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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 29 marzo 2017

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

Mozione n. 1-01511 e abb. – Iniziative volte alla prevenzione dell'HIV/AIDS e delle malattie sessualmente trasmissibili

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 11 minuti
 MoVimento 5 Stelle 30 minuti
 Forza Italia – Popolo della
 Libertà – Berlusconi Presidente
21 minuti
 Articolo 1 – Movimento Democra-
 tico e Progressista
19 minuti
 Alternativa Popolare - Centristi per l'Europa - NCD 16 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 15 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà - Possibile 15 minuti
 Civici e Innovatori 14 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE 14 minuti
 Democrazia Solidale – Centro Demo-
 cratico
14 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 13 minuti
 Misto: 18 minuti
  Conservatori e Riformisti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  Alternativa Libera - Tutti insieme per l'Italia 3 minuti
  UDC 2 minuti
  USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) 2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione di ciascuna mozione.

Ddl di ratifica nn. 3980, 4226, 4254 e 2714

Tempo complessivo: 2 ore per ciascun disegno di legge di ratifica.

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 11 minuti (con il limite massimo di 2 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 29 minuti
 Partito Democratico 16 minuti
 MoVimento 5 Stelle 12 minuti
 Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 8 minuti
 Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 6 minuti
 Alternativa Popolare - Centristi per l'Europa - NCD 5 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 5 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà - Possibile 5 minuti
 Civici e Innovatori 5 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE 5 minuti
 Democrazia Solidale – Centro Democra tico 4 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 4 minuti
 Misto: 14 minuti
  Conservatori e Riformisti 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Alternativa Libera - Tutti insieme per l'Italia 2 minuti
  UDC 2 minuti
  USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) –
  Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

Pdl nn. 1142, 1432 e abb. – Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento

Seguito dell'esame: 18 ore.

Relatore per la maggioranza 20 minuti
Relatore di minoranza 10 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 2 ore
Interventi a titolo personale 2 ore e 50 minuti (con il limite massimo di 18 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 12 ore e 10 minuti
 Partito Democratico 3 ore e 16 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 24 minuti
 Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 1 ora
 Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 54 minuti
 Alternativa Popolare - Centristi per l'Eu ropa - NCD 46 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 42 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà - Possibile 41 minuti
 Civici e Innovatori 40 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE 40 minuti
Democrazia Solidale – Centro Democra tico 39 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 37 minuti
 Misto: 51 minuti
  Conservatori e Riformisti 15 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  Alternativa Libera - Tutti insieme per l'Italia 7 minuti
  UDC 6 minuti
  USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 6 minuti
  FARE! – Pri 4 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Li berali per l'Italia (PLI) 4 minuti

Pdl n. 4144 e abb. – Aree Protette

Seguito dell'esame: 14 ore.

Relatore 30 minuti
Governo 30 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 2 ore
Interventi a titolo personale 2 ore e 3 minuti (con il limite massimo di 13 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 8 ore e 47 minuti
 Partito Democratico 2 ore e 22 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 1 minuto
 Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente 43 minuti
 Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista 39 minuti
 Area popolare - NCD - Centristi per l'Europa 33 minuti
 Lega nord e autonomie - Lega dei Po poli - Noi con Salvini 30 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà - Possibile 29 minuti
 Civici e Innovatori 29 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare - MAIE 29 minuti
 Democrazia solidale - Centro Democra tico 28 minuti
 Fratelli d'Italia - Alleanza nazionale 27 minuti
 Misto: 37 minuti
  Conservatori e Riformisti 12 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti
  Alternativa Libera - Tutti insieme per l'Italia 5 minuti
  UDC 4 minuti
  USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 4 minuti
  FARE! – Pri 3 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Li berali per l'Italia (PLI) 3 minuti

Mozione n. 1-01525 e abb. – Iniziative volte all'estensione dei cosiddetti poteri speciali al fine di salvaguardare gli assetti proprietari delle aziende italiane di rilevanza strategica

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 11 minuti
 MoVimento 5 Stelle 30 minuti
 Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 21 minuti
 Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 19 minuti
 Alternativa Popolare - Centristi per l'Eu ropa - NCD 16 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 15 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà - Possibile 15 minuti
 Civici e Innovatori 14 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE 14 minuti
 Democrazia Solidale – Centro Democra tico 14 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 13 minuti
 Misto: 18 minuti
  Conservatori e Riformisti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  Alternativa Libera - Tutti insieme per l'Italia 3 minuti
  UDC 2 minuti
  USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Li berali per l'Italia (PLI) 2 minuti

(*) I tempi sono stati in parte utilizzati nella seduta del 20 marzo 2017.

Mozione n. 1-01565 – Liste d'attesa per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed esercizio della libera professione intramoenia

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 11 minuti
 MoVimento 5 Stelle 30 minuti
 Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 21 minuti
 Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 19 minuti
 Alternativa Popolare - Centristi per l'Europa - NCD 16 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 15 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà - Possibile 15 minuti
 Civici e Innovatori 14 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE 14 minuti
 Democrazia Solidale – Centro Democra tico 14 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 13 minuti
 Misto: 18 minuti
  Conservatori e Riformisti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  Alternativa Libera - Tutti insieme per l'Italia 3 minuti
  UDC 2 minuti
  USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Li berali per l'Italia (PLI) 2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Mozione n. 1-01319 e abb. – Potenziamento centri per l'impiego

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 11 minuti
 MoVimento 5 Stelle 30 minuti
 Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 21 minuti
 Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 19 minuti
 Alternativa Popolare - Centristi per l'Eu ropa - NCD 16 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 15 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà - Possibile 15 minuti
 Civici e Innovatori 14 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE 14 minuti
 Democrazia Solidale – Centro Democra tico 14 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 13 minuti
 Misto: 18 minuti
  Conservatori e Riformisti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  Alternativa Libera - Tutti insieme per l'Italia 3 minuti
  UDC 2 minuti
  USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Li berali per l'Italia (PLI) 2 minuti

(*) I tempi sono stati in parte utilizzati nella seduta del 13 marzo 2017.

Mozione n. 1-01508 e abb. – Robotica ed intelligenza artificiale

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 11 minuti
 MoVimento 5 Stelle 30 minuti
 Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 21 minuti
 Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 19 minuti
 Alternativa Popolare - Centristi per l'Eu ropa - NCD 16 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 15 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà - Possibile 15 minuti
 Civici e Innovatori 14 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE 14 minuti
 Democrazia Solidale – Centro Democra tico 14 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 13 minuti
 Misto: 18 minuti
  Conservatori e Riformisti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  Alternativa Libera - Tutti insieme per l'Italia 3 minuti
  UDC 2 minuti
  USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Li berali per l'Italia (PLI) 2 minuti

(*) I tempi sono stati in parte utilizzati nella seduta del 27 marzo 2017.

Mozione n. 1-01439 – Funzionamento dei cosiddetti centri hotspot per i migranti
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 11 minuti
 MoVimento 5 Stelle 30 minuti
 Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 21 minuti
 Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 19 minuti
 Alternativa Popolare - Centristi per l'Eu ropa - NCD 16 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 15 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà - Possibile 15 minuti
 Civici e Innovatori 14 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE 14 minuti
 Democrazia Solidale – Centro Democra tico 14 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 13 minuti
 Misto: 18 minuti
  Conservatori e Riformisti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  Alternativa Libera - Tutti insieme per l'Italia 3 minuti
  UDC 2 minuti
  USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Li berali per l'Italia (PLI) 2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Documento di economia e finanza 2017

Tempo complessivo, comprensivo delle dichiarazioni di voto: 8 ore.

Relatore per la maggioranza 30 minuti
Eventuali relatori di minoranza 20 minuti

(complessivamente)

Governo 30 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 13 minuti (con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 12 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 23 minuti
 MoVimento 5 Stelle 36 minuti
 Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 26 minuti
 Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 23 minuti
 Alternativa Popolare - Centristi per l'Eu ropa - NCD 20 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 18 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà - Possibile 17 minuti
 Civici e Innovatori 17 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE 17 minuti
 Democrazia Solidale – Centro Democra tico 17 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 16 minuti
 Misto: 22 minuti
  Conservatori e Riformisti 7 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  Alternativa Libera - Tutti insieme per l'Italia 3 minuti
  UDC 2 minuti
  USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Li berali per l'Italia (PLI) 2 minuti

Pdl n. 1202 e abb. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna

Seguito dell'esame: 5 ore.

Relatori 15 minuti

(complessivamente)

Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 44 minuti (con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 3 ore e 21 minuti
 Partito Democratico 53 minuti
 MoVimento 5 Stelle 23 minuti
 Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente 16 minuti
 Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista 15 minuti
 Area popolare - NCD - Centristi per l'Europa 13 minuti
 Lega nord e autonomie - Lega dei Po poli - Noi con Salvini 11 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà - Possibile 11 minuti
 Civici e Innovatori 11 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare - MAIE 11 minuti
 Democrazia solidale - Centro Democra tico 11 minuti
 Fratelli d'Italia - Alleanza nazionale 10 minuti
 Misto: 16 minuti
  Conservatori e Riformisti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Alternativa Libera - Tutti insieme per l'Italia 2 minuti
  UDC 2 minuti
  USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Li berali per l'Italia (PLI) 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 29 marzo 2017.

  Aiello, Albanella, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borghese, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Caruso, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Gianni Farina, Fava, Fedi, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Fitzgerald Nissoli, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garavini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Grande, La Marca, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Marotta, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Mucci, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Picchi, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Porta, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Sarti, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sorial, Sottanelli, Tabacci, Tacconi, Terzoni, Turco, Valeria Valente, Velo, Vignali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Aiello, Albanella, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fava, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garavini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Grande, Lorenzo Guerini, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Marotta, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Monchiero, Mucci, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Picchi, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Porta, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Sarti, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sorial, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 28 marzo 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   VALLASCAS: «Disposizioni per favorire la riqualificazione energetica e il rinnovo edilizio degli edifici» (4391);
   CARDINALE: «Disposizioni per il riconoscimento dell'accesso anticipato al trattamento di quiescenza previsto per lavori particolarmente usuranti in favore dei lavoratori che prestano attività di assistenza e cura a familiari invalidi o affetti dal morbo di Alzheimer» (4392);
   FRAGOMELI: «Modifica all'articolo 175 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto alla copertura del fondo pluriennale vincolato da parte dei comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti» (4393).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge NICCHI ed altri: «Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari» (2264) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Zaccagnini.

  La proposta di legge ROMANINI ed altri: «Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane» (3265) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Zaccagnini.

  La proposta di legge BINI ed altri: «Modifica all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, concernente l'introduzione di sanzioni per chi si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione» (3890) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Fregolent.

  La proposta di legge MALPEZZI ed altri: «Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali» (4030) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ventricelli.

Trasmissioni dal Senato.

  In data 29 marzo 2017 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 2705. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale» (approvato dal Senato) (4394).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NICOLETTI ed altri: «Modifiche all'articolo 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di elezione dei giudici della Corte costituzionale» (4282);
  PAGLIA ed altri: «Divieto di finanziamento dei partiti politici da parte dei soggetti legati da rapporti di concessione o appalto con le pubbliche amministrazioni» (4349) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VI Commissione (Finanze):
  BERNARDO ed altri: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la promozione dell'attività fisica nei luoghi di lavoro e altre agevolazioni tributarie per la pratica sportiva» (4070) Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XI e XIV.

   VIII Commissione (Ambiente):
  ALBERTI ed altri: «Disposizioni urgenti per affrontare la situazione di emergenza ambientale e industriale nella provincia di Brescia» (4257) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 506).

