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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 13 aprile 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 13 aprile 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dell'Orco, Dellai, Di Gioia, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garavini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Gozi, Greco, La Russa, Leva, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Migliore, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Venittelli, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 12 aprile 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   SBROLLINI: «Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture» (3738);
   SCOTTO ed altri: «Modifiche al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla legge 28 gennaio 2016, n. 11, e altre disposizioni in materia di regolamentazione delle attività svolte da call center, di criteri per l'affidamento dei relativi appalti e di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori in esse impiegati» (3739);
   VARGIU ed altri: «Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di personalità giuridica e statuto dei partiti politici, e deleghe al Governo per la disciplina dello svolgimento delle elezioni primarie e per la redazione di un testo unico delle disposizioni riguardanti i partiti politici» (3740);
   GIANNI FARINA ed altri: «Modifica all'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, in materia di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per gli apparecchi detenuti in unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero» (3741);
   DELLA VALLE ed altri: «Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e altre disposizioni per favorire la competitività delle startup innovative» (3742);
   MINARDO: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di semplificazione delle procedure per le adozioni nazionali» (3743);
   BENEDETTI ed altri: «Disposizioni concernenti il limite del contenuto di sostanze perfluoroalchiliche nelle acque e la diminuzione dell'immissione delle stesse nell'ambiente» (3744);
   SGAMBATO: «Modifica all'articolo 2233 del codice civile in materia di compensi degli avvocati» (3745).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MARCO DI MAIO ed altri: «Modifica all'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, al fine di vietare la produzione, la distribuzione, la diffusione e la vendita di beni mobili raffiguranti immagini o simboli del disciolto partito fascista» (3295) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Andrea Maestri.

  La proposta di legge GIGLI ed altri: «Disposizioni in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano» (3684) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Marguerettaz.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 3731, d'iniziativa dei deputati MAZZIOTTI DI CELSO ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disciplina dei partiti e dei gruppi politici organizzati, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, nonché disposizioni sulla trasparenza della loro gestione finanziaria».

Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: «Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport» (3699) Parere della VII Commissione;
  MAZZIOTTI DI CELSO ed altri: «Disciplina dei partiti e dei gruppi politici organizzati, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, nonché disposizioni sulla trasparenza della loro gestione finanziaria» (3731) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
  Sentenza n. 67 del 9 febbraio – 5 aprile 2016 (Doc. VII, n. 604),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, promossa, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla regione Puglia:
   alla VIII Commissione (Ambiente);

  Sentenza n. 68 del 9 febbraio – 5 aprile 2016 (Doc. VII, n. 605),
   con la quale:
    dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, lettera g), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, promossa, in riferimento agli articoli 3, 23, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla regione Veneto:
   alla VIII Commissione (Ambiente);

  Sentenza n. 69 del 10 febbraio – 5 aprile 2016 (Doc. VII, n. 606),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, promosse, in riferimento agli articoli 2, 3, 97, 114, primo comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Veneto;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2014, promossa, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla regione Veneto;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 133 del 2014, promossa, in riferimento agli articoli 2, 3, 97, 114, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Veneto;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4 e 9, del decreto-legge n. 133 del 2014, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dalla regione Veneto;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 133 del 2014, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dalla regione Veneto:
   alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente);

  Sentenza n. 75 del 23 febbraio – 7 aprile 2016 (Doc. VII, n. 608),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 dicembre 2014, n. 11 (Disposizioni in materia di enti locali), promosse, in riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma, lettera g) ed l) e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara, ai sensi dell'articolo 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 16, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 11 del 2014, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Sentenza n. 76 del 24 febbraio – 7 aprile 2016 (Doc. VII, n. 609),
   con la quale:
    dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 35 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 30, 31 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale per i minorenni di Bologna:
   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 77 dell'8 marzo – 7 aprile 2016 (Doc. VII, n. 610),
   con la quale:
    dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 5 dicembre 2012, n. 26757 ed al decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato del 5 dicembre 2012 (Modalità di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario, ai sensi dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122):
   alla VI Commissione (Finanze);

  Sentenza n. 78 del 9 marzo – 7 aprile 2016 (Doc. VII, n. 611),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A) – nella parte modificata dall'articolo 1, comma 598, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 53, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso:
   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 79 del 9 marzo – 7 aprile 2016 (Doc. VII, n. 612),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), in relazione al successivo comma 6, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania:
   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 83 del 23 febbraio – 13 aprile 2016 (Doc. VII, n. 613),
   con la quale:
    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, sollevata, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, sollevata, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dalla regione Veneto;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 133 del 2014, sollevate, in riferimento al principio di leale collaborazione e all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dalla regione Veneto;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 133 del 2014, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 97, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Veneto:
   alla VIII Commissione (Ambiente);

  Sentenza n. 84 del 22 marzo – 13 aprile 2016 (Doc. VII, n. 614),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 3, ultimo capoverso, della legge 19 febbraio n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 13, 31, 32 e 33, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3 della legge n. 40 del 2004, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 9, 13, 31, 32 e 33, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze:
   alla XII Commissione (Affari sociali);

  Sentenza n. 85 del 22 marzo – 13 aprile 2016 (Doc. VII, n. 615),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, terzo comma, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1976, n. 79 (Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione democratica sull'attività della Regione), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo, sezione lavoro:
   alla I Commissione (Affari costituzionali).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
   con lettera in data 5 aprile 2016, Sentenza n. 66 del 23 febbraio – 5 aprile 2016 (Doc. VII, n. 603),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio), nella parte in cui si applica alla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste:
   alla VI Commissione (Finanze);

  con lettera in data 7 aprile 2016, Sentenza n. 74 del 24 febbraio – 7 aprile 2016 (Doc. VII, n. 607),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'articolo 73, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva reiterata prevista dall'articolo 99, quarto comma, cod. pen.:
  alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Consiglio di Stato.

