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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 24 novembre 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 24 novembre 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, D'Incà, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Villecco Calipari, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Vilecco Calipari, Zanetti.

Trasmissioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere del 17 novembre 2015, ha trasmesso le note relative all'attuazione data agli ordini del giorno MOLEA ed altri n. 9/2679-bis-A/94, concernente la ripartizione delle risorse del Fondo per i centri antiviolenza e le case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 novembre 2014, e SORIAL n. 9/2679-bis-A/118, accolto dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, riguardante l'assunzione di iniziative volte a superare le problematiche relative a situazioni di abbandono, disagio o violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XII Commissione (Affari sociali) competente per materia.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Centro internazionale di studi di architettura «Andrea Palladio» (CISA), per gli esercizi 2013 e 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 329).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione (MEFOP) Spa, per gli esercizi 2013 e 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 330).

   Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 23 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la delibera CIPE n. 62/2015 del 6 agosto 2015, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge 443 del 2001 e s.m.i.). Approvazione schema protocollo di legalità».

  Questa delibera è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Presidente della Corte dei conti europea, con lettera in data 10 novembre 2015, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, ha comunicato la pubblicazione delle Relazioni annuali della Corte sull'esercizio finanziario 2014, corredate dalle risposte delle istituzioni, e trasmesso il documento «Sintesi dell’audit dell'Unione europea – Presentazione delle relazioni annuali della Corte dei conti europea sull'esercizio 2014». Questi documenti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Commissione europea, in data 23 novembre 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA) (COM(2015) 575 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione in forza del regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei (COM(2015) 577 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente).

Trasmissioni dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 20 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in relazione al regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2005, n. 462.

   Questo documento è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 20 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa all'articolo 18-bis (autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attuato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 28 febbraio 2014.

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 16 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto ministeriale di nomina del dottor Alessandro Nicola Pino e del dottor Giulio Selvaggi a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).

   Questo decreto è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (248).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XIII (Agricoltura) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 3 gennaio 2016. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 14 dicembre 2015.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 1429-B – DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO, LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI, IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI, LA SOPPRESSIONE DEL CNEL E LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO, MODIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO) (A.C. 2613-B)