  Questi documenti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENI Spa, per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 507).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 13-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, la relazione concernente la rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale, predisposta dal Commissario straordinario del Governo per il medesimo piano, aggiornata al 31 dicembre 2016 (Doc. CC, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 28 marzo 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA - Sistema d'allarme n. 1-3/2017 (COM(2017) 156 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 156 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli ostacoli nazionali ai flussi di capitale (COM(2017) 147 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Decima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento (COM(2017) 202 final), corredata dai relativi allegati (COM(2017) 202 final – Annex 1, Annex 2, Annex 3 e Annex 4), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2, lettere da a) a g), e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici (407).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 9 febbraio 2017, a pagina 6, seconda colonna, righe dalla quindicesima alla diciassettesima, deve leggersi: «legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2» e non: «legge Corte costituzionale 22 novembre 1967 n. 2» come stampato.

PROPOSTA DI LEGGE: ZAMPA ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 1658-B)

A.C. 1658-B – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 7.100, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1658-B – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Affidamento familiare).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
   «1-bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.
   1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

(Affidamento familiare).

  Al comma 1, capoverso «comma 1-ter», aggiungere, in fine, le parole: , nonché nell'ambito dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine, ogni anno i comuni comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la somma di cui al periodo precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per ciascun comune che abbia disposto dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinata allo Stato al fine di garantire servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, viene stornata una somma equivalente in favore dello Stato a titolo di compensazione.
7. 100. Gregorio Fontana.

A.C. 1658-B – Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Elenco dei tutori volontari).

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università.
  2. Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo IX, del codice civile.

A.C. 1658-B – Articolo 12

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente»;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   «2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema»;
   c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il minore si trova» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore».

  2. La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati».

A.C. 1658-B – Articolo 16

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Diritto all'assistenza legale).

  1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 16.
(Diritto all'assistenza legale).

  Al comma 1, capoverso comma 4-quater, ultimo periodo sostituire le parole da: è autorizzata fino a: 2017 con le seguenti: si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
16. 1. Rondini, Invernizzi.

A.C. 1658-B – Articolo 17

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Minori vittime di tratta).

  1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».
  2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.
  3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 154.080 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  4. All'attuazione delle restanti disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 17.
(Minori vittime di tratta).

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, al comma 4 sopprimere la parola: restanti.
17. 1. Rondini, Invernizzi.

A.C. 1658-B – Articolo 21

ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 21.
(Disposizioni finanziarie).

  1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati».
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  3. Dall'attuazione della presente legge, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 21.

(Disposizioni finanziarie).

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:

    al comma 3, sopprimere le parole da:, a eccezione fino a: comma 3;
    sopprimere il comma 4.
21. 1. Rondini, Invernizzi.

A.C. 1658-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Assemblea è finalizzato alla elaborazione di una disciplina organica unitaria sui minori stranieri non accompagnati, al rafforzamento degli strumenti di tutela già previsti e alla garanzia di una uniformità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale;
    la modifica apportata al Senato all'articolo 7 «Affidamento familiare», che prevede, dopo il comma 1, l'aggiunta del comma 1-bis all'articolo 2 della legge n. 184 del 1983, però, non sembra voler seguire il principio di uniformità della proposta di legge, oltre che creare disparità di accortezze tra minori e minori stranieri;
    infatti, sostituendo la formula «Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari...» con «Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari...» viene affidata alla discrezionalità degli enti locali la possibilità di promuovere o non farlo questa importante attività, vanificando in quei territori il tentativo di rendere prioritario l'affidamento familiare dei minori stranieri, rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza. Conseguentemente, l'altra modifica apportata al Senato, aggiunge il comma 1-ter che precisa che non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che gli enti locali provvederanno nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci. Va da sé immaginare che saranno molti gli enti locali, già sofferenti per i progressivi tagli di risorse da parte dello Stato degli ultimi anni, a decidere di non attivarsi per rendere operativa questa modalità migliorativa;
    entrambe le modifiche non tengono conto dell'inadeguatezza delle attuali strutture di accoglienza presenti in Italia e della facilità per i minori di cadere nelle maglie dello sfruttamento e delle organizzazioni criminali. Per questo l'affidamento familiare viene individuato come strumento da preferire nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in quanto maggiormente idoneo alla tutela dei diritti del minore e alla sua integrazione,

impegna il Governo:

   a verificare entro sei mesi dall'approvazione della seguente proposta di legge, l'effettiva e adeguata applicazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1-bis, da parte degli enti locali, dandone comunicazione al Parlamento;
   in caso di risultati insufficienti e poco incisivi, considerare l'opportunità di prevedere iniziative, anche normative, per destinare agli enti locali risorse aggiuntive mirate ad iniziative di sensibilizzazione e di formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati.
9/1658-B/1Andrea Maestri, Civati, Brignone, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Assemblea è finalizzato alla elaborazione di una disciplina organica unitaria sui minori stranieri non accompagnati, al rafforzamento degli strumenti di tutela già previsti e alla garanzia di una uniformità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale;
    la modifica apportata al Senato all'articolo 7 «Affidamento familiare», che prevede, dopo il comma 1, l'aggiunta del comma 1-bis all'articolo 2 della legge n. 184 del 1983, però, non sembra voler seguire il principio di uniformità della proposta di legge, oltre che creare disparità di accortezze tra minori e minori stranieri;
    infatti, sostituendo la formula «Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari...» con «Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari...» viene affidata alla discrezionalità degli enti locali la possibilità di promuovere o non farlo questa importante attività, vanificando in quei territori il tentativo di rendere prioritario l'affidamento familiare dei minori stranieri, rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza. Conseguentemente, l'altra modifica apportata al Senato, aggiunge il comma 1-ter che precisa che non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che gli enti locali provvederanno nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci. Va da sé immaginare che saranno molti gli enti locali, già sofferenti per i progressivi tagli di risorse da parte dello Stato degli ultimi anni, a decidere di non attivarsi per rendere operativa questa modalità migliorativa;
    entrambe le modifiche non tengono conto dell'inadeguatezza delle attuali strutture di accoglienza presenti in Italia e della facilità per i minori di cadere nelle maglie dello sfruttamento e delle organizzazioni criminali. Per questo l'affidamento familiare viene individuato come strumento da preferire nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in quanto maggiormente idoneo alla tutela dei diritti del minore e alla sua integrazione,

impegna il Governo:

   a verificare entro sei mesi dall'approvazione della seguente proposta di legge, l'effettiva e adeguata applicazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1-bis, da parte degli enti locali, dandone comunicazione al Parlamento;
   in caso di risultati insufficienti e poco incisivi, considerare l'opportunità di prevedere iniziative, anche normative, per destinare agli enti locali risorse aggiuntive, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mirate ad iniziative di sensibilizzazione e di formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati.
9/1658-B/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Andrea Maestri, Civati, Brignone, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione definitiva della proposta «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati» il cui obiettivo è quello di stabilire una disciplina unitaria relativa ai minori stranieri non accompagnati, rafforzando sia gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento che assicurando maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale si rileva che, a tali soggetti, è riconosciuta la titolarità dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea;
    tale esigenza è dettata dalle particolari condizioni di vulnerabilità di tali soggetti;
    al fine di tutelare il superiore interesse, i diritti e soprattutto il diritto alla protezione, si prevede all'articolo 9 che, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia istituito un sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati con la conseguente compilazione della cartella sociale del minore straniero non accompagnato dove vengono evidenziati tutti gli elementi utili alla determinazione della soluzione, di lungo periodo, migliore nel superiore interesse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare il sistema di monitoraggio, che ha cadenza quadrimestrale ed è pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativo ai minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale, realizzato in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 33 del Testo Unico Immigrazione, dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015 nonché dagli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999, con i dati forniti dal nuovo sistema informatico nazionale dei minori al fine di avere un quadro completo sulla situazione di protezione del minore non accompagnato.
9/1658-B/2Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il Parlamento italiano, già nel 2009, nel documento conclusivo della Commissione bicamerale per l'infanzia, approvato in seguito ad una indagine conoscitiva, aveva evidenziato alcune criticità e lacune nel quadro normativo vigente in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
    anche il Parlamento europeo è intervenuto con la risoluzione del 12 settembre 2013 per chiedere ai Paesi membri e alla Commissione europea un rafforzamento delle tutele garantite ai minori stranieri non accompagnati;
    il provvedimento che giunge ora all'esame della Camera in terza lettura introduce una serie di modifiche alla normativa vigente in materia;
    la finalità principale dell'intervento normativo è quella di prevedere maggiori tutele nei confronti dei minori stranieri non accompagnati e di definire una disciplina organica e unitaria;
    il nuovo quadro normativo coinvolge diversi livelli di governo e numerose competenze specialistiche, in un settore molto delicato quale quello delle politiche socio-assistenziali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire sia in sede centrale che in sede locale, tavoli istituzionali interdisciplinari composti da esperti nelle politiche sociali per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di garantire la programmazione delle migliori modalità di accoglienza dei minori e lo scambio di buone prassi fra i diversi territori, con riguardo agli interventi socio-assistenziali attuati in loro favore.
9/1658-B/3Roberta Agostini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del presente provvedimento istituisce il «Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati» presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    la disposizione si pone in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ai sensi del quale l'autorità di pubblica sicurezza deve dare immediata comunicazione della presenza del minore non accompagnato, oltre che al giudice tutelare e al Tribunale per i minorenni, anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza di minori;
    il sistema è alimentato dalle cosiddette cartelle sociali dei minori non accompagnati, compilate dal personale qualificato che svolge il colloquio con il minore, nella fase di prima accoglienza, ai sensi dell'articolo 19-bis del citato decreto legislativo n. 142 del 2015, come introdotto dal provvedimento in esame;
    le cartelle sociali seno trasmesse ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni;
    dalla lettura della norma non emerge chiaramente se le informazioni contenute nelle cartelle sociali potranno essere aggiornate, permettendo così di far risultare i diversi interventi socio-assistenziali attuati nel corso degli anni nei confronti del minore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere ogni utile iniziativa volta a prevedere, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, che le cartelle sociali siano in formato digitale, per consentire un agevole e sollecito aggiornamento degli interventi socio-assistenziali attuati, fin dalla prima accoglienza.
9/1658-B/4Fabbri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di tutela dei minori stranieri non accompagnati che per qualsiasi motivo si trovino in territorio italiano e mira ad affermare il divieto di respingimento alla frontiera per ragioni anzitutto umanitarie;
    il provvedimento cura molti aspetti del processo di assistenza al minore migrante non accompagnato: l'accertamento della minore età per gli standard per l'accoglienza, la promozione dell'affido familiare o con la figura del tutore, le cure sanitarie, l'accesso all'istruzione; tutto questo al fine di facilitare l'integrazione di tali minori, ove non fosse possibile il volontario ricongiungimento familiare nel Paese d'origine;
    come da rapporto « Save The Children», sono infatti quasi 26.000 i minori soli, anche giovanissimi, arrivati via mare nel 2016, e quelli arrivati nel primo mese del 2017 sono il 24 per cento in più rispetto a gennaio 2016. La necessità di un sistema strutturato ed efficiente che li possa proteggere in modo adeguato non è più procrastinabile, ma urge un'attenta applicazione della legge;
    molti minori stranieri, ad oggi, continuano a vivere in una condizione di semiclandestinità, magari in attesa di lasciare l'Italia, senza che ci sia una cultura condivisa dell'accoglienza, omogeneamente diffusa negli altri Stati membri dell'Unione europea;
    i media nazionali, ed in particolar modo il programma «Le Iene», hanno proposto inchieste giornalistiche che mostrano i minori che mettono a repentaglio la loro vita per superare le frontiere italiane e raggiungere i Paesi del nord Europa, sottraendosi così al controllo e alla tutela da parte delle autorità italiane di vigilanza, tentando di attraversare le frontiere a piedi, spesso attraverso i collegamenti ferroviari, magari nelle ore notturne;
    in assenza di percorsi di formazione ed integrazione, i minori spesso vanno ad ingrossare le fila degli sbandati e della piccola delinquenza: lo dimostra la massiccia presenza di minori stranieri non accompagnati nelle vie dei centri storici e nei tunnel delle metropolitane italiane, spesso dediti all'accattonaggio o ad attività microdelinquenziali di borseggio ai danni dei passeggeri e dei molti turisti che visitano le nostre città;
    l'affido familiare, senz'altro più che l'assegnazione del minore ad un tutore nominato dalla legge, favorirebbe l'integrazione dei minori stranieri non accompagnati, consentendo condizioni di vita adeguate alle esigenze esistenziali e ai diritti dell'età anagrafica e svuotando di utenza impropria i centri di accoglienza,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di promuovere, in accordo con gli amministratori locali e anche attraverso successivi regolamenti dei Ministri competenti, ogni possibile azione finalizzata all'inserimento sociale dei minori stranieri e alla loro integrazione, anche ideando programmi di formazione ad hoc, in accordo con gli istituti scolastici pubblici e con la rete del volontariato sociale;
   a valutare inoltre l'idea di rendere prioritario – snellendo altresì il processo burocratico – l'affido familiare, che meglio di ogni altra misura di sostegno risponde all'esigenza di garantire al minore un contesto esistenziale coerente con i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e con la necessità della sua integrazione sociale.
9/1658-B/5Vargiu, Matarrese, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge modifica la normativa vigente sui minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, con l'obiettivo di rafforzare le tutele nei confronti degli stessi e garantire un'applicazione uniforme delle norme per l'accoglienza su tutto il territorio nazionale;
    l'articolo 14, comma 3, prevede che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano adottino opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che le misure volte a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché la loro formazione professionale, siano attivate sin dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza.
9/1658-B/6Mucci, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati con la finalità di definire una disciplina unitaria organica che non solo rafforzi gli strumenti di tutela dei minori stranieri non accompagnati già garantiti dall'ordinamento, ma cerchi anche di assicurare maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale;
    l'articolo 20 del provvedimento prevede che l'Italia promuova la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati,

