Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 11 maggio 2017

TESTO AGGIORNATO AL 16 MAGGIO 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'11 maggio 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Stella Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Braga, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Buttiglione, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Frusone, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Guerra, La Russa, Laforgia, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Martella, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Mucci, Orlando, Palladino, Palma, Pannarale, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Terzoni, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 10 maggio 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MORANI ed altri: «Disposizioni in materia di vaccinazioni obbligatorie per l'iscrizione e la frequenza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia» (4476);
   RAMPELLI ed altri: «Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti igienici e alimentari e ad accessori per l'infanzia» (4477);
   CATALANO ed altri: «Disciplina del lavoro complementare» (4478);
   MUCCI ed altri: «Disciplina del lavoro complementare e disposizioni per la sua utilizzazione nell'ambito del programma europeo Garanzia per i giovani» (4479);
   VEZZALI: «Disposizioni per la promozione dell'attività motoria e sportiva. Istituzione degli Stati generali dello sport e del benessere e della Settimana nazionale dello sport e del benessere» (4480).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge RICHETTI ed altri: «Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali» (3225) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi e Toninelli.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 3230, d'iniziativa del deputato PILI, ha assunto il seguente titolo: «Abolizione delle imposizioni fiscali relative alla continuità territoriale nel trasporto di merci e di passeggeri tra le regioni insulari e il continente».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   III Commissione (Affari esteri):
  S. 2184. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013» (approvato dal Senato) (4462) Parere delle Commissioni I, II e V;
  S. 1828. – «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007» (approvato dal Senato) (4463) Parere delle Commissioni I, V e VII;
  S. 2098. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009» (approvato dal Senato) (4465) Parere delle Commissioni I, II, IV, V e X;
  S. 2100. – «Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010» (approvato dal Senato) (4466) Parere delle Commissioni I, IV e V;
  S. 2182. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1o dicembre 2014» (approvato dal Senato) (4467) Parere delle Commissioni I, II e V;
  S. 2183. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014» (approvato dal Senato) (4468) Parere delle Commissioni I, II, IV, V e X;
  S. 2673. – «Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016» (approvato dal Senato) (4469) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X e XIV.
   VI Commissione (Finanze):
  PILI: «Abolizione delle imposizioni fiscali relative alla continuità territoriale nel trasporto di merci e di passeggeri tra le regioni insulari e il continente» (3230) Parere delle Commissioni I, V, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   X Commissione (Attività produttive):

  CANCELLERI: «Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta» (4427) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):
  PILI: «Dichiarazione dell'interesse strategico degli stabilimenti per la produzione di alluminio primario di Portovesme e di Fusina, nonché disposizioni per la bonifica e la ripresa produttiva delle aree di Portovesme e del Sulcis Iglesiente» (2916) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, IX, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 10 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2017 (COM(2017) 150 final).

  Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 10 maggio 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Sesta relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza (COM(2017) 213 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

  Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con lettera in data 27 aprile 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la relazione sul monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita, riferita all'anno 2015 (Doc. XCVIII, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissioni dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

  Il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, con lettera pervenuta in data 10 maggio 2017, ha trasmesso un voto, approvato dal medesimo Consiglio il 2 maggio 2017, volto a chiedere l'inserimento della fibromialgia nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e l'individuazione dei criteri oggettivi per il suo inserimento tra le malattie croniche e invalidanti.

  Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, con lettera pervenuta in data 11 maggio 2017, ha trasmesso un voto, approvato dal medesimo Consiglio il 26 aprile 2017, volto a chiedere la ratifica della Convenzione sugli inquinanti organici persistenti, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.

  Questo documento è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

   alla VIII Commissione (Ambiente) la comunicazione concernente il seguente incarico:
  all'ingegner Carlo Ricciardi, l'incarico di presidente della Terza sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

   alla IX Commissione (Trasporti) la comunicazione concernente i seguenti incarichi:
  all'ingegner Giorgio Callegari, l'incarico di direttore della Direzione generale territoriale del Nord-Ovest, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;
  all'ingegner Pasquale D'Anzi, l'incarico di direttore della Direzione generale territoriale del Sud, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 aprile 2016, n. 57, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio (415).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 10 giugno 2017.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 10 maggio 2017, a pagina 4, seconda colonna, settima riga, dopo la parola: «I,» deve intendersi inserita la seguente: «IV,».