  Il Presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 8 aprile 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e dell'articolo 3, comma 5, del Regolamento del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, la documentazione relativa al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e alla proiezione triennale dei conti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

  Questa documentazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettere del 12 aprile 2016, ha trasmesso le note relative all'attuazione data agli ordini del giorno ADORNATO ed altri n. 9/2679-bis-A/200, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 novembre 2014, concernente il conferimento di promozioni al personale delle Forze armate nel caso di cessazione dal servizio, per decesso o permanente inidoneità per cause di servizio e ARTINI n. 9/3393-A/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 novembre 2015, riguardante l'utilizzo delle competenze dell'Arma dei Carabinieri e delle altre Forze armate in materia di sicurezza aeroportuale nei Paesi in cui sono effettuate missioni di addestramento (MIADIT).

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Trasmissione dal Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Il Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con lettera in data 31 marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Commissario e sull'entità dei lavori ancora da eseguire, nonché la relativa rendicontazione contabile, aggiornata al 31 marzo 2016 (Doc. CCXIX, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 12 aprile 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA – Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte (COM(2016) 148 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – 8a relazione finanziaria della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – esercizio finanziario 2014 (COM(2016) 181 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'influenza della selezione genetica sul benessere dei polli allevati per la produzione di carne (COM(2016) 182 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa (COM(2016) 197 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza per evitare l'immissione sul mercato di farmaci difettosi e non rintracciabili – 3-02174

   RUSSO e OCCHIUTO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   gli interroganti hanno già sollevato in più occasioni il tema della tracciabilità dei farmaci e il problema della cancellazione del numero progressivo in chiaro delle confezioni presente sullo strato intermedio del bollino;
   si intende, quindi, nuovamente sottoporre la delicata questione al Ministro interrogato, in quanto dalle risposte ottenute appare evidente come non sia stato compiuto alcun passo in avanti nella direzione di superare le criticità connesse ad una piena tracciabilità dei prodotti farmaceutici;
   tali criticità sono in gran parte inerenti all'attività di stampigliatura; sul punto, l'azione del Governo nei confronti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato non è infatti apparsa incisiva;
   nel merito della questione, la funzione dello strato intermedio dei bollini è quella di assicurare la leggibilità del numero progressivo targa, al fine di garantire l'identificazione della confezione anche quando lo strato superiore viene rimosso per l'erogazione a carico del servizio sanitario;
   è recente la notizia riportata da organi di stampa nazionale riguardante un'ennesima truffa aggravata ai danni della sanità pubblica per il ritrovamento, all'interno di alcune farmacie, di confezioni prive del primo strato del bollino, utilizzato per il rimborso delle confezioni in modo fraudolento;
   tali confezioni sono state sottoposte a sequestro da parte degli organi di polizia competente, per ulteriori accertamenti finalizzati a risalire alla provenienza e destinazione degli stessi;
   tutto ciò premesso, appare evidente che, nell'ipotesi in cui sullo strato intermedio che rimane attaccato a dette confezioni, non risulti leggibile il numero targa, verrebbero impedite sia le azioni di individuazioni delle provenienze sia quelle delle destinazioni, rendendo impossibile rintracciare le ricette oggetto di rimborso;
   nonostante sia chiara la necessità che tale numero identificativo risulti indelebile e che già da tempo l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato sia a conoscenza del suddetto difetto, cioè numero non indelebile, in questi giorni l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato sta continuando ad immettere sul mercato bollini difettosi con numeri targa asportabili e non indelebili, prodotti da gennaio 2016 con nuovo layout e doppio codice, nuova versione, stampati con i nuovi impianti di recente acquisizione;
   gli interroganti hanno potuto esaminare campioni di astucci di medicinali con bollino difettoso (numero targa asportato e certamente prodotto da gennaio 2016 in quanto trattasi di bollino nuova versione);
   le confezioni di medicinali senza il numero di targa che l'interrogante ha potuto esaminare sono state prodotte dalle seguenti aziende farmaceutiche:
    a) Teva Italia srl, prodotto Bisoprololo Teva, dispensato dal sistema sanitario nazionale;
    b) Teofarm srl, prodotto Viscken, dispensato dal sistema sanitario nazionale;
    c) Doc Generici srl, prodotto Eletriptan, dispensato dal sistema sanitario nazionale;
    d) Doc Generici srl, prodotto Aripiprazolo, dispensato dal sistema sanitario nazionale;
    e) Msd Italia srl, prodotto Sinemet 100 mg, dispensato dal sistema sanitario nazionale –:
   quali concrete iniziative di competenza siano state intraprese per evitare l'immissione sul mercato di farmaci difettosi e non rintracciabili, e quindi per prevenire gravi danni nei confronti sia del sistema sanitario nazionale che dei singoli pazienti, in considerazione del fatto che tali truffe generano mercati alternativi, sottraendo risorse preziose al servizio sanitario nazionale e rendendo taluni farmaci non reperibili. (3-02174)


