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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 25 settembre 2017

TESTO AGGIORNATO AL 26 SETTEMBRE 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 25 settembre 2017.

  Gioacchino Alfano, Amendola, Amici, Baldelli, Bellanova, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cirielli, Costantino, D'Alia, Dambruoso, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Faraone, Fauttilli, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Gandolfi, Garofani, Gasparini, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Miccoli, Migliore, Orlando, Pannarale, Picchi, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rotta, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Tabacci, Tidei, Tinagli, Simone Valente, Valeria Valente, Velo, Vignali.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 22 settembre 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BORGHESE: «Modifica all'articolo 38 della Costituzione in materia di diritto al trattamento pensionistico e di determinazione dei suoi limiti minimo e massimo» (4654);
   PETRINI ed altri: «Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie» (4655);
   SIBILIA: «Modifiche al decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, e altre disposizioni in materia di risoluzione delle crisi delle banche in dissesto o soggette a rischio di dissesto» (4656);
   PALMIZIO: «Introduzione dell'articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente l'istituzione del Registro nazionale dei mediatori culturali» (4657).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

  In data 22 settembre 2017 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
   S. 2304-2355. – Senatori PELINO ed altri; senatori PEZZOPANE ed altri: «Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio» (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (4658).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  MARANTELLI: «Norme concernenti l'installazione di dispositivi di videosorveglianza presso gli impianti di distribuzione dei carburanti» (1199) Parere delle Commissioni II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  PISICCHIO: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica» (1447) Parere della V Commissione;
  S. 951-1082
. – Senatore DE MONTE; senatori BELLOT ed altri: «Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia» (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (4653) Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):
  FERRANTI ed altri: «Modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile» (4605) Parere delle Commissioni I, XI e XII.

   VI Commissione (Finanze):
  MONGIELLO: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi, dall'imposta municipale propria e dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in favore degli ultracentenari» (1207) Parere delle Commissioni I, V, VIII e XII;
  VILLAROSA ed altri: «Modifiche alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, al decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione della Banca d'Italia, di vigilanza sulla medesima e di prevenzione dei conflitti di interessi nell'attività bancaria» (3757) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  PASTORELLI ed altri: «Agevolazioni fiscali per l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella produzione di beni» (4621) Parere delle Commissioni I, V, X e XI.

   VII Commissione (Cultura):
  MERLO e BORGHESE: «Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica» (4624) Parere delle Commissioni I, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accesso ai corsi universitari” per eliminare le prove di ammissione ai corsi universitari» (4626) Parere delle Commissioni I, II, V, XII e XIV;
  S. 2287-bis. – «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia» (approvato dal Senato in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287) (4652) Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo per gli affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 22 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 16/2017 del 20 settembre 2017, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente il controllo sul Programma operativo Italia-Francia "Marittimo": aspetti generali, stato di attuazione, sistema dei controlli, criticità.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 22 settembre 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Quinta relazione sui progressi compiuti relativamente al quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2017) 471 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 agosto 2017, ha dato comunicazione, ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 12, delle seguenti sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, divenute definitive nel mese di giugno, luglio e agosto 2017, che sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla III Commissione (Affari esteri):
   sentenza del 23 marzo 2017, Endrizzi n. 71660/14, in materia di affidamento di minori. Constata la violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), in ragione dell'immotivata compressione del diritto di visita al figlio minore da parte di un uomo che per alcuni anni non aveva potuto esercitare tale diritto nel corso del procedimento di separazione personale dalla moglie (Doc. CLXXIV, n. 118) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza del 13 aprile 2017, Fasan e altri n. 36974/11, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU nell'ambito di un ricorso presentato per lamentare l'eccessiva durata dei procedimenti principali presso la Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati e l'insufficienza degli indennizzi ottenuti nell'ambito della procedura di cui alla cosiddetta «legge Pinto» (Doc. CLXXIV, n. 119) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
   sentenza del 27 aprile 2017, Di Sante n. 32143/10, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU nell'ambito di un ricorso in materia di ritardata esecuzione dei decreti previsti dalla procedura di cui alla cosiddetta «legge Pinto» (Doc. CLXXIV, n. 120) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza del 4 maggio 2017, Improta n. 66396/14, in materia di affidamento di minori. Constata la violazione dell'articolo 8 della CEDU, a motivo dell'ingiustificata lunghezza delle procedure, nell'ambito di un ricorso proposto dall'ex coniuge che lamentava la limitazione del suo diritto di visita alla figlia minore a seguito di un conflittuale procedimento di separazione personale (Doc. CLXXIV, n. 121) – alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia delle delibere adottate dalla Commissione nei mesi di luglio e agosto 2017.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 22 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4, 5-bis e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
    alla dottoressa Alessandra D'Onofrio, l'incarico di direttore dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
    alla dottoressa Susanna La Cecilia, l'incarico di direttore della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi;
    alla dottoressa Cinzia Simeone, l'incarico di consulenza studio e ricerca, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
   alla VI Commissione (Finanze) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
    al dottor Roberto Ciciani, l'incarico di direttore della Direzione V – Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, nell'ambito del Dipartimento del tesoro;
   alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:
    al dottor Antonio Lampis, l'incarico di direttore della Direzione generale Musei.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI OCCHIUTO ED ALTRI N. 1-01687 E MARCHI ED ALTRI N. 1-01705 CONCERNENTI INIZIATIVE IN ORDINE AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE, ANCHE NELL'OTTICA DELL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL FEDERALISMO FISCALE

