XVII LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 3671-TER E ABB.
Ddl n. 3671-ter e abb. – Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza
Tempo complessivo: 14 ore e 30 minuti, di cui:
• discussione generale: 8 ore e 30 minuti;
• seguito dell'esame: 6 ore.
Discussione generale | Seguito dell'esame | |
Relatore | 15 minuti | 10 minuti |
Governo | 15 minuti | 10 minuti |
Richiami al Regolamento | 5 minuti | 5 minuti |
Tempi tecnici | 30 minuti | |
Interventi a titolo personale | 1 ora e 29 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato) | 57 minuti con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 6 ore e 26 minuti | 4 ore e 8 minuti |
Partito Democratico | 48 minuti | 54 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 30 minuti | 36 minuti |
Forza Italia – Il Popolo della
Libertà – Berlusconi Presidente |
30 minuti | 24 minuti |
Articolo 1 - Movimento
Democratico e Progressista |
33 minuti | 17 minuti |
Alternativa popolare – Centristi
per l'Europa - NCD |
32 minuti | 15 minuti |
Lega nord e autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini | 30 minuti | 15 minuti |
Sinistra Italiana – Sinistra
Ecologia Libertà – Possibile |
30 minuti | 15 minuti |
Civici e Innovatori | 31 minuti | 13 minuti |
Scelta civica ALA per la
Costituente liberale e popolare – MAIE |
30 minuti | 14 minuti |
Democrazia solidale – Centro
Democratico |
31 minuti | 13 minuti |
Fratelli d'Italia – Alleanza
nazionale |
30 minuti | 13 minuti |
Misto: | 31 minuti | 19 minuti |
Conservatori e Riformisti | 10 minuti | 5 minuti |
Minoranze Linguistiche | 5 minuti | 3 minuti |
Alternativa Libera –
Tutti insieme per l'Italia |
4 minuti | 3 minuti |
UDC | 3 minuti | 2 minuti |
USEI – IDEA (Unione
Sudamericana Emigrati Italiani) |
3 minuti | 2 minuti |
FARE! – Pri | 3 minuti | 2 minuti |
Partito Socialista Italiano (PSI) –
Liberali per l'Italia (PLI) |
3 minuti | 2 minuti |
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 19 aprile 2017.
Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Buttiglione, Caparini, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Guerra, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Mucci, Orlando, Pannarale, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rostan, Rughetti, Sanga, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Terzoni, Valeria Valente, Velo.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Buttiglione, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Mucci, Orlando, Pannarale, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Terzoni, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Villecco Calipari.
Annunzio di proposte di legge.
In data 18 aprile 2017 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
MARAZZITI ed altri: «Misure per favorire l'invecchiamento attivo della popolazione e la solidarietà intergenerazionale attraverso l'impiego delle persone anziane in attività di utilità sociale e iniziative di formazione permanente» (4433).
Sarà stampata e distribuita.
Modifica del titolo di proposte di legge.
La proposta di legge n. 4328, d'iniziativa dei deputati MATTIELLO ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, e altre disposizioni in materia di incompatibilità».
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PARISI ed altri: «Modifica dell'articolo 57 e abrogazione del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione e di elettorato attivo del Senato della Repubblica» (4356) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
II Commissione (Giustizia):
TURCO ed altri: «Modifica all'articolo 337-ter del codice civile, in materia di provvedimenti del giudice in caso di inosservanza delle condizioni di affidamento dei figli da parte del genitore affidatario» (4377) Parere delle Commissioni I e XII;
VEZZALI: «Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, concernenti l'estensione dei presupposti per l'ammonimento da parte del questore ai casi di violenza sessuale nonché l'utilizzazione di dispositivi mobili di allarme e localizzazione» (4384) Parere delle Commissioni I, V e XII;
VEZZALI: «Istituzione di un fondo per l'indennizzo delle vittime di reati di percosse, di lesione personale, di atti persecutori commessi in ambito domestico e di violenza sessuale» (4385) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII e XIV.
IX Commissione (Trasporti):
FRANCO BORDO ed altri: «Modifica alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente il finanziamento di un piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile» (4390) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XI Commissione (Lavoro):
MARTELLI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di riduzione dell'orario di lavoro» (4336) Parere delle Commissioni I, V, IX, X, XII e XIV;
BUSIN ed altri: «Agevolazioni fiscali e contributive per incentivare la natalità» (4382) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Annunzio di una proposta di modificazione al Regolamento.
In data 19 aprile 2017 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al Regolamento d'iniziativa del deputato:
GIANCARLO GIORGETTI: «Articolo 14: Modifica della disciplina in materia di costituzione dei gruppi parlamentari» (Doc. II n. 17).
Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta per il Regolamento.
Trasmissione dal Presidente del Senato.
Il Presidente del Senato, con lettera in data 6 aprile 2017, ha comunicato che la 13a Commissione (Territorio) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021 (COM(2017) 54 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 195).
Questa risoluzione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla V Commissione (Bilancio), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
Sentenza n. 62 del 7 febbraio – 30 marzo 2017 (Doc. VII, n. 785),
con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 11 dicembre 2015, n. 19, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 119, secondo comma, all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in relazione alla tutela dell'unità economica della Repubblica, nonché all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 19 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e ai princìpi del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)».
La Corte costituzionale, con lettere in data 24 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
Sentenza n. 59 del 10 gennaio – 24 marzo 2017 (Doc. VII, n. 783),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e modifica alla legge regionale n. 5/2015);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 6, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 19 gennaio 2016, n. 5, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2016)»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11 (Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011), nella parte in cui, nello stabilire il costo unitario del canone per l'uso idroelettrico, prevede che esso sia dovuto «per ogni Kw di potenza efficiente» anziché «per ogni Kw di potenza nominale media»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2016;
dichiara in via conseguenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2016:
alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
Sentenza n. 60 del 21 febbraio – 24 marzo 2017 (Doc. VII, n. 784),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2015, n. 12, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011 n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)» nella parte in cui ha introdotto nella legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) all'articolo 19-bis, la lettera d) del comma 2;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della Regione Abruzzo n. 12 del 2015;
dichiara inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge della Regione Abruzzo n. 12 del 2015, nella parte in cui ha introdotto nella legge della Regione Abruzzo n. 28 del 2011, all'articolo 19-bis, il comma 3:
alla VIII Commissione (Ambiente).
Trasmissione dal Consiglio di Stato.
Il Presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 10 aprile 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e dell'articolo 3, comma 5, del regolamento del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, la documentazione relativa al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017 e alla proiezione triennale dei conti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
Questa documentazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissioni dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 6 aprile 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 6/2017 del 7 marzo – 6 aprile 2017, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente l'utilizzo delle risorse destinate ad interventi indifferibili e urgenti a tutela di beni culturali a grave rischio deterioramento (articolo 5, comma 3-bis, lettera a), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112).
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 11 aprile 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale del Levante, per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 515).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissione dal Ministero della difesa.
Il Ministero della difesa, con lettera del 12 aprile 2017, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, alla risoluzione conclusiva Quartapelle Procopio ed altri n. 8/00200, approvata dalle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa) nella seduta del 13 settembre 2016, sulle iniziative dell'Italia a sostegno del Governo di unità nazionale libico.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa) competenti per materia.
Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera pervenuta in data 19 aprile 2017, ha trasmesso una nota concernente alcune ulteriori correzioni al testo del Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5), trasmesso in data 12 aprile 2017.
Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) nonché a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea
La Commissione europea, in data 18 aprile 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2017) 169 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame del campo di applicazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (la nuova direttiva RAEE) e sul riesame dei termini per conseguire i tassi di raccolta di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della nuova direttiva RAEE e sulla possibilità di stabilire tassi di raccolta individuali per una o più delle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'allegato III della direttiva (COM(2017) 171 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (COM(2017) 172 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame degli obiettivi di recupero dei RAEE, sulla possibilità di fissare obiettivi distinti per i RAEE da preparare per il riutilizzo, e sul riesame del metodo per il calcolo degli obiettivi di recupero stabiliti all'articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 2012/19/UE sui RAEE (COM(2017) 173 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – La protezione dei minori migranti (COM(2017) 211 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 aprile 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Riccardo Rigillo, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIII Commissione (Agricoltura).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: MANTERO ED ALTRI; LOCATELLI ED ALTRI; MURER ED ALTRI; ROCCELLA ED ALTRI; NICCHI ED ALTRI; BINETTI ED ALTRI; CARLONI ED ALTRI; MIOTTO ED ALTRI; NIZZI ED ALTRI; FUCCI ED ALTRI; CALABRÒ E BINETTI; BRIGNONE ED ALTRI; IORI ED ALTRI; MARZANO; MARAZZITI ED ALTRI; SILVIA GIORDANO ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (A.C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A)
A.C. 1142-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5.
A.C. 1142-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5 non compresi nel fascicolo n. 4.
A.C. 1142-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Consenso informato).
1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela la vita e la salute dell'individuo e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia.
3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefìci e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
4. Il consenso informato è espresso in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentono alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
5. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
6. Il rifiuto del trattamento sanitario indicato dal medico o la rinuncia al medesimo non possono comportare l'abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.
7. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.
8. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile, ove possibile nel rispetto della volontà del paziente.
9. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.
10. Ogni azienda sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei princìpi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 1.
(Consenso informato).
Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il medico deve accertarsi che il paziente abbia ben compreso che la sospensione della nutrizione e della idratazione gli comporterà disagi aggiuntivi e avrà come esito la sua morte.
1. 257. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.
Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In caso di rifiuto di idratazione e nutrizione, il medico deve accertarsi che il paziente abbia pienamente compreso che la sospensione causerà inevitabilmente la sua morte e renderà meno agevole la somministrazione di cure palliative e di sedazione del dolore.
1. 251. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Calabrò, Prataviera.
Sopprimere il comma 6.
1. 550. La Commissione.
(Approvato)
Sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Il rifiuto delle cure da parte del paziente non è mai totale e non include le cure palliative.
1. 253. Binetti, Buttiglione, De Mita, Calabrò, Gigli.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: al medesimo aggiungere le seguenti: da parte di un paziente in condizioni terminali o affetto da patologia ad evoluzione progressiva e a esito inevitabilmente infausto.
1. 267. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.
Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in conformità con le specifiche linee guida da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge contenente «disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita».
1. 268. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: Sono quindi sempre con le seguenti: In tali casi sono anche.
1. 271. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 6, secondo periodo, sopprimere la parola: quindi.
1. 272. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: quindi fino alla fine del comma, con le seguenti: sempre garantite, anche in caso di rinuncia o di revoca del consenso, le terapie antidolorifiche e le cure palliative previste dalla legge 15 marzo 2010 n. 38, compresa la sedazione palliativa profonda.
1. 373. Miotto.
Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: Sono quindi sempre assicurati, aggiungere le seguenti: qualora richiesti dal paziente.
1. 273. Mucci.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: medico di famiglia con le seguenti: medico di medicina generale e Pediatra di libera scelta.
1. 274. D'Incecco.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38 con le seguenti: ivi compresa la sedazione palliativa continua e profonda.
1. 275. Marzano.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38 con le seguenti:. Nell'ambito dell'erogazione delle cure palliative il paziente può scegliere anche la sedazione continua profonda.
1. 276. Locatelli, Marzano, Lo Monte, Pastorelli.
Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: nonché, in fase terminale, la sedazione palliativa continua profonda, se richiesta dal paziente.
*1. 277. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.
Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: nonché, in fase terminale, la sedazione palliativa continua profonda, se richiesta dal paziente.
*1. 278. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'erogazione delle cure palliative il paziente può scegliere la sedazione continua profonda palliativa.