Iniziative volte a scongiurare la soppressione della corte d'appello di Lecce e della sezione distaccata di Taranto – 3-02177

   PALESE e CHIARELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   la commissione nominata dal Ministero della giustizia ha terminato l'esame della riforma che prevede un forte ridimensionamento delle sedi giudiziarie con la conseguente previsione di sopprimere numerose sedi di corte d'appello, tra cui quella di Lecce e la sezione distaccata di Taranto;
   com’è noto, e come sostenuto negli ultimi mesi da tutti i protagonisti della giustizia pugliese e da numerose associazioni di consumatori, la corte d'appello di Lecce, assieme al suo distaccamento di Taranto, ha un bacino di utenza che racchiude in sé oltre 1.795.000 abitanti, distribuiti su un territorio vasto oltre 7.100 chilometri quadrati;
   stando agli ultimi dati resi noti dagli avvocati, l'ufficio, nonostante le difficoltà e le carenze di personale più volte evidenziate, gestisce un carico di lavoro pari a 4.024 procedimenti penali, 5.533 procedimenti civili e addirittura 7.129 procedimenti in materia di lavoro e previdenza, tutti pendenti alla data del 30 giugno 2014;
   la chiusura della corte di appello di Lecce, oltre a rendere molto complicati gli spostamenti di cittadini, avvocati e imputati che convergerebbero tutti verso Bari, andrebbe a sovraccaricare, ed inevitabilmente a rallentare ancor di più, il lavoro della giustizia pugliese;
   basti pensare che i luoghi che attualmente ospitano la corte d'appello di Bari sono già insufficienti a garantire un corretto funzionamento dell'attività giudiziaria, vista la recente chiusura di tutte le sezioni distaccate del tribunale di Bari;
   se è vero che tale riforma si rende necessaria, soprattutto in questo momento storico, per contenere la spesa pubblica, è altrettanto vero che i diritti fondamentali previsti dall'ordinamento, come quello della giustizia, al pari di quello dell'istruzione e della sanità, non dovrebbero essere pregiudicati –:
   se, pur comprendendo la ratio della riforma e l'esigenza di contenere e tagliare la spesa pubblica, il Ministro interrogato non ritenga di dover tener conto delle esigenze di un bacino di utenza di quasi 1 milione ed 800 mila cittadini e del gran numero di procedimenti pendenti e che andrebbero ad aggiungersi a quelli già pendenti a Bari, anche alla luce della configurazione geomorfologica della Puglia che rende particolarmente lunghi e difficili gli spostamenti (la Puglia, da Lesina a Leuca, è lunga 410 chilometri), salvando così la corte d'appello di Lecce o, in subordine, se non ritenga quantomeno di rinviare la soppressione della sede di Lecce e di quella distaccata di Taranto, così da garantire ai cittadini il diritto ad una giustizia veloce in un Paese come l'Italia, che, purtroppo già oggi, è terzultimo in Europa per i tempi dei processi.
(3-02177)


Iniziative di competenza in relazione all'adozione di una specifica disciplina in materia di limiti alla diffusione delle intercettazioni telefoniche – 3-02178

   PIZZOLANTE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   gli eventi delle ultime settimane hanno riportato al centro dell'attenzione della dialettica politica lo scottante tema delle intercettazioni telefoniche e, elemento ancora più importante, il loro legittimo utilizzo nel corso di un'indagine;
   la spesa in intercettazioni nel nostro Paese è di 200 milioni di euro l'anno: soldi ben spesi quando risultino necessarie a smascherare quanti effettivamente commettano un reato, rappresentando così uno strumento indispensabile per lo svolgimento delle indagini che non va assolutamente ostacolato per principio;
   il problema politico e democratico consiste nel fatto che spesso i testi delle intercettazioni vengono utilizzati come strumento, attraverso la piazza mediatica, per una sorta di sentenza anticipata. Battute e parole fuori contesto, utilizzate molte volte per devastare l'immagine e la reputazione delle persone (molto prima di eventuali sentenze), rivelando e a volte distorcendo aspetti della vita privata che nulla hanno a che vedere con eventuali violazioni di leggi e la commissione dei reati, con l'obiettivo, appunto, di ottenere una sorta di sentenza anticipata sulla base delle tesi dell'accusa amplificate e alcune volte distorte dalla stampa;
   il processo non si può fare in piazza, senza mai conoscere l'identità di chi diffonde i contenuti delle intercettazioni;
   le intercettazioni vanno utilizzate con razionalità, con prudenza, escludendo da qualsiasi filone di indagine quelle che non presentano alcuna attinenza con l'eventuale ipotesi di reato –:
   se il Governo intenda favorire, per quanto di competenza, l'approvazione di una specifica disciplina, al fine di impedire che un utilizzo distorto delle intercettazioni dia vita ad insostenibili gogne mediatiche e all'emanazione di sentenze anticipate, senza mai venire a conoscenza dei responsabili della diffusione delle intercettazioni medesime. (3-02178)