A.C. 2613-B – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

  La Camera,
   premesso che:
    l’iter procedurale del testo di riforma costituzionale, relativo a ben quarantasette articoli della Carta, ha subito una accelerazione di carattere politico, voluta dall'Esecutivo. Al Senato è stato approvato in Aula, senza passaggio in Commissione e quindi senza relatore, perché la maggioranza ha preferito evitare un confronto serrato con le opposizioni in un ambito dove i numeri non garantivano di blindare il testo. Lo strappo istituzionale che ha sottratto il testo della riforma alla discussione nella Commissione di merito in violazione degli articoli 34, 102 e 120 del Regolamento presenta profili di incostituzionalità in relazione al dettato dell'articolo 72 della Costituzione (Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale (...) la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale);
    l'esame del provvedimento al Senato è stato inoltre viziato da atteggiamenti arbitrari e eccessivamente discrezionali nell'interpretazione delle consuetudini e del regolamento da parte della Presidenza. Una condotta manifestamente incostituzionale rispetto alle garanzie che la nostra carta fondamentale attribuisce ai gruppi parlamentari di opposizione;
    l'elezione di secondo grado del Senato è una violazione dell'articolo 1 della Costituzione in quanto il popolo, titolare della sovranità, viene privato del diritto di esercitarla;
    l'effetto della prospettata riforma del bicameralismo, unito alla modifica della legge elettorale con Camera dei deputati a vocazione ipermaggioritaria e al rafforzamento delle prerogative del Governo in Parlamento, è suscettibile di determinare effetti distorsivi dell'equilibrato rapporto fra i poteri dello Stato. La lettura in combinato disposto delle riforme in esame e dell'approvata legge elettorale permetterà che un partito del 25 per cento scelga il Presidente della Repubblica, i cinque membri della Corte costituzionale ad appannaggio del Parlamento e, attraverso il Presidente della Repubblica, anche gli altri cinque e, quindi, dieci su quindici; nomina le authority e i membri del Consiglio Superiore della Magistratura. Un Sistema autoritario che si contrappone al principio cardine della nostra Carta Costituzionale sancito ex articolo 1 (L'Italia è una Repubblica democratica);
    il disegno di legge costituzionale in esame propone di modificare le disposizioni contenute nei Titoli I, II, III, V, VI della Parte II della Costituzione e nelle Disposizioni finali. Una legge costituzionale dal contenuto disomogeneo che, qualora si pervenisse al referendum confermativo, si porrebbe in violazione della sovranità popolare e della libertà di voto, poiché obbligherebbe in modo coercitivo gli elettori ad esprimere un solo voto sull'intero testo ancorché le modifiche della Costituzione siano varie e disparate;
    dalla lettura del nuovo articolo 117 è riscontrabile una molteplicità e varietà di termini utilizzati per indicare le competenze legislative esclusivamente statali e quelle riferite alla potestà regionale: «principi fondamentali», con riferimento all'articolo 122 della Costituzione; «norme di coordinamento», con riferimento alla finanza pubblica e al sistema tributario; «principi generali» con riferimento al patrimonio dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni; «profili ordinamentali generali», relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, richiamati nell'articolo 40 del disegno di legge (Disposizioni finali). Formule confuse che genereranno numerosi conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale;
    in manifesta violazione del principio sancito dall'articolo 5 della Costituzione, la presente riforma costituzionale depotenzia le Regioni privandole di qualunque tipo di funzione sopprimendo la materia concorrente e mettendola in capo allo Stato e introducendo la formula della clausola di supremazia foriera di un effetto distorsivo rispetto alla potestà legislativa regionale con clausola che prevede che la legge dello Stato può intervenire, su proposta del Governo, in materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica ovvero la tutela dell'interesse nazionale,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge costituzionale n. 2613-B.
n. 1. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Grimoldi, Guidesi, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame del disegno di legge di riforma costituzionale, diversi esperti in materia hanno avuto modo di stigmatizzare in peius le ultime modifiche apportate in terza lettura dal Senato alla proposta in esame, rilevando le numerose criticità che non hanno fatto altro che aggravare le incongruenze presenti nella stessa;
    in particolar modo, bisogna evidenziare che il testo approvato in terza lettura al Senato è ben lontano dal testo originariamente presentato dal Governo. Un testo, per certi aspetti, in cui era possibile rintracciare idee fondamentali già presenti nella riforma costituzionale del 2005, promossa dal Governo Berlusconi, come la fine del bicameralismo perfetto ed un Senato rappresentativo delle realtà regionali. La stessa riforma che tra l'altro determinava l'abolizione della competenza concorrente tra Stato e Regioni, che, approvata nel 2001, in questi anni ha creato una serie di conflitti spesso giunti fino alla Corte costituzionale, che non hanno fatto altro che immobilizzare il Paese;
    le modifiche apportate dal Senato in terza lettura, non solo non hanno risolto gli aspetti più problematici che la dottrina aveva evidenziato, ma in fondo hanno introdotto soluzioni che sono peggiorative del testo rispetto alle finalità che si volevano perseguire. In particolar modo si fa riferimento a due grosse criticità da ultimo riscontrate: il «disordine» nelle funzioni attribuite al nuovo Senato, e l'evidente ambiguità derivante dalla nuova formulazione dell'articolo 57 della Costituzione in merito all'elezione dei senatori, e nello specifico alla locuzione «in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri», un'espressione assai vaga e troppo indeterminata, in grado di generare una confusione non degna di un dettato costituzionale;
    nello specifico, il «nuovo» articolo 55 della Costituzione conserva il nucleo di funzioni assegnate al Senato, al quale vengono, però, aggiunte diverse competenze, quasi a ottenere il superamento del bicameralismo perfetto lasciando inalterato il peso istituzionale della seconda Camera. Come è noto, l'intento primario della riforma, dovrebbe essere quello di escludere il Senato dal circuito fiduciario e di ridurne drasticamente il peso nel procedimento legislativo: la trasformazione del ruolo del Senato quale assemblea rappresentativa degli enti territoriali si accompagna a un riassetto fortemente centralistico della forma di Stato e, dunque, ad una fisiologica marginalizzazione del suo ruolo. Ma sembra che, proprio per sopperire a questo rischio (che dovrebbe invece considerarsi fisiologico rispetto all'obiettivo perseguito dalla riforma) il Governo e soprattutto il Parlamento hanno sentito il bisogno di compensare in qualche modo il Senato: ciò è avvenuto tanto incrementando la quantità e la qualità delle leggi bicamerali, che attualmente sono decisamente troppe, visto che la forma di governo rimane parlamentare e che il Senato non partecipa al circuito fiduciario, quanto affastellando tutta una serie di funzioni assai eterogenee in capo all'organo. Con riguardo a tale ultimo profilo, è evidente che la prospettiva risarcitoria in cui anche il Senato in terza lettura ha operato rischia di produrre più danni che benefici, rompendo la razionalità dell'originario progetto di riforma rispetto allo scopo perseguito;
    tra le funzioni della seconda Camera è stata aggiunta quella di valutare, e non solo di concorrere a valutare, «le politiche pubbliche», «l'attività delle pubbliche amministrazioni» e verificare «l'impatto delle politiche europee sui territori»; il problema però non si limita alla coerenza: infatti, la valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni e la verifica delle leggi dello Stato e dell'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori sono funzioni assai evanescenti, difficili da perimetrare e ancor più da esercitare. Quanto poi alla valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni non è chiaro come tale funzione non possa essere svolta da un'assemblea legislativa, per di più sprovvista, data anche la recisione del vincolo fiduciario, degli strumenti per far valere le eventuali criticità che possono emergere da tale valutazione;
    inoltre, dalle modifiche approvate dal Senato emerge chiaramente come alcune siano state apportate in modo molto superficiale e approssimativo. Infatti, nel primo periodo del quarto comma dell'articolo 1 si legge che «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica». Nel periodo successivo è poi stabilito che il Senato «concorrere all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea». Una evidente ripetizione che non fa altro che condurre il lettore a seri dubbi interpretativi del nuovo articolo 55 della Costituzione;
    in merito all'elezione di secondo grado del Senato si ravvisa inoltre una evidente violazione dell'articolo 1 della Costituzione in quanto il popolo, titolare della sovranità, viene privato del diritto di esercitarla. Tale circostanza determina inoltre, di fatto, la dequalificazione di un ramo del Parlamento, poiché la sua legittimazione non proverrebbe più dall'elezione diretta dei cittadini;
    altra riflessione centrale è quella riguardante il nuovo quinto comma dell'articolo 57 della Costituzione, che prevede che i senatori verranno eletti «in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri»: il termine «conformità» non lascia infatti intendere quale sia la logica che sovraintende il rapporto tra i nuovi senatori e gli elettori; rispetto ad un organo che ha già una composizione fortemente disomogenea, al quale partecipano rappresentanti di enti territoriali (regioni e comuni) con funzioni molto diverse e dove, per di più, vi è una componente presidenziale, si introduce un ulteriore fattore di disomogeneità;
    peraltro se si accetta la premessa che al Senato i comuni debbano essere rappresentati, non si comprende la motivazione per la quale i loro rappresentanti in Senato, non solo debbano essere scelti dai cittadini, come accade per i consigli regionali, ma nemmeno dai comuni stessi, bensì dai consiglieri regionali. Pertanto, nell'ambito dell'indicazione da parte dei cittadini dei futuri senatori vengono esclusi i sindaci che invece saranno scelti in piena autonomia da parte degli organi consiliari, con una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai senatori di provenienza dal livello regionale. Inoltre, non è affatto chiaro come la legge bicamerale che disciplina l'elezione dei senatori, cui è demandato il compito di fissare le modalità specifiche con cui questo dovrebbe avvenire, potrà concretamente individuare delle soluzioni che possano rendere effettiva questa previsione;
    evidenti complicazioni sorgono anche in relazione alle norme transitorie previste all'articolo 39 del testo della riforma in cui convivono due diversi termini per l'approvazione della legge bicamerale sulle modalità di elezione dei membri del Senato: quello di sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera (articolo 39, comma 6, che non ha subito modifiche in terza lettura al Senato) e quello di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale (articolo 39, comma 11, introdotto in terza lettura al Senato). È dunque evidente che si tratta di due disposizioni tra loro contraddittorie, in quanto, anche nell'ipotesi che la Camera fosse sciolta subito dopo l'approvazione della legge costituzionale, i tempi necessari per l'indizione delle elezioni e per il loro svolgimento renderebbero impossibile una coincidenza temporale fra i due termini. Potrebbe quindi manifestarsi un serio dubbio interpretativo su quale delle due disposizioni debba essere disapplicata. Inoltre, se le Camere ritenessero meramente ordinatorio il termine di cui al comma 11 e applicassero quello di cui al comma 6, nessuno potrebbe sostenere una eventuale violazione della legge costituzionale;
    inoltre, l'esame della riforma costituzionale non può prescindere dalla stretta connessione – a tutti evidente – con il testo della riforma elettorale, legge 6 maggio 2015, n. 53 recante «Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati», o cosiddetto Italicum;
    l'evidente connessione è dovuta in particolare al fatto che la legge di modifica del sistema elettorale riguarda l'elezione della sola Camera dei deputati, dando per scontato il superamento del bicameralismo paritario, che, come previsto nel testo in esame, prevede un Senato della Repubblica non elettivo. Risulta infatti particolarmente critica la sommatoria tra riforma costituzionale e riforma elettorale: dal combinato disposto delle due riforme è infatti di tutta evidenza il prefigurarsi di un pregiudizio dei principi supremi della medesima Costituzione;
    la legge elettorale infatti entrerà in vigore il prossimo 1o luglio 2016, senza fare alcun riferimento all'entrata in vigore della riforma costituzionale quando l'esito e i tempi di approvazione di quest'ultima sono assai incerti, sia per la procedura parlamentare rafforzata (con doppia delibera conforme ad intervallo non minore di tre mesi) a cui è sottoposto il disegno di legge in esame, sia per l'eventualità di un referendum confermativo che potrebbe essere richiesto a norma dell'articolo 138 della Costituzione qualora la riforma non fosse approvata (cosa assai probabile) con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera: un referendum con un risultato assolutamente imprevedibile;
    l'introduzione di forti correttivi maggioritari nel sistema d'elezione della sola Camera dei deputati, ha senso solo qualora si giunga effettivamente al superamento del bicameralismo perfetto e alla esclusione del Senato dal circuito fiduciario. Deve quindi tenersi presente il rischio che, in caso di mancato compimento del testo in esame, la legge elettorale sarebbe inficiata da un vizio «sopravvenuto»: essa introdurrebbe infatti effetti significativamente distorsivi della rappresentanza senza realizzare lo scopo di garantire la governabilità, proprio perché riguarderebbe la sola Camera dei deputati, operando al Senato il proporzionale puro del cosiddetto «Consultellum»;
    in dottrina vi è l'unanimità in merito al concetto fondamentale secondo cui il potere deve essere ripartito tra più soggetti e organi in modo tale che nessuno di essi sia in condizione di soverchiare gli altri. Uno dei corollari della democrazia è, poi, rappresentato dalla necessità, per contrastare un'eccessiva concentrazione di potere, di perfezionare gli strumenti del concorso del popolo alle decisioni politiche, ampliando i rimedi giurisdizionali per la salvaguardia dei diritti fondamentali e attuando un assetto pluralistico che favorisca un largo decentramento di funzioni. I Costituenti hanno dunque costruito un sistema fondato su pesi e contrappesi in grado di funzionare perfettamente, capace di resistere alla prova del tempo e a contesti profondamente diversi. Il testo al nostro esame, nel combinato disposto con la nuova legge elettorale, determina come risultato finale un evidente cambiamento surrettizio della forma di governo che, con il tempo, porterebbe a una sorta di «Premierato assoluto» che diventerebbe preoccupante nella misura in cui risulta privo degli idonei contrappesi;
    il disegno di legge costituzionale in esame propone una modifica alle disposizioni contenute nei Titoli I, II, III, V, VI della Parte II della Costituzione e nelle Disposizioni finali. Una legge costituzionale dal contenuto disomogeneo che, qualora si pervenisse al referendum confermativo, si porrebbe in violazione della sovranità popolare e della libertà di voto, poiché obbligherebbe in modo coercitivo gli elettori a esprimere un solo voto all'intero testo trovandosi di fronte a modifiche della Costituzione molto diverse;
    la riforma della Costituzione repubblicana comporta un esercizio di sovranità che necessita di un Parlamento autorevole, pienamente legittimato dal voto popolare, in grado di rappresentare democraticamente tutti i cittadini. L'attuale Parlamento è invece stato eletto in forza di una legge elettorale che la Consulta ha giudicato incostituzionale con la nota sentenza n. 1 del 2014, in cui è stato affermato che le norme della legge n. 270 del 2005 producono «una eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l'articolo 1, secondo comma, Cost.». Tale circostanza, indebolendo significativamente la legittimità morale e politica del riformatore costituzionale, avrebbe dovuto abilitare le Camere a intervenire attraversi un'ampia condivisione dell'impianto di riforma, senza scardinare il sistema della forma di Stato e di governo vigenti, cosa che invece non è avvenuta;
    emerge chiaramente un profilo di incompatibilità del presente disegno di legge costituzionale con quelli che la dottrina e la giurisprudenza costituzionale hanno definito limiti espressi o impliciti alla revisione della Carta costituzionale. La dottrina si è infatti pronunciata su questo punto sostenendo che tali limiti derivano direttamente dalle norme-principio su cui si fonda l'intero sistema costituzionale dai quali lo stesso sistema rinviene i valori politici che lo alimentano e stabilizzano. A tal proposito, la Corte costituzionale nella sentenza n. 1146 del 1988 ha affermato che: «la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da legge di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (articolo 139 della Costituzione), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana.»,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge costituzionale n. 2613-B.
n. 2. Brunetta, Occhiuto.

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI MERITO

  La Camera,
   premesso che:
    il testo di riforma costituzionale, relativo a ben quarantasette articoli della nostra Carta fondamentale, non può non apparire inaccettabile per il metodo e i contenuti, ancor più in rapporto alla legge elettorale approvata, da ultimo, da questo Parlamento. Le criticità, che già caratterizzavano l'iniziale testo governativo, oramai sono consolidate nel testo ad opera della «doppia approvazione conforme delle Camere». Esse constano in distorsioni e palesi incongruenze sostanziali, tanto che la linearità del nuovo sistema bicamerale sarà gravemente pregiudicato da tensioni e torsioni degli istituti parlamentari e costituzionali coinvolti;
    l'applicazione dell'articolo 138 della Costituzione introdotto dalla lungimiranza dei padri costituenti, prevedendo tempi lunghi e cadenzati del processo di revisione costituzionale, ha consentito una riflessione plurale e convergente quanto ad una profonda insoddisfazione verso il testo oggi al nostro esame;
    l'elezione di secondo grado del Senato vìola l'articolo 1 della Costituzione in quanto il popolo, titolare della sovranità, viene privato del diritto di esercitarla. Tale circostanza determina inoltre, di fatto, la dequalificazione di un ramo del Parlamento, poiché la sua legittimazione non proverrebbe più dalla elezione diretta dei cittadini. La trasformazione del Senato da elettivo a non elettivo – poiché mantiene forme ancorché attenuate di potere legislativo e elezione di importanti organi costituzionali – priva l'elettore del potere di legittimazione diretto del Senato accompagnando, in luogo di contrastarlo, il progressivo distacco dei cittadini dalle istituzioni;
    le modifiche introdotte all'articolo 66 della Costituzione determinano una palese incongruenza, in quanto non vi è mai coincidenza tra carica elettiva regionale e carica elettiva locale. Tale circostanza, in presenza della cessazione da una di tali cariche, che porta con sé la conseguente decadenza da senatore, fa sì che il Senato molto spesso non si trovi nel proprio plenum. Se consideriamo il rapporto numerico tra membri della Camera e membri del Senato, prevista dall'attuale testo di riforma, la mancanza del plenum del Senato svilisce la capacità elettiva nel caso di elezioni in seduta comune. Inoltre, lo stesso procedimento legislativo, nel caso della mancanza di plenum dovuta alla cessazione dalla carica di consiglieri di una o più regioni, verrebbe fortemente inficiato, con ciò indebolendo la legalità, la democrazia e la stessa legittimità delle deliberazioni;
    l'iniziativa di revisione della Costituzione, in una repubblica parlamentare, compete esclusivamente alle Camere, non attenendo all'indirizzo politico di maggioranza, mentre il disegno di legge costituzionale n. 2613-B è del Governo. Di qui il rischio, non solo teorico, ma possibile – considerato lo stato di tensione politica e istituzionale cui si è giunti – di possibili storture procedimentali conseguenti a sconsiderate iniziative governative, come la possibile posizione della questione di fiducia sulla sua approvazione;
    l'effetto della prospettata riforma del bicameralismo, unito alla modifica della legge elettorale con Camera dei deputati a vocazione ipermaggioritaria e al rafforzamento delle prerogative del Governo in Parlamento è suscettibile di determinare, non solo effetti distorsivi dell'equilibrato rapporto fra i poteri dello Stato, ma anche un intollerabile restringimento della rappresentanza politica attraverso la soglia di sbarramento. Una soglia che penalizza eccessivamente i partiti minori, determinando una larghissima esclusione sociale e politica che renderà altamente improbabile una composizione pacifica dei conflitti sociali che, soprattutto negli ultimi anni, si stanno drammaticamente inasprendo. Inoltre, nel testo al nostro esame, è insito il rischio di una semplificazione forzata del quadro politico, in contrasto con il principio di sovranità popolare, che è alla base dell'ordinamento costituzionale e che postula la massima valorizzazione del pluralismo politico, istituzionale e sociale;
    l'assegnazione di una corsia preferenziale, con le ulteriori restrizioni introdotte dalla Camera, ai disegni di legge indicati dal Governo come prioritari si inserisce in un quadro complessivo chiaramente orientato a privilegiare la governabilità a scapito della rappresentanza. Tra l'altro, si precisano, in Costituzione, tempi e procedure dettagliati per l'esame dei provvedimenti governativi, che invece avrebbero potuto essere disciplinati dai regolamenti parlamentari, come si è stabilito per le proposte di legge d'iniziativa popolare. Sarebbe stato invece opportuno limitare l'elenco delle materie sottratte alla procedura prioritaria, per introdurre elementi di garanzia a favore di tutte le formazioni politiche, di maggioranza e minoranza, nei confronti di eventuali torsioni autoritarie che potrebbero non essere del tutto scongiurate, considerando la storia della democrazia italiana;
    il Governo, con il disegno di legge costituzionale n. 2613-B, si propone di modificare le disposizioni contenute nei titoli I, II, III, V, VI della Parte II della Costituzione e nelle Disposizioni finali. Considerando il complesso delle modifiche introdotte sia dal Senato, sia dalla Camera, siamo in presenza di una legge costituzionale dal contenuto disomogeneo che, qualora si pervenisse al referendum confermativo, si porrebbe in violazione della sovranità popolare e della libertà di voto, poiché obbligherebbe in modo coercitivo gli elettori ad esprimere un solo voto sull'intero testo, ancorché le modifiche della Costituzione siano varie e disparate. Anche se è da ritenersi senz'altro vero che le modifiche degli articoli contenuti nei titoli I, II, III, e VI hanno una loro comune ispirazione in quanto tendono, nei fatti, alla modifica dell'attuale forma di governo – ed in ciò rinvengono una loro omogeneità – non altrettanto si può sostenere invece per quanto riguarda le modifiche del titolo V, configurando un testo complessivo che in realtà contiene due diversi contenuti sostanziali, uno relativo alla modifica della forma di governo, il secondo relativo al rapporto Stato-Regioni, sui quali l'elettore, eventualmente chiamato ad esprimersi con referendum confermativo, a norma dell'articolo 138 della Costituzione, si troverebbe a dover esprimere un parere complessivo su due aspetti profondamente diversi ed altrettanto rilevanti dal punto di vista delle regole democratiche;
    in dottrina esiste l'unanimità su un concetto fondamentale secondo cui il potere deve essere ripartito tra più soggetti ed organi in un modo tale che nessuno di essi sia in condizione di sopraffare gli altri. La pluralità degli organi costituzionali comporta che questi siano reciprocamente indipendenti e si trovino in una condizione di equilibrio che sia tale da garantire in modo effettivo il ruolo che a ciascuno di essi è attribuito. Uno dei corollari della democrazia è, poi, rappresentato dalla necessità, per contrastare un'eccessiva concentrazione di potere, di perfezionare gli strumenti del concorso del popolo alle decisioni politiche, ampliando i rimedi giurisdizionali per la salvaguardia dei diritti fondamentali e attuando un assetto pluralistico che favorisca un largo decentramento di funzioni. I Costituenti hanno saputo costruire un sistema fondato su pesi e contrappesi in grado di funzionare perfettamente, capace di resistere alla prova del tempo e a contesti profondamente diversi. Il testo al nostro esame nel combinato disposto con la nuova legge elettorale denominata Italicum, determina come risultato finale – in conseguenza sia della diversa composizione delle due Camere, sia dalla notevole diversità di attribuzioni, sia dell'enorme premio di maggioranza previsto per la Camera, unica legittimata a votare la fiducia al Governo, sia infine dalla diversa fonte di legittimazione – un «monocameralismo» dominato da una coalizione di partiti non legittimata dalla maggioranza degli elettori, privo di contro-poteri e con un aumento esponenziale di «nuovi poteri» determinati dal combinato disposto enunciato. Infatti, se la Camera: elegge con i suoi 630 deputati, praticamente da sola, in un Parlamento in seduta comune composto da circa 730 (630 deputati più i 100 senatori) sia il Presidente della Repubblica, sia un terzo dei componenti del CSM, elegge tre dei cinque giudici costituzionali, è titolare esclusivo della funzione legislativa e del rapporto di fiducia col Governo, per contro, il Senato partecipa paritariamente all'approvazione delle leggi costituzionali ed elegge due dei tre giudici costituzionali, ma le sue attribuzioni, per quanto riguarda la funzione legislativa, sono puramente consultive e facilmente superabili dal contrario voto – ancorché a maggioranza assoluta – della Camera dei deputati;
    la trasformazione del Senato attraverso un'elezione di secondo grado, peraltro, non costituisce affatto – come viene invece enfaticamente sostenuto dal Presidente del Consiglio – un risparmio, ma si risolve, anzi, in uno spreco di risorse finanziarie. Far svolgere le funzioni di senatore a chi contemporaneamente ricopre la carica di consigliere regionale e di sindaco implica, evidentemente, che il loro impegno sarebbe solo parziale, con la conseguenza, inoltre, che la dialettica politica tra maggioranza e opposizione verrebbe sostituita da una dialettica territoriale con tutti gli intuibili rischi per le già fragili fondamenta dell'unità nazionale. Ben più razionale, per il contenimento dei costi, sarebbe stata una previsione volta a ridurre il numero sia dei deputati che dei senatori, ma mantenendo anche per questi ultimi l'elettività;
    le funzioni che l'articolo 70 della Costituzione – così come modificato nel testo al nostro esame – attribuisce al Senato, davvero modeste, sono state ulteriormente ridotte. Il nuovo Senato, delineato dalle norme in discussione, non ha alcun peso, e ciò non tanto per la fonte di legittimazione, quanto per il fatto che il suo apporto alla formazione delle leggi è fortemente condizionato dal volere della Camera dei deputati. Inoltre si profila un rischio serio proprio per la finanza pubblica dovuto alla possibile coalizione tra interessi regionali per intervenire direttamente sulla spesa pubblica. La possibilità offerta al nuovo Senato di intervenire sulle leggi di bilancio, con la convergenza di interessi locali ad aumentare la spesa dello Stato a favore delle realtà territoriali, costringerebbe la Camera ad approvare poi la legge di bilancio con una maggioranza rafforzata;
    al Senato non viene più riconosciuto il compito di rappresentare la Nazione, in ragione della funzione, ad esso attribuita, di esprimere le istanze territoriali, in una prospettiva di sintesi e di equilibrio. Ciò determina, oltre che un grave vulnus allo spirito unitario sancito dalla Costituzione, anche il pericolo di una frammentazione di interessi particolaristici insieme ad una rafforzata erosione della rappresentanza, per effetto sia della riforma elettorale, sia del sistema di elezione di secondo grado del Senato delineato nel testo in esame;
    il sistema di garanzie previsto dall'articolo 68 della Costituzione rimane immutato sia per i deputati che per i senatori, determinando una irragionevole disparità di trattamento, dal momento che i membri del nuovo Senato saranno contestualmente anche consiglieri regionali o sindaci e potranno godere di una tutela differenziata rispetto a soggetti che, nei territori di provenienza, esercitano le stesse funzioni rappresentative o di governo. Più opportuno sarebbe stato sopprimere l'antistorica, e mal digerita dall'elettore, autorizzazione all'arresto, alle perquisizioni e alle intercettazioni, mantenendo la sola immunità rispetto alle opinioni e ai voti espressi nell'esercizio del mandato parlamentare;
    anche le presunte lungaggini del procedimento legislativo, dovute alla cosiddetta «navetta» indotta dal bicameralismo perfetto sono smentite dalle statistiche riportate dai siti di Camera e Senato che riportano come la quasi totalità della produzione legislativa faccia capo al Governo, con decreti delegati o decreti legge. Al voto finale per la conversione di un decreto legge si arriva mediamente in ciascuna Camera in 14 giorni. Con riferimento alla XVI legislatura 3 disegni di legge hanno avuto più di 4 letture, 12 sono divenuti legge in 4 letture, 75 dopo 3 letture e 301 dopo sole 2 letture;
    la «sgrammaticatura istituzionale» del testo presentato dal Governo lo ha reso difficilmente emendabile senza una seria e ponderata considerazione degli effetti delle varie modifiche proposte che, oltretutto, cambiavano in continuazione durante l’iter procedurale. Cambiamenti sostanziali che rappresentano soprattutto un segno di debolezza culturale e di grande approssimazione istituzionale;
    si assiste a una regressione culturale profonda, con la cancellazione del Senato, la composizione della Camera con un sistema ipermaggioritario, e la distruzione del sistema di garanzie con il risultato di un'alterazione in senso autoritario della logica della Repubblica parlamentare codificato nella nostra Costituzione repubblicana;
    in definitiva, la riforma in esame avrebbe un impatto devastante sulla sovranità popolare, sulla rappresentanza, sulla partecipazione democratica, sul diritto di voto,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge costituzionale n. 2613-B.
n. 1. Scotto, Quaranta, D'Attorre, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini.