**1. 279. Nicchi, Murer, Fossati, Ricciatti, Scotto.
Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'erogazione delle cure palliative, il paziente può scegliere la sedazione palliativa continua profonda
**1. 280. Mucci.
Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'eroga
zione delle cure palliative, il paziente può scegliere la sedazione palliativa continua profonda
**1. 352. Gregori.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. In caso di diagnosi medica con prognosi infausta e irreversibile, il paziente che decide di interrompere i trattamenti sanitari in corso, ha diritto a richiedere che tale interruzione sia accompagnata da una sedazione palliativa continua profonda.
6-ter. Nel caso di cui al precedente comma, il paziente può richiedere che l'interruzione e la sedazione palliativa continua profonda avvengano presso il proprio domicilio.
1. 281. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. La sedazione profonda continua fino al decesso del paziente è ammessa solo nei casi e con le modalità previste dal successivo articolo 4.
1. 282. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.
Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: La sedazione profonda, prevista dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 non può essere utilizzata come iter per forme di eutanasia attiva.
1. 283. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto con le seguenti: e il personale sanitario sono tenuti.
1. 295. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da:, alla deontologia professionale fino alla fine del comma con le seguenti: o non basati su evidenze scientifiche.
1. 315. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 551 DELLA COMMISSIONE
All'emendamento 1.551 dopo le parole: a fronte di tali richieste aggiungere le seguenti: o di rifiuti di analogo significato.
0. 1. 551. 3. Pisicchio, Gigli, Binetti.
Sostituire le parole: il medico non ha obblighi professionali con le seguenti: gli obblighi professionali del medico sono garantiti e tutelati dallo Stato.
0. 1. 551. 2. Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti, Palese, Fucci, Latronico, Chiarelli, Binetti, Roccella, Piso, Rampelli, Cirielli, La Russa, Maietta, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Sostituire le parole: il medico non ha obblighi professionali con le seguenti: il medico nel rispetto dei propri obblighi professionali è chiamato a denunciare agli organi verticistici della struttura ospedaliera a cui fa capo la richiesta del paziente non conforme ai limiti stabiliti per legge.
0. 1. 551. 1. Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti, Palese, Fucci, Latronico, Chiarelli, Binetti, Roccella, Piso, Rampelli, Cirielli, LaRussa, Maietta, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.
1. 551. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le istituzioni sanitarie private possono chiedere alla autorità sanitarie regionali di essere esonerate da applicazioni non rispondenti alla carta dei valori su cui fondano i propri servizi. La richiesta di esonero non può comportare modifiche penalizzanti dei rapporti che le legano al Servizio sanitario nazionale.
1. 341. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Calabrò, Palese.
Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le strutture sanitarie, di cui al precedente periodo, sono responsabili del mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
1. 343. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.552 DELLA COMMISSIONE
Sopprimere le parole: atti o.
0. 1. 552. 1. Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti, Palese, Fucci, Latronico, Chiarelli, Binetti, Roccella, Piso, Rampelli, Cirielli, La Russa, Maietta, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
11. È fatta salva l'applicazione delle norme speciali che disciplinano l'acquisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari.
1. 552. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Dignità nella fase finale della vita e divieto di accanimento terapeutico). – 1. Nel caso di malattia grave il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente stesso, anche in caso di rifiuto o di rinuncia al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.
2. Nel caso di malattia grave e inguaribile, con prognosi infausta a breve termine, in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti, sono esclusi ogni ostinazione irragionevole delle cure e l'accanimento terapeutico. Il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, anche su richiesta del paziente, al fine di evitare al paziente stesso sofferenze insopportabili e non altrimenti evitabili, in associazione con la terapia del dolore. La relativa decisione sanitaria è adottata da un collegio medico formato dal medico curante e da almeno due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria di competenza, di cui uno anestesista-rianimatore e uno specialista nella patologia da cui è affetto il paziente.
3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
1. 01. Marazziti, Binetti, Calabrò, Gigli, Santerini.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. — (Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita). — 1. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.
2. Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.
3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
1. 01.(Testo modificato nel corso della seduta) Marazziti, Binetti, Calabrò, Gigli, Santerini.
(Approvato)
A.C. 1142-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Minori e incapaci).
1. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore.
2. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del codice civile è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona.
3. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata e dal curatore. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.
4. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona minore o interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 3, rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 2.
(Minori e incapaci).
Sopprimerlo.
2. 1. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2. 2. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.
2. 3. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sopprimere il comma 1.
2. 4. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Anche nel rapporto con i minori e gli incapaci il consenso informato è parte integrante della relazione con il loro medico. La persona minore di 18 anni e la persona legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno, qualora quest'ultimo incarico preveda assistenza e rappresentanza in ambito sanitario, ha sempre diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione; ha diritto a ricevere le informazioni necessarie per fare le scelte che riguardano la sua salute con un linguaggio adeguato alle sue capacità e quindi ha diritto ad esprimere la propria volontà e che questa volontà venga adeguatamente tenuta in conto.
2. 5. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. La persona minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nella condizione di esprimere la propria volontà.
2. 6. Monchiero.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. La persona minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.
2. 6.(Testo modificato nel corso della seduta) Monchiero.
(Approvato)
Al comma 1, premettere il seguente periodo: La persona minore di 18 anni e la persona legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno, qualora quest'ultimo incarico preveda anche l'assistenza e la rappresentanza in ambito sanitario, ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, ricevendo informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alla sue capacità ed esprimendo la propria volontà.
2. 7. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Ravetto, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.
Al comma 1, premettere il seguente periodo: Qualunque intervento sanitario su una persona che non è in grado di esprimere il consenso al trattamento può essere effettuato solo in vista di un diretto beneficio delle persona interessata e nel rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità resa esecutiva dalla legge n. 18 del 2009.
2. 8. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Calabrò, Saltamartini.
Al comma 1, sopprimere le parole: tenendo conto della volontà della persona minore.
2. 9. Menorello, Gigli, Roccella, Binetti, Calabrò.
Al comma 1, sostituire le parole: salute psicofisica e della vita con le seguenti: vita e della salute.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: salute psicofisica e della vita con le seguenti: vita e della salute.
2. 10. Marazziti, Gigli, Binetti, Calabrò, Santerini.
Al comma 1, sostituire le parole: psicofisica e della vita con le seguenti: e del benessere psicofisico.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: psicofisica e della vita con le seguenti: e del benessere psicofisico.
2. 11. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: in attuazione degli articoli 23, 24 e 25 Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991.
2. 12. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Ravetto, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nel pieno rispetto della sua dignità.
2. 13. Fossati, Murer, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.
(Approvato)
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le informazioni al minore devono essere fornite in accordo con i genitori.
*2. 14. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le informazioni al minore devono essere fornite in accordo con i genitori.
*2. 60. Palmieri, Brunetta, Sisto, Pagano.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le informazioni al minore devono essere fornite in accordo con i genitori.
*2. 61. Calabrò, Gigli.
Sopprimere il comma 2.
2. 15. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 2, dopo la parola: tutore aggiungere le seguenti: nel secondo caso autorizzato dal Giudice tutelare.
2. 16. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nel pieno rispetto della sua dignità.
2. 17. Fossati, Murer, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.
(Approvato)
Sopprimere il comma 3.
2. 18. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e dal curatore.
2. 42. Giuditta Pini.
(Approvato)
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: avendo sempre come obiettivo il maggiore interesse del minore e prima di tutto la tutela della salute psicofisica e della sua vita.
2. 20. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona.
*2. 21. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Ravetto, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona.
*2. 22. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: sostegno aggiungere le seguenti: comunque autorizzato dal Giudice tutelare.
2. 23. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Sopprimere il comma 4.
2. 24. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 4, sopprimere le parole: minore o.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: di cui all'articolo 3 aggiungere le seguenti: o il rappresentante legale di persona minore.
2. 25. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
(Approvato)
Al comma 4, sopprimere le parole: minore o.
2. 26. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 4, sopprimere le parole:, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 3.
2. 27. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.
Conseguentemente:
all'articolo 3:
al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;
all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 28. Gigli, Sberna, Baradello.
Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.
Conseguentemente:
all'articolo 3:
al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;
all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 29. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina.
Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.
Conseguentemente:
all'articolo 3:
al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;
all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 30. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Marguerettaz.
Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.
Conseguentemente:
all'articolo 3:
al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;
all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 31. Roccella, Piso, Vaccaro.
Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.
Conseguentemente:
all'articolo 3:
al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;
all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 32. Calabrò.
Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.
Conseguentemente:
all'articolo 3:
al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;
all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 33. Menorello.
Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.
Conseguentemente:
all'articolo 3:
al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;
all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 34. Binetti, Buttiglione, De Mita, Gigli.
Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.
Conseguentemente:
all'articolo 3:
al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;
all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 35. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 4 sopprimere le parole: e necessarie.
2. 36. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 4 sostituire le parole da: la decisione fino alla fine del comma, con le seguenti: prevale la decisione del medico.
2. 37. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 4, sostituire le parole da: la decisione fino alla fine del comma con le seguenti: su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria, la decisione è rimessa al giudice che valuta la possibilità di ricostruire la volontà manifestata dalla persona incapace in precedenza, nonché i valori e le convinzioni notoriamente proprie dell'incapace.
2. 38. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 4, dopo le parole: su ricorso del rappresentante legale della persona interessata aggiungere le seguenti: o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile.
2. 550. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: escluso comunque ogni atto di natura eutanasica.
2. 39. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8.
2. 40. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi, Taricco, Gigli, Palmieri.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In assenza di disposizioni anticipate di trattamento, il personale sanitario e medico deve tenere conto della volontà del paziente eventualmente manifestata in precedenza al fiduciario o, in mancanza di questo, all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge o parte dell'unione civile o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza, agli ascendenti.
2. 41. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso, Petraroli.
A.C. 1142-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Disposizioni anticipate di trattamento).
1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata fiduciario, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.
3. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
4. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle convinzioni e alle preferenze del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un fiduciario o investe dei relativi compiti l'amministratore di sostegno, ascoltando nel procedimento il coniuge o la parte dell'unione civile o, in mancanza, i figli o, in mancanza, gli ascendenti.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 4.
6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentono alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
7. Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilità di redigere le DAT in base alla presente legge.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 3.
(Disposizioni anticipate di trattamento).
All'articolo 3, premettere il seguente:
Art. 03.
(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito).
1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.
2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.
3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.
3. 1. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sopprimerlo.
3. 2. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento).
1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.
2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.
3. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale.
4. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
5. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento.
6. Le disposizioni anticipate di trattamento assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente.
3. 3. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.
2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di autodeterminarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanasica. In tali casi, nel rispetto dell'articolo 1, comma 7, il medico procede a dare attuazione alle DAT, salvo quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo.
3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non sussumibili nei casi rappresentati al comma 2, ai quali trattamenti il dichiarante desideri o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario.
4. Il paziente nelle DAT indica obbligatoriamente una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
5. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle medesime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
6. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, esse sono prive di valore, fino all'eventuale nomina di tale figura da parte del giudice tutelare, su istanza di chi vi ha interesse ovvero della struttura sanitaria, con obbligo nel procedimento giurisdizionale di assumere i pareri del coniuge o della parte dell'unione civile, dei figli, ovvero in mancanza di tali figure, degli ascendenti. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il medico illustra preventivamente le proprie decisioni con riferimento alle modalità, rispettivamente, di attuazione o di valutazione delle DAT al fiduciario, il quale presta il proprio consenso ovvero propone opposizione al giudice tutelare, che decide con le modalità di cui al comma 5.
