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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 27 novembre 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 27 novembre 2017.

  Gioacchino Alfano, Amendola, Amici, Battelli, Bellanova, Berlinghieri, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Causin, Antimo Cesaro, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Faraone, Fedi, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Migliore, Orlando, Pisicchio, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Tancredi, Velo, Vignali.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 22 novembre 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   FALCONE: «Disposizioni per lo sviluppo della nautica da diporto nelle isole minori» (4747);
   GARAVINI e BRAGA: «Introduzione dell'obbligo di deposito cauzionale per l'acquisto di bevande in contenitori non riutilizzabili e non ecosostenibili» (4748);
   PETRINI ed altri: «Disposizioni in materia di cessione agevolata dei crediti deteriorati esistenti nel sistema bancario» (4749);
   CAUSI: «Ordinamento della città di Roma come ente metropolitano speciale» (4750);
   CAUSI: «Ordinamento della città di Roma come ente comunale speciale» (4751);
   SILVIA GIORDANO ed altri: «Disposizioni per la prevenzione dell'obesità» (4752);
   D'AGOSTINO: «Modifica dell'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di estensione dell'utilizzo della Carta elettronica per l'acquisto di beni e servizi culturali al pagamento di viaggi di istruzione» (4753).
  In data 23 novembre 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BUSTO ed altri: «Modifiche all'articolo 411 del codice penale e alla legge 30 marzo 2001, n. 130, concernenti la disciplina della pratica funeraria della cremazione a freddo» (4754);
   PALESE: «Ordinamento della giurisdizione tributaria» (4755);
   DAMIANO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento senza giustificato motivo o giusta causa, e alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di procedimento giurisdizionale per le relative controversie» (4756);
   D'OTTAVIO: «Disposizioni per l'inserimento di adulti affetti da disturbi psichici o fisici presso famiglie di volontari» (4757).

  In data 24 novembre 2017 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
   GRECO: «Interventi a sostegno del settore scolastico» (4758).

  Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 4699, d'iniziativa del deputato DALLAI, ha assunto il seguente titolo: «Delega al Governo per l'istituzione della Rete nazionale antisismica per il riordino delle competenze in materia di prevenzione dei danni derivanti dai terremoti».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  SANDRA SAVINO: «Istituzione dell'onorificenza della medaglia al merito dei donatori di sangue» (3192) Parere delle Commissioni IV (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, XI e XII;
  FASSINA ed altri: «Disposizioni concernenti l'amministrazione della città metropolitana di Roma, capitale della Repubblica» (3532) Parere delle Commissioni V, VI, VIII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):
  CIVATI ed altri: «Istituzione della Procura nazionale della Repubblica per i reati finanziari e delle relative direzioni distrettuali» (4587) Parere delle Commissioni I, V e VI;
  DAMBRUOSO: «Modifica all'articolo 650 del codice penale, in materia di depenalizzazione del reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità» (4730) Parere della I Commissione;
  SCHULLIAN: «Modifica all'articolo 563 del codice civile, in materia di rinuncia all'azione di restituzione di beni immobili oggetto di donazione» (4732) Parere della I Commissione.

   V Commissione (Bilancio):
  CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: «Modifica alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”» (4736) Parere delle Commissioni I, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VI Commissione (Finanze):
  SANDRA SAVINO: «Istituzione di zone franche urbane nelle aree di confine con la Repubblica di Slovenia e la Repubblica d'Austria» (1937) Parere delle Commissioni I, V, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):
  BERGAMINI: «Istituzione del Museo nazionale della cartapesta in Viareggio» (1676) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  BORGHESE e MERLO: «Disposizioni per la ricerca, la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze etnologiche, storiche e culturali delle regioni italiane» (3988) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  CULOTTA ed altri: «Istituzione di un fondo per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli festival» (4714) Parere delle Commissioni I, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):
  DAMIANO e FABBRI: «Modifica all'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di esclusione del costo del lavoro nell'applicazione del criterio del prezzo più basso» (1333) Parere delle Commissioni I, V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  NASTRI: «Istituzione delle Agenzie territoriali per l'abitare sociale» (3542) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  DALLAI: «Delega al Governo per l'istituzione della Rete nazionale antisismica per il riordino delle competenze in materia di prevenzione dei danni derivanti dai terremoti» (4699) Parere delle Commissioni I, V, VII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti):
  RAVETTO: «Introduzione dell'obbligo di indicazione dei dati identificativi dell'aeromobile nei contratti di trasporto aereo di passeggeri, per la tutela degli utenti» (2615) Parere delle Commissioni I, X e XIV.