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa presso gli organismi internazionali affinché non solo venga promossa la protezione e l'assistenza dei minori stranieri non accompagnati o separati dalle proprie famiglie, ma se ne prevenga anche la separazione.
9/1658-B/7Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    i minori stranieri, anche se entrati irregolarmente in Italia, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con la legge n. 176 del 1991. La Convenzione stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto come considerazione preminente il superiore interesse del minore (principio del «superiore interesse del minore») e che i principi da essa sanciti devono essere applicati a tutti i minori senza discriminazioni (principio di «non discriminazione»). La Convenzione riconosce poi a tutti i minori un'ampia serie di diritti, tra cui il diritto alla protezione, alla salute, all'istruzione, all'unità familiare, alla tutela dallo sfruttamento, alla partecipazione;
    è all'esame della Camera per la terza lettura parlamentare una proposta di legge che modifica la normativa vigente sui minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, con l'obiettivo di rafforzare le tutele nei confronti dei minori e garantire un'applicazione uniforme delle norme per l'accoglienza su tutto il territorio nazionale;
    la nuova direttiva europea in materia di accoglienza dei rifugiati e richiedenti protezione internazionale contiene specifiche disposizioni sui minori non accompagnati. Per sostenere le attività dei comuni sono state aumentate le risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori non accompagnati ed è stata prevista la possibilità di accedere ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, istituito per finanziare l'accoglienza dei soli richiedenti protezione internazionale;
    creare una rete di accoglienza attraverso centri di piccola dimensione e di alta qualità relazionale facilita nei minori il senso della protezione oggettivamente percepita ed evita quell'anonimato che nello spaesamento dovuto anche alla mancanza della conoscenza della lingua può indurli a fuggire;
    l'anteporre pratiche di accertamento dell'età: «è o non è un minore» e quelle di identificazione, tenuto conto che spesso non hanno, non hanno mai avuto o hanno smarrito i loro documenti identificativi, crea uno stato di ansia e di timore che facilita la fuga ed espone i minori a situazioni ad alto rischio di falsa protezione da parte di soggetti non meglio identificabili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che la presa in carico dei minori non accompagnati inizi nel momento in cui si ha sentore che sbarcheranno, in modo che al momento dei loro arrivo trovino ad accoglierli figure di educatori adeguate; la cosa potrebbe essere possibile, pre-allertando i servizi sociali perché siano loro ad andare incontro a questi bambini e ad accoglierli in modo adeguato, preoccupati prima del loro benessere psico-fisico e dell'insieme di cure di cui possono avere bisogno e solo in seconda battuta della loro età oggettiva e della loro identificazione.
9/1658-B/8Binetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    al minorenne straniero che entra in Italia, anche se in modo irregolare, sono riconosciuti tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989;
    la citata Convenzione afferma, tra i suoi principi che in tutte le decisioni relative al minore deve essere considerato prioritariamente «il superiore interesse» del ragazzo;
    il minore straniero non accompagnato (MSNA) presente nel territorio dello Stato viene definito dall'articolo 1, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999 come «il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano»;
    nel 2016 i minori stranieri non accompagnati non richiedenti asilo, e quindi non rientranti nella normativa EURODAC, arrivati in Italia sono stati 25.846, più del doppio rispetto all'anno precedente, rappresentando circa il 15 per cento dell'intero ammontare degli sbarchi in Italia;
    al 31 dicembre 2016 sono 6.561 i minori stranieri non accompagnati che si sono allontanati dai luoghi di prima accoglienza, spinti in molti casi dal desiderio di realizzare il proprio progetto migratorio che non prevede l'Italia come Paese di destinazione finale. Entro le prime 48 ore circa il 30 per cento dei MSNA si allontana dai luoghi di prima assegnazione, il 58 per cento entro la prima settimana;
    proprio la categoria dei minori stranieri non accompagnati scomparsi rappresenta quella più vulnerabile per definizione in quanto esposti all'alto rischio di divenire facili prede di organizzazioni criminali transnazionali e nazionali che fanno della tratta di esseri umani e di ogni forma di sfruttamento minorile – sessuale e lavorativa in particolare – la loro principale fonte di guadagno. Al 2012 i minori identificati come soggetti a sfruttamento sono stati 1.171 minori e di questi 208 quali vittime di tratta, dati fortemente sottostimati rispetto alla realtà;
    lo stato di vulnerabilità è reso più grave dalla mancanza di una identificazione certa del MSNA che possa attribuirgli una identità univoca in grado di seguirli in tutta la sua esperienza migratoria europea garantendo una continuità di tutela e protezione non solo in Italia ma anche negli altri Paesi dell'area Schengen che eviti, in caso di identificazione del MSNA in Paesi diversi dall'Italia, che questi possa fornire alle forze di polizia dati anagrafici ogni volta diversi;
    la mancanza di una esatta identità determina spesso l'impossibilità di poter inserire nella banca dati Schengen (Schengen Information System II) il MSNA non richiedente asilo scomparso come persona da rintracciare nell'area Schengen creando in tal modo una categoria di soggetti di fatto «invisibili» nonché l'impossibilità di poter risalire al Paese di prima accoglienza in caso di rintraccio del minore in uno degli Stati membri;
    il poter attribuire una identità e, quindi, poter ricostruire la storia personale e migratoria del MSNA, oltre che quella familiare, consentirebbe di:
     individuare, qualora presenti in altri Stati membri dell'Unione europea, genitori, parenti e affini dell'MSNA, favorendo i ricongiungimenti familiari tra i diversi Stati membri, nel pieno dell'interesse superiore del minore ad una ricomposizione del suo nucleo familiare ed affettivo;
     evitare la duplicazione di accertamenti (anche invasivi, quali raggi X, visite mediche ecc.) già effettuati;
     dare continuità ad un percorso di integrazione e tutela già avviato dal minore nel Paese di prima accoglienza;
     consentire un efficace monitoraggio del fenomeno migratorio dei MSNA;
     ricostruire o individuare eventuali flussi o rotte migratorie sospette attinenti i minori;
     prevenire o comunque individuare, e quindi poter contrastare, la commissione di reati contro i MSNA da parte di organizzazioni criminali (traffico di esseri umani, sfruttamento ecc.), anche individuando eventuali sfruttatori che asseriscono falsi rapporti di parentela;
     garantire un adeguato livello di sicurezza all'interno dell'area comune Schengen raggiungendo un ideale equilibrio tra rispetto e perseguimento dei diritti dei minori migranti ed esigenze di sicurezza per tutti i cittadini dell'area Schengen;
    nella pratica accade che i MSNA arrivati in Italia, accolti, anche ove identificati, una volta abbandonati i centri di prima assegnazione vengano spesso rintracciati in altri Paesi ai quali però, per vari motivi (tra i quali il timore di essere rinviati nel Paese di prima accoglienza), forniscono generalità diverse rispetto a quelle fornite in Italia. Ciò comporta una serie di conseguenze per il Paese di rintraccio:
     impossibilità di risalire alla segnalazione Schengen inserita in SIS II dal Paese dal quale il minore è scappato;
     impossibilità di accedere a tutta una serie di informazioni sull'MSNA ritrovato di cui è già in possesso il Paese di prima accoglienza;
     necessità di sottoporre nuovamente l'MSNA a tutti gli accertamenti medici, sanitari, psicologici, familiari per stabilire da un lato l'età del rintracciato e il percorso di protezione da intraprendere duplicando di fatto quelli già eseguiti nel Paese di prima accoglienza;
    solo assicurando un'unica identità riscontrabile su tutto il territorio Schengen sarà possibile evitare la formazione di una categoria di «invisibili» costituita da tutti quei MSNA non richiedenti asilo che, dopo aver lasciato il Paese di prima accoglienza, si spostano in altri Stati membri per ricongiungersi con familiari e parenti già residenti in altri Paesi ovvero al fine di realizzare il loro progetto migratorio. Parimenti questo permetterebbe di garantire continuità all'azione di tutela e protezione del minore;
    attraverso alcuni studi effettuati nel corso di mirati progetti per la gestione dei casi di MSNA scomparsi si è appurato che il fenomeno riguarda in particolare i minori stranieri non accompagnati in età adolescenziale (al 31 dicembre 2016 sono 3.320 i minori irreperibili di 17 anni; 1.840 di 16 anni; 677 di 15 anni; 718 nella fascia di età da 7 a 14 anni; solo 6 i minori irreperibili nella fascia di età da 0 a 6 anni);
    una tutela ed una efficace protezione dell'MSNA non può non passare da una attività sistematica e certa di identificazione dei minori in arrivo vista, non come atto impositivo, ma esclusivamente come primo « step» di un sistema di tutela effettivo ed efficace finalizzato a perseguire il primario interesse del minore, a garantire la sua sicurezza, a garantire l'individuazione, qualora possibile, di figure genitoriali e/o parentali rimaste nel Paese d'origine o nel Paese d'arrivo o in altri Paesi dell'area Schengen, ed il suo percorso di integrazione nonché ad assicurare la realizzazione del suo progetto migratorio;
    attualmente i MSNA, seppur non richiedenti asilo, vengono identificati da parte delle forze di polizia attraverso il cosiddetto fotosegnalamento solo a partire da 14 anni e non in modo sistematico;
    la normativa internazionale (Risoluzione 12 settembre 2013 del Parlamento europeo e l’Action Plan 2010/2014 della Commissione europea sui MSNA) prevede l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati in arrivo, come precisa responsabilità degli Stati;
    la normativa italiana (articolo 4 del TULPS, l'articolo 11 della legge 18 maggio 1978, n. 191; e l'articolo 6, comma 4, del TUI stabilisce, inoltre, che «qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.», cui si aggiungono articolo 5, comma 2 e 4-bis, e articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999 non impedisce l'identificazione dei minori a prescindere dall'età;
    il Ministero dell'interno ha emanato le circolari interne n. 17272/07 e n. 28197 del 25 settembre 2014 che stabilisce «lo straniero deve essere sempre sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici [...] prescindendo dalla puntuale identificazione sulla base dell'esibizione del documento di viaggio, se posseduto» o anche «dall'inesistenza di motivi di dubbio sulla dichiarata identità», tuttavia circoscrivono le attività di fotosegnalamento ai minori con età non inferiore a 14 anni e di conseguenza le autorità preposte non identificano attraverso il fotosegnalamento MSNA non richiedenti asilo ed in particolare quelli di età inferiore a 14 anni;
    quindi mancano delle linee guida specifiche per le attività di identificazione dei MSNA con età inferiore ai 14 anni,

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le iniziative di propria competenza in modo che vengano emanate delle linee guida per le forze di polizia incaricate della primissima accoglienza dei MSNA attraverso le quali si possano uniformare le procedure di identificazione dei minori non richiedenti asilo in arrivo sul territorio nazionale, secondo criteri operativi che consentano l'identificazione nella fascia 7-18 anni tramite un approccio multidisciplinare, garantire loro una adeguata e continuativa protezione su tutta l'area Schengen e possa essere effettivamente perseguito il loro «superiore interesse» supportandoli ed agevolandoli nella realizzazione del loro progetto migratorio.
9/1658-B/9Santerini, Dellai, Capelli, Gigli, Piepoli, Sberna, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    al minorenne straniero che entra in Italia, anche se in modo irregolare, sono riconosciuti tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989;
    la citata Convenzione afferma, tra i suoi principi che in tutte le decisioni relative al minore deve essere considerato prioritariamente «il superiore interesse» del ragazzo;
    il minore straniero non accompagnato (MSNA) presente nel territorio dello Stato viene definito dall'articolo 1, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999 come «il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano»;
    nel 2016 i minori stranieri non accompagnati non richiedenti asilo, e quindi non rientranti nella normativa EURODAC, arrivati in Italia sono stati 25.846, più del doppio rispetto all'anno precedente, rappresentando circa il 15 per cento dell'intero ammontare degli sbarchi in Italia;
    al 31 dicembre 2016 sono 6.561 i minori stranieri non accompagnati che si sono allontanati dai luoghi di prima accoglienza, spinti in molti casi dal desiderio di realizzare il proprio progetto migratorio che non prevede l'Italia come Paese di destinazione finale. Entro le prime 48 ore circa il 30 per cento dei MSNA si allontana dai luoghi di prima assegnazione, il 58 per cento entro la prima settimana;
    proprio la categoria dei minori stranieri non accompagnati scomparsi rappresenta quella più vulnerabile per definizione in quanto esposti all'alto rischio di divenire facili prede di organizzazioni criminali transnazionali e nazionali che fanno della tratta di esseri umani e di ogni forma di sfruttamento minorile – sessuale e lavorativa in particolare – la loro principale fonte di guadagno. Al 2012 i minori identificati come soggetti a sfruttamento sono stati 1.171 minori e di questi 208 quali vittime di tratta, dati fortemente sottostimati rispetto alla realtà;
    lo stato di vulnerabilità è reso più grave dalla mancanza di una identificazione certa del MSNA che possa attribuirgli una identità univoca in grado di seguirli in tutta la sua esperienza migratoria europea garantendo una continuità di tutela e protezione non solo in Italia ma anche negli altri Paesi dell'area Schengen che eviti, in caso di identificazione del MSNA in Paesi diversi dall'Italia, che questi possa fornire alle forze di polizia dati anagrafici ogni volta diversi;
    la mancanza di una esatta identità determina spesso l'impossibilità di poter inserire nella banca dati Schengen (Schengen Information System II) il MSNA non richiedente asilo scomparso come persona da rintracciare nell'area Schengen creando in tal modo una categoria di soggetti di fatto «invisibili» nonché l'impossibilità di poter risalire al Paese di prima accoglienza in caso di rintraccio del minore in uno degli Stati membri;
    il poter attribuire una identità e, quindi, poter ricostruire la storia personale e migratoria del MSNA, oltre che quella familiare, consentirebbe di:
     individuare, qualora presenti in altri Stati membri dell'Unione europea, genitori, parenti e affini dell'MSNA, favorendo i ricongiungimenti familiari tra i diversi Stati membri, nel pieno dell'interesse superiore del minore ad una ricomposizione del suo nucleo familiare ed affettivo;
     evitare la duplicazione di accertamenti (anche invasivi, quali raggi X, visite mediche ecc.) già effettuati;
     dare continuità ad un percorso di integrazione e tutela già avviato dal minore nel Paese di prima accoglienza;
     consentire un efficace monitoraggio del fenomeno migratorio dei MSNA;
     ricostruire o individuare eventuali flussi o rotte migratorie sospette attinenti i minori;
     prevenire o comunque individuare, e quindi poter contrastare, la commissione di reati contro i MSNA da parte di organizzazioni criminali (traffico di esseri umani, sfruttamento ecc.), anche individuando eventuali sfruttatori che asseriscono falsi rapporti di parentela;
     garantire un adeguato livello di sicurezza all'interno dell'area comune Schengen raggiungendo un ideale equilibrio tra rispetto e perseguimento dei diritti dei minori migranti ed esigenze di sicurezza per tutti i cittadini dell'area Schengen;
    nella pratica accade che i MSNA arrivati in Italia, accolti, anche ove identificati, una volta abbandonati i centri di prima assegnazione vengano spesso rintracciati in altri Paesi ai quali però, per vari motivi (tra i quali il timore di essere rinviati nel Paese di prima accoglienza), forniscono generalità diverse rispetto a quelle fornite in Italia. Ciò comporta una serie di conseguenze per il Paese di rintraccio:
     impossibilità di risalire alla segnalazione Schengen inserita in SIS II dal Paese dal quale il minore è scappato;
     impossibilità di accedere a tutta una serie di informazioni sull'MSNA ritrovato di cui è già in possesso il Paese di prima accoglienza;
     necessità di sottoporre nuovamente l'MSNA a tutti gli accertamenti medici, sanitari, psicologici, familiari per stabilire da un lato l'età del rintracciato e il percorso di protezione da intraprendere duplicando di fatto quelli già eseguiti nel Paese di prima accoglienza;
    solo assicurando un'unica identità riscontrabile su tutto il territorio Schengen sarà possibile evitare la formazione di una categoria di «invisibili» costituita da tutti quei MSNA non richiedenti asilo che, dopo aver lasciato il Paese di prima accoglienza, si spostano in altri Stati membri per ricongiungersi con familiari e parenti già residenti in altri Paesi ovvero al fine di realizzare il loro progetto migratorio. Parimenti questo permetterebbe di garantire continuità all'azione di tutela e protezione del minore;
    attraverso alcuni studi effettuati nel corso di mirati progetti per la gestione dei casi di MSNA scomparsi si è appurato che il fenomeno riguarda in particolare i minori stranieri non accompagnati in età adolescenziale (al 31 dicembre 2016 sono 3.320 i minori irreperibili di 17 anni; 1.840 di 16 anni; 677 di 15 anni; 718 nella fascia di età da 7 a 14 anni; solo 6 i minori irreperibili nella fascia di età da 0 a 6 anni);
    una tutela ed una efficace protezione dell'MSNA non può non passare da una attività sistematica e certa di identificazione dei minori in arrivo vista, non come atto impositivo, ma esclusivamente come primo « step» di un sistema di tutela effettivo ed efficace finalizzato a perseguire il primario interesse del minore, a garantire la sua sicurezza, a garantire l'individuazione, qualora possibile, di figure genitoriali e/o parentali rimaste nel Paese d'origine o nel Paese d'arrivo o in altri Paesi dell'area Schengen, ed il suo percorso di integrazione nonché ad assicurare la realizzazione del suo progetto migratorio;
    attualmente i MSNA, seppur non richiedenti asilo, vengono identificati da parte delle forze di polizia attraverso il cosiddetto fotosegnalamento solo a partire da 14 anni e non in modo sistematico;
    la normativa internazionale (Risoluzione 12 settembre 2013 del Parlamento europeo e l’Action Plan 2010/2014 della Commissione europea sui MSNA) prevede l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati in arrivo, come precisa responsabilità degli Stati;
    la normativa italiana (articolo 4 del TULPS, l'articolo 11 della legge 18 maggio 1978, n. 191; e l'articolo 6, comma 4, del TUI stabilisce, inoltre, che «qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.», cui si aggiungono articolo 5, comma 2 e 4-bis, e articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999 non impedisce l'identificazione dei minori a prescindere dall'età;
    il Ministero dell'interno ha emanato le circolari interne n. 17272/07 e n. 28197 del 25 settembre 2014 che stabilisce «lo straniero deve essere sempre sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici [...] prescindendo dalla puntuale identificazione sulla base dell'esibizione del documento di viaggio, se posseduto» o anche «dall'inesistenza di motivi di dubbio sulla dichiarata identità», tuttavia circoscrivono le attività di fotosegnalamento ai minori con età non inferiore a 14 anni e di conseguenza le autorità preposte non identificano attraverso il fotosegnalamento MSNA non richiedenti asilo ed in particolare quelli di età inferiore a 14 anni;
    quindi mancano delle linee guida specifiche per le attività di identificazione dei MSNA con età inferiore ai 14 anni,

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le iniziative di propria competenza in modo che vengano emanate, se necessarie, delle linee guida per le forze di polizia incaricate della primissima accoglienza dei MSNA attraverso le quali si possano uniformare le procedure di identificazione dei minori non richiedenti asilo in arrivo sul territorio nazionale, secondo criteri operativi che consentano l'identificazione nella fascia 7-18 anni tramite un approccio multidisciplinare, garantire loro una adeguata e continuativa protezione su tutta l'area Schengen e possa essere effettivamente perseguito il loro «superiore interesse» supportandoli ed agevolandoli nella realizzazione del loro progetto migratorio.
9/1658-B/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Santerini, Dellai, Capelli, Gigli, Piepoli, Sberna, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto 1658-B recante «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati» all'esame dell'Assemblea interviene su una materia particolarmente delicata e vede il nostro Paese e molti sindaci in prima linea per gestire un fenomeno delicato e di difficile gestione;
    i dati raccolti dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, archiviati nella banca istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999, evidenziano come il fenomeno dell'arrivo di minori immigrati nel nostro Paese stia raggiungendo numeri impressionanti; si è passati, infatti, dagli 11.921 minori stranieri non accompagnati del 31 dicembre 2015 agli oltre 17.000 (per la precisione, 17.373) del 31 dicembre 2016;
    con tale fondo, il Ministero dell'interno eroga ai comuni che ne fanno richiesta, tramite le prefetture, un contributo giornaliero massimo di 45 euro per ogni minore, contributo spesso inferiore al reale costo di mantenimento del minore che, a seconda dei casi, può oscillare tra i 70 e i 100 euro giornalieri;
    l'incremento quantitativo del fenomeno migratorio con riferimento ai minori non accompagnati sommato alla problematica dei costi effettivi sostenuti dai comuni, di gran lunga superiori alle risorse ministeriali ricevute, mette in grande pericolo la stabilità di bilancio degli enti locali, soprattutto di quelli di piccole e piccolissime dimensioni, bilanci già in grande sofferenza per i tagli ai trasferimenti statali ricevuti in questi anni dallo Stato centrale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare, anche attraverso l'Associazione nazionale dei comuni italiani, una strategia di ospitalità per i minori stranieri che punti ad una centralizzazione e uniformità di trattamento evitando deleghe eccessivamente gravose per i comuni.
9/1658-B/10Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati con la finalità di definire una disciplina unitaria organica sui minori stranieri non accompagnati;
    nel corso del 2016 sono sbarcati sulle coste dell'Italia meridionale 25.846 minori stranieri non accompagnati, che hanno costituito il 14,2 per cento dei migranti sbarcati, mentre nel 2015 la stessa percentuale si è attestata all'8 per cento;
    di fronte all'acuirsi dell'emergenza, i comuni non possono essere lasciati soli a sostenere gli obblighi, le spese e le difficoltà derivanti dall'accoglienza sui propri territori di chi necessita di assistenza, sistemazione e cure. Si tratta di un onere economico insopportabile, soprattutto vista la difficoltà finanziaria in cui versano gli enti locali,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a sostenere i comuni nel garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, mettendo a disposizione le necessarie risorse per poter fronteggiare la situazione, anche attraverso il reperimento delle stesse nell'ambito dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
9/1658-B/11Gregorio Fontana, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati con la finalità di definire una disciplina unitaria organica sui minori stranieri non accompagnati;
    nel corso del 2016 sono sbarcati sulle coste dell'Italia meridionale 25.846 minori stranieri non accompagnati, che hanno costituito il 14,2 per cento dei migranti sbarcati, mentre nel 2015 la stessa percentuale si è attestata all'8 per cento;
    di fronte all'acuirsi dell'emergenza, i comuni non possono essere lasciati soli a sostenere gli obblighi, le spese e le difficoltà derivanti dall'accoglienza sui propri territori di chi necessita di assistenza, sistemazione e cure. Si tratta di un onere economico insopportabile, soprattutto vista la difficoltà finanziaria in cui versano gli enti locali,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a sostenere i comuni nel garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, anche mettendo a disposizione le necessarie risorse per poter fronteggiare la situazione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
9/1658-B/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Gregorio Fontana, Palese.


DISEGNO DI LEGGE: S. 2036 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SLOVENIA SULLA LINEA DEL CONFINE DI STATO NEL TRATTO REGIMENTATO DEL TORRENTE BARBUCINA/ČUBNICA NEL SETTORE V DEL CONFINE, FATTO A TRIESTE IL 4 DICEMBRE 2014 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4109)

A.C. 4109 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Čubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014.

A.C. 4109 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo stesso.

A.C. 4109 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 4109 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e dà esecuzione all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Čubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014;
    l'Accordo, composto da 4 articoli, prevede, all'articolo 1, una rettifica del tracciato del confine di Stato, in modo da far coincidere quest'ultimo con la linea mediana del torrente regimentato;
    tale rettifica dovrà essere attuata attraverso uno scambio di superfici equivalenti lungo il tratto considerato, nell'entità riportata nelle planimetrie allegate all'Accordo stesso;
    non è tuttavia specificato quali siano gli effetti prodotti dai lavori di regimentazione del torrente sulle porzioni di territorio interessate dal mutamento del confine che sarebbe invece necessario chiarire visto che la modifica del confine comporterebbe una riduzione del territorio italiano che potrebbe suscitare a livello locale delle contestazioni,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza al fine di predisporre, anche in successivi interventi normativi, una regimentazione dei confini più precisa che garantisca la tutela del territorio nazionale.
9/4109/1Matarrelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e dà esecuzione all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Čubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014;
    l'Accordo, composto da 4 articoli, prevede, all'articolo 1, una rettifica del tracciato del confine di Stato, in modo da far coincidere quest'ultimo con la linea mediana del torrente regimentato;
    tale rettifica dovrà essere attuata attraverso uno scambio di superfici equivalenti lungo il tratto considerato, nell'entità riportata nelle planimetrie allegate all'Accordo stesso;
    non è tuttavia specificato quali siano gli effetti prodotti dai lavori di regimentazione del torrente sulle porzioni di territorio interessate dal mutamento del confine che sarebbe invece necessario chiarire visto che la modifica del confine comporterebbe una riduzione del territorio italiano che potrebbe suscitare a livello locale delle contestazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative di propria competenza al fine di predisporre, anche in successivi interventi normativi, una regimentazione dei confini più precisa che garantisca la tutela del territorio nazionale.
9/4109/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Matarrelli.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza volte ad assicurare regolarità e trasparenza nello svolgimento delle prossime elezioni per il rinnovo degli organi di vertice del Coni, anche alla luce della recente tornata elettorale relativa alle federazioni sportive – 3-02910

   GUIDESI, FEDRIGA, GIANLUCA PINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. – Al Ministro per lo sport. – Per sapere – premesso che:
   la recente tornata elettorale nelle federazioni sportive ha visto l'elezione di 15 nuovi presidenti su 44, anche se un vero rinnovamento sembra avvenuto solo in sette casi, considerata l'opacità che circonda alcune rielezioni, in primis quelle dei due vicepresidenti del Coni, Luciano Buonfiglio alla guida di Federcanoa e Giorgio Scarso presidente di Federscherma, cui si aggiungono quelle di Ernfried Obrist, leader dell'Unione tiro a segno, e di Giuseppe Leoni presidente dell'Aeroclub, attualmente sospeso per 18 mesi;
   clamorosa la riconferma di Buonfiglio, avvenuta con schede prive di alcun timbro e/o vidimazione, come previsto dai regolamenti federali, ora oggetto di ricorso presso il collegio di garanzia del Coni;
   Scarso addirittura risulterebbe incandidabile, poiché, con una semplice correzione di «refusi non sostanziali» all'articolo 64 dello statuto della FederScherma, ha superato l'ostacolo del limite di due mandati, senza convocare un'assemblea straordinaria e senza approvazione da parte di nessun organo;
   identico problema anche per la rielezione di Obrist, presidente dell'Unione tiro a segno dal 2008, il quale, ignorando il comma 1 dell'articolo 39 del suo statuto, che dispone la durata in carica per un quadriennio olimpico e la riconferma per un solo ulteriore mandato, si è fatto rieleggere per un terzo mandato non previsto dalla Carta federale;
   più che di rinnovi delle cariche delle federazioni sportive, sembra essersi trattato, negli ultimi tre mesi, a parere degli interroganti di un vero e proprio «assalto alla diligenza» dello sport, con l'intento – come riportato a mezzo stampa – del presidente uscente Malagò di una legge che ridefinisca il numero dei mandati dei presidenti federali e dello stesso numero uno del Coni, così da arrivare a cinque mandati e 20 anni di presidenza Coni;
   il Coni, si ricorda, è ancora oggi interamente finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze per un importo di poco superiore a 410 milioni di euro e la palese opacità nella gestione dei rinnovi dei vertici delle federazioni denota a giudizio degli interroganti la mancata vigilanza del Coni sulle federazioni sportive e del Ministro interrogato sul Coni, evidenziando il conflitto di interesse del vigilante sui vigilati, atteso che i presidenti federali vigilati sono elettori del presidente vigilante –:
   se ed in che termini intenda adottare iniziative di competenza per garantire che lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Coni, previste per l'11 maggio 2017, avvenga in un clima di regolarità e trasparenza, al momento non assicurato, a parere degli interroganti, dalla partecipazione di presidenti delle federazioni incandidabili o ineleggibili. (3-02910)


Iniziative di competenza volte a tutelare lo sport italiano dal rischio di condizionamenti della criminalità organizzata – 3-02911

   GALATI. – Al Ministro per lo sport. – Per sapere – premesso che:
   ha suscitato clamore, nei giorni scorsi, la polemica riportata sui principali media nazionali che ha coinvolto due istituzioni primarie, la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, da una parte e Federcalcio dall'altra, rispetto al fenomeno dell'esistenza di rischi o tentativi di condizionamento ed infiltrazioni criminali nel mondo del calcio, emersi a seguito di recenti inchieste che hanno lambito un importante club sportivo italiano;
   nel merito, sono rilevanti le dichiarazioni della presidente della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, onorevole Rosy Bindi, che ha evidenziato come la penetrazione delle mafie nel mondo del calcio, e nello sport italiano in generale, sia un fenomeno «preoccupante», dunque reale e diffuso, sul quale la Commissione indaga, nell'esercizio delle proprie funzioni già da tempo, a tutti i livelli, dai club minori sino ai casi più eclatanti;
   la recente inchiesta accende ancora una volta, dunque, i riflettori della politica e della società civile su questi temi ed induce a riflettere con attenzione sulle ingerenze della criminalità organizzata nel mondo del calcio e dello sport in generale, mettendo a punto strumenti di contrasto rispetto alle possibili contaminazioni ed interferenze tra sport e criminalità;
   la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ha avviato nel gennaio 2017 un'importante istruttoria parlamentare, che punta ad eliminare ogni spazio di opacità tra il mondo del calcio e la mafia, anche in cooperazione con le procure della Repubblica che da tempo indagano sulle infiltrazioni mafiose nelle curve e nelle società di calcio;
   se sul piano della sicurezza interna è già stato varato, nel 2016, per i profili di competenza del Ministero dell'interno, il protocollo per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel calcio, sottoscritto dalla stessa Federazione italiana gioco calcio e dai presidenti delle leghe professionistiche serie A, serie B e Lega Pro, appare evidente che se, come evidenzia la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, il fenomeno risulta persistente, sarà necessario avviare un'azione sinergica di contrasto efficace ed efficiente, anche di concerto tra i vari Ministeri competenti e responsabili della tutela dello sport italiano –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per tutelare lo sport italiano dal rischio di condizionamenti della criminalità organizzata, anche attraverso l'incentivazione di forme di responsabilità sociale degli operatori del settore.
(3-02911)


Misure a favore del personale impiegato in basi militari situate in territorio italiano e oggetto di piani di ridimensionamento – 3-02912

   CAPELLI. – Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. – Per sapere – premesso che:
   la decisione della Nato di ridurre la consistenza delle singole forze sta avendo gravi conseguenze per quel che riguarda il personale impiegato in varie basi militari situate in territorio italiano;
   in particolare, critiche sono le situazioni di Camp Darby, nel territorio comunale di Pisa, dove sono a rischio 20 posti di lavoro, e dell'aeroporto di Decimomannu, dove 60 persone rischiano di rimanere senza occupazione;
   per quel che riguarda Camp Darby, già nel 2012 la base ha subito un primo ridimensionamento che ha causato il licenziamento di personale civile, poi riassorbito in altre amministrazioni dello Stato;
   la successiva decisione del Governo statunitense di procedere alla parziale chiusura del maxi arsenale alle spalle di Tirrenia mette di nuovo in discussione il lavoro di molti dipendenti;
   lo stesso discorso vale per l'aeroporto di Decimomannu dal quale l'Aeronautica tedesca ha annunciato il suo ritiro, dopo 57 anni;
   appare necessario intervenire per salvare i posti di lavoro messi a forte rischio dai ridimensionamenti sopra ricordati;
   si ricorda al proposito che la legge n. 98 del 1971 prevede l'assunzione a tempo indeterminato, con inquadramento anche in soprannumero se necessario, nei ruoli organici del personale delle amministrazioni dello Stato, nei confronti dei cittadini italiani che prestavano la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Nato, o di singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi, se in possesso di prescritti requisiti;
   successivamente la legge n. 244 del 2007 ha esteso quanto sopra ricordato anche al personale civile che avesse prestato servizio continuativo, per almeno un anno, alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Nato o di singoli Stati esteri che ne fanno parte;
   inoltre, la stessa legge n. 244 del 2007 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze uno specifico fondo a decorrere dal 2008, rifinanziato l'ultima volta nel 2013,e che potrebbe essere un utile strumento per affrontare le situazioni sopra ricordate;
   risulta all'interrogante che le prescrizioni citate siano state attuate sia dal Ministro interrogato (decreto 23 luglio 2015), sia in precedenza dall'Agenzia delle dogane (decreto 12 novembre 2011), che hanno consentito l'assunzione di personale vittima delle circostanze sopra ricordate –:
   quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro interrogato per affrontare la questione sopra esposta, evitando, così, l'inaccettabile perdita di posti di lavoro. (3-02912)