7. L'attuazione o la valutazione delle DAT nei limiti descritti al presente articolo non hanno comunque luogo qualora il medico, sentito il fiduciario, ravvisi la sopravvenienza di terapie non prevedibili o conoscibili dal paziente, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita ovvero qualora il fiduciario ritenga che il paziente avrebbe avuto ragioni di modificare la volontà espressa nelle DAT stesse. Nel caso di conflitto tra fiduciario e medico decide il giudice tutelare con le procedure esposte ai commi precedenti.
8. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale e da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, che le predispone scientificamente. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare, alla presenza documentabile di un medico. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento; in caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti a un operatore sanitario o, in difetto, a qualsivoglia soggetto che ne fornisca attestazione.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari regionali, sono disciplinate le modalità di compilazione
delle DAT, nonché di inserimento delle stesse nel fascicolo sanitario elettronico, al fine di garantire la accessibilità delle stesse da pare dell'intero Sistema sanitario nazionale.
*3. 4. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.
2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di autodeterminarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanasica. In tali casi, nel rispetto dell'articolo 1, comma 7, il medico procede a dare attuazione alle DAT, salvo quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo.
3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non sussumibili nei casi rappresentati al comma 2, ai quali trattamenti il dichiarante desideri o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario.
4. Il paziente nelle DAT indica obbligatoriamente una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
5. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle medesime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
6. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, esse sono prive di valore, fino all'eventuale nomina di tale figura da parte del giudice tutelare, su istanza di chi vi ha interesse ovvero della struttura sanitaria, con obbligo nel procedimento giurisdizionale di assumere i pareri del coniuge o della parte dell'unione civile, dei figli, ovvero in mancanza di tali figure, degli ascendenti. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il medico illustra preventivamente le proprie decisioni con riferimento alle modalità, rispettivamente, di attuazione o di valutazione delle DAT al fiduciario, il quale presta il proprio consenso ovvero propone opposizione al giudice tutelare, che decide con le modalità di cui al comma 5.
7. L'attuazione o la valutazione delle DAT nei limiti descritti al presente articolo non hanno comunque luogo qualora il medico, sentito il fiduciario, ravvisi la sopravvenienza di terapie non prevedibili o conoscibili dal paziente, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita ovvero qualora il fiduciario ritenga che il paziente avrebbe avuto ragioni di modificare la volontà espressa nelle DAT stesse. Nel caso di conflitto tra fiduciario e medico decide il giudice tutelare con le procedure esposte ai commi precedenti.
8. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale e da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, che le predispone scientificamente. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare, alla presenza documentabile di un medico. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento; in caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti a un operatore sanitario o, in difetto, a qualsivoglia soggetto che ne fornisca attestazione.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari regionali, sono disciplinate le modalità di compilazione delle DAT, nonché di inserimento delle stesse nel fascicolo sanitario elettronico, al fine di garantire la accessibilità delle stesse da pare dell'intero Sistema sanitario nazionale.
*3. 188. Palmieri, Brunetta, Sisto.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento («DAT»), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere. Queste intenzioni non possono essere orientate a cagionare la propria morte o essere in contrasto con le norme giuridiche e con la deontologia medica. Può altresì indicare una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici. Le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi.
3. 5. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento («DAT»), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere è di volere. Queste intenzioni non possono essere orientate a cagionare la propria morte o essere in contrasto con le norme giuridiche e con la deontologia medica. Può altresì indicare una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici.
3. 6. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
1. Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.
3. 7. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Roccella, Calabrò.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e capace fino alla fine del periodo con le seguenti: in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, può, attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento («DAT»), esprimere orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità con quanto previsto dalla legge.
3. 8. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: in previsione fino alla fine del comma con le seguenti: valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Nella DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Le dichiarazioni di cui al primo periodo devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante e fino a 20 anni dalla sua morte.
3. 9. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.
Al comma 1, sostituire le parole da: in previsione fino alla fine del comma con le seguenti: valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intende e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Le dichiarazioni di cui al periodo precedente devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante e fino a 20 anni dalla sua morte.
3. 10. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: un'eventuale fino a: fiduciario con le seguenti:
1. Una futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento («DAT»), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali, nel rispetto del codice deontologico del medico e delle leggi vigenti. Può altresì indicare una persona di sua fiducia («fiduciario»).
3. 11. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
Al comma 1, dopo la parola: futura aggiungere le parole: e irreversibile.
3. 12. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: incapacità fino a: altresì con le seguenti: perdita della propria capacità di intendere e di volere attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento («DAT»), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Può altresì indicare.
3. 13. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.
Al comma 1, primo periodo aggiungere dopo la parola: autodeterminarsi aggiungere le seguenti: nell'imminenza della morte.
3. 14. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: autodeterminarsi aggiungere le seguenti: come conseguenza di una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta.
3. 15. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: autodeterminarsi aggiungere le seguenti: prolungata e persistente.
3. 16. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: autodeterminarsi aggiungere le seguenti: e dopo aver ricevuto piena informazione medica sulle conseguenze delle sue scelte.
3. 17. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Calabrò, Bazoli.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: autodeterminarsi aggiungere le seguenti: e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte.
3. 17.(Testo modificato nel corso della seduta) Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Calabrò, Bazoli.
(Approvato)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: le DAT fino alla fine del periodo con le seguenti: disposizioni anticipate di trattamento («DAT») e avendo valutato con un medico competente di cui è fatta menzione nelle DAT le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia o alla loro evoluzione, le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 1 comma 5, le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
3. 18. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi, Prina, Taricco, Palmieri.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le DAT con le seguenti: disposizioni anticipate di trattamento («DAT») e avendo valutato con un medico competente di cui è fatta menzione nelle DAT le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia o alla loro evoluzione.
3. 19. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi, Prina, Taricco, Gigli, Palmieri.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: esprimere le proprie convinzioni con le seguenti: sulla base dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, esprimere i propri desideri.
Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alle convinzioni con le seguenti: ai desideri.
3. 20. Calabrò, Binetti, Gigli.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché.
3. 21. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le proprie convinzioni e preferenze con le seguenti: la propria volontà.
Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alle convinzioni e alle preferenze con le seguenti: alla volontà.
*3. 22. Marzano.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le proprie convinzioni e preferenze con le seguenti: la propria volontà.
Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alle convinzioni e alle preferenze con le seguenti: alla volontà.
*3. 23. Locatelli, Lo Monte, Pastorelli.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: convinzioni e preferenze con le seguenti: volontà e desideri.
Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: convinzioni e alle preferenze con la seguente: volontà e ai desideri.
3. 24. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: convinzioni e preferenze con la seguente: volontà.
Conseguentemente, al comma 4, primo periodo sostituire le parole: alle convinzioni e alle preferenze con le seguenti: alle volontà.
*3. 25. Monchiero.
(Approvato)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: convinzioni e preferenze con la seguente: volontà.
Conseguentemente, al comma 4, primo periodo sostituire le parole: alle convinzioni e alle preferenze con le seguenti: alle volontà.
*3. 26. Murer, Nicchi, Fossati, Ricciatti, Scotto, Gregori.
(Approvato)
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: il consenso o.
3. 27. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché il consenso aggiungere le seguenti: l'interruzione.
3. 28. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a scelte diagnostiche o con le seguenti: ad accertamenti diagnostici o scelte.
3. 400. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
(Approvato)
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*3. 240. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina, Gigli, Palmieri.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*3. 354. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, escluso comunque ogni atto di natura eutanasica.
3. 29. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche.
3. 30. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: se esse rappresentano trattamento della patologia da cui il paziente è affetto.
*3. 31. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: se esse rappresentano trattamento della patologia da cui il paziente è affetto.
*3. 173. Palmieri, Brunetta, Sisto.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Qualora le DAT esprimano volontà in contrasto con il codice penale o con il codice di deontologia medica, esse non hanno valore vincolante per il medico.
3. 32. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le dichiarazioni anticipate di trattamento si applicano dal momento in cui è accertato che l'incapacità di intendere e di volere del paziente abbia carattere di irreversibilità.
3. 33. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli, Palese, Castiello.
Dopo il primo periodo le aggiungere il seguente: Le dichiarazioni anticipate di trattamento si applicano dal momento in cui è accertato che l'incapacità di autodeterminarsi abbia carattere di irreversibilità.
3. 34. Calabrò, Binetti, Gigli.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche.
*3. 35. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Gigli.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche.
*3. 36. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che sia pure indirettamente siano orientate ad occasionare o ad accelerare la sua morte.
3. 37. Binetti, Buttiglione, De Mita.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
3. 38. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il medico verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è gravemente depresso e non sta attraversando una crisi depressiva e è in atto un episodio di tipo depressivo.
3. 39. Binetti, Buttiglione, De Mita, Calabrò, Gigli.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di particolare gravità, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla riduzione delle proprie sofferenze, compresi trattamenti sperimentali, volti a migliorare la qualità di vita.
3. 40. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
Al comma, 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla diminuzione delle proprie sofferenze.
3. 41. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere le seguenti parole: Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di una particolare gravità, può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla diminuzione delle proprie sofferenze, anche quando tali trattamenti possono accelerare l'esito mortale della patologia in atto.
3. 42. Marzano, Locatelli.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente:
sopprimere i commi 2, 3 e 4;
al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: in accordo col fiduciario;
al comma 5, sopprimere il secondo periodo;
al comma 7, sopprimere le parole: compresa l'indicazione del fiduciario.
3. 43. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: Indica con le seguenti: Può indicare.
*3. 44. Monchiero.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: Indica con le seguenti: Può indicare.
*3. 45. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: Indica aggiungere la seguente: obbligatoriamente.
3. 46. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.
3. 47. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il medico non può attuare le DAT senza il consenso informato del fiduciario.
3. 48. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sopraggiunta la condizione di efficacia delle DAT ai sensi del presente comma, il fiduciario può revocare le medesimi dichiarazioni con le forme previste dal seguente comma 6, primo periodo.
3. 49. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi.
3. 50. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le DAT devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza e non possono essere obbligatorie.
*3. 51. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le DAT devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza e non possono essere obbligatorie.
*3. 192. Palmieri, Brunetta, Sisto, Gigli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le DAT devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza e non possono essere obbligatorie.
*3. 193. Abrignani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative.
3. 52. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione.
3. 53. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.
Sopprimere il comma 2.
3. 54. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
3. 55. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 56. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il fiduciario, qualora sia stato designato dal paziente nelle sue DAT, è l'unico soggetto autorizzato a interagire con il medico e si impegna a farlo nell'esclusivo interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni esplicitate nelle Dat. Il fiduciario si impegna a vigilare che al paziente siano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento o di abbandono terapeutico. Il fiduciario si impegna a verificare che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
3. 57. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il fiduciario è l'unico soggetto autorizzato a interagire con il medico e si impegna a farlo nell'esclusivo interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni esplicitate nelle DAT. Il fiduciario si impegna a vigilare che al paziente siano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento o di abbandono terapeutico. Il fiduciario si impegna inoltre a verificare che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
3. 58. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.
Al comma 2 sopprimere il terzo periodo.
3. 59. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: al disponente, aggiungere le seguenti: nella stessa forma utilizzata per la redazione della DAT.
3. 61. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina, Gigli, Palmieri.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il fiduciario, adeguatamente informato sulle condizioni di salute del disponente e riguardo alla diagnosi e alla prognosi, si impegna a garantire il rispetto da parte del personale sanitario e medico delle disposizioni anticipate di volontà del disponente. Al fiduciario è attribuita la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge.
3. 401. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il fiduciario si impegna a garantire il rispetto da parte del personale sanitario e medico delle disposizioni anticipate di volontà del disponente. Al fiduciario è attribuita la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge.
3. 62. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Sopprimere il comma 3.
3. 63. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sopprimere il comma 4.
3. 64. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 4 sopprimere il primo periodo.