   X Commissione (Attività produttive):
  SEGONI ed altri: «Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e altre disposizioni per il contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo» (4729) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  FABRIZIO DI STEFANO: «Disposizioni per la valorizzazione del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche mediante l'ampliamento degli ambiti della contrattazione collettiva» (3517) Parere delle Commissioni I e V.

   XII Commissione (Affari sociali):
  BORGHESE e MERLO: «Istituzione di strutture speciali di accoglienza per le persone affette da lesioni cerebrali permanenti» (3464) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  MONGIELLO ed altri: «Modifiche alla legge 24 aprile 1998, n. 128, e alla legge 8 aprile 2010, n. 61, per garantire la parità tra i sessi nei consigli di amministrazione dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità» (3390) Parere delle Commissioni I, II, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  FABRIZIO DI STEFANO: «Concessione di un contributo per il rinnovo delle macchine agricole e operatrici» (3518) Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze):
  PETRINI ed altri: «Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie» (4655) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro):
  NASTRI: «Delega al Governo per la promozione della partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione delle imprese» (3543) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XII e XIV.

Trasmissioni dalla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

  Il Presidente della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con lettere del 23 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera:
   la «Relazione sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2016, dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI)», approvata il 23 novembre 2017 dalla Commissione medesima (Doc. XVI-bis, n. 22);
   la «Relazione sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014, dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL)», approvata il 23 novembre 2017 dalla Commissione medesima (Doc. XVI-bis, n. 23);
   la «Relazione sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014, dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari (ENPAV)», approvata il 23 novembre 2017 dalla Commissione medesima (Doc. XVI-bis, n. 24).

  Tali documenti saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  sentenza n. 239 del 26 settembre-15 novembre 2017 (Doc. VII, n. 899)
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 360 del codice di procedura penale, «ove non prevede che le garanzie difensive previste da detta norma riguardano anche le attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA», sollevate, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'assise d'appello di Roma:
   alla II Commissione (Giustizia);

  sentenza n. 240 del 24 ottobre-15 novembre 2017 (Doc. VII, n. 900)
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 1), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 (Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23), sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 62- quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 23, 32 e 53, primo comma, della Costituzione, dal TAR Lazio:
   alla VI Commissione (Finanze).

  La Corte costituzionale, in data 20 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
   sentenza n. 241 del 24 ottobre-20 novembre 2017 (Doc. VII, n. 901)
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 152, ultimo periodo, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 38, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111:
   alla II Commissione (Giustizia);

  sentenza n. 242 del 24 ottobre-20 novembre 2017 (Doc. VII, n. 902)
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) – nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» – nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari:
   alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), per l'esercizio 2016. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 578).

  Questi documenti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Brindisi, per l'esercizio 2016. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 579).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 8 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 20 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Agenzia italiana del farmaco, riferite rispettivamente all'anno 2015 e all'anno 2016, corredate dai rispettivi allegati.

  Queste relazioni sono trasmesse alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro dello sviluppo economico.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 21 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, la relazione sullo stato dell'industria aeronautica, riferita all'anno 2016 (Doc. CCXXVI, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea

  La Commissione europea, in data 22, 23 e 24 novembre 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (COM(2017) 648 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2017) 363 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 27 novembre 2017;
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (COM(2017) 653 final), corredata dai relativi allegato (COM(2017) 653 final – Annex 1) e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2017) 367 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 27 novembre 2017;
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dalla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (COM(2017) 680 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività di assunzione e di concessione di prestiti dell'Unione europea nel 2016 (COM(2017) 682 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (COM(2017) 683 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 683 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività della Fondazione IFRS, dell'EFRAG e del PIOB nel 2016 (COM(2017) 684 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Valutazione 2017 dei progressi realizzati dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica per il 2020 e nell'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, della medesima (COM(2017) 687 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Analisi annuale della crescita 2018 (COM(2017) 690 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda la limitazione quantitativa applicabile all'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere (COM(2017) 692 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sul funzionamento del mercato europeo del carbonio (COM(2017) 693 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA – Sistema d'allarme n. 8-10/2017 (COM(2017) 696 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 696 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Raccomandazione di decisione del Consiglio che abroga la decisione 2008/713/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nel Regno Unito (COM(2017) 801 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Romania (COM(2017) 802 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Raccomandazione di decisione del Consiglio che stabilisce che la Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2017 (COM(2017) 803 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione UE 2017/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2017 (COM(2017) 900 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 21 e 23 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con le predette comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital, il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, il regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e il regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (COM(2017)536 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso l'uso più ampio possibile di combustibili alternativi: un piano d'azione sulle infrastrutture per i combustibili alternativi a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/94/UE, compresa la valutazione di quadri strategici a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/94/UE (COM(2017)652 final);
   Relazione della Commissione al Consiglio sull'agenda urbana per l'Unione europea (COM(2017) 657 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Valutazione della necessità di riesaminare il regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (COM(2017) 658 final);
   Relazione della Commissione – Relazione sull'applicazione negli Stati membri, nel periodo 2012-2014, della direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (COM(2017) 665 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Conseguire la prosperità attraverso gli scambi e gli investimenti – Aggiornare la strategia congiunta 2007 dell'Unione europea in materia di aiuti al commercio (COM(2017)667 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Relazione sull'attuazione della raccomandazione della Commissione sul potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza (COM(2017)671 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura – Il contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Göteborg che si svolgerà il 17 novembre 2017 (COM(2017) 673 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Piano d'azione dell'Unione europea per il 2017-2019 – Affrontare il problema del divario retributivo di genere (COM(2017) 678 final).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 16 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute della Commissione relative ai mesi di maggio, giugno, luglio e settembre 2017.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera pervenuta in data 24 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito all'articolo 4, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di regime fiscale delle locazioni brevi.