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA CONTRO IL TRAFFICO DI ORGANI UMANI, FATTA A SANTIAGO DE COMPOSTELA IL 25 MARZO 2015, NONCHÉ NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO (A.C. 3918-A)

A.C. 3918-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3918-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA.

A.C. 3918-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015.

A.C. 3918-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della medesima Convenzione.

A.C. 3918-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.
(Modifiche al codice penale).

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al sesto comma dell'articolo 416, dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601, 601-bis» sono inserite le seguenti: «, 601-ter, 601-quater»;
   b) dopo l'articolo 601-bis sono inseriti i seguenti:
  «Art. 601-ter. – (Prelievo di organi da persona vivente). – Chiunque illecitamente preleva un organo o parte di un organo o un tessuto da persona vivente è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
  Art. 601-quater. – (Uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente). – Chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dei casi di concorso nel reato di cui all'articolo 601-ter, fa uso di un organo o parte di un organo o di un tessuto prelevato illecitamente da persona vivente soggiace alla pena stabilita dall'articolo 601-ter, ridotta di un terzo.
  Art. 601-quinquies. – (Violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria in materia di prelievo e uso di organi). – L'esercente la professione sanitaria che richiede, riceve denaro o altra utilità, per sé o per altri, ovvero ne accetta la promessa per effettuare un prelievo illecito o per fare uso di un organo o parte di un organo o di un tessuto prelevato illecitamente da persona vivente è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a colui che dà, offre o promette all'esercente la professione sanitaria il denaro o altra utilità.
  Art. 601-sexies. – (Circostanze aggravanti). – Nel caso in cui la vittima del reato sia minore di età o in stato di inferiorità psichica o fisica, per i delitti previsti dagli articoli 601-bis, 601-ter, 601-quater e 601-quinquies si applica la reclusione da sette a quindici anni; nel caso di morte della persona sottoposta al prelievo o al trapianto si applica la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
  Art. 601-septies. – (Pena accessoria). – Alla condanna per il delitto di cui all'articolo 601-quinquies e per i delitti di cui agli articoli 601-ter e 601-quater, se commessi da persona che esercita una professione sanitaria, consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione».
   c) al primo comma dell'articolo 601-bis, dopo le parole: «parti di organi» sono inserite le seguenti: «o un tessuto».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Modifiche al codice penale).