3. 65. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: le DAT mantengono efficacia in merito alle convinzioni e alle preferenze del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un fiduciario con le seguenti: le DAT non mantengono efficacia fino a quando, su istanza di chi abbia titolo, il giudice tutelare non provveda alla nomina di un nuovo fiduciario.
3. 66. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
3. 67. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: In caso di necessità fino alla fine del comma, con le seguenti:, al consenso o al rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. In caso di necessità, il giudice tutelare, su istanza dello stesso autore delle DAT, anche interdetto, o sottoposto ad amministrazione di sostegno, ovvero di uno dei soggetti indicati dall'articolo 417 del codice civile, provvede con decreto alla nomina di un fiduciario o investe di tali compiti l'amministratore di sostegno, ascoltando nel procedimento, oltre all'interessato, il coniuge o la parte dell'unione civile o i figli, o, in mancanza, gli ascendenti. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, quando sono a conoscenza di fatti tali da rendere necessaria la nomina del fiduciario, sono tenuti a fame istanza al giudice tutelare o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero, e non possono ricoprire le funzioni di fiduciario.
3. 68. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina, Gigli, Palmieri.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: In caso di necessità con le seguenti: In tutti i casi di assenza.
3. 69. Calabrò, Binetti, Gigli.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: provvede alla nomina fino a: di sostegno con le seguenti: nomina l'amministratore di sostegno, o lo conferma, qualora già nominato, e lo investe dei relativi compiti,.
3. 70. Nicchi, Murer, Fossati, Ricciatti, Scotto, Gregori.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: fiduciario fino alla fine del comma, con le seguenti: amministratore di sostegno, ai sensi degli articoli 404 e seguenti del Capo I, Titolo XII, del codice civile, prevedendo l'ascolto, nel corso del procedimento, del coniuge o la parte dell'unione civile, i figli, gli ascendenti o, in mancanza, il fratello o la sorella.
3. 183. Giuditta Pini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nel caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare e su parere del collegio medico.
Conseguentemente, al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 71. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:
4-bis. Nel caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza.
Conseguentemente, al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 72. Calabrò, Binetti, Gigli.
Sopprimere il comma 5.
3. 74. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o no.
3. 220. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
Il medico può disattendere le DAT in tutto o in parte, sentito il fiduciario, qualora esistano sviluppi terapeutici, non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT, che non costituiscano accanimento terapeutico ma siano applicabili al paziente secondo criteri di appropriatezza clinica.
*3. 75. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
Il medico può disattendere le DAT in tutto o in parte, sentito il fiduciario, qualora esistano sviluppi terapeutici, non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT, che non costituiscano accanimento terapeutico ma siano applicabili al paziente secondo criteri di appropriatezza clinica.
*3. 191. Palmieri, Brunetta, Sisto, Gigli.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile e penale. Le DAT possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, su proposta del fiduciario adeguatamente informato, qualora sussistano terapie documentabili non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita, indicando dettagliatamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica.
3. 76. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: Il medico è tenuto al rispetto delle DAT e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile e penale. Le DAT posso possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso su proposta del fiduciario adeguatamente informato qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita, indicando dettagliatamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica.
3. 79. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: Il medico è tenuto a tenere in debita considerazione le DAT, salvo che il contenuto di esse possa mettere a rischio la vita del paziente. Le DAT, inoltre, possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della sottoscrizione, di poter altrimenti conseguire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
3. 77. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.
Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Il medico è tenuto a tenere nella massima considerazione le DAT, salvo il caso in cui mettono a rischio la vita del paziente. Le DAT possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della sottoscrizione, di poter conseguire possibili miglioramenti delle condizioni di vita, non prevedibili nel momento della redazione delle DAT.
3. 78. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali con le seguenti: Le Dat.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 81. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali con le seguenti: Il medico è tenuto al rispetto delle DAT e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile e penale. Le DAT.
3. 80. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle con le seguenti: Salvo che si tratti di trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, il medico tiene in considerazione le.
3. 82. Calabrò, Binetti, Gigli.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto delle DAT con le seguenti: prende seriamente in considerazione le DAT, ascoltando attentamente il fiduciario.
3. 83. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto delle DAT con le seguenti: prende in considerazione, sentito il fiduciario, le DAT.
3. 84. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto delle con le seguenti: prende in considerazione le.
*3. 85. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto delle con le seguenti: prende in considerazione le.
*3. 86. Calabrò, Binetti, Gigli.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto con le seguenti: considera, nella propria autonomia, il contenuto.
3. 87. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto con le seguenti: tiene conto.
3. 88. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: le quali possono fino alla fine del comma.
3. 89. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, in accordo con il fiduciario,
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
3. 185. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: in accordo con il fiduciario fino alla fine del comma, con le seguenti: anche su richiesta del fiduciario.
3. 90. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: in accordo con il fiduciario, qualora con le seguenti: su esplicita richiesta del fiduciario, qualora questi sia informato dal medico che.
3. 91. Mucci.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: in accordo con il fiduciario con le seguenti: su proposta del fiduciario adeguatamente informato.
3. 92. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: in accordo con con le seguenti: sentito anche il.
3. 93. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: con il fiduciario, aggiungere la seguente: anche.
3. 94. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: sussistano terapie fino alla fine del periodo con le seguenti: le DAT appaiano manifestamente inappropriate o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero qualora sussistano terapie non prevedibili o non conosciute dal disponente all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
3. 195. Marazziti, Gigli, Binetti, Calabrò, Santerini.
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: sussistano con le seguenti: vi siano evidenze cliniche circa.
3. 96. Fossati, Murer, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: sussistano aggiungere le seguenti: possibilità di recupero della capacità di intendere e di volere o.
3. 97. Calabrò, Gigli, Sberna, Baradello, Binetti.
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: terapie aggiungere la seguente: documentabili.
3. 98. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: non prevedibili all'atto della sottoscrizione.
3. 194. Parisi
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non prevedibili all'atto della sottoscrizione con le seguenti: di comprovato valore scientifico.
3. 99. Brignone.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: non prevedibili aggiungere le seguenti: per le competenze del paziente.
3. 100. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: non prevedibili aggiungere le seguenti: o non sufficientemente note.
3. 101. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: assicurare aggiungere la seguente: reali.
3. 102. Murer, Nicchi, Fossati, Ricciatti, Scotto, Gregori.
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: assicurare aggiungere la seguente: concrete.
*3. 103. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: assicurare aggiungere la seguente: concrete.
*3. 180. Gregori.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: possibilità di con la seguente: un.
3. 104. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: indicando dettagliatamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica.
3. 105. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con riguardo all'effettiva insorgenza della patologia oggetto delle DAT, il medico è tenuto, comunque, a verificare che il malato capace di intendere e di volere ne intenda confermare o modificare il contenuto.
3. 106. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi, Prina, Taricco, Gigli, Palmieri.
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
3. 107. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: di conflitto fino alla fine del comma con le seguenti: in cui il medico curante sia in disaccordo con il fiduciario, o, in assenza di questo, con i familiari incaricati, viene chiesto un parere ad una commissione designata dalla struttura di ricovero o dall'azienda sanitaria locale, composta da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia.
3. 108. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: di conflitto fino alla fine del comma, con le seguenti: in cui il medico curante sia in disaccordo con il fiduciario, viene chiesto un parere ad una commissione designata dalla struttura di ricovero o dall'azienda sanitaria locale.
3. 109. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: conflitto fino alla fine del comma, con le seguenti: controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare e su parere del collegio medico.
3. 110. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 4 con le seguenti: prevalgono le indicazioni del medico.
3. 111. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 4 con le seguenti: prevalgono le azioni a maggior tutela della sopravvivenza del paziente.
3. 112. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dell'articolo 2.
*3. 114. Murer, Fossati, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.
Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dell'articolo 2.
*3. 186. Casati.
Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, sulla base di una manifestazione di volontà chiara e inequivocabile da parte dell'interessato.
3. 113. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.
Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prima di interrompere, secondo le disposizioni del paziente, trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza, i medici sono tenuti a utilizzare tutti i più aggiornati metodi e strumenti a disposizione per l'indagine dell'attività cerebrale, mediante i quali sia possibile stabilire una comunicazione documentabile con il paziente stesso, tesa a verificarne la volontà attuale.
3. 115. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Le dichiarazioni anticipate di trattamento hanno validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto e devono essere inserite nella cartella clinica.
3. 116. Calabrò, Binetti, Gigli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La disposizione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni dalla data di sottoscrizione dell'atto, salvo che sia subentrata l'incapacità del paziente.
3. 73. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le dichiarazioni anticipate di trattamento hanno validità per cinque anni, salvo espressa riconferma da parte del dichiarante.
3. 184. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato dal medico curante e due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza.
3. 117. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente.
3. 118. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato dal medico curante e due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza.
3. 189. Palmieri, Brunetta, Sisto, Gigli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
*3. 119. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
*3. 120. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Gigli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'esordio di malattie acute ad esito non inevitabilmente infausto, il medico può disattendere il contenuto delle DAT fino a quando non sopravvenga nel paziente una perdita permanente nel paziente della capacità di manifestare le proprie volontà.
3. 121. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'esordio di malattie acute nelle quali la perdita della capacità di manifestare le proprie volontà può essere transitoria, il medico può disattendere il contenuto delle DAT fino a che l'evoluzione del quadro clinico non faccia presumere che essa sia diventata permanente.
3. 122. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Calabrò.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Qualora il contenuto delle DAT appaia al medico manifestamente inappropriato, egli deve avvalersi di una consulenza collegiale prima di procedere a darne applicazione; l'eventuale decisione dei sanitari di non dare corso alle direttive del paziente è comunicata al fiduciario da questo designato.
*3. 123. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Qualora il contenuto delle DAT appaia al medico manifestamente inappropriato, egli deve avvalersi di una consulenza collegiale prima di procedere a darne applicazione; l'eventuale decisione dei sanitari di non dare corso alle direttive del paziente è comunicata al fiduciario da questo designato.
*3. 174. Palmieri, Brunetta, Sisto.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:
«Art. 4.
(Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento).
1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.
2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti ad orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.
3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 1, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2.
4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.
5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.
6. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.».
3. 124. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Roccella, Calabrò.
Sostituire i commi 6 e 7 con il seguente:
6. Le DAT, una volta registrate sulla tessera sanitaria del soggetto, costituiscono un documento accessibile al medico responsabile della cura del paziente quando la sua condizione di non poter più intendere e volere si è stabilizzata. Il Data base ha carattere regionale e nazionale. Nel caso di richieste che potrebbero occasionare la morte anticipata del soggetto il medico valuta le richieste del paziente con un collegio medico di specialisti nominato dalla Direzione dell'ospedale.
3. 125. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò.
Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: o per scrittura privata.
3. 126. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina, Gigli, Palmieri.
Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono controfirmate, a pena di nullità, anche dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato che le predispone.
3. 127. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: privata aggiungere le seguenti: con sottoscrizione autenticata da un notaio o da pubblico ufficiale autorizzato alle autenticazioni e controfirmate dal medico che ha informato il paziente del significato e delle conseguenze delle sue scelte che garantisce della sua capacità di intendere e di volere delle sue condizioni di salute mentale al momento della sottoscrizione.
3. 128. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Calabrò.
Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale e controfirmata da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato.
3. 129. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: scrittura privata aggiungere le seguenti: autenticata, ovvero per scrittura privata consegnata personalmente nelle mani di un cancelliere di un ufficio giudiziario.
3. 130. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: scrittura privata aggiungere la seguente: autenticata.
*3. 131. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli, Rubinato.
Al comma 6 dopo le parole: scrittura privata aggiungere la seguente: autenticata.
