(Segretario generale)
1. Il Segretario generale è nominato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente, tra i Vicesegretari generali, i consiglieri con funzioni di Capo Servizio ovvero i consiglieri parlamentari che abbiano superato da almeno sei anni la verifica di incremento di professionalità di cui all'articolo 57, comma 4.
1-bis. L'incarico di Segretario generale ha la durata di sette anni. L'incarico non è rinnovabile né prorogabile(2-bis).
2. Soppresso(3) .
3. In caso di assenza o impedimento, o di vacanza della carica, il Segretario generale è sostituito provvisoriamente dal Vicesegretario generale a ciò delegato previa comunicazione all'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 8, comma 2(3-bis).
4. Il Segretario generale:
5. L'Ufficio di Presidenza può, con deliberazione motivata, adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del Presidente della Camera, disporre la revoca dall'incarico di Segretario generale.
(2-bis) Comma aggiunto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 113 del 22 dicembre 2014, resa esecutiva con D.P. n. 965 del 22 dicembre 2014.
(3) Comma soppresso con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 97 del 10 dicembre 2002, resa esecutiva con D.P. n. 673 dell'11 dicembre 2002.
(3-bis) Comma modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 137 del 25 giugno 2015, resa esecutiva con D.P. n. 1124 del 25 giugno 2015.