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    l'assetto della finanza locale è stato investito, negli ultimi dieci anni, da un processo di ridefinizione tracciato principalmente dalla riforma federalista prevista con la modifica del titolo V della Costituzione nel 2001 e in seguito delineata con la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante i princìpi e i criteri direttivi per l'attuazione del federalismo fiscale;
    dopo circa dieci anni dalla legge delega sopra citata, il quadro definito dalla stessa risulta implementato nell'ordinamento solo parzialmente, poiché in parte rallentato e aggravato a causa degli intrecci determinati dalle manovre relative al consolidamento dei conti pubblici, in considerazione della crisi economica e finanziaria, da cui è scaturita una maggiore centralizzazione delle decisioni di entrata e di spesa;
    il disegno iniziale, delineato dalla legge delega n. 42 del 2009, prevedeva che i fabbisogni standard fossero definiti in riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni per le funzioni fondamentali e che la loro perequazione integrale fosse garantita dall'istituzione del fondo di solidarietà comunale, finanziato attraverso la fiscalità generale, in presenza di un totale dei fabbisogni superiore al totale delle capacità fiscali;
    il rapporto presentato dall'Ifel, il 31 marzo 2017, recante «temi per l'analisi degli effetti della perequazione delle risorse comunali», mostra chiaramente come il sistema implementato dalla riforma federalista si distacchi in modo sostanziale dalle corrispettive previsioni contenute nella legge delega e come il disegno federalista promosso nel 2009 sia stato in larga misura modificato e addirittura «disatteso»;
    il sistema di trasferimenti perequativi delle spese correnti, avviato nel 2015, nell'ambito del fondo di solidarietà comunale integralmente finanziato con le risorse proprie dei comuni (decreto legislativo n. 23 del 2001) si allontana da quanto stabilito dalla legge delega n. 42 del 2009, che prevede il contributo dello Stato alla perequazione delle funzioni fondamentali;
    il rapporto dell'Ifel precisa, altresì, che, per quanto concerne i livelli essenziali dei servizi da garantire, il lavoro per la loro definizione è in una condizione di «stallo», poiché ci si è accorti delle sue difficoltà intrinseche: non essendo assicurate risorse necessarie a garantire livelli essenziali o minimi dei servizi su tutto il territorio, la loro applicazione rischierebbe che i divari tra i territori vengano colmati abbassando i livelli di servizio proprio ove maggiormente presenti, anche in considerazione del fatto che nell'ordinamento non sono previsti vincoli di destinazione per i trasferimenti perequativi;
    per le modalità con cui è strutturato il meccanismo del fondo di solidarietà comunale, nella formula di determinazione di trasferimenti comunali, i fabbisogni standard e le capacità fiscali pesano soltanto per una quota minoritaria, mentre il peso preponderante, nei fatti, è attribuito ai trasferimenti storici;
    in questo modo le zone rimaste «indietro», per lo più al Sud d'Italia, sono condannate a vivere tale arretramento, dal momento che eventuali tagli alla distribuzione delle risorse si concretizzano non guardando al bisogno effettivo ma alla spesa consolidata, per cui laddove si è speso poco si faranno tagli maggiori, mentre, in realtà, il bisogno è esattamente contrario;
    per la ripartizione delle risorse del fondo perequativo si utilizza, dunque, l'inconcepibile criterio della spesa storica che premia proprio chi, potendo spendere di più grazie agli introiti delle imposte comunali, ha storicamente più servizi da offrire ai propri cittadini;
    il meccanismo delineato, quindi, tenderebbe a riconoscere maggiori fabbisogni ai comuni con maggiore spesa, sotto l'ipotesi che questi siano anche i comuni con il maggior numero di servizi offerti, e tale fattispecie si verifica principalmente nel caso dei servizi sociali;
    l'attività di monitoraggio svolta dalla Sose spa, società tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze, con il primo «Rapporto concernente la ricognizione dei livelli delle prestazioni che le regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi», consegnato il 30 gennaio 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze, evidenzia nei servizi un forte divario dei livelli delle prestazioni effettivamente erogate tra le regioni del Centro-Nord e quelle del Sud, divario che si riflette nei livelli di spesa mediamente più bassi registrati nel Mezzogiorno;