Iniziative in ordine al cosiddetto regime di semilibertà, con particolare riferimento all'utilizzo di social network da parte di coloro che sono soggetti a tale regime – 3-02179

   SALTAMARTINI, MOLTENI, SIMONETTI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, PICCHI, GIANLUCA PINI e RONDINI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   alcune testate di informazione on-line (www.ilmessaggero.it – di Veronica Cursi) hanno messo in evidenza come Doina Matei, «la ragazza romena che il 26 aprile 2007, al culmine di una lite, uccise Vanessa Russo 23 anni, infilandole un ombrello in un occhio spunta su Facebook. Condannata a 16 anni di carcere, è in regime di semilibertà: di giorno lavora in una cooperativa, la sera torna a dormire nel carcere di Venezia. E si è rifatta una vita. Ovviamente anche su Facebook. Il 6 gennaio di quest'anno ha aperto un profilo con un altro nome – il suo soprannome – ma le foto e i contatti (tra cui spunta anche il cappellano del penitenziario di Perugia dove la Matei attese la Cassazione) sono inequivocabili: quella ragazza che sorride in bikini al mare sopra uno scoglio, che si fa le foto in giro per Venezia, ritratta al laghetto con un bimbo in braccio è lei (...) Ma c’è chi polemizza per quelle foto sorridenti esibite come se nulla fosse ritenendole un'offesa per la famiglia di Vanessa Russo a cui rimane solo il ricordo della loro figlia e un loculo a Prima Porta»;
   l'episodio creò non poco sdegno nell'opinione pubblica: una studentessa universitaria di 23 anni, con un futuro davanti, brutalmente assassinata da una rumena di 21 anni che viveva di espedienti e piccoli furti sui mezzi pubblici e che tentò di fuggire con la sua complice minorenne, il tutto in pieno centro di Roma, nella metropolitana della stazione Termini;
   sono trascorsi solo 9 anni da quel pomeriggio del 26 aprile 2007 e, inevitabilmente, le foto della Matei oggi sorridente ed allegra innescano in molti un'ondata di indignazione, facendo dubitare su quale sia la giustizia e la tutela per le famiglie delle vittime;
   appare evidente agli interroganti che la creazione di un profilo social parrebbe in contrasto con il regime di semilibertà della detenuta Doina Matei, poiché tale profilo Facebook le consentirebbe di poter essere in contatto con un numero «infinito» di persone, mentre il regime di semilibertà prevede delle restrizioni sia nei luoghi che nelle frequentazioni –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali interventi e iniziative urgenti, in particolare di natura normativa, intenda adottare, in particolare per garantire, pur nel rispetto delle competenze della magistratura di sorveglianza, che il regime di semilibertà non diventi, nei fatti, una sorta di liberazione anticipata poiché le restrizioni ivi previste attraverso la creazione di un profilo social parrebbero, come già rappresentato in premessa, in contrasto con il regime di semilibertà che prevede delle restrizioni anche nelle frequentazioni.
(3-02179)


Intendimenti del Governo in merito alla revoca dall'incarico del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Claudio De Vincenti – 3-02175

