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Regolamento dei Servizi e del Personale

Titolo IV: Misure flessibili di assunzione o di impiego presso la Camera
  • Art. 95

    (Disposizioni attuative) (61)

    1. Il personale che presta la propria attività presso la Camera ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 92, 93 e 94 opera alle dirette dipendenze dei competenti consiglieri Capi Servizio, Capi Ufficio della Segreteria generale e Titolari di incarichi individuali.
    2. Il prestatore di lavoro temporaneo, impiegato presso la Camera ai sensi dell'articolo 93- bis, svolge la propria attività secondo le istruzioni impartite dai competenti consiglieri Capi Servizio, Capi Ufficio della Segreteria generale e Titolari di incarichi individuali.
    3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento e le altre disposizioni dell'ordinamento interno in materia di doveri dei dipendenti. Restano in ogni caso escluse l'assunzione in ruolo o a tempo indeterminato, con richiesta nominativa, dei soggetti parte dei rapporti costituiti ai sensi degli articoli 93 e 94 e dei prestatori di lavoro temporaneo impiegati presso la Camera ai sensi dell'articolo 93- bis, nonché la conversione dei rapporti costituiti ai sensi dei medesimi articoli in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. I rapporti di lavoro costituiti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto, salva ogni responsabilità e sanzione e salvi gli eventuali obblighi di risarcimento del danno.
    4. L'Ufficio di Presidenza stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente titolo. (62)
    Note:

    (61) Articolo sostituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 20 dicembre 2001, resa esecutiva con D.P. n. 380 del 28 dicembre 2001.

    (62)
    Le disposizioni attuative degli articoli 93 e 94 del regolamento dei Servizi e del personale sono state stabilite dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n.284 del 22 marzo 2001, resa esecutiva con D.P. n. 1797 del 6 aprile 2001. Le disposizioni attuative dell'articolo 93 bis sono state stabilite dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 36 del 20 dicembre 2001, resa esecutiva con D.P. n. 380 del 28 dicembre 2001. Il testo coordinato delle disposizioni attuative del Titolo quarto del regolamento dei Servizi e del personale, è stato adottato con D.P. n. 1427 del 19 aprile 2005, ai sensi della predetta deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 20 dicembre 2001.