    il rapporto citato, redatto ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con sei anni di ritardo, specifica che se si prendono in considerazione i settori dei servizi sociali e degli asili nido, che propongono come target i livelli di servizio minimo più bassi, il divario tra Nord e Sud ammonterebbe a circa 1,4 miliardi di euro;
    in base ai dati del 2013, la Sose specifica che la spesa sociale giudicata essenziale, cioè relativa a servizi indispensabili, in Italia è di 18,8 miliardi di euro e che tali risorse non sono distribuite in modo omogeneo nelle quindici regioni a statuto ordinario (alle cinque regioni a statuto speciale non si applica la legge delega sul federalismo fiscale) per cui tra i cittadini, soprattutto i più deboli, non c’è uguaglianza;
    nel comparto degli asili nido, secondo il rapporto Sose, per il 2013 il livello di copertura medio nazionale, ovvero la quota percentuale di bambini frequentanti gli asili nido e il numero di utenti che percepiscono voucher sulla popolazione residente in età 0-2 anni, risulta pari al 12,73 per cento, ma la distribuzione del servizio mostra che le regioni del Centro-Nord sono caratterizzate da percentuali di copertura prossime o superiori al 15 per cento, mentre le regioni del Sud, ad eccezione dell'Abruzzo e della Basilicata, non superano mai il 5 per cento di copertura;
    se nel 2018 si seguirà il medesimo ragionamento anche per il servizio pubblico locale, il rischio è di assistere ad un continuo arretramento di molte zone del Sud Italia: nel settore dei trasporti, riservato alla popolazione scolastica, nel 2015 si registra un grave peggioramento nei comuni della Puglia, con una flessione del servizio del 13 per cento e una copertura limitata al 5 per cento degli studenti, un terzo dello standard;
    per portare i servizi di assistenza ad un adeguato livello, stima la Sose, bisognerebbe accrescere la spesa del computo dai 5 miliardi attuali a 6,9 miliardi di euro e per gli asili nido bisognerebbe prevedere un costo massimo aggiuntivo di 1,9 miliardi di euro rispetto agli 1,3 attuali;
    nelle quindici regioni a statuto ordinario, il servizio delle mense scolastiche è erogato a 1.367.998 alunni: nello specifico, in Italia gli utenti sono rimasti stabili nel passaggio dal 2013 al 2015, con una variazione positiva allo 0,25 per cento, anche se in Calabria e in Basilicata gli utenti sono diminuiti del 6 per cento e nei comuni della Campania addirittura del 10 per cento;
    i dati riportati evidenziano un mutamento profondo delle regole di allocazione fra i diversi territori della spesa pubblica a danno del Mezzogiorno, come se si fosse deciso di salvaguardare le regioni più forti e di concentrare le sofferenze in quelle più deboli;
    si è giunti, dunque, ad una visione distorta del federalismo fiscale, resa evidente principalmente dal fatto che sono stati stabiliti parametri secondo i quali per cui «chi ha più riceve», accentuando, in questo modo, le differenze e rendendo disomogenei i diritti di cittadinanza, giungendo ad una violazione di quell'eguaglianza sancita dall'articolo 3 della Costituzione;
    con il federalismo fiscale si dovrebbe puntare, essenzialmente, all'effettiva realizzazione dell'autogoverno regionale e alla responsabilizzazione delle regioni nei confronti delle rispettive comunità, dando concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative volte a prevedere, nella ripartizione delle risorse del fondo di solidarietà comunale, la definizione di specifici criteri volti a incrementare progressivamente il peso della componente perequativa rispetto a quella compensativa storica, al fine di rovesciare il meccanismo vigente secondo il quale si attribuiscono maggiori risorse alle amministrazioni che offrono maggiori quantità di servizi;
2) ad assumere le opportune iniziative normative volte a dare completa attuazione alla riforma del federalismo fiscale prevista dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con cui si stabilisce il principio dell'equilibrio dei bilanci degli enti locali e territoriali, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
(1-01687) «Occhiuto, Carfagna, Russo, Sisto, Catanoso, Luigi Cesaro, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Genovese, Giammanco, Gullo, Laboccetta, Labriola, Minardo, Palese, Prestigiacomo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Vella».