  Questa segnalazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera pervenuta in data 24 novembre 2017, ha trasmesso una segnalazione, deliberata ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito ad alcune misure contenute nel disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, cosiddetto decreto fiscale (Atto Senato n. 2942, Atto Camera n. 4741), con particolare riferimento all'equo compenso per prestazioni professionali e alla gestione collettiva dei diritti d'autore.

  Questa segnalazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (480).

  Questa richiesta, in data 24 novembre 2017, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 dicembre 2017.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI DELLAI ED ALTRI N. 1-01738, BRUNETTA ED ALTRI N. 1-01725 E RUOCCO ED ALTRI N. 1-01757 CONCERNENTI INIZIATIVE IN RELAZIONE AL PROGETTO DI ADDENDUM ALLE LINEE GUIDA DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA IN MATERIA DI CREDITI DETERIORATI

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    il 20 marzo 2017 la Banca centrale europea ha pubblicato il testo definitivo delle sue linee guida alle banche in materia di crediti deteriorati (linee guida sui non performing loans (npl)). Il documento rappresenta uno strumento che chiarisce le aspettative di vigilanza riguardo all'individuazione, alla gestione, alla misurazione e alla cancellazione dei non performing loans nel contesto dei regolamenti, delle direttive e degli orientamenti in vigore. Le linee guida pongono l'accento sulla necessità di effettuare accantonamenti e cancellazioni per i crediti deteriorati in maniera tempestiva, al fine di contribuire a rafforzare i bilanci bancari e permettere agli intermediari di concentrarsi (nuovamente) sulla loro attività principale, costituita in particolare dal finanziamento dell'economia;
    il 4 ottobre 2017 il meccanismo di vigilanza unico europeo (Banca centrale europea-Meccanismo unico di vigilanza) ha pubblicato un Addendum, il quale – nel rinforzare ed integrare quanto già affermato nelle citate linee guida sui non performing loans – pone l'accento sulle aspettative quantitative dell'autorità di vigilanza in merito ai livelli minimi di accantonamento prudenziale che ci si attende per le esposizioni deteriorate (non performing exposures, npe). Il documento specifica, altresì, che le aspettative si basano sulla durata del lasso di tempo in cui un'esposizione è classificata come deteriorata (ossia la sua «anzianità»), nonché sulle garanzie reali detenute (ove presenti) e che le misure andrebbero considerate come «livelli minimi di accantonamento prudenziale» finalizzati al trattamento prudenziale delle non performing exposures e dunque tesi a evitare che consistenze eccessive di non performing exposures di elevata anzianità e prive di copertura si accumulino in futuro nei bilanci bancari;
    come si legge nell’Addendum, esso non intende sostituire né inficiare i requisiti e le linee guida applicabili in ambito normativo o contabile derivanti da regolamenti o direttive vigenti dell'Unione europea e dalle relative trasposizioni a livello nazionale, la normativa nazionale applicabile in materia contabile, le regole e le linee guide vincolanti degli organismi che stabiliscono gli standard contabili o equivalenti, né gli orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea;
    tuttavia, sempre il documento citato, nel momento in cui delimita il suo ambito di applicazione, specifica, altresì, che in analogia con le linee guida sui non performing loans, esso si applica a tutte le banche significative sottoposte alla vigilanza diretta della Banca centrale europea, che le banche dovrebbero, sebbene l’Addendum non abbia carattere vincolante, motivare qualsiasi scostamento rispetto al suo contenuto e riferire in merito al raggiungimento dei livelli minimi di accantonamento prudenziale definiti nell’Addendum stesso almeno con frequenza annuale e che, infine, l’Addendum si applica a decorrere dalla sua data di pubblicazione. Infine, il perimetro di applicazione dei livelli minimi di accantonamento deve includere quanto meno le nuove non performing exposures classificate come tali a partire da gennaio 2018;
    quanto al contesto normativo in cui l’Addendum si inquadra si chiarisce che, come indicato anche al capitolo 6.1 delle linee guida sui non performing exposures, il quadro prudenziale vigente prevede che le autorità di vigilanza decidano se gli accantonamenti delle banche siano adeguati e tempestivi. Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria pone in evidenza le responsabilità delle autorità di vigilanza nell'esaminare i processi interni per il controllo della gestione del rischio di credito e la valutazione degli attivi, nonché nell'assicurare accantonamenti sufficienti per perdite su crediti, in particolare sotto il profilo della valutazione delle esposizioni al rischio di credito e dell'adeguatezza patrimoniale. Queste tematiche sono trattate nelle relative linee guida, fra cui: «Guidelines on credit institutions’ credit risk management practices and accounting for expected credit losses» del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2015) e «Guidelines on credit institutions’ credit risk management practices and accounting for expected credit losses» dell'Autorità bancaria europea (2017); «Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria» del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2012) e Basilea 2, secondo pilastro (2006). Più precisamente, nell'ambito del quadro normativo applicabile agli enti significativi, rilevano gli articoli della quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital requirements directive, Crd IV) di seguito indicati;
    in conformità all'articolo 74, le banche sono tenute a dotarsi di «adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili [...] che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio»; ai sensi dell'articolo 79, lettere b) e c), le autorità competenti devono assicurare che «gli enti si dotino di metodologie interne che consentono loro di valutare il rischio di credito delle esposizioni nei confronti di singoli debitori [...] e il rischio di credito a livello di portafoglio» e che «l'amministrazione e il monitoraggio continui dei portafogli e delle esposizioni soggetti al rischio di credito degli enti, anche al fine di identificare e gestire i crediti problematici e di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti adeguati, siano eseguiti tramite sistemi efficaci». Inoltre, l'articolo 88 prevede il principio che «l'organo di gestione deve garantire l'integrità dei sistemi di contabilità e di rendicontazione finanziaria, compresi i controlli finanziari e operativi e l'osservanza delle disposizioni legislative e delle norme pertinenti». In base all'articolo 97, paragrafo 1, le autorità competenti devono riesaminare i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti per conformarsi alla Crd IV e al regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital requirements regulation, Crr). A questo proposito l'articolo 104, paragrafo 1, elenca i poteri che come minimo vanno conferiti alle autorità competenti, incluso quello previsto alla lettera b) di «chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto conformemente agli articoli 73 e 74 e quello definito alla lettera d) di esigere che gli enti applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri»;
    ciò trova riscontro anche negli orientamenti dell'Autorità bancaria europea sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (Srep), che recitano al paragrafo 478: «le autorità competenti possono richiedere all'ente di applicare una specifica politica per gli accantonamenti e – ove consentito dalle norme e dai regolamenti contabili – imporre all'ente di aumentare gli accantonamenti». Nel quadro dell'attuale regime regolamentare, le autorità di vigilanza devono pertanto determinare se le banche dispongano di metodologie e processi di accantonamento efficaci per poter assicurare l'adeguata copertura dei rischi connessi alle non performing exposures. Laddove i livelli di accantonamento fossero ritenuti inadeguati a fini prudenziali, le autorità di vigilanza sono tenute ad assicurare che le banche riesaminino e innalzino il relativo grado di copertura dei rischi in modo da soddisfare le aspettative di vigilanza. Nell'ambito di tale processo l'autorità di vigilanza deve fornire indicazioni in merito alle proprie aspettative;
    sull’Addendum la Banca centrale europea ha avviato una consultazione pubblica che resterà aperta fino all'8 dicembre 2017;
    nell'ambito di tale consultazione si terrà il 30 novembre 2017 presso la sede della Banca centrale europea un'audizione pubblica;
    da una prima analisi si evidenziano forti criticità, sia nel merito che nel metodo, del documento, che si configura, secondo quanto rilevato dagli operatori del settore, come l'ennesimo documento foriero di misure ulteriormente restrittive per il credito;
    sotto il profilo del metodo, l’Addendum si presenta come l'ennesimo intervento di indirizzo che innova e integra normative ed indirizzi già presenti, sui quali lo stesso Meccanismo unico di vigilanza era intervenuto di recente;
    tale iniziativa, peraltro, non appare coerente con le decisioni adottate in materia dall'Ecofin del 17 giugno 2017, dal momento che una prima interpretazione farebbe emergere effetti anche retroattivi esclusi invece dalle citate decisioni dell'Ecofin;
    il documento posto in consultazione manca di qualsiasi analisi di impatto e argomentazione per giustificare le scelte fatte, soprattutto tali da motivare l'individuazione delle tempistiche indicate;
    ad esso viene imputata, altresì, la carenza totale di un'analisi di impatto complessiva che stimi l'effetto combinato delle nuove regole che continuano a proliferare, con particolare riferimento ai loro effetti sui canali di finanziamento dell'economia reale, soprattutto nei confronti delle piccole e medie imprese e, quindi, sulla crescita e sul livello dell'occupazione;
    le indicazioni contenute nell’Addendum non tengono conto, altresì, delle diverse condizioni istituzionali esistenti nei diversi Paesi europei, in primis relativamente ai tempi della giustizia civile: le indicazioni, infatti, si muovono nell'ottica di un forte automatismo, lasciando pochi spazi alle scelte gestionali delle singole banche e introducendo ulteriori elementi di rigidità e di prociclicità del quadro normativo;
    come evidenzia lo stesso documento possono esservi disallineamenti tra le nuove regole proposte e i principi contabili e questo sarà origine di ulteriori incertezze e differenze di applicazione, poiché i principi contabili nazionali, per i bilanci individuali, non sono armonizzati a livello europeo;
    l'effetto ultimo di queste novità regolamentari sarà ancora una volta quello di imporre alle banche europee ancora maggiore capitale e maggiori costi, proprio nel momento in cui la crescita economica sta prendendo vigore in Italia e in Europa e necessita dunque di ulteriore alimentazione da parte del settore bancario;
    va sottolineato che l'insieme delle regole bancarie a elevato contenuto tecnico può giocare un ruolo rilevante nelle crescita economica, simile a quello di scelte di politica monetaria o fiscale restrittiva;
    in linea con quanto previsto dalle linee guida della Banca centrale europea, le linee guida della Banca d'Italia richiedono a ogni ente creditizio di dotarsi di una strategia per la gestione dei crediti deteriorati che abbia come obiettivo miglioramenti della capacità operativa del soggetto (dal punto di vista qualitativo) e la riduzione dei non performing loans (sul piano quantitativo) sulla base di orizzonti di breve, medio e lungo periodo;
    le linee guida della Banca d'Italia invitano le banche a predisporre inoltre piani di gestione dei non performing loans di breve periodo e di medio/lungo periodo, approvati dall'organo amministrativo, con obiettivi stabiliti in termine di livello di non performing loans al lordo e al netto delle rettifiche di valore da raggiungere. Tali livelli dovranno essere raggiunti non mediante una riduzione indiscriminata e immediata, ma sulla base di solide valutazioni quantitative e di una precisa analisi costi benefici tra le diverse azioni adottabili;
    coerentemente con l'importanza attribuita alla strategia di gestione dei non performing loans e come già sancito dalle vigenti disposizioni di vigilanza di cui alla circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e n. 285 del 17 dicembre 2013, la sezione delle linee guida della Banca d'Italia relativa alla governance affida all'organo di supervisione strategica il compito di definire e monitorare la strategia e i piani di gestione (il «piano di gestione degli npl»);
    anche da parte delle imprese è stata espressa grande preoccupazione per quanto previsto nell’Addendum, con particolare riferimento agli automatismi che, se confermati, avrebbero un impatto di grande rilievo sui requisiti patrimoniali delle banche, imponendo loro nuovi e onerosi accantonamenti e anche sul mondo delle imprese con un'ulteriore, ingiustificata, stretta nell'offerta di credito;
    si tratterebbe, infatti, dell'ennesimo intervento che modifica significativamente – senza che ci siano analisi di impatto e argomentazioni solide che lo giustifichino – disposizioni già esistenti, con l'effetto non solo di spiazzare le banche e i loro piani industriali a medio e lungo termine, ma anche di penalizzare i risparmiatori azionisti delle banche e, soprattutto, di restringere i canali di finanziamento delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, incidendo sulla crescita e sul livello di occupazione in tutta Europa. Una scelta che appare incomprensibile, dato che nelle attuali regole ci sono tutti i meccanismi necessari ad assicurare adeguata copertura dei crediti deteriorati, e che le disposizioni in consultazione rappresenterebbero una misura prociclica, in netta contraddizione con la politica monetaria espansiva ed anticiclica della stessa Banca centrale europea;
    una richiesta di attenuare i nuovi requisiti è giunta anche dalla stessa Banca d'Italia, la quale auspica che, dalla consultazione pubblica delle norme, emerga una versione bilanciata che tenga conto dei maggiori tempi di recupero giudiziario dei crediti in Italia rispetto agli altri Paesi, così da evitare la creazione di disparità nell'applicazione delle norme della Banca centrale europea. Le norme, dunque, andrebbero applicate solo ai nuovi flussi di crediti deteriorati, dando così tempo agli istituti di credito per adeguarsi al nuovo quadro normativo;
    proprio a causa dei tempi di recupero giudiziario ancora lunghi (nonostante le prime riforme normative fatte) le linee guida della Banca centrale europea avrebbero un impatto ancora maggiore su di un settore che solo ora sta riprendendo fiato e che si appresta ad affrontare la fine del quantitative easing dal 2018,

