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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 27 giugno 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 27 giugno 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Baruffi, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Cenni, Censore, Antimo Cesaro, Cirielli, Cominelli, Costa, Culotta, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Gianni Farina, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Frusone, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Manciulli, Marazziti, Merlo, Migliore, Mongiello, Orlando, Palma, Pes, Picchi, Gianluca Pini, Pisicchio, Polverini, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Russo, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Senaldi, Sereni, Tabacci, Tidei, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Baruffi, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Cenni, Censore, Antimo Cesaro, Cirielli, Cominelli, Costa, Culotta, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Gianni Farina, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Frusone, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Manciulli, Marazziti, Merlo, Meta, Migliore, Mongiello, Orlando, Palma, Pes, Picchi, Gianluca Pini, Pisicchio, Polverini, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Russo, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Senaldi, Sereni, Tabacci, Tidei, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 24 giugno 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   ANZALDI: «Modifica alla legge 4 aprile 1956, n. 212, concernente l'introduzione del divieto di propaganda elettorale per via telematica nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni» (3927);
   ASCANI ed altri: «Modifica dell'articolo 65 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di diritti patrimoniali derivanti dalle invenzioni industriali dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca» (3928);
   NICOLETTI: «Modifiche alla legge 23 luglio 1949, n. 433, e altre disposizioni concernenti la composizione e le funzioni delle delegazioni parlamentari presso il Consiglio d'Europa, l'Assemblea generale della NATO, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Iniziativa centro-europea» (3929);
   BECHIS ed altri: «Modifiche all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernenti l'adozione in casi particolari nell'ambito dell'unione civile» (3930).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  FASSINA ed altri: «Modifica all'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali» (3879);

  XIII Commissione (Agricoltura):
  ZACCAGNINI ed altri: «Disposizioni concernenti la limitazione dell'impiego di pesticidi e diserbanti nelle aree agricole adiacenti ad aree frequentate dalla popolazione» (3755) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettere in data 22 giugno 2016, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
   risoluzione della 1a Commissione (Affari costituzionali) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM(2016) 194 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 131), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 1a Commissione (Affari costituzionali) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite (COM(2016) 196 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 132), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 1a Commissione (Affari costituzionali) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione) (COM(2016) 290 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 133), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 13a Commissione (Ambiente) sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015) 614 final), sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015) 593 final), sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015) 594 final), sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015) 595 final) e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015) 596 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 134), che è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola» (INPGI), per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 408).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, per gli esercizi 2014 e 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 409).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 24 giugno 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Terza relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento (COM(2016) 360 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 360 final – Annex 1, 2 e 3), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati (COM(2016) 378 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 194 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 27 giugno 2016;
   Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell'OMC volta a prorogare il sistema di trattamento preferenziale accordato all'ex Territorio delle isole del Pacifico sotto amministrazione fiduciaria (COM(2016) 412 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 23 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa agli interferenti endocrini e ai progetti di atti della Commissione che definiscono i criteri scientifici per la loro determinazione nel contesto della normativa dell'Unione europea sui prodotti fitosanitari e sui biocidi (COM(2016) 350 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sostenere la prevenzione della radicalizzazione che porta all'estremismo violento (COM(2016) 379 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel campo dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (COM(2016) 388 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame del mercato del roaming all'ingrosso (COM(2016) 398 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso (COM(2016) 399 final);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 (COM(2016) 400 final).

Annunzio di documenti dell'Assemblea parlamentare della NATO.

  L'Assemblea parlamentare della NATO ha trasmesso, in data 16 giugno 2016, la raccomandazione n. 428 - Una agenda unita e risoluta per la NATO al vertice di Varsavia (Doc. XII-quater, n. 28), approvata nel corso della Sessione plenaria svoltasi a Tirana il 30 maggio 2016, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa) nonché, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 28 E 29 GIUGNO 2016

Risoluzioni

   La Camera,
   premesso che:
    il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno cade in un momento straordinariamente complesso per l'Unione, all'indomani del referendum con cui il Regno Unito ha optata per il « leave»; i Capi di Stato e di Governo dovranno quindi indicare la strada da percorrere e affrontare, contestualmente, una serie di complessi argomenti: pervenire a ulteriori decisioni comuni sul tema della migrazione in tutti i suoi aspetti, approvare le raccomandazioni specifiche su occupazione, crescita e investimenti strategici, connessi a quelli del mercato unico e dell'unione economica e monetaria, definire la posizione del Consiglio in tema di relazioni esterne dell'Unione, in vista dell'imminente vertice di luglio UE Nato a Varsavia;
    è indispensabile aprire quanto prima una riflessione su alcune questioni di fondo riguardanti le istituzioni comunitarie e alcuni meccanismi economici:
     a) è necessario rafforzare il ruolo del Parlamento europeo consolidando le sue funzioni legislative in tutti gli ambiti di azione dell'Unione e confermando e rendendo effettivo il suo potere di nomina del presidente della Commissione europea;
     b) va affrontata la questione di una revisione delle caratteristiche e dei vincoli del Patto di stabilità e del Fiscal Compact;
     c) essendo gli investimenti privati e pubblici decisivi sia per la qualità tecnologica dello sviluppo industriale sia per le infrastrutture sia per (occupazione giovanile, è indispensabile individuare degli strumenti che consentano di promuovere gli investimenti a livello europeo, prendendo in considerazione l'uso di Eurobond che abbiano l'unica finalità di finanziarli senza alcuna ricaduta sull'aumento della spesa pubblica corrente;
    l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea apre per il Continente una nuova fase, caratterizzata da alcune incognite e incertezze, ma anche da nuove speranze fondate sull'esistenza di un patrimonio comune di valori, idee e tradizioni che ci unisce come europei e dal quale ripartire per un rilancio del progetto europeo;
    l'Unione europea dovrà continuare ad essere un sogno di pace e di reciproca comprensione, di speranza della dignità umana, di libertà, democrazia, certezza del diritto, solidarietà e di Umanismo. Questi valori sono il vero capitale per il nostro futuro comune, nella ferma convinzione che l'Unione europea rimane la migliore risposta alle sfide di oggi;
    in merito al riesame delle politiche migratorie e rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione europea:
     la proposta italiana sul « Migration compact» dello scorso aprile rappresenta un contributo decisivo alla strategia dell'Unione europea per il contenimento dei flussi migratori ha ricevuto numerose consensi sia a livello europeo che internazionale. Il Migration compact sta tracciando la via maestra delle politiche migratorie dell'Europa; una strategia di medio e lungo periodo che ha trovato un'importante conferma alla Conferenza ministeriale Italia Africa del 18 maggio 2016 (organizzata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) da parte di 40 ministri dei paesi africani e di numerosi ambasciatori. Il prossimo Consiglio europeo rappresenta una tappa decisiva per la sua approvazione sarà proprio il prossimo Consiglio europeo;
    tale approccio è stato accolto anche dai leader presenti al recente G7 svoltosi in Giappone, proseguendo in un ulteriore sviluppo – in favore di un global compact – le linee tracciate dal Piano d'azione della Valletta, dall'Accordo UE-Turchia e dai dialoghi che l'Unione europea sta promuovendo a livello regionale (Processi di Khartoum e Rabat);
    l'Europa fino ad ora ha guardato alla rotta balcanica impegnando investimenti rilevanti, deve ora rivolgersi con un'azione concordata, alla sponda sud dell'Unione, all'Africa e al Mediterraneo. Lo sviluppo e la stabilità dell'Africa è un dovere e una priorità strategica per tutta l'Europa;
    al riguardo, la Commissione europea, dando seguito alla proposta italiana, ha annunciato di volersi impegnare con otto miliardi, spalmati in quattro anni, con risorse derivanti dal bilancio UE, ma la partenza immediata, con risorse nuove, sarebbe di soli 500 milioni di euro; nell'ammontare complessivo sono infatti conteggiate le risorse del Trust Fund per l'Africa (3,6 miliardi di euro, concordate già al summit di Valletta dello scorso novembre). Mentre per il lungo periodo l'ipotesi è quella di creare un Fondo di investimento ad hoc, sul modello del Piano Junker per mobilitare fino a 60 miliardi;
    affinché tale proposta diventi effettivamente operativa e finanziata con adeguate risorse, occorre dunque, individuare nuove e diverse fonti di finanziamento, atte a realizzare accordi rafforzati di cooperazione, di partenariato strategico e di lungo periodo con alcuni Stati africani e Paesi terzi di provenienza e transito dei flussi migratori verso il Mediterraneo (prioritariamente Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Etiopia, Libano e Giordania). Si tratta di un modello di offerta cui far corrispondere impegni per il controllo alle frontiere, riduzione dei flussi di migranti, cooperazione in materia di rimpatri/riammissioni e rafforzamento del contrasto al traffico di esseri umani;
    contemporaneamente, l'Unione europea deve estendere e rinforzare le operazioni coordinate contro gli scafisti nel Mediterraneo e in tal senso rilevano i passi avanti compiuti dal Parlamento europeo per giungere a compimento in favore dell'istituzione di una guardia frontiera e costiera europea, insieme alla recente decisione da parte dei Ministri degli affari esteri europei per un prolungamento di un anno della missione Sophia, grazie alla quale le forze navali europee sono impegnate ad addestrare la guardia costiera della Libia e ad implementare l'embargo delle armi; una missione che, sotto il comando italiano, potrà essere rafforzata dall'esito positivo della soluzione libica, un Paese che vede nella sua difficile transizione verso la democrazia, l'impegno dell'Italia in prima fila;
    per quanto concerne le relazioni esterne e la cooperazione Ue-Nato:
    il Consiglio europeo affronterà anche il tema delle relazioni esterne dell'Unione europea, nel cui contesto reitererà il proprio sostegno al Governo di accordo nazionale libico (GAN), unico governo riconosciuto come legittimo, e l'impegno a collaborarvi per ricostituire la stabilità della Libia, combattere il terrorismo e affrontare il problema del traffico di migranti;
    discuterà quindi della possibilità di rafforzare la collaborazione tra l'Unione europea e la NATO e della prossima sottoscrizione di una Dichiarazione Congiunta, da adottare ai margini del Vertice NATO di Varsavia dell'8 e 9 luglio per quanto concerne i temi dell'occupazione, crescita e investimenti;
    la Commissione europea ha presentato, lo scorso 18 maggio, le « Country Specific Recommendations», che i Capi di Stato e di Governo dovrebbero far proprie in vista della loro adozione formale da parte del Consiglio ECOFIN in luglio;
    al Consiglio europeo sarà chiesto di approvare un Piano d'azione per il completamento del mercato interno, che solleciti la piena attuazione entro il 2018 delle strategie già approvate dalla Commissione europea in materia di mercato unico dei beni e dei servizi, mercato unico digitale e unione dei mercati dei capitali;
    la Commissione europea ha avviato da tempo negoziati commerciali impegnativi per sostenere la politica di crescita e di creazione di nuovi posti di lavoro dell'unione europea; al momento, è alle battute finali l'Accordo Globale Economico e Commerciale con il Canada (CETA nell'acronimo inglese) che rappresenta l'accordo più avanzato negoziato fino ad ora dall'Unione europea, in quanto comprende il rispetto di elevati standard ambientali e sociali, l'apertura del mercato degli appalti e la tutela delle nostre indicazioni geografiche ed è in corso di negoziazione il TTIP con gli Stati Uniti, che ha l'ambizione di fissare gli standard per il commercio mondiale del futuro;
    il Consiglio europeo affronterà varie questioni in materia di occupazione, crescita e investimenti strategici. Per quanto riguarda le prime valutazioni sul funzionamento del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS, cosiddetto Piano Juncker), finalizzato a mobilitare 315 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi nell'arco di tre anni, sono stati sinora attivati investimenti totali per 106,8 miliardi, più dell'85 per cento delle risorse iniziali proviene da fonti pubbliche e private al di fuori della BEI, sono stati finanziati progetti su energia, sanità, sviluppo urbano e banda larga, quasi 150.000 piccole e medie imprese hanno beneficiato dei finanziamenti;
    l'Italia è il maggior utilizzatore delle risorse del FEIS: sono stati approvati i finanziamenti di 8 progetti di infrastrutture per 1,4 miliardi dalla BEI, che dovrebbero salire a 4,9 miliardi con l'intervento di fondi pubblici e privati e consentire di creare 3.200 posti di lavoro; inoltre, verranno finanziate 44.840 piccole e medie imprese con 353 milioni che arriveranno a 7,8 miliardi con l’«effetto leva»;
    il Governo italiano ha avviato da tempo un confronto a livello europeo volto a consolidare e potenziare l'azione di sostegno alla crescita e all'occupazione, soprattutto attraverso gli investimenti, poiché sono in grado di sostenere la domanda nel breve periodo e l'offerta nel medio termine;
    alla crescente disaffezione al progetto europeo occorre rispondere con una profonda riflessione sul futuro dell'Unione europea che deve essere rilanciata quale opportunità di crescita e di occupazione, come ribadito nel documento del Governo italiano «Una strategia europea condivisa per crescita, lavoro e stabilità» dello scorso febbraio;
    il Consiglio europeo dovrebbe prendere atto dei progressi compiuti in tema di completamento dell'Unione economica e monetaria e, in particolare, dell'Unione bancaria, anche sulla base della « Roadmap sul completamento dell'Unione bancaria» approvata dal Consiglio ECOFIN dello scorso 17 giugno, e dare il proprio sostegno alla raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di Comitati nazionali per la produttività;
    il Consiglio europeo dovrebbe altresì soffermarsi sulla situazione di difficoltà in cui versano i settori lattiero-caseario e della carne suina, colpiti da una crisi di sovrapproduzione e da drastiche riduzioni dei prezzi di vendita delle materie prime,

impegna il Governo:

   a sollecitare un rapido chiarimento delle implicazioni del referendum britannico, con l'avvio della procedura prevista dall'articolo 50 del TUE. Qualsiasi ritardo in tal senso prolungherebbe inutilmente la sensazione d'incertezza e di preoccupazione per i nostri cittadini, prim'ancora che per i mercati;
   a confermare, in questo contesto, il tradizionale impegno europeista dell'Italia. Tenendo presente che l'Unione è e resta la nostra casa, e che il nostro dovere adoperarci per rilanciarla;
   a continuare ad impegnarsi attivamente nel cambiare l'Europa contribuendo a renderla più umana, più giusta, più vicina ai cittadini, più coesa e fortemente radicata nei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
   a contribuire attivamente al rafforzamento della solidarietà e della coesione all'interno dell'Unione in un momento molto difficile dove siamo chiamati ad affrontare sfide enormi che toccano da vicino la vita dei cittadini. Queste sfide richiedono una vera politica economica comune basata su crescita e occupazione e una politica migratoria comune che sia efficace e di lungo termine;
   a concordare, sulla scia delle proposte italiane, un Migration compact europeo con l'impegno a reperire nuove risorse e diverse fonti di finanziamento comunitarie, tali da rendere operativi ed efficaci gli accordi di cooperazione rafforzata e di partenariato con i paesi terzi e africani, in particolare con quelli di origine e di maggiore transito di flussi migratori e di rifugiati;
   a proseguire e a potenziare il ruolo dell'Italia nelle sedi europee quale interlocutore propositivo e propulsivo affinché il processo di integrazione europeo sia contraddistinto da nuove politiche improntate alla crescita, agli investimenti e all'occupazione, tali da imprimere una rinnovata funzione guida della Unione europea nella competizione con altri attori globali sulla scena internazionale;
   a farsi promotore – anche in vista dei 60 anni dal Trattato di Roma – di una grande Conferenza per mettere al centro proposte in favore di una nuova governance europea, soprattutto istituzionale e costituzionale, per superare la situazione di stallo e di debolezza dell'Europa, aggravata dall'esito dei referendum britannico, con interventi capaci di rinnovare il progetto europeo, accrescere la legittimità democratica e recuperare il consenso dei cittadini, accogliendone alcune istanze particolarmente decisive in questo particolare frangente di crisi;
   a promuovere iniziative a livello europeo finalizzate al rafforzamento degli obiettivi di rilancio della crescita e dell'occupazione, in particolare potenziando gli investimenti pubblici, a copertura dei rischi che costituiscono un freno agli investimenti privati, anche attraverso il prolungamento e l'estensione geografica del Piano Juncker e dell'utilizzo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) oltre i tre anni previsti, in modo da migliorare il risultato sinora raggiunto sfruttando a pieno il loro potenziale in un'ottica di più lungo periodo necessaria alla completa esplicazione degli effetti positivi dei meccanismi di investimento adottati;
   a favorire l'adozione di azioni e strumenti incisivi di sostegno all'occupazione, anche mediante forme di assicurazione europea contro la disoccupazione ciclica, uno stabilizzatore automatico in grado di contenere i costi di aggiustamento e consolidare la crescita nel medio termine;
   a sostenere e adottare ogni iniziativa utile per il completamento del mercato unico, e in particolare per il mercato interno dell'innovazione, che costituisce un potenziale per la crescita e l'occupazione;
   a sostenere una politica commerciale dell'Unione europea attenta alla crescita, all'occupazione ed alla difesa degli elevati standard europei nel settore ambientale, sociale e della sicurezza dei prodotti e degli alimenti, che sia coerente con i valori fondamentali dell'azione esterna dell'Unione europea e che venga condotta in un quadro di trasparente informazione dell'opinione pubblica e di coinvolgimento dei parlamenti nazionali;
   ad esprimere la forte aspettativa che la Roadmap approvata dall'ECOFIN sul completamento dell'Unione bancaria non venga interpretata come un rinvio sine die dell'adozione della proposta della Commissione sullo schema per una garanzia comune dei depositi bancari, ma come una conferma del principio che iniziative per la riduzione e per la condivisione del rischio bancario debbano procedere in parallelo;
   a ribadire con forza la centralità della Libia ai fini della stabilità dell'Unione europea la necessità di sostenere con convinzione il Governo di accordo nazionale (GAN), assistendolo nei propri sforzi contro il terrorismo e il traffico di esseri umani, pur nel rispetto delle sue prerogative sovrane e della necessità di garantire la ownership libica dei processi;
   a fare quanto possibile per dare attuazione a quanto sarà concordato nella dichiarazione congiunta Unione europea-NATO che sarà firmata a Varsavia, e, in particolare, per sviluppare la collaborazione tra le due organizzazioni nei settori di maggiore rilevanza per il nostro Paese, quali la sicurezza marittima, la risposta alle minacce ibride e la cybersecurity.
(6-00248) «Rosato, Lupi, Monchiero, Dellai, Pisicchio, Alfreider, Formisano, Di Lello, Abrignani».


   La Camera,
   premesso che:
    lo scorso 23 giugno, i cittadini inglesi hanno scelto l'opzione Leave, nel referendum convocato dal Primo Ministro Cameron;
    il Governo inglese aveva scelto, per tutto l'anno 2015 e fino all'inizio del 2016, la strada corretta e innovativa della rinegoziazione con le autorità europee;
    a causa della miopia delle burocrazie europee, della mancanza di visione dei governi nazionali, dell'incapacità di troppe cancellerie di comprendere che supportare la Gran Bretagna in quell'opera di rinegoziazione poteva essere una grande e positiva opportunità di cambiamento per tutti, l'Unione europea ha invece scelto un approccio minimalista in quel negoziato, dando via libera solo ad un'intesa limitata con il Governo di Londra, poi respinta dagli elettori inglesi;
    è sempre positivo quando una democrazia chiama i suoi cittadini ad esprimersi, in primo luogo sulle questioni più gravi e delicate. Semmai, è grave che in troppi Paesi, l'Italia tra questi, ci si sia abituati a una sorta di «sospensione» della democrazia, con un frequente aggiramento della volontà popolare e del coinvolgimento dei cittadini;
    dopo il voto del Regno Unito (che a questo punto avvierà il suo negoziato di uscita con le autorità UE ai sensi dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona), si apre evidentemente una fase di incertezza, carica di rischi e incognite che non possiamo sottovalutare;
    tuttavia, occorre cogliere l'occasione di questo evento storico per promuovere un grande e profondo cambiamento – ormai indifferibile – delle regole e dei trattati europei;
    l'attuale UE ha mostrato di non saper fronteggiare né emergenze di media gravità (il caso della Grecia), né emergenze di massima gravità (il caso immigrazione), né l'ordinaria sfida dell'uscita dalla crisi economica e del ritorno ad una crescita sostenuta e forte;
    la speranza europea e il grande sogno dei fondatori dell'Europa unita non si salveranno proseguendo sulla strada sbagliata di questi anni;
    occorre invece una svolta nel senso della flessibilità, di regole più aperte e trasparenti, di geometrie istituzionali adeguate a riconoscere le diversità, anziché a imporre una forzata e innaturale omogeneità,

impegna il Governo:

   a promuovere un nuovo processo di rinegoziazione, che investa tutte le regole e i trattati europei esistenti, e che riguardi tutti i Paesi membri dell'Unione europea;
   a escludere ulteriori cessioni di sovranità a favore delle attuali istituzioni UE, a maggior ragione in assenza di garanzie democratiche e di pieno controllo da parte dei cittadini;
    a opporsi alla prospettiva di un Ministro delle Finanze unico europeo: oggi l'Europa non ha bisogna di una «gabbia» finale, ma – al contrario – di competizione tra modelli e sistemi diversi, in modo che i Paesi e i territori capaci di tagliare tasse, spesa e debito pubblico, e quindi di favorire la crescita, siano da esempio e stimolo per gli altri;
    a promuovere un meccanismo per cui i Parlamenti nazionali possano correggere quanto giunge dalle autorità europee, e abbiano un generale potere di opt-out, a somiglianza di quanto la Germania fa attraverso la propria Corte Costituzionale;
    a lavorare per un'Europa a più velocità e a più cerchi, nella quale ogni Paese possa partecipare o astenersi, rispetto a singoli programmi e attività, a seconda del proprio consenso su ciascuno di essi;
    come primo passo, a chiedere alle autorità UE di riconoscere agli Stati membri ciò che era già stato riconosciuto al Regno Unito nella prima mediazione con il Governo Cameron.
(6-00249) «Palese, Capezzone».


   La Camera,
   premesso che:
    il prossimo Consiglio europeo al livello di Capi di Stato e di Governo si svolgerà in circostanze a dir poco straordinarie, a stretto ridosso del primo pronunciamento da parte del corpo elettorale di uno Stato membro in favore dell'uscita del proprio Paese dall'Unione europea;
    l'esito della consultazione britannica è stato l'espressione di una diffusa rivendicazione di sovranità e di restituzione del potere decisionale alle istanze rappresentative e democratiche nazionali, che sarebbe inopportuno e pericoloso ignorare;
    alla medesima constatazione conduce la circostanza che il referendum britannico sia stato preceduto, settimane fa, da un voto popolare dei cittadini dei Paesi Bassi contro la ratifica dell'accordo di associazione dell'Ucraina all'Unione europea, altro forte segnale di sfiducia nei confronti delle istituzioni comunitarie e delle loro politiche;
    la crisi di rappresentatività che sta investendo le istituzioni dell'Unione europea non può essere superata evitando il confronto con gli elettori ma, al contrario, esige le più ampie verifiche democratiche possibili;
    ragioni in parte analoghe sembrano consigliare di agevolare il negoziato di uscita del Regno Unito dall'Unione europea, evitando di assumere atteggiamenti punitivi del genere preventivato «a caldo» da alcune autorità, anche perché snaturerebbero l'Europa comunitaria, trasformando una costruzione politica ad appartenenza volontaria in una prigione;
    è in effetti verosimile che altri Stati membri dell'Unione europea considerino nel prossimo futuro la possibilità di convocare consultazioni popolari simili a quella appena svoltasi nel Regno Unito. Tale tendenza non va scoraggiata. Si è probabilmente aperta una nuova fase della storia del continente europeo, che sarebbe miope negare adottando misure ritorsive nei confronti del popolo britannico;
    numerose sono in effetti le cause della crescente disaffezione nei confronti delle istituzioni europee che si nota nel nostro continente;
    appaiono in particolare motivo di diffusa insoddisfazione le politiche di controllo dei flussi migratori, quelle economiche e monetarie dell'Unione europea, nonché alcuni aspetti della sua politica estera e la stessa idea che una più stretta unione politica sia davvero desiderabile;
    sul versante del controllo dei flussi migratori e della redistribuzione dei profughi ritenuti meritevoli di tutela internazionale, le politiche perseguite e realizzate dall'Unione europea sono state infatti un fallimento eclatante, che ha contribuito non poco a generare sfiducia nelle istituzioni comunitarie e nella stessa capacità dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea di far fronte all'emergenza, che minaccia ormai di diventare un dato strutturale;
    il rafforzamento delle frontiere marittime dell'Unione europea nel Mediterraneo, più volte prospettato, non si è tradotto finora in una efficace politica di respingimenti di coloro che risultano migranti economici non intitolati alla concessione di alcuna forma di tutela internazionale. I presidi militari di sorveglianza marittima nel Mediterraneo si sono rivelati armi spuntate, in quanto privi della possibilità di respingere i migranti verso la costa da cui sono partiti. Le loro capacità vanno opportunamente integrate ed il loro mandato modificato coerentemente;
    continua a suscitare perplessità anche l'accordo stretto con la Turchia, non soltanto perché appare come una sorta di cedimento ad un ricatto, ma anche in ragione delle pesantissime contropartite politiche che contempla, prima fra tutte, la concessione della liberalizzazione dei visti ai turchi che desiderano recarsi in Europa;
    occorrerebbe conseguentemente esigere nell'ambito del Consiglio europeo l'adozione e l'esecuzione di politiche di gestione dell'immigrazione differenti rispetto a quelle attuali. È necessario varare e far rispettare un piano più equo di ripartizione dei profughi tra gli Stati membri dell'Unione europea, in modo da alleggerire il carico gravante su Italia e Grecia;
    pare egualmente importante sostenere in ambito europeo la negoziazione di una vasta rete di accordi di riammissione che permettano di rimpatriare velocemente i migranti economici che non siano riusciti a dimostrare di essere intitolati alla concessione di alcuna forma di tutela internazionale;
    potrebbe rivelarsi utile, inoltre, ripensare in modo operativamente più efficace e realistico la possibilità di impiantare negli Stati di transito dei campi di accoglienza in cui verificare la fondatezza delle domande d'asilo o altra protezione internazionale che i migranti irregolari intendono presentare nell'Unione europea;
    la politica economica permane a sua volta causa di diffuso disappunto, improntata com’è ad un rigore fiscale eccessivo, inadeguato all'esigenza di sostenere una ripresa che è tuttora debole ed incerta, mentre il quantitative easing varato dalla Banca centrale europea è oggetto di aspre critiche in più di uno Stato membro dell'eurozona;
    ora più che mai si dovrebbe riflettere in ambito europeo sui motivi che hanno portato i cittadini del Regno Unito alla scelta del Brexit che si sta ripercuotendo pesantemente sulla stabilità dei mercati finanziari con il conseguente pericolo di contagio dell'economia reale;
    la decisione di attuare – durante la pesante crisi economico-finanziaria da cui si sta faticosamente uscendo – politiche economiche pro-cicliche basate su misure draconiane di austerità dovrebbe essere riconsiderata. È indispensabile un supplemento di riflessione anche in relazione alla prospettata armonizzazione dei sistemi bancari europei, che investe la patrimonializzazione degli istituti di credito e gli eccessivi livelli di rischio che questi ultimi assumono, al fine di far emergere non soltanto il drammatico problema dell'abuso delle leve finanziarie e della qualità degli strumenti finanziari detenuti dalle banche stesse, ma anche quello della ingiusta interconnessione tra finanza e politica, che vede quest'ultima in una posizione di inaccettabile sudditanza rispetto alla prima;
    la responsabilità dell'attuale situazione è imputabile anche, e in buona parte, alla gestione negligente da parte di alcuni vertici che, nell'impunità più totale, hanno contribuito ad aggravare lo squilibrio patrimoniale delle banche da loro amministrate, nella consapevolezza che poi i rischi sarebbero ricaduti sulla collettività, non risparmiando neanche le fasce più deboli; il tutto nel più generale permissivismo dei Governi nazionali e delle politiche economico-bancarie dell'Unione europea, più attenta alla grande speculazione finanziaria che alla crescita della produzione e dell'occupazione reali;
    il problema della ricapitalizzazione delle banche è stato infatti risolto con la scellerata introduzione del principio del bail-in, ossia di un principio che regola il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi in un quadro di sorveglianza armonizzato che sia in grado di limitare il più possibile il ricorso a finanziamenti pubblici per il salvataggio degli istituti che, però, tradotto nel nostro Paese, ha causato delle conseguenze inaspettate anche sui piccoli investitori non professionisti e che, in questo nuovo quadro di fibrillazione finanziaria dei mercati, potrebbe creare delle ripercussioni ancora più gravi;
    già il 30 gennaio 2016, il Governatore della Banca d'Italia ha avanzato la proposta di una revisione della direttiva Brrd, in ragione di una clausola della direttiva stessa che prevede l'esercizio di questa possibilità entro giugno 2018, al fine di adeguare la normativa europea agli standard internazionali;
    da organi di stampa si è però appreso che l'Unione europea avrebbe già risposto negativamente alla richiesta del Governatore, affidando ad un rappresentante della Commissione europea l'onere di dichiarare che non ci sarebbe alcuna volontà di modificare la Brrd, poiché, come ha ricordato lo stesso funzionario, la direttiva è stata adottata nel 2014 «con il consenso di una stragrande maggioranza al Parlamento europeo e con l'accordo unanime degli Stati membri»;
    sarebbe stato invece auspicabile, in questa delicatissima fase, un ripensamento della strada finora seguita dalle istituzioni europee, che hanno privilegiato il metodo dell'imposizione di diktat dall'alto in un quadro di carente democraticità, dimostrando indifferenza nel confronti delle istanze dei popoli che veramente costituiscono il tessuto connettivo del progetto dell'Europa, con i risultati che si sono appena visti nel Regno Unito;
    sembrerebbe comunque necessario prevedere una riorganizzazione del sistema creditizio che stabilisca la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, ossia tra le banche che raccolgono e distribuiscono credito ad imprese e famiglie e le banche che operano nei mercati finanziari con attività speculative ad alto rischio, prevedendo altresì delle agevolazioni fiscali a favore delle prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese e rinviando a tempi migliori l'eventuale disciplina del bail-in, contenuta nella direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cosiddetta direttiva Brrd Bank recovery and resolution directive), al fine di permettere al sistema bancario europeo di poter mettere in campo le opportune misure a livello dei vari Paesi membri meno pronti al recepimento;
    sembra altresì ormai indispensabile un'azione volta a sradicare l'ormai diffusa convinzione che ogni decisione politica possa comportare delle gravissime ripercussioni in ambito economico, forse propagandata ad arte per influenzare le libere decisioni democratiche dei popoli europei;
    nell'ambito delle iniziative di politica economica adottate dall'Unione europea a favore della crescita e dell'occupazione, un ruolo di primo piano è stato riservato all'attuazione del piano di investimenti per l'Europa, il cosiddetto piano Juncker che, nell'arco di tre anni, si poneva l'ambizioso obiettivo di mobilizzare 315 miliardi di euro da investire in diversi settori, pubblici e privati, concentrandosi in particolare sulle piccole e medie imprese;
    nell'ambito della «finestra PMI» risultano essere state approvate 21 operazioni per 318 milioni di euro, a beneficio di oltre 44.000 imprese, che potenzialmente potrebbero generare circa 7,3 milioni di euro;
    è tuttavia diffusa la preoccupazione che molti dei progetti approvati non riescano a passare dalla fase della pianificazione a quella operativa, non solo perché oggi più che mai rischia di esser messo in discussione il piano Juncker nel suo complesso, ma anche a causa della scarsa liquidità di cui dispongono le piccole e medie imprese;
    è evidente come lo scarso afflusso di liquidità alle imprese possa rappresentare un elemento di ostacolo alla piena realizzazione del piano Juncker e siano più che mai opportune iniziative compensative da parte della Banca centrale europea;
    si ritiene opportuno, pertanto, sensibilizzare le istituzioni europee sulla gravosa problematica legata alle difficoltà di accesso al credito bancario da parte della media e piccola impresa affinché nell'ambito degli accordi di finanziamento stipulati tra il fondo europeo per gli investimenti e gli istituti di credito nazionali possa realizzarsi il concreto ed esaustivo sfruttamento delle risorse messe a disposizione dal piano Juncker, a sostegno della crescita dell'economia reale del Paese;
    gli ultimi dati Ocse sul costo del lavoro, diffusi il 17 giugno 2016, evidenziano inoltre come nei 34 Paesi aderenti all'organizzazione, il costo unitario del lavoro in media sia salito dello 0,1 per cento nel secondo trimestre 2016 e l'Italia, insieme a Cipro, rappresentano gli unici due Paesi in controtendenza;
    per l'Italia, è ben noto, tale calo è dovuto alla decontribuzione prevista dal Jobs Act il cui effetto terminerà tuttavia nel 2018 con un evidente rischio di impennata del costo medesimo;
    la stessa Ocse, nel comunicare i predetti dati, ha evidenziato come in Italia «la crescita della produttività resta debole e nonostante il rallentamento della crescita del costo unitario del lavoro dall'inizio della crisi, la crescita complessiva di tale indicatore resta la più alta dell'aerea euro». I problemi di fondo non sono stati quindi risolti;
    sarebbe pertanto auspicabile l'introduzione di un flat-rate, quale misura di standardizzazione del costo del lavoro per livellarlo alla media europea, al fine di rendere maggiormente competitive le imprese italiane e garantire, di conseguenza, una reale crescita dell'occupazione e della produttività;
    sul piano della politica estera, infine, la decisione di prorogare ulteriormente le sanzioni nei confronti della Russia non appare coerente con gli interessi di lungo termine degli Stati membri dell'Unione europea, che considerano la Federazione russa un fornitore strategico di energia a basso costo, un partner commerciale importante ed altresì un mercato di sbocco delle proprie esportazioni;
    anche sul piano della sicurezza continentale, pare poco saggio assecondare una linea di contrapposizione frontale tra Occidente e Russia, che rischia di precipitare una nuova corsa agli armamenti e riduce le possibilità di cooperazione nella lotta al terrorismo internazionale,

impegna il Governo

a sostenere nell'ambito del Consiglio europeo l'opportunità di consultare i corpi elettorali degli Stati membri al fine di verificare l'effettiva sussistenza di maggioranze popolari favorevoli alla continuazione dell'esperienza comunitaria, ricordando come non sia evitando il confronto con le urne che l'Europa si rilegittima, nonché per apportare qualsiasi eventuale modifica ai trattati che disciplinano l'Unione europea.
(6-00250) «Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Fedriga, Guidesi, Allasia, Invernizzi, Attaguile, Molteni, Borghesi, Picchi, Bossi, Gianluca Pini, Busin, Rondini, Caparini, Saltamartini, Castiello, Simonetti».


