Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 27 giugno 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 27 giugno 2017.

  Aiello, Angelino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Blazina, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fava, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Kronbichler, La Marca, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Pes, Picchi, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sani, Santerini, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Terzoni, Tidei, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zampa.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Aiello, Angelino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Blazina, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fava, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Lorenzo Guerini, Kronbichler, La Marca, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Pes, Picchi, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rostan, Rughetti, Sani, Santerini, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Terzoni, Tidei, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zampa.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 26 giugno 2017 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   IACONO ed altri: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei siti minerari dismessi e del loro patrimonio geologico, storico, archeologico, paesaggistico e ambientale» (4566).

  Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 21 giugno 2017, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni della 3a Commissione (Affari esteri), che sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri):
   risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Proposta relativa a un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo – Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro (COM(2016) 740 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 207);
   risoluzione sulla comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Un partenariato rinnovato con i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (JOIN(2016) 52 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 208).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 21 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 7/2017 del 7-20 giugno 2017, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente il contenzioso dinanzi alle Commissioni tributarie – Effetti sulle entrate – Anni 2011-2016.

  Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia), alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Lega italiana per la lotta contro i tumori, per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 543).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Club alpino italiano (CAI), per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 544).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 545).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 23 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte stessa il 22 giugno 2017, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2017 (Doc. XLVIII, n. 15).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzata, in data 15 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera pervenuta in data 27 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge 14 gennaio 2013, n. 10, la relazione concernente i risultati del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni con finalità di incremento del verde pubblico e privato, predisposta dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, aggiornata al mese di maggio 2017 (Doc. CCXV, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 26 giugno 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla revisione intermedia del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali (COM(2017) 292 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità nazionale anticorruzione.

  Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 26 giugno 2017, ha trasmesso un nuovo testo dello schema della determinazione, da adottare ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante linee guide in materia di ricorso a procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili, corredato dalla relativa analisi di impatto della regolamentazione.

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Silvia Genovese, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di direttore dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Iniziative volte alla riqualificazione e alla piena operatività del carcere di Agrigento – 2-01617

A) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
   nei giorni scorsi, da organi di stampa venivano diffuse notizie allarmanti sulle condizioni logistiche ed igienico-sanitarie riscontrabili nel carcere di Agrigento;
   nei servizi giornalistici in questione venivano descritte le carenze della struttura alla base di disagi e sofferenze, sia per i detenuti sia per il personale amministrativo che di custodia;
   tali disagi e sofferenze si sono vieppiù aggravate a causa dell'eccezionale ondata di maltempo che ha investito la Sicilia e che, per usare le parole del giornalista, «ha reso insostenibile la situazione per i detenuti»;
   in effetti, è stato possibile all'interpellante verificare lo stato precario in cui versa la struttura, attraverso una visita al carcere compiuta di persona nei giorni scorsi. Alcuni plessi registrano copiose infiltrazioni di acqua piovana che, in alcuni casi, veniva raccolta e convogliata con mezzi precari e di fortuna (secchi, sacchetti di plastica, bacinelle e altro), sia nei locali destinati al casellario, sia in quelli destinati all'accettazione ed all'ufficio matricola, come anche nei corridoi dove l'acqua continua a gocciolare provocando danni alle strutture e disagi. L'infiltrazione di acqua, inoltre, ha reso inagibili alcune celle rendendo necessario il trasferimento dei detenuti in altre celle;
   molti ambienti di lavoro e locali destinati ai detenuti risultano sprovvisti di un funzionante impianto di riscaldamento che, viste le proibitive condizioni meteorologiche di queste settimane come anche le infiltrazioni di acqua e l'umidità che trasuda dai tetti e dai muri, rendono la vita del carcere disagevole, sia per i detenuti che per il personale di custodia che svolge al meglio il proprio lavoro;
   tali condizioni, come riportato dagli organi di stampa, sembrerebbe siano state riscontrate dal responsabile del servizio igiene dell'Asp recatosi su sollecitazione dei detenuti ad ispezionare i locali;
   tale stato di precarietà dovrebbe essere a conoscenza del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che, non più tardi di un paio di mesi fa’, è stato in visita alla struttura carceraria e, pertanto, avrà potuto verificare di persona lo stato degli immobili e constatarne le disfunzioni strutturali;
   il carcere di Agrigento è abituale destinazione per detenuti provenienti da Lampedusa, individuati come scafisti e coinvolti in reati legati al traffico di migranti con relativi rischi di commistione col terrorismo, come dimostra il caso del tunisino Anis Amri autore del recente attentato di Berlino e morto in Italia in un conflitto a fuoco con la polizia. Proprio dal carcere di Agrigento, da dove era transitato, Anis Amri era stato segnalato come soggetto pericoloso e possibile jihadista;
   l'incidenza percentuale dei detenuti per i reati di cui sopra, già oggi, nel carcere di Agrigento, è di oltre il cinquanta per cento del totale dei detenuti –:
   se sia al corrente della situazione del carcere di Agrigento;
   se non ritenga di intervenire urgentemente per: 1) disporre interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per ovviare alle infiltrazioni di acqua piovana che invadono gli ambienti comuni e quelli destinati ai detenuti, deteriorano le strutture e rendono più difficile la vita in carcere; 2) rendere funzionante l'impianto antincendio tuttora fuori uso; 3) accelerare il collaudo dell'impianto di energia solare, già completato da circa due anni, che se messo in funzione abbatterebbe notevolmente i costi dell'energia ed allevierebbe le precarie condizioni di vita nell'istituto penitenziario; 4) disporre, in ottemperanza al nuovo regolamento di cui alla legge penitenziaria del 2000, la realizzazione di docce dentro le celle per garantire maggiore sicurezza ed evitare un notevole appesantimento di lavoro per il personale di custodia; 5) assicurare il funzionamento dell'impianto di riscaldamento; 6) realizzare le coperture per le garitte tutt'ora prive di adeguato riparo per il personale di custodia; 7) sbloccare i lavori per la realizzazione del nuovo plesso, fermi da oltre quattro anni;
   se non ritenga utile, date le caratteristiche del carcere di Agrigento, assumere iniziative per provvedere ad una riqualificazione del carcere, portandolo da istituto di pena di secondo livello a primo livello;
   se non ritenga di dover assicurare al carcere una direzione stabile, visto che da molto tempo ormai viene affidata ad un direttore «a scavalco», con le conseguenze che questo comporta in termini di stabilità, efficienza e continuità.
(2-01617) «Capodicasa».


Iniziative di competenza volte alla concessione della licenza di allenatore di cavalli per l'area trotto anche a soggetti diversamenti abili – 3-03107

B) Interrogazione

   L'ABBATE. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
   la richiesta ministeriale di certificato medico di idoneità fisica all'attività agonistica ippica trova discordanza tra l'area galoppo e quella trotto. La modulistica per l'area trotto limita di fatto ai normodotati la possibilità di ottenere l'autorizzazione ad allenare. Una situazione poco corrispondente alla realtà dei fatti che vede in coloro che partecipano alle gare (ovvero alle corse) esclusivamente guidatori trotto, fantini galoppo, cavalli e non già gli allenatori. Nell'area galoppo, infatti, le persone diversamente abili possono svolgere regolarmente la propria attività di allenatore sia dirigendo una scuderia di allenamento sia dando direttive sulla tipologia dell'allenamento a cui sottoporre il cavallo, stazionando a bordo pista;
   chi deve già rinunciare a guidare in corsa per sopravvenute difficoltà motorie (a cui questo sport, per forza di cose, espone) vede così negato il proprio diritto al lavoro;
   i ripetuti contatti intercorsi tra la «cassa ippica» ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a tal riguardo hanno avuto per oggetto il disposto dell'articolo 20 del regolamento delle corse aggiornato al 7 novembre 2012 e gli articoli 20 (guidatori e fantini), 21 (guidatori professionisti), 22 (allievi guidatori), 26 (allenatori), 26-bis (società di allenamento), 27 (categorie professionali) e 28 (licenza a cittadini stranieri);
   a parere dell'interrogante, l'articolo 20 attiene ai guidatori ed i fantini, non già agli allenatori. La lettera «d», laddove è menzionato il termine «allenatore», è da ricondursi piuttosto all'allenatore che richieda la licenza a guidare cavalli in corsa e non già a chi si limita ad allenare. Davanti a tale richiesta di poter guidare in corsa, risulta ovviamente giusto avanzare la richiesta del certificato medico per attività agonistica e della copertura assicurativa. L'articolo 21 (guidatori professionisti) contempla (b: parametri riservati agli allenatori richiedenti l'autorizzazione a guidare cavalli in corsa) e avvalora quanto sopracitato, motivando così l'inserimento della voce «allenatore» all'interno dell'articolo 20. L'articolo 26 (allenatori) non contempla tra gli obblighi di tale categoria la presentazione del certificato medico per attività agonistica e della copertura assicurativa. L'articolo 29 (disposizioni comuni) riporta testualmente «rinnovo delle licenze di guida, di allenamento e (...)», ovvero fa un chiaro distinguo tra le due tipologie di licenze –:
   se non ritenga di dover assumere urgentemente iniziative, per quanto di competenza, affinché la licenza di allenatore, che comunque non consente la guida dei cavalli in gara, sia concessa anche ai soggetti diversamente abili che ne facciano richiesta, al fine di assicurare ad essi il diritto al lavoro e di non alimentare diseguaglianze tra allenatori trotto e allenatori galoppo. (3-03107)


Iniziative volte a semplificare le procedure amministrative relative al sistema di dematerializzazione dei registri vitivinicoli, di cui al cosiddetto testo unico del vino per i piccoli produttori – 3-03108

C) Interrogazione

   BECATTINI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
   con il decreto-legge n. 91 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, e stato introdotto nel sistema normativo italiano il cosiddetto «Testo unico del Vino»;
   le novità introdotte dal provvedimento è previsto l'introduzione, a partire dal 1o maggio 2017, del nuovo sistema di dematerializzazione dei registri vitivinicoli e la sua realizzazione nell'ambito del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) (articolo 1-bis, comma 5);
   il nuovo sistema, sebbene contenga implicazioni positive in termini di crescita della competitività del sistema, comporta taluni disagi e appesantimenti degli oneri burocratici (tra i quali, è opportuno menzionare le denunce di produzione delle uve, di vinificazione e delle scadenze) che rischiano di avere ricadute più forti sui piccoli produttori, la fetta più grande dei viticoltori italiani;
   secondo quanto riportato da alcune associazioni di categoria dei viticoltori il software attualmente previsto per la gestione dei dati rischia di ingenerare problematiche a causa della scarsa intuitività;
   è opportuno ricordare che i piccoli produttori di vino rappresentano circa il 90 per cento del totale dei produttori ed il 30 per cento della produzione totale, ricoprendo in molti casi un ruolo importante di custodi di quei borghi rurali e territori che altrimenti rischierebbero l'abbandono –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno verificare quanto esposto in premessa e adoperarsi affinché, all'interno di un quadro di semplificazioni che sta dando risultati positivi, possano trovare accoglimento anche le richieste di alleggerimento del carico burocratico perorate dai piccoli produttori. (3-03108)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 2017, N. 89, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER ASSICURARE LA PARITÀ DI TRATTAMENTO DEI CREDITORI NEL CONTESTO DI UNA RICAPITALIZZAZIONE PRECAUZIONALE NEL SETTORE CREDITIZIO (A.C. 4554)