impegna il Governo:

1) a valutare l'opportunità, per le ragioni sopra esposte, di adottare le opportune iniziative per l'approfondimento del citato Addendum posto in consultazione ai fini di una sua rivisitazione, anche in coerenza con le decisioni adottate dall'Ecofin nel mese di giugno 2017, nel quadro di un corretto bilanciamento tra l'obiettivo della stabilità del settore finanziario e l'obiettivo di crescita e competitività dell'economia europea.
(1-01738) «Dellai, Tabacci, Gigli, Santerini, Capelli, Sberna, Catania».


   La Camera,
   premesso che:
    nei primi giorni di ottobre 2017, la stampa nazionale ed internazionale ha riportato notizie relative all'avvio, da parte della Banca centrale europea, di una consultazione pubblica su un progetto di Addendum alle linee guida sui crediti deteriorati, pubblicate il 20 marzo 2017 dalla stessa Banca centrale, volto ad introdurre nuove regole, più restrittive, sulle modalità di gestione che gli istituti di credito sono tenuti a tenere nei confronti dei non performing loans (npl);
    tali nuove regole imporrebbero alle banche dell'Eurozona di aumentare gli accantonamenti sui loro crediti deteriorati di nuova classificazione a partire dal 2018, fissando parametri più stringenti per far fronte alla mole dei non performing loans detenuti in portafoglio;
    gli accantonamenti dovranno coprire l'intera perdita potenziale sui prestiti deteriorati non garantiti, che non sono sostenuti da collaterale dopo due anni, e dopo sette anni nel caso di crediti a rischio garantiti;
    l'Italia detiene attualmente circa il 25 per cento dei non performing loans dell'intera Eurozona;
    come denunciato da numerosi esperti in materia bancaria, da Confindustria e dall'Associazione bancaria italiana, l'introduzione delle nuove regole provocherebbe in Italia una completa paralisi del credito erogato a famiglie e imprese, in quanto le banche sarebbero costrette a rinunciare ad effettuare attività di prestito per destinare il denaro agli accontamenti richiesti: misura oltremodo penalizzante e recessiva per l'economia dell'intero Paese;
    il blocco del canale creditizio rischierebbe di scompaginare i piani industriali e le acquisizioni programmate da aziende italiane e creerebbe difficoltà ad alcuni istituti minori ancora non del tutto in sicurezza, nel momento stesso in cui essi si stanno faticosamente riprendendo dalla grande crisi del settore bancario che li ha colpiti;
    in data 9 ottobre 2017 il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha inviato una lettera ufficiale al Presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, con la quale ha espresso tutta la sua preoccupazione per come l'iniziativa della consultazione pubblica sui non-performing loans è stata intrapresa, domandandosi seriamente se ulteriori obblighi specifici, potenzialmente confliggenti con disposizioni legislative attualmente in vigore e in grado di alterare l'equilibrio normativo esistente fissato dalla legislazione corrente, possano essere arbitrariamente imposte dalla Banca centrale alle entità soggette a vigilanza, senza un appropriato coinvolgimento dei colegislatori nel processo decisionale,

impegna il Governo:

1) a sostenere, tramite azioni concrete, negli opportuni consessi europei e nei limiti dei suoi poteri, la posizione espressa dal Presidente Antonio Tajani a nome del Parlamento europeo circa la necessità che la Banca centrale europea adotti tutte le misure necessarie per garantire che le prerogative di colegislazione del Parlamento europeo in materia di nuove regole sulla gestione dei non performing loans siano doverosamente rispettate, prima di procedere a qualsiasi altro passaggio normativo in materia, al fine di scongiurare l’«ecatombe» del sistema creditizio ed economico del Paese.
(1-01725) «Brunetta, Palese, Milanato, Prestigiacomo, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco».