*3. 132. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: scrittura privata aggiungere le seguenti: alla presenza di un medico che attesti la capacità di intendere e di volere del dichiarante e lo informi in modo comprensibile dei benefici, dei rischi, delle conseguenze che la sua scelta comporta in merito all'eventuale rifiuto dei trattamenti sanitari e/o degli accertamenti diagnostici o della rinuncia ai medesimi.
3. 133. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Prina, Gigli, Palmieri.
Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La redazione delle DAT presuppone necessariamente l'intervento di un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato con esso, che possa offrire al dichiarante ogni informazione tecnica necessaria a prendere una decisione consapevole anche sotto il profilo medico scientifico, ovvero l'allegazione di una relazione medica illustrativa dei trattamenti sanitari da prevedere nelle DAT, redatta da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato con esso.
3. 134. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli, Rubinato, Gigli.
Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Qualora vi siano più documenti scritti che soddisfano le predette condizioni di validità delle DAT, prevale il documento più recente.
3. 135. Marazziti, Binetti, Roccella, Calabrò, Santerini.
Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
3. 136. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 6, terzo periodo dopo la parola: dispositivi aggiungere le seguenti: dotati di supporto durevole.
3. 137. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina, Gigli, Palmieri.
Al comma 6, terzo periodo, aggiungerete parole: facendo ivi comparire, a pena di nullità, il medico che le ha predisposte.
3. 138. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: Fatta eccezione per il caso di sopraggiunta incapacità, la disposizione anticipata di trattamento ha durata di dieci anni, termine oltre il quale perde la sua efficacia. Alla sua scadenza la disposizione anticipata di trattamento può essere confermata, modificata o revocata secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 4 della presente legge.
3. 200. Parisi.
Al comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le DAT restano valide per tre anni e possono essere revocate in qualsiasi momento, senza formalità, dalla persona che le abbia rilasciate. Possono essere sempre modificate, oppure possono essere confermate alla scadenza, secondo le modalità previste da questa legge.
*3. 139. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
Al comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le DAT restano valide per tre anni e possono essere revocate in qualsiasi momento, senza formalità, dalla persona che le abbia rilasciate. Possono essere sempre modificate, oppure possono essere confermate alla scadenza, secondo le modalità previste da questa legge.
*3. 140. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Ravetto, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.
Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole:, modificabili e revocabili in ogni momento con le seguenti: e modificabili in ogni momento. Sono invece revocabili con ogni forma, che prevale sulle precedenti espressioni ai sensi del presente articolo.
3. 141. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il disponente può scegliere se consegnare una copia delle DAT al Registro di cui al comma 7.
Conseguentemente, sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, è istituito il Registro nazionale delle DAT all'interno del Sistema Tessera Sanitaria. Con il decreto di cui al periodo precedente sono individuate le modalità di raccolta delle DAT, di trattamento e di conservazione delle medesime, nonché gli obblighi di comunicazione, con cadenza almeno biennale, ai disponenti che abbiano consegnato una copia delle DAT al Registro. Il Registro nazionale è funzionalmente collegato con i registri regionali, ove esistenti.
8. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 7, le regioni possono regolamentare l'inserimento delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, all'interno del Fascicolo sanitario elettronico ovvero del registro regionale delle DAT, ove istituiti.
9. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 7, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali, avviano, nell'ambito delle rispettive competenze, campagne informative concernenti la possibilità di predisporre le DAT in base alle disposizioni della presente legge.
10. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 142. Marazziti, Gigli, Binetti, Calabrò, Santerini.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il disponente può scegliere se consegnare una copia delle DAT al Registro di cui al comma 7.
Conseguentemente, sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:
7. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personale, è istituito il Registro nazionale delle DAT all'interno del Sistema Tessera Sanitaria. Con il decreto di cui al periodo precedente sono individuate le modalità di raccolta delle DAT, di trattamento e di conservazione delle medesime, nonché gli obblighi di comunicazione, con cadenza quinquennale, ai disponenti che abbiano consegnato una copia delle DAT al Registro. Il Registro nazionale delle DAT è funzionalmente collegato con i registri regionali, ove esistenti.
8. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 7, le regioni possono regolamentare l'inserimento delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, all'interno del Fascicolo sanitario elettronico ovvero del registro regionale delle DAT, ove istituiti.
9. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 7, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali, avviano, nell'ambito delle rispettive competenze, campagne informative concernenti la possibilità di predisporre le DAT in base alle disposizioni della presente legge.
10. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 143. Casati.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dopo due anni dalla sottoscrizione le DAT perdono efficacia.
3. 144. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Dat, essendo il risultato di un colloquio tra medico e paziente, devono essere espresse in forma individuale, escludendo l'uso di formulazioni standard e moduli prestampati.
3. 145. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.
Al comma 6 aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi in cui si volessero revocare le DAT e ragioni di urgenza ed emergenza impedissero di procedere con le forme previste per la loro redazione, esse possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta e videoregistrata o fonoregistrata da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato con esso, con l'assistenza di due testimoni.
3. 146. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli, Gigli.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Le strutture sanitarie pubbliche o private sono tenute a garantire il rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento.
6-ter. I responsabili delle strutture sanitarie pubbliche o private, che non ottemperino a quanto disposto dal comma 6-bis, sono tenuti, personalmente e per conto della struttura da cui dipendono, al risarcimento del danno, morale, esistenziale e materiale, provocato al paziente e ai suoi familiari dal mancato rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento.
3. 147. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le strutture sanitarie pubbliche o private sono tenute a garantire il rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento.
3. 148. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le DAT si applicano dal momento in cui è certificato dal medico che il soggetto è in stato vegetativo irreversibile.
3. 150. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Prina, Gigli, Palmieri.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le volontà espresse in forma diversa dal presente articolo mantengono il valore comunque ad esse attribuito sulla base del dettato costituzionale.
*3. 151. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le volontà espresse in forma diversa dal presente articolo mantengono il valore comunque ad esse attribuito sulla base del dettato costituzionale.
*3. 152. Mucci.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente
6-bis. In assenza di disposizioni anticipate di trattamento, il personale sanitario e medico deve tenere conto della volontà del paziente eventualmente manifestata in precedenza al fiduciario o, in mancanza di questo, amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge o parte dell'unione civile o, in mancanza ai figli, o, in mancanza agli ascendenti.
3. 153. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso, Petraroli.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente
6-bis. È fatto divieto di ricostruire eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti irritualmente rilasciati o espressi dal paziente medesimo, indipendentemente dalle forma e dalla decorrenza temporale di tali manifestazioni di volontà.
3. 154. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le DAT, a cura del pubblico ufficiale di cui al comma 6, sono inserite nel codice fiscale con modalità tali da essere consultate in tempo reale su tutto il territorio nazionale dalle strutture sanitarie e dal personale sanitario, il tutto nel rispetto della tutela della privacy.
3. 155. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli, Rubinato, Gigli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le DAT sono inserite a cura del pubblico ufficiale di cui al comma 6 e conservate in un registro informatico, da istituire presso il Consiglio dell'ordine dei notai, ovvero presso altra struttura o ente pubblico, consultabile in tempo reale su tutto il territorio nazionale e al quale possano accedere le strutture sanitarie ed il personale sanitario, il tutto nel rispetto della tutela della privacy.
3. 156. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli, Rubinato, Gigli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Se un soggetto capace di intendere e di volere è impossibilitato a redigere autonomamente la disposizione anticipata di trattamento, la stessa può essere redatta e sottoscritta da un pubblico ufficiale, anche presso il domicilio del disponente e senza oneri a suo carico ed è sottoscritta anche dal disponente. Se il disponente è altresì impossibilitato a sottoscrivere la disposizione se ne indica la causa. L'impossibilità di sottoscrivere la disposizione deve essere certificata da un medico e il certificato deve essere ad essa allegato.
3. 157. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Sostituire il comma 7, con i seguenti:
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personale, è istituito il Registro nazionale delle DAT all'interno del Sistema Tessera Sanitaria. Con il decreto di cui al periodo precedente sono individuate le modalità di raccolta delle DAT, di trattamento e di conservazione delle medesime, nonché con cadenza quinquennale, gli obblighi di comunicazione indicante gli estremi della dati e le modalità per la sua eventuale modificazione o revoca, ai disponenti che abbiano consegnato una copia delle DAT al Registro. Il Registro nazionale è funzionalmente collegato con i registri regionali, ove esistenti.
8. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 7, le regioni possono regolamentare l'inserimento delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, all'interno del Fascicolo sanitario elettronico ovvero del registro regionale delle DAT, ove istituiti.
9. Il disponente può trasmettere una copia delle DAT al Registro nazionale delle DAT o, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 7, al Fascicolo sanitario elettronico ovvero nel registro regionale delle DAT, ove istituiti.
3. 196. Mantero, Silvia Giordano, Nesci, Lorefice, Grillo, Colonnese, Di Vita.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico, il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 1. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.
3. 158. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico, il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 1. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.
3. 190. Palmieri, Brunetta, Sisto, Binetti, Calabrò, Gigli.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Il contenuto delle DAT e l'indicazione del fiduciario sono inserite nella tessera sanitaria personale.
3. 159. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro degli Affari regionali vengono disciplinate le modalità di compilazione delle DAT, nonché di inserimento delle stesse nel fascicolo sanitario elettronico, al fine di garantire la accessibilità delle stesse da parte dell'intero Sistema Sanitario Nazionale.
3. 160. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Le Regioni utilizzano le modalità di conservazione delle DAT in maniera analoga a quelle previste dalla legge 91 del 1999.
3. 161. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina, Gigli, Palmieri.
Al comma 7, dopo le parole: con proprio atto, regolamentare aggiungere le parole: in stretta coerenza con le indicazioni anche tecniche impartite in materia dal Ministero della Salute.
3. 162. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 7, sopprimere le parole: lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.
3. 163. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 7, sostituire le parole: lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili, con il seguente periodo: La efficiente reperibilità delle DAT da parte del personale del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato è condizione di efficacia delle medesime.
3. 164. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È esclusa qualsiasi responsabilità in capo al soggetto esercente una professione sanitaria qualora le DAT non risultino efficacemente reperibili e conoscibili in tempi congrui con quelli richiesti dalla tecnica sanitaria ritenuta opportuna nel caso concreto.
3. 165. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La efficiente reperibilità delle DAT da parte del personale del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato è condizione di efficacia delle medesime.
3. 166. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 8, sostituire la parola: sessanta con: centoventi.
3. 167. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 8, sostituire la parola: sessanta con: novanta.
3. 168. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 8, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: dal perfezionamento dei procedimenti previsti al comma 7.
3. 169. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole:, anche attraverso i rispettivi siti web.
3. 170. Fossati, Murer, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Salute avviano idonee iniziative e campagne nazionali di informazione.
*3. 171. Nicchi, Murer, Fossati, Ricciatti, Scotto.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Salute avviano idonee iniziative e campagne nazionali di informazione.
*3. 181. Gregori.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. Nel caso in cui il paziente non sia cosciente e non abbia dettato DAT, né abbia nominato un fiduciario, il coniuge, la parte in unione civile, il convivente o ciascuno dei parenti fino al quarto grado può rivolgersi al giudice tutelare, per chiedere l'autorizzazione all'interruzione dei trattamenti sanitari, ivi comprese la nutrizione e l'idratazione artificiali, per assecondare la volontà del paziente stesso, direttamente o implicitamente ma in modo univoco, manifestata nella vita pregressa.
**3. 172. Nicchi, Murer, Fossati, Ricciatti, Scotto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. Nel caso in cui il paziente non sia cosciente e non abbia dettato DAT, né
abbia nominato un fiduciario, il coniuge, la parte in unione civile, il convivente o ciascuno dei parenti fino al quarto grado può rivolgersi al giudice tutelare, per chiedere l'autorizzazione all'interruzione dei trattamenti sanitari, ivi comprese la nutrizione e l'idratazione artificiali, per assecondare la volontà del paziente stesso, direttamente o implicitamente ma in modo univoco, manifestata nella vita pregressa.