   DELL'ORCO, CASTELLI, VALLASCAS, CANCELLERI, CRIPPA, DA VILLA, DELLA VALLE, FANTINATI, COZZOLINO e DEL GROSSO. — Al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. — Per sapere – premesso che:
   nell'ambito delle indagini condotte dalla procura della Repubblica di Potenza che hanno portato alle dimissioni del Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, in relazione a gravi fatti emersi in ordine allo smaltimento dei rifiuti nell'impianto di centro olio Val d'Agri di Viggiano e alla gestione del progetto Tempa Rossa di Corleto Perticara, sembrerebbe emergere un quadro fosco in merito alle nomine di alcuni Ministri e Sottosegretari di Governo che sarebbero stati indicati da comitati di affari per seguire i loro interessi all'interno delle istituzioni;
   in particolare, Claudio De Vincenti, ex Viceministro allo sviluppo economico e dal 10 aprile 2016 Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, seppur non indagato, risulterebbe coinvolto nelle intercettazioni dell'ex Ministro Guidi. Secondo la ricostruzione della procura di Potenza e della squadra mobile riportata dal quotidiano Il Fatto quotidiano, Gianluca Gemelli, compagno dell'ex Ministro Guidi e tra i principali indagati, era in grado di «manovrare» il Ministro dello sviluppo economico, non soltanto attraverso la Guidi, ma anche attraverso il suo Sottosegretario De Vincenti;
   secondo quanto riportato dalla stampa l'indagine riporterebbe delle intercettazioni che non solo rivelerebbero le pressioni del Gemelli sul Ministro Guidi ma anche il radicamento delle lobby all'interno del Ministero stesso. Secondo la procura, infatti, Gemelli, nel gestire i propri affari, curava al contempo gli interessi di un intero, determinato «gruppo» di soggetti stabilmente dediti e decisi a «manovrare» decisioni e che Guidi definisce «combriccola», «clan», «quartierino»;
   nelle intercettazioni con il suo compagno l'ex Ministro Guidi spiegherebbe esplicitamente anche il ruolo di De Vincenti al Ministro dello sviluppo economico: ribadiva infatti che De Vincenti «è diciamo amico di quel tuo clan lì»; e ancora: «Sai chi lo ha messo lì Padoan: Innocenti, l'hai capito chi glielo ha messo Padoan? Sempre quel quartierino lì. Oltre al fatto che si conoscono perché andavano a scalare insieme da vent'anni, lui De Vincenti e Padoan (...) ma glielo ha messo sempre quel quartierino lì (...) Quelle pedine, cioè De Vincenti da me, non è un caso, non è per farmi un favore, perché De Vincenti è bravo, capito? Come non hanno messo lì Piercarlo per fare un favore a Matteo, perché Piercarlo è bravo»;
   tali intercettazioni sembrerebbero spiegare anche il ruolo giocato dal Viceministro in occasione dell'esame parlamentare inerente all'emendamento di «sblocco» del progetto «Tempa Rossa» durante l'esame del decreto-legge «sblocca Italia», quando l'allora Viceministro dello sviluppo economico De Vincenti si presentò in Commissione ambiente per sostenere in tutti i modi quell'emendamento;
   va inoltre ricordato che De Vincenti risulterebbe coinvolto, sempre non indagato, anche in un'altra inchiesta simile a Tempa Rossa, ossia quella di Tirreno Power, la centrale a carbone ex gruppo Cir (De Benedetti). L'impianto di Vado Ligure è finito nel mirino della procura di Savona con accuse terribili, tra cui spiccano il disastro ambientale colposo, il disastro sanitario colposo e l'omicidio colposo plurimo. De Vincenti, pur non accusato di nulla, secondo quanto riportato dalla stampa, sarebbe indicato come l'uomo che – secondo i carabinieri del nucleo operativo ecologico dell'Arma – stava dando una mano ai vertici della Tirreno Power «per aggirare le prescrizioni ambientali» e predisporre «un'ispezione del Consiglio superiore della magistratura per bloccare il titolare delle indagini»;
   alla luce delle suddette vicende sembra non solo inammissibile che circoli il nome di De Vincenti come possibile Ministro dello sviluppo economico, ma non risulta neppure chiaro quali siano le ragioni di opportunità che hanno portato alla nomina di De Vincenti a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri –:
   se, alla luce di quanto esposto in premessa, in attesa che la magistratura faccia piena luce sui fatti in premessa e a garanzia delle istituzioni, non si intenda portare in Consiglio dei Ministri la questione della revoca dall'incarico di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il dottor De Vincenti.
(3-02175)


Iniziative di competenza volte a prevenire e contrastare lo spaccio e il consumo di droghe presso gli istituti scolastici – 3-02176

   RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, MAIETTA, GIORGIA MELONI, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA e TOTARO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   ha destato molto scalpore la vicenda avvenuta nelle scorse settimane nel liceo ginnasio statale «Virgilio», sito nel cuore del centro di Roma, la cui preside si è rivolta alle forze dell'ordine per contrastare lo spaccio di droga all'interno dell'istituto scolastico;
   quando alcuni militari in borghese sono entrati dentro la scuola all'ora di ricreazione, perquisendo e fermando alcuni ragazzi, ne hanno anche arrestato uno colto in flagranza di reato mentre cedeva una dose di hashish;
   la droga non solo imperversa nelle scuole italiane, già dalle medie, ma il circuito dello spaccio punta sulla scuola per aumentare la sua quota di mercato e i relativi profitti: iniziare un percorso di dipendenza dalle sostanze già da ragazzi è un'assicurazione per ingrassare il business per quando diverranno adulti;
   in larga parte degli istituti italiani, infatti, nei bagni, nei corridoi, nei cortili, quando non direttamente in aula, la droga dilaga e gli studenti sono presi d'assedio e infiltrati da bande di spacciatori;
   a fronte di numerose espressioni di solidarietà per la preside dell'istituto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si è mantenuto a lungo silente sulla questione –:
   quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere al fine di prevenire e contrastare lo spaccio e il consumo di droghe nelle scuole, tutelando gli studenti e il ruolo essenziale della formazione scolastica per i giovani. (3-02176)


Elementi ed iniziative in merito al fenomeno del ricorso al cosiddetto «conto terzi» da parte delle amministrazioni statali dei beni culturali – 3-02180