A.C. 4554 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89 in corso di conversione modifica le disposizioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, disponendo la proroga di sei mesi delle passività di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, nel caso in cui l'Emittente abbia presentato ovvero abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto-legge. Altresì in merito al meccanismo di compensazione per i detentori di obbligazioni coinvolte nelle misure di applicazione degli oneri che non siano controparti qualificate o investitori professionali il periodo di sessanta giorni concesso per il completamento dell'intera operazione è portato a centoventi giorni al fine di consentire un'adeguata valutazione da parte degli investitori coinvolti;
    il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare azioni di banche italiane che hanno esigenza di rafforzare il proprio patrimonio in relazione a una prova di stress test basata su uno scenario avverso. L'intervento è ammissibile in conformità alle disposizioni della direttiva 2014/59/UE (BRRD) la quale istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Nell'ambito di tale quadro di risanamento e risoluzione delle crisi l'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE, così come recepito dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, individua tre ipotesi di intervento pubblico non qualificato indice dello stato di dissesto:
     a) la garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti dalle banche centrali;
     b) la garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;
     c) la sottoscrizione di strumenti di capitale nella misura necessaria a far fronte alle carenze di capitale evidenziate in prove di stress test o verifica della qualità delle attività poste in essere da EBA, BCE e Banca d'Italia;
    in tutte le ipotesi elencate l'intervento pubblico è riservato a banche solventi, ha carattere cautelativo e temporaneo, è proporzionale alla perturbazione dell'economia e non è destinato a coprire perdite che la banca abbia registrato o sia in procinto di registrare in futuro. L'intervento pubblico, altresì, dovrà essere conforme al quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed in particolare alla Comunicazione della Commissione europea del luglio 2013 Banking Communication e per tale motivo potrà essere posto in essere solo ex post l'applicazione delle misure di burden sharing ovverosia delle misure di condivisione delle perdite da parte di azionisti ed obbligazionisti subordinati;
    dal combinato disposto degli articoli 18 e 22 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 consegue che nel caso in cui dovesse essere disposta una ricapitalizzazione precauzionale con una conversione in azioni delle obbligazioni subordinate, si consente alla banca di offrire agli ex obbligazionisti divenuti azionisti «obbligazioni non subordinate» in cambio delle azioni frutto della conversione. Il Ministero dell'economia e delle finanze successivamente procederà ad acquistare tali azioni;
    il decreto-legge in esame incide su una procedura di dubbia legittimità costituzionale. Infatti le disposizioni della direttiva BRRD, così come recepite dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, escludono il sostegno finanziario pubblico nel caso in cui risultino o risulteranno nel prossimo futuro:
     a) irregolarità nell'amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie che regolano l'attività della banca di gravità tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria;
     b) perdite patrimoniali di eccezionali gravità tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo del medesimo;
     c) attività inferiori alle passività;
     d) l'impossibilità di pagare i propri debiti a scadenza;
    da quanto si desume le disposizioni della direttiva BRRD, recepite dall'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, tenderebbero a limitare possibili interventi da parte dello Stato. Dalle recenti indagini della magistratura si evince che molte delle banche italiane oggetto di crisi finanziaria abbiano violato la direttiva MIFID somministrando a piccoli risparmiatori, come famiglie e pensionati, strumenti finanziari dalla particolare complessità e dall'elevato grado di rischio di perdita del capitale investito. Le caratteristiche ontologiche di tali strumenti finanziari – come nel caso delle obbligazioni subordinate – non sono compatibili con il profilo di rischio dei piccoli risparmiatori e così come rilevato dalle recenti indagini della magistratura si tenderebbe a riservarne la sottoscrizione a investitori istituzionali. La condotta posta in essere dagli organi di amministrazione e controllo dei suddetti istituti di credito in merito alla somministrazione di strumenti finanziari ad alto rischio non coerenti con il profilo di rischio personale dei piccoli risparmiatori – così come si evince dalle indagini della magistratura – implicherebbe non solo una grave violazione della direttiva MIFID ma altresì dell'articolo 47 della Costituzione i cui principi sono preposti alla tutela del risparmio ed alla disciplina e controllo dell'esercizio del credito. Le suddette violazioni ed una politica di investimenti e di credito – presumibilmente – non coerente con i principi di sana e prudente gestione hanno generato una crisi finanziaria dalla rilevanza sistemica connotata da gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie tali da giustificare, in linea di principio, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria. La palese violazione dell'articolo 47 della Costituzione risulterebbe ulteriormente aggravata dal mancato commissariamento di alcuni istituti di credito attualmente in crisi in quanto gli atti posti in essere dai preposti organi di vigilanza non risulterebbero coerenti con un'adeguata politica istituzionale di tutela del risparmio e soprattutto di coordinamento e controllo dell'esercizio del credito configurando altresì la violazione del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione a causa della irragionevole disparità di trattamento tra gli istituti di credito oggetto di crisi finanziarie e soprattutto in considerazione di peculiari «privilegi» concessi ad alcune banche come il Monte dei Paschi di Siena che ha già beneficiato di un intervento pubblico disposto in tempi relativamente recenti e sviluppatosi, tra l'altro, nel corso dell'attuale legislatura;
    da un'attenta disamina della situazione patrimoniale delle banche attualmente in crisi come ad esempio il Monte dei Paschi di Siena, Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca sussisterebbe, altresì, il rischio di subire – ovvero di aver già subito – perdite patrimoniali e una riduzione delle attività rispetto alle passività, ma soprattutto il rischio di non essere in grado di pagare i propri debiti a scadenza. Un intervento pubblico in sussistenza dei suddetti eventi che per legge (articolo 17 del decreto legislativo n. 180 del 2015) risulterebbero ostativi al medesimo intervento pubblico implicherebbe quindi un'ulteriore disparità di trattamento rispetto alla procedura di risoluzione – connessa al decreto-legge n. 183 del 2015 le cui disposizioni sono state inserite successivamente nella legge di stabilità 2016 – applicata alla Cassa di risparmio di Ferrara, a Banca Marche, alla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio ed alla Cassa di risparmio di Chieti violando, quindi, il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e il principio di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione. In particolar modo ai piccoli risparmiatori di Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio e Cassa di risparmio di Chieti poste in liquidazione a cui sono stati somministrati strumenti finanziari subordinati e stata riconosciuta la possibilità di avviare una procedura arbitrale – ex articolo 1, commi da 857 a 860, della legge di stabilità 2016 – al fine di verificare la congruità delle caratteristiche degli strumenti finanziari subordinati con il profilo di rischio dei medesimi risparmiatori e la legalità delle modalità di somministrazione di tali strumenti finanziari da parte delle banche oggetto di liquidazione. Gli articoli 8 e seguenti del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, hanno altresì introdotto la possibilità, per i medesimi risparmiatori, di chiedere al «Fondo di solidarietà» un indennizzo forfettario pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari al netto degli oneri e delle spese connessi all'operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri previsti dalle disposizioni dei medesimi articoli. In particolar modo il ricorso al Fondo di solidarietà preclude la possibilità di accedere alla procedura arbitrale di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860, della legge di stabilità 2016;
    in conclusione si può quindi ritenere che la procedura contemplata indirettamente dal decreto-legge in esame sia viziata da una grave illegittimità costituzionale – in quanto in contrasto con il principio di eguaglianza ex articolo 3 della Costituzione, con il principio di tutela del risparmio ex articolo 47 della Costituzione ed infine con il principio della tutela giurisdizionale ex articolo 24 della Costituzione – nella parte in cui non estende le tutele predisposte per i risparmiatori retail in possesso di strumenti finanziari quali azioni ed obbligazioni subordinate delle banche che chiederanno o che abbiano già chiesto l'intervento pubblico per la risoluzione della crisi anche ai risparmiatori retail in possesso di strumenti finanziari quali azioni ed obbligazioni subordinate di Cassa di risparmio di Ferrara, a Banca Marche, alla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio ed alla Cassa di risparmio di Chieti;
    il decreto-legge in esame si limita a modificare esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, al fine di garantire la parità di trattamento nella ripartizione degli oneri qualora gli emittenti abbiano presentato o provvedano a presentare la richiesta di intervento dello Stato e non recepisce le indicazioni del Movimento 5 Stelle finalizzate a porre rimedio ai vizi di legittimità costituzionale del medesimo decreto-legge,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4554.
N. 1. Sibilia, Villarosa, Pesco, Ruocco, Alberti, Pisano, Cecconi.

