissata a 97 milioni di euro: «Una clausola che risulta in contrasto con il principio di trasparenza non essendo stati individuati gli importi per le singole attività in affidamento – scrive Cantone nel parere del 25 febbraio 2015 – l'assenza di concorrenza e convenienza per la stazione appaltante è dimostrata dal fatto che v’è stato solo un concorrente che ha partecipato alla procura, il gestore uscente, cui è stato aggiudicato l'appalto con un ribasso molto ridotto pari all'un per cento». Per questi motivi, la procedura utilizzata «è illegittima» e tutti gli atti «vengono inviati alle procure competenti»;
    il centro di accoglienza per richiedenti asilo di Mineo è stato inaugurato il 18 marzo 2011 a seguito della proclamazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri provenienti dalle regioni del Nord Africa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2011;
    la struttura di Mineo attualmente ospita oltre 4.000 migranti, a fronte di una capienza stimata di 2.000 unità, ed è un non luogo dove le vite dei migranti vengono sospese per oltre due anni e dove c’è una situazione disastrosa dal punto di vista sanitario e dei servizi;
    a prescindere dall'eventuale responsabilità penale dell'onorevole Castiglione, che rimane innocente fino a che non intervenga una condanna definitiva, appare tuttavia necessario che l'Italia e le sue istituzioni siano salvaguardate nel loro prestigio e nella loro dignità, nonché siano messe in condizione di lavorare serenamente in questo delicato momento;
    ragioni di opportunità e di precauzione dovrebbero indurre il Governo ad evitare che una persona sottoposta ad indagini così per gravi delitti espressivi di una collusione tra politica e sodalizi criminosi, in attesa di dimostrare la sua piena innocenza, possa continuare ad esercitare la proprie funzioni di Governo, peraltro delicate in relazione allo svolgimento di Expo 2015,

impegna il Governo

a invitare l'onorevole Giuseppe Castiglione a rassegnare le dimissioni da Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali.
(1-00888) «Scotto, Palazzotto, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti».


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito più ampio dell'inchiesta nota come «mafia capitale», Giuseppe Castiglione, Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, iscritto al partito del Nuovo Centrodestra, risulta indagato per turbativa d'asta, con riguardo agli appalti per centro di accoglienza per richiedenti asilo di Mineo (Catania);
    l'indagine a carico dell'onorevole Castiglione porta a cinque il numero di Sottosegretari del Governo raggiunti da avviso di garanzia;
    già nel 1999 Giuseppe Castiglione era stato arrestato nell'inchiesta sulle tangenti per la costruzione del nuovo Ospedale Garibaldi di Catania, con le accuse di turbativa d'asta e concorso esterno in associazione mafiosa. Condannato in primo grado a dieci mesi per tentata turbativa d'asta, è stato poi assolto;
    dal 2008 Giuseppe Castiglione, in quanto presidente della provincia di Catania, è «soggetto attuatore» del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Mineo. Da quella posizione deriva l'iscrizione, in questi giorni, nel registro degli indagati;
    l'inchiesta su «mafia capitale» sta portando in evidenza un vasto, radicato e cinico intreccio di interessi sviluppatosi sulla gestione dei migranti, definito un business «più redditizio della droga», nel quale amministratori, politici locali, burocrati, cooperative e malavita hanno costruito un sodalizio che trae denaro e potere dall'arrivo di migliaia di disperati e che patirebbe un danno economico da una diversa gestione del fenomeno teso a ridurre gli arrivi o ad una diversa gestione degli sbarcati;
    il gruppo Lega Nord e Autonomie per primo ha sollevato la questione della dubbia gestione dell'appalto del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Mineo, nonché delle figure coinvolte nell'inchiesta di «mafia capitale», con l'interrogazione a risposta scritta n. 4-07194 del 5 dicembre 2014, alla quale il Governo non ha ancora dato alcuna risposta; al riguardo i firmatari del presente atto di indirizzo ritengono quanto mai opportuno che siano adottate le iniziative necessarie a procedere alla revoca del relativo appalto;
    nel frattempo, secondo il britannico Guardian, che cita fonti della Royal Navy, sulle coste meridionali del Mediterraneo stazionerebbero ormai tra i 450 mila ed i 500 mila migranti in attesa di imbarcarsi verso le sponde italiane, in un flusso in continua crescita, dall'evidente pesantissimo impatto sociale e economico sull'Italia e sull'Europa;
    è conseguentemente doveroso che la gestione delle operazioni relative agli sbarchi e alla presenza di migranti nel Paese avvenga nel segno dell'assoluta e rigorosa trasparenza, con correttezza ed assoluta integrità morale e politica;
    attesa la grande rilevanza assunta dal fenomeno migratorio verso le coste del nostro Paese, in grande aumento d'intensità dal 2014, i presentatori del presente atto di indirizzo ritengono opportuno che il Sottosegretario di Stato Castiglione sia sollevato dalle responsabilità di Governo, anche allo scopo di dissipare la sussistenza di eventuali conflitti d'interesse ed illeciti nella gestione dell'afflusso dei migranti richiedenti asilo, ancor prima che le fattispecie contestate nei suoi confronti dall'inchiesta generalizzata in premessa trovino definizione per via giudiziaria,

impegna il Governo

ad invitare l'onorevole Giuseppe Castiglione a rassegnare le dimissioni da Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali.
(1-00915) (Nuova formulazione) «Attaguile, Fedriga, Allasia, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti».