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Regolamento dei Servizi e del Personale

Capo I - Livelli funzionali e qualifiche
  • Art. 49

    (Assistente parlamentare di primo livello, assistente parlamentare di secondo livello, assistente parlamentare di settore, responsabile di zona, vice assistente parlamentare superiore, assistente parlamentare superiore) (33)

    1. L'assunzione degli assistenti parlamentari di primo livello ha luogo, per pubblico concorso, al primo livello funzionale-retributivo.
    2. Dopo almeno tre anni di permanenza nel primo livello, previa frequenza con profitto di un corso di qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 60, comma 2, lettera a), l'assistente parlamentare di primo livello consegue il passaggio al secondo livello funzionale-retributivo, acquisendo la qualifica di assistente parlamentare di secondo livello.
    3. Dopo almeno otto anni di permanenza nel secondo livello, previo superamento della verifica di incremento di professionalità, di cui al comma 2 dell'articolo 58, l'assistente parlamentare di secondo livello consegue il passaggio al terzo livello funzionale-retributivo, acquisendo la qualifica di assistente parlamentare di settore.
    4. L'attribuzione degli incarichi di responsabile di zona è operata, tra gli assistenti parlamentari di settore che abbiano superato da almeno tre anni la verifica di professionalità di cui al comma 2 dell'articolo 58, dal Segretario generale, sentiti i consiglieri Capi Servizio per la Sicurezza e del Personale.
    5. L'attribuzione degli incarichi di vice assistente parlamentare superiore, in numero non superiore a dodici, è operata dal Segretario generale, sentiti i consiglieri Capi Servizio per la Sicurezza e del Personale, tra gli assistenti parlamentari di settore con incarico di responsabile di zona, previa deliberazione del Collegio dei Questori.
    6. L'attribuzione dell'incarico di assistente parlamentare superiore è operata con le stesse modalità di cui al comma 5 tra i vice assistenti parlamentari superiori e gli assistenti parlamentari di settore con incarico di responsabile di zona.
    7. Con le stesse modalità previste dai commi 4, 5 e 6 può essere disposta la revoca delle attribuzioni degli incarichi di cui ai medesimi commi.
    Note:
    (33) Articolo sostituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188 del 30 luglio 2004, resa esecutiva con D.P. n. 1194 del 3 agosto 2004.