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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Martedì 12 aprile 2016

ATTI DI INDIRIZZO

Risoluzione in Commissione:


   La III Commissione,
   premesso che:
    dal 1o ottobre 2015 si assiste a una tragica recrudescenza della contrapposizione tra israeliani e palestinesi, a un crescente livello di violenza e di disordini a Gerusalemme tali da aver di fatto dato inizio ormai alla terza intifada, caratterizzata da numerosi episodi di accoltellamenti delle ultime settimane;
    il conflitto israelo-palestinese è da sempre un tema assai delicato e questi episodi stanno contribuendo sempre più ad alimentare il clima d'odio nella regione, come parimenti fanno le scioccanti dichiarazioni del primo ministro israeliano Netanyahu sull'Olocausto, secondo cui non sarebbe stato Hitler a volere il genocidio degli ebrei, bensì il Gran Mufti di Gerusalemme Haj Amin al Husseini a suggerirgliene il proposito;
    nel corso degli anni si è sempre affrontata, la questione mediorientale da un punto di vista esclusivamente politico, minacciando e ammonendo ogni volta lo Stato di Israele se non avesse rispettato le 80 risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, soprattutto rispetto alle espropriazioni indebite di terre ai palestinesi, e non da un punto di vista giuridico come invece si dovrebbe fare;
    l'obiettivo dell'Unione europea è sempre stato quello di giungere alla soluzione dei due Stati con uno Stato, quello palestinese, indipendente, democratico, contiguo e vitale fianco a fianco con Israele e gli altri vicini; tuttavia, la recente violenta escalation rende la prospettiva di tale soluzione sempre più difficile, inserita com’è in un contesto regionale già estremamente drammatico;
    tale soluzione fortemente auspicata è quella sostenuta anche dalla comunità internazionale nel senso di un ritorno ai confini del 1967 come stabilito negli accordi di Oslo, ovvero «due Popoli, due Stati», appunto. Questo significa che sugli insediamenti dei coloni anche il Governo di Israele deve fare un passo indietro, essendo essi stati definiti illegali sia dall'Onu sia dall'Unione europea;
    fino ad ora l'Unione europea non è riuscita a essere qualcosa di più di un «contributore» nella regione piuttosto che un «giocatore», trascurando invece l'obiettivo di preservare la fattibilità della soluzione dei due Stati in linea con l'impegno dell'Unione europea e per evitare un'ulteriore escalation che potrebbe alimentare l'instabilità regionale, con ripercussioni dirette per la sicurezza stessa dell'Unione;
    l'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea (TUE) precisa che l'azione dell'Unione sulla scena internazionale ha, tra le altre, le finalità di preservare la pace e prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, mentre l'articolo 42 sottolinea che il Consiglio può prendere la decisione di avviare una missione politica estera e di sicurezza comuni che, ai sensi del successivo articolo 43, comprenda la prevenzione dei conflitti e le attività di mantenimento della pace;
    l'Unione europea dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale di mediazione, partendo da una posizione di completa autonomia ed equidistanza dalle parti; le esigenze di sicurezza di Israele devono essere al vertice delle sue preoccupazioni, al pari del diritto all'autodeterminazione dei palestinesi e avere come obiettivo la realizzazione di due Stati, ben definiti nei confini, che convivono serenamente e cooperano in tutti i campi nei quali ciò è possibile, con l'attenta supervisione della comunità internazionale e dell'Onu;
    a parere dei presentatori del presente atto di indirizzo, in questo ambito, considerati anche i molteplici e importanti interessi italiani nel Mediterraneo, l'Italia potrebbe e dovrebbe fare molto di più per accreditarsi in un ruolo trainante nelle grandi organizzazioni multilaterali di cui è parte e conquistare un ruolo di primo piano nella vicenda, contribuendo attivamente alla conduzione di un'univoca politica dell'Unione europea;
    è auspicabile che l'Unione europea, su mandato del Consiglio di sicurezza dell'ONU, predisponga una forza multinazionale di pace che operi nelle zone di frontiera tra Israele e i territori palestinesi e che vigili sulla cessazione di ogni attività bellica in vista di una tregua duratura e della firma del Trattato; la forza multinazionale potrebbe essere composta da elementi non solo europei ma turchi, arabi e musulmani, in modo da legare gli Stati della regione al successo della sua missione, il cui finanziamento potrebbe essere condiviso da tutti partecipanti al processo di pace, Paesi della regione e Stati Uniti inclusi,

impegna il Governo:

   ad avviare tutte le opportune iniziative in sede europea affinché il Consiglio dell'Unione valuti la possibilità di dare corso, in collaborazione con le autorità israeliane e palestinesi, alla convocazione di una conferenza internazionale di pace per la risoluzione del conflitto israelo-palestinese;
   a valutare la possibilità di assumere iniziative per estendere il mandato di EUPOL per facilitare, contribuendovi, alla protezione dei civili in Cisgiordania e Gerusalemme est (territori occupati) con l'obiettivo di preservare la fattibilità della soluzione dei due Stati in linea con l'impegno dell'Unione europea;
   ad assumere iniziative per porre come obiettivi fondamentali delle trattative, il riconoscimento da parte di Hamas dello Stato di Israele e del suo diritto a esistere, contestualmente al riconoscimento da parte di Israele del diritto alla creazione di uno Stato palestinese autonomo e indipendente, nonché la soluzione del problema di Gerusalemme capitale e il rientro dei rifugiati.
(7-00968) «Manlio Di Stefano, Spadoni, Sibilia, Del Grosso, Grande, Di Battista, Scagliusi».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta orale:


   BOLOGNESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 206 del 3 agosto 2004 «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» prevede precise norme relative alla liquidazione del TFR per le vittime del terrorismo dipendenti privati e per le altre categorie, disponendo di liquidare una quota aggiuntiva del TFR o degli altri trattamenti equipollenti, già percepito dal lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e che si sostanzia nella quota aggiuntiva di dieci anni di contribuzione figurativa di TFR, valorizzati con l'aumento del 7,5 per cento nonché nel 7,5 per cento sull'intero trattamento di fine rapporto già liquidato in occasione del momento della quiescenza principale;
   i beneficiari sono tutti gli invalidi di qualsiasi percentuale o grado e tra i familiari anche superstiti sui loro trattamenti diretti, la vedova ed i figli (orfani), anche maggiorenni (beneficio 7,5 per cento + dieci anni, come da combinato disposto dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, della legge citata) o in mancanza, i genitori della vittima, ma soltanto per la parte di aumento riguardante i dieci anni di contribuzione figurativa;
   il riconoscimento del 7,5 per cento o, se più favorevole, l'opzione riservata ai soli dipendenti privati che ne abbiano fatto domanda entro il 30 novembre 2007, è quello determinato con l'incremento percentuale tra la retribuzione contrattuale della qualifica immediatamente superiore rispetto e quella contrattuale posseduta all'atto del pensionamento, senza alcuno sbarramento (criterio definito nei punti successivi ove richiamato «dell'altra opzione se più favorevole»);
   il riconoscimento deve essere applicato ai dipendenti privati e pubblici sia «sul normale trattamento di fine rapporto» erogato dal datore di lavoro alla cessazione dell'attività, in virtù sempre dell'articolo 2, comma 1, sia sulla porzione decennale aggiuntiva prevista dall'articolo 3 comma 1, della citata legge, come anche espressamente chiarito dall'articolo 2 comma 1-bis della legge n. 206 del 2004;
   il riconoscimento sulla porzione aggiuntiva dei dieci anni incrementata nella sua base di calcolo del 7,5 per cento, ovvero dell'altra opzione se più favorevole, va attribuito una sola volta prendendo a riferimento l'ultimo rapporto di lavoro connesso alla pensione principale;
   le anticipazioni lorde a titolo di TFR, percepite dai dipendenti privati in occasione dell'ultimo rapporto di lavoro (base di calcolo comunque del TFR aggiuntivo secondo la metodologia INPS), devono essere reinserite necessariamente nel lordo del TFR, liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro, affinché venga considerato ad ogni effetto, nella sua corretta interezza, il TFR effettivamente maturato nel periodo in esame;
   le problematiche applicative in materia erano già state presentate in occasione dei tavoli tecnici presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai quali hanno partecipato anche gli enti previdenziali, fin dal dicembre 2007;
   quesiti specifici relativi alla liquidazione del TFR aggiuntivo in favore delle vittime del terrorismo e loro familiari erano stati posti il 17 febbraio 2012 al Ministero dell'economia e delle finanze ed al ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte del Ministero dell'interno, dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione area 1 e, in assenza di risposte, i tavoli tecnici ministeriali hanno dato mandato al commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, incaricato dell'attuazione della legge 3 agosto 2004 n. 206 e di presiedere il tavolo tecnico di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2008, di procedere alla richiesta di parere all'Avvocatura dello Stato sui temi posti, ed ancora irrisolti, da parte delle Associazioni vittime del terrorismo all'Avvocatura generale dello Stato con richiesta del 7 novembre 2013, sinteticamente elencati di seguito:
    si è chiesto che sia applicato dall'INPS, anche per i dipendenti privati, il riconoscimento del 7,5 per cento o dell'altra opzione sul «normale trattamento di fine rapporto» erogato dal datore di lavoro alla cessazione dell'attività, in virtù sempre degli articoli 2, commi 1 e 1-bis, della Legge n. 206 del 2004 come già riconosciuto dall'ex INPDAP per i dipendenti pubblici;
    si è chiesto che il 7,5 per cento sull'intero trattamento di fine rapporto, ovvero l'altra opzione se più favorevole, vada considerato, oltre che sull'ultimo rapporto di lavoro, anche su ciascuno dei precedenti rapporti riconducibili a plurimi datori di lavoro, a condizione che siano connessi alla pensione principale. Sui precedenti rapporti di lavoro, ai fini di garantire il corretto riallineamento, si dovrà operare la rivalutazione, secondo gli indici ISTAT, dalla data di erogazione di ciascuno dei precedenti trattamenti alla data di corresponsione dell'ultimo trattamento di fine rapporto;
    nei casi di dipendenti Fiat e/o casi analoghi si sono verificati per l'attribuzione dei benefici in questione, ai fini del metodo di calcolo semplificato seguito dall'INPS, il mancato computo dell'indennità di anzianità, l'errata valutazione dell'anzianità di servizio utile, il mancato riconoscimento della sommatoria dell'indennità di anzianità (trattamento equipollente fino al 1982, totalmente ignorato dall'INPS) e del TFR, nonché dell'incremento dovuto percentualmente (il 7,5 per cento, ovvero l'altra nota opzione se più favorevole) sulla liquidazione alla cessazione dell'attività e sulla porzione aggiuntiva decennale del TFR;
    in caso di titolarità di due o più trattamenti pensionistici, relativi a prestazioni lavorative, le più svariate, anche in forma supplementare, il beneficio del TFR previsto dalla Legge 206 del 2004 si ritiene debba essere attribuito su ciascuna pensione, considerato anche quanto attuato dagli enti pensionistici in tali fattispecie (i benefici pensionistici della legge ricordata sono applicabili su ciascuna pensione in godimento);
    si è chiesto il riconoscimento dell'importante beneficio anche per i casi per i quali non sia stato possibile produrre la documentazione richiesta dagli enti competenti per il calcolo del beneficio del TFR ai lavoratori dipendenti privati, pubblici ed autonomi con certificazioni individuali non più reperibili ed anche in assenza di qualsivoglia documentazione sotto il profilo reddituale che pure, di contro a valutazioni negative da parte dell'INPS, dovrebbe intendersi utile ai fini che occupano. In effetti, si dovrebbe assicurare comunque il beneficio, considerato che tale problematica riguarda fatti avvenuti oltre trenta anni or sono e per di più riconducibili in gran parte a vittime per stragi. Per queste ultime si potrebbe sopperire ricorrendo ai redditi medi della categoria di riferimento come rilevati dagli enti di statistica nazionale –:
   alla luce di quanto esposto, quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare – come da convenzione intervenuta tra INPS e Ministero dell'Interno, dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, area I – perché la legge 206 del 2004, a quasi ormai dodici anni dalla sua entrata in vigore, sia compiutamente applicata nella liquidazione del TFR. (3-02173)

AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per sapere – premesso che:
   è nota la situazione sociale, politica e di conflittualità in cui versano i Paesi toccati dalla cosiddetta «Primavera araba»;
   tra questi, la Tunisia gioca un ruolo di indubbia peculiarità nella politica estera del nostro Paese per i rapporti privilegiati con essa intrattenuti, dati non solo dalla vicinanza geografica ma anche dalla tradizione dall'ambiente sociale;
   l'importanza per l'Italia delle relazioni diplomatiche con la Tunisia viene anche dalla grave crisi della Libia, e ancora di più dalla chiusura delle sedi diplomatiche italiane in Libia, con trasferimento delle funzioni presso le sedi italiane a Tunisi, situazione che ha determinato un notevole incremento del carico di lavoro demandato al personale dell'ambasciata di Tunisi;
   è parimenti noto che in tempi coevi molteplici atti di terrorismo hanno cercato e cercano di destabilizzare il clima politico e le relazioni internazionali della Tunisia. In particolare, negli ultimi giorni di gennaio un nuovo inasprimento delle tensioni sociali e lo scatenarsi di numerosi scontri in tutto il Paese hanno spinto il Governo a proclamare il coprifuoco;
   l'ambasciata in quel Paese, quindi svolge un ruolo delicatissimo delle relazioni internazionali e per la salvaguardia degli interessi italiani nella fascia costiera mediterranea dell'Africa;
   in tale situazione internazionale così complessa giungono notizie allarmanti sul clima interno all'ambasciata italiana a Tunisi;
   difatti, da quando vi è stato l'avvicendamento dell'ambasciatore sono sorte numerose problematiche interne ai rapporti con il personale ed alla sua gestione, nonché tra il personale stesso;
   tali problematiche sono state riassunte in una nota congiunta sottoscritta di tutti i sindacati in data 17 giugno 2015, in cui si evidenziavano le modalità «informali» e mortificanti, in taluni casi «vessatorie», con cui il capo del personale aveva provveduto a redigere le valutazioni dei dipendenti per l'anno 2014, valutazioni complessivamente condotte al ribasso rispetto agli anni precedenti, tenendo un comportamento complessivamente sentito da tutti come «frustrante e altamente demotivante»;
   in particolare, tale peggioramento rispetto al passato è stato giustificato dal capo del personale, con pesanti ed umilianti allusioni circa le «regalie» di cui avrebbero goduto i dipendenti con le pregresse valutazioni, allusioni proferite in totale spregio dell'impegno profuso nella gestione della crisi del Medio Oriente dal personale dell'ambasciata, situata peraltro nella zona più «calda» e pericolosa di Tunisi. Tali irriguardose affermazioni testimoniano della scarsa considerazione di cui gode il personale agli occhi dell'ambasciatore e del capo del personale, che ha o addirittura completamente omesso di info are i dipendenti della ricezione di una nota verbale, trasmessa dal Ministero tunisino, relativa al pagamento delle imposte dovute dal personale dell'ambasciata, con grave disagio di tutti i suoi componenti;
   contrariamente alla ovvia necessità di un clima coeso e collaborativo interno alla sede sono sorte e sorgono conflittualità e diseguaglianze nella gestione dei rapporti con il personale che potrebbero anche minare la proficuità delle azioni diplomatiche in loco;
   pare sia stato usato in più occasioni, con intensità insolita e non sempre, per quanto risulta agli interpellanti, in modo fondato, lo strumento delle sanzioni disciplinari;
   si segnala, infine, la scarsa coerenza con cui l'ambasciatore ed il capo del personale hanno, in alcune occasioni, provveduto a ripartire gli incarichi da espletare, affidando mansioni meramente esecutive a dipendenti, adibiti a mansioni professionali, già oberati da un gravoso carico di lavoro a seguito della chiusura delle sedi diplomatiche per tutelare l'immagine e gli interessi del nostro Paese;
   il danno dell'immagine dell'ambasciata d'Italia a Tunisi è già emerso in un articolo, pubblicato nell'edizione online del 5 gennaio 2016 del noto giornale locale a diffusione nazionale Al Chourouk, in cui sono state mosse pesanti critiche nei confronti dell'organizzazione e della gestione di taluni servizi consolari –:
   quali iniziative intenda assumere il Ministro interpellato per salvaguardare un'azione efficace ed efficiente all'interno dell'ambasciata italiana e quindi gli interessi dell'Italia in Tunisia anche nel panorama dei Paesi arabi.
(2-01338) «Romele, Squeri, Palmieri, Nizzi, Palmizio, Laffranco, Bianconi, Totaro, Petrenga, Sarro, Luigi Cesaro, Parisi, Riccardo Gallo, Gullo, Vella, Castiello, Lainati, Catanoso, Allasia, Borghesi, Biasotti, Latronico, Fucci, Altieri, Polidori, Alberto Giorgetti, De Girolamo, Biancofiore, Giammanco, Milanato, Sandra Savino, Marti, Maietta, Fabrizio Di Stefano, Corsaro».

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   DE LORENZIS. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   in data 31 marzo 2016, si è tenuta una riunione del gruppo istruttorio della Commissione nazionale di valutazione di impatto ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare incaricato di esaminare il masterplan (2014-2029) dell'aeroporto di Peretola;
   si tratta di un procedimento ancora in fase istruttoria rispetto al quale, specie per progetti di tale rilevanza economica ambientale e territoriale, sussistono esigenze di riservatezza sugli atti in itinere, che tutti i soggetti pubblici coinvolti in procedure autorizzative sono tenuti a rispettare;
   si è appreso, tuttavia, dagli organi di stampa che, secondo un comunicato della regione Toscana rilasciato dal presidente Enrico Rossi, ci sarebbe l'intenzione di esprimere parere positivo entro brevissimo termine chiarendo criticità e prescrizioni;
   il presidente Rossi, che, a quanto si apprende, ha partecipato personalmente alla riunione, riferisce altresì la costituzione a breve di un osservatorio con funzioni di vigilanza e verifica;
   dalla stampa emerge altresì, in base alle dichiarazioni del presidente Rossi, che l'osservatorio, «da quel che ci risulta, sarà costituito con decreto ministeriale e sarà posto in carico alla regione Toscana. Con ogni probabilità sarò io a presiederlo» (tratto da «Aeroporti: Firenze, Rossi, presto ok. Via Parere favorevole Commissione valutazione impatto ambientale», Ansa, Firenze, 31 marzo 2016) –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali siano state le motivazioni della partecipazione personale del presidente Rossi ad una riunione del gruppo istruttorio della Commissione nazionale di valutazione di impatto ambientale;
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei tempi occorrenti per rendere il parere citato;
   se i Ministri interrogati possano fornire elementi in merito alla costituzione dell'Osservatorio sopra citato, precisandone le funzioni e i criteri per le nomine dei relativi componenti e specificando il ruolo del presidente Rossi. (5-08382)

Interrogazioni a risposta scritta:


   MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, TERZONI, ZOLEZZI e VIGNAROLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3887/2010 del 9 luglio 2010 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della regione siciliana in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi. Contestualmente alla dichiarazione dello stato di emergenza, il presidente della regione siciliana è stato nominato commissario delegato con il compito di predisporre l'adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti del 2002;
   a far data del 31 dicembre 2012 (Doc.554/2), dopo due proroghe dello stato di emergenza (2011 e 2012) ed a seguito degli effetti per la variazione legislativa in materia di protezione civile nazionale, non è stato più prorogato tale stato di emergenza di cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3887/2010;
   tuttavia la grave condizione di criticità nel settore rifiuti della discarica di Bellolampo – sia per gli aspetti di gestione del percolato sia per l'incendio del luglio del 2012, che ha portato al sequestro dell'intera area nell'aprile del 2013 – ha indotto il Governo nazionale a dichiarare nuovamente Io stato di emergenza in materia di rifiuti con l'approvazione del decreto-legge n. 43 del 2013 che interessava esclusivamente la città di Palermo e la discarica di Bellolampo (al fine di completare le attività di cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3875/2010 nonché quelle previste dall'articolo 1, comma 2 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3887/2010) per poi comprendere, in sede di conversione in legge (legge n. 71 del 2013), finanche l'implementazione del sistema impiantistico regionale;
   il piano regionale per la gestione dei rifiuti è stato redatto facendo seguito alla nomina del presidente della regione siciliana quale commissario delegato pro tempore per l'emergenza rifiuti in Sicilia;
   il piano è stato approvato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887/2010: «Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Siciliana", con decreto del Ministero ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 luglio 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 179/2012); prot. GAB-DEC-2012-0000125, previo parere vincolante della Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della protezione civile specificando la prescrizione che dispone che «Il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia dovrà essere sottoposto alle previste procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)»;
   ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 5, del decreto legislativo n.152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, – essendo il piano 2012 stato approvato da un autorità nazionale, la procedura di valutazione ambientale strategica deve essere svolta in sede statale. Quindi è stato individuando come autorità competente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ha adottato il parere motivato di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ha collaborato alla relativa attività istruttoria. Significando del pari che ai fini dell'espletamento della suddetta procedura VAS, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si è avvalso del supporto tecnico-scientifico della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;
   in ragione di quanto sopra la regione siciliana, dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti con nota prot. 4109 del 31 gennaio 2014 ha richiesto l'attivazione della fase preliminare ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n.152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, allo scopo di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni che dovevano essere fornite nel rapporto ambientale, oltreché dal rapporto preliminare che è stato trasmesso dalla regione a tutti i soggetti coinvolti nella procedura, fissando a 45 giorni la scadenza per l'invio delle osservazioni;
   il suddetto piano 2012 così redatto, veniva al fine esaminato della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che con parere n. 1625 del 17 ottobre 2014 – trasmesso con la nota prot. CTVA-2014-0003612 del 22 ottobre 2014 e acquisita con prot. DVA-2014-0034787 del 27 ottobre 2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – si esprimeva favorevolmente in ragione però di precise e accurate prescrizioni in ordine alla riformulazione sia del rapporto preliminare sia in merito al rapporto ambientale, oltreché circa la sintesi non tecnica, cui ottemperare in tempi presumibilmente abbastanza contenuti;
   del pari con riferimento ai contenuti del piano regionale dei rifiuti, così come sinteticamente sopra declinato, la suddetta CTVA, parimenti si esprimeva con prescrizioni ed osservazioni, di cui a punto 6.1 del citato parere n. 1625 del 17 ottobre 2014;
   facendo seguito a quanto sopra, pertanto, lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emanava congiuntamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il decreto n. 100 del 28 maggio 2015, esprimendo parere positivo sulla proposta di piano regionale per la gestione dei rifiuti della regione siciliana, del quale fa parte integrante il relativo rapporto ambientale, a condizione che: «nella stesura dell'Aggiornamento, del Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, già avviata e nel relativo Rapporto Ambientale, siano tenute in considerazione le condizioni, osservazioni e prescrizioni del summenzionato parere n. 1625 del 17 ottobre 2014»;
   nel decreto n. 100 del 28 maggio 2015 viene riportata la nota prot. 18985 del 28 aprile 2015 a cura della regione siciliana la quale comunica che è in corso la procedura di aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti e che tale aggiornamento verrà sottoposto alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica regionale;
   nel decreto n. 100 del 28 maggio 2015 viene specificato come il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dovranno essere inseriti nell'elenco dei soggetti con competenze ambientali consultati nella procedura di verifica di assoggettabilità a VAS regionale dell'aggiornamento del piano, per l'espressione del parere di competenza –:
   se, per quanto attiene all'aggiornamento del piano rifiuti della regione siciliana risulti al Ministro interrogato se sia stata eseguita la verifica di assoggettabilità a VAS regionale così come comunicato nella nota prot. 18985 del 28 aprile 2015 e riportato dallo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel decreto n. 100 del 28 maggio 2015;
   se la Commissione europea sia stata informata della procedura in corso, ossia dell'approvazione da parte della giunta regionale siciliana dell'adeguamento al piano. (4-12807)


   MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, TERZONI e ZOLEZZI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   il giacimento VEGA, localizzato nel Canale di Sicilia nella parte prospiciente la costa della Provincia regionale di Ragusa, è situato ad una profondità sotto il livello del fondale marino variabile da 2.400 a 2.800 metri, ricade nella concessione di coltivazione «C.C6.EO», intestata alla società Edison;
   la concessione ha ad oggetto un'area che si estende su una superficie di 184,8 chilometri quadrati ed è stata autorizzata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 17 febbraio 1984. Il programma di sviluppo allegato al citato decreto ministeriale prevedeva lo sfruttamento delle risorse disponibili nell'area di concessione – originariamente denominata «C.C6.IS» – mediante la realizzazione di: a) due piattaforme fisse VEGA A e VEGA B per un numero complessivo di 24 pozzi ciascuna, b) un sistema di condotte sottomarine;
   la piattaforma VEGA A è stata istallata nel febbraio del 1987 ed è ubicata ad 11,7 miglia marine dalla linea di base delle acque interne, in direzione del comune di Pozzallo. L'esercizio definitivo del complesso VEGA è stato autorizzato con decreto del Ministro del industria, del commercio e dell'artigianato il 15 febbraio 1988;
   il procedimento penale n. 1156/07 R.G.N.R., in corso presso il tribunale di Modica, vede imputati alcuni soggetti (Costa Marcello + altri) che, in concorso tra loro, a diverso titolo, contribuivano alla gestione del Campo minerario Vega, sito destinato alla coltivazione e produzione di idrocarburi, in concessione alla Edison spa. In particolare, sono imputati il direttore e il responsabile della sicurezza del Campo Vega e l'amministratore delegato della Edison spa, nonché i comandanti del «galleggiante» utilizzato nel Campo per lo stoccaggio del greggio. A costoro si imputa il reato di «attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti» previsto attualmente dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152/2006, per avere concorso, con la messa in opera di attività continuative e organizzate, all'illecito smaltimento di elevatissimi quantitativi di rifiuti (acque di strato, acque di lavaggio e acque di sentina) nel sottosuolo marino. I fatti contestati si riferiscono ad un periodo compreso tra il 1989 e il 2007, il processo è a serio rischio prescrizione;
   l'Ispra, a seguito del procedimento penale sopra citato, ha effettuato nel 2010 una valutazione del danno ambientale;
   dalla relazione dell'Ispra si evince come: «durante i processi di lavorazione del Campo Vega vengono prodotti elevati quantitativi di rifiuti, distinguibili in tre tipologie di acque: 1. Acque di strato – Prodotte nelle cisterne della Vega Oil, rappresentano le acque derivanti dalla separazione fisica (attraverso il processo di decantazione) della miscela acqua – idrocarburi, estratta dai pozzi petroliferi. 2. Acque di lavaggio – Rappresentano il prodotto del lavaggio delle cisterne della Vega Oil che hanno contenuto gli idrocarburi. 3. Acque di sentina – Sono costituite dalle miscele oleose derivanti dagli scoli dei motori a combustione interna, che si depositano sul fondo della sala macchine della nave Vega Oil»;
   dalla relazione dell'Ispra si evince come: «i rifiuti prodotti durante le attività del Campo Vega venivano sistematicamente smaltiti dagli imputati con modalità assolutamente non conformi alle disposizioni normative. In particolare, le acque di strato, le acque di lavaggio e quelle di sentina venivano reimmesse in un pozzo sterile del Campo, denominato VEGA 6, ad una profondità nel sottosuolo di circa 2800 metri. Nel dettaglio, la reimmissione delle acque di strato nel pozzo VEGA 6, a partire dall'entrata in vigore del D.lgs 152/99 e, successivamente, del D.lgs 152/2006, sarebbe dovuta essere autorizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Edison spa, invece, era in possesso di un'autorizzazione rilasciata nel 1987 dal Ministero per le attività produttive e non più valida a partire dall'entrata in vigore del D.lgs 152/99. Peraltro, tale reimmissione non avrebbe potuto comunque essere autorizzata in quanto il pozzo VEGA 6 non è mai stato produttivo e quindi non può essere sfruttato come unità geologica profonda di ricezione (articolo 104 D.lgs. 152/2006). Il consulente tecnico della procura C.F. Gianino ha accertato che tale reimmissione è avvenuta sistematicamente, a dispetto della norma, dal 2000 ad oggi»;
   dalla relazione dell'Ispra si evince come: «per quanto riguarda le acque di lavaggio, lo stesso consulente ha accertato dal Registro degli Idrocarburi che sin dal 1989 le stesse venivano reimesse nel pozzo VEGA 6; tale, attività non era autorizzata ed inoltre, la normativa vigente (D.lgs. D.lgs. 183/2003) prevede l'obbligo di stoccare e smaltire le acque di lavaggio come rifiuti. Un discorso analogo riguarda le acque di sentina reimmesse nel pozzo VEGA 6 sin dal 1993, anche in questo caso senza alcuna autorizzazione e, secondo il D.lgs 183/2003, da smaltire come rifiuti. (...) Le attività di illecito smaltimento prevedevano, inoltre, l'aggiunta di diverse sostanze chimiche ai rifiuti prodotti durante l'attività estrattiva. In particolare, inibitori di corrosione, biocidi e de-ossigenanti erano tutti prodotti utilizzati per mantenere in buono stato di conservazione le strutture del pozzo VEGA 6. A ciò si aggiunge una documentata iniezione, nello stesso pozzo, di acido cloridrico al fine di aumentarne la capacità di assorbimento dei rifiuti liquidi reimmessi nel sottosuolo (consulenza Gianino). In conclusione, gli imputati hanno illecitamente smaltito, attraverso una reimmissione non autorizzata nel pozzo VEGA 6, una miscela di rifiuti contenenti acque di strato, acque di lavaggio e acque di sentina, con l'aggiunta di una serie di prodotti di sintesi»;
   dalla relazione dell'Ispra si evince come: «il danno ambientale generato dalle attività di illecito smaltimento dei rifiuti provenienti dal Campo Vega ha assunto le forme sia di una contaminazione dell'area della formazione geologica recettrice dello scarico sia, attraverso il trasferimento degli inquinanti, di una contaminazione su vasta area che ha interessato altre porzioni di sottosuolo comprese le riserve di acqua dolce in esso presenti e, presumibilmente, le acque marine ed i sedimenti»;
   dalla relazione dell'Ispra si evince come: «ai fini del risarcimento del danno ambientale, in conformità alla parte sesta del decreto legislativo n. 152/2006, è necessario valutare in via prioritaria la possibilità di effettuare una riparazione primaria per riportare le risorse naturali danneggiate (formazioni geologiche del sottosuolo, ambiente marino e riserve idriche d'acqua dolce) alle condizioni originarie. In questa situazione, considerando la natura particolare delle matrici ambientali danneggiate, si ritiene che dal punto di vista tecnico un ripristino primario non sia realizzabile. Infatti, l'elevata profondità alla quale la contaminazione si è verificata (circa 2800 m) e il trasferimento degli inquinanti su vasta area sono elementi che impediscono di effettuare degli interventi che possano riportare le risorse lese alle loro condizioni originarie. L'eliminazione della contaminazione in tale contesto non è dunque una strada percorribile. Egualmente non praticabili, anche in relazione all'impossibilità tecnica di un ripristino primario, sono la riparazione complementare e quella compensativa così come descritte nell'allegato 3 del decreto legislativo n. 152/2006. Come previsto dalla normativa vigente, nell'impossibilità di effettuare le riparazioni precedentemente citate, il risarcimento del danno deve essere effettuato per equivalente patrimoniale nei confronti dello stato (per finanziare gli interventi di cui all'articolo 317, comma 5 del D.lgs. 152/2006). Si ritiene che tale equivalente in termini monetari possa essere rappresentato dai costi di smaltimento dell'intero quantitativo di rifiuti che gli imputati hanno illecitamente smaltito nel corso degli anni. In particolare, il quantitativo totale di rifiuti smaltito è pari a 496.217 m3, comprensivo di tutte e tre le tipologie di acque (tabella 1, paragrafo 3.2) e il costo unitario di smaltimento è stimabile in 140 euro/m3, comprensivo di ritiro, trasporto e smaltimento (Allegato 2 – preventivo A.CI.F. Servizi s.r.l.). Nel complesso il costo di smaltimento totale è pari a 69.470.380 euro (496.217 * 140) e tale somma corrisponde al risarcimento del danno ambientale per equivalente monetario. Questo valore rappresenta la cifra minima da corrispondere in quanto, considerando l'enorme valore attribuibile, dal punto di vista ambientale, alle formazioni geologiche del sottosuolo, all'ambiente marino e alle riserve d'acqua dolce del pianeta, certamente tale valore è una sottostima del patrimonio naturale leso dalle attività illecite condotte dagli imputati»;
   il 26 luglio 2012, la società titolare della concessione presenta domanda di pronuncia della compatibilità ambientale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativa al progetto denominato: «Sviluppo del Campo Vega B – Concessione di Coltivazione C.C6.EO». Tale richiesta, quindi, afferisce in particolare alla realizzazione della seconda piattaforma fissa, denominata VEGA B, la quale secondo il progetto approvato in origine, avrebbe dovuto collegare e completare il complesso produttivo in questione;
   con nota del 12 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico, guidato dal Ministro pro tempore Federica Guidi, ha: «confermato che la società istante ha ottemperato, nei termini di buona gestione del giacimento, agli obblighi del decreto di conferimento della concessione di cui è stata chiesta proroga e che il programma lavori proposto per il prossimo decennio risulta finalizzato all'ottimizzazione e al completamento del drenaggio delle risorse»;
   dopo la fase istruttoria e di valutazione da parte della «Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (CTVA)», conclusasi con parere positivo n. 1319 del 2 agosto 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto n. 0000068 del 16 aprile 2015, ne ha dichiarato la compatibilità ambientale con prescrizioni. Nel contempo, con medesimo provvedimento ministeriale, è stata rilasciata l'AIA per il «successivo esercizio del complesso produttivo piattaforma VEGA A e VEGA B». Il 13 novembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico, guidato dal Ministro pro tempore Federica Guidi, ha concesso il permesso per 10 anni;
   lo specchio acqueo all'interno del quale dovrebbe essere realizzata la piattaforma VEGA B, rientra all'interno del perimetro delle 12 miglia marine dal sito di interesse comunitario «SIC ITA0800010» denominato «Fondali della foce del fiume Irminio», la cui individuazione è stata comunicata dalla regione siciliana al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'agosto 2012;
   nella documentazione fornita dalla Edison, nella parte relativa all'inquadramento territoriale ed ambientale, è la stessa società ad affermare che il sito ove dovrà essere realizzata la piattaforma VEGA B ricade all'interno delle 12 miglia dai confini dell'area protetta. Tuttavia, la stessa società richiedente aggiunge che occorre considerare la novella introdotta dall'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012, che pone un limite al divieto previsto dal decreto legislativo n. 128 del 2010, facendo salvi i provvedimenti concessori posti in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo. In tal modo, la società Edison S.p.A ha ricondotto la richiesta relativa alla costruzione della piattaforma VEGA B alla concessione autorizzata ab origine con decreto ministeriale del 17 febbraio 1984 –:
   secondo quali criteri sia stata concessa la compatibilità ambientale, anche se con prescrizioni, alle strutture VEGA A e VEGA B (decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 0000068 del 16 aprile 2015), sebbene nel 2010 lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – attraverso un report dell'Ispra e a riprova che la società non ha ottemperato ai termini i buona gestione del giacimento – certificava l'elevato danno ambientale generato dall'attività di illecito smaltimento dei rifiuti provenienti dal Campo Vega, tanto da costituirsi parte civile al processo per chiedere un risarcimento danni pari a 69.470.380 euro. (4-12815)

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO

Interrogazioni a risposta immediata:


   MAZZIOTTI DI CELSO. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   nella gestione dei musei e dei siti archeologici è frequente il ricorso, da parte dell'amministrazione, alla cosiddetta pratica dei servizi «conto terzi»; con tale espressione si intende lo svolgimento da parte di personale delle sovrintendenze di lavoro straordinario che viene posto a carico del soggetto affidatario delle mostre e delle altre manifestazioni culturali o di altri eventi autorizzati nei siti culturali, che richiedono appunto lo svolgimento di prestazioni lavorative al di fuori dei normali orari;
   lo svolgimento di tali prestazioni, precedentemente disciplinato dall'accordo sindacale del 27 aprile 2004, è attualmente regolato dall'accordo concluso in data 3 marzo 2010 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le organizzazioni sindacali (di seguito per brevità definito «accordo sindacale»);
   l'articolo 2 dell’«accordo sindacale» stabilisce che le prestazioni «in conto terzi» si considerano analoghe alle prestazioni extraistituzionali, sono subordinate all'autorizzazione del capo d'istituto e hanno carattere occasionale e temporaneo, senza nessun impegno dei terzi oltre a quanto previsto nel contratto allegato alla concessione di uso e subordinatamente al prioritario assolvimento delle altre attività di competenza, senza pregiudizio per le attività istituzionali. Esse non comportano nessun onere aggiuntivo per l'amministrazione;
   la regolamentazione di dettaglio delle prestazioni in conto terzi è contenuta nel disciplinare allegato all’«accordo sindacale» (di seguito definito per brevità il «disciplinare»); il «disciplinare» prevede, tra le altre cose, che la prestazione sia regolata con contratto allegato a ciascuna concessione di uso del bene culturale, che la partecipazione dei lavoratori sia volontaria, che il compenso orario sia determinato a livello di contrattazione locale in una fascia tra i 15 e i 50 euro lordi, che gli istituti coinvolti comunichino semestralmente il consuntivo delle prestazioni con elencazione dei nominativi dei dipendenti e dei relativi compensi introitati, rendendo pubblichi gli elenchi presso le proprie sedi;
   fin dal 2004, la Corte dei conti, nella «Indagine sulla gestione sui servizi d'assistenza culturale e d'ospitalità per il pubblico negli istituti e luoghi di cultura», ha sollevato perplessità con riguardo alle prestazioni in conto terzi, rilevando la «assoluta genericità e indeterminatezza delle singole convenzioni», così come dell'accordo sindacale allora in vigore, e osservando come il contratto integrativo tra Ministero e organizzazioni sindacali allora in vigore non contenesse alcun riferimento, tra le materie oggetto di contrattazione, alla disciplina delle prestazioni in conto terzi;
   esistono dei forti dubbi sul fatto che il ricorso sistematico al meccanismo del conto terzi, attraverso un'equiparazione generalizzata delle prestazioni in conto terzi agli incarichi extraistituzionali, sia conforme ai principi fondamentali sottostanti al lavoro pubblico;
   da più parti è stato infatti rilevato che il ricorso alle prestazioni in conto terzi, anziché avvenire su base «occasionale e temporanea», come previsto dall'accordo, sia diventato sistematico e spesso a favore del medesimo personale, tanto da diventare una fonte di vera e propria remunerazione integrativa dei dipendenti pubblici che ne beneficiano, che in alcuni casi arriva ad essere addirittura una sorta di secondo stipendio;
   sebbene trovi le sue ragioni nella costante riduzione sotto i passati Governi delle risorse stanziate per il personale dei beni culturali, è assai discutibile l'efficienza generale di questo sistema dal punto di vista economico, anche con riguardo agli impatti occupazionali; ci si domanda infatti se sia corretto utilizzare per queste prestazioni aggiuntive il personale esistente, o se invece non sarebbe più giusto stipulare nuovi contratti con giovani senza lavoro, finalizzati specificamente alle mostre e alle manifestazioni non rientranti negli orari di lavoro ordinario, in modo da dare loro uno sbocco professionale;
   anche sotto il profilo economico, occorre valutare se sia più conveniente per l'amministrazione rimborsare ai concessionari le prestazioni in conto terzi, piuttosto che concludere direttamente specifici contratti con nuovo personale come descritto al paragrafo precedente;
   ai fini della verifica e del monitoraggio di quanto precede, va rilevato che l'adempimento agli obblighi di pubblicità relativi al conto terzi da parte degli istituti coinvolti, previsto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del «disciplinare», risulta essere stato negli anni del tutto insufficiente, tanto che, con circolare n. 184 del 10 giugno 2014, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha richiamato i direttori degli istituti e degli uffici centrali e territoriali ad adempiere agli obblighi di comunicazione semestrale e ad asseverare i relativi dati, ricordando anche la responsabilità del personale amministrativo –:
   quale sia l'effettiva dimensione del fenomeno del ricorso al «conto terzi» da parte delle amministrazioni statali dei beni culturali, in termini di esborso complessivo a carico dell'amministrazione a favore dei concessionari, di numero di ore lavorate, di costo medio orario, di numero di dipendenti delle sovrintendenze che hanno fornito prestazioni in conto terzi e di distribuzione geografica delle prestazioni in termini quantitativi. (3-02180)


   SANTERINI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   gli archivi di Stato sono il principale deposito della memoria di una nazione;
   nei 101 Archivi di Stato italiani si conservano 1.600 chilometri di fascicoli con gli atti pubblici che raccontano il Paese, un patrimonio storico, sociale e culturale che rischia, in un futuro assai prossimo, di andare perduto in quanto i funzionari che li custodiscono sono per la maggior parte prossimi alla pensione;
   attualmente i funzionari e dirigenti archivisti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono 621. Di questi il 66,3 per cento ha più di sessant'anni e il 28,3 per cento più di cinquanta. Che in totale fanno il 94,6 per cento. Quando fra qualche anno andranno in pensione i sessantenni, resteranno in servizio poco più di 200 archivisti. La stragrande maggioranza dei quali guadagneranno il riposo di lì a poco, lasciando a gestire uno dei patrimoni archivistici più preziosi al mondo i 29 funzionari che oggi hanno meno di cinquant'anni e i 4 che hanno meno di quarant'anni;
   l'ultimo concorso per il profilo professionale di archivista è stato bandito dall'allora Ministero per i beni e le attività culturali nel 2009, anno che appare lontanissimo anche perché si realizza una riorganizzazione del dicastero che introduce significative innovazioni mirate a esaltare l'azione di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale nazionale e al contempo restituisce centralità alla salvaguardia del paesaggio nel contesto più generale delle belle arti;
   nel 2013 il dicastero ha assunto l'attuale denominazione Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ampliando dunque le sue competenze e le sue funzioni;
   gli Archivi di Stato sono parte del Ministero fin dalla sua istituzione nel 1974, proprio a testimoniare l'importanza della funzione loro affidata, nel quadro della gestione del patrimonio culturale e della sua tutela, anche se si è assistito nel tempo alla mortificazione dei loro compiti;
   si deve sottolineare, inoltre, che i luoghi dove giace la memoria nazionale – una memoria che, si può dire, quotidianamente aggiorna se stessa con nuovi pezzi – non godono della sufficiente manutenzione: l'Archivio centrale dello Stato di Roma, ad esempio, custodisce carte su 120 chilometri di scaffalature, i depositi sono gonfi all'inverosimile e nei soffitti di quelli sotterranei sono incassati cubetti di vetrocemento che a stento reggono l'acqua, acqua che s'infiltra nelle pareti dove sono addossati scaffali alti sette metri. Altri 40 chilometri di documenti sono «emigrati» in un deposito a Pomezia;
   il personale, come già accennato, continua, a dispetto di questa poco esaltante situazione, a svolgere i propri compiti: ricevere visite e smaltire richieste per corrispondenza, studiare e scoprire piccoli e grandi tesori seppelliti nelle carte;
   gli archivisti lavorano sia nei 101 Archivi di Stato sia in 13 soprintendenze che vigilano sui documenti degli ottomila comuni italiani e di altri enti pubblici, delle parrocchie, dei tribunali, delle aziende, dei partiti e anche dei privati. E il loro impegno è indispensabile, solo per fare qualche esempio, dopo un'alluvione o un terremoto, per coloro che vogliono recuperare una planimetria. Come è necessario per ricostruire i precedenti di una causa penale o una storia familiare;
   nonostante ormai si vada verso la digitalizzazione dei documenti, i problemi per il settore permangono: da anni si varano norme perché la pubblica amministrazione produca documentazione informatica e abbia obbligatoriamente nei propri ranghi un archivista. Inutilmente. E restano nel vago i criteri di classificazione del materiale, una questione di cui chi possiede una casella di posta elettronica capisce l'importanza. Saper archiviare è fondamentale per riconoscere. E, salendo di scala dall’e-mail a repertori con milioni di documenti, sono gli archivisti i più capaci a classificare;
   sui depositi delle amministrazioni pubbliche si è soffermata la Corte dei conti, la quale ha voluto accertare se ministeri e altri enti pubblici si attengano ai dettami della spending review, razionalizzando i propri depositi, buttando materiale inutile e risparmiando sugli affitti. Degli oltre 300 magazzini soltanto una ventina, ha accertato la Corte dei conti, sono stati dismessi. Ne restano 287 e, di questi, 84 sono in mano a privati che ogni anno lucrano canoni per 5 milioni. I giudici contabili hanno capito che il materiale accumulato non viene smaltito perché, per legge oltre che per ovvie ragioni culturali, dev'essere una commissione a stabilire che cosa buttare. E, dato che alle commissioni prendono parte gli archivisti e gli archivisti sono sempre meno, le commissioni non si riuniscono –:
   quali tempestive iniziative intenda prendere al fine di preservare il ruolo degli Archivi di Stato, custodi della memoria collettiva del Paese, anche attraverso l'assunzione di un numero adeguato di archivisti che possano imparare il mestiere prima che tutti i colleghi più anziani ed esperti vadano in pensione. (3-02181)


   BENAMATI, ARLOTTI, BARGERO, BASSO, BECATTINI, CAMANI, CANI, DONATI, GINEFRA, IACONO, IMPEGNO, MONTRONI, PELUFFO, SCUVERA, SENALDI, TARANTO, TENTORI, VICO, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   si sono appena conclusi gli stati generali del turismo nel Museo delle ferrovie di Pietrarsa e la presenza di molte istituzioni regionali e territoriali e delle più alte rappresentanze delle associazioni di categoria dimostrano l'importanza che il settore riveste per l'economia italiana;
   dopo una stagione difficile, anche grazie alle politiche del Governo sia in termini di governance che di risorse finanziarie, il turismo in Italia sembra aver ripreso un sentiero di crescita, con un aumento del 3,2 per cento del numero dei turisti stranieri e del 4,7 per cento della spesa totale nel 2015 rispetto al 2014: si tratta del giusto contesto per elaborare una strategia che individui le reali necessità del Paese a fronte di un nuovo panorama nel quale il turismo globale è in forte crescita;
   per sostenere ulteriormente un settore che incide in forma diretta e indiretta per circa il 10,4 per cento del prodotto interno lordo e che presenta ancora margini di crescita rilevanti anche in termini di competitività rispetto ai Paesi concorrenti, è urgente approvare, dopo molte misure singole, un piano strategico per lo sviluppo del turismo in Italia che non si limiti a confidare sullo straordinario patrimonio culturale e paesaggistico italiano, ma affronti i molti nodi ancora irrisolti nel settore e sviluppi un modello di turismo orientato verso l'eccellenza, valorizzando l'intero patrimonio culturale e paesaggistico dell'Italia, con un approccio innovativo coerente e complessivo capace di sfruttare i potenziali attrattivi dei territori e sostenerne l'adattamento competitivo –:
   quali siano gli orientamenti, gli strumenti, gli ambiti di intervento e le tempistiche del piano strategico per lo sviluppo del turismo in Italia. (3-02182)

ECONOMIA E FINANZE

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
   Poste Italiane è una società per azioni di proprietà dello Stato italiano che tramite il Ministero dell'economia e delle finanze detiene circa il 60 per cento del capitale sociale ed è posta sotto il controllo e la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico;
   Poste Italiane s.p.a. è tra le più grandi aziende italiane di servizi (operativa nel settore postale, finanziario, assicurativo e nella telefonia mobile), con oltre 135 mila addetti di cui circa 10 mila dipendenti in Toscana e con una relazione semestrale presentata il 31 luglio 2015 che ha segnato un utile netto di 435 milioni di euro;
   il centro di meccanizzazione postale (CMP) di Sesto Fiorentino (Firenze) che occupa attualmente 650 persone, cui si aggiunge un notevole indotto occupazionale pari a 200 addetti, per un totale di circa 850 occupati, è il più importante sito industriale postale della Toscana;
   il piano industriale di Poste Italiane prevede una riduzione dei centri di meccanizzazione postale presenti in Italia, che passeranno dagli attuali 16 a 10, pertanto il CMP di Sesto Fiorentino verrebbe declassato a semplice centro prioritario (CP) entro il 2017, con conseguente drastica riduzione del personale e rilevanti ripercussioni sociali sul territorio;
   l'amministratore delegato Francesco Caio ha annunciato importanti investimenti nel settore della logistica di Poste Italiane;
   il CMP di Sesto Fiorentino è situato in una posizione strategica dal punto di vista logistico: è infatti vicino ad opere infrastrutturali importanti quali l'aeroporto, la ferrovia e l'autostrada ed a poca distanza dal porto di Livorno, tra i più rilevanti centri di smistamento commerciale ed industriale dell'intera regione Toscana;
   il CMP è inoltre geograficamente posto all'interno dell'area industriale della Piana Fiorentina, una tra le più importanti d'Italia, ad alta densità di insediamenti infrastrutturali, industriali, commerciali e produttivi e che dà occupazione a circa 22.000 persone;
   a parere degli interpellanti vi sono quindi tutte le condizioni perché il sito di Sesto Fiorentino svolga un ruolo cardine nel piano industriale di Poste Italiane come polo logistico, in virtù delle sue caratteristiche di posizionamento geografico e della potenziale capacità di costituire uno snodo centrale nella rete infrastrutturale sopra descritta –:
   se i Ministri interpellati non ritengano doveroso ed urgente verificare i fatti suesposti ed assumere iniziative, per quanto di competenza, per evitare il ridimensionamento del CMP di Sesto Fiorentino al fine di sventare gravi danni all'occupazione e ad uno dei sistemi industriali più importanti del territorio, impegnandosi per una riconversione del sito postale che vada nella direzione di sviluppare le sue potenziali capacità logistiche.
(2-01339) «Becattini, Cardinale, Albini, Bargero, Montroni, Vico, Taranto, Senaldi, Dallai, Rocchi, Benamati, Borghi, Bini, Garavini, Galperti, Mariani, Carnevali, Bergonzi, Casati, Miotto, Patriarca, Peluffo, Piccoli Nardelli, Zampa, D'Incecco, Anzaldi, Gelli, Nardi, Cenni, Castricone, Colaninno, Fontanelli, Marco Di Stefano».

Interrogazione a risposta in Commissione:


   VALIANTE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   come conseguenza della legge 21 febbraio 2014, n. 13, che determina l'abolizione del finanziamento pubblico diretto e disciplina anche la contribuzione volontaria da parte degli elettori ai partiti, si è resa disponibile nei confronti di tali organizzazioni la tecnologia cellulare per ricevere donazioni;
   apparentemente si tratta di una estensione ai partiti del cosiddetto Sms solidale già da tempo disponibile per le Onlus e per le amministrazioni pubbliche;
   tuttavia l'Sms per il finanziamento dei partiti in via di definizione ultimativa presenta sostanziali differenze rispetto all'Sms solidale:
   i partiti potranno disporre di una numerazione telefonica permanente alla quale fare affluire in qualunque momento donazioni tramite chiamata dei donatore. In tal senso, l'uso dell'Sms non è legato alla realizzazione di una campagna che richiede accordo tra tutte le compagnie telefoniche oltre che la predisposizione di un piano di comunicazione (e quindi il coinvolgimento dei grandi network radiotelevisivi e dei media) che è ritenuto condizione essenziale per concedere la numerazione;
   i partiti riceveranno i dati anagrafici dei donatori. La ratio di tale scelta è giustificata dal fatto che qualora nell'arco di un anno il donatore versi più di 5000 euro il suo nominativo dovrà essere reso pubblico. In verità, grazie a questa motivazione, i partiti verranno in possesso delle anagrafiche dei donatori potendo così costruire una lista di sostenitori da coltivare nel tempo;
   data la caratteristica del numero dedicato, si svilupperanno delle « app» che renderanno ancora più semplice la donazione e interattivo il rapporto con il donatore;
   si fa notare che in tempo veramente molto breve le autorità competenti ed in particolare, l'Agcom così come le compagnie telefoniche hanno istruito tale modalità ed espresso i necessari pareri vincolanti circa l'uso di tale strumento in modo tale che esso possa essere utilizzato già a partire dalle prossime elezioni amministrative;
   in linea di massima il sistema sarà operativo a partire dalla metà di aprile 2016 una volta che le compagnie avranno stilato un apposito codice di autoregolamentazione;
   da molti anni il settore non profit ha fatto presente che sarebbe stato necessario rivedere complessivamente il sistema dell'Sms solidale che pur rappresentando oggi un canale significativo di raccolta di fondi (le tre principali compagnie hanno raccolto negli ultimi 10 anni circa 300 milioni di euro tra campagne di onlus e campagne legate ad emergenze particolari) mostra particolari criticità (la media di raccolta per singola organizzazione è molto bassa a fronte di impegni organizzativi e di comunicazione molto elevati; il servizio radiotelevisivo pubblico non ha dato vita ad un regolamento chiaro per l'accesso alla comunicazione sociale legata agli Sms creando di fatto opportunità differenti tra organizzazioni in grado di sostenere grandi investimenti acquistando spazi pubblicitari o che possono contare su un marchio molto conosciuto e organizzazioni meno conosciute e dotate di minore capacità di investimento e molti altri aspetti ancora);
   si potrebbero applicare gli stessi principi ora applicati per i partiti politici anche per le organizzazioni non profit;
   la possibilità di utilizzare proprie numerazioni senza limitazioni di tempo (come per l'Sms ai partiti) avrebbe impatto molto significativo per le organizzazioni:
    si potrebbe avere un canale diretto, semplice, immediato e a basso costo per ricevere le microdonazioni (ma anche le macrodonazioni);
    abbattere i costi di acquisizione di nuovi donatori (grazie al trasferimento dei dati anagrafici del donatore fatta salva la tutela della legge sulla privacy e quindi il consenso attivo dei donatori);
    evitare le forme paradossali di «monopolio» circa le campagne di comunicazione promozionale da parte dei grandi network;
   a fronte di tali richieste, in diversi momenti, le istituzioni hanno risposto che vi erano problemi di ordine tecnologico, giuridico, fiscale, e altro che avrebbero reso impossibile l'adozione di un tale strumento. Il fatto che per partiti questi presunti problemi siano stati risolti e in tempo brevissimo ormai rende questa giustificazione assolutamente infondata;
   tali proposte sono state ripresentate recentemente ai principali interlocutori istituzionali durante la presentazione del Manifesto per un nuovo fundraising, tenutasi alla Camera dei deputati 11 dicembre 2015;
   in tale occasione si è fatto presente che questi e altri miglioramenti del fundraising si sarebbero potuti realizzare solo a seguito della approvazione del decreto di riforma del terzo settore (ormai prossima) –:
   quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere alla luce di quanto sopra descritto per assicurare che venga applicato lo stesso criterio, con la stessa rapidità di decisione utilizzato per l'Sms dedicato al finanziamento dei partiti anche per Sms a favore delle organizzazioni non profit;
   se intenda promuovere per quanto di competenza, un tavolo istituzionale con i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, le compagnie telefoniche, l'Agcom, il garante per la protezione dei dati personali, le associazioni dei professionisti del fundraising, il servizio radiotelevisivo pubblico e gli altri network radiotelevisivi e giornalistici, per stabilire in concreto i passi da fare in modo da rendere disponibile tale modalità anche per le organizzazioni non profit, assumendo entro tempi stabiliti le decisioni necessarie sia di carattere giuridico sia di altro genere. (5-08384)

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta immediata:


   PALESE e CHIARELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   la commissione nominata dal Ministero della giustizia ha terminato l'esame della riforma che prevede un forte ridimensionamento delle sedi giudiziarie con la conseguente previsione di sopprimere numerose sedi di corte d'appello, tra cui quella di Lecce e la sezione distaccata di Taranto;
   com’è noto, e come sostenuto negli ultimi mesi da tutti i protagonisti della giustizia pugliese e da numerose associazioni di consumatori, la corte d'appello di Lecce, assieme al suo distaccamento di Taranto, ha un bacino di utenza che racchiude in sé oltre 1.795.000 abitanti, distribuiti su un territorio vasto oltre 7.100 chilometri quadrati;
   stando agli ultimi dati resi noti dagli avvocati, l'ufficio, nonostante le difficoltà e le carenze di personale più volte evidenziate, gestisce un carico di lavoro pari a 4.024 procedimenti penali, 5.533 procedimenti civili e addirittura 7.129 procedimenti in materia di lavoro e previdenza, tutti pendenti alla data del 30 giugno 2014;
   la chiusura della corte di appello di Lecce, oltre a rendere molto complicati gli spostamenti di cittadini, avvocati e imputati che convergerebbero tutti verso Bari, andrebbe a sovraccaricare, ed inevitabilmente a rallentare ancor di più, il lavoro della giustizia pugliese;
   basti pensare che i luoghi che attualmente ospitano la corte d'appello di Bari sono già insufficienti a garantire un corretto funzionamento dell'attività giudiziaria, vista la recente chiusura di tutte le sezioni distaccate del tribunale di Bari;
   se è vero che tale riforma si rende necessaria, soprattutto in questo momento storico, per contenere la spesa pubblica, è altrettanto vero che i diritti fondamentali previsti dall'ordinamento, come quello della giustizia, al pari di quello dell'istruzione e della sanità, non dovrebbero essere pregiudicati –:
   se, pur comprendendo la ratio della riforma e l'esigenza di contenere e tagliare la spesa pubblica, il Ministro interrogato non ritenga di dover tener conto delle esigenze di un bacino di utenza di quasi 1 milione ed 800 mila cittadini e del gran numero di procedimenti pendenti e che andrebbero ad aggiungersi a quelli già pendenti a Bari, anche alla luce della configurazione geomorfologica della Puglia che rende particolarmente lunghi e difficili gli spostamenti (la Puglia, da Lesina a Leuca, è lunga 410 chilometri), salvando così la corte d'appello di Lecce o, in subordine, se non ritenga quantomeno di rinviare la soppressione della sede di Lecce e di quella distaccata di Taranto, così da garantire ai cittadini il diritto ad una giustizia veloce in un Paese come l'Italia, che, purtroppo già oggi, è terzultimo in Europa per i tempi dei processi.
(3-02177)


   PIZZOLANTE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   gli eventi delle ultime settimane hanno riportato al centro dell'attenzione della dialettica politica lo scottante tema delle intercettazioni telefoniche e, elemento ancora più importante, il loro legittimo utilizzo nel corso di un'indagine;
   la spesa in intercettazioni nel nostro Paese è di 200 milioni di euro l'anno: soldi ben spesi quando risultino necessarie a smascherare quanti effettivamente commettano un reato, rappresentando così uno strumento indispensabile per lo svolgimento delle indagini che non va assolutamente ostacolato per principio;
   il problema politico e democratico consiste nel fatto che spesso i testi delle intercettazioni vengono utilizzati come strumento, attraverso la piazza mediatica, per una sorta di sentenza anticipata. Battute e parole fuori contesto, utilizzate molte volte per devastare l'immagine e la reputazione delle persone (molto prima di eventuali sentenze), rivelando e a volte distorcendo aspetti della vita privata che nulla hanno a che vedere con eventuali violazioni di leggi e la commissione dei reati, con l'obiettivo, appunto, di ottenere una sorta di sentenza anticipata sulla base delle tesi dell'accusa amplificate e alcune volte distorte dalla stampa;
   il processo non si può fare in piazza, senza mai conoscere l'identità di chi diffonde i contenuti delle intercettazioni;
   le intercettazioni vanno utilizzate con razionalità, con prudenza, escludendo da qualsiasi filone di indagine quelle che non presentano alcuna attinenza con l'eventuale ipotesi di reato –:
   se il Governo intenda favorire, per quanto di competenza, l'approvazione di una specifica disciplina, al fine di impedire che un utilizzo distorto delle intercettazioni dia vita ad insostenibili gogne mediatiche e all'emanazione di sentenze anticipate, senza mai venire a conoscenza dei responsabili della diffusione delle intercettazioni medesime. (3-02178)


   SALTAMARTINI, MOLTENI, SIMONETTI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, PICCHI, GIANLUCA PINI e RONDINI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   alcune testate di informazione on-line (www.ilmessaggero.it – di Veronica Cursi) hanno messo in evidenza come Doina Matei, «la ragazza romena che il 26 aprile 2007, al culmine di una lite, uccise Vanessa Russo 23 anni, infilandole un ombrello in un occhio spunta su Facebook. Condannata a 16 anni di carcere, è in regime di semilibertà: di giorno lavora in una cooperativa, la sera torna a dormire nel carcere di Venezia. E si è rifatta una vita. Ovviamente anche su Facebook. Il 6 gennaio di quest'anno ha aperto un profilo con un altro nome – il suo soprannome – ma le foto e i contatti (tra cui spunta anche il cappellano del penitenziario di Perugia dove la Matei attese la Cassazione) sono inequivocabili: quella ragazza che sorride in bikini al mare sopra uno scoglio, che si fa le foto in giro per Venezia, ritratta al laghetto con un bimbo in braccio è lei (...) Ma c’è chi polemizza per quelle foto sorridenti esibite come se nulla fosse ritenendole un'offesa per la famiglia di Vanessa Russo a cui rimane solo il ricordo della loro figlia e un loculo a Prima Porta»;
   l'episodio creò non poco sdegno nell'opinione pubblica: una studentessa universitaria di 23 anni, con un futuro davanti, brutalmente assassinata da una rumena di 21 anni che viveva di espedienti e piccoli furti sui mezzi pubblici e che tentò di fuggire con la sua complice minorenne, il tutto in pieno centro di Roma, nella metropolitana della stazione Termini;
   sono trascorsi solo 9 anni da quel pomeriggio del 26 aprile 2007 e, inevitabilmente, le foto della Matei oggi sorridente ed allegra innescano in molti un'ondata di indignazione, facendo dubitare su quale sia la giustizia e la tutela per le famiglie delle vittime;
   appare evidente agli interroganti che la creazione di un profilo social parrebbe in contrasto con il regime di semilibertà della detenuta Doina Matei, poiché tale profilo Facebook le consentirebbe di poter essere in contatto con un numero «infinito» di persone, mentre il regime di semilibertà prevede delle restrizioni sia nei luoghi che nelle frequentazioni –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali interventi e iniziative urgenti, in particolare di natura normativa, intenda adottare, in particolare per garantire, pur nel rispetto delle competenze della magistratura di sorveglianza, che il regime di semilibertà non diventi, nei fatti, una sorta di liberazione anticipata poiché le restrizioni ivi previste attraverso la creazione di un profilo social parrebbero, come già rappresentato in premessa, in contrasto con il regime di semilibertà che prevede delle restrizioni anche nelle frequentazioni.
(3-02179)

Interrogazione a risposta in Commissione:


   BUSINAROLO e PESCO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   nel corso di un incontro, avvenuto pochi giorni fa, tra il Ministro della giustizia Orlando e i vertici del settore della giustizia veneta (il presidente della corte d'appello, il procuratore capo, sette procuratori, i presidenti dei tribunali e rappresentanti dell'Ordine degli avvocati) è stata affrontata in particolare l'attuale situazione del comparto giustizia in Veneto;
   i dati relativi al settore giustizia veneto sono allarmanti: 40 magistrati in meno dei 415 previsti e 345 cancellieri mancanti sui 1.803 teorici, a fronte del rapporto tra un magistrato ogni 13.105 abitanti (rispetto, ad esempio, ad uno ogni 8.678 trentini o 1 a 5.136 molisani);
   in occasione del tavolo di confronto il Ministro ha fatto riferimento ad un eventuale piano di studio che prevederebbe lo spostamento dei magistrati dal Sud al Nord e l'avvio di procedure di mobilità che porteranno entro maggio altri 1500 amministrativi nelle sedi che hanno meno del 25 per cento di scopertura, come appunto quelle venete;
   tale situazione risulta ancora più preoccupante all'indomani del ciclone giudiziario che ha investito alcuni istituti di credito veneti (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca), analogamente allo scandalo legato, ad altre banche italiane (Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca Marche, Cassa di risparmio di Ferrara e CariChieti), per cui centinaia di migliaia di cittadini italiani, azionisti e piccoli risparmiatori, vittime della scelleratezza del management delle banche, hanno visto andare in fumo i propri risparmi, frutti di tanti sacrifici;
   le difficoltà legate alla lentezza della giustizia nella regione Veneto sono state evidenziate anche nel corso di un recente, incontro tra la delegazione della Associazione soci delle banche popolari venete ed il procuratore Cappelleri, il quale ha garantito il massimo impegno per giungere, in tempi ragionevoli, probabilmente nella primavera del 2017, alla conclusione delle indagini che hanno riguardato gli istituti di credito sopra citati, sottolineando come ci siano forti elementi per procedere in giudizio per i reati di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza, mentre risulta più difficile provare il reato di truffa;
   lo stesso Cappelleri, dopo aver evidenziato la grave carenza di organico, alla base della lentezza dell'attività di inchiesta, poiché ad oggi sono soltanto due i sostituti che si occupano del caso Banca Popolare di Vicenza, a fronte di una ingente mole di documenti da classificare ed esaminare da parte della polizia giudiziaria di Vicenza e del nucleo di polizia valutaria di Roma, ha dichiarato che è previsto, a livello di organico, soltanto un rinforzo e di soli sei mesi per il tribunale berico, diversamente da quanto dichiarato dal Ministro Orlando;
   tale situazione penalizzerebbe gravemente tutti quei cittadini che, dopo aver presentato denunce ed esposti, attendono l'esito delle indagini e i relativi processi, ma che rischiano di rimanere senza risposte, perché c’è il grave rischio che il tutto si prescriva prima della conclusione dell'iter processuale, cioè prima di arrivare in Corte di Cassazione –:
   se, alla luce dei fatti esposti in premessa, siano allo studio del Ministro soluzioni efficaci e tempestive dirette a sanare, per quanto di competenza, la grave carenza di organico e mezzi a disposizione del tribunale di Vicenza e, più in generale, del settore giustizia in Veneto, anche al fine di garantire la celerità dell'iter processuale relativo alle vicende sopra descritte e alla salvaguardia dei diritti dei cittadini, piccoli risparmiatori e azionisti, che hanno deciso di investire i propri risparmi negli istituti di credito summenzionati e che, nella maggior parte dei casi, rappresentano elementi fondamentali del tessuto socio-economico e produttivo dell'intera regione. (5-08383)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta immediata:


   FAVA, SCOTTO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, DANIELE FARINA, FASSINA, FERRARA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MARTELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZARATTI e ZACCAGNINI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   dall'avviso di post informazione, privo di data, pubblicato in data imprecisata sul sito dell'ente autorità portuale di Augusta (http://www.portoaugusta.com) si apprende che con delibera presidenziale n. 41/13 del 30 agosto, la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex articolo 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006, esperita ai sensi dell'articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per l'affidamento dei lavori di pavimentazione delle aree comuni e realizzazione della segnaletica stradale del porto commerciale di Augusta, è stata aggiudicata in via definitiva alla società «Impresa di costruzioni ing. Filippo Colombrita srl», per l'importo di euro 737.330,10, oltre euro 24.174,25 per oneri di sicurezza;
   in difformità dalle disposizioni introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e in particolare dalle norme che prescrivono la pubblicazione sul sito istituzionale dei bilanci di previsione e di conti consuntivi in forma sintetica, aggregata e semplificata, il sito dell'autorità portuale di Augusta non riporta in misura adeguata tali informazioni;
   in difformità dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 («decreto trasparenza»), non sono pubblicati sul sito della autorità portuale di Augusta l'elenco dei compensi connessi alla carica, compresi i rimborsi spese e le indennità di missione, le informazioni relative ad altre cariche, con i compensi percepiti;
   essendo scaduto nell'ottobre 2013 il mandato del presidente, dal dicembre 2013 e fino ad oggi l'ente è retto da un commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (dal dicembre 2013 al novembre 2014 dal dottor Enrico Maria Pujia e dal novembre 2014 ad oggi dall'avvocato Alberto Cozzo);
   tutti gli enti titolati a fornire al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la terna di nominativi per la nomina del nuovo presidente dell'autorità portuale di Augusta lo hanno fatto senza ritardi a tempo debito, benché senza preventivamente richiedere con avviso pubblico la presentazione dei curricula degli aspiranti;
   è del tutto evidente che la legge n. 84 del 1994 consente il ricorso al commissariamento dell'ente per il tempo strettamente occorrente a pervenire – ove necessario, ma non è questo il caso per Augusta – all'intesa con il presidente della regione, sulla persona da nominare e pertanto non si comprende per quale motivo il commissariamento si stia ormai prolungando da 18 mesi;
   inoltre, come confermato in pronunce dei tribunali amministrativi, le funzioni del commissario che sostituisce il presidente dell'autorità portuale dovrebbero limitarsi allo svolgimento dell'ordinaria amministrazione –:
   per quali ragioni non si sia provveduto, a seguito dell'atto di sindacato ispettivo del primo firmatario della presente interrogazione (interrogazione a risposta scritta n. 4/08916), ad avviare un'ispezione sulla gestione dell'autorità portuale di Augusta e, nel contempo, a valutare se sussistano i presupposti per dichiarare nulli tutti gli atti assunti che eventualmente non rientrano nell'ordinaria amministrazione e/o eventualmente viziati da eccesso di potere o adottati in difformità da quanto previsto dalla legge n. 84 del 1994, spiegando quali siano le ragioni di urgenza che, nonostante il rilevante importo economico, giustificherebbero l'affidamento dei lavori con procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando.
(3-02183)

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:


   QUARANTA, D'ATTORRE, COSTANTINO e SCOTTO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   le firme dei referendum, possono essere raccolte solo in presenza di un autenticatore che dovrà autenticare le firme dei sottoscrittori;
   tra gli autenticatori abilitati, in base alla legge 28 aprile 1998, n. 130, e all'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120, figurano anche i consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al sindaco o al presidente della provincia;
   la legge 7 aprile 2014, n. 56, «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», ha previsto la costituzione delle città metropolitane, ridefinendo il sistema delle province e disciplinando le unioni e fusioni di comuni;
   in particolare, le città metropolitane in data 1o gennaio 2015, si sono sostituite alle preesistenti province, subentrando ad esse in tutti i rapporti e in tutte le funzioni;
   l'articolo 1, comma 2, definisce le città metropolitane «enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee»;
   l'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, non ha privato i consiglieri provinciali della legittimazione ad autenticare le sottoscrizioni a sostegno della presentazione di liste elettorali, come ha testualmente affermato il Consiglio di Stato (sezione V, 10 luglio 2015, n. 3470);
   se ne può pertanto dedurre, sul piano e dell'analogia e del sistema, la sostanziale continuità in ordine ad attività di autenticazione, giacché l'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, nell'abilitare i consiglieri provinciali e comunali all'autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali, ha inteso agevolare il corretto svolgimento del procedimento elettorale, ampliando il novero dei soggetti abilitati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste (Consiglio Stato, Sez. V, 11 maggio 2012, n. 2731), con l'unico limite costituito dal territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono. È quindi quello territoriale l'unico limite che in base alle disposizioni vigenti in materia di autenticazione di firme nel nostro ordinamento è da ritenere implicitamente sussistente in relazione al potere attribuito ai pubblici ufficiali indicati nel citato articolo 14, anche a seguito della legge n. 56 del 2014 (Consiglio di Stato, sezione V, 16 aprile 2014, n. 1885);
   risulta assolutamente rilevante la finalità di agevolare e semplificare lo svolgimento del procedimento elettorale ampliando il novero dei soggetti abilitati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste, implicita in tale normativa di sistema (Consiglio di Stato, Sezione V, 16 aprile 2014 n. 1885);
   tuttavia, in tale ottica parrebbe non muoversi invece il parere rilasciato dal Ministero dell'interno, tramite la prefettura di Torino, che, prediligendo l'interpretazione letterale, come tale secondo gli interroganti irragionevole e frustrante rispetto alle finalità perseguite dalla normativa in materia di autenticazione delle firme dei sottoscrittori, avrebbe ritenuto escludere la possibilità per i consiglieri metropolitani e i funzionari delle città metropolitane di procedere in tal senso;
   è evidente che tale interpretazione, assai discutibile, limitando il numero dei potenziali autenticatori, porterebbe anche ad una preoccupante e, secondo gli interroganti, illegittima limitazione della possibilità dei cittadini di accedere allo strumento del referendum –:
   se il Ministro non intenda assumere iniziative volte a rivedere l'orientamento di cui in premessa e se non ritenga che alle città metropolitane, subentrate alle province in tutti i rapporti e in tutte le funzioni, debba ritenersi applicabile la normativa in tema di autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste, con particolare riferimento agli autenticatori delle firme, in tal modo ritenendo abilitati i consiglieri metropolitani, in luogo di quelli provinciali, ormai venuti meno per la soppressione delle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. (4-12805)


   NACCARATO, CAMANI, MIOTTO, NARDUOLO, ROSTELLATO e ZAN. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   il 17 aprile 2016 è indetto il referendum popolare per decidere se abrogare l'articolo 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale», come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale»;
   la regione Veneto ha acquistato spazi a pagamento sui quotidiani locali per fare propaganda sul referendum, utilizzando il simbolo istituzionale della regione;
   il contenuto del messaggio finanziato con risorse pubbliche non si limita, come stabilisce la legge, a informare i cittadini sulla data, l'oggetto e le modalità della consultazione, ma diffonde un messaggio a giudizio degli interroganti ingannevole, impreciso e in parte omissivo per sostenere le ragioni dell'abrogazione del provvedimento sottoposto al referendum;
   infatti, nel testo del messaggio si legge: «Con il referendum del 17 aprile si chiede di cancellare la norma che consente di cercare e di estrarre gas e petrolio anche entro le 12 miglia marine dalle coste italiane senza limiti di tempo»;
   questa formulazione del messaggio omette di specificare che la norma che verrebbe cancellata riguarda la proroga per la durata della vita dei giacimenti, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, delle concessioni già rilasciate nel raggio delle 12 miglia e che tali concessioni sono 21;
   pertanto, il referendum non riguarda le generiche ricerca ed estrazione di gas e petrolio entro le 12 miglia marine senza limiti di tempo, ma la proroga, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, delle 21 concessioni già rilasciate;
   e ancora, nel testo si legge: l'elettore che vota no «esprime la sua volontà che si continui ad estrarre petrolio e metano per tutta la durata di vita dei giacimenti già autorizzati»;
   anche in questa seconda parte, la regione ha omesso di spiegare che la legge in vigore precisa che le concessioni possono essere prorogate soltanto «nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale»;
   questo punto è decisivo per comprendere bene il quesito referendario;
   la regione, utilizzando fondi pubblici, ha divulgato messaggi ingannevoli e imprecisi con l'intenzione di influenzare l'orientamento degli elettori;
   gli enti pubblici non possono utilizzare risorse pubbliche per influenzare l'orientamento degli cittadini, poiché, come soggetti istituzionali, sono tenuti ad informare in modo corretto, completo e imparziale;
   le modalità della campagna referendaria adottate dalla regione Veneto sono a giudizio degli interroganti scorrette, gravi e non si conformano alle norme sulla propaganda istituzionale;
   quella che agli interroganti appare come una possibile violazione delle norme sulla propaganda elettorale è avvenuta nell'inerzia degli organi deputati al controllo della propaganda istituzionale come il Corecom –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti descritti;
   se e quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere al fine di assicurare una corretta informazione in merito al referendum di cui in premessa;
   quali iniziative di competenza, in particolare normative, intenda adottare per evitare che istituzioni pubbliche, specie con responsabilità di governo, utilizzino in modo distorto risorse pubbliche, sostanzialmente contravvenendo alle norme che regolano la propaganda istituzionale. (4-12813)


   GUIDESI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   all'esito del bando di gara del comune di Fivazzano, in provincia di Massa Carrara, del 20 ottobre 2014 l'Associazione Mamme del medesimo comune aveva ottenuto per cinque anni l'affidamento in concessione della gestione dell'Ostello degli Agostiniani, situato nel centro storico dell'abitato, per il corrispettivo annuale di euro 2.200;
   successivamente, la medesima Associazione aveva formalizzato alla prefettura di Massa Carrara la disponibilità per gestire l'accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale all'interno dell'Ostello degli Agostiniani;
   come risulta anche dal sito istituzionale della prefettura di Massa Carrara, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (CIG 6441412556), la stessa Associazione si era poi aggiudicata la gara per l'affidamento del servizio di accoglienza fino a dicembre 2015, con successiva proroga tecnica con affidamento diretto fino a febbraio 2016;
   secondo quanto previsto, a pagina 4, della «Manifestazione di Interesse per affidamento del servizio di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale» i soggetti interessati dovevano essere in possesso di alcuni requisiti minimi, tra cui «Avere comprovata esperienza in ambito SPRAR o in progetti di accoglienza similari destinati ai richiedenti di protezione internazionale»;
   sempre dallo stesso sito della prefettura di Massa Carrara pare che precedentemente, nel 2014, per affidamento diretto e in economia il servizio di accoglienza fosse svolto invece dall'Associazione Ostello degli Agostiniani;
   a Fivazzano, come riportato anche dalla stampa locale a settembre 2015, erano già attesi una decina di richiedenti asilo per essere ospitati all'interno dei locali dell'Ostello degli Agostiniani;
   secondo gli ultimi dati del Ministero dell'interno comunicati dalle, prefetture relativamente alle presenze nelle strutture temporanee di accoglienza alla data del 21 marzo 2016 a Fivazzano attualmente risulterebbero ospitati presso l'Ostello Agostiniani 20 stranieri –:
   quali controlli, per quanto di competenza siano stati effettuati da parte della prefettura di Massa Carrara relativamente alla verifica in capo all'Associazione Mamme del comune di Fivazzano dei requisiti generali e di ordine tecnico previsti dal bando e l'idoneità della stessa, in relazione anche a quanto disposto dalle norme del cosiddetto codice degli appalti (decreto legislativo n. 63 del 2006), se intenda fornire ogni utile elemento circa l'atto di convenzione tra la suddetta Associazione e la prefettura di Massa Carrara, quali siano le somme finora erogate alla medesima Associazione, il numero e la nazionalità delle persone ospitate nei locali dell'Ostello degli Agostiniani, quante abbiano presentato domanda di protezione internazionale, a quale punto sia la procedura per l'esame della domanda ed eventualmente se vi siano state decisioni di rigetto di riconoscimento di protezione internazionale. (4-12814)

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta immediata:


   RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, MAIETTA, GIORGIA MELONI, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA e TOTARO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   ha destato molto scalpore la vicenda avvenuta nelle scorse settimane nel liceo ginnasio statale «Virgilio», sito nel cuore del centro di Roma, la cui preside si è rivolta alle forze dell'ordine per contrastare lo spaccio di droga all'interno dell'istituto scolastico;
   quando alcuni militari in borghese sono entrati dentro la scuola all'ora di ricreazione, perquisendo e fermando alcuni ragazzi, ne hanno anche arrestato uno colto in flagranza di reato mentre cedeva una dose di hashish;
   la droga non solo imperversa nelle scuole italiane, già dalle medie, ma il circuito dello spaccio punta sulla scuola per aumentare la sua quota di mercato e i relativi profitti: iniziare un percorso di dipendenza dalle sostanze già da ragazzi è un'assicurazione per ingrassare il business per quando diverranno adulti;
   in larga parte degli istituti italiani, infatti, nei bagni, nei corridoi, nei cortili, quando non direttamente in aula, la droga dilaga e gli studenti sono presi d'assedio e infiltrati da bande di spacciatori;
   a fronte di numerose espressioni di solidarietà per la preside dell'istituto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si è mantenuto a lungo silente sulla questione –:
   quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere al fine di prevenire e contrastare lo spaccio e il consumo di droghe nelle scuole, tutelando gli studenti e il ruolo essenziale della formazione scolastica per i giovani. (3-02176)

Interrogazione a risposta scritta:


   BRUGNEROTTO e D'INCÀ. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   nel corso dell'anno 2015 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha promosso molti bandi per la scuola, spesso con termini di scadenza strettissimi che hanno costretto le scuole ad attivarsi in tutta fretta, di cui non si è avuto più notizia; ad oggi, infatti, non è ancora stata pubblicata la graduatoria per la maggioranza di essi;
   i progetti presentati dagli istituti rientrano spesso nella progettualità triennale prevista dai PTOF (piano triennale dell'offerta formativa) e questa situazione di stallo impedisce la piena attuazione della stessa –:
   quali siano i motivi dei ritardi nella pubblicazione delle graduatorie;
   se i fondi saranno comunque destinati nel corso del corrente anno 2016 e con quali tempistiche siano previste le assegnazioni. (4-12810)

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   PRODANI e MUCCI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   in data 8 aprile 2010 è stato sottoscritto, a Verona, presso il Vinitaly, del protocollo d'intesa per la valorizzazione della nuova Doc Interregionale «Prosecco», tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, le organizzazioni agricole (Associazione Agricoltori — Kmecka zveza, Federazione Coldiretti Friuli Venezia Giulia, Confagricoltura Friuli Venezia Giulia, Confederazione Italiana Agricoltori), ed il Consorzio Tutela Vini Collio e Carso;
   secondo il comunicato stampa diffuso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella stessa data «viene individuato un quadro organico di interventi, con impegni specifici per tutti i firmatari: dalla ristrutturazione della parte agricola del costone carsico triestino, con i relativi interventi di bonifica, alla realizzazione di un progetto di sviluppo specifico del Carso. Verranno inoltre rivisti e semplificati i vincoli di carattere ambientale, territoriale ed urbanistico riguardanti le zone SIC e ZPS insistenti nel territorio e quelle soggette ad altri vincoli, in particolare a quello idrogeologico. Saranno realizzate diverse iniziative promozionali per la nuova DOC e un “Centro per la promozione del Prosecco DOC” nell'omonima località triestina. Verrà inoltre sviluppato un progetto di promozione dei vini Vitoska, Malvasia, Ternano e Glera»;
   in particolare, in data 9 ottobre 2013, a seguito delle diverse denunce provenienti dalle associazioni vitivinicole del Carso Triestino a proposito della parziale ed insufficiente attuazione dei contenuti del protocollo, il primo firmatario del presente atto ha depositato l'interrogazione n. 5—01169, con la quale si chiedeva al Ministero se fosse a conoscenza della mancata realizzazione di buona parte delle misure previste dal protocollo e se intendesse promuovere, di concerto con la regione Friuli Venezia Giulia, la realizzazione di quanto sottoscritto a Verona;
   in data 14 dicembre 2013, nella risposta fornita in Commissione dal Sottosegretario Giuseppe Castiglione, è stato sottolineato che, «il protocollo prevede il sostegno finanziario del Mipaaf al fine di realizzare una manifestazione, da tenersi dalla primavera del 2011, con logistica ed organizzazione a cura del Consorzio per la tutela della DOC dei vini Collio e Carso (articolo 3, comma 4, lettera b)) ed il lancio della nuova DOC sempre con logistica ed organizzazione, in tempi rapidi, a cura del Consorzio per la tutela della DOC dei vini Collio e Carso ed in cofinanziamento con il consorzio stesso, la regione e gli enti locali (articolo 3, comma 4, lettera c)).». Mentre, per quanto riguarda «gli impegni, citati dall'interrogante, di recupero e bonifica della zona agricola carsica nonché di valorizzazione del paesaggio, il protocollo d'intesa (articolo 3, commi da 1 a 3) cita inequivocabilmente la regione Friuli Venezia Giulia quale parte istituzionale competente ad eseguirli, fissando le modalità attuative sia con fondi nazionali, derivanti dal Piano irriguo 2010, che con fondi regionali da prevedere in un Piano di Sviluppo territoriale entro i 6 mesi dalla sottoscrizione del protocollo stesso. Il Protocollo appare, dunque, articolato nel rispetto della ripartizione costituzionale delle competenze in materia e, in tal senso, va anche visto, nelle premesse, il richiamo all'articolo 2, comma 17, della legge regionale n. 24 del 2009 (legge regionale finanziaria per il 2010) per il ripristino degli storici terrazzamenti sul costone carsico triestino»;
   un articolo de Il Piccolo del 16 febbraio 2015 denuncia come la maggioranza delle azioni previste non sia stata portata a termine. In merito al masterplan, che ha visto un iniziale stanziamento di 70 mila euro per la sua realizzazione individuando «le potenzialità di recupero dell'economia rurale da San Dorligo a Duino, quantificato in circa 100 milioni di euro», le istituzioni avrebbero poi dovuto trovare i fondi necessari per mettere in atto quanto ideato. Per il centro di promozione, individuato in un immobile da recuperare attiguo alla trattoria sociale di Prosecco, «c'era un fondo regionale di 200 mila euro, assegnato dalla giunta Tondo» ed era prevista, secondo il consigliere della Slovenska Skupnost Igor Gabrovec «la compartecipazione della Camera di Commercio e del Consorzio doc, con sede in Veneto, e altri soggetti per un totale di altri 500 mila euro con cui portare a termine l'allestimento»;
   sempre secondo l'articolo, «nel 2010, sempre in Finanziaria, la Regione aveva destinato 500 mila euro al Consorzio di bonifica isontino per un primo progetto “pilota” sulla strada che collega Prosecco a Miramare per la ristrutturazione delle vie di accesso ai terreni, con impianti irrigui. Nei successivi bilanci la somma è salita a 800 mila euro. Il progetto, seppur marginale rispetto l'intero altipiano, c’è ma risulterebbe al vaglio del Comune di Trieste»;
   all'inizio di marzo 2016 l'Associazione agricoltori con Franc Fabec ed Edi Bukavec avevano energicamente sollevato la questione dell'avvicinarsi della scadenza del protocollo, affermando che «dal varo nel 2010 della doc interregionale a protezione del Prosecco solo i viticoltori del Veneto e del Friuli hanno tratto benefici. Noi triestini aspettiamo ancora il rispetto di quel protocollo d'intesa siglato con regione e ministero dell'Agricoltura»;
   il 2 aprile 2016, un articolo de Il Piccolo riporta che a distanza di sei anni dalla firma del protocollo ed in vista della sua scadenza, la regione Friuli Venezia Giulia ha promosso un incontro con i rappresentanti del mondo vitivinicolo del Carso, dal quale è emersa la necessità di prolungare il protocollo, aggiornandone i contenuti e coinvolgendo tutti i soggetti interessati. A tal fine, è stato preannunciato l'invito in Carso del Ministro Maurizio Martina;
   l'Associazione agricoltori, in un articolo dell'8 aprile 2016 de Il Piccolo, denuncia che «Mancano i piani di gestione e lo snellimento dai vincoli cui è sottoposto il nostro territorio. Mancano i contributi per realizzare il piano di sviluppo e per il recupero delle campagne del costone dove al momento si procede a singhiozzo al ripristino di alcune strade interpoderali. Grazie alla Doc interregionale, i viticoltori friulani hanno piantato oltre 3.500 ettari di nuove viti. Noi invece siamo bloccati, a fronte di una necessità immediata di almeno 50 ettari necessari alle nostre imprese per crescere. Alla regione chiediamo dunque di rinnovare il protocollo e di sviluppare finalmente, come convenuto, le direttrici convenute» –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
   se non intenda attuare una ricognizione, con il coinvolgimento della regione Friuli Venezia Giulia e delle associazioni vitivinicole interessate, degli impegni assunti con il protocollo del 2010;
   se non intenda procedere, di concerto con la regione Friuli Venezia Giulia, ad un rapido aggiornamento e prolungamento, insieme agli altri soggetti coinvolti, del protocollo sul Prosecco doc, venendo incontro alle esigenze ed alle necessità degli operatori del settore. (5-08380)

Interrogazione a risposta scritta:


   COVA, TERROSI, TENTORI, CARRA, CINZIA MARIA FONTANA, GIUSEPPE GUERINI, COMINELLI, ROMANINI, CRIMÌ, ZANIN, BAZOLI, TARICCO e CAPOZZOLO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   il Governo e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali hanno sempre messo in atto interventi e politiche a tutela dei prodotti italiani e della tracciabilità dei prodotti agroalimentari;
   l'Italia importa quasi il 60 per cento del latte che trasforma in prodotti lattiero-caseari, ma comunque resta la prima nazione al mondo per il numero di prodotti Dop e Igp nel settore lattiero-caseario, prodotti tipici riconosciuti a livello mondiale per la propria qualità;
   il consumatore deve essere informato con un'etichettatura facilmente comprensibile sull'origine del latte e sulla sua zona di provenienza;
   la pubblicità che viene operata dalle industrie di trasformazione deve essere improntata alla trasparenza e alla corretta informazione del consumatore;
   le aziende casearie spesso pubblicizzano i propri prodotti dichiarando di utilizzare solo latte italiano; a titolo esemplificativo, si segnala la pubblicità proposta sul camion di trasporto latte di una nota azienda del settore che, a quanto consta agli interroganti, indica al consumatore che la suddetta azienda di trasformazione di prodotti lattiero-caseari usa «latte 100 per cento italiano» –:
   quali controlli siano effettuati in relazione all'attività delle aziende di trasformazione lattiero-casearia, con particolare riferimento alla provenienza del latte e dei suoi derivati utilizzati nel ciclo produttivo, e se non ravvisi l'opportunità di assumere iniziative, anche normative, per disciplinare le modalità e i contenuti della pubblicità riferita ai prodotti in questione allo scopo di tutelare i consumatori e di salvaguardare il made in Italy. (4-12809)

RIFORME COSTITUZIONALI E I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Interrogazione a risposta immediata:


   DELL'ORCO, CASTELLI, VALLASCAS, CANCELLERI, CRIPPA, DA VILLA, DELLA VALLE, FANTINATI, COZZOLINO e DEL GROSSO. — Al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. — Per sapere – premesso che:
   nell'ambito delle indagini condotte dalla procura della Repubblica di Potenza che hanno portato alle dimissioni del Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, in relazione a gravi fatti emersi in ordine allo smaltimento dei rifiuti nell'impianto di centro olio Val d'Agri di Viggiano e alla gestione del progetto Tempa Rossa di Corleto Perticara, sembrerebbe emergere un quadro fosco in merito alle nomine di alcuni Ministri e Sottosegretari di Governo che sarebbero stati indicati da comitati di affari per seguire i loro interessi all'interno delle istituzioni;
   in particolare, Claudio De Vincenti, ex Viceministro allo sviluppo economico e dal 10 aprile 2016 Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, seppur non indagato, risulterebbe coinvolto nelle intercettazioni dell'ex Ministro Guidi. Secondo la ricostruzione della procura di Potenza e della squadra mobile riportata dal quotidiano Il Fatto quotidiano, Gianluca Gemelli, compagno dell'ex Ministro Guidi e tra i principali indagati, era in grado di «manovrare» il Ministro dello sviluppo economico, non soltanto attraverso la Guidi, ma anche attraverso il suo Sottosegretario De Vincenti;
   secondo quanto riportato dalla stampa l'indagine riporterebbe delle intercettazioni che non solo rivelerebbero le pressioni del Gemelli sul Ministro Guidi ma anche il radicamento delle lobby all'interno del Ministero stesso. Secondo la procura, infatti, Gemelli, nel gestire i propri affari, curava al contempo gli interessi di un intero, determinato «gruppo» di soggetti stabilmente dediti e decisi a «manovrare» decisioni e che Guidi definisce «combriccola», «clan», «quartierino»;
   nelle intercettazioni con il suo compagno l'ex Ministro Guidi spiegherebbe esplicitamente anche il ruolo di De Vincenti al Ministro dello sviluppo economico: ribadiva infatti che De Vincenti «è diciamo amico di quel tuo clan lì»; e ancora: «Sai chi lo ha messo lì Padoan: Innocenti, l'hai capito chi glielo ha messo Padoan? Sempre quel quartierino lì. Oltre al fatto che si conoscono perché andavano a scalare insieme da vent'anni, lui De Vincenti e Padoan (...) ma glielo ha messo sempre quel quartierino lì (...) Quelle pedine, cioè De Vincenti da me, non è un caso, non è per farmi un favore, perché De Vincenti è bravo, capito? Come non hanno messo lì Piercarlo per fare un favore a Matteo, perché Piercarlo è bravo»;
   tali intercettazioni sembrerebbero spiegare anche il ruolo giocato dal Viceministro in occasione dell'esame parlamentare inerente all'emendamento di «sblocco» del progetto «Tempa Rossa» durante l'esame del decreto-legge «sblocca Italia», quando l'allora Viceministro dello sviluppo economico De Vincenti si presentò in Commissione ambiente per sostenere in tutti i modi quell'emendamento;
   va inoltre ricordato che De Vincenti risulterebbe coinvolto, sempre non indagato, anche in un'altra inchiesta simile a Tempa Rossa, ossia quella di Tirreno Power, la centrale a carbone ex gruppo Cir (De Benedetti). L'impianto di Vado Ligure è finito nel mirino della procura di Savona con accuse terribili, tra cui spiccano il disastro ambientale colposo, il disastro sanitario colposo e l'omicidio colposo plurimo. De Vincenti, pur non accusato di nulla, secondo quanto riportato dalla stampa, sarebbe indicato come l'uomo che – secondo i carabinieri del nucleo operativo ecologico dell'Arma – stava dando una mano ai vertici della Tirreno Power «per aggirare le prescrizioni ambientali» e predisporre «un'ispezione del Consiglio superiore della magistratura per bloccare il titolare delle indagini»;
   alla luce delle suddette vicende sembra non solo inammissibile che circoli il nome di De Vincenti come possibile Ministro dello sviluppo economico, ma non risulta neppure chiaro quali siano le ragioni di opportunità che hanno portato alla nomina di De Vincenti a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri –:
   se, alla luce di quanto esposto in premessa, in attesa che la magistratura faccia piena luce sui fatti in premessa e a garanzia delle istituzioni, non si intenda portare in Consiglio dei Ministri la questione della revoca dall'incarico di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il dottor De Vincenti.
(3-02175)

SALUTE

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   secondo il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa «in alcuni casi, considerata l'urgenza delle procedure richieste, le donne che vogliono un aborto possono essere forzate ad andare in altre strutture (diverse da quelle pubbliche) in Italia o all'estero, o a mettere fine alla loro gravidanza senza il sostegno o il controllo delle competenti autorità sanitarie, oppure possono essere dissuase dall'accedere ai servizi di aborto a cui hanno invece diritto in base alla legge 194/78»;
   secondo il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa questo tipo di situazioni può «comportare notevoli rischi per la salute e il benessere delle donne interessate, il che è contrario al diritto alla protezione della salute»; aggiunge il comitato che le strutture sanitarie «non hanno ancora adottato le misure necessarie per rimediare alle carenze nel servizio causate dal personale che invoca il diritto all'obiezione di coscienza, o hanno adottato misure inadeguate»;
   il legislatore nazionale ha appena cambiato le disposizioni in materia di sanzioni per l'aborto clandestino (decreto legislativo n. 8 del 2016 in materia di depenalizzazioni) prevedendo, all'articolo 1 del decreto legislativo che, tra i comportamenti per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, rientri quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 194 del 1978 sull'aborto clandestino entro i primi 90 giorni della gravidanza;
   tale disposizione ha inasprito in maniera nettissima l'eventuale multa da pagare portandola da 51 euro ad una cifra compresa tra 5000 e 10000 euro;
   il decreto legislativo n. 8 del 2016 ad avviso degli interpellanti ignora le ragioni per cui la pena prevista per la donna all'epoca dell'approvazione della 194 del 1978 era di sole 100.000 lire (poi diventati 51 euro con l'entrata in circolazione della nuova valuta);
   in base alle nuove disposizioni diventa ancora più urgente garantire la piena applicazione della legge 194 del 1978 sulla facoltà di abortire legalmente proprio in ragione del notevolissimo aumento della sanzione amministrativa prevista dal decreto legislativo 8 del 2016, poiché tali disposizioni potrebbero rivelarsi discriminatorie anche rispetto alla condizione sociale della donna che volesse praticare l'interruzione di gravidanza;
   i dati sull'obiezione di coscienza in Italia sono coerenti con i rischi denunciati dal Consiglio d'Europa, data la media nazionale di obiettori attorno al 70 per cento del personale, con alcune situazioni specie nel Meridione dove la percentuale del personale obiettore è pari quasi al 100 per cento del personale –:
   quali iniziative di competenza amministrative e/o normative il Ministro interpellato abbia intenzione di assumere per garantire in tutte le strutture sanitarie – nel rispetto delle competenze regionali in materia di sanità – la piena applicazione della legge n. 194 del 1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza, specificamente riguardo la presenza adeguata di personale non obiettore;
   come intenda garantire, il Ministro interpellato – considerate le novelle alla legge 194 del 1978 del decreto legislativo 8 del 2016 e le competenze regionali in materia di sanità – la lotta agli aborti clandestini, la reale accessibilità alla metodica farmacologica, il rafforzamento delle politiche di educazione alla contraccezione, l'accesso alla contraccezione sicura, l'ampliamento ed il miglioramento ed una comunicazione più efficace della rete dei consultori sul territorio nazionale.
(2-01340) «Giuditta Pini, Patrizia Maestri, Giuliani, Baruffi, Rampi, Rostan, Zan, Verini, Marzano, Iori, D'Arienzo, Mucci, Tullo, Malpezzi, Argentin, De Maria, Marantelli, Lenzi, Causi, Lacquaniti, Bonaccorsi, Coccia, Lavagno, Raciti, Piazzoni, Guerra, Miccoli, Carloni, Naccarato, Mura, Quartapelle Procopio, Cominelli, Boccuzzi, Bargero, Misiani, Orfini, Bruno Bossio, Laforgia».

Interrogazione a risposta immediata:


   RUSSO e OCCHIUTO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   gli interroganti hanno già sollevato in più occasioni il tema della tracciabilità dei farmaci e il problema della cancellazione del numero progressivo in chiaro delle confezioni presente sullo strato intermedio del bollino;
   si intende, quindi, nuovamente sottoporre la delicata questione al Ministro interrogato, in quanto dalle risposte ottenute appare evidente come non sia stato compiuto alcun passo in avanti nella direzione di superare le criticità connesse ad una piena tracciabilità dei prodotti farmaceutici;
   tali criticità sono in gran parte inerenti all'attività di stampigliatura; sul punto, l'azione del Governo nei confronti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato non è infatti apparsa incisiva;
   nel merito della questione, la funzione dello strato intermedio dei bollini è quella di assicurare la leggibilità del numero progressivo targa, al fine di garantire l'identificazione della confezione anche quando lo strato superiore viene rimosso per l'erogazione a carico del servizio sanitario;
   è recente la notizia riportata da organi di stampa nazionale riguardante un'ennesima truffa aggravata ai danni della sanità pubblica per il ritrovamento, all'interno di alcune farmacie, di confezioni prive del primo strato del bollino, utilizzato per il rimborso delle confezioni in modo fraudolento;
   tali confezioni sono state sottoposte a sequestro da parte degli organi di polizia competente, per ulteriori accertamenti finalizzati a risalire alla provenienza e destinazione degli stessi;
   tutto ciò premesso, appare evidente che, nell'ipotesi in cui sullo strato intermedio che rimane attaccato a dette confezioni, non risulti leggibile il numero targa, verrebbero impedite sia le azioni di individuazioni delle provenienze sia quelle delle destinazioni, rendendo impossibile rintracciare le ricette oggetto di rimborso;
   nonostante sia chiara la necessità che tale numero identificativo risulti indelebile e che già da tempo l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato sia a conoscenza del suddetto difetto, cioè numero non indelebile, in questi giorni l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato sta continuando ad immettere sul mercato bollini difettosi con numeri targa asportabili e non indelebili, prodotti da gennaio 2016 con nuovo layout e doppio codice, nuova versione, stampati con i nuovi impianti di recente acquisizione;
   gli interroganti hanno potuto esaminare campioni di astucci di medicinali con bollino difettoso (numero targa asportato e certamente prodotto da gennaio 2016 in quanto trattasi di bollino nuova versione);
   le confezioni di medicinali senza il numero di targa che l'interrogante ha potuto esaminare sono state prodotte dalle seguenti aziende farmaceutiche:
    a) Teva Italia srl, prodotto Bisoprololo Teva, dispensato dal sistema sanitario nazionale;
    b) Teofarm srl, prodotto Viscken, dispensato dal sistema sanitario nazionale;
    c) Doc Generici srl, prodotto Eletriptan, dispensato dal sistema sanitario nazionale;
    d) Doc Generici srl, prodotto Aripiprazolo, dispensato dal sistema sanitario nazionale;
    e) Msd Italia srl, prodotto Sinemet 100 mg, dispensato dal sistema sanitario nazionale –:
   quali concrete iniziative di competenza siano state intraprese per evitare l'immissione sul mercato di farmaci difettosi e non rintracciabili, e quindi per prevenire gravi danni nei confronti sia del sistema sanitario nazionale che dei singoli pazienti, in considerazione del fatto che tali truffe generano mercati alternativi, sottraendo risorse preziose al servizio sanitario nazionale e rendendo taluni farmaci non reperibili. (3-02174)

Interrogazioni a risposta scritta:


   RONDINI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   la meningite meningococcica è una malattia molto grave causata da un'infezione batterica ad opera del batterio Neisseria meningitidis, detto anche meningococco. Esistono 5 sierogruppi, A, B, C, Y e W135, che sono in grado di generare la malattia nell'uomo;
   il meningococco può essere trasmesso attraverso contatto stretto con una persona infetta, attraverso le secrezioni respiratorie e la saliva. La malattia meningococcica ha un tempo di incubazione di 1-10 giorni e si presenta come meningite in più del 50 per cento dei casi;
   il meningococco è presente ovunque nel mondo. La più alta incidenza di malattia si ha nella cosiddetta «cintura (o fascia) della meningite» dell'Africa sub sahariana: secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, i tassi più alti di Neisseria meningitidis nel mondo si registrano nella cosiddetta meningitis belt (fascia della meningite), area che comprende i Paesi dal Senegal all'Etiopia. In questa zona, dove vivono circa 300 milioni di persone, la malattia è iperendemica e la stagione secca favorisce la diffusione della malattia e vi sono epidemie stagionali durante la stagione secca (dicembre-giugno) che possono raggiungere anche i 1000 casi per 100.000 abitanti (stime WHO);
   nella meningitis belt il ceppo di meningococco A e responsabile di circa l'80-85 per cento di tutti i casi di malattia, con intervalli di 7-14 anni tra un'epidemia e un'altra. Nel 2009, 14 Paesi africani hanno riportato il più alto numero di casi dall'epidemia del 1996: 88.199 casi sospetti di cui 5352 letali. Nel 1996, infatti, in questa zona si è verificata la più grave epidemia di meningite mai registrata, con circa 250.000 casi e 25.000 morti in Niger, Nigeria, Burkina Faso, Ciad, Mali e altri. Paesi limitrofi. La carenza di vaccini e di sistemi sanitari e di cura hanno sicuramente inciso sulle proporzioni dell'epidemia. Nei Paesi ad alto reddito e a clima temperato il numero di casi di meningite è piuttosto sporadico (aumentano in inverno e primavera);
   i numeri relativi agli sbarchi nel 2016 specificano che sino all'inizio di aprile sono sbarcati 3.415 cittadini della Nigeria, 2.270 del Gambia, 1.661 del Senegal, 1.594 della Guinea, 1.541 della Costa d'Avorio, 1.505 della Somalia e 615 dell'Eritrea;
   i dati riportano come al contrario, negli USA, Europa, Australia e Sud America l'incidenza varia tra 0.3 e 3 casi ogni 100 abitanti per anno. Il sierogruppo A predomina nella fascia della meningite. Al di fuori della fascia della meningite, i bambini sono più a rischio;
   le cronache degli ultimi mesi riportano un aumento di casi di cittadini, in Toscana, nel lodigiano, a Roma ed a Napoli gli ultimi casi nelle nostre città, che hanno contratto meningite, soprattutto quella relativa al sierogruppo C –:
   se il Ministro sia a conoscenza della situazione e abbia predisposto, per quanto di competenza, le opportune iniziative per garantire la salute dei cittadini in vista della nuova prevedibile stagione di sbarchi provenienti dalle coste libiche. (4-12806)


   NICCHI, GREGORI e SCOTTO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   l'11 aprile 2016 è stato reso noto l'accoglimento da parte del Consiglio d'Europa di un reclamo della Cgil, presentato nel 2013 alla Corte sulla violazione dei diritti alla salute delle donne che intendono accedere all'interruzione di gravidanza (secondo le modalità previste dalla legge) e dei medici non obiettori di coscienza;
   il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa ha quindi riconosciuto che l'Italia vìola i diritti delle donne che intendono interrompere la gravidanza, nonché i diritti degli stessi medici non obiettori di coscienza, «costretti» troppo spesso a sopperire alle carenze di organico dovuto alle elevate percentuali di medici obiettori (previsti dalla legge n. 194 del 1978), con quello che ciò comporta in termini di carico di lavoro e prospettive di carriera;
   in pratica con la decisione del Consiglio d'Europa si rimprovera ancora una volta l'Italia per la mancata corretta applicazione della legge n. 194 del 1978;
   «Le donne che cercano accesso ai servizi di aborto — si legge nelle conclusioni — continuano ad avere di fronte una sostanziale difficoltà nell'ottenere l'accesso a tali servizi nella pratica, nonostante quanto è previsto dalla legge»;
   il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa denuncia una situazione in cui «in alcuni casi, considerata l'urgenza delle procedure richieste, le donne che vogliono un aborto possono essere forzate ad andare in altre strutture (rispetto a quelle pubbliche), in Italia o all'estero, o a mettere fine alla loro gravidanza senza il sostegno o il controllo delle competenti autorità sanitarie, oppure possono essere dissuase dall'accedere ai servizi di aborto a cui hanno invece diritto in base alla legge n. 194 del 1978». Secondo il Comitato, questo tipo di situazioni possono «comportare notevoli rischi per la salute e il benessere delle donne interessate, il che è contrario al diritto alla protezione della salute»;
   come ricorda la stessa Cgil, il riconoscimento di queste violazioni, a distanza di ormai due anni dalla prima condanna del Comitato europeo nei confronti dell'Italia (decisione dell'8 marzo 2014 sul reclamo collettivo 87/2012), è una vittoria per le donne e per i medici, ma anche per l'Italia: essa costituisce un'importante occasione affinché si prenda finalmente coscienza dei problemi concreti di applicazione della disciplina (definita dalla Corte costituzionale quale regolamentazione irrinunciabile), finora del tutto disconosciuti dal Ministero della salute;
   il tasso di obiezione di coscienza tra il personale sanitario: nel 2013 sono risultati obiettori il 70 per cento dei ginecologi, il 49,3 per cento degli anestesisti, e il 46,5 per cento del personale non medico. Il tasso di ginecologi obiettori di coscienza, in alcune aree del Paese arriva a percentuali veramente inaccettabili: «93,3 per cento in Molise, 92,9 per cento nella PA di Bolzano, 90,2 per cento in Basilicata, 87,6 per cento in Sicilia, 86,1 per cento in Puglia, 81,8 per cento in Campania, 80,7 per cento in Lazio e in Abruzzo»;
   tutto ciò per gli interroganti è inaccettabile. In Italia esiste una legge che regolamenta le interruzioni volontarie di gravidanza è ora che venga rispettata in ogni struttura del Paese;
   se inoltre si considera il fenomeno della cosiddetta «obiezione di struttura»: circa il 35 per cento delle strutture viola il dettato dell'articolo 9 della legge n. 194 del 1978, proprio quello che regola il diritto a sollevare obiezione di coscienza, secondo cui: «Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale»;
   nonostante queste evidenti criticità nell'attuazione della legge e del suo monitoraggio, evidenziate anche nell'ultima relazione annuale sullo «Stato di attuazione delle norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria della gravidanza — legge 194/1978», la Ministra Lorenzin, ha sostenuto che «il numero di non obiettori risulta congruo, anche a livello sub-regionale, rispetto alle IVG effettuate, e non dovrebbe creare problemi nel soddisfare la domanda di IVG»;
   si ignora, dunque, a giudizio degli interroganti, che tali percentuali medie inevitabilmente «nascondono» le tante realtà di strutture sanitarie dove la legge n. 194 di fatto non viene applicata, o lo è solo parzialmente, e che quelle stesse percentuali impongono inevitabilmente un ruolo «penalizzante» ai pochi medici non obiettori, ossia quei 30 medici che si devono far carico del lavoro che gli altri 70 medici non sono disposti a fare;
   a livello nazionale, la principale conseguenza di un numero così elevato di obiettori di coscienza è quella di rendere estremamente difficoltosa la piena applicazione della legge n. 194 del 1978, con effetti negativi sia per le donne che chiedono l'interruzione volontaria di gravidanza, sia per gli operatori;
   negli ultimi tempi stanno emergendo sempre più denunce di un possibile ritorno degli aborti clandestini, che potrebbe vanificare molti dei dati riportati dalla relazione;
   il suddetto accoglimento da parte del Consiglio d'Europa del reclamo della Cgil, sulla violazione dei diritti alla salute delle donne che intendono accedere all'interruzione di gravidanza, è solo l'ennesima denuncia sulla mancata applicazione della legge sull'Ivg;
   dopo la pronuncia dell'organismo europeo, Lorenzin ha dichiarato che «non c’è alcuna violazione del diritto alla salute», e di essere molto stupita «perché dalle prime cose che ho letto mi sembra si rifacciano a dati vecchi che risalgono al 2013». È stupefacente per gli interroganti che si continui a negare la realtà e a non prendere piena consapevolezza delle gravi annose e perduranti criticità nell'applicazione della legge e nel mancato rispetto dei diritti delle donne, da troppo tempo denunciate e ora confermate anche dal Consiglio d'Europa;
   al riguardo, va rammentato che esistono già delle proposte di legge depositate in Parlamento, delle quali una a firma del primo firmatario del presente atto, finalizzate proprio a favorire la piena attuazione su tutto il territorio nazionale della legge n. 194 del 1978;
   peraltro, giova rammentare, ancora una volta, come dal 2009 è in commercio la Ru486, per l'interruzione volontaria della gravidanza farmacologica, nel rispetto dei precetti normativi previsti dall'articolo 15 della legge n. 194 del 1978;
   a quattro anni di distanza, tuttavia, nel 2013, solo il 9,7 per cento delle donne ha potuto interrompere la gravidanza con il metodo farmacologico, con l'elemento assurdo delle Marche dove tale metodica non sarebbe stata applicata in nessuna struttura della regione;
   questa sottoutilizzazione, che comporta la reale impossibilità delle donne di esercitare il diritto di scelta in relazione alle metodiche, è di fatto legata alle difficoltà organizzative dovute all'imposizione del ricovero ordinario nella stragrande maggioranza delle regioni, in luogo della procedura ambulatoriale;
   gli interroganti ritengono che sia dannoso e controproducente continuare ostinatamente a sottovalutare la perdurante inaccettabile impossibilità del nostro servizio sanitario a garantire in tutte le strutture sanitarie del Paese, il pieno diritto delle donne all'interruzione volontaria di gravidanza riconosciuto dalla legge n. 194 del 1978 –:
   quali iniziative urgenti si intendano mettere in atto al fine di garantire la piena applicazione della legge n. 191 del 1978, nel rispetto del principio di libertà delle donne in materia di maternità responsabile e del riconoscimento della libera scelta e del diritto alla salute delle donne, assumendo tutte le iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, finalizzate anche all'assunzione di personale non obiettore al fine di garantire il servizio di Ivg;
   quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, si intendano avviare al più presto, al fine di assicurare, come prevede la legge n. 194 del 1978, il reale ed efficiente espletamento da parte di tutti gli enti ospedalieri e delle strutture private accreditate, delle procedure e gli interventi di interruzione della gravidanza chirurgica e farmacologica;
   se non si reputi indispensabile assumere iniziative di competenza per obbligare fin da subito ogni struttura pubblica o del privato accreditato (sia essa un ospedale o un consultorio) a garantire la piena applicazione della legge, e fare in modo che solo in relazione al rispetto di questo impegno possa essere concesso/revocato l'accreditamento;
   se intenda assumere quanto prima tutte le iniziative di competenza utili affinché sia realmente implementato e facilitato su tutto il territorio nazionale l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza con il metodo farmacologico in regime di day hospital e, dove possibile, nei consultori familiari e nei poliambulatori, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 194 del 1978. (4-12811)


   BONACCORSI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cosiddetta «legge stabilità 2016») ha previsto che, a decorrere dall'anno in corso e in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato determinato dal decreto n. 70 del 2015 («Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici quantitativi dell'assistenza ospedaliera»), regioni e province autonome possano programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità nonché di prestazioni erogate da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in deroga ai limiti previsti (riduzione del 2 per cento), in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza;
   le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità e i criteri di appropriatezza sono definiti con successivo accordo sancito in Conferenza Stato-regioni;
   in sede di prima applicazione sono state definite come prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri individuati come «ad alta complessità» nell'ambito del vigente «accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria»;
   per garantire l'invarianza dell'effetto finanziario, come previsto dalla legge di stabilità 2016, è possibile operare dei tagli su altre voci della spesa sanitaria (come ad esempio: beni e servizi, farmaceutiche, ospedalità pubblica e altro);
   le misure descritte consentono di intervenire su tutta la spesa sanitaria del Lazio; per questo, dopo l'approvazione della legge di stabilità, le associazioni di categoria hanno chiesto alla regione Lazio l'applicazione del protocollo d'intesa siglato dalle stesse associazioni e dalla regione Lazio, in data 19 giugno 2014;
   con l'atto suddetto si è inteso istituire un tavolo istituzionale in seno alla direzione regionale Lazio salute con l'obiettivo di formulare una proposta tecnica per la remunerazione delle prestazioni di acuzie e post acuzie, ad eccezione per quelle ad «alto rischio di non appropriatezza», rese dalle strutture private accreditate nei confronti dei cittadini residenti in altre regioni;
   il tavolo sopracitato avrebbe dovuto anche determinare i criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget suddette in favore dei cittadini non residenti, secondo il tariffario unico di compensazione e la loro decorrenza, fermo restando che la remunerazione delle suindicate prestazioni potrà intervenire solo all'esito dell'intervenuta compensazione regionale;
   si evidenzia, inoltre, che la regolamentazione della mobilità attiva per l'alta specialità e quindi, i programmi di recupero della mobilità passiva non determinano un aumento di spesa per il fondo sanitario regionale ma effetti positivi sul finanziamento della regione Lazio stessa, attraverso un miglioramento del saldo interregionale;
   il settore sanitario della regione Lazio è stato posto a commissariamento ai fini dell'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari –:
   quali siano le ragioni per le quali non sia stato ancora applicato dalla regione Lazio tale protocollo siglato in data 19 giugno 2014;
   quali saranno le iniziative adottate, anche per il tramite del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari, per consentire alle strutture private accreditate di erogare prestazioni nei confronti dei pazienti provenienti da fuori regione senza che tale servizio sia computato ai fini del raggiungimento del tetto di spesa. (4-12812)

SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Interrogazione a risposta scritta:


   CIRIELLI. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 135 del 2012 ha introdotto il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse amministrazioni e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e consulenza;
   successivamente, la legge n. 114 dell'11 agosto 2014, di conversione del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, ha aggravato le regole di incompatibilità per i pensionati allargandole ad incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti titolari di organi elettivi degli stessi;
   tale ultimo provvedimento ha messo fine all'istituto del «trattenimento in servizio» che permetteva ai dipendenti pubblici di rimanere a lavoro per altri due anni anche una volta raggiunti i requisiti per il pensionamento;
   per fare maggiore chiarezza sulla vicenda, il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha diramato la circolare n. 6 del 2014 «Interpretazione e applicazione dell'articolo 5 comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90» con la quale ha chiarito che la nuova disciplina si applica agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire il 25 giugno 2014, con la conseguenza che non sono soggetti ai nuovi divieti gli incarichi conferiti fino a tale data;
   la stessa circolare esplica che l'eccezione ai divieti si applica ad incarichi e collaborazioni svolti a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, con l'obbligo da parte delle amministrazioni di valutare prudentemente la compatibilità dell'incarico o carica con la gratuità e con la durata limitata e con le responsabilità e i meccanismi di valutazione connessi all'incarico;
   con deliberazione n. 45 del 26 giugno 2014, dunque dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2014, il consiglio di amministrazione del Consorzio centro sportivo meridionale-bacino Salerno 3 ha prorogato la nomina del dottor Enrico Zambrotti, settantatreenne e da tempo in quiescenza, a direttore generale del consorzio fino ad indizione di pubblico concorso ed alle condizioni stabilite dalla precedente deliberazione n. 89 del 21 novembre 2011;
   ad oggi nessun concorso è stato bandito e il dottor Enrico Zambrotti, a quanto risulta all'interrogante, permarrebbe nell'incarico di direttore generale del citato Consorzio, nonostante sia trascorso ben oltre un anno dalla proroga;
   la permanenza del dottor Zambrotti nell'incarico di direttore generale del Consorzio centro sportivo meridionale-bacino Salerno 3 non è avvenuta peraltro a titolo gratuito, come prescritto dalla normativa vigente, ma alle condizioni economiche precedentemente stabilite con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 89 del 2011;
   il persistere di tale situazione costituisce ad avviso dell'interrogante, una grave violazione del citato decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 sia per la permanenza nell'incarico oltre il consentito sia per la non gratuità dell'espletamento delle funzioni –:
   di quali elementi dispongano i Ministri in relazione ai fatti esposti in premessa, se sia o a conoscenza di altre situazioni analoghe e quali controlli siano svolti, con riferimento a queste fattispecie, per verificare il pieno rispetto della normativa vigente, a giudizio dell'interrogante, del tutto disattesa nel caso del Consorzio Centro sportivo meridionale-bacino Salerno 3. (4-12808)

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   TULLO, BASSO, CAROCCI e ERMINI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   nella XVI legislatura con le interrogazioni n. 5/02893 e n. 5/07214 si poneva attenzione relativamente alla situazione produttiva della Centrale del Latte;
   nell'interrogazione del maggio 2010, si denunciava la decisione di Parmalat di rinunciare alla linea del Tetrapak, facendo scendere la produzione da 700 a 500 quintali al giorno di latte trattato ed imbottigliato e si manifestava la preoccupazione dei lavoratori diretti, degli allevatori delle valli genovesi e dell'indotto per il futuro dello stabilimento;
   nella risposta del Governo del 3 marzo 2011 si affermava: «lo scorso anno, a fronte di una difficoltà dovuta al calo dei volumi per questioni legate al mercato, è stato posto in essere un processo di riorganizzazione. Le amministrazioni territoriali, tuttavia, si sono attivate prontamente sulla vicenda esposta e l'azienda ha ribadito la volontà di non volere spostare l'unità produttiva di Fegino e di mantenere i livelli occupazionali (...) il gruppo Parmalat, sentito a riguardo, ha confermato che il sito è perfettamente integrato al proprio interno e riveste importanza strategica per la presenza territoriale»;
   nell'interrogazione del giugno 2012 si evidenziava la decisione di Parmalat, che nel frattempo aveva passato al gruppo Lactalis il controllo dei marchi Parmalat e Latte Oro, di sostenere un piano industriale che prevedeva la chiusura dello stabilimento di Genova, venendo meno agli impegni assunti con le amministrazioni locali e le parti sociali;
   lo stabilimento occupava 63 lavoratori, a cui si aggiungevano, i dipendenti della Coop Casoria e oltre 100 allevatori che conferiscono il latte alla centrale;
   era chiaro che la chiusura della Centrale del Latte di Genova rappresentava un grave perdita occupazionale diretta e con gravi ripercussioni sull'intero settore zootecnico e sulla filiera agroalimentare; pochi lavoratori sono stati ricollocati, altri hanno trovato collocazione in stabilimenti del gruppo in regioni limitrofe;
   è di questi giorni la decisione del gruppo Lactalis di non acquistare più il latte dagli allevatori della Liguria, essendo il contratto di conferimento «scaduto», nonostante le garanzie che erano state date in passato al territorio, o comunque di acquisirlo a condizioni che assolutamente non permetterebbero agli allevatori di coprire i costi di produzione; il mancato accordo colpisce duramente le aziende della Valli Stura e Leira, della Valpolcevera, della Valle Scrivia e della Valle d'Aveto; ricadute negative vi sarebbero anche per i consumatori che sarebbero privati di un prodotto che grazie alle aziende produttrici ne garantisce la genuinità e la rigorosa tracciabilità –:
   se il Governo sia a conoscenza della situazione che si è venuta a determinare;
   quali iniziative di competenza si intendano assumere affinché sia rivista la scelta di Lactalis al fine di tutelare le aziende zootecniche interessate, a partire da una rapida convocazione di un tavolo di confronto. (5-08381)


   RICCIATTI, FERRARA, PELLEGRINO, ZARATTI, PLACIDO, AIRAUDO, SCOTTO, FRATOIANNI, PIRAS, QUARANTA, MELILLA e DURANTI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   le piattaforme marine Basil e Brenda, costruite rispettivamente nel 1983 e nel 1987 ed attive nell'estrazione di gas, sono due piattaforme ENI situate a 25 chilometri della costa adriatica, collegate alla centrale di Fano (PU);
   Italian Offshore è documentario d'inchiesta, realizzato attraverso reportage in mare e con l'utilizzo di fonti inedite e interviste esclusive da Marcello Brecciaroli, Manuele Bonaccorsi, Salvatore Altiero, che mostra alcuni degli effetti più critici dell'estrazione di idrocarburi nelle aree marittime italiane, quali gli sversamenti, inquinamento causato dalle acque di produzione, subsidenza e ricadute occupazionali;
   nel corso del programma televisivo «Piazza Pulita», andato in onda in data 11 aprile 2016 sulla rete televisiva «La7», è stato trasmesso un contributo video tratto dal documentario citato, che mostra come dalla piattaforma Basil vengano scaricati in mare, alla profondità di 19 metri, acque di produzione;
   nel documentario vengono citati dati inediti del Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare secondo i quali, nel corso dell'anno 2015, la piattaforma Brenda avrebbe scaricato in mare 5 milioni di litri di rifiuti industriali;
   viene inoltre citato il dato afferente alle 36 piattaforme Eni sparse nel Mar Adriatico, le quali, nel corso dell'anno 2014, avrebbero sversato in mare complessivamente «1,2 miliardi di litri di acque di produzione, che possono contenere metalli pesanti, idrocarburi e persino materiale radioattivo»;
   all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse spetta il ruolo ispettivo e di vigilanza, a mezzo dei laboratori e delle sezioni UNMIG, dotati di personale tecnico avente qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, anche per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente nell'ambito dello svolgimento di attività di «prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi e stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, relative a impianti sia in terra che nel mare territoriale e nella piattaforma continentale» –:
   se trovino conferma i dati citati nel documentario richiamato, relativi allo scarico in mare di 54 milioni di litri di rifiuti industriali effettuato dalla piattaforma Brenda nell'anno 2015 e allo sversamento di 1,2 miliardi di litri di acque di produzione, effettuato dalle 36 piattaforme Eni presenti nel Mar Adriatico;
   se i Ministri interrogati anche attraverso il competente ufficio UNMIG, non intendano verificare l'effettivo scarico di acque di produzione in mare e la loro composizione, in particolare chiarendo la presenza di metalli pesanti, idrocarburi e materiale radioattivo;
   quali iniziative di competenza intendano adottare i Ministri interrogati alla luce dei fatti estremamente gravi rivelati dall'inchiesta citata. (5-08385)


   CRIPPA. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   in data 20 maggio 2014, Terna Plus spa, controllata interamente da gruppo Terna, ha acquisito l'intero capitale di Tamini Trasformatori srl e delle società da essa controllate;
   come si apprende dal comunicato stampa rilasciato lo stesso giorno da Terna spa, l'accordo avrebbe previsto un corrispettivo pari a 23,9 milioni di euro, oltre ai valori del circolante e della posizione finanziaria netta;
   la Tamini è una società operante nel settore della produzione e commercializzazione di trasformatori elettrici industriali e di potenza ed è proprietaria di 4 stabilimenti produttivi situati tutti in Italia a Legnano, Melegnano, Novara e Valdagno;
   il gruppo Tamini si compone delle controllate V.T.D Trasformatori srl, Verbano Trasformatori srl, Tamini Trasformers USA L.L.C. e TES – Transformer Electro Service srl;
   nel già citato comunicato, Terna specifica come l'acquisizione del gruppo Tamini «[...] rappresenta un'opportunità di valorizzazione di una storica realtà industriale italiana, riconosciuta come di eccellenza del settore elettrico in Italia e all'estero [...]»;
   come si può apprendere dall'articolo pubblicato sul sito « www.lastampa.it» in data 6 aprile 2016 dal titolo «Tema taglia su Novara: sono a rischio 48 lavoratori alla Tamini», «La Tamini Trasformatori, che fa parte del gruppo Terna, decide la riduzione dell'attività produttiva a Novara e annuncia la mobilità per 48 dei 77 lavoratori [...]. Tamini produce trasformatori di media potenza a Novara, e di alta potenza nello stabilimento di Legnano; c’è poi una terza sede a Melegnano. Il gruppo ha comunicato che il mercato dei trasformatori di media potenza è in grave difficoltà e ha deciso di puntare tutto sui grandi impianti, da qui la decisione di smantellare Novara [...]»;
   la produzione nello stabilimento di Novara cesserà completamente dopo che saranno completate le commesse in corso e resterà aperto solo il reparto di avvolgeria –:
   se i Ministeri interrogati siano a conoscenza dei fatti di cui in premessa;
   come i Ministri interrogati possano e siano intenzionati ad intervenire, per quanto di competenza, al fine di valutare tutte le soluzioni percorribili per il rilancio dell'attività e la salvaguardia dei livelli occupazionali, con il coinvolgimento degli enti locali e delle regioni ospitanti dei siti del gruppo Tamini;
   quali siano gli orientamenti per quanto di competenza, dei Ministri interrogati circa l'operato di un'azienda come Terna, il cui controllo azionario resta riconducibile al Ministero dell'economia e delle finanze al quale dopo essersi impegnata al momento dell'acquisto a valorizzare la Tamini, dopo solo due anni, tramite una sua controllata la forza lavoro, prospettando un fortissimo e inevitabile ridimensionamento di una storica realtà industriale oltre che di un'eccellenza nel proprio ramo riconosciuta a livello internazionale, come è lo stabilimento ex Verbano Trasformatori di Novara. (5-08386)

Apposizione di una firma ad una risoluzione.

  La risoluzione in Commissione Arlotti e altri n. 7-00952, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 30 marzo 2016, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Iacono.

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

  L'interrogazione a risposta orale Fregolent e altri n. 3-02169, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta dell'8 aprile 2016, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Damiano.

Pubblicazione di un testo riformulato.

  Si pubblica il testo riformulato della interrogazione a risposta in Commissione Turco n. 5-08313, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 602 del 5 aprile 2016.

   TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, MATARRELLI, SEGONI, BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI e PASTORINO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   l'Associazione nazionale forense segnala le proprie perplessità in relazione ad un progetto relativo al lancio di un quotidiano dell'Avvocatura chiamato Il Dubbio – Il quotidiano dei garantisti;
   gli interroganti ritengono che la diffusione di questo quotidiano cartaceo e online ponga rischi di autoreferenzialità dell'Avvocatura;
   l'iniziativa editoriale è stata annunciata nella città di Torino nel novembre 2015, in occasione della giornata di apertura della Conferenza nazionale dell'Avvocatura;
   nei mesi successivi si è assistito ad un'intensa attività promozionale riservata agli ordini circondariali ma non anche agli avvocati;
   il progetto è stato intrapreso dal Consiglio nazionale forense, il quale attraverso la Fondazione dell'avvocatura italiana, che dipende dallo stesso Consiglio nazionale forense, ha costituito appositamente una società a responsabilità limitata, avente sede a Bolzano, la «Edizioni diritto e ragione Srl» unipersonale, il cui unico socio è la stessa Fondazione dell'avvocatura italiana;
   il consiglio d'amministrazione della società, nominato in sede di costituzione, è composto dal Presidente sia della FAI sia del CNF avvocato Andrea Mascherin, dalla vicepresidente della FAI avvocato Carla Broccardo (contemporaneamente consigliere del CNF) e dal ragioniere Roberto Sensi, collega di studio dell'avvocato Carla Broccardo;
   il Consiglio nazionale forense è, per definizione normativa (articolo 24, della legge 247 del 2012), un ente pubblico non economico che esercita, anche una funzione giurisdizionale (articolo 35, lettera c), e 36 della legge 247 del 2012) ed ha sede presso il Ministero della giustizia (articolo 34 della legge 247 del 2012);
   assieme agli ordini circondariali, il Consiglio nazionale forense è istituito «... per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale...» (articolo 24 della legge 247 del 2012);
   il Consiglio nazionale forense e ordini circondariali ai sensi dell'articolo 24 comma 3, della legge 247 del 2012, sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia;
   l'Associazione nazionale forense peraltro segnala che il Consiglio nazionale forense nella seduta dell'11 dicembre 2015, ha approvato il «Regolamento rimborsi spese e gettoni di presenza» per i componenti già in carica, in contrasto con la tradizionale e doverosa gratuità dell'impegno e del servizio;
   i compensi annui sarebbero, per il presidente, di 90.000,00 euro, di 50.000,00 euro per ciascuno dei due vicepresidenti, di 70.000,00 euro per il consigliere segretario, e per il tesoriere di 50.000,00 euro;
   oltre a tali emolumenti fissi sarebbe previsto un gettone di presenza per ciascuno dei 28 consiglieri pari ad 650,00 euro a seduta o udienza per un numero massimo di 38 sedute;
   in totale, ogni anno, si spenderebbe quindi una somma di circa 1.001.600,00 euro ai quali andranno aggiunti anche i rimborsi spese di 120 euro/die per vitto e altri benefit;
   il regolamento, entrato in vigore il 28 febbraio 2016, fa retroagire gli effetti economici ed anche la liquidazione dei gettoni già dal 1o gennaio 2016;
   complessivamente, si evince dalla lettura del bilancio preventivo del Consiglio nazionale forense, i gettoni di presenza ed il quotidiano costeranno agli avvocati italiani oltre 2 milioni di euro per anno;
   poiché il sistema di finanziamento del Consiglio nazionale forense proviene dai contributi collegiali, pagati dagli avvocati italiani agli ordini circondariali, che poi vengono fatti confluire in gran parte al Consiglio nazionale forense, è d'immediata evidenza che queste indennità e rimborsi saranno sostanzialmente pagati dagli avvocati italiani, con buon pace della consolidata tradizione della completa gratuità del servizio all'interno del Consiglio nazionale forense;
   la decisione di sostenere questa ingente spesa interviene in un momento nel quale il Consiglio nazionale forense è chiamato a dover destinare altre ingenti somme per fronteggiare situazioni, che mano a mano si manifestano quali ad esempio le sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato al Consiglio nazionale forense;
   l'Antitrust con provvedimento n. 25868 deliberato il 10 febbraio 2016 ha adottato la sanzione di 912.536,40 euro per inottemperanza ad una precedente decisione (la n. 25154 del 22 ottobre 2014) della medesima Autorità garante della concorrenza e del mercato, per contrasto all'articolo 101 TFUE, poiché il Consiglio nazionale forense aveva posto in essere un'intesa unica e continuata, restrittiva della concorrenza, consistente nell'adozione di due decisioni volte a limitare l'autonomia dei professionisti nella determinazione del proprio comportamento economico sul mercato, «stigmatizzando quale illecito disciplinare la richiesta di compensi inferiori ai minimi tariffari (...) e limitando l'utilizzo di un canale promozionale e informativo attraverso il quale si veicola anche la convenienza economica della prestazione professionale» –:
   se i fatti descritti in premessa siano a conoscenza del Ministro interrogato;
   se ritenga di valutare, per quanto di competenza, la sussistenza di profili di conflitto d'interesse in relazione all'approvazione da parte del Consiglio nazionale forense del «Regolamento rimborsi spese e gettoni di presenza» nella seduta dell'11 dicembre 2015;
   se sia conforme alla normativa vigente che un ente istituzionale pubblico non economico qual è il Consiglio nazionale forense, per di più con funzioni giurisdizionali e con sede presso il Ministero della giustizia, possa assumere legittimamente, in relazione alle finalità statutarie del Consiglio nazionale forense stesso, sia pure tramite una delle tante fondazioni facenti capo al Consiglio nazionale forense, la Fondazione dell'avvocatura italiana (FAI), l'iniziativa editoriale descritta in premessa anche alla luce delle recenti decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito;
   se ritenga di valutare se sussistano i presupposti per l'invio di ispettori ministeriali presso il Consiglio nazionale forense e la Fondazione dell'avvocatura italiana per l'esercizio dei poteri di competenza. (5-08313)

Ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

  I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:
   interrogazione  a risposta scritta Fava n. 4-08916 del 23 aprile 2015;
   interrogazione a risposta scritta Dell'Orco n. 4-12803 dell'11 aprile 2016.