  La Camera,
   premesso che:
    il procedimento disciplinato dall'articolo 138 della Carta fondamentale presuppone l'esercizio del potere di revisione costituzionale da parte dei membri delle due Camere rappresentative del popolo, cui solo appartiene la sovranità secondo il dettato dell'articolo 1, i quali devono essere eletti proprio da quest'ultimo con voto personale ed eguale, libero e segreto a norma dell'articolo 48;
    i membri del Parlamento in carica sono stati proclamati eletti secondo l'applicazione di meccanismi dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014, dal che discende una palese ed evidente carenza di legittimazione di queste stesse Camere a procedere alla revisione del testo costituzionale e maggior ragione alla modificazione globale dell'intera seconda parte dello stesso;
    la maggioranza parlamentare che si accinge ad approvare questa proposta di riforma – o per meglio dire stravolgimento – costituzionale esiste infatti solo in virtù dell'attribuzione di un premio di maggioranza che la Consulta ha dichiarato essere illegittimo: è una maggioranza – artefatta all'interno di queste Camere – ma è una minoranza – netta – nel Paese, oggi e sin dall'inizio della legislatura in corso;
    il giudice costituzionale, con la sentenza n. 1 del 2014, ha affermato che le «norme [elettorali con cui si è eletto questo Parlamento] producono una eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l'articolo 1, secondo comma, della Costituzione; [...] risulta, pertanto, palese che in tal modo [le previsioni della legge elettorale hanno consentito] una illimitata compressione della rappresentatività dell'assemblea parlamentare, incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della “rappresentanza politica nazionale” (articolo 67 della Costituzione), si fondano sull'espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di “una caratterizzazione tipica ed infungibile”, fra le quali vi sono, accanto a quelle di indirizzo e controllo del Governo, anche le delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (articolo 138 della Costituzione): ciò che peraltro distingue il Parlamento da altre assemblee rappresentative di enti territoriali». Va quindi rimarcato una volta di più in questa sede l'esplicito richiamo effettuato dalla Corte alle «delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione» in relazione proprio al disposto dell'articolo 138 della Costituzione, che disciplina appunto il procedimento di revisione costituzionale;
    la Consulta ha altresì affermato che «il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza è [stato ...] tale da determinare un'alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (articolo 48, secondo comma, della Costituzione)», ribadendo che «le norme censurate [... dettavano] una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, ponendosi in contrasto con gli articoli 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 della Costituzione. In definitiva, detta disciplina non [era] proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, posto che determina[va] una compressione della funzione rappresentativa dell'assemblea, nonché dell'eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un'alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente»;
    accanto alla problematiche relative all'attribuzione del premio di maggioranza, il giudice costituzionale ha anche sottolineato che «alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione», poiché le disposizioni della legge elettorale sulla base della quale è avvenuta la loro elezione erano «tali da alterare per l'intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si costitui[sse] correttamente e direttamente, [hanno coartato] la libertà di scelta degli elettori nell'elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto [hanno] contradd[etto] il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all'articolo 48 Cost.»;
    dovrebbero dunque risultare evidenti le ragioni per le quali a questo Parlamento è preclusa la possibilità di addivenire a modificazioni dell'assetto costituzionale, a maggior ragione se si tratta di variazioni tanto profonde come nel caso del provvedimento in esame;
    inoltre, se è vero che la Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014 ha «salvato» gli atti compiuti dal Parlamento, va tenuto comunque conto del fatto che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza della I sezione civile del 16 aprile 2014, n. 8878, ha altresì specificato che la salvezza degli effetti del c.d. «Porcellum» prodotti per il passato «non attenua la incostituzionalità che è stata accertata e dichiarata dalla Corte senza altre limitazioni (del resto non risultanti dal dispositivo della sentenza)». Dunque, anche ammettendo che dalle sentenze citate «non discende che le Camere avrebbero dovuto limitarsi ad approvare la legge elettorale secondo le indicazioni della Consulta – dopo di che avrebbero dovuto essere subito sciolte dal Presidente della Repubblica –, questo non significa che le Camere, ancorché giuridicamente delegittimate, possano modificare la vigente forma di Stato e di governo;
    sono stati più volte e da più parti evidenziati i numerosi profili di incongruenza e irragionevolezza che caratterizzano la proposta di riforma nel suo complesso, ad esempio in relazione al suo spirito fortemente centralista accompagnato dalla creazione di una artefatta Camera delle istanze regionali priva di reali competenze sul punto, nonché gli enormi problemi relativi alle variazioni che la stessa apporta sul piano della forma di Stato e della forma di governo che ne minano la compatibilità con i principi fondamentali ed inderogabili del nostro assetto costituzionale, in particolare per quanto concerne l'ingerenza delle prerogative governative a discapito di quelle parlamentari in un sistema nel quale – almeno sulla carta – la Camera dei deputati rimane comunque formalmente l'unico organo direttamente rappresentativo del popolo sovrano;
    il combinato disposto delle modifiche costituzionali previste da questa proposta di riforma e dei meccanismi per l'elezione della Camera dei deputati da ultimo introdotti con l'approvazione della legge n. 52 del 2015 forma nel suo complesso un pericoloso sistema, privo di qualsiasi contrappeso, che consente ad una sola forza politica di minoranza nel Paese di gestire in piena autonomia e senza alcuna possibile ingerenza esterna la «cosa pubblica», in evidente contrasto con ogni principio democratico;
    il fatto che la proposta in esame vada a modificare contemporaneamente numerosissimi articoli della Costituzione rischia di trasformare il referendum costituzionale previsto dall'articolo 138, con il quale i cittadini saranno chiamati a pronunciarsi sul contenuto della stessa, da uno strumento «oppositivo» di tutela delle minoranze e di coinvolgimento popolare in un momento così rilevante per l'ordinamento e per il Paese come quello della revisione costituzione in un voto plebiscitario per la maggioranza parlamentare e per il suo leader in cui ai cittadini non potrà essere data altra scelta differente dal «prendere o lasciare». La disomogeneità della riforma, che comprende al suo interno ambiti diversissimi e al contempo aspetti che, presi singolarmente, potrebbero essere condivisi anche da chi non condivide il disegno complessivo – come ad esempio quello relativo all'abolizione del CNEL – costituirà, nel caso in cui diventerà oggetto, nella sua totalità, di consultazione referendaria, una chiara forma di coartazione della volontà dell'elettore;
    le modifiche da ultimo apportate dal Senato al testo della proposta di riforma presentano numerose criticità che hanno aggravato i profili problematici e le incongruenze presenti nello stesso;
    con riguardo al cosiddetto «regionalismo differenziato», nel testo giunto dal Senato risulta una modifica al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che ha esteso l'ambito delle materie in relazione alle quali è prevista la possibilità di attribuire, con legge dello Stato, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, «anche» su richiesta delle stesse: nel nuovo elenco di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sono ora ricomprese le «disposizioni generali e comuni per le politiche sociali» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m);
    si badi bene: sulla base della nuova formulazione, diversamente da quanto avviene rispetto ad altre fattispecie analogamente assoggettate al cosiddetto «regionalismo differenziato» – quali ad esempio istruzione e formazione professionale e governo del territorio, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere o) ed u) – per quanto riguarda le politiche sociali si fa riferimento non alla specifica materia, ma, alle «disposizioni generali e comuni», che diventano oggetto di autonomia;
    il «nuovo» articolo 117, terzo comma, affida alle Regioni la potestà legislativa esclusiva «in materia di programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari e sociali», ma, mentre per quanto riguarda la salute, le «disposizioni generali e comuni» rimangono nella potestà legislativa esclusiva statale, altrettanto non vale per le «disposizioni generali e comuni» delle politiche sociali, che potranno essere trasferite, tout court, all'autonomia delle regioni;
    rispetto all'obiettivo dichiarato dal Governo in ordine al nuovo Titolo V, di voler dirimere l'intervento dello Stato e quello delle regioni (anche) per ridurre il contenzioso, scindendolo in due ambiti distinti, il «nuovo» articolo 116 sembra confliggervi del tutto e ciò che risulta pericolosamente a rischio di scissione è il sistema socio-sanitario del welfare; non è chiaro come le suddette norme potranno convivere, come saranno declinate e quali ricadute avranno sui cittadini;
    in ordine al «nuovo» Senato che scaturisce dal testo, non risulta affatto chiara la portata concreta delle funzioni ad esso attribuite sulla base del disposto dell'articolo 1, il quale risulta essere alquanto vago ed impreciso in merito alla loro indicazione, a maggior ragione a seguito delle ultime modifiche ad esso apportate che comportano problemi di coordinamento in particolare con riferimento al quinto comma del riformando articolo 55 della Costituzione laddove il primo periodo assegna al Senato l'esercizio in via esclusiva delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, mentre il secondo periodo del medesimo comma gli attribuisce le funzioni, da esercitare in concorso con la Camera, di esercitare funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. La vaghezza e l'imprecisione delle disposizioni che concernono la definizione delle attribuzioni del nuovo Senato sono dunque destinate a sollevare un numero contenzioso tra le due Camere in merito alla concreta individuazione delle stesse;
    per quanto concerne l'inserimento della previsione in base alla quale i membri del nuovo Senato saranno eletti dei consigli regionali e delle province autonome «in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi», va in primo luogo stigmatizzata la scelta dell'utilizzo dell'espressione «in conformità» che presenta una notevole dose di ambiguità che non è in grado di chiarire in che misura le indicazioni dei cittadini incideranno sulla selezione dei futuri membri del Senato. Inoltre, non è affatto chiaro come la legge bicamerale che disciplina l'elezione dei senatori, cui è demandato il compito di fissare le modalità specifiche con cui questo dovrebbe avvenire, potrà concretamente individuare delle soluzioni che possano rendere effettiva questa previsione. Ciò è a maggior ragione vero se si considera che secondo il sesto comma del riformando articolo 57 della Costituzione i seggi del Senato, per ogni regione o provincia autonoma, dovranno essere attribuiti sulla base dei voti espressi e della composizione di ciascun consiglio, il che costituisce peraltro di per sé una contraddizione dal momento che attualmente tutte le leggi elettorali regionali prevedono l'attribuzione di un premio di maggioranza a favore delle liste collegate al candidato Presidente proclamato eletto e dunque esiste una totale perenne affatto rilevante discrasia tra i voti espressi dai cittadini e la composizione degli organi consiliari. Inoltre, secondo il testo di riforma l'elezione dei futuri senatori rimane formalmente demandata ai membri dei consigli regionali e delle province autonome e non si comprende come tale elezione possa rimanere sostanzialmente tale nel momento in cui la scelta dei medesimi senatori deve comunque essere effettuata in conformità alle indicazione espresse direttamente dai cittadini. Per non parlare del fatto che non si prevede alcuna forma di sanzione nei confronti dei consiglieri che non si adeguassero alle scelte espresse dagli elettori al momento dell'elezione dei consiglieri (sanzione che non può essere demandata ad una legge ordinaria in ordine alla sua stessa fissazione ma dovrebbe essere individuata dallo stesso dettato costituzionale), tenuto conto peraltro del fatto che se di elezione dei futuri senatori da parte dei consiglieri si tratta, deve quantomeno ammettersi una dose di discrezionalità da parte di questi ultimi al momento della suddetta votazione. Peraltro, dall'ambito dell'indicazione da parte dei cittadini dei futuri senatori vengono esclusi i sindaci che entreranno nel nuovo Senato, i quali saranno scelti in piena autonomia da parte degli organi consiliari, con una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai loro colleghi senatori di provenienza dal livello regionale;
    alla già irragionevole previsione contenuta nel comma 11 dell'articolo 39 del testo di riforma già approvato in prima lettura della Camera che introduce la possibilità di sottoporre al giudizio di legittimità della Corte costituzionale le leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica approvate nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della stessa riforma costituzionale su ricorso motivato da parte di una minoranza parlamentare entro dieci giorni da tale data, ma che lascia fuori la possibilità di impugnare le eventuali altre leggi elettorali approvate nella medesima legislatura oltre tale data, al Senato si è aggiunta – in modo fraudolento, ad avviso dei presentatori, in sede di coordinamento formale del testo – la ancor più irragionevole previsione secondo la quale le medesime leggi elettorali possono essere impugnate a scelta entro dieci giorni dall'entrata in vigore della riforma costituzionale o entro dieci giorni dalla (eventuale) approvazione della legge di cui al revisionando sesto comma dell'articolo 57 della Costituzione, lasciando peraltro ferma l'impossibilità di impugnare le eventuali altre leggi elettorali approvate nella medesima legislatura oltre anche a tale seconda scadenza. Peraltro con queste previsioni si introduce la problematica – sotto il profilo giuridico – possibilità di impugnare direttamente davanti alla Corte leggi elettorali già entrate in vigore, che si aggiunge all'altrettanto problematica possibilità fissata dal testo di riforma di impugnare «in via ordinaria» le leggi elettorali per l'elezione delle Camere prima della loro promulgazione, circostanza questa che inevitabilmente comporta ricadute sul piano «qualitativo» di un eventuale successivo ricorso incidentale di legittimità costituzionale sul medesimo testo;
    con l'ulteriore modifica apportata dal Senato al comma 11 dell'articolo 39 della proposta di riforma – attraverso una procedura peraltro illegittima che è andata di fatto a modificare il disposto del comma 6 del medesimo articolo 39 già approvato in doppia lettura conforme introducendo una disposizione che mal si coordina al resto del contenuto dello stesso comma 11 e che potrà creare problemi in sede di interpretazione del comma – si è andati di fatto ad intervenire sul termine relativo all'approvazione della legge elettorale per l'elezione del nuovo Senato, disponendo che il termine di cui al comma 6 dell'articolo 39, in base al quale essa deve essere approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezione della Camera dei deputati successive alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale, si intende decorrere dalla stessa data di entrata in vigore della riforma. Nonostante la ricerca di un coordinamento testuale delle due previsioni effettuato in sede emendativa al Senato, esse presentano una notevole dose di ambiguità e possono condurre a conseguenze aberranti, legate non solo alla circostanza che non è dato sapere se la legge di cui al riformando sesto comma dell'articolo 57 sarà approvata o meno nel corso della presente legislatura, ma soprattutto al fatto che in ogni caso rimane nel testo che si sta per approvare la disciplina transitoria per l'elezione del Senato di cui al comma 1 dell'articolo 39, che comunque secondo lo stesso comma 1 deve essere utilizzata in sede di prima applicazione (e eventualmente anche altre volte nel caso non fosse ancora stata approvata la nuova «disciplina ordinaria» per l'elezione del Senato); il che significa che anche qualora si procedesse ad approvare in questa legislatura la nuova legge elettorale per il Senato in sede di prima applicazione dovrebbe paradossalmente utilizzarsi la disciplina transitoria, che peraltro non prevede le modalità di indicazione da parte degli elettori dei futuri senatori secondo il disposto del, da ultimo riformato, quinto comma del nuovo articolo 57;
    quest'ultima osservazione permette peraltro di mettere meglio alla luce un'altra delle criticità, su un piano più generale, del testo di riforma, messa puntualmente alla luce in particolare dal Professor Volpi nel corso della sua audizione presso la I Commissione, ovvero che in ogni caso prima che le previsioni in essa contenute relative alla elezione da parte dei consiglieri regionali e delle province autonome dei futuri senatori sulla base delle scelte espresse dai cittadini al momento della elezione dei relativi organi consiliari possano entrare a pieno regime ci vorrà molto tempo; infatti, a meno di ipotizzare un altamente improbabile scioglimento anticipato simultaneo di tutti i consigli regionali, il nuovo Senato delineato dalla riforma sarà costituito a tappe, perché, anche ipotizzando che la legislatura in corso giunga alla sua scadenza naturale, che si approvi entro sei mesi dall'entrata in vigore della riforma costituzionale la nuova legge elettorale quadro per l'elezione del Senato, nonché si approvino le leggi elettorali regionali che a questa si devono conformare entro i 90 giorni successivi, nel primo nuovo Senato, considerato che solo 5 regioni hanno il consiglio in scadenza entro la primavera del 2018 – dunque solo per loro si potrà applicare la nuova normativa, mentre per tutte le altre regioni i senatori saranno eletti in piena e totale discrezionalità da parte dei rispettivi consigli –, sul totale dei suoi 74 membri di provenienza consiliare, ben 51 saranno eletti dai consigli senza la necessità di conformarsi ad alcuna indicazione sul punto da parte dei cittadini,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge costituzionale n. 2613-B.
n. 2. Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Dieni, Nuti, Cecconi.