**3. 182. Gregori.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. Per quanto riguarda le DAT formulate per l'autorizzazione o meno a procedure complesse (tracheostomia, gastrostomia percutanea) che rappresentano per alcune gravi malattie neuro-degenerative delicate fasi di scelta, poiché comportano il prolungarsi o il ridursi del percorso di malattia, si rende necessaria la presenza di un medico specialista considerato competente (espressamente un anestesista rianimatore), al fine di garantire una DAT con la opportuna e responsabile descrizione dei vantaggi o degli svantaggi clinici apportati con l'accettazione di tali procedure, considerate altamente invasive e complesse per il paziente.
3. 197. Altieri.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Registro nazionale delle DAT).
1. È istituito il registro nazionale al quale afferiscono le informazioni contenute nella tessera sanitaria personale che riguardano le DAT di tutte le persone che le abbiano redatte.
2. La banca dati del registro è consultabile con accesso online dalla rete informatica di tutte le aziende sanitarie.
3. La gestione del registro, l'individuazione delle modalità di raccolta delle DAT nonché di trattamento e di conservazione delle medesime e la definizione delle modalità di consultazione delle stesse da parte del personale del servizio sanitario nazionale sono affidate a una struttura di coordinamento nazionale, da realizzare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e acquisito il parere dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui al periodo precedente sono il Registro nazionale è funzionalmente collegato con i registri regionali, ove esistenti.
3. 01. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Registro nazionale delle Disposizioni anticipate di trattamento).
1. Il Ministro della Salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, con proprio decreto, il Registro nazionale delle disposizioni anticipate di trattamento, di seguito denominato «Registro nazionale».
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati:
a) le modalità e i criteri per la tenuta del Registro nazionale, nonché per la presentazione, acquisizione e trasmissione delle DAT al medesimo Registro, individuando comunque le modalità e i criteri di presentazione e acquisizione delle DAT, più agevoli per i cittadini;
b) i soggetti che sono autorizzati ad acquisire le disposizioni anticipate di trattamento, e trasmetterle immediatamente al Ministero della Salute per essere inserite nel Registro nazionale;
c) le modalità per l'accesso al registro da parte dei soggetti di cui all'articolo 3;
3. Le disposizioni anticipate di trattamento sono valide e mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente, anche se non sono trasmesse e conservate nel Registro nazionale.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 02. Murer, Nicchi, Fossati, Ricciatti, Scotto, Gregori.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Redazione telematica della disposizione anticipata di trattamento).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di presentazione e di redazione telematica della disposizione anticipata di trattamento mettendolo a disposizione dell'utente sul sito internet istituzionale del Ministero della salute.
2. La disposizione anticipata di trattamento è parte integrante del Fascicolo sanitario elettronico, istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22.
3. Resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni redatte secondo l'articolo 5 della presente legge.
4. I soggetti che hanno redatto la disposizione anticipata di trattamento ai sensi del comma 1 possono modificare o revocare le loro dichiarazioni in qualunque momento accedendo al sistema tramite credenziali personali rilasciate dal Ministero della salute. Ogni cinque anni il medesimo Ministero invia ai soggetti indicati al primo periodo una comunicazione indicante gli estremi della disposizione anticipata di trattamento depositata e le modalità previste per la sua modificazione o revoca.
3. 03. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Le DAT possono essere redatte e presentate anche telematicamente sul sito internet istituzionale del Ministero della salute accedendo al sistema tramite credenziali personali rilasciate dal Ministero su richiesta degli interessati; le DAT possono essere modificate o revocate in qualunque momento accedendo al sistema tramite le medesime credenziali personali. Ogni cinque anni il Ministero della Salute invia ai soggetti che hanno redatto telematicamente la disposizione anticipata di trattamento una comunicazione indicante gli estremi della disposizione anticipata di trattamento depositata e le modalità per la sua modificazione o revoca.
3. 05. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Qualora l'interruzione di trattamenti sanitari causi direttamente la morte del paziente, Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare non è tenuto a prendere parte alle procedure, quando abbia sollevato preventivamente obiezione di coscienza. La dichiarazione dell'obiettore, nel caso di personale dipendente di un ospedale o di una casa di cura, deve essere comunicato al Direttore Sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso una struttura sanitaria.
2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione.
3. 04. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Elementi in merito alla sperimentazione avviata dalla regione Lazio volta a consentire aborti farmacologici nei consultori regionali – 3-02959
ROCCELLA. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
si apprende da articoli di stampa che nella regione Lazio si avvierà una sperimentazione per effettuare aborti farmacologici nei consultori regionali;
lo scopo dichiarato è di alleggerire il carico di lavoro negli ospedali, dove il numero degli obiettori di coscienza causerebbe problemi nell'accesso, e di «umanizzare» il percorso abortivo;
dai numeri relativi alla situazione del Lazio riguardo all'applicazione della legge n. 194 del 1978, riportati nella relazione annuale al Parlamento, non emergono però criticità per il carico di lavoro del personale non obiettore, sia per le strutture ospedaliere che per i consultori;
l'articolo 8 della legge n. 194 del 1978 prevede esplicitamente che l'aborto avvenga in strutture ospedaliere o in «poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione», e non in consultori;
inoltre, tre pareri distinti del Consiglio superiore di sanità indicano che l'aborto medico debba avvenire in regime ospedaliero;
il primo, nel 2004, ritiene che: «alla luce delle conoscenze disponibili, i rischi dell'interruzione farmacologica di gravidanza si possono considerare equivalenti ai rischi di interruzione chirurgica solo se l'interruzione di gravidanza avviene in ambito ospedaliero»;
il secondo, nel 2005, ritiene che: «pertanto l'associazione di mifepristone e misoprostolo debba essere somministrata in ospedale pubblico o in altra struttura prevista dalla predetta legge e la donna debba essere ivi trattenuta fino ad aborto avvenuto»;
nel 2010, il Consiglio superiore di sanità afferma che è «necessario, al fine di garantire il rispetto della legge n. 194 del 1978 su tutto il territorio nazionale, che il percorso dell'interruzione volontaria di gravidanza medica avvenga in regime di ricovero ordinario fino alla verifica della completa espulsione del prodotto del concepimento»;
in questi anni non sono cambiati i prodotti chimici autorizzati per uso abortivo (mifepristone e prostaglandine) in base ai quali sono stati forniti i pareri riguardo a questa procedura abortiva;
nella relazione al Parlamento sull'applicazione della legge n. 194 del 1978, trasmessa il 7 dicembre 2016, sono inoltre riportati due decessi di donne a seguito di aborto farmacologico. Si tratta dei primi due decessi a seguito di aborto segnalati dall'entrata in vigore della legge stessa, confermando la maggiore mortalità, anche in Italia, per aborto farmacologico rispetto a quello chirurgico, considerando che per quest'ultimo dal 1978 ad ora non sono stati segnalati decessi;
secondo la letteratura scientifica la mortalità per aborto chimico è dieci volte maggiore di quella per aborto chirurgico –:
se il Governo sia a conoscenza della documentazione scientifica e amministrativa alla base della sperimentazione suddetta e come l'aborto farmacologico si concili con la normativa nazionale. (3-02959)
Iniziative di competenza volte a prorogare la validità delle graduatorie dei concorsi regionali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012 – 3-02960
MUCCI e MONCHIERO. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, «cresci Italia», era stato previsto il potenziamento del sistema farmaceutico con l'apertura di oltre 4.000 nuovi esercizi assegnati tramite concorsi regionali «al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché garantendo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico»;
da allora sono stati indetti i concorsi a cui hanno partecipato migliaia di farmacisti e sono state pubblicate quasi tutte le graduatorie, ma risultano poche le aperture di nuove farmacie;
le principali cause sono da rinvenire nei numerosi ricorsi a tribunali amministrativi regionali e nei ritardi nel lavoro delle commissioni regionali. L'Emilia-Romagna, ad esempio, ha impiegato un anno e mezzo dalla pubblicazione della graduatoria per portare a termine il primo interpello, quando i tempi previsti dal bando sarebbero stati di circa sette mesi (cinque giorni per la risposta all'interpello, quindici giorni per l'accettazione della sede, sei mesi per aprire l'esercizio come da bando). Nelle Marche non è ancora stato svolto alcun interpello e la graduatoria è stata pubblicata ad agosto 2015. Nel Lazio, per via di un ricorso al tribunale amministrativo regionale, risulta tutto fermo a marzo 2016, pure in Lombardia è tutto fermo;
risulta evidente come i tempi di validità della graduatoria, stabiliti in due anni, vadano prolungati al più presto, in quanto le graduatorie risultano quasi tutte vicine alla scadenza;
se così non fosse si dovrebbe ricorrere, entro breve, a indire nuovi concorsi regionali, con ulteriore aggravio di spese per lo Stato e un ulteriore allungamento dei tempi per le aperture previste;
in tal senso, si è espressa anche la Commissione salute della Conferenza delle regioni, chiedendo di modificare l'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2012 sulle liberalizzazioni –:
se e quali iniziative concrete, eventualmente anche di carattere normativo, abbia intenzione di porre in essere affinché le disposizioni dettate dal decreto-legge n. 1 del 2012 trovino immediata e concreta applicazione. (3-02960)
Iniziative per garantire la piena applicazione della legge n. 194 del 1978 in materia di interruzione di gravidanza, nonché per contrastare la pratica degli aborti clandestini – 3-02961
MARTELLI, NICCHI, FOSSATI, PIRAS, SCOTTO, QUARANTA, RICCIATTI, ZARATTI, ZAPPULLA, ALBINI, CARLO GALLI, LAFORGIA, CAPODICASA, DURANTI, FRANCO BORDO, FONTANELLI, ROBERTA AGOSTINI, MELILLA, MURER, KRONBICHLER, MOGNATO, LEVA e CIMBRO. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
in relazione all'applicazione della legge n. 194 del 1978 l'Italia torna alla clandestinità. Da Nord a Sud l'80 per cento dei ginecologi, e oltre il 50 per cento di anestesisti e infermieri, non applica più la legge n. 194 del 1978;
la conseguenza è che le donne respinte dalle istituzioni sono costrette a rivolgersi a chi pratica illegalmente l'aborto. Con grossi rischi per la salute e per la vita stessa delle donne;
il Ministero della salute stima 20.000 aborti clandestini nel 2008, 40.000/50.000 probabilmente quelli reali; 75.000 sono gli aborti spontanei nel 2011 dichiarati dall'Istat, ma un terzo di questi frutto probabilmente di interventi «casalinghi» finiti male;
il Comitato per i diritti umani dell'Onu ha espresso preoccupazione sulla situazione italiana, per le difficoltà di accesso agli aborti legali, a causa del numero di medici che si rifiutano di praticare l'interruzione di gravidanza per motivi di coscienza;
lo stesso Comitato dell'Onu ha sottolineato il fenomeno del ricorso all'aborto clandestino, oltre a sottolineare quale dovrebbe essere il ruolo dello Stato che dovrebbe adottare misure necessarie per garantire il libero e tempestivo accesso ai servizi di aborto legale, con un sistema di riferimento valido –:
quali iniziative intenda porre in essere il Governo per garantire la piena applicazione della legge n. 194 del 1978, così come sottolineato dal Comitato dei diritti umani dell'Onu, e contrastare la pratica illegale degli aborti, contribuendo in questo modo anche a combattere il fenomeno delle organizzazioni criminali che sul territorio italiano gestiscono le strutture clandestine che mettono a grave rischio la salute e la vita delle donne.