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-ter, dopo le parole: un tessuto da persona vivente aggiungere le seguenti: o da condannato a morte appena giustiziato.
3. 1. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-ter, sostituire le parole: sei a dodici con le seguenti: nove a quindici.
3. 2. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-ter, sostituire le parole: sei a dodici con le seguenti: otto a quattordici.
3. 3. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-ter, sostituire le parole: sei a dodici con le seguenti: sette a quattordici.
3. 4. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-ter, sostituire le parole: sei a dodici con le seguenti: sette a tredici.
3. 5. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-ter, sostituire la parola: sei con la seguente: sette.
3. 6. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-ter, sostituire la parola: dodici con la seguente: quattordici.
3. 7. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-ter, sostituire la parola: dodici con la seguente: tredici.
3. 8. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-quater, dopo le parole: prelevato illecitamente da persona vivente aggiungere le seguenti: o lecitamente da condannato a morte appena giustiziato.
3. 9. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-quater, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: un sesto.
3. 10. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-quater, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: un quinto.
3. 11. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-quater, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: un quarto.
3. 12. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-quinquies, dopo le parole: prelevato illecitamente da persona vivente aggiungere le seguenti: o lecitamente da condannato a morte appena giustiziato.
3. 13. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-quinquies, sostituire le parole: quattro a dieci con le seguenti: sei a dodici.
3. 14. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-quinquies, sostituire le parole: quattro a dieci con le seguenti: cinque a quattordici.
3. 15. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-quinquies, sostituire le parole: quattro a dieci con le seguenti: cinque a tredici.
3. 16. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-quinquies, sostituire le parole: quattro a dieci con le seguenti: cinque a dodici.
3. 17. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-quinquies, sostituire le parole: quattro a dieci con le seguenti: cinque a undici.
3. 18. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-quinquies, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
3. 19. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-quinquies, sostituire la parola: dieci con la seguente: quattordici.
3. 20. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-quinquies, sostituire la parola: dieci con la seguente: tredici.
3. 21. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-quinquies, sostituire la parola: dieci con la seguente: dodici.
3. 22. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-quinquies, sostituire la parola: dieci con la seguente: undici.
3. 23. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-sexies, sostituire le parole: sette a quindici con le seguenti: nove a sedici.
3. 24. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-sexies, sostituire le parole: sette a quindici con le seguenti: otto a sedici.
3. 25. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-sexies, sostituire la parola: sette con la seguente: nove.
3. 26. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-sexies, sostituire la parola: sette con la seguente: otto.
3. 27. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-sexies, sostituire la parola: quindici con la seguente: sedici.
3. 28. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-sexies, dopo le parole: persona sottoposta aggiungere la seguente: illecitamente.
3. 29. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-sexies, sostituire la parola: dodici con la seguente: sedici.
3. 30. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-sexies, sostituire la parola: dodici con la seguente: quindici.
3. 31. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-sexies, sostituire la parola: dodici con la seguente: quattordici.
3. 32. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 601-sexies, sostituire la parola: dodici con la seguente: tredici.
3. 33. Gianluca Pini.

A.C. 3918-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti).

  1. Dopo l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
  «Art. 25-quinquies. 1. – (Delitti in materia di prelievo di organi).1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 601-bis, 601-ter, 601-quater e 601-quinquies del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
  2. In relazione alla commissione dei delitti di cui al comma 1, se i fatti si riferiscono a un organo, a parte di un organo o a tessuti prelevati da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti).

  Al comma 1, capoverso Art. 25-quinquies.1, comma 1, sostituire la parola: quattrocento con la seguente: settecento.
4. 1. Gianluca Pini.

  Al comma 1, capoverso Art. 25-quinquies.1, comma 1, sostituire la parola: quattrocento con la seguente: seicentocinquanta.
4. 2. Gianluca Pini.

  Al comma 1, capoverso Art. 25-quinquies.1, comma 1, sostituire la parola: quattrocento con la seguente: seicento.
4. 3. Gianluca Pini.

  Al comma 1, capoverso Art. 25-quinquies.1, comma 1, sostituire la parola: quattrocento con la seguente: cinquecentocinquanta.
4. 4. Gianluca Pini.

  Al comma 1, capoverso Art. 25-quinquies.1, comma 1, sostituire la parola: quattrocento con la seguente: cinquecento.
4. 5. Gianluca Pini.

  Al comma 1, capoverso Art. 25-quinquies.1, comma 2, sostituire le parole: duecento a cinquecento con le seguenti: trecento a seicento.
4. 6. Gianluca Pini.

  Al comma 1, capoverso Art. 25-quinquies.1, comma 2, sostituire la parola: duecento con la seguente: trecento.
4. 7. Gianluca Pini.

  Al comma 1, capoverso Art. 25-quinquies.1, comma 2, sostituire la parola: duecento con la seguente: trecentocinquanta.
4. 8. Gianluca Pini.

  Al comma 1, capoverso Art. 25-quinquies.1, comma 2, sostituire la parola: duecento con la seguente: duecentocinquanta.
4. 9. Gianluca Pini.

  Al comma 1, capoverso Art. 25-quinquies.1, comma 2, sostituire la parola: cinquecento con la seguente: seicento.
4. 10. Gianluca Pini.

A.C. 3918-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Riserve).

  1. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Governo dichiara di riservarsi il diritto di non applicare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.

A.C. 3918-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.
(Punto di contatto ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione).