  La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca la «Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89, recante interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio»;
    la recente prassi legislativa del ricorso continuo e reiterato all'uso del decreto-legge da parte dell'attuale Governo, più volte censurato dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale, oltre a svilire i presupposti di adozione della stessa decretazione di urgenza, comporta anche un vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, nonché uno svuotamento ed una mortificazione del ruolo del Parlamento, privando l'opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo politico;
    in particolare, l'attuale Esecutivo ha già fatto un uso larghissimo della decretazione d'urgenza: in soli sei mesi dal suo insediamento, emanando circa novanta decreti-legge, conferma che, in questa, come nella precedente legislatura, i disegni di legge dell'Esecutivo godono di una posizione di favore rispetto a quelle di iniziativa parlamentare, sia in termini di numero che nei tempi utili alla conclusione dell'esame;
    il provvedimento in oggetto presenta diversi profili di criticità in ordine al rispetto dei profili di costituzionalità;
    nel merito, il provvedimento sospende, per sei mesi, il pagamento di euro 150.000.000 di obbligazioni subordinate denominate «Veneto Banca step-up lower tier II 2007/2017» in scadenza il 21 giugno;
    la proroga recata in questo provvedimento è stata decisa per «assicurare la parità di trattamento tra creditori subordinati per la conversione degli oneri nel caso di intervento pubblico secondo quanto previsto dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito con legge del 17 febbraio 2017, n. 15 (il cosiddetto decreto “salva risparmio”)»;
    attualmente, però, è quasi certo l'azzeramento delle obbligazioni in oggetto, dal momento che, in base alle dichiarazioni del Governo, sarebbero garantite solo le obbligazioni senior e i depositi sopra 100.000 euro;
    il provvedimento viola palesemente l'articolo 3 del dettato costituzionale in quanto prevede disparità di trattamento per cittadini nella stessa condizione giuridica, innanzitutto fra i creditori di Veneto Banca e quelli di Banca popolare di Vicenza ai quali sono stati al contrario puntualmente pagati i bond subordinati in scadenza al 31 dicembre 2016 per nominali 328,8 milioni di euro emessi nel 2009 (Isin IT0004548258), convertibili in azioni Bpvi; anch'essi quindi con scadenza successiva al decreto-legge n. 237 del 23 dicembre 2016, richiamato dal Governo come presupposto del decreto-legge in oggetto. Si tratta palesemente di un favoritismo, l'ultimo di una lunga serie di trattamenti di favore riservati alla Banca popolare di Vicenza che per altri aspetti è dallo stesso Governo accomunata, quasi si trattasse di un unico soggetto, alla Veneto Banca nella gestione dell'attuale crisi dei due istituti; non è stata fatta, infine, chiarezza su quanti investitori istituzionali e piccoli risparmiatori furono rimborsati alla pari il 2 gennaio 2017;
    il Governo discrimina, inoltre, fra i risparmiatori di Veneto Banca e i detentori di obbligazioni subordinate emesse da MPS, molti dei quali si sono visti rimborsare il 100 per cento del valore nominale dei titoli in loro possesso, così come ha discriminato fra questi e i detentori di titoli subordinati e azionisti di altre banche su cui sono intervenuti, nel recente passato, provvedimenti d'urgenza. Ci riferiamo al decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, poi confluito nella legge di stabilità 2016 (legge n. 180 del 2015) che ha fatto ricadere l'onere della risoluzione di CariChieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige, oltre che sugli azionisti, sui titolari di obbligazioni subordinate delle quattro banche, coinvolgendo circa 140 mila persone alle quali sono stati sottratti i risparmi di una vita. Il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, ha previsto, in seguito, un indennizzo forfettario per questi risparmiatori, ma pari soltanto all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto, con limitazioni, per lo più arbitrarie, norme capestro ed un complicato procedimento per accedervi;
    questo decreto si somma ai precedenti che hanno già profondamente minato la ratio legis dell'articolo 47 della nostra Carta costituzionale, tra cui il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, intervenuto a riformare una consistente parte del sistema creditizio nazionale, quello della banche popolari, insieme al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, di riforma delle banche di credito cooperativo, che hanno profondamente intaccato la tutela del risparmio, soprattutto delle fasce più svantaggiate della popolazione e violato palesemente il combinato disposto degli articoli 41, 45 e 47 della Costituzione, visto il ruolo svolto dalle banche popolari come enti di partecipazione e di aggregazione delle realtà economiche e sociali presenti sul territorio;
    la presunta giustificazione apportata a questo provvedimento dalla necessità di garantire la continuità aziendale, viola, inoltre, il principio costituzionale della libera iniziativa economica, prevista dall'articolo 41, primo comma, del testo costituzionale. L'Esecutivo interviene ancora una volta nel rapporto tra privati, abusando del potere conferitogli in spregio delle procedure previste in caso di insolvenza di una società privata. Con l'azzeramento di fatto di un diritto dei creditori a vedere onorata un'obbligazione sottoscritta a loro favore, stabilendo d'imperio che i crediti in questione non debbano essere rimborsati alla scadenza e ignorando quanto previsto dalle norme, fra l'altro di recente approvazione, in caso di crisi bancarie, interviene in modo arbitrario facendo, ad avviso dei presentatori, scempio dello Stato di diritto e contraddicendo la stessa natura democratica della Repubblica italiana; se questo può essere tollerato da singoli creditori impossibilitati ad agire e trattati come sudditi dall'attuale esecutivo, sicuramente non sarà tollerato da fondi e società, magari estere, non abituate a tacere e tollerare così palesi violazioni della legge, alla quale il Governo si sente evidentemente superiore, e dotate dei mezzi finanziari necessari ad affrontare un contenzioso di fronte alla Corte di giustizia europea;
    il continuo uso delle decretazione d'urgenza nello stesso settore potrebbe, infine, prefigurare addirittura la fattispecie della reiterazione già condannata severamente dalla Corte costituzionale,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4554.
N. 2. Busin, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89 modifica le norme di cui al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito con legge 17 febbraio 2017, n. 15, prevedendo una proroga di sei mesi delle passività previste dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, subordinatamente all'ipotesi che l'istituto emittente abbia presentato, ovvero abbia formalmente comunicato, l'intenzione di presentare la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto-legge. Dispone, inoltre, che per gli obbligazionisti coinvolti nelle misure di applicazione degli oneri che non siano controparti qualificate o investitori professionali il periodo di sessanta giorni concesso per il completamento dell'intera operazione sia elevato a centoventi giorni, al fine di consentire un'adeguata valutazione da parte degli investitori coinvolti;
    il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare azioni di banche italiane che hanno necessità di rafforzare il proprio patrimonio come conseguenza del negativo esito degli stress test nell'ipotesi di realizzazione di uno scenario avverso. Tale intervento è previsto dalle norme contenute nella direttiva 2014/59/UE, meglio nota come «Direttiva BRRD», che istituisce un quadro europeo di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle società di investimento;
    l'articolo 32 della suddetta direttiva, recepito dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 prevede l'ipotesi di intervento pubblico non qualificato indice dello stato di dissesto quando la sottoscrizione di strumenti di capitale si rende necessaria per far fronte alle carenze di capitale che si vengono a creare a seguito del non superamento di prove di stress test o verifiche della qualità degli attivi degli istituti realizzate dall'EBA, dalla BCE e dalla Banca d'Italia;
    tale intervento è tuttavia subordinato a banche ritenute dalle autorità europee «solventi», deve avere carattere cautelativo e temporaneo, ed essere proporzionale alla perturbazione arrecata all'economia e non destinata a coprire perdite pregresse o previste in futuro. È necessario, inoltre, che l'intervento pubblico sia conforme alla normativa europea sugli aiuti di Stato, con particolare riferimento alla Comunicazione della Commissione europea del luglio 2013, denominata Banking Communication;
    negli ultimi giorni, si è fatta avanti la proposta d'acquisto di Veneto Banca e Popolare di Vicenza da parte di Banca Intesa SanPaolo, che pagherebbe un euro simbolico per acquisire la parte «buona» dei due istituti, lasciando, invece, allo Stato la gestione di una «bad bank» creata ad hoc per gestire gli asset peggiori. Se questa proposta si concretizzasse, la Popolare di Vicenza e Veneto banca andrebbero in liquidazione coatta amministrativa. Prima di arrivarci, la Banca centrale europea dovrà dichiarare formalmente che i due istituti di credito sono «failing or likely to fail», ovvero in fallimento o con elevata probabilità di fallire. Dopodiché, spetterà al Single resolution board della BCE, l'autorità europea deputata alla soluzione delle crisi bancarie, decidere se porre le banche in risoluzione, con conseguente utilizzo della procedura di «bail in», oppure porle in liquidazione coatta amministrativa, evento prodromico alla costituzione della bad bank e dell'attuazione del salvataggio da parte di Banca Intesa. Gli ultimi due passaggi saranno gestiti dal Tesoro e dalla Banca d'Italia: il primo dovrà disporre per decreto la liquidazione mentre la seconda procederà alla nomina di uno o più commissari liquidatori;
    la tutela del risparmio «in tutte le sue forme» è un principio costituzionale, sancito espressamente dall'articolo 47 della Costituzione;
    l'articolo 3 della Costituzione afferma il principio dell'uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini, affidando, affinché esso trovi piena realizzazione, alla Repubblica il compito di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che», di fatto, impediscono l'effettiva uguaglianza;
    il decreto-legge in esame, imponendo il congelamento («freezing») del pagamento del prestito obbligazionario da parte dei due Istituti ai loro sottoscrittori, per un periodo fino a sei mesi, determina di fatto una disparità di trattamento di questi nei confronti di altri obbligazionisti, aventi identiche caratteristiche, in manifesta violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Determina, inoltre, l'elusione del dettato dell'articolo 47 sopra citato, in quanto arreca un danno finanziario e patrimoniale ai titolari delle suddette obbligazioni, che si vengono a trovare nella condizione di non vedersi ripagare il prestito da parte degli Istituti, secondo le modalità stabilite nel contratto. Ciò, peraltro, in contrasto con le disposizioni dell'accordo sottoscritto con le banche e, quindi, con il principio dell'autonomia contrattuale, di cui all'articolo 1322 del Codice Civile, senza che si possa far valere la responsabilità, a titolo contrattuale e/o precontrattuale, proprio perché essa è esclusa arbitrariamente dal decreto. Ne deriva un danno, in capo agli obbligazionisti che, benché suscettibile di valutazione economica, non è tuttavia risarcibile, proprio per effetto delle norme del decreto in esame. Tale impossibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, patrimoniali e non, si pone, inoltre, in aperto contrasto con il principio costituzionale del diritto alla difesa, sancito dall'articolo 24 della Costituzione. Diritto, quest'ultimo, inviolabile, che dovrebbe essere garantito a tutti i cittadini, in ogni stato e grado del giudizio, manifestamente quanto arbitrariamente violato dal decreto in esame, che si risolve in una sorta di diniego del diritto alla tutela dei propri diritto di credito,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4554.
N. 3. Brunetta, Sisto.

DISEGNO DI LEGGE: LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 3012-C)

A.C. 3012-C – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fasciolo n. 1.

A.C. 3012-C – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sulle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 3012-C – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

  2. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
  «1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
  1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.
  1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di dati di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale contraente».

  3. All'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 314».

  4. All'articolo 314, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «euro duemilacinquecento ad euro quindicimila».
  5. Ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

  6. Dopo l'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 132-bis. – (Obblighi informativi degli intermediari). – 1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.
  2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.
  3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, è consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione.
  4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.

  Art. 132-ter. – (Sconti obbligatori). – 1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:
   a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;
   b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati “scatola nera” o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.

  2. L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.
  3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato. Tale lista è aggiornata con cadenza almeno biennale.
  4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce altresì i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).
  5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2:
   a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;
   b) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio.

  6. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.
  8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.
  9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4.
  10. L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito.
  11. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto di cui ai commi 2 e 4 e dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 7 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 80.000 e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.
  12. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), i costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere b) e c) spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione».

  7. Il regolamento di cui all'articolo 132-ter, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è adottato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. L'IVASS identifica, in sede di prima attuazione, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità, di cui all'articolo 132-ter, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  9. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «11-bis. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria».
  10. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, definiscono d'intesa tra loro apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo 148, comma 11-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 9 del presente articolo, sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico che ne assicura le necessarie forme di pubblicità.
  11. Le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ciascuna polizza una clausola di guida esclusiva.
  12. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: «La predetta variazione in diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in valore assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,».
  13. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio».

  14. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-bis, dopo le parole: «non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato» sono aggiunte le seguenti: «e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto»;
   b) al comma 4-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.»;
   c) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:
  «4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati».

  15. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.
  3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
  3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».

  16. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella banca dati dei sinistri, di cui all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, introdotto dal comma 6 del presente articolo.

  17. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
  «Art. 138. – (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità). – 1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
   a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
   b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

  2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti princìpi e criteri:

   a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
   b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;
   c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
   d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
   e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;
   f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

  3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.

  4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.
  5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT».

  18. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal comma 17 del presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
  19. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Art. 139. – (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità) – 1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
   a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;
   b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

  2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
  3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
  4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.
  5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.
  6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3».

  20. Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:
  «Art. 145-bis. – (Valore probatorio delle cosiddette “scatole nere” e di altri dispositivi elettronici). – 1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.
  2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati “provider di telematica assicurativa”, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.
  3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.
  4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.
  5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo, è fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.
  6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo 132-ter non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali».

  21. Il primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.».
  22. Il quinto periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti: «Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia».
  23. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
   b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
  «1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193».

  24. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:
  «Art. 149-bis. – (Trasparenza delle procedure di risarcimento). – 1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni».

  25. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».

  26. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio».

  27. I commi 3 e 4 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.
  28. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 128, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a euro 15.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 1.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati»;
   b) all'articolo 135, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, nonché i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica»;
   c) all'articolo 303, comma 4, le parole: «la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile»;
   d) l'articolo 316 è sostituito dal seguente:
  «Art. 316. – (Obblighi di comunicazione). – 1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila.
  2. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 154, commi 4 e 5, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centomila».

  29. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera b-bis), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotta dalla lettera a) del comma 28 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono raddoppiati a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
  30. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 29, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. L'IVASS procede alla revisione del criterio di cui al periodo precedente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi»;
   b) all'articolo 32, il comma 3-quater è abrogato;
   c) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati.

  31. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510,» sono inserite le seguenti: «con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti istituiti presso il Ministero della giustizia ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, con l'anagrafe tributaria, limitatamente alle informazioni di natura anagrafica, incluso il codice fiscale o la partita IVA, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con il Casellario centrale infortuni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,»;
   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la facoltà di consultazione dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente».

  32. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'IVASS può richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele presentate all'autorità giudiziaria per frode assicurativa o per reati collegati e utilizzare tali informazioni esclusivamente per attività di contrasto di tali frodi all'interno dell'archivio informatico integrato.».

