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Temi dell'attività parlamentare

Lavoro, assistenza e previdenza
Commissione: XI Lavoro
2018 Politiche per il lavoro e previdenziali
Reddito di cittadinanza

Il decreto legge n. 4 del 2019 ha introdotto il Reddito e la Pensione di cittadinanza quali misure fondamentali di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, ponendone la decorrenza dal 1° aprile 2019.

 
Reddito e pensione di cittadinanza
01/06/2022

Il Reddito di cittadinanza, introdotto dal D.L. 4/2019 a decorrere dal mese di aprile 2019 in luogo della precedente misura del Reddito di inclusione, è definito come misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Tale beneficio assume la denominazione di Pensione di cittadinanza nel caso di nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni (adeguata agli incrementi della speranza di vita).

La disciplina della misura in oggetto è stata sostanzialmente modificata dalla legge di bilancio 2022 (vedi infra), che, tra l'altro, configura il RdC come sussidio di sostentamento per le persone comprese nell'elenco dei poveri, con la conseguente impignorabilità.

Per avere diritto al Rdc è necessario il possesso congiunto di determinati requisiti di residenza, reddituali e patrimoniali (tra gli altri, essere cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa ed un ISEE inferiore a 9.360 euro annui), riferiti al nucleo familiare.

Con riferimento ai requisiti patrimoniali, e con specifico riferimento ai beni detenuti all'estero, la legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 74-84, L. 234/2021) prevede un piano di verifiche, entro il 31 marzo, da parte dell'INPS, dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica.

Con riferimento alla verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno da parte dei comuni, la legge di bilancio 2022 prevede che essi effettuino a campione, all'atto della presentazione dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti; si prevede una procedura di raccordo tra INPS, Comuni e Anagrafe nazionale della popolazione residente, al fine di incrociare i dati a disposizione di ciascun ente nella fase di verifica delle domande per l'accesso al beneficio

Il richiedenete il beneficio non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, o aver riportato condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per determinati delitti.

In relazione alla definizione di nucleo familiare, si specifica che il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare ricorrendo determinate condizioni (minore di 26 anni, a loro carico, non è coniugato e non ha figli) e che i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente al 1° settembre 2018, l'eventuale cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale

E' stata inoltre introdotta la previsione secondo cui i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (fatte salve determinate eccezioni) debbano produrre una certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali e sulla composizione del nucleo familiare che deve essere presentata in una versione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana.

Per il 2021, il decreto Sostegni (art. 11 del D.L. 41/2021) ha previsto la possibilità di stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto se il valore del
reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui (in luogo dei 6.000 previsti dalla normativa generale, moltiplicati per la scala di equivalenza); in tali casi si dispone non la decadenza dal beneficio, ma la sua sospensione per una durata corrispondente a quella dei contratti a tempo determinato stipulati dal percettore, fino ad un massimo di sei mesi.

Importo

Il beneficio economico del Reddito di cittadinanza è costituito da un'integrazione del reddito familiare, fino ad una soglia, su base annua, di 6.000 euro, moltiplicata, in caso di nuclei con più di un componente, per il corrispondente parametro di una determinata scala di equivalenza il quale è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, o di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti gravemente disabili o non autosufficienti. 

A tale soglia si aggiunge, nel caso in cui il nucleo risieda in un'abitazione in locazione, una componente pari all'ammontare del canone annuo stabilito nel medesimo contratto di locazione, fino ad un massimo di 3.360 euro annui.

Nel caso della Pensione di cittadinanza la suddetta soglia base è pari, anziché a 6.000 euro, a 7.560 euro, mentre la misura massima dell'integrazione per il contratto di locazione è pari a 1.800 euro.

Qualora il nucleo risieda in un'abitazione di proprietà, per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di membri del medesimo nucleo, l'integrazione suddetta (del Reddito o della Pensione di cittadinanza) è concessa nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui

Il beneficio economico del Rdc, esente dal pagamento dell'IRPEF, non può essere superiore ad una soglia di 9.360 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e ridotta per il valore del reddito familiare. In ogni caso il valore minimo del beneficio non può essere inferiore a 480 euro annui.