  1. Il punto di contatto responsabile per lo scambio di informazioni relative al traffico di organi umani della Convenzione di cui all'articolo 1, è il Ministero della giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia.
  2. Le denunce presentate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, della Convenzione di cui all'articolo 1 sono trasmesse al punto di contatto di cui al comma 1 per l'inoltro al competente Stato parte della Convenzione medesima.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Punto di contatto ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione).

  Al comma 1, sostituire le parole: Ministero della giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia con le seguenti: Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza.
6. 1. Gianluca Pini.

A.C. 3918-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 3918-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 8.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 3918-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    nel nostro ordinamento giuridico la legge 11 dicembre 2016, n. 236, ha introdotto nel codice penale il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente con l'aggravante quando la commissione di tale delitto sia l'obiettivo di un'associazione a delinquere;
    rispetto alla normativa già in essere la Convenzione di Santiago di Compostela, si propone l'introduzione, nell'ordinamento giuridico degli Stati contraenti, di diversi ipotesi di reati, questa volta in maniera organica e coordinata;
    fermo restando che il consenso all'espianto di organi umani può essere ottenuto anche illegalmente, mediante corresponsione di somme di danaro o altri benefici, la Convenzione in esame intende applicare specifiche disposizioni anche nei casi nei quali il donatore non sia stato coercitivamente indotto a privarsi di una parte del proprio corpo o non sia considerato vittima di traffico di essere umani;
    inoltre, la Convenzione si propone di facilitare la cooperazione internazionale su azioni volte al contrasto del traffico illecito di organi umani, con misure di tutela dei diritti delle vittime senza alcun tipo di discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, all'opinione politica, alla condizione sociale o nazionale, all'orientamento sessuale o disabilità,

impegna il Governo

ad adottare specifiche misure normative o di altra natura volte ad assicurare con immediatezza un sistema nazionale trasparente per il trapianto di organi umani e di un equo accesso a tale sistema per tutti i pazienti, formando professionisti competenti nella prevenzione e nella lotta al traffico di organi umani, soprattutto nel settore sanitario, delle forze dell'ordine e della magistratura, avviando campagne di
informazione al fine di aumentare la consapevolezza pubblica nei confronti dei rischi collegati al traffico di organi umani.
9/3918-A/1Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame autorizza la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
    scopo della Convenzione è non solo prevenire e contrastare il traffico di organi umani e facilitare la cooperazione internazionale su azioni volte al contrasto dei traffici di organi umani, ma anche impegnare ciascuna delle parti ad adottare misure legislative o di altra natura volte ad assicurare l'esistenza di un sistema nazionale trasparente per il trapianto di organi umani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di prevedere campagne informative di sensibilizzazione sull'importanza sociale della donazione di organi e il ruolo svolto in tal senso dall'AIDO (Associazione italiana per la donazione di organi) avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa.
9/3918-A/2Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame autorizza la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
    scopo della Convenzione è non solo prevenire e contrastare il traffico di organi umani e facilitare la cooperazione internazionale su azioni volte al contrasto dei traffici di organi umani, ma anche impegnare ciascuna delle parti ad adottare misure legislative o di altra natura volte ad assicurare l'esistenza di un sistema nazionale trasparente per il trapianto di organi umani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di prevedere campagne informative di sensibilizzazione, senza oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato, sull'importanza sociale della donazione di organi e il ruolo svolto in tal senso dall'AIDO (Associazione italiana per la donazione di organi) avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa.
9/3918-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame riguarda il contrasto al traffico internazionale di organi, l'impegno internazionale dell'Italia nella campagna a sostegno della moratoria internazionale della pena di morte,

impegna il Governo

a promuovere iniziative specifiche relative al contrasto dell'esportazione forzata di organi dei condannati a morte in quei paesi ove viga ancora la pena di morte.
9/3918-A/3Quartapelle Procopio.


DISEGNO DI LEGGE: S. 2186 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA, FATTO A ROMA IL 2 DICEMBRE 2013 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4225)

A.C. 4225 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 4225 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, e 3.4 e sull'articolo aggiuntivo 2.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 4225 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.

A.C. 4225 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Ordine di esecuzione).