  33. L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.
  34. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, l'entità della riduzione dei premi secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì, entro i trenta giorni successivi, i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti internet.
  35. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 34 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
  36. Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
  «4. I proventi derivanti dalle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-bis e del capo III del presente titolo sono versati alla CONSAP Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada».

  37. L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

  38. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale»;
   b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni»;
   c) all'articolo 14:
   1) al comma 2, lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11»;
   2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6».

  39. Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, e successive modificazioni, e anche al fine di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:
   a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni;
   b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonché dei regimi gestionali;
   c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi.
   d) individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.

  40. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 39 le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  41. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica»;
   b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto. In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche.
  3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.
  3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi»;
   c) al comma 4:
    1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al comma 3-quater»;
    2) al secondo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater».

  42. All'articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato dal contratto».
  43. All'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «ad euro 580.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 1.160.000,00».

  45. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del Registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  46. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro di cui al comma 45.

  47. Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti già clienti di un operatore, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM card e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  48. Al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative di settore, possono essere applicate le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  49. Al fine di evitare situazioni di insolvenza, l'utente che intende usufruire delle modalità di pagamento di cui al comma 48 è messo nelle condizioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residua a seguito dell'operazione medesima.
  50. Le erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono essere effettuate tramite credito telefonico.
  51. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Banca d'Italia, sono disciplinate le modalità e i requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 50.
  52. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  53. Le erogazioni liberali di cui al comma 50 non sono deducibili né detraibili ai fini delle imposte sui redditi.
  54. Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 48 a 53 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  55. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è modificato al fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
  56. Per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche la tariffazione della chiamata ha inizio solo dalla risposta dell'operatore.
  57. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2013, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato»;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione».

  58. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 14, lettera b), le parole: «e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;
   b) l'articolo 4 è abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017;
   c) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.»;
   d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;
   e) all'articolo 21, il comma 3 è abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017.

  59. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal comma 58 del presente articolo; con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.
  60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 62 a 65 e da 67 a 72 del presente articolo, a decorrere dal 1º luglio 2019, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, è soppresso.
  61. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 62 a 65 e da 67 a 72 del presente articolo, a decorrere dal 1º luglio 2019, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.
  62. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del gestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 standard metri cubi (Smc). Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione nel portale. Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  63. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano forniscono almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito internet degli operatori. Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica devono indicare la composizione media della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per chilowattora (kWh).
  64. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare agli obblighi di cui al comma 63, stabilendo l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.
  65. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dal comma 62, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce altresì le modalità di copertura dei costi sostenuti, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  66. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte, nonché alla realizzazione di piattaforme informatiche tese a facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori.
  67. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:
   a) l'operatività del portale informatico di cui al comma 62;
   b) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di switching secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;
   c) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;
   d) l'operatività del Sistema informatico integrato, come gestore della banca dati di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
   e) il completamento del quadro normativo e regolatorio e il rispetto delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di implementazione del brand unbundling, secondo quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 3, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 26, paragrafo 3, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93;
   f) la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori.

  68. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 67, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 67 l'obiettivo non sia stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro i tre mesi successivi alla data di cui al comma 67, adottano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento.
  69. Con il medesimo decreto di cui al comma 68 sono definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui ai commi 60 e 61 e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.
  70. A decorrere dal 1o gennaio 2018, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo previsto dai commi 60 e 61, secondo le modalità definite con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  71. Al fine di semplificare le modalità di cambio di fornitore da parte del cliente, all'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
  «1-quinquies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro».
  72. Qualora uno o più degli obiettivi di cui ai commi da 67 a 71 siano raggiunti prima del 1o gennaio 2018, con riferimento al mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica o del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
  73. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi della società Acquirente unico Spa.
  74. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce le modalità con cui lo Sportello per il consumatore gestito da Acquirente unico Spa accede, per l'efficacia delle attività ad esso affidate dall'Autorità medesima, alle informazioni e ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.
  75. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, stabilisce le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la sua lettura sia tecnicamente possibile.
  76. Al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  77. Il decreto di cui al comma 76 disciplina le modalità di erogazione dei benefìci economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando se del caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  78. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 76, continua ad applicarsi la disciplina vigente per l'erogazione dei benefìci di cui al medesimo comma 76.
  79. Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, individuati secondo condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità stessa adotta le misure necessarie affinché sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale. L'obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale.
  80. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, l'Autorità, con proprio provvedimento, definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori e individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori.
  81. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; a decorrere dalla data della sua istituzione l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.
  82. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 81.
  83. L'Elenco di cui al comma 81 è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.
  84. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole: «requisiti stabiliti» sono inserite le seguenti: «, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,».
  85. Dopo la lettera b-bis) del comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserita la seguente:
   «b-ter) i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente».

  86. Al fine di promuovere la concorrenza attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, all'articolo 6-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. L'accesso ai sistemi informativi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati può avvenire anche in un quadro di reciprocità, ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare proporzionalità, correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ai sensi del predetto comma 1 e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
  1-ter. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocità ai sistemi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati, spetta a questi ultimi l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno».

  87. Al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori, la clausola di «close-out netting» prevista per i prodotti energetici all'ingrosso di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacità di consumo, è valida ed efficace, in conformità a quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.
  88. Ai fini di cui al comma 87, per clausola di «close-out netting» deve intendersi qualsiasi clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato secondo criteri di ragionevolezza commerciale, oppure estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo. In caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, che abbia natura concorsuale e che preveda lo spossessamento del debitore, gli organi della procedura, entro sei mesi dal momento di apertura della procedura stessa, possono far valere la violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale qualora la determinazione del valore corrente stimato sia intervenuta entro l'anno che precede l'apertura della procedura stessa, fatto salvo che detta ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole contrattuali concernenti i criteri di valutazione del valore corrente stimato siano coerenti con gli schemi contrattuali elaborati nell'ambito della prassi internazionale riconosciuta da associazioni rappresentative internazionali ovvero allorché prevedano il ricorso a quotazioni fornite da uno o più soggetti terzi indipendenti riconosciuti a livello internazionale.
  89. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 81 a 84 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  90. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al comma 3-ter.
  3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento del provvedimento, disposto a seguito di verifica, decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi. Le modalità di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.
  3-quater. Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati».

  91. All'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento.» sono inserite le seguenti: «In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 1o luglio 2016».
  92. All'articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 5, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile.
  5-ter. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal comma 5-bis».

  93. All'articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.
  2-ter. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto dal comma 2-bis, prevedendo altresì che, per i gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 2-bis, le modalità di riconoscimento dei costi per le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto anche della densità dell'utenza servita, nel rispetto dei princìpi generali di efficienza ed economicità e con l'obiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi»;
   b) il comma 3 è abrogato.

  94. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico».
  95. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del citato regolamento di cui al decreto n. 226 del 2011, la documentazione di gara non può discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.
  96. Ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6, lettere a., c. e d., del citato regolamento di cui al decreto 12 novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dal predetto articolo 10, comma 6, lettera b., devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.
  97. All'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2018» e le parole: «un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale» sono sostituite dalle seguenti: «un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio».
  98. Entro il 31 dicembre 2017 i soggetti di cui all'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corrispondono alle regioni, ad integrazione di quanto già versato per il 2016 e il 2017, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui al comma 97 e quanto già versato per gli stessi anni.
  99. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo» sono aggiunte le seguenti: «, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014».
  100. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 99 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  101. Al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti, da realizzare, in attuazione dei princìpi del capo V del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2017, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1o settembre 2017, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le regioni, l'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989, riducendone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle regioni e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.
  102. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 101 del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in regolare sospensione dell'attività sulla base della disciplina regionale, con l'evidenza della data di cessazione della sospensione medesima.
  103. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 101 del presente articolo i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai commi 113 e 114 del presente articolo, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo può essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione può essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.
  104. Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 103 e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, l'amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 101, alla regione e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.
  105. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe di cui al comma 101, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 101, 104 e 108, sono inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  106. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 103 da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
  107. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la Cassa conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 è soppressa e le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte da Acquirente unico Spa per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in regime di separazione contabile. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nella funzione OCSIT di Acquirente unico Spa con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni svolte dall'OCSIT. Le attività trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT anche la titolarità del Fondo GPL e del fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1o gennaio 2018 le funzioni della Cassa conguaglio GPL relative al fondo bombole per metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dal comitato per la gestione del fondo bombole per metano di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  108. Decorso inutilmente il nuovo termine di cui al comma 106 il Ministero dello sviluppo economico ne dà prontamente comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla regione ed all'amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso. L'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 101 è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.
  109. Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, eseguita accedendo all'anagrafe di cui al comma 101, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 103.
  110. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 103 e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al comune competente per territorio per la quota del 70 per cento e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest'ultima quota è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. Il Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.
  111. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 103 del presente articolo, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 104 del presente articolo, l'amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 110 del presente articolo.
  112. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alla data di cui al comma 104 sono inviate all'amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.
  113. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 103 del presente articolo, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
   a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  114. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 103 del presente articolo, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
   a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;
   b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
   c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  115. Le regioni e i comuni, anche attraverso l'anagrafe degli impianti di cui al comma 101, verificano che gli impianti di distribuzione dei carburanti la cui attività è sospesa rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.
  116. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 118, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.
  117. Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare con le modalità di cui al comma 118, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 116. La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  118. Le attività di dismissione di cui al comma 116, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.
  119. Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al comma 116 del presente articolo, qualora individuino delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma disciplinati dall'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  120. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 101 a 119 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  121. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, le parole: «, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h)» sono soppresse;
   b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.»;
   c) al sesto periodo, le parole: «dal Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ISPRA».

  122. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede all'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 121 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  123. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea,»;
   b) le parole: «entro tre mesi dalla loro adozione» sono soppresse.

  124. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
  125. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 124, l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio della attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate.
  126. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  127. A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.
  128. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 126 e 127 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
  129. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo».
  130. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 126 a 129 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  131. Gli istituti bancari, le imprese di assicurazione e le società di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma.
  132. La violazione delle disposizioni di cui al comma 131 implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dall'Autorità di cui al comma 131, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.
  133. In conformità con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti bancari più diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet.
  134. Il decreto di cui al comma 133 individua altresì le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione nel sito internet, nonché i relativi aggiornamenti periodici.
  135. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi 133 e 134 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  136. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'IVASS di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario»;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi di cui al comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale»;
   c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo».

  137. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.
  138. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.
  139. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 138, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.
  140. Ai fini di cui al comma 139, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.
  141. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 72-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  142. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4:
    1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso;
    2) il comma 4 è abrogato;
    3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;
   b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis. – (Esercizio della professione forense in forma societaria). – 1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.
  2. Nelle società di cui al comma 1:
   a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
   b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
   c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

  3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.
  4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
  5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.
  6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»;
   c) l'articolo 5 è abrogato;
   d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.

  143. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 63 è sostituito dal seguente:
  «63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
   a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;
   b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;
   c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio»;
   b) il comma 64 è abrogato;
   c) il comma 65 è sostituito dal seguente:
  «65. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse»;
   d) il comma 66 è sostituito dal seguente:
  «66. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta»;
   e) dopo il comma 66 è inserito il seguente:
  «66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63»;
   f) il comma 67 è sostituito dal seguente:
  «67. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalità e i termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della lettera f) dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni, princìpi di deontologia destinati a individuare le migliori prassi al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63, 65, 66 e 66-bis del presente articolo, nonché dal presente comma. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti».