Le modalità di erogazione del Rdc, suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, sono definite con DM 30 aprile 2021 il quale stabilisce, tra l'altro, che il beneficio è attribuito ai singoli componenti maggiorenni, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite, e che il sostegno al pagamento del canone di locazione o mutuo è attribuito al beneficiario intestatario del contratto di affitto o del mutuo indicato nella richiesta.

Durata ed esclusioni

Il RdC può essere goduto per un periodo di diciotto mesi, rinnovabile a condizione che lo stesso venga sospeso per un mese. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.

E' escluso dal diritto al reddito di cittadinanza il soggetto (e non l'intero nucleo familiare) disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, riducendo altresì nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza.

S dispone, altresì, l'esclusione dal beneficio del Rdc per i soggetti sottoposti a misura cautelare personale, nonché condannati in via definitiva, nei 10 anni precedenti la richiesta, per determinati delitti.

Sul punto, la legge di bilancio 2022 dispone che entro il 1° aprile 2022 l'INPS trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei soggetti beneficiari del Rdc, per la verifica dei soggetti che risultino già condannati con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni per determinati reati, per consentire all'INPS di disporre la revoca del Rdc eventualmente percepito ovvero di non riconoscere il beneficio.

Si prevede, inoltre, la sospensione dell'erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza a seguito di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale.

Carta Rdc

  Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc che permette di soddisfare le esigenze previste per la carta acquisti, nonché di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un individuo singolo (moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza determinato in base alla composizione del nucleo familiare, di cui all'art. 2, c. 5), nonché di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo nel caso delle integrazioni previste dal presente provvedimento per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o in proprietà.

Sul punto, il Decreto interministeriale del 19 aprile 2019 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2019, definisce gli utilizzi della suddetta Carta.

Obblighi

L'erogazione del Reddito di cittadinanza è subordinata alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro - che, come specificato dalla legge di bilancio 2022, si configura anche in caso di domanda da parte dell'interessato all'INPS -, nonché alla sottoscrizione, da parte dei medesimi, di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale (nel caso in cui, rispettivamente, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa ovvero siano complessi e multidimensionali). La legge di bilancio 22 specifica che tali Patt prevedano necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgersi in presenza.

Taluni soggetti sono esclusi dai suddetti obblighi, come, tra gli altri, i componenti con disabilità che possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro secondo le modalità stabilite in materia di collocamento obbligatorio. Sul punto, si fa salva la possibilità per il componente con disabilità di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che deve tenere conto delle condizioni specifiche dell'interessato.

Tra gli obblighi in capo al beneficiario vi è quello di accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue (come disposto dalla legge di bilancio 2022, in luogo delle tre originariamente previste), definite tali sulla base di criteri temporali e di distanza (che diventano meno selettivi in relazione al numero di offerte rifiutate). Circa la congruità dell'offerta, la legge di bilancio 2022 dispone che essa non sia più determinata anche in funzione della durata di fruizione del beneficio del Rdc, come originariamente previsto, e che essa sia definita tale se avvenga entro ottanta chilometri di distanza (in luogo dei cento previsti in precedenza) dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta (tale disciplina è applicabile anche nel caso specifico di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale), o ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta. Ai fini della valutazione della congruità della distanza, rileva anche la circostanza che nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità oppure figli minori. E' stato inoltre specificato che la congruità dipende anche dall'importo della retribuzione, che deve essere superiore almeno del 10 per cento rispetto alla misura massima del beneficio fruibile dal beneficiario del Rdc e, come specificato dalla legge di bilancio 2022, non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi. La medesima legge di bilancio specifica inoltre che il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno, o con un orario di lavoro non inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi, e a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi.

Il D.L. 50/2022, all'art. 34-bis, ha inoltre disposto che le offerte di lavoro congrue possono essere proposte ai percettori del reddito di cittadinanza direttamente dai datori di lavoro privati e non più solo dai centri per l'impiego, ai quali comunque il datore di lavoro deve comunicare l'eventuale mancata accettazione, anche ai fini della decadenza dal beneficio.

La legge di bilancio 2022 ha specificato che la ricerca attiva del lavoro - condizione necessaria per la fruizione del RdC - è verificata presso il centro per l'impiego in presenza, con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio.