   La Camera,
   premesso che:
    il 20 marzo 2017 la Banca centrale europea (Bce) ha pubblicato il testo definitivo delle sue linee guida alle banche in materia di crediti deteriorati (linee guida sugli non performing loans (Npl)). Le linee guida chiariscono la disciplina attinente l'individuazione, la gestione, la misurazione e la cancellazione degli Npl nel contesto dei regolamenti, delle direttive e degli orientamenti vigenti. L'obiettivo della Bce è l'immediata predisposizione degli accantonamenti e della cancellazione dei crediti deteriorati in modo da avere i bilanci delle banche conformi alla relativa stabilità finanziaria senza la necessità di apportare le dovute correzioni e di consentire gli organismi di vigilanza di avere un chiaro ed immediato controllo della stabilità del sistema bancario e finanziario;
    il meccanismo di vigilanza unico europeo (Bce-Ssm) il 4 ottobre 2017 ha pubblicato un Addendum, con il quale elabora stime e previsioni sulle aspettative quantitative dell'autorità di vigilanza in merito ai livelli minimi di accantonamento prudenziale che ci si attende per le esposizioni deteriorate (non performing exposures, NPE). L’Addendum ha l'obiettivo di evitare che consistenze eccessive di Npe di elevata anzianità e prive di copertura si accumulino in futuro nei bilanci bancari;
    la «disciplina» prevista nell’Addendum non intende sostituire né inficiare i requisiti e le linee guida applicabili in ambito normativo o contabile derivanti da regolamenti o direttive vigenti dell'Unione europea e dalle relative trasposizioni a livello nazionale, la normativa nazionale applicabile in materia contabile, le regole e le linee guide vincolanti degli organismi che stabiliscono gli standard contabili o equivalenti, né gli orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea (Abe). Nonostante ciò e nonostante l’Addendum non abbia carattere vincolante, le banche sono tenute a motivare qualsiasi mancata applicazione della disciplina prevista ed a riferire alle preposte autorità il mancato raggiungimento degli obiettivi;
    la disciplina in materia di NPLs così come integrata dalle previsioni dell’Addendum rischia di determinare un aumento del volume di cessione degli NPLs da parte delle banche per evitare un crescente aumento degli accantonamenti nonché di pregiudicare la crescita economica per la restrizione della politica creditizia degli istituti di credito. Una corretta gestione della problematica degli NPLs, invece, non è connessa esclusivamente ad una politica di vigilanza che vede nell'aumento degli accantonamenti la soluzione principe della medesima. Questa soluzione porterebbe de facto ad una asettica dismissione dei crediti deteriorati ai vulture funds che, tra l'altro, avviene mediamente a prezzi inferiori del 15-20 per cento rispetto al valore di recupero iscritto in bilancio comportando ovviamente la contabilizzazione di ulteriori perdite, che le banche fino ad ora hanno dovuto ripianare attraverso « round» di ricapitalizzazioni forzate. Sulla perdita di valore per il sistema produttivo e finanziario nazionale (il cosiddetto «sistema Italia») determinata da questa operatività, di recente, anche il Governatore del Banca d'Italia ha espresso delle perplessità durante la sua relazione al convegno Forex. Ci sono, infatti, delle ricadute negative sul tessuto economico-produttivo derivanti dal cambio della proprietà del credito. Si passa dalla banca, interessata al recupero del credito attraverso un'interazione costruttiva con l'impresa salvaguardando l'attività produttiva, alla «società avvoltoio» motivata a «spremere» valore dal credito in un tempo più breve (che può scendere anche a soli 7 anni), anche attraverso il ricorso accelerato a procedure esecutive di varia natura. Per un'impresa già in difficoltà per via della crisi e della stretta creditizia ma che ha ancora del potenziale produttivo, l'interazione con la nuova controparte (il vulture fund) può solo nuocere alla residua capacità di resistere sul mercato. Se il «fondo avvoltoio» che generalmente ha sede all'estero riesce a recuperare con successo delle risorse, queste andrebbero, tra l'altro, a remunerare investitori che sono al di fuori del circuito economico nazionale trasferendo in tal modo ricchezza nazionale all'estero. Altresì bisogna rilevare che le banche hanno già compensato parte delle perdite attese cumulando rilevanti crediti fiscali nei confronti dello Stato (i cosiddetti Deferred Tax Credits, Dtc) che in parte, tra l'altro, contribuiscono alla loro patrimonializzazione, stante la vigente disciplina prudenziale. Il contributo dei crediti fiscali al rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito dell'Eurozona è tutt'altro che irrilevante, dato che supera il 15 per cento. In particolar modo, in Italia oltre il 10 per cento del patrimonio di vigilanza delle banche è costituito da Dtc;
    per lo Stato – e quindi per l'intera collettività – c’è una doppia incidenza negativa in termini erariali, sia per i crediti fiscali Dtc sia per la riduzione immediata e prospettica del gettito fiscale derivante dalla dismissione totale delle imprese debitrici all'esito delle procedure esecutive poste in essere dai vulture funds. Appare quindi ragionevole prevedere – una tantum – una nuova contabilità che «sincronizzi» i bilanci della banca e dell'impresa al valore del credito svalutato; quindi il valore nominale del rapporto creditizio sia del bilancio della banca che del bilancio dell'impresa dovrebbe riflettere il processo di svalutazione del NPL definito dalla banca. Tale svalutazione del rapporto creditizio non è un «condono», ma semplicemente riflette quanto già erogato dallo Stato per sostenere il «sistema Italia». La svalutazione del rapporto creditizio non è però di per se sufficiente a consentire all'impresa di accedere nuovamente al credito. Quest'ultima, infatti, nonostante l'alleggerimento del debito resterebbe comunque segnalata nella centrale rischi della Banca d'Italia e la banca per motivi di patrimonializzazione avrebbe comunque utilità a cedere il credito ai vulture funds. Diventa quindi necessario che la nuova contabilità trasformi la sofferenza in un credito in bonis nel bilancio della banca con conseguente cancellazione dell'informativa problematica nella centrale rischi della Banca d'Italia e dei sistemi di scoring creditizio delle banche. Infine, per rendere indifferente alle banche – in termini di vigilanza prudenziale – la cessione del credito ai vulture funds rispetto alla proposta di trasformazione del NPL in un credito in bonis, lo Stato dovrebbe concedere (su tale credito) – anche a condizioni di mercato – una garanzia proteggendo le banche da eventuali ulteriori perdite;
    la nuova gestione degli NPLs per le sue peculiarità ed al fine di evitare situazioni di moral hazard potrà riguardare esclusivamente quelle sofferenze conseguenti direttamente dalla crisi economica e per tal motivo sarebbe opportuno limitare l'iniziativa al sussistere di specifiche condizioni esistenti nel periodo pre crisi – 2007 – come ad esempio: a) un quoziente di indebitamento pari al rapporto tra debiti finanziari netti e patrimonio netto relativo all'ultimo bilancio disponibile inferiore ad 1; b) non essere iscritte nell'archivio della Centrale rischi della Banca d'Italia; c) avere un indice sintetico di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
    la cornice normativa europea in materia di Npl non può prescindere dalla suesposta analisi che consentirà una maggiore efficienza nella gestione delle risorse erariali (Dtc) e soprattutto un effetto positivo sul tessuto produttivo «riabilitando» de facto molte imprese con conseguenti effetti positivi in termini sociali per la salvaguardia di molti posti di lavoro,