  144. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in seguito ogni triennio, il Consiglio nazionale del notariato, sentiti gli organi preposti alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle norme di cui ai commi da 63 a 67 dell'articolo 143 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dal comma 143 del presente articolo, segnalando le eventuali criticità e proponendo le modifiche ritenute opportune.
  145. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti»;
   b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende più regioni»;
   c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Egli non può prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni»;
   d) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:
  «Art. 82. – 1. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.
  2. Ciascun associato può utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato.
  3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 26»;
   e) all'articolo 93-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-ter. Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno a un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati a ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal fine:
    a) il notaio mette a disposizione del Consiglio notarile distrettuale, anche in via preventiva all'ispezione presso lo studio e nel più breve tempo possibile, tutta la documentazione contabile in suo possesso che gli è richiesta anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;
    b) il Consiglio notarile distrettuale nomina ogni due anni in numero congruo i notai incaricati di procedere alle ispezioni contabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai appartenenti ad altri distretti della medesima Corte d'appello;
    c) le ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente da tre notai nominati ai sensi della lettera b), secondo le modalità previste per le ispezioni presso gli studi notarili e con l'obbligo di astensione in ogni caso di conflitto di interessi»;
   f) all'articolo 147, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai princìpi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137».

  146. All'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo le parole: «archivio notarile distrettuale» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma»;
   b) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «del luogo dove ha sede il Consiglio notarile» sono sostituite dalla seguente: «aggregante»;
   c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
  «La riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregare, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare, nonché dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione».

  147. All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti».

  148. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
  «Art. 4. – 1. – Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge»;
   b) la tabella A è sostituita dalla seguente:

  «Tabella A

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI

  Bologna: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.
  Napoli: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria».

  149. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al presente comma sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L'Autorità nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell'elenco delle società di cui al presente comma nel proprio sito internet.
  150. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.
  151. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».
  152. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251.
  153. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
  154. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.
  155. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 154.
  156. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 154 e 155.
  157. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 154, 155 e 156 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  158. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata»;
   b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.»;
   c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni,»;
   d) al comma 4, le parole: «da un altro socio» sono sostituite dalle seguenti: «da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni»;
   e) il comma 4-bis è abrogato.

  159. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 158, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma.
  160. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 159 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
  161. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio».

  162. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro».

  163. All'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo la parola: «dipendono» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alle farmacie».
  164. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia».
  165. Al comma 1-bis dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «prevedendo che il cittadino scelga la modalità per il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alter nativi, e senza oneri per la finanza pubblica».
  166. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'Ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.
  167. È nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.
  168. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale stipulati a decorrere dal 31 dicembre 2017, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, pena l'applicazione di specifiche sanzioni, di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito internet dedicato.
  169. I concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale, regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono, le modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entità e le modalità per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità. I concessionari e i gestori di cui al primo periodo garantiscono inoltre una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti.
  170. I soggetti di cui al comma 169 adeguano o integrano le proprie carte dei servizi e le proprie modalità organizzative al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma.
  171. All'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la parola: «motocarrozzetta,» è inserita la seguente: «velocipede,».
  172. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, all'articolo 108 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, dopo le parole: «riproduzioni richieste» sono inserite le seguenti: «o eseguite»;
   b) al comma 3-bis:
    1) al numero 1), le parole: «bibliografici e» sono soppresse, dopo la parola: «archivistici» sono inserite le seguenti: «sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo,» e dopo la parola: «attuata» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e»;
    2) al numero 2), le parole: «, neanche indiretto» sono soppresse.

  173. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80».

  174. Il possessore degli immobili per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono già attivati gli interventi richiamati all'articolo 6, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in caso di omissioni trova applicazione l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  175. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonché del principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente. Nelle more dell'emanazione del regolamento si applica all'ente il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, è abrogato.
  176. Al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato, al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10:
    1) al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   «d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione»;
    2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»;
   b) all'articolo 11, comma 1, lettera d), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;
   c) all'articolo 12, comma 1, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili» sono soppresse;
   d) all'articolo 14, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero»;
   e) all'articolo 54:
    1) al comma 1, lettera d-ter), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;
    2) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili» sono soppresse;
   f) all'articolo 63, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto»;
   g) all'articolo 65:
    1) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;
    2) al comma 3, lettera a), la parola «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500»;
    3) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
  «4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:
   a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);
   b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'Allegato A, lettera B, numero 1.

  4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione»;
   h) all'articolo 68:
    1) al comma 4, le parole: «dal Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro»;
    2) al comma 5, la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale»;
   i) all'articolo 74, comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantotto»;
   l) all'allegato A, lettera A, nel numero 15 e nella nota (1), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta».

  177. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
   a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del medesimo codice;
   b) istituisce un apposito «passaporto» per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale.

  178. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:
  «1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo».
  179. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «esercizi di vendita» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,».
  180. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
   b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;
   c) promuovere la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi;
   d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;
   e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;
   f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

  181. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 180, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.
  182. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 180, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, e con la procedura di cui al comma 181, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
  183. Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 180 a 182 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 180 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  184. All'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. L'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione».

  185. Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city, nonché l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorità sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di incentivi pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, senza maggiori oneri per i cittadini;
   b) definire le informazioni rilevabili dai dispositivi elettronici, insieme ai relativi standard, al fine di favorire una più efficace e diffusa operatività delle reti di sensori intelligenti, per una gestione più efficiente dei servizi nelle città e per la tutela della sicurezza dei cittadini;
   c) disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, il trattamento dei dati, le caratteristiche tecniche, i servizi a cui si può accedere, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e gestione di dati, il coinvolgimento dei cittadini attraverso l'introduzione di forme di dibattito pubblico;
   d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici;
   e) individuare le modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della privacy, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali.

  186. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 185 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali nonché acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei quindici giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 185 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di trenta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  187. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 185, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 185 e con la procedura di cui al comma 186, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
  188. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione dei commi da 185 a 187 del presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  189. Per favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo). Contribuiscono all'alimentazione del SiNaMoLo, attraverso idonei sistemi di cooperazione, in conformità a quanto disposto dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle capitanerie di porto, i Sistemi PIL (piattaforma integrata della logistica) e PIC (Piattaforma integrata circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, i PCS (Port Community System) delle Autorità portuali, il SIMPT (Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché le piattaforme logistiche territoriali.
  190. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), sono definite le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonché definendo gli standard di protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi.
  191. Per le attività di cui ai commi 189 e 190 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dal 2018 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  192. Agli oneri derivanti dal comma 191 del presente articolo, pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  193. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:

  2. Le imprese di assicurazione sono tenute in sede di rinnovo del contratto, in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi cinque anni ed in presenza di strumentazione denominata scatola nera o similari, a garantire uno sconto pari alla differenza tra la tariffa praticata in quell'area geografica come risultante dalla classe universale di rischio e la media tra le cinque tariffe italiane più basse, nella medesima classe di rischio.
  3. La non osservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo di cui al precedente comma comporta una sanzione pecuniaria per singolo contratto da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro e la stipula del contratto con tariffa automaticamente ridotta.
1. 1. (ex 1. 14.) Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro, Baldelli, Sisto.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:

  2. Le imprese di assicurazione sono tenute in sede di rinnovo del contratto, in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi cinque anni ed in presenza di strumentazione denominata scatola nera o similare, a garantire uno sconto pari alla differenza tra la tariffa praticata in quell'area geografica come risultante dalla classe universale di rischio e la media tra tutte le tariffe italiane nella medesima classe di rischio.
  3. La non osservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo di cui al precedente comma comporta una sanzione pecuniaria per singolo contratto da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro e la stipula del contratto con tariffa automaticamente ridotta.
1. 2. (ex 1. 13.) Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro, Baldelli, Sisto.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:

  2. Le imprese di assicurazione sono tenute in sede di rinnovo del contratto, in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente nell'ultimo triennio ed in presenza di strumentazione denominata scatola nera o similari, a garantire uno sconto pari a tre quinti della differenza tra la tariffa praticata in quell'area geografica come risultante dalla classe universale di rischio e la media tra le cinque tariffe italiane più basse, nella medesima classe di rischio.
  3. La non osservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo di cui al precedente comma comporta una sanzione pecuniaria per singolo contratto da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro e la stipula del contratto con tariffa automaticamente ridotta.
1. 3. (ex 1. 16.) Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro, Baldelli, Sisto.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:

  2. Le imprese di assicurazione sono tenute in sede di rinnovo del contratto, in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente nell'ultimo triennio ed in presenza di strumentazione denominata scatola nera o similare, a garantire uno sconto pari a tre quinti della differenza tra la tariffa praticata in quell'area geografica come risultante dalla classe universale di rischio e la media tra tutte le tariffe italiane nella medesima classe di rischio.
  3. La non osservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo di cui al precedente comma comporta una sanzione pecuniaria per singolo contratto da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro e la stipula del contratto con tariffa automaticamente ridotta.
1. 4. (ex 1. 15.) Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro, Baldelli, Sisto.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:

  2. Le imprese di assicurazione sono tenute in sede di rinnovo del contratto, in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente nell'ultimo anno e in presenza di strumentazione denominata scatola nera o similari, a garantire uno sconto pari ad un quinto della differenza tra la tariffa praticata in quell'area geografica come risultante dalla classe universale di rischio e la media tra le cinque tariffe italiane più basse, nella medesima classe di rischio.
  3. La non osservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo di cui al precedente comma comporta una sanzione pecuniaria per singolo contratto da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro e la stipula del contratto con tariffa automaticamente ridotta.
1. 5. (ex 1. 18.) Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro, Baldelli, Sisto.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:

  2. Le imprese di assicurazione sono tenute in sede di rinnovo del contratto, in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente nell'ultimo anno ed in presenza di strumentazione denominata scatola nera o similare, a garantire uno sconto pari ad un quinto della differenza tra la tariffa praticata in quell'area geografica come risultante dalla classe universale di rischio e la media tra tutte le tariffe italiane nella medesima classe di rischio in aree omogenee.
  3. La non osservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo di cui al precedente comma comporta una sanzione pecuniaria per singolo contratto da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro e la stipula del contratto con tariffa automaticamente ridotta.
1. 6. (ex 1. 17.) Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro, Baldelli, Sisto.

  Al comma 6, capoverso «Art. 132-ter» sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8 con il seguente:

  2. Lo sconto di cui al comma 1 non può essere inferiore a una percentuale determinata dall'IVASS sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La percentuale di cui al primo periodo è maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.
1. 7. (ex 1. 12.) Sandra Savino, Laffranco.

  Al comma 6, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nell'ambito fino alla fine del periodo con le seguenti: per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1 e ne monitora e verifica la corretta applicazione nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio.
1. 8. (ex 1. 19.) Paglia, Civati.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: alla clientela aggiungere le seguenti:, non inferiore al 25 per cento del prezzo della polizza altrimenti applicato,.
1. 9. (ex 1. 23.) Paglia, Civati.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: alla clientela aggiungere le seguenti:, non inferiore ad una percentuale minima determinata dall'IVASS stesso sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato,.
1. 10. (ex 1. 22.) Paglia, Civati.