Iniziative, nell'ambito dell'attuazione del masterplan per il Mezzogiorno, volte al sostegno alla ricerca, al turismo e all'innovazione, nonché alla formazione ed alla qualificazione del capitale umano – 3-02913

   GAROFALO. – Al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno. – Per sapere – premesso che:
   il masterplan per il Mezzogiorno del Paese, iniziativa avviata dal Governo nel novembre 2015, rappresenta il quadro di riferimento entro cui si collocano le scelte operative per implementare le risorse per il Sud ed eliminare il divario macroeconomico oggi esistente tra le diverse aree italiane;
   ad oggi la struttura del masterplan risulta completata, poiché tutti i patti sono stati siglati; la ripartizione in aree tematiche delle risorse del fondo sviluppo e coesione è avvenuta con la delibera n. 26 Cipe del 10 agosto 2016, che stanzia complessivamente 13,4 miliardi di euro;
   l'analisi delle poste economiche evidenzia una sostanziale concentrazione delle risorse complessive impegnate dai patti, pari a oltre 35 miliardi di euro, su 3 principali macro-voci: infrastrutture (10,7 miliardi di euro), ambiente (10,7 miliardi di euro) e sviluppo economico e produttivo (7,4 miliardi di euro), che da sole assorbono l'82 per cento delle risorse dei patti;
   la forte concentrazione di interventi e risorse in campo ambientale risponde all'esigenza di fare fronte alle numerose emergenze (rifiuti, acqua, bonifiche, dissesto idrogeologico). Nell'ambito delle scelte infrastrutturali, si registra una priorità assegnata alle infrastrutture stradali, con 5,7 miliardi di euro; minore attenzione viene assegnata ad investimenti nelle infrastrutture ferroviarie (2,3 miliardi di euro);
   non del tutto convincenti appaiono le scelte allocative rivolte al turismo, alla valorizzazione dei beni culturali, nonché il sostegno alla ricerca e all'innovazione, tema assolutamente rilevante alla luce delle priorità che a livello nazionale si vanno perseguendo con il piano Industria 4.0;
   occorre concentrare l'attenzione su tematiche quali l'occupazione, la formazione e la qualificazione del capitale umano, anch'esse fondamentali per ammodernare il sistema produttivo italiano –:
   se non sia necessario, nell'ambito dell'attuazione del masterplan per il Mezzogiorno, rivolgere particolare attenzione al sostegno alla ricerca, al turismo e all'innovazione, nonché alla formazione ed alla qualificazione del capitale umano, che costituiscono elementi fondamentali per l'ammodernamento del sistema produttivo italiano e per lo sviluppo dell'occupazione. (3-02913)


Chiarimenti in merito ai finanziamenti relativi all'Universiade 2019, assegnata a Napoli e alla Campania – 3-02914

   CARFAGNA, LUIGI CESARO, RUSSO e SARRO. – Al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno. – Per sapere – premesso che:
   il 5 marzo 2016 la Fisu – Federazione internazionale sport universitari – ha assegnato a Napoli ed alla Campania l'Universiade 2019, il più grande evento sportivo dopo l'Olimpiade: l'iniziativa prevede il coinvolgimento di più di 15.000 partecipanti tra atleti, organizzatori ed addetti ai lavori, in provenienza da oltre 170 Paesi;
   nel Patto per la Campania siglato tra il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore Matteo Renzi ed il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, nell'ambito del settore «Sviluppo economico e produttivo», è stato previsto l'intervento «Riqualificazione ex Nato Bagnoli ed infrastrutture per l'evento Universiade 2019»;
   tra i «finanziamenti da reperire» nel patto citato in corrispondenza della voce «PON 2014/2020 e altre fonti nazionali» si trova l'esposizione di 100 milioni di euro;
   tale somma è stata poi richiamata nell'accordo di programma quadro «Summer Universiade Napoli 2019», articolo 4 – siglato dalla regione Campania con l'Agenzia per la coesione territoriale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e approvato dalla giunta regionale della Campania con la deliberazione n. 356 del 6 luglio 2016;
   agli interroganti risulta che, molto probabilmente, le risorse in questione sembrerebbero non più disponibili; anche lo stesso presidente De Luca ha espresso preoccupazione circa il finanziamento del Governo, chiedendo maggiori certezze per lo stanziamento delle risorse;
   senza l'intervento governativo, Napoli potrebbe essere costretta a rinunciare ad ospitare l'Universiade del 2019: forte infatti è la preoccupazione che senza i 100 milioni di euro assicurati dal Governo l'evento non possa essere organizzato in maniera idonea –:
   se il Ministro interrogato possa dare rassicurazioni circa la disponibilità delle risorse quantificate in euro 100 milioni a valere sul PON 2014/2020 e chiarire quali siano le «altre fonti nazionali» a cui attingere per la buona riuscita dell'evento Universiade. (3-02914)


Misure di sostegno a favore del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche – 3-02915

   GIANCARLO GIORDANO, PANNARALE, MARCON, PAGLIA, PELLEGRINO e PLACIDO. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. – Per sapere – premesso che:
   il settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, come sancito con la sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 2011, è un'eccellenza italiana;
   le fondazioni lirico-sinfoniche sono da tempo oggetto di una legislazione che sembra avere come unico obiettivo ad avviso degli interroganti la distruzione di un sistema consolidato, fino ad oggi basato su un sostegno effettivo al settore, attraverso l'assegnazione su base pluriennale di contributi pubblici. Inoltre, il connesso ritardo nello stanziamento dei predetti fondi ha gravato sul loro indebitamento che non hanno potuto ridurre neanche attraverso l'accesso, previo un delicato e propedeutico processo di risanamento, al fondo rotativo previsto dalla legge n. 112 del 2013 (cosiddetta «legge Bray»);
   un'ulteriore norma, l'articolo 24 della legge n. 160 del 2016 rende possibile il declassamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che aderiscono alla suddetta «legge Bray» in teatri lirico-sinfonici, con il relativo disimpegno dello Stato al sostegno di questi ultimi, qualora le stesse non rispondessero a determinati requisiti. La stessa norma, infatti, subordina a partire dall'anno 2018 l'erogazione dei relativi contributi al rispetto di precisi paletti in materia di bilancio ed efficienza gestionale. Infatti, le fondazioni che non raggiungano il pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell'attività, comprese la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale, trasformando, di conseguenza, i propri lavoratori in precari o stagionali;
   oltre al pareggio di bilancio ed alla capacità di risanare i propri bilanci, le fondazioni liriche dovranno ricorrere ad una solida efficienza gestionale, non impiegando, per esempio, risorse umane in eccedenza, mostrando capacità di reperire risorse private con forme di autofinanziamento o, infine, internazionalizzandosi e garantendo la realizzazione di adeguato numero di produzioni e coproduzioni;
   ad aumentare ancor di più il rischio di uno smantellamento del settore sono gli esiti della crisi in atto in cui sono sprofondati i teatri italiani: secondo alcuni dati resi noti dall'Istat, solo 9 italiani su 100 frequentano l'opera;
   in questi giorni numerose sono le mobilitazioni organizzate nelle piazze italiane dai sindacati per opporsi alla politica ragionieristica messa in atto negli ultimi anni dal Governo –:
   quali iniziative urgenti intenda mettere in campo per affrontare il gravissimo stato di crisi che sta attraversando il settore dello spettacolo dal vivo, difendere il ruolo di presidio musicale svolto dalle fondazioni liriche e scongiurare la drastica riduzione della loro offerta culturale.
(3-02915)


Iniziative volte a rafforzare la cooperazione internazionale nella tutela del patrimonio culturale, anche in relazione al G7 dei Ministri della cultura che si terrà a Firenze il 30 e il 31 marzo 2017 – 3-02916

   COSCIA, PICCOLI NARDELLI, BONACCORSI, RAMPI, MANZI, MALISANI, NARDUOLO, ASCANI, BLAZINA, CAROCCI, COCCIA, CRIMÌ, DALLAI, D'OTTAVIO, GHIZZONI, IORI, MALPEZZI, PES, ROCCHI, SGAMBATO, VENTRICELLI, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. – Per sapere – premesso che:
   l'azione di Governo degli ultimi due anni ha confermato la volontà del Paese di esercitare un ruolo di leadership culturale;
   il 1o agosto 2015, in occasione dell'Expo, oltre 80 Ministri della cultura hanno firmato la Dichiarazione di Milano per la difesa di beni artistici, storici e archeologici minacciati dalla distruzione;
   il 16 febbraio 2016 il Consiglio esecutivo Unesco ha approvato la proposta italiana per la nascita della prima task force nazionale «Unite4Heritage» dei cosiddetti caschi blu della cultura. Una forza di pronto intervento che nelle zone colpite dagli ultimi eventi sismici ha messo in sicurezza oltre 13 mila opere e che nel 2016 ha recuperato oltre 100 mila beni, per un valore di 50 milioni di euro, sottraendoli al mercato illegale;
   il 24 marzo 2017 il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha approvato, inoltre, all'unanimità la risoluzione italo-francese sulla protezione del patrimonio culturale negli eventi bellici, condannando la distruzione e il saccheggio di siti archeologici, musei, archivi e biblioteche;
   il 1o gennaio 2017 l'Italia ha assunto la Presidenza di turno del G7 e, nell'ambito delle iniziative programmate durante l'anno, il 30 e il 31 marzo 2017 si terrà a Firenze il primo G7 dei Ministri della cultura che si confronteranno – insieme al Commissario dell'Unione europea della cultura e il segretario generale dell'Unesco – sul tema «Cultura come strumento di dialogo fra i popoli» –:
   quali siano i principali obiettivi di tale importante vertice internazionale e quali le proposte il Ministro interrogato intenda avanzare al fine di rafforzare la cooperazione internazionale nella tutela del patrimonio culturale. (3-02916)


Elementi ed iniziative in ordine alle start-up nel comparto turistico previste dal decreto-legge n. 83 del 2014 – 3-02917

   MUCCI, GALGANO e MONCHIERO. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. – Per sapere – premesso che:
   con il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», all'articolo 11-bis, si prevedono delle misure per le start-up turismo;
   in particolare, si tratta di start-up innovative che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche;
   le imprese start-up innovative possono essere costituite anche nella forma di società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile e, qualora tali società siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione della medesima società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa;
   il successivo comma 4 prevede uno stanziamento pari a 2 milioni di euro, a decorrere dal 2015, per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del citato articolo –:
   quale sia il numero di società che hanno usufruito degli sgravi sopra richiamati e quali iniziative intenda assumere per dare la giusta pubblicità a tale tipo di agevolazione. (3-02917)


Iniziative volte a ripristinare la dotazione del fondo per le non autosufficienze e del fondo per le politiche sociali – 3-02918

   MURER, FOSSATI, ROBERTA AGOSTINI, ALBINI, BERSANI, FRANCO BORDO, BOSSA, CAPODICASA, CIMBRO, D'ATTORRE, DURANTI, EPIFANI, FAVA, FERRARA, FOLINO, FONTANELLI, FORMISANO, CARLO GALLI, KRONBICHLER, LAFORGIA, LEVA, MARTELLI, MATARRELLI, NICCHI, GIORGIO PICCOLO, PIRAS, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, ROSTAN, SANNICANDRO, SCOTTO, SPERANZA, STUMPO, ZACCAGNINI, ZAPPULLA, ZARATTI e ZOGGIA. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
   nella seduta del 23 febbraio 2017, in Conferenza Stato-regioni, è stata sancita l'intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sul documento concernente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario 2017, pari a complessivi 2 miliardi e 691 milioni di euro;
   sulla scorta di tale intesa, parte di tale contributo, pari a 485 milioni di euro, andrà a gravare sui fondi trasferiti dallo Stato alle regioni e nel novero dei fondi interessati figurano anche il fondo per le non autosufficienze e il fondo nazionale per le politiche sociali;
   il fondo per le politiche sociali viene ridotto di ben 211 milioni di euro, passando infatti da 311 a poco più di 99 milioni di euro, mentre il fondo per le non autosufficienze viene ridotto di 50 milioni di euro, tornando a quota 450 milioni di euro e, quindi, niente più e niente di meno di quanto già stabilito dalla legge di bilancio per il 2017, quando appena 24 ore prima, ovvero il 22 febbraio 2017, nell'Aula della Camera dei deputati veniva approvato il «decreto Mezzogiorno» che stabiliva un incremento dello stesso fondo per le non autosufficienze di 50 milioni euro, come peraltro richiesto a gran voce durante la discussione della manovra finanziaria 2017 dalle associazioni dei malati di sclerosi laterale amiotrofica;
   il 4 aprile 2017 è stata indetta una manifestazione di protesta in Piazza Montecitorio, a Roma, contro il taglio di 50 milioni di euro del fondo per le non autosufficienze cui parteciperanno cittadini e diversi rappresentanti di associazioni, quali «Famiglie sma», che rappresenta, in particolare, neonati e bambini colpiti da una grave malattia neuromuscolare degenerativa, considerata la prima malattia genetica per la mortalità infantile, l'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla), Viva la vita onlus, ConSlancio onlus e l'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (Uildm), da oltre cinquant'anni impegnata a sostenere l'inclusione sociale dei disabili –:
   quali iniziative normative urgenti il Governo intenda assumere per ripianare il taglio di 50 milioni di euro del fondo per le non autosufficienze e di 211 milioni di euro del fondo per le politiche sociali e quali intendimenti programmatici si intendano assumere nel documento di economia e finanza 2018 in riferimento agli investimenti pubblici per garantire il pieno riconoscimento dei diritti sociali.
(3-02918)


Iniziative di competenza a favore dei risparmiatori di Monte dei Paschi di Siena, Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca, al fine di escludere l'applicazione del bail-in e di ogni altra misura di burden sharing – 3-02919

   PESCO, SIBILIA, ALBERTI, D'INCÀ, FICO, PISANO, RUOCCO e VILLAROSA. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
   prime avvisaglie dell'imprudente gestione della Banca popolare di Vicenza risalgono al 2001 con le prime ispezioni della Banca d'Italia e i primi casi giudiziari finiti nel nulla per motivi non chiari. Nel 2008 Adusbef deposita i primi esposti. Tra settembre 2014 e febbraio 2015, 630 azionisti fortunati riescono a vendere i propri pacchetti azionari prima della svalutazione;
   il 31 dicembre 2016 Banca popolare di Vicenza procede al rimborso integrale del bond ISIN IT0004548258 (circa 328 milioni di euro), per il quale il 31 ottobre 2016 era stata comunicata la convertibilità in azioni con decorrenza 1o gennaio 2017, con valore di mercato antecedente ben inferiore;
   il 25 marzo 2017 il giudice di Verona condanna Banca popolare di Vicenza a rimborsare con gli interessi un azionista che aveva acquistato 660 azioni nel 2010;
   le Camere su input del Governo hanno reso ammissibili il ricorso all'indebitamento per reperire risorse fino a 20 miliardi di euro utili a fronteggiare la crisi del sistema bancario. Con il decreto-legge n. 237 del 2016 sono state disciplinate le modalità del sostegno pubblico alle banche italiane. La direttiva 2014/59/UE ed il decreto legislativo n. 180 del 2015 limitano l'intervento pubblico alle banche solventi, escludendo possa destinarsi a coprire perdite che la banca abbia registrato o sia in procinto di registrare. Tali disposizioni condurrebbero ad uno «stallo», in quanto l'intervento pubblico risulterebbe ammissibile solo in assenza di perdite ed in presenza di determinati requisiti patrimoniali di vigilanza. Intanto Monte dei Paschi di Siena, Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca rischiano l'avvio della procedura di risoluzione della crisi ed il bail-in. Le banche venete hanno subito una gestione poco proficua con la leadership di Zonin e Consoli senza alcun genere di intervento di vigilanza della Banca d'Italia. Nel 2014 la Banca centrale europea ha richiesto per la Banca popolare di Vicenza un aumento di capitale di 1,5 miliardi di euro, mentre per Veneto Banca un aumento di capitale di 1 miliardo di euro. Nonostante l'intervento del Fondo Atlante, pari complessivamente a 3,4 miliardi di euro, non è stata garantita la stabilità delle medesime banche: Nel 2017 Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca emettono obbligazioni garantite dallo Stato – rispettivamente 3 e 3,5 miliardi di euro – sottoscritte dalle medesime banche. Ad oggi non è ancora noto come Banca centrale europea, Banca d'Italia e Ministero dell'economia e delle finanze intendano risolvere la crisi delle due banche venete, evitando l'applicazione del bail in o delle misure di burden sharing e le possibili conseguenti iniziative giudiziarie –:
   quali iniziative di competenza intenda predisporre per Monte dei Paschi di Siena, Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al fine di tutelare i risparmiatori, escludendo l'applicazione del bail-in e di ogni altra misura di burden sharing.
(3-02919)


Iniziative di competenza in relazione alla vicenda delle operazioni di salvataggio in mare dei migranti effettuate da alcune organizzazioni non governative – 3-02920

   RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, GIORGIA MELONI, MURGIA, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA e TOTARO. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   fonti di stampa hanno riportato la notizia che il Servizio centrale operativo della polizia avrebbe realizzato un dossier sull'attività di organizzazioni non governative internazionali e italiane che nell'ultimo anno si sono affiancate alle missioni militari italiane ed europee nel pattugliamento del Mediterraneo, creando una sorta di flotta parallela impegnata nella ricerca di migranti da salvare;
   le indagini del Servizio centrale operativo hanno fatto seguito a una prima segnalazione sull'insolita crescita dell'operatività di queste navi effettuata dall'agenzia Frontex, incaricata dall'Unione europea della sorveglianza dei confini europei, che nel proprio «Rapporto 2017» ha rilevato come in pochi mesi il coinvolgimento delle navi solidali nei salvataggi sia passato dal 5 al 40 per cento e come negli ultimi mesi del 2016 gli interventi delle organizzazioni non governative abbiano addirittura superato il numero delle chiamate arrivate alla sala operativa che gestisce le forze navali militari;
   stando alla ricostruzione fatta dal Servizio centrale operativo delle rotte percorse dalle imbarcazioni solidali queste arriverebbero ad addentrarsi nelle acque libiche, intervenendo, stando agli investigatori, senza che ci sia la consueta chiamata di soccorso che metteva di solito in movimento le navi militari, con modalità estremamente tempestive e coordinate;
   da queste notizie sarebbe originato il sospetto che alcune delle navi possano avere contatti con chi organizza i viaggi, venendo a conoscenza delle partenze ancor prima che esse avvengano;
   tale sospetto è avvalorato anche dall'articolo giornalistico, che ha rivelato l'esistenza di un rapporto riservato stilato da Frontex e svelato dal Financial Times nel dicembre 2016, nel quale l'agenzia ipotizzerebbe addirittura l'esistenza di vere e proprie «collusioni» con gli scafisti e che sulle prime risultanze investigative della polizia e del Servizio centrale operativo starebbero effettuando approfondimenti sia la procura di Catania che quella di Palermo;
   le operazioni navali di salvataggio in mare dei migranti costano decine di migliaia di euro al mese e occorre accertare chi finanzi quelle messe in atto dalle navi «solidali», alcune delle quali operano per conto di organizzazioni quasi sconosciute nel campo delle organizzazioni di aiuto internazionali e delle quali beneficiano proprio quei trafficanti di uomini che la comunità internazionale intende combattere –:
   se sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, al fine di impedire da subito a queste organizzazioni di continuare la propria attività che, da quanto sta emergendo, configurerebbe l'ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di complicità con i mercanti di morte. (3-02920)


Iniziative di competenza in relazione alla vicenda del recente approdo nel porto di Cagliari di migranti soccorsi nel Canale di Sicilia – 3-02921

   RAMPELLI, MURGIA, CIRIELLI, LA RUSSA, GIORGIA MELONI, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA e TOTARO. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   in data 23 marzo 2017 sono stati sbarcati sul molo Ichnusa del porto di Cagliari 897 migranti, giunti a bordo del mercantile norvegese «Siem Pilot»;
   stando alle ricostruzioni giornalistiche, i migranti sarebbero stati soccorsi nei giorni precedenti l'arrivo a Cagliari nel Canale di Sicilia in otto diverse operazioni nel Mediterraneo meridionale, prelevandoli dalle cinque imbarcazioni e tre gommoni sui quali si trovavano e trasferendoli a bordo del mercantile;
   vi sarebbero, tuttavia, versioni discordanti in merito al tragitto effettuato dal mercantile e, soprattutto, rispetto al luogo in cui i migranti sarebbero stati trasferiti dalle barche dei trafficanti clandestini su altre navi, tra le quali almeno una appartenente all'associazione «Medici senza frontiere»;
   appena poche settimane fa un articolo giornalistico ha rivelato l'esistenza di un rapporto riservato stilato da Frontex e svelato dal Financial Times nel dicembre 2016, nel quale l'agenzia ipotizzerebbe addirittura l'esistenza di vere e proprie «collusioni» con gli scafisti e che sulle prime risultanze investigative della polizia e del Servizio centrale operativo starebbero effettuando approfondimenti sia la procura di Catania che quella di Palermo –:
   se sia informato dei fatti esposti in premessa e quali urgenti iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere al fine di impedire le eventuali attività messe in atto dalle organizzazioni che operano nelle acque internazionali e nazionali intorno alle coste italiane esulando dai propri compiti, esponendo l'Italia ad arrivi incontrollati di centinaia dei persone e mettendo a rischio l'incolumità delle medesime. (3-02921)


PROPOSTA DI LEGGE: S. 116-273-296-394-546 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: PALMA; ZANETTIN ED ALTRI; BARANI; CASSON ED ALTRI; CALIENDRO ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE NONCHÉ DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE E NEGLI ENTI TERRITORIALI (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 2188-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: DAMBRUOSO ED ALTRI; COLLETTI ED ALTRI (A.C. 1442-2770)

A.C. 2188-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole:, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
    al secondo periodo, sopprimere le parole da: I magistrati in aspettativa fino alla fine del comma;

   all'articolo 6, comma 2, sopprimere la lettera d);

   all'articolo 6, aggiungere in fine il seguente comma:
  4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

   all'articolo 7, comma 2-bis, dopo le parole: anche in soprannumero inserire le seguenti: rispetto alla pianta organica dei medesimi Uffici;

   all'articolo 7, aggiungere in fine il seguente comma:
  2-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

   all'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, dopo le parole: il Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti:, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,;
    al comma 2, dopo le parole: il Ministro della giustizia aggiungere le seguenti:, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,;
    dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

   all'articolo 12, comma 1, sopprimere la lettera d);

   all'articolo 12, aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.200 e 4.203, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2188-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.
(Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali).

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato o a quella di presidente della regione, consigliere regionale o di consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. I medesimi soggetti non possono essere candidati per l'elezione, a suffragio universale, alla carica di sindaco metropolitano e consigliere metropolitano se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. I medesimi soggetti non possono altresì essere candidati per l'elezione alle cariche di sindaco, di consigliere comunale e di consigliere circoscrizionale o assumere l'incarico di assessore comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune.
  2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati, esclusi quelli onorari, che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in tutti i casi in cui i magistrati interessati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari da almeno due anni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali).