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – (Commissione per la valutazione delle strategie applicate e dei risultati ottenuti nel contesto delle cooperazioni bilaterali in materia di pubblica sicurezza). – 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per la valutazione delle strategie applicate e dei risultati ottenuti nel contesto delle cooperazioni bilaterali in materia di pubblica sicurezza, composta da dieci funzionari di livello dirigenziale designati dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e del Dipartimento informazioni per la sicurezza, distaccati dalle rispettive amministrazioni senza oneri aggiuntivi per lo Stato.
  2. Compito della Commissione è l'analisi dei risultati ottenuti attraverso la cooperazione bilaterale nel campo della pubblica sicurezza e l'elaborazione delle strategie atte a incrementarne l'efficacia.
  3. La Commissione predispone annualmente una relazione al Parlamento, da consegnare entro il 30 giugno.
2. 01. Gianluca Pini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – (Relazione annuale al Parlamento). – 1. Il Governo invia annualmente, entro il 30 giugno, una relazione dettagliata sulle attività condotte in esecuzione del presente Accordo, comprensiva delle valutazioni dei risultati ottenuti e delle raccomandazioni per incrementarne l'efficacia.
2. 02. Gianluca Pini.

A.C. 4225 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3, 7, 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 81.136 annui a decorrere dall'anno 2017, e dei restanti articoli, pari a euro 42.708 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Copertura finanziaria).

  Al comma 3, sostituire le parole: euro 81.136 con le seguenti: euro 100.000.
3. 1. Gianluca Pini.

  Al comma 3, sostituire le parole: euro 81.136 con le seguenti: euro 90.000.
3. 2. Gianluca Pini.

  Al comma 3, sostituire le parole: euro 42.708 con le seguenti: euro 60.000.
3. 3. Gianluca Pini.

  Al comma 3, sostituire le parole: euro 42.708 con le seguenti: euro 50.000.
3. 4. Gianluca Pini.