  Al comma 6 , capoverso Art. 132-ter, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: a maggiore tasso di sinistrosità e.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.
1. 11. (ex 1. 24.) Paglia, Civati.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: a maggiore tasso di sinistrosità e.
1. 12. (ex 1. 25.) Paglia, Civati.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'Ivass stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.
1. 13. (ex 1. 26.) Paglia, Civati.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 4, sostituire le parole: e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno, con le seguenti: definisce una percentuale minima di.
1. 14. (ex 1. 27.) Paglia, Civati.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 4, dopo le parole: praticato ai sensi del comma 2, aggiungere le seguenti: e non inferiore ad una percentuale minima determinata dall'IVASS stesso sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato,.
1. 15. (ex 1. 30.) Paglia, Civati.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I maggiori oneri sostenuti dalle imprese di assicurazione in applicazione del precedente periodo non devono comportare un aumento delle tariffe a carico degli assicurati ubicati nelle province a minore tasso di sinistrosità.
1. 16. (ex 1. 32.) Allasia, Busin.

  Al comma 6, capoverso 132-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche oggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.
1. 17. (ex 1. 38.) Sibilia, Pisano, Villarosa, Ruocco, Pesco, Alberti, Crippa, Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Da Villa, Della Valle, Nesci.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 1, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 200.000».
  13-bis. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio».

  13-ter. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «3. Per i contratti di assicurazione riguardanti la circolazione di veicoli a motore, al raggiungimento della classe di merito 3, ovvero al compimento del settimo anno di assicurazione senza applicazione di malus in caso di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 134, comma 4-bis, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di applicare la tariffa minima nazionale».
1. 18. (ex 1. 44.) Colletti, Vallascas, Della Valle, Da Villa, Fantinati, Crippa, Cancelleri.

  Al comma 13, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le imprese di assicurazione, a parità di condizioni di rischio territoriale provinciale, tra aree omogenee, sono tenute a garantire in sede di prima stipula o di rinnovo contrattuale identiche offerte tariffarie. Le compagnie di assicurazione, a parità di condizioni di rischio territoriale provinciale, tra aree omogenee, sono tenute a garantire in sede di prima stipula o di rinnovo contrattuale identiche offerte tariffarie.
1. 19. (ex 1. 45.) Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro.

  Al comma 15 capoverso 3-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'indicazione dei testimoni può in ogni caso avvenire al momento dell'invito alla stipula della negoziazione assistita.
1. 20. (ex 1. 49.) Sisto.

  Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
  16-bis. Per i contraenti residenti nelle province con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo cosiddetto «scatola nera» o similari, l'Ivass stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province, omogenee per parametri territoriali con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.
1. 21. (ex 1. 51.) Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro, Baldelli.

  Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
  16-bis. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.
1. 22. (ex 1. 50.) Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro, Baldelli.

  Sopprimere il comma 22.
1. 23. (ex 1. 54.) Colletti, Vallascas, Crippa, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Cancelleri.

  Sostituire il comma 22 con il seguente:
  22. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta» e la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti»;
    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto dell'utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e di reimmatricolazione nonché della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore».
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi»;
   c) al comma 10, dopo la parola: «interessi», sono inserite le seguenti: «o quando non sia effettuata alcuna offerta,».
1. 24. (ex 1. 56.) Colletti, Vallascas, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Cancelleri.

  Sostituire il comma 22 con il seguente:
  22. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tale caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi»;
   b) al comma 10, dopo la parola: «interessi,» sono inserite le seguenti: «o quando non sia formulata alcuna offerta,»;
   c) è aggiunto in fine il seguente comma:
  «12. Le imprese di assicurazione comunicano all'assicurato l'estratto conto dell'avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato o agli altri aventi diritto».
1. 25. (ex 1. 57.) Colletti, Vallascas, Crippa, Fantinati, Da Villa, Della Valle, Cancelleri.

  Al comma 25, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma: con le seguenti: sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, è premesso il seguente:
  «01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente»
*1. 26. Lupi, Vignali, Crippa, Latronico.

  Al comma 25, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma: con le seguenti: sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, è premesso il seguente:
  «01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente»
*1. 27. Menorello, Galgano, Mazziotti Di Celso, Catalano.

  Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
  25-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i contratti di assicurazione si risolvono automaticamente alla sua scadenza naturale o alla stipulazione di un nuovo contratto con un'altra compagnia e non possono essere tacitamente rinnovati.
1. 28. (ex 1. 73.) Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 38, lettera a), sopprimere le parole:. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale.
1. 29. (ex 1. 76.) Pesco, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi.

  Al comma 38, lettera a), sostituire le parole: In assenza di tale indicazione il conferimento è totale con le seguenti: In ogni caso, il conferimento in misura superiore al 30 per cento del TFR maturando è ammesso solo previo accordo individuale del lavoratore.
1. 30. (ex 1. 77. ) Pesco, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi.

  Al comma 41, comma 1, lettera a) sostituire le parole: comunicate, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con le seguenti:, previa comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvate dall'Autorità medesima, tenuto conto dell'effettiva giustificazione economica.
1. 31. (ex 1. 86.) Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 41, lettera a), aggiungere in fine le parole: È comunque fatto divieto di applicare penali che non siano giustificate dai costi sostenuti dagli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche in conseguenza del recesso del consumatore. Ogni clausola contrattuale difforme è nulla di pieno diritto.
1. 32. (ex 1. 87.) Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 41, lettera b), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, le parole:, attraverso un apposito modulo predisposto in una sezione dedicata sul proprio sito web.
1. 33. (ex 1. 89.) Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 41, lettera b), capoverso comma 3-quater, ultimo periodo, sostituire le parole: In ogni caso con le seguenti: Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, su richiesta del consumatore o dell'utente interessato, sono tenuti a fornire, sin dal momento immediatamente successivo alla conclusione del contratto per via telefonica, copia, su supporto digitale o con modalità telematiche della registrazione della conversazione con la quale si è concluso il contratto e, in ogni caso
1. 35. (ex 1. 99.) Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
  44. All'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» i commi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
  «3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
  4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
  5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003.
  6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.»
1. 36. (ex 1. 107.) Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  44. All'articolo 130 del codice in materia di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:
   a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;
   b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto;

  4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione»
*1. 37. Lupi, Vignali.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  44. All'articolo 130 del codice in materia di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:
   a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;
   b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto;

  4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione»
*1. 38. Galgano, Mazziotti di Celso, Menorello, Catalano.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  44. All'articolo 130 del codice in materia di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:
   a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;
   b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto;

  4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione»
1. 39. Liuzzi, Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi.

  Al comma 58, sostituire, ovunque ricorra, la parola: settembre con la seguente: ottobre.
1. 40. (ex 1. 119.) Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 61, primo periodo sostituire le parole: luglio 2019 con le seguenti: luglio 2020;

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo sostituire le parole da: disposizioni per fino alla fine del comma con le seguenti:, entro la medesima data, disposizioni improntate alla promozione della concorrenza nella vendita al dettaglio per assicurare il servizio universale a salvaguardia dei clienti finali domestici e delle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro temporaneamente senza fornitore di energia elettrica e il servizio per chi non abbia ancora scelto, entro la suddetta data, il proprio fornitore adottando altresì condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.
1. 41. (ex 1. 127.) Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 61, secondo periodo, sostituire le parole da: adotta fino alla fine del comma con le seguenti: disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale.
1. 42. (ex 1. 129.) Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 61, secondo periodo, dopo le parole: senza fornitore di energia elettrica aggiungere le seguenti: o che non abbiano scelto il proprio fornitore.
*1. 43. Lupi, Vignali.

  Al comma 61, secondo periodo, dopo le parole: senza fornitore di energia elettrica aggiungere le seguenti: o che non abbiano scelto il proprio fornitore.
*1. 44. Mazziotti di Celso, Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 62, primo periodo, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il numero verde dello Sportello per il consumatore dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico fornisce informazioni agli utenti sulle modalità di accesso e utilizzo del portale informatico in riferimento ai relativi contenuti, termini e condizioni, al fine di consentire agli utenti di acquisire elementi utili al confronto informato tra le diverse offerte nel rispetto della massima trasparenza e della concorrenza.
1. 45. (ex 1. 135.) Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 63, ultimo periodo, dopo le parole: Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica aggiungere le seguenti: anche ai fini del controllo della veridicità delle stesse da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,.
1. 46. (ex 1. 140.) Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 67, aggiungere in fine, la seguente lettera:
   g) la quota percentuale di clienti domestici, che, uscendo dal mercato vincolato, siano rimasti clienti di una società collegata all'esercente la maggior tutela, sia inferiore al 50 per cento.
1. 47. (ex 1. 148.) Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 68, ultimo periodo, sostituire le parole da: il Ministero dello sviluppo economico fino alla fine del comma con le seguenti: con il medesimo decreto, le scadenze di cui ai commi 60 e 61 sono prorogate di dodici mesi per ciascun mercato di riferimento.
1. 48. (ex 1. 149.) Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Sostituire il comma 79 con i seguenti:
  79. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, l'emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce pratica commerciale contraria ai princìpi di buona fede, correttezza e lealtà previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
  79-bis. Nei contratti di cui al comma 79, l'inserimento dell'intimazione di pagamento immediato, con minaccia del distacco dell'utenza, nelle fatture emesse per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce pratica commerciale aggressiva ai sensi degli articoli 24, 25, comma 1, lettera c), e 26, comma 1, lettera f), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
  79-ter. Nei contratti di cui al comma 79, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'autorità competente abbia aperto un procedimento per l'accertamento di eventuali violazioni del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'utente ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità del condotta dell'operatore.
  79-quater. Qualora le autorità competenti accertino comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, gli utenti lesi da tali comportamenti non sono obbligati al pagamento delle fatture conseguentemente emesse. In ogni caso, gli utenti non sono obbligati al pagamento delle fatture emesse sulla base di consumi stimati per periodi relativamente ai quali essi abbiano tempestivamente comunicato gli effettivi consumi ovvero quando per le rispettive utenze siano operanti sistemi di telelettura.
  79-quinquies. Nei contratti di cui al comma 79, l'utente può consentire, con clausola specificamente approvata per iscritto, la fatturazione a conguaglio per periodi maggiori di due anni. Nei casi di conguaglio espressamente consentito ai sensi del primo periodo non è comunque ammessa l'applicazione di interessi.
  79-sexies. È in ogni caso diritto dell'utente, anche nel caso di contratti stipulati in regime di libero mercato, all'esito della verifica di cui al comma 79-ter ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di conguaglio non espressamente consentito dall'utente ai sensi del comma 79-quinquies.
  79-septies. L'utente può sempre chiedere di procedere al pagamento rateale del conguaglio espressamente consentito ai sensi del comma 79-quinquies.
  79-octies. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.
  79-novies. Le disposizioni ai commi da 79 a 79-octies si applicano anche ai rapporti contrattuali in atto e in relazione ai procedimenti e agli accertamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  79-decies. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per la sospensione dei pagamenti e per i rimborsi di cui ai commi 79-ter, 79-quater e 79-sexies, relativi a fatture emesse a decorrere dal 1o gennaio 2016.
1. 49. (ex 1. 368.) Baldelli, Polidori.

  Al comma 79, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 50. (ex 1. 153.) Allasia, Busin.

  Sostituire il comma 80, con il seguente:
  80. Nei casi in cui, in seguito ad accertamenti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, vengano ravvisati comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi energetici, i clienti finali sono esonerati dal pagamento di fatture di rilevante importo errate o concernenti consumi stimati in relazione alle quali il cliente abbia già comunicato i dati di auto lettura, ovvero tali dati siano stati teleletti. Qualora il cliente finale abbia già provveduto al pagamento di somme non dovute, il gestore dei servizi energetici provvede al rimborso immediato. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, l'Autorità, con proprio provvedimento, definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori e individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori.
1. 51. (ex 1. 160.) Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 80, sostituire le parole: dei gruppi di misura da parte dei distributori con le seguenti: ai clienti finali dei gruppi di misura da parte dei distributori, fornendo altresì al consumatore ogni informazione concernente le bollette basate su consumi presunti.
1. 52. (ex 1. 162.) Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 80, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La stessa deve altresì garantire che dalla lettura dei contatori elettronici, che viene verificata con cadenza mensile dai venditori, ai clienti finali sia richiesto il pagamento relativo al consumo effettivo di energia elettrica. Il venditore deve in ogni caso permettere ai clienti finali di effettuare l'autolettura del contatore attivando tutti gli strumenti necessari alla comunicazione dei consumi effettivi.
1. 53. (ex 1. 164.) Allasia, Busin.

