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Regolamento dei Servizi e del Personale

Capo I - Livelli funzionali e qualifiche
  • Art. 40

    (Definizione dei livelli funzionali)

    1. Il personale della Camera è ordinato in cinque livelli funzionali-retributivi in relazione ai diversi compiti attribuiti, individuati in riferimento ai contenuti di professionalità costituiti dalla complessità del lavoro, dalla sfera di autonomia e dalla connessa responsabilità.(24)
    2. Ciascun livello comprende equivalenti, ma distinte, professionalità. La dotazione organica di ciascun livello, distintamente per ciascuna professionalità, è determinata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato per gli affari del personale, ed è indicata in apposita tabella emanata con decreto del Presidente della Camera.
    Note:

    (24) Con deliberazione n. 287 del 5 aprile 2001, resa esecutiva con D.P. n. 1811 del 18 aprile 2001 l'Ufficio di Presidenza ha approvato la seguente norma di interpretazione autentica: "Il primo comma dell'articolo 30 (attuale art. 40) del regolamento dei Servizi e del personale si interpreta nel senso che l'esercizio di funzioni e mansioni non corrispondenti a quelle previste per il livello funzionale-retributivo e per la professionalità di appartenenza non ha effetto sul trattamento economico e giuridico dei dipendenti interessati né dà diritto ad un diverso inquadramento economico o giuridico degli stessi".