   La Camera,
   premesso che:
    la riunione del Consiglio europeo si svolge all'indomani del referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea, tenutosi lo scorso 23 giugno 2016, in cui il 51,9 per cento dei votanti si sono espressi per l'uscita dall'Unione europea;
    la reazione alla «Brexit», specie quella italiana, non ha mostrato fino ad ora alcuna lucidità, né tantomeno è stata costruttiva; i leader europei si limitano ad accusare il popolo che ha risposto al grido del «si-salvi-chi-può», invece di mettere in mostra le ragioni per cui la «salvezza» non si trova certamente fuggendo dall'Europa;
    di certo, se esiste ancora una classe dirigente che ama il sogno europeo, ha il compito di dire la verità, affermando con decisione drammatica che si va verso la rovina non soltanto dell'Unione europea ma del residuo benessere della nostra gente, se non si metterà in campo una decisa svolta politica ed economica tra gli Stati che la compongono, un ribaltamento delle priorità e una rivoluzione della mentalità;
    in un quadro internazionale confuso, l'attuale Unione europea è fattore di ulteriore confusione, e nega, con ciò, le ragioni per cui era nata, ovvero come garanzia di pace e di solidità democratica ed economica;
    l'Italia ha il compito storico, dopo la caduta di credibilità morale della fallimentare egemonia tedesca, di rilanciare su basi nuove e concrete il sogno europeo dei padri fondatori. Il rischio di un disfacimento impone iniziative forti. Iniziative che l'attuale Esecutivo non sembra intenzionato ad intraprendere;
    il Governo ha basato i suoi rapporti con i partner sulla subalternità, con il risultato che l'Italia non solo non conta niente nell'Unione, ma che, senza un cambiamento significativo, vale a dire quello che proprio un Governo italiano forte dovrebbe determinare, anche il vecchio continente è destinato all'irrilevanza nel mondo;
    dare seguito alla proposta francese di restituire una dimensione politica all'eurozona, con un Governo e un Parlamento comuni, avrebbe cambiato le carte in tavola nell'Unione europea; non più l'imbuto voluto dalla Germania, fatto di controlli sempre più stringenti; cessioni progressive di sovranità; «compiti a casa»; asfissia dei Paesi con alto debito pubblico e difficoltà di governance; ricatti politici e dei mercati finanziari. Ma una nuova unione in cui davanti a tutto c’è la politica e la responsabilità;
    l'Italia, tuttavia, è rimasta immobile. Il Presidente del Consiglio non ha saputo decidere se fare asse con la Francia, e magari la Spagna, oppure sottostare, anche in questa occasione, alla linea di Angela Merkel, in cambio di un po’ di flessibilità e di possibilità di fare deficit, al fine di ottenere facile consenso;
    una condotta non accettabile, che ha portato il nostro Paese a perdere progressivamente peso e rilevanza in Europa. Nonostante l'Italia sia uno dei maggiori contributori dell'Unione europea, il Governo Renzi è sempre tagliato fuori dalle decisioni importanti. Pensiamo al vertice sull'Ucraina, oppure alla lunga trattativa finalizzata a risolvere il problema Grecia. Ma anche alla lotta al terrorismo e al tema immigrazione;
    oggi le istituzioni europee non reggono perché incapaci di cambiare politiche che hanno dimostrato il loro fallimento in termini di crescita economica e, di conseguenza, in termini di benessere sociale;
    per limitarci agli aspetti della politica macroeconomica, è difficile negare che oggi l'Europa non soffra di una carenza di domanda e che sia necessario uno stimolo fiscal che supporti la politica monetaria;
    in particolare, ciò che ha inciso più negativamente sulla funzionalità dell'Unione, è stato il surplus delle partite correnti della bilancia dei pagamenti (netta prevalenza delle esportazioni sulle importazioni) dell'economia tedesca, che ha cominciato a essere tale con l'avvento dell'euro, e che da allora ha avuto un andamento crescente, in particolare negli anni della crisi. Ma in un'unione monetaria, il surplus di uno o più paesi produce più danni dell'eccesso di deficit di altre economie dell'Unione;
    l'Europa a trazione tedesca non ha volutamente colto, sbagliando, questo punto. E le misure per fronteggiare la crisi che ne sono derivate non hanno fatto altro che peggiorare la situazione, piuttosto che risolverla;
    se la Germania reflazionasse da subito, questo creerebbe un virtuoso clima di crescita, aumenterebbe di quel tanto che basta il tasso di inflazione, e si ridurrebbe il divario tra Bund e titoli di altri debiti sovrani. Tutta l'economia dell'area euro tornerebbe, così, sostenibile;
    se alla reflazione tedesca e degli altri paesi in surplus, che vuol dire diminuzione della pressione fiscale, aumento della domanda interna, quindi dei consumi, degli investimenti, dei salari, delle importazioni e, di conseguenza, della crescita, per la Germania e per gli altri paesi, si affiancasse un grande piano di investimenti, un New deal europeo, da almeno mille miliardi di euro freschi, approfittando dei bassi tassi di interesse, che rimarranno tali almeno nel medio periodo, e utilizzando la garanzia della Banca europea degli investimenti (Bei), l'Europa non solo uscirebbe finalmente dalla crisi, ma troverebbe uno slancio che dalla creazione della moneta unica non ha mai avuto, diventando competitiva anche rispetto alle altre economie mondiali, e migliorerebbero anche le performance della Bce, con i suoi Quantitative easing, in quanto la politica monetaria tornerebbe a trasmettersi all'economia reale. Soprattutto se si comincia finalmente a parlare seriamente di una modifica anche dello Statuto della Banca Centrale Europea, rendendolo più simile a quello della Federal Reserve americana;
    tutto quanto sopra dimostra che il sangue, sudore e lacrime implementato negli anni della crisi dall'Europa a trazione tedesca è stato un tragico (e con tutta probabilità, non casuale) errore;
    non solo, in parallelo con l'adozione di misure di politica economica sbagliate, in Europa si è voluto procedere, sotto pressione tedesca, con sempre più stringenti cessioni di sovranità, presentate, guarda caso, come necessarie e indispensabili per far fronte all'emergenza;
    sono proprio degli anni della crisi, infatti, il Six Pack, il Fiscal Compact, e il Two Pack, tutte modifiche intervenute sull'originario trattato di Maastricht, tra l'altro attraverso strumenti legislativi inadeguati e, secondo alcuni, illegittimi, che hanno ulteriormente squilibrato il sistema europeo, stravolgendone l'impianto iniziale. Modifiche che oggi più che mai bisogna sospendere, per tornare all'impianto originale. Magari completandolo con le quattro unioni (bancaria, inclusa la garanzia comune europea sui depositi; economica, che significa Eurobond; politica e di bilancio) da troppo tempo solo discusse e mai davvero implementate;
    la reflazione tedesca costituirebbe la prima vera formula concreta, pratica, immediata per garantire una ripresa economica dell'intera area euro;
    l'Italia ha la forza storica, culturale, economica per chiederlo e ottenerlo. Ma a imbrigliarci è l'avere un Governo debolissimo, la cui originaria fragilità è portata all'estremo dal rifiuto del Presidente del Consiglio di un serio e dignitoso confronto con le Camere, ovvero con chi rappresenta i cittadini italiani alle Camere, a cui ha dedicato pochi minuti del suo tempo in un momento decisivo per il futuro del nostro Paese e per la vita dell'Unione europea;
    la sensazione è che i leader europei vogliano solo impedire che si inneschi un processo emulativo da parte di altri paesi oggi critici verso le istituzioni e le politiche europee. Ma nessuno spiega perché altri paesi dovrebbero votare per l’exit e cosa è accaduto perché oggi ci spaventa la fuga dall'Unione europea quando, fino ad alcuni anni fa, c'era la fila per entrarvi ed essa sottoponeva a esami severi e periodi di attesa non indifferenti i paesi desiderosi di aderirvi;
    se si vuole salvare l'Europa, è necessario dire la verità, e agire di conseguenza. E questo può significare anche rivedere i trattati laddove non funzionano. Abbiamo bisogno in tutta Europa, o quasi, di forti investimenti infrastrutturali in capitale fisico, umano e sociale. E, poiché non si può far esplodere il debito, è necessario affrontare in sede europea il tabù della monetizzazione di parte dei deficit, quelli necessari per finanziare investimenti pubblici. E non basta dire che è contro i trattati, perché le regole e i trattati devono essere messi in discussione se non si vuole che i popoli mettano in discussione le istituzioni;
    ma c’è un punto su cui misurarsi subito e senza retro pensieri. In questi giorni assistiamo ad una bufera sui mercati finanziari e valutari. Parte di essa è dovuta a movimenti speculativi di breve periodo destinata ad esaurirsi anche con l'intervento delle Banche centrali. Gli effetti economici di breve periodo sia nel Regno Unito sia nel resto dell'Europa e nel mondo saranno conseguenza dell'incertezza sul futuro. Ma il grado di incertezza, ed i suoi effetti economici di breve periodo, come anche le conseguenze economiche di lungo termine, dipenderanno dal processo negoziale che si aprirà tra le due parti per stabilire i termini del divorzio;
    i negoziati saranno di necessità lunghi e complessi per gli aspetti tecnici. Ma le aspettative si guidano dichiarando subito la direzione di marcia, la volontà di cooperare e di mantenere aperta un'area di libero scambio e di movimento la più ampia possibile nel reciproco vantaggio;
    si tratta di un terreno di confronto in Europa immediato e molto concreto e il Governo italiano deve dichiarare in Parlamento qual è la linea che vuol seguire nell'interesse dell'Italia, ed impegnarsi a non accettare posizioni non discusse in Parlamento;
    questo è l'interesse immediato e futuro dell'Italia, e crediamo anche dell'Europa, a meno che non vogliamo un'Europa miope che prolunga la sua agonia minacciando ritorsioni ai paesi che non riuscendo ad avere voce scelgono la strada dell’exit. La disgregazione si combatte facendo funzionare le istituzioni europee nell'interesse di tutti,

impegna il Governo:

   1) nell'ambito delle misure per favorire occupazione, crescita e competitività:
    a) ad adottare ogni iniziativa a livello europeo volta a stimolare la Germania alla reflazione, finalizzata a ridurre il suo eccessivo surplus della bilancia commerciale che danneggia tutti gli altri paesi dell'eurozona e provoca squilibri troppo ampi tra i paesi;
    b) ad aderire alla proposta annunciata dal presidente francese Hollande il 19 luglio 2015, in occasione delle celebrazioni per i 90 anni di Jacques Delors, che punta a ridare una dimensione politica all'eurozona, con un Governo e un Parlamento comuni, e ad accrescere la legittimazione democratica dell'Unione europea;
    c) ad assumere ogni opportuna iniziativa tesa a progredire nell'unione politica dell'area euro di pari passo con le unioni bancaria, economica e di bilancio, onde evitare il progressivo allontanamento dei cittadini nei confronti delle politiche dell'Unione europea e scongiurare una deriva tecnocratica che cancelli, di fatto, lo spirito dell'Europa delle origini, comportando, tra l'altro, la progressiva perdita di sovranità dei singoli Stati nazionali;
    d) a promuovere e sostenere ogni iniziativa a livello europeo volta ad integrare la proposta di Hollande con un grande piano di investimenti, un New deal europeo, da almeno mille miliardi di euro (tre volte l'attuale piano Juncker), freschi, approfittando dei bassi tassi di interesse e utilizzando la garanzia della Banca europea degli investimenti (Bei);
    e) a determinare l'implementazione simultanea, in tutti i Paesi dell'eurozona, dei cosiddetti «Contractual agreements», vale a dire accordi bilaterali tra i singoli Stati e la Commissione europea, per cui le risorse necessarie per l'avvio di riforme, volte a favorire competitività del «sistema Paese» non rientrano nel calcolo del rapporto deficit/pil ai fini del rispetto del vincolo del 3 per cento, bensì rientrano nell'alveo dei cosiddetti «fattori rilevanti» per quanto riguarda i piani di rientro definiti dalla Commissione europea per gli Stati che superano la soglia del 60 per cento nel rapporto debito/pil;
    f) a rafforzare la posizione negoziale dell'Italia, in particolare attraverso iniziative tese ad aggregare gli interessi dell'area euro mediterranea dell'Unione, ad oggi soccombenti rispetto alle politiche europee a trazione dei Paesi del Nord Europa;

   2) in merito all'esito del referendum svoltosi nel Regno Unito:
    a) a stimolare la riflessione delle istituzioni europee in merito al risultato dello scorso 23 giugno 2016, al fine di promuovere iniziative volte a cambiare politiche che hanno dimostrato il loro fallimento in termini di crescita economica e, di conseguenza, in termini di benessere sociale, partendo dagli interventi di cui al punto 1);
    b) a sostenere a livello europeo, nell'ambito dei negoziati con il Regno Unito, la volontà di cooperare e di mantenere aperta un'area di libero scambio e di movimento la più ampia possibile nel reciproco vantaggio;
    c) a promuovere in seno all'Unione europea un confronto immediato e molto concreto, salvaguardando gli interessi dell'Italia, evitando di accettare posizioni non discusse in Parlamento;

   3) nell'ambito delle misure per affrontare la crisi migratoria e dei rifugiati, ad adottare ogni iniziativa volta a promuovere un'azione incisiva a livello europeo per fronteggiare il fenomeno migratorio, attraverso operazioni in grado di controllare i flussi dei profughi in fuga dalla guerra e dalla repressione politica, e di contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, sollecitando con forza un impegno fattivo e responsabile degli Stati dell'Unione europea volto a:
    a) sollecitare un intervento decisivo dell'Unione europea per potenziare i controlli alle frontiere esterne, che fornisca adeguato sostegno agli Stati membri in prima linea, attraverso l'intensificazione dei controlli di frontiera sia in mare che a terra nel Mediterraneo meridionale, sul Mar Egeo e lungo la «rotta balcanica», anche con la creazione di una Guardia costiera e di frontiera europea;
    b) colmare le lacune nella gestione delle frontiere esterne, con particolare riferimento alle carenze nel funzionamento degli hotspot, per garantire l'identificazione, la registrazione e il rilevamento delle impronte digitali in maniera sistematica e completa, adottando misure per contrastare il rifiuto di registrazione;
    c) potenziare il sistema dei rimpatri, assicurando la ricollocazione e il rimpatrio dei migranti, e la costituzione di hotspot nei Paesi di provenienza, definendo un approccio comune europeo per la gestione del flusso dei rifugiati e dei migranti economici;
    d) offrire concretezza ed efficacia al piano d'azione Unione europea-Turchia, affinché la Turchia implementi effettivamente gli obiettivi del Piano, assicurando: la registrazione dei migranti; una maggiore capacità di intercettazione da parte della guardia costiera turca; l'accesso dei profughi sotto protezione temporanea ai servizi pubblici, inclusi l'educazione, la sanità e l'inserimento nel mercato del lavoro; la collaborazione con Bulgaria e Grecia al fine di prevenire la migrazione irregolare lungo i confini comuni terrestri; una maggiore cooperazione per quanto riguarda la riammissione dei migranti irregolari provenienti dalla Turchia. A tal fine, valutare la possibilità di introdurre meccanismi in grado di vincolare lo stanziamento di fondi alla garanzia che la stessa Turchia rispetti i diritti umani e i termini del patto;
    e) stipulare accordi economici bilaterali da parte dell'Europa con i paesi di origine e di transito per interrompere i flussi migratori e per il rimpatrio dei clandestini, anche attraverso lo sviluppo di una politica di cooperazione volta a sostenere lo sviluppo economico e l'occupazione in questi territori;
    f) fornire aiuti economici ai Paesi di origine e di transito legati ad un'efficace lotta alla migrazione clandestina e alle organizzazioni criminali che la sostengono;
    g) contribuire a migliorare le condizioni nei campi profughi, al fine di ridurre l'elevato numero di rifugiati che tentano di sbarcare in Europa alla ricerca di condizioni di vita migliori;
    h) aumentare la ricezione da parte degli Stati membri delle minoranze religiose perseguitate, in particolare i cristiani e yazidi, e creare «zone cuscinetto» protette militarmente per difendere queste popolazioni nei Paesi colpiti da conflitti;
    i) predisporre un piano di accoglienza dei profughi in tutti i paesi europei in modo proporzionato in base alle loro dimensioni, popolazione e Pil;
    j) rivedere le clausole del Regolamento di «Dublino III» per coinvolgere tutti gli Stati dell'Unione europea nella gestione dei richiedenti asilo e dei migranti che varcano i confini europei, in particolare nelle attività di accoglienza e di identificazione, superando l'attuale principio del «Paese di primo approdo»;
    k) garantire un sistema che regoli la concessione del diritto di asilo secondo standard e procedure comuni in tutti i Paesi e il coordinamento nella raccolta delle domande dei richiedenti, per permettere agli aventi diritto di raggiungere i Paesi di accoglienza in modo sicuro, prevenendo ogni abuso del sistema con la presentazione di domande di asilo multiple da parte di una sola persona;
    l) neutralizzare i mezzi degli «scafisti», implementando le azioni volte alla distruzione e al sequestro di tutte le infrastrutture logistiche di trafficanti di esseri umani;
    m) avviare, nei tempi più brevi possibili, la fase dell'operazione EUNAVFOR MED, che autorizza l'ispezione e il sequestro e la distruzione delle imbarcazioni, anche sul territorio libico, sospettate di essere utilizzate per il traffico illecito dei migranti o per la tratta di esseri umani, valutando attentamente, se ciò non fosse possibile, l'utilità del proseguimento a tempo indeterminato della attuale Fase 2.
(6-00251) «Brunetta, Valentini, Occhiuto».


   La Camera

impegna il Governo:

   1) nell'ambito delle misure per favorire occupazione, crescita e competitività:
    a) ad adottare ogni iniziativa per riequilibrare i fondamentali macroeconomici compresi gli eccessi di surplus della bilancia commerciale di alcuni Stati membri;
    b) ad aderire alla proposta annunciata dal presidente francese Hollande il 19 luglio 2015, in occasione delle celebrazioni per i 90 anni di Jacques Delors, che punta a ridare una dimensione politica all'eurozona, con un Governo e un Parlamento comuni, e ad accrescere la legittimazione democratica dell'Unione europea;
    c) ad assumere ogni opportuna iniziativa tesa a progredire nell'unione politica dell'area euro di pari passo con le unioni bancaria, economica e di bilancio, onde evitare il progressivo allontanamento dei cittadini nei confronti delle politiche dell'Unione europea e scongiurare una deriva tecnocratica che cancelli, di fatto, lo spirito dell'Europa delle origini, comportando, tra l'altro, la progressiva perdita di sovranità dei singoli Stati nazionali;
    d) a promuovere e sostenere ogni iniziativa a livello europeo volta ad integrare la proposta di Hollande con un grande piano di investimenti, un New deal europeo, di dimensioni adeguate, approfittando dei bassi tassi di interesse e utilizzando la garanzia della Banca europea degli investimenti (Bei);
    e) a valutare la possibilità di determinare l'implementazione simultanea, in tutti i Paesi dell'eurozona, dei cosiddetti «Contractual agreements», vale a dire accordi bilaterali tra i singoli Stati e la Commissione europea, per cui le risorse necessarie per l'avvio di riforme, volte a favorire competitività del «sistema Paese» non rientrano nel calcolo del rapporto deficit/pil ai fini del rispetto del vincolo del 3 per cento, bensì rientrano nell'alveo dei cosiddetti «fattori rilevanti» per quanto riguarda i piani di rientro definiti dalla Commissione europea per gli Stati che superano la soglia del 60 per cento nel rapporto debito/pil;
    f) a rafforzare la posizione negoziale dell'Italia, in particolare attraverso iniziative tese ad aggregare gli interessi dell'area euro mediterranea dell'Unione;

   2) in merito all'esito del referendum svoltosi nel Regno Unito:
    a) a stimolare la riflessione delle istituzioni europee in merito al risultato dello scorso 23 giugno 2016, al fine di promuovere iniziative volte a cambiare politiche che hanno dimostrato il loro fallimento in termini di crescita economica e, di conseguenza, in termini di benessere sociale, partendo dagli interventi di cui al punto 1);
    b) a promuovere in seno all'Unione europea un confronto immediato e molto concreto, salvaguardando gli interessi dell'Italia, evitando di accettare posizioni non discusse in Parlamento;

   3) nell'ambito delle misure per affrontare la crisi migratoria e dei rifugiati, ad adottare ogni iniziativa volta a promuovere un'azione incisiva a livello europeo per fronteggiare il fenomeno migratorio, sollecitando con forza un impegno fattivo e responsabile degli Stati dell'Unione europea in linea con il Migration Compact, volto a:
    a) sollecitare un intervento decisivo dell'Unione europea per potenziare i controlli alle frontiere esterne, che fornisca adeguato sostegno agli Stati membri in prima linea, attraverso l'intensificazione dei controlli di frontiera sia in mare che a terra nel Mediterraneo meridionale, sul Mar Egeo e lungo la «rotta balcanica», anche con la creazione di una Guardia costiera e di frontiera europea;
    b) colmare le lacune nella gestione delle frontiere esterne, con particolare riferimento alle carenze nel funzionamento degli hotspot, per garantire l'identificazione, la registrazione e il rilevamento delle impronte digitali in maniera sistematica e completa, adottando misure per contrastare il rifiuto di registrazione;
    c) potenziare il sistema dei rimpatri, assicurando la ricollocazione e il rimpatrio dei migranti, e la costituzione di hotspot nei Paesi di provenienza, definendo un approccio comune europeo per la gestione del flusso dei rifugiati e dei migranti economici;
    d) offrire concretezza ed efficacia al piano d'azione Unione europea-Turchia, affinché la Turchia implementi effettivamente gli obiettivi del Piano e valutare tutte le possibilità esistenti per assicurare: la registrazione dei migranti; una maggiore capacità di intercettazione da parte della guardia costiera turca; l'accesso dei profughi sotto protezione temporanea ai servizi pubblici, inclusi l'educazione, la sanità e l'inserimento nel mercato del lavoro; la collaborazione con Bulgaria e Grecia al fine di prevenire la migrazione irregolare lungo i confini comuni terrestri; una maggiore cooperazione per quanto riguarda la riammissione dei migranti irregolari provenienti dalla Turchia. A tal fine, valutare la possibilità di introdurre meccanismi in grado di vincolare lo stanziamento di fondi alla garanzia che la stessa Turchia rispetti i diritti umani e i termini del patto;
    e) stipulare accordi economici bilaterali da parte dell'Europa con i paesi di origine e di transito per interrompere i flussi migratori e per il rimpatrio dei clandestini, anche attraverso lo sviluppo di una politica di cooperazione volta a sostenere lo sviluppo economico e l'occupazione in questi territori;
    f) fornire aiuti economici ai Paesi di origine e di transito legati ad un'efficace lotta alla migrazione clandestina e alle organizzazioni criminali che la sostengono;
    g) contribuire a migliorare le condizioni nei campi profughi, al fine di ridurre l'elevato numero di rifugiati che tentano di sbarcare in Europa alla ricerca di condizioni di vita migliori;
    h) assicurare la ricezione da parte degli Stati membri delle minoranze religiose perseguitate;
    i) continuare a perseguire un piano di accoglienza dei profughi in tutti i paesi europei in modo proporzionato in base alle loro dimensioni, popolazione e Pil;
    j) rivedere le clausole del Regolamento di «Dublino III» per coinvolgere tutti gli Stati dell'Unione europea nella gestione dei richiedenti asilo e dei migranti che varcano i confini europei, in particolare nelle attività di accoglienza e di identificazione, superando l'attuale principio del «Paese di primo approdo»;
    k) garantire un sistema che regoli la concessione del diritto di asilo secondo standard e procedure comuni in tutti i Paesi e il coordinamento nella raccolta delle domande dei richiedenti, per permettere agli aventi diritto di raggiungere i Paesi di accoglienza in modo sicuro, prevenendo ogni abuso del sistema con la presentazione di domande di asilo multiple da parte di una sola persona;
    l) neutralizzare i mezzi degli «scafisti», implementando le azioni volte alla distruzione e al sequestro di tutte le infrastrutture logistiche di trafficanti di esseri umani;
    m) avviare, non appena le condizioni lo consentiranno, la fase dell'operazione EUNAVFOR MED, che autorizza l'ispezione e il sequestro e la distruzione delle imbarcazioni, anche sul territorio libico, sospettate di essere utilizzate per il traffico illecito dei migranti o per la tratta di esseri umani, valutando attentamente, se ciò non fosse possibile, l'utilità del proseguimento a tempo indeterminato della attuale Fase 2.
(6-00251)
(Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate)  «Brunetta, Valentini, Occhiuto».