(3-02961)
Iniziative di competenza per evitare il ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale in Campania, favorendo il reclutamento degli iscritti nelle graduatorie di concorso – 3-02962
TAGLIALATELA, RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, GIORGIA MELONI, MURGIA, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO e TOTARO. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
il blocco delle assunzioni nel comparto della sanità ha fatto sì che molti professionisti abbiano dovuto trasferirsi in regioni diverse da quella di origine per poter continuare a svolgere il proprio lavoro;
con particolare riferimento alla regione Campania, tuttavia, i risparmi di spesa attesi dal blocco assunzionale non hanno dato gli esiti sperati, posto che molte strutture ospedaliere hanno fatto ricorso a personale impiegato con contratti a termine stipulati con agenzie per il lavoro temporaneo;
questa pratica ha determinato l'immissione nei reparti ospedalieri di personale giovane ed inesperto, reclutato, a giudizio degli interroganti, secondo modalità non sempre trasparenti, e ha creato, negli anni, una rete clientelare che non porta certo giovamento al sistema sanitario regionale campano;
ad oggi, in Campania, nonostante lo sblocco del turnover e le direttive regionali del commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Campania, si continuano a bandire o prorogare gare d'appalto per lavori in somministrazione;
il decreto del commissario ad acta n. 6 dell'11 febbraio 2016 ha stabilito che «le aziende sanitarie dovranno rispettare pedissequamente le procedure di reclutamento indicate nella circolare presidenziale n. 1824 del 15 aprile 2014, avendo cura di evitare di mettere in atto procedure diverse dall'indizione di pubblici concorsi, precedute, per ritenuti casi di urgenza, dall'indizione di avvisi pubblici, e di non ricorrere a forme alternative di reclutamento»;
inoltre, l'assunzione di personale medico e infermieristico, che potrebbe verificarsi attingendo alle vigenti graduatorie di concorsi già svolti, comporterebbe un minor costo di circa il 30 per cento rispetto al lavoro in somministrazione –:
quali iniziative intenda assumere il Governo, per quanto di competenza, per il tramite del commissario ad acta per il piano di rientro del disavanzo sanitario di cui in premessa, affinché non si faccia più ricorso da parte delle strutture mediche e ospedaliere della Campania al lavoro in somministrazione e le stesse, a fronte di carenze di personale, ricorrano all'assunzione dei soggetti iscritti nelle graduatorie in esito a regolari concorsi, tutelando il loro legittimo auspicio all'immissione in servizio. (3-02962)
Iniziative di competenza per favorire l'apertura dell'ospedale «Mater Olbia» in Sardegna – 3-02963
CAPELLI. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
il 16 maggio 2014 la regione Sardegna, la Qatar foundation endowment e l'Ospedale pediatrico Bambin Gesù sottoscrivevano un'intesa per l'attivazione di un tavolo tecnico-sanitario per la definizione dell'offerta e dell'attività del nuovo ospedale pianificato sul mai nato progetto del San Raffaele;
il 22 maggio 2014 la Presidenza del Consiglio dei ministri pro tempore si impegnava a sostenere l'iniziativa della regione nella realizzazione del progetto con Qatar foundation endowment;
l'8 luglio 2014 la giunta della regione Sardegna approvava la deliberazione necessaria per attivare le procedure di competenza;
all'interno del decreto-legge «sblocca Italia» sono inserite due specifiche deroghe alla normativa vigente, valevoli per il triennio 2015-2017, la prima concede alla regione la facoltà di non considerare i posti letto accreditati nella struttura sanitaria ai fini del rispetto del parametro massimo di 3,7 posti letto per 1.000 abitanti previsto dalle leggi regionali;
inoltre, la stessa regione può incrementare fino al 6 per cento il tetto di incidenza della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie fornite da soggetti privati, con costi a carico del bilancio regionale stesso;
la Commissione affari sociali della Camera dei deputati ha riconosciuto la portata fortemente innovativa del progetto, chiedendo il monitoraggio da parte della regione Sardegna e del Ministero della salute sull'effettiva rispondenza della qualità delle prestazioni sanitarie erogate dell'ex Ospedale San Raffaele di Olbia al contenuto del protocollo sopra citato, chiedendo anche la fissazione di un limite temporale per l'adozione da parte della regione del piano di razionalizzazione della rete ospedaliera;
il 27 agosto 2014 il project manager della Qatar foundation endowment dichiarava che l'ospedale avrebbe aperto il 1o marzo 2015;
il 28 maggio 2015 il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore si esprimeva positivamente sul progetto del Mater Olbia, simbolo della rinascita dell'Italia;
nel novembre 2015 veniva annunciata una prima apertura delle strutture per il dicembre successivo. Da allora, però, molte sono state le date di possibile apertura annunciata e non realizzata;
ad aprile 2016 la nuova data di apertura veniva posticipata al giugno 2017;
la regione Sardegna deve assicurare, a partire dal 1o gennaio 2018, con il programma di riorganizzazione della rete ospedaliera, il rispetto dei parametri nazionali previsti, includendo anche quelli relativi al nuovo ospedale di Olbia trascorso il triennio in deroga –:
quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Governo per affrontare la situazione sopra esposta, anche in vista della scadenza alla fine del 2017 del regime di deroga accordato alla regione. (3-02963)
Iniziative per contrastare il consumo di sostanze stupefacenti, in particolare da parte dei giovani, e per sostenere le associazioni impegnate in tale ambito – 3-02964
RONDINI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
nel silenzio generale, i servizi per le dipendenze denunciano da anni che si è abbassata l'età di primo approccio con le sostanze legali e illegali; tra i consumi dei giovanissimi vi sono sostanze ancor più pericolose e la dimenticata eroina (o meglio le sostanze oppioidi) sta godendo una seconda giovinezza, anche se con modalità di assunzione diverse da una volta. Il costo delle sostanze illegali si è abbassato, recando con sé la possibilità di forme di poliabuso alla portata di molte tasche;
i dati emersi dallo studio Espad Italia dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Ifc-Cnr), che ha coinvolto 30 mila studenti italiani tra i 15 e i 19 anni, riportano come seicentocinquantamila studenti delle superiori nell'ultimo anno hanno fumato cannabis o sniffato cocaina, preso eroina, allucinogeni o stimolanti. Spesso più sostanze contemporaneamente, come se non ci fosse differenza;
in un quadro che vede sempre più italiani, sono oltre tre milioni sotto i 35 anni, consumare abitualmente hashish, dove alcuni stupefacenti registrano finalmente una flessione nei consumi, il dato più inquietante riguarda il ritorno dell'eroina: ben 320 mila persone che hanno fumato, sniffato o si sono iniettate il derivato dell'oppio che è in costante aumento;
tra i quindicenni l'eroina risulta essere la droga più popolare dopo la cannabis: il 2 per cento dei maschi 15enni, circa 5.000 ragazzi, ha dichiarato di averne consumato almeno una volta nel mese precedente all'indagine. Ulteriore allarme viene dal fatto che 3.000 15enni se la sono iniettata;
tra i maschi quindicenni, due su 3 hanno consumato anche eroina, cocaina, allucinogeni e/o stimolanti negli ultimi 12 mesi, mentre 3 su 4 hanno fatto uso di cannabis. E tra loro si segnala il maggior impiego di nuove sostanze sintetiche: il 62 per cento, infatti, ha usato spice, la cannabis sintetica, e il 57 per cento painkiller, farmaci antidolorifici per sballare. In aumento anche l'uso di smart drug, le droghe cosiddette furbe perché al limite tra legalità ed illegalità, facilmente reperibili sul web sotto forma di prodotti naturali o come gli sciroppi all'oppio, percentuale raddoppiata rispetto al 2010 –:
se il Governo sia a conoscenza della situazione e se non intenda intervenire predisponendo campagne informative e sostenendo, anche economicamente, le associazioni che si impegnano quotidianamente per la lotta contro il consumo di stupefacenti, colpite da pesanti tagli nel corso degli anni. (3-02964)
Elementi in merito agli accordi stipulati dalle società di gestione degli aeroporti con i vettori aerei, con particolare riferimento ai cosiddetti accordi di co-marketing – 3-02965
SPESSOTTO, DELL'ORCO, LIUZZI, PAOLO NICOLÒ ROMANO, NICOLA BIANCHI, DE LORENZIS e CARINELLI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
il decreto-legge n. 145 del 2013 «destinazione Italia», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014, è intervenuto in materia di accordi stipulati dalle società di gestione degli aeroporti con i vettori aerei, prevedendo l'obbligo di espletamento di procedure concorrenziali per la scelta, da parte dei gestori aeroportuali, dei vettori ai quali erogare contributi, sussidi o altre forme di emolumento per lo sviluppo delle rotte;
l'articolo 13, comma 14, del decreto-legge stabilisce che, per l'erogazione di contributi per lo sviluppo di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, le società di gestione esperiscano procedure di scelta concorrenziali e trasparenti, così da consentire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati;
la norma prevede che i gestori aeroportuali comunichino all'Enac e all'Autorità di regolazione dei trasporti l'esito delle procedure concorrenziali, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività;
entro il 31 gennaio di ciascun anno, le società aeroportuali devono inoltre comunicare ad Enac l'ammontare dei contributi versati dalle stesse società ai vettori, anche sotto forma di contratti di co-marketing, dati che non risultano ad oggi effettivamente reperibili ed accessibili;
negli ultimi anni, nonostante gli indirizzi comunitari e nazionali in relazione ai principi di trasparenza e competitività per lo sviluppo delle rotte aeree, grazie alla conclusione di contratti di co-marketing tra gestori aeroportuali e vettori, con la compartecipazione di regioni, province e comuni, le compagnie low cost hanno goduto di contributi pubblici – stimati intorno ai 100 milioni di euro annui circa – giunti attraverso «fondi di sviluppo rotte e marketing» stanziati dagli aeroporti italiani;
sebbene le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato prescrivano la pubblicazione, a cadenza semestrale, sui siti degli aeroporti, delle procedure selettive per godere degli incentivi, l'obbligo viene disatteso, attraverso la pubblicazione di bilanci poco chiari, complice la mancata previsione, all'interno delle linee guida dell'agosto 2016, di procedure sanzionatorie per i gestori che non rispettano suddetto obbligo;
parimenti è slittato a luglio del 2017 il termine previsto per la realizzazione del registro degli aiuti dove i gestori devono comunicare gli incentivi erogati per lo sviluppo di rotte aeree da parte dei vettori –:
se il Ministro interrogato intenda fornire un elenco aggiornato degli scali aeroportuali italiani che hanno attualmente in corso accordi di co-marketing, con l'indicazione dei relativi importi, precisando se corrisponda a realtà l'importo stimato di 100 milioni di euro di cui in premessa. (3-02965)
Iniziative di competenza volte alla riapertura della tratta ferroviaria Alba-Asti – 3-02966
RABINO, FRANCESCO SAVERIO ROMANO e PARISI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
ogni giorno in Piemonte sono 165 mila i pendolari che prendono il treno per spostarsi per ragioni di lavoro o di studio, il 9,5 per cento in meno rispetto al 2011. È quanto emerso dal rapporto «Pendolaria» curato da Legambiente, secondo cui «è questa la più evidente e diretta conseguenza dei tagli al servizio ferroviario regionale che dal 2010 ad oggi hanno portato alla soppressione di intere linee con un taglio complessivo del servizio pari all'8,4 per cento»;
con l'avvenuta elettrificazione della linea Alba-Bra, l'attenzione delle istituzioni locali è tornata a focalizzarsi sul treno quale mezzo di trasporto indispensabile per il Piemonte meridionale, nonché quale strumento in grado di decongestionare le arterie stradali e offrire al pubblico nuove possibilità di mobilità anche a scopo turistico;
in quest'ottica i comuni dell'asse Alba-Asti hanno già siglato un protocollo d'intesa, precondizione per spingere la regione ad attivarsi per la riapertura dell'asse ferroviario Alba-Asti, fondamentale per il collegamento di tutta l'area verso est (in direzione Milano) e verso sud (in direzione Genova);
la tratta Alba-Asti venne chiusa nel 2010 a causa dei problemi strutturali della galleria «Ghersi», coinvolta dal cedimento di tutta la collina soprastante, e non certo per mancanza di utenza, tanto che a tutt'oggi i pullman sostitutivi sono affollati di pendolari e studenti. Rete ferroviaria italiana ha stimato in 12 milioni di euro gli oneri per il ripristino;
la riattivazione della linea ferroviaria è sostenuta da mesi dal tavolo tecnico sulla mobilità sostenibile che riunisce i comuni dell'Unesco, gli ordini professionali di architetti, ingegneri, dottori agronomi e forestali, oltre a numerose associazioni del territorio;
la chiusura della linea ferroviaria che da Neive, attraverso Castagnole, porta ad Asti appare ingiustificata, in quanto non coinvolta dai disagi dovuti al cedimento della galleria «Ghersi» ed una sua celere riapertura potrebbe portare giovamento all'intero sistema di trasporti della zona;
le linee ferroviarie citate non sono di solo interesse locale, in quanto ricadenti negli scenari delle Langhe, del Roero e del Monferrato, divenute Patrimonio dell'Umanità Unesco –:
se e come il Governo sia intenzionato a sostenere, nei limiti delle proprie competenze, in sinergia con Rete ferroviaria italiana e la regione Piemonte, la riapertura della tratta ferroviaria Alba-Asti.