   La Camera,
   premesso che:
    a più di quindici anni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, il percorso attuativo del federalismo fiscale appare ancora, come delineato nella terza relazione semestrale della XVII legislatura della Commissione parlamentare dedicata, in una fase di transizione;
    con la modifica dell'articolo 119 della Costituzione, il legislatore si era posto l'obiettivo di introdurre nell'ordinamento un nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali basato sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale sottesi al nostro sistema costituzionale;
    in seguito, con la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, era stata prevista la creazione di nuovi parametri ai quali ancorare il finanziamento delle spese degli enti territoriali, i «fabbisogni standard» per il finanziamento delle funzioni fondamentali, e la considerazione delle capacità fiscali, per quello delle altre funzioni;
    il nuovo sistema prevedeva tre meccanismi di perequazione: due per le spese correnti e uno per le spese di investimento. Un «fondo perequativo», di ammontare pari alla differenza tra i fabbisogni e le capacità fiscali standard (perequazione integrale e verticale) per coprire interamente il costo dell'esercizio delle funzioni fondamentali; un secondo fondo, con lo scopo di ridurre parzialmente le differenze esistenti tra i comuni in termini di capacità fiscale standard (perequazione parziale e orizzontale) e un ultimo meccanismo perequativo per le spese di investimenti da realizzare in base ad un indicatore di fabbisogno infrastrutturale;
    il fondo perequativo per le funzioni fondamentali è stato attuato prima con il fondo sperimentale di riequilibrio e poi, dal 2013, con il fondo di solidarietà comunale, alimentato esclusivamente dai comuni e non anche dalla fiscalità generale; un fondo a perequazione orizzontale dunque, e non verticale, come era stabilito dalla legge n. 42 del 2009;
    ancora sostanzialmente inattuata risulta la perequazione per le spese di investimento;
    la crisi economica, inoltre, ha imposto ai governi misure di contenimento della spesa pubblica che hanno interessato anche aspetti fondamentali della finanza locale; la stessa Corte dei conti ha rilevato che i tagli ai trasferimenti verso gli enti locali fino al 2014 ne hanno oggettivamente ridotto gli spazi di autonomia gestionale, organizzativa e di entrata;
    in tale quadro di criticità si è tuttavia proceduto all'elaborazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, con metodologie innovative e trasparenti e con successive sperimentazioni che ne hanno via via precisato e consolidato la robustezza, anche sulla base delle risposte fornite ad appositi questionari dagli enti locali; questi indicatori sono ormai diventati indispensabili per la disciplina del rapporti finanziari tra Stato ed enti locali e hanno cominciato a costituire uno degli elementi per la distribuzione delle risorse, all'interno di regole più volte introdotte e modificate negli ultimi anni;
    l'applicazione di criteri perequativi è stata avviata nel 2015 con l'accordo del 31 marzo 2015 in Conferenza Stato-città per definire la ripartizione del fondo di solidarietà comunale (FSC), per una quota pari al 20 per cento, secondo i fabbisogni e le capacità fiscali standard; l'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), ha previsto un percorso graduale ma deciso di innalzamento di tale quota che è stata fissata al 55 per cento per il 2018, al 70 per cento nel 2019, all'85 per cento nel 2020 ed infine al 100 per cento a partire dal 2021 sul 50 per cento della dotazione del fondo stesso;
    dai dati diffusi dall'ufficio parlamentare di bilancio risulta che, rispetto alla distribuzione storica, nel 2017 questa nuova distribuzione favorisce le grandi città (+1,1 per cento) e i comuni tra 5 e 50 mila abitanti, mentre «penalizza» maggiormente i piccoli comuni (perdite superiori al 2 per cento delle risorse storiche);
    dal punto di vista territoriale, si registra una riduzione delle risorse rispetto a quelle storiche per i comuni del Nord (-0,9 per cento delle risorse storiche), peggiorando leggermente la posizione del comuni del Nord-ovest e migliorando quella del comuni del Nord-est. I benefici maggiori sono concentrati al centro (+2,1 per cento), incrementati con la revisione operata nel 2017. Sono beneficiati, anche se in misura più limitata, i comuni del Sud (+0,5 per cento rispetto al fondo storico), su cui la revisione 2017 ha comportato un impatto molto limitato;
