1. L'orario settimanale di lavoro, di 40 ore complessive, è ripartito di massima sulle cinque giornate lavorative dal lunedì al venerdì e può essere diversamente articolato in base alle necessità funzionali dell'Amministrazione, con diritto agli eventuali corrispondenti recuperi.
2. Le modalità di articolazione dell'orario e il regime dei recuperi sono stabiliti con determinazione del Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali.
3. L'Amministrazione della Camera dei deputati costituisce rapporti d'impiego a tempo parziale secondo la disciplina stabilita da apposito allegato al presente regolamento.(44)