  All'articolo 1, premettere il seguente:
  Art. 01 – (Modifiche al Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). – 1. All'articolo 7, primo comma, del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   «f-bis) i magistrati, ordinari, amministrativi, contabili e militari anche se collocati in aspettativa».
01. 0200. Colletti, Agostinelli.
(Inammissibile)

  All'articolo 1, premettere il seguente:
  Art. 01 – (Modifiche al Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). – 1. L'articolo 8 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è sostituito dal seguente:
  «Art. 8. – I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non sono eleggibili anche se all'atto dell'accettazione della candidatura si trovino collocati in aspettativa.».
01. 0201. Colletti, Agostinelli.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire le parole da: inclusi fino alla fine dell'articolo con le seguenti: candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore, deputato, presidente della regione, consigliere regionale, consigliere provinciale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alla carica di sindaco o consigliere comunale, per città oltre i 15.000 abitanti, cessano di diritto dall'appartenenza all'ordine giudiziario al momento dell'accettazione della candidatura.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla legislatura o consiliatura successiva alla data di promulgazione della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore 60 giorni dopo la promulgazione della presente legge.
  3. In ogni caso non possono candidarsi se prestano servizio o lo hanno prestato nei dieci anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale.
  4. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati, esclusi quelli onorari, che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura.
1. 200. Colletti.
(Inammissibile)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: collocati fuori dal ruolo organico aggiungere le seguenti: esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
1. 18. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Toninelli, Nuti.

  Al comma, 1, sostituire le parole da: non possono fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: a pena di nullità accertata ai sensi del comma 3, rassegnano le dimissioni dall'ordine giudiziario prima dell'accettazione della candidatura per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato o a quella di presidente della regione, consigliere regionale o di consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano o per l'elezione agli organi degli enti locali, compresi quelli metropolitani.
  2. La dichiarazione di accettazione della candidatura per l'elezione alle cariche di cui al comma 1 è corredata di una dichiarazione sostitutiva in conformità a quanto previsto dal comma 3.
  3. La dichiarazione di accettazione della candidatura per le elezioni, a suffragio universale, agli organi degli enti locali, da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, è corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità di cui alla presente legge, resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Sono comunque fatte salve le violazioni di natura penale.
  4. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
1. 210. Dadone, Colletti, Cozzolino, Cecconi, Nuti, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio.
(Inammissibile)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o consigliere provinciale nelle medesime province.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 3, primo periodo:
   dopo le parole: presidente della regione, aggiungere le seguenti: di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano,;
   dopo le parole: di consigliere regionale, aggiungere le seguenti: di consigliere delle province autonome di Trento e di Bolzano,.
1. 240. Naccarato.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 201. Sannicandro, D'Attorre, Quaranta.

  Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci.
1. 202. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinque con la seguente: sette.
1. 22. Sisto, Brunetta.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nel territorio delle regioni limitrofe.
1. 12. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o in quelle limitrofe.
1. 203. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: e di consigliere circoscrizionale.
1. 8. Daniele Farina, Costantino.

  Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e ricadenti in tutto o in parte nel distretto della Corte di Appello.
1. 10. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore regionale, avendo riguardo a sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della regione.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: regionale o.
1. 241. Gasparini, Palese.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore regionale, avendo riguardo a sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della regione.
1. 241.(Testo modificato nel corso della seduta) Gasparini, Palese.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, esclusi quelli onorari.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.
*1. 211. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, esclusi quelli onorari.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.
*1. 250. Naccarato.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due anni.
1. 214. Sisto, Brunetta.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: diciotto mesi.
*1. 1. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: diciotto mesi.
*1. 213. Sisto, Brunetta.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le parole: un anno.
**1. 9. Molteni, Caparini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.
**1. 3. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.
**1. 212. Sisto, Brunetta.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
1. 7. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
*1. 204. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Toninelli, Nuti.

  Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
*1. 215. Sisto, Brunetta.

  Al comma 3, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1.
1. 600. Le Commissioni.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 3.
1. 205. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

A.C. 2188-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 2.
(Aspettativa per incarichi di governo e di assessore).

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, assessore regionale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non siano collocati in aspettativa.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Aspettativa per incarichi di governo e di assessore).

  Al comma 1, dopo le parole: sottosegretario di Stato, aggiungere le seguenti: sottosegretario regionale,

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: assessore regionale aggiungere le seguenti: sottosegretario regionale.
2. 300.(Nuova formulazione) Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 2188-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.
(Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità).
  01. La dichiarazione di accettazione della candidatura per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato o agli organi elettivi delle regioni è corredata di una dichiarazione sostitutiva in conformità a quanto previsto dal comma 1.
  1. La dichiarazione di accettazione della candidatura per le elezioni, a suffragio universale, agli organi degli enti locali, da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, è corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità di cui alla presente legge, resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Sono comunque fatte salve le violazioni di natura penale.
  2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità).

  Al comma 01, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari.
3. 200. Dadone, Dieni, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dichiarazione costituisce assunzione di responsabilità civile e penale ai sensi di legge.
3. 2. Molteni, Caparini.

A.C. 2188-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 4.
(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo).

  1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo).

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: L'aspettativa è obbligatoria e comporta il collocamento fuori ruolo per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e, al fine di rispettare il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, sin dalla richiesta di collocamento in aspettativa del magistrato indirizzata all'Organo di autogoverno.
4. 200. Bonafede.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole:, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
   al secondo periodo, sopprimere le parole da: I magistrati in aspettativa fino alla fine del comma.
4. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.
4. 201. Sannicandro, D'Attorre, Quaranta.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
4. 202. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: e con le seguenti: ma non ai fini.
4. 1. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il periodo trascorso in aspettativa non può comunque superare i 10 anni.
4. 2. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. È istituita, nell'ambito delle attuali dotazioni di bilancio e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, presso il Ministero della giustizia e la Presidenza del Consiglio dei ministri, un'unica banca dati, consultabile pubblicamente, anche online attraverso i rispettivi siti, e da aggiornare con cadenza mensile, nella quale sono raccolti e classificati in modo chiaro e leggibile i seguenti dati: ruolo originario dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato che vengono posti fuori ruolo; titolarità e durata dell'incarico fuori ruolo attuale; elenco degli incarichi fuori ruolo precedentemente svolti, comprensivi per ciascuno della durata e della funzione; computo complessivo degli anni trascorsi in posizione di fuori ruolo nell'intera carriera.
4. 203. Giachetti, Sisto, Colletti, Longo, Palmieri, Palese, Catalano, Galgano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Sospensione della valutazione di professionalità per i magistrati che ricoprono incarichi elettivi o di governo).

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: “Tutti i magistrati” sono inserite le seguenti: “, fatti salvi quelli nelle condizioni di cui al comma 16-bis del presente articolo,”;
   b) dopo il comma 16, è inserito il seguente:
  “16-bis. I magistrati eletti alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo, in un consiglio regionale o in uno dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, in un consiglio comunale di una città con un numero di abitanti superiore a quindicimila, ovvero che ricoprano le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice ministro, sottosegretario di Stato, presidente di regione, assessore regionale, presidente o assessore della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, sindaco o assessore di un comune con un numero di abitanti superiore a quindicimila, non sono sottoposti alla valutazione di cui al presente articolo per l'intera durata del mandato elettivo ovvero dell'incarico di governo».
4. 0200. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Toninelli, Nuti.

A.C. 2188-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.
(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti).

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei due anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni inquirenti, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.
  2. I magistrati di cui al comma 1 se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello, nonché presso le rispettive Procure generali, possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza. I magistrati di cui al comma 1 se già in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo possono essere ricollocati presso la Procura generale presso la Corte di cassazione, ove in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di legittimità.
  3. I magistrati candidati e non eletti alle cariche di presidente della regione, di sindaco, di consigliere regionale, di consigliere comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di due anni le funzioni inquirenti e, comunque, essere assegnati nel distretto di corte di appello con competenza ricadente nel territorio della regione o del comune per i quali hanno presentato la candidatura. Il presente comma si applica anche ai magistrati candidati per l'elezione, a suffragio universale, alla carica di sindaco metropolitano e di consigliere metropolitano con riferimento al relativo territorio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti).

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, candidati e non eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, non possono esercitare per un periodo di dodici mesi le loro funzioni né recepire alcuna retribuzione relativa.
  2. I magistrati di cui al comma 1, concluso il periodo di dodici mesi:
   a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;
   b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di cui alla lettera a), nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera a) per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

  3. I magistrati di cui al comma 1 candidati e non eletti alla carica di sindaco, di consigliere comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello con competenza ricadente nel territorio della provincia o del comune per i quali hanno presentato la candidatura.
  4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.
  5. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semi direttivi per un periodo di cinque anni.
5. 1. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Toninelli, Nuti.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due anni fino a: inquirenti con le seguenti: dieci anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni.
5. 201. Parisi.

  Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: sette.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: sette.
5. 2. Sisto, Brunetta.

  Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo le parole: non possono esercitare le funzioni inquirenti, né aggiungere le seguenti: per i successivi dieci anni.;
    al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
5. 202. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo le parole: non possono esercitare le funzioni inquirenti, né aggiungere le seguenti: per i successivi sette anni.;
   al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
5. 203. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
*5. 200. D'Attorre, Sannicandro, Quaranta.

  Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
*5. 204. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
*5. 230. Sisto, Brunetta.

  Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
*5. 235. Rampelli.

  Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
**5. 205. Sisto, Brunetta.

  Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
**5. 236. Rampelli.

  Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: quattro.
5. 206. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sopprimere la parola: inquirenti.
*5. 207. Sisto, Brunetta.

  Al comma 1, sopprimere la parola: inquirenti.
*5. 208. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sopprimere la parola: inquirenti.
*5. 237. Rampelli.

  Al comma 1, aggiungere in fine le parole: e in quelle limitrofe.
5. 6. Molteni, Caparini.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I magistrati di cui al comma 1:
   a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;
   b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di cui alla lettera a), nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera a) per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.
  5. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.
5. 212. D'Attorre, Sannicandro, Quaranta.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I magistrati di cui al comma 1:
   a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;
   b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di cui alla lettera a), nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera a) per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

  Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.
5. 211. Sisto, Brunetta.

  Al comma 2 sostituire le parole: i collegi giudicanti con le seguenti : gli uffici.
5. 600. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il ricollocamento in ruolo ai sensi del periodo precedente è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.
5. 213. Parisi, Sisto.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: possono essere fino alla fine del periodo con le seguenti: sono ricollocati presso uno degli organi collegiali di cui al primo periodo per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.
5. 214. Parisi.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 9:
   al comma 1:
    primo periodo, dopo la parola: magistrati aggiungere le seguenti: candidati o.;
    sostituire, ovunque ricorra, la parola: tre con la seguente: sette;
   al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque;.
5. 225. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 9:
   al comma 1:
    primo periodo, dopo la parola: magistrati aggiungere le seguenti: candidati o.;
    sostituire, ovunque ricorra, la parola: tre con la seguente: cinque;
   al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque;.
5. 226. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 9:
   al comma 1, primo periodo, dopo la parola: magistrati aggiungere le seguenti: candidati o.;
   al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
5. 227. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: dieci.
5. 215. Parisi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
*5. 216. Sisto, Brunetta.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
*5. 238. Rampelli.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: inquirenti.
**5. 217. Sisto, Brunetta.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: inquirenti.
**5. 239. Rampelli.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: e, comunque, essere assegnati aggiungere le seguenti: nei successivi dieci anni.
5. 209. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: e, comunque, essere assegnati aggiungere le seguenti: nei successivi sette anni.
5. 210. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: distretto di corte di appello aggiungere le seguenti: e nei distretti limitrofi.
5. 218. Molteni, Caparini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.
5. 219. Sisto, Brunetta.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.
5. 220. Sisto, Brunetta.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: pur permanendo nella qualifica di provenienza.

  Conseguentemente:
   all'articolo 6, comma 2, lettera a), secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: pur permanendo nella qualifica di provenienza;
   all'articolo 12, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: pur permanendo nella qualifica di provenienza.
5. 601. Le Commissioni.