   MAZZIOTTI DI CELSO. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   nella gestione dei musei e dei siti archeologici è frequente il ricorso, da parte dell'amministrazione, alla cosiddetta pratica dei servizi «conto terzi»; con tale espressione si intende lo svolgimento da parte di personale delle sovrintendenze di lavoro straordinario che viene posto a carico del soggetto affidatario delle mostre e delle altre manifestazioni culturali o di altri eventi autorizzati nei siti culturali, che richiedono appunto lo svolgimento di prestazioni lavorative al di fuori dei normali orari;
   lo svolgimento di tali prestazioni, precedentemente disciplinato dall'accordo sindacale del 27 aprile 2004, è attualmente regolato dall'accordo concluso in data 3 marzo 2010 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le organizzazioni sindacali (di seguito per brevità definito «accordo sindacale»);
   l'articolo 2 dell’«accordo sindacale» stabilisce che le prestazioni «in conto terzi» si considerano analoghe alle prestazioni extraistituzionali, sono subordinate all'autorizzazione del capo d'istituto e hanno carattere occasionale e temporaneo, senza nessun impegno dei terzi oltre a quanto previsto nel contratto allegato alla concessione di uso e subordinatamente al prioritario assolvimento delle altre attività di competenza, senza pregiudizio per le attività istituzionali. Esse non comportano nessun onere aggiuntivo per l'amministrazione;
   la regolamentazione di dettaglio delle prestazioni in conto terzi è contenuta nel disciplinare allegato all’«accordo sindacale» (di seguito definito per brevità il «disciplinare»); il «disciplinare» prevede, tra le altre cose, che la prestazione sia regolata con contratto allegato a ciascuna concessione di uso del bene culturale, che la partecipazione dei lavoratori sia volontaria, che il compenso orario sia determinato a livello di contrattazione locale in una fascia tra i 15 e i 50 euro lordi, che gli istituti coinvolti comunichino semestralmente il consuntivo delle prestazioni con elencazione dei nominativi dei dipendenti e dei relativi compensi introitati, rendendo pubblichi gli elenchi presso le proprie sedi;
   fin dal 2004, la Corte dei conti, nella «Indagine sulla gestione sui servizi d'assistenza culturale e d'ospitalità per il pubblico negli istituti e luoghi di cultura», ha sollevato perplessità con riguardo alle prestazioni in conto terzi, rilevando la «assoluta genericità e indeterminatezza delle singole convenzioni», così come dell'accordo sindacale allora in vigore, e osservando come il contratto integrativo tra Ministero e organizzazioni sindacali allora in vigore non contenesse alcun riferimento, tra le materie oggetto di contrattazione, alla disciplina delle prestazioni in conto terzi;
   esistono dei forti dubbi sul fatto che il ricorso sistematico al meccanismo del conto terzi, attraverso un'equiparazione generalizzata delle prestazioni in conto terzi agli incarichi extraistituzionali, sia conforme ai principi fondamentali sottostanti al lavoro pubblico;
   da più parti è stato infatti rilevato che il ricorso alle prestazioni in conto terzi, anziché avvenire su base «occasionale e temporanea», come previsto dall'accordo, sia diventato sistematico e spesso a favore del medesimo personale, tanto da diventare una fonte di vera e propria remunerazione integrativa dei dipendenti pubblici che ne beneficiano, che in alcuni casi arriva ad essere addirittura una sorta di secondo stipendio;
   sebbene trovi le sue ragioni nella costante riduzione sotto i passati Governi delle risorse stanziate per il personale dei beni culturali, è assai discutibile l'efficienza generale di questo sistema dal punto di vista economico, anche con riguardo agli impatti occupazionali; ci si domanda infatti se sia corretto utilizzare per queste prestazioni aggiuntive il personale esistente, o se invece non sarebbe più giusto stipulare nuovi contratti con giovani senza lavoro, finalizzati specificamente alle mostre e alle manifestazioni non rientranti negli orari di lavoro ordinario, in modo da dare loro uno sbocco professionale;
   anche sotto il profilo economico, occorre valutare se sia più conveniente per l'amministrazione rimborsare ai concessionari le prestazioni in conto terzi, piuttosto che concludere direttamente specifici contratti con nuovo personale come descritto al paragrafo precedente;
   ai fini della verifica e del monitoraggio di quanto precede, va rilevato che l'adempimento agli obblighi di pubblicità relativi al conto terzi da parte degli istituti coinvolti, previsto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del «disciplinare», risulta essere stato negli anni del tutto insufficiente, tanto che, con circolare n. 184 del 10 giugno 2014, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha richiamato i direttori degli istituti e degli uffici centrali e territoriali ad adempiere agli obblighi di comunicazione semestrale e ad asseverare i relativi dati, ricordando anche la responsabilità del personale amministrativo –:
   quale sia l'effettiva dimensione del fenomeno del ricorso al «conto terzi» da parte delle amministrazioni statali dei beni culturali, in termini di esborso complessivo a carico dell'amministrazione a favore dei concessionari, di numero di ore lavorate, di costo medio orario, di numero di dipendenti delle sovrintendenze che hanno fornito prestazioni in conto terzi e di distribuzione geografica delle prestazioni in termini quantitativi. (3-02180)


Iniziative volte a preservare il ruolo degli Archivi di Stato, anche attraverso l'assunzione di un numero adeguato di archivisti – 3-02181