Vengono inoltre autorizzate delle spese in favore di ANPAL Servizi SpA anche al fine di selezionare figure professionali con il compito di seguire personalmente il beneficiario del Rdc nella ricerca del lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale.

Sanzioni

Vengono previste una serie di sanzioni, graduate in base alla natura della violazione degli obblighi inerenti al riconoscimento e al godimento del RdC, prevedendo, nei casi più gravi, la pena della reclusione fino a sei anni.

Sono altresì contemplati casi che comportano la decadenza o la revoca del beneficio. Tra le altre ipotesi, si ricorda che la legge di bilancio 2022 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio economico mensile è ridotto di una somma pari a 5 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un'offerta congrua. Tale riduzione si applica solo nei casi in cui il beneficio economico mensile non risulti inferiore a 300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e è sospesa dal mese successivo a quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia avviato attività da lavoro dipendente o autonomo da almeno un mese continuativo. A decorrere dal termine della predetta sospensione, il beneficio è rideterminato nelle modalità ordinarie.

Incentivi occupazione

Sono previsti incentivi (consistenti nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore fino ad un massimo di 780 euro mensili) a favore dei datori di lavoro privati e degli enti di formazione accreditati per le assunzioni, come disposto dalla legge di bilancio 2022, a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato o anche mediante contratto di apprendistato, di soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza, nonché in favore dei beneficiari del Rdc che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 36 mesi di fruizione del RdC. La medesima legge di bilancio 2022 riconosce alle Agenzie per il lavoro il 20 per cento dell'incentivo previsto per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione, Inoltre, le stesse Agenzie devono comunicare tempestivamente, e comunque entro cinque giorni, al centro per l'impiego e all'ANPAL la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, pena la decadenza dalla partecipazione da parte del medesimo servizio per il lavoro al programma GOL per sei mesi,

Sono esclusi dai suddetti incentivi i datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione relativi alle categorie protette.

In proposito, l'art. 8, comma 4, del D.L. 4/2019, nell'ambito di tali incentivi, ha riconosciuto ai beneficiari del Rdc un beneficio addizionale (in un'unica soluzione) corrispondente a sei mensilità di RdC (nel limite massimo di 780 euro mensili) nel caso di avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC. In attuazione della citata disposizione, il DM 12 febbraio 2021 ha disciplinato le modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza di tale beneficio addizionale.

Compatibilità

Ricorrendo determinate condizioni, il RdC è compatibile con altri aiuti già percepiti dal nucleo familiare, come la NASpI e della DIS-COLL. In linea generale, infatti, comportano un taglio dell'importo del RdC tutti i benefici già percepiti che richiedono la prova dei mezzi (il calcolo dell'ISEE o la valutazione del reddito) e che quindi aumentano il reddito disponibile del nucleo familiare. Per espressa previsione normativa, il cd bonus bebè rimane escluso dalle prestazioni che comportano la suddetta riduzione.

Rafforzamento politiche attive del lavoro e reinserimento occupazionale

Al fine di rafforzare le politiche attive e favorire l'inserimento occupazionale, è stata prevista l'adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, triennale e aggiornabile annualmente, di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro che individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del RdC.

Tale Piano è stato adottato con DM 28 giugno 2019, a seguito dell'Intesa siglata il 17 aprile 2019 tra Stato e regioni

Parte delle risorse del Piano sono utilizzate da ANPAL Servizi S.p.A per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del RdC, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, nonché per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome.

Il Piano ha dunque provveduto, tra l'altro, a ripartire le seguenti assunzioni, per un totale di 11.600 unità di personale, previste da diversi provvedimenti legislativi e volte al rafforzamento dei CPI:

- fino a 3.000 unità di personale con decorrenza dal 2020 (art. 12, co. 3-bis, D.L. 4/2019)

- fino a 4.000 unità di personale, da assumere nel 2019 e a decorrere dal 2020 (art. 1, co. 258, della L. 145/2018)

- fino a 4.600 unità di personale a decorrere dall'anno 2021 (art. 12, co. 3-bis, D.L. 4/2019).

