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Regolamento dei Servizi e del Personale

Titolo I: Ufficio di Presidenza

(Testo coordinato ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 225 del 7 giugno 2000, comprensivo delle modificazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza sino al 25 giugno 2015 (1))

(1) La deliberazione dell' Ufficio di Presidenza n. 225 del 7 giugno 2000, resa esecutiva con D.P. n. 1493 del 16 giugno 2000, ha modificato il regolamento dei Servizi e del personale (coordinato con D.P. n. 145 del 21 giugno 1994 e comprensivo delle modificazioni approvate dall' Ufficio di Presidenza fino al 15 aprile 1998), autorizzando, nelle norme transitorie e finali, gli interventi di coordinamento formale del regolamento medesimo e degli altri regolamenti interni. Il presente regolamento reca pertanto le modifiche approvate dall'Ufficio di Presidenza con le deliberazioni n. 156 del 22 giugno 1999, n. 162 del 14 luglio 1999, n. 180 del 9 novembre 1999, n. 193 dell'11 gennaio 2000, n. 197 del 9 febbraio 2000, n. 211 del 19 aprile 2000, n. 225 del 7 giugno 2000, n. 241 del 27 luglio 2000, n. 294 del 5 aprile 2001, n. 303 del 18 aprile 2001, n. 36 del 20 dicembre 2001, n. 57 del 25 marzo 2002, n. 97 del 10 dicembre 2002, n. 104 del 22 dicembre 2002, n. 108 del 5 febbraio 2003, n. 109 del 5 febbraio 2003, n. 143 del 24 luglio 2003, n. 160 del 17 dicembre 2003, n. 164 del 17 dicembre 2003, n. 188 del 30 luglio 2004, n. 40 del 15 novembre 2006, n. 59 del 14 marzo 2007, n. 92 del 27 febbraio 2008, n. 124 del 30 novembre 2010, n. 149 del 29 giugno 2011, n. 178 del 30 gennaio 2012, n. 113 del 22 dicembre 2014 e n. 137 del 25 giugno 2015.

  • Art. 3

    (Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione)

    1. L'Ufficio di Presidenza formula gli indirizzi generali ed esercita la vigilanza sull'attività di documentazione svolta dai Servizi ed Uffici della Camera attraverso un Comitato, di cui approva il regolamento (2), composto da un Vicepresidente che lo presiede, dai Questori, da due Segretari di Presidenza, da cinque deputati scelti dal Presidente della Camera, e dal Segretario generale, che può delegare un Vicesegretario generale. Partecipano ai lavori del Comitato i consiglieri Capi dei Servizi ed uffici indicati nel regolamento del Comitato. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal Bibliotecario della Camera.

    2. Con regolamento (2) approvato dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Comitato di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento delle attività di documentazione da parte dei Servizi ed uffici competenti e per il ricorso, in materia, a forme di collaborazione e di cooperazione esterne.

    Note:
    (2) Il regolamento sull'attività di documentazione e della Biblioteca è stato approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 207 del 26 ottobre 2004, resa esecutiva con D.P. n. 1254 del 29 ottobre 2004.