   SANTERINI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   gli archivi di Stato sono il principale deposito della memoria di una nazione;
   nei 101 Archivi di Stato italiani si conservano 1.600 chilometri di fascicoli con gli atti pubblici che raccontano il Paese, un patrimonio storico, sociale e culturale che rischia, in un futuro assai prossimo, di andare perduto in quanto i funzionari che li custodiscono sono per la maggior parte prossimi alla pensione;
   attualmente i funzionari e dirigenti archivisti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono 621. Di questi il 66,3 per cento ha più di sessant'anni e il 28,3 per cento più di cinquanta. Che in totale fanno il 94,6 per cento. Quando fra qualche anno andranno in pensione i sessantenni, resteranno in servizio poco più di 200 archivisti. La stragrande maggioranza dei quali guadagneranno il riposo di lì a poco, lasciando a gestire uno dei patrimoni archivistici più preziosi al mondo i 29 funzionari che oggi hanno meno di cinquant'anni e i 4 che hanno meno di quarant'anni;
   l'ultimo concorso per il profilo professionale di archivista è stato bandito dall'allora Ministero per i beni e le attività culturali nel 2009, anno che appare lontanissimo anche perché si realizza una riorganizzazione del dicastero che introduce significative innovazioni mirate a esaltare l'azione di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale nazionale e al contempo restituisce centralità alla salvaguardia del paesaggio nel contesto più generale delle belle arti;
   nel 2013 il dicastero ha assunto l'attuale denominazione Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ampliando dunque le sue competenze e le sue funzioni;
   gli Archivi di Stato sono parte del Ministero fin dalla sua istituzione nel 1974, proprio a testimoniare l'importanza della funzione loro affidata, nel quadro della gestione del patrimonio culturale e della sua tutela, anche se si è assistito nel tempo alla mortificazione dei loro compiti;
   si deve sottolineare, inoltre, che i luoghi dove giace la memoria nazionale – una memoria che, si può dire, quotidianamente aggiorna se stessa con nuovi pezzi – non godono della sufficiente manutenzione: l'Archivio centrale dello Stato di Roma, ad esempio, custodisce carte su 120 chilometri di scaffalature, i depositi sono gonfi all'inverosimile e nei soffitti di quelli sotterranei sono incassati cubetti di vetrocemento che a stento reggono l'acqua, acqua che s'infiltra nelle pareti dove sono addossati scaffali alti sette metri. Altri 40 chilometri di documenti sono «emigrati» in un deposito a Pomezia;
   il personale, come già accennato, continua, a dispetto di questa poco esaltante situazione, a svolgere i propri compiti: ricevere visite e smaltire richieste per corrispondenza, studiare e scoprire piccoli e grandi tesori seppelliti nelle carte;
   gli archivisti lavorano sia nei 101 Archivi di Stato sia in 13 soprintendenze che vigilano sui documenti degli ottomila comuni italiani e di altri enti pubblici, delle parrocchie, dei tribunali, delle aziende, dei partiti e anche dei privati. E il loro impegno è indispensabile, solo per fare qualche esempio, dopo un'alluvione o un terremoto, per coloro che vogliono recuperare una planimetria. Come è necessario per ricostruire i precedenti di una causa penale o una storia familiare;
   nonostante ormai si vada verso la digitalizzazione dei documenti, i problemi per il settore permangono: da anni si varano norme perché la pubblica amministrazione produca documentazione informatica e abbia obbligatoriamente nei propri ranghi un archivista. Inutilmente. E restano nel vago i criteri di classificazione del materiale, una questione di cui chi possiede una casella di posta elettronica capisce l'importanza. Saper archiviare è fondamentale per riconoscere. E, salendo di scala dall’e-mail a repertori con milioni di documenti, sono gli archivisti i più capaci a classificare;
   sui depositi delle amministrazioni pubbliche si è soffermata la Corte dei conti, la quale ha voluto accertare se ministeri e altri enti pubblici si attengano ai dettami della spending review, razionalizzando i propri depositi, buttando materiale inutile e risparmiando sugli affitti. Degli oltre 300 magazzini soltanto una ventina, ha accertato la Corte dei conti, sono stati dismessi. Ne restano 287 e, di questi, 84 sono in mano a privati che ogni anno lucrano canoni per 5 milioni. I giudici contabili hanno capito che il materiale accumulato non viene smaltito perché, per legge oltre che per ovvie ragioni culturali, dev'essere una commissione a stabilire che cosa buttare. E, dato che alle commissioni prendono parte gli archivisti e gli archivisti sono sempre meno, le commissioni non si riuniscono –:
   quali tempestive iniziative intenda prendere al fine di preservare il ruolo degli Archivi di Stato, custodi della memoria collettiva del Paese, anche attraverso l'assunzione di un numero adeguato di archivisti che possano imparare il mestiere prima che tutti i colleghi più anziani ed esperti vadano in pensione. (3-02181)


Elementi in merito al piano strategico per lo sviluppo del turismo in Italia – 3-02182