   La Camera,
   sentite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla riunione del Consiglio Europeo del 28 e 29 giugno 2016;
   premesso che:
    poco meno di quattro anni l'Unione europea e suoi Stati membri ricevevano il Premio Nobel per la Pace, poiché «per oltre sei decenni ha contribuito all'avanzamento della pace e della riconciliazione della democrazia e dei diritti umani in Europa»; nel comunicato del premio si leggeva: «oggi una guerra tra Germania e Francia sarebbe impensabile, ciò dimostra che con la reciproca fiducia nemici storici possono diventare partner. La Caduta del Muro ha reso possibile l'ingresso dei Paesi dell'Europa centrale e orientale così come la riconciliazione nei Balcani e il possibile ingresso della Turchia rappresentano un passo verso la democrazia». Infine: «il ruolo di stabilità giocato dall'Unione ha aiutato a trasformare la gran parte d'Europa da un continente di guerra a un continente di pace. Il lavoro dell'Unione europea rappresenta la “fraternità tra le Nazioni”, e costituisce una forma di “congressi di pace”»;
    il voto sulla «Brexit» ribadisce la sfiducia di milioni di cittadini europei nei confronti delle politiche europee del rigore e di austerity, che diventa rabbia popolare finanche a decidere per l'uscita dall'Unione europea come accaduto in Gran Bretagna, segnando un punto di non ritorno;
    tuttavia, il dato è più complesso, poiché non c’è soltanto la sfiducia nei confronti delle politiche europee ma più in generale nei confronti della politica tout court poiché ritenuta inadeguata di risolvere i legittimi problemi dei cittadini colpiti dalla crisi e di quelli che stanno progressivamente perdendo tutto: il lavoro, la tutela, la prospettiva per sé e per i propri figli. Accanto a questi si aggiungono coloro che le tutele le hanno raggiunte ma che soffrono di una profonda insicurezza per il futuro, ritengono che l'Europa possa mettere in discussione il proprio benessere. È in questo contesto che trovano terreno fertile le forze euroscettiche e populiste: alternativi alla «politica», agitano i problemi, cavalcano le paure;
    il dibattito sulla cosiddetta Brexit, indipendentemente dal suo malaugurato esito scaturito dalle urne britanniche lo sborso 23 giugno, è stato dominato da connotati fortemente nazionalistici e a tratti esplicitamente xenofobi, da un sentimento antitedesco e da un pericoloso senso di superiorità;
    lo stesso dibattito è, ahinoi, stato al centro delle tensioni politiche d'oltremanica. Sono molti i Paesi europei in cui circolano gli stessi veleni ideologici, le stesse paure indotte, gli stessi rigurgiti nazionalisti che hanno alimentato il consenso degli antieuropeisti britannici durante la campagna sul «Brexit» e i cosiddetti «populismi», ovvero le forze politiche trainate dai sentimenti di riscossa nazionale, avanzano ovunque all'interno dell'Unione europea;
    all'avanzare dei «populismi» si sono già sperimentate politiche concrete che vanno nella direzione della dissoluzione di quella «fraternità delle Nazioni» e che quindi minano già la conquistata pace, l'affermazione della democrazia e la tutela dei diritti umani sopra richiamati;
    oggi sorgono muri in tutta Europa. Come un tempo esisteva la Cortina di ferro, in Ungheria e Croazia oggi i muri assumono la forma fisica in rete metallica e filo spinato, mentre in Francia, Austria, Svezia e Germania vengono chiamati «momentanea sospensione di Schengen», che di fatto ripristinano le frontiere;
    nei mesi passati la Danimarca ha approvato una legge che priva i richiedenti asilo di denaro e oggetti eccedenti il valore di 10 mila corone (circa 1.350 euro) «per contribuire alle spese di mantenimento e alloggio». Analogo provvedimento è stato adottato dalla Svizzera, per cui la legge impone ai rifugiati di consegnare fino a 1.000 franchi svizzeri (circa 900 euro) dei loro beni per pagare le spese di accoglienza;
    mentre si alzano i muri per le persone altrettanto non può dirsi per i capitali, le banche, per il commercio e quindi le multinazionali. L'accordo di libero scambio Usa-Unione europea (TTIP), in via di definizione, mette a repentaglio gli standard alimentari e sanitari e la protezione dei lavoratori comunitari e viene trattato nella massima segretezza non coinvolgendo i cittadini europei e le istituzioni democratiche. Il sistema finanziario europeo presenta grossi difetti strutturali a partire dalla sua spropositata dimensione, patologicamente complesso e opaco, infine caratterizzato dalla centralità del debito, attraverso cui si riesce addirittura a creare denaro praticamente dal nulla, discostandosi sempre di più da quello che dovrebbe essere il suo obiettivo principale: promuovere la piena occupazione;
    se da un lato l'Unione europea chiude le sue frontiere, aumenta i controlli, installa telecamere, erige muri o attiva qualsiasi altro dispositivo di chiusura, dall'altro persegue nella sua dottrina iperliberista scandita dalle politiche di austerity;
    l'Unione europea, quindi, è sempre più vista da larghi strati della popolazione quantomeno «sorda» e «distante» dalle istanze dei suoi popoli e totalmente incapace di prendere una qualsiasi iniziativa riformatrice;
    le uniche azioni politiche degne di nota sono state invece marchiate con l'onta della vergogna, minando ancora di più la coesione tra i popoli europei e mettendo a rischio finanche la pace nel continente: la gestione della «crisi» greca, la crisi ucraina e infine l'accordo Unione europea-Turchia, solo per citarne alcune;
    quest'ultimo accordo (o pseudo tale, in quanto sul profilo giuridico deve considerarsi alla stregua di una decisione dei Capi di Stato e Governo e non un vero e proprio accordo dell'Unione europea) viola gravemente il diritto europeo e tradisce i fondamenti democratici e ispirati alla tradizionale tutela dei diritti umani in Unione europea e in Italia: quanto emerge dall'applicazione concreta di questo pseudo accordo è che in cambio di denaro si esternalizzano le frontiere dell'Unione europea chiudendo gli occhi sul rispetto dei diritti umani, sulla repressione delle libertà fondamentali, nonché sulla forte repressione anti-curda che il governo turco sta mettendo in piedi negli ultimi mesi, addirittura dimenticando le gravi responsabilità di quest'ultimo nel supporto a Daesh. Lo stesso modello di «accordo» con la Turchia si sta nei fatti applicando con le peggiori dittature del mondo: l'Egitto, l'Eritrea, il Sudan, la Somalia, il Gambia solo per citarne alcuni;
    occorre quindi un radicale cambiamento di rotta dell'Unione europea che vada nella direzione della riaffermazione dell'Europa come continente vocato alla pace e alla fratellanza tra le Nazioni e i suoi popoli, ispirato alla protezione dei diritti umani e alla solidarietà, che promuova il benessere dei suoi cittadini, orientato verso la giustizia sociale e non alla disuguaglianza come oggi accade, per cui è necessario proporre in sede di Consiglio europeo delle proposte che diano il senso immediato un nuovo rinnovato patto tra i popoli d'Europa e le sue istituzioni,

impegna il Governo:

   a richiedere, stanti gli effetti di destabilizzazione che comporta, la revisione delle norme del cosiddetto bail-in e contemporaneamente ad assumere iniziative per una moratoria dell'applicazione del bail-in finché non entrerà in vigore la garanzia europea sui depositi, e comunque fino al 2018, al fine di prevedere una fase di transizione nell'applicazione delle nuove regole;
   a porre con forza il tema della revisione del fiscal compact, attivando ogni iniziativa finalizzata alla convocazione di una Conferenza europea per definirne le necessarie modifiche, avviando una seria riflessione sul ruolo di indipendenza della Banca centrale europea in previsione della revisione del proprio statuto che dovrebbe includere la facoltà, seppure a certe condizioni, di prestare denaro direttamente ai governi, rimuovendo l'assurdità per cui è l'unica Banca centrale del mondo cui è vietato di farlo, quindi a proporre una graduale radicale riforma del sistema finanziario europeo;
   a proporre una riforma federale del bilancio dell'Unione europea e l'istituzione di un bilancio interno dell'Eurozona finalizzato a politiche di contrasto alla disuguaglianza e alla povertà a partire dalla proposta, già avanzata nelle sedi nazionali e europee, di un sussidio europeo di disoccupazione e al finanziamento di un piano di investimenti pubblici anche con la possibilità di emettere eurobond;
   ad adoperarsi per una svolta strategica, coinvolgendo in primis i Paesi dell'Eurozona, per l'adozione di misure concrete per ampliare il processo decisionale europeo in senso democratico attraverso una istituzione che sia direttamente espressione della volontà dei cittadini;
   ad avviare, in assenza delle necessarie correzioni ai Trattati, allo statuto della BCE e all'agenda di politica economica dell'Eurozona, una riflessione senza tabù su un «piano B» per superare in via cooperativa e accompagnata dalla BCE l'attuale assetto monetario europeo, insostenibile sul terreno economico, sociale e di finanza pubblica, in quanto fondato sulla svalutazione del lavoro;
   a proporre con forza, con riferimento al TTIP, la sospensione del negoziato al fine dell'apertura di un processo democratico che permetta un'analisi puntuale ed una valutazione dei testi negoziali e che assicuri che le politiche adottate siano nel pubblico interesse; che coinvolga il Parlamento europeo e venga dibattuto nei parlamenti nazionali e che includa le organizzazioni della società civile, i sindacati e i gruppi portatori dei diversi interessi (stakeholder);
   a sostenere la revoca dell'accordo Unione europea-Turchia per contrarietà al diritto europeo, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 10, terzo comma, della Costituzione italiana e più in generale ai principi fondamentali della nostra civiltà giuridica e della nostra tradizione democratica e a promuovere l'apertura immediata di corridoi umanitari di accesso in Europa per garantire «canali di accesso legali e controllati» attraverso i Paesi di transito ai rifugiati che scappano da persecuzioni, guerra e conflitti per mettere fine alle stragi in mare e in terra, e quindi debellare il traffico di esseri umani.
(6-00252) «Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini».


   La Camera,
    sentite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla riunione ordinaria del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2016, visto l'ordine del giorno della riunione che prevede la discussione all'indomani del Referendum del Regno Unito, misure per affrontare la crisi migratoria e dei rifugiati, elementi di rilievo in tema di occupazione, crescita e investimenti ed infine le relazioni esterne dell'Unione,
   premesso che:
    nel referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea, tenuto il 23 giugno 2016, promosso dal partito conservatore inglese e dall'ormai ex-premier David Cameron in occasione della campagna elettorale mirante alla sua rielezione, il 51,9 per cento dei votanti si sono espressi per l'uscita dall'Unione europea;
    la vittoria del leave, una vittoria reale dato che il 72,2 per cento, pari a quasi 34 milioni di persone, ha partecipato al voto, sancisce il fallimento delle politiche comunitarie volte all'austerità e all'egoismo degli Stati membri, incapaci di essere una comunità. A nulla è valso al Governo di Cameron le deroghe e le condizioni di favore che era riuscito ad ottenere dal Consiglio europeo di febbraio su quattro principali ambiti (governance economica, competitività, sovranità, prestazioni sociali e libera circolazione delle persone), come pure gli altri opt-out ottenuti negli anni. Appare pertanto evidente come la scelta dell'Unione europea di puntare sull'austerità, di prediligere politiche a favore delle banche e della finanza invece di azioni a sostegno e beneficio della popolazione sia deleteria e perdente, riuscendo solamente ad allontanare i cittadini europei dall'Unione. In questo contesto è necessario promuovere delle radicali modifiche sia di singole politiche che a livello istituzionale;
    l'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (TUE) prevede che ogni Stato membro possa decidere di recedere dall'Unione. A tale scopo lo Stato in questione notifica tale intenzione al Consiglio europeo che ne definisce gli orientamenti e, sulla base di precisi procedimenti, negozia e conclude un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione;
    la definizione di politiche migratorie certe e credibili diviene ogni giorno più pressante ed irrinunciabile in ragione del continuo aggravarsi della situazione internazionale, come dimostrano i dati forniti dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) che quantificano in oltre un milione di migranti giunti nell'Unione europea nel 2015, superando di quattro volte il numero registrato nel 2014, senza peraltro accennare a miglioramenti;
    il crescere dei flussi dei rifugiati e richiedenti asilo è dovuto in larga parte all'incapacità della comunità internazionale di dare una soluzione a conflitti complessi, quali in primo luogo in Siria e Libia, associati alla destabilizzazione di altri Stati di notevole rilevanza geopolitica;
    la Commissione europea, con la pubblicazione nel maggio e nel dicembre 2015 di due comunicazioni, ha adottato l'agenda europea sulla migrazione, evidenziando l'esigenza di una migliore gestione della migrazione e sottolineando al contempo come quella migratoria sia una responsabilità condivisa. In particolare il pacchetto approvato si concentra su 4 ambiti: ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare, salvare vite e garantire la sicurezza delle frontiere esterne, definire una forte politica in materia di asilo e definire una nuova politica di migrazione legale;
    attraverso due successive decisioni del Consiglio giustizia e affari interni e del Consiglio europeo, nel corso del 2015 si è stabilito di ricollocare 160.000 richiedenti asilo dai Paesi maggiormente sottoposti alla pressione migratoria verso quelli con maggiori disponibilità o meno coinvolti dai flussi. In particolare, il 25 giugno 2015 il Consiglio europeo ha stabilito che tutti gli Stati membri partecipassero al reinsediamento di 20.000 persone bisognose di protezione internazionale. Il successivo 20 luglio 2015 il Consiglio ha adottato le conclusioni che dettano le specifiche del ricollocamento e la divisione delle quote per paese, sulla base di criteri oggettivi e numerici, che poco tengono in considerazione la componente umana delle migrazioni stesse. Ad alcuni mesi dalle predette decisioni sulle ricollocazioni, già di per se insufficienti, i numeri dei richiedenti asilo effettivamente ricollocati sono del tutto irrisori;
    nel piano d'azione congiunto tra l'Unione europea e la Turchia, più volte rivisto e ridiscusso al fine di rafforzare le frontiere esterne dell'Unione nel contrastare l'arrivo di migranti, incluso quelli che non necessitano di protezione internazionale, e al contempo ad aiutare la Turchia nella gestione dell'emergenza rifugiati. Si è stabilito di far rientrare, a spese dell'Unione europea, tutti i nuovi migranti irregolari che hanno attraversato la cosiddetta «rotta balcanica»; far si che, per ogni siriano che la Turchia riammette dalle isole greche, un altro siriano sia reinsediato dalla Turchia negli Stati membri dell'Unione europea, nel quadro degli impegni esistenti; accelerare l'attuazione della tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti con tutti gli Stati membri in occasione della soppressione dell'obbligo del visto per i cittadini turchi al più tardi entro la fine del giugno 2016; accelerare l'erogazione, per assicurare finanziamento di una prima serie di progetti entro la fine di marzo, dei 3 miliardi di euro inizialmente stanziati e prendere una decisione in merito a un ulteriore finanziamento destinato allo strumento per i rifugiati siriani; prepararsi alla decisione di aprire quanto prima nuovi capitoli dei negoziati, di adesione sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2015; collaborare con la Turchia in eventuali sforzi comuni volti a migliorare le condizioni umanitarie all'interno della Siria in modo da consentire alla popolazione locale e ai rifugiati di vivere in zone più sicure;
    con la comunicazione n. 197 del 6 aprile 2016 «Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa», la Commissione europea ha avviato il difficile processo di revisione del sistema «Dublino» per le richieste di asilo che deve venire incontro alle richieste di sostenibilità ed equità degli Stati membri maggiormente esposti alle pressioni migratorie (Italia e Grecia in prima linea), assicurare la ripartizione delle responsabilità con nuovi meccanismi correttivi, limitare il cosiddetto «asylum shopping» riducendo i fattori che attirano le persone in un numero ristretto di Stati membri, scoraggiando e sanzionando i movimenti secondari irregolari. La proposta non mette, in discussione il principio dello «stato di primo approdo», ovvero la competenza del primo stato di entrata sulle domande di asilo nonostante proponga alcuni correttivi in caso vi sia una pressione eccessiva su alcuni Paesi;
    con quattro diverse proposte (COM(2016) 142 final; COM(2016) 236 final; COM(2016) 279 final; COM(2016) 277 final) la Commissione europea ha proposto la liberalizzazione dei visti per, rispettivamente, Georgia, Ucraina, Turchia e Kosovo;
    negli ultimi studi pubblicati e condotti al fine di valutare l'opportunità di liberalizzare i visti, la stessa Commissione europea ha sottolineato che né la Turchia né il Kosovo sono riusciti a raggiungere tutti i requisiti che l'Unione aveva posto agli stessi come necessari al fine di ottenere il nulla osta alla liberalizzazione. Appare pertanto singolare che nonostante la stessa istituzione certifichi ufficialmente il non rispetto di tutte le condizioni necessarie alla liberalizzazione, proponga comunque di continuare l’iter delle suddette proposte;
    gli Stati per cui la Commissione ha richiesto la liberalizzazione dei visti sono da considerarsi Paesi a democrazia debole, con istituzioni democratiche instabili e giovani, che con facilità potrebbero sfociare nel centralismo. Al contempo, i suddetti studi rilevano alti livelli di corruzione, infiltrata a tutti i livelli sia nel settore pubblico e governativo, che comunemente diffusa. Al contempo testimonianze ed analisi riportano anche una situazione complessa sotto il profilo della tutela dei diritti e dei diritti umani in particolare;
    l'abolizione dei visti come proposta attualmente dalla Commissione europea rischia pertanto di lanciare un segnale fraintendibile per ciò che concerne la posizione dell'Unione in tema di sostegno e tutela dei valori democratici, dello stato di diritto e dei diritti umani, oltre a far perdere il controllo sul fenomeno migratorio irregolare e di diffondere le reti criminali che lo alimentano, oltre che favorire il transito irregolare e del tutto illegale, senza più alcun controllo esterno, nel territorio dell'Unione europea;
    il Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP), è un accordo commerciale di libero scambio in corso di negoziato dal 2013, tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea. Per quest'ultima è la Commissione europea che è stata designata quale negoziatrice a norma dei Trattati. L'obiettivo del TTIP è quello di creare la più grande area di libero scambio esistente integrando i due suddetti mercati, riducendo i dazi doganali e rimuovendo in una vasta gamma di settori le barriere non tariffarie, al fine di rendere possibile la libera circolazione delle merci, facilitare gli investimenti e l'accesso ai rispettivi mercati dei servizi e degli appalti pubblici. Da notizie di stampa si apprende che ci sarebbe un interesse a chiudere l'accordo negoziale entro l'anno in corso;
    a seguito dell'aggravarsi della crisi ucraina, alcuni Stati tra cui l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno adottato sanzioni nei confronti della Federazione russa. In risposta il 7 agosto 2014 le autorità russe hanno disposto un embargo annuale su diverse tipologie di prodotti agroalimentari provenienti da Unione europea, USA, Australia, Canada e Norvegia. Il nostro Paese risulta il terzo più danneggiato dell'Unione europea e le conseguenze riguardano non solo le mancate esportazioni, ma indeboliscono la struttura della rete commerciale e della distribuzione, con conseguente chiusura di aziende e perdita di occupati;
    attualmente risultano ancora in essere sanzioni nei confronti della Russia, con pesanti conseguenze sul made in Italy stimate in oltre 1,5 miliardi di euro, una riduzione delle esportazioni pari a circa 1,25 miliardi di euro, che interessa in modo sostanziale il settore agroalimentare comportando un danno gravoso;
   la «Strategia per il mercato unico digitale» (COM(2015)192) presentata dalla Commissione UE si fonda su 3 pilastri: 1) migliorare l'accesso ai beni e servizi digitali in tutta Europa per i consumatori e le imprese; 2) creare un contesto favorevole e parità di condizioni affinché le reti digitali e i servizi innovativi possano svilupparsi; 3) massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale;
    la strategia si compone di 16 iniziative chiave, tra cui riveste un ruolo peculiare la proposta di creare un quadro normativo a livello europeo sul diritto d'autore in grado di affrontare in maniera efficace le sfide proposte dalla rivoluzione digitale. Al contempo, risultano di particolare rilievo la proposta di regolamento volta a garantire la portabilità transfrontaliera dei contenuti nel mercato interno e la proposta di direttiva di riforma della disciplina in materia di commercio elettronico che si propone, tra le altre cose, di agevolare il commercio elettronico transfrontaliero all'interno dell'Unione. Egualmente significativa la proposta della Commissione tesa a rafforzare le tutele legislative in favore dei consumatori digitali con un focus particolare sui contratti con i consumatori per la fornitura di contenuti digitali e il commercio elettronico, così come la revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi (2010/13/UE) rispetto alla quale la Commissione ha, nelle scorse settimane, presentato una prima bozza. Infine, tra le iniziative in via di definizione da parte della Commissione vi è la proposta di «ridurre gli oneri amministrativi che derivano alle imprese dai diversi regimi IVA affinché anche i venditori di beni materiali verso altri paesi possano trarre vantaggio dal meccanismo elettronico di registrazione e pagamento unici; con una soglia di IVA comune per sostenere le start-up più piccole che vendono online»;
    la decisione del Regno Unito di uscire dall'Unione europea avrà anche ripercussioni nel prossimo vertice Unione europea-Nato previsto a Varsavia. La storica influenza filo Usa di Londra esercitata in questi anni dentro la Unione europea – si pensi all'avversione angloamericana alla strutturazione di un Esercito europeo – porrà nuovi problemi di relazione tra i Paesi dell'Europa continentale con gli alleati dell'area atlantica. Lo stesso presidente Barack Obama, prima del voto sulla «Brexit», aveva messo in guardia dei pericoli inerenti l'abbandono dell'Unione europea da parte del Regno Unito in termini di efficacia nella politica di contrasto alla minaccia terroristica e del riproporsi di tensioni intraeuropee che l'esistenza stessa dell'Unione era stata capace di escludere per la prima volta nella storia europea dalla fine della IIa guerra mondiale ad oggi;
    l'Alleanza Atlantica viveva già un momento estremamente delicato in merito alle tensioni e minacce sia sul fianco est che sul fianco sud della Nato. Dal «fianco est» la stessa scelta di tenere il vertice a Varsavia può essere percepita dalla Russia come dimostrazione che l'agenda dell'Unione europea e Nato hanno messo questo fronte come il principale sul quale impegnarsi. La permanente instabilità in Ucraina, le condizioni per un negoziato di pace tra il Governo ucraino e le regioni secessioniste, delineate con l'accordo Minsk II, sembrano ancora difficili da soddisfare. Ciò conferisce al conflitto ucraino un profilo di «conflitto congelato» ai confini dell'Europa – che si associa alla perdurante instabilità della stessa scena politica di Kiev. Tale situazione costituisce un fattore permanente di attrito con la Russia, con la quale da due anni perdura un rapporto segnato da tensioni e provocazioni che è ormai in parte indipendente dalla situazione in Ucraina. Non aiutano infatti le reiterate esercitazioni militari della Nato a ridosso dei confini della Federazione delle Repubbliche Russe, né i progetti di riarmo (vedi lo scudo antimissile) dello stesso fianco orientale dell'Alleanza; negli ultimi mesi gli Alleati sembravano aver raggiunto, con più o meno convinzione, una convergenza di massima sulla necessità di rivitalizzare il dialogo con Mosca. Lo svolgimento, lo scorso 20 aprile, di un Consiglio Nato-Russia dopo circa due anni di sospensione del foro multilaterale fondato nel 2002 a Pratica di Mare ne è stato un primo timido segnale, seguito dalla notizia della preparazione di un altro incontro prima dell'estate. Ciò che viene considerato come «misure di rassicurazione» decise nell'ambito del «Readiness Action Plan» adottato due anni fa al Vertice del Galles per i paesi baltici e gli ex membri del Patto di Varsavia oggi nella Nato, sono percepiti da Mosca come attività aggressive. Hanno infatti questo duplice e opposto segnale l'esercitazioni su larga scala sul «fianco est», l'irrobustimento quantitativo della forza di reazione rapida alleata (enhanced – Nato Reponse Force – eNRF) e dell'istituzione della Very rapid Joint Task Force (VJTF) ovvero la «punta di lancia» alleata in grado di intervenire in 48-72 ore. Non è rassicurante per Mosca il dispiegamento della nuova brigata corazzata americana che verrà schierata in Europa grazie all'aumento degli stanziamenti per la «European Reassurance Initiative 2017». Sono apparse insufficienti le parole del Rappresentante permanente statunitense Lute, che la definisce una presenza «continua, persistente e a rotazione» (e non, quindi, permanente);
    sul «fianco sud», il permanere e l'aggravarsi dei flussi migratori sta mettendo in pericolo la tenuta stessa dell'Unione europea, con il conseguente rischio di coesione stessa della Nato. La crisi migratoria è diretta conseguenza di conflitti e tensioni di cui sono indubbie le responsabilità delle potenze europee e della Nato avendo esse «esportato» negli ultimi 30 anni ogni genere di guerra, destabilizzando intere aree. Dalla Libia alla Siria, senza dimenticare la distruzione dell'Iraq e dell'Afghanistan, si è finito per favorire ed alimentare il terrorismo internazionale di matrice islamica che ha colpito più volte l'Europa, e richiedono da parte occidentale una risposta articolata che non si può ridurre all'elemento militare;
    appare infine inaccettabile, anche e alla luce della grave crisi economica e sociale che sta letteralmente disgregando la Unione europea, lo sforzo per potenziare la capacità di difesa dei Paesi europei, dando seguito alla decisione del Vertice di Newport tesa a portare al 2 per cento del Pil le spese nazionali per il settore della difesa,

impegna il Governo:

   a) a promuovere una riflessione sulla sostanziale ed incontrovertibile inadeguatezza delle politiche promosse, degli interessi tutelati e dell'impianto istituzionale dell'Unione europea nel rispondere alle necessità e ai bisogni reali dei cittadini europei innescando in tal modo il rifiuto dell'unità e della messa in comunione delle politiche;
   b) a ridiscutere l'approccio e l'impegno dell'Unione sui temi sociali, economici ed occupazionali abbandonando politiche apertamente depressive in favore di azioni volte a favorire una crescita inclusiva, atta a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei cittadini europei attraverso politiche occupazionali incisive, che mirino in primo luogo a combattere la disoccupazione giovanile e alla creazione di posti di lavoro ad alto potenziale di conoscenza, migliorare l'accesso e le politiche di welfare, promuovere azioni di sostegno al reddito quali l'istituzione del reddito di cittadinanza, nonché di salari dignitosi attraverso la previsione di un salario minimo, come ogni altra misura idonea a sconfiggere l'oramai insostenibile livello di disuguaglianza sociale;
   c) a sostenere una rapida e sostanziale revisione dei Trattati e contestualmente a intraprendere ogni iniziativa volta a ridiscutere il patto di stabilità e crescita e gli stringenti vincoli posti dal fiscal compact, in primo luogo l'anacronistico e deleterio vincolo del 3 per cento nel rapporto deficit-PIL;
   d) ad assumere iniziative per sostituire target basati su strumenti obsoleti quale il PIL con obiettivi macroeconomici e sociali basati su indicatori che tengano conto del benessere equo e sostenibile dei cittadini e che siano capaci di misurare lo sviluppo economico integrando nella analisi dei fattori ambientali e sociali che mirino a rilanciare l'economia, all'aumento dell'occupazione e in generale ad un miglioramento del benessere diffuso dei cittadini europei e del welfare;
   e) a promuovere l'uso di strumenti, inclusi fiscalità e bilancio condivisi, atti a costituire un'unione economica e che si giovi di azioni di politiche economiche convergenti;
   f) a promuovere azioni miranti ad accrescere la legittimazione democratica dell'Unione europea ed in questo contesto a favorire un coinvolgimento attivo e sostanziale dei parlamenti nazionali sia nella definizione delle politiche poste a fondamento dell'Unione, che nella formazione della normativa europea, inclusa la revisione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In questo contesto è necessario favorire un generale e sostanziale miglioramento in chiave democratica dell'Unione europea e delle sue istituzioni, sostenendo in questo contesto anche la necessità di sviluppare strumenti di democrazia diretta adeguati all'Unione;
   g) ad attivarsi affinché vi sia completo e totale rispetto delle scelte e della volontà popolare da parte dei Governi degli Stati membri, nelle rispettive sedi istituzionali europee, qualunque esse siano, in particolare ove espressa in maniera chiara e inconfutabile, in coerenza con il principio cardine che la sovranità risiede nel popolo;
   h) a impegnarsi al fine di salvaguardare, nel contesto delle complesse negoziazioni richieste al fine della formale uscita del Regno Unito dall'Unione, affinché siano protetti e rispettati gli interessi ed i diritti dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che attualmente vi risiedono, lavorano, studiano o svolgono qualsivoglia attività;
   i) a richiedere immediata attuazione delle decisioni del Consiglio che hanno stabilito il ricollocamento di un totale di 160.000 migranti al fine di ottenere una più equa ripartizione del peso della crisi migratoria e dei richiedenti asilo tra gli Stati membri dell'Unione europea, rivedendo al contempo i criteri di selezione dei migranti da ricollocare e ampliando le metodologie sottostanti la scelta dei paesi di destinazione al fine di contemperare necessità di carattere personale, umano e sociale oltre che economico;
   j) a subordinare l'attivazione, la gestione e l'esistenza dei centri, o approcci, hotspot, all'effettiva attuazione delle ricollocazioni dei richiedenti asilo;
   k) ad adoperarsi affinché la revisione dell'Accordo «Dublino III» (regolamento n. 604/2013) includa la cancellazione del principio dello stato di primo approdo e sia parte di una strategia europea più ampia di politiche comuni sull'immigrazione, volta anche a creare canali legali e protetti che permettano ai migranti e richiedenti asilo di raggiungere l'Unione europea, istituendo anche strutture sicure, gestite in ottemperanza dei diritti umani e del diritto internazionale, nei paesi di transito;
   l) a promuovere azioni coordinate volte a combattere le radici e le motivazioni alla base dei flussi migratori, combattendo l'instabilità politica ed economica, le violazioni dei diritti umani e la povertà;
   m) a opporsi alla conclusione di qualsiasi ulteriore accordo con la Turchia, incluso quello promosso nell'ultimo vertice, a sospendere il processo di liberalizzazione dei visti, ad interrompere gli aiuti economici già in essere, sino a che la Turchia non rispetti pienamente ed interamente i diritti umani stabiliti dalle convenzioni internazionali siglate per il loro rispetto incluso l'articolo 38 della direttiva 2013/32/UE sia nei confronti dei migranti che dei cittadini turchi, cessi qualsiasi tipo di violenza nei confronti delle minoranze (religiose, linguistiche etc.), ripristini integralmente la libertà di stampa e prenda una chiara posizione nel confronti del terrorismo internazionale e del problema dei foreign fighter acconsentendo tra l'altro ad una missione dell'Unione europea in ambito PSDC tesa al monitoraggio della frontiera turco/siriana al fine di assicurare che si fermi il passaggio di combattenti, ed infine sia garantita piena libertà di espressione e di manifestazione delle idee;
   n) ad assumere iniziative per condizionare l'erogazione dei tre miliardi di euro di aiuti alla Turchia per i rifugiati alla effettiva e dignitosa accoglienza degli stessi e a contrastare efficacemente il traffico di esseri umani e le organizzazioni criminali che lo gestiscono;
   o) a opporsi, fino alla completa risoluzione dei problemi legati ai diritti umani, allo stato di diritto e di legalità e al controllo del territorio e delle frontiere, alla proposta di liberalizzazione dei visti per i cittadini di Georgia, Kosovo, Ucraina e Turchia come recentemente proposto dalla Commissione europea;
   p) ad adoperarsi per il riconoscimento del TTIP come trattato misto, sostenendo con ogni mezzo la necessità che i Parlamenti nazionali si possano esprimere prima che entri in vigore;
   q) a sostenere con ogni mezzo la necessità di espungere dal TTIP la previsione di clausole «isds» o similari, inclusa qualsivoglia tipologia di corte arbitrale, massimizzare la tutela ambientale, della salute e dell'informazione del consumatore, proteggere il made in Italy e le eccellenze del nostro Paese in ogni settore;
   r) a promuovere e sostenere iniziative finalizzate alla revoca del reiterato regime di sanzioni alla Russia per evitare che vengano colpiti ancora più duramente gli interessi nazionali e ad attivarsi nelle competenti sedi europee affinché possano gettarsi le basi per la creazione di una sempre più stretta e efficace collaborazione e cooperazione tra i servizi di intelligence che comprendano anche la Federazione russa, in funzione di prevenzione e contrasto a fenomeni terroristici;
   s) ad adottare in sede europea ogni iniziativa utile volta a giungere ad una revisione del quadro normativo europeo in materia di diritto d'autore che tenda ad una sempre maggiore armonizzazione sostanziale degli istituti relativi valorizzando e rafforzando le eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi, in particolare quando risultano funzionali al progresso della ricerca scientifica e tecnica ed all'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti quali il diritto di critica e discussione;
   t) ad adottare in sede europea ogni iniziativa utile volta a rafforzare la protezione dei consumatori negli scambi digitali, rafforzando per tal via il commercio elettronico definendo norme di protezione omogenee negli scambi offline e online;
   u) ad adottare in sede europea ogni iniziativa utile volta ad addivenire a una riforma del sistema dei media audiovisivi che valorizzi la produzione di contenuti europei e ponga le imprese dell’internet economy europee in grado di competere con gli OTT d'oltreoceano;
   v) ad adottare in sede europea ogni iniziativa utile volta a favorire una revisione complessiva del sistema fiscale a livello europeo per le società operanti su internet e, in particolare gli «Over The Top» al fine di contrastare efficacemente l'elusione fiscale e prevenire fenomeni distorsivi della concorrenza nel mercato unico;
   w) nel considerare esaurite le motivazioni dell'adesione italiana alla Nato, ad operare conseguentemente nell'ambito del Consiglio contro il rafforzamento della cooperazione UE-Nato.
(6-00253) «Battelli, Luigi Di Maio, Fraccaro, Baroni, Petraroli, Vignaroli, Manlio Di Stefano, Frusone, Castelli».