(3-02966)
Iniziative volte al finanziamento delle opere di riqualificazione della tranvia extraurbana Milano-Limbiate – 3-02967
CENTEMERO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
la tranvia Milano-Limbiate è una linea interurbana che collega Milano a Limbiate su un asse viario a intenso flusso;
a causa delle carenze infrastrutturali venne previsto l'intervento di riqualificazione della tranvia extraurbana Milano-Limbiate, nella tratta Comasina-deposito Varedo, finanziato con le risorse della legge n. 133 del 2008. Tali risorse sono state impegnate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto 28 dicembre 2010, n. 4107, a conclusione della procedura di cui al decreto ministeriale n. 99 del 2009;
il Cipe, con delibera 6 dicembre 2011, n. 91, esaminate e condivise le valutazioni effettuate dalla competente commissione di alta vigilanza, ha approvato il programma degli interventi ammissibili a finanziamento ai sensi della citata legge n. 133 del 2008 per un contributo di euro 58.934.983,20, pari al 60 per cento del costo dell'opera ammissibile a finanziamento, pari a euro 98.224.972,00;
con decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, il Governo pro tempore ha revocato e destinato le risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1o lotto funzionale, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 201, n. 147, alla società Expo s.p.a. per fare fronte al mancato contributo della provincia di Milano;
lo sviluppo della mobilità sostenibile è uno dei pilastri fondamentali per la riduzione delle emissioni di gas inquinanti nell'atmosfera;
la regione Lombardia ha recentemente investito 13,6 milioni di euro per la messa in sicurezza della linea Milano-Limbiate. Il finanziamento è stato concesso per interventi urgenti di ammodernamento e adeguamento alle norme di sicurezza dell'attuale linea tramviaria. A questi si aggiungeranno anche ulteriori 20 milioni di euro per l'acquisto di altre vetture;
ad oggi l'Ufficio ministeriale che vigila sulla sicurezza dei trasporti ad impatti fissi (Ustif) ha più volte minacciato l'interruzione del servizio, a causa di mancati adeguamenti alle norme di sicurezza;
in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016, con l'approvazione dell'ordine del giorno n. 9/03444-A/349, il Governo aveva già manifestato la propria disponibilità a valutare il rifinanziamento dell'infrastruttura; volontà confermata anche con l'accoglimento dell'ordine del giorno 9/3495/58, nel mese di gennaio 2016, che impegnava l'Esecutivo a reperire le risorse necessarie al rifinanziamento –:
se e quali iniziative urgenti intenda adottare affinché venga ripristinato il finanziamento finalizzato alla riqualificazione della tranvia extraurbana Milano-Limbiate. (3-02967)
Elementi in ordine al completamento delle opere di ripristino del viadotto Petrulla, situato sulla strada statale n. 626 in Sicilia – 3-02968
LAURICELLA, BERRETTA, TULLO, CULOTTA, CARLONI, MURA, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
il 7 luglio 2014 si è verificato il crollo del viadotto Petrulla, situato lungo la strada statale n. 626/dir che collega i comuni di Licata, Ravanusa, Canicattì e Campobello di Licata in Sicilia;
a seguito del crollo del viadotto la viabilità della zona ha evidentemente subito pesanti ripercussioni; il perpetuarsi della situazione di interruzione ha comportato da tre anni a questa parte una gravissima limitazione dell'economia del territorio, con il sostanziale isolamento del territorio di Licata e gravose difficoltà di collegamento tra i paesi circostanti;
in particolare, la difficoltà dei cittadini dell'entroterra nel raggiungere il mare e le spiagge di Licata ha recato un rilevante danno economico agli operatori turistici della zona, che hanno visto diminuire in modo sostanziale le presenze nelle ultime due stagioni;
una vera e propria situazione di emergenza, quindi, su cui si è intervenuti fin dall'inizio con determinazione e con la volontà di agire rapidamente, stante la gravità e la risonanza anche nazionale avuta dall'evento;
fin dal 2014 la direzione dell'Anas ha agito con impegno e consapevolezza della serietà del problema e, dopo il dissequestro del viadotto da parte dell'autorità giudiziaria, sono state attivate le procedure per la gara d'appalto e nel febbraio 2016 si è dato inizio ai lavori;
ad oggi, benché l'Anas abbia provveduto a ripristinare il viadotto Salso, si procede con evidente ritardo nel completamento delle opere di ripristino del viadotto Petrulla: a quanto risulta agli interroganti, lo stato di avanzamento dei lavori è solo al 10,23 per cento e non viene indicata una data precisa di conclusione dei lavori;
il 3 febbraio 2017 si è tenuto un incontro tra il sindaco di Licata e la direzione regionale dell'Anas, nel corso del quale è stato assicurato al sindaco che il ripristino del viadotto Petrulla sarà completato entro la fine del mese di aprile 2017 –:
quali siano i tempi previsti per il completamento delle opere di ripristino del viadotto Petrulla, in considerazione dei pesanti disagi che da quasi tre anni i cittadini e gli operatori economici della zona di Licata stanno affrontando per l'interruzione di un tratto cruciale delle infrastrutture viarie. (3-02968)
Iniziative per implementare gli investimenti per il potenziamento infrastrutturale del Mezzogiorno – 3-02969
GAROFALO, D'ALIA, BOSCO, CALABRÒ, MAROTTA, MINARDO, MISURACA e SCOPELLITI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
nel quadro complessivo di crisi economica che il Paese sta attraversando, uno degli elementi che ne determinano il rallentamento è senza dubbio la carenza e l'inadeguatezza delle infrastrutture nel settore dei trasporti, in particolar modo al Sud;
infatti, risulta evidente come il sistema infrastrutturale del Mezzogiorno sia decisamente meno sviluppato e moderno rispetto a quelli presenti in altre parti d'Italia. Il complesso sistema dei trasporti e dei collegamenti con il resto del Paese, composto da strade, autostrade, ferrovie, da porti ed aeroporti, sconta gravissimi ritardi ed inefficienze;
fondamentale, in un'ottica di rilancio del Sud attraverso l'implementazione delle infrastrutture, appare la realizzazione definitiva del «corridoio Sud» che rappresenta l'asse portante di una tale operazione;
a determinare queste carenze è anche la rilevante differenza di investimenti che si sono verificati nel corso degli anni, proprio nel settore delle infrastrutture, tra Nord e Sud del Paese;
occorrerebbe, pertanto, un impegno forte e risoluto del Governo al fine di implementare le opere infrastrutturali presenti nel Mezzogiorno: ciò consentirebbe non solo di superare la marginalità oggi presente nel Sud del Paese, ma anche di favorire la ripresa dell'intero sistema economico e produttivo, nonché dell'occupazione;
la realtà dei trasporti e delle infrastrutture nell'area dello Stretto è drammaticamente evidente: le occasioni perse sono state infinite e si parla ancora e persino di studi di fattibilità quando esiste da tempo un progetto redatto sulla base di una precisa scelta delle modalità operative (ponte e non tunnel);
inoltre, ad oggi il tratto ferroviario della Salerno-Reggio Calabria viene ancora escluso dal progetto generale di alta velocità, dal momento che se ne parla ancora soltanto in termini di «velocizzazione» –:
quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di implementare gli investimenti (nel più breve tempo possibile, atteso che, oltre all'impegno economico, l'altro tema fondamentale dell'intera questione è rappresentato dal tempo) destinati alle infrastrutture del Mezzogiorno e, quindi, al fine di evitare che questa parte del Paese subisca un drammatico, ineluttabile declino determinato anche e soprattutto da carenze di collegamento, che inducono a prevedere concretamente la desertificazione di un intero territorio. (3-02969)
Chiarimenti in ordine alle risorse destinate alla stabilizzazione del personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, anche alla luce di una recente pronuncia della Corte di cassazione – 3-02970
MARCON, PANNARALE, GIANCARLO GIORDANO, PAGLIA, PELLEGRINO, FRATOIANNI, GREGORI e PLACIDO. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
la Corte di cassazione, con ordinanza n. 8945 del 6 aprile 2017, ha ribadito che: «nel settore scolastico la clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata dal personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai contratti collettivi nazionali di lavori succedutisi nel tempo»;
in tal modo, la Corte di cassazione, in forza della suddetta direttiva, ha inteso valorizzare i principi affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, per i quali si fa obbligo agli Stati membri di assicurare ai lavoratori precari le medesime condizioni di impiego riservate ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, e ciò a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;
tale pronunciamento rischia di entrare a gamba tesa e di complicare la partita attualmente aperta tra il Ministro interrogato ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in merito all'intenzione da parte di quest'ultimo di voler utilizzare tutte le risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2017 per l'incremento dell'organico dell'autonomia, al fine di consolidare in diritto circa 20.000 posti comuni dell'organico di fatto ai quali aggiungere 5.000 posti di sostegno in deroga;
il 12 aprile 2017 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, interrogato alla Camera dei deputati, ha testualmente dichiarato che: «Dal punto di vista degli oneri per ciascun posto consolidato occorrerà pagare la differenza tra lo stipendio di un docente di ruolo e un supplente: si tratta di due mensilità in più, quelle di luglio e agosto, oltre alla progressione di carriera. Per questo motivo il costo dell'operazione è inferiore a quanto occorrerebbe per istituire nuovi posti e i 400 milioni di euro disponibili a regime sono sufficienti per consolidare circa 25.000 posti». Ha poi rassicurato il mondo scolastico dichiarando che «Sono in corso interlocuzioni tra i tecnici del mio Ministero e del Ministero dell'economia e delle finanze per affinare i conti»;
invero la Ragioneria generale dello Stato contesta le stime del Ministero dell'economia e delle finanze sostenendo che per la sola ricostruzione di carriera occorrerebbe almeno il doppio delle risorse stanziate per l'operazione, e cioè circa 800 milioni di euro all'anno, con ciò facendo intendere di essere disposta a finanziare non più di 8.000 stabilizzazioni –:
quali siano, anche alla luce di quanto statuito il 6 aprile 2017 dalla Corte di cassazione, le stime ufficiali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (3-02970)