A.C. 4225 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 4225 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele è un significativo e positivo segnale nella collaborazione tra i due Paesi nel settore della comune lotta contro la criminalità nelle sue varie manifestazioni;
    l'articolo 2 ne definisce l'ambito di applicazione e l'articolo 15 comma 3 prevede la possibilità di modifica del predetto Accordo tramite i normali canali diplomatici;
    fra i settori che interessano l'attività della criminalità organizzata a livello internazionale rientra anche il traffico di rifiuti e il traffico di organi umani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative di competenza, al fine di addivenire alla stipula di un ulteriore Accordo integrativo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele prevedendo anche il contrasto al traffico illecito di rifiuti e a quello di organi umani.
9/4225/1Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    le relazioni bilaterali tra l'Italia e Israele sono tradizionalmente intense non solo sul piano politico-diplomatico, ma anche e solide e proficue sia per quanto riguarda la cooperazione scientifica, tecnologica, industriale e militare;
    la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele, già approvato dal Senato della Repubblica, in materia di pubblica sicurezza, si inserisce in un momento particolarmente difficile, soprattutto, nel contesto europeo per quanto riguarda la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata;
    detto Accordo è finalizzato al rafforzamento della collaborazione nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, alla produzione e al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ai traffici illegali di armi, munizioni ed esplosivi, alla tratta di persone ed alle migrazioni illegali, ai reati economici, alla criminalità informatica ed al terrorismo;
    l'accordo definisce le modalità per lo svolgimento della cooperazione bilaterale, prevedendo, fra l'altro, lo scambio di informazioni e di prassi operative, nonché lo svolgimento di operazioni congiunte quale supporto alle iniziative informative ed investigative oltre allo scambio di dati su persone sospette e sulle organizzazioni criminali operanti nei due paesi;
    è importante sottolineare il contesto geo-politico nel quale i due Paesi operano con territori in costante trasformazione, nonché teatro di crisi politiche ed umanitarie, solo per fare due esempi (Libia e Siria), che potrebbero, se non costantemente monitorate sotto diversi aspetti, causare seri problemi, anche di ordine pubblico, nei Paesi del Mediterraneo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intensificare ed implementare la cooperazione con Israele al fine di costituire una rete di «intelligence» capace di contrastare efficacemente ogni fenomeno di criminalità che possa essere oggetto di pericolo sia per i singoli cittadini, sia per le istituzioni democratiche dei due Paesi.
9/4225/2Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013;
    l'Accordo è inteso al rafforzamento della collaborazione tra Italia e Israele nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, alla produzione ed al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ai traffici illegali di armi, munizioni ed esplosivi, alla tratta di persone ed alle migrazioni illegali, ai reati economici, alla criminalità informatica ed al terrorismo e punta essenzialmente allo scambio di informazioni e di esperienze;
    l'articolo 3 prevede che le informazioni sensibili trasmesse nel quadro del presente Accordo siano utilizzate unicamente per gli scopi per i quali siano stati inviate e non possano essere utilizzate per finalità diverse da quelle per le quali sono state richieste e fornite se non previa approvazione espressa e scritta dell'Autorità competente che le ha fornite,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dei comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione per fare quanto di propria competenza per la protezione dei dati personali.
9/4225/3Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge all'esame di questa Assemblea rappresenta una tappa importante nella strategia nazionale come anche europea di costruzione delle sicurezza globale. Un accordo con lo stato di Israele per la cooperazione sulla sicurezza in ambiti che concernono la criminalità organizzata, il traffico di sostanze stupefacenti, la migrazione illegale, la tratta di persone e quella di armi, nonché i reati di natura economica e il terrorismo contribuisce senza dubbio alla stabilizzazione dell'area mediterranea che da sempre rappresenta un obiettivo strategico della politica estera italiana;
    le premesse sostanziali della sicurezza risiedono d'altra parte nella pacifica convivenza dei popoli e in condizioni di vita civili e dignitose cosi come nell'esercizio pieno delle libertà e dei diritti umani;
    a tale proposito risulta particolarmente preziosa la funzione svolta, nel territorio dello Stato d'Israele e ancor di più su quello della Autorità Nazionale Palestinese, da ONG (Organizzazioni Non Governative) e HRD Human Rights Defender, ovvero i difensori dei diritti umani le cui attività, secondo quanto dichiarato da due Relatori Speciali dell'ONU, Michael Lynk per i territori Palestinesi Occupati dal 1967, e Michel Forst Relatore Speciale ONU sui Difensori/e dei Diritti Umani, «sono essenziali per assicurare la protezione effettiva di quelle persone e comunità, i cui diritti fondamentali sono sotto minaccia»;
    nel luglio 2016 in Israele si approva una legge che obbliga le ONG che ricevono oltre la metà dei loro finanziamenti da fonti pubbliche straniere, la stragrande maggioranza delle quali sono organizzazioni per i diritti umani, di indicarlo nelle loro pubblicazioni; questo può distorcere la percezione dell'opinione pubblica nei confronti di tali organizzazioni e indebolirne l'azione. Anche la Commissione europea con una dichiarazione del 17 luglio 2016 ha criticato questa decisione;
    risulta presentata alla Knesset, una proposta di legge che, se approvata, richiederebbe a tutte le ONG israeliane che ricevono oltre la metà dei fondi da fonti pubbliche estere di pagare delle parcelle per ogni richiesta di accesso ad informazioni fatta secondo il Freedom of Information Act. Anche in questo caso una norma che colpirebbe principalmente le organizzazioni per i diritti umani,

impegna il Governo

a tenere conto, nella cooperazione con Israele in materia di lotta al terrorismo, dell'esigenza di assicurare il più possibile il pieno e libero esercizio delle attività intraprese dalle ONG e dai difensori dei diritti umani sia in Israele che nei territori dell'Autorità Nazionale Palestinese.
9/4225/4Tidei, Romanini, Paolo Rossi, Prina.


   La Camera,

impegna il Governo

ad inviare annualmente, entro il 30 giugno, una relazione dettagliata sulle attività condotte in esecuzione del presente Accordo, comprensiva delle valutazioni dei risultati ottenuti e delle raccomandazioni per incrementarne l'efficacia.
9/4225/5Gianluca Pini, Fedriga.