  Sopprimere il comma 86.
1. 54. (ex 1. 172.) Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 90, capoverso comma 3-quater sostituire le parole: compresa tra 1 e 3 kw con le seguenti: superiore a 20 kw.
1. 55. (ex 1. 175.) Allasia, Busin.

  Sopprimere il comma 93.
1. 56. (ex 1. 180.) Allasia, Busin.

  Al comma 118, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.
1. 57. (ex 1. 191.) Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 136 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
al comma 1:
    1) al primo periodo, le parole: «sulla vita» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito,»;
    2) al secondo periodo, le parole: «sulla vita» sono soppresse.
1. 156. (ex 1. 201.) Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 136, lettera c), capoverso comma 3-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Le informative di cui al presente comma devono essere inserite nel prospetto informativo ovvero nella proposta contrattuale e devono essere sottoscritte dal cliente.
1. 58. (ex 1. 202.) Villarosa.

  Al comma 136, lettera c), capoverso comma 3-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le informative di cui al presente comma devono essere inserite nel prospetto informativo ovvero nella proposta contrattuale.
1. 59. (ex 1. 203.) Villarosa.

  Al comma 138, sostituire la parola: sei con la seguente: quindici

  Conseguentemente, al medesimo comma
   sostituire le parole: due canoni trimestrali anche non con le seguenti: cinque canoni trimestrali
   sostituire le parole: quattro canoni mensili anche non con la seguente: quindici canoni mensili.
1. 60. (ex 1. 206.) Busin, Allasia.

  Al comma 142, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ove la società costituita per l'esercizio della professione forense sia costituita anche da soci non professionisti, la società non potrà svolgere la propria attività a favore o nell'interesse del socio non professionista, nonché di società dallo stesso controllate o allo stesso collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o comunque dallo stesso, anche per interposta persona, partecipate. Il socio non professionista deve avere altresì i requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo degli avvocati, non deve aver riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a un anno di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione, non deve essere stato radiato o cancellato da un ordine o collegio professionale per motivi disciplinari. La violazione di tali previsioni comporta di diritto l'esclusione del socio e costituisce illecito disciplinare per la società.”.
1. 61. (ex 1. 217.) Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 142, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: I redditi prodotti dalla società tra avvocati sono parificati e considerati redditi di lavoro autonomo, anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
1. 62. (ex 1. 218.) Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 145, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, tenuto conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità.».
*1. 63. (ex identici 1. 225. e 1. 226.) Ricciatti, Epifani, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 145, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, tenuto conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità.».
*1. 64. (ex identici 1. 225. e 1. 226.) Ruocco, Bonafede.

  Al comma 145, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, tenuto conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità.».
*1. 65. (ex identici 1. 225. e 1. 226.) Polidori, Gelmini.

  Al comma 145, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana.
1. 66. (ex 1. 227.) Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 145, sopprimere le lettere c) e d).
1. 67. (ex 1. 229.) Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 145, sopprimere la lettera d).
1. 68. (ex 1. 231.) Polidori, Sandra Savino.

  Sopprimere i commi 146, 147 e 148.
1. 69. (ex 1. 232.) Polidori, Sandra Savino.

  Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti
  148-bis. I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
  148-ter. In deroga all'articolo 31, commi 2 e seguenti, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunzie e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, sono firmati digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.
  148-quater. Il soggetto obbligato può avvalersi dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.
  148-quinquies. L'atto di rappresentanza di cui al comma 148-quater può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
  148-sexies. Per ottenere l'accreditamento necessario ai sensi del comma 148-quinquies i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86, commi 2 e 5, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011. n. 159, e successive modificazioni. Le agenzie per le imprese previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008. n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le CCIAA che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010, i soggetti che si servono dell'agenzia per le imprese rilasciano l'atto di rappresentanza in forma olografa e l'atto è conservato dall'agenzia stessa.   
  6. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l'adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi, con atto sottoscritto da ciascuno di essi con firma autografa, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono delegare qualsiasi membro del collegio all'esecuzione dell'adempimento stesso. L'atto di conferimento di rappresentanza è trasmesso, in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese.
  148-septies. Per i contratti di cui al comma 148-bis del presente articolo redatti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parti del contratto, in adempimento di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986. n. 131, provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma.
  148-octies. All'attuazione dei commi da 148-bis a 148-septies, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 70. (ex 1. 235.) Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:
  148-bis. All'articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: «deve essere redatto per atto pubblico» sono inserite le seguenti: «o per scrittura privata»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «Se l'atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori, entro venti giorni, devono depositarlo per la sua iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, numero 3)».

  148-ter. Relativamente agli atti di iscrizione al registro delle imprese di società a responsabilità limitata semplificata redatti per scrittura privata, l'adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, spetta al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente.
1. 71. (ex 1. 242.) Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Sostituire il comma 154 con i seguenti:
  154. La professione sanitaria di odontoiatra viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della legge 24 luglio 1985, n. 409 e successive modificazioni.
  154-bis. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n.183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34.
  154-ter. Nella prima applicazione della presente legge le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 12 novembre 2011 n. 183. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n.183 del 2011 e successive modificazioni.
  154-quater. Le sanzioni disciplinari a carico delle società tra professionisti e delle società esercenti attività odontoiatrica di cui ai precedenti commi 2 e 3 per mancato rispetto delle disposizioni di carattere deontologico derivante da violazione di discipline normative o regolamentari sono definite con apposito decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  155-quinquies. Ai fini di garantire una corretta informazione pubblicitaria a tutela dei pazienti, gli Odontoiatri e le Società operanti in ambito odontoiatrico sono tenuti al rispetto delle norme sulla pubblicità sanitaria stabilite dal Codice Deontologico emanato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici ed odontoiatri. Il mancato rispetto costituisce illecito disciplinare punito secondo le sanzioni previste per gli esercenti e per le Società secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 72. (ex identici 1. 254. e 1. 255) Rizzetto.

  Al comma 154, primo periodo, sostituire le parole da: che prestano fino alla fine del comma, con le seguenti: ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri

  Conseguentemente, al comma 156, sostituire le parole: svolge con le seguenti: può svolgere.
*1. 73. Lupi, Vignali.

  Al comma 154, primo periodo, sostituire le parole da: che prestano fino alla fine del comma, con le seguenti: ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri

  Conseguentemente, al comma 156, sostituire le parole: svolge con le seguenti: può svolgere.
*1. 74. Galgano, Menorello, Mazziotti Di Celso, Catalano.

  Al comma 154, primo periodo, sostituire le parole da: che prestano fino alla fine del comma, con le seguenti: ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, nonché il direttore sanitario siano iscritti all'Albo degli odontoiatri.
1. 75. (ex 1. 259.) Nesci, Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 154, secondo periodo, dopo le parole: iscritto all'albo degli odontoiatri aggiungere le seguenti: da almeno cinque anni.
1. 76. (ex 1. 261.) Mantero, Grillo, Lorefice, Colonnese, Nesci, Silvia Giordano, Baroni, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 158, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) al comma 4, dopo le parole: «dall'articolo 11 della presente legge,», sono aggiunte le seguenti «in caso di assenza di soci,».
1. 77. (ex 1. 269.) Colonnese, Silvia Giordano, Nesci, Grillo, Lorefice, Mantero, Baroni, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 159, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 5 per cento.
*1. 78. (ex identici 1. 274. e 1. 276.) Colonnese, Mantero, Grillo, Nesci, Lorefice, Silvia Giordano, Baroni, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 159, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 5 per cento.
*1. 79. (ex identici 1. 274. e 1. 276.) Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 159, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.
1. 80. (ex 1. 278.) Polidori, Centemero, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 159, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 15 per cento.
1. 81. (ex 1. 280.) Sandra Savino, Laffranco, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 159, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n.362, come sostituito dal comma 158, lettera a) del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso entro trenta giorni dalla costituzione sono tenute ad iscrivere la società e la relativa compagine sociale in un apposito Elenco istituito presso gli Ordini provinciali dei Farmacisti. La maggioranza dei soci deve essere composta da farmacisti, restando salve le incompatibilità e le relative sanzioni previste dalla legislazione vigente. In ogni caso la partecipazione al capitale sociale dei farmacisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Elenco, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilite la prevalenza dei soci farmacisti entro sei mesi.
1. 82. (ex 1. 282.) Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 159, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il 3 per cento dei profitti delle società di persone e delle società di capitali titolari dell'esercizio della farmacia privata è destinato ad un fondo di solidarietà rivolto all'istituzione e tutela delle farmacie rurali che operano in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è concessa esclusivamente a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia. Nel caso delle parafarmacie il diniego è subordinato alla titolarità di due o più esercizi commerciali.
1. 83. (ex 1. 283.) Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Grillo, Lorefice, Mantero, Baroni, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 164, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: otto anni.
1. 84. (ex 1. 293.) Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 172, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) al comma 3-bis, sostituire i numeri 1 e 2 con i seguenti:
    «1) la riproduzione di beni culturali, compresi i beni bibliografici e archivistici, attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi;
    2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.»
1. 85. (ex 1. 306.) Bossa, Nicchi, Scotto, Zoggia, Ricciatti.

  Sopprimere i commi 176 e 177.
*1. 86. (ex identici 1. 308. e 1. 309.) Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

  Sopprimere i commi 176 e 177.
*1. 87. (ex identici 1. 308. e 1. 309.) Allasia, Busin.

  Sopprimere il comma 176.
1. 88. (ex 1. 310.) Nicchi, Ricciatti, Zoggia, Bossa, Scotto.

  Al comma 176, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).
1. 89. (ex identici 1. 313. e 1. 314.) Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

  Al comma 176, sopprimere la lettera e).
1. 90. (ex identici 1. 324. e 1. 325) Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

  Al comma 176, sopprimere la lettera g).
1. 91. (ex identici 1. 329 e 1. 331. ) Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

  Al comma 180, alinea, sostituire la parola: dodici con la seguente: tre.
1. 92. (ex 1. 346.) Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 180, sopprimere la lettera b).
1. 93. (ex 1. 347.) Allasia, Saltamartini, Busin.

