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Regolamento dei Servizi e del Personale

Capo I - Livelli funzionali e qualifiche
  • Art. 47

    (Documentarista, documentarista bibliotecario, tecnico, ragioniere)

    1. L'assunzione dei documentaristi, dei documentaristi bibliotecari, dei tecnici e dei ragionieri, ha luogo per pubblico concorso, al quarto livello funzionale-retributivo.
    2. Dopo tre anni di anzianità nella qualifica, i documentaristi, i documentaristi bibliotecari, i tecnici e i ragionieri, sono sottoposti alla verifica di professionalità secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 57.
    3. In caso di superamento della verifica di cui al comma 2, i dipendenti di cui al medesimo comma conseguono il passaggio alla progressione retributiva di cui al comma 3 dell'articolo 69.
    4. Coloro che non abbiano superato in prima sessione la verifica di cui al comma 2 possono chiedere, per non più di due volte, di essere ammessi a successive sessioni di verifica a distanza di un anno l'una dall'altra. In caso di superamento della verifica, si applica il disposto del comma 3.
    5. I documentaristi, i documentaristi bibliotecari, i tecnici e i ragionieri che abbiano superato la verifica di cui ai commi 2 o 4, sono sottoposti, dopo tredici anni di anzianità nella qualifica, ad ulteriore verifica di professionalità secondo le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 57.
    6. In caso di superamento della verifica di cui al comma 5 il dipendente consegue il passaggio alla progressione retributiva di cui al comma 3 dell'articolo 69. Si applicano le disposizioni del comma 4 del presente articolo.
    7. Il Segretario generale attribuisce gli incarichi di coordinamento di cui alla tabella G, allegata al presente regolamento (30), al personale di cui al presente articolo che abbia superato entrambe le verifiche di professionalità ivi previste, su proposta dei consiglieri responsabili dei Servizi, degli Uffici della Segreteria generale o Titolari di incarichi individuali cui lo stesso personale è assegnato. La revoca di detta attribuzione può essere adottata con proprio atto dal Segretario generale, acquisito il parere del consigliere Capo del Servizio o dell'Ufficio della Segreteria generale o Titolare di incarico individuale competente. (31)
    Note:

    (30) Si veda Tabella G allegata.
    (31) Comma modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188 del 30 luglio 2004, resa esecutiva con D.P. n. 1194 del 3 agosto 2004.