   La Camera,
   udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla riunione del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2016;
   premesso che:
    il risultato del referendum che ha decretato l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea è un segnale importante della disaffezione dei cittadini europei da questa Europa e come tale non va sottovalutato;
    l'Unione, così come attualmente configurata e operante, è assai lontana dall'idea dei padri fondatori, che sognavano un'unificazione politica e sociale del continente europeo che potesse scongiurare future guerre e cementare una comunione di ideali tra i suoi abitanti;
    nell'attuazione pratica, tuttavia, l'Unione europea non funziona e non ha mai funzionato a causa di una pessima gestione, che l'ha resa schiava di una tecnocrazia che ha schiacciato i popoli, l'ha sottomessa al primato della finanza sulla politica, l'ha resa vittima dello strapotere delle banche e delle lobbies dei poteri forti, l'ha esposta al gigantismo della Germania;
    bisogna prendere atto del fatto che il risultato della consultazione sulla cosiddetta Brexit porta con sé il rischio della disarticolazione dell'intero progetto europeo e non vanificarlo, agendo, piuttosto, nel senso di rifondare l'Europa e le regole che la governano;
    a tal fine occorre riscrivere i Trattati istitutivi e tutti quelli di maggiore rilevanza, garantendo attraverso di essi il pieno rispetto dei fondamenti della democrazia, il primato dei popoli sulle esigenze finanziarie, il rispetto e la tutela delle capacità economiche e produttive delle singole Nazioni e la gestione unitaria di servizi strategici come l'energia o la difesa;
    la notizia dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea ha determinato già nella prima giornata un crollo delle borse finanziarie dell'eurozona, e gli analisti prevedono che l'effetto depressivo sui mercati non si esaurirà in tempi brevi;
    i rischi che si paventano in ordine alla solvibilità del nostro sistema bancario a fronte di tali forti oscillazioni sta mettendo a rischio, ancora una volta, i nostri risparmiatori;
    pur essendo tali rischi palesemente prevedibili, alcuna contromisura è stata messa in atto almeno come azione cautelativa prima che fosse ufficiale la notizia dell'abbandono britannico, e anche ora il Governo sembra non avere gli strumenti per intervenire, ancora una volta ingessato proprio dai vincoli che impone l'unione finanziaria di un'Europa in disfacimento;
    all'ordine del giorno della riunione dei prossimi 28 e 29 giugno vi è anche la questione della migrazione, con particolare riferimento alla situazione nel Mediterraneo centrale, della cooperazione con i Paesi terzi di origine e di transito, all'attuazione della dichiarazione Unione europea-Turchia del 18 marzo 2016 e alla chiusura della rotta dei Balcani occidentali;
    a fronte dell'asserita chiusura della rotta balcanica, gli arrivi di immigrati clandestini sulle nostre coste meridionali non accennano a fermarsi e, anzi, hanno ripreso con maggiore attività proprio nelle ultime settimane;
    in base ai dati del Ministero dell'interno relativi al primo trimestre di quest'anno, infatti, i migranti sbarcati sulle nostre coste hanno fatto registrare un incremento del 58 per cento rispetto allo stesso periodo del 2015;
    tra i percorsi più battuti dalle organizzazioni criminali per giungere in Europa attraverso la «porta» dell'Italia continua a figurare in primissimo luogo la Libia, insieme all'Egitto;
    secondo i programmi dell'Unione, quest'anno avrebbe dovuto segnare la svolta nelle politiche migratorie europee attraverso il piano dei ricollocamenti, arrivando finalmente ad alleggerire anche la pressione migratoria che pesa sull'Italia, che avrebbe dovuto poter trasferire almeno quarantamila richiedenti asilo negli altri Stati membri della Unione europea;
    il fallimento di tale piano, come anche quello di tutte le altre iniziative messe in campo dall'Europa per fronteggiare l'emergenza immigrazione uno dei punti più significativi della scarsa condivisione che esiste nell'Unione europea, nella pratica lontana come non mai dal principio del burden sharing che dovrebbe invece, rappresentare uno dei suoi capisaldi;
    in questo quadro, la temporanea sospensione degli accordi di Schengen da parte di Danimarca, Francia, Germania, Austria, Norvegia e Svezia, ha segnato un punto di svolta, mostrando con palese evidenza quanto la risposta dell'Unione europea alle sfide poste dalla questione migratoria sia stata fin qui assolutamente inadeguata;
    continua, infatti, a mancare una risposta che affronti il fenomeno nel suo insieme attraverso alcune linee strategiche che dovrebbero essere prioritariamente incentrate sulla difesa dei suoi confini esterni, su misure di politica estera, di cooperazione e di internazionalizzazione nei confronti di un'area del continente africano e asiatico che comprenda tutti gli Stati interessati da una più o meno massiccia pressione migratoria verso l'Unione, e, infine, una profonda riforma della gestione interna delle problematiche derivanti dall'arrivo degli immigrati, primo tra tutti il concetto di Paese di primo ingresso come codificato nei regolamenti di Dublino,

impegna il Governo:

   a chiedere le dimissioni del Presidente Juncker e di tutta la Commissione europea;
   a promuovere l'avvio di un nuovo processo di integrazione europea, volto a realizzare istituzioni che siano effettivamente rappresentative dell'espressione della volontà popolare;
   in tale ambito, ad agire affinché l'Italia mantenga la propria sovranità e l'autonomia delle proprie scelte;
   a sostenere, per quanto di competenza, un procedimento parlamentare di riforma della Costituzione che introduca in essa una norma che consenta ai cittadini di esprimersi in tutte le questioni che attengono la difesa della sovranità nazionale;
   ad adottare con urgenza le iniziative, anche normative, necessarie a proteggere i risparmiatori italiani dai rischi finanziari derivanti dall'uscita del Regno Unito dall'Unione europea;
   a favorire la riforma dei meccanismi di gestione del fenomeno migratorio, affinché la stessa sia affrontata secondo il principio del burden sharing e per impedire le iniziative sin qui assunte da parte di alcuni Stati membri atte a limitare la libera circolazione nell'Unione;
   a promuovere l'adozione di procedure uniformi su tutto il territorio europeo per quanto attiene alla gestione delle richieste d'asilo e all'espulsione dei migranti economici irregolari, nonché a proseguire le iniziative volte al potenziamento delle frontiere esterne dell'Unione, nel quadro di una strategia unitaria di contrasto alle migrazioni irregolari;
   a proseguire nell'azione volta a realizzare accordi con le autorità libiche che possano ridurre considerevolmente le partenze di migranti dalle coste di quel Paese;
   a sollecitare la rapida conclusione degli accordi di riammissione tra Unione europea e i Paesi di provenienza dei migranti, al fine di rendere più agevoli le procedure di rimpatrio di coloro che non hanno diritto a misure di protezione, e ad applicare le stesse in ambito nazionale.
(6-00254) «Rampelli, Cirielli, La Russa, Maietta, Giorgia Meloni, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro».


   La Camera,
   premesso che:
    nella riunione del 28 e 29 giugno, il Consiglio europeo prevede nei punti all'ordine del giorno l'esito del referendum sulla permanenza o l'uscita del Regno Unito del 23 giugno 2016;
    nella «Decisione del Consiglio sulle disposizioni specifiche relative alla gestione efficace dell'unione bancaria e delle conseguenze di una maggiore integrazione della zona euro» del 19 febbraio 2016 si sottolineava che «i trattati prevedono l'impegno da parte degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, diversi da quelli che non hanno l'obbligo di adottare l'euro o usufruiscono di un'esenzione, a compiere progressi tesi a soddisfare le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica» e che «Le istituzioni dell'Unione, insieme agli Stati membri, faciliteranno la coesistenza di prospettive diverse all'interno del quadro istituzionale unico, assicurando coerenza, l'efficace funzionamento dei meccanismi dell'Unione e l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati, nonché la parità di condizioni e l'integrità del mercato interno»;
    in relazione al codice unico europeo si prevede che «potranno rendersi necessarie disposizioni specifiche all'interno del codice unico europeo e di altri strumenti pertinenti, preservando la parità di condizioni e contribuendo alla stabilità finanziaria». Inoltre si prevede che «conformemente ai trattati, tutti i membri del Consiglio partecipano alle sue deliberazioni, anche nei casi in cui non tutti i membri hanno diritto di voto. Le discussioni informali di un gruppo di Stati membri rispettano i poteri del Consiglio e le prerogative delle altre istituzioni dell'Unione europea.»;
    per quanto concerne la competitività, l'instaurazione di un mercato interno nel quale sia assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali è un obiettivo fondamentale dell'Unione europea. Al fine di garantire tale obiettivo e creare crescita e posti di lavoro, l'Unione europea deve accrescere la competitività, in linea con quanto indicato nella dichiarazione del Consiglio europeo sulla competitività;
   le competenti istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri faranno tutto il possibile per attuare pienamente e rafforzare il mercato interno, nonché adattarlo per stare al passo con il contesto in evoluzione. Allo stesso tempo, le competenti istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri adotteranno misure concrete per legiferare meglio, un fattore essenziale per realizzare i summenzionati obiettivi. Ciò significa ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità per gli operatori economici, soprattutto le piccole e medie imprese;
    per quanto concerne un altro punto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo l'attuale crisi migratoria e dei rifugiati ha determinato difficoltà in vari Stati membri nell'assicurare adeguati controlli alle frontiere esterne e l'accoglienza e il trattamento dei migranti in arrivo;
    il Consiglio europeo ha dato parere positivo all'avvio dell’iter per includere la Turchia nella lista dei Paesi sicuri (nei quali è possibile rimpatriare i richiedenti asilo che non dovessero avere i requisiti per ottenerlo) e per aprire cinque nuovi capitoli del pluridecennale negoziato di adesione della Turchia all'Unione europea;
    la Turchia e l'Unione europea nella dichiarazione del 18 marzo 2016 hanno riconfermato l'impegno ad attuare il piano d'azione comune attivato il 29 novembre 2015;
    è fondamentale utilizzare, potenziare ed estendere il mandato, le risorse e le capacità dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea per ottenere il miglior coordinamento ed efficacia dell'azione di controllo e sorveglianza nonché promuovere l'istituzione di «uffici per le migrazioni» in Paesi di transito quali Sudan, Ciad, Niger, Tunisia, Egitto e Libano, dove potranno essere valutati i singoli casi e assegnati visti umanitari e documenti di viaggio temporanei che consentano i migranti di impiegare mezzi di trasporto legali verso l'Europa, e di suddividere in modo solidale tra i Paesi dell'Unione europea il carico umano ed economico di questa emergenza;
    è necessario inoltre promuovere per i rifugiati l'avvio di programmi di lingua e prima formazione, finanziati con fondi appositi dall'Unione europea presentando al Consiglio europeo l'esigenza di vincolare l'attuazione delle disposizioni previste in favore della Turchia alla disponibilità del Governo turco a consentire l'ingresso in Turchia dei profughi siriani in fuga dal conflitto e ad accoglierli in appositi campi dove possano ricevere adeguati aiuti umanitari;
    bisognerebbe prevedere laddove il migrante risulti avere la qualificazione necessaria, la possibilità di accesso alla formazione anche di alto livello per offrirgli una effettiva possibilità di accesso al mercato del lavoro e di piena integrazione nel tessuto sociale europeo;
    si è proceduto all'apertura, da parte della Turchia, del mercato del lavoro ai siriani oggetto di protezione temporanea, l'introduzione di un nuovo obbligo in materia di visti per i siriani e i cittadini di altri Paesi, l'intensificazione degli sforzi in materia di sicurezza da parte della polizia e della guardia costiera turche e un potenziamento della condivisione delle informazioni. Inoltre, l'Unione europea ha avviato l'erogazione dei 3 miliardi di euro a titolo dello strumento per i rifugiati in Turchia per progetti concreti e ha proseguito i lavori riguardo alla liberalizzazione dei visti e ai colloqui di adesione, compresa l'apertura del capitolo 17 nel dicembre 2016. Il 7 marzo 2016, inoltre, la Turchia ha convenuto di accettare il rapido rimpatrio di tutti i migranti non bisognosi di protezione internazionale che hanno compiuto la traversata dalla Turchia alla Grecia e di riaccogliere tutti i migranti irregolari intercettati nelle acque turche. La Turchia e l'Unione europea hanno altresì convenuto di continuare a intensificare le misure contro i trafficanti di migranti e hanno accolto con favore l'avvio dell'attività della Nato nel Mar Egeo;
    al fine di smantellare il modello di attività dei trafficanti e offrire ai migranti un'alternativa al mettere a rischio la propria vita, l'Unione europea e la Turchia hanno deciso oggi di porre fine alla migrazione irregolare dalla Turchia verso l'Unione europea; per conseguire questo obiettivo hanno concordato alcuni punti d'azione sull'attuazione dei quali il Consiglio europeo è chiamato a dar conto:
     a) tutti i nuovi migranti irregolari che hanno compiuto la traversata dalla Turchia alle isole greche a decorrere dal 20 marzo 2016 sarebbero dovuti essere rimpatriati in Turchia, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione europea e internazionale, escludendo pertanto qualsiasi forma di espulsione collettiva;
     b) per ogni siriano rimpatriato in Turchia dalle isole greche un altro siriano sarà reinsediato dalla Turchia all'Unione europea tenendo conto dei criteri di vulnerabilità delle Nazioni Unite. Sarà istituito, con l'assistenza della Commissione, delle agenzie dell'Unione europea e di altri Stati membri nonché dell'UNHCR, un meccanismo inteso a garantire l'attuazione di tale principio a decorrere dallo stesso giorno dell'avvio dei rimpatri;
     c) la Turchia adotterà qualsiasi misura necessaria per evitare nuove rotte marittime o terrestri di migrazione irregolare dalla Turchia all'Unione europea e collaborerà con i Paesi vicini nonché con l'Unione europea stessa a tale scopo;
     d) l'Unione europea, in stretta cooperazione con la Turchia, accelererà ulteriormente l'erogazione dei 3 miliardi di euro inizialmente assegnati nel quadro dello strumento per i rifugiati e garantirà il finanziamento di ulteriori progetti per le persone oggetto di protezione temporanea identificati con un tempestivo contributo della Turchia;
     e) l'Unione europea e i suoi Stati membri collaboreranno con la Turchia per migliorare la situazione umanitaria in Siria, in particolare in talune zone limitrofe della frontiera turca, nel quadro di qualsiasi sforzo congiunto che possa consentire alla popolazione locale e ai rifugiati di vivere in zone più sicure;
    per quanto concerne i rapporti con la Nato è da mettere in evidenza che, durante la riunione dei Ministri della difesa della Nato, che si è tenuta il 10 e 11 febbraio 2016, è stato deciso di rafforzare la presenza della Nato sul fianco est, attraverso la cosiddetta enhanced forward presence, che si concretizzerà con il dispiegamento di una forza composta da 4 battaglioni dispiegati rispettivamente in Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania, che si alterneranno con un meccanismo di rotazioni temporanee; è stata inoltre sottolineata l'importanza di rafforzare le capacità di difesa cibernetica, nonché di fornire una risposta decisa alla minacce di tipo ibrido;
    a questo proposito il 10 febbraio 2016 è stato siglato un accordo tecnico sulla difesa cibernetica tra il CERT-EU (Computer emergency response Team – European Union) e il NCIRC (Nato Computer incident reponse capability); l'accordo, rappresenta un segnale di continuità, poiché già da alcuni anni il personale dell'Unione europea partecipa all'esercitazione «Cyber coalition» organizzata dalla Nato, prevede uno scambio di informazioni fra i due organismi e la condivisione di buone pratiche;
    sempre nel corso della ministeriale Nato del febbraio 2016, i Ministri della difesa dei membri della Nato hanno stabilito di lanciare una missione Nato nel Mar Egeo volta ad arginare il fenomeno dell'immigrazione irregolare, in stretta collaborazione con l'agenzia europea Frontex; dal 27 febbraio 2016 lo Standing Nato maritime group 2 pattuglia la parte del Mar Egeo al confine tra Turchia e Grecia per contrastare il traffico di esseri umani e l'immigrazione illegale, come previsto dal mandato del Consiglio Atlantico;
    il 6 aprile 2016 la Commissione europea e l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Federica Mogherini, hanno adottato un quadro congiunto per contrastare le minacce ibride e rafforzare la resilienza dell'Unione europea, degli Stati membri e dei Paesi partner, intensificando nel contempo la cooperazione con la Nato per reagire a tali minacce;
    durante la ministeriale della Nato che si è tenuta il 15 giugno 2016, è stata ampiamente condivisa la proposta italiana di attuare nel Mediterraneo un concreto coordinamento tra Nato e Unione europea, anche tramite la riconfigurazione dell'operazione Nato «active endeavour» da operazione ex articolo 5 del Trattato Atlantico, in operazione di sicurezza marittima; durante la sessione alla quale ha presenziato anche l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Federica Mogherini, e rappresentanti di Svezia e Finlandia, si è discusso inoltre di sicurezza marittima e contrasto alla guerra ibrida con l'obiettivo di individuare misure concrete per incrementare la cooperazione tra Nato/Unione europea;
    in occasione del vertice di Varsavia dell'8 e 9 luglio la Nato e l'Unione europea sigleranno una dichiarazione congiunta che darà il via a una collaborazione contro le minacce ibride e cibernetiche;
    negli ultimi anni si è assistito ad un miglioramento del dialogo tra la Nato e l'Unione europea, rappresentato non solo dalla cooperazione sul campo tra le missioni avviate dai due attori nel medesimo teatro, ma anche e soprattutto dalla maggiore interazione dei propri vertici che si concretizza, in particolare, con la regolare partecipazione dell'Alto rappresentante della Unione europea, Federica Mogherini, alle riunioni ministeriali Nato, e del Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, agli incontri del Consiglio affari esteri dell'Unione europea; questo miglioramento nei rapporti tra i due attori è particolarmente importante, poiché consente un costante scambio di informazioni e pareri sulle questioni di importanza politico-strategica discusse nei rispettivi ambiti, favorendo così la convergenza dell'analisi del quadro strategico;
    una maggiore cooperazione tra Nato e Unione europea, nonché un'armonizzazione delle rispettive politiche negli ambiti d'interesse comune è senz'altro un obiettivo da perseguire per gli evidenti vantaggi che comporta; tuttavia, gli interessi dell'Unione europea e quelli della Nato non sono sempre pienamente convergenti; appare dunque necessario evitare che, anche a causa delle troppo esigue capacità militari di cui riesce effettivamente a disporre l'Unione europea, la linea politica della Nato prenda il sopravvento sulla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea,

impegna il Governo:

   per quanto riguarda la situazione del Regno Unito:
    a proporre una riforma dell'attuale modello di governance dell'Unione europea, ora incentrato sugli accordi intergovernativi e sull'attribuzione quasi esclusiva del diritto di iniziativa legislativa all'organo esecutivo ovvero la Commissione europea, allo scopo di conferire il pieno diritto di iniziativa legislativa al Parlamento europeo in quanto istituzione rappresentativa dei cittadini europei, rispettando così anche il principio fondamentale della separazione dei poteri;
    a valutare la predisposizione di un programma di sostegno per i lavoratori europei, con particolare attenzione ai nostri connazionali nel Regno Unito, che dovessero essere costretti a rientrare permanentemente nei loro Paesi di origine a causa di misure adottate dal governo britannico conseguentemente all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea;
   per quanto riguarda la crisi migratoria:
    ad assumere iniziative per utilizzare, potenziare ed estendere il mandato, le risorse e le capacità dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, al fine di ottenere il miglior coordinamento ed efficacia dell'azione di controllo e sorveglianza;
    a promuovere con forza l'istituzione di «uffici per le migrazioni» in paesi di transito quali Sudan, Ciad, Niger, Tunisia, Egitto e Libano, dove potranno essere valutati i singoli casi e assegnati visti umanitari e documenti di viaggio temporanei che consentano ai migranti di impiegare mezzi di trasporto legali verso l'Europa, e di suddividere in modo Solidale tra Paesi dell'Unione europea il carico umano ed economico di questa emergenza;
    a proporre l'avvio di programmi di lingua e prima formazione, finanziati con fondi appositi dall'Unione europea al fine di rafforzare la dotazione di capitale umano del migrante, qualsiasi sia l'esito della richiesta generando in ogni caso minori costi di integrazione sul suolo europeo e consentendo nuove opportunità di sviluppo al Paese d'origine se rimpatriato;
    a proporre, l'avvio di programmi di formazione professionale obbligatoria, finanziati con fondi appositi dall'Unione europea, per tutti i migranti accolti come rifugiati sul territorio comunitario. Suddetta formazione è volta a favorirne una integrazione qualificata nel tessuto sociale europeo;
    a presentare con forza al Consiglio europeo l'esigenza di vincolare l'attuazione delle disposizioni previste in favore della Turchia alla disponibilità del governo turco a consentire l'ingresso in Turchia dei profughi siriani in fuga dal conflitto e ad accoglierli in appositi campi dove possano ricevere adeguati aiuti umanitari;
   per quanto concerne i rapporti con la Nato:
    a ribadire con forza l'esigenza di proseguire nello sviluppo di una chiara e forte politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, pienamente indipendente dalla Nato;
   a promuovere lo sviluppo di una struttura di difesa europea, sostenuta da adeguati strumenti normativi e tecnici, adatti anche a far fronte alle minacce di tipo ibrido, che consenta all'Unione europea di sostenere in modo autonomo la propria politica estera e di sicurezza comune, e di collaborare con la Nato quando vi siano delle specifiche convergenze d'interessi.
(6-00255) «Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino».


   La Camera

impegna il Governo:

   per quanto riguarda la situazione del Regno Unito:
    a proporre una riforma dell'attuale modello di governance dell'Unione europea, ora incentrato sugli accordi intergovernativi e sull'attribuzione quasi esclusiva del diritto di iniziativa legislativa all'organo esecutivo ovvero la Commissione europea, allo scopo di conferire il pieno diritto di iniziativa legislativa al Parlamento europeo in quanto istituzione rappresentativa dei cittadini europei, rispettando così anche il principio fondamentale della separazione dei poteri;
    a valutare la predisposizione di un programma di sostegno per i lavoratori europei, con particolare attenzione ai nostri connazionali nel Regno Unito, che dovessero essere costretti a rientrare permanentemente nei loro Paesi di origine a causa di misure adottate dal governo britannico conseguentemente all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea;
   per quanto riguarda la crisi migratoria:
    ad assumere iniziative per utilizzare, potenziare ed estendere il mandato, le risorse e le capacità dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, al fine di ottenere il miglior coordinamento ed efficacia dell'azione di controllo e sorveglianza;
    a promuovere con forza l'istituzione di «uffici per le migrazioni» in paesi di transito quali Sudan, Ciad, Niger, Tunisia, Egitto e Libano, dove potranno essere valutati i singoli casi e assegnati visti umanitari e documenti di viaggio temporanei che consentano ai migranti di impiegare mezzi di trasporto legali verso l'Europa, e di suddividere in modo Solidale tra Paesi dell'Unione europea il carico umano ed economico di questa emergenza;
    a proporre l'avvio di programmi di lingua e prima formazione, finanziati con fondi appositi dall'Unione europea al fine di rafforzare la dotazione di capitale umano del migrante, qualsiasi sia l'esito della richiesta generando in ogni caso minori costi di integrazione sul suolo europeo e consentendo nuove opportunità di sviluppo al Paese d'origine se rimpatriato;
    a proporre, l'avvio di programmi di formazione professionale obbligatoria, finanziati con fondi appositi dall'Unione europea, per tutti i migranti accolti come rifugiati sul territorio comunitario. Suddetta formazione è volta a favorirne una integrazione qualificata nel tessuto sociale europeo;
    a chiedere nelle sedi europee che venga assicurata la disponibilità del Governo turco a consentire l'ingresso in Turchia dei profughi siriani in fuga dal conflitto e ad accoglierli in appositi campi dove possano ricevere adeguati aiuti umanitari;
   per quanto concerne i rapporti con la Nato:
    a ribadire con forza l'esigenza di proseguire nello sviluppo di una chiara e forte politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea;
   a promuovere lo sviluppo di una struttura di difesa europea, sostenuta da adeguati strumenti normativi e tecnici, adatti anche a far fronte alle minacce di tipo ibrido, che consenta all'Unione europea di rafforzare la propria politica estera e di sicurezza.
(6-00255)
(Testo modificato nel corso della seduta)  «Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino».


DISEGNO DI LEGGE: S. 2362 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2016, N. 59, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI, NONCHÉ A FAVORE DEGLI INVESTITORI IN BANCHE IN LIQUIDAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3892)

A.C. 3892 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3892 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 8.1, 8.2, 8.5, 9.113, 11.1, 11.2, 11.5, 11.6, 11.12, 11.15, 11.200 e sugli articoli aggiuntivi 6.01, 9.06, 9.09, 9.012, 9.018, 9.019, 11.02, 12-bis.01, 12-bis.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3892 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DI ACCELERAZIONE DEL RECUPERO CREDITI

Art. 1.
(Pegno mobiliare non possessorio).

  1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa.
  2. Il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, a esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno è autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.
  3. Il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito.
  4. Il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; dalla data dell'iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali.
  5. Il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed iscritto, non è opponibile a chi abbia finanziato l'acquisto di un bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo o da un pegno anche non possessorio, a condizione che il pegno non possessorio sia iscritto nel registro in conformità al comma 6 e che al momento della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di pegno non possessorio iscritto anteriormente.
  6. L'iscrizione deve indicare il creditore, il debitore, se presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in garanzia e del credito garantito secondo quanto previsto dal comma 1 e, per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per l'acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del medesimo bene. L'iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile per mezzo di un'iscrizione nel registro effettuata prima della scadenza del decimo anno. La cancellazione della iscrizione può essere richiesta di comune accordo da creditore pignoratizio e datore del pegno o domandata giudizialmente. Le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché le modalità di accesso al registro stesso sono regolati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedendo modalità esclusivamente informatiche. Con il medesimo decreto sono stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione e di evoluzione del registro. Al fine di consentire l'avvio della attività previste dal presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2016 e di euro 100.000 per l'anno 2017.
  7. Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno, il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia e agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente, ha facoltà di procedere:
   a) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente l'eccedenza; la vendita è effettuata dal creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di non apprezzabile valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; l'operatore esperto è nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, è designato dal giudice; in ogni caso è effettuata, a cura del creditore, la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile;
   b) alla escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;
   c) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalità di valutazione del corrispettivo della locazione; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa;
   d) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, all'appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia il valore attribuito al bene ai fini dell'appropriazione.

  8. In caso di fallimento del debitore il creditore può procedere a norma del comma 7 solo dopo che il suo credito è stato ammesso al passivo con prelazione.
  9. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui alle lettere a), c) e d), il debitore può agire in giudizio per il risarcimento del danno quando la vendita è avvenuta in violazione dei criteri e delle modalità di cui alle predette lettere a), c) e d) e non corrispondono ai valori correnti di mercato il prezzo della vendita, il corrispettivo della locazione ovvero il valore comunicato a norma della disposizione di cui alla lettera c).
  10. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 il pegno non possessorio è equiparato al pegno.

Art. 2.
(Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato).

  1. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 48 è aggiunto il seguente articolo:
  «Art. 48-bis. – (Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato).1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore a norma del comma 5.
  2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempiuto e delle spese di trasferimento.
  3. Il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.
  4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria.
  5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre sei mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento. Al verificarsi dei presupposti di cui al presente comma, il creditore è tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1 una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di cui al medesimo comma, secondo quanto previsto dal presente articolo.
  6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1. Si applica l'articolo 1349, primo comma, del codice civile. Il perito comunica il valore di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1.
  7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1 e l'eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare.
  8. La condizione sospensiva di inadempimento, verificatisi i presupposti di cui al comma 5, si considera avverata al momento della comunicazione al creditore del valore di stima di cui al comma 6 ovvero al momento dell'avvenuto versamento all'imprenditore della predetta differenza, qualora il valore di stima sia superiore all'ammontare del debito inadempiuto, comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento. Il contratto di finanziamento contiene l'espressa previsione di un conto corrente bancario, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare l'importo pari alla differenza tra il valore di stima e l'ammontare del debito inadempiuto.
  9. Ai fini pubblicitari connessi all'annotazione di cancellazione della condizione sospensiva, il creditore, anche unilateralmente, rende nell'atto notarile di avveramento della condizione una dichiarazione, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesta l'inadempimento del debitore a norma del comma 5, producendo altresì estratto autentico delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.
  10. Può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo anche quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto di cui al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione. In tal caso l'accertamento dell'inadempimento del debitore è compiuto, su istanza del creditore, dal giudice dell'esecuzione e il valore di stima è determinato dall'esperto nominato dallo stesso giudice. Il giudice dell'esecuzione provvede all'accertamento dell'inadempimento con ordinanza, fissando il termine entro il quale il creditore deve versare una somma non inferiore alle spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'istante ovvero pari all'eventuale differenza tra il valore di stima del bene e l'ammontare del debito inadempiuto. Avvenuto il versamento, il giudice dell'esecuzione, con decreto, dà atto dell'avveramento della condizione. Il decreto è annotato ai fini della cancellazione della condizione, a norma dell'articolo 2668 del codice civile. Alla distribuzione della somma ricavata si provvede in conformità alle disposizioni di cui al libro terzo, titolo II, capo IV del codice di procedura civile.
  11. Il comma 10 si applica, in quanto compatibile, anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  12. Quando, dopo la trascrizione del patto di cui al comma 1, sopravviene il fallimento del titolare del diritto reale immobiliare, il creditore, se è stato ammesso al passivo, può fare istanza al giudice delegato perché, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, provveda a norma del comma 10, in quanto compatibile.
  13. Entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita il creditore provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicità nei registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva.».

Art. 3.
(Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi).

  1. È istituito presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il registro è accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva.
  2. Nel registro sono pubblicati le informazioni e i documenti relativi:
   a) alle procedure di espropriazione forzata immobiliare;
   b) alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
   c) ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché ai piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese;
   d) alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
   e) alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

  3. Il registro si compone di una sezione ad accesso pubblico e gratuito e di una sezione ad accesso limitato, aventi il contenuto che segue:
   a) relativamente alle procedure di cui al comma 2, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica, in relazione alla tipologia di procedura o di strumento di cui al comma 2, le informazioni e i documenti di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2015/848 e le altre informazioni rilevanti in merito ai tempi e all'andamento di ciascuna procedura o strumento; all'interno di questa sezione possono essere altresì collocate le informazioni e i provvedimenti di cui all'articolo 28, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
   b) relativamente alle procedure di espropriazione forzata immobiliare, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella individuazione delle informazioni il decreto tiene conto, a fini di tutela della stabilità finanziaria, anche della loro rilevanza per una migliore gestione dei crediti deteriorati da parte degli intermediari creditizi e finanziari;
   c) nella sezione del registro ad accesso limitato sono resi disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti relativi a ciascuna procedura o strumento di cui al comma 2, individuate con il decreto dirigenziale di cui alla lettera b).

  4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera b), sentita la Banca d'Italia per gli aspetti rilevanti a fini di tutela della stabilità finanziaria, sono altresì previste disposizioni per l'attuazione del registro, prevedendo:
   a) le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione;
   b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;
   c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere alla sezione del registro ad accesso limitato, il contributo dovuto per l'accesso da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio e i casi di esenzione; è sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria;
   d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi.

  5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti. Le disposizioni contenute nel regolamento assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848.
  6. Su richiesta del debitore, del curatore, del commissario giudiziale, di un creditore, di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti possono limitare la pubblicazione di un documento o di una o più sue parti, quando sia dimostrata l'esistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza dell'informazione in esso contenuta. La richiesta di cui al presente comma sospende gli obblighi di pubblicazione dei documenti, o della parte di essi, oggetto della richiesta di esenzione e, qualora la pubblicazione sia già avvenuta, sospende temporaneamente l'accesso ad essi da parte degli interessati. Nelle more della decisione, il giudice può imporre una cauzione al creditore o terzo richiedente.
  7. In attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, per la progressiva implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'Amministrazione della Giustizia, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, commi 513 e 515, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la Società provvederà, tramite Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti.
  8. Per l'istituzione del registro è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia disciplinano con apposita convenzione, da stipularsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i rispettivi compiti rispetto alla realizzazione, al funzionamento e al monitoraggio del registro, nonché l'eventuale entità della contribuzione finanziaria da parte della Banca d'Italia.

Art. 4.
(Disposizioni in materia espropriazione forzata).

  1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 492, terzo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.»;
   b) all'articolo 503, secondo comma, dopo le parole «dell'articolo 568» sono aggiunte le seguenti: «nonché, nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-bis»;
   c) all'articolo 532, secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.»;

   d) all'articolo 560:
    1) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68.»;
    2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.»;
   e) all'articolo 569, quarto comma, le parole «può stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura,» e dopo le parole «con modalità telematiche» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice»;
   f) all'articolo 588, dopo le parole «istanza di assegnazione» sono aggiunte le seguenti: «, per sé o a favore di un terzo,»;
   g) dopo l'articolo 590, è inserito il seguente:
  «Art. 590-bis. – (Assegnazione a favore di un terzo). – «Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore.»;
   h) all'articolo 591, secondo comma, dopo le parole «fino al limite di un quarto» sono aggiunte le seguenti: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà»;
   i) all'articolo 596, primo comma:
    1) dopo le parole: «provvede a formare un progetto di distribuzione,» sono aggiunte le seguenti: «anche parziale,»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.».
   l) all'articolo 615, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.»;
   m) all'articolo 648, primo comma, la parola «concede» è sostituita dalle seguenti: «deve concedere».