  Al comma 180, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: favorendo altresì l'ingresso nel mercato delle suddette piattaforme.
1. 94. (ex 1. 348.) Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 180, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) prevedere una disciplina per lo sviluppo del car pooling, definito come:
    1) una modalità di trasporto non professionale consistente nell'uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che debbano percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messe in contatto anche tramite servizi dedicati forniti da gestori intermediari pubblici o privati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e non;
    2) prevedere che per il car pooling siano ammesse forme di compartecipazione alle spese di viaggio condiviso tra gli utenti, il cui importo debba essere preventivamente concordato e non possa essere superiore al costo complessivo del servizio di trasporto sull'itinerario in oggetto e non possa determinare profitti per l'utente operatore. L'ammontare complessivo della compartecipazione a carico dei passeggeri che condividono il viaggio all'interno di uno stesso veicolo non può essere superiore al 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI) al netto di eventuali pedaggi per strade, autostrade, soste e imbarco del veicolo su treni e traghetti;
    3) un contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, comma 3, del codice civile che non si configuri come attività d'impresa di trasporto di persone.
1. 95. (ex 1. 353.) Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

  Dopo il comma 180, aggiungere il seguente:
  180-bis. Per il trasporto pubblico non di linea è fatto obbligo ai conducenti di taxi di rilasciare la ricevuta di pagamento al cliente al termine della corsa.
1. 96. (ex 1. 300.) Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo il comma 184, aggiungere il seguente:
  184-bis. Nei contratti di noleggio il costo dei dispositivi di sicurezza opzionali non possono essere superiori al cinquanta per cento della tariffa di nolo giornaliera concordata.
1. 97. (ex 1. 358.) Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 6, capoverso «Art. 132-ter» comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio.
1. 98. (ex 1. 20.) Paglia, Civati.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 4, dopo le parole: e collocati nella medesima classe di merito, inserire le seguenti: a parità di condizioni del territorio,.
1. 99. (ex 1. 28.) Allasia, Busin.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 sopprimere le parole: «e significativo»;
   b) al comma 7 sopprimere le parole: «significativo e»;
1. 100. (ex 1. 29.) Allasia, Busin.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 5, lettera b), sostituire le parole: da specifiche evidenze sui differenziali di rischio, con le seguenti: da responsabilità individuali del singolo conducente.
1. 101. (ex 1. 33.) Paglia, Civati.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, al capoverso 5, lettera b), dopo le parole: da specifiche evidenze sui differenziali di rischio inserire le seguenti: connesse con responsabilità individuali del singolo conducente.
1. 102. (ex 1. 34.) Paglia, Civati.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 8, dopo le parole: l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7 aggiungere le seguenti: nonché le eventuali sanzioni all'impresa ai sensi del punto 11.
1. 103. (ex 1. 35.) Paglia, Civati.

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «3. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell'assicurato o del proprietario del veicolo».
1. 104. (ex 1. 46.) Colletti, Vallascas, Crippa, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Cancelleri.

  Al comma 20, capoverso articolo 145-bis, comma 1, sostituire la parola: civili con le parole: amministrativi e giudiziari.

  Conseguentemente al comma 185, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: di cui al comma 20 e al presente comma;
1. 105. (ex 1. 365.) Allasia, Busin.

  Sostituire il comma 22 con il seguente:
  22. Al comma 1 dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore».
1. 106. (ex 1. 55.) Colletti, Pesco, Vallascas, Crippa, Da Villa, Della Valle, Cancelleri.

  Al comma 41, sopprimere la lettera a).
1. 107. (ex 1. 80.) Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 41, lettera b) capoverso 3-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche sono tenuti ad offrire a consumatori e utenti almeno due modalità alternative di comunicazione del recesso o del cambio di gestore.
1. 108. (ex 1. 91.) Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 41, lettera b), capoverso 3-quater sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per l'attivazione di servizi telefonici aggiuntivi che comportano un sovraprezzo nell'abbonamento telefonico è obbligatorio per il cliente esprimere il proprio consenso mediante invio della fotocopia del documento d'identità sottoscritto dal medesimo.
1. 34. (ex 1. 98.) Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
  44. All'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi possono stabilire con chiamate vocali effettuate con addetti un contatto con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, unicamente previa avvenuta prestazione espressa del consenso da parte dell'abbonato. Nel caso di espressa prestazione del consenso, hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:
   a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;
   b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.
1. 109. (ex 1. 108.) Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  44. All'articolo 130 del codice in materia di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi possono stabilire con chiamate vocali effettuate con addetti un contatto con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, unicamente previa avvenuta prestazione del consenso per scritto per il tramite dell'operatore telefonico dell'abbonato stesso. Nel caso di espressa prestazione del consenso, hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:
   a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;
   b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

  4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata ha manifestato espressamente il proprio consenso secondo le modalità stabilità al comma 4-bis. Non è applicabile in alcun modo alla fattispecie in esame il silenzio/assenso.»
1. 110. (ex 1. 110.) Paglia, Civati, Gregori.

  Al comma 60, sostituire la parola: 2019 con la seguente: 2022.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 68.
1. 111. (ex 1. 123.) Pesco, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 61, sostituire la parola: 2019 con la seguente: 2022.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 68.
1. 112. (ex 1. 128.) Pesco, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 67 lettera b), sopprimere le parole da: il completamento fino a: garantire; alla lettera c) sopprimere le parole da: il completamento fino a: garantire; alla lettera e) sopprimere le parole da: il completamento fino a: in materia di.
1. 113. (ex 1. 143.) Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 74, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La stessa Autorità stabilisce altresì le modalità per garantire una più agevole e trasparente lettura delle bollette elettriche e del gas.
1. 114. (ex 1. 151.) Allasia, Busin.

  Al comma 80, inserire in fine, il seguente periodo:
  La medesima Autorità, con proprio provvedimento, definisce le modalità di consegna delle fatture presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas al fine di stabilire che l'avvenuta consegna sia certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorre dalla data di avvenuta consegna.
1. 115. (ex 1. 165.) Allasia, Busin.

  Al comma 80 inserire, in fine, il seguente periodo:
  La medesima Autorità, con proprio provvedimento, definisce le modalità di consegna delle fatture presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas al fine di stabilire che le medesime fatture rechino la data in cui è avvenuta la consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorre dalla data di avvenuta consegna.
1. 116. (ex 1. 166.) Allasia, Busin.

  Al comma 80 inserire, in fine, il seguente periodo:
  La medesima Autorità, con proprio provvedimento, definisce le modalità di consegna delle fatture presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas al fine di stabilire che l'avvenuta consegna sia certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Qualora la data di avventa consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni.
1. 117. (ex 1. 167.) Allasia, Busin.

  Al comma 80 inserire, in fine, il seguente periodo:
  La medesima Autorità, con proprio provvedimento, definisce le modalità di consegna delle fatture presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas al fine di stabilire che le medesime fatture rechino la data in cui è avvenuta la consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Qualora la data di avventa consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni.
1. 118. (ex 1. 168.) Allasia, Busin.

  Al comma 90, sopprimere il capoverso comma 3-quater.
1. 119. (ex 1. 173.) Allasia, Busin.

  Al comma 90, capoverso 3-quater, sostituire le parole da: agli impianti di potenza fino a: 30 per cento con le seguenti: agli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kW nei quali, a seguito della istruttoria effettuata in occasione della richiesta per l'ottenimento delle tariffe incentivanti, ovvero di verifica, risultino, o siano risultati, installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 10 per cento e aggiungere, in fine, le parole: a condizione che il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli.
1. 120. (ex 1. 174.) Crippa, Vallascas, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 90, capoverso comma 3-quater sostituire le parole: sin dalla data di decorrenza della convenzione con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 121. (ex 1. 177.) Allasia, Busin.

  Al comma 93, sopprimere la lettera b).
1. 122. (ex 1. 182.) Allasia, Busin.

  Al comma 118, secondo periodo, sopprimere le parole: in caso di accertata contaminazione.
1. 123. (ex 1. 193.) Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 124, dopo le parole: e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro venti giorni dalla richiesta,.
1. 124. (ex 1. 196.) Allasia, Busin.

  Al comma 124, aggiungere, in fine, le parole:, anche tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 188, comma 1-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1. 125. (ex 1. 197.) Allasia, Busin.

  Al comma 138, sostituire la parola: sei con la seguente: quindici.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire la parola: due con la seguente: cinque;
   sostituire la parola: quattro con la seguente: quindici.
1. 126. (ex 1. 207.) Busin, Allasia.

  Al comma 138, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: anche non. 
1. 127. (ex 1. 208.) Busin, Allasia.

  Sopprimere i commi da 154 a 157.
1. 128. (ex 1. 253.) Allasia, Busin.

  Sostituire il comma 154 con i seguenti:
  154. La professione sanitaria di odontoiatra viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della legge 24 luglio 1985, n. 409 e successive modificazioni.
  154-bis. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n.183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34.
  154-ter. Nella prima applicazione della presente legge le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 12 novembre 2011 n. 183. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n.183 del 2011 e successive modificazioni.
  154-quater. Le sanzioni disciplinari a carico delle società tra professionisti e delle società esercenti attività odontoiatrica di cui ai precedenti commi 2 e 3 per mancato rispetto delle disposizioni di carattere deontologico derivante da violazione di discipline normative o regolamentari sono definite con apposito decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  155-quinquies. Ai fini di garantire una corretta informazione pubblicitaria a tutela dei pazienti, gli Odontoiatri e le Società operanti in ambito odontoiatrico sono tenuti al rispetto delle norme sulla pubblicità sanitaria stabilite dal Codice Deontologico emanato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici ed odontoiatri. Il mancato rispetto costituisce illecito disciplinare punito secondo le sanzioni previste per gli esercenti e per le Società secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 129. (ex identici 1. 254. e 1. 255) Pagano.

  Al comma 176, sopprimere le lettere a), b), c), e), g) e l).
1. 130. (ex 1. 312.) Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

  Al comma 176, sopprimere la lettera a).
1. 131. (ex identici 1. 313. e 1. 314.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, lettera a), sopprimere il numero 1.
1. 132. (ex 1. 315.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, lettera a), sopprimere il numero 2.
1. 133. (ex 1. 316.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, sopprimere la lettera b).
*1. 134. (ex identici 1. 319 e 1. 320.) Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

  Al comma 176, sopprimere la lettera b).
*1. 135. (ex identici 1. 319 e 1. 320.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, sopprimere la lettera c).
**1. 136. (ex identici 1. 321. e 1. 322.) Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

  Al comma 176, sopprimere la lettera c).
**1. 137. (ex identici 1. 321. e 1. 322.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, sopprimere la lettera d).
1. 138. (ex 1. 323.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, sopprimere la lettera e).
1. 139. (ex identici 1. 324. e 1. 325) Allasia, Busin.

  Al comma 176, alla lettera e), sopprimere il numero 1).
1. 140. (ex 1. 326.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, alla lettera e), sopprimere il numero 2).
1. 141. (ex 1. 327.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, sopprimere la lettera f).
1. 142. (ex 1. 328.) Allasia.

  Al comma 176, sopprimere la lettera g).
1. 143. (ex identici 1. 329 e 1. 331. ) Allasia, Busin.

  Al comma 176, alla lettera g), sopprimere il numero 1).
1. 144. (ex 1. 332.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, alla lettera g), sopprimere il numero 2).
1. 145. (ex 1. 333.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, alla lettera g), sopprimere il numero 3).
1. 146. (ex 1. 334.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, sopprimere la lettera h).
1. 147. (ex 1. 335.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, alla lettera h), sopprimere il numero 1).
1. 148. (ex 1. 336.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, alla lettera h), sopprimere il numero 2.
1. 149. (ex 1. 337.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, sopprimere la lettera i).
1. 150. (ex 1. 338.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, sopprimere la lettera l).
*1. 151. (ex *1. 339.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, sopprimere la lettera l).
*1. 152. (ex *1. 340.) Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

  Al comma 177, sopprimere la lettera a).
1. 153. (ex 1. 341.) Allasia, Busin.

  Al comma 177, sopprimere la lettera b).
1. 154. (ex 1. 342.) Allasia, Busin.

  Al comma 185, lettera c), sostituire le parole: disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, con le seguenti: garantire la piena portabilità dei dispositivi di cui al presente comma da parte dei possessori dei veicoli privati, consentendo, ai fini della tutela della concorrenza, la scelta dei dispositivi presenti sul mercato rispondenti ai requisiti tecnici della presente legge, disciplinandone l'interoperabilità secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 3, capoverso 132-ter comma 1, lettera b), e dall'articolo 9, della presente legge, disciplinare.
1. 155. (ex 1. 364.) Allasia, Busin.