A.C. 2613-B – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo I
MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.
(Funzioni delle Camere).

  1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
  Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
  Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
  La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.
  Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.
  Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.
(Funzioni delle Camere).

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole: ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, quinto comma:
   secondo periodo, sostituire le parole: tra lo Stato, con le seguenti: tra lo Stato e;
   secondo periodo, dopo le parole: gli altri enti costitutivi della Repubblica, aggiungere le seguenti: e tra questi ultimi;
   sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato nonché all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.
1. 53. Gelmini, Centemero.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole: ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.
*1. 1. Gelmini, Centemero.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole: ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.
*1. 100. Bianconi, Corsaro, Altieri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: ed esercita con le seguenti: e può esercitare.
1. 2. Centemero, Gelmini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, primo periodo, dopo le parole: enti costitutivi della Repubblica aggiungere le seguenti: in sostituzione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
1. 11. Quaranta, D'Attorre, Scotto, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: enti costitutivi della Repubblica aggiungere le seguenti: e tra questi ultimi.
1. 3. Centemero, Gelmini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato nonché all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.
1. 6. Gelmini, Centemero.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire le parole: Valuta le politiche pubbliche e l'attività con le seguenti: Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività.
*1. 4. Centemero, Gelmini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire le parole: Valuta le politiche pubbliche e l'attività con le seguenti: Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività.
*1. 12. Fassina, Quaranta, D'Attorre, Costantino, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire le parole: Valuta le con le seguenti: Valuta gli effetti economici e sociali delle.
1. 54. Dadone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire le parole: Valuta le con le seguenti: Valuta gli effetti sul mercato del lavoro e sull'occupazione delle.
1. 104. Cecconi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire le parole: Valuta le con le seguenti: Valuta l'impatto delle.
1. 55. Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire le parole: Valuta con le seguenti: Può valutare.
1. 101. Bianconi, Corsaro, Altieri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire la parola: Valuta con le seguenti: Al fine di determinarne gli effetti sui territori valuta.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: sui territori.
1. 105. Cecconi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo la parola: Valuta aggiungere le seguenti:, esclusivamente al fine di favorirne la determinazione direttamente da parte dei cittadini nei modi di cui all'articolo 71, quarto comma,.
1. 107. Toninelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo la parola: Valuta aggiungere le seguenti:, svolgendo attività consultiva per i cittadini, al fine di favorirne la determinazione nei modi di cui all'articolo 71, quarto comma,.
1. 106. Nuti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo la parola: Valuta aggiungere le seguenti:, al fine di determinarne gli effetti sulla finanza territoriale,.
1. 108. Cecconi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo la parola: Valuta aggiungere le seguenti:, ponendo al Governo specifiche domande nel caso di esito negativo,.
1. 109. Toninelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sopprimere le parole: e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori.
*1. 5. Gelmini, Centemero.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sopprimere le parole: e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori.
*1. 102. Bianconi, Corsaro, Altieri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire le parole: e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori con le seguenti: e svolge attività consultiva per i cittadini in relazione all'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori, al fine di favorire la determinazione delle politiche pubbliche nei modi di cui all'articolo 71, quarto comma.
1. 110. Nuti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire le parole: verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea con le seguenti: ne verifica l'impatto.
1. 111. D'Ambrosio.

  Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: verifica aggiungere le seguenti: il coordinamento della finanza pubblica, della perequazione infrastrutturale e.
1. 114. Capezzone, Corsaro, Altieri, Latronico, Marti, Distaso, Fucci, Chiarelli, Ciracì, Bianconi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: verifica aggiungere le seguenti:, esclusivamente al fine di favorirne la determinazione direttamente da parte dei cittadini nei modi di cui all'articolo 71, quarto comma,.
1. 115. Toninelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: verifica aggiungere le seguenti:, anche attraverso la consultazione dei cittadini,.
1. 116. Dieni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire le parole: l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori con le seguenti: il gradimento dei cittadini sulle politiche dell'Unione europea.
1. 112. Nuti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire le parole: l'impatto con le seguenti: la sostenibilità.
1. 117. Dadone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: l'impatto aggiungere le seguenti: in termini economici e sociali.
1. 10. Dieni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: l'impatto aggiungere le seguenti: degli atti normativi e.
1. 9. Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: l'impatto aggiungere le seguenti: della legislazione e.
1. 8. Dieni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: l'impatto aggiungere le seguenti:, l'efficienza e l'efficacia.
1. 119. Capezzone, Corsaro, Altieri, Latronico, Marti, Distaso, Fucci, Chiarelli, Ciracì, Bianconi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire le parole: delle politiche dell'Unione europea sui territori con le seguenti: degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea.
1. 132. D'Ambrosio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire le parole: delle politiche dell'Unione europea sui territori con le seguenti: su di esse delle politiche dell'Unione europea.
1. 118. Cecconi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: delle politiche aggiungere le seguenti: inerenti al patto di stabilità.
1. 121. Nuti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: delle politiche aggiungere le seguenti: economiche e monetarie.
1. 123. Dadone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: delle politiche aggiungere la seguente: regionali.
1. 122. Dadone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire le parole: dell'Unione europea sui territori con le seguenti: sociali dell'Unione europea sui territori attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini con le modalità di cui all'articolo 71, quarto comma.
1. 120. Nuti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sopprimere le parole: sui territori.
1. 125. Toninelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire le parole: sui territori con le seguenti: nelle materie la cui potestà legislativa spetta alle Regioni.
1. 124. Dadone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire le parole: sui territori con le seguenti: sui bilanci degli enti territoriali.
1. 126. Cecconi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire le parole: sui territori con le seguenti: sulle regioni e sui comuni.
1. 127. Nuti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire le parole: sui territori con le seguenti: sugli enti costitutivi della Repubblica.
1. 128. Nuti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire le parole: sui territori con le seguenti: sulle istituzioni territoriali che rappresenta.
1. 129. Nuti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori aggiungere le seguenti:, attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini nelle forme e nei modi stabiliti ai sensi dell'articolo 71, quarto comma,.
1. 130. Dadone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano la conservazione delle risorse biologiche del mare; la definizione delle regole di concorrenza; l'ambiente; l'organizzazione del mercato interno comunitario; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; la gestione dello spazio unico europeo; l'agricoltura; i trasporti ferroviari; i trasporti marittimi; i trasporti aerei; le relazioni internazionali dell'Unione europea; la protezione dei consumatori; trasferimenti ulteriori di sovranità dagli Stati membri all'Unione europea.
1. 34. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano la conservazione delle risorse biologiche del mare; la definizione delle regole di concorrenza; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; l'organizzazione del mercato interno comunitario; l'ambiente; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; l'agricoltura; i trasporti ferroviari; i trasporti marittimi; il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; i trasporti aerei; le relazioni internazionali dell'Unione europea; trasferimenti ulteriori di sovranità dagli Stati membri all'Unione europea.
1. 37. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano la politica commerciale; la conservazione delle risorse biologiche del mare; la definizione delle regole di concorrenza; l'ambiente; l'organizzazione del mercato interno comunitario; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; la gestione dello spazio unico europeo; l'agricoltura; i trasporti ferroviari; i trasporti marittimi; i trasporti aerei; le relazioni internazionali dell'Unione europea; trasferimenti ulteriori di sovranità dagli Stati membri all'Unione europea.
1. 52. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano i trasporti marittimi; la politica commerciale; il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; la definizione delle regole di concorrenza; l'organizzazione del mercato interno comunitario; l'ambiente; i trasporti aerei; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; l'agricoltura; la protezione dei consumatori; i trasporti ferroviari; trasferimenti ulteriori di sovranità dagli Stati membri all'Unione europea.
1. 31. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; la politica commerciale; la definizione delle regole di concorrenza; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; l'organizzazione del mercato interno comunitario; l'ambiente; i trasporti aerei; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; le relazioni internazionali dell'Unione europea; la gestione dello spazio unico europeo; l'agricoltura; i trasporti ferroviari.
1. 50. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano i trasporti marittimi; la politica commerciale; la conservazione delle risorse biologiche del mare; la definizione delle regole di concorrenza; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; l'organizzazione del mercato interno comunitario; i trasporti aerei; le relazioni internazionali dell'Unione europea; la protezione dei consumatori; i trasporti ferroviari; trasferimenti ulteriori di sovranità dagli Stati membri all'Unione europea.
1. 35. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano i trasporti marittimi; la politica commerciale; la conservazione delle risorse biologiche del mare; il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; la definizione delle regole di concorrenza; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; l'organizzazione del mercato interno comunitario; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; la gestione dello spazio unico europeo; le relazioni internazionali dell'Unione europea; l'agricoltura.
1. 43. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano i trasporti marittimi; la conservazione delle risorse biologiche del mare; la politica commerciale; il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; la definizione delle regole di concorrenza; l'organizzazione del mercato interno comunitario; l'ambiente; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; la protezione dei consumatori; trasferimenti ulteriori di sovranità dagli Stati membri all'Unione europea.
1. 32. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano la conservazione delle risorse biologiche del mare; il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; la definizione delle regole di concorrenza; l'organizzazione del mercato interno comunitario; i trasporti aerei; la gestione dello spazio unico europeo; l'agricoltura; la protezione dei consumatori; i trasporti ferroviari; trasferimenti ulteriori di sovranità dagli Stati membri all'Unione europea.
1. 36. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano i trasporti marittimi; la conservazione delle risorse biologiche del mare; la definizione delle regole di concorrenza; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; l'ambiente; i trasporti aerei; le relazioni internazionali dell'Unione europea; la gestione dello spazio unico europeo; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; l'agricoltura.
1. 48. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; l'organizzazione del mercato interno comunitario; l'ambiente; le relazioni internazionali dell'Unione europea; la gestione dello spazio unico europeo; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; la protezione dei consumatori; trasferimenti ulteriori di sovranità dagli Stati membri all'Unione europea.
1. 33. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano la politica commerciale; il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; la definizione delle regole di concorrenza; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; l'ambiente; le relazioni internazionali dell'Unione europea; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; la protezione dei consumatori; i trasporti ferroviari.
1. 38. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano la conservazione delle risorse biologiche del mare; la politica commerciale; il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; la definizione delle regole di concorrenza; l'ambiente; i trasporti aerei; le relazioni internazionali dell'Unione europea; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; l'agricoltura.
1. 40. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano la politica commerciale; la conservazione delle risorse biologiche del mare; il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; la definizione delle regole di concorrenza; i trasporti aerei; le relazioni internazionali dell'Unione europea; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; la protezione dei consumatori; i trasporti ferroviari.
1. 45. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano la politica commerciale; la definizione delle regole di concorrenza; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; l'organizzazione del mercato interno comunitario; la gestione dello spazio unico europeo; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; la protezione dei consumatori; l'agricoltura.
1. 39. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano la definizione delle regole di concorrenza; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; l'organizzazione del mercato interno comunitario; l'ambiente; le relazioni internazionali dell'Unione europea; la gestione dello spazio unico europeo; la protezione dei consumatori; trasferimenti ulteriori di sovranità dagli Stati membri all'Unione europea.
1. 42. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; la definizione delle regole di concorrenza; la gestione dello spazio unico europeo; le relazioni internazionali dell'Unione europea; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; l'agricoltura; la protezione dei consumatori.
1. 29. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano i trasporti marittimi; il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; l'organizzazione del mercato interno comunitario; i trasporti aerei; la gestione dello spazio unico europeo; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; l'agricoltura.
1. 41. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano la conservazione delle risorse biologiche del mare; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; l'ambiente; la gestione dello spazio unico europeo; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; i trasporti ferroviari; trasferimenti ulteriori di sovranità dagli Stati membri all'Unione europea.
1. 44. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano i trasporti marittimi; la politica commerciale; il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; la gestione dello spazio unico europeo; la protezione dei consumatori; l'agricoltura.
1. 47. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano la conservazione delle risorse biologiche del mare; la definizione delle regole di concorrenza; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; l'ambiente; i trasporti aerei; la gestione dello spazio unico europeo; le relazioni internazionali dell'Unione europea.
1. 51. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano la definizione delle regole di concorrenza; i trasporti aerei; la gestione dello spazio unico europeo; l'agricoltura; i trasporti ferroviari.
1. 30. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano la politica commerciale; l'organizzazione del mercato interno comunitario; i trasporti aerei; le relazioni internazionali dell'Unione europea; trasferimenti ulteriori di sovranità dagli Stati membri all'Unione europea.
1. 46. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano la definizione delle regole di concorrenza; l'ambiente; l'organizzazione del mercato interno comunitario; i trasporti aerei; la gestione dello spazio unico europeo.
1. 49. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria.
1. 13. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano i trasporti aerei.
1. 22. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano i trasporti marittimi.
1. 21. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano le politiche ambientali.
1. 20. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano la protezione dei consumatori.
1. 19. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano le politiche agricole.
1. 18. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo.
1. 17. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano le relazioni internazionali dell'Unione europea.
1. 16. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano la gestione dello spazio unico europeo.
1. 15. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano la definizione delle regole di concorrenza.
1. 14. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano i trasporti ferroviari.
1. 23. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano la conservazione delle risorse biologiche del mare.
1. 24. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano la politica commerciale.
1. 25. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano l'organizzazione del mercato interno comunitario.
1. 26. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano i trasferimenti ulteriori di sovranità dagli Stati membri all'Unione europea.
1. 27. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo.
1. 28. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il quarto periodo aggiungere i seguenti: In caso di esito negativo della verifica d'impatto, il Governo deve presentarsi entro dieci giorni al Senato per riferire sulle questioni oggetto di verifica negativa. In tale sede ciascun componente del Senato ha la facoltà di porre al Governo una specifica domanda relativa all'oggetto della verifica negativa, alla quale il Governo è tenuto a rispondere con adeguata motivazione.
1. 131. Toninelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quinto periodo, sostituire le parole: a verificare con le seguenti: può verificare.
1. 103. Bianconi, Corsaro, Altieri.