impegna il Governo:

1) ad adottare le opportune iniziative, nelle preposte sedi e nei limiti delle proprie competenze, volte a:
   a) consentire di allineare i bilanci delle imprese con i bilanci dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito, in modo tale da notificare alle imprese debitrici il valore netto del debito residuo pari alla differenza tra il valore nominale del credito vantato ed il corrispondente credito fiscale iscritto in bilancio;
   b) concedere alle imprese coinvolte dall'iniziativa una garanzia statale – sottoscrivibile a valori di mercato – per il conseguente debito netto residuo;
   c) consentire la cancellazione delle imprese coinvolte dall'iniziativa dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia;
   d) consentire alle imprese coinvolte dall'iniziativa di definire con i soggetti autorizzati all'esercizio del credito un nuovo piano di ammortamento per il debito netto residuo ed eventualmente per il costo da sostenere per la concessione della garanzia statale;
   e) limitare l'iniziativa alle imprese che al 1o gennaio 2007 erano in possesso dei seguenti requisiti:
     avere un quoziente di indebitamento pari al rapporto tra debiti finanziari netti e patrimonio netto relativo all'ultimo bilancio disponibile inferiore ad 1;
     non essere iscritte nell'archivio della Centrale rischi della Banca d'Italia;
     avere un indice sintetico di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;

2) individuare le opportune soluzioni, anche di carattere normativo, volte ad estendere le suddette misure alle persone fisiche.
(1-01757) «Ruocco, Alberti, Sibilia, Pesco, Villarosa, Fico, Pisano».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).