    tra le grandi città il nuovo sistema garantisce i maggiori benefici a Roma (+6,7 per cento rispetto alla situazione storica). Anche Milano riceve più trasferimenti rispetto alla situazione storica. Firenze, Taranto, Napoli e Genova soffrono una riduzione delle risorse superiore al 3 per cento, e sono generalmente penalizzati nella transizione al 2017. Le grandi città maggiormente beneficiate dalle modifiche introdotte con il fondo 2017 sono Ravenna (+2 per cento rispetto al 2016) e Roma (+1,5 per cento), mentre quelle maggiormente penalizzate sono Verona (-1,8 per cento) e Perugia (-1,6 per cento);
    sempre secondo il documento dell'ufficio parlamentare di bilancio si evidenzia una generale sostenibilità finanziaria degli effetti del nuovo sistema di determinazione dei trasferimenti, che tuttavia risulta caratterizzato da inerzia rispetto all'attribuzione storica delle risorse, non risolvendo le forti disparità territoriali nella fornitura del servizi. Il rafforzamento delle istanze perequative implicherebbe un collegamento tra l'attribuzione delle risorse finanziarie e la fissazione di livelli essenziali delle prestazioni per tutti gli enti sull'intero territorio nazionale, allo scopo di affrancarsi dai divari nei livelli di fornitura dei servizi che ancora caratterizzano la situazione attuale e influiscono sulle stime dei fabbisogni standard;
    se la mancata definizione dei Lep/Lea è figlia di una preoccupazione finanziarla, e cioè del timore da parte dello Stato centrale di fornire legittimità a richieste di trasferimenti aventi dimensioni incompatibili con il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, è utile ricordare che la legge n. 42 del 2009 forniva e fornisce ancora una strada che sarebbe possibile percorrere, così come lo è stata quella del calcolo del fabbisogni e delle capacità fiscali standard, attraverso l'introduzione degli «obiettivi intermedi di servizio», e cioè di percorsi graduali e monitorabili finalizzati nel tempo al raggiungimento degli obiettivi ottimali definiti dai Lep/Lea, anche sulla base del sovraordinati vincoli finanziari;
    tuttavia, nell'odierna imperfetta attuazione del federalismo solidale contenuto nella legge n. 42 del 2009, la componente perequativa che il fondo di solidarietà comunale lega ai fabbisogni standard non può essere modificata senza valutare al contempo gli indicatori di capacità fiscale. Gli enti che, per quanto sottodotati, non riescono ad essere sufficientemente efficienti e non raggiungono lo standard di entrate proprie derivante dalla loro, pur bassa, capacità fiscale, non possono e non devono essere premiati. Simmetricamente, è necessario evitare che vengano penalizzati gli enti a più elevata capacità ed efficienza fiscale, al fine di evitare la conseguenza paradossale di ridurre i livelli di servizio laddove sono stati raggiunti standard più elevati in condizioni di equilibrio e di efficienza;
    inoltre, proprio in considerazione del peso crescente della distribuzione del fondo di solidarietà comunale in base alle capacità fiscali, è necessario evitare anche la penalizzazione implicita per i comuni nel quali sia stato attuato un processo virtuoso di aggiornamento del valori catastali,

impegna il Governo

1) a riconsiderare il percorso attuativo del federalismo fiscale, in coerenza con l'articolo 119 della Costituzione, attraverso iniziative per:
   a) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, anche utilizzando la previsione legislativa di ancorarne il raggiungimento attraverso obiettivi intermedi di servizio;
   b) la previsione di un apporto di finanziamento statale nell'alimentazione del fondo di solidarietà comunale, legato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi intermedi di servizio, nel rispetto dei vincoli aggregati di finanza pubblica;
   c) l'attivazione degli opportuni strumenti di ricognizione e di valutazione, così come si è fatto per il calcolo dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard, per dare avvio al processo di perequazione infrastrutturale;
   d) il superamento progressivo del « tax gap» tra valori di mercato e valori catastali.
(1-01705) «Marchi, Marantelli, Causi, De Menech, Rubinato, Cinzia Maria Fontana, Giulietti, Guerra, Marchetti, Misiani».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)