Tali assunzioni sono state ripartite nel seguente modo dal DM 22 maggio 2020, che ha modificato parzialmente il suddetto Piano di potenziamento:

- 5.600 unità dal 2019;

- 8.600 unità dal 2020;

- fino a 4.600 unità dal 2021.

Sul punto si segnala che tali limiti non vanno sommati, ma ciascuno assorbe il precedente, così che le unità di personale da assumere corrispondono alle 11.600 previste dalle richiamate norme di rango legislativo.

Il medesimo Piano ha altresì definito il ruolo del personale che presta assistenza tecnica presso le regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza con incarico di collaborazione (cd navigator).

La procedura selettiva pubblica per l'assunzione dei suddetti navigator è stata avviata con il bando pubblicato ad aprile 2019  per l'assunzione di un numero massimo di 3.000 posizioni con un contratto di collaborazione sino al 30 aprile 2021, termine prorogato al 30 aprile 2022.

Successivamente, il D.L. 50/2022 ha disposto che Anpal Servizi S.p.A. ricontrattualizzi per due mesi, decorrenti dal 1° giugno 2022 e prorogabili per un periodo massimo di tre mesi, tali navigator -  pari a 1.790 unità al 30 aprile 2022 (come specificato nella Relazione tecnica allegata al D.L. 50) - con incarico ancora attivo al 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data. Si dispone altresì che la ricontrattualizzazione avvenga per lo svolgimento non solo delle suddette attività, ma anche di quelle in favore dei beneficiari del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), anche se non beneficiari del Reddito di cittadinanza.

Aver prestato la suddetta attività di assistenza tecnica costituisce, inoltre, titolo per un punteggio aggiuntivo nei concorsi per l'assunzione di personale nei Centri per l'impiego.

Si ricorda infine che le risorse complessivamente assegnate alle regioni per il 2022 per le assunzioni per il potenziamento dei centri per l'impiego e per la proroga dei contratti dei cosiddetti navigator sono pari a 534 mln di euro (304 mln di cui all'art. 12, co. 3-bis, del D.L. 4/2019, 160 mln di cui all'art. 1, co. 258, L. 145/2018 e 70 mln di cui all'art. 1, co. 85, L. 234/2021),

Risorse

Al fine di consentire l'attuazione del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, la legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 479-481) dispone lo stanziamento di un importo complessivo pari a 40 milioni di euro dal 2020 suddivisi nel modo seguente:

  • 35 milioni di euro per consentire la presentazione delle domande per il Reddito e la Pensione di cittadinanza, anche attraverso i centri di assistenza fiscale (CAF) in convenzione con l'INPS, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), affidate ai medesimi CAF;
  • incremento di 5 milioni di euro del Fondo per gli istituiti di patronato.

Si ricorda, infine, che l'autorizzazione di spesa per l'erogazione del Reddito di cittadinanza è stata incrementata di 1.210 mln di euro per il 2021 (di cui 1.010 mln dallart. 11 del D.L. 41/021 e 200 mln dall'art. 11, c. 13, del D.L. 146/2021).

Comitato Scientifico per la valutazione del Reddito di cittadinanza

Il Comitato Scientifico di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 e istituito con Decreto Ministeriale n. 49 del 15 marzo 2021, ad ottobre 2021 ha elaborao la prima Relazione sulla la valutazione del reddito di cittadinanza, da cui emergono alcune proposte, tra cui la rimodulazione dei criteri di accesso e del beneficio economico, una maggiore flessibilità nel considerare il patrimonio, nonché una parziale cumulabilità dei redditi da lavoro con il beneficio per incentivare l'offerta di lavoro: sono queste alcune tra le dieci proposte.

​Il Comitato ha altresì approvato il Progetto di ricerca per la valutazione controfattuale del Reddito di Cittadinanza, adottato con Decreto Direttoriale n. 123 del 27 maggio 2022 .

Come si legge nel comunicato stampa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Progetto si basa su un esperimento controllato dei percorsi di inclusione dei beneficiari del Reddito di cittadinanza: sia quelli avviati attraverso i Patti per il lavoro, sia quelli definiti nei Patti per l'Inclusione Sociale (PaIS), con lo stesso approccio metodologico e il medesimo piano di campionamento.