  2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 9-sexies è sostituito dal seguente: «9-sexies. Il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente.»;
   b) al comma 9-septies, primo periodo, le parole: «il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata» sono sostituite dalle seguenti: «i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata».

  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e l), si applicano ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), n. 1), si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. La disposizione di cui alla lettera e) si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dopo il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), si applicano alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  7. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui alla lettera h), si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti di vendita anche di quelli svolti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.
(Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati).

  1. All'articolo 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.».

Art. 6.
(Modifiche alla legge fallimentare).

  1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 40, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente.»;
   b) all'articolo 95, terzo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.»;
   c) all'articolo 104-ter, decimo comma, è inserito, in fine, il seguente periodo: «È altresì giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 110 primo comma.»;
   d) all'articolo 163, secondo comma, dopo il n. 2) è aggiunto il seguente: «2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, può stabilire che l'adunanza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi»;
   e) all'articolo 175 comma secondo, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando il tribunale ha disposto che l'adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti è disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'adunanza.».

Art. 7.
(Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.a.).

  1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., istituita nel quadro degli interventi di risanamento, ristrutturazione e privatizzazione del Banco di Napoli di cui al decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588 (di seguito anche «SGA»), per le quali è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze il diritto di pegno ai sensi dell'articolo 3, comma 6-bis, del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento, sarà riconosciuto un corrispettivo non superiore ad euro 600.000 pari al valore nominale delle azioni trasferite, determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Successivamente all'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, la SGA può acquistare sul mercato crediti, partecipazioni e altre attività finanziarie, nonché compiere le ulteriori attività previste dallo statuto, fermo il rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dalla normativa applicabile allo svolgimento di determinate tipologie di servizi nei confronti del pubblico. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogati i commi 6 e 6-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588. Lo statuto della SGA è adeguato alle disposizioni del presente articolo.

Capo II
MISURE IN FAVORE DEGLI INVESTITORI IN BANCHE IN LIQUIDAZIONE

Art. 8.
(Definizioni).

  1. Ai fini del presente capo si intendono per:
   a) «investitore»: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi;
   b) «Banca in liquidazione» o «Banca»: la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;
   c) «Nuova Banca»: la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., la Nuova Banca delle Marche S.p.a., la Nuova Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a., la Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.a., istituite dall'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183;
   d) «Fondo di solidarietà»: il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 855, della Legge di stabilità per il 2016;
   e) «Fondo»: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del Fondo di solidarietà di cui alla lettera d);
   f) «prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati»: la prestazione di ciascuno dei servizi ed attività di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 25-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove nella prestazione di tale servizi o attività sono stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità acquistati o sottoscritti dall'investitore i suddetti strumenti finanziari subordinati, nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;
   g) «MTS»: il Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS) gestito dalla Società per il Mercato dei Titoli di Stato – MTS S.p.A.

Art. 9.
(Accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta).

  1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
   a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro;
   b) ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000 euro.

  2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera a), risulta dalla somma di:
   a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
   b) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

  3. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto di:
   a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto;
   b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina.

  4. Ai fini del calcolo della differenza di cui al comma 3, lettera b), il rendimento degli strumenti finanziari subordinati è rilevato alla data di acquisto o di sottoscrizione, mentre il rendimento del Buono del Tesoro Poliennale di durata finanziaria equivalente o dei BTP usati per l'interpolazione è determinato sulla base della loro quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato dei titoli di Stato MTS.
  5. L'importo di cui al comma 3, lettera b), è calcolato moltiplicando tra loro:
   a) la differenza tra i rendimenti di cui al comma 4;
   b) gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione;
   c) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La presentazione di tale istanza non consente il ricorso alla procedura arbitrale di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  7. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è indirizzata al Fondo. Nell'istanza sono indicati:
   a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale;
   b) la Banca in liquidazione presso la quale l'investitore ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati;
   c) gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.

  8. L'investitore allega all'istanza i seguenti documenti:
   a) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
   b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto;
   c) attestazione degli ordini eseguiti;
   d) copia della richiesta di pagamento, alla Banca in liquidazione, del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati;
   e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi del comma 2, ovvero sull'ammontare del reddito di cui al comma 1, lettera b), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

  9. Il Fondo verifica la completezza della documentazione e, sulla base di questa, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, calcola l'importo dell'indennizzo ai sensi del comma 3 e procede alla liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.
  10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarietà e che non hanno presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilità di esperire la procedura di cui ai commi da 1 a 9. Ove questa sia stata già attivata la relativa istanza è improcedibile. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9 in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data.

Art. 10.
(Disposizioni transitorie ed abrogazione di norme).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 856 è sostituito dal seguente: «856. Il Fondo di solidarietà è alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.»;
   b) al comma 857, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

Capo III
ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 11.
(Attività per imposte anticipate).

  1. Le imprese interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come successivamente integrato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono optare, con riferimento all'ammontare di attività per imposte anticipate pari alla differenza di cui al successivo comma 2, per il mantenimento dell'applicazione delle predette disposizioni al ricorrere delle condizioni ivi previste. L'opzione è esercitata entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è irrevocabile e comporta l'obbligo del pagamento di un canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
  2. Il canone è determinato annualmente applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate.
  3. L'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al comma 2 è determinato ogni anno sommando algebricamente:
   a) la differenza, positiva o negativa, tra le attività per imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio e quelle iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
   b) le attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui ai predetti commi da 55 a 57 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010.

  4. Ai fini della determinazione delle imposte versate di cui al comma 2 si tiene conto dell'IRES, comprese le relative addizionali, versata con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai successivi, e dell'IRAP versata con riferimento ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e ai successivi. Si tiene altresì conto dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 15, commi 10, 10-bis e 10-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versate con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
  5. Se le imposte versate di cui al comma 4 superano le attività per imposte anticipate di cui al comma 3, il canone non è dovuto.
  6. In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del predetto testo unico delle imposte sui redditi, ai fini della determinazione della differenza di cui al comma 2, per imposte versate si intendono l'IRES versata dalla consolidante, le addizionali all'IRES, l'IRAP e le imposte sostitutive di cui al comma 4 versate dai soggetti partecipanti al consolidato che rientrano tra le imprese di cui al comma 1; l'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al comma 3 è dato dalla somma dell'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al comma 3 delle singole imprese di cui al comma 1 partecipanti al consolidato.
  7. Il versamento del canone è effettuato per ciascun anno entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del citato testo unico delle imposte sui redditi, il versamento è effettuato dalla consolidante.
  8. Qualora a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 le imprese di cui al comma 1 abbiano incrementato le attività per imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, in qualità di società incorporante o risultante da una o più fusioni o in qualità di beneficiaria di una o più scissioni, ai fini della determinazione dell'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al comma 3, si tiene conto anche delle attività per imposte anticipate iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 nei bilanci delle società incorporate, fuse o scisse e delle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta dalle società incorporate, fuse o scisse; ai fini della determinazione delle imposte versate di cui al comma 4 si tiene conto anche delle imposte versate dalle società incorporate, fuse o scisse.
  9. A partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le imprese interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 55 a 57, del citato decreto-legge n. 225 del 2010, che non abbiano esercitato l'opzione entro i termini di cui al comma 1 e che incorporino o risultino da una o più fusioni di altre imprese, oppure siano beneficiarie di una o più scissioni possono esercitare l'opzione di cui al medesimo comma 1 entro un mese dalla chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la fusione o la scissione.
  10. Se non è effettuata l'opzione di cui al comma 1, i commi da 55 a 57 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, si applicano all'ammontare delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio diminuite della differenza, se positiva, di cui al comma 2. In caso di partecipazione al consolidato fiscale, la predetta differenza viene attribuita alle società partecipanti in proporzione alle attività per imposte anticipate di cui ai citati commi da 55 a 57 detenute da ciascuna di esse.
  11. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del canone di cui al comma 1, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  12. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
  13. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 224,3 milioni di euro per l'anno 2016, in 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 22 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, sono destinate:
   a) quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
   b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   c) quanto a 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 22 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.
(Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito).

  1. Limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la finalità di cui al comma 9 lettera b) dell'articolo 26 del medesimo decreto n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, può essere riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. L'operatività delle disposizioni di cui al primo periodo è subordinata all'emanazione del regolamento di adeguamento della disciplina del Fondo, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo IV
COPERTURA FINANZIARIA

Art. 13.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 6, 3, comma 8 e 7, pari complessivamente a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3892 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:
   al comma 1, le parole: «loro concessi» sono sostituite dalle seguenti: «concessi a loro o a terzi»;
   al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «beni mobili» sono inserite le seguenti: «, anche immateriali,», dopo le parole: «destinati all'esercizio dell'impresa» sono inserite le seguenti: «e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o commistione, più beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, le facoltà previste dal comma 7 spettano a ciascun creditore pignoratizio con obbligo da parte sua di restituire al datore della garanzia, secondo criteri di proporzionalità, sulla base delle stime effettuate con le modalità di cui al comma 7, lettera a), il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate. È fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso nell'utilizzo dei beni da parte del debitore o del terzo concedente il pegno»;
   al comma 4, le parole: «si costituisce» sono sostituite dalle seguenti: «ha effetto verso i terzi», le parole: «dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «dal momento» e dopo le parole: «è opponibile ai terzi e nelle procedure» sono inserite le seguenti: «esecutive e»;
   al comma 5, dopo le parole: «o da un pegno anche non possessorio» è inserita la seguente: «successivo»;
   al comma 6, secondo periodo, le parole: «un'iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «una nuova iscrizione»;
   al comma 7:
    all'alinea, dopo le parole: «il creditore,» sono inserite le seguenti: «previa intimazione notificata, anche direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica certificata, al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, e», le parole: «al datore della garanzia e» sono soppresse e le parole: «trascritto successivamente» sono sostituite dalle seguenti: «trascritto nonché al debitore del credito oggetto del pegno»;
    alla lettera b), dopo le parole: «alla escussione» sono inserite le seguenti: «o cessione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dandone comunicazione al datore della garanzia»;
    alla lettera c), le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4», la parola: «valutazione» è sostituita dalla seguente: «determinazione» e le parole: «il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa» sono sostituite dalle seguenti: «il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa il corrispettivo e le altre condizioni della locazione pattuite con il relativo conduttore»;
    alla lettera d), le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4»;
   dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. Il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione entro cinque giorni dall'intimazione di cui al comma 7. L'opposizione si propone con ricorso a norma delle disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice, su istanza dell'opponente, può inibire, con provvedimento d'urgenza, al creditore di procedere a norma del comma 7.
  7-ter. Se il titolo non dispone diversamente, il datore della garanzia deve consegnare il bene mobile oggetto del pegno al creditore entro quindici giorni dalla notificazione dell'intimazione di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito, il creditore può fare istanza, anche verbale, all'ufficiale giudiziario perché proceda, anche non munito di titolo esecutivo e di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo III, del codice di procedura civile, in quanto compatibili. A tal fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e dell'intimazione notificata ai sensi del comma 7. L'ufficiale giudiziario, ove non sia di immediata identificazione, si avvale su istanza del creditore e con spese liquidate dall'ufficiale giudiziario e anticipate dal creditore e comunque a carico del medesimo, di un esperto stimatore o di un commercialista da lui scelto, per la corretta individuazione, anche mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione poste in essere a norma del comma 2. Quando risulta che il pegno si è trasferito sul corrispettivo ricavato dall'alienazione del bene, l'ufficiale giudiziario ricerca, mediante esame delle scritture contabili ovvero a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, i crediti del datore della garanzia, nei limiti della somma garantita ai sensi del comma 2. I crediti rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal creditore in forza del contratto di pegno e del verbale delle operazioni di ricerca redatto dall'ufficiale giudiziario. Nel caso di cui al presente comma l'autorizzazione del presidente del tribunale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile è concessa, su istanza del creditore, verificate l'iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e la notificazione dell'intimazione.
  7-quater. Quando il bene o il credito già oggetto del pegno iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione, il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore, lo autorizza all'escussione del pegno, stabilendo con proprio decreto il tempo e le modalità dell'escussione a norma del comma 7. L'eventuale eccedenza è corrisposta in favore della procedura esecutiva, fatti salvi i crediti degli aventi diritto a prelazione anteriore a quella del creditore istante»;
   al comma 9, le parole: «di cui alle lettere a), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 7», le parole: «quando la vendita» sono sostituite dalle seguenti: «quando l'escussione», le parole: «alle predette lettere a), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle predette lettere a), b), c) e d)», dopo le parole: «il prezzo della vendita,» sono inserite le seguenti: «il corrispettivo della cessione,» e le parole: «di cui alla lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera d)»;
   dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  «10-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al libro sesto, titolo III, capo III, del codice civile».

  All'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 48-bis:
   al comma 1, dopo le parole: «nei confronti del pubblico» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 106» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La nota di trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato di cui al presente comma deve indicare gli elementi di cui all'articolo 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e 6), del codice civile»;
   al comma 4, le parole: «al momento dell'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente disposizione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatti salvi gli effetti dell'aggiudicazione, anche provvisoria, e dell'assegnazione, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando l'immobile è stato sottoposto ad espropriazione forzata in forza di pignoramento trascritto prima della trascrizione del patto di cui al comma 1 ma successivamente all'iscrizione dell'ipoteca; in tal caso, si applica il comma 10»;
   al comma 5, ovunque ricorrono, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi», dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Qualora alla data di scadenza della prima delle rate, anche non mensili, non pagate di cui al primo periodo il debitore abbia già rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all'85 per cento della quota capitale, il periodo di inadempimento di cui al medesimo primo periodo è elevato da nove a dodici mesi», al secondo periodo, le parole: «Al verificarsi dei presupposti» sono sostituite dalle seguenti: «Al verificarsi dell'inadempimento», le parole: «successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, precisando l'ammontare del credito per cui procede»;
   al comma 6, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il perito procede in conformità ai criteri di cui all'articolo 568 del codice di procedura civile. Non può procedersi alla nomina di un perito per il quale ricorre una delle condizioni di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile», il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Entro sessanta giorni dalla nomina, il perito comunica, ove possibile a mezzo di posta elettronica certificata, la relazione giurata di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I destinatari della comunicazione di cui al periodo precedente possono, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, inviare note al perito; in tal caso il perito, entro i successivi dieci giorni, effettua una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti»;
   al comma 8, al primo periodo, le parole: «della predetta differenza» sono sostituite dalle seguenti: «della differenza di cui al comma 2» e al secondo periodo, dopo le parole: «Il contratto di finanziamento» sono inserite le seguenti: «o la sua modificazione a norma del comma 4» e le parole: «conto corrente bancario» sono sostituite dalle seguenti: «apposito conto corrente bancario senza spese»;
   al comma 9, dopo le parole: «condizione sospensiva» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2668, terzo comma, del codice civile»;
   dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
  «13-bis. Ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia di cui al comma 1 è equiparato all'ipoteca.
  13-ter. La trascrizione del patto di cui al comma 1 produce gli effetti di cui all'articolo 2855 del codice civile, avendo riguardo, in luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5».

  All'articolo 3:
   al comma 3:
    alla lettera a), le parole: «all'articolo 28, quinto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 28, quarto comma, secondo periodo,»;
    alla lettera b), le parole: «da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
   il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera b), sentita la Banca d'Italia per gli aspetti rilevanti ai fini di tutela della stabilità finanziaria, sono altresì adottate le disposizioni per l'attuazione del registro, prevedendo:
   a) le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione;
   b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;
   c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere, anche mediante un avvocato munito di procura, alla sezione del registro ad accesso limitato; il contributo dovuto per l'accesso, da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio, e i casi di esenzione; è sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria;
   d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi»;
   il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti e di tribunale e numero di ruolo dei procedimenti. Le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 3, lettera b), assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/848»;
   al comma 8, le parole: «da stipularsi entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «da stipulare entro sessanta giorni».

  All'articolo 4:
   al comma 1:
    alla lettera d), al numero 1) è premesso il seguente:
   «01) il terzo comma è sostituito dal seguente:
  “Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento”»;
   alla lettera d), al numero 1) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione»;
   alla lettera d), al numero 2), le parole: «Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta»;
   dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   «e-bis) all'articolo 587, primo comma, le parole: “costituisce titolo esecutivo per il rilascio” sono sostituite dalle seguenti: “è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma”»;
   alla lettera h), le parole: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà» sono sostituite dalle seguenti: «e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà»;
   dopo la lettera i) è inserita la seguente:
   «i-bis) all'articolo 596, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente:
  “Il giudice dell'esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma”»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. All'articolo 2929-bis del codice civile, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
  “Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.
  Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.
  L'azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento”»;
   al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) il comma 9-sexies è sostituito dal seguente:
  “9-sexies. Il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente”»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per il rilascio dell'immobile il concedente può avvalersi del procedimento per convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo II, del codice di procedura civile”»;
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 30 giugno 2017, è accertata la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche previsto dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il portale è operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale»;
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. La richiesta di visita di cui all'articolo 560, quinto comma, quarto periodo, del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera d), numero 2), del presente articolo, è formulata esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis»;
   il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis».

  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis. — (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati). — 1. L'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:
  “Art. 179-ter. — (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita). — Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare del Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione, sono fissate le modalità per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalità di presentazione delle domande.
  È istituita presso ciascuna corte di appello una commissione, la cui composizione è disciplinata dal decreto di cui al primo comma. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della commissione. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.
  La commissione provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.
  La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.
  La commissione esercita le funzioni di cui al terzo comma, anche tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Valuta altresì i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedure esecutive.
  Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona non iscritta in alcun elenco; nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere analiticamente indicati i motivi della scelta. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo”.

  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 41.600 per l'anno 2016 e di euro 72.800 per l'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi delle quote di partecipazione individuale ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al citato regio decreto n. 1368 del 1941, nonché le modalità di pagamento delle stesse, da versare su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. Gli importi sono stabiliti in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese connesse all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5. Sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione del decreto del Ministro della giustizia di cui al citato articolo 179-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto articolo 179-ter, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   «c-bis) all'articolo 110:
    1) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma, indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 98, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 98”;
    2) al quarto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del terzo periodo del primo comma, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto terzo periodo del primo comma”».

  All'articolo 8, comma 1, lettera c), le parole: «Nuova Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a.».

  All'articolo 9:
   al comma 1, lettera b), la parola: «lordo» è sostituita dalla seguente: «complessivo» e la parola: «2015» è sostituita dalla seguente: «2014»;
   al comma 6, le parole: «entro quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi»;
   al comma 8, la lettera d) è soppressa;
   dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  «8-bis. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8, le banche di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), sono tenute a consegnarne copia all'investitore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta».

  All'articolo 11:
   al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'opzione è irrevocabile, comporta l'obbligo del pagamento di un canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029 e si considera esercitata con il versamento di cui al comma 7. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento»;
   al comma 6, le parole: «versata dalla consolidante» sono sostituite dalle seguenti: «versata in proprio o in qualità di consolidanti»;
   al comma 7, la parola: «anno» è sostituita dalla seguente: «esercizio» e le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 il versamento è effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza applicazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435»;
   al comma 9, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7».

  Nel Capo III, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:
  «Art. 12-bis. — (Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di impresa). — 1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 21 febbraio 1991, n. 52, le parole: “o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari” sono sostituite dalle seguenti: “o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”».

A.C. 3892 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Pegno mobiliare non possessorio).

  Sopprimerlo.
*1. 1. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Sopprimerlo.
*1. 2. Agostinelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Fondo rotativo di garanzia per gli imprenditori iscritti nei registri della Centrale Rischi).

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo rotativo di garanzia denominato «Fondo rotativo di garanzia per gli imprenditori iscritti nei registri della Centrale Rischi istituita ai sensi della delibera del CICR del 29 marzo 1994 e successive modificazioni ed integrazioni» con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro.
  2. Le banche e gli altri soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono autorizzati all'esercizio del credito riservano il 5 per cento della loro capacità di emissione di credito alle imprese iscritte nel registro della Centrale Rischi.
  3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini della determinazione sul reddito delle società gli interessi attivi e i proventi assimilati, relativi al credito emesso ai sensi del comma 2, percepiti dalle banche e dagli altri soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono autorizzati all'esercizio del credito.
  4. Le imprese di cui al comma 2 possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, la garanzia del Fondo di cui al comma 1.
  5. La Banca d'Italia raccoglie le eventuali segnalazioni fornite dalle imprese di cui al comma 2 alle quali sia stato negato l'accesso al credito. La Banca d'Italia esercita l'attività ispettiva presso le banche e gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito segnalati dalle imprese e nel caso in cui dovesse accertare il mancato raggiungimento della soglia indicata dal comma 2 provvede ad applicare una sanzione amministrativa pari al triplo del beneficio d'imposta determinato ai sensi del comma 3 per la sola quota non assegnata.
  6. Il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  7. Le imprese di cui al comma 2 possono accedere una sola volta alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 1.
1. 3. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Fondo rotativo di garanzia per gli imprenditori iscritti nei registri della Centrale Rischi).

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo rotativo di garanzia denominato «Fondo rotativo di garanzia per gli imprenditori iscritti nei registri della Centrale Rischi istituita ai sensi della delibera del CICR del 29 marzo 1994 e successive modificazioni ed integrazioni» con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro.
  2. Le banche e gli altri soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono autorizzati all'esercizio del credito riservano il 5 per cento della loro capacità di emissione di credito alle imprese iscritte nel registro della Centrale Rischi.
  3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini della determinazione sul reddito delle società gli interessi attivi e i proventi assimilati, relativi al credito emesso ai sensi del comma 2, percepiti dalle banche e dagli altri soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono autorizzati all'esercizio del credito.
  4. Le imprese di cui al comma 2 possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, la garanzia del Fondo di cui al comma 1.
  5. La Banca d'Italia raccoglie le eventuali segnalazioni fornite dalle imprese di cui al comma 2 alle quali sia stato negato l'accesso al credito. La Banca d'Italia esercita l'attività ispettiva presso le banche e gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito segnalati dalle imprese e nel caso in cui dovesse accertare il mancato raggiungimento della soglia indicata dal comma 2 provvede ad applicare una sanzione amministrativa pari al triplo del beneficio d'imposta determinato ai sensi del comma 3 per la sola quota non assegnata.
  6. Il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
1. 4. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le specifiche circostanze in base alle quali le imprese, a prescindere dalla dimensione, che non hanno avuto la possibilità di accedere ai più comuni sistemi legali di finanziamento e previa denuncia della propria situazione finanziaria e dei tentativi esperiti di accesso ai predetti canali di finanziamento presso la prefettura o suoi uffici di competenza possono accedere al Fondo Pubblico di garanzia per le piccole e medie imprese.
  2. La Prefettura territorialmente competente ha l'obbligo di monitorare la situazione finanziaria degli imprenditori richiedenti dopo aver verificato la possibilità di accesso ai Fondi destinati alle vittime d'usura.
1. 7. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, dopo le parole: Gli imprenditori aggiungere le seguenti: con un fatturato superiore ai 3 miliardi di euro.
1. 8. Basilio.

  Al comma 1, dopo le parole: Gli imprenditori aggiungere le seguenti: con un fatturato superiore ai 2 miliardi di euro.
1. 9. Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, dopo le parole: Gli imprenditori aggiungere le seguenti: con un fatturato superiore a 1 miliardo di euro.
1. 10. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, dopo le parole: iscritti nel registro delle imprese aggiungere la seguente: non.
1. 11. Battelli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: costituire un pegno fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: richiedere una garanzia pubblica per le micro, piccole e medie imprese per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le norme procedurali per l'accesso alla garanzia pubblica di cui al comma precedente.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Garanzia pubblica per i crediti concessi alle micro, piccole e medie imprese).
1. 5. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, sostituire le parole da: costituire un pegno fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: richiedere una garanzia pubblica per le imprese per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa.
  2. Gli imprenditori di cui al comma 1 possono chiedere allo Stato per il tramite dell'Agenzia delle entrate l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per prestiti di importo fino al 50 per cento del proprio fatturato identificato e pari alla media di quello degli ultimi tre anni.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Garanzia pubblica per le imprese).
1. 6. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, sostituire le parole: concessi a loro o a terzi, presenti o futuri con le seguenti: presenti concessi a loro o a terzi.
1. 15. Mantero.

  Al comma 1, sostituire le parole: concessi a loro o a terzi, presenti o futuri con le seguenti: futuri concessi a loro o a terzi.
*1. 12. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, sostituire le parole: concessi a loro o a terzi, presenti o futuri con le seguenti: futuri concessi a loro o a terzi,.
*1. 14. Benedetti.

  Al comma 1 sostituire le parole: concessi a loro o a terzi con le seguenti: loro concessi.
1. 13. Marzana.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Il pegno non possessorio, aggiungere la seguente: non.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: a esclusione dei con le seguenti: compresi i.
*1. 17. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Il pegno non possessorio, aggiungere la seguente: non

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: a esclusione dei con le seguenti: compresi i.
*1. 18. Nicola Bianchi.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: anche immateriali,.
1. 19. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: anche immateriali, aggiungere le seguenti: ma limitatamente al valore già iscritto in bilancio,.
1. 20. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: destinati all'esercizio dell'impresa fino alla fine del comma, con le seguenti: non destinati all'esercizio dell'impresa di proprietà dei soci e sui crediti stipulati dopo la data di pubblicazione del presente decreto derivanti da o inerenti a tale esercizio, a esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere esistenti, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo.
1. 16. Zolezzi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: destinati all'esercizio dell'impresa con le seguenti: e su quelli non destinati o strumentali all'esercizio d'impresa.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La non strumentalità di tali beni è dichiarata dal richiedente del credito.
1. 21. Paolo Bernini.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: all'esercizio dell'impresa aggiungere le seguenti:, nel limite massimo di un quinto del loro valore e comunque solo nel caso altri beni non siano in grado di garantire il credito concesso,

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo, quarto, quinto e sesto periodo.
1. 22. Baroni.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: all'esercizio dell'impresa aggiungere le seguenti:, nel limite massimo di un quinto del loro valore e comunque solo nel caso altri beni non siano in grado di garantire il credito concesso,.
1. 23. Nesci.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio.
1. 24. Mannino.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e di quelli strumentali all'attività d'impresa o professione.
1. 25. Massimiliano Bernini.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: esistenti o.
1. 26. Alberti.

  Al comma 3, dopo le parole: dato in garanzia aggiungere le seguenti: ed il suo valore commerciale, sia di vendita che di locazione, concordato dalle parti ovvero stimato da terzo esperto.
1. 27. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È in facoltà delle parti stabilire anche i criteri di svalutazione del bene dato in garanzia.
1. 28. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 4, sostituire le parole: presso l'Agenzia delle entrate con le seguenti: con le modalità e le forme di cui all'articolo 3;

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: successive alla data di iscrizione. L'iscrizione nel registro dei pegni non possessori deve avvenire entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto costitutivo di cui al comma 3.
1. 29. Rizzo.

  Al comma 4, sostituire le parole: presso l'Agenzia delle entrate con le seguenti: con le modalità e le forme di cui all'articolo 3.
1. 30. Vallascas.

  Al comma 4, sostituire le parole: l'Agenzia delle entrate con le seguenti: la Banca d'Italia.
1. 31. Lombardi.

  Al comma 4, sostituire le parole: dal momento dell'iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali con le seguenti: dalla data dell'iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali successive alla data di iscrizione.
1. 32. Lorefice.

  Al comma 4, sostituire le parole: esecutive e concorsuali con le seguenti: concorsuali successive alla data di iscrizione.
1. 33. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'iscrizione nel registro dei pegni non possessori deve avvenire entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto costitutivo di cui al comma 3.
1. 34. Vignaroli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Il pegno non possessorio costituito su un finanziamento esistente deve determinare necessariamente una riduzione del costo per interessi a carico del debitore corrispondente al maggior valore del bene che va a costituire il pegno non possessorio.
1. 35. Spadoni.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In mancanza di richiesta di rinnovo, dopo dieci anni, l'iscrizione viene cancellata d'ufficio ovvero su richiesta della parte interessata.
1. 36. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 6, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in caso di estinzione del credito garantito e/o di inadempimento della parte garantita.
1. 37. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In mancanza di richiesta di rinnovo, dopo dieci anni, l'iscrizione viene cancellata d'ufficio ovvero su richiesta della parte interessata.
1. 38. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 7, alinea, sostituire le parole: Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno con le seguenti: Il debitore, al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno, ha novanta giorni di tempo per procedere alla vendita del bene oggetto dello stesso, scaduto il presente termine,.
1. 39. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 7, alinea, sostituire le parole: di un evento con le seguenti: dell'evento risultante dal contratto ed iscritto nel registro di cui al comma 4.
1. 40. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 7, alinea, dopo le parole: determina l'escussione del pegno aggiungere le seguenti: il debitore ha novanta giorni di tempo per procedere alla vendita del bene oggetto del pegno di cui al comma 1, scaduto il presente termine,.
1. 42. Frusone.

  Al comma 7, alinea, dopo le parole: l'escussione del pegno, aggiungere le seguenti: fatto salvo il diritto soggettivo del debitore di interrompere i pagamenti per trentasei mesi anche non consecutivi,.
1. 43. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 7, alinea, dopo le parole: l'escussione del pegno, inserire le seguenti: previo soddisfacimento di crediti retributivi da lavoro dipendente e di crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi,.
1. 44. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 7, alinea, sostituire le parole da: previa intimazione fino a: pegno e con le seguenti: entro trenta giorni dall'evento, previa intimazione notificata, direttamente dal creditore a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, e;

  Conseguentemente, al medesimo alinea, dopo le parole: oggetto del pegno aggiungere le seguenti:, a saldo del suo credito.
1. 45. Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: da parte di operatori esperti con le seguenti: ovvero fino ad un valore massimo di euro 5.000.
1. 46. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 7, lettera c), sopprimere le parole: a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalità di determinazione del corrispettivo della locazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire le parole da: a condizione che il contratto fino alla fine della lettera, con le seguenti: secondo il valore attribuito in occasione del contratto.
1. 47. Busin, Molteni, Guidesi.

  Sostituire il comma 7-bis, con il seguente:
  7-bis. Qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, le operazioni di cui al comma 7 sono prorogate di 6 mesi dal giorno della ricezione dell'avviso scritto da parte del debitore di cui al comma 7.
1. 48. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: trenta giorni.
1. 49. Scagliusi.

  Al comma 7-ter, primo periodo, sostituire le parole: il titolo con le seguenti: il contratto

  Conseguentemente, al medesimo comma,
   al medesimo periodo, sostituire le parole:
quindici giorni con le seguenti: trenta giorni;
   al quinto periodo, sostituire le parole: i crediti con le seguenti: il relativo credito.
1. 50. Spessotto.

  Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:
  7-ter.1. Ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, le operazioni di cui al comma 7 sono prorogate di sei mesi dal giorno della ricezione dell'avviso scritto da parte del debitore di cui al comma 7.
1. 51. Luigi Gallo.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. In caso di fallimento il pegno del debitore non ha più efficacia e la banca rimane creditore chirografario.
*1. 52. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. In caso di fallimento il pegno del debitore non ha più efficacia e la banca rimane creditore chirografario.
*1. 53. Brugnerotto.

  Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale diritto di prelazione sul bene oggetto di pegno è subordinato al previo pagamento dei crediti ai dipendenti, allo Stato ed ai fornitori.
**1. 54. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale diritto di prelazione sul bene oggetto di pegno è subordinato al previo pagamento dei crediti ai dipendenti, allo Stato ed ai fornitori.
**1. 55. Busto.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale diritto di prelazione sul bene oggetto di pegno è subordinato al previo pagamento dei crediti ai dipendenti ed allo Stato.
*1. 56. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale diritto di prelazione sul bene oggetto di pegno è subordinato al previo pagamento dei crediti ai dipendenti ed allo Stato.
*1. 57. Cancelleri.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il bene dato in garanzia è una azienda oppure un ramo d'azienda oppure altra universalità di beni o di rapporti in blocco, si applica l'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la liquidazione viene affidata al curatore fallimentare, salvo il privilegio speciale del creditore pignoratizio.
1. 58. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 9, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: centottanta giorni
1. 60. Terzoni.