   BENAMATI, ARLOTTI, BARGERO, BASSO, BECATTINI, CAMANI, CANI, DONATI, GINEFRA, IACONO, IMPEGNO, MONTRONI, PELUFFO, SCUVERA, SENALDI, TARANTO, TENTORI, VICO, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   si sono appena conclusi gli stati generali del turismo nel Museo delle ferrovie di Pietrarsa e la presenza di molte istituzioni regionali e territoriali e delle più alte rappresentanze delle associazioni di categoria dimostrano l'importanza che il settore riveste per l'economia italiana;
   dopo una stagione difficile, anche grazie alle politiche del Governo sia in termini di governance che di risorse finanziarie, il turismo in Italia sembra aver ripreso un sentiero di crescita, con un aumento del 3,2 per cento del numero dei turisti stranieri e del 4,7 per cento della spesa totale nel 2015 rispetto al 2014: si tratta del giusto contesto per elaborare una strategia che individui le reali necessità del Paese a fronte di un nuovo panorama nel quale il turismo globale è in forte crescita;
   per sostenere ulteriormente un settore che incide in forma diretta e indiretta per circa il 10,4 per cento del prodotto interno lordo e che presenta ancora margini di crescita rilevanti anche in termini di competitività rispetto ai Paesi concorrenti, è urgente approvare, dopo molte misure singole, un piano strategico per lo sviluppo del turismo in Italia che non si limiti a confidare sullo straordinario patrimonio culturale e paesaggistico italiano, ma affronti i molti nodi ancora irrisolti nel settore e sviluppi un modello di turismo orientato verso l'eccellenza, valorizzando l'intero patrimonio culturale e paesaggistico dell'Italia, con un approccio innovativo coerente e complessivo capace di sfruttare i potenziali attrattivi dei territori e sostenerne l'adattamento competitivo –:
   quali siano gli orientamenti, gli strumenti, gli ambiti di intervento e le tempistiche del piano strategico per lo sviluppo del turismo in Italia. (3-02182)


Iniziative volte all'avvio di un'ispezione sulla gestione dell'autorità portuale di Augusta, con particolare riferimento all'adozione di atti non rientranti nell'ordinaria amministrazione – 3-02183

   FAVA, SCOTTO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, DANIELE FARINA, FASSINA, FERRARA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MARTELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZARATTI e ZACCAGNINI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   dall'avviso di post informazione, privo di data, pubblicato in data imprecisata sul sito dell'ente autorità portuale di Augusta (http://www.portoaugusta.com) si apprende che con delibera presidenziale n. 41/13 del 30 agosto, la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex articolo 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006, esperita ai sensi dell'articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per l'affidamento dei lavori di pavimentazione delle aree comuni e realizzazione della segnaletica stradale del porto commerciale di Augusta, è stata aggiudicata in via definitiva alla società «Impresa di costruzioni ing. Filippo Colombrita srl», per l'importo di euro 737.330,10, oltre euro 24.174,25 per oneri di sicurezza;
   in difformità dalle disposizioni introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e in particolare dalle norme che prescrivono la pubblicazione sul sito istituzionale dei bilanci di previsione e di conti consuntivi in forma sintetica, aggregata e semplificata, il sito dell'autorità portuale di Augusta non riporta in misura adeguata tali informazioni;
   in difformità dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 («decreto trasparenza»), non sono pubblicati sul sito della autorità portuale di Augusta l'elenco dei compensi connessi alla carica, compresi i rimborsi spese e le indennità di missione, le informazioni relative ad altre cariche, con i compensi percepiti;
   essendo scaduto nell'ottobre 2013 il mandato del presidente, dal dicembre 2013 e fino ad oggi l'ente è retto da un commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (dal dicembre 2013 al novembre 2014 dal dottor Enrico Maria Pujia e dal novembre 2014 ad oggi dall'avvocato Alberto Cozzo);
   tutti gli enti titolati a fornire al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la terna di nominativi per la nomina del nuovo presidente dell'autorità portuale di Augusta lo hanno fatto senza ritardi a tempo debito, benché senza preventivamente richiedere con avviso pubblico la presentazione dei curricula degli aspiranti;
   è del tutto evidente che la legge n. 84 del 1994 consente il ricorso al commissariamento dell'ente per il tempo strettamente occorrente a pervenire – ove necessario, ma non è questo il caso per Augusta – all'intesa con il presidente della regione, sulla persona da nominare e pertanto non si comprende per quale motivo il commissariamento si stia ormai prolungando da 18 mesi;
   inoltre, come confermato in pronunce dei tribunali amministrativi, le funzioni del commissario che sostituisce il presidente dell'autorità portuale dovrebbero limitarsi allo svolgimento dell'ordinaria amministrazione –:
   per quali ragioni non si sia provveduto, a seguito dell'atto di sindacato ispettivo del primo firmatario della presente interrogazione (interrogazione a risposta scritta n. 4/08916), ad avviare un'ispezione sulla gestione dell'autorità portuale di Augusta e, nel contempo, a valutare se sussistano i presupposti per dichiarare nulli tutti gli atti assunti che eventualmente non rientrano nell'ordinaria amministrazione e/o eventualmente viziati da eccesso di potere o adottati in difformità da quanto previsto dalla legge n. 84 del 1994, spiegando quali siano le ragioni di urgenza che, nonostante il rilevante importo economico, giustificherebbero l'affidamento dei lavori con procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando.
(3-02183)