  Al comma 9, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
*1. 61. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 9, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
*1. 62. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 9, sostituire le parole da: può agire fino alla fine del comma, con le seguenti: o il terzo datore di pegno, deve agire in giudizio nei confronti del creditore pignoratizio a tutela di tutti i suoi diritti.
1. 59. Busin, Molteni, Guidesi.

  Sopprimere il comma 10.
**1. 63. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Sopprimere il comma 10.
**1. 64. Cariello.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. La banca e gli altri soggetti autorizzati a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico sono obbligati ad accettare, in alternativa al pegno non possessorio a garanzia del credito in erogazione, su domanda del richiedente il credito, la garanzia dello Stato ottenuta attraverso una procedura identificata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La garanzia dello Stato di cui al precedente periodo è fornita dall'Agenzia delle entrate attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662. I criteri stabiliti con il decreto di cui al presente comma devono tener conto della solidità e della capacità tecnica amministrativa e produttiva dell'imprenditore richiedente. L'escussione da parte del creditore della garanzia pubblica di cui al presente comma può avvenire solo in seguito al mancato rispetto degli obblighi contrattuali del debitore per almeno sei mesi consecutivi, e solo dopo che l'ente creditore abbia provveduto ad esperire tutte le attività, nelle sue disponibilità, utili al recupero del credito. Prima dell'escussione della garanzia pubblica, l'Agenzia delle entrate provvede ad acquisire a titolo gratuito il credito non estinto, e provvede a stipulare con il debitore un piano di rientro con durata pari a tre, cinque, dieci, quindici o venti anni a seconda delle disponibilità economiche del debitore. L'Agenzia delle entrate versa annualmente al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in modo forfetario un contributo pari all'ottanta per cento delle rate pagate dai debitori.
1. 65. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

ART. 2.
(Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato).

  Sopprimerlo.
*2. 1. Corda.

  Sopprimerlo.
*2. 2. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Sopprimerlo.
*2. 3. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: Il contratto di finanziamento aggiungere le seguenti: che preveda un piano di rimborso esclusivamente tramite rateizzazione,;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il patto di cui al comma precedente deve contestualmente prevedere il diritto del debitore di vedersi accordata, in caso di comprovata e sensibile variazione della sua capacità di rimborso, una sospensione temporanea del pagamento dei ratei.
   al comma 5, sostituire il primo e secondo periodo con il seguente: Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1-bis, quando il mancato pagamento si protrae per oltre trentasei mesi anche non consecutivi.
   al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Ai fini della stima del bene immobile oggetto della garanzia di cui al precedente periodo, il perito prende a riferimento i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare.
2. 4. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata.
*2. 5. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1 capoverso «Art. 48-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata.
*2. 6. Carinelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o al medesimo collegata.
**2. 7. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o al medesimo collegata.
**2. 8. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e trasferire.
*2. 9. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e trasferire.
*2. 10. Caso.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il valore commerciale dell'immobile è concordato dalle parti ovvero stimato da terzo esperto; le parti hanno la facoltà di stabilire anche le modalità di svalutazione.
2. 11. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il patto di cui al presente comma non è valido allorché sussista una sproporzione tra l'ammontare del finanziamento e il valore del bene o del diritto dato in garanzia.
*2. 12. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il patto di cui al presente comma non è valido allorché sussista una sproporzione tra l'ammontare del finanziamento e il valore del bene o del diritto dato in garanzia.
*2. 13. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso la concessione del finanziamento può essere condizionata all'inserimento nel contratto di finanziamento della clausola di cui al presente comma.
**2. 14. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso la concessione del finanziamento può essere condizionata all'inserimento nel contratto di finanziamento della clausola di cui al presente comma.
**2. 15. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel caso di sottoscrizione del patto di cui al comma 1, il creditore è obbligato a non revocare per almeno 180 giorni precedenti alla stipulazione del patto di cui al medesimo comma eventuali linee di credito in essere intestate al sottoscrittore del patto.
2. 16. Tofalo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: solo se l'ammontare del debito inadempiuto sia superiore al 40 per cento del finanziamento originario e.
*2. 17. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: solo se l'ammontare del debito inadempiuto sia superiore al 40 per cento del finanziamento originario e.
*2. 18. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 2, dopo le parole: comma 1, aggiungere le seguenti: solo se l'ammontare del debito inadempiuto sia superiore al 35 per cento del finanziamento originario e.
2. 19. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 2, dopo le parole: comma 1, aggiungere le seguenti: solo se l'ammontare del debito inadempiuto sia superiore al 30 per cento del finanziamento originario e.
2. 20. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 2, sostituire le parole: e delle spese di trasferimento con le seguenti:. Le spese e gli oneri di trasferimento sono posti a carico del creditore.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento.
*2. 21. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 2, sostituire le parole: e delle spese di trasferimento con le seguenti:. Le spese e gli oneri di trasferimento sono posti a carico del creditore.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento.
*2. 22. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trasferimento della proprietà dell'immobile o di altro diritto immobiliare in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata, estingue comunque l'obbligazione del debitore anche se il valore di stima è inferiore all'ammontare del debito residuo.
**2. 23. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trasferimento della proprietà dell'immobile o di altro diritto immobiliare in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata, estingue comunque l'obbligazione del debitore anche se il valore di stima è inferiore all'ammontare del debito residuo.
**2. 24. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il debito inadempiuto riferito al finanziamento garantito dal patto di cui al comma 1 si estingue anche se il valore della stima del diritto è inferiore all'ammontare del debito stesso.
*2. 25. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il debito inadempiuto riferito al finanziamento garantito dal patto di cui al comma 1 si estingue anche se il valore della stima del diritto è inferiore all'ammontare del debito stesso.
*2. 26. Businarolo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il debito inadempiuto riferito al finanziamento garantito dal patto di cui al comma 1 si estingue anche se il valore della stima del diritto è inferiore all'ammontare del debito stesso.
*2. 27. Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini della stima di cui al comma 2, la valutazione è svolta da persone altamente competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La Banca d'Italia, con proprio provvedimento, adotta le disposizioni attuative del comma 2-bis dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese.
**2. 28. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini della stima di cui al comma 2, la valutazione è svolta da persone altamente competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La Banca d'Italia, con proprio provvedimento, adotta le disposizioni attuative del comma 2-bis dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese.
**2. 29. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I finanziatori applicano standard affidabili per la valutazione dei beni immobili. Quando la valutazione è condotta da soggetti terzi, i finanziatori assicurano che questi ultimi adottino standard affidabili. La valutazione è svolta da persone competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente comma, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle banche e delle imprese e tenendo anche conto degli standard valutativi definiti in sede di autoregolamentazione.
2. 30. Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili il cui valore sia sproporzionato rispetto al finanziamento concesso. Prima dell'erogazione del finanziamento la banca, o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, in contraddittorio con l'imprenditore, assistiti da rispettivi consulenti, verificano la detta sproporzione che si constata tutte le volte che il valore dell'immobile sia almeno il doppio del finanziamento concesso.
2. 200. Andrea Maestri, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, segoni, Turco.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», sopprimere il comma 4.
*2. 31. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», sopprimere il comma 4.
*2. 32. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: o, anche per i contratti fino alla fine del comma.
**2. 33. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: o, anche per i contratti fino alla fine del comma.
**2. 34. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: o, anche per i contratti fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
*2. 38. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: o, anche per i contratti fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
*2. 39. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: o, anche per i contratti fino alla fine del periodo.
**2. 40. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: o, anche per i contratti fino alla fine del periodo.
**2. 41. Sorial.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: o, anche per i contratti in corso fino alla fine del comma con le seguenti:. Non può in ogni caso essere stipulato il patto di cui al comma 1 qualora vi siano trascrizioni o iscrizioni precedenti all'iscrizione di eventuale ipoteca a garanzia del finanziamento.
*2. 36. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, paragrafo «Art. 48-bis», comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: o, anche per i contratti in corso fino alla fine del comma con le seguenti:. Non può in ogni caso essere stipulato il patto di cui al comma 1 qualora vi siano trascrizioni o iscrizioni precedenti all'iscrizione di eventuale ipoteca a garanzia del finanziamento.
*2. 37. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: anche per i contratti in corso al momento della data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. 35. Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 4, primo periodo, dopo le parole: della presente disposizione, aggiungere le seguenti: purché a condizioni più vantaggiose,
2. 201. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 4, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Per i contratti in corso il patto di cui al comma 1 può essere stipulato solo qualora siano contestualmente modificate, a vantaggio del cliente, una o più clausole riguardanti i tassi, i prezzi, l'ammontare, la durata e le altre condizioni del contratto di finanziamento. Resta comunque esclusa la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni di cui all'articolo 118.
*2. 42. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 4, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Per i contratti in corso il patto di cui al comma 1 può essere stipulato solo qualora siano contestualmente modificate, a vantaggio del cliente, una o più clausole riguardanti i tassi, i prezzi, l'ammontare, la durata e le altre condizioni del contratto di finanziamento. Resta comunque esclusa la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni di cui all'articolo 118.
*2. 43. Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per i contratti in corso il patto di cui al comma 1 può essere stipulato solo qualora siano contestualmente modificate, a vantaggio del cliente, una o più clausole riguardanti i tassi, i prezzi, l'ammontare, la durata e le altre edizioni del contratto di finanziamento. Resta comunque esclusa la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni di cui all'articolo 118.
*2. 44. Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
2. 45. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 4, sopprimere il secondo periodo.
2. 47. Grillo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, non prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria e precedenti al patto di cui al comma 1.
2. 46. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: Il patto di cui al comma 1 non può essere stipulato qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca e siano presenti trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria e precedenti al patto di cui al comma 1.
2. 49. Del Grosso.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria con le seguenti: non prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria e precedenti al patto di cui al comma 1.
2. 48. Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono comunque fatte salve le trascrizioni e iscrizioni precedenti alla stipula del patto di cui al comma 1.
2. 50. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, dopo le parole: si ha inadempimento quando aggiungere le seguenti: in caso di finanziamento concesso a partire dall'81 per cento fino al 100 per cento del valore del bene;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di finanziamento concesso fino all'80 per cento del valore dell'immobile si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi.
2. 62. Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: si protrae per oltre nove mesi fino a: ovvero, per oltre nove mesi
con le seguenti: si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno diciotto rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre diciotto mesi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
*2. 52. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: si protrae per oltre nove mesi fino a: ovvero, per oltre nove mesi con le seguenti: si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno diciotto rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre diciotto mesi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
*2. 57. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: si protrae per oltre nove mesi fino a: ovvero, per oltre nove mesi con le seguenti: si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno diciotto rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
**2. 53. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: si protrae per oltre nove mesi fino a: ovvero, per oltre nove mesi con le seguenti: si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno diciotto rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
**2. 58. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: si protrae per oltre nove mesi fino a: ovvero, per oltre nove mesi con le seguenti: si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza anche di due sole rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
*2. 54. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: si protrae per oltre nove mesi fino a: ovvero, per oltre nove mesi con le seguenti: si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza anche di due sole rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
*2. 59. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: si protrae per oltre nove mesi fino a: ovvero, per oltre nove mesi con le seguenti: si protrae per oltre
dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza anche di due sole rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
*2. 60. Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: nove mesi con le seguenti: sedici mesi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
**2. 51. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: nove mesi con le seguenti: sedici mesi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
**2. 56. Dell'Orco.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: nove mesi con le seguenti: dodici mesi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
*2. 55. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: nove mesi con le seguenti: dodici mesi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
*2. 61. Della Valle.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: nove mesi con le seguenti: dodici mesi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
*2. 63. Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: tre rate, anche non consecutive, con le seguenti: diciotto rate consecutive.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: anche di una sola rata con le seguenti: di almeno dieci rate;
2. 64. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: tre rate, anche non consecutive, con le seguenti: quindici rate consecutive

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: anche di una sola rata con le seguenti: di almeno sei rate.
2. 65. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: tre rate, anche non consecutive, con le seguenti: dodici rate consecutive

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: anche di una sola rata con le seguenti: di almeno quattro rate.
2. 66. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: tre rate, anche non consecutive, con le seguenti: dieci rate consecutive

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: anche di una sola rata con le seguenti: di almeno tre rate.
2. 67. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: tre rate, anche non consecutive, con le seguenti: nove rate consecutive

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: anche di una sola rata con le seguenti: di almeno due rate.
2. 68. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: tre rate, anche non consecutive, con le seguenti: sei rate consecutive

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: anche di una sola rata con le seguenti: di almeno due rate.
2. 69. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: diciotto

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: anche di una sola rata con le seguenti: di almeno dieci rate.
2. 70. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: quindici.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: anche di una sola rata con le seguenti: di almeno sei rate.
2. 71. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: dodici.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: anche di una sola rata con le seguenti: di almeno quattro rate.
2. 72. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: dieci.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: anche di una sola rata con le seguenti: di almeno tre rate.
2. 73. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: nove.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: anche di una sola rata con le seguenti: di almeno due rate.
2. 74. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: sei.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: anche di una sola rata con le seguenti: di almeno due rate.
2. 75. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: sei.
2. 76. Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, anche non.
2. 77. Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: Al verificarsi dell'inadempimento con le seguenti: Entro dodici mesi dal verificarsi dell'inadempimento.
2. 78. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano nei confronti delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, che siano stati certificati secondo le modalità di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.
2. 204. Crippa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. Entro novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il debitore può pagare il debito residuo e in tal modo il patto di cui al comma 1 si intende risolto. Decorsi novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1. Il perito nominato ai sensi del presente comma non deve aver avuto, né avere in corso al momento della nomina, alcun tipo di rapporto con la banca creditrice. Si applica l'articolo 1349, primo comma, del codice civile. Il perito, entro novanta giorni dalla nomina, comunica il valore di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1.
2. 79. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. Entro novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il debitore può pagare il debito residuo e in tal modo il patto di cui al comma 1 si intende risolto. Decorsi novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1. Si applica l'articolo 1349, primo comma, del codice civile. Il perito comunica il valore di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1.
2. 80. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Entro novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il debitore può pagare il debito residuo e in tal modo il patto di cui al comma 1 si intende risolto. Decorsi novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1.;

  Conseguentemente, al medesimo comma,
    quinto periodo, sostituire le parole: sessanta giorni dalla nomina, il perito comunica, ove possibile a mezzo di posta elettronica certificata con le seguenti: novanta giorni dalla nomina, il perito comunica, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata;
    sesto periodo sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.
2. 82. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Entro novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il debitore può pagare il debito residuo e in tal modo il patto di cui al comma 1 si intende risolto. Decorsi novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1.
2. 84. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 6, primo periodo sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
2. 85. Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: il creditore chiede fino alla fine del comma, con le seguenti: senza che il debitore o il terzo abbiano estinto l'obbligazione pecuniaria, il creditore comunica loro che la condizione si è verificata e che quindi procederà con gli ulteriori adempimenti per il perfezionamento del trasferimento del bene e per la annotazione della cancellazione della condizione sospensiva.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
2. 81. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il perito nominato ai sensi del presente comma non deve aver avuto, né avere in corso al momento della nomina, alcun tipo di rapporto con la banca creditrice.
2. 86. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 6, secondo periodo, dopo le parole: Il perito aggiungere le seguenti:, entro novanta giorni dalla nomina,
2. 87. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e risponde della propria condotta ai sensi delle norme del codice penale riguardanti la responsabilità dei pubblici ufficiali.
2. 202. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 6, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Il perito, con dichiarazione di accettazione dell'incarico, dichiara di non trovarsi in alcuno dei casi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile ed altresì la non sussistenza di rapporti professionali intercorsi o intercorrenti con una delle parti sottoscrittrici del patto di cui al comma 1 o altri motivi di opportunità che dovrebbero imporgli la non accettazione della nomina.
2. 88. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il debitore o il titolare del diritto immobiliare possono comunque chiedere l'accertamento giudiziale del credito o contestare le risultanze definitive della relazione giurata di stima dell'immobile con ricorso al Presidente del tribunale che, sussistendo gravi motivi, può sospendere, con o senza cauzione, gli effetti del patto di cui al comma 1. Contro l'ordinanza del Presidente del tribunale è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.
2. 89. Bonafede.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 7, sostituire le parole da: ha comunque fino alla fine del comma, con le seguenti: non può avvalersi degli effetti del patto sino alla presentazione di una nuova stima che, se contestata dalle parti, sarà rimessa al giudice dell'esecuzione per la decisione finale.
2. 90. Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 7, sostituire le parole da: di avvalersi degli effetti fino alla fine del comma, con le seguenti: di conseguire la proprietà dell'immobile e il debitore la dovuta eccedenza, solo dopo l'accertamento della fondatezza della contestazione delibata opportunamente dal giudice che ha nominato il perito.
2. 203. Andrea Maestri, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, segoni, Turco.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il debitore ha comunque il diritto di adire l'autorità giudiziaria, ai sensi e con le forme di quanto disposto agli articoli 615 o 617 del codice di procedura civile e conseguentemente chiedere, ricorrendone le condizioni, la sospensione del trasferimento
dell'immobile ai sensi dell'articolo 624 del codice di procedura civile.
*2. 91. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il debitore ha comunque il diritto di adire l'autorità giudiziaria, ai sensi e con le forme di quanto disposto agli articoli 615 o 617 del codice di procedura civile e conseguentemente chiedere, ricorrendone le condizioni, la sospensione del trasferimento dell'immobile ai sensi dell'articolo 624 del codice di procedura civile.
*2. 92. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: al momento della comunicazione fino a: bancario senza con le seguenti: sessanta giorni dopo la notificazione/comunicazione di cui al comma 6 al debitore e all'eventuale terzo datore ovvero al momento dell'avvenuto versamento all'imprenditore della predetta differenza di cui al comma 2, qualora il valore di stima sia superiore all'ammontare del debito inadempiuto, comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento. Il contratto di finanziamento o la sua modificazione a norma del comma 4 contiene l'espressa previsione di un conto corrente bancario, esente da.
2. 93. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 8, secondo periodo, dopo le parole: deve accreditare inserire le seguenti: entro tre mesi dalla comunicazione del valore di stima,
2. 94. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 9, sostituire le parole: producendo altresì estratto autentico delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile con le seguenti: e documenta tutti i successivi adempimenti inclusa la stima dell'immobile.
2. 95. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis» sopprimere i commi 10, 11 e 12.
*2. 96. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis» sopprimere i commi 10,11 e 12.
*2. 97. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», sostituire il comma 10 con il seguente:
  «10. Non può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto di cui al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 11.
**2. 98. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», sostituire il comma 10 con il seguente:
  «10. Non può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto di cui al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 11.
**2. 99. Toninelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Non può farsi luogo al trasferimento ai sensi del presente articolo qualora l'entità del debito residuo sia pari o inferiore al venti per cento dell'ammontare del finanziamento concesso.
*2. 100. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Non può farsi luogo al trasferimento ai sensi del presente articolo qualora l'entità del debito residuo sia pari o inferiore al venti per cento dell'ammontare del finanziamento concesso.
*2. 101. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Non può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo qualora l'entità del debito resi o sia pari o inferiore al 10 per cento dell'ammontare del finanziamento concesso.
2. 102. Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 103. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 13, premettere il seguente periodo: Il trasferimento della proprietà dell'immobile o di altro diritto immobiliare in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata, estingue comunque l'obbligazione del debitore anche se il valore di stima è inferiore all'ammontare del debito residuo.
*2. 104. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 13, premettere il seguente periodo: Il trasferimento della proprietà dell'immobile o di altro diritto immobiliare in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata, estingue comunque l'obbligazione del debitore anche se il valore di stima è inferiore all'ammontare del debito residuo.
*2. 105. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13.1. Qualora venga stipulato il patto di cui al comma 1, le banche che detengono quote di partecipazione nelle società di intermediazione immobiliare, non possono procedere alla vendita dei beni immobili ad esse trasferiti in virtù del patto medesimo, tramite le agenzie immobiliari di proprietà della banca stessa.
2. 106. Sandra Savino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di massimizzare il valore delle garanzie immobiliari nell'ambito dei contratti di finanziamento di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stipula di accordi tra l'Associazione bancaria italiana e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese per l'adozione di linee guida che individuino i criteri per la definizione delle clausole a vantaggio del cliente da introdurre nei casi di stipula del patto nell'ambito dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le linee guida definiscono altresì le condizioni di concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, erogati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli accordi di cui al presente comma disciplinano anche le condizioni e le modalità per la sospensione del pagamento della quota capitale dei finanziamenti in caso di temporanea difficoltà del debitore.
2. 107. Sandra Savino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di massimizzare il valore delle garanzie immobiliari nell'ambito dei contratti di finanziamento di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentite l'Associazione bancaria italiana e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese, linee guida per l'individuazione dei criteri per la definizione di clausole a vantaggio del cliente nei casi di stipula del patto nell'ambito dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le linee guida definiscono altresì le condizioni di concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, erogati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 108. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

ART. 3.
(Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi).

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente b-bis): alle procedure di pignoramento presso terzi, di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile.
3. 1. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 6, dopo le parole: un creditore, inserire le seguenti: e/o del loro avvocato munito di procura.
3. 2. Busin, Molteni, Guidesi.

ART. 4.
(Disposizioni in materia di espropriazione forzata).

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) l'articolo 476 è sostituito dal seguente: «A richiesta di parte, sono rilasciate più copie in forma esecutiva, anche in via telematica, con possibilità per le parti di procedere esecutivamente in forza di copia munita di attestazione di conformità alle copie esecutive rilasciate;».
4. 7. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 1. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a)

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera l) con la seguente:
   l) all'articolo 624 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: «L'istanza di sospensione può essere proposta fino a trenta giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a trenta giorni prima dell'incanto; se l'istanza è proposta oltre il predetto termine, non può disporsi la sospensione dell'esecuzione. Sull'istanza tempestivamente presentata il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito.»;
  2) il quarto comma è sostituito con il seguente: «Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al caso di sospensione del processo richiesta o disposta ai sensi dell'articolo 618.».
4. 2. Sandra Savino.

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).
*4. 3. Castelli.

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).
*4. 4. Sandra Savino.

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).
*4. 5. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: che, a norma fino alla fine della lettera con le seguenti: che l'opposizione di cui all'articolo 615, secondo comma, è inammissibile se proposta dopo la decorrenza dei termini previsti dall'articolo 615, secondo comma, terzo periodo; salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non opponibile;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera l), sostituire le parole da: è inammissibile fino alla fine della lettera con le seguenti: mobiliare e immobiliare l'opposizione è inammissibile se proposta decorsi 30 giorni dal provvedimento con cui è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Nell'esecuzione per espropriazione presso terzo l'opposizione è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta l'assegnazione a norma dell'articolo 552 o se è proposta decorsi trenta giorni dal provvedimento che dispone la vendita a norma dell'articolo 552, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
4. 6. Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: secondo comma, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «disposto solo» sono aggiunte le seguenti: «ad istanza di parte» e
4. 8. Sandra Savino

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 521-bis, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
  Gli organi di polizia su segnalazione della mancata consegna del bene pignorato da parte dell'istituto vendite giudiziarie ovvero del creditore procedente, procedono, altresì, a rintracciarlo, a ritirarne la carta di circolazione nonché, ove possibile, i titoli ed i documenti relativi alla proprietà e all'uso, e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica sempre il terzo comma.
  Il debitore che indebitamente omette o ritarda la consegna all'istituto vendite giudiziarie del bene sottoposto a pignoramento è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro.
4. 9. Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:, non superiore a tre,.
4. 10. Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dell'articolo 540-bis aggiungere le seguenti: o istanza del creditore procedente di eseguire ulteriori tre esperimenti di vendita,.
4. 11. Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere i numeri 01) e 1).
4. 12. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera d), sostituire i numeri 01) e 1) con il seguente:
   1) il quarto comma è sostituito dal seguente: ”il provvedimento è attuato dal custode, tramite l'Ufficiale Giudiziario, entro 120 giorni dalla notifica dell'ordine di liberazione, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare.
4. 13. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1.
*4. 14. Cecconi.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1.
*4. 15. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1.
*4. 16. Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: dal custode secondo con le seguenti: dall'avvocato del creditore o dall'ufficiale giudiziario competente per territorio secondo.
4. 25. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: è attuato dal custode aggiungere le seguenti:, tramite l'Ufficiale Giudiziario entro 120 giorni dalla notifica dell'ordine di liberazione,

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole da: senza l'osservanza fino alla fine del numero.
4. 18. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: è attuato dal custode aggiungere le seguenti: tramite l'Ufficiale giudiziario entro 120 giorni dalla notifica dell'ordine di liberazione,

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole da: anche successivamente fino alla fine del numero.
4. 23. Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, sopprimere le parole: senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti,.
*4. 26. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, sopprimere le parole: senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti,.
*4. 27. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere le parole da: anche successivamente fino alla fine del numero.
4. 24. Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera d), numero 1) sostituire le parole da: Quando nell'immobile fino alla fine del numero con le seguenti: Le disposizioni che precedono non si applicano quando l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale Giudiziario.
4. 22. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, lettera d), al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: Le disposizioni che precedono non si applicano quando l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale giudiziario.
*4. 28. Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera d), al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: Le disposizioni che precedono non si applicano quando l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale Giudiziario.
*4. 29. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
**4. 30. Chimienti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
**4. 31. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: andato deserto aggiungere le seguenti: fino al limite di un terzo e dopo il quinto,.
4. 32. Sandra Savino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
*4. 33. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
*4. 34. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
**4. 35. Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
**4. 36. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
**4. 37. Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire la lettera 1), con la seguente:
   l) all'articolo 624 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'istanza di sospensione può essere proposta fino a trenta giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a trenta giorni prima dell'incanto; se l'istanza è proposta oltre il predetto termine, non può disporsi la sospensione dell'esecuzione. Sull'istanza tempestivamente presentata il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito»;
    2) il quarto comma è sostituito con il seguente: «Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al caso di sospensione del processo richiesta o disposta ai sensi dell'articolo 618.».
4. 38. Sandra Savino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).
*4. 39. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).
*4. 40. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera m), sostituire la parola: deve con la seguente: può.
4. 41. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 4, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
4. 42. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

ART. 5.
(Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati).

  Al comma 1, dopo le parole: liquidatore giudiziale aggiungere le seguenti: e l'avvocato del creditore munito di procura.
5. 1. Busin, Molteni, Guidesi.

ART. 6.
(Modifiche alla legge fallimentare).

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari in condizione di sofferenza).

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.
  2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.
  3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.
  5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.
  6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2 sono rideterminate entro un termine di venti anni, con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.
  8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.
  9. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Con gli stessi decreti dispone, altresì, la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quella degli apparecchi di cui al medesimo articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al citato regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011.
6. 01. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro, Zaratti, Pellegrino.

ART. 7.
(Società per la Gestione di Attività S.G.A. Spa).

  Sopprimerlo.
*7. 1. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sopprimerlo.
*7. 2. Guidesi, Busin, Molteni.

  Al comma 1, primo periodo, inserire, in fine, le parole: solo successivamente alla presentazione alle competenti Commissioni parlamentari di una relazione giurata di stima sul valore della società, prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere vincolante sull'acquisto della società. Gli esperti che effettuano la relazione giurata di stima sono nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito di parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: A fronte del trasferimento potrà essere riconosciuto un corrispettivo non superiore ad euro 600.000 pari al valore nominale delle azioni trasferite.
7. 3. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: previa ricognizione dello stato patrimoniale del Banco di Napoli.
7. 4. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sul mercato con le seguenti: esclusivamente nelle aree sottoutilizzate coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208,.
7. 5. Pisano.

  Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: solo dopo che le competenti Commissioni parlamentari abbiano espresso in merito il loro parere vincolante.
7. 6. Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza, la società S.G.A. S.p.A. successivamente all'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze non può assumere partecipazioni, in modo diretto o indiretto, in società o in fondi partecipati, in modo diretto o indiretto, dal gruppo bancario e dalle relative società, che formalmente detenevano le azioni della S.G.A. S.p.A. prima del trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. 7. Di Battista.

  Sostituire la rubrica del Capo I con la seguente: «Misure a sostegno delle banche e di accelerazione del recupero crediti».
7. 10. Busin, Guidesi, Molteni.

ART. 8.
(Definizioni).

  Sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:

Art. 8.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi da 842 a 845 sono sostituiti dai seguenti:
  «842. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito »Banche«), il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il »Ministero«), su specifica richiesta delle Banche provvede a sottoscrivere, fino al 1o gennaio 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.
  843. Il Ministero, ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.
  844. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
  845. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.
  845-bis. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.»
   b) i commi da 848 a 854 sono sostituiti dai seguenti:
  «848. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.
  849. Alla scadenza contrattuale degli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.
  850. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato dal Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.
  851. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 842 a 852.
  852. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015.
  852-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  852-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: “nei limiti del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti dell'89 per cento”.
  852-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'89 per cento”;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'89 per cento”;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'89 per cento”;.
8. 1. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:

Art. 8.
(Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18).

  1. Dopo l'articolo 17-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis-1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dagli articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.
  2. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: “nei limiti del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti dell'89 per cento”.
  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'89 per cento”;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'89 per cento”;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'89 per cento”;.
8. 2. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:

Art. 8.
(Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18).

  1. Dopo l'articolo 17-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis-1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito “Fondo”). L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.
  2. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: “nei limiti del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti dell'89 per cento”.
  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'89 per cento”;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'89 per cento”;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'89 per cento”;.
8. 3. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:

Art. 8.
(Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18).

  2. Dopo l'articolo 17-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis-1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.
  2. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: “nei limiti del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti dell'89 per cento”.
  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'89 per cento”;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'89 per cento”;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'89 per cento”;.
8. 4. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:

Art. 8.
(Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18).

  2. Dopo l'articolo 17-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a rimborsare integralmente i soggetti, fatta eccezione degli investitori istituzionali, che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri (strumenti finanziari subordinati).
  2. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: “nei limiti del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti dell'89 per cento”.
  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'89 per cento”;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'89 per cento”;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'89 per cento”;.
8. 5. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:

Art. 8.
(Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18).

  2. Dopo l'articolo 17-bis è inserito il seguente:

Art. 17-bis-1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito «Fondo»). Nell'ipotesi di incapienza del Fondo le banche aventi sede legale nella Repubblica italiana versano contributi addizionali al Fondo entro il limite complessivo pari al valore della suddetta riduzione delle azioni e degli elementi di classe.
  2. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.
8. 6. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: investitore aggiungere la seguente: obbligazionista

  Conseguentemente:
    al medesimo comma:
     alla medesima lettera sostituire le parole:
gli strumenti con le seguenti: azioni ovvero strumenti;
     dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) investitore azionista: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato le azioni indicate nell'articolo 1, comma 855, della legge di stabilità per il 2016;
    dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. (Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208). – 1. All'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: «detenevano» aggiungere le seguenti: «azioni e».
  2. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento».
  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
    all'articolo 9, comma 10, dopo le parole: Gli investitori aggiungere le seguenti:, azionisti ed obbligazionisti,.
8. 200. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: investitore aggiungere la seguente: obbligazionista.

  Conseguentemente:
    al medesimo comma:
     alla medesima lettera sostituire le parole:
gli strumenti con le seguenti: azioni ovvero strumenti;
     dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) investitore azionista: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato le azioni indicate nell'articolo 1, comma 855, della legge di stabilità per il 2016;
    dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. (Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).- 1. All'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: «detenevano» aggiungere le seguenti: «azioni e».
    all'articolo 9, comma 10, dopo le parole: Gli investitori aggiungere le seguenti:, azionisti ed obbligazionisti,.
8. 109. D'Ambrosio.

  Al comma 1, lettera a) dopo la parola: investitore aggiungere la seguente: obbligazionista

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis)
investitore azionista«: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato le azioni indicate nell'articolo 1, comma 855, della legge di stabilità per il 2016.
   dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

  1. All'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: “detenevano” aggiungere le seguenti: “azioni e”.
8. 13. Da Villa.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: la persona fisica fino alla fine della lettera con le seguenti: avente causa delle obbligazioni subordinate delle banche in liquidazione, acquistate direttamente dall'istituto di emissione o da un intermediario, e beneficiario delle prestazioni del Fondo di solidarietà;.
8. 11. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: la persona fisica fino alla fine della lettera con le seguenti: chiunque abbia acquistato strumenti finanziari delle banche in liquidazione così come definite dalla lettera b) del presente comma.
8. 12. Lupo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: la persona fisica a: diretto con le seguenti: l'investitore non professionista.
8. 14. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: persona fisica aggiungere le seguenti: i soggetti che a norma di Statuto non perseguano fini di lucro e non distribuiscano ai soci i proventi delle attività, destinandoli esclusivamente a interventi nei campi del welfare, della cultura, della istruzione, della salute pubblica e degli altri settori di pari valenza sociale.
8. 15. Colonnese.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: che ha acquistato, con le seguenti: che ha percepito.
8. 16. Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: gli strumenti con le seguenti: azioni ovvero strumenti.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. All'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: «detenevano» sono aggiunte le seguenti: «azioni e».
8. 17. Cozzolino.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: subordinati fino alla fine della lettera con le seguenti: rilasciati da una delle banche di cui alla lettera b) ed emessi entro il 31 dicembre 2005,

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Art. 9.
(Disposizioni in materia di tutela degli investitori).

  1. Gli investitori che hanno acquistato strumenti finanziari di cui all'articolo 8 comma 1, lettera a), entro la data del 12 giugno 2014 hanno diritto alla trasformazione pro-quota in una partecipazione nel patrimonio della banca cui sono state cedute le passività («bad bank») pari al valore nominale delle obbligazioni subordinate per la quota ridotta o azzerata.
8. 8. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi

  Conseguentemente al medesimo comma:
   alla lettera
c) sostituire le parole: Banca dell'Etruria e del Lazio con le seguenti: Banca popolare dell'Etruria e del Lazio
   alla lettera f) sopprimere le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione
8. 7. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), sopprimere le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione.
*8. 18. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), sopprimere le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione.
*8. 19. Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: nell'ambito di fino alla fine della lettera.
**8. 20. Dadone, Cominardi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: nell'ambito di fino alla fine della lettera.
**8. 21. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: negoziale diretto con la Banca con le seguenti: negoziale con la Banca.
8. 22. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: negoziale diretto aggiungere le seguenti: ed indiretto.
8. 23. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) «scenari probabilistici»: obbligo di indicazione nel prospetto informativo di poche, chiare e sintetiche informazioni, finalizzate a garantire al pubblico una adeguata e chiara conoscenza sulla probabilità di ottenere un rendimento sperato dall'investimento. Le informazioni sono ottenute mediante elaborazioni destinate al pubblico, che devono contenere l'intervallo di confidenza, calcolate sulla base di modelli statistici e probabilistici utilizzando le serie storiche delle informazioni raccolte, al fine di indicare chiaramente il probabile futuro rendimento e il probabile futuro rischio associato ad ogni prodotto finanziario offerto al pubblico in modo tale che ognuno possa utilizzare strumenti conoscitivi sulle plurime opportunità di scelte di investimento, opportunamente ponderate con le plurime probabilità di rischio.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

  1. Al comma 2 dell'articolo 94 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «compresi gli scenari probabilistici».
8. 24. Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) «investitori diversi da quelli di cui alla lettera a)»: quelli che, a norma di Statuto non perseguano fini di lucro e non distribuiscano ai soci i proventi delle attività, destinandoli esclusivamente ad interventi nei settori del welfare, della cultura, dell'istruzione, della salute pubblica e negli altri di pari valenza sociale, che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi;.

  Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dalle condizioni di cui al comma 1 sono esclusi gli investitori di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a-bis).
8. 25. Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) «danneggiato»: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, i soggetti che a norma di Statuto non perseguano fini di lucro e non distribuiscano ai soci i proventi delle attività, destinandoli esclusivamente a interventi nei campi del welfare, della cultura, della istruzione, della salute pubblica e degli altri settori di pari valenza sociale e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari di qualsiasi tipo indicati nell'articolo 1, lettera a) del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, afferiscono altresì tutti gli eventuali maggiori ricavi derivanti dalla cessione dei prestiti non performanti e delle partecipazioni al capitale o dei diritti degli istituti bancari soggetti alla procedura di risoluzione di cui al comma 842 del medesimo articolo, al fine di garantire a tutti i danneggiati un rimborso pieno.
8. 26. Grande.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: nell'ambito fino alla fine della lettera.
*8. 27. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: nell'ambito fino alla fine della lettera.
*8. 28. Ruocco.

ART. 9.
(Accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta).

  1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 16 novembre 2015 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
   a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro;
   b) ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 18.000 euro come primo scaglione, inferiore a 35.000 euro come secondo scaglione, inferiore a 55.000 come terzo scaglione.

  2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera a), risulta dalla somma di:
   a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
   b) il valore di rimborso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

  3. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari al 99 per cento per il primo scaglione, all'80 per cento per il secondo scaglione, al 75 per cento per il terzo scaglione del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015.
9. 1. Busin, Guidesi, Molteni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Disposizioni in materia di tutela degli investitori).

  1. Gli investitori che hanno acquistato strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), entro la data del 12 giugno 2014 hanno diritto alla trasformazione pro-quota in una partecipazione nel patrimonio della banca cui sono state cedute le passività («bad bank») pari al valore nominale delle obbligazioni subordinate per la quota ridotta o azzerata.
9. 2. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano con le seguenti: detenevano gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a)

  Conseguentemente, al comma 3, alinea, sopprimere le parole:, acquistati entro il 12 giugno 2014.
9. 4. Paglia, Nicchi, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: entro la data del 12 giugno 2014;

  Conseguentemente:
    al comma 3, sopprimere le parole:
acquistati entro il 12 giugno 2014 e;
    al comma 6, sopprimere il secondo periodo;
    al comma 8,
sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:
   a) alternativamente:
    1) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati o, in mancanza di questo, il contratto quadro;
    2) i moduli di sottoscrizione;
    3) i moduli d'ordine di acquisto;
    4) attestazione degli ordini eseguiti;
   al comma 8-bis) aggiungere, in fine, le parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore;
   al comma 10:
    primo periodo, sostituire le parole da:
e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
    sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
9. 5. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: entro la data del 12 giugno 2014;

  Conseguentemente:
    al comma 3, sopprimere le parole:
acquistati entro il 12 giugno 2014 e;
    al comma 6, sopprimere il secondo periodo;
    al comma 8:
     lettera a), aggiungere, in fine, le parole:
o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
     lettera e), sopprimere le parole da:, resa ai sensi fino alla fine della lettera;
    al comma 8-bis), aggiungere, in fine, le parole:
e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore. L'investitore, altresì, può richiedere alle Nuove Banche l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo.
    al comma 10:
     primo periodo, sostituire le parole da:
e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
     sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
9. 6. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: entro la data del 12 giugno 2014;

  Conseguentemente:
    al comma 3, sopprimere le parole:
acquistati entro il 12 giugno 2014 e;
    al comma 6, sopprimere il secondo periodo;
    al comma 8-
bis), aggiungere, in fine, le parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore.
    al comma 10:
     primo periodo, sostituire le parole da:
e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
     sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
9. 7. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: entro la data del 12 giugno 2014;.

  Conseguentemente:
    al comma 3, sopprimere le parole:
acquistati entro il 12 giugno 2014 e;
    al comma 6, sopprimere il secondo periodo;
    al comma 10:
     primo periodo, sostituire le parole da:
e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
     sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
9. 8. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: entro la data del 12 giugno 2014

  Conseguentemente:
    al medesimo comma
, alinea, sopprimere le parole da: al ricorrere di una delle seguenti condizioni fino alla fine del comma.
    sopprimere il comma 2;
    al comma 3, sopprimere le parole: acquistati entro il 12 giugno 2014 e;
    al comma 8, sopprimere la lettera e);
    al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.
9. 9. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: entro la data del 12 giugno 2014;

  Conseguentemente:
    al comma 3, sopprimere le parole:
acquistati entro il 12 giugno 2014 e.
    al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.
9. 10. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015;

  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire le parole:
12 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015;
   al comma 6, sopprimere il secondo periodo;
   al comma 10:
    primo periodo, sostituire le parole da:
e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
    quarto periodo:
    sostituire le parole:
12 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015;
    sopprimere le parole da: in relazione a fino alla fine del comma.
9. 18. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015;

  Conseguentemente:
    al comma 3, sostituire le parole:
12 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015;
    al comma 10, quarto periodo:
     sostituire le parole:
12 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015;
     sopprimere le parole da: in relazione a fino alla fine del comma.
9. 19. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 23 novembre 2015;

  Conseguentemente:
    al comma 3, sostituire le parole:
12 giugno 2014 con le seguenti: 23 novembre 2015;
    al comma 6, sopprimere il secondo periodo;
    al comma 10:

     primo periodo, sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
     quarto periodo:
      sostituire le parole:
12 giugno 2014 con le seguenti: 23 novembre 2015;
      sopprimere le parole da: in relazione a fino alla fine del comma.
9. 20. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 23 novembre 2015;

  Conseguentemente:
    al comma 3, sostituire le parole:
12 giugno 2014 con le seguenti: 23 novembre 2015.
    al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 23 novembre 2015;
    sopprimere le parole da: in relazione a fino alla fine del comma.
9. 21. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 22 novembre 2015.
9. 27. Dall'Osso.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;

  Conseguentemente:
    al medesimo alinea, sostituire le parole da:
determinato ai sensi fino alla fine del comma con le seguenti: pari:
   a) al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000;
   b) al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 35.000 e 55.000 euro;
   c) al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 55.000 e 75.000 euro;
   d) all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 oltre i 75.000 euro”;
    sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5
    sostituire il comma 6 con i seguenti:

  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
  6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.;
    al comma 8:
     lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
     sopprimere le lettere b) e c);
    al comma 8-bis) aggiungere, in fine, le parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore.;
    al comma 10:
     primo periodo, sostituire le parole da:
e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
     sopprimere il secondo ed il terzo periodo;
     al quarto periodo:

      sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015
      sopprimere dalle parole da: in relazione a fino alla fine del comma.
9. 11. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;

  Conseguentemente:
    al comma 2, lettera
b), sopprimere le parole da: al netto degli oneri fino alla fine della lettera;
    al comma 3, alinea, sostituire le parole da:
pari all'80 per cento fino a fine del comma, con le seguenti: pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.;
    sopprimere i commi 4 e 5;
    sostituire il comma 6 con i seguenti:

  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
  6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo”;
    al comma 8:
     lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
     sopprimere le lettere b) e c);
    al comma 8-bis), aggiungere, in fine, le parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore;
    al comma 10:
     primo periodo, sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
     sopprimere il secondo e terzo periodo;
     al quarto periodo:
     sostituire le parole:
12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015
     sopprimere dalle parole da: in relazione a fino alla fine del comma.
9. 12. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;

  Conseguentemente:
    al comma 2, lettera
b), sopprimere le parole da: al netto degli oneri fino alla fine della lettera;
    al comma 3, sostituire le parole da:
pari all'80 per cento fino alla fine del comma, con le seguenti: pari al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione;
    sopprimere i commi 4 e 5;
    sostituire il comma 6 con i seguenti:

  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
  6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo;
    al comma 8:
     lettera a) aggiungere, in fine, le parole:
o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
     sopprimere le lettere b) e c);
    al comma 8-bis) aggiungere, in fine, le parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore;
    al comma 10:
     primo periodo, sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
     sopprimere il secondo e terzo periodo;
     quarto periodo, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;
     sopprimere dalle parole: in relazione a fino alla fine del comma.
9. 13. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;

  Conseguentemente:
    al comma 2, lettera
b), sopprimere le parole da: al netto degli oneri fino alla fine della lettera;
    al comma 3, sostituire le parole da:
pari all'80 per cento fino alla fine del comma, con le seguenti: pari all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione;
    sopprimere i commi 4 e 5;
    sostituire il comma 6 con i seguenti:

  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
  6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo;
    al comma 8:
     lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
     sopprimere le lettere b) e c);
    al comma 8-bis), aggiungere, in fine, le parole:
e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico medesimo investitore;
    al comma 10:
     primo periodo, sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
     sopprimere il secondo e terzo periodo;
     al quarto periodo:
      sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;
      sopprimere dalle parole: in relazione a fino alla fine del comma.
9. 14. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;

  Conseguentemente:
    al comma 3, sostituire le parole:
12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;
    al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;
    al comma 8:

     lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
     sopprimere le lettere b) e c);
    al comma 8-bis), aggiungere, in fine, le parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore;
    al comma 10:
     primo periodo, sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche”;
     sopprimere il secondo e il terzo periodo;
     quarto periodo:
      sostituire le parole:
12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;
      sopprimere le parole da: in relazione a fino alla fine del comma.
9. 15. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;

  Conseguentemente:
    al comma 3, sostituire le parole:
12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;
    al comma 6, sopprimere il secondo periodo;
    al comma 8:

     lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
     lettera e), sopprimere le parole da: resa ai sensi fino alla fine del comma;
    al comma 8-bis), aggiungere, in fine, le parole: senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore. L'investitore, altresì, può richiedere alle Nuove Banche l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo.
    al comma 10:
     primo periodo, sostituire le parole da:
e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
     sopprimere il secondo e terzo periodo;
     quarto periodo:
      sostituire le parole:
12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;
      sopprimere le parole da: in relazione a fino alla fine del comma.
9. 16. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;

  Conseguentemente:
    al comma 3, sostituire le parole:
12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;
    al comma 6, sopprimere il secondo periodo;
    al comma 8-
bis), aggiungere, in fine, le parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore;
    al comma 10:
     sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
     sopprimere il secondo e il terzo periodo;
     quarto periodo:
      sostituire le parole:
12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;
      sopprimere le parole da: in relazione a fino alla fine del comma.
9. 17. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;

  Conseguentemente:
    al comma 3, sostituire le parole:
12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;
    al comma 6, sopprimere il secondo periodo;
    al comma 10:
     primo periodo, sostituire le parole da:
e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
     quarto periodo:
      sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;
      sopprimere le parole da: in relazione a fino alla fine del comma.
9. 22. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, sostituire la lettera
b) con la seguente:
   b)
ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 18.000 euro come primo scaglione, inferiore a 35.000 euro come secondo scaglione, inferiore a 55.000 euro come terzo scaglione.;
    al comma 2, lettera b), sostituire le parole: il corrispettivo pagato per l'acquisto con le seguenti: il valore di rimborso;
    al comma 3, sostituire le parole da: l'importo fino alla parola: liquidazione con le seguenti: l'importo dell'indennizzo forfettario è pari a 99 per cento come primo scaglione, all'80 per cento come secondo scaglione, al 75 per cento come terzo scaglione, del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015 e detenuti alla data della risoluzione delle banche in liquidazione,.
    dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  3-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento»;.
  3-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;.
9. 200. Sibilia.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, sostituire la lettera
b) con la seguente:
   b)
ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 18.000 euro come primo scaglione, inferiore a 35.000 euro come secondo scaglione, inferiore a 55.000 euro come terzo scaglione.;
    al comma 2, lettera b), sostituire le parole: il corrispettivo pagato per l'acquisto con le seguenti: il valore di rimborso;
    al comma 3, sostituire le parole da: l'importo fino alla parola: liquidazione con le seguenti: l'importo dell'indennizzo forfettario è pari a 99 per cento come primo scaglione, all'80 per cento come secondo scaglione, al 75 per cento come terzo scaglione, del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015 e detenuti alla data della risoluzione delle banche in liquidazione,.
    dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  3-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento»;.
  3-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;.
9. 23. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015.

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, lettera
b), sostituire le parole: 35.000 euro con le seguenti: 18.000 euro come primo scaglione, inferiore a 35.000 euro come secondo scaglione, inferiore a 55.000 come terzo scaglione;
    al comma 3:
     sostituire le parole:
all'80 per cento con le seguenti: al 99 per cento come primo scaglione, all'80 per cento come secondo scaglione, al 75 per cento come terzo scaglione;
     sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;
    al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015.
9. 24. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti parole: 16 novembre 2015;

  Conseguentemente:
    al comma 3, sostituire le parole:
12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;
    al comma 10:
     quarto periodo, sostituire le parole:
12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;
     sopprimere le parole da: in relazione a fino alla fine del comma.
9. 25. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015.
9. 28. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 15 novembre 2015.

  Conseguentemente:
    al comma 3, alinea, sostituire le parole:
12 giugno 2014 con le seguenti: 15 novembre 2015
    al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 15 novembre 2015.
9. 26. Fantinati.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: determinato ai sensi fino alla fine del comma con le seguenti:
pari:
   a) al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000 euro;
   b) al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 35.000 e 55.000 euro;
   c) al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 55.000 e 75.000 euro;
   d) all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 oltre i 75.000 euro.

  Conseguentemente:
    sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5;
    sostituire il comma 6 con i seguenti:

  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
  6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti;
  6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.
    al comma 8:
     lettera
a), aggiungere, in fine, le parole: o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
    sopprimere le lettere b) e c);
    al comma 8-bis), aggiungere, in fine, le parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore.
    al comma 10:
     primo periodo, sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
     sopprimere il secondo e terzo periodo;
9. 29. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: determinato ai sensi fino alla fine del comma con le seguenti:
pari:
   a) al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000 euro;
   b) al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 35.000 e 55.000 euro;
   c) al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 55.000 e 75.000 euro;
   d) all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 oltre i 75.000 euro.

  Conseguentemente:
    sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5;
    sostituire il comma 6 con i seguenti:

  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
  6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo;
    al comma 8:
     lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
     sopprimere le lettere b) e c);
    al comma 8-bis), aggiungere, in fine, le parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore.
9. 30. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: determinato ai sensi fino alla fine del comma con le seguenti: pari:
   a) al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000 euro;
   b) al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 35.000 e 55.000 euro;
   c) al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 55.000 e 75.000 euro;
   d) all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 oltre i 75.000 euro.

  Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
9. 31. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da:, al ricorrere di una delle seguenti condizioni fino alla fine del comma.
*9. 3. Sandra Savino.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da:, al ricorrere di una delle seguenti condizioni fino alla fine del comma.
*9. 32. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore fino a 100.000 euro;”.

  Conseguentemente, al comma 3,alinea, sostituire le parole da: L'importo dell'indennizzo forfetario fino a: Banche in liquidazione con le seguenti: L'importo dell'indennizzo forfetario è pari: al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, per un patrimonio mobiliare di valore fino a 50.000 euro; all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, per un patrimonio mobiliare di valore da 50.000 a 80.000 euro; al 70 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, per un patrimonio mobiliare di valore da 80.000 a 100.000 euro.
9. 33. Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore fino a 100.000 euro;.
9. 34. Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: patrimonio mobiliare aggiungere le seguenti: e immobiliare con esclusione della prima casa.
9. 35. Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 200.000 euro;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 35.000 euro con le seguenti: 70.000 euro.
9. 36. Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 200.000 euro;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 35.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.
9. 37. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 150.000 euro;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 35.000 euro con le seguenti: 45.000 euro.
9. 38. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 120.000 euro;

  Conseguentemente:
    al medesimo comma:
    lettera
b), sostituire le parole: 35.000 euro con le seguenti: 60.000 euro.
     aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di cointestazione del dossier titoli i limiti di cui alle lettere a) e b) si intendono riferiti a ciascun cointestatario.
    al comma 2, dopo le parole: lettera a) aggiungere le seguenti: ivi compresi gli oneri sostenuti per il loro acquisto,.
    dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  2-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento».
  2-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
9. 39. Dieni.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 120.000 euro;

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, lettera
b), sostituire le parole: 35.000 euro con le seguenti: 60.000 euro.
    al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di cointestazione del dossier titoli i limiti di cui alle lettere a) e b) si intendono riferiti a ciascun cointestatario.
    dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento».
  1-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
9. 40. Di Vita.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 120.000 euro;

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, lettera
b), sostituire le parole: 35.000 euro con le seguenti: 60.000 euro.
    dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 91 per cento».
  1-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento».
9. 41. Manlio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 120.000 euro;

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, lettera
b), sostituire le parole: 35.000 euro con le seguenti: 60.000 euro.
    dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In caso di cointestazione del dossier titoli o di sottoscrizione congiunta dell'ordine di acquisto degli stessi, i limiti di consistenza del patrimonio mobiliare e di reddito complessivo di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, sono riferiti a ciascun cointestatario.
9. 42. Nicchi, Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 35.000 euro, con le seguenti: 50.000 euro.
9. 43. Sandra Savino.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: calcolato fino alla fine della lettera, con le seguenti: risultante da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui l'investitore certifica, sotto la propria responsabilità, l'ammontare del suo patrimonio mobiliare.
9. 44. Paglia, Nicchi, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: calcolato fino alla fine della lettera con le seguenti: certificato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'investitore.
9. 45. Gallinella.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: In presenza di eredi il patrimonio mobiliare o il reddito cui fare riferimento è quello del de cuius al momento della sottoscrizione dell'ordine di acquisto.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  2-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento».
  2-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
9. 46. D'Uva.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
9. 47. Nicchi, Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: il corrispettivo pagato per l'acquisto con le seguenti: il valore di rimborso.
9. 48. Fraccaro.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: al netto degli oneri fino alla fine del comma;

  Conseguentemente:
    al comma 3, alinea, sostituire le parole da:
pari all'80 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione;
    sopprimere i commi 4 e 5;
    sostituire il comma 6 con i seguenti:

  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
  6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.”;
    al comma 8:
     lettera a), aggiungere, in fine, le parole:
o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
     sopprimere le lettere b) e c);
    al comma 8-bis), aggiungere, in fine, le parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore;
    al comma 10:
     primo periodo, sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
     sopprimere il secondo e terzo periodo.
9. 49. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: al netto degli oneri fino alla fine del comma;

  Conseguentemente:
    al comma 3, alinea, sostituire le parole da:
pari all'80 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione;
    sopprimere i commi 4 e 5;
    sostituire il comma 6 con i seguenti:

  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
  6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.”;
    al comma 8:
     lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
     sopprimere le lettere b) e c);
    al comma 8-
bis), aggiungere, in fine, le parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore.
9. 50. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: al netto degli oneri fino alla fine del comma;

  Conseguentemente:
    al comma 3, alinea, sostituire le parole da:
pari all'80 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: pari al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione;
    sopprimere i commi 4 e 5;
    sostituire il comma 6 con i seguenti:

  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
  6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.;
    al comma 8:
     lettera a), aggiungere, in fine, le parole:
o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
     sopprimere le lettere b) e c);
    al comma 8-
bis), aggiungere, in fine, le parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore;
    al comma 10:
     primo periodo, sostituire le parole da: e che non hanno presentato« fino a »a tale istanza,« con le seguenti: »e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
     sopprimere il secondo e terzo periodo.
9. 51. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: al netto degli oneri fino alla fine del comma;

  Conseguentemente:
    al comma 3, alinea, sostituire le parole da:
pari all'80 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: pari al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione;
    sopprimere i commi 4 e 5;
    sostituire il comma 6 con i seguenti:

  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
  6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.;
    al comma 8:
     lettera a), aggiungere, in fine, le parole:
o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
     sopprimere le lettere b) e c);
    al comma 8-bis), aggiungere, in fine, le parole:
e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore.
9. 52. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: al netto degli oneri fino alla fine del comma;

  Conseguentemente:
    al comma 3, alinea, sostituire le parole da:
pari all'80 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: pari all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione;
    sopprimere i commi 4 e 5;
    sostituire il comma 6 con i seguenti:

  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
  6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo».;
    al comma 8:
     lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
     sopprimere le lettere b) e c);
    al comma 8-bis), aggiungere, in fine, le parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore;
    al comma 10:
     primo periodo, sostituire le parole da: e che non hanno presentato» fino a «a tale istanza,» con le seguenti: ”e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
     sopprimere il secondo e terzo periodo.
9. 53. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: al netto degli oneri fino alla fine del comma;

  Conseguentemente:
    al comma 3, alinea, sostituire le parole da:
pari all'80 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: pari all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione;
    sopprimere i commi 4 e 5;
    sostituire il comma 6 con i seguenti:

  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
  6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.;
    al comma 8:
     lettera a), aggiungere, in fine, le parole:
o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
     sopprimere le lettere b) e c);
    al comma 8-
bis), aggiungere, in fine, le parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore.
9. 54. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: al netto degli oneri fino alla fine del comma;

  Conseguentemente:
    al comma 3:
     alinea, sostituire le parole:
all'80 per cento con le seguenti: al 100 per cento;
     sopprimere la lettera a).
9. 55. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: al netto degli oneri fino alla fine del comma;

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la lettera a).
9. 56. Busin, Guidesi, Molteni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis
. In caso di morte dell'investitore gli eredi potranno accedere al rimborso portando come riferimento il patrimonio mobiliare o il reddito complessivo detenuto dal de cuius al momento della sottoscrizione dell'ordine di acquisto.
9. 57. Paglia, Nicchi, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.

  Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  3-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento».
  3-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
9. 58. Fico.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'importo dell'indennizzo è pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.
9. 59. Sandra Savino.

  Al comma 3, alinea, dopo le parole: L'importo dell'indennizzo forfetario aggiungere le seguenti: è corrisposto a titolo di anticipo e non preclude la possibilità per l'investitore di accedere all'arbitrato o perseguire altre vie legali per il recupero integrale dell'importo investito ed.
9. 61. D'Incà.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: all'80 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.

  Conseguentemente:
    al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: al netto degli oneri fino alla fine della lettera;
    sopprimere i commi 4 e 5.

9. 63. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: all'80 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: pari al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.

  Conseguentemente:
    al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: al netto degli oneri fino alla fine della lettera;
    sopprimere i commi 4 e 5.
9. 69. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: all'80 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.

  Conseguentemente:
    al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da:
al netto degli oneri fino alla fine della lettera;
    sopprimere i commi 4 e 5.

9. 71. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: all'80 per cento con le seguenti: al 100 per cento;

  Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  3-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 91 per cento».
  3-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento».
9. 60. Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: all'80 per cento con le seguenti: al 100 per cento;

  Conseguentemente:
    sostituire il comma 6 con i seguenti:

  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
  6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.”;
    al comma 8:
     alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole:
o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
     sopprimere le lettere b), c) e d).
9. 62. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: all'80 per cento con le seguenti: al 100 per cento;

  Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
9. 64. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: all'80 per cento con le seguenti: al 100 per cento;

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
9. 65. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: all'80 per cento con le seguenti: al 100 per cento.
*9. 66. Nicchi, Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: all'80 per cento con le seguenti: al 100 per cento.
*9. 67. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: all'80 per cento con le seguenti: al 95 per cento.
9. 68. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 90 per cento.
9. 70. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: all'80 per cento con le seguenti: all'85 per cento.
9. 72. Busin, Guidesi, Molteni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'investitore, previa verifica dei presupposti di cui ai commi successivi, ha il diritto di ottenere una liquidazione per un importo pari alla differenza tra il capitale investito e l'importo dell'indennizzo forfetario ottenuto in azioni delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8. La liquidazione di cui al presente comma è a carico delle predette nuove banche. La Banca d'Italia e la Consob verificano per le parti di loro competenza che il processo di emissione e assegnazione delle azioni di indennizzo venga svolto nel rispetto delle norme vigenti.
9. 73. Pesco.

   Sopprimere i commi 4 e 5.
9. 74. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 5, lettera a), dopo la parola: rendimenti aggiungere la seguente: netti.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  5-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento».
  5-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
9. 75. Petraroli.

  Al comma 5, lettera a), dopo la parola: rendimenti aggiungere la seguente: netti.
9. 76. Nicchi, Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).
9. 77. Liuzzi.

  Al comma 5, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
  5-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento».
  5-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
9. 78. De Lorenzis.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
9. 79. Busin, Guidesi, Molteni.

  Sostituire il comma 6, con i seguenti:
  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui al l'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
  6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

  Conseguentemente, al comma 10:
    primo periodo, sostituire le parole da:
e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
    sopprimere il secondo e terzo periodo.
9. 80. Busin, Guidesi, Molteni.

  Sostituire il comma 6, con i seguenti:
  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2017. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
  6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

  Conseguentemente, al comma 10:
    primo periodo, sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
    sopprimere il secondo e terzo periodo.
9. 81. Busin, Guidesi, Molteni.

  Sostituire il comma 6, con i seguenti:
  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
  6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

  Conseguentemente, al comma 10:
    primo periodo, sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
    sopprimere il secondo e terzo periodo.
9. 82. Busin, Guidesi, Molteni.

  Sostituire il comma 6, con i seguenti:
  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo.
  6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

  Conseguentemente, al comma 10:
    primo periodo, sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
    sopprimere il secondo e terzo periodo.
9. 83. Busin, Guidesi, Molteni.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. La Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui al comma precedente sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

  Conseguentemente, al comma 10:
    primo periodo, sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
    sopprimere il secondo e terzo periodo.
9. 84. Busin, Guidesi, Molteni.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2017. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. La Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui al comma precedente sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

  Conseguentemente, al comma 10:
    primo periodo, sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
    sopprimere il secondo e terzo periodo.
9. 85. Busin, Guidesi, Molteni.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. La Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui al comma precedente sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

  Conseguentemente, al comma 10:
    primo periodo, sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
    sopprimere il secondo e terzo periodo.
9. 86. Busin, Guidesi, Molteni.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. La Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui al comma precedente sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

  Conseguentemente, al comma 10:
    primo periodo, sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
    sopprimere il secondo e terzo periodo.
9. 87. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: presentata aggiungere le seguenti: anche se incompleta o priva della documentazione relativa all'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).
9. 88. Vacca.

  Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: presentata aggiungere le seguenti: anche se incompleta.
9. 89. Nuti.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 18 mesi.
9. 90. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: il 31 dicembre 2017.
9. 91. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
*9. 92. Sandra Savino.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
*9. 93. Gagnarli.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
*9. 94. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: otto mesi.
9. 95. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, al comma 10:
    primo periodo, sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
    sopprimere il secondo e terzo periodo.
9. 96. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di patrimonio mobiliare dell'investitore di valore superiore a 100.000 euro, il ricorso alla procedura arbitrale è ammesso per la parte eccedente i 100.000 euro.
9. 97. Sandra Savino.

  Al comma 8, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:
   a) alternativamente:
    1) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati o, in mancanza di questo, il contratto quadro;
    2) i moduli di sottoscrizione;
    3) i moduli d'ordine di acquisto;
    4) attestazione degli ordini eseguiti;

  Conseguentemente, al comma 8-bis) aggiungere, in fine, le parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore.
9. 98. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 8, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, lettera
e), sopprimere le parole da: resa ai sensi fino alla fine della lettera;
    al comma 8-
bis) aggiungere, in fine, le parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore. L'investitore, altresì, può richiedere alle Nuove Banche l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo.
9. 99. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;

  Conseguentemente, sopprimere le lettere b) e c).
9. 100. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati.
9. 101. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 8 sopprimere le lettere b) e c).
9. 102. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 8-bis), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: sette giorni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: . In caso di inadempimento nei termini, le banche di cui al primo periodo sono tenute in solido e per l'intero a versare all'investitore di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), la somma oggetto dell'investimento.
9. 201. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 8-bis), aggiungere, in fine, le parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore.
9. 103. Busin, Guidesi, Molteni.

  Dopo il comma 8-bis), aggiungere il seguente:
8-ter. Nel caso in cui la Banca, trascorsi i termini di cui al comma precedente, si rifiuti di consegnare copia dei documenti all'investitore, è sufficiente che quest'ultimo, ai fini della presentazione dell'istanza di indennizzo al Fondo, presenti una dichiarazione di insussistenza della documentazione.
9. 104. Paglia, Nicchi, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Decorso il termine di cui al precedente periodo saranno dovuti gli interessi legali per ogni giorno successivo al termine dei 60 giorni previsti.

  Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  9-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento».
  9-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
9. 105. Tripiedi.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Trascorso tale termine, oltre alle somme dovute il Fondo dovrà corrispondere gli interessi legali per ogni giorno successivo al sessantesimo.
9. 106. Paglia, Nicchi, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Qualora dalle verifiche del Fondo dovesse risultare l'incompletezza, per mancanza di documentazione, dell'istanza di erogazione dell'indennizzo presentata entro il termine di decadenza previsto dal precedente comma 6, quest'ultimo, anche ai fini di un'integrazione della documentazione, s'intende comunque rispettato.
9. 107. Nicchi, Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: di cui ai commi da 1 a 9, aggiungere le seguenti: o che, nonostante l'abbiano presentata è stata loro respinta per insussistenza delle condizioni di cui al comma 1,.
9. 110. Nicchi, Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: della procedura arbitrale, aggiungere le seguenti: che ai sensi dell'articolo 1, comma 858, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dovrà accertare la responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari.
9. 111. Paglia, Nicchi, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Laddove la presentazione dell'istanza non si concluda con l'erogazione dell'indennizzo a causa della non sussistenza delle condizioni previste dal presente articolo gli investitori possono comunque accedere alla procedura arbitrale.
9. 112. Simone Valente.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al fine di contribuire alla deflazione del contenzioso agli investitori di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 8, esclusi dalla possibilità di rimborso diretto è riconosciuta la facoltà di accedere alle medesime condizioni ad un indennizzo tramite titolo zero coupon a dieci anni emesso dal medesimo Fondo.
  10-ter. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  10- quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento».
  10-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
9. 114. Daga.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Con riferimento ai titoli il cui valore viene ridotto o azzerato dal provvedimento di risoluzione delle banche di cui alla lettera b) comma 1, dell'articolo 8 del presente decreto, si stabilisce che la differenza tra il prezzo di acquisto e/o collocamento ed il valore decurtato/azzerato costituisce minusvalenza ai fini del calcolo del capital gain in capo ai singoli risparmiatori. Questi ultimi avranno la facoltà di utilizzare la minusvalenza di cui al periodo precedente, direttamente in riduzione di eventuali plusvalenze di analoga natura, oppure, in mancanza, indirettamente attraverso la deduzione dal reddito imponibile in sede di dichiarazione annuale.

  Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  10-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento».
  10-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
9. 113. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. L'accoglimento dell'istanza di accesso al Fondo o alla procedura arbitrale non inibiscono la costituzione di parte civile nell'eventuale procedimento penale per insolvenza o bancarotta, ovvero l'azione risarcitoria nei confronti di tutti i responsabili della crisi delle Banche di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).
9. 115. Paglia, Nicchi, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve essere emanato entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
9. 116. Sandra Savino.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. I rimborsi erogati dal Fondo di cui al comma 1 non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale.
*9. 117. De Rosa.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. I rimborsi erogati dal Fondo di cui al comma 1 non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale.
*9. 118. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Destinazione di parte degli utili derivati dalla gestione dei crediti deteriorati).

  1. Il 33 per cento degli utili realizzati nella gestione, da parte della società veicolo «REV – Gestione Crediti Società per Azioni», appositamente istituita, dei crediti deteriorati ceduti dalla Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti e Banca Popolare Etruria poste in liquidazione, è suddiviso, con le modalità di cui al comma 2, fra coloro che possedevano azioni di tali istituti alla data di risoluzione delle banche, a parziale ristoro dell'azzeramento delle loro partecipazioni azionarie.
  2. La quota degli utili risultanti nei bilanci di ciascun esercizio della società di cui al comma 1 è liquidata, entro 60 giorni dalla loro approvazione, agli azionisti di cui al comma 1 sulla base delle rispettive quote di partecipazione al patrimonio azionario della banca posta in liquidazione.
9. 03. Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 491 è sostituto dal seguente:
  «491. I ricavi derivanti dalle azioni giudiziarie in corso promosse dalle banche sottoposte a risoluzione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 8 del decreto-legge n. 59 del 2016 verso gli amministratori delle stesse e le eventuali plusvalenze derivanti dal recupero dei crediti delle medesime sono utilizzati con priorità per il rimborso delle obbligazioni subordinate e poi ripartiti, pro-quota, fra tutti i possessori delle azioni alla data del 22 novembre 2015. Il diritto sussiste anche in caso di cessione del credito ad altro soggetto.»
*9. 04. L'Abbate.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 491 è sostituto con il seguente:
  «491. I ricavi derivanti dalle azioni giudiziarie in corso promosse dalle banche sottoposte a risoluzione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 8 del decreto-legge n. 59 del 2016 verso gli amministratori delle stesse e le eventuali plusvalenze derivanti dal recupero dei crediti delle medesime sono utilizzati con priorità per il rimborso delle obbligazioni subordinate e poi ripartiti, pro-quota, fra tutti i possessori delle azioni alla data del 22 novembre 2015. Il diritto sussiste anche in caso di cessione del credito ad altro soggetto.»
*9. 05. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. All'articolo 1, comma 491-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: «Presso la Banca d'Italia è istituito un fondo, denominato »Fondo di ristoro«, con dotazione annuale di 500 milioni di euro al fine di ristorare gli azionisti e gli obbligazionisti, per i quali si dimostri, attraverso l'attività ispettiva della Banca d'Italia, per proprio conto o attraverso qualsiasi mezzo probatorio, di non aver ricevuto le corrette informazioni circa la reale consistenza rischiosa delle azioni e delle obbligazioni sottoscritte con frode, e tutti i correntisti che perdano i propri capitali detenuti o investiti presso le banche sottoposte a procedura di risoluzione. Il Governo, con proprio provvedimento, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, emana uno o più decreti legislativi al fine di provvedere alle modalità di attuazione e di funzionamento del Fondo di ristoro, nonché alle modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione delle somme.»
  2. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è sostituito dal seguente:
  «3. Gli eventuali dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 4 per cento delle riserve complessive, sono destinati al »Fondo di ristoro« istituito dall'articolo 9-bis di cui al decreto-legge n. 59 del 2016.»

  3. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. La Banca d'Italia è autorizzata a destinare una quota annua pari al 5 per cento del valore da destinare a riserva al Fondo di ristoro di cui all'articolo 9-bis di cui al decreto-legge n. 59 del 2016.»
9. 06. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile, limitatamente all'ultimo periodo del comma 1)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure a favore degli azionisti delle banche in liquidazione).

  1. Il Fondo emette a favore degli azionisti delle banche in liquidazione
titoli warrant convertibili in azioni delle
nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8 per un valore pari al 75 per cento del valore delle azioni possedute nelle banche in liquidazione.  
  2. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono a carico degli acquirenti delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8.
*9. 07. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure a favore degli azionisti delle banche in liquidazione).

  1. Il Fondo emette a favore degli azionisti delle banche in liquidazione titoli warrant convertibili in azioni delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8 per un valore pari al 75 per cento del valore delle azioni possedute nelle banche in liquidazione.
  2. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono a carico degli acquirenti delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8.
*9. 08. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18).

  1. Dopo l'articolo 17-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 35 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dagli articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.»
  2. Il comma 68 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 percento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento».
  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 percento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».
9. 09. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18).

  1. Dopo l'articolo 17-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio-Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.»
  2. Il comma 68 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento».
  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».
9. 010. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18).

  1. Dopo l'articolo 17-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio-Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito denominato Fondo). L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.»
  2. Il comma 68 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento».
  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 percento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».
9. 011. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18).

  1. Dopo l'articolo 17-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a rimborsare integralmente i soggetti, fatta eccezione degli investitori istituzionali, che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri (strumenti finanziari subordinati).»
  2. Il comma 68 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 percento».
  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 percento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».
9. 012. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18).

  1. Dopo l'articolo 17-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio-Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito denominato “Fondo”). Nell'ipotesi di incapienza del Fondo le banche aventi sede legale nella Repubblica italiana versano contributi addizionali al Fondo entro il limite complessivo pari al valore della suddetta riduzione delle azioni e degli elementi di classe.
  2. L'indennizzo di cui al comma 1 è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.»
9. 013. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Indennizzo mediante titoli obbligazionari emessi dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi).

  1. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è autorizzato ad emettere titoli obbligazionari privi di cedole con rimborso in data 22 novembre 2025. Entro 90 giorni dall'emissione, il Fondo richiede la quotazione dei titoli sul mercato telematico delle obbligazioni gestito da Borsa Italiana.
  2. In alternativa all'indennizzo forfettario con erogazione diretta di cui all'articolo 9, il Fondo è autorizzato ad offrire agli investitori i titoli di credito di cui al comma 1 con un valore di rimborso, per ciascun investitore, pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.
  3. Ai fini del comma 2, si intende per «investitore»: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) in qualità di investitore non professionale ovvero di investitore al dettaglio”.
9. 014. Busin, Guidesi, Molteni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia bancaria).

  1. Dopo l'articolo 54 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive integrazioni e modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 54-bis.
(Disposizioni in materia di conflitto di interessi).

  1. I membri degli organi di amministrazione e controllo delle banche non possono sottoscrivere, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari di qualsiasi natura e compiere, direttamente o indirettamente, atti di compravendita con la medesima banca.

Art. 54-ter.
(Cauzione).

  1. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia può stabilire per i membri degli organi di amministrazione e controllo, i direttori generali, i direttori centrali ed i direttori delle filiali delle banche l'obbligo di costituire una cauzione speciale, vincolata presso la Banca d'Italia.
  2. La cauzione di cui al comma 1 è pari al 25 per cento degli emolumenti annuali complessivi percepiti dal soggetto obbligato e non può svincolarsi prima di tre anni dalla data della cessazione delle funzioni in relazione alle quali è stata costituita.»

  2. All'articolo 19 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.
  5-ter. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 5-bis, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa».
9. 015. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia bancaria).

  1. Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.
(Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia).

  1. La Banca d'Italia è sottoposta alla vigilanza di una Commissione denominata “ Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia” di seguito “Commissione di vigilanza”.
  2. La Commissione di vigilanza è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
  3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione di vigilanza per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, di cui un deputato e un senatore, e da due segretari, di cui un deputato e un senatore, è eletto dalla Commissione di vigilanza tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età.
  5. La Commissione di vigilanza può procedere o disporre che si proceda ad ogni genere di verifica che reputa necessaria. Ogni anno il Presidente della Commissione di vigilanza presenta al Parlamento una relazione sull'attività di vigilanza sulla Banca d'Italia e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.
  6. La Commissione di vigilanza è competente ad esprimere un parere sulle proposte di modifica del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sulle relative disposizioni attuative e sulle proposte di modifica dello Statuto della Banca d'Italia.»
9. 016. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia bancaria).

  1. All'articolo 19 della legge 28 dicembre del 2005, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 al Governatore della Banca d'Italia, ai membri del Direttorio, ai membri del Consiglio Superiore della Banca d'Italia ed al personale della Banca d'Italia si applicano i limiti al trattamento economico di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile del 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
   b) al comma 7, le parole da: «sei anni» fino a: «mandato» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni, senza la possibilità di rinnovo del mandato»;
   c) al comma 7, le parole: «durano in carica sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «durano in carica cinque anni»;
   d) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Governatore della Banca d'Italia è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Alle elezioni partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Governatore della Banca d'Italia ha luogo per appello nominale a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea».

  2. L'articolo 5 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.
(Organi della Banca d'Italia).

  1. Il Consiglio superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di tredici consiglieri, dei quali dodici eletti dalla Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia ed uno eletto dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Ciascun consigliere dura in carica 5 anni con la possibilità di un solo rinnovo del mandato.
  3. I membri del Consiglio superiore devono essere scelti secondo criteri di onorabilità, professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un decennio in materia monetaria, finanziaria e creditizia e non abbiano altri incarichi in corso o svolgano altre attività lavorative.
  4. Al fine di assicurare la trasparenza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, al Governatore, ai membri del Consiglio Superiore e del Direttorio ed al personale della Banca d'Italia è vietato effettuare, con i soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, operazioni con parti correlate così come individuate dal Regolamento «Operazioni con parti correlate» n. 17721 del 2010.
  5. Il Governatore, i membri del Consiglio Superiore e del Direttorio ed il personale della Banca d'Italia non possono ricoprire incarichi o effettuare ogni genere di consulenza per i soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia nei 6 anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, delle funzioni in relazione alle quali è sancito il presente divieto.
  6. Il Governatore della Banca d'Italia è tenuto a presentare alla Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia una relazione semestrale sull'operato e sulle attività svolte dal Consiglio Superiore della Banca d'Italia.»
9. 017. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia bancaria).

  1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è sostituito dal seguente:
  «3. Gli eventuali dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 4 per cento delle riserve complessive sono destinati ad un Fondo denominato »Fondo per il reddito di cittadinanza« istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
  2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. La Banca d'Italia è autorizzata a destinare una quota annua pari al 5 per cento del valore da destinare a riserva al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»
9. 018. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia bancaria).

  1. L'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è sostituito dal seguente:
  «Art. 4. – 1. A decorrere dal 1o maggio 2016 le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia detenute da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici sono acquisite per legge dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai soggetti detentori delle suddette quote di partecipazione è attribuito il corrispondente valore nominale stabilito dall'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141.
  2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo la Banca d'Italia è autorizzata a ridurre le riserve iscritte in bilancio.
  3. Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze possono essere cedute esclusivamente ad enti pubblici.
  4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia e sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.
  5. La Banca d'Italia riferisce annualmente alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo.»

  2. Il comma 2, dell'articolo 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è abrogato.
9. 019. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia bancaria).

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le parole: «indica l'impresa autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «istituti di credito, banche di diritto pubblico, casse di risparmio ed istituti, banche, enti ed imprese private autorizzate».
  2. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo la parola: «del credito» sono aggiunte le seguenti: «sono funzioni di interesse pubblico e».
9. 020. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia bancaria).

  1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è aggiunto il seguente:
  «Art. 117-ter. (Disposizioni in materia di operazioni home banking). 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.
  2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito al comma 1 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».
9. 021. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia bancaria).

  1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dai seguenti:
  «4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:
   a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;
   b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

  4-bis. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a quattro punti percentuali.»
9. 022. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia bancaria).

  1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dai seguenti:
  «4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:
   a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;
   b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

  4-bis. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a tre punti percentuali».
9. 023. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia bancaria).

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di tutti i servizi bancari e finanziari delle pubbliche amministrazioni tutti i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, in bilancio e fuori bilancio.
  2-ter. All'attività di speculazione ad elevata rischiosità, intesa come qualsiasi attività finanziaria che fa uso di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici, è definita con decreto del Ministro dall'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa.
  2-quater. Entro il 1o gennaio di ogni anno la Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, pubblica sul suo sito istituzionale, con carattere di ufficialità, l'elenco aggiornato di tutti i soggetti bancari e finanziari, al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.  
  2-quinquies. Ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare d'appalto di cui al comma 2-bis gli enti appaltanti sono tenuti a verificare l'elenco compilato della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui al comma 2-quater
9. 024. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

ART. 10.
(Disposizioni transitorie ed abrogazione di norme).

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
  0a) il comma 855 è sostituito con il seguente:
  «855. È istituito un Fondo di solidarietà, di seguito denominato »Fondo«, per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori non professionisti di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche e dagli istituti finanziari sottoposti, a partire dalla data del 21 novembre 2015, a procedimento di risoluzione o qualsiasi altro procedimento di gestione della crisi previste dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e dal decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. L'accesso alle prestazioni è riservato prioritariamente agli investitori non professionisti che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché agricoli o coltivatori diretti.»
10. 1. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: centottanta con la seguente: centocinquanta.
10. 2. Luigi Di Maio.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   «b-bis) dopo il primo periodo del comma 860 è aggiunto il seguente: In caso di violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, resta salvo, altresì, il diritto degli investitori a promuovere un'azione di classe ai fini del risarcimento del danno di cui all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».
10. 3. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   «b-bis) dopo il comma 858 è aggiunto il seguente:
  «858-bis. È fatto divieto, per gli amministratori delle banche in risoluzione di cui ai commi precedenti, ricoprire incarichi della medesima natura all'interno di istituti bancari, creditizi e finanziari di qualsiasi natura. La Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, anche di ufficio, misure di natura cautelare e conservativa verso degli amministratori delle Banche in risoluzione. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui sopra possono riguardare anche quei beni che gli amministratori delle banche in risoluzione, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali previste per la violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di qualsiasi altro obbligo di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria».
10. 4. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   «b-bis) dopo il comma 858 è aggiunto il seguente:
  «858-bis. La Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, anche di ufficio, misure di natura cautelare e conservativa verso degli amministratori delle Banche in risoluzione. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui sopra possono riguardare anche quei beni che gli amministratori delle banche in risoluzione, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali previste per la violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di qualsiasi altro obbligo di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria».
10. 5. Busin, Guidesi, Molteni.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al testo unico bancario).

  1. Dopo l'articolo 54 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive integrazioni e modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 54-bis.
(Disposizioni in materia di conflitto di interessi).

  1. I membri degli organi di amministrazione e controllo delle banche non possono sottoscrivere, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari di qualsiasi natura e compiere, direttamente o indirettamente, atti di compravendita con la medesima banca.»
10. 013. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al Testo unico bancario).

  1. Dopo l'articolo 54 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive integrazioni e modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 54-bis.
(Cauzione).

  1. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia può stabilire per i membri degli organi di amministrazione e controllo, i direttori generali, i direttori centrali ed i direttori delle filiali delle banche l'obbligo di costituire una cauzione speciale, vincolata presso la Banca d'Italia.
  2. La cauzione di cui al comma 1 è pari al 25 per cento degli emolumenti annuali complessivi percepiti dal soggetto obbligato e non può svincolarsi prima di tre anni dalla data della cessazione delle funzioni in relazione alle quali è stata costituita».
10. 014. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al testo unico bancario).

  1. All'articolo 19 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari o finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.
  5-ter. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 5-bis, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa».
10. 015. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

ART. 11.
(Attività per imposte anticipate).

  Sopprimerlo.
11. 1. Sandra Savino.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: irrevocabile con le seguenti: revocabile annualmente.
11. 5. Sandra Savino.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: irrevocabile fino alla fine del periodo con le seguenti: esercitata con efficacia a valere dal primo gennaio 2016 con il primo versamento in acconto di cui al comma 7, è irrevocabile e comporta l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo.

  Conseguentemente:
   al comma 6, sopprimere le parole:
che rientrano tra le imprese di cui al comma 1;
   al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti: Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Entro tale termine va altresì versato un acconto del canone relativo all'esercizio in corso, pari al 100 per cento del canone dovuto per l'anno precedente, da scomputare in sede di versamento a saldo. In relazione al primo periodo d'imposta di applicazione della disciplina, il versamento a titolo di acconto va effettuato in ogni caso entro la data del 31 luglio 2016; tale acconto è determinato applicando l'aliquota dell'1,5 per cento sulla differenza di cui al comma 2 come risultante al 31 dicembre 2015.
11. 2. Alberto Giorgetti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2029 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
11. 6. Sandra Savino.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'1,5 per cento con le seguenti: del 15 per cento.
11. 7. Di Benedetto.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'1,5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.
11. 8. Micillo.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'1,5 per cento con le seguenti: del 5 per cento.
11. 9. Silvia Giordano.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
11. 10. Parentela.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere seguente: A tali fini, per i periodi di imposta dal 2015 al 2018, rilevano anche le imposte attribuibili figurativamente ai dividendi provenienti da imprese estere controllate che non hanno concorso a formare il reddito o il valore della produzione netta del soggetto partecipante.

  Conseguentemente, agli eventuali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016, 2017 e 2018, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
11. 12. Alberto Giorgetti.

  Al comma 13, lettera a), sostituire le parole da: di cui all'articolo 1 fino alla fine della lettera con le seguenti: per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, commi 208-212, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
11. 15. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 13, lettera a), sostituire le parole da: di cui all'articolo 1 fino alla fine della lettera con le seguenti: unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e successive modificazioni.
11. 200. Brugnerotto, Caso, Castelli, Sorial, Cariello, D'Incà, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e disposizioni fiscali relative alla finanza etica).

  1. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 111 è aggiunto il seguente:

«Art. 111-bis.
(Finanza etica).

  1. Sono operatori di finanza etica gli intermediari finanziari con i seguenti requisiti:
   a) svolgono una valutazione anche di carattere sociale e ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche;
   b) danno evidenza pubblica, anche via web, dei finanziamenti erogati, a persone giuridiche con riferimento almeno alla ragione sociale dei beneficiari, all'attività svolta, all'importo del finanziamento erogato e alla sede di attività;
   c) dedicano ad organizzazioni non profit o imprese sociali almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti;
   d) sono caratterizzati da governance con orientamento democratico e partecipativo;
   e) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;
   f) hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non potrà superare il valore di 10.

  2. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori di finanza etica come definiti dal comma 1 del presente articolo la quota pari al 75 per cento delle somme destinate ad incremento del capitale proprio. Agli operatori di finanza etica è, altresì, riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle imposte sul reddito d'impresa, così come stabilite all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicate nella misura del 27,5 per cento sui proventi derivanti dagli impieghi creditizi effettuati a favore di organizzazioni non profit o imprese sociali e la stessa imposta calcolata nella misura del 20 per cento.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce i criteri applicativi delle disposizioni di cui al presente articolo.»
11. 02. Marcon, Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.
(Inammissibile)

ART. 12.
(Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito).

  Al comma 1, secondo periodo aggiungere, in fine, le parole:, previa acquisizione dei pareri vincolanti delle competenti Commissioni parlamentari.
12. 2. Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
12. 3. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

ART. 12-bis.
(Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di impresa).

  Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

Capo III-bis.
SEPARAZIONE TRA BANCHE COMMERCIALI E BANCHE D'AFFARI

Art. 12-ter.
(Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra banche commerciali e banche d'affari).

  1. Al fine di stabilire la separazione tra quelle banche che esercitano l'attività di credito nei confronti dei cittadini, delle imprese, delle famiglie e delle comunità e che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con l'obbligo di restituzione per l'esercizio dell'attività di credito, dette anche commerciali, e quelle banche che investono nel mercato finanziario, dette anche banche d'affari, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e all'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in conformità ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dal successivo comma 2.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere il divieto per le banche commerciali di svolgere attività legate all'intermediazione dei valori mobiliari nonché di svolgere attività proprie delle banche d'affari e delle società di intermediazione mobiliare;
   b) definire le attività e i servizi svolti dalle banche che operano con persone fisiche e giuridiche con esigenze di base, nonché quelli svolti dalle banche con attività e servizi complessi non rivolti a tale clientela, definendo i distinti titoli abilitativi per le banche commerciali e per le banche d'affari;
   c) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o stabilire accordi di collaborazione con banche d'affari, banche d'investimento, società d'investimento mobiliare (SIM) e società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, nonché il divieto di partecipazioni incrociate tra banche che svolgono attività diverse da quelle proprie;
   d) prevedere per le banche commerciali il divieto di operare in condizioni di squilibrio delle scadenze delle attività di raccolta e di impiego delle risorse finanziarie, nonché l'obbligo di operare in condizioni di sostanziale equilibrio tra tali scadenze, ovvero di ridefinire i requisiti prudenziali e di sana gestione, nonché i coefficienti di adeguatezza patrimoniale per le banche per lo svolgimento delle proprie attività;
   e) prevedere il divieto di trasferire rischi e perdite derivanti dall'attività di trading sulla liquidità e sulla insolvibilità delle banche commerciali, nonché sul portafoglio e sui depositi della loro clientela;
   f) prevedere il divieto di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali da parte di rappresentanti, direttori, soci di riferimento e impiegati di banche d'affari, SIM e società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, nonché definire i requisiti di indipendenza per il management delle banche e prevedere il divieto di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo in banche diverse da quelle in cui operano;
   g) prevedere la concessione di un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a dodici mesi, per risolvere le situazioni di incompatibilità venutesi a creare;
   h) prevedere una regolamentazione interna al gruppo o al conglomerato finanziario che assicuri l'autonomia alle banche che svolgono attività di intermediazione creditizia tradizionale;
   i) prevedere sanzioni per il mancato rispetto dei principi previsti dal presente articolo e dai decreti legislativi di cui al comma 1;
   l) prevedere un trattamento fiscale più favorevole per le banche commerciali rispetto a quello per le banche d'affari.

  3. Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo la procedura di cui al presente comma, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
  4. Dall'attuazione di quanto disposto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12-bis. 01. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.
(Inammissibile)

  Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

Capo III-bis.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETENZE DELLA BANCA D'ITALIA

Art. 12-ter.
(Attività bancaria).

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le parole: «indica l'impresa autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «istituti di credito, banche di diritto pubblico, casse di risparmio ed istituti, banche, enti ed imprese private autorizzate.»
  2. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo la parola: «del credito» sono aggiunte le seguenti: «sono funzioni di interesse pubblico e».

Art. 12-quater.
(Disposizioni in materia di competenze della Banca d'Italia).

  1. All'articolo 19 della legge 28 dicembre del 2005, n. 262, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
  «12. Per le operazioni di acquisizione di cui all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e per le operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che riguardano banche sono necessarie sia l'autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi del citato articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, sia l'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della citata legge n. 287 del 1990, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della medesima legge, ovvero il nulla osta della stessa a seguito delle valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato.
  13. I provvedimenti delle Autorità di cui al comma 12 sono emanati con un unico atto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente. L'atto deve contenere le specifiche motivazioni relative alle finalità attribuite alle due Autorità.
  14. Al fine di assicurare la funzionalità dell'attività amministrativa e di contenere gli oneri per i soggetti vigilati, le Autorità di cui al comma 12 si coordinano ai sensi dell'articolo 21.

Art. 12-quinquies.
(Assetto proprietario della Banca d'Italia).

  1. I commi 4, 4-bis, 5, 6 dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono sostituiti dai seguenti:
  «4. A decorrere dal 1o maggio 2016 le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia detenute da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici sono acquisite per legge dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai soggetti detentori delle suddette quote di partecipazione è attribuito il controvalore pari alle quote possedute.
  4-bis. Per le finalità di cui al comma 4 la Banca d'Italia è autorizzata a ridurre le riserve iscritte in bilancio per un importo pari alle quote acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze possono essere cedute esclusivamente ad enti pubblici.
  6. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia, e sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici».

Art. 12-sexies.
(Disposizioni in materia di dividendi e riserve dalla Banca d'Italia).

  1. Il comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è sostituito dal seguente: «Gli eventuali dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 4 per cento delle riserve complessive sono destinati ad un Fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza» istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».  
  2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. La Banca d'Italia è autorizzata a destinare una quota annua pari al 5 per cento del valore da destinare a riserva al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Art. 12-septies.
(Organi della Banca d'Italia).

  1. All'articolo 19 della legge 28 dicembre del 2005, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 al Governatore della Banca d'Italia, ai membri del Direttorio, ai membri del Consiglio Superiore della Banca d'Italia ed al personale della Banca d'Italia si applicano i limiti al trattamento economico di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile del 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
   b) al comma 7, le parole: «sei anni» fino a: «mandato» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni, senza la possibilità di rinnovo del mandato»;
   c) al comma 7, le parole: «durano in carica sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «durano in carica cinque anni»;
   d) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Governatore della Banca d'Italia è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Alle elezioni partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Governatore della Banca d'Italia ha luogo per appello nominale a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza di tre quinti dell'Assemblea».

  2. L'articolo 5 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.
(Organi della Banca d'Italia).

  1. Il Consiglio superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di tredici consiglieri, dei quali dodici eletti dalla Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia ed uno eletto dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Ciascun consigliere dura in carica 5 anni con la possibilità di un solo rinnovo del mandato.
  3. I membri del Consiglio superiore devono essere scelti secondo criteri di onorabilità, professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un decennio in materia monetaria, finanziaria e creditizia e non abbiano altri incarichi in corso o svolgano altre attività lavorative.
  4. Al fine di assicurare la trasparenza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, al Governatore, ai membri del Consiglio Superiore e del Direttorio ed al personale della Banca d'Italia è vietato effettuare, con i soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, operazioni con parti correlate così come individuate dal Regolamento «Operazioni con parti correlate» n. 17721 del 2010.
  5. Il Governatore, i membri del Consiglio Superiore e del Direttorio ed il personale della Banca d'Italia non possono ricoprire incarichi o effettuare ogni genere di consulenza per i soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia nei 6 anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, delle funzioni in relazione alle quali è sancito il presente divieto.
  6. Il Governatore della Banca d'Italia è tenuto a presentare alla Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia una relazionare semestrale sull'operato e sulle attività svolte dal Consiglio Superiore della Banca d'Italia».

Art. 12-octies.
(Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia).

  1. Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.
(Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia).

  1. La Banca d'Italia è sottoposta alla vigilanza di una Commissione denominata «Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia» di seguito «Commissione di vigilanza».
  2. La Commissione di vigilanza è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
  3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione di vigilanza per la costituzione dell'ufficio di Presidenza.
  4. L'ufficio di Presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, di cui un deputato e un senatore, e da due segretari, di cui un deputato e un senatore, è eletto dalla Commissione di vigilanza tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età.
  5. La Commissione di vigilanza può procedere o disporre che si proceda ad ogni genere di verifica che reputerà necessaria. Ogni anno il Presidente della Commissione di vigilanza presenta al Parlamento una relazione sull'attività di vigilanza sulla Banca d'Italia e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.
  6. La Commissione di vigilanza è competente ad esprimere un parere sulle proposte di modifica del Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sulle relative disposizioni attuative e sulle proposte di modifica dello Statuto della Banca d'Italia».

Art. 12-novies.
(Disposizioni in materia di conflitto di interessi ed incompatibilità).

  1. Dopo l'articolo 54 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive integrazioni e modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 54-bis.
(Disposizioni in materia di conflitto di interessi).

  1. I membri degli organi di amministrazione e controllo delle banche non possono sottoscrivere, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari di qualsiasi natura e compiere, direttamente o indirettamente, atti di compravendita con la medesima banca.

Art. 54-ter.
(Cauzione).

  1. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia può stabilire per i membri degli organi di amministrazione e controllo, i direttori generali, i direttori centrali ed i direttori delle filiali delle banche l'obbligo di costituire una cauzione speciale, vincolata presso la Banca d'Italia.
  2. La cauzione di cui al comma 1 è pari al 25 per cento degli emolumenti annuali complessivi percepiti dal soggetto obbligato e non può svincolarsi prima di tre anni dalla data della cessazione delle funzioni in relazione alle quali è stata costituita.

  2. All'articolo 19 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.
  5-ter. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 5-bis, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa».

Art. 12-decies.
(Modifiche dello statuto e disposizioni finali).

  1. Lo statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto-legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo.
  2. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i membri del Consiglio Superiore della Banca d'Italia decadono dall'incarico. I nuovi membri del Consiglio Superiore della Banca d'Italia sono eletti entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
12-bis. 03. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

  Sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente:
  Disposizioni urgenti in materia di rafforzamento delle procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore delle banche in liquidazione.
Tit. 1